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Associazione Euroregionale di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo
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Con la newsletter, pubblicata due volte all'anno, informiamo sugli eventi importanti, sulla legislazione e la giurisprudenza tematicamente rilevanti nelle singole parti dell’Euregio, nonché sulle attività dell'associazione e sulle pubblicazioni rilevanti dei nostri membri. 

Oltre al numero attuale, è a disposizione l'archivio completo (file pdf), che riunisce tutti i numeri precedenti.

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Newsletter 22/1


Tirolo



Giurisprudenza costituzionale


VfGH 11.06.2021, E 3737/2020; tutela giuridica in seguito al decorrere del periodo cui si riferisce l’autorizzazione:

Violazione del diritto a godere di un procedimento dinanzi al giudice previsto per legge commessa tramite il rifiuto di decidere in merito all’autorizzazione di una manifestazione sportiva oltre il periodo previsto per lo svolgimento della stessa.


VfGH 14.06.2021, V 6/2021; regolarità della pubblicazione di un regolamento:

Illiceità del piano urbanistico di un comune del territorio salisburghese per irregolarità della sua pubblicazione causata dall’aver citato in maniera erronea l’organo che ha emanato il relativo regolamento.


VfGH 24.06.2021, V 2/2021 (V2/2021-12); COVID-19, limitazione al numero di partecipanti ai funerali:

La limitazione a 50 persone del numero di partecipanti a un funerale contravviene al diritto allo svolgimento della vita privata e alla libertà di religione. La limitazione è stata considerata sproporzionata poiché il congedo dai defunti non è ripetibile né sostituibile.


VfGH 24.06.2021, V 592/2020; COVID-19, “click & collect”, divieto di accesso:

Il divieto di accesso, a piedi o a bordo di veicoli, ai locali per la clientela degli esercizi commerciali, anche solo per il ritiro delle merci ordinate (“click & collect”) non viola il principio di uguaglianza. Si ritiene altresì giustificata dal punto di vista del merito la disparità di trattamento tra il ritiro di merci da un lato e il ritiro di generi alimentari e bevande dall’altro.


VfGH 24.06.2021, V 593/2020; COVID-19, divieto di accesso a cartolerie e simili:

Il divieto di accesso, a piedi o a bordo di veicoli, ai locali per la clientela degli esercizi commerciali, e la mancanza di una eccezione per esercizi di cartoleria e simili, non violano il principio di uguaglianza. La differenziazione è giustificata dalle circostanze e il ricorso temporaneo al commercio online è possibile e non eccessivamente oneroso per i clienti.


VfGH 24.06.2021, V 87/2021; COVID-19, Decreto sulle varianti del virus:

Il Decreto sulle varianti del virus COVID-19 (COVID-19-VirusvariantenV) emanato dal Ministero della salute e della tutela dei consumatori (BMSGPK), che prevede il divieto di uscire da certe zone del Tirolo a partire dal febbraio 2021 a causa della variante (sudafricana) B.1.351 del COVID-19 diffusa in quelle zone, non viola la libertà di circolazione e nemmeno i presupposti giuridici di cui al § 24 della Legge sulle malattie epidemiche (EpidemieG) del 1950.


VfGH 23.09.2021, V 155/2021; obbligo di indossare mascherine nelle scuole:

L’obbligo di indossare mascherine in determinati istituti scolastici non viola il principio di uguaglianza. La misura è giustificata dal fatto di essere poco invasiva e dalla prevalenza dell’interesse pubblico.


VfGH 06.10.2021, V 74/2021 ua; misure adottate dal Land Tirolo in merito al COVID-19, rifugio “take away”:

Il divieto di smercio di cibi e bevande (take away) per ristoranti non raggiungibili dalla collettività attraverso strade pubbliche, previsto da un Regolamento del Tirolo sulle misure relative al COVID-19 (Tiroler COVID-19-MaßnahmenV), viola il principio di uguaglianza.


VfGH 03.12.2021, V 617/2020 ua; COVID-19, obbligo di indossare mascherine FFP2 su funivie, cabinovie ecc.:

L’obbligo di indossare mascherine FFP2 a bordo di funivie, cabinovie o sedili richiudibili di ovovie e ferrovie a cremagliera, oltre che nelle aree di accesso al chiuso di tali impianti, non viola il principio dello stato di diritto né il diritto allo svolgimento della professione.


VfGH 14.12.2021, G 232/2021; il vincolo al Comitato consultivo regionale viola il principio dello stato di diritto:

Il fatto che la richiesta di concessione di un permesso di lavoro da parte del Centro per l’impiego regionale (Arbeitsmarktservice) sia sottoposta all’approvazione o meno del Comitato consultivo regionale (Regionalbeirat) viola il principio dello stato di diritto, poiché tale vincolo dell’autorità al parere positivo di un organo non pubblico impedisce una valutazione autonoma e in fin dei conti anche una vera e propria decisione da parte del potere pubblico.



Legislazione del Land Tirolo


Avvertenza: per le Gazzette ufficiali autentiche del Land e le versioni consolidate consultare http://www.ris.bka.gv.at/Lr-Tirol/. Le bozze delle consulenze e i pareri, nonché le proposte presentate dal Governo comprensive di Annotazioni Esplicative, sono consultabili sulla homepage del Parlamento (Landtag) del Tirolo (http://www.tirol.gv.at/landtag/) sotto “Parlamentarische Materialien” (Materiali parlamentari)


Legge sulle misure di affiancamento per l’attuazione di determinate disposizioni giuridiche dell’Unione Europea (riforma) – Gesetz über die begleitenden Maßnahmen zur Durchführung bestimmter Rechtsvorschriften der Europäischen Union (Novelle), LGBl. Nr. 100/2021:

Tra le altre cose, realizzazione di un indice/catasto delle aree vinicole e dedicate alla viticoltura.


Legge del Tirolo sull’utilizzo ulteriore delle informazioni del 2021 (riforma) – Tiroler Informationsweiterverwendungsgesetz 2021 (Novelle), LGBl. Nr. 101/2021:

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 sui dati pubblici e sull’utilizzo ulteriore di informazioni relative al settore pubblico.


Legge del Tirolo sulla tutela degli alpeggi (riforma) - Tiroler Almschutzgesetz (Novelle), LGBl. Nr. 110/2021:

Delega al governo del Land a destinare all’alpeggio e alla tutela del bestiame determinati territori; indennizzi per i danni subiti dagli animali di allevamento.


Legge del Tirolo sulle attività venatorie del 2004 (riforma) – Tiroler Jagdgesetz 2004 (Novelle), LGBl. Nr. 111/2021:

Introduzione di particolari provvedimenti per la prevenzione di danni provocati da orsi, lupi e linci (istituzione di un consiglio specializzato).


Legge del Tirolo sulla gestione del territorio del 2016 (Tiroler Raumordnungskonzept 2016), Ordinamento edilizio del Tirolo del 2018 (Tiroler Bauordnung 2018) e Legge del Tirolo sui tributi per domicili per il tempo libero (Tiroler Freizeitwohnsitzabgabengesetz) (riforme) LGBl. Nr. 114/2021: e LGBl. Nr. 115/2021

Riforma per armonizzazione della Legge del Tirolo sulla locazione di camere private; integrazioni nell’ambito della disciplina dei domicili per il tempo libero; adattamenti, per situazioni eccezionali, del concetto di domicilio per il tempo libero in relazione alla locazione di camere private e abitazioni per vacanze.


Legge del Tirolo sulle scuole agrarie del 2012 (riforma) – Tiroler Landwirtschaftliche Schulgesetz 2012 (Novelle), LGBl. Nr. 117/2021:

Provvedimenti in tema di COVID-19; adattamento alle disposizioni federali nell’ambito del rapporto di lavoro pubblico e delle procedure giudiziarie.


Legge sui pubblici funzionari del Land del 1998 (Landesbeamtengesetz 1998), Legge sui dipendenti pubblici del Land (Landesbedienstetengesetz), Legge sui pubblici funzionari presso i Comuni del 1970 (Gemeindebeamtengesetz 1970), Legge sui dipendenti pubblici a contratto dei Comuni del 2012 (Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetz 2012), Legge sui pubblici funzionari del Comune di Innsbruck del 1970 (Innsbrucker Gemeindebeamtengesetz 1970) e Legge sui dipendenti pubblici a contratto del Comune di Innsbruck del 1970 (Innsbrucker Vertragsbedienstetengesetz) (riforme), LGBl. Nr. 118/2021, LGBl. Nr. 119/2021, LGBl. Nr. 120/2021, LGBl. Nr. 121/2021, LGBl. Nr. 122/2021, e LGBl. Nr. 123/2021:

Quadro giuridico per la disciplina dello “smart working”; flessibilizzazione del lavoro part time; aggiornamento della formazione di base. 


Lagge del Tirolo sui congedi parentali del 2005 (Tiroler Eltern-Karenzurlaubsgesetz 2005) e  Legge del Tirolo sulla tutela della maternità del 2005 (Tiroler Mutterschutzgesetz 2005) (riforme), LGBl. Nr. 124/2021 e LGBl. Nr. 125/2021:

Adattamento della disciplina sul part time flessibile.


Legge sul rapporto di lavoro per il personale docente in materie musicali – Musiklehrpersonen-Dienstrechtsgesetz (riforma), LGBl. Nr. 126/2021:

Chiarimenti relativi alla fruizione di congedi per la cura della prole.


Legge sull’assistenza a funzionari e insegnanti  in caso di malattia e di incidente del 1998 (Beamten- und Lehrer-Kranken- und Unfallfürsorgegesetz 1998) e Legge sull’assistenza a dipendenti comunali in caso di malattia e di incidente del 1998 (Gemeindebeamten-Kranken- und Unfallfürsorgegesetz 1998) (riforme), LGBl. Nr. 127/2021 e LGBl. Nr. 128/2021

Gli infortuni che si verifichino durante lo smart working sono considerati infortuni sul lavoro.


Legge del Land sulle rappresentanze del personale del 1994 (Landes-Personalvertretungsgesetz 1994) e  Legge sulle rappresentanze del personale dei comuni (Gemeinde-Personalvertretungsgesetz) (riforme), LGBl. Nr. 156/2021 e LGBl. Nr. 157/2021:

Modifiche relative al diritto di voto; adattamenti riguardanti l’attuazione di votazioni nell’ambito delle assemblee del personale o delle rappresentanze del personale.


Ordinamento comunale del Tirolo del 2001 (Tiroler Gemeindeordnung 2001), Legge del Tirolo sulle retribuzioni del 1998 (Tiroler Gemeinde-Bezügegesetz 1998), Legge del Tirolo sulla gestione del territorio del 2016 (Tiroler Raumordnungsgesetz 2016) e  Legge del Tirolo sulle vie pubbliche (Tiroler Straßengesetz) (riforme), LGBl. Nr. 158/2021:

Ampliamento delle disposizioni riguardanti l’unificazione tra comuni; creazione di una base giuridica per la nomina di organi di sorveglianza pubblica nei comuni nonché creazione della possibilità di congedi parentali per le sindache.


Legge del Land sulle pubblicazioni di norme del 2021 – Landes-Verlautbarungsgesetz 2021, LGBl. Nr. 160/2021:

Riforma delle pubblicazioni; nuovi organi di pubblicazione al fine della pubblicazione autentica in RIS (Gazzetta dei regolamenti – Verordnungsblatt in Tirolo, Gazzette dei regolamenti per le circoscrizioni).


Ordinamento del Land riguardante la riorganizzazione degli organi di pubblicazione normativa del Land avvenuta tramite la Legge del Land sulle pubblicazioni di norme del 2021, nonché l’attuazione di votazioni negli organi collegiali istituiti in esecuzione di leggi del Land (riforma), LGBl. Nr. 161/2021:

Adattamento, tra l’altro, di norme sulle pubblicazioni specifiche per materia per le Leggi del Land; creazione di disposizioni espresse riguardanti il diritto all’astensione dal voto negli organi collegiali.


Legge del Tirolo sulla gestione del territorio del 2016 – Tiroler Raumordnungsgesetz 2016 (riforma), LGBl. Nr. 164/2021:

Attuazione del principio “Alloggi a prezzo accessibile in Tirolo”; estensione dell’inventario per lo sviluppo ulteriore della gestione territoriale complessiva a livello locale; rafforzamento degli enti addetti alla pianificazione.


Ordinamento edilizio del Tirolo del 2018 – Tiroler Bauordnung 2018 (riforma), LGBl. Nr. 165/2021:

Chiarimenti, semplificazioni procedurali e deregolamentazioni; attuazione dei presupposti di legge per la creazione di una banca dati sulle certificazioni energetiche.


3a Legge del Tirolo di adattamento riguardo al COVID-19 – 3. Tiroler COVID-19 Anpassungsgesetz, LGBl. Nr. 167/2021:

Adattamento della Legge del Tirolo riguardo al COVID-19 e varie disposizioni di legge specifiche per materia, emanate a causa della pandemia; proroga della loro vigenza fino al 30 giugno 2022.


Legge del Tirolo sui collegamenti alle strade pubbliche e le compensazioni tributarie – Tiroler Verkehrsaufschließungs- und Ausgleichsabgabengesetz (riforma), LGBl. Nr. 173/2021:

Adattamenti derivanti da precedenti modifiche nel TBO (Ordinamento edilizio del Tirolo) del 2018 e della TROG (Legge del Tirolo sulla gestione del territorio) del 2016; innalzamento dei tributi per i collegamenti alla strada pubblica.


Legge del Tirolo sull’energia elettrica del 2012 – Tiroler Elektrizitätsgesetz 2012 (riforma), LGBl. Nr. 190/2021:

Adattamento all’EAG-Paket (Testo unico sull’edilizia sostenibile) e alla collegata riforma della EIWOG 2010 (Legge sullo sfruttamento e l’organizzazione dell’energia elettrica del 2010); altri adattamenti derivanti dalla Direttiva (UE) 2018/2001.


Legge del Tirolo sull’alta tensione del 1969 – Tiroler Starkstromwegegesetz 1969 (riforma), LGBl. Nr. 191/2021:

Tra l’altro, deregolamentazione delle condutture elettriche fino a 45.000 Volt.


Definizione di aree di circolazione stradale e numerazione degli edifici (riforma), LGBl. Nr. 202/2021:

Creazione di una base per l’assegnazione vincolante di numeri civici e numerazione di alloggi.


Legge del Tirolo sull’acquisto delle proprietà immobiliari – Tiroler Grundverkehrsgesetz (riforma), LGBl. Nr. 204/2021:

Contrasto alla riduzione delle aree edificabili e ad acquisti immobiliari speculativi di altro tipo; adattamenti relativi agli acquisti da parte di soggetti di nazionalità straniera; nuove norme sull’acquisto di diritti in comuni riservati per impedire la creazione di nuovi domicili illeciti per il tempo libero.


Legge del Tirolo sulle tutele minime (Tiroler Mindestsicherungsgesetz), Legge del Tirolo sulle RSA del 2005 (Tiroler Heimgesetz 2005) e Legge del Tirolo sulla gestione delle crisi e delle calamità (Tiroler Krisen- und Katastrophenmanagementgesetz) (riforme), LGBl. Nr. 205/2021:

Trasferimento delle disposizioni speciali sugli aiuti e l’assistenza per soggetti non autosufficienti dalla Legge del Tirolo sulle tutele minime alla Legge del Tirolo sulle RSA del 2005 (intitolata, a partire da ora, Legge del Tirolo sulle RSA e le mansioni di cura per persone non autosufficienti – Tiroler Heim- und Pflegeleistungsgesetz, THPG).


Legge sui pubblici funzionari del Land del 1998 (Landesbeamtengesetz 1998), Legge sugli impiegati del Land (Landesbedienstetengesetz), Legge sui pubblici funzionari presso i comuni del 1970 (Gemeindebeamtengesetz 1970), Legge sugli impiegati a contratto presso i comuni del 2012 (Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetz 2012), Legge sui pubblici funzionari del Comune di Innsbruck del 1970 (Innsbrucker Gemeindebeamtengesetz 1970) e  Legge sugli impiegati a contratto presso il Comune di Innsbruck (Innsbrucker Vertragsbedienstetengesetz) (riforme), LGBl. Nr. 8/2022, LGBl. Nr. 9/2022, LGBl. Nr. 10/2022, LGBl. Nr. 11/2022, LGBl. Nr. 12/2022, e LGBl. Nr. 13/2022:

Nuova regolamentazione della determinazione di compensazioni e della retribuzione di ore di lavoro straordinario per mansioni ulteriori sulla base di una sentenza della OGH (Corte suprema federale) del 3/8/2021 8 ObA 32/21w.


Ordinamento comunale di Innsbruck del 1975 – Innsbrucker Stadtrecht 1975 (riforma), LGBl. Nr. 15/2022:

Creazione di una base giuridica per un doppio budget; estensione delle facoltà spettanti agli organi pubblici di sorveglianza nell’ambito dei domicili per il tempo libero.


Legge del Tirolo sui rilievi statistici del 2011 – Tiroler Statistikgesetz 2011 (Novelle), LGBl. Nr. 16/2022:

Creazione di una base legale per una vacancy elevation relativa agli immobili.


Legge del Tirolo per la promozione e la tutela della gioventù – Tiroler Jugendgesetz (riforma), LGBl. Nr. 18/2022:

Possibilità di eseguire acquisti a campione da parte di rappresentanze di interessi previste dalla legge.


Legge per la segnalazione di infrazioni al diritto comunitario e relativa legge di armonizzazione – Unionsrechtsverstöße-Hinweisgebergesetz und Begleitgesetz, LGBl Nr. 23/2022 e 24/2022:

Attuazione della c.d. “Direttiva whistleblower” (UE) 2019/1937 per la tutela di persone che segnalino infrazioni al diritto comunitario, ABl. 2019 n. L 305/17, attuata nel diritto del Land tramite l’affidamento all’Avvocato del popolo tirolese (“Landesvolksanwältin”) dell’istituzione di un ufficio esterno per le segnalazioni.



Giurisprudenza amministrativa

VwGH 27.05.2021, Ra 2021/19/0157; portata del diritto a ottenere una correzione di atti:

La possibilità di correzione è limitata a quei casi di erroneità in cui lo sbaglio è evidente; in questo è sufficiente che la persona destinataria del provvedimento amministrativo fosse in grado di riconoscere l’errore nel provvedimento medesimo e che l’ufficio emanante fosse in grado – se avesse prestato la giusta attenzione – di evitarlo già al momento dell’emanazione.


VwGH 21.6.2021, Ra 2018/04/0078; non ricorrenza di una relazione con il diritto ambientale comunitario, assenza della necessaria tutela giuridica assicurata dall’ordinamento comunitario:

In considerazione della qualità di parte processuale, derivante dalla Convenzione di Aarhus, attribuita alle organizzazioni ambientaliste, queste ultime possono unicamente chiedere nel procedimento che sia accertato il rispetto o meno delle disposizioni provenienti dal diritto ambientale comunitario. L’aspetto essenziale è dunque stabilire se nel caso singolo sia (anche) in gioco il rispetto delle norme del diritto ambientale comunitario (vedi anche infra, in proposito,  LVwG Tirol5.7.2021, LVwG-2019/44/1099-16).


VwGH 9.8.2021, Ra 2021/03/0128: legittimazione delle organizzazioni ambientaliste a presentare ricorsi per cassazione:

Pur nel contesto del diritto comunitario e della qualità di parte processuale attribuita dalla Convenzione di Aarhus, comprensiva del diritto a presentare ricorsi amministrativi al Tribunale amministrativo del Land (LVwG), le organizzazioni ambientaliste sono legittimate a proporre il ricorso per cassazione alla Corte amministrativa suprema (VwGH) solo nei casi in cui ciò sia espressamente previsto dalla legge.


VwGH 22.09.2021, Ra 2021/13/0111; tributo di residenza:

Il pernottamento in un domicilio per il tempo libero non esonera dall’obbligo di pagamento del tributo dovuto ai sensi della Legge del Tirolo sui tributi di residenza del 2003 – Tiroler Aufenthaltsabgabegesetz 2003. Sono considerati “ospiti” anche coloro i quali abbiano il proprio domicilio prevalente in Tirolo.


VwGH 05.10.2021, Ra 2021/03/0066; definizione di distretto di caccia:

La definizione di distretto di caccia ai sensi della Legge del Tirolo sulle attività venatorie del 2004 – Tiroler Jagdgesetz 2004 è stata revocata a causa della mancanza dei presupposti cumulativi previsti dal § 5 comma 5 della legge citata. Al fine di consentire l’attività sciistica al di fuori delle piste non è possibile, per tutto l’anno, la presenza di fauna selvatica nel territorio in oggetto.


VwGH 28.10.2021, Ro 2021/09/0007; tutela giuridica nei confronti di decisioni prese da giudici collegiali in questioni riguardanti i giudici amministrativi:

Le decisioni prese da giudici collegiali presso i Tribunali amministrativi (nel caso presente: giudizio complessivo sull’attività di un giudice amministrativo) sono impugnabili direttamente di fronte alla Corte amministrativa suprema tramite ricorso per cassazione.


VwGH 12.11.2021, Ra 2018/04/0099; giudizio di accertamento tributario:

La richiesta di accertamento presentata ai sensi del § 15 comma 4 della Legge del Tirolo sugli accertamenti tributari del 2006 – Tiroler Vergabenachprüfungsgesetz 2006 è inammissibile ai sensi del § 14 comma 1 della legge citata se in origine era possibile il ricorso giudiziario avverso la presunta violazione commessa nell’ambito di un procedimento di accertamento. La richiesta di accertamento è dunque concepita quale rimedio giuridico sussidiario.


VwGH 15.12.2021, Ra 2020/06/0308; indicazione imprecisa del momento in cui si sono svolti i fatti:

L’indicazione del momento in cui si sono svolti i fatti contestati costituita dalle parole “all’incirca a partire dal 2017” è imprecisa e viola il § 44 a Z 1 VStG (Legge sugli illeciti amministrativi) in quanto la formulazione si presta, in misura non indifferente, ad interpretazioni.



Tribunale amministrativo del Land Tirolo

02.06.2021, LVwG-2021/11/0528-4; acquisto di alloggio di proprietà da parte di cittadini extracomunitari:

L’interesse pubblico che consente la concessione di un permesso da parte dell’autorità competente alla supervisione degli acquisti immobiliari da parte di soggetti stranieri deve essere precisamente quello che ad effettuare l’acquisto sia il cittadino straniero in questione. Il grado di integrazione sociale e l’attuale professione del richiedente non sono atti a integrare di per sé, secondo la giurisprudenza della Corte amministrativa suprema, un interesse pubblico all’acquisto del fondo. L’eventuale interesse macroeconomico all’acquisto di un immobile connesso all’interesse macroeconomico allo svolgimento di una attività ricorre nel momento in cui tale attività viene effettivamente svolta sul fondo in oggetto.


21.06.2021, LVwG-2021/14/0562-9; apertura di un ristorante:

Nella versione, vigente al momento dei fatti, del § 7 comma 1 del Regolamento sui provvedimenti di prevenzione – SchutzmaßnahmenVO, BGBl II 2020/463, si proibiva l’accesso a piedi o a bordo di veicoli in qualsiasi locale dedito alla ristorazione al fine di usufruire dei servizi tipici di quel tipo di attività, con l’esclusione, tra l’altro, delle attività di ristorazione incluse in attività imprenditoriali di tipi diverso. Un ristorante situato presso un ghiacciaio è rimasto aperto, nel periodo in oggetto, al servizio degli istruttori e degli atleti che svolgevano attività di allenamento presso il ghiacciaio stesso, fatto che non poteva essere ricompreso tra le eccezioni indicate dal § 4 comma 3 del Regolamento sui provvedimenti di prevenzione per il COVID-19 – COVID-19-SchutzmaßnahmenVO, poiché alle persone suddette era concesso unicamente, al fine della pratica sportiva, l’utilizzo della funivia e della ferrovia a cremagliera.


5.7.2021, LVwG-2019/44/1099-16; limitato diritto di compartecipazione per le organizzazioni ambientaliste:

Alle organizzazioni ambientaliste spetta, nei procedimenti aventi ad oggetto la tutela della natura, un limitato diritto di compartecipazione (solo) nel momento in cui tali procedimenti hanno ad oggetto l’attuazione di disposizioni a tutela della natura determinate dal diritto comunitario.


15.07.2021, LVwG-2021/20/1316-1; ricorso contro provvedimento tributario:

L’imposizione delle tasse descritte in dettaglio dal Regolamento sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani del Comune di Z deve essere effettuata direttamente alla persona che ne è debitrice. Ai sensi del § 4 comma 1 di tale regolamento, sono debitori per la tassa in questione i proprietari dell’immobile per cui sono stati creati gli impianti di smaltimento dei rifiuti. Nel caso presente, tuttavia, il proprietario del fondo in questione non è la coniuge, la quale tuttavia è indicata in quanto destinataria e debitrice nell’atto amministrativo emesso dall’autorità competente. Non è l’autorità competente all’imposizione a stabilire a proprio piacimento chi sia il debitore della tassa. 


06.10.2021, LVwG-2021/22/2073-5; domicilio per il tempo libero; divieto; villetta monofamiliare; divisione in tre abitazioni autonome:

Nel caso di una villetta vacanze monofamiliare, la quale dispone di una concessione di utilizzo quale domicilio per il tempo libero, la ristrutturazione edilizia che la trasforma in tre abitazioni autonome fa sì che per le due abitazioni di nuova creazione non sussista la concessione di utilizzo quale domicilio per il tempo libero. Ne deriva che è lecito il provvedimento amministrativo che vieta l’utilizzo delle due nuove abitazioni quali domicili per il tempo libero.


17.12.2021, LVwG-2021/44/2387-10; illimitatezza; accredito; certificazione:

L’accreditamento o la certificazione di un laboratorio non costituiscono presupposti necessari a far sì che i risultati di analisi possano poi essere utilizzati in procedimenti amministrativi o giudiziari. Ai sensi del § 6 AVG (Legge generale sul procedimento giudiziario) può fungere da mezzo di prova tutto ciò che sia atto ad accertare i fatti in questione e utile allo scopo, in considerazione delle circostanze (principio dell’illimitatezza dei mezzi di prova).



Province Autonome di Bolzano-Alto-Adige e di Trento


Giurisprudenza costituzionale

Le decisioni possono essere consultate al sito 

https://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do


Ordinanza n. 253/2021: bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2021-2023

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale riguardante la legge Provincia autonoma di Bolzano 22 dicembre 2020, n. 17 (Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2021-2023) per mancante copertura finanziaria ai sensi dell’art. 81 Cost.. Conseguente la modifica delle disposizioni impugnante con l. p. 17 maggio 2021, n. 3, il Governo ha rinunciato al ricorso e la Corte cost. ha dichiarato estinto il processo. 


Sentenza n. 262/2021: misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale riguardante la legge Provincia Autonoma di Trento 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022), artt. 37 e 43, c. 1, 6 e 9. Le disposizioni prevedono che per certe tipologie di installazioni le autorizzazioni del Codice dei beni culturali sarebbero sostituite con un procedimento di controllo successivo, effettuato a campione fino al 31 dicembre 2021 per ragioni connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. La Corte cost. considera che le disposizioni provinciali eccedono la competenza primaria nell’ambito di “tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare” (art. 8, n. 3 St.) in quanto sono violate norme interposte fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica di cui agli artt. 21 e 106 Codice dei beni culturali e del paesaggio che prevedono un procedimento di autorizzazione per ogni intervento su un bene culturale e un termine fissato da legge statale, dichiarandone l’illegittimità costituzionale.  



Sentenza n. 9/2022: Riserva di posti per personale nell’ambito dell’assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale contro la legge provinciale della Provincia Autonoma di Trento 6 agosto 2020, n. 6, art. 9, c. 1, lit. c) e art. 18, c. 9., Art. 9, c. 1, lit. c). L’art. 9, c. 1, lit. c) l. p. prevede in via transitoria la riserva di posti per personale con contratto di lavoro flessibile. L’art. 18, c. 9 l. p. dispone che per la nomina a direttore nell’Azienda provinciale per i servizi sanitari si deve aver maturato un’esperienza triennale di direzione in enti, aziende e strutture pubbliche o private. L’art. 9, c. 1, lit. c) l. p. è stato abrogato dalla Provincia Autonoma di Trento e non ha trovato applicazione. La Corte cost. ha così dichiarato la cessazione della materia del contendere. 

L’art. 18, c. 9 l. p. è dichiarato costituzionalmente illegittimo perché contrasta con principi fondamentali in materia di tutela della salute che prevedono l’acquisto dell’esperienza professionale rilevante solo nel settore pubblico.


Sentenza n. 23/2022: Leggi provinciali delle Province autonome di Bolzano e Trento nell’ambito degli appalti pubblici

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale riguardante le l. p. Provincia autonoma di Trento 23 marzo 2020, n. 2, 13 maggio 2020, n. 3, 6 agosto 2020, n. 6 e 30 novembre 2020, n. 13, la l. p. Provincia autonoma di Bolzano 16 aprile 2020, n. 3. Le l. p. dispongono nell’ambito degli appalti pubblici nel contesto dell’emergenza pandemica da COVID-19, in particolare la generalizzazione e l’ampliamento dell’ambito di applicazione di certe procedure previste dal Codice dei contratti pubblici. La Corte cost. dichiara violata la competenza trasversale dello Stato nell’ambito della tutela della concorrenza e in materia di ordinamento civile (art. 117, c. 2, lit. e) e lit. l) Cost.)  e sottolinea che le norme del Codice dei contratti pubblici costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e con ciò limiti alle competenze statutarie di cui all’ art. 8, n. 1) e 17) Statuto, affermando che anche il d. lgs. 7 dicembre 2017, n. 162 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di contratti pubblici) indica le norme fondamentali di riforma economico-sociale e le norme di derivazione europea come limite del legislatore provinciale. 

Sentenza n. 48/2022: Legge di stabilità della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno 2021

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale contro la legge provinciale della Provincia autonoma di Bolzano 22 dicembre 2020, n. 16 (Legge di stabilità provinciale per l’anno 2021), art. 6 e Tabella E per violazione dell’art. 81 Cost. La l. p. stabilisce la copertura finanziaria degli oneri per gli esercizi finanziari 2021-2023. A ciò si fissa una riduzione della spesa obbligatoria per l’esercizio finanziario 2022. La Provincia autonoma di Bolzano ha assicurato l’integrale copertura della spesa con leggi provinciali successive. Perciò, il Governo ha rinunciato al ricorso e la Corte cost. dichiara estinto il processo.


Decisioni del Consiglio di Stato 


Le decisioni possono essere consultate al sito https://www.giustizia-amministrativa.it/.


Sentenza n. 15/2021: Competenza territoriale TRGA Bolzano

Ricorso in appello n. 9/2021 dei soggetti interessati per la riforma della sentenza del TRGA recante l’annullamento della graduatoria del personale di Polizia per la parte relativa all’aliquota di posti riservati alla PA di Bolzano destinati ai possessori dell'attestato di bilinguismo.

La ad. Plen. CdS afferma la competenza territoriale del TRGA – Sezione Autonoma della PA di Bolzano in quanto, sebbene si tratti di un provvedimento di amministrazione centrale, la parte della graduatoria “riservata” ai candidati per la PA produce degli effetti diretti limitatamente ai soggetti destinati al territorio della PA (ex art. 13, co. 2, c.p.a.). Ciò si fonda sulla procedura speciale di reclutamento previsto per il personale di Polizia nella PA Bolzano regolato dall’art. 33, D.P.R. n. 574/1988 che al fine della garanzia della tutela delle minoranze linguistiche richiede che il personale sia bilingue. 


Sentenza n. 6268/2021: SAD Trasporto locale 

Ricorso in appello n. 2461/2021 proposto da SAD Trasporto locale S.P.A. contro la P.A. di Bolzano e LIBUS nonché il ricorso n. 4553/2021 proposto da LIBUS contro la P.A. di Bolzano e il CSM-Consorzio Alto Adige Autonoleggiatori per la riforma delle sentenze del TRGA n. 43 e n. 77/2021 (vedasi newsletter precedente). Il CdS conferma la decisione del TRGA nella parte nella quale annulla la deliberazione della Giunta che proroga l’affidamento della concessione di servizio di trasporto pubblico locale in capo alla SAD e LIBUS, in quanto fra l’altro lesiva del periodo massimo legittimo di proroga di due anni. Altresì, però conferma la validità del contratto in quanto il funzionamento del trasporto pubblico presenta esigenze imperative di interesse generale. A differenza del TRGA il CdS afferma il risarcimento del danno da perdita di chance in capo al CSM confermando il carattere di serietà della chance perduta imputabile alla condotta illecita della Provincia e l’idoneità nonché la disponibilità del Consorzio a fornire il servizio di trasporto pubblico locale.


Sentenza n. 4317/2021: legittimità dell’intervento della Camera di Commercio Turismo Servizi Alto Adige 

Ricorso in appello n. 10161/2018 proposto da Podini Holding S.p.A. e Twentyone S.r.l. contro il Comune di Bolzano per la riforma della sentenza del TRGA relativo al rigetto della richiesta di trasferimento delle autorizzazioni amministrative all'esercizio di attività di commercio al dettaglio all'interno di una zona per insediamenti produttivi.

In riguardo ai requisiti processuali il CdS dichiara legittimo l’intervento ad opponendum dell’Unione Commercio Turismo Servizi Alto Adige. Esso corrisponde alle finalità dello Statuto ed inoltre, non deve necessariamente ed esclusivamente tutelare gli interessi della generalità dei soggetti appartenenti alla categoria professionale, ma le è pure consentita di intervenire per tutelare degli interessi omogenei di alcuni componenti. Relativo alle questioni in merito la CdS conferma la legittimità del Comune di imporre limiti territoriali all’esercizio del commercio al dettaglio nelle zone produttive siccome nella sua funzione pianificatoria non persegue esclusivamente finalità di natura economica. Oltre ciò, il trasferimento non è consentito dal piano di rischio aeroportuale. 

Sentenza n. 1153/2022: Trasporto scolastico – esclusione dalla gara d’appalto 

Ricorso in appello n. 9845/2021 proposto dall’impresa interessata contro la Provincia autonoma e ACP (Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici lavori, servizi e forniture) per la riforma della sentenza del TRGA che dichiara legittima la esclusione dell’Appellante della gara d’appalto provinciale per il trasporto scolastico. 

Il CdS conferma la decisione del TRGA. Il provvedimento di esclusione dell’Appellante si fonda su una istruttoria esaustiva dalla quale si evince le numerose e gravi inadempienze dell’Appellante nell’esecuzione di servizi affidati relativo ai trasporti delle persone con disabilità per le Comunità comprensoriali; sono tali di soddisfare l’esclusione ai sensi dell’art. 80, co. 5, d.lgs. n. 50/2016. Le inadempienze non sono giustificabili dalla situazione Covid. Inoltre, l’aumento del capitale dell’Appellante non è sufficiente a fondare un giudizio di sua affidabilità. Altresì, in quanto l’esclusione dell’Appellante è riconducibile alle sue reiterate gravi inadempienze nella fornitura di servizi già affidati, è legittima l’incameramento della cauzione. 

Norme di attuazione dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol

Decreto legislativo 4 ottobre 2021, n. 150

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige/Sudtirol recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego)


Provincia Autonoma di Bolzano-Alto-Adige


Legislazione provinciale

Legge provinciale 23 luglio 2021, n. 5

Modifiche a leggi provinciali in materia di procedimento amministrativo, cultura, enti locali, uffici provinciali e personale, formazione professionale, istruzione, utilizzo delle acque pubbliche, agricoltura, tutela del paesaggio e dell’ambiente, territorio e paesaggio, servizio antincendio e protezione civile, difesa del suolo e opere idrauliche, ordinamento forestale, esercizi pubblici, commercio, artigianato, guide alpine e guide sciatori, appalti, igiene e sanità, banda larga, trasporti, politiche sociali, assistenza e beneficienza, edilizia abitativa

Legge omnibus che modifica o abroga (in parte) numerose leggi provinciali in diversi ambiti. Tra l’altro vengono fatte modifiche in materia della valutazione esterna nelle scuole (art. 8), dell’iscrizione nella graduatoria delle scuole di lingua italiana (art. 9), della l. 10 luglio 2018, n. 9 (Territorio e paesaggio) (art. 15) e delle convenzioni con cliniche esterne per l’erogazione di prestazioni sanitarie di alto livello specialistico (art. 28).


Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 6

Rendiconto generale della Provincia Autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 2020

Approvazione del rendiconto della Provincia di Bolzano riguardo all’esercizio finanziario 2020: vengono esposto le entrate e le spese della Provincia. Le entrate per l’esercizio finanziario ammontano a € 6.130.183.968,87, le spese a € 6.075.611.173,78. Inoltre vengono dichiarati i residui attivi e passivi degli esercizi finanziari 2020 e precedenti.


Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 7

Rendiconto generale consolidato della Provincia Autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 2020


Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 8

Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023


Legge provinciale 19 agosto 2021, n. 9

Disposizioni collegate all’assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023

Modificazione di diverse leggi provinciali a proposito dell’assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023.


Legge provinciale 12 ottobre 2021, n. 10

Debito fuori bilancio

Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dall’acquisizione di beni e servizi, in assenza del preventivo impegno di spesa, e la loro copertura finanziaria.


Legge provinciale 12 ottobre 2021, n. 11

Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2021-2023 e altre disposizioni

Modificazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese per il triennio 2021-2023. Inoltre vengono modificate due leggi provinciali nell’ambito del rimborso di spese per l’acquisto di dotazioni IT e delle norme sull’istruzione parentale.


Legge provinciale 16 novembre 2021, n. 12

Modifiche alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, recante “Istituzione dell’imposta municipale immobiliare (IMI)” e altre disposizioni

Non è dovuta la prima rata dell’imposta municipale immobiliare (IMI) per certe categorie del catasto urbano, in ordine di prevenire gli effetti negativi connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19. In dettaglio vengono esentate le seguenti categorie: fabbricati della categoria A (soprattutto abitazioni), alberghi e pensioni, fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, magazzini e locali di deposito, cantine e soffitte, stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse, tettoie, fabbricati destinati all’attività di affitto di camere e appartamenti per ferie nonché fabbricati destinati a uso agrituristico, abitazione ed alloggi tipici dei luoghi, fabbricati destinati a sale da ballo e discoteche e alle attività di somministrazione di bevande, di somministrazione di pasti e bevande e di trattenimento così come fabbricati destinati a campeggi.


Legge provinciale 9 dicembre 2021, n. 13

Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e di sostegno alle donne e ai loro figli e figlie

Si prendono misure per contrastare alla violenza contro donne e bambini, in conformità con i principi costituzionali, le leggi vigenti, risoluzioni dell’ONU e dell’OMS, la Convenzione di Istanbul, così come le risoluzioni e i programmi dell’Unione europea. La Provincia ha diverse competenze, come l’adozione di linee guida, la promozione di percorsi formativi e di aggiornamento, campagne di sensibilizzazione e di prevenzione così come interventi rivolti agli autori di violenza di genere.

Un’ulteriore misura è il servizio “Casa delle donne”, un servizio socio-assistenziale rivolto alle donne che si trovino esposte alla minaccia di ogni forma di violenza o l’abbiano subita. A questo scopo vengono istituiti Centri antiviolenza, strutture residenziali e alloggi di transizione. I diversi servizi operano in una rete provinciale e si riuniscono regolarmente. Un tavolo di coordinamento permanente coordina gli interventi di contrasto e prevenzione della violenza di genere. Svolge compiti consultivi, nell’ambito dell’adozione di un piano provinciale triennale e nel monitoraggio dell’applicazione della presente legge. È istituita una rete territoriale antiviolenza presso ogni ente gestore dei servizi sociali. 

L’Istituto provinciale di statistica (ASTAT) effettua la raccolta dei dati relativi alla presente legge ed è inoltre istituito un fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza. Chiunque privato che riceve un vantaggio economico dalla Provincia decade da quest’ultimi se viola i principi della presente legge.


Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 14

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (Legge europea provinciale 2021)

La presente legge modifica diverse leggi provinciali per adempiere agli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, nell’ambito dell’esercizio della caccia, delle sanzioni amministrativi, dell’affidamento nella mobilità pubblica, degli impianti a fune e degli ostacoli alla navigazione aerea, dell’ordinamento del personale e della qualità nel settore dei prodotti alimentari. Inoltre la Provincia Autonoma di Bolzano è autorizzata a partecipare alla fondazione Rifugio Europa, che promuove lo spirito europeo nell’arco alpino (tutela dell’ambiente naturale e culturale). 


Legge provinciale 10 gennaio 2022, n. 1

Disposizioni collegate alla legge di stabilità provinciale per l’anno 2022

La presente legge provinciale modifica diverse leggi provinciale e in questo ambito regola anche la copertura finanziaria.


Giurisprudenza amministrativa


Le sentenze possono essere consultate al sito https://www.giustizia-amministrativa.it/.


Sentenza n. 242/2021

Ricorso n. 75 della SAD S.r.l. contro la Provincia Autonoma di Bolzano per l'annullamento della decisione della Giunta provinciale n. 234 del 21.3.2021, con la quale è stato disposto l'affidamento in house dei servizi di trasporto pubblico sugli impianti fissi della Funivia e Tranvia del Renon e della Funicolare della Mendola a STA – Strutture di Trasporto Alto Adige S.p.A.. Fino ad ora, la SAD era stata la concessionaria per la gestione di queste strutture. La fornitura in-house di questo servizio di trasporto pubblico è conforme ai requisiti legali dell'UE (Direttiva (CE) n. 1370/2007) e della Provincia (l.p. n. 15/2015 e 16/2015). In quanto settore speciale del servizio pubblico, il trasporto pubblico locale non è soggetto all'applicazione dell'articolo 192 (2) d.lgs. n. 50/2006.

Secondo l'art. 20 l.p. n. 15/2015, la fornitura in-house è la forma abituale di fornitura del trasporto pubblico locale. Di conseguenza, la corrispondente decisione sull'aggiudicazione è soggetta a un ampio margine di discrezionalità, che deve essere fondato, ma è in linea di principio escluso dal giudizio di merito della giurisdizione amministrativa (vedi paragrafo 3.1.4.2.).

Altrettanto infondata è l'accusa di contrarius actus e di autovincolazione da parte della provincia, visto che inizialmente aveva bandito una gara e un concorso pubblico per la gestione degli impianti in questione. Secondo l'articolo 7 §§ 2 e 4 della direttiva (CE) n. 1370/2007, non vi è alcun obbligo di preavviso di una decisione come quella in questione.


Sentenza n. 265/2021

Ricorso n. 36/2021 per l’annullamento dell’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 8/2021 del Presidente della Giunta provinciale, che impone la didattica a distanza per un periodo di tempo limitato a causa della diffusione della variante sudafricana del Coronavirus in alcuni comuni. Il ricorso è dichiarato inammissibile perché il provvedimento d'urgenza non aveva più alcun effetto al momento dell'udienza e quindi mancava l'interesse dei ricorrenti ad una decisione. Tuttavia, in base al principio della soccombenza virtuale, la provincia è condannata al pagamento delle spese processuali, in quanto il provvedimento d'urgenza (come già stabilito dal Tribunale) è illegittimo per insufficienza di attività istruttoria e di motivazione. In particolare, si obietta che non è stata richiesta alcuna perizia dalla commissione di esperti nominata. Inoltre, è stato preso in considerazione solo lo stato epidemiologico attuale e non anche gli effetti negativi su altri diritti - ad esempio l'istruzione, la vita sociale, la condizione psicofisica degli alunni o la situazione dei genitori in home-office che si prendono cura degli alunni che rimangono a casa. Inoltre, non è giustificato il motivo per cui è stata presa una misura così grave quando una tale misura non sarebbe stata prevista a livello nazionale nemmeno in caso di una situazione epidemiologica peggiore (zone rosse - l'Alto Adige è stato classificato come zona arancione).


Sentenza n. 270/2021

Ricorso n. 230/2020. La SAD S.r.l. fallisce con il suo ricorso contro la decisione della Giunta provinciale di affidare parzialmente il trasporto pubblico locale in-house (SASA). Il Tribunale segue la linea argomentativa normativa, che già evidenziata nella sentenza n. 242/2021. La corte elimina anche tutte le accuse sollevate dalla SAD riguardo alla legittimità degli atti amministrativi del Giunta provinciale emessi per l’affidamento parziale in-house del trasporto pubblico locale.


PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO


Portale Coronavirus della Provincia autonoma di Trento con informazioni, attualità e raccolta norme e linee guida in materia di Covid-19

https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/CORONAVIRUS-Aggiornamenti-e-comunicazioni


Legislazione provinciale

Disponibile al sito: https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/


Decreto del presidente della provincia 18 febbraio 2022, n. 2-59/Leg

Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 21 luglio 2008, n. 27-134/Leg (Nuovo regolamento del corpo forestale della Provincia autonoma di Trento (articolo 67 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7)


Decreto del presidente della provincia 11 febbraio 2022, n. 1-58/Leg

Approvazione del regolamento avente ad oggetto "Modificazione al decreto del Presidente della Provincia 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg "Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)", articolo 11)"

Legge provinciale 27 gennaio 2022, n. 2

Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006

Legge provinciale 27 gennaio 2022, n. 1

Semplificazione dei procedimenti autorizzatori relativi a impianti per le telecomunicazioni, la radiodiffusione e le infrastrutture di comunicazione elettronica. Modificazioni della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 (Individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione), della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10 (Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia), della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015), nonché di disposizioni connesse

Legge 30 dicembre 2021, n. 234

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

Decreto del presidente della provincia 27 dicembre 2021, n. 23-57/Leg

Regolamento di esecuzione dell'articolo 23 bis della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (legge provinciale sull'agricoltura sociale e sulle strade tematiche 2001) concernente l'esercizio dell'attività di enoturismo

Legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 23

Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2022-2024

Legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22

Legge di stabilità provinciale 2022

Legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 21

Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2022

Decreto del presidente della provincia 16 dicembre 2021, n. 21-55/Leg

Regolamento sulla determinazione del canone delle concessioni minerarie, in attuazione dell'articolo 13 della legge provinciale 11 dicembre 2020, n. 14 (Disciplina della ricerca e delle concessioni minerarie e modificazioni della legge provinciale sulle cave 2006)

Decreto del presidente della provincia 2 dicembre 2021, n. 20-54/Leg

Ridefinizione degli ambiti territoriali ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge sulla promozione turistica provinciale 2020 e modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 22 marzo 2021, n. 8-42/Leg

Decreto legislativo 18 ottobre 2021, n. 176

Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, in materia di igiene e sanità

Legge provinciale 12 ottobre 2021, n. 20

Disposizioni in materia di inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico

Legge provinciale 7 ottobre 2021, n. 19

Integrazione dell'articolo 12 della legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrità dell'azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura) in materia di miglioramento fondiario

Decreto del presidente della provincia 29 settembre 2021, n. 18-52/Leg

Modificazione al decreto del Presidente della Provincia 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg "Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)", articolo 11)"

Decreto del presidente della provincia 3 settembre 2021, n. 17-51/Leg

Regolamento sulla valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi della Provincia, di recepimento e attuazione della direttiva 2001/42/CE, e modificazioni di disposizioni connesse

Decreto del presidente della provincia 16 agosto 2021, n. 15-49/Leg

Regolamento concernente "Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici) in materia di valutazione delle offerte anomale mediante analisi dei prezzi"

Legge provinciale 2 agosto 2021, n. 17

Rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2020

Legge provinciale 28 luglio 2021, n. 16

Modificazioni della legge provinciale sull'agricoltura 2003, in materia di promozione dell'agricoltura biologica e di sostegno all'economia agricola

Decreto del presidente della provincia 25 giugno 2021, n. 14-48/Leg

Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2005, n. 21-51/Leg, "Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale) e del relativo regolamento regionale di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Regione 4 giugno 2008, n. 3/L"

Legge provinciale 23 giugno 2021, n. 15

Modificazioni dell'articolo 23 della legge provinciale 28 dicembre 2020, n. 15, relative al rinvio dell'applicabilità dell'articolo 86 della legge urbanistica provinciale 2008, e integrazione dell’articolo 86 bis della legge provinciale per il governo del territorio 2015

Regolamento concernente il funzionamento del registro tumori della provincia autonoma di Trento (articolo 14, comma 5 bis della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16)

Legge provinciale 14 giugno 2021, n. 9

Modificazione dell'articolo 6 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore)


Giurisprudenza del Tribunale amministrativo regionale, Trento


Banca dati con i provvedimenti del T.R.G.A./TAR Trento:

https://www.giustizia-amministrativa.it/provvedimenti-trga-trento

Le sentenze sono reperibili al link inserendo anno e numero.


Provvedimenti ed atti T.R.G.A. Trento per EMERGENZA COVID 19

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/covid19-trga-trento


T.R.G.A. Trento, sez. I, 18/10/2021, n. 162

È inammissibile la richiesta di ostensione documentale avente una natura esplorativa e che presenti alcuni tratti di analogia con un intento di controllo, diffuso e generalizzato, dell'operato dell'Amministrazione, in quanto incompatibile con la ratio propria del diritto di accesso documentale.

La norma dell'art. 10 bis, l. n. 241/1990 (cui a livello provinciale corrisponde l'art. 27 bis della l. prov. Trento 30 novembre 1992 n. 23) non trova applicazione per le procedure concorsuali e i procedimenti in materia previdenziale e assistenziale, ma tali ipotesi non vanno considerate tassative.


T.R.G.A. Trento, sez. I, 14/10/2021, n.159

Nell’ambito del procedimento di gara, l'errore scusabile di rettifica deve sostanziarsi in un mero refuso materiale riconoscibile ictu oculi dalla lettura del documento d'offerta; la sua correzione deve a sua volta consistere nella mera riconduzione della volontà (erroneamente) espressa a quella, diversa, inespressa ma chiaramente desumibile dal documento; tale complessiva operazione deve fondarsi su elementi, identificativi dell'errore, desumibili dall'atto stesso, non già da fonti esterne.


T.R.G.A.  Trento, sez. I, 12/10/2021, n.155

Nelle gare di appalto vige il principio interpretativo che vuole privilegiata, a tutela dell'affidamento delle imprese, l'interpretazione letterale del testo della lex specialis, dalla quale è consentito discostarsi solo in presenza di una sua obiettiva incertezza. Occorre, infatti, evitare che il procedimento ermeneutico conduca all'integrazione delle regole di gara palesando significati del bando non chiaramente desumibili dalla sua lettura testuale.

È legittimo l'esercizio da parte dell'Amministrazione del potere di annullamento in autotutela dell'aggiudicazione nel caso di indisponibilità da parte dell'aggiudicatario dell'area, di proprietà e/o nella piena disponibilità ad altro titolo all'interno del territorio comunale, da destinare a servizio di rimozione, custodia e trasporto dei veicoli e quindi in mancanza di un requisito di partecipazione alla gara quale la licenza di rimessa.


T.R.G.A. Trento, sez. I, 04/10/2021, n.152

La possibilità di partecipare al procedimento di formazione dello strumento urbanistico mediante lo strumento delle osservazioni non legittima automaticamente alla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso lo strumento urbanistico, atteso che la partecipazione procedimentale e il processo amministrativo si fondano su presupposti e condizioni differenti. Difatti, nel caso delle osservazioni, si tratta di una partecipazione al procedimento di adozione di un atto di pianificazione che, a tutta evidenza, prescinde dalla titolarità di una particolare posizione soggettiva (pur potendo quest'ultima ben essere presente e indurre alla presentazione di osservazioni), e risponde ad una esigenza eminentemente collaborativa, di coinvolgimento di chiunque vi abbia interesse alla definizione dei modi di utilizzo di un determinato territorio. Invece, il ricorso al G.A. postula la titolarità di una posizione giuridica soggettiva, nonché la legittimazione e l'interesse ad agire, ossia di condizioni dell'azione che non discendono automaticamente dalla partecipazione al procedimento.

Laddove si impugni uno strumento urbanistico, il ricorrente deve allegare i concreti pregiudizi subiti per evitare che il ricorso si fondi sulla generica lesione all'ordinato assetto del territorio da parte di uno qualunque dei residenti o di enti esponenziali. Difatti, la pianificazione territoriale rientra nell'alveo della discrezionalità amministrativa e non può incontrare limiti in situazioni di mero fatto, non tutelate specificamente dall'ordinamento. L'ammissibilità del ricorso e delle singole censure deve essere verificata in stretta connessione con la lesione attuale e diretta del bene che si intende tutelare, e previa dimostrazione da parte dell'interessato dell'incidenza delle previsioni contestate su tale bene, dovendosi al contrario ritenere inammissibili, stante la mancanza della previsione di un'azione popolare nella materia, le censure non direttamente riconducibili alla specifica posizione vantata.


T.R.G.A. Trento, sez. I, 10/09/2021, n.141

In tema di accesso ai documenti amministrativi le necessità difensive, riconducibili all'effettività della tutela di cui all'art. 24 Cost., debbono ritenersi, di regola, prevalenti rispetto a quelle della riservatezza, ma l'applicazione di tale principio va adeguatamente bilanciata allorché vengano in considerazione dati sensibili (origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, opinioni politiche, adesione a partiti, sindacati), ovvero, come nella fattispecie, dati sensibilissimi, ossia i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute del soggetto interessato. In questi casi, l'accesso è consentito a particolari condizioni, nello specifico disciplinate dall'art. 60, d.lgs. n. 196/2003 (Codice della privacy ). Tale disposizione, riguardante il rapporto tra diritto di accesso e diritto alla riservatezza dei dati c.d. sensibilissimi, chiarisce in modo inequivoco che, in questi casi, il diritto di accesso può essere esercitato soltanto se, in seguito ad una delicata operazione di bilanciamento di interessi, la situazione giuridica rilevante sottesa al diritto di accesso viene considerata di rango almeno pari al diritto alla riservatezza riferito alla sfera della salute dell'interessato. Tale comparazione va effettata in concreto, sulla base dei principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza. Soccorre, in questa direzione, la norma di cui all'art. 24 comma 7, l. n. 241 del 1990 - complementare rispetto al citato art. 60 del Codice della privacy - secondo cui l'accesso è in tutti questi casi consentito qualora ciò risulti strettamente necessario e indispensabile per la difesa dei propri interessi giuridici.


T.R.G.A. Trento, sez. I, 09/08/2021, n.136

L'autorità competente ai fini della VAS non deve essere necessariamente individuata in un'Amministrazione diversa da quella avente la qualità di autorità procedente, perché le funzioni delle due autorità non sono in rapporto di contrapposizione o di controllo; la distinzione tra le due autorità ha invece la finalità di assicurare che, attraverso la collaborazione o lo scambio di informazioni, entrino nella valutazione ambientale tutti gli apporti tecnici necessari. Tuttavia, condizione perché la scelta dell'autorità competente non violi i canoni comunitari è che tra l'autorità competente e l'autorità procedente, anche se appartenenti alla stessa Amministrazione, sussista un adeguato grado di autonomia. Tali orientamenti risultano oggi opportunamente codificati in disposizioni normative.

Stante il fatto che l'art. 16, comma 1, lett. f), l. prov. Trento n. 7/1997 è applicabile nei rapporti tra il Direttore dell'APPA ed il dirigente preposto al Settore autorizzazioni e controlli, tra i due organi si configura una relazione di direzione che garantisce al secondo un adeguato grado di autonomia rispetto al primo.

Il principio della tutela del legittimo affidamento può essere utilmente invocato solo in presenza di condotte dell'Amministrazione che abbiano fatto sorgere nell'interessato fondate aspettative di ottenere un determinato risultato, a causa di assicurazioni sufficientemente precise, provenienti da fonti istituzionali qualificate, fermo restando che tale principio non può rappresentare un impedimento per l'azione amministrativa che si riveli scevra da vizi che possano inficiarne la validità.

In presenza di un atto fondato su di una pluralità di ragioni indipendenti tra loro, è sufficiente la legittimità di una sola di tali ragioni per sorreggere l'atto in sede giurisdizionale e, quindi, il rigetto o la declaratoria di inammissibilità delle doglianze volte a contestare una delle ragioni giustificatrici comportano che la parte ricorrente non ha interesse all'esame delle ulteriori doglianze volte a contestare le altre ragioni.


T.R.G.A. Trento, sez. I, 02/08/2021, n.129

È illegittimo il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo che utilizzi in motivazione formule stereotipate, dalle quali non si evince se siano stati adeguatamente ponderati e comparati, in concreto, gli elementi risultanti dal provvedimento gravato con i diversi aspetti della condizione personale, familiare e lavorativa del ricorrente medesimo.

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, qualora lo straniero sia stato condannato, anche in via non definitiva, per uno dei reati indicati nello stesso articolo, il provvedimento di rifiuto del permesso di soggiorno si configura come atto vincolato, non essendo necessaria a tal fine alcuna ulteriore valutazione circa la pericolosità sociale del cittadino straniero o il suo livello di integrazione nel contesto sociale italiano, con la sola eccezione costituita dall'eventuale sussistenza di legami familiari con soggetti residenti in Italia, posto che in tal caso l'Amministrazione deve valutare comparativamente l'interesse alla sicurezza pubblica e quello alla tutela dei rapporti familiari dello straniero. Invero, nel caso di permesso di soggiorno per lungo periodo, il diniego e la revoca del permesso di soggiorno non possono essere disposti per il solo fatto che l'interessato abbia riportato sentenze penali di condanna ma richiedono, ai sensi dell'art. 9 comma 4, d.lgs. n. 286/1998, un giudizio di pericolosità sociale e una motivazione articolata su più elementi, che tenga conto anche della durata del soggiorno nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato, escluso ogni automatismo tra provvedimento sfavorevole e condanne penali.

Dottrina:


Berka(+)/Hinterhofer, Zum Befugnismissbrauch (§ 153 StGB) bei der Wahrnehmung von Aufgaben im Wege der Privatwirtschaftsverwaltung – L’abuso di potere (§ 153 StGB – Codice penale) nello svolgimento di mansioni amministrative nell’economia privata


Braun-Binder/Bußjäger/Eller (curatori), Auswirkungen der Digitalisierung auf die Erlassung und Zuordnung behördlicher Entscheidungen (2021) – Effetti della digitalizzazione sull’emanazione e sull’attribuzione di decisioni amministrative (2021)


Institut für Föderalismus, 45. Bericht über den Föderalismus in Österreich 2020 (2021) – Istituto per il Federalismo, 45° Rapporto sul federalismo in Austria nel 2020 (2021)


Kalb/Olechowski/Ziegerhofer (curatori), Der Vertrag von St. Germain (2021) – Il Trattato di St. Germain (2021)


Rihs, Die Bezirkshauptmannschaft: Grundlagen und Zukunftspotenzial einer unterschätzten Behörde im österreichischen Föderalismus (2021) – L’Ufficio comunale: fondamenti e potenziale futuro di una amministrazione sottovalutata nel federalismo austriaco (2021)


Eventi convegnistici:


Ciclo di incontri: “L'autonomia speciale"

Il ciclo si colloca fra le iniziative della Facoltà di Giurisprudenza per i 50 anni del secondo Statuto di autonomia (2022). Si svilupperà in una serie di incontri che avranno luogo dal 1° marzo al 7 ottobre 2022.

Al seguente URL - http://webmagazine.unitn.it/node/104213 - si possono reperire ulteriori informazioni riguardanti i singoli incontri del ciclo e le modalità di adesione.





Redazione e traduzione 

Esther Happacher, Martin Kripp, Sophie Mair, Petra Malfertheiner, Christian Ranacher, Sigmund Rosenkranz, Alexander Schuster, Anna Simonati, Maria Tischler, Christian Winkler, Jens Woelk. 

Non si assume responsabilità per le informazioni.

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1/2022
July 1, 2022

Newsletter 22/1


Tirolo



Giurisprudenza costituzionale


VfGH 11.06.2021, E 3737/2020; tutela giuridica in seguito al decorrere del periodo cui si riferisce l’autorizzazione:

Violazione del diritto a godere di un procedimento dinanzi al giudice previsto per legge commessa tramite il rifiuto di decidere in merito all’autorizzazione di una manifestazione sportiva oltre il periodo previsto per lo svolgimento della stessa.


VfGH 14.06.2021, V 6/2021; regolarità della pubblicazione di un regolamento:

Illiceità del piano urbanistico di un comune del territorio salisburghese per irregolarità della sua pubblicazione causata dall’aver citato in maniera erronea l’organo che ha emanato il relativo regolamento.


VfGH 24.06.2021, V 2/2021 (V2/2021-12); COVID-19, limitazione al numero di partecipanti ai funerali:

La limitazione a 50 persone del numero di partecipanti a un funerale contravviene al diritto allo svolgimento della vita privata e alla libertà di religione. La limitazione è stata considerata sproporzionata poiché il congedo dai defunti non è ripetibile né sostituibile.


VfGH 24.06.2021, V 592/2020; COVID-19, “click & collect”, divieto di accesso:

Il divieto di accesso, a piedi o a bordo di veicoli, ai locali per la clientela degli esercizi commerciali, anche solo per il ritiro delle merci ordinate (“click & collect”) non viola il principio di uguaglianza. Si ritiene altresì giustificata dal punto di vista del merito la disparità di trattamento tra il ritiro di merci da un lato e il ritiro di generi alimentari e bevande dall’altro.


VfGH 24.06.2021, V 593/2020; COVID-19, divieto di accesso a cartolerie e simili:

Il divieto di accesso, a piedi o a bordo di veicoli, ai locali per la clientela degli esercizi commerciali, e la mancanza di una eccezione per esercizi di cartoleria e simili, non violano il principio di uguaglianza. La differenziazione è giustificata dalle circostanze e il ricorso temporaneo al commercio online è possibile e non eccessivamente oneroso per i clienti.


VfGH 24.06.2021, V 87/2021; COVID-19, Decreto sulle varianti del virus:

Il Decreto sulle varianti del virus COVID-19 (COVID-19-VirusvariantenV) emanato dal Ministero della salute e della tutela dei consumatori (BMSGPK), che prevede il divieto di uscire da certe zone del Tirolo a partire dal febbraio 2021 a causa della variante (sudafricana) B.1.351 del COVID-19 diffusa in quelle zone, non viola la libertà di circolazione e nemmeno i presupposti giuridici di cui al § 24 della Legge sulle malattie epidemiche (EpidemieG) del 1950.


VfGH 23.09.2021, V 155/2021; obbligo di indossare mascherine nelle scuole:

L’obbligo di indossare mascherine in determinati istituti scolastici non viola il principio di uguaglianza. La misura è giustificata dal fatto di essere poco invasiva e dalla prevalenza dell’interesse pubblico.


VfGH 06.10.2021, V 74/2021 ua; misure adottate dal Land Tirolo in merito al COVID-19, rifugio “take away”:

Il divieto di smercio di cibi e bevande (take away) per ristoranti non raggiungibili dalla collettività attraverso strade pubbliche, previsto da un Regolamento del Tirolo sulle misure relative al COVID-19 (Tiroler COVID-19-MaßnahmenV), viola il principio di uguaglianza.


VfGH 03.12.2021, V 617/2020 ua; COVID-19, obbligo di indossare mascherine FFP2 su funivie, cabinovie ecc.:

L’obbligo di indossare mascherine FFP2 a bordo di funivie, cabinovie o sedili richiudibili di ovovie e ferrovie a cremagliera, oltre che nelle aree di accesso al chiuso di tali impianti, non viola il principio dello stato di diritto né il diritto allo svolgimento della professione.


VfGH 14.12.2021, G 232/2021; il vincolo al Comitato consultivo regionale viola il principio dello stato di diritto:

Il fatto che la richiesta di concessione di un permesso di lavoro da parte del Centro per l’impiego regionale (Arbeitsmarktservice) sia sottoposta all’approvazione o meno del Comitato consultivo regionale (Regionalbeirat) viola il principio dello stato di diritto, poiché tale vincolo dell’autorità al parere positivo di un organo non pubblico impedisce una valutazione autonoma e in fin dei conti anche una vera e propria decisione da parte del potere pubblico.



Legislazione del Land Tirolo


Avvertenza: per le Gazzette ufficiali autentiche del Land e le versioni consolidate consultare http://www.ris.bka.gv.at/Lr-Tirol/. Le bozze delle consulenze e i pareri, nonché le proposte presentate dal Governo comprensive di Annotazioni Esplicative, sono consultabili sulla homepage del Parlamento (Landtag) del Tirolo (http://www.tirol.gv.at/landtag/) sotto “Parlamentarische Materialien” (Materiali parlamentari)


Legge sulle misure di affiancamento per l’attuazione di determinate disposizioni giuridiche dell’Unione Europea (riforma) – Gesetz über die begleitenden Maßnahmen zur Durchführung bestimmter Rechtsvorschriften der Europäischen Union (Novelle), LGBl. Nr. 100/2021:

Tra le altre cose, realizzazione di un indice/catasto delle aree vinicole e dedicate alla viticoltura.


Legge del Tirolo sull’utilizzo ulteriore delle informazioni del 2021 (riforma) – Tiroler Informationsweiterverwendungsgesetz 2021 (Novelle), LGBl. Nr. 101/2021:

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 sui dati pubblici e sull’utilizzo ulteriore di informazioni relative al settore pubblico.


Legge del Tirolo sulla tutela degli alpeggi (riforma) - Tiroler Almschutzgesetz (Novelle), LGBl. Nr. 110/2021:

Delega al governo del Land a destinare all’alpeggio e alla tutela del bestiame determinati territori; indennizzi per i danni subiti dagli animali di allevamento.


Legge del Tirolo sulle attività venatorie del 2004 (riforma) – Tiroler Jagdgesetz 2004 (Novelle), LGBl. Nr. 111/2021:

Introduzione di particolari provvedimenti per la prevenzione di danni provocati da orsi, lupi e linci (istituzione di un consiglio specializzato).


Legge del Tirolo sulla gestione del territorio del 2016 (Tiroler Raumordnungskonzept 2016), Ordinamento edilizio del Tirolo del 2018 (Tiroler Bauordnung 2018) e Legge del Tirolo sui tributi per domicili per il tempo libero (Tiroler Freizeitwohnsitzabgabengesetz) (riforme) LGBl. Nr. 114/2021: e LGBl. Nr. 115/2021

Riforma per armonizzazione della Legge del Tirolo sulla locazione di camere private; integrazioni nell’ambito della disciplina dei domicili per il tempo libero; adattamenti, per situazioni eccezionali, del concetto di domicilio per il tempo libero in relazione alla locazione di camere private e abitazioni per vacanze.


Legge del Tirolo sulle scuole agrarie del 2012 (riforma) – Tiroler Landwirtschaftliche Schulgesetz 2012 (Novelle), LGBl. Nr. 117/2021:

Provvedimenti in tema di COVID-19; adattamento alle disposizioni federali nell’ambito del rapporto di lavoro pubblico e delle procedure giudiziarie.


Legge sui pubblici funzionari del Land del 1998 (Landesbeamtengesetz 1998), Legge sui dipendenti pubblici del Land (Landesbedienstetengesetz), Legge sui pubblici funzionari presso i Comuni del 1970 (Gemeindebeamtengesetz 1970), Legge sui dipendenti pubblici a contratto dei Comuni del 2012 (Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetz 2012), Legge sui pubblici funzionari del Comune di Innsbruck del 1970 (Innsbrucker Gemeindebeamtengesetz 1970) e Legge sui dipendenti pubblici a contratto del Comune di Innsbruck del 1970 (Innsbrucker Vertragsbedienstetengesetz) (riforme), LGBl. Nr. 118/2021, LGBl. Nr. 119/2021, LGBl. Nr. 120/2021, LGBl. Nr. 121/2021, LGBl. Nr. 122/2021, e LGBl. Nr. 123/2021:

Quadro giuridico per la disciplina dello “smart working”; flessibilizzazione del lavoro part time; aggiornamento della formazione di base. 


Lagge del Tirolo sui congedi parentali del 2005 (Tiroler Eltern-Karenzurlaubsgesetz 2005) e  Legge del Tirolo sulla tutela della maternità del 2005 (Tiroler Mutterschutzgesetz 2005) (riforme), LGBl. Nr. 124/2021 e LGBl. Nr. 125/2021:

Adattamento della disciplina sul part time flessibile.


Legge sul rapporto di lavoro per il personale docente in materie musicali – Musiklehrpersonen-Dienstrechtsgesetz (riforma), LGBl. Nr. 126/2021:

Chiarimenti relativi alla fruizione di congedi per la cura della prole.


Legge sull’assistenza a funzionari e insegnanti  in caso di malattia e di incidente del 1998 (Beamten- und Lehrer-Kranken- und Unfallfürsorgegesetz 1998) e Legge sull’assistenza a dipendenti comunali in caso di malattia e di incidente del 1998 (Gemeindebeamten-Kranken- und Unfallfürsorgegesetz 1998) (riforme), LGBl. Nr. 127/2021 e LGBl. Nr. 128/2021

Gli infortuni che si verifichino durante lo smart working sono considerati infortuni sul lavoro.


Legge del Land sulle rappresentanze del personale del 1994 (Landes-Personalvertretungsgesetz 1994) e  Legge sulle rappresentanze del personale dei comuni (Gemeinde-Personalvertretungsgesetz) (riforme), LGBl. Nr. 156/2021 e LGBl. Nr. 157/2021:

Modifiche relative al diritto di voto; adattamenti riguardanti l’attuazione di votazioni nell’ambito delle assemblee del personale o delle rappresentanze del personale.


Ordinamento comunale del Tirolo del 2001 (Tiroler Gemeindeordnung 2001), Legge del Tirolo sulle retribuzioni del 1998 (Tiroler Gemeinde-Bezügegesetz 1998), Legge del Tirolo sulla gestione del territorio del 2016 (Tiroler Raumordnungsgesetz 2016) e  Legge del Tirolo sulle vie pubbliche (Tiroler Straßengesetz) (riforme), LGBl. Nr. 158/2021:

Ampliamento delle disposizioni riguardanti l’unificazione tra comuni; creazione di una base giuridica per la nomina di organi di sorveglianza pubblica nei comuni nonché creazione della possibilità di congedi parentali per le sindache.


Legge del Land sulle pubblicazioni di norme del 2021 – Landes-Verlautbarungsgesetz 2021, LGBl. Nr. 160/2021:

Riforma delle pubblicazioni; nuovi organi di pubblicazione al fine della pubblicazione autentica in RIS (Gazzetta dei regolamenti – Verordnungsblatt in Tirolo, Gazzette dei regolamenti per le circoscrizioni).


Ordinamento del Land riguardante la riorganizzazione degli organi di pubblicazione normativa del Land avvenuta tramite la Legge del Land sulle pubblicazioni di norme del 2021, nonché l’attuazione di votazioni negli organi collegiali istituiti in esecuzione di leggi del Land (riforma), LGBl. Nr. 161/2021:

Adattamento, tra l’altro, di norme sulle pubblicazioni specifiche per materia per le Leggi del Land; creazione di disposizioni espresse riguardanti il diritto all’astensione dal voto negli organi collegiali.


Legge del Tirolo sulla gestione del territorio del 2016 – Tiroler Raumordnungsgesetz 2016 (riforma), LGBl. Nr. 164/2021:

Attuazione del principio “Alloggi a prezzo accessibile in Tirolo”; estensione dell’inventario per lo sviluppo ulteriore della gestione territoriale complessiva a livello locale; rafforzamento degli enti addetti alla pianificazione.


Ordinamento edilizio del Tirolo del 2018 – Tiroler Bauordnung 2018 (riforma), LGBl. Nr. 165/2021:

Chiarimenti, semplificazioni procedurali e deregolamentazioni; attuazione dei presupposti di legge per la creazione di una banca dati sulle certificazioni energetiche.


3a Legge del Tirolo di adattamento riguardo al COVID-19 – 3. Tiroler COVID-19 Anpassungsgesetz, LGBl. Nr. 167/2021:

Adattamento della Legge del Tirolo riguardo al COVID-19 e varie disposizioni di legge specifiche per materia, emanate a causa della pandemia; proroga della loro vigenza fino al 30 giugno 2022.


Legge del Tirolo sui collegamenti alle strade pubbliche e le compensazioni tributarie – Tiroler Verkehrsaufschließungs- und Ausgleichsabgabengesetz (riforma), LGBl. Nr. 173/2021:

Adattamenti derivanti da precedenti modifiche nel TBO (Ordinamento edilizio del Tirolo) del 2018 e della TROG (Legge del Tirolo sulla gestione del territorio) del 2016; innalzamento dei tributi per i collegamenti alla strada pubblica.


Legge del Tirolo sull’energia elettrica del 2012 – Tiroler Elektrizitätsgesetz 2012 (riforma), LGBl. Nr. 190/2021:

Adattamento all’EAG-Paket (Testo unico sull’edilizia sostenibile) e alla collegata riforma della EIWOG 2010 (Legge sullo sfruttamento e l’organizzazione dell’energia elettrica del 2010); altri adattamenti derivanti dalla Direttiva (UE) 2018/2001.


Legge del Tirolo sull’alta tensione del 1969 – Tiroler Starkstromwegegesetz 1969 (riforma), LGBl. Nr. 191/2021:

Tra l’altro, deregolamentazione delle condutture elettriche fino a 45.000 Volt.


Definizione di aree di circolazione stradale e numerazione degli edifici (riforma), LGBl. Nr. 202/2021:

Creazione di una base per l’assegnazione vincolante di numeri civici e numerazione di alloggi.


Legge del Tirolo sull’acquisto delle proprietà immobiliari – Tiroler Grundverkehrsgesetz (riforma), LGBl. Nr. 204/2021:

Contrasto alla riduzione delle aree edificabili e ad acquisti immobiliari speculativi di altro tipo; adattamenti relativi agli acquisti da parte di soggetti di nazionalità straniera; nuove norme sull’acquisto di diritti in comuni riservati per impedire la creazione di nuovi domicili illeciti per il tempo libero.


Legge del Tirolo sulle tutele minime (Tiroler Mindestsicherungsgesetz), Legge del Tirolo sulle RSA del 2005 (Tiroler Heimgesetz 2005) e Legge del Tirolo sulla gestione delle crisi e delle calamità (Tiroler Krisen- und Katastrophenmanagementgesetz) (riforme), LGBl. Nr. 205/2021:

Trasferimento delle disposizioni speciali sugli aiuti e l’assistenza per soggetti non autosufficienti dalla Legge del Tirolo sulle tutele minime alla Legge del Tirolo sulle RSA del 2005 (intitolata, a partire da ora, Legge del Tirolo sulle RSA e le mansioni di cura per persone non autosufficienti – Tiroler Heim- und Pflegeleistungsgesetz, THPG).


Legge sui pubblici funzionari del Land del 1998 (Landesbeamtengesetz 1998), Legge sugli impiegati del Land (Landesbedienstetengesetz), Legge sui pubblici funzionari presso i comuni del 1970 (Gemeindebeamtengesetz 1970), Legge sugli impiegati a contratto presso i comuni del 2012 (Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetz 2012), Legge sui pubblici funzionari del Comune di Innsbruck del 1970 (Innsbrucker Gemeindebeamtengesetz 1970) e  Legge sugli impiegati a contratto presso il Comune di Innsbruck (Innsbrucker Vertragsbedienstetengesetz) (riforme), LGBl. Nr. 8/2022, LGBl. Nr. 9/2022, LGBl. Nr. 10/2022, LGBl. Nr. 11/2022, LGBl. Nr. 12/2022, e LGBl. Nr. 13/2022:

Nuova regolamentazione della determinazione di compensazioni e della retribuzione di ore di lavoro straordinario per mansioni ulteriori sulla base di una sentenza della OGH (Corte suprema federale) del 3/8/2021 8 ObA 32/21w.


Ordinamento comunale di Innsbruck del 1975 – Innsbrucker Stadtrecht 1975 (riforma), LGBl. Nr. 15/2022:

Creazione di una base giuridica per un doppio budget; estensione delle facoltà spettanti agli organi pubblici di sorveglianza nell’ambito dei domicili per il tempo libero.


Legge del Tirolo sui rilievi statistici del 2011 – Tiroler Statistikgesetz 2011 (Novelle), LGBl. Nr. 16/2022:

Creazione di una base legale per una vacancy elevation relativa agli immobili.


Legge del Tirolo per la promozione e la tutela della gioventù – Tiroler Jugendgesetz (riforma), LGBl. Nr. 18/2022:

Possibilità di eseguire acquisti a campione da parte di rappresentanze di interessi previste dalla legge.


Legge per la segnalazione di infrazioni al diritto comunitario e relativa legge di armonizzazione – Unionsrechtsverstöße-Hinweisgebergesetz und Begleitgesetz, LGBl Nr. 23/2022 e 24/2022:

Attuazione della c.d. “Direttiva whistleblower” (UE) 2019/1937 per la tutela di persone che segnalino infrazioni al diritto comunitario, ABl. 2019 n. L 305/17, attuata nel diritto del Land tramite l’affidamento all’Avvocato del popolo tirolese (“Landesvolksanwältin”) dell’istituzione di un ufficio esterno per le segnalazioni.



Giurisprudenza amministrativa

VwGH 27.05.2021, Ra 2021/19/0157; portata del diritto a ottenere una correzione di atti:

La possibilità di correzione è limitata a quei casi di erroneità in cui lo sbaglio è evidente; in questo è sufficiente che la persona destinataria del provvedimento amministrativo fosse in grado di riconoscere l’errore nel provvedimento medesimo e che l’ufficio emanante fosse in grado – se avesse prestato la giusta attenzione – di evitarlo già al momento dell’emanazione.


VwGH 21.6.2021, Ra 2018/04/0078; non ricorrenza di una relazione con il diritto ambientale comunitario, assenza della necessaria tutela giuridica assicurata dall’ordinamento comunitario:

In considerazione della qualità di parte processuale, derivante dalla Convenzione di Aarhus, attribuita alle organizzazioni ambientaliste, queste ultime possono unicamente chiedere nel procedimento che sia accertato il rispetto o meno delle disposizioni provenienti dal diritto ambientale comunitario. L’aspetto essenziale è dunque stabilire se nel caso singolo sia (anche) in gioco il rispetto delle norme del diritto ambientale comunitario (vedi anche infra, in proposito,  LVwG Tirol5.7.2021, LVwG-2019/44/1099-16).


VwGH 9.8.2021, Ra 2021/03/0128: legittimazione delle organizzazioni ambientaliste a presentare ricorsi per cassazione:

Pur nel contesto del diritto comunitario e della qualità di parte processuale attribuita dalla Convenzione di Aarhus, comprensiva del diritto a presentare ricorsi amministrativi al Tribunale amministrativo del Land (LVwG), le organizzazioni ambientaliste sono legittimate a proporre il ricorso per cassazione alla Corte amministrativa suprema (VwGH) solo nei casi in cui ciò sia espressamente previsto dalla legge.


VwGH 22.09.2021, Ra 2021/13/0111; tributo di residenza:

Il pernottamento in un domicilio per il tempo libero non esonera dall’obbligo di pagamento del tributo dovuto ai sensi della Legge del Tirolo sui tributi di residenza del 2003 – Tiroler Aufenthaltsabgabegesetz 2003. Sono considerati “ospiti” anche coloro i quali abbiano il proprio domicilio prevalente in Tirolo.


VwGH 05.10.2021, Ra 2021/03/0066; definizione di distretto di caccia:

La definizione di distretto di caccia ai sensi della Legge del Tirolo sulle attività venatorie del 2004 – Tiroler Jagdgesetz 2004 è stata revocata a causa della mancanza dei presupposti cumulativi previsti dal § 5 comma 5 della legge citata. Al fine di consentire l’attività sciistica al di fuori delle piste non è possibile, per tutto l’anno, la presenza di fauna selvatica nel territorio in oggetto.


VwGH 28.10.2021, Ro 2021/09/0007; tutela giuridica nei confronti di decisioni prese da giudici collegiali in questioni riguardanti i giudici amministrativi:

Le decisioni prese da giudici collegiali presso i Tribunali amministrativi (nel caso presente: giudizio complessivo sull’attività di un giudice amministrativo) sono impugnabili direttamente di fronte alla Corte amministrativa suprema tramite ricorso per cassazione.


VwGH 12.11.2021, Ra 2018/04/0099; giudizio di accertamento tributario:

La richiesta di accertamento presentata ai sensi del § 15 comma 4 della Legge del Tirolo sugli accertamenti tributari del 2006 – Tiroler Vergabenachprüfungsgesetz 2006 è inammissibile ai sensi del § 14 comma 1 della legge citata se in origine era possibile il ricorso giudiziario avverso la presunta violazione commessa nell’ambito di un procedimento di accertamento. La richiesta di accertamento è dunque concepita quale rimedio giuridico sussidiario.


VwGH 15.12.2021, Ra 2020/06/0308; indicazione imprecisa del momento in cui si sono svolti i fatti:

L’indicazione del momento in cui si sono svolti i fatti contestati costituita dalle parole “all’incirca a partire dal 2017” è imprecisa e viola il § 44 a Z 1 VStG (Legge sugli illeciti amministrativi) in quanto la formulazione si presta, in misura non indifferente, ad interpretazioni.



Tribunale amministrativo del Land Tirolo

02.06.2021, LVwG-2021/11/0528-4; acquisto di alloggio di proprietà da parte di cittadini extracomunitari:

L’interesse pubblico che consente la concessione di un permesso da parte dell’autorità competente alla supervisione degli acquisti immobiliari da parte di soggetti stranieri deve essere precisamente quello che ad effettuare l’acquisto sia il cittadino straniero in questione. Il grado di integrazione sociale e l’attuale professione del richiedente non sono atti a integrare di per sé, secondo la giurisprudenza della Corte amministrativa suprema, un interesse pubblico all’acquisto del fondo. L’eventuale interesse macroeconomico all’acquisto di un immobile connesso all’interesse macroeconomico allo svolgimento di una attività ricorre nel momento in cui tale attività viene effettivamente svolta sul fondo in oggetto.


21.06.2021, LVwG-2021/14/0562-9; apertura di un ristorante:

Nella versione, vigente al momento dei fatti, del § 7 comma 1 del Regolamento sui provvedimenti di prevenzione – SchutzmaßnahmenVO, BGBl II 2020/463, si proibiva l’accesso a piedi o a bordo di veicoli in qualsiasi locale dedito alla ristorazione al fine di usufruire dei servizi tipici di quel tipo di attività, con l’esclusione, tra l’altro, delle attività di ristorazione incluse in attività imprenditoriali di tipi diverso. Un ristorante situato presso un ghiacciaio è rimasto aperto, nel periodo in oggetto, al servizio degli istruttori e degli atleti che svolgevano attività di allenamento presso il ghiacciaio stesso, fatto che non poteva essere ricompreso tra le eccezioni indicate dal § 4 comma 3 del Regolamento sui provvedimenti di prevenzione per il COVID-19 – COVID-19-SchutzmaßnahmenVO, poiché alle persone suddette era concesso unicamente, al fine della pratica sportiva, l’utilizzo della funivia e della ferrovia a cremagliera.


5.7.2021, LVwG-2019/44/1099-16; limitato diritto di compartecipazione per le organizzazioni ambientaliste:

Alle organizzazioni ambientaliste spetta, nei procedimenti aventi ad oggetto la tutela della natura, un limitato diritto di compartecipazione (solo) nel momento in cui tali procedimenti hanno ad oggetto l’attuazione di disposizioni a tutela della natura determinate dal diritto comunitario.


15.07.2021, LVwG-2021/20/1316-1; ricorso contro provvedimento tributario:

L’imposizione delle tasse descritte in dettaglio dal Regolamento sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani del Comune di Z deve essere effettuata direttamente alla persona che ne è debitrice. Ai sensi del § 4 comma 1 di tale regolamento, sono debitori per la tassa in questione i proprietari dell’immobile per cui sono stati creati gli impianti di smaltimento dei rifiuti. Nel caso presente, tuttavia, il proprietario del fondo in questione non è la coniuge, la quale tuttavia è indicata in quanto destinataria e debitrice nell’atto amministrativo emesso dall’autorità competente. Non è l’autorità competente all’imposizione a stabilire a proprio piacimento chi sia il debitore della tassa. 


06.10.2021, LVwG-2021/22/2073-5; domicilio per il tempo libero; divieto; villetta monofamiliare; divisione in tre abitazioni autonome:

Nel caso di una villetta vacanze monofamiliare, la quale dispone di una concessione di utilizzo quale domicilio per il tempo libero, la ristrutturazione edilizia che la trasforma in tre abitazioni autonome fa sì che per le due abitazioni di nuova creazione non sussista la concessione di utilizzo quale domicilio per il tempo libero. Ne deriva che è lecito il provvedimento amministrativo che vieta l’utilizzo delle due nuove abitazioni quali domicili per il tempo libero.


17.12.2021, LVwG-2021/44/2387-10; illimitatezza; accredito; certificazione:

L’accreditamento o la certificazione di un laboratorio non costituiscono presupposti necessari a far sì che i risultati di analisi possano poi essere utilizzati in procedimenti amministrativi o giudiziari. Ai sensi del § 6 AVG (Legge generale sul procedimento giudiziario) può fungere da mezzo di prova tutto ciò che sia atto ad accertare i fatti in questione e utile allo scopo, in considerazione delle circostanze (principio dell’illimitatezza dei mezzi di prova).



Province Autonome di Bolzano-Alto-Adige e di Trento


Giurisprudenza costituzionale

Le decisioni possono essere consultate al sito 

https://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do


Ordinanza n. 253/2021: bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2021-2023

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale riguardante la legge Provincia autonoma di Bolzano 22 dicembre 2020, n. 17 (Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2021-2023) per mancante copertura finanziaria ai sensi dell’art. 81 Cost.. Conseguente la modifica delle disposizioni impugnante con l. p. 17 maggio 2021, n. 3, il Governo ha rinunciato al ricorso e la Corte cost. ha dichiarato estinto il processo. 


Sentenza n. 262/2021: misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale riguardante la legge Provincia Autonoma di Trento 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022), artt. 37 e 43, c. 1, 6 e 9. Le disposizioni prevedono che per certe tipologie di installazioni le autorizzazioni del Codice dei beni culturali sarebbero sostituite con un procedimento di controllo successivo, effettuato a campione fino al 31 dicembre 2021 per ragioni connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. La Corte cost. considera che le disposizioni provinciali eccedono la competenza primaria nell’ambito di “tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare” (art. 8, n. 3 St.) in quanto sono violate norme interposte fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica di cui agli artt. 21 e 106 Codice dei beni culturali e del paesaggio che prevedono un procedimento di autorizzazione per ogni intervento su un bene culturale e un termine fissato da legge statale, dichiarandone l’illegittimità costituzionale.  



Sentenza n. 9/2022: Riserva di posti per personale nell’ambito dell’assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale contro la legge provinciale della Provincia Autonoma di Trento 6 agosto 2020, n. 6, art. 9, c. 1, lit. c) e art. 18, c. 9., Art. 9, c. 1, lit. c). L’art. 9, c. 1, lit. c) l. p. prevede in via transitoria la riserva di posti per personale con contratto di lavoro flessibile. L’art. 18, c. 9 l. p. dispone che per la nomina a direttore nell’Azienda provinciale per i servizi sanitari si deve aver maturato un’esperienza triennale di direzione in enti, aziende e strutture pubbliche o private. L’art. 9, c. 1, lit. c) l. p. è stato abrogato dalla Provincia Autonoma di Trento e non ha trovato applicazione. La Corte cost. ha così dichiarato la cessazione della materia del contendere. 

L’art. 18, c. 9 l. p. è dichiarato costituzionalmente illegittimo perché contrasta con principi fondamentali in materia di tutela della salute che prevedono l’acquisto dell’esperienza professionale rilevante solo nel settore pubblico.


Sentenza n. 23/2022: Leggi provinciali delle Province autonome di Bolzano e Trento nell’ambito degli appalti pubblici

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale riguardante le l. p. Provincia autonoma di Trento 23 marzo 2020, n. 2, 13 maggio 2020, n. 3, 6 agosto 2020, n. 6 e 30 novembre 2020, n. 13, la l. p. Provincia autonoma di Bolzano 16 aprile 2020, n. 3. Le l. p. dispongono nell’ambito degli appalti pubblici nel contesto dell’emergenza pandemica da COVID-19, in particolare la generalizzazione e l’ampliamento dell’ambito di applicazione di certe procedure previste dal Codice dei contratti pubblici. La Corte cost. dichiara violata la competenza trasversale dello Stato nell’ambito della tutela della concorrenza e in materia di ordinamento civile (art. 117, c. 2, lit. e) e lit. l) Cost.)  e sottolinea che le norme del Codice dei contratti pubblici costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e con ciò limiti alle competenze statutarie di cui all’ art. 8, n. 1) e 17) Statuto, affermando che anche il d. lgs. 7 dicembre 2017, n. 162 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di contratti pubblici) indica le norme fondamentali di riforma economico-sociale e le norme di derivazione europea come limite del legislatore provinciale. 

Sentenza n. 48/2022: Legge di stabilità della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno 2021

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale contro la legge provinciale della Provincia autonoma di Bolzano 22 dicembre 2020, n. 16 (Legge di stabilità provinciale per l’anno 2021), art. 6 e Tabella E per violazione dell’art. 81 Cost. La l. p. stabilisce la copertura finanziaria degli oneri per gli esercizi finanziari 2021-2023. A ciò si fissa una riduzione della spesa obbligatoria per l’esercizio finanziario 2022. La Provincia autonoma di Bolzano ha assicurato l’integrale copertura della spesa con leggi provinciali successive. Perciò, il Governo ha rinunciato al ricorso e la Corte cost. dichiara estinto il processo.


Decisioni del Consiglio di Stato 


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Sentenza n. 15/2021: Competenza territoriale TRGA Bolzano

Ricorso in appello n. 9/2021 dei soggetti interessati per la riforma della sentenza del TRGA recante l’annullamento della graduatoria del personale di Polizia per la parte relativa all’aliquota di posti riservati alla PA di Bolzano destinati ai possessori dell'attestato di bilinguismo.

La ad. Plen. CdS afferma la competenza territoriale del TRGA – Sezione Autonoma della PA di Bolzano in quanto, sebbene si tratti di un provvedimento di amministrazione centrale, la parte della graduatoria “riservata” ai candidati per la PA produce degli effetti diretti limitatamente ai soggetti destinati al territorio della PA (ex art. 13, co. 2, c.p.a.). Ciò si fonda sulla procedura speciale di reclutamento previsto per il personale di Polizia nella PA Bolzano regolato dall’art. 33, D.P.R. n. 574/1988 che al fine della garanzia della tutela delle minoranze linguistiche richiede che il personale sia bilingue. 


Sentenza n. 6268/2021: SAD Trasporto locale 

Ricorso in appello n. 2461/2021 proposto da SAD Trasporto locale S.P.A. contro la P.A. di Bolzano e LIBUS nonché il ricorso n. 4553/2021 proposto da LIBUS contro la P.A. di Bolzano e il CSM-Consorzio Alto Adige Autonoleggiatori per la riforma delle sentenze del TRGA n. 43 e n. 77/2021 (vedasi newsletter precedente). Il CdS conferma la decisione del TRGA nella parte nella quale annulla la deliberazione della Giunta che proroga l’affidamento della concessione di servizio di trasporto pubblico locale in capo alla SAD e LIBUS, in quanto fra l’altro lesiva del periodo massimo legittimo di proroga di due anni. Altresì, però conferma la validità del contratto in quanto il funzionamento del trasporto pubblico presenta esigenze imperative di interesse generale. A differenza del TRGA il CdS afferma il risarcimento del danno da perdita di chance in capo al CSM confermando il carattere di serietà della chance perduta imputabile alla condotta illecita della Provincia e l’idoneità nonché la disponibilità del Consorzio a fornire il servizio di trasporto pubblico locale.


Sentenza n. 4317/2021: legittimità dell’intervento della Camera di Commercio Turismo Servizi Alto Adige 

Ricorso in appello n. 10161/2018 proposto da Podini Holding S.p.A. e Twentyone S.r.l. contro il Comune di Bolzano per la riforma della sentenza del TRGA relativo al rigetto della richiesta di trasferimento delle autorizzazioni amministrative all'esercizio di attività di commercio al dettaglio all'interno di una zona per insediamenti produttivi.

In riguardo ai requisiti processuali il CdS dichiara legittimo l’intervento ad opponendum dell’Unione Commercio Turismo Servizi Alto Adige. Esso corrisponde alle finalità dello Statuto ed inoltre, non deve necessariamente ed esclusivamente tutelare gli interessi della generalità dei soggetti appartenenti alla categoria professionale, ma le è pure consentita di intervenire per tutelare degli interessi omogenei di alcuni componenti. Relativo alle questioni in merito la CdS conferma la legittimità del Comune di imporre limiti territoriali all’esercizio del commercio al dettaglio nelle zone produttive siccome nella sua funzione pianificatoria non persegue esclusivamente finalità di natura economica. Oltre ciò, il trasferimento non è consentito dal piano di rischio aeroportuale. 

Sentenza n. 1153/2022: Trasporto scolastico – esclusione dalla gara d’appalto 

Ricorso in appello n. 9845/2021 proposto dall’impresa interessata contro la Provincia autonoma e ACP (Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici lavori, servizi e forniture) per la riforma della sentenza del TRGA che dichiara legittima la esclusione dell’Appellante della gara d’appalto provinciale per il trasporto scolastico. 

Il CdS conferma la decisione del TRGA. Il provvedimento di esclusione dell’Appellante si fonda su una istruttoria esaustiva dalla quale si evince le numerose e gravi inadempienze dell’Appellante nell’esecuzione di servizi affidati relativo ai trasporti delle persone con disabilità per le Comunità comprensoriali; sono tali di soddisfare l’esclusione ai sensi dell’art. 80, co. 5, d.lgs. n. 50/2016. Le inadempienze non sono giustificabili dalla situazione Covid. Inoltre, l’aumento del capitale dell’Appellante non è sufficiente a fondare un giudizio di sua affidabilità. Altresì, in quanto l’esclusione dell’Appellante è riconducibile alle sue reiterate gravi inadempienze nella fornitura di servizi già affidati, è legittima l’incameramento della cauzione. 

Norme di attuazione dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol

Decreto legislativo 4 ottobre 2021, n. 150

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige/Sudtirol recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego)


Provincia Autonoma di Bolzano-Alto-Adige


Legislazione provinciale

Legge provinciale 23 luglio 2021, n. 5

Modifiche a leggi provinciali in materia di procedimento amministrativo, cultura, enti locali, uffici provinciali e personale, formazione professionale, istruzione, utilizzo delle acque pubbliche, agricoltura, tutela del paesaggio e dell’ambiente, territorio e paesaggio, servizio antincendio e protezione civile, difesa del suolo e opere idrauliche, ordinamento forestale, esercizi pubblici, commercio, artigianato, guide alpine e guide sciatori, appalti, igiene e sanità, banda larga, trasporti, politiche sociali, assistenza e beneficienza, edilizia abitativa

Legge omnibus che modifica o abroga (in parte) numerose leggi provinciali in diversi ambiti. Tra l’altro vengono fatte modifiche in materia della valutazione esterna nelle scuole (art. 8), dell’iscrizione nella graduatoria delle scuole di lingua italiana (art. 9), della l. 10 luglio 2018, n. 9 (Territorio e paesaggio) (art. 15) e delle convenzioni con cliniche esterne per l’erogazione di prestazioni sanitarie di alto livello specialistico (art. 28).


Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 6

Rendiconto generale della Provincia Autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 2020

Approvazione del rendiconto della Provincia di Bolzano riguardo all’esercizio finanziario 2020: vengono esposto le entrate e le spese della Provincia. Le entrate per l’esercizio finanziario ammontano a € 6.130.183.968,87, le spese a € 6.075.611.173,78. Inoltre vengono dichiarati i residui attivi e passivi degli esercizi finanziari 2020 e precedenti.


Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 7

Rendiconto generale consolidato della Provincia Autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 2020


Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 8

Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023


Legge provinciale 19 agosto 2021, n. 9

Disposizioni collegate all’assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023

Modificazione di diverse leggi provinciali a proposito dell’assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023.


Legge provinciale 12 ottobre 2021, n. 10

Debito fuori bilancio

Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dall’acquisizione di beni e servizi, in assenza del preventivo impegno di spesa, e la loro copertura finanziaria.


Legge provinciale 12 ottobre 2021, n. 11

Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2021-2023 e altre disposizioni

Modificazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese per il triennio 2021-2023. Inoltre vengono modificate due leggi provinciali nell’ambito del rimborso di spese per l’acquisto di dotazioni IT e delle norme sull’istruzione parentale.


Legge provinciale 16 novembre 2021, n. 12

Modifiche alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, recante “Istituzione dell’imposta municipale immobiliare (IMI)” e altre disposizioni

Non è dovuta la prima rata dell’imposta municipale immobiliare (IMI) per certe categorie del catasto urbano, in ordine di prevenire gli effetti negativi connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19. In dettaglio vengono esentate le seguenti categorie: fabbricati della categoria A (soprattutto abitazioni), alberghi e pensioni, fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, magazzini e locali di deposito, cantine e soffitte, stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse, tettoie, fabbricati destinati all’attività di affitto di camere e appartamenti per ferie nonché fabbricati destinati a uso agrituristico, abitazione ed alloggi tipici dei luoghi, fabbricati destinati a sale da ballo e discoteche e alle attività di somministrazione di bevande, di somministrazione di pasti e bevande e di trattenimento così come fabbricati destinati a campeggi.


Legge provinciale 9 dicembre 2021, n. 13

Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e di sostegno alle donne e ai loro figli e figlie

Si prendono misure per contrastare alla violenza contro donne e bambini, in conformità con i principi costituzionali, le leggi vigenti, risoluzioni dell’ONU e dell’OMS, la Convenzione di Istanbul, così come le risoluzioni e i programmi dell’Unione europea. La Provincia ha diverse competenze, come l’adozione di linee guida, la promozione di percorsi formativi e di aggiornamento, campagne di sensibilizzazione e di prevenzione così come interventi rivolti agli autori di violenza di genere.

Un’ulteriore misura è il servizio “Casa delle donne”, un servizio socio-assistenziale rivolto alle donne che si trovino esposte alla minaccia di ogni forma di violenza o l’abbiano subita. A questo scopo vengono istituiti Centri antiviolenza, strutture residenziali e alloggi di transizione. I diversi servizi operano in una rete provinciale e si riuniscono regolarmente. Un tavolo di coordinamento permanente coordina gli interventi di contrasto e prevenzione della violenza di genere. Svolge compiti consultivi, nell’ambito dell’adozione di un piano provinciale triennale e nel monitoraggio dell’applicazione della presente legge. È istituita una rete territoriale antiviolenza presso ogni ente gestore dei servizi sociali. 

L’Istituto provinciale di statistica (ASTAT) effettua la raccolta dei dati relativi alla presente legge ed è inoltre istituito un fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza. Chiunque privato che riceve un vantaggio economico dalla Provincia decade da quest’ultimi se viola i principi della presente legge.


Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 14

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (Legge europea provinciale 2021)

La presente legge modifica diverse leggi provinciali per adempiere agli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, nell’ambito dell’esercizio della caccia, delle sanzioni amministrativi, dell’affidamento nella mobilità pubblica, degli impianti a fune e degli ostacoli alla navigazione aerea, dell’ordinamento del personale e della qualità nel settore dei prodotti alimentari. Inoltre la Provincia Autonoma di Bolzano è autorizzata a partecipare alla fondazione Rifugio Europa, che promuove lo spirito europeo nell’arco alpino (tutela dell’ambiente naturale e culturale). 


Legge provinciale 10 gennaio 2022, n. 1

Disposizioni collegate alla legge di stabilità provinciale per l’anno 2022

La presente legge provinciale modifica diverse leggi provinciale e in questo ambito regola anche la copertura finanziaria.


Giurisprudenza amministrativa


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Sentenza n. 242/2021

Ricorso n. 75 della SAD S.r.l. contro la Provincia Autonoma di Bolzano per l'annullamento della decisione della Giunta provinciale n. 234 del 21.3.2021, con la quale è stato disposto l'affidamento in house dei servizi di trasporto pubblico sugli impianti fissi della Funivia e Tranvia del Renon e della Funicolare della Mendola a STA – Strutture di Trasporto Alto Adige S.p.A.. Fino ad ora, la SAD era stata la concessionaria per la gestione di queste strutture. La fornitura in-house di questo servizio di trasporto pubblico è conforme ai requisiti legali dell'UE (Direttiva (CE) n. 1370/2007) e della Provincia (l.p. n. 15/2015 e 16/2015). In quanto settore speciale del servizio pubblico, il trasporto pubblico locale non è soggetto all'applicazione dell'articolo 192 (2) d.lgs. n. 50/2006.

Secondo l'art. 20 l.p. n. 15/2015, la fornitura in-house è la forma abituale di fornitura del trasporto pubblico locale. Di conseguenza, la corrispondente decisione sull'aggiudicazione è soggetta a un ampio margine di discrezionalità, che deve essere fondato, ma è in linea di principio escluso dal giudizio di merito della giurisdizione amministrativa (vedi paragrafo 3.1.4.2.).

Altrettanto infondata è l'accusa di contrarius actus e di autovincolazione da parte della provincia, visto che inizialmente aveva bandito una gara e un concorso pubblico per la gestione degli impianti in questione. Secondo l'articolo 7 §§ 2 e 4 della direttiva (CE) n. 1370/2007, non vi è alcun obbligo di preavviso di una decisione come quella in questione.


Sentenza n. 265/2021

Ricorso n. 36/2021 per l’annullamento dell’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 8/2021 del Presidente della Giunta provinciale, che impone la didattica a distanza per un periodo di tempo limitato a causa della diffusione della variante sudafricana del Coronavirus in alcuni comuni. Il ricorso è dichiarato inammissibile perché il provvedimento d'urgenza non aveva più alcun effetto al momento dell'udienza e quindi mancava l'interesse dei ricorrenti ad una decisione. Tuttavia, in base al principio della soccombenza virtuale, la provincia è condannata al pagamento delle spese processuali, in quanto il provvedimento d'urgenza (come già stabilito dal Tribunale) è illegittimo per insufficienza di attività istruttoria e di motivazione. In particolare, si obietta che non è stata richiesta alcuna perizia dalla commissione di esperti nominata. Inoltre, è stato preso in considerazione solo lo stato epidemiologico attuale e non anche gli effetti negativi su altri diritti - ad esempio l'istruzione, la vita sociale, la condizione psicofisica degli alunni o la situazione dei genitori in home-office che si prendono cura degli alunni che rimangono a casa. Inoltre, non è giustificato il motivo per cui è stata presa una misura così grave quando una tale misura non sarebbe stata prevista a livello nazionale nemmeno in caso di una situazione epidemiologica peggiore (zone rosse - l'Alto Adige è stato classificato come zona arancione).


Sentenza n. 270/2021

Ricorso n. 230/2020. La SAD S.r.l. fallisce con il suo ricorso contro la decisione della Giunta provinciale di affidare parzialmente il trasporto pubblico locale in-house (SASA). Il Tribunale segue la linea argomentativa normativa, che già evidenziata nella sentenza n. 242/2021. La corte elimina anche tutte le accuse sollevate dalla SAD riguardo alla legittimità degli atti amministrativi del Giunta provinciale emessi per l’affidamento parziale in-house del trasporto pubblico locale.


PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO


Portale Coronavirus della Provincia autonoma di Trento con informazioni, attualità e raccolta norme e linee guida in materia di Covid-19

https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/CORONAVIRUS-Aggiornamenti-e-comunicazioni


Legislazione provinciale

Disponibile al sito: https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/


Decreto del presidente della provincia 18 febbraio 2022, n. 2-59/Leg

Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 21 luglio 2008, n. 27-134/Leg (Nuovo regolamento del corpo forestale della Provincia autonoma di Trento (articolo 67 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7)


Decreto del presidente della provincia 11 febbraio 2022, n. 1-58/Leg

Approvazione del regolamento avente ad oggetto "Modificazione al decreto del Presidente della Provincia 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg "Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)", articolo 11)"

Legge provinciale 27 gennaio 2022, n. 2

Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006

Legge provinciale 27 gennaio 2022, n. 1

Semplificazione dei procedimenti autorizzatori relativi a impianti per le telecomunicazioni, la radiodiffusione e le infrastrutture di comunicazione elettronica. Modificazioni della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 (Individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione), della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10 (Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia), della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015), nonché di disposizioni connesse

Legge 30 dicembre 2021, n. 234

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

Decreto del presidente della provincia 27 dicembre 2021, n. 23-57/Leg

Regolamento di esecuzione dell'articolo 23 bis della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (legge provinciale sull'agricoltura sociale e sulle strade tematiche 2001) concernente l'esercizio dell'attività di enoturismo

Legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 23

Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2022-2024

Legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22

Legge di stabilità provinciale 2022

Legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 21

Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2022

Decreto del presidente della provincia 16 dicembre 2021, n. 21-55/Leg

Regolamento sulla determinazione del canone delle concessioni minerarie, in attuazione dell'articolo 13 della legge provinciale 11 dicembre 2020, n. 14 (Disciplina della ricerca e delle concessioni minerarie e modificazioni della legge provinciale sulle cave 2006)

Decreto del presidente della provincia 2 dicembre 2021, n. 20-54/Leg

Ridefinizione degli ambiti territoriali ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge sulla promozione turistica provinciale 2020 e modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 22 marzo 2021, n. 8-42/Leg

Decreto legislativo 18 ottobre 2021, n. 176

Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, in materia di igiene e sanità

Legge provinciale 12 ottobre 2021, n. 20

Disposizioni in materia di inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico

Legge provinciale 7 ottobre 2021, n. 19

Integrazione dell'articolo 12 della legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrità dell'azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura) in materia di miglioramento fondiario

Decreto del presidente della provincia 29 settembre 2021, n. 18-52/Leg

Modificazione al decreto del Presidente della Provincia 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg "Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)", articolo 11)"

Decreto del presidente della provincia 3 settembre 2021, n. 17-51/Leg

Regolamento sulla valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi della Provincia, di recepimento e attuazione della direttiva 2001/42/CE, e modificazioni di disposizioni connesse

Decreto del presidente della provincia 16 agosto 2021, n. 15-49/Leg

Regolamento concernente "Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici) in materia di valutazione delle offerte anomale mediante analisi dei prezzi"

Legge provinciale 2 agosto 2021, n. 17

Rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2020

Legge provinciale 28 luglio 2021, n. 16

Modificazioni della legge provinciale sull'agricoltura 2003, in materia di promozione dell'agricoltura biologica e di sostegno all'economia agricola

Decreto del presidente della provincia 25 giugno 2021, n. 14-48/Leg

Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2005, n. 21-51/Leg, "Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale) e del relativo regolamento regionale di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Regione 4 giugno 2008, n. 3/L"

Legge provinciale 23 giugno 2021, n. 15

Modificazioni dell'articolo 23 della legge provinciale 28 dicembre 2020, n. 15, relative al rinvio dell'applicabilità dell'articolo 86 della legge urbanistica provinciale 2008, e integrazione dell’articolo 86 bis della legge provinciale per il governo del territorio 2015

Regolamento concernente il funzionamento del registro tumori della provincia autonoma di Trento (articolo 14, comma 5 bis della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16)

Legge provinciale 14 giugno 2021, n. 9

Modificazione dell'articolo 6 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore)


Giurisprudenza del Tribunale amministrativo regionale, Trento


Banca dati con i provvedimenti del T.R.G.A./TAR Trento:

https://www.giustizia-amministrativa.it/provvedimenti-trga-trento

Le sentenze sono reperibili al link inserendo anno e numero.


Provvedimenti ed atti T.R.G.A. Trento per EMERGENZA COVID 19

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/covid19-trga-trento


T.R.G.A. Trento, sez. I, 18/10/2021, n. 162

È inammissibile la richiesta di ostensione documentale avente una natura esplorativa e che presenti alcuni tratti di analogia con un intento di controllo, diffuso e generalizzato, dell'operato dell'Amministrazione, in quanto incompatibile con la ratio propria del diritto di accesso documentale.

La norma dell'art. 10 bis, l. n. 241/1990 (cui a livello provinciale corrisponde l'art. 27 bis della l. prov. Trento 30 novembre 1992 n. 23) non trova applicazione per le procedure concorsuali e i procedimenti in materia previdenziale e assistenziale, ma tali ipotesi non vanno considerate tassative.


T.R.G.A. Trento, sez. I, 14/10/2021, n.159

Nell’ambito del procedimento di gara, l'errore scusabile di rettifica deve sostanziarsi in un mero refuso materiale riconoscibile ictu oculi dalla lettura del documento d'offerta; la sua correzione deve a sua volta consistere nella mera riconduzione della volontà (erroneamente) espressa a quella, diversa, inespressa ma chiaramente desumibile dal documento; tale complessiva operazione deve fondarsi su elementi, identificativi dell'errore, desumibili dall'atto stesso, non già da fonti esterne.


T.R.G.A.  Trento, sez. I, 12/10/2021, n.155

Nelle gare di appalto vige il principio interpretativo che vuole privilegiata, a tutela dell'affidamento delle imprese, l'interpretazione letterale del testo della lex specialis, dalla quale è consentito discostarsi solo in presenza di una sua obiettiva incertezza. Occorre, infatti, evitare che il procedimento ermeneutico conduca all'integrazione delle regole di gara palesando significati del bando non chiaramente desumibili dalla sua lettura testuale.

È legittimo l'esercizio da parte dell'Amministrazione del potere di annullamento in autotutela dell'aggiudicazione nel caso di indisponibilità da parte dell'aggiudicatario dell'area, di proprietà e/o nella piena disponibilità ad altro titolo all'interno del territorio comunale, da destinare a servizio di rimozione, custodia e trasporto dei veicoli e quindi in mancanza di un requisito di partecipazione alla gara quale la licenza di rimessa.


T.R.G.A. Trento, sez. I, 04/10/2021, n.152

La possibilità di partecipare al procedimento di formazione dello strumento urbanistico mediante lo strumento delle osservazioni non legittima automaticamente alla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso lo strumento urbanistico, atteso che la partecipazione procedimentale e il processo amministrativo si fondano su presupposti e condizioni differenti. Difatti, nel caso delle osservazioni, si tratta di una partecipazione al procedimento di adozione di un atto di pianificazione che, a tutta evidenza, prescinde dalla titolarità di una particolare posizione soggettiva (pur potendo quest'ultima ben essere presente e indurre alla presentazione di osservazioni), e risponde ad una esigenza eminentemente collaborativa, di coinvolgimento di chiunque vi abbia interesse alla definizione dei modi di utilizzo di un determinato territorio. Invece, il ricorso al G.A. postula la titolarità di una posizione giuridica soggettiva, nonché la legittimazione e l'interesse ad agire, ossia di condizioni dell'azione che non discendono automaticamente dalla partecipazione al procedimento.

Laddove si impugni uno strumento urbanistico, il ricorrente deve allegare i concreti pregiudizi subiti per evitare che il ricorso si fondi sulla generica lesione all'ordinato assetto del territorio da parte di uno qualunque dei residenti o di enti esponenziali. Difatti, la pianificazione territoriale rientra nell'alveo della discrezionalità amministrativa e non può incontrare limiti in situazioni di mero fatto, non tutelate specificamente dall'ordinamento. L'ammissibilità del ricorso e delle singole censure deve essere verificata in stretta connessione con la lesione attuale e diretta del bene che si intende tutelare, e previa dimostrazione da parte dell'interessato dell'incidenza delle previsioni contestate su tale bene, dovendosi al contrario ritenere inammissibili, stante la mancanza della previsione di un'azione popolare nella materia, le censure non direttamente riconducibili alla specifica posizione vantata.


T.R.G.A. Trento, sez. I, 10/09/2021, n.141

In tema di accesso ai documenti amministrativi le necessità difensive, riconducibili all'effettività della tutela di cui all'art. 24 Cost., debbono ritenersi, di regola, prevalenti rispetto a quelle della riservatezza, ma l'applicazione di tale principio va adeguatamente bilanciata allorché vengano in considerazione dati sensibili (origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, opinioni politiche, adesione a partiti, sindacati), ovvero, come nella fattispecie, dati sensibilissimi, ossia i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute del soggetto interessato. In questi casi, l'accesso è consentito a particolari condizioni, nello specifico disciplinate dall'art. 60, d.lgs. n. 196/2003 (Codice della privacy ). Tale disposizione, riguardante il rapporto tra diritto di accesso e diritto alla riservatezza dei dati c.d. sensibilissimi, chiarisce in modo inequivoco che, in questi casi, il diritto di accesso può essere esercitato soltanto se, in seguito ad una delicata operazione di bilanciamento di interessi, la situazione giuridica rilevante sottesa al diritto di accesso viene considerata di rango almeno pari al diritto alla riservatezza riferito alla sfera della salute dell'interessato. Tale comparazione va effettata in concreto, sulla base dei principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza. Soccorre, in questa direzione, la norma di cui all'art. 24 comma 7, l. n. 241 del 1990 - complementare rispetto al citato art. 60 del Codice della privacy - secondo cui l'accesso è in tutti questi casi consentito qualora ciò risulti strettamente necessario e indispensabile per la difesa dei propri interessi giuridici.


T.R.G.A. Trento, sez. I, 09/08/2021, n.136

L'autorità competente ai fini della VAS non deve essere necessariamente individuata in un'Amministrazione diversa da quella avente la qualità di autorità procedente, perché le funzioni delle due autorità non sono in rapporto di contrapposizione o di controllo; la distinzione tra le due autorità ha invece la finalità di assicurare che, attraverso la collaborazione o lo scambio di informazioni, entrino nella valutazione ambientale tutti gli apporti tecnici necessari. Tuttavia, condizione perché la scelta dell'autorità competente non violi i canoni comunitari è che tra l'autorità competente e l'autorità procedente, anche se appartenenti alla stessa Amministrazione, sussista un adeguato grado di autonomia. Tali orientamenti risultano oggi opportunamente codificati in disposizioni normative.

Stante il fatto che l'art. 16, comma 1, lett. f), l. prov. Trento n. 7/1997 è applicabile nei rapporti tra il Direttore dell'APPA ed il dirigente preposto al Settore autorizzazioni e controlli, tra i due organi si configura una relazione di direzione che garantisce al secondo un adeguato grado di autonomia rispetto al primo.

Il principio della tutela del legittimo affidamento può essere utilmente invocato solo in presenza di condotte dell'Amministrazione che abbiano fatto sorgere nell'interessato fondate aspettative di ottenere un determinato risultato, a causa di assicurazioni sufficientemente precise, provenienti da fonti istituzionali qualificate, fermo restando che tale principio non può rappresentare un impedimento per l'azione amministrativa che si riveli scevra da vizi che possano inficiarne la validità.

In presenza di un atto fondato su di una pluralità di ragioni indipendenti tra loro, è sufficiente la legittimità di una sola di tali ragioni per sorreggere l'atto in sede giurisdizionale e, quindi, il rigetto o la declaratoria di inammissibilità delle doglianze volte a contestare una delle ragioni giustificatrici comportano che la parte ricorrente non ha interesse all'esame delle ulteriori doglianze volte a contestare le altre ragioni.


T.R.G.A. Trento, sez. I, 02/08/2021, n.129

È illegittimo il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo che utilizzi in motivazione formule stereotipate, dalle quali non si evince se siano stati adeguatamente ponderati e comparati, in concreto, gli elementi risultanti dal provvedimento gravato con i diversi aspetti della condizione personale, familiare e lavorativa del ricorrente medesimo.

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, qualora lo straniero sia stato condannato, anche in via non definitiva, per uno dei reati indicati nello stesso articolo, il provvedimento di rifiuto del permesso di soggiorno si configura come atto vincolato, non essendo necessaria a tal fine alcuna ulteriore valutazione circa la pericolosità sociale del cittadino straniero o il suo livello di integrazione nel contesto sociale italiano, con la sola eccezione costituita dall'eventuale sussistenza di legami familiari con soggetti residenti in Italia, posto che in tal caso l'Amministrazione deve valutare comparativamente l'interesse alla sicurezza pubblica e quello alla tutela dei rapporti familiari dello straniero. Invero, nel caso di permesso di soggiorno per lungo periodo, il diniego e la revoca del permesso di soggiorno non possono essere disposti per il solo fatto che l'interessato abbia riportato sentenze penali di condanna ma richiedono, ai sensi dell'art. 9 comma 4, d.lgs. n. 286/1998, un giudizio di pericolosità sociale e una motivazione articolata su più elementi, che tenga conto anche della durata del soggiorno nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato, escluso ogni automatismo tra provvedimento sfavorevole e condanne penali.

Dottrina:


Berka(+)/Hinterhofer, Zum Befugnismissbrauch (§ 153 StGB) bei der Wahrnehmung von Aufgaben im Wege der Privatwirtschaftsverwaltung – L’abuso di potere (§ 153 StGB – Codice penale) nello svolgimento di mansioni amministrative nell’economia privata


Braun-Binder/Bußjäger/Eller (curatori), Auswirkungen der Digitalisierung auf die Erlassung und Zuordnung behördlicher Entscheidungen (2021) – Effetti della digitalizzazione sull’emanazione e sull’attribuzione di decisioni amministrative (2021)


Institut für Föderalismus, 45. Bericht über den Föderalismus in Österreich 2020 (2021) – Istituto per il Federalismo, 45° Rapporto sul federalismo in Austria nel 2020 (2021)


Kalb/Olechowski/Ziegerhofer (curatori), Der Vertrag von St. Germain (2021) – Il Trattato di St. Germain (2021)


Rihs, Die Bezirkshauptmannschaft: Grundlagen und Zukunftspotenzial einer unterschätzten Behörde im österreichischen Föderalismus (2021) – L’Ufficio comunale: fondamenti e potenziale futuro di una amministrazione sottovalutata nel federalismo austriaco (2021)


Eventi convegnistici:


Ciclo di incontri: “L'autonomia speciale"

Il ciclo si colloca fra le iniziative della Facoltà di Giurisprudenza per i 50 anni del secondo Statuto di autonomia (2022). Si svilupperà in una serie di incontri che avranno luogo dal 1° marzo al 7 ottobre 2022.

Al seguente URL - http://webmagazine.unitn.it/node/104213 - si possono reperire ulteriori informazioni riguardanti i singoli incontri del ciclo e le modalità di adesione.





Redazione e traduzione 

Esther Happacher, Martin Kripp, Sophie Mair, Petra Malfertheiner, Christian Ranacher, Sigmund Rosenkranz, Alexander Schuster, Anna Simonati, Maria Tischler, Christian Winkler, Jens Woelk. 

Non si assume responsabilità per le informazioni.

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1/2021
July 2022

VfGH 11.12.2020, G 4/2020 (G 4/2020-27); “divieto di portare il velo”:
Il “divieto di portare il velo”, in quanto rivolto esclusivamente aragazze musulmane, viola il principio di uguaglianza e il diritto allibero esercizio della religione; il divieto di indossare undeterminato indumento, mentre si consentono altre consuetudinidi abbigliamento religiosamente connotate, viola il principio dineutralità dello Stato dal punto di vista religioso e ideologico.

VfGH 11.12.2020, G 139/2019 (G 139/2019-71); suicidioassistito:
Il generico divieto penale del suicidio assistito è incostituzionalein quanto viola il diritto dell’individuo, costituzionalmentegarantito, ad autodeterminarsi liberamente, il quale include ancheil diritto a morire in modo dignitoso; il dirittoall’autodeterminazione dell’individuo si estende, oltre che al rifiutodell’accanimento terapeutico, anche alla facoltà di morire in mododignitoso nonché a quella di chiedere in ciò l’ausilio di terzi.

VfGH 24.02.2021, V 21/2019; piani regolatori:
Il piano regolatore “analogico” non più in vigore di un comune delTirolo non può violare la sfera giuridica poiché il piano regolatorepubblicato in via elettronica è l’unico in vigore.

VfGH 25.02.2021, G 282/2020; suddivisione delle competenze inmateria di attività venatoria e forestale:
Il § 52 comma 2 lett. a della Tiroler JagdG (Legge del Tirolo sulleattività venatorie) del 2004, che prevede la possibilità di adottareadeguate misure di tutela per singole piante forestali a rischiorispetto ai danni provocati dalla selvaggina, ad esempio l’utilizzo

Diritto Pubblico Comparato edEuropeo, 2021

Redazione e

traduzione

Esther Happacher, Martin Kripp,Petra Malfertheiner, JuliaOberdanner, ChristianRanacher, Sigmund Rosenkranz,Alexander Schuster, AnnaSimonati, Dominik

Thomaser, Maria Tischler, JensWoelk.
Non si assume responsabilitàper le informazioni.

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di adeguati strumenti di protezione meccanici o chimici, non è inconflitto con la ripartizione delle competenze a livello federale, nécon l’obbligo del legislatore del Land di rispettare le normecontenute in leggi federali.

VfGH 02.03.2021, G 362/2020; obbligo di vaccinazione:
La base legislativa, contenuta nella Legge sulle malattieepidemiche (Epidemiegesetz), che consente in “casi specifici” didisporre per atto pubblico la vaccinazione, non consente invecedi stabilire un obbligo di vaccinazione per cerchie indeterminate diindividui.

VfGH 10.03.2021, E 3351/2020; conferimento di autorizzazioniall’acquisto di proprietà fondiarie:
La non concessione di una autorizzazione all’acquisto di proprietàimmobiliare (Grundverkehrsgenehmigung) di un’impresa agricolada parte di una abbazia viola il principio di uguaglianza; quando

si valuta la qualità di agricoltore o di azienda agricola ai sensidella Legge del Tirolo sull’acquisto delle proprietà immobiliari(Tiroler Grundverkehrsgesetz) del 1996 occorre unainterpretazione conforme al principio di uguaglianza, che tengaconto delle particolarità delle persone giuridiche di dirittocanonico.

VfGH 05.05.2021, UA 1/2021-39; esecuzione di obbligazione allapresentazione di dati a una Commissione d’inchiesta:
Richiesta della Corte costituzionale al Presidente federale di dareesecuzione alla decisione, passata in giudicato ed eseguibile,circa l’obbligo del Ministro federale delle finanze a presentare e-mail e documenti memorizzati localmente, o su server, relative afunzionari del Ministero delle finanze, nell’ambito dellaCommissione d’inchiesta circa l’”Affare Ibiza”.

DIRITTO DEL LAND TIROLO

Avvertenza: per le Gazzette ufficiali autentiche del Land e leversioni consolidate consultare http://www.ris.bka.gv.at/Lr-Tirol/.Le bozze delle consulenze e i pareri, nonché le propostepresentate dal Governo comprensive di Annotazioni Esplicative,sono consultabili sulla homepage del Parlamento (Landtag) delTirolo (http://www.tirol.gv.at/landtag/) sotto “ParlamentarischeMaterialien” (Materiali parlamentari).

Legge sui pubblici funzionari del Land (Landesbeamtengesetz)del 1998, Legge sui pubblici funzionari presso i Comuni(Gemeindebeamtengesetz) e Legge sui pubblici funzionari del

Comune di Innsbruck (Innsbrucker Gemeindebeamtengesetz) del1970 (modifiche), LGBl. Nr. 151/2020, 153/2020 e 155/2020:
Tra le varie discipline, previsione del part time per motivi di etàper funzionari dei Comuni; estensione del diritto all’esenzione dalservizio per la cura di figli minori di dodici anni; proroga deltermine per l’emanazione delle decisioni disciplinari;trasformazione del congedo parentale di primo mese(“Frühkarenzurlaub”) per i padri in una esenzione dal servizio condiritto alla remunerazione diminuita del 20%.

Legge sui dipendenti pubblici del Land(Landesbedienstetengesetz) e Legge sui dipendenti pubblici acontratto dei Comuni (Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetz)del 2012 (modifiche), LGBl. Nr. 152/2020 e 154/2020:
Tra le varie discipline, attuazione dei risultati del progetto “Nuoveretribuzioni per mansioni di cura” (“Pflegegehälter NEU”) nelnuovo sistema di retribuzione per pubblici funzionari; estensionedel diritto all’esenzione dal lavoro in caso di malattia di un figliominore di dodici anni; esenzione dei medici assunti per breviperiodi e circostanze specifiche dall’ambito di applicazione dellaLegge sui dipendenti pubblici del Land; trasformazione delcongedo parentale di primo mese (“Frühkarenzurlaub”) per i padriin una esenzione dal servizio con diritto alla remunerazionediminuita del 20%; modifiche dovute alla compensazione deglianni di esperienza di servizio.

Legge sull’assistenza a dipendenti comunali in caso di malattia edi incidente (Gemeindebeamten-Kranken- undUnfallfürsorgegesetz) del 1998 e Legge sull’assistenza afunzionari e insegnati in caso di malattia e di incidente (Beamten-und Lehrer-Kranken- und Unfallfürsorgegesetz) del 1998(modifiche), LGBl. Nr. 158/2020 e 159/2020:

Adeguamenti, particolarmente alla Legge federale sull’assistenzaai funzionari in caso di malattia e di incidente, e armonizzazioni esemplificazioni (ad es. introduzione di una coassicurazione senzacontributi per parenti addetti alla cura; creazione della possibilitàdi decisioni semplificate in caso di questioni urgenti).

Legge del Tirolo sulle conseguenze della Brexit (2. Tiroler Brexit-Begleitgesetz), LGBl. Nr. 161/2020:
Questa legge si riaggancia al permesso di soggiorno federale dinuova creazione denominato “Artikel 50 EUV” (“Art. 50 TrattatoUE”) per ampliare la cerchia dei beneficiari del diritto eurounitarioai cittadini inglesi con un chiarimento legislativo che amplia ladisciplina di diritto sostanziale relativa ad essi.

Legge del Tirolo sulla pesca (Tiroler Fischereigesetz) del 2020,LGBl. Nr. 3/2021:
Legge di riordino, semplificazione e di adattamento delladisciplina in materia di pesca; attuazione della Direttivasull’habitat della flora e della fauna e di quella sulla tutela degliuccelli; norme di accompagnamento alla Direttiva sulle risorseidriche, al Regolamento sull’utilizzo di specie non autoctone edestranee al territorio nell’acquacultura, al Regolamento sullaprevenzione e la gestione dell’introduzione e della diffusione dispecie invasive estranee al territorio e al Regolamento generalesulla protezione dei dati.

Legge sullo sfruttamento dei terreni agricoli (TirolerFlurverfassungslandesgesetz) del 1996 e Legge del Land sullevie di trasporto per terra e via funivia (Güter- und SeilwegeLandesgesetz) del 1970 (modifiche), LGBl. Nr. 9/2021:Introduzione della possibilità di rifiutare, a determinate condizioni,l’elezione a Presidente (Obmann), Vicepresidente o membro delComitato di una Comunità agraria; aggiunta di nuove disposizionicirca le incompatibilità per la nomina a Presidente della Comunitàagraria, a suo Vicepresidente o a membro (anche sostitutivo) delComitato.

Legge del Tirolo sull’assistenza ai bambini e ai giovani (TirolerKinder- und Jugendhilfegesetz) (modifiche), LGBl. Nr. 10/2021:Adeguamento alle nuove condizioni quadro nell’ambitodell’assistenza ai bambini e ai giovani.

Legge del Tirolo sui campeggi (Tiroler Campinggesetz) del 2001(modifiche), LGBl. Nr. 48/2021:
Limitazione della possibilità di allestimento di mobile homes.

Legge di organizzazione del lavoro agricolo (Landarbeitsrecht-Organisationsgesetz) e Legge di accompagnamento alla Leggedi organizzazione del lavoro agricolo (Landarbeitsrecht-Organisationsgesetz-Begleitgesetz), LGBl. Nr. 61/2021 e62/2021:

Modifiche derivanti da uno spostamento delle competenze afavore della Federazione nelle questioni riguardanti i diritti deilavoratori nonché la tutela dei lavoratori e dei dipendenti nei lavoriagricoli e forestali: creazione di organi esecutivi nell’ambito deldiritto del lavoro agricolo tramite una legge organizzativa;emanazione di norme di accompagnamento in diverse leggi delLand.

Legge sui pubblici funzionari del Land (Landesbeamtengesetz)

del 1998, Legge sui dipendenti pubblici del Land(Landesbedienstetengesetz), Legge sui pubblici funzionaricomunali (Gemeindebeamtengesetz) del 1970, Legge suidipendenti pubblici a contratto dei Comuni (Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetz) del 2012, Legge sui pubblicifunzionari comunali di Innsbruck (InnsbruckerGemeindebeamtengesetz) del 1970 e Legge sui dipendentipubblici a contratto del Comune di Innsbruck (InnsbruckerVertragsbedienstetengesetz) (modifiche), LGBl. Nr. 91/2021:Introduzione della “pensione per lavori pesanti” a favore deifunzionari dei Comuni; proroga della validità delle disposizionispeciali emanate in concomitanza con la pandemia di Covid-19.

Legge del Tirolo sulla gestione delle calamità naturali (TirolerKatastrophenmanagementgesetz) (modifiche), LGBl. Nr. 92/2021:Tra le varie discipline, ampliamento del concetto di calamità conla componente “calamità secondaria”; obbligo di creazione diprocedure organizzative per la conseguente “gestione delle crisi”;integrazione sulle forme di pubblicazione, in particolare con laprevisione di pubblicazione via internet; creazione di una basegiuridica per la cooperazione transfrontaliera tra i vigili del fuocoe le organizzazioni umanitarie di Länder e Stati nella prevenzionee nella lotta alle calamità naturali.

Legge del Tirolo sulle guide alpine sportive (TirolerBergsportführergesetz) (modifiche), LGBl. Nr. 93/2021:Chiarimenti e precisazioni circa l’esercizio dell’attività di guidaalpina sportiva; previsione di disposizioni sugli aspiranti istruttoriper le arrampicate sportive; norme relative agli organi disorveglianza.

Legge del Tirolo sui sostegni all’edilizia abitativa (TirolerWohnbauförderungsgesetz) del 1991 (modifiche), LGBl. Nr.95/2021:
Riforma dei sostegni per il finanziamento al prezzo di venditanell’ambito della costruzione e dell’acquisto di una abitazione diproprietà; ampliamento della cerchia degli aventi diritto aisostegni.

Legge sulla locazione di camere private(Privatzimmervermietungsgesetz) (modifiche), LGBl. Nr. 96/2021:Modernizzazione e aggiornamenti concettuali; chiarimenti eprecisazioni riguardo all’ambito di applicazione con riguardo allemutate condizioni quadro e alla giurisprudenza della Corteamministrativa (VwGH).

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVACorte Amministrativa Suprema

VwGH 10.12.2020, Ra 2020/10/0161; qualità di parte in causaattribuita alle organizzazioni ambientaliste:
Qualora un’organizzazione ambientalista abbia presentato ricorsoavverso la decisione dell’amministrazione nell’ambito di unprocedimento di verifica di impatto ambientale (UVP-Feststellungsverfahren), ad essa non verrà automaticamenteattribuita la qualità di parte in causa anche nel relativoprocedimento avente ad oggetto l’autorizzazione ai sensi dellalegge sulla tutela della natura.

VwGH 15.12.2020, Ra 2020/21/0404; prolungamento della
durata massima della detenzione per espulsione:L’interpretazione, conforme alle direttive, della disposizione circail prolungamento della durata massima della detenzione perespulsione contenuta nel § 80 comma 4 n. 4 FPG (Legge sulleattività di polizia inerenti all’immigrazione), richiede un nessocausale tra la condotta dell’interessato e la necessità di un taleprolungamento. Tale nesso causale non sussiste (più) se il ritardodell’espulsione è riconducibile unicamente alla pandemia diCovid-19 e non (più) alla condotta del detenuto.

VwGH 14.01.2021, Ra 2020/02/0294; sottoscrizione di documentiamministrativi:
L’iniziale di un nome nonché la scritta separata che lasciriconoscere le prime due lettere di un cognome è un eventocalligrafico individuale che può essere pertanto idoneo acostituire sottoscrizione di un documento amministrativo.

VwGH 28.01.2021, Ro 2019/02/0017; diritto all’emanazione di unregolamento:
Sussistenza di un diritto soggettivo all’emanazione di unregolamento ai sensi del § 43 comma 1 lett. d del Codice dellastrada (StVO) del 1960, e conseguente sussistenza del relativodiritto a richiederla (nella fattispecie parcheggi per soggettidisabili).

VwGH 20.04.2021, Ra 2020/07/0067; delibere in via scritta:
Le “decisioni orali versione delibera per iscritto” sono illecite enon rispettano nemmeno la previsione concreta del § 18 comma1 della Legge del Tirolo sul Covid-19, la quale consente, per ladurata della pandemia di Covid-19, deliberazioni in via scritta esvolgimento di videoconferenze.

VwGH 30.04.2021, Ra 2020/05/0043; principio di determinatezza:Il § 15 comma 3 nel combinato disposto con il § 79 comma 1 n. 1della Legge sui rifiuti solidi urbani (AWG) del 2002 punisce laraccolta, lo stoccaggio e la trattazione dei rifiuti esclusivamentenei casi in cui tali condotte si svolgano al di fuori degli impiantiautorizzati e dei luoghi a ciò predisposti. Il tenore di una sentenzadi diritto amministrativo penale deve quindi rendere chiaro ilmotivo per cui un determinato luogo non è ritenuto idoneo a taliattività. La semplice aggiunta della parola “illegale” non èsufficiente a tal fine.

VwGH 17.05.2021, Ra 2021/03/0015; Eseguibilità di piani diabbattimento venatori:
Un piano di abbattimento di selvaggina emanato ai sensi delledisposizioni di legge sulle attività venatorie deve essere eseguitointeramente se la sua esecuzione non sia da considerarsieccessivamente gravosa. Nel caso in cui detta esecuzione nonsia interamente realizzabile, al ricorrente per cassazione non puòessere imputabile il fatto di non aver eseguito solo la partepossibile di detto piano, con conseguente condanna penale peromissione.

Tribunale amministrativo del Land Tirolo

21.01.2021, LVwG-2020/40/1554-8; mescita di bevande alcolichea minori:
Per “mescita” ai sensi del § 111 comma 3 GewO (Ordinamentosulle attività professionali) del 1994 si intende ogni strumento oattività che mira al consumo delle bevande in loco. Il concetto dimescita è definito in modo ampio dalla legge ed è in qualchemodo indiretto. In tal senso anche la somministrazione dibevande alcoliche a minori da parte di persone non minori, lequali abbiano ordinato le bevande per poi passarle a personeminori negli ambienti commerciali dell’imprenditore, deve essereconsiderata come mescita ai sensi del § 114 GewO del 1994;essa integra pertanto la fattispecie oggettiva di cui al § 367aGewO nel momento in cui i minori consumano tali bevandealcoliche.

08.02.2021, LVwG-2020/14/2391-4; domicili per il tempo libero;debitore ai fini tributari:
Per giudicare se un domicilio sia utilizzato per il tempo libero, èirrilevante, ai sensi del § 1 della Legge del Tirolo sui tributi perdomicili per il tempo libero (Tiroler Freizeitwohnsitzabgabegesetz- TFWAG), se tale utilizzo avvenga nel rispetto delle norme dellaLegge del Tirolo sulla gestione del territorio (TROG) del 2016 o

meno. Secondo il § 4 comma 2 frase 2 della TFWAG, nondevono essere considerati, nel calcolo della superficie utilizzabiledel domicilio per il tempo libero, gli scantinati e i piani mansardatiche a causa del loro allestimento non siano idonei ai fini abitativio commerciali.

11.02.2021, LVwG-2020/12/1094-7; ricorso avverso unprovvedimento; ritiro della chiave di una autovettura:
Gli addetti alla pubblica sicurezza, anche stradale, sono abilitati,in virtù di determinate deleghe di legge, a utilizzare la forza inpresenza di determinati atti illeciti (nel caso di specie: ritiro dellachiave di una autovettura) per impedire al conducente diproseguire il viaggio a bordo di un veicolo. Il fatto decisivo non èla correttezza della valutazione giuridica, da parte dell’organo cheadotta il provvedimento, dell’illiceità di una condotta, tuttavia ènecessario che l’organo medesimo, dal suo punto di vista e conbuona ragione, cioè in modo condivisibile, possa esseresoggettivamente persuaso che la condotta in questione siaillecita. Ciò che conta in definitiva è lo stato delle conoscenze adisposizione dell’agente di polizia nel momento in cui adotta ilprovvedimento.

16.02.2021, LVwG-2020/20/2158-7; contributo obbligatorioall’Ente del turismo; sorgere dell’obbligo contributivo; dovere dicooperazione:
Nel caso in cui una unità abitativa costituisca la residenzaprincipale di una persona, il ricavato per l’utilizzo di essa non èsoggetto a obbligo contributivo ai sensi del § 31 comma 1 dellaLegge del Tirolo sul turismo (Tiroler Tourismusgesetz, § 31comma 1 lett. d della legge medesima). Nel caso in cui lapersona obbligata al contributo ometta di fare comunicazioniprecise riguardo al ricavato, si procederà a una quantificazionedel fatturato previsto, o della sua entità valutata ad esempio sullabase del fatturato degli anni precedenti. Nel caso in cui il soggettonon adempia al suo dovere di cooperazione, l’autorità (ilTribunale amministrativo) avrà facoltà di trarre conclusioninell’ambito di una valutazione delle prove.

25.03.2021, LVwG-2020/12/0061-4; utilizzo turistico indiretto;cessione del portafoglio clienti:
I fiscalisti e i commercialisti agiscono continuamente, di regola, innome di clienti che, da parte loro, traggono significativi profittidall’attività turistica. In tal senso ricorre un forte legame (indiretto)tra l’attività di tali professionisti e l’attività turistica. Nel caso in cuiil portafoglio clienti di un fiscalista venga ceduto a titolo onerosoad altro commercialista, tali profitti indiretti provenienti dall’attività

ITALIA
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

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Sentenza n. 15/2021: Maso chiuso e successione
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale degli artt.18, c. 2, e 25, c. 1, del decreto del Presidente della Provincia diBolzano 7 febbraio 1962, n. 8 (Approvazione del testo unico delleleggi provinciali sull’ordinamento dei masi chiusi nella Provincia diBolzano), promosso dal Tribunale di Bolzano.
La Corte ha accolta la questione di legittimità del tribunale,accertando l’irragionevolezza della regola del maggiorascato,quale criterio per la determinazione, a seguito di successionelegittima, in via di automatismo del diritto di assunzione per masichiusi. Inoltre, ha accertato l’illegittimità costituzionale in viaconseguenziale dell’art. 14, comma 1, lettera g), della legge prov.Bolzano n. 17/2001, operante sino all’entrata in vigore della leggeprov. Bolzano n. 2/2010, in quanto disposizione di contenutoidentico rispetto a quello della norma censurata.

Infine, ha ritenuto inammissibile la questione di legittimitàcostituzionale dell’art. 25, c. 1, del d. Pres. prov. Bolzano n.8/1962, sollevata dal tribunale, in riferimento agli artt. 3 e 42 dellaCostituzione, recante i criteri di determinazione del prezzo di

turistica incidono sull’importo concordato per la cessione dato cheil valore del portafoglio clienti risulta in tal modo incrementato.

17.05.2021, LVwG-2021/25/1274-1; vicinato; immissioni:
Già la semplice possibilità di una molestia al fondo del vicinogiustifica l’obbligo di autorizzazione per la realizzazione di unimpianto. Per molestia si intende in questo caso un effettosull’organismo umano che, per la sua tipologia e la sua durata,non arrivi a mettere in pericolo la vita o la salute dell’individuo. Lemolestie possono essere descritte in via generale come fattoriambientali semplicemente percepibili con i sensi. Solo leimmissioni che abbiano effetto sul vicino sono degne di tutela aisensi del § 74 comma 2 n. 2 GewO (Ordinamento sulle attivitàprofessionali). Il fatto di guardare il fondo del vicino noncostituisce dunque una molestia.

assunzione, per non aver ricostruito in maniera completa ilquadro normativo di riferimento.

Ordinanza n. 18/2021: Disparità tra i genitori
Il Tribunale ordinario di Bolzano ha sollevato questione dilegittimità costituzionale censurando la disposizione dell’art. 262c.c.. L’articolo censurato prevede che «Se il riconoscimento èstato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori ilfiglio assume il cognome del padre». La Corte osserva che ladisposizione è censurata nella parte in cui non consente aigenitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momentodella nascita, il solo cognome materno. Tuttavia, il petitum ètroppo circoscritto, dato che lo stesso meccanismo consensualenon porrebbe rimedio allo squilibrio e alla disparità tra i genitori.Pertanto, la Corte solleva la questione di legittimità costituzionaleinnanzi a sé, in quanto la disposizione, in mancanza di diversoaccordo dei genitori, impone l’automatica acquisizione delcognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori.Tutto ciò, secondo la necessità, in base agli artt. 2 e 3 Cost., digarantire l’effettiva parità dei genitori, la pienezza dell’identitàpersonale del figlio e di salvaguardare l’unità della famiglia; ed inbase all’art. 117, comma 1, Cost. in combinato disposto con gliartt. 8 e 14 CEDU.

Sentenza n. 70/2021: (1) Rimborso cashback e fondo statale; (2)misure di monitoraggio; (3) possibile ripristino di vincoli cessati.La Provincia autonoma di Trento ha promosso questione dilegittimità costituzionale in relazione a varie disposizioni dell’art. 1della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione delloStato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per iltriennio 2020-2022) fra cui quelle recate dai commi (1) 290,secondo periodo, in combinato disposto con i commi da 288 a290, primo periodo; (2) 548; e (3) 602, in combinato disposto conil comma 590, primo periodo.

Le disposizioni (1) riguardano un rimborso per l’utilizzo distrumenti di pagamento elettronici, definito rimborso cashback;sono state censurate le modalità d’integrazione del fondo statalecostituito per l’attribuzione della misura premiale in riferimentoalla devoluzione alle Province autonome di determinate quote digettito dei tributi erariali e l’attribuzione alle stesse di tributi propri.Le disposizioni sono state abrogate e dunque è dichiaratacessata la materia del contendere.
Le disposizioni (2) riguardavano misure di monitoraggio deglieffetti finanziari di possibili modifiche della disciplina statalerelativa ai tributi erariali, ivi inclusi i tributi propri derivati, chepotrebbero produrre effetti sulla finanza della regione Trentino-

Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Ledisposizioni sono state abrogate e dunque è dichiarata cessata lamateria del contendere.
Le disposizioni (3) prevedono la parziale cessazione diapplicazione di norme in materia di contenimento e riduzionedella spesa per determinati enti e organismi. È stata censurato unpossibile ripristino di vincoli cessati. Tuttavia, è stato introdotto uncorpo normativo unitario e omogeneo diretto alle soleamministrazioni non territoriali e dunque è stata ritenuta infondatala questione di legittimità costituzionalità.

Ordinanza n. 85/2021: L’ampliamento di specifici edifici destinatiad abitazioni.
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale promosso dalPresidente del Consiglio dei ministri in riguardo agli artt. 4, 19, c.1, 24, c. 2, 25, c. 1, e 34 della legge della Provincia autonoma diBolzano 20 dicembre 2019, n. 17 (Modifiche alla leggeprovinciale 10 luglio 2018, n. 9, “Territorio e paesaggio”).

Il ricorrente censura (1) la privazione dell’assoggettamento degliampliamenti di edifici alla tutela paesaggistica; (2) la mancataverifica di conformità al piano paesaggistico di varianti al pianocomunale per il territorio e il paesaggio relative ai benipaesaggistici non previsti; (3) la violazione del principio secondocui è affidata all’autorità di tutela la verifica istruttoria dellaconformità al piano paesaggistico degli strumenti urbanistici; (4)la violazione del principio «cardine» della separazione tra organipolitici e gestionali.

A seguito dell’adozione delle leggi della Provincia autonoma diBolzano n. 15/2020 e n. 1/2020, che hanno inciso sull’art. 7 dellalegge prov. Bolzano n. 14/2002, già modificate dalle disposizioniimpugnate, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha rinunciato alricorso, in quanto si ritengono superati i rilievi contenuti nelmedesimo. A norma dell’art. 23 delle Norme integrative per igiudizi davanti alla Corte costituzionale, la Corte ha dichiaratoestinto il processo.

Sentenza n. 95/2021: segretari comunali e spoil system
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale promosso dalPresidente del Consiglio dei ministri riguardo all’art. 3, comma 1,lettera g), della legge della Regione Trentino-Alto Adige 16dicembre 2019, n. 8 (Legge regionale collegata alla leggeregionale di stabilità 2020).
La legge ha introdotto l’art. 148-bis nel codice regionale degli entilocali, il quale viene censurato in quanto modifica il meccanismodi reclutamento, incidendo su alcuni profili essenziali dello statusdei segretari comunali solo per gli enti locali della Provincia

autonoma di Trento. In generale, la Corte ha confermato lacompetenza regionale in base all’art. 65 dello statuto speciale diemanare un «ordinamento del personale dei comuni».
Tuttavia, la modifica è indissolubilmente legata all’abolizione delsistema dei concorsi e all’adozione di un spoil system, un nuovomeccanismo di assunzione a termine connessa alla possibilità direvoca ante tempus dell’incarico.

A questo proposito, la Corte critica il mancato rispetto dell’art. 97Cost. in riferimento (1) al principio dell’accesso medianteconcorso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni; (2) per laminaccia del principio di equilibrio tra le ragioni dell’autonomiadegli enti locali e le esigenze di un controllo indipendente sullaloro attività; (3) ai principi di buon andamento e imparzialitàdell’amministrazione, per mancanza di qualsiasi garanzianell’introduzione di un spoil system. Inoltre, la Corte censural’irragionevole sottoposizione alla medesima disciplina dipossessori di titoli abilitativi di valenza oggettivamente diversa,comparando i requisiti d’accesso. Alla fine, la Corte accenta chela competenza regionale dovrebbe assicurare un assettotendenzialmente unitario nell’intera Regione autonoma TrentinoAlto-Adige/ Südtirol.

Sentenza n. 134/2021: Disciplina delle aperture nei giornidomenicali e festivi delle attività commerciali
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale promosso dalGoverno e in via incidentale dal TRGA Trento relativo all’art. 1,legge provinciale n. 4/2020 recante la disciplina degli orarid’apertura nei giorni domenicali e festive delle attivitàcommerciali.

La Corte dichiara l’illegittimità della disposizione provinciale inquanto viola la competenza statale in materia tutela diconcorrenza ex art. 117, co. 2, lett. e), Cost. che in base al suocarattere finalistico e trasversale costituisce un limite per leProvince autonome a statuo speciale in materie di lorocompetenza. Spetta allo Stato di dare attuazione al principio diliberalizzazione quale espressione della tutela di concorrenza equindi di dettare la disciplina relativa agli orari domenicali e festividegli esercizi commerciali. La dichiarazione di illegittimitàcostituzionale colpisce anche la disposizione diretta a individuarei Comuni classificati come località a prevalente economiaturistica, dal momento che in questi, al pari degli altri Comuni,dovrà operare la liberalizzazione del commercio senza distinzioni.

DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO

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Sentenza n. 3556 /2021: dimissione della partecipazioneazionaria della Provincia autonoma all’aeroporto
Ricorso n. 632/2020 proposto da 576 cittadini per la riforma dellasentenza del TRGA che respinge il ricorso contro la delibera diindizione della gara e il decreto di aggiudicazione delladimissione della partecipazione azionaria della Provinciaautonoma nella società ABD Airport S.p.A. a favore della societàABD Holding s.r.l.

Il CdS conferma la sentenza del TRGA limitandosi a trattare ledoglianze di natura processuale. Dichiara che la nomina deigiudici del TRGA segue sia i principi posti della Costituzione siaquelli del livello europeo. L’indipendenza esterna dei giudici vienegarantita in quanto con la nomina assumono un ruolo speciale,sono inamovibili ed è assente qualsiasi soggezione ad un altroorgano.

Sostiene l’irricevibilità dell’impugnazione dei concernentiprovvedimenti per tardività. La pubblicazione dei provvedimentiamministrativi sui siti web-informatici degli enti competenti èidonea a rendergli conoscibili ed accessibili a tutti e quindi haeffetto di pubblicità legale, facendo decorrere il termined’impugnazione.

Dichiara la carenza di legittimazione ad agire nei confronti di tutti iricorrenti, sia in veste di cittadini-elettori a causa della nonsindacabilità degli atti in riguardo all’opportunità politica, che investe di cittadini-contributori a causa del divieto dell’azionepopolare generalizzata, nonché nei riguardi dei consiglieriprovinciali. Non rileva neanche il criterio della vicinanza siccomemanca un collegamento diretto con i provvedimenti impugnati.

Sentenza n.1993/2021: Concessioni economici per associazioniculturali del gruppo linguistico italiano
Ricorso n. 128, 4387, 4407/2019 proposta dall’associazioneculturale contro la Provincia autonoma per la riforma dellasentenza del TRGA recante il diniego della concessione divantaggi economici per attività culturali ed artistiche. Il CdSaccoglie il ricorso in parte.

Il CdS ritiene che il criterio della “solidità finanziaria” comedisposto dal regolamento di esecuzione della legge provincialeper le attività culturali n. 9/2015 e in base al quale vengonoconcessi vantaggi economici per attività culturali per il gruppolinguistico italiano sia un concetto non definibile in modooggettivo e perciò contrasti con i principi di trasparenza, buonandamento e imparzialità dell’azione amministrativa. Ne derival’illegittimità del regolamento provinciale per questa parte e lanecessaria ridefinizione dei criteri.

Invece afferma che l’adozione di diversi regolamenti di attuazionedella legge dei tre gruppi linguistici è in piena sintonia conl’ordinamento autonomistico provinciale.

Sentenza n. 3807/2021:aeroporto di Bolzano - prolungamentodella pista di atterraggio
Ricorso n. 4140/2020 proposta ABD Airport S.p.A. contro ilComune di Laives per la riforma del TRGA che annulla la deliberadella giunta provinciale recante l’improcedibilità del procedimentodi variante del PUC (piano urbanistico comunale) da parte delComune. La modifica del PUC è diretta alla ripristinazione delladestinazione urbanistica della zona aeroportuale in verde agricoloimpedendo in tal modo il prolungamento della pista di atterraggio.Il CdS accoglie il ricorso dichiarando il procedimento di varianteviziato da nullità in quanto contrario al giudicato, che afferma lalegittimità della modifica d’ufficio da parte della Provincia del PUCrelativo alla destinazione urbanistica della zona aeroportualecome zona per attrezzature collettive. L’atto del Comune inoltrelede il principio di leale collaborazione e viola il principio dellegittimo affidamento in quanto la condizione dell’ampliamentodell’aeroporto costituisce la causa economico-sociale delcontratto di cessione della partecipazione societaria provinciale incapo alla società ADB holding S.r.l. e si basa su intesa traProvincia ed enti statali.

Sentenza n. 4022/2021: collegamento dell’area sciistica diCastelrotto con l’Alpe di Siusi
Ricorso n. 8964/2020 proposta dalla Marinzen S.r.l. contro varieassociazioni ambientalistiche per la riforma della sentenza delTRGA recante l’annullamento della delibera della GP avente adoggetto l’approvazione parziale dello studio di fattibilità.

Il CdS respinge il ricorso affermando la sussistenza dell’interesseall’impugnazione della delibera di approvazione dello studio difattibilità in quanto presupposto indefettibile per la presentazionedel progetto definitivo per la realizzazione di una nuova strutturasciistica. Inoltre, conferma l’annullabilità della delibera della GPper eccesso di potere in quanto la Giunta dopo aver comunicato ilpreavviso di rigetto approva lo studio di fattibilità benché nonsiano stati presentati nuovi contenuti di merito da parte dellaMarinzen S.r.l. e omette l’esplicitazione delle ragioni di talecambio di rotta.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Legislazione provinciale

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Legge provinciale 17 novembre 2020, n. 13

Modifiche alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46,“Provvedimenti concernenti gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordi”.Determina il reddito personale annuo massimo per il 2020 fino alquale possono essere richieste le prestazioni individuali(pensione d'invalidità) e le modalità di determinazione dellecondizioni finanziarie nonché le informazioni che il richiedentedeve fornire riguardo alla sua persona e alla sua situazionefinanziaria.

Legge provinciale 3 dicembre 2020, n. 14

Modifica della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, “Normein materia di utilizzazione di acque pubbliche”.
Specificazione del campo di applicazione delle disposizioniemanate dall'amministrazione provinciale per gli impianti diapprovvigionamento idrico in concessione: nel caso dellecondotte di irrigazione, questo è limitato alle condotte diadduzione.

Revisione degli intervalli tra le verifiche ordinarie.

Legge provinciale 17 dicembre 2020, n. 15

Modifiche della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, recante“Territorio e paesaggio”.
Emendamento riguardante la determinazione dellapartecipazione della provincia alla remunerazione dellaCommissione Municipale per il Territorio e il Paesaggio e lemodalità della sua composizione.

Emendamenti riguardanti il principio di contenimento delconsumo del suolo.
I fabbricati rurali sono definiti come una parte inseparabiledell'azienda agricola.
Emendamenti riguardanti la massa edilizia di una fattoria chiusa.Inoltre: modifiche minori nel procedimento per il rilasciodell’autorizzazione paesaggistica, nella procedura dei permessi dicostruzione (scia) e nell’agibilità.

Legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 16

Legge di stabilità provinciale per l’anno 2021.

Legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 17

Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2021-2023.

Legge provinciale 11 gennaio 2021, n. 1

Disposizioni collegate alla legge di stabilità provinciale per l’anno2021.
Legge Omnibus con modifiche riguardanti principalmente:Consiglio Scolastico Provinciale e disposizioni sull'assunzione delpersonale insegnante; procedure amministrative; nuovoregolamento del Servizio Sanitario Provinciale; fornitura dimedicinali; disposizioni in materia di risparmio energetico, fontienergetiche rinnovabili e protezione del clima; Ordinamentodell'Artigianato; Statuto del personale provinciale

Legge provinciale 21. Gennaio 2021, n. 2

Debito fuori bilancio.

Legge provinciale 17 marzo 2021, n. 3

Variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma diBolzano 2021-2023.

Legge provinciale 21 giugno 2021, n 4

Prevenzione e gestione del mobbing, dello straining e dellaviolenza sul posto di lavoro
Il Legislatore Provinciale si pone l'obiettivo di affrontare ilmobbing (bullismo), lo straining e la violenza sul posto di lavoroper proteggere l’integrità psicofisica delle persone sul posto dilavoro. Un ruolo centrale è dato all'Ufficio del Consiglio di parità,insediato presso la Giunta Provinciale. Questo stabilirà misureconcrete per la prevenzione, la formazione, l’informazionenonché per l’assistenza e il supporto alle vittime di tali atti. Saràassistito da un nuovo servizio antimobbing da istituire, che aiuteràa raggiungere gli obiettivi. In particolare, fornirà servizi diconsulenza, informazione e mediazione a datori di lavoro e adipendenti. Il servizio è gratuito e viene fornito in tutte e tre lelingue ufficiali della Provincia.

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Sentenza n. 43/2021*: Illegittimità della terza proroga dellaconcessione a SAD
Ricorso n. 218/2020 proposta da C.A.A. (Consorzio Alto AdigeAutonoleggiatori) contro la Provincia autonoma perl’annullamento della proroga della concessione per i serviziextraurbani in capo a SAD.

È considerato illegittimo di basare la terza proroga dellaconcessione per i servizi pubblici extraurbani sull’istituto dellaproroga “tecnica” che può essere applicata solo in casieccezionali siccome presenta una deroga ai principi europei

soprattutto della concorrenza. Nei casi emergenziali checomportano il rischio dell’interruzione del servizio sono previstisoluzioni alternative dal regolamento europeo, fra le quali inprimis l’aggiudicazione diretta ad un gestore provvisorio. Inoltre, èillegittimo di basare la proroga sulla disciplina prevista per leprocedure d’affidamento nella situazione di emergenza-COVID,siccome manca un presupposto necessario per l’applicazione inquanto non esiste una procedura alla data del 23.02.2020. Laproroga è in più inficiato dall’omessa verifica del possesso deirequisiti generali e morali in capo a SAD. Comunque, giustificatodall’interesse collettivo la concessione a SAD rimane efficacesino alla scadenza della proroga. Il C.A.A. non ha diritto ad unrisarcimento del danno siccome si tratta di un danno soloipotetico.

*vedasi anche sentenza n. 77/2021.

Sentenza n. 128/2021: l’interpretazione della legge urbanisticaprovinciale in ossequio del principio del contenimento delconsumo di suolo
Ricorso n. 152/2020 proposto da titolari di fondi interessati controil Comune di Braies per l’annullamento del permesso di costruire.Il TRGA accoglie il ricorso affermando che le eccezioni previstealla regola generale del divieto di costruzione in aree naturali edagricole in base al principio del contenimento del consumo disuolo sono da interpretare in senso restrittivo. Perciò in caso didemo-ricostruzione nel verde agricolo in una posizione diversa daquella originaria a causa di pericoli naturali o pericoli dovuti allavicinanza ad infrastrutture pubbliche, la Commissione comunaleper il territorio e paesaggio deve pronunciarsi in modo espresso,essendo il suo parere obbligatorio e vincolante. In riguardo allaricostruzione, la valutazione della posizione vicina più adattadeve avvenire in base a parametri oggettivi non essendo di rilievola situazione soggettiva di disponibilità di terreni. Inoltre, affermache l’aumento della cubatura è legittimo solo se l’edificio vienericostruito nella stessa posizione ed è limitato a edifici destinati adabitazioni. Perciò non è consentito l’ampliamento di edificidestinati ad uso accessorio a quello abitativo, quale p.es. unmagazzino, deposito, ripostiglio, garage.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Legislazione provinciale

https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/ricerca-codice-provinciale.aspx

Legge provinciale 23 giugno 2021, n. 15

Modifiche dell'articolo 23 della legge provinciale 28 dicembre2020, n. 15, relative al rinvio dell'applicabilità dell'articolo 86 dellalegge urbanistica provinciale 2008, e integrazione dell’articolo 86bis della legge provinciale per il governo del territorio 2015

Legge provinciale 14 giugno 2021, n. 14
Modifiche della legge provinciale sulla ricerca 2005 e della leggeprovinciale sul benessere familiare 2011

Legge provinciale 14 giugno 2021, n. 12
Modifiche dell'articolo 9 bis della legge provinciale sul difensorecivico 1982

Legge provinciale 14 giugno 2021, n. 10
Modifiche della legge provinciale sul Consiglio delle autonomielocali 2005

Legge provinciale 23 aprile 2021, n. 6
Misure di semplificazione e razionalizzazione in materia diterritorio, ambiente e contratti pubblici: modifiche della leggeprovinciale sulla valutazione dell'impatto ambientale 2013, deltesto unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagliinquinamenti 1987, della legge provinciale sulle acque pubbliche1976, della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni inmateria di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e altredisposizioni connesse), della legge provinciale sulle foreste esulla protezione della natura 2007, dell'articolo 40 (Catasto deifabbricati e nuova anagrafe immobiliare integrata catasto - librofondiario) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, dellalegge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione dellebarriere architettoniche in provincia di Trento), nonché della leggeprovinciale 9 marzo 2016, n. 2, e della legge provinciale 23 marzo2020, n. 2, in materia di contratti pubblici

Decreto del presidente della provincia 22 marzo 2021, n. 8-42/Leg
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 12 agosto2020, n. 8 (legge sulla promozione turistica provinciale 2020)

Legge provinciale 9 febbraio 2021, n. 3
Modifiche della legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 (Interventiper la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delledonne che ne sono vittime), in materia di assegno diautodeterminazione per le donne che hanno subito violenza

Decreto del presidente della provincia 28 gennaio 2021, n. 2-

36/Leg
Regolamento per la verifica della correntezza delle retribuzioninell'esecuzione di contratti pubblici, in attuazione dell'articolo 33della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale direcepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici2016), e modifiche di disposizioni connesse del decreto delPresidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg(Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici diinteresse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altrenorme provinciali in materia di lavori pubblici

Decreto del presidente della provincia 11 dicembre 2020, n. 16-29/Leg
Modifiche del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio2012, n. 9-84/Leg (Regolamento di attuazione della leggeprovinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme inmateria di lavori pubblici di interesse provinciale e per latrasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia dilavori pubblici) in materia di valutazione delle offerte anomalemediante analisi dei prezzi

Legge provinciale 11 dicembre 2020, n. 14
Disciplina della ricerca e delle concessioni minerarie emodificazioni della legge provinciale sulle cave 2006

Legge provinciale 30 novembre 2020, n. 13
Modifiche della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, e dellalegge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, in materia di contrattipubblici, e modificazioni della legge provinciale 30 dicembre2014, n. 14, in materia di imposta immobiliare semplice (IMIS)

Giurisprudenza amministrativa

Banca dati con i provvedimenti del TAR Trento:

https://www.giustizia-amministrativa.it/provvedimenti-trga-trento

Provvedimenti ed atti Trga Trento per EMERGENZA COVID 19

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/covid19-trga-trento

T.R.G.A. Trento, sez. I, 18/03/2021, n. 40
Ai fini del riparto di giurisdizione in materia di servizi pubblici,siano essi dati in concessione o meno, occorre distinguere tra lasfera attinente all'organizzazione del servizio e quella attinente airapporti di utenza, con la conseguenza che sussiste lagiurisdizione del G.O. se non si controverte dell'esercizio o del

mancato esercizio di un potere pubblicistico o, comunque, dicomportamenti, anche mediatamente riconducibili all'esercizio diun potere pubblicistico, posti in essere da PubblicheAmministrazioni o da soggetti ad essi equiparati.

T.R.G.A. Trento, sez. I, 18/03/2021, n. 39
La revoca o l'annullamento d'ufficio di un bando di gara possonoessere fondati su una motivazione molto succinta seintervengono a brevissima distanza dalla pubblicazione delbando, come avvenuto nel caso di specie, ancora prima chefosse pubblicata la graduatoria degli assegnatari degli alloggi diservizio.

T.R.G.A. Trento, sez. I, 18/03/2021, n. 38
Con riferimento alla motivazione della valutazione di congruitàdell'offerta, non si richiede una motivazione puntuale ed analitica,essendo sufficiente anche una motivazione espressa "perrelationem" alle giustificazioni rese dall'impresa offerente, sempreche queste ultime siano a loro volta congrue e adeguate; solo incaso di giudizi negativi sussiste, infatti, l'obbligo di una puntualemotivazione. La Stazione appaltante non è tra l'altro tenuta achiedere chiarimenti su tutti gli elementi dell'offerta e su tutti icosti, ma può legittimamente limitarsi a verificare se, nelcomplesso quest'ultima sia remunerativa e come tale assicuri ilcorretto svolgimento del servizio: può limitarsi, quindi a chiederele giustificazioni con riferimento alle sole voci di costo piùrilevanti, le quali, da sole, potrebbero incidere in mododeterminante sull'attendibilità dell'offerta complessiva. Infatti, laStazione appaltante è onerata di fornire una motivazionepuntuale solo laddove intenda respingere le giustificazionipresentate.
Nelle gare pubbliche il giudizio circa l'anomalia dell'offertacostituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dalGiudice Amministrativo solo in caso di macroscopica illogicità o dierroneità fattuale senza estensione ad una autonoma verificadella congruità dell'offerta e delle singole voci; il procedimento diverifica dell'anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche esingole inesattezze dell'offerta economica e non si risolve in una"caccia all'errore" mirando piuttosto ad accertare se in concretol'offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile inrelazione alla corretta esecuzione dell'appalto.
Quanto previsto per le offerte anormalmente basse dall'art. 97, inparticolare commi 2 e 3, d.lgs. n. 50/2016 non è compatibile con ilcontratto di concessione di servizi, per il quale l'obbligo disvolgere la verifica sull'anomalia dell'offerta anormalmente altapuò essere predicato solo in base ai principi generali dell'azione

amministrativa e, in particolare, a quello di ragionevolezza. Dettoaltrimenti, il concedente non è esentato dal dovere di svolgere laverifica di anomalia sulle offerte in gara laddove un criterio diragionevolezza evidenzi l'inaffidabilità dell'offerta proposta.

T.R.G.A. Trento, sez. I, 12/03/2021, n. 36
Il diritto alla salute non può essere invocato per mortificare altridiritti fondamentali, ivi compreso il diritto di voto, attraverso ilquale viene esercitata la sovranità popolare, tanto nelleconsultazioni elettorali, quanto nelle consultazioni referendarie. Èillegittima l'ordinanza contingibile e urgente che non dimostri,attraverso la motivazione del provvedimento, la sussistenza deipresupposti richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza perlimitare un diritto costituzionalmente tutelato e garantito, qual è ildiritto di voto.

T.R.G.A. Trento, sez. I, 16/02/2021, n. 19
In presenza di provvedimenti con motivazione plurima, solol'accertata illegittimità di tutti i singoli profili su cui essi risultanoincentrati può comportare l'illegittimità e il conseguente effettoannullatorio dei medesimi.
È legittimo il provvedimento che neghi l'iscrizione nell'elenco dellestrutture alpinistiche della struttura iscritta al catasto come rifugioalpino ai sensi della l. prov. Trento 15 marzo 1993 n. 8, che nonrispetti il requisito normativamente previsto della nonraggiungibilità della struttura con strade aperte al trafficoordinario.
Il preavviso di rigetto di cui all'art. 27 bis, l. prov. Trento n.23/1992 (secondo il quale "nei procedimenti ad istanza di partel'organo o la struttura competente all'adozione del provvedimentofinale, prima della formale adozione di un provvedimentonegativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi cheostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine diquindici giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istantihanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni,eventualmente corredate da documenti") a sua voltacorrispondente al suo omologo previsto nell'art. 10 bis della l. n.241/1990, deve assumere un rilievo sostanziale e nonmeramente formale.

T.R.G.A. Trento, sez. I, 01/02/2021, n. 13
La SCIA non è qualificabile come un'istanza di parte, voltaall'avvio di un procedimento amministrativo poi conclusosi informa tacita, trattandosi piuttosto di una dichiarazione di volontàprivata di intraprendere una determinata attività ammessadirettamente dalla legge, sicché deve escludersi che l'autorità

procedente sia tenuta a comunicare al segnalante il preavviso dirigetto prima dell'esercizio dei poteri di controllo e inibitori ad essaattribuiti dalla legge. Dunque, posto che il soggetto che presentauna SCIA è titolare di una posizione soggettiva originaria, chetrova fondamento nella legge e non necessita di un assenso,espresso o tacito, da parte dell'Amministrazione, la ricorrente nonha motivo di dolersi dell'omissione del preavviso di rigetto, fermorestando che la ricorrente medesima, a seguito dellacomunicazione di avvio del procedimento ha comunque potutopresentare osservazioni che sono state tenute nella dovutaconsiderazione da parte dell'Amministrazione procedente.

T.R.G.A. Trento, sez. I, 18/01/2021, n. 7
Presupposto per accedere alle misure di accoglienza è l'essereprivo di mezzi sufficienti di sussistenza; la valutazionedell'insufficienza dei mezzi di sussistenza è effettuata conriferimento all'importo annuo dell'assegno sociale. In caso diricorso avverso la decisione della Commissione territoriale, ilricorrente privo di mezzi sufficienti usufruisce delle misure diaccoglienza. In caso di accertamento della disponibilità di mezzieconomici sufficienti è disposta la revoca delle misure diaccoglienza. In altri termini, le misure di accoglienza di cui ald.lgs. n. 142/2015 non conseguono automaticamente alladomanda di protezione internazionale, ma presuppongono che ilrichiedente sia privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità divita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari.Inoltre, anche in caso di ricorso giurisdizionale avverso il diniegodi protezione internazionale l'esser privo di mezzi sufficienti daparte del ricorrente è comunque condizione per usufruire dellemisure di accoglienza per il tempo in cui, essendo sospesi glieffetti del diniego della protezione internazionale stante il ricorsogiurisdizionale pendente, il ricorrente medesimo è autorizzato arimanere nel territorio nazionale.

T.R.G.A. Trento, sez. I, 18/01/2021, n. 6
La valutazione in concreto dell'idoneità dei contenuti economicidell'offerta tecnica ad inficiare la segretezza dell'offertaeconomica, con efficienza potenzialmente condizionante l'operatodella Commissione, trova applicazione solo in assenza di unaespressa clausola di esclusione
La grave inimicizia, per essere rilevante ai fini della ravvisabilità diuna situazione di conflitto di interessi, deve essere reciproca,trovare fondamento esclusivamente in rapporti personali, derivareda vicende estranee allo svolgimento delle funzioni edestrinsecarsi in dati di fatto concreti, precisi e documentati.
La funzione di RUP deve connotarsi anch'essa dell'assenza di

situazioni di conflitto di interessi rispetto ai partecipanti allaprocedura di gara, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 bisdella l. n. 241/1990, che delinea la disciplina generale in materiadi conflitto di interessi, e dell'art. 42 del Codice dei contratti.
La disciplina posta a presidio della prevenzione del conflitto diinteressi valorizza l'obbligo di astensione, in ragione dellanecessità di sgomberare il campo anche da dubbi sull'imparzialeoperato dei funzionari e dipendenti dell'Amministrazione. Affinchéun conflitto di interessi possa sorgere, è necessario che si sia allapresenza di veri e propri interessi, vale a dire che effettivamentesussista un bisogno da soddisfare e che tale soddisfazione siaraggiungibile effettivamente subordinando un interesse all'altro.Pertanto, in applicazione delle riportate coordinate ermeneutiche,al fine di individuare la sussistenza di un conflitto di interessidevono venire in considerazione situazioni concrete, specifiche eattuali, verificate per l'appunto in concreto, sulla base di provespecifiche, tenuto conto anche delle rilevantissime conseguenzee responsabilità derivanti dalla violazione del dovere diastensione gravante sui predetti soggetti. Detta connotazione diconcretezza e specificità, e non già di genericità edindeterminatezza, deve avere riguardo sia alle situazioni diconflitto di interesse tipizzate nell'ordinamento, sia con riferimentoa quelle non tipizzate. Tanto al fine di evitare che, sulla base diqualunque elemento induttivo soggettivamente interpretabile emeramente strumentale, possa essere messa in discussionel'imparzialità delle Commissioni giudicatrici ed in genere degliorgani di amministrazione e sotto altro punto di vista, possadeterminarsi un ostacolo all'efficiente e spedita operatività delleStazioni appaltanti, soprattutto di quelle di piccola dimensione,quale l'Amministrazione intimata.

T.R.G.A. Trento, sez. I, 15/01/2021, n. 5
L'autorizzazione di polizia necessaria per il rilascio del portod'armi non è finalizzata a rimuovere gli ostacoli relativiall'esercizio di un diritto dell'interessato, ma al contrariorappresenta l'esercizio di un potere al fine di eliminare il divieto diportare armi stabilito quale regola generale dal nostroordinamento giuridico (art. 669 c.p.); e ciò è tanto più rilevanteove si versi in una fattispecie in cui venga in rilievo un interesseindividuale di carattere puramente ricreativo, quale quello nellaspecie espresso dal ricorrente. All'autorità amministrativacompetente va, dunque, riconosciuta un'ampia discrezionalità inordine alla valutazione dei presupposti che eventualmentegiustificano il rilascio o il mantenimento in capo agli interessati deiprecitati atti autorizzatori. Da ciò consegue come non risultaaffatto necessario che il comportamento che costituisce il

presupposto dell'atto negativo sia acclarato nella suaeventualmente concomitante rilevanza penale, essendo alriguardo sufficiente l'autonoma e puntualmente motivatavalutazione del comportamento medesimo da parte dell'autoritàamministrativa agli effetti del pericolo per la sicurezza pubblica.Inoltre, è sufficiente che dalla considerazione del comportamento,quale si desume dai fatti oggetto di indagine, emerga anche permeri indizi l'assenza della perfetta sicurezza circa il buon utilizzodelle armi; né è necessaria un'istruttoria aggiuntiva sullapericolosità sociale, poiché si tratta di un giudizio prognosticoorientato a prevenire i pericoli che conseguono dall'uso dellearmi.

T.R.G.A. Trento, sez. I, 04/01/2021, n. 1
Non risulta applicabile l'istituto del soccorso istruttorio allemancanze, incompletezze ed irregolarità che riguardano l'offertaeconomica e l'offerta tecnica presentata nei procedimenti discelta del contraente da parte delle Amministrazioni Pubbliche(nel caso di specie, le indicazioni ai sensi dell'art. 4, comma 2,lett. b, d.P.R. 27 aprile 2020 n. 4 — 17/ Leg. del fornitore, dellaragione sociale, della qualificazione come microimpresa, piccolao media impresa, ivi inderogabilmente contemplate, non possonoche configurarsi, nel caso di specie, quali parti integrantidell'offerta tecnica, e quindi per sé stanti insuscettibili diintegrazioni postume mediante soccorso istruttorio).
La prescrizione di legge (art. 2, comma 3, lett. c, l. prov. Trento n.2/2020) e regolamentare (art. 4, comma 3, del regolamento,approvato con d.P.P. 27 aprile 2020 n. 4, 17/Leg.), in forza dellequali deve essere offerto, ai fini dell'attribuzione del punteggioprevisto dall'art. 3, il minor ribasso vincola i concorrenti a nonoffrire rialzi in luogo dei ribassi, in modo quindi da nondeterminare l'introduzione nella formula di valori algebrici anzichématematici. La violazione di tale norma non comporta l'esclusionedalla gara, bensì la mancata valutazione del punteggio previstodal predetto art. 2, comma 3, lett. c), l. prov. n. 2/2020 neiconfronti dei concorrenti che la trasgrediscono, e ciò alla stessaguisa dell'ipotesi in cui i concorrenti medesimi abbiano offerto 0,ossia non abbiano inteso praticare ribassi rispetto ai prezziindicati a base della gara.
A prescindere dal numero dei concorrenti partecipanti alla gara edall'ordine di esame dei gravami incrociati escludenti, il ricorsoprincipale e quello incidentale devono essere entrambi esaminati.Per effetto della pronuncia del Giudice comunitario (Corte diGiust. UE, sez. X, 5 settembre 2019 resa nella causa C-333/18),anche nel nostro ordinamento va riconosciuta la giuridicarilevanza di interessi legittimi eterogenei nello svolgimento delle

NEWS

Winter School on Federalism and Governance
2022 "Federalism and/in Emergency":
Dal 30 gennaio al 12 febbraio 2022, l'Università di Innsbruck eEurac Research organizzeranno la 13a edizione del loroprogramma di formazione transfrontaliero. La prossima edizionesi svolgerà, per la seconda volta, come programma online. Iltema della prossima Winter School sarà la gestione di situazionidi crisi da parte di sistemi multilivello. La Winter School èdedicata a studenti, ricercatori e professionisti di tutto il mondo. Ilprogramma prevede anche una discussione aperta al pubblicoorganizzata in collaborazione con il Forum of Federations. Saràpossibile iscriversi alla Winter School 2022 da fine agosto fino al17 ottobre 2021. Per ulteriori informazioni:https://winterschool.eurac.edu/.

EVENTI

gare pubbliche di scelta del contraente, essendo stato ritenutomeritevole di tutela sia l'interesse legittimo finale ad ottenerel'aggiudicazione del contratto ad evidenza pubblica sia l'interesselegittimo strumentale alla partecipazione ad un eventualeprocedimento di gara rinnovato, e ciò in quanto l'Amministrazioneaggiudicatrice potrebbe prendere la decisione di annullare gli attidel procedimento e di avviare un nuovo procedimento di sceltadel contraente. Ne consegue che, non potendo l'accoglimento delgravame incidentale determinare l'improcedibilità del gravameprincipale, continuando ad esistere in capo al ricorrente principalela titolarità dell'interesse legittimo strumentale all'eventualerinnovazione della gara, anche nel caso in cui alla stessa abbianopartecipato altre imprese, estranee al rapporto processuale, ilrapporto di priorità logica tra ricorso principale ed incidentaledeve essere rivisto rispetto a quanto ritenuto dalla giurisprudenzasinora prevalente, nel senso che il ricorso principale deve essereesaminato per primo, potendo la sua eventuale infondatezzadeterminare l'improcedibilità del ricorso incidentale. In altritermini, l'ordo questionum impone oggi di dare priorità al gravameprincipale, e ciò in quanto, mentre l'eventuale fondatezza delricorso incidentale non potrebbe in ogni caso comportarel'improcedibilità del ricorso principale, l'eventuale infondatezza delricorso principale consentirebbe di dichiarare l'improcedibilità delricorso incidentale, con conseguente economia dei mezziprocessuali.

Webinar “La cooperazione sanitaria transfrontaliera nell’areadel Brennero”: 27 settembre 2021 dalle 10.30 alle 12.30,organizzato da Sara Parolari, Eurac Research. Ulterioriinformazioni seguiranno.

Winter School on Federalism and Governance: Dal 30gennaio al 12 febbraio 2022 si terrà la tredicesima Winter SchoolFederalism and Governance, per la seconda volta online.L’edizione del 2022 ha come tema “Federalism and/inEmergency“. Per ulteriori
informazioni: http://winterschool.eurac.edu/

La specialità della specialità. Convegno in occasione delCinquantesimo Anniversario del Secondo Statuto Regionale diAutonomia dell’Alto Adige/Südtirol e del Trentino (1972), Trento,15 ottobre

2021, https://webmagazine.unitn.it/evento/giurisprudenza/96501/la-specialit-della-specialit

COVID-19

Misure collegate al contenimento del Coronavirus

TIROLO

Portale Coronavirus del Land Tirol con informazioni, attualità eraccolta norme e linee guida in materia di Covid-19:https://www.tirol.gv.at/gesundheit-vorsorge/infekt/coronavirus-covid-19-informationen/

VfGH 25.02.2021, V 570/2020 (V 570/2020-13); provvedimentidel Tirolo in tema di Covid-19:
È contrario alla legge, in quanto carente di base legislativa, ilRegolamento del Landeshauptmann del Tirolo che prevede ildivieto di accesso a qualsiasi luogo pubblico sull’intero territoriodel Land nonché l’ordine di lasciare (in via di principio)immediatamente qualsiasi luogo pubblico e privato del territoriomedesimo; esso eccede la delega a emanare divieti di accessoper “determinati luoghi” prevista dalla Legge sulle misure in temadi Covid-19 (“COVID-19-Maßnahmengesetz”)

VfGH 10.03.2021, V 574/2020 ua; provvedimenti in tema diCovid-19 (“didattica a distanza”):
È giustificata e opportuna, a causa dell’incertezza scientifica circala diffusione del Covid-19, della situazione epidemiologica almomento della decisione e della possibilità di svolgere attivitàpedagogica nella scuola, la delibera circa la didattica a distanza(“distance learning”) a tempo determinato; non sarebbe garantitoinvece l’assolvimento della funzione educativa della scuola,prevista in Costituzione, se la didattica a distanza fosse prorogataa tempo indeterminato.

VfGH 10.03.2021, V 573/2020; provvedimenti in tema di Covid-19(rilevamento dei dati dei clienti nella ristorazione):

Il rilevamento dei dati dei clienti nella ristorazione e la lorotrasmissione alle autorità sanitarie in casi sospetti di Covid-19 èfondamentalmente consentito dalla legge; è tuttavia necessariodocumentare in modo credibile il fatto e il diritto a base delladecisione al momento di emanare un regolamento di questo tipo;la semplice raccolta e trasmissione di dati e di studi circa il Covid-19 non rappresenta ancora una documentazione credibile di talebase.

Legge del Tirolo sull’organizzazione scolastica (TirolerSchulorganisationsgesetz) del 1991, Legge del Tirolo diorganizzazione delle scuole di formazione professionale (TirolerBerufsschulorganisationsgesetz) del 1994 e Ordinamento ediliziodel Tirolo (Tiroler Bauordnung) del 2018 (modifiche), LGBl. Nr.134/2020:

Non è necessario il procedimento di autorizzazione d’uso diedifici, locali o altri immobili già esistenti a scopi scolastici per ladurata della pandemia da Covid-19; disciplina sulla messa adisposizione temporanea di edifici a enti di assistenza medica permalati e sospetti malati di Covid-19.

Legge del Tirolo di compensazione finanziaria (TirolerFinanzzuweisungsgesetz) del 2020 (modifiche), LGBl. Nr.160/2020:
Ulteriori compensazioni economiche (una tantum) ai Comuni inconseguenza dei minori introiti provocati dai provvedimenti perl’arginamento della pandemia da Covid-19.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Portale Coronavirus con informazioni, attualità e raccolta normee linee guida in materia di Covid-19.http://www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/protezione-civile/coronavirus.asp

C. cost. sentenza n. 58/2021: Misure statali Covid-19
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale in riferimentoa varie disposizioni della legge 27 dicembre 2019, n. 160(Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 ebilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), promosso tra altridalla Provincia autonoma di Trento in riferimento al comma 269dell’art. 1 che estendeva alle Regioni ad autonomia speciale ealle Province autonome di Trento e di Bolzano la disciplinarecante le misure emergenziali per il servizio sanitario dellaRegione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria. Ledisposizioni sono state abrogate e dunque è stata dichiaratacessata la materia del contendere.

TRGA Bolzano decreto cautelare n. 39/2021*: test nasali nellascuola
Ricorso n. 65/2021 proposto da soggetti esercenti la potestà suifigli minori contro la Provincia autonoma per l’annullamento e laprevia sospensione dell’efficacia dell’ordinanza presidenzialeconcernente l’obbligo di testi antigeni rapidi nasali nella scuola.
Il TRGA respinge l’istanza cautelare in quanto in base al principiodi ragionevolezza e bilanciamento degli interessi, nonchél’assenza di studi scientifici relativo agli effetti sugli studenti,l’obbligo del test imposto agli scolari sembra ragionevole inriguardo al monitoraggio della diffusione del virus.Corrispondente decisione del CdS: Decreto cautelare n.

NOVITÀ EDITORIALI

Alber Elisabeth / Engl Alice /Pallaver Günther (eds.), Politika2021. Südtiroler Jahrbuch für Politik, Raetia, Bozen/Bolzano,2021 https://www.raetia.com/it/storia-e-politica/639-politika-2021.html

Bußjäger/Fischler/Greiter (Hg), GrenzüberschreitendesNaturgefahrenmanagement und regionaleProblemlösungsmöglichkeiten – Gestione transfrontaliera delrischio di catastrofi naturali e possibilità di soluzione a livelloregionale (2021).

Bußjäger/Gsodam (Hg), Migration und Europäische Union:Multi-Level-Governance als Lösungsansatz (2021).

1950/2021: Il CdS respinge l’appello avverso il decretomonocratico presidenziale, siccome l’appellabilità è consentitasolo nei confronti di sentenze e ordinanze. Solo in casieccezionali sono appellabili decreti contenti contenuti sostanzialidecisori in via irreversibile la materia del contendere che quituttavia non è il caso.
*vedasi anche decreto n. 48 e ordinanza n. 50/2021.

TRGA Bolzano ordinanza cautelare n. 27 e n. 32/2021: divieto diuscire dal comune – varianti covid
Ricorso n. 39/2021 proposto da imprese e altri soggetti interessaticontro la Provincia autonoma per l’annullamento e la previasospensione di efficacia dei decreti presidenziali che vietano lospostamento in entrata e in uscita per i Comuni ove comparsa lavariante sudafricana quale misura di gestione dell’emergenzaepidemiologica.

Il TAR respinge l’istanza cautelare dichiarando giustificata lemisure previste nei decreti in quanto sono limitate nel tempo ecoerenti con il principio di precauzione, nonché giustificate sottol’ottica del bilanciamento degli interessi. Infatti, la sottoposizionedell’esercizio dell’attività lavorativa per il quale è necessariol’uscita o l’entrata in uno dei Comuni interessati ad un testantigenico o molecolare sembra proporzionale in riguardo allatutela della salute e la gestione dell’emergenza epidemiologica.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Portale Coronavirus della Provincia autonoma di Trento coninformazioni, attualità e raccolta norme e linee guida in materia diCovid-19
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/Rubrica-Coronavirus/Ordinanze-documenti-e-comunicazioni/Normativa-e-Linee-guida

Provvedimenti ed atti T.R.G.A. Trento per EMERGENZA COVID19https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/covid19-trga-trento

Elisabeth Alber / Tiziano Zgaga, Ein JahrPandemiemanagement in Italien und Südtirol. Durchregieren aufSicht und Südtirols Sonderweg, in: Alber Elisabeth / Engl Alice/Pallaver Günther (eds.), Politika 2021. Südtiroler Jahrbuch fürPolitik, Raetia, Bozen/Bolzano, 2021, pp. 43-70

Kahl/A. Müller, Völkerrechtliche Verpflichtungen Tirols aus derAarhus-Konvention (2020).

Kahl/Khakzadeh/Schmid (Hg), Bundesverfassungsrecht. B-VGund Grundrechte (2021).

Palermo Francesco / Arban Erika / Martinico Giuseppe (eds.),Federalism and Constitutional Law. The Italian Contribution toComparative Regionalism, Routledge, London-New York, 2021,222 pp., ISBN 978-0-367-61170-5

Palermo Francesco / Arban Erika / Martinico Giuseppe, Whyis the trajectory of Italian regionalism comparatively important andwhat does it have to offer?, in: E. Arban, G. Martinico, F. Palermo(eds.), Federalism and Constitutional Law. The ItalianContribution to Comparative regionalism, Routledge, London-New York, 2021, pp. 1-9

Palermo Francesco / Parolari Sara / Valdesalici Alice (eds.),Costituzioni finanziarie e riforme: Italia e Spagna a confronto,Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2020.
Palermo Francesco / Woelk Jens (eds.), Diritto costituzionalecomparato dei gruppi e delle minoranze (with J. Woelk), 3rd ed.,Wolters Kluwer – Cedam scienze giuridiche, Milano, 2021, 432pp., ISBN 978-8-813-37592-8

Palermo Francesco, Asymmetries in the Italian regional systemand their role model, in: E. Arban, G. Martinico, F. Palermo (eds.),Federalism and Constitutional Law. The Italian Contribution toComparative regionalism, Routledge, London-New York, 2021,pp. 136-151 – Open Access https://tandfbis.s3.us-west-2.amazonaws.com/rt-files/docs/Open+Access+Chapters/9780367611705_oachapter8.pdf

Palermo Francesco, Il federalismo in emergenza?, in:Osservatorio monetario, 2/2021, 20-31 – Open Accesshttps://www.assbb.it/wp-content/uploads/2021/06/OM2_2021.pdf

Parolari Sara, The (weak) role of the Italian Parliament in the

management of the health crisis, EUreka!, 19/01/2021,

https://www.eurac.edu/en/blogs/eureka/the-weak-role-of-the-italian-parliament-in-the-management-of-the-health-crisis

Valdesalici Alice, Financial relations in the Italian regionalsystem, in: E. Arban, G. Martinico, F. Palermo (eds.), Federalismand Constitutional Law. The Italian Contribution to Comparativeregionalism, Routledge, London-New York, 2021, pp. 82-99 –Open Access https://tandfbis.s3.us-west-2.amazonaws.com/rt-files/docs/Open+Access+Chapters/9780367611705_oachapter5.pdf

Woelk Jens, Loyal cooperation: systemic principle of Italy’sregionalism, in: E. Arban, G. Martinico, F. Palermo (eds.),Federalism and Constitutional Law. The Italian Contribution toComparative regionalism, Routledge, London-New York, 2021,pp. 170-188

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1/2021
July 1, 2021

VfGH 11.12.2020, G 4/2020 (G 4/2020-27); “divieto di portare il velo”:
Il “divieto di portare il velo”, in quanto rivolto esclusivamente aragazze musulmane, viola il principio di uguaglianza e il diritto allibero esercizio della religione; il divieto di indossare undeterminato indumento, mentre si consentono altre consuetudinidi abbigliamento religiosamente connotate, viola il principio dineutralità dello Stato dal punto di vista religioso e ideologico.

VfGH 11.12.2020, G 139/2019 (G 139/2019-71); suicidioassistito:
Il generico divieto penale del suicidio assistito è incostituzionalein quanto viola il diritto dell’individuo, costituzionalmentegarantito, ad autodeterminarsi liberamente, il quale include ancheil diritto a morire in modo dignitoso; il dirittoall’autodeterminazione dell’individuo si estende, oltre che al rifiutodell’accanimento terapeutico, anche alla facoltà di morire in mododignitoso nonché a quella di chiedere in ciò l’ausilio di terzi.

VfGH 24.02.2021, V 21/2019; piani regolatori:
Il piano regolatore “analogico” non più in vigore di un comune delTirolo non può violare la sfera giuridica poiché il piano regolatorepubblicato in via elettronica è l’unico in vigore.

VfGH 25.02.2021, G 282/2020; suddivisione delle competenze inmateria di attività venatoria e forestale:
Il § 52 comma 2 lett. a della Tiroler JagdG (Legge del Tirolo sulleattività venatorie) del 2004, che prevede la possibilità di adottareadeguate misure di tutela per singole piante forestali a rischiorispetto ai danni provocati dalla selvaggina, ad esempio l’utilizzo

Diritto Pubblico Comparato edEuropeo, 2021

Redazione e

traduzione

Esther Happacher, Martin Kripp,Petra Malfertheiner, JuliaOberdanner, ChristianRanacher, Sigmund Rosenkranz,Alexander Schuster, AnnaSimonati, Dominik

Thomaser, Maria Tischler, JensWoelk.
Non si assume responsabilitàper le informazioni.

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di adeguati strumenti di protezione meccanici o chimici, non è inconflitto con la ripartizione delle competenze a livello federale, nécon l’obbligo del legislatore del Land di rispettare le normecontenute in leggi federali.

VfGH 02.03.2021, G 362/2020; obbligo di vaccinazione:
La base legislativa, contenuta nella Legge sulle malattieepidemiche (Epidemiegesetz), che consente in “casi specifici” didisporre per atto pubblico la vaccinazione, non consente invecedi stabilire un obbligo di vaccinazione per cerchie indeterminate diindividui.

VfGH 10.03.2021, E 3351/2020; conferimento di autorizzazioniall’acquisto di proprietà fondiarie:
La non concessione di una autorizzazione all’acquisto di proprietàimmobiliare (Grundverkehrsgenehmigung) di un’impresa agricolada parte di una abbazia viola il principio di uguaglianza; quando

si valuta la qualità di agricoltore o di azienda agricola ai sensidella Legge del Tirolo sull’acquisto delle proprietà immobiliari(Tiroler Grundverkehrsgesetz) del 1996 occorre unainterpretazione conforme al principio di uguaglianza, che tengaconto delle particolarità delle persone giuridiche di dirittocanonico.

VfGH 05.05.2021, UA 1/2021-39; esecuzione di obbligazione allapresentazione di dati a una Commissione d’inchiesta:
Richiesta della Corte costituzionale al Presidente federale di dareesecuzione alla decisione, passata in giudicato ed eseguibile,circa l’obbligo del Ministro federale delle finanze a presentare e-mail e documenti memorizzati localmente, o su server, relative afunzionari del Ministero delle finanze, nell’ambito dellaCommissione d’inchiesta circa l’”Affare Ibiza”.

DIRITTO DEL LAND TIROLO

Avvertenza: per le Gazzette ufficiali autentiche del Land e leversioni consolidate consultare http://www.ris.bka.gv.at/Lr-Tirol/.Le bozze delle consulenze e i pareri, nonché le propostepresentate dal Governo comprensive di Annotazioni Esplicative,sono consultabili sulla homepage del Parlamento (Landtag) delTirolo (http://www.tirol.gv.at/landtag/) sotto “ParlamentarischeMaterialien” (Materiali parlamentari).

Legge sui pubblici funzionari del Land (Landesbeamtengesetz)del 1998, Legge sui pubblici funzionari presso i Comuni(Gemeindebeamtengesetz) e Legge sui pubblici funzionari del

Comune di Innsbruck (Innsbrucker Gemeindebeamtengesetz) del1970 (modifiche), LGBl. Nr. 151/2020, 153/2020 e 155/2020:
Tra le varie discipline, previsione del part time per motivi di etàper funzionari dei Comuni; estensione del diritto all’esenzione dalservizio per la cura di figli minori di dodici anni; proroga deltermine per l’emanazione delle decisioni disciplinari;trasformazione del congedo parentale di primo mese(“Frühkarenzurlaub”) per i padri in una esenzione dal servizio condiritto alla remunerazione diminuita del 20%.

Legge sui dipendenti pubblici del Land(Landesbedienstetengesetz) e Legge sui dipendenti pubblici acontratto dei Comuni (Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetz)del 2012 (modifiche), LGBl. Nr. 152/2020 e 154/2020:
Tra le varie discipline, attuazione dei risultati del progetto “Nuoveretribuzioni per mansioni di cura” (“Pflegegehälter NEU”) nelnuovo sistema di retribuzione per pubblici funzionari; estensionedel diritto all’esenzione dal lavoro in caso di malattia di un figliominore di dodici anni; esenzione dei medici assunti per breviperiodi e circostanze specifiche dall’ambito di applicazione dellaLegge sui dipendenti pubblici del Land; trasformazione delcongedo parentale di primo mese (“Frühkarenzurlaub”) per i padriin una esenzione dal servizio con diritto alla remunerazionediminuita del 20%; modifiche dovute alla compensazione deglianni di esperienza di servizio.

Legge sull’assistenza a dipendenti comunali in caso di malattia edi incidente (Gemeindebeamten-Kranken- undUnfallfürsorgegesetz) del 1998 e Legge sull’assistenza afunzionari e insegnati in caso di malattia e di incidente (Beamten-und Lehrer-Kranken- und Unfallfürsorgegesetz) del 1998(modifiche), LGBl. Nr. 158/2020 e 159/2020:

Adeguamenti, particolarmente alla Legge federale sull’assistenzaai funzionari in caso di malattia e di incidente, e armonizzazioni esemplificazioni (ad es. introduzione di una coassicurazione senzacontributi per parenti addetti alla cura; creazione della possibilitàdi decisioni semplificate in caso di questioni urgenti).

Legge del Tirolo sulle conseguenze della Brexit (2. Tiroler Brexit-Begleitgesetz), LGBl. Nr. 161/2020:
Questa legge si riaggancia al permesso di soggiorno federale dinuova creazione denominato “Artikel 50 EUV” (“Art. 50 TrattatoUE”) per ampliare la cerchia dei beneficiari del diritto eurounitarioai cittadini inglesi con un chiarimento legislativo che amplia ladisciplina di diritto sostanziale relativa ad essi.

Legge del Tirolo sulla pesca (Tiroler Fischereigesetz) del 2020,LGBl. Nr. 3/2021:
Legge di riordino, semplificazione e di adattamento delladisciplina in materia di pesca; attuazione della Direttivasull’habitat della flora e della fauna e di quella sulla tutela degliuccelli; norme di accompagnamento alla Direttiva sulle risorseidriche, al Regolamento sull’utilizzo di specie non autoctone edestranee al territorio nell’acquacultura, al Regolamento sullaprevenzione e la gestione dell’introduzione e della diffusione dispecie invasive estranee al territorio e al Regolamento generalesulla protezione dei dati.

Legge sullo sfruttamento dei terreni agricoli (TirolerFlurverfassungslandesgesetz) del 1996 e Legge del Land sullevie di trasporto per terra e via funivia (Güter- und SeilwegeLandesgesetz) del 1970 (modifiche), LGBl. Nr. 9/2021:Introduzione della possibilità di rifiutare, a determinate condizioni,l’elezione a Presidente (Obmann), Vicepresidente o membro delComitato di una Comunità agraria; aggiunta di nuove disposizionicirca le incompatibilità per la nomina a Presidente della Comunitàagraria, a suo Vicepresidente o a membro (anche sostitutivo) delComitato.

Legge del Tirolo sull’assistenza ai bambini e ai giovani (TirolerKinder- und Jugendhilfegesetz) (modifiche), LGBl. Nr. 10/2021:Adeguamento alle nuove condizioni quadro nell’ambitodell’assistenza ai bambini e ai giovani.

Legge del Tirolo sui campeggi (Tiroler Campinggesetz) del 2001(modifiche), LGBl. Nr. 48/2021:
Limitazione della possibilità di allestimento di mobile homes.

Legge di organizzazione del lavoro agricolo (Landarbeitsrecht-Organisationsgesetz) e Legge di accompagnamento alla Leggedi organizzazione del lavoro agricolo (Landarbeitsrecht-Organisationsgesetz-Begleitgesetz), LGBl. Nr. 61/2021 e62/2021:

Modifiche derivanti da uno spostamento delle competenze afavore della Federazione nelle questioni riguardanti i diritti deilavoratori nonché la tutela dei lavoratori e dei dipendenti nei lavoriagricoli e forestali: creazione di organi esecutivi nell’ambito deldiritto del lavoro agricolo tramite una legge organizzativa;emanazione di norme di accompagnamento in diverse leggi delLand.

Legge sui pubblici funzionari del Land (Landesbeamtengesetz)

del 1998, Legge sui dipendenti pubblici del Land(Landesbedienstetengesetz), Legge sui pubblici funzionaricomunali (Gemeindebeamtengesetz) del 1970, Legge suidipendenti pubblici a contratto dei Comuni (Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetz) del 2012, Legge sui pubblicifunzionari comunali di Innsbruck (InnsbruckerGemeindebeamtengesetz) del 1970 e Legge sui dipendentipubblici a contratto del Comune di Innsbruck (InnsbruckerVertragsbedienstetengesetz) (modifiche), LGBl. Nr. 91/2021:Introduzione della “pensione per lavori pesanti” a favore deifunzionari dei Comuni; proroga della validità delle disposizionispeciali emanate in concomitanza con la pandemia di Covid-19.

Legge del Tirolo sulla gestione delle calamità naturali (TirolerKatastrophenmanagementgesetz) (modifiche), LGBl. Nr. 92/2021:Tra le varie discipline, ampliamento del concetto di calamità conla componente “calamità secondaria”; obbligo di creazione diprocedure organizzative per la conseguente “gestione delle crisi”;integrazione sulle forme di pubblicazione, in particolare con laprevisione di pubblicazione via internet; creazione di una basegiuridica per la cooperazione transfrontaliera tra i vigili del fuocoe le organizzazioni umanitarie di Länder e Stati nella prevenzionee nella lotta alle calamità naturali.

Legge del Tirolo sulle guide alpine sportive (TirolerBergsportführergesetz) (modifiche), LGBl. Nr. 93/2021:Chiarimenti e precisazioni circa l’esercizio dell’attività di guidaalpina sportiva; previsione di disposizioni sugli aspiranti istruttoriper le arrampicate sportive; norme relative agli organi disorveglianza.

Legge del Tirolo sui sostegni all’edilizia abitativa (TirolerWohnbauförderungsgesetz) del 1991 (modifiche), LGBl. Nr.95/2021:
Riforma dei sostegni per il finanziamento al prezzo di venditanell’ambito della costruzione e dell’acquisto di una abitazione diproprietà; ampliamento della cerchia degli aventi diritto aisostegni.

Legge sulla locazione di camere private(Privatzimmervermietungsgesetz) (modifiche), LGBl. Nr. 96/2021:Modernizzazione e aggiornamenti concettuali; chiarimenti eprecisazioni riguardo all’ambito di applicazione con riguardo allemutate condizioni quadro e alla giurisprudenza della Corteamministrativa (VwGH).

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVACorte Amministrativa Suprema

VwGH 10.12.2020, Ra 2020/10/0161; qualità di parte in causaattribuita alle organizzazioni ambientaliste:
Qualora un’organizzazione ambientalista abbia presentato ricorsoavverso la decisione dell’amministrazione nell’ambito di unprocedimento di verifica di impatto ambientale (UVP-Feststellungsverfahren), ad essa non verrà automaticamenteattribuita la qualità di parte in causa anche nel relativoprocedimento avente ad oggetto l’autorizzazione ai sensi dellalegge sulla tutela della natura.

VwGH 15.12.2020, Ra 2020/21/0404; prolungamento della
durata massima della detenzione per espulsione:L’interpretazione, conforme alle direttive, della disposizione circail prolungamento della durata massima della detenzione perespulsione contenuta nel § 80 comma 4 n. 4 FPG (Legge sulleattività di polizia inerenti all’immigrazione), richiede un nessocausale tra la condotta dell’interessato e la necessità di un taleprolungamento. Tale nesso causale non sussiste (più) se il ritardodell’espulsione è riconducibile unicamente alla pandemia diCovid-19 e non (più) alla condotta del detenuto.

VwGH 14.01.2021, Ra 2020/02/0294; sottoscrizione di documentiamministrativi:
L’iniziale di un nome nonché la scritta separata che lasciriconoscere le prime due lettere di un cognome è un eventocalligrafico individuale che può essere pertanto idoneo acostituire sottoscrizione di un documento amministrativo.

VwGH 28.01.2021, Ro 2019/02/0017; diritto all’emanazione di unregolamento:
Sussistenza di un diritto soggettivo all’emanazione di unregolamento ai sensi del § 43 comma 1 lett. d del Codice dellastrada (StVO) del 1960, e conseguente sussistenza del relativodiritto a richiederla (nella fattispecie parcheggi per soggettidisabili).

VwGH 20.04.2021, Ra 2020/07/0067; delibere in via scritta:
Le “decisioni orali versione delibera per iscritto” sono illecite enon rispettano nemmeno la previsione concreta del § 18 comma1 della Legge del Tirolo sul Covid-19, la quale consente, per ladurata della pandemia di Covid-19, deliberazioni in via scritta esvolgimento di videoconferenze.

VwGH 30.04.2021, Ra 2020/05/0043; principio di determinatezza:Il § 15 comma 3 nel combinato disposto con il § 79 comma 1 n. 1della Legge sui rifiuti solidi urbani (AWG) del 2002 punisce laraccolta, lo stoccaggio e la trattazione dei rifiuti esclusivamentenei casi in cui tali condotte si svolgano al di fuori degli impiantiautorizzati e dei luoghi a ciò predisposti. Il tenore di una sentenzadi diritto amministrativo penale deve quindi rendere chiaro ilmotivo per cui un determinato luogo non è ritenuto idoneo a taliattività. La semplice aggiunta della parola “illegale” non èsufficiente a tal fine.

VwGH 17.05.2021, Ra 2021/03/0015; Eseguibilità di piani diabbattimento venatori:
Un piano di abbattimento di selvaggina emanato ai sensi delledisposizioni di legge sulle attività venatorie deve essere eseguitointeramente se la sua esecuzione non sia da considerarsieccessivamente gravosa. Nel caso in cui detta esecuzione nonsia interamente realizzabile, al ricorrente per cassazione non puòessere imputabile il fatto di non aver eseguito solo la partepossibile di detto piano, con conseguente condanna penale peromissione.

Tribunale amministrativo del Land Tirolo

21.01.2021, LVwG-2020/40/1554-8; mescita di bevande alcolichea minori:
Per “mescita” ai sensi del § 111 comma 3 GewO (Ordinamentosulle attività professionali) del 1994 si intende ogni strumento oattività che mira al consumo delle bevande in loco. Il concetto dimescita è definito in modo ampio dalla legge ed è in qualchemodo indiretto. In tal senso anche la somministrazione dibevande alcoliche a minori da parte di persone non minori, lequali abbiano ordinato le bevande per poi passarle a personeminori negli ambienti commerciali dell’imprenditore, deve essereconsiderata come mescita ai sensi del § 114 GewO del 1994;essa integra pertanto la fattispecie oggettiva di cui al § 367aGewO nel momento in cui i minori consumano tali bevandealcoliche.

08.02.2021, LVwG-2020/14/2391-4; domicili per il tempo libero;debitore ai fini tributari:
Per giudicare se un domicilio sia utilizzato per il tempo libero, èirrilevante, ai sensi del § 1 della Legge del Tirolo sui tributi perdomicili per il tempo libero (Tiroler Freizeitwohnsitzabgabegesetz- TFWAG), se tale utilizzo avvenga nel rispetto delle norme dellaLegge del Tirolo sulla gestione del territorio (TROG) del 2016 o

meno. Secondo il § 4 comma 2 frase 2 della TFWAG, nondevono essere considerati, nel calcolo della superficie utilizzabiledel domicilio per il tempo libero, gli scantinati e i piani mansardatiche a causa del loro allestimento non siano idonei ai fini abitativio commerciali.

11.02.2021, LVwG-2020/12/1094-7; ricorso avverso unprovvedimento; ritiro della chiave di una autovettura:
Gli addetti alla pubblica sicurezza, anche stradale, sono abilitati,in virtù di determinate deleghe di legge, a utilizzare la forza inpresenza di determinati atti illeciti (nel caso di specie: ritiro dellachiave di una autovettura) per impedire al conducente diproseguire il viaggio a bordo di un veicolo. Il fatto decisivo non èla correttezza della valutazione giuridica, da parte dell’organo cheadotta il provvedimento, dell’illiceità di una condotta, tuttavia ènecessario che l’organo medesimo, dal suo punto di vista e conbuona ragione, cioè in modo condivisibile, possa esseresoggettivamente persuaso che la condotta in questione siaillecita. Ciò che conta in definitiva è lo stato delle conoscenze adisposizione dell’agente di polizia nel momento in cui adotta ilprovvedimento.

16.02.2021, LVwG-2020/20/2158-7; contributo obbligatorioall’Ente del turismo; sorgere dell’obbligo contributivo; dovere dicooperazione:
Nel caso in cui una unità abitativa costituisca la residenzaprincipale di una persona, il ricavato per l’utilizzo di essa non èsoggetto a obbligo contributivo ai sensi del § 31 comma 1 dellaLegge del Tirolo sul turismo (Tiroler Tourismusgesetz, § 31comma 1 lett. d della legge medesima). Nel caso in cui lapersona obbligata al contributo ometta di fare comunicazioniprecise riguardo al ricavato, si procederà a una quantificazionedel fatturato previsto, o della sua entità valutata ad esempio sullabase del fatturato degli anni precedenti. Nel caso in cui il soggettonon adempia al suo dovere di cooperazione, l’autorità (ilTribunale amministrativo) avrà facoltà di trarre conclusioninell’ambito di una valutazione delle prove.

25.03.2021, LVwG-2020/12/0061-4; utilizzo turistico indiretto;cessione del portafoglio clienti:
I fiscalisti e i commercialisti agiscono continuamente, di regola, innome di clienti che, da parte loro, traggono significativi profittidall’attività turistica. In tal senso ricorre un forte legame (indiretto)tra l’attività di tali professionisti e l’attività turistica. Nel caso in cuiil portafoglio clienti di un fiscalista venga ceduto a titolo onerosoad altro commercialista, tali profitti indiretti provenienti dall’attività

ITALIA
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

Tutte le pronunce possono essere consultate su

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Sentenza n. 15/2021: Maso chiuso e successione
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale degli artt.18, c. 2, e 25, c. 1, del decreto del Presidente della Provincia diBolzano 7 febbraio 1962, n. 8 (Approvazione del testo unico delleleggi provinciali sull’ordinamento dei masi chiusi nella Provincia diBolzano), promosso dal Tribunale di Bolzano.
La Corte ha accolta la questione di legittimità del tribunale,accertando l’irragionevolezza della regola del maggiorascato,quale criterio per la determinazione, a seguito di successionelegittima, in via di automatismo del diritto di assunzione per masichiusi. Inoltre, ha accertato l’illegittimità costituzionale in viaconseguenziale dell’art. 14, comma 1, lettera g), della legge prov.Bolzano n. 17/2001, operante sino all’entrata in vigore della leggeprov. Bolzano n. 2/2010, in quanto disposizione di contenutoidentico rispetto a quello della norma censurata.

Infine, ha ritenuto inammissibile la questione di legittimitàcostituzionale dell’art. 25, c. 1, del d. Pres. prov. Bolzano n.8/1962, sollevata dal tribunale, in riferimento agli artt. 3 e 42 dellaCostituzione, recante i criteri di determinazione del prezzo di

turistica incidono sull’importo concordato per la cessione dato cheil valore del portafoglio clienti risulta in tal modo incrementato.

17.05.2021, LVwG-2021/25/1274-1; vicinato; immissioni:
Già la semplice possibilità di una molestia al fondo del vicinogiustifica l’obbligo di autorizzazione per la realizzazione di unimpianto. Per molestia si intende in questo caso un effettosull’organismo umano che, per la sua tipologia e la sua durata,non arrivi a mettere in pericolo la vita o la salute dell’individuo. Lemolestie possono essere descritte in via generale come fattoriambientali semplicemente percepibili con i sensi. Solo leimmissioni che abbiano effetto sul vicino sono degne di tutela aisensi del § 74 comma 2 n. 2 GewO (Ordinamento sulle attivitàprofessionali). Il fatto di guardare il fondo del vicino noncostituisce dunque una molestia.

assunzione, per non aver ricostruito in maniera completa ilquadro normativo di riferimento.

Ordinanza n. 18/2021: Disparità tra i genitori
Il Tribunale ordinario di Bolzano ha sollevato questione dilegittimità costituzionale censurando la disposizione dell’art. 262c.c.. L’articolo censurato prevede che «Se il riconoscimento èstato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori ilfiglio assume il cognome del padre». La Corte osserva che ladisposizione è censurata nella parte in cui non consente aigenitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momentodella nascita, il solo cognome materno. Tuttavia, il petitum ètroppo circoscritto, dato che lo stesso meccanismo consensualenon porrebbe rimedio allo squilibrio e alla disparità tra i genitori.Pertanto, la Corte solleva la questione di legittimità costituzionaleinnanzi a sé, in quanto la disposizione, in mancanza di diversoaccordo dei genitori, impone l’automatica acquisizione delcognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori.Tutto ciò, secondo la necessità, in base agli artt. 2 e 3 Cost., digarantire l’effettiva parità dei genitori, la pienezza dell’identitàpersonale del figlio e di salvaguardare l’unità della famiglia; ed inbase all’art. 117, comma 1, Cost. in combinato disposto con gliartt. 8 e 14 CEDU.

Sentenza n. 70/2021: (1) Rimborso cashback e fondo statale; (2)misure di monitoraggio; (3) possibile ripristino di vincoli cessati.La Provincia autonoma di Trento ha promosso questione dilegittimità costituzionale in relazione a varie disposizioni dell’art. 1della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione delloStato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per iltriennio 2020-2022) fra cui quelle recate dai commi (1) 290,secondo periodo, in combinato disposto con i commi da 288 a290, primo periodo; (2) 548; e (3) 602, in combinato disposto conil comma 590, primo periodo.

Le disposizioni (1) riguardano un rimborso per l’utilizzo distrumenti di pagamento elettronici, definito rimborso cashback;sono state censurate le modalità d’integrazione del fondo statalecostituito per l’attribuzione della misura premiale in riferimentoalla devoluzione alle Province autonome di determinate quote digettito dei tributi erariali e l’attribuzione alle stesse di tributi propri.Le disposizioni sono state abrogate e dunque è dichiaratacessata la materia del contendere.
Le disposizioni (2) riguardavano misure di monitoraggio deglieffetti finanziari di possibili modifiche della disciplina statalerelativa ai tributi erariali, ivi inclusi i tributi propri derivati, chepotrebbero produrre effetti sulla finanza della regione Trentino-

Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Ledisposizioni sono state abrogate e dunque è dichiarata cessata lamateria del contendere.
Le disposizioni (3) prevedono la parziale cessazione diapplicazione di norme in materia di contenimento e riduzionedella spesa per determinati enti e organismi. È stata censurato unpossibile ripristino di vincoli cessati. Tuttavia, è stato introdotto uncorpo normativo unitario e omogeneo diretto alle soleamministrazioni non territoriali e dunque è stata ritenuta infondatala questione di legittimità costituzionalità.

Ordinanza n. 85/2021: L’ampliamento di specifici edifici destinatiad abitazioni.
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale promosso dalPresidente del Consiglio dei ministri in riguardo agli artt. 4, 19, c.1, 24, c. 2, 25, c. 1, e 34 della legge della Provincia autonoma diBolzano 20 dicembre 2019, n. 17 (Modifiche alla leggeprovinciale 10 luglio 2018, n. 9, “Territorio e paesaggio”).

Il ricorrente censura (1) la privazione dell’assoggettamento degliampliamenti di edifici alla tutela paesaggistica; (2) la mancataverifica di conformità al piano paesaggistico di varianti al pianocomunale per il territorio e il paesaggio relative ai benipaesaggistici non previsti; (3) la violazione del principio secondocui è affidata all’autorità di tutela la verifica istruttoria dellaconformità al piano paesaggistico degli strumenti urbanistici; (4)la violazione del principio «cardine» della separazione tra organipolitici e gestionali.

A seguito dell’adozione delle leggi della Provincia autonoma diBolzano n. 15/2020 e n. 1/2020, che hanno inciso sull’art. 7 dellalegge prov. Bolzano n. 14/2002, già modificate dalle disposizioniimpugnate, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha rinunciato alricorso, in quanto si ritengono superati i rilievi contenuti nelmedesimo. A norma dell’art. 23 delle Norme integrative per igiudizi davanti alla Corte costituzionale, la Corte ha dichiaratoestinto il processo.

Sentenza n. 95/2021: segretari comunali e spoil system
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale promosso dalPresidente del Consiglio dei ministri riguardo all’art. 3, comma 1,lettera g), della legge della Regione Trentino-Alto Adige 16dicembre 2019, n. 8 (Legge regionale collegata alla leggeregionale di stabilità 2020).
La legge ha introdotto l’art. 148-bis nel codice regionale degli entilocali, il quale viene censurato in quanto modifica il meccanismodi reclutamento, incidendo su alcuni profili essenziali dello statusdei segretari comunali solo per gli enti locali della Provincia

autonoma di Trento. In generale, la Corte ha confermato lacompetenza regionale in base all’art. 65 dello statuto speciale diemanare un «ordinamento del personale dei comuni».
Tuttavia, la modifica è indissolubilmente legata all’abolizione delsistema dei concorsi e all’adozione di un spoil system, un nuovomeccanismo di assunzione a termine connessa alla possibilità direvoca ante tempus dell’incarico.

A questo proposito, la Corte critica il mancato rispetto dell’art. 97Cost. in riferimento (1) al principio dell’accesso medianteconcorso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni; (2) per laminaccia del principio di equilibrio tra le ragioni dell’autonomiadegli enti locali e le esigenze di un controllo indipendente sullaloro attività; (3) ai principi di buon andamento e imparzialitàdell’amministrazione, per mancanza di qualsiasi garanzianell’introduzione di un spoil system. Inoltre, la Corte censural’irragionevole sottoposizione alla medesima disciplina dipossessori di titoli abilitativi di valenza oggettivamente diversa,comparando i requisiti d’accesso. Alla fine, la Corte accenta chela competenza regionale dovrebbe assicurare un assettotendenzialmente unitario nell’intera Regione autonoma TrentinoAlto-Adige/ Südtirol.

Sentenza n. 134/2021: Disciplina delle aperture nei giornidomenicali e festivi delle attività commerciali
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale promosso dalGoverno e in via incidentale dal TRGA Trento relativo all’art. 1,legge provinciale n. 4/2020 recante la disciplina degli orarid’apertura nei giorni domenicali e festive delle attivitàcommerciali.

La Corte dichiara l’illegittimità della disposizione provinciale inquanto viola la competenza statale in materia tutela diconcorrenza ex art. 117, co. 2, lett. e), Cost. che in base al suocarattere finalistico e trasversale costituisce un limite per leProvince autonome a statuo speciale in materie di lorocompetenza. Spetta allo Stato di dare attuazione al principio diliberalizzazione quale espressione della tutela di concorrenza equindi di dettare la disciplina relativa agli orari domenicali e festividegli esercizi commerciali. La dichiarazione di illegittimitàcostituzionale colpisce anche la disposizione diretta a individuarei Comuni classificati come località a prevalente economiaturistica, dal momento che in questi, al pari degli altri Comuni,dovrà operare la liberalizzazione del commercio senza distinzioni.

DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO

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Sentenza n. 3556 /2021: dimissione della partecipazioneazionaria della Provincia autonoma all’aeroporto
Ricorso n. 632/2020 proposto da 576 cittadini per la riforma dellasentenza del TRGA che respinge il ricorso contro la delibera diindizione della gara e il decreto di aggiudicazione delladimissione della partecipazione azionaria della Provinciaautonoma nella società ABD Airport S.p.A. a favore della societàABD Holding s.r.l.

Il CdS conferma la sentenza del TRGA limitandosi a trattare ledoglianze di natura processuale. Dichiara che la nomina deigiudici del TRGA segue sia i principi posti della Costituzione siaquelli del livello europeo. L’indipendenza esterna dei giudici vienegarantita in quanto con la nomina assumono un ruolo speciale,sono inamovibili ed è assente qualsiasi soggezione ad un altroorgano.

Sostiene l’irricevibilità dell’impugnazione dei concernentiprovvedimenti per tardività. La pubblicazione dei provvedimentiamministrativi sui siti web-informatici degli enti competenti èidonea a rendergli conoscibili ed accessibili a tutti e quindi haeffetto di pubblicità legale, facendo decorrere il termined’impugnazione.

Dichiara la carenza di legittimazione ad agire nei confronti di tutti iricorrenti, sia in veste di cittadini-elettori a causa della nonsindacabilità degli atti in riguardo all’opportunità politica, che investe di cittadini-contributori a causa del divieto dell’azionepopolare generalizzata, nonché nei riguardi dei consiglieriprovinciali. Non rileva neanche il criterio della vicinanza siccomemanca un collegamento diretto con i provvedimenti impugnati.

Sentenza n.1993/2021: Concessioni economici per associazioniculturali del gruppo linguistico italiano
Ricorso n. 128, 4387, 4407/2019 proposta dall’associazioneculturale contro la Provincia autonoma per la riforma dellasentenza del TRGA recante il diniego della concessione divantaggi economici per attività culturali ed artistiche. Il CdSaccoglie il ricorso in parte.

Il CdS ritiene che il criterio della “solidità finanziaria” comedisposto dal regolamento di esecuzione della legge provincialeper le attività culturali n. 9/2015 e in base al quale vengonoconcessi vantaggi economici per attività culturali per il gruppolinguistico italiano sia un concetto non definibile in modooggettivo e perciò contrasti con i principi di trasparenza, buonandamento e imparzialità dell’azione amministrativa. Ne derival’illegittimità del regolamento provinciale per questa parte e lanecessaria ridefinizione dei criteri.

Invece afferma che l’adozione di diversi regolamenti di attuazionedella legge dei tre gruppi linguistici è in piena sintonia conl’ordinamento autonomistico provinciale.

Sentenza n. 3807/2021:aeroporto di Bolzano - prolungamentodella pista di atterraggio
Ricorso n. 4140/2020 proposta ABD Airport S.p.A. contro ilComune di Laives per la riforma del TRGA che annulla la deliberadella giunta provinciale recante l’improcedibilità del procedimentodi variante del PUC (piano urbanistico comunale) da parte delComune. La modifica del PUC è diretta alla ripristinazione delladestinazione urbanistica della zona aeroportuale in verde agricoloimpedendo in tal modo il prolungamento della pista di atterraggio.Il CdS accoglie il ricorso dichiarando il procedimento di varianteviziato da nullità in quanto contrario al giudicato, che afferma lalegittimità della modifica d’ufficio da parte della Provincia del PUCrelativo alla destinazione urbanistica della zona aeroportualecome zona per attrezzature collettive. L’atto del Comune inoltrelede il principio di leale collaborazione e viola il principio dellegittimo affidamento in quanto la condizione dell’ampliamentodell’aeroporto costituisce la causa economico-sociale delcontratto di cessione della partecipazione societaria provinciale incapo alla società ADB holding S.r.l. e si basa su intesa traProvincia ed enti statali.

Sentenza n. 4022/2021: collegamento dell’area sciistica diCastelrotto con l’Alpe di Siusi
Ricorso n. 8964/2020 proposta dalla Marinzen S.r.l. contro varieassociazioni ambientalistiche per la riforma della sentenza delTRGA recante l’annullamento della delibera della GP avente adoggetto l’approvazione parziale dello studio di fattibilità.

Il CdS respinge il ricorso affermando la sussistenza dell’interesseall’impugnazione della delibera di approvazione dello studio difattibilità in quanto presupposto indefettibile per la presentazionedel progetto definitivo per la realizzazione di una nuova strutturasciistica. Inoltre, conferma l’annullabilità della delibera della GPper eccesso di potere in quanto la Giunta dopo aver comunicato ilpreavviso di rigetto approva lo studio di fattibilità benché nonsiano stati presentati nuovi contenuti di merito da parte dellaMarinzen S.r.l. e omette l’esplicitazione delle ragioni di talecambio di rotta.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Legislazione provinciale

Tutte le leggi possono essere consultate su

http://lexbrowser.provinz.bz.it/it

Legge provinciale 17 novembre 2020, n. 13

Modifiche alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46,“Provvedimenti concernenti gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordi”.Determina il reddito personale annuo massimo per il 2020 fino alquale possono essere richieste le prestazioni individuali(pensione d'invalidità) e le modalità di determinazione dellecondizioni finanziarie nonché le informazioni che il richiedentedeve fornire riguardo alla sua persona e alla sua situazionefinanziaria.

Legge provinciale 3 dicembre 2020, n. 14

Modifica della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, “Normein materia di utilizzazione di acque pubbliche”.
Specificazione del campo di applicazione delle disposizioniemanate dall'amministrazione provinciale per gli impianti diapprovvigionamento idrico in concessione: nel caso dellecondotte di irrigazione, questo è limitato alle condotte diadduzione.

Revisione degli intervalli tra le verifiche ordinarie.

Legge provinciale 17 dicembre 2020, n. 15

Modifiche della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, recante“Territorio e paesaggio”.
Emendamento riguardante la determinazione dellapartecipazione della provincia alla remunerazione dellaCommissione Municipale per il Territorio e il Paesaggio e lemodalità della sua composizione.

Emendamenti riguardanti il principio di contenimento delconsumo del suolo.
I fabbricati rurali sono definiti come una parte inseparabiledell'azienda agricola.
Emendamenti riguardanti la massa edilizia di una fattoria chiusa.Inoltre: modifiche minori nel procedimento per il rilasciodell’autorizzazione paesaggistica, nella procedura dei permessi dicostruzione (scia) e nell’agibilità.

Legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 16

Legge di stabilità provinciale per l’anno 2021.

Legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 17

Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2021-2023.

Legge provinciale 11 gennaio 2021, n. 1

Disposizioni collegate alla legge di stabilità provinciale per l’anno2021.
Legge Omnibus con modifiche riguardanti principalmente:Consiglio Scolastico Provinciale e disposizioni sull'assunzione delpersonale insegnante; procedure amministrative; nuovoregolamento del Servizio Sanitario Provinciale; fornitura dimedicinali; disposizioni in materia di risparmio energetico, fontienergetiche rinnovabili e protezione del clima; Ordinamentodell'Artigianato; Statuto del personale provinciale

Legge provinciale 21. Gennaio 2021, n. 2

Debito fuori bilancio.

Legge provinciale 17 marzo 2021, n. 3

Variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma diBolzano 2021-2023.

Legge provinciale 21 giugno 2021, n 4

Prevenzione e gestione del mobbing, dello straining e dellaviolenza sul posto di lavoro
Il Legislatore Provinciale si pone l'obiettivo di affrontare ilmobbing (bullismo), lo straining e la violenza sul posto di lavoroper proteggere l’integrità psicofisica delle persone sul posto dilavoro. Un ruolo centrale è dato all'Ufficio del Consiglio di parità,insediato presso la Giunta Provinciale. Questo stabilirà misureconcrete per la prevenzione, la formazione, l’informazionenonché per l’assistenza e il supporto alle vittime di tali atti. Saràassistito da un nuovo servizio antimobbing da istituire, che aiuteràa raggiungere gli obiettivi. In particolare, fornirà servizi diconsulenza, informazione e mediazione a datori di lavoro e adipendenti. Il servizio è gratuito e viene fornito in tutte e tre lelingue ufficiali della Provincia.

Giurisprudenza amministrativaTutte le pronunce possonoessere consultate su https://www.giustizia-amministrativa.it/.

Sentenza n. 43/2021*: Illegittimità della terza proroga dellaconcessione a SAD
Ricorso n. 218/2020 proposta da C.A.A. (Consorzio Alto AdigeAutonoleggiatori) contro la Provincia autonoma perl’annullamento della proroga della concessione per i serviziextraurbani in capo a SAD.

È considerato illegittimo di basare la terza proroga dellaconcessione per i servizi pubblici extraurbani sull’istituto dellaproroga “tecnica” che può essere applicata solo in casieccezionali siccome presenta una deroga ai principi europei

soprattutto della concorrenza. Nei casi emergenziali checomportano il rischio dell’interruzione del servizio sono previstisoluzioni alternative dal regolamento europeo, fra le quali inprimis l’aggiudicazione diretta ad un gestore provvisorio. Inoltre, èillegittimo di basare la proroga sulla disciplina prevista per leprocedure d’affidamento nella situazione di emergenza-COVID,siccome manca un presupposto necessario per l’applicazione inquanto non esiste una procedura alla data del 23.02.2020. Laproroga è in più inficiato dall’omessa verifica del possesso deirequisiti generali e morali in capo a SAD. Comunque, giustificatodall’interesse collettivo la concessione a SAD rimane efficacesino alla scadenza della proroga. Il C.A.A. non ha diritto ad unrisarcimento del danno siccome si tratta di un danno soloipotetico.

*vedasi anche sentenza n. 77/2021.

Sentenza n. 128/2021: l’interpretazione della legge urbanisticaprovinciale in ossequio del principio del contenimento delconsumo di suolo
Ricorso n. 152/2020 proposto da titolari di fondi interessati controil Comune di Braies per l’annullamento del permesso di costruire.Il TRGA accoglie il ricorso affermando che le eccezioni previstealla regola generale del divieto di costruzione in aree naturali edagricole in base al principio del contenimento del consumo disuolo sono da interpretare in senso restrittivo. Perciò in caso didemo-ricostruzione nel verde agricolo in una posizione diversa daquella originaria a causa di pericoli naturali o pericoli dovuti allavicinanza ad infrastrutture pubbliche, la Commissione comunaleper il territorio e paesaggio deve pronunciarsi in modo espresso,essendo il suo parere obbligatorio e vincolante. In riguardo allaricostruzione, la valutazione della posizione vicina più adattadeve avvenire in base a parametri oggettivi non essendo di rilievola situazione soggettiva di disponibilità di terreni. Inoltre, affermache l’aumento della cubatura è legittimo solo se l’edificio vienericostruito nella stessa posizione ed è limitato a edifici destinati adabitazioni. Perciò non è consentito l’ampliamento di edificidestinati ad uso accessorio a quello abitativo, quale p.es. unmagazzino, deposito, ripostiglio, garage.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Legislazione provinciale

https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/ricerca-codice-provinciale.aspx

Legge provinciale 23 giugno 2021, n. 15

Modifiche dell'articolo 23 della legge provinciale 28 dicembre2020, n. 15, relative al rinvio dell'applicabilità dell'articolo 86 dellalegge urbanistica provinciale 2008, e integrazione dell’articolo 86bis della legge provinciale per il governo del territorio 2015

Legge provinciale 14 giugno 2021, n. 14
Modifiche della legge provinciale sulla ricerca 2005 e della leggeprovinciale sul benessere familiare 2011

Legge provinciale 14 giugno 2021, n. 12
Modifiche dell'articolo 9 bis della legge provinciale sul difensorecivico 1982

Legge provinciale 14 giugno 2021, n. 10
Modifiche della legge provinciale sul Consiglio delle autonomielocali 2005

Legge provinciale 23 aprile 2021, n. 6
Misure di semplificazione e razionalizzazione in materia diterritorio, ambiente e contratti pubblici: modifiche della leggeprovinciale sulla valutazione dell'impatto ambientale 2013, deltesto unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagliinquinamenti 1987, della legge provinciale sulle acque pubbliche1976, della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni inmateria di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e altredisposizioni connesse), della legge provinciale sulle foreste esulla protezione della natura 2007, dell'articolo 40 (Catasto deifabbricati e nuova anagrafe immobiliare integrata catasto - librofondiario) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, dellalegge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione dellebarriere architettoniche in provincia di Trento), nonché della leggeprovinciale 9 marzo 2016, n. 2, e della legge provinciale 23 marzo2020, n. 2, in materia di contratti pubblici

Decreto del presidente della provincia 22 marzo 2021, n. 8-42/Leg
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 12 agosto2020, n. 8 (legge sulla promozione turistica provinciale 2020)

Legge provinciale 9 febbraio 2021, n. 3
Modifiche della legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 (Interventiper la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delledonne che ne sono vittime), in materia di assegno diautodeterminazione per le donne che hanno subito violenza

Decreto del presidente della provincia 28 gennaio 2021, n. 2-

36/Leg
Regolamento per la verifica della correntezza delle retribuzioninell'esecuzione di contratti pubblici, in attuazione dell'articolo 33della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale direcepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici2016), e modifiche di disposizioni connesse del decreto delPresidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg(Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici diinteresse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altrenorme provinciali in materia di lavori pubblici

Decreto del presidente della provincia 11 dicembre 2020, n. 16-29/Leg
Modifiche del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio2012, n. 9-84/Leg (Regolamento di attuazione della leggeprovinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme inmateria di lavori pubblici di interesse provinciale e per latrasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia dilavori pubblici) in materia di valutazione delle offerte anomalemediante analisi dei prezzi

Legge provinciale 11 dicembre 2020, n. 14
Disciplina della ricerca e delle concessioni minerarie emodificazioni della legge provinciale sulle cave 2006

Legge provinciale 30 novembre 2020, n. 13
Modifiche della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, e dellalegge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, in materia di contrattipubblici, e modificazioni della legge provinciale 30 dicembre2014, n. 14, in materia di imposta immobiliare semplice (IMIS)

Giurisprudenza amministrativa

Banca dati con i provvedimenti del TAR Trento:

https://www.giustizia-amministrativa.it/provvedimenti-trga-trento

Provvedimenti ed atti Trga Trento per EMERGENZA COVID 19

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/covid19-trga-trento

T.R.G.A. Trento, sez. I, 18/03/2021, n. 40
Ai fini del riparto di giurisdizione in materia di servizi pubblici,siano essi dati in concessione o meno, occorre distinguere tra lasfera attinente all'organizzazione del servizio e quella attinente airapporti di utenza, con la conseguenza che sussiste lagiurisdizione del G.O. se non si controverte dell'esercizio o del

mancato esercizio di un potere pubblicistico o, comunque, dicomportamenti, anche mediatamente riconducibili all'esercizio diun potere pubblicistico, posti in essere da PubblicheAmministrazioni o da soggetti ad essi equiparati.

T.R.G.A. Trento, sez. I, 18/03/2021, n. 39
La revoca o l'annullamento d'ufficio di un bando di gara possonoessere fondati su una motivazione molto succinta seintervengono a brevissima distanza dalla pubblicazione delbando, come avvenuto nel caso di specie, ancora prima chefosse pubblicata la graduatoria degli assegnatari degli alloggi diservizio.

T.R.G.A. Trento, sez. I, 18/03/2021, n. 38
Con riferimento alla motivazione della valutazione di congruitàdell'offerta, non si richiede una motivazione puntuale ed analitica,essendo sufficiente anche una motivazione espressa "perrelationem" alle giustificazioni rese dall'impresa offerente, sempreche queste ultime siano a loro volta congrue e adeguate; solo incaso di giudizi negativi sussiste, infatti, l'obbligo di una puntualemotivazione. La Stazione appaltante non è tra l'altro tenuta achiedere chiarimenti su tutti gli elementi dell'offerta e su tutti icosti, ma può legittimamente limitarsi a verificare se, nelcomplesso quest'ultima sia remunerativa e come tale assicuri ilcorretto svolgimento del servizio: può limitarsi, quindi a chiederele giustificazioni con riferimento alle sole voci di costo piùrilevanti, le quali, da sole, potrebbero incidere in mododeterminante sull'attendibilità dell'offerta complessiva. Infatti, laStazione appaltante è onerata di fornire una motivazionepuntuale solo laddove intenda respingere le giustificazionipresentate.
Nelle gare pubbliche il giudizio circa l'anomalia dell'offertacostituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dalGiudice Amministrativo solo in caso di macroscopica illogicità o dierroneità fattuale senza estensione ad una autonoma verificadella congruità dell'offerta e delle singole voci; il procedimento diverifica dell'anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche esingole inesattezze dell'offerta economica e non si risolve in una"caccia all'errore" mirando piuttosto ad accertare se in concretol'offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile inrelazione alla corretta esecuzione dell'appalto.
Quanto previsto per le offerte anormalmente basse dall'art. 97, inparticolare commi 2 e 3, d.lgs. n. 50/2016 non è compatibile con ilcontratto di concessione di servizi, per il quale l'obbligo disvolgere la verifica sull'anomalia dell'offerta anormalmente altapuò essere predicato solo in base ai principi generali dell'azione

amministrativa e, in particolare, a quello di ragionevolezza. Dettoaltrimenti, il concedente non è esentato dal dovere di svolgere laverifica di anomalia sulle offerte in gara laddove un criterio diragionevolezza evidenzi l'inaffidabilità dell'offerta proposta.

T.R.G.A. Trento, sez. I, 12/03/2021, n. 36
Il diritto alla salute non può essere invocato per mortificare altridiritti fondamentali, ivi compreso il diritto di voto, attraverso ilquale viene esercitata la sovranità popolare, tanto nelleconsultazioni elettorali, quanto nelle consultazioni referendarie. Èillegittima l'ordinanza contingibile e urgente che non dimostri,attraverso la motivazione del provvedimento, la sussistenza deipresupposti richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza perlimitare un diritto costituzionalmente tutelato e garantito, qual è ildiritto di voto.

T.R.G.A. Trento, sez. I, 16/02/2021, n. 19
In presenza di provvedimenti con motivazione plurima, solol'accertata illegittimità di tutti i singoli profili su cui essi risultanoincentrati può comportare l'illegittimità e il conseguente effettoannullatorio dei medesimi.
È legittimo il provvedimento che neghi l'iscrizione nell'elenco dellestrutture alpinistiche della struttura iscritta al catasto come rifugioalpino ai sensi della l. prov. Trento 15 marzo 1993 n. 8, che nonrispetti il requisito normativamente previsto della nonraggiungibilità della struttura con strade aperte al trafficoordinario.
Il preavviso di rigetto di cui all'art. 27 bis, l. prov. Trento n.23/1992 (secondo il quale "nei procedimenti ad istanza di partel'organo o la struttura competente all'adozione del provvedimentofinale, prima della formale adozione di un provvedimentonegativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi cheostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine diquindici giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istantihanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni,eventualmente corredate da documenti") a sua voltacorrispondente al suo omologo previsto nell'art. 10 bis della l. n.241/1990, deve assumere un rilievo sostanziale e nonmeramente formale.

T.R.G.A. Trento, sez. I, 01/02/2021, n. 13
La SCIA non è qualificabile come un'istanza di parte, voltaall'avvio di un procedimento amministrativo poi conclusosi informa tacita, trattandosi piuttosto di una dichiarazione di volontàprivata di intraprendere una determinata attività ammessadirettamente dalla legge, sicché deve escludersi che l'autorità

procedente sia tenuta a comunicare al segnalante il preavviso dirigetto prima dell'esercizio dei poteri di controllo e inibitori ad essaattribuiti dalla legge. Dunque, posto che il soggetto che presentauna SCIA è titolare di una posizione soggettiva originaria, chetrova fondamento nella legge e non necessita di un assenso,espresso o tacito, da parte dell'Amministrazione, la ricorrente nonha motivo di dolersi dell'omissione del preavviso di rigetto, fermorestando che la ricorrente medesima, a seguito dellacomunicazione di avvio del procedimento ha comunque potutopresentare osservazioni che sono state tenute nella dovutaconsiderazione da parte dell'Amministrazione procedente.

T.R.G.A. Trento, sez. I, 18/01/2021, n. 7
Presupposto per accedere alle misure di accoglienza è l'essereprivo di mezzi sufficienti di sussistenza; la valutazionedell'insufficienza dei mezzi di sussistenza è effettuata conriferimento all'importo annuo dell'assegno sociale. In caso diricorso avverso la decisione della Commissione territoriale, ilricorrente privo di mezzi sufficienti usufruisce delle misure diaccoglienza. In caso di accertamento della disponibilità di mezzieconomici sufficienti è disposta la revoca delle misure diaccoglienza. In altri termini, le misure di accoglienza di cui ald.lgs. n. 142/2015 non conseguono automaticamente alladomanda di protezione internazionale, ma presuppongono che ilrichiedente sia privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità divita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari.Inoltre, anche in caso di ricorso giurisdizionale avverso il diniegodi protezione internazionale l'esser privo di mezzi sufficienti daparte del ricorrente è comunque condizione per usufruire dellemisure di accoglienza per il tempo in cui, essendo sospesi glieffetti del diniego della protezione internazionale stante il ricorsogiurisdizionale pendente, il ricorrente medesimo è autorizzato arimanere nel territorio nazionale.

T.R.G.A. Trento, sez. I, 18/01/2021, n. 6
La valutazione in concreto dell'idoneità dei contenuti economicidell'offerta tecnica ad inficiare la segretezza dell'offertaeconomica, con efficienza potenzialmente condizionante l'operatodella Commissione, trova applicazione solo in assenza di unaespressa clausola di esclusione
La grave inimicizia, per essere rilevante ai fini della ravvisabilità diuna situazione di conflitto di interessi, deve essere reciproca,trovare fondamento esclusivamente in rapporti personali, derivareda vicende estranee allo svolgimento delle funzioni edestrinsecarsi in dati di fatto concreti, precisi e documentati.
La funzione di RUP deve connotarsi anch'essa dell'assenza di

situazioni di conflitto di interessi rispetto ai partecipanti allaprocedura di gara, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 bisdella l. n. 241/1990, che delinea la disciplina generale in materiadi conflitto di interessi, e dell'art. 42 del Codice dei contratti.
La disciplina posta a presidio della prevenzione del conflitto diinteressi valorizza l'obbligo di astensione, in ragione dellanecessità di sgomberare il campo anche da dubbi sull'imparzialeoperato dei funzionari e dipendenti dell'Amministrazione. Affinchéun conflitto di interessi possa sorgere, è necessario che si sia allapresenza di veri e propri interessi, vale a dire che effettivamentesussista un bisogno da soddisfare e che tale soddisfazione siaraggiungibile effettivamente subordinando un interesse all'altro.Pertanto, in applicazione delle riportate coordinate ermeneutiche,al fine di individuare la sussistenza di un conflitto di interessidevono venire in considerazione situazioni concrete, specifiche eattuali, verificate per l'appunto in concreto, sulla base di provespecifiche, tenuto conto anche delle rilevantissime conseguenzee responsabilità derivanti dalla violazione del dovere diastensione gravante sui predetti soggetti. Detta connotazione diconcretezza e specificità, e non già di genericità edindeterminatezza, deve avere riguardo sia alle situazioni diconflitto di interesse tipizzate nell'ordinamento, sia con riferimentoa quelle non tipizzate. Tanto al fine di evitare che, sulla base diqualunque elemento induttivo soggettivamente interpretabile emeramente strumentale, possa essere messa in discussionel'imparzialità delle Commissioni giudicatrici ed in genere degliorgani di amministrazione e sotto altro punto di vista, possadeterminarsi un ostacolo all'efficiente e spedita operatività delleStazioni appaltanti, soprattutto di quelle di piccola dimensione,quale l'Amministrazione intimata.

T.R.G.A. Trento, sez. I, 15/01/2021, n. 5
L'autorizzazione di polizia necessaria per il rilascio del portod'armi non è finalizzata a rimuovere gli ostacoli relativiall'esercizio di un diritto dell'interessato, ma al contrariorappresenta l'esercizio di un potere al fine di eliminare il divieto diportare armi stabilito quale regola generale dal nostroordinamento giuridico (art. 669 c.p.); e ciò è tanto più rilevanteove si versi in una fattispecie in cui venga in rilievo un interesseindividuale di carattere puramente ricreativo, quale quello nellaspecie espresso dal ricorrente. All'autorità amministrativacompetente va, dunque, riconosciuta un'ampia discrezionalità inordine alla valutazione dei presupposti che eventualmentegiustificano il rilascio o il mantenimento in capo agli interessati deiprecitati atti autorizzatori. Da ciò consegue come non risultaaffatto necessario che il comportamento che costituisce il

presupposto dell'atto negativo sia acclarato nella suaeventualmente concomitante rilevanza penale, essendo alriguardo sufficiente l'autonoma e puntualmente motivatavalutazione del comportamento medesimo da parte dell'autoritàamministrativa agli effetti del pericolo per la sicurezza pubblica.Inoltre, è sufficiente che dalla considerazione del comportamento,quale si desume dai fatti oggetto di indagine, emerga anche permeri indizi l'assenza della perfetta sicurezza circa il buon utilizzodelle armi; né è necessaria un'istruttoria aggiuntiva sullapericolosità sociale, poiché si tratta di un giudizio prognosticoorientato a prevenire i pericoli che conseguono dall'uso dellearmi.

T.R.G.A. Trento, sez. I, 04/01/2021, n. 1
Non risulta applicabile l'istituto del soccorso istruttorio allemancanze, incompletezze ed irregolarità che riguardano l'offertaeconomica e l'offerta tecnica presentata nei procedimenti discelta del contraente da parte delle Amministrazioni Pubbliche(nel caso di specie, le indicazioni ai sensi dell'art. 4, comma 2,lett. b, d.P.R. 27 aprile 2020 n. 4 — 17/ Leg. del fornitore, dellaragione sociale, della qualificazione come microimpresa, piccolao media impresa, ivi inderogabilmente contemplate, non possonoche configurarsi, nel caso di specie, quali parti integrantidell'offerta tecnica, e quindi per sé stanti insuscettibili diintegrazioni postume mediante soccorso istruttorio).
La prescrizione di legge (art. 2, comma 3, lett. c, l. prov. Trento n.2/2020) e regolamentare (art. 4, comma 3, del regolamento,approvato con d.P.P. 27 aprile 2020 n. 4, 17/Leg.), in forza dellequali deve essere offerto, ai fini dell'attribuzione del punteggioprevisto dall'art. 3, il minor ribasso vincola i concorrenti a nonoffrire rialzi in luogo dei ribassi, in modo quindi da nondeterminare l'introduzione nella formula di valori algebrici anzichématematici. La violazione di tale norma non comporta l'esclusionedalla gara, bensì la mancata valutazione del punteggio previstodal predetto art. 2, comma 3, lett. c), l. prov. n. 2/2020 neiconfronti dei concorrenti che la trasgrediscono, e ciò alla stessaguisa dell'ipotesi in cui i concorrenti medesimi abbiano offerto 0,ossia non abbiano inteso praticare ribassi rispetto ai prezziindicati a base della gara.
A prescindere dal numero dei concorrenti partecipanti alla gara edall'ordine di esame dei gravami incrociati escludenti, il ricorsoprincipale e quello incidentale devono essere entrambi esaminati.Per effetto della pronuncia del Giudice comunitario (Corte diGiust. UE, sez. X, 5 settembre 2019 resa nella causa C-333/18),anche nel nostro ordinamento va riconosciuta la giuridicarilevanza di interessi legittimi eterogenei nello svolgimento delle

NEWS

Winter School on Federalism and Governance
2022 "Federalism and/in Emergency":
Dal 30 gennaio al 12 febbraio 2022, l'Università di Innsbruck eEurac Research organizzeranno la 13a edizione del loroprogramma di formazione transfrontaliero. La prossima edizionesi svolgerà, per la seconda volta, come programma online. Iltema della prossima Winter School sarà la gestione di situazionidi crisi da parte di sistemi multilivello. La Winter School èdedicata a studenti, ricercatori e professionisti di tutto il mondo. Ilprogramma prevede anche una discussione aperta al pubblicoorganizzata in collaborazione con il Forum of Federations. Saràpossibile iscriversi alla Winter School 2022 da fine agosto fino al17 ottobre 2021. Per ulteriori informazioni:https://winterschool.eurac.edu/.

EVENTI

gare pubbliche di scelta del contraente, essendo stato ritenutomeritevole di tutela sia l'interesse legittimo finale ad ottenerel'aggiudicazione del contratto ad evidenza pubblica sia l'interesselegittimo strumentale alla partecipazione ad un eventualeprocedimento di gara rinnovato, e ciò in quanto l'Amministrazioneaggiudicatrice potrebbe prendere la decisione di annullare gli attidel procedimento e di avviare un nuovo procedimento di sceltadel contraente. Ne consegue che, non potendo l'accoglimento delgravame incidentale determinare l'improcedibilità del gravameprincipale, continuando ad esistere in capo al ricorrente principalela titolarità dell'interesse legittimo strumentale all'eventualerinnovazione della gara, anche nel caso in cui alla stessa abbianopartecipato altre imprese, estranee al rapporto processuale, ilrapporto di priorità logica tra ricorso principale ed incidentaledeve essere rivisto rispetto a quanto ritenuto dalla giurisprudenzasinora prevalente, nel senso che il ricorso principale deve essereesaminato per primo, potendo la sua eventuale infondatezzadeterminare l'improcedibilità del ricorso incidentale. In altritermini, l'ordo questionum impone oggi di dare priorità al gravameprincipale, e ciò in quanto, mentre l'eventuale fondatezza delricorso incidentale non potrebbe in ogni caso comportarel'improcedibilità del ricorso principale, l'eventuale infondatezza delricorso principale consentirebbe di dichiarare l'improcedibilità delricorso incidentale, con conseguente economia dei mezziprocessuali.

Webinar “La cooperazione sanitaria transfrontaliera nell’areadel Brennero”: 27 settembre 2021 dalle 10.30 alle 12.30,organizzato da Sara Parolari, Eurac Research. Ulterioriinformazioni seguiranno.

Winter School on Federalism and Governance: Dal 30gennaio al 12 febbraio 2022 si terrà la tredicesima Winter SchoolFederalism and Governance, per la seconda volta online.L’edizione del 2022 ha come tema “Federalism and/inEmergency“. Per ulteriori
informazioni: http://winterschool.eurac.edu/

La specialità della specialità. Convegno in occasione delCinquantesimo Anniversario del Secondo Statuto Regionale diAutonomia dell’Alto Adige/Südtirol e del Trentino (1972), Trento,15 ottobre

2021, https://webmagazine.unitn.it/evento/giurisprudenza/96501/la-specialit-della-specialit

COVID-19

Misure collegate al contenimento del Coronavirus

TIROLO

Portale Coronavirus del Land Tirol con informazioni, attualità eraccolta norme e linee guida in materia di Covid-19:https://www.tirol.gv.at/gesundheit-vorsorge/infekt/coronavirus-covid-19-informationen/

VfGH 25.02.2021, V 570/2020 (V 570/2020-13); provvedimentidel Tirolo in tema di Covid-19:
È contrario alla legge, in quanto carente di base legislativa, ilRegolamento del Landeshauptmann del Tirolo che prevede ildivieto di accesso a qualsiasi luogo pubblico sull’intero territoriodel Land nonché l’ordine di lasciare (in via di principio)immediatamente qualsiasi luogo pubblico e privato del territoriomedesimo; esso eccede la delega a emanare divieti di accessoper “determinati luoghi” prevista dalla Legge sulle misure in temadi Covid-19 (“COVID-19-Maßnahmengesetz”)

VfGH 10.03.2021, V 574/2020 ua; provvedimenti in tema diCovid-19 (“didattica a distanza”):
È giustificata e opportuna, a causa dell’incertezza scientifica circala diffusione del Covid-19, della situazione epidemiologica almomento della decisione e della possibilità di svolgere attivitàpedagogica nella scuola, la delibera circa la didattica a distanza(“distance learning”) a tempo determinato; non sarebbe garantitoinvece l’assolvimento della funzione educativa della scuola,prevista in Costituzione, se la didattica a distanza fosse prorogataa tempo indeterminato.

VfGH 10.03.2021, V 573/2020; provvedimenti in tema di Covid-19(rilevamento dei dati dei clienti nella ristorazione):

Il rilevamento dei dati dei clienti nella ristorazione e la lorotrasmissione alle autorità sanitarie in casi sospetti di Covid-19 èfondamentalmente consentito dalla legge; è tuttavia necessariodocumentare in modo credibile il fatto e il diritto a base delladecisione al momento di emanare un regolamento di questo tipo;la semplice raccolta e trasmissione di dati e di studi circa il Covid-19 non rappresenta ancora una documentazione credibile di talebase.

Legge del Tirolo sull’organizzazione scolastica (TirolerSchulorganisationsgesetz) del 1991, Legge del Tirolo diorganizzazione delle scuole di formazione professionale (TirolerBerufsschulorganisationsgesetz) del 1994 e Ordinamento ediliziodel Tirolo (Tiroler Bauordnung) del 2018 (modifiche), LGBl. Nr.134/2020:

Non è necessario il procedimento di autorizzazione d’uso diedifici, locali o altri immobili già esistenti a scopi scolastici per ladurata della pandemia da Covid-19; disciplina sulla messa adisposizione temporanea di edifici a enti di assistenza medica permalati e sospetti malati di Covid-19.

Legge del Tirolo di compensazione finanziaria (TirolerFinanzzuweisungsgesetz) del 2020 (modifiche), LGBl. Nr.160/2020:
Ulteriori compensazioni economiche (una tantum) ai Comuni inconseguenza dei minori introiti provocati dai provvedimenti perl’arginamento della pandemia da Covid-19.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Portale Coronavirus con informazioni, attualità e raccolta normee linee guida in materia di Covid-19.http://www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/protezione-civile/coronavirus.asp

C. cost. sentenza n. 58/2021: Misure statali Covid-19
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale in riferimentoa varie disposizioni della legge 27 dicembre 2019, n. 160(Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 ebilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), promosso tra altridalla Provincia autonoma di Trento in riferimento al comma 269dell’art. 1 che estendeva alle Regioni ad autonomia speciale ealle Province autonome di Trento e di Bolzano la disciplinarecante le misure emergenziali per il servizio sanitario dellaRegione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria. Ledisposizioni sono state abrogate e dunque è stata dichiaratacessata la materia del contendere.

TRGA Bolzano decreto cautelare n. 39/2021*: test nasali nellascuola
Ricorso n. 65/2021 proposto da soggetti esercenti la potestà suifigli minori contro la Provincia autonoma per l’annullamento e laprevia sospensione dell’efficacia dell’ordinanza presidenzialeconcernente l’obbligo di testi antigeni rapidi nasali nella scuola.
Il TRGA respinge l’istanza cautelare in quanto in base al principiodi ragionevolezza e bilanciamento degli interessi, nonchél’assenza di studi scientifici relativo agli effetti sugli studenti,l’obbligo del test imposto agli scolari sembra ragionevole inriguardo al monitoraggio della diffusione del virus.Corrispondente decisione del CdS: Decreto cautelare n.

NOVITÀ EDITORIALI

Alber Elisabeth / Engl Alice /Pallaver Günther (eds.), Politika2021. Südtiroler Jahrbuch für Politik, Raetia, Bozen/Bolzano,2021 https://www.raetia.com/it/storia-e-politica/639-politika-2021.html

Bußjäger/Fischler/Greiter (Hg), GrenzüberschreitendesNaturgefahrenmanagement und regionaleProblemlösungsmöglichkeiten – Gestione transfrontaliera delrischio di catastrofi naturali e possibilità di soluzione a livelloregionale (2021).

Bußjäger/Gsodam (Hg), Migration und Europäische Union:Multi-Level-Governance als Lösungsansatz (2021).

1950/2021: Il CdS respinge l’appello avverso il decretomonocratico presidenziale, siccome l’appellabilità è consentitasolo nei confronti di sentenze e ordinanze. Solo in casieccezionali sono appellabili decreti contenti contenuti sostanzialidecisori in via irreversibile la materia del contendere che quituttavia non è il caso.
*vedasi anche decreto n. 48 e ordinanza n. 50/2021.

TRGA Bolzano ordinanza cautelare n. 27 e n. 32/2021: divieto diuscire dal comune – varianti covid
Ricorso n. 39/2021 proposto da imprese e altri soggetti interessaticontro la Provincia autonoma per l’annullamento e la previasospensione di efficacia dei decreti presidenziali che vietano lospostamento in entrata e in uscita per i Comuni ove comparsa lavariante sudafricana quale misura di gestione dell’emergenzaepidemiologica.

Il TAR respinge l’istanza cautelare dichiarando giustificata lemisure previste nei decreti in quanto sono limitate nel tempo ecoerenti con il principio di precauzione, nonché giustificate sottol’ottica del bilanciamento degli interessi. Infatti, la sottoposizionedell’esercizio dell’attività lavorativa per il quale è necessariol’uscita o l’entrata in uno dei Comuni interessati ad un testantigenico o molecolare sembra proporzionale in riguardo allatutela della salute e la gestione dell’emergenza epidemiologica.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Portale Coronavirus della Provincia autonoma di Trento coninformazioni, attualità e raccolta norme e linee guida in materia diCovid-19
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/Rubrica-Coronavirus/Ordinanze-documenti-e-comunicazioni/Normativa-e-Linee-guida

Provvedimenti ed atti T.R.G.A. Trento per EMERGENZA COVID19https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/covid19-trga-trento

Elisabeth Alber / Tiziano Zgaga, Ein JahrPandemiemanagement in Italien und Südtirol. Durchregieren aufSicht und Südtirols Sonderweg, in: Alber Elisabeth / Engl Alice/Pallaver Günther (eds.), Politika 2021. Südtiroler Jahrbuch fürPolitik, Raetia, Bozen/Bolzano, 2021, pp. 43-70

Kahl/A. Müller, Völkerrechtliche Verpflichtungen Tirols aus derAarhus-Konvention (2020).

Kahl/Khakzadeh/Schmid (Hg), Bundesverfassungsrecht. B-VGund Grundrechte (2021).

Palermo Francesco / Arban Erika / Martinico Giuseppe (eds.),Federalism and Constitutional Law. The Italian Contribution toComparative Regionalism, Routledge, London-New York, 2021,222 pp., ISBN 978-0-367-61170-5

Palermo Francesco / Arban Erika / Martinico Giuseppe, Whyis the trajectory of Italian regionalism comparatively important andwhat does it have to offer?, in: E. Arban, G. Martinico, F. Palermo(eds.), Federalism and Constitutional Law. The ItalianContribution to Comparative regionalism, Routledge, London-New York, 2021, pp. 1-9

Palermo Francesco / Parolari Sara / Valdesalici Alice (eds.),Costituzioni finanziarie e riforme: Italia e Spagna a confronto,Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2020.
Palermo Francesco / Woelk Jens (eds.), Diritto costituzionalecomparato dei gruppi e delle minoranze (with J. Woelk), 3rd ed.,Wolters Kluwer – Cedam scienze giuridiche, Milano, 2021, 432pp., ISBN 978-8-813-37592-8

Palermo Francesco, Asymmetries in the Italian regional systemand their role model, in: E. Arban, G. Martinico, F. Palermo (eds.),Federalism and Constitutional Law. The Italian Contribution toComparative regionalism, Routledge, London-New York, 2021,pp. 136-151 – Open Access https://tandfbis.s3.us-west-2.amazonaws.com/rt-files/docs/Open+Access+Chapters/9780367611705_oachapter8.pdf

Palermo Francesco, Il federalismo in emergenza?, in:Osservatorio monetario, 2/2021, 20-31 – Open Accesshttps://www.assbb.it/wp-content/uploads/2021/06/OM2_2021.pdf

Parolari Sara, The (weak) role of the Italian Parliament in the

management of the health crisis, EUreka!, 19/01/2021,

https://www.eurac.edu/en/blogs/eureka/the-weak-role-of-the-italian-parliament-in-the-management-of-the-health-crisis

Valdesalici Alice, Financial relations in the Italian regionalsystem, in: E. Arban, G. Martinico, F. Palermo (eds.), Federalismand Constitutional Law. The Italian Contribution to Comparativeregionalism, Routledge, London-New York, 2021, pp. 82-99 –Open Access https://tandfbis.s3.us-west-2.amazonaws.com/rt-files/docs/Open+Access+Chapters/9780367611705_oachapter5.pdf

Woelk Jens, Loyal cooperation: systemic principle of Italy’sregionalism, in: E. Arban, G. Martinico, F. Palermo (eds.),Federalism and Constitutional Law. The Italian Contribution toComparative regionalism, Routledge, London-New York, 2021,pp. 170-188

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1/2021
July 2021

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
VfGH 24.02.2020, E 3273/2019; incombente costruzione di immobili ad uso abitativo:
In riferimento alla giurisprudenza relativa alle incombenti costruzioni di immobili ad uso abitativo, la questione verteva, nel caso presente (nuova edificazione su fondi finora non edificati), intorno al concetto di “fondo non edificato” ai fini del conferimento di una concessione edilizia per la realizzazione di una dipendenza sul fondo confinante di un’azienda.

VfGH 06.10.2020, G 166-168/2020; referendum a Ludesch:
Abrogazione di una disposizione della Legge del Vorarlberg sui referendum regionali (Vorarlberger Landes-Volksabstimmungsgesetz) per violazione del sistema rappresentativo e democratico dell’autonomia comunale. La Legge del Vorarlberg sulle autonomie comunali (Vorarlberger Gemeindegesetz) prevede che le questioni riguardanti gli ambiti di azione di un comune – quando ad esempio lo richieda un determinato numero minimo di aventi diritto al voto – possano essere risolte ricorrendo a un referendum. Ai sensi della Legge del Vorarlberg sui referendum regionali tale espressione della volontà popolare sostituisce la decisione dell’organo comunale altrimenti competente, e tale fatto è stato dichiarato incostituzionale.


DIRITTO DEL LAND TIROLO
Avvertenza: per le Gazzette ufficiali autentiche del Land e le versioni consolidate consultare http://www.ris.bka.gv.at/Lr-Tirol/. Le bozze delle consulenze e i pareri, nonché le proposte presentate dal Governo comprensive di Annotazioni Esplicative, sono consultabili sulla homepage del Parlamento (Landtag) del Tirolo (http://www.tirol.gv.at/landtag/) sotto “Parlamentarische Materialien” (Materiali parlamentari).

Ordinamento edilizio del Tirolo (Tiroler Bauordnung) del 2018 (riforma), LGBl. Nr. 60/2020:
Realizzazione degli obiettivi dell’Accordo di Parigi per la tutela dell’ambiente in materia di riduzione dei gas serra e in particolare degli obiettivi della Direttiva UE 2018/844, della Direttiva UE 2010/31 e della Direttiva UE 2012/27 (Direttiva in materia di edifici); riformulazione del concetto di “grande ristrutturazione” con innalzamento del tasso di risanamento (parziale); “verifica delle alternative” nell’ambito della fonte energetica prescelta.

Legge del Tirolo di adeguamento della legislazione elettorale (Tiroler Wahlrechtsanpassungsgesetz) del 2020, LGBl. Nr. 68/2020:
Riforma all’Ordinamento per le elezioni regionali del Tirolo (Tiroler Landtagswahlordnung) del 2017, dell’Ordinamento per le elezioni comunali del Tirolo (Tiroler Gemeindewahlordnung) del 1994, del Regolamento del Comune di Innsbruck per le elezioni comunali (Innsbrucker Wahlordnung) del 2011, della Legge del Tirolo sulle consultazioni popolari (Tiroler Volksrechtegesetz) e del Regolamento del Parlamento del Tirolo (Geschäftsordnung des Tiroler Landtages) del 2015; adeguamenti di dettaglio (procedure, tutela dei dati); organizzazione e attività degli uffici elettorali; norme cautelative per eventi particolari che incidano sullo svolgimento delle elezioni (ad es. pandemia); pubblicità elettorale; svolgimento delle operazioni di voto (alfabeto tattile); accertamento del risultato elettorale; norme atte ad evitare l’insufficienza delle liste elettorali e la vacanza di seggi nel Parlamento regionale.

Legge del Tirolo sull’imposta sulle attività ricreative (Tiroler Vergnügungssteuergesetz) del 2017 (riforma), LGBl. Nr. 76/2020:
Riguardante il collocamento di terminali per le scommesse e di input device.

Legge del Tirolo sulle questioni professionali regolate dall’UE (Tiroler EU-Berufsangelegenheiten-Gesetz), (riforma), LGBl. 80/2020:
Attuazione della Direttiva UE 2018/958 circa la verifica di adeguatezza che precede l’emanazione di nuove regolamentazioni in tema di professioni.

Legge del Tirolo sull’organizzazione scolastica (Tiroler Schulorganisationsgesetz) 1991 (riforma), LGBl. 87/2020:
Modifica della denominazione di materie scolastiche; cessione di competenze ai sensi della Legge sugli investimenti nella formazione (Bildungsinvestitionsgesetz) e concessione di sussidi del Land al Provveditorato (Bildungsdirektion) per l’assunzione di personale addetto alle attività di tempo libero nelle scuole a tempo pieno.

Legge del Tirolo sulla Camera dell’agricoltura e sulla Camera dei lavoratori agricoli (Tiroler Landwirtschaftskammer- und Landarbeiterkammergesetz) (riforma), LGBl. 89/2020:
Equiparazione dei partner ai coniugi e alle unioni civili; possibilità di collaborazione da parte di cooperative economiche e di acquisto, agricole e forestali nello svolgimento di funzioni delle singole camere; chiarimenti riguardanti gli introiti per manifestazioni; esclusione dell’obbligo di contribuzione multipla in caso di affitto di un’unità economica a membri della famiglia; vari adattamenti riguardanti le cariche elettive.

Legge del Tirolo sulle scuole agrarie (Tiroler Landwirtschaftliches Schulgesetz) del 2012 (riforma), LGBl. Nr. 90/2020:
Vari adattamenti come ad es. introduzione delle vacanze autunnali; modifiche nell’ambito dei sussidi per l’alloggio in case di riposo e di cura; nuova disciplina sui vicedirettori.


GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
Corte Amministrativa Suprema
VwGH 28.05.2020, Ra 2019/07/0081; Legge sulle valutazioni di impatto ambientale (UVP-G):
Rigetto del ricorso riguardante l’autorizzazione di una centrale idroelettrica sita in Tirolo ai sensi della UVP-G 2000.

VwGH 02.06.2020, Ra 2018/11/0084; astensione dal voto in organi amministrativi collegiali:
La nomina a membro di un organo amministrativo collegiale comporta l’obbligo di partecipazione alla formazione della volontà di tale organo. L’astensione dal voto di membri di un organo amministrativo collegiale che abbiano partecipato alla discussione non può dunque essere considerata legittima senza che vi sia una esplicita previsione di legge. Al contempo, nel caso di astensione dal voto, non sarà l’organo amministrativo collegiale indicato dalla legge a decidere, quanto solo una parte di esso, situazione che provoca una irregolare composizione dell’organo medesimo.

VwGH 16.06.2020, Ra 2018/01/0287; ricorso contro un provvedimento:
Legittimità dell’uso della forza da parte di dipendente di un istituto di sicurezza privato al fine di allontanare una persona su disposizione del sindaco ai sensi del § 39 comma 4 TGO (Legge del Tirolo sui comuni) del 2001, in seguito a ordine di polizia amministrativa nel corso di una seduta del consiglio comunale.

VwGH 07.09.2020, Ro 2020/01/0007; comunicazione di atto amministrativo:
Non ricorrono i presupposti per l’emanazione orale di un provvedimento ai sensi del § 62 comma 1 AVG (Legge generale sul procedimento giudiziario) a causa della non presenza fisica del soggetto; un provvedimento comunicato per via audiovisiva (in videoconferenza) è inesistente dal punto di vista giuridico.


Tribunale amministrativo del Land Tirolo
02.06.2020, LVwG-2020/22/0535-3; dispositivi per la disattivazione di radar e laser; entità della pena:
L’utilizzo di dispositivi per la disattivazione di radar e laser mette particolarmente a rischio la sicurezza della circolazione stradale impedendone interamente la sorveglianza da parte del potere esecutivo. L’irrogazione di un’ingente sanzione pecuniaria ha il fine di contrastare con particolare forza la grande diffusione di tali dispositivi e di creare un effetto deterrente nei confronti della popolazione. Essendo il reo un avvocato il quale, anche se incensurato, ha agito intenzionalmente, una pena pecuniaria di Euro 2000 non appare sproporzionata visto l’eccezionale grado di riprovevolezza dell’illecito. La professione dell’avvocato gode di una particolare stima sociale, pertanto in questo caso erano da considerarsi diversi aspetti di prevenzione speciale.

08.06.2020, LVwG-2020/20/0311-6; guida sotto l’effetto di alcool; non affidabilità nella circolazione stradale; effetto vincolante:
Il ricorrente aveva commesso un illecito ai sensi del § 99 comma 1a nel combinato disposto con il § 5 comma 1 StVO (Codice della strada). La sentenza di condanna è passata in giudicato. In considerazione di ciò, i provvedimenti relativi alla patente di guida dell’interessato hanno effetto vincolante, anche indipendentemente dal giudizio emanato nel procedimento riguardante la patente medesima circa l’effettiva commissione di un illecito. Ciò significa che il ricorrente aveva commesso in ogni caso un reato che ne comprometteva l’affidabilità nella circolazione stradale ai sensi del § 7 comma 3 n. 1 della Legge sulle patenti di guida (FSG) (vale a dire una violazione ai sensi del § 99 comma 1a nel combinato disposto con il § 5 comma 1 StVO) e che (in considerazione del fatto che il ricorrente ha la sua residenza in Austria) la sua patente valida sul territorio dello Spazio economico europeo doveva essere sospesa.
La durata minima della sospensione della patente per illeciti ai sensi del § 99 comma 1a StVO è di quattro mesi in caso di prima violazione, e ciò ai sensi del § 26 comma 2 n. 4 FSG. L’autorità ha fissato in sei mesi la durata della sospensione. Ciò non appare illegittimo in considerazione del fatto che il ricorrente viaggiava sotto l’effetto di alcool in una strada forestale scoscesa e tortuosa e che in fin dei conti ha anche provocato un incidente (vedi possibilità di inasprimento della sospensione ai sensi del § 26 comma 2 n. 2 FSG).

10.06.2020, LVwG-2019/44/1470-21; centrale idroelettrica; tutela delle specie naturali; organizzazione ambientalista; misure CEF:
È inammissibile l’impugnazione di atti amministrativi di tutela della natura già in vigore da parte di organizzazioni ambientaliste al di fuori dei termini vincolanti previsti dal § 48 comma 12 della Legge del Tirolo sulla tutela della natura (TNSchG) del 2005. Dette organizzazioni possono chiedere unicamente, tramite ricorso presentato ai sensi del § 43 comma 6 lit c TNSchG del 2005, il rispetto delle disposizioni di tutela delle specie naturali contenute nel diritto Ue.
Una violazione del divieto di abbattimento di cui al § 24 comma 2 lit a TNSchG 2005, o a quello di cui al § 4 Abs 2 lit a del Regolamento del Tirolo sulla tutela della natura (TNSchVO) del 2006, ricorre solo quando vi siano indizi del fatto che la misura aumenti in modo netto e significativo il rischio di morte di singoli esemplari di una specie. Se invece il rischio di morte non supera quello che minaccia di regola i singoli esemplari della specie in questione, la violazione non si intende realizzata.
La raccolta di individui di una specie sottoposta a tutela al fine di rimetterli senza indugio in libertà in un habitat sostitutivo non costituisce cattura ai sensi del § 24 comma 2 lit a TNSchG 2005 o del § 4 Abs 2 lit a TNSchVO 2006 se lo scopo è quello di evitare la loro uccisione.

02.07.2020, LVwG-2020/37/1215-1; ritardo nella presentazione di un ricorso:
Il ricorrente ha presentato alla Bezirkshauptmannschaft, in forma digitale (e-mail), il suo ricorso avverso una sanzione irrogata nei suoi confronti dopo lo scadere del termine di due settimane di cui al § 49 comma 1 della Legge sugli illeciti amministrativi (VStG), violando dunque l’obbligo di tempestività. Nella sua impugnazione il ricorrente adduce unicamente di aver considerato la sanzione irrogata nel caso presente come “collegata” ad altra sanzione irrogata sotto un diverso numero d’ordine e di aver presentato tempestivamente il ricorso avverso quest’ultima. L’affermazione secondo cui il soggetto avrebbe presentato tempestivamente il ricorso avverso l’altra sanzione non può sanare il ritardo nella presentazione del ricorso avverso la sanzione presente.

08.07.2020, LVwG-2019/37/1441-23; verifica in applicazione del diritto delle acque; convenzione; atto pubblico; deroga; modifica:
Gli accordi venuti in essere dopo la conclusione del procedimento di concessione di sfruttamento delle acque non entrano a far parte della concessione stessa. Un simile accordo non può avere nemmeno l’effetto di modificare l’atto di concessione, dato che una tale modifica può essere effettuata unicamente in forma di atto amministrativo emesso all’autorità competente.
La convenzione di cui al § 111 comma 3 della Legge sullo sfruttamento delle acque (WRG) del 1959 è atta a disciplinare esclusivamente rapporti giuridici tra le parti e non ha effetto nei confronti di terzi. Gli obblighi di carattere pubblico non sono inficiati dall’atto pubblico poiché quest’ultimo non rappresenta di per sé un parere di merito da parte dell’autorità competente. Le cose starebbero diversamente se il rispetto o l’esecuzione della convenzione fossero espressamente prescritti nell’atto di concessione ed entrassero in tal modo a far parte del suo contenuto giuridico. In tal caso sarebbe possibile anche un effetto nei confronti di terzi, sia a loro favore, sia nel senso di un obbligo di tolleranza ad essi imposto.

25.08.2020, LVwG-2020/25/1769-1; tutela dei non fumatori; superficie all’aperto:
Nell’introdurre un divieto illimitato di fumo nell’ambito della ristorazione il legislatore ha inteso includere anche strutture non in muratura, come ad esempio le tendostrutture. È chiaro dunque che la vigenza del divieto di fumare non ha a che vedere con la presenza di strutture in muratura.
La finalità della Legge sul consumo di tabacco e la tutela delle non fumatrici e dei non fumatori (TNRSG) è quella di garantire un’ampia tutela degli altri clienti e dipendenti delle aziende di ristorazione dagli effetti perniciosi del fumo passivo. Essi sorgono, nel caso presente, non appena si crea uno spazio aereo chiuso, che ricorre anche dal momento in cui una tenda di copertura venga srotolata, dato che i vari moduli in cui si svolgeva la somministrazione erano chiusi su ogni lato da strutture continue.

ITALIAGIURISPRUDENZA COSTITUZIONALEhttp://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do

Sentenza n. 103/2020: Disciplina degli impianti a fune ad uso sportivo o turistico-ricreativo.
Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, Sezione autonoma di Bolzano, ha sollevato questione di legittimità censurando la legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 luglio 2018, n. 10 nella parte in cui ha modificato la disciplina di impianti a fune ad uso sportivo o turistico-ricreativo. È stato censurato il mancato rispetto dei principi posti a tutela del mercato perché la normativa non prevede una gara pubblica per il rilascio o rinnovo di concessioni in quanto il legislatore provinciale inquadra le concessioni per impianti a fune ad uso sportivo o turistico-ricreativo come concessioni non richiedenti una procedura a evidenza pubblica.
La Corte ha ritenuto che tali concessioni possano essere considerati, sostanzialmente, come autorizzazioni di attività economiche o inerenti al diritto di proprietà, non necessitando una gara pubblica, dichiarando non fondata la questione di legittimità. La Corte ha colto però l’occasione per segnalare la necessità di una procedura a evidenza pubblica rispetto ai provvedimenti concessori di terreni demaniali o comunque di proprietà pubblica sui quali insistono impianti a fune, come nel caso a quo.

Sentenza n. 174/2020: Norme provinciali che concernono, in senso lato, il personale della Provincia autonoma di Trento
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale in riferimento di varie disposizioni della legge della Provincia autonoma di Trento 6 agosto 2019, n.5 che riguardano (1) la contrattazione collettiva sul trattamento giuridico ed economico dei giornalisti operanti presso la Provincia autonoma e presso gli enti strumentali per mancato rispetto dei contratti collettivi di categoria dei giornalisti; (2) le modalità di svolgimento di un concorso straordinario 2019 per il personale insegnante delle scuole dell’infanzia provinciali per non aver previsto una prova d’esame; (3) interventi d’emergenza ed eccezionali volti ad ammettere alla procedura concorsuale i medici in formazione specialistica iscritta all’ultimo anno di corso nella disciplina messa a concorso o in quella affine. Tali interventi sono stati anche determinati dalla legge prov. Trento n. 12/2019 e la questione di legittimità connessa è stata trattata nel giudizio a quo.
La Corte ha dichiarata (1) non fondata la questione, dato che le disposizioni rispettano la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile riferendosi al regime e alle condizioni dei contratti collettivi di categoria di giornalisti; (2) cessata la materia del contendere, avendo la Provincia autonoma modificato la legge, prevendo la prova d’esame; (3) non fondate le questioni relative agli interventi di emergenza rilevando che la normativa provinciale trova fondamento nella competenza regionale concorrente <<tutela della salute>> e non ha violato la competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica in quanto gli interventi possono essere considerati come <<azioni necessarie per il conseguimento di un apprezzabile obiettivo organizzativo>>.

Sentenza n. 189/2020: Legge riguardo il nuovo ordinamento dei servizi del personale della Provincia autonoma di Trento e misure collegate con l’assestamento del bilancio per l’anno 1999 – non fondatezza
Giudizio di legittimità costituzionale introdotto dalla Corte dei conti, sezioni riunite per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, dell’art. 92 della legge della Provincia autonoma di Trento 29 aprile 1983, n. 12 e dell’art. 18 della legge della Provincia autonoma di Trento 27 agosto 1999, n. 3. L’impugnato art. 92 l. prov. n. 12/1983 prevede il rimborso da parte della Provincia autonoma delle somme sostenute dai propri dipendenti, amministratori e incaricati per difendersi nei giudizi civili, penali, contabili e disciplinari in cui siano stati coinvolti in ragione del servizio, delle funzioni o dei compiti espletati. L’art. 18 l. prov. n. 3/1999 fornisce l’interpretazione autentica del richiamato art. 92 e stabilisce che il rimborso è anche riconosciuto per le spese legali, peritali e di giustizia sostenute per la difesa nelle fasi preliminari di giudizi civili, penali e contabili e nei casi dell’archiviazione del procedimento penale o di quello volto all’accertamento della responsabilità amministrativo o contabile.
La Corte dei conti, chiamata alla parificazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento, dubita della legittimità costituzionale delle disposizioni che consentono il rimborso relativo agli oneri sopportati nei procedimenti contabili definiti con l’archiviazione o giudizi di responsabilità amministrativo-contabile conclusi con pronunce in rito, incidendo, a parere del giudice a quo, sulle materie “ordinamento civile”, “giurisdizione e norme processuali” e “giustizia amministrativa” che rientrano nell’esclusiva competenza legislativa dello Stato. Si determinerebbe inoltre un aggravio della spesa che si rifletterebbe negativamente sull’equilibrio del bilancio e si inciderebbe sulla competenza della Corte dei conti riguardo all’accertamento dell’an della liquidazione delle spese nell’ambito del giudizio contabile.
La Corte costituzionale, innanzitutto, dopo aver ribadito che il procedimento di parificazione possiede tutte le condizioni necessarie per assumere i caratteri del giudizio incidentale, circoscrive il petitum della questione alle sole disposizioni che influenzano direttamente la decisione della Corte dei conti, e quindi alla sola parte che prevede il rimborso per procedimenti conclusi con l’archiviazione o con pronunce in rito, ovvero all’art. 18, c. 1 della l. prov. Trento n. 3/1999. Non è fondata la questione di legittimità. L’intervento della Provincia autonoma di Trento attiene, secondo l’interpretazione della Corte, ad un quadro normativo che è volto ad evitare che il pubblico dipendente abbia timore delle responsabilità eventualmente sollevate davanti agli organi giudiziari, causandosi così un rallentamento od addirittura inerzia nell’attività amministrativa. La normativa attiene ad un interesse generale ed appare comunque espressione della competenza legislativa primaria della Provincia autonoma in materia di “ordinamento degli uffici e del personale”.

Ordinanza n. 215/2020: Giudizio di legittimità costituzionale in via principale di parte della legge provinciale n. 17/2017 della Provincia autonoma di Bolzano, “Valutazione ambientale per piani, programmi e progetti”
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri riguardo gli artt. 16, c. 3 e 4; 17, c. 3; 18, c. 2, 6 e 7; 19, c. 2; 20, c. 1, 3 e 4 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 13 ottobre 2017, n. 17. La legge impugnata reca norme per la valutazione ambientale per piani, programmi e progetti, in relazione con la valutazione ambientale strategica (VAS), la valutazione di impatto ambientale (VIA) e l’autorizzazione integrata ambientale (AIA). Secondo l’opinione del ricorrente, queste norme eccedono le competenze della Provincia autonoma di Bolzano, invadendo materie di esclusiva competenza statale, e, più precisamente, le lettere m) ed s) dell’art. 117, c. 2 Cost. che definiscono competenze esclusive dello Stato la “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” e la “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”. La Provincia Autonoma eccepisce che la materia in discussione rientra nella sua potestà legislativa esclusiva e che comunque sarebbe tenuta unicamente ad osservare i principi fondamentali dello Stato in materia.
A seguito dell’adozione della legge della Provincia autonoma di Bolzano 27 marzo 2020, n. 2 – frutto di un tavolo tecnico composto da rappresentanti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e rappresentanti della Provincia autonoma di Bolzano - che ha modificato il contenuto degli articoli impugnati e della legge provinciale 16 giugno 2020 n. 5 (Debito fuori bilancio e altre disposizioni), il Presidente del Consiglio dei Ministri ha rinunciato al ricorso, in quanto si ritengono superati i rilievi contenuti nel medesimo. A norma dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la Corte ha dichiarato estinto il processo.

DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO
Sentenza n. 5408/2020: la tutela paesaggistica nell’approvazione provinciale di modifiche al Piano Urbanistico Comunale (p.u.c.)1
Ricorso n. 10060/2016 proposto dal Comune di Badia e privati contro la Provincia autonoma di Bolzano per la riforma della sentenza del T.R.G.A. di Bolzano che afferma l’illegittimità delle modifiche del p.u.c. avvenuti in base alla convenzione urbanistica stipulata tra il Comune e i proprietari degli immobili. Essa prevede tra l’altro la realizzazione di un parcheggio a carico dei privati in cambio della modifica di destinazione diretta a consentire l’intervento edilizio.
Il CdS accoglie il ricorso essendo il rigetto di approvazione non sufficientemente motivato in quanto il motivo di tutela paesaggistica è solo pertinente in presenza di un vincolo paesaggistico normativamente delineato (ex art. 1-bis, l. prov. n. 16/1970) che nel caso è del tutto assente. Inoltre, il CdS sottolinea che in presenza di una convenzione urbanistica si crea una situazione di aspettativa in capo ai privati derivandone un’accentuazione degli oneri di motivazione e d’istruttoria in caso di diniego della variante al p.u.c.
1 Per un confronto vedasi sentenza n. 3632/2020 che dichiara legittima la mancata approvazione della modifica del p.u.c. in quanto la zona d’interesse è assoggettata a vincolo paesaggistico normativamente previsto (zona boschiva – ex art. 1-bis, l. prov. n. 16/1970).

Sentenza n. 4858/2020: la circonvallazione nord ovest Merano²
Ricorso n. 1998/2020 proposto da Carron Bau S.r.l. – G.m.b.H. ed altri e ricorso n. 2456/2020 proposto da C.M.C. di Ravenna Società Cooperativa, entrambi contro l’Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. ed altri e nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano e la Agenzia Contratti Pubblici ACP per la riforma della sentenza del T.R.G.A. di Bolzano che annulla il provvedimento di conferma dell’aggiudicazione relativo ai lavori della Circonvallazione nord ovest di Merano.
Il CdS dichiara l’appello fondato in quanto l’originaria ricorrente tralascia ad impugnare il provvedimento di aggiudicazione definitiva (del 2017), il quale, purché collegato all’oggetto dell’azione impugnatoria (Provvedimento di conferma all’aggiudicazione 2019) da un nesso di presupposizione necessaria, abbisogna di un’impugnazione specifica. Da tale mancanza consegue che resta intatto il provvedimento originario del 2017 e quindi anche la graduatoria da esso prevista.
Inoltre il CdS dichiara legittima la riduzione della compagine soggettiva del raggruppamento d’imprese per esigenze di riorganizzazione a causa di perdita di un requisito generale di partecipazione. Infatti, è sufficiente che le imprese partecipanti siano in possesso dei requisiti previsti al momento della presentazione dell’offerta e della valutazione e formazione della graduatoria. Una perdita del requisito sopravvenuta all’aggiudicazione non porta quindi all’esclusione.
²Vedasi la newsletter 1/2020.

sentenza n. 3687/2020: la presenza di personale infermieristico professionale sulle ambulanze di soccorso
Ricorso n. 9017/2015 proposto dal Collegio Provinciale degli infermieri di Bolzano contro la Provincia autonoma di Bolzano per la riforma della sentenza del T.R.G.A. di Bolzano che conferma la deliberazione provinciale relativa all’impiego del personale infermieristico professionale sui mezzi di soccorso.
Il CdS respinge il ricorso sostenendo la ragionevolezza della limitazione territoriale dell’inserimento graduale dell’infermiere sulle autoambulanze di soccorso avanzato (“RTW”) ai soli maggiori centri ospedalieri della Provincia, ossia a quelli di Bolzano, Merano, Bressanone e Brunico, in quanto la Provincia è di fronte a cronica carenza di personale infermieristico professionale. Inoltre, afferma che la Provincia è competente a determinare la composizione degli equipaggi sui mezzi di elisoccorso, essendo perciò perfettamente legittimo di non prevedere la presenza di un infermiere su di essi.
sentenza n. 3467/2020: Vodafone Italia – rinnovazione della concessione-contratto
Ricorso n. 6881 proposto dal Comune di Bolzano contro l’impresa Vodafone Italia S.p.A. per la riforma della sentenza del T.R.G.A. di Bolzano il quale dichiara nulla la clausola della nota comunale che prevede l’applicazione di oneri maggiori e diversi di quelli previsti dalla disposizione pertinente del Codice delle comunicazioni elettroniche.
Il CdS accoglie l‘appello del Comune, in quanto la disciplina pertinente, pur prevendendo il divieto d’imporre ai gestori di comunicazione elettronica per l’impianto o l’esercizio dei servizi qualsiasi “altro onere finanziario, reale o contributo” che quello previsto dalla legge, non contempla minimamente eventuali canoni pattuiti convenzionalmente nell’ambito di concessioni-contratto aventi ad oggetto beni demaniali o patrimoniali indisponibili come il canone di concessione per l’occupazione di infrastrutture pubblica stipulata tra il Comune di Bolzano e Vodafone Italia S.p.a.
Inoltre, il CdS afferma la legittimità del diniego di rinnovo della concessione, in quanto le trattative sul canone sono fallite e nega l’esistenza di un diritto al rinnovo ponendosi in contrasto con i principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento.

Sentenza n. 6794/2020: la realizzazione di un ascensore all’interno di un edificio sottoposto a tutela storico-artistica
Ricorso n. 9544 proposto da un condominio contro la Provincia autonoma di Bolzano per la riforma della sentenza del T.R.G.A. di Bolzano con la quale conferma le ragioni di diniego relativo alla realizzazione di un ascensore nel vano scale interno di un edificio sottoposto a vincolo storico-artistico.
Il CdS respinge il ricorso in quanto afferma che l’efficacia del vincolo storico-artistico non si limita alle sole parti di un edificio che siano specificamente individuate nei decreti impositivi, ma piuttosto è diretto ad evitare la derivazione di qualsiasi pregiudizio all’edificio che sminuisce il valore storico-culturale.
Inoltre, dichiara che il vincolo posto per finalità di tutela storico-culturale prevale sulle esigenze di tutela di soggetti portatori di minorazioni fisiche ogniqualvolta la realizzazione di opere preordinate al superamento delle barriere architettoniche rechi un “serio pregiudizio” all’interesse culturale che si sostanzia nella salvaguardia dell’immobile vincolato. A ciò viene aggiunto che l’amministrazione non ha escluso in via assoluta la realizzazione dell’ascensore essendo possibili soluzioni alternative.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
Legislazione provinciale
Tutte le leggi possono essere consultate su http://lexbrowser.provinz.bz.it/it

Legge provinciale 16 giugno 2020, n. 5
Debito fuori bilancio e altre disposizioni.
Riconoscimento della legittimità di alcune spese extra-bilancio della Provincia e della loro copertura finanziaria. Cambiamenti marginali nei settori della "remunerazione dei membri delle commissioni", della "valutazione ambientale" e della legge provinciale sulla pianificazione territoriale.

Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 6
Rendiconto generale della Provincia Autonoma di Bolzano per l’esercizio finanziario 2019.
Approvazione della contabilità generale. Totale entrate stabilite: € 6.350.665.063,42; totale spese stanziate: € 6.431.734.734.740,69

Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 7
Rendiconto generale consolidato della Provincia Autonoma di Bolzano per l’esercizio finanziario 2019

Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 8
Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022.

Legge provinciale 30 settembre 2020, n. 10
Modifiche alla legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, „Legge di tutela della natura e altre disposizioni”.
Le aree intensamente coltivate in prossimità dei margini dei campi e delle dighe, così come gli argini di strade, corsi d'acqua e fossi non devono essere trattati con agenti diserbanti.

Legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 11
Disciplina degli organismi di garanzia insediati presso il Consiglio provinciale.
Regolamento generale degli organismi di garanzia insediati presso il Consiglio provinciale (Ufficio del Difensore civico, Ufficio del Garante per l'infanzia e l’adolescenza, Ufficio del Consigliere di parità, Comitato provinciale per le comunicazioni). Il presente regolamento stabilisce, ad esempio, i requisiti di ammissione, le modalità di elezione, la durata del mandato, i motivi di incompatibilità, la retribuzione, ecc. nonché i compiti e le funzioni delle singole cariche.

Giurisprudenza amministrativaLe sentenze possono essere consultate al sito https://www.giustizia-amministrativa.it/.

Sentenza n. 173/2020: Divieto di transito sulla strada provinciale „lago di Braies“
Ricorso n. 193/2019 proposto da Hotel Pragser Wildsee S.r.l. contro la Provincia Autonoma di Bolzano e il comune di Braies per l’annullamento dell’ordinanza provinciale che vieta il transito di veicoli sulle strade provinciali “lago di Braies” e “Braies Vecchia”. Il ricorrente censura fra l’altro l’incompetenza del Presidente della Provincia ad emettere l’ordinanza e la violazione della legge sul procedimento amministrativo per eccesso di potere.
Il T.R.G.A. rigetta la domanda, facendo riferimento alla sentenza n. 89/2020 per le questioni ivi già chiarite. La Provincia non ha accolto per le funzioni amministrative espressamente attribuite dalla legge all’organo politico il principio della separazione tra compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa. Di conseguenza, resta ferma in capo al Presidente della Provincia la competenza per l’adozione del provvedimento. Il T.R.G.A. ritiene infondate le doglianze incentrate sulla mancata partecipazione degli interessati al procedimento, trattandosi di un atto amministrativo a carattere generale. Per quanto all’argomento dell’eccesso di potere, rimanda alla giurisprudenza amministrativa relativa alla limitazione del traffico e al valore che la Costituzione riconosce all’ambiente, al paesaggio e alla salute.

Sentenza n. 174/2020: Annullamento dell'autorizzazione per lo sviluppo supplementare delle zone sciistiche "Gitschberg" e "Vals Jochtal"
Ricorso n. 250/2019 dell'Associazione dirigente per la protezione della natura e dell'ambiente in Alto Adige, Club Alpino Alto Adige e del Club Alpino Alto Adige sezione Bressanone contro la Provincia Autonoma di Bolzano e il Comune di Rio di Pusteria. È contestata l'approvazione di uno studio di fattibilità per l'ampliamento di dette aree sciistiche da parte del governo provinciale.
Il tribunale dichiara il ricorso inammissibile in quanto le associazioni appellanti non hanno provato sufficientemente la loro legittimazione a ricorrere. Soprattutto, non vi è alcun interesse a ricorrere, perché lo studio di fattibilità non include di per sé il progetto finalmente da realizzare e quindi non ha ancora effetti negativi sugli interessi dei ricorrenti.

Sentenza n. 213/2020: Annullamento dell’approvazione del Piano Urbano del traffico di Merano
Ricorso n. 222/2019 proposta da Lydia Benedetti e dalla Rennweg 114 S.r.l. contro il Comune di Merano. La ricorrente sancisce la mancata sottoposizione del Piano generale del traffico urbano (PGTU) a valutazione ambientale strategica (VAS), inoltre l’assoggettabilità del PGTU alla VAS non è stata verificata da parte del Comune. La legge provinciale in materia (LP n. 17/2017) disciplina che per la verifica di assoggettabilità a VAS e per la VAS degli strumenti di pianificazione comunali sono competenti i Comuni. Il T.R.G.A. ritiene che anche nel caso di approvazione di un Piano del traffico sia necessaria la verifica di assoggettabilità dello stesso a VAS. Questa valutazione avrebbe dovuto risultare da un provvedimento motivato del Comune.
A sua difesa il Comune di Merano ritiene che il PGTU sia strumento attuativo del Piano di mobilità (PUM) approvato dalla Comunità comprensoriale Burgraviato nel 2014 e sottoposto a VAS. Il T.R.G.A. però afferma che il PGTU è uno strumento “distinto ed autonomo” dal PUM annullando l’approvazione del PGTU del Comune di Merano.

Sentenza n. 269/2020: Bando di gara per servizi di autobus extraurbani
Ricorso n. 106/2018, presentato dalla SAD s.p.a. (società di autolinee) contro la decisione del governo provinciale (n. 660 del 6 luglio 2018), che annulla, in via di autotutela, la gara per le linee di autobus extraurbane. Il governo provinciale ha giustificato questa decisione affermando che i documenti del dipartimento di mobilità erano diventati pubblici, il che significa che, tra l'altro, l'autenticità delle offerte non poteva più essere garantita.
Con questa sentenza il T.R.G.A. annulla la decisione del governo provinciale a base dell'insufficiente motivazione di questa.
Inoltre, il T.R.G.A.  dichiara infondate le accuse di parzialità mosse dalla SAD s.p.a. contro il governatore della provincia, che è stato presidente della “Seis-Seiser Alm Bahn AG” fino a settembre 2013, alla quale partecipa anche un diretto concorrente della SAD s.p.a. nel bando in questione (Markus Silbernagel, LiBUS). Non c'è conflitto di interessi se l’ufficio è stato consegnato cinque anni prima.


PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Legislazione provinciale
https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/ricerca-codice-provinciale.aspx

Legge provinciale 29 ottobre 2020, n. 11
Modificazioni della legge provinciale sulla ricerca 2005

Legge provinciale 22 ottobre 2020, n. 10
Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relative all'imposta immobiliare semplice, e altre disposizioni riguardanti gli enti locali

Decreto del presidente della provincia 1 settembre 2020, n. 12-25/Leg
Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg "Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)", articolo 11)"

Decreto del presidente della provincia 13 agosto 2020, n. 11-24/Leg
Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg e abrogazione di disposizioni connesse [Materia: Opere pubbliche]

Decreto del presidente della provincia 12 agosto 2020, n. 10-23/Leg
Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del piano del parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)"

Legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8
Disciplina della promozione territoriale e del marketing turistico in Trentino, e modificazioni della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, relative ai contratti pubblici

Legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6
Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022

Legge provinciale 3 agosto 2020, n. 5
Rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2019

Decreto del presidente della provincia 17 luglio 2020, n. 8-21/Leg
Disposizioni regolamentari relative alla valutazione ambientale strategica riguardante i corridoi infrastrutturali di accesso al Trentino e modificazione del decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg (Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10)

Legge provinciale 3 luglio 2020, n. 4
Disciplina delle aperture nei giorni domenicali e festivi delle attività commerciali

Giurisprudenza amministrativa
Banca dati con i provvedimenti del TAR Trento:
https://www.giustizia-amministrativa.it/provvedimenti-trga-trento

Provvedimenti ed atti Trga Trento per EMERGENZA COVID 19
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/covid19-trga-trento

T.R.G.A. Trento, sez. I, 31/08/2020, n. 145
La disposizione dell'art. 36, comma 1, lett. a) del regolamento urbanistico - edilizio provinciale di Trento non fissa un criterio di localizzazione delle stazioni radio base che si traduce in "un vincolo surrettizio, ostativo allo sviluppo della rete di telecomunicazione mobile", atteso che tale disposizione non esclude affatto una localizzazione alternativa degli impianti stessi nella medesima zona del territorio comunale come individuata dal gestore dei servizi di telefonia e, quindi, non comporta l'effetto di rendere impossibile la copertura di rete del territorio nazionale. A ben vedere, la Provincia di Trento con tale criterio, al dichiarato fine di "tutelare e valorizzare il paesaggio" (ossia nell'esercizio delle proprie competenze in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio) si è limitata a fissare modalità di realizzazione degli impianti di telecomunicazioni volte a limitare l'impatto degli impianti stessi sul paesaggio circostante.
Spetta alle Regioni e agli enti locali, nell'esercizio delle rispettive competenze in materia urbanistica, regolare l'uso del proprio territorio, purché i criteri localizzativi e gli standard urbanistici rispettino le esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e non siano tali da impedire od ostacolare ingiustificatamente l'insediamento degli impianti stessi. Si tratta di un principio, il quale - nel verificare il corretto esercizio delle funzioni amministrative spettanti agli enti locali - ha sottolineato come il formale utilizzo degli strumenti urbanistici e il dichiarato intento di esercitare le proprie competenze in materia di governo del territorio non possono giustificare l'adozione di misure che, nella sostanza, costituiscono indirettamente una deroga ai limiti di esposizione fissati dallo Stato, quali ad esempio il generalizzato divieto di installazione delle stazioni radio base per la telefonia cellulare in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione residenziale, che ha lo stesso effetto di sovrapporre una determinazione cautelativa ispirata al principio di precauzione alla normativa statale che ha fissato i limiti di radiofrequenza, di fatto eludendo tale normativa.

T.R.G.A. Trento, sez. I, 31/08/2020, n. 141
La sottoscrizione della candidatura contenuta nella dichiarazione di presentazione della lista alla carica di consigliere comunale presenta un carattere lato sensu volitivo, e non meramente dichiarativo ed informativo; pertanto, essa non può sanare la mancata indicazione della lista cui si riferisce la candidatura stessa.
L'art. 244, Codice degli enti locali della Regione Trentino - Alto Adige, nella parte in cui prevede la cancellazione dalle liste dei nomi dei candidati alla carica di consigliere comunale "qualora, in riferimento agli stessi, manchi ovvero sia incompleta la dichiarazione di accettazione prescritta dall'art. 242", va interpretato nel senso che (nel caso dei Comuni della Provincia di Trento) la dichiarazione di accettazione della candidatura è incompleta laddove manchi un elemento essenziale della dichiarazione stessa, quale è l'indicazione della lista alla quale si riferisce la candidatura. Laddove si ritenesse che il candidato nella dichiarazione di accettazione della candidatura non sia tenuto a specificare anche la lista alla quale si riferisce la propria candidatura, si ammetterebbe nel procedimento elettorale un fattore di incertezza assolutamente incompatibile con la natura e la tempistica del procedimento stesso.

T.R.G.A. Trento, sez. I, 15/07/2020, n. 115
L'accesso ai documenti amministrativi va valutato ex ante e in astratto, e non già con riferimento alla pertinenza nel merito dei documenti individuati dall'interessato, dato che la concreta valutazione della rilevanza e pertinenza della documentazione ai fini del giudizio cui accede va apprezzata nell'ambito di quest'ultimo. I presupposti per il diritto di accesso documentale sono previsti dall'art. 32, comma 1, l. prov. n. 23 del 1992 così come, in termini analoghi, stabiliti dall'art. 22, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990.

T.R.G.A. Trento, sez. I, 01/07/2020, n. 109
La disciplina di cui all'art. 88, comma 4 bis, l. prov. n. 15/2015 ("Riduzione del contributo di costruzione") rinviene la propria ratio nella necessità di immettere nell'ordinamento una disciplina specifica ed omogenea per la riduzione del contributo di concessione nei casi di demo-ricostruzione, accomunati dal ricorrere di un volume preesistente che l'interessato si accinge a riedificare. Il legislatore ha confermato l'irrilevanza della categoria di intervento utilizzato per il riuso dei volumi pregressi, poiché risultano indubitabilmente equivalenti gli interventi di ristrutturazione urbanistica, di ristrutturazione edilizia o anche di nuova costruzione, superando così le difficoltà interpretative sul punto che nel tempo avevano - tra l'altro - dato luogo, sia pure in contesti ordinamentali ben diversi rispetto alla specialità della competenza primaria della Provincia autonoma di Trento in materia urbanistica, e ciò anche e soprattutto in ragione dell'evoluzione della normativa di fonte statuale.
È illegittimo l'art. 46 comma 3 del Regolamento urbanistico provinciale di Trento, da cui consegue che la riduzione del contributo di costruzione, nel caso di interventi di demo-ricostruzione, dovrà essere determinata attraverso la sostanziale "sterilizzazione" della superficie utile netta preesistente, in stretta applicazione del comma 4 bis dell'art. 88 della l. prov. n. 15 del 2015, fino all'eventuale nuovo esercizio della discrezionalità del legislatore. Non è, infatti, precluso al legislatore provinciale, de iure condendo, esercitare nuovamente la discrezionalità legislativa a lui spettante per la specifica fattispecie considerata, mediante la determinazione degli elementi necessari a circoscrivere i criteri direttivi e i limiti entro i quali può esprimersi la fonte secondaria (v. Cons. St., ad. plen., 30/08/2018, n. 12). Infatti, il contributo di concessione, definito dalla l.p. Trento n. 15/2015 quale "contributo di costruzione" costituisce un corrispettivo di diritto pubblico previsto a titolo di partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione, cioè una prestazione patrimoniale di carattere non tributario, e ha carattere generale, prescindendo totalmente dalle singole opere di urbanizzazione che devono in concreto eseguirsi, venendo altresì determinato indipendentemente sia dall'utilità che il concessionario ritrae dal titolo edificatorio, sia dalle spese effettivamente occorrenti per la realizzazione delle relative opere.

T.R.G.A. Trento, sez. I, 01/07/2020, n. 107
Non contrasta con il riparto di attribuzioni tra legislatore provinciale e legislatore statale l'esercizio della competenza legislativa di cui è espressione l'art. 67 bis, l. prov. n. 7/1997. Pertanto, deve essere confermata la spettanza al giudice amministrativo della giurisdizione esclusiva avente riguardo ai rapporti di lavoro per personale dipendente dal Corpo permanente dei Vigili del Fuoco provinciali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 63, comma 4, d.lg. n. 165 del 2001 e dell'art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a. in relazione all'attuale testo dell'art. 67 bis l. prov. n. 7 del 1997.
L'esercizio della competenza legislativa circa la definizione della natura giuridica del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti dall'Amministrazione provinciale in senso aderente alle norme fondamentali di riforma economico-sociale espresse dalle leggi dello Stato, è stato reputato fin dall'origine conforme a Costituzione dalla stessa Consulta. Deve, pertanto, ritenersi non esorbitante dalle competenze del legislatore provinciale il recepimento della disciplina di diritto pubblico del rapporto di lavoro dei componenti del Corpo permanente dei Vigili del Fuoco, in assonanza con la previsione della legislazione dello Stato per quanto segnatamente attiene al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Ex artt. 108 e 117, c. 2, lett. l), Cost., il riparto di giurisdizione è comunque tema di stretta pertinenza del legislatore statale, in quanto la relativa disciplina non può che essere unitaria su tutto il territorio nazionale, non essendo consentite soluzioni difformi da Regione a Regione.

T.R.G.A. Trento, sez I, 16/06/2020, n. 91
Le società di gestione del risparmio (SGR) sono riconducibili alle istituzioni finanziarie (non bancarie) e appartengono alla categoria degli investitori istituzionali.
Il comma 3-ter dell’art. 144, d.lgs. n. 163 del 2006 – secondo cui “Il bando può prevedere che l'offerta sia corredata dalla dichiarazione sottoscritta da uno o più istituti finanziatori di manifestazione di interesse a finanziare l'operazione, anche in considerazione dei contenuti dello schema di contratto e del piano economico-finanziario” – non impone l’obbligo di prevedere nel bando, a pena di esclusione, la presentazione, a corredo dell’offerta, della dichiarazione di uno più istituti finanziatori, recante la manifestazione di interesse a finanziare l’operazione, perché il legislatore, con una formula aperta, ha riconosciuto a ciascuna amministrazione la facoltà di determinarsi in proposito.

NEWS
La giuria internazionale della nona edizione del programma Federal Scholar in Residence di Eurac Research ha conferito il primo premio al lavoro presentato da Daniel Cetrà, ricercatore presso il Centre on Constitutional Change e la University of Aberdeen. La sua ricerca si concentra principalmente sul nazionalismo e comprende, tra le altre cose, anche studi sulla Brexit, sul nazionalismo nelle minoranze e sui movimenti indipendentisti in Catalogna, nelle Fiandre, in Scozia e nei Paesi Baschi. Durante il suo soggiorno presso Eurac Research, Cetrà discuterà il suo paper “State Nationalism and Territorial Accommodation: Founding Moments and their Legacies in Spain and India” e presenterà ulteriori lavori e focus di ricerca. Come di consueto, il termine per la presentazione delle candidature per il programma Federal Scholar in Residence 2022 è il 1 luglio 2021. Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare la pagina www.eurac.edu/federalscholar.


L’Istituto di studi federali comparati e l’Istituto sui diritti delle minoranze di Eurac Research hanno avviato una nuova serie di working papers: DiGoP (Diversity Governance Papers - Constitutional, Territorial and Societal Pluralism). All’interno della serie vengono pubblicati contributi che affrontano l’argomento da diverse prospettive. I contributi saranno peer reviewed e disponibili online gratuitamente. Maggiori info http://bit.ly/DiGoPapers

COVID-19

Misure collegate al contenimento del Coronavirus

TIROLO
Portale Coronavirus del Land Tirol con informazioni, attualità e raccolta norme e linee guida in materia di Covid-19:
https://www.tirol.gv.at/gesundheit-vorsorge/infekt/coronavirus-covid-19-informationen/

VfGH 14.07.2020, G 180/2020 et al.; provvedimenti del Tirolo in tema di Covid-19:
Inammissibilità di ricorsi individuali da parte di albergatori tirolesi relativi alla legittimità dell’emanazione di regolamenti ai sensi della Legge sui provvedimenti in tema di COVID-19 (COVID-19-MaßnahmenG) e in opposizione a diversi provvedimenti regolamentari per l’arginamento della diffusione di COVID-19, a causa del non ricorrere di un interesse legittimo immediato o la non dimostrata ricorrenza di detto interesse legittimo, nonché per la mancata esposizione dei profili di illegittimità di detti regolamenti che venivano contestati nella loro integrità; inoltre rigetto della trattazione dei ricorsi riguardanti la mancata previsione di indennizzi per il lucro cessante.

VfGH 14.07.2020, V 355/2020 et al.; provvedimenti del Tirolo in tema di Covid-19:
Inammissibilità di ricorsi individuali per l’annullamento di due regolamenti emanati da una Bezirkshauptmannschaft  contenenti l’abrogazione di misure in tema di COVID-19; si è ritenuto che i regolamenti contestati non contenessero violazioni della sfera giuridica e che la società ricorrente non fosse legittimata a richiedere la persistenza dei regolamenti abrogati.


Legge del Tirolo sull’adeguamento dei tributi in seguito a COVID-19, LGBl. Nr. 59/2020:
Disciplina di adeguamento dei tributi alla Legge di adeguamento riguardo a COVID-19 (COVID-19-Anpassungsgesetz, LGBl. Nr. 51/2020).

Legge del Tirolo sul sostegno finanziario ai Comuni (Tiroler Finanzzuweisungsgesetz) 2020 (riforma), LGBl. Nr. 67/2020:
Sostegni finanziari per COVID-19 da parte del Land Tirolo ai comuni tirolesi, in forma di sostegni privilegiati, a parziale compensazione delle minori entrate.

Ordinamento comunale del Tirolo, diritto civico di Innsbruck (riforma), LGBl. Nr. 109/2020 e 110/2020:
Tra l’altro disposizioni speciali per la pubblicità delle sedute del consiglio comunale a causa di COVID-19

2a Legge di adeguamento riguardo a COVID-19 (2. Tiroler COVID-19-Anpassungsgesetz),  LGBl Nr. 118/2020:  
Proroga di numerose disposizioni speciali del Land Tirolo fino alla fine dell’anno 2021.
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Portale Coronavirus con informazioni, attualità e raccolta norme e linee guida in materia di Covid-19.
http://www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/protezione-civile/coronavirus.asp

Legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9
Disposizioni collegate all’assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022
La legge prevede la sospensione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2020 per alcune categorie catastali a causa della pandemia di Covid-19 (come gli alloggi e i rifugi). Permette inoltre alle autorità locali di rinunciare all'affitto e ai canoni di concessione a causa dell'emergenza epidemiologica. Anche in altri settori si stanno modificando le leggi provinciali per rispondere alle situazioni create dalla pandemia (ad esempio, l'istruzione e l'economia).

Legge provinciale 13 ottobre 2020, n. 12
Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e altre disposizioni.
La legge autorizza la provincia a partecipare alla creazione di una fondazione legata al riconoscimento delle Dolomiti come patrimonio dell'umanità dell'UNESCO.
L'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili, prevista dalla l. p. 19 agosto 2020, n. 9, sarà estesa e saranno adottate anche altre misure di sostegno per contrastare gli effetti negativi della pandemia di Covid-19.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Portale Coronavirus della Provincia autonoma di Trento con informazioni, attualità e raccolta norme e linee guida in materia di Covid-19
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/Rubrica-Coronavirus/Ordinanze-documenti-e-comunicazioni/Normativa-e-Linee-guida

Provvedimenti ed atti T.R.G.A. Trento per EMERGENZA COVID 19
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/covid19-trga-trento

Decreto del presidente della provincia 13 luglio 2020, n. 7-20/Leg
Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 27 aprile 2020, n. 4-17/Leg (Regolamento concernente criteri e modalità applicativi della legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020 per l'affidamento di contratti pubblici in emergenza COVID-19)

Decreto del presidente della provincia 11 giugno 2020, n. 6-19/Leg
Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 27 aprile 2020, n. 4-17/Leg (Regolamento concernente criteri e modalità applicativi della legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020 per l'affidamento di contratti pubblici in emergenza COVID-19) e del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici)

Decreto del presidente della provincia 11 giugno 2020, n. 5-18/Leg
Modificazione del decreto del Presidente della Provincia 27 aprile 2020, n. 4-17/Leg (Regolamento concernente criteri e modalità applicativi della legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020 per l'affidamento di contratti pubblici in emergenza COVID-19), concernente il riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro

NOVITÀ EDITORIALI
M. Cozzio, G. Gios (cur.), La gestione della risorsa acqua nelle aree montane. Profili economici e giuridici rilevanti in tema di concessioni idroelettriche, Trento, Università degli studi di Trento, 2020.

Bußjäger/Gamper/Ranacher (Hg), Tiroler Landesverfassungsrecht (Il diritto costituzionale del Tirolo, 2020)

Bußjäger/Kronister/Schramek (Hg), Herausforderungen der Bezirksverwaltung (Le sfide dell’amministrazione circoscrizionale – 2020)

Institut für Föderalismus (Hg), 44. Bericht über den Föderalismus in Österreich (44° Rapporto sul federalismo in Austria – 2020)

Lienbacher/Pürgy (Hrsg), Ist die Gesetzgebungskompetenz der Länder noch sinnvoll? (Ha ancora senso la competenza legislativa dei Land? – 2020)

Lopatka, Die Stellung der österreichischen Bundesländer in der unionalen Rechtsetzung (Il rango dei Land austriaci nella legislazione comunitaria – 2020)

Alber Elisabeth, Guest Editor's Introduction: Squaring the Circle: Constitutionalism and Pluralism in Overseas France, in: IACL Blog Symposium Constitutionalism and Pluralism in Overseas France, 03/11/2020, https://blog-iacl-aidc.org/constitutionalism-and-pluralism-in-overseas-france/2020/11/3/guest-editors-introduction-squaring-the-circle-constitutionalism-and-pluralism-in-overseas-france

Alber Elisabeth, New Caledonia Rejects Once Again Full Independence, but the Die Is Not Yet Entirely Cast, in: IACL Blog, 06/10/2020, https://blog-iacl-aidc.org/2020-posts/2020/10/6/new-caledonia-rejects-once-again-full-independence-but-the-die-is-not-yet-entirely-cast

Alber Elisabeth, L'autonomie du Tyrol du Sud en Italie: une analyse contextuelle, in: Félix Mathieu/David Guénette/Alain-G. Gagnon (Hg.), Cinquante déclinaisons de fédéralisme. Théorie, enjeux et études de cas, Presses de l’Université du Québec, Montreal, 2020, 379-392.

Alber Elisabeth /Engl Alice, Border Crossers and Border Studies: Eine multiperspektivische Bestandsaufnahme zum Grenzraum Tirol-Südtirol-Trentino, in: Theo Hug/Andreas Maurer/Thomas Walli, Crossing Borders – Passaggi di confine – Grenzgänge. Festschrift für Günther Pallaver, innsbruck university press, 2020, 29-45.

Alber Elisabeth / Keil Soeren, Introduction: Federalism as a Tool of Conflict Resolution, in: Soeren Keil/Elisabeth Alber (Hg), Federalism as a Tool of Conflict Resolution, Ethnopolitics Special Issue, volume 4/2020, https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17449057.2020.1795469

Alber Elisabeth / Mariacher Lukas, Der Regionalstaat Italien und Südtirols Sonderstellung: Grundlagen und Entwicklungen, in: Rudolf Hrbek, Martin Große Hüttmann, Carmen Thamm (Hg), Autonomieforderungen und Sezessionsbestrebungen in Europa und der Welt. Beweggründe - Entwicklungen – Perspektiven, Nomos, Baden-Baden, 2020, 56-75.

Habicher Daria / Windegger Felix / Gruber Mirjam / Dibiasi Andreas / Klotz Greta / Erschbamer Greta / Pechlaner Harald / von der Gracht Heiko / Gigante Silvia / Ghirardello Linda, Denkanstoß Covid-19: Zukunftsszenarien für ein nachhaltiges Südtirol 2030+, Eurac Research, Bozen, 2020, http://www.eurac.edu/en/research/center-for-advanced-studies/projects/PublishingImages/Pages/Suedtirol-Alto-Adige-2030+/Covid-19_Szenarien_WEB.pdf

Habicher Daria / Windegger Felix / Gruber Mirjam / Dibiasi Andreas / Klotz Greta / Erschbamer Greta / Pechlaner Harald / von der Gracht Heiko / Gigante Silvia / Ghirardello Linda, Spunti di riflessione covid-19: scenari futuri per un Alto Adige 2030+ più sostenibile, Eurac Research, Bozen, 2020.

Kössler Karl, Bougainville Moving Towards Independence? The Role of Autonomy for Conflict Resolution in Past and Present, in: Soeren Keil/Elisabeth Alber (Hg), Federalism as a Tool of Conflict Resolution, Ethnopolitics Special Issue, volume 4/2020, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17449057.2020.1795475

Palermo Francesco / Parolari Sara / Valdesalici Alice (eds.), Costituzioni finanziarie e riforme: Italia e Spagna a confronto, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2020.

Palermo Francesco, The Elephant in the Room: Ukraine between Decentralization and Conflict, in: Soeren Keil/Elisabeth Alber (Hg), Federalism as a Tool of Conflict Resolution, Ethnopolitics Special Issue, volume 4/2020, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17449057.2020.1795473

Palermo Francesco, La forma di governo regionale a vent’anni dalla riforma: cosa resta della specialità?, in: Osservatorio sulle fonti, 2/2020, 1063-1075.

Palermo Francesco, La gestione della crisi pandemica in Austria: regolarità costituzionale e qualche distonia politica, in: Diritto pubblico comparato ed europeo – DPCE online, 2/2020, 1743-1758, http://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/view/979.

Palermo Francesco, Reducing the Size of the Italian Parliament: The Wrong Means to the Right End, in: International Journal of Constitutional Law Blog (18 September 2020), http://www.iconnectblog.com/2020/09/symposium-|-part-iii-|-the-wrong-means-to-the-right-end.

Palermo Francesco, Quelques perspectives sur le fédéralisme compare, in: Félix Mathieu/David Guénette/Alain-G. Gagnon (Hg.), Cinquante déclinaisons de fédéralisme. Théorie, enjeux et études de cas, Presses de l’Université du Québec, Montreal, 2020, 137-144.

Palermo Francesco, Les enseignements de l’Union européenne pour comprendre le fédéralisme, in: Félix Mathieu/David Guénette/Alain-G. Gagnon (Hg.), Cinquante déclinaisons de fédéralisme. Théorie, enjeux et études de cas, Presses de l’Université du Québec, Montreal, 2020, 415-423.

Palermo Francesco, The Resilience of Austrian Federalism and How the Constitutional Court Supports It, in: IACL-AIDC Blog (8 October 2020), https://blog-iacl-aidc.org/100th-anniversary-of-the-austrian-constitutional-court/2020/10/8/quts03apxmajno427qwudax8eq4fmz

Valdesalici Alice / Chanchal Kumar Sharma, Fiscal Federalism, in: Rainer Grote / Frauke Lachenmann / Rüdiger Wolfrum (eds.), Max Planck Encyclopaedia of Comparative Constitutional Law (OUP 2017-), 2020; available at www.mpeccol.com.

Valdesalici Alice, Measuring Fiscal Responsibility: From “Law in Books” to “Law in Action”’, in: Nico Steytler / Balveer Arora / Rekha Saxena (eds.), The Value of Comparative Federalism: The Legacy of Ronald L. Watts, Routledge, 2020, 123-145.

Valdesalici Alice, Riforma del federalismo fiscale e Regioni speciali: gli opposti a volte si attraggono, in: Francesco Palermo / Sara Parolari / Alice Valdesalici (eds.), Costituzioni finanziarie e riforme: Italia e Spagna a confronto, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2020, 205-222.

Zwilling Carolin / Alber Elisabeth, Italiens Regionalismus im Ausnahmezustand: die Regierung Conte II auf der Suche nach Stabilität und Koordination, in: Europäischen Zentrum für Föderalismus-Forschung Tübingen (EZFF) (Hg.), Jahrbuch des Föderalismus 2020. Föderalismus, Subsidiarität und Regionen in Europa, 2020, 307 – 320.

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2/2020
November 1, 2020

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
VfGH 24.02.2020, E 3273/2019; incombente costruzione di immobili ad uso abitativo:
In riferimento alla giurisprudenza relativa alle incombenti costruzioni di immobili ad uso abitativo, la questione verteva, nel caso presente (nuova edificazione su fondi finora non edificati), intorno al concetto di “fondo non edificato” ai fini del conferimento di una concessione edilizia per la realizzazione di una dipendenza sul fondo confinante di un’azienda.

VfGH 06.10.2020, G 166-168/2020; referendum a Ludesch:
Abrogazione di una disposizione della Legge del Vorarlberg sui referendum regionali (Vorarlberger Landes-Volksabstimmungsgesetz) per violazione del sistema rappresentativo e democratico dell’autonomia comunale. La Legge del Vorarlberg sulle autonomie comunali (Vorarlberger Gemeindegesetz) prevede che le questioni riguardanti gli ambiti di azione di un comune – quando ad esempio lo richieda un determinato numero minimo di aventi diritto al voto – possano essere risolte ricorrendo a un referendum. Ai sensi della Legge del Vorarlberg sui referendum regionali tale espressione della volontà popolare sostituisce la decisione dell’organo comunale altrimenti competente, e tale fatto è stato dichiarato incostituzionale.


DIRITTO DEL LAND TIROLO
Avvertenza: per le Gazzette ufficiali autentiche del Land e le versioni consolidate consultare http://www.ris.bka.gv.at/Lr-Tirol/. Le bozze delle consulenze e i pareri, nonché le proposte presentate dal Governo comprensive di Annotazioni Esplicative, sono consultabili sulla homepage del Parlamento (Landtag) del Tirolo (http://www.tirol.gv.at/landtag/) sotto “Parlamentarische Materialien” (Materiali parlamentari).

Ordinamento edilizio del Tirolo (Tiroler Bauordnung) del 2018 (riforma), LGBl. Nr. 60/2020:
Realizzazione degli obiettivi dell’Accordo di Parigi per la tutela dell’ambiente in materia di riduzione dei gas serra e in particolare degli obiettivi della Direttiva UE 2018/844, della Direttiva UE 2010/31 e della Direttiva UE 2012/27 (Direttiva in materia di edifici); riformulazione del concetto di “grande ristrutturazione” con innalzamento del tasso di risanamento (parziale); “verifica delle alternative” nell’ambito della fonte energetica prescelta.

Legge del Tirolo di adeguamento della legislazione elettorale (Tiroler Wahlrechtsanpassungsgesetz) del 2020, LGBl. Nr. 68/2020:
Riforma all’Ordinamento per le elezioni regionali del Tirolo (Tiroler Landtagswahlordnung) del 2017, dell’Ordinamento per le elezioni comunali del Tirolo (Tiroler Gemeindewahlordnung) del 1994, del Regolamento del Comune di Innsbruck per le elezioni comunali (Innsbrucker Wahlordnung) del 2011, della Legge del Tirolo sulle consultazioni popolari (Tiroler Volksrechtegesetz) e del Regolamento del Parlamento del Tirolo (Geschäftsordnung des Tiroler Landtages) del 2015; adeguamenti di dettaglio (procedure, tutela dei dati); organizzazione e attività degli uffici elettorali; norme cautelative per eventi particolari che incidano sullo svolgimento delle elezioni (ad es. pandemia); pubblicità elettorale; svolgimento delle operazioni di voto (alfabeto tattile); accertamento del risultato elettorale; norme atte ad evitare l’insufficienza delle liste elettorali e la vacanza di seggi nel Parlamento regionale.

Legge del Tirolo sull’imposta sulle attività ricreative (Tiroler Vergnügungssteuergesetz) del 2017 (riforma), LGBl. Nr. 76/2020:
Riguardante il collocamento di terminali per le scommesse e di input device.

Legge del Tirolo sulle questioni professionali regolate dall’UE (Tiroler EU-Berufsangelegenheiten-Gesetz), (riforma), LGBl. 80/2020:
Attuazione della Direttiva UE 2018/958 circa la verifica di adeguatezza che precede l’emanazione di nuove regolamentazioni in tema di professioni.

Legge del Tirolo sull’organizzazione scolastica (Tiroler Schulorganisationsgesetz) 1991 (riforma), LGBl. 87/2020:
Modifica della denominazione di materie scolastiche; cessione di competenze ai sensi della Legge sugli investimenti nella formazione (Bildungsinvestitionsgesetz) e concessione di sussidi del Land al Provveditorato (Bildungsdirektion) per l’assunzione di personale addetto alle attività di tempo libero nelle scuole a tempo pieno.

Legge del Tirolo sulla Camera dell’agricoltura e sulla Camera dei lavoratori agricoli (Tiroler Landwirtschaftskammer- und Landarbeiterkammergesetz) (riforma), LGBl. 89/2020:
Equiparazione dei partner ai coniugi e alle unioni civili; possibilità di collaborazione da parte di cooperative economiche e di acquisto, agricole e forestali nello svolgimento di funzioni delle singole camere; chiarimenti riguardanti gli introiti per manifestazioni; esclusione dell’obbligo di contribuzione multipla in caso di affitto di un’unità economica a membri della famiglia; vari adattamenti riguardanti le cariche elettive.

Legge del Tirolo sulle scuole agrarie (Tiroler Landwirtschaftliches Schulgesetz) del 2012 (riforma), LGBl. Nr. 90/2020:
Vari adattamenti come ad es. introduzione delle vacanze autunnali; modifiche nell’ambito dei sussidi per l’alloggio in case di riposo e di cura; nuova disciplina sui vicedirettori.


GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
Corte Amministrativa Suprema
VwGH 28.05.2020, Ra 2019/07/0081; Legge sulle valutazioni di impatto ambientale (UVP-G):
Rigetto del ricorso riguardante l’autorizzazione di una centrale idroelettrica sita in Tirolo ai sensi della UVP-G 2000.

VwGH 02.06.2020, Ra 2018/11/0084; astensione dal voto in organi amministrativi collegiali:
La nomina a membro di un organo amministrativo collegiale comporta l’obbligo di partecipazione alla formazione della volontà di tale organo. L’astensione dal voto di membri di un organo amministrativo collegiale che abbiano partecipato alla discussione non può dunque essere considerata legittima senza che vi sia una esplicita previsione di legge. Al contempo, nel caso di astensione dal voto, non sarà l’organo amministrativo collegiale indicato dalla legge a decidere, quanto solo una parte di esso, situazione che provoca una irregolare composizione dell’organo medesimo.

VwGH 16.06.2020, Ra 2018/01/0287; ricorso contro un provvedimento:
Legittimità dell’uso della forza da parte di dipendente di un istituto di sicurezza privato al fine di allontanare una persona su disposizione del sindaco ai sensi del § 39 comma 4 TGO (Legge del Tirolo sui comuni) del 2001, in seguito a ordine di polizia amministrativa nel corso di una seduta del consiglio comunale.

VwGH 07.09.2020, Ro 2020/01/0007; comunicazione di atto amministrativo:
Non ricorrono i presupposti per l’emanazione orale di un provvedimento ai sensi del § 62 comma 1 AVG (Legge generale sul procedimento giudiziario) a causa della non presenza fisica del soggetto; un provvedimento comunicato per via audiovisiva (in videoconferenza) è inesistente dal punto di vista giuridico.


Tribunale amministrativo del Land Tirolo
02.06.2020, LVwG-2020/22/0535-3; dispositivi per la disattivazione di radar e laser; entità della pena:
L’utilizzo di dispositivi per la disattivazione di radar e laser mette particolarmente a rischio la sicurezza della circolazione stradale impedendone interamente la sorveglianza da parte del potere esecutivo. L’irrogazione di un’ingente sanzione pecuniaria ha il fine di contrastare con particolare forza la grande diffusione di tali dispositivi e di creare un effetto deterrente nei confronti della popolazione. Essendo il reo un avvocato il quale, anche se incensurato, ha agito intenzionalmente, una pena pecuniaria di Euro 2000 non appare sproporzionata visto l’eccezionale grado di riprovevolezza dell’illecito. La professione dell’avvocato gode di una particolare stima sociale, pertanto in questo caso erano da considerarsi diversi aspetti di prevenzione speciale.

08.06.2020, LVwG-2020/20/0311-6; guida sotto l’effetto di alcool; non affidabilità nella circolazione stradale; effetto vincolante:
Il ricorrente aveva commesso un illecito ai sensi del § 99 comma 1a nel combinato disposto con il § 5 comma 1 StVO (Codice della strada). La sentenza di condanna è passata in giudicato. In considerazione di ciò, i provvedimenti relativi alla patente di guida dell’interessato hanno effetto vincolante, anche indipendentemente dal giudizio emanato nel procedimento riguardante la patente medesima circa l’effettiva commissione di un illecito. Ciò significa che il ricorrente aveva commesso in ogni caso un reato che ne comprometteva l’affidabilità nella circolazione stradale ai sensi del § 7 comma 3 n. 1 della Legge sulle patenti di guida (FSG) (vale a dire una violazione ai sensi del § 99 comma 1a nel combinato disposto con il § 5 comma 1 StVO) e che (in considerazione del fatto che il ricorrente ha la sua residenza in Austria) la sua patente valida sul territorio dello Spazio economico europeo doveva essere sospesa.
La durata minima della sospensione della patente per illeciti ai sensi del § 99 comma 1a StVO è di quattro mesi in caso di prima violazione, e ciò ai sensi del § 26 comma 2 n. 4 FSG. L’autorità ha fissato in sei mesi la durata della sospensione. Ciò non appare illegittimo in considerazione del fatto che il ricorrente viaggiava sotto l’effetto di alcool in una strada forestale scoscesa e tortuosa e che in fin dei conti ha anche provocato un incidente (vedi possibilità di inasprimento della sospensione ai sensi del § 26 comma 2 n. 2 FSG).

10.06.2020, LVwG-2019/44/1470-21; centrale idroelettrica; tutela delle specie naturali; organizzazione ambientalista; misure CEF:
È inammissibile l’impugnazione di atti amministrativi di tutela della natura già in vigore da parte di organizzazioni ambientaliste al di fuori dei termini vincolanti previsti dal § 48 comma 12 della Legge del Tirolo sulla tutela della natura (TNSchG) del 2005. Dette organizzazioni possono chiedere unicamente, tramite ricorso presentato ai sensi del § 43 comma 6 lit c TNSchG del 2005, il rispetto delle disposizioni di tutela delle specie naturali contenute nel diritto Ue.
Una violazione del divieto di abbattimento di cui al § 24 comma 2 lit a TNSchG 2005, o a quello di cui al § 4 Abs 2 lit a del Regolamento del Tirolo sulla tutela della natura (TNSchVO) del 2006, ricorre solo quando vi siano indizi del fatto che la misura aumenti in modo netto e significativo il rischio di morte di singoli esemplari di una specie. Se invece il rischio di morte non supera quello che minaccia di regola i singoli esemplari della specie in questione, la violazione non si intende realizzata.
La raccolta di individui di una specie sottoposta a tutela al fine di rimetterli senza indugio in libertà in un habitat sostitutivo non costituisce cattura ai sensi del § 24 comma 2 lit a TNSchG 2005 o del § 4 Abs 2 lit a TNSchVO 2006 se lo scopo è quello di evitare la loro uccisione.

02.07.2020, LVwG-2020/37/1215-1; ritardo nella presentazione di un ricorso:
Il ricorrente ha presentato alla Bezirkshauptmannschaft, in forma digitale (e-mail), il suo ricorso avverso una sanzione irrogata nei suoi confronti dopo lo scadere del termine di due settimane di cui al § 49 comma 1 della Legge sugli illeciti amministrativi (VStG), violando dunque l’obbligo di tempestività. Nella sua impugnazione il ricorrente adduce unicamente di aver considerato la sanzione irrogata nel caso presente come “collegata” ad altra sanzione irrogata sotto un diverso numero d’ordine e di aver presentato tempestivamente il ricorso avverso quest’ultima. L’affermazione secondo cui il soggetto avrebbe presentato tempestivamente il ricorso avverso l’altra sanzione non può sanare il ritardo nella presentazione del ricorso avverso la sanzione presente.

08.07.2020, LVwG-2019/37/1441-23; verifica in applicazione del diritto delle acque; convenzione; atto pubblico; deroga; modifica:
Gli accordi venuti in essere dopo la conclusione del procedimento di concessione di sfruttamento delle acque non entrano a far parte della concessione stessa. Un simile accordo non può avere nemmeno l’effetto di modificare l’atto di concessione, dato che una tale modifica può essere effettuata unicamente in forma di atto amministrativo emesso all’autorità competente.
La convenzione di cui al § 111 comma 3 della Legge sullo sfruttamento delle acque (WRG) del 1959 è atta a disciplinare esclusivamente rapporti giuridici tra le parti e non ha effetto nei confronti di terzi. Gli obblighi di carattere pubblico non sono inficiati dall’atto pubblico poiché quest’ultimo non rappresenta di per sé un parere di merito da parte dell’autorità competente. Le cose starebbero diversamente se il rispetto o l’esecuzione della convenzione fossero espressamente prescritti nell’atto di concessione ed entrassero in tal modo a far parte del suo contenuto giuridico. In tal caso sarebbe possibile anche un effetto nei confronti di terzi, sia a loro favore, sia nel senso di un obbligo di tolleranza ad essi imposto.

25.08.2020, LVwG-2020/25/1769-1; tutela dei non fumatori; superficie all’aperto:
Nell’introdurre un divieto illimitato di fumo nell’ambito della ristorazione il legislatore ha inteso includere anche strutture non in muratura, come ad esempio le tendostrutture. È chiaro dunque che la vigenza del divieto di fumare non ha a che vedere con la presenza di strutture in muratura.
La finalità della Legge sul consumo di tabacco e la tutela delle non fumatrici e dei non fumatori (TNRSG) è quella di garantire un’ampia tutela degli altri clienti e dipendenti delle aziende di ristorazione dagli effetti perniciosi del fumo passivo. Essi sorgono, nel caso presente, non appena si crea uno spazio aereo chiuso, che ricorre anche dal momento in cui una tenda di copertura venga srotolata, dato che i vari moduli in cui si svolgeva la somministrazione erano chiusi su ogni lato da strutture continue.

ITALIAGIURISPRUDENZA COSTITUZIONALEhttp://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do

Sentenza n. 103/2020: Disciplina degli impianti a fune ad uso sportivo o turistico-ricreativo.
Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, Sezione autonoma di Bolzano, ha sollevato questione di legittimità censurando la legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 luglio 2018, n. 10 nella parte in cui ha modificato la disciplina di impianti a fune ad uso sportivo o turistico-ricreativo. È stato censurato il mancato rispetto dei principi posti a tutela del mercato perché la normativa non prevede una gara pubblica per il rilascio o rinnovo di concessioni in quanto il legislatore provinciale inquadra le concessioni per impianti a fune ad uso sportivo o turistico-ricreativo come concessioni non richiedenti una procedura a evidenza pubblica.
La Corte ha ritenuto che tali concessioni possano essere considerati, sostanzialmente, come autorizzazioni di attività economiche o inerenti al diritto di proprietà, non necessitando una gara pubblica, dichiarando non fondata la questione di legittimità. La Corte ha colto però l’occasione per segnalare la necessità di una procedura a evidenza pubblica rispetto ai provvedimenti concessori di terreni demaniali o comunque di proprietà pubblica sui quali insistono impianti a fune, come nel caso a quo.

Sentenza n. 174/2020: Norme provinciali che concernono, in senso lato, il personale della Provincia autonoma di Trento
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale in riferimento di varie disposizioni della legge della Provincia autonoma di Trento 6 agosto 2019, n.5 che riguardano (1) la contrattazione collettiva sul trattamento giuridico ed economico dei giornalisti operanti presso la Provincia autonoma e presso gli enti strumentali per mancato rispetto dei contratti collettivi di categoria dei giornalisti; (2) le modalità di svolgimento di un concorso straordinario 2019 per il personale insegnante delle scuole dell’infanzia provinciali per non aver previsto una prova d’esame; (3) interventi d’emergenza ed eccezionali volti ad ammettere alla procedura concorsuale i medici in formazione specialistica iscritta all’ultimo anno di corso nella disciplina messa a concorso o in quella affine. Tali interventi sono stati anche determinati dalla legge prov. Trento n. 12/2019 e la questione di legittimità connessa è stata trattata nel giudizio a quo.
La Corte ha dichiarata (1) non fondata la questione, dato che le disposizioni rispettano la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile riferendosi al regime e alle condizioni dei contratti collettivi di categoria di giornalisti; (2) cessata la materia del contendere, avendo la Provincia autonoma modificato la legge, prevendo la prova d’esame; (3) non fondate le questioni relative agli interventi di emergenza rilevando che la normativa provinciale trova fondamento nella competenza regionale concorrente <<tutela della salute>> e non ha violato la competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica in quanto gli interventi possono essere considerati come <<azioni necessarie per il conseguimento di un apprezzabile obiettivo organizzativo>>.

Sentenza n. 189/2020: Legge riguardo il nuovo ordinamento dei servizi del personale della Provincia autonoma di Trento e misure collegate con l’assestamento del bilancio per l’anno 1999 – non fondatezza
Giudizio di legittimità costituzionale introdotto dalla Corte dei conti, sezioni riunite per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, dell’art. 92 della legge della Provincia autonoma di Trento 29 aprile 1983, n. 12 e dell’art. 18 della legge della Provincia autonoma di Trento 27 agosto 1999, n. 3. L’impugnato art. 92 l. prov. n. 12/1983 prevede il rimborso da parte della Provincia autonoma delle somme sostenute dai propri dipendenti, amministratori e incaricati per difendersi nei giudizi civili, penali, contabili e disciplinari in cui siano stati coinvolti in ragione del servizio, delle funzioni o dei compiti espletati. L’art. 18 l. prov. n. 3/1999 fornisce l’interpretazione autentica del richiamato art. 92 e stabilisce che il rimborso è anche riconosciuto per le spese legali, peritali e di giustizia sostenute per la difesa nelle fasi preliminari di giudizi civili, penali e contabili e nei casi dell’archiviazione del procedimento penale o di quello volto all’accertamento della responsabilità amministrativo o contabile.
La Corte dei conti, chiamata alla parificazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento, dubita della legittimità costituzionale delle disposizioni che consentono il rimborso relativo agli oneri sopportati nei procedimenti contabili definiti con l’archiviazione o giudizi di responsabilità amministrativo-contabile conclusi con pronunce in rito, incidendo, a parere del giudice a quo, sulle materie “ordinamento civile”, “giurisdizione e norme processuali” e “giustizia amministrativa” che rientrano nell’esclusiva competenza legislativa dello Stato. Si determinerebbe inoltre un aggravio della spesa che si rifletterebbe negativamente sull’equilibrio del bilancio e si inciderebbe sulla competenza della Corte dei conti riguardo all’accertamento dell’an della liquidazione delle spese nell’ambito del giudizio contabile.
La Corte costituzionale, innanzitutto, dopo aver ribadito che il procedimento di parificazione possiede tutte le condizioni necessarie per assumere i caratteri del giudizio incidentale, circoscrive il petitum della questione alle sole disposizioni che influenzano direttamente la decisione della Corte dei conti, e quindi alla sola parte che prevede il rimborso per procedimenti conclusi con l’archiviazione o con pronunce in rito, ovvero all’art. 18, c. 1 della l. prov. Trento n. 3/1999. Non è fondata la questione di legittimità. L’intervento della Provincia autonoma di Trento attiene, secondo l’interpretazione della Corte, ad un quadro normativo che è volto ad evitare che il pubblico dipendente abbia timore delle responsabilità eventualmente sollevate davanti agli organi giudiziari, causandosi così un rallentamento od addirittura inerzia nell’attività amministrativa. La normativa attiene ad un interesse generale ed appare comunque espressione della competenza legislativa primaria della Provincia autonoma in materia di “ordinamento degli uffici e del personale”.

Ordinanza n. 215/2020: Giudizio di legittimità costituzionale in via principale di parte della legge provinciale n. 17/2017 della Provincia autonoma di Bolzano, “Valutazione ambientale per piani, programmi e progetti”
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri riguardo gli artt. 16, c. 3 e 4; 17, c. 3; 18, c. 2, 6 e 7; 19, c. 2; 20, c. 1, 3 e 4 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 13 ottobre 2017, n. 17. La legge impugnata reca norme per la valutazione ambientale per piani, programmi e progetti, in relazione con la valutazione ambientale strategica (VAS), la valutazione di impatto ambientale (VIA) e l’autorizzazione integrata ambientale (AIA). Secondo l’opinione del ricorrente, queste norme eccedono le competenze della Provincia autonoma di Bolzano, invadendo materie di esclusiva competenza statale, e, più precisamente, le lettere m) ed s) dell’art. 117, c. 2 Cost. che definiscono competenze esclusive dello Stato la “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” e la “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”. La Provincia Autonoma eccepisce che la materia in discussione rientra nella sua potestà legislativa esclusiva e che comunque sarebbe tenuta unicamente ad osservare i principi fondamentali dello Stato in materia.
A seguito dell’adozione della legge della Provincia autonoma di Bolzano 27 marzo 2020, n. 2 – frutto di un tavolo tecnico composto da rappresentanti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e rappresentanti della Provincia autonoma di Bolzano - che ha modificato il contenuto degli articoli impugnati e della legge provinciale 16 giugno 2020 n. 5 (Debito fuori bilancio e altre disposizioni), il Presidente del Consiglio dei Ministri ha rinunciato al ricorso, in quanto si ritengono superati i rilievi contenuti nel medesimo. A norma dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la Corte ha dichiarato estinto il processo.

DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO
Sentenza n. 5408/2020: la tutela paesaggistica nell’approvazione provinciale di modifiche al Piano Urbanistico Comunale (p.u.c.)1
Ricorso n. 10060/2016 proposto dal Comune di Badia e privati contro la Provincia autonoma di Bolzano per la riforma della sentenza del T.R.G.A. di Bolzano che afferma l’illegittimità delle modifiche del p.u.c. avvenuti in base alla convenzione urbanistica stipulata tra il Comune e i proprietari degli immobili. Essa prevede tra l’altro la realizzazione di un parcheggio a carico dei privati in cambio della modifica di destinazione diretta a consentire l’intervento edilizio.
Il CdS accoglie il ricorso essendo il rigetto di approvazione non sufficientemente motivato in quanto il motivo di tutela paesaggistica è solo pertinente in presenza di un vincolo paesaggistico normativamente delineato (ex art. 1-bis, l. prov. n. 16/1970) che nel caso è del tutto assente. Inoltre, il CdS sottolinea che in presenza di una convenzione urbanistica si crea una situazione di aspettativa in capo ai privati derivandone un’accentuazione degli oneri di motivazione e d’istruttoria in caso di diniego della variante al p.u.c.
1 Per un confronto vedasi sentenza n. 3632/2020 che dichiara legittima la mancata approvazione della modifica del p.u.c. in quanto la zona d’interesse è assoggettata a vincolo paesaggistico normativamente previsto (zona boschiva – ex art. 1-bis, l. prov. n. 16/1970).

Sentenza n. 4858/2020: la circonvallazione nord ovest Merano²
Ricorso n. 1998/2020 proposto da Carron Bau S.r.l. – G.m.b.H. ed altri e ricorso n. 2456/2020 proposto da C.M.C. di Ravenna Società Cooperativa, entrambi contro l’Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. ed altri e nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano e la Agenzia Contratti Pubblici ACP per la riforma della sentenza del T.R.G.A. di Bolzano che annulla il provvedimento di conferma dell’aggiudicazione relativo ai lavori della Circonvallazione nord ovest di Merano.
Il CdS dichiara l’appello fondato in quanto l’originaria ricorrente tralascia ad impugnare il provvedimento di aggiudicazione definitiva (del 2017), il quale, purché collegato all’oggetto dell’azione impugnatoria (Provvedimento di conferma all’aggiudicazione 2019) da un nesso di presupposizione necessaria, abbisogna di un’impugnazione specifica. Da tale mancanza consegue che resta intatto il provvedimento originario del 2017 e quindi anche la graduatoria da esso prevista.
Inoltre il CdS dichiara legittima la riduzione della compagine soggettiva del raggruppamento d’imprese per esigenze di riorganizzazione a causa di perdita di un requisito generale di partecipazione. Infatti, è sufficiente che le imprese partecipanti siano in possesso dei requisiti previsti al momento della presentazione dell’offerta e della valutazione e formazione della graduatoria. Una perdita del requisito sopravvenuta all’aggiudicazione non porta quindi all’esclusione.
²Vedasi la newsletter 1/2020.

sentenza n. 3687/2020: la presenza di personale infermieristico professionale sulle ambulanze di soccorso
Ricorso n. 9017/2015 proposto dal Collegio Provinciale degli infermieri di Bolzano contro la Provincia autonoma di Bolzano per la riforma della sentenza del T.R.G.A. di Bolzano che conferma la deliberazione provinciale relativa all’impiego del personale infermieristico professionale sui mezzi di soccorso.
Il CdS respinge il ricorso sostenendo la ragionevolezza della limitazione territoriale dell’inserimento graduale dell’infermiere sulle autoambulanze di soccorso avanzato (“RTW”) ai soli maggiori centri ospedalieri della Provincia, ossia a quelli di Bolzano, Merano, Bressanone e Brunico, in quanto la Provincia è di fronte a cronica carenza di personale infermieristico professionale. Inoltre, afferma che la Provincia è competente a determinare la composizione degli equipaggi sui mezzi di elisoccorso, essendo perciò perfettamente legittimo di non prevedere la presenza di un infermiere su di essi.
sentenza n. 3467/2020: Vodafone Italia – rinnovazione della concessione-contratto
Ricorso n. 6881 proposto dal Comune di Bolzano contro l’impresa Vodafone Italia S.p.A. per la riforma della sentenza del T.R.G.A. di Bolzano il quale dichiara nulla la clausola della nota comunale che prevede l’applicazione di oneri maggiori e diversi di quelli previsti dalla disposizione pertinente del Codice delle comunicazioni elettroniche.
Il CdS accoglie l‘appello del Comune, in quanto la disciplina pertinente, pur prevendendo il divieto d’imporre ai gestori di comunicazione elettronica per l’impianto o l’esercizio dei servizi qualsiasi “altro onere finanziario, reale o contributo” che quello previsto dalla legge, non contempla minimamente eventuali canoni pattuiti convenzionalmente nell’ambito di concessioni-contratto aventi ad oggetto beni demaniali o patrimoniali indisponibili come il canone di concessione per l’occupazione di infrastrutture pubblica stipulata tra il Comune di Bolzano e Vodafone Italia S.p.a.
Inoltre, il CdS afferma la legittimità del diniego di rinnovo della concessione, in quanto le trattative sul canone sono fallite e nega l’esistenza di un diritto al rinnovo ponendosi in contrasto con i principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento.

Sentenza n. 6794/2020: la realizzazione di un ascensore all’interno di un edificio sottoposto a tutela storico-artistica
Ricorso n. 9544 proposto da un condominio contro la Provincia autonoma di Bolzano per la riforma della sentenza del T.R.G.A. di Bolzano con la quale conferma le ragioni di diniego relativo alla realizzazione di un ascensore nel vano scale interno di un edificio sottoposto a vincolo storico-artistico.
Il CdS respinge il ricorso in quanto afferma che l’efficacia del vincolo storico-artistico non si limita alle sole parti di un edificio che siano specificamente individuate nei decreti impositivi, ma piuttosto è diretto ad evitare la derivazione di qualsiasi pregiudizio all’edificio che sminuisce il valore storico-culturale.
Inoltre, dichiara che il vincolo posto per finalità di tutela storico-culturale prevale sulle esigenze di tutela di soggetti portatori di minorazioni fisiche ogniqualvolta la realizzazione di opere preordinate al superamento delle barriere architettoniche rechi un “serio pregiudizio” all’interesse culturale che si sostanzia nella salvaguardia dell’immobile vincolato. A ciò viene aggiunto che l’amministrazione non ha escluso in via assoluta la realizzazione dell’ascensore essendo possibili soluzioni alternative.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
Legislazione provinciale
Tutte le leggi possono essere consultate su http://lexbrowser.provinz.bz.it/it

Legge provinciale 16 giugno 2020, n. 5
Debito fuori bilancio e altre disposizioni.
Riconoscimento della legittimità di alcune spese extra-bilancio della Provincia e della loro copertura finanziaria. Cambiamenti marginali nei settori della "remunerazione dei membri delle commissioni", della "valutazione ambientale" e della legge provinciale sulla pianificazione territoriale.

Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 6
Rendiconto generale della Provincia Autonoma di Bolzano per l’esercizio finanziario 2019.
Approvazione della contabilità generale. Totale entrate stabilite: € 6.350.665.063,42; totale spese stanziate: € 6.431.734.734.740,69

Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 7
Rendiconto generale consolidato della Provincia Autonoma di Bolzano per l’esercizio finanziario 2019

Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 8
Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022.

Legge provinciale 30 settembre 2020, n. 10
Modifiche alla legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, „Legge di tutela della natura e altre disposizioni”.
Le aree intensamente coltivate in prossimità dei margini dei campi e delle dighe, così come gli argini di strade, corsi d'acqua e fossi non devono essere trattati con agenti diserbanti.

Legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 11
Disciplina degli organismi di garanzia insediati presso il Consiglio provinciale.
Regolamento generale degli organismi di garanzia insediati presso il Consiglio provinciale (Ufficio del Difensore civico, Ufficio del Garante per l'infanzia e l’adolescenza, Ufficio del Consigliere di parità, Comitato provinciale per le comunicazioni). Il presente regolamento stabilisce, ad esempio, i requisiti di ammissione, le modalità di elezione, la durata del mandato, i motivi di incompatibilità, la retribuzione, ecc. nonché i compiti e le funzioni delle singole cariche.

Giurisprudenza amministrativaLe sentenze possono essere consultate al sito https://www.giustizia-amministrativa.it/.

Sentenza n. 173/2020: Divieto di transito sulla strada provinciale „lago di Braies“
Ricorso n. 193/2019 proposto da Hotel Pragser Wildsee S.r.l. contro la Provincia Autonoma di Bolzano e il comune di Braies per l’annullamento dell’ordinanza provinciale che vieta il transito di veicoli sulle strade provinciali “lago di Braies” e “Braies Vecchia”. Il ricorrente censura fra l’altro l’incompetenza del Presidente della Provincia ad emettere l’ordinanza e la violazione della legge sul procedimento amministrativo per eccesso di potere.
Il T.R.G.A. rigetta la domanda, facendo riferimento alla sentenza n. 89/2020 per le questioni ivi già chiarite. La Provincia non ha accolto per le funzioni amministrative espressamente attribuite dalla legge all’organo politico il principio della separazione tra compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa. Di conseguenza, resta ferma in capo al Presidente della Provincia la competenza per l’adozione del provvedimento. Il T.R.G.A. ritiene infondate le doglianze incentrate sulla mancata partecipazione degli interessati al procedimento, trattandosi di un atto amministrativo a carattere generale. Per quanto all’argomento dell’eccesso di potere, rimanda alla giurisprudenza amministrativa relativa alla limitazione del traffico e al valore che la Costituzione riconosce all’ambiente, al paesaggio e alla salute.

Sentenza n. 174/2020: Annullamento dell'autorizzazione per lo sviluppo supplementare delle zone sciistiche "Gitschberg" e "Vals Jochtal"
Ricorso n. 250/2019 dell'Associazione dirigente per la protezione della natura e dell'ambiente in Alto Adige, Club Alpino Alto Adige e del Club Alpino Alto Adige sezione Bressanone contro la Provincia Autonoma di Bolzano e il Comune di Rio di Pusteria. È contestata l'approvazione di uno studio di fattibilità per l'ampliamento di dette aree sciistiche da parte del governo provinciale.
Il tribunale dichiara il ricorso inammissibile in quanto le associazioni appellanti non hanno provato sufficientemente la loro legittimazione a ricorrere. Soprattutto, non vi è alcun interesse a ricorrere, perché lo studio di fattibilità non include di per sé il progetto finalmente da realizzare e quindi non ha ancora effetti negativi sugli interessi dei ricorrenti.

Sentenza n. 213/2020: Annullamento dell’approvazione del Piano Urbano del traffico di Merano
Ricorso n. 222/2019 proposta da Lydia Benedetti e dalla Rennweg 114 S.r.l. contro il Comune di Merano. La ricorrente sancisce la mancata sottoposizione del Piano generale del traffico urbano (PGTU) a valutazione ambientale strategica (VAS), inoltre l’assoggettabilità del PGTU alla VAS non è stata verificata da parte del Comune. La legge provinciale in materia (LP n. 17/2017) disciplina che per la verifica di assoggettabilità a VAS e per la VAS degli strumenti di pianificazione comunali sono competenti i Comuni. Il T.R.G.A. ritiene che anche nel caso di approvazione di un Piano del traffico sia necessaria la verifica di assoggettabilità dello stesso a VAS. Questa valutazione avrebbe dovuto risultare da un provvedimento motivato del Comune.
A sua difesa il Comune di Merano ritiene che il PGTU sia strumento attuativo del Piano di mobilità (PUM) approvato dalla Comunità comprensoriale Burgraviato nel 2014 e sottoposto a VAS. Il T.R.G.A. però afferma che il PGTU è uno strumento “distinto ed autonomo” dal PUM annullando l’approvazione del PGTU del Comune di Merano.

Sentenza n. 269/2020: Bando di gara per servizi di autobus extraurbani
Ricorso n. 106/2018, presentato dalla SAD s.p.a. (società di autolinee) contro la decisione del governo provinciale (n. 660 del 6 luglio 2018), che annulla, in via di autotutela, la gara per le linee di autobus extraurbane. Il governo provinciale ha giustificato questa decisione affermando che i documenti del dipartimento di mobilità erano diventati pubblici, il che significa che, tra l'altro, l'autenticità delle offerte non poteva più essere garantita.
Con questa sentenza il T.R.G.A. annulla la decisione del governo provinciale a base dell'insufficiente motivazione di questa.
Inoltre, il T.R.G.A.  dichiara infondate le accuse di parzialità mosse dalla SAD s.p.a. contro il governatore della provincia, che è stato presidente della “Seis-Seiser Alm Bahn AG” fino a settembre 2013, alla quale partecipa anche un diretto concorrente della SAD s.p.a. nel bando in questione (Markus Silbernagel, LiBUS). Non c'è conflitto di interessi se l’ufficio è stato consegnato cinque anni prima.


PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Legislazione provinciale
https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/ricerca-codice-provinciale.aspx

Legge provinciale 29 ottobre 2020, n. 11
Modificazioni della legge provinciale sulla ricerca 2005

Legge provinciale 22 ottobre 2020, n. 10
Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relative all'imposta immobiliare semplice, e altre disposizioni riguardanti gli enti locali

Decreto del presidente della provincia 1 settembre 2020, n. 12-25/Leg
Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg "Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)", articolo 11)"

Decreto del presidente della provincia 13 agosto 2020, n. 11-24/Leg
Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg e abrogazione di disposizioni connesse [Materia: Opere pubbliche]

Decreto del presidente della provincia 12 agosto 2020, n. 10-23/Leg
Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del piano del parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)"

Legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8
Disciplina della promozione territoriale e del marketing turistico in Trentino, e modificazioni della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, relative ai contratti pubblici

Legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6
Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022

Legge provinciale 3 agosto 2020, n. 5
Rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2019

Decreto del presidente della provincia 17 luglio 2020, n. 8-21/Leg
Disposizioni regolamentari relative alla valutazione ambientale strategica riguardante i corridoi infrastrutturali di accesso al Trentino e modificazione del decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg (Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10)

Legge provinciale 3 luglio 2020, n. 4
Disciplina delle aperture nei giorni domenicali e festivi delle attività commerciali

Giurisprudenza amministrativa
Banca dati con i provvedimenti del TAR Trento:
https://www.giustizia-amministrativa.it/provvedimenti-trga-trento

Provvedimenti ed atti Trga Trento per EMERGENZA COVID 19
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/covid19-trga-trento

T.R.G.A. Trento, sez. I, 31/08/2020, n. 145
La disposizione dell'art. 36, comma 1, lett. a) del regolamento urbanistico - edilizio provinciale di Trento non fissa un criterio di localizzazione delle stazioni radio base che si traduce in "un vincolo surrettizio, ostativo allo sviluppo della rete di telecomunicazione mobile", atteso che tale disposizione non esclude affatto una localizzazione alternativa degli impianti stessi nella medesima zona del territorio comunale come individuata dal gestore dei servizi di telefonia e, quindi, non comporta l'effetto di rendere impossibile la copertura di rete del territorio nazionale. A ben vedere, la Provincia di Trento con tale criterio, al dichiarato fine di "tutelare e valorizzare il paesaggio" (ossia nell'esercizio delle proprie competenze in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio) si è limitata a fissare modalità di realizzazione degli impianti di telecomunicazioni volte a limitare l'impatto degli impianti stessi sul paesaggio circostante.
Spetta alle Regioni e agli enti locali, nell'esercizio delle rispettive competenze in materia urbanistica, regolare l'uso del proprio territorio, purché i criteri localizzativi e gli standard urbanistici rispettino le esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e non siano tali da impedire od ostacolare ingiustificatamente l'insediamento degli impianti stessi. Si tratta di un principio, il quale - nel verificare il corretto esercizio delle funzioni amministrative spettanti agli enti locali - ha sottolineato come il formale utilizzo degli strumenti urbanistici e il dichiarato intento di esercitare le proprie competenze in materia di governo del territorio non possono giustificare l'adozione di misure che, nella sostanza, costituiscono indirettamente una deroga ai limiti di esposizione fissati dallo Stato, quali ad esempio il generalizzato divieto di installazione delle stazioni radio base per la telefonia cellulare in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione residenziale, che ha lo stesso effetto di sovrapporre una determinazione cautelativa ispirata al principio di precauzione alla normativa statale che ha fissato i limiti di radiofrequenza, di fatto eludendo tale normativa.

T.R.G.A. Trento, sez. I, 31/08/2020, n. 141
La sottoscrizione della candidatura contenuta nella dichiarazione di presentazione della lista alla carica di consigliere comunale presenta un carattere lato sensu volitivo, e non meramente dichiarativo ed informativo; pertanto, essa non può sanare la mancata indicazione della lista cui si riferisce la candidatura stessa.
L'art. 244, Codice degli enti locali della Regione Trentino - Alto Adige, nella parte in cui prevede la cancellazione dalle liste dei nomi dei candidati alla carica di consigliere comunale "qualora, in riferimento agli stessi, manchi ovvero sia incompleta la dichiarazione di accettazione prescritta dall'art. 242", va interpretato nel senso che (nel caso dei Comuni della Provincia di Trento) la dichiarazione di accettazione della candidatura è incompleta laddove manchi un elemento essenziale della dichiarazione stessa, quale è l'indicazione della lista alla quale si riferisce la candidatura. Laddove si ritenesse che il candidato nella dichiarazione di accettazione della candidatura non sia tenuto a specificare anche la lista alla quale si riferisce la propria candidatura, si ammetterebbe nel procedimento elettorale un fattore di incertezza assolutamente incompatibile con la natura e la tempistica del procedimento stesso.

T.R.G.A. Trento, sez. I, 15/07/2020, n. 115
L'accesso ai documenti amministrativi va valutato ex ante e in astratto, e non già con riferimento alla pertinenza nel merito dei documenti individuati dall'interessato, dato che la concreta valutazione della rilevanza e pertinenza della documentazione ai fini del giudizio cui accede va apprezzata nell'ambito di quest'ultimo. I presupposti per il diritto di accesso documentale sono previsti dall'art. 32, comma 1, l. prov. n. 23 del 1992 così come, in termini analoghi, stabiliti dall'art. 22, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990.

T.R.G.A. Trento, sez. I, 01/07/2020, n. 109
La disciplina di cui all'art. 88, comma 4 bis, l. prov. n. 15/2015 ("Riduzione del contributo di costruzione") rinviene la propria ratio nella necessità di immettere nell'ordinamento una disciplina specifica ed omogenea per la riduzione del contributo di concessione nei casi di demo-ricostruzione, accomunati dal ricorrere di un volume preesistente che l'interessato si accinge a riedificare. Il legislatore ha confermato l'irrilevanza della categoria di intervento utilizzato per il riuso dei volumi pregressi, poiché risultano indubitabilmente equivalenti gli interventi di ristrutturazione urbanistica, di ristrutturazione edilizia o anche di nuova costruzione, superando così le difficoltà interpretative sul punto che nel tempo avevano - tra l'altro - dato luogo, sia pure in contesti ordinamentali ben diversi rispetto alla specialità della competenza primaria della Provincia autonoma di Trento in materia urbanistica, e ciò anche e soprattutto in ragione dell'evoluzione della normativa di fonte statuale.
È illegittimo l'art. 46 comma 3 del Regolamento urbanistico provinciale di Trento, da cui consegue che la riduzione del contributo di costruzione, nel caso di interventi di demo-ricostruzione, dovrà essere determinata attraverso la sostanziale "sterilizzazione" della superficie utile netta preesistente, in stretta applicazione del comma 4 bis dell'art. 88 della l. prov. n. 15 del 2015, fino all'eventuale nuovo esercizio della discrezionalità del legislatore. Non è, infatti, precluso al legislatore provinciale, de iure condendo, esercitare nuovamente la discrezionalità legislativa a lui spettante per la specifica fattispecie considerata, mediante la determinazione degli elementi necessari a circoscrivere i criteri direttivi e i limiti entro i quali può esprimersi la fonte secondaria (v. Cons. St., ad. plen., 30/08/2018, n. 12). Infatti, il contributo di concessione, definito dalla l.p. Trento n. 15/2015 quale "contributo di costruzione" costituisce un corrispettivo di diritto pubblico previsto a titolo di partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione, cioè una prestazione patrimoniale di carattere non tributario, e ha carattere generale, prescindendo totalmente dalle singole opere di urbanizzazione che devono in concreto eseguirsi, venendo altresì determinato indipendentemente sia dall'utilità che il concessionario ritrae dal titolo edificatorio, sia dalle spese effettivamente occorrenti per la realizzazione delle relative opere.

T.R.G.A. Trento, sez. I, 01/07/2020, n. 107
Non contrasta con il riparto di attribuzioni tra legislatore provinciale e legislatore statale l'esercizio della competenza legislativa di cui è espressione l'art. 67 bis, l. prov. n. 7/1997. Pertanto, deve essere confermata la spettanza al giudice amministrativo della giurisdizione esclusiva avente riguardo ai rapporti di lavoro per personale dipendente dal Corpo permanente dei Vigili del Fuoco provinciali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 63, comma 4, d.lg. n. 165 del 2001 e dell'art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a. in relazione all'attuale testo dell'art. 67 bis l. prov. n. 7 del 1997.
L'esercizio della competenza legislativa circa la definizione della natura giuridica del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti dall'Amministrazione provinciale in senso aderente alle norme fondamentali di riforma economico-sociale espresse dalle leggi dello Stato, è stato reputato fin dall'origine conforme a Costituzione dalla stessa Consulta. Deve, pertanto, ritenersi non esorbitante dalle competenze del legislatore provinciale il recepimento della disciplina di diritto pubblico del rapporto di lavoro dei componenti del Corpo permanente dei Vigili del Fuoco, in assonanza con la previsione della legislazione dello Stato per quanto segnatamente attiene al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Ex artt. 108 e 117, c. 2, lett. l), Cost., il riparto di giurisdizione è comunque tema di stretta pertinenza del legislatore statale, in quanto la relativa disciplina non può che essere unitaria su tutto il territorio nazionale, non essendo consentite soluzioni difformi da Regione a Regione.

T.R.G.A. Trento, sez I, 16/06/2020, n. 91
Le società di gestione del risparmio (SGR) sono riconducibili alle istituzioni finanziarie (non bancarie) e appartengono alla categoria degli investitori istituzionali.
Il comma 3-ter dell’art. 144, d.lgs. n. 163 del 2006 – secondo cui “Il bando può prevedere che l'offerta sia corredata dalla dichiarazione sottoscritta da uno o più istituti finanziatori di manifestazione di interesse a finanziare l'operazione, anche in considerazione dei contenuti dello schema di contratto e del piano economico-finanziario” – non impone l’obbligo di prevedere nel bando, a pena di esclusione, la presentazione, a corredo dell’offerta, della dichiarazione di uno più istituti finanziatori, recante la manifestazione di interesse a finanziare l’operazione, perché il legislatore, con una formula aperta, ha riconosciuto a ciascuna amministrazione la facoltà di determinarsi in proposito.

NEWS
La giuria internazionale della nona edizione del programma Federal Scholar in Residence di Eurac Research ha conferito il primo premio al lavoro presentato da Daniel Cetrà, ricercatore presso il Centre on Constitutional Change e la University of Aberdeen. La sua ricerca si concentra principalmente sul nazionalismo e comprende, tra le altre cose, anche studi sulla Brexit, sul nazionalismo nelle minoranze e sui movimenti indipendentisti in Catalogna, nelle Fiandre, in Scozia e nei Paesi Baschi. Durante il suo soggiorno presso Eurac Research, Cetrà discuterà il suo paper “State Nationalism and Territorial Accommodation: Founding Moments and their Legacies in Spain and India” e presenterà ulteriori lavori e focus di ricerca. Come di consueto, il termine per la presentazione delle candidature per il programma Federal Scholar in Residence 2022 è il 1 luglio 2021. Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare la pagina www.eurac.edu/federalscholar.


L’Istituto di studi federali comparati e l’Istituto sui diritti delle minoranze di Eurac Research hanno avviato una nuova serie di working papers: DiGoP (Diversity Governance Papers - Constitutional, Territorial and Societal Pluralism). All’interno della serie vengono pubblicati contributi che affrontano l’argomento da diverse prospettive. I contributi saranno peer reviewed e disponibili online gratuitamente. Maggiori info http://bit.ly/DiGoPapers

COVID-19

Misure collegate al contenimento del Coronavirus

TIROLO
Portale Coronavirus del Land Tirol con informazioni, attualità e raccolta norme e linee guida in materia di Covid-19:
https://www.tirol.gv.at/gesundheit-vorsorge/infekt/coronavirus-covid-19-informationen/

VfGH 14.07.2020, G 180/2020 et al.; provvedimenti del Tirolo in tema di Covid-19:
Inammissibilità di ricorsi individuali da parte di albergatori tirolesi relativi alla legittimità dell’emanazione di regolamenti ai sensi della Legge sui provvedimenti in tema di COVID-19 (COVID-19-MaßnahmenG) e in opposizione a diversi provvedimenti regolamentari per l’arginamento della diffusione di COVID-19, a causa del non ricorrere di un interesse legittimo immediato o la non dimostrata ricorrenza di detto interesse legittimo, nonché per la mancata esposizione dei profili di illegittimità di detti regolamenti che venivano contestati nella loro integrità; inoltre rigetto della trattazione dei ricorsi riguardanti la mancata previsione di indennizzi per il lucro cessante.

VfGH 14.07.2020, V 355/2020 et al.; provvedimenti del Tirolo in tema di Covid-19:
Inammissibilità di ricorsi individuali per l’annullamento di due regolamenti emanati da una Bezirkshauptmannschaft  contenenti l’abrogazione di misure in tema di COVID-19; si è ritenuto che i regolamenti contestati non contenessero violazioni della sfera giuridica e che la società ricorrente non fosse legittimata a richiedere la persistenza dei regolamenti abrogati.


Legge del Tirolo sull’adeguamento dei tributi in seguito a COVID-19, LGBl. Nr. 59/2020:
Disciplina di adeguamento dei tributi alla Legge di adeguamento riguardo a COVID-19 (COVID-19-Anpassungsgesetz, LGBl. Nr. 51/2020).

Legge del Tirolo sul sostegno finanziario ai Comuni (Tiroler Finanzzuweisungsgesetz) 2020 (riforma), LGBl. Nr. 67/2020:
Sostegni finanziari per COVID-19 da parte del Land Tirolo ai comuni tirolesi, in forma di sostegni privilegiati, a parziale compensazione delle minori entrate.

Ordinamento comunale del Tirolo, diritto civico di Innsbruck (riforma), LGBl. Nr. 109/2020 e 110/2020:
Tra l’altro disposizioni speciali per la pubblicità delle sedute del consiglio comunale a causa di COVID-19

2a Legge di adeguamento riguardo a COVID-19 (2. Tiroler COVID-19-Anpassungsgesetz),  LGBl Nr. 118/2020:  
Proroga di numerose disposizioni speciali del Land Tirolo fino alla fine dell’anno 2021.
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Portale Coronavirus con informazioni, attualità e raccolta norme e linee guida in materia di Covid-19.
http://www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/protezione-civile/coronavirus.asp

Legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9
Disposizioni collegate all’assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022
La legge prevede la sospensione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2020 per alcune categorie catastali a causa della pandemia di Covid-19 (come gli alloggi e i rifugi). Permette inoltre alle autorità locali di rinunciare all'affitto e ai canoni di concessione a causa dell'emergenza epidemiologica. Anche in altri settori si stanno modificando le leggi provinciali per rispondere alle situazioni create dalla pandemia (ad esempio, l'istruzione e l'economia).

Legge provinciale 13 ottobre 2020, n. 12
Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e altre disposizioni.
La legge autorizza la provincia a partecipare alla creazione di una fondazione legata al riconoscimento delle Dolomiti come patrimonio dell'umanità dell'UNESCO.
L'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili, prevista dalla l. p. 19 agosto 2020, n. 9, sarà estesa e saranno adottate anche altre misure di sostegno per contrastare gli effetti negativi della pandemia di Covid-19.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Portale Coronavirus della Provincia autonoma di Trento con informazioni, attualità e raccolta norme e linee guida in materia di Covid-19
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/Rubrica-Coronavirus/Ordinanze-documenti-e-comunicazioni/Normativa-e-Linee-guida

Provvedimenti ed atti T.R.G.A. Trento per EMERGENZA COVID 19
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/covid19-trga-trento

Decreto del presidente della provincia 13 luglio 2020, n. 7-20/Leg
Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 27 aprile 2020, n. 4-17/Leg (Regolamento concernente criteri e modalità applicativi della legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020 per l'affidamento di contratti pubblici in emergenza COVID-19)

Decreto del presidente della provincia 11 giugno 2020, n. 6-19/Leg
Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 27 aprile 2020, n. 4-17/Leg (Regolamento concernente criteri e modalità applicativi della legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020 per l'affidamento di contratti pubblici in emergenza COVID-19) e del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici)

Decreto del presidente della provincia 11 giugno 2020, n. 5-18/Leg
Modificazione del decreto del Presidente della Provincia 27 aprile 2020, n. 4-17/Leg (Regolamento concernente criteri e modalità applicativi della legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020 per l'affidamento di contratti pubblici in emergenza COVID-19), concernente il riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro

NOVITÀ EDITORIALI
M. Cozzio, G. Gios (cur.), La gestione della risorsa acqua nelle aree montane. Profili economici e giuridici rilevanti in tema di concessioni idroelettriche, Trento, Università degli studi di Trento, 2020.

Bußjäger/Gamper/Ranacher (Hg), Tiroler Landesverfassungsrecht (Il diritto costituzionale del Tirolo, 2020)

Bußjäger/Kronister/Schramek (Hg), Herausforderungen der Bezirksverwaltung (Le sfide dell’amministrazione circoscrizionale – 2020)

Institut für Föderalismus (Hg), 44. Bericht über den Föderalismus in Österreich (44° Rapporto sul federalismo in Austria – 2020)

Lienbacher/Pürgy (Hrsg), Ist die Gesetzgebungskompetenz der Länder noch sinnvoll? (Ha ancora senso la competenza legislativa dei Land? – 2020)

Lopatka, Die Stellung der österreichischen Bundesländer in der unionalen Rechtsetzung (Il rango dei Land austriaci nella legislazione comunitaria – 2020)

Alber Elisabeth, Guest Editor's Introduction: Squaring the Circle: Constitutionalism and Pluralism in Overseas France, in: IACL Blog Symposium Constitutionalism and Pluralism in Overseas France, 03/11/2020, https://blog-iacl-aidc.org/constitutionalism-and-pluralism-in-overseas-france/2020/11/3/guest-editors-introduction-squaring-the-circle-constitutionalism-and-pluralism-in-overseas-france

Alber Elisabeth, New Caledonia Rejects Once Again Full Independence, but the Die Is Not Yet Entirely Cast, in: IACL Blog, 06/10/2020, https://blog-iacl-aidc.org/2020-posts/2020/10/6/new-caledonia-rejects-once-again-full-independence-but-the-die-is-not-yet-entirely-cast

Alber Elisabeth, L'autonomie du Tyrol du Sud en Italie: une analyse contextuelle, in: Félix Mathieu/David Guénette/Alain-G. Gagnon (Hg.), Cinquante déclinaisons de fédéralisme. Théorie, enjeux et études de cas, Presses de l’Université du Québec, Montreal, 2020, 379-392.

Alber Elisabeth /Engl Alice, Border Crossers and Border Studies: Eine multiperspektivische Bestandsaufnahme zum Grenzraum Tirol-Südtirol-Trentino, in: Theo Hug/Andreas Maurer/Thomas Walli, Crossing Borders – Passaggi di confine – Grenzgänge. Festschrift für Günther Pallaver, innsbruck university press, 2020, 29-45.

Alber Elisabeth / Keil Soeren, Introduction: Federalism as a Tool of Conflict Resolution, in: Soeren Keil/Elisabeth Alber (Hg), Federalism as a Tool of Conflict Resolution, Ethnopolitics Special Issue, volume 4/2020, https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17449057.2020.1795469

Alber Elisabeth / Mariacher Lukas, Der Regionalstaat Italien und Südtirols Sonderstellung: Grundlagen und Entwicklungen, in: Rudolf Hrbek, Martin Große Hüttmann, Carmen Thamm (Hg), Autonomieforderungen und Sezessionsbestrebungen in Europa und der Welt. Beweggründe - Entwicklungen – Perspektiven, Nomos, Baden-Baden, 2020, 56-75.

Habicher Daria / Windegger Felix / Gruber Mirjam / Dibiasi Andreas / Klotz Greta / Erschbamer Greta / Pechlaner Harald / von der Gracht Heiko / Gigante Silvia / Ghirardello Linda, Denkanstoß Covid-19: Zukunftsszenarien für ein nachhaltiges Südtirol 2030+, Eurac Research, Bozen, 2020, http://www.eurac.edu/en/research/center-for-advanced-studies/projects/PublishingImages/Pages/Suedtirol-Alto-Adige-2030+/Covid-19_Szenarien_WEB.pdf

Habicher Daria / Windegger Felix / Gruber Mirjam / Dibiasi Andreas / Klotz Greta / Erschbamer Greta / Pechlaner Harald / von der Gracht Heiko / Gigante Silvia / Ghirardello Linda, Spunti di riflessione covid-19: scenari futuri per un Alto Adige 2030+ più sostenibile, Eurac Research, Bozen, 2020.

Kössler Karl, Bougainville Moving Towards Independence? The Role of Autonomy for Conflict Resolution in Past and Present, in: Soeren Keil/Elisabeth Alber (Hg), Federalism as a Tool of Conflict Resolution, Ethnopolitics Special Issue, volume 4/2020, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17449057.2020.1795475

Palermo Francesco / Parolari Sara / Valdesalici Alice (eds.), Costituzioni finanziarie e riforme: Italia e Spagna a confronto, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2020.

Palermo Francesco, The Elephant in the Room: Ukraine between Decentralization and Conflict, in: Soeren Keil/Elisabeth Alber (Hg), Federalism as a Tool of Conflict Resolution, Ethnopolitics Special Issue, volume 4/2020, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17449057.2020.1795473

Palermo Francesco, La forma di governo regionale a vent’anni dalla riforma: cosa resta della specialità?, in: Osservatorio sulle fonti, 2/2020, 1063-1075.

Palermo Francesco, La gestione della crisi pandemica in Austria: regolarità costituzionale e qualche distonia politica, in: Diritto pubblico comparato ed europeo – DPCE online, 2/2020, 1743-1758, http://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/view/979.

Palermo Francesco, Reducing the Size of the Italian Parliament: The Wrong Means to the Right End, in: International Journal of Constitutional Law Blog (18 September 2020), http://www.iconnectblog.com/2020/09/symposium-|-part-iii-|-the-wrong-means-to-the-right-end.

Palermo Francesco, Quelques perspectives sur le fédéralisme compare, in: Félix Mathieu/David Guénette/Alain-G. Gagnon (Hg.), Cinquante déclinaisons de fédéralisme. Théorie, enjeux et études de cas, Presses de l’Université du Québec, Montreal, 2020, 137-144.

Palermo Francesco, Les enseignements de l’Union européenne pour comprendre le fédéralisme, in: Félix Mathieu/David Guénette/Alain-G. Gagnon (Hg.), Cinquante déclinaisons de fédéralisme. Théorie, enjeux et études de cas, Presses de l’Université du Québec, Montreal, 2020, 415-423.

Palermo Francesco, The Resilience of Austrian Federalism and How the Constitutional Court Supports It, in: IACL-AIDC Blog (8 October 2020), https://blog-iacl-aidc.org/100th-anniversary-of-the-austrian-constitutional-court/2020/10/8/quts03apxmajno427qwudax8eq4fmz

Valdesalici Alice / Chanchal Kumar Sharma, Fiscal Federalism, in: Rainer Grote / Frauke Lachenmann / Rüdiger Wolfrum (eds.), Max Planck Encyclopaedia of Comparative Constitutional Law (OUP 2017-), 2020; available at www.mpeccol.com.

Valdesalici Alice, Measuring Fiscal Responsibility: From “Law in Books” to “Law in Action”’, in: Nico Steytler / Balveer Arora / Rekha Saxena (eds.), The Value of Comparative Federalism: The Legacy of Ronald L. Watts, Routledge, 2020, 123-145.

Valdesalici Alice, Riforma del federalismo fiscale e Regioni speciali: gli opposti a volte si attraggono, in: Francesco Palermo / Sara Parolari / Alice Valdesalici (eds.), Costituzioni finanziarie e riforme: Italia e Spagna a confronto, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2020, 205-222.

Zwilling Carolin / Alber Elisabeth, Italiens Regionalismus im Ausnahmezustand: die Regierung Conte II auf der Suche nach Stabilität und Koordination, in: Europäischen Zentrum für Föderalismus-Forschung Tübingen (EZFF) (Hg.), Jahrbuch des Föderalismus 2020. Föderalismus, Subsidiarität und Regionen in Europa, 2020, 307 – 320.

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2/2020
November 2020

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
VfGH 03.12.2019, V 83/2019; illegittimità di un regolamento:
Contrarietà alla legge di un regolamento riguardante la dichiarazione di una via quale strada comunale per grave vizio nell’emanazione; violazione del principio di pubblicità a causa della mancata previsione di un punto dell’ordine del giorno per la discussione del regolamento da emanare nel consiglio comunale.

VfGH 12.12.2019, G 164, 171/2019; Legge quadro sul sussidio minimo (Sozialhilfe-Grundsatzgesetz):
Non siamo in presenza di un’invasione illecita nella competenza dei Länder: la concessione di prestazioni in caso di stato di bisogno – cosiddetta “assistenza in caso di povertà” – è di per sé competenza dei Länder. Il Bund è tuttavia competente a stabilire i principi della legislazione dei Länder in questo settore. Tale competenza consente al Bund di emettere anche norme dettagliate, sempreché esse abbiano ad oggetto questioni di rilevanza fondamentale per tutto il territorio federale. Le disposizioni della Legge sui principi in relazione al sussidio minimo soddisfano tale presupposto; inoltre, ai Länder rimangono ambiti di intervento in merito.

VfGH 13.12.2019, G 78-81/2019-56; 13.12.2019, G 67-71/2019-53; 13.12.2019, G 211-213/2019-21; 13.12.2019, G 119/2019 eccetera; riforma dell’organizzazione della previdenza sociale:
L’accorpamento delle casse mutue territoriali rientra nell’ambito della discrezionalità politica del legislatore e non è in contrasto con il criterio di ragionevolezza, in particolare nella forma del principio di efficienza; l’art. 120a segg. B-VG (Legge costituzionale federale) non garantisce l’esistenza delle singole casse e non proibisce l’accorpamento o lo scioglimento di una di esse.

DIRITTO DEL LAND TIROLO
Avvertenza: per le Gazzette ufficiali autentiche del Land e le versioni consolidate consultare http://www.ris.bka.gv.at/Lr-Tirol/. Le bozze delle consulenze e i pareri, nonché le proposte presentate dal Governo comprensive di Annotazioni Esplicative, sono consultabili sulla homepage del Parlamento (Landtag) del Tirolo (http://www.tirol.gv.at/landtag/) sotto “Parlamentarische Materialien” (Materiali parlamentari).

Costituzione del Tirolo (Tiroler Landesordnung) (riforma), LGBl. Nr. 133/2019:
Previsione della tutela del clima come finalità dello Stato.

Legge del Tirolo sul turismo (Tiroler Tourismusgesetz) 2006 (riforma), LGBl. Nr. 134/2019:
Associazioni turistiche; nuove disposizioni per l’elezione dell’organo di vigilanza nonché ulteriori modifiche sulla base di esperienze derivanti dalla pratica attuativa della legge.

Legge sugli adeguamenti dell’Ordinamento giuridico del Tirolo in seguito alla riorganizzazione della previdenza sociale, alle nuove norme sulla tutela di soggetti adulti portatori di disabilità (“Erwachsenenschutzercht”), all’introduzione nei Comuni di albi elettroniche per gli annunci pubblici (“Amtstafel”) e all’aggiornamento di norme giuridiche, LGBl. Nr. 138/2019:
Modifica di oltre 80 leggi a causa degli elementi di cui sopra.

Legge sui provvedimenti di accompagnamento all’attuazione di determinati regolamenti dell’Unione Europea nell’ambito dell’Ordinamento giuridico del Tirolo (riforma), LGBl. Nr. 141/2019:
Provvedimenti di accompagnamento al Regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali (Regolamento sui controlli).

Legge sulla partecipazione ai sensi della Convenzione di Aarhus 2019, LGBl. Nr. 163/2019:
Attuazione dell’art. 9 comma 3 come anche degli artt.6 e 9 comma 2 della Convenzione di Aarhus, nelle materie tutela della natura, caccia e pesca.

Legge del Tirolo sull’apicoltura (Tiroler Bienenwirtschaftsgesetz) 2019, LGBl. Nr. 1/2020:
Nuova emanazione; facilitazioni per l’apicoltura sul territorio urbano.

Legge del Tirolo sulla pubblica sicurezza (Landes-Polizeigesetz) (riforma), LGBl. Nr. 5/2020:
Disposizioni di legge sull’obbligo di guinzaglio e museruola nonché sui corsi per proprietari di cani senza esperienze precedenti oltre a ulteriori provvedimenti; inoltre, adeguamento alla giurisdizione della Corte europea di giustizia (Rs C-230/18) di disposizioni riguardanti la chiusura di una casa di appuntamenti.

Legge del Tirolo sul sostegno finanziario ai Comuni (Tiroler Finanzzuweisungsgesetz) 2020, LGBl. Nr. 7/2020:
Ulteriori sostegni finanziari ai Comuni in forma di emolumenti annuali al fine di tener conto dell’aumento delle spese nei settori dell’assistenza minima, dei sussidi, degli aiuti per disabili e minori.

Legge sui provvedimenti di accompagnamento per l’attuazione di determinati regolamenti dell’Unione Europea e dela Legge del Tirolo sull’energia elettrica (Tiroler Elektrizitätsgesetz) del 2012, LGBl. Nr. 20/2020:
Attuazione di disposizioni comunitarie relative all’efficienza energetica per le reti di teleriscaldamento e telerefrigerazione.

Regolamento del Parlamento (Landtag) del Tirolo 2015 (riforma), LGBl. Nr. 39/2020:
Previsione per legge di un parlamento per gli alunni delle scuole.

Legge del Tirolo sulla salute delle piante (Tiroler Pflanzengesundheitsgesetz), LGBl. Nr. 45/2020:
Norme di accompagnamento e di attuazione del nuovo quadro normativo eurounitario in seguito al Regolamento (UE) 2016/2031.

Legge del Tirolo sulla gestione del territorio (Tiroler Raumordnungsgesetz) 2016, Ordinamento edilizio del Tirolo (Tiroler Bauordnung) 2018, Legge tributaria del Tirolo (Tiroler Abgabengesetz), Legge del Tirolo sui tributi di residenza (Tiroler Aufenthaltsabgabegesetz) 2003 e Legge del Tirolo sui tributi per domicili per il tempo libero (Tiroler Freizeitwohnsitzabgabegesetz) (riforma), LGBl. Nr. 46/2020:
Garanzia di un controllo effettivo delle disposizioni di legge relativamente ai domicili per il tempo libero e informazioni reciproche tra uffici pubblici, nell’ambito normativo, sulla gestione del territorio e sui tributi in relazione alle seconde case.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
Corte Amministrativa Suprema
VwGH 22.10.2019, Ra 2018/10/0133; Legge del Tirolo sull’assistenza minima (Tiroler Mindestsicherungsgesetz):
Un “caso di particolare onerosità” nel senso indicato dalla TMSG (Legge del Tirolo sulle tutele minime) si presenta quando la persona richiedente si trovi, senza la sua responsabilità – senza dunque che ricorrano circostanze ad essa imputabili –, in una situazione di straordinaria gravità. L’allontanamento dalla dimora familiare con divieto di accesso a causa di notevoli violenze commesse a danno della sorella non può essere trascurato al momento della decisione di merito.

VwGH 11.12.2019, Ro 2018/05/0018; Legge del Tirolo sulla tutela della salute (TNSchG):
Per poter parlare di “attività rumorosa” nel senso indicato dalla Legge del Tirolo sulla tutela della salute (TNSchG) e dal Regolamento sulle zone di quiete, non è sufficiente che l’emissione acustica sia percepibile nelle immediate vicinanze senza che sia dimostrabile una molestia del bisogno di ristoro ai danni di chi sia in cerca di quiete all’interno di un apposito territorio. La strada che deve servire al trasporto di scarti edilizi fino alla discarica si trova al di fuori della zona di quiete, e non può essere dunque considerato al momento di giudicare se la discarica costituisca o meno attività rumorosa.

VwGH 23.01.2020, Ra 2018/07/0443; ripartizione catastale; comunità agricola (“Agrargemeinschaft”) transfrontaliera:
La competenza per territorio delle autorità amministrative agrarie per le questioni riguardanti la formazione della volontà degli organi di una comunità agricola è determinata, in applicazione del § 1 AgrVG (Legge sui procedimenti in materia agraria) nel combinato disposto con il § 3 n. 2 AVG (Legge generale sul procedimento giudiziario), dalla sede della comunità agricola, senza limitazione a quella porzione di territorio della medesima che si trovi nella circoscrizione dell’autorità in questione. Si deve presumere la competenza delle autorità austriache nelle decisioni in materia nel caso in cui la comunità abbia una sede nel territorio nazionale.

VwGH 28.01.2020, Ra 2019/03/0121; Legge del Tirolo sulle attività venatorie 2004:
La necessaria comunanza di tutte le parti del territorio assegnato a una cooperativa di caccia permane anche se è accertata la titolarità di un territorio di caccia individuale come richiesto dalla ricorrente.

VwGH 25.02.2020, Ra 2020/06/0060; Legge del Tirolo sulla gestione del territorio (TROG):
Rigetto del ricorso promosso dall’autorità amministrativa; giudizio relativo a un caso singolo di proiezione territoriale da parte del Tribunale amministrativo (LVwG) ai sensi del § 61 comma 5 lit. a della Legge del Tirolo sulla gestione del territorio (TROG); non risulta alcun errore di giudizio.

VwGH 20.03.2020, Ra 2019/10/0197; autorizzazione di tutela della natura:
Rigetto del ricorso relativo all’assegnazione di una autorizzazione di tutela della natura per la creazione di una pista da sci e il trasferimento dell’impianto di innevamento compresi i cavi di erogazione energetica e di comando, successiva all’accoglimento del ricorso promosso dall’Ufficio ambientale del Land da parte del Tribunale amministrativo (LVwG) del Tirolo.

Tribunale amministrativo del Land Tirolo
20.01.2020, LVwG-2019/20/1563-3; sfruttamento del turismo; organi; qualità dell’impresa; fatturati interni; compensazione delle spese; obbligo contributivo; favorito il commercio all’ingrosso; Regolamento sui gruppi di contribuenti:
Ai sensi del § 30 della Legge del Tirolo sul turismo, l’obbligo al pagamento dei contributi sussiste se i fatturati maturati da società consociate siano soggetti a imposta ed entrambe godano, dal punto di vista del fatturato, di una intensificazione del flusso turistico.
Un ammorbidimento dell’eventuale “effetto cascata” dell’obbligo tributario va ravvisato nell’agevolazione ai sensi del § 1 comma 2 del Regolamento sui gruppi di contribuenti, ai sensi del quale, in caso di allineamento di diversi esercizi commerciali, anche gli esercizi all’ingrosso della stessa tipologia devono essere inclusi nel gruppo di contribuenti con l’aliquota percentuale immediatamente più bassa.
L’esenzione prevista dal § 31 comma 1 lit. a – j della Legge del Tirolo sul turismo può essere presa in considerazione solo se la fattispecie astratta ivi contemplata ricorra anche nel caso di specie.

03.02.2020, LVwG-2019/48/1756-7; rapporto tra volume e superficie; cumuli di terra:
Dalla concessione edilizia deriva il diritto e anzi la delega ad asportare i mucchi di terra e gli accumuli relativi, ma non un obbligo in tal senso. Il costruttore ha facoltà di non eseguire i lavori edilizi che siano stati autorizzati in via definitiva, a meno che essi non siano inseparabili dall’opera edilizia complessiva e non siano rilevanti e necessari dal punto di vista costruttivo e urbanistico. Gli accumuli di terra che non siano adiacenti alla superficie esterna ma siano ammonticchiati a distanza di ca. 40 cm dalla superficie medesima non riducono il rapporto tra volume e superficie ai sensi del § 61 comma 3 della Legge del Tirolo sulla gestione del territorio (TROG) del 2016.

07.02.2020, LVwG-2019/37/2038-7; comunità agricola; quota; “Absonderung”; azienda agricola:
Per “Absonderung”, concetto generale del diritto pubblico, si intendono tutte le soluzioni di diritto privato, a qualsiasi titolo, dei diritti spettanti alle singole quote a favore del terreno principale. Qualsiasi decisione di merito su una richiesta di autorizzazione al trasferimento di un diritto spettante a una singola quota verso la comunità agricola presuppone che si sia verificato un negozio giuridico efficace, il quale abbia disposto tale trasferimento.

17.02.2020, LVwG-2020/31/0098-2; domicilio per il tempo libero (“Freizeitwohnsitz”):
L’affermazione, non meglio specificata, secondo cui la figlia del costruttore probabilmente si iscriverà a un’università distante circa 80 km dal luogo di edificazione e avrà il suo domicilio principale nell’edificio progettato, in modo tale da occuparsi delle abitazioni per vacanza, non costituisce prova credibile del fatto che l’edificio non verrà utilizzato quale domicilio per il tempo libero ai sensi del § 29 comma 4 TBO (Ordinamento edilizio del Tirolo) del 2018.

30.03.2020, LVwG-2019/22/0732-1; permesso di soggiorno per “motivi di studio”; prova del risultato conseguito nello studio:
Il risultato conseguito nello studio ai fini della proroga del titolo “permesso di soggiorno per motivi di studio” (§ 64 comma 2 NAG – Legge sui titoli di soggiorno – 2005) non deve essere sottoposto a verifica per l’intera durata del corso di studio fino al momento della richiesta, ma solo per l’anno precedente la fine della validità del titolo sussistente. Nel caso in cui, a causa della durata del procedimento di proroga, sia già trascorso un ulteriore anno di studio, si potrà tener conto, al fine di valutare con valore di attualità il risultato conseguito, dell’ultimo anno di studio trascorso.

30.03.2020, LVwG-2019/41/1827-4; obbligo di indicazione di provenienza della carne di cinghiale:
L’indicazione di provenienza della carne di cinghiale non è possibile ai fini del Regolamento di attuazione (UE) n. 1337/2013 poiché nel caso specifico non esiste né un Paese di allevamento, né un Paese di macellazione. La formulazione “Abbattuto in…” non può essere dedotta dal Regolamento citato e non soddisferebbe pertanto i requisiti di legge previsti. L’indicazione di provenienza richiesta non può essere motivata nemmeno riferendosi all’art. 26 comma 2 lit. a del Regolamento EU 1169/2011.

ITALIAGIURISPRUDENZA COSTITUZIONALEhttp://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do

Sentenza n. 78/2020: Norme statali sul rispetto dei tempi di pagamento dei fornitori nella sanità
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale in riferimento di varie disposizioni della legge n. 145 del 2018, promosso tra altri dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. La legge statale prevede in particolare al suo articolo 1, comma 865, che gli enti del Servizio sanitario nazionale che pagano in ritardo i fornitori hanno l’obbligo di prevedere, nei contratti dei direttori generali e amministrativi, uno specifico obiettivo che condiziona almeno il 30 per cento dell’indennità di risultato al rispetto dei tempi di pagamento previsti per legge. La legge ha la concreta finalità di contrastare il fenomeno dei ritardi nei pagamenti.
La Corte rigetta le censure delle ricorrenti e dichiara la legge conforme alla Costituzione. Il trattamento economico dei dipendenti pubblici, compresa la disciplina delle varie componenti della retribuzione va ricondotto alla materia dell’“ordinamento civile”, prevalendo quest’ultimo ambito di competenza su ogni tipo di potestà legislativa delle Regioni e anche delle autonomie speciali. Inoltre, la sentenza evidenzia che la norma impugnata non si applica qualora l’ente rispetti i tempi di pagamento (per cui nulla è innovato per gli enti virtuosi) e gradua le misure in relazione alla gravità dell’inadempimento.

DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO
Sentenza n. 367/2020*: Casse Raiffeisen
Ricorso n. 5383/2017 proposto dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust contro la Cassa Raiffeisen Silandro Soc Coop per la riforma della sentenza n. 4748/2017 del TRGA per il Lazio (Sezione Prima) che dichiara legittima l’accordo preso tra le Casse Raiffeisen avente ad oggetto il coordinamento delle politiche commerciali attraverso lo scambio di informazioni in riguardo al mercato degli impieghi alla famiglie consumatrici nella Provincia in quanto non idoneo ad essere qualificato come anticoncorrenziale.
L’appellante contesta che l’intesa stipulata tra le Casse Raiffeisen presenta un’intesa che abbia per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante fissando direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita. Il C.d.S. dichiara che tra le singole Casse manca il rapporto concorrenziale, siccome il sistema delle Casse Raiffeisen, basato sui principi del “mutualismo” e del “localismo”, esclude in modo sufficientemente chiaro anche solo un rapporto concorrenziale potenziale. Inoltre, l’intesa in questione essendo qualificabile come “intesa per oggetto” non ha l’attitudine a produrre effetti restrittivi della concorrenza in quanto un cartello formato da imprese che complessivamente rappresentano solo il 25/30 % del mercato non è idoneo a produrre un apprezzabile effetto anticoncorrenziale.

*Questa sentenza è esemplare per le altre sentenze che hanno come parte resistente una Cassa Raiffeisen con sede nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano. In specifico si vedano le sentenze 489, 488, 371, 370, 369, 368, 367, 365, 363, 362, 361, 296 e 364 del 2020.

Sentenza n. 776/2020: Perfezionamento dell'espropriazione senza intavolazione nel libro fondiario
Ricorso n. 5307/2016 proposto dal sig. Höllwarth contro la Provincia autonoma di Bolzano per la riforma della sentenza del TRGA di Bolzano, n. 102/2016, che dichiara la regolarità della espropriazione avvenuta.
In riguardo all’espropriazione da parte della pubblica amministrazione il ricorrente pretende che essa non si sia mai perfezionata a causa della mancata intavolazione dell’acquisizione nel libro fondiario. Il C.d.S. dichiara che l’iscrizione del decreto di espropriazione per pubblica utilità nel libro fondiario assolve una mera funzione di pubblicità-notizia, avendo sul piano sostanziale un’efficacia erga omnes ed in quanto tale è sempre opponibile agli eventuali successivi acquirenti dell’immobile espropriato. Inoltre, il C.d.S. conferma la facoltà, prevista in via interpretativa da una legge provinciale (art. 32 l.p. n. 10/1991) di regolarizzare tavolarmente acquisti extratavolari già perfezionati sul piano del diritto sostanziale e risalenti nel tempo, ferma restando la riserva di giurisdizione sull’accertamento dei relativi diritti da parte della competente autorità giudiziaria.
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
Legislazione provinciale
Legge provinciale 12 novembre 2019, n. 11
Partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano all’organizzazione delle XXV Olimpiadi invernali e delle XV Paralimpiadi invernali del 2026.
La legge provinciale prevede la costituzione di due organismi (Comitato Organizzatore, Agenzia di Progettazione Olimpica) previsti dal dossier di Candidatura per le Olimpiadi del 2026.

Legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12
Codice del commercio
La legge provinciale contiene nuove norme di disciplina dell’attività commerciale in provincia di Bolzano. Fra l’altro vengono regolamentati le autorizzazioni per le aperture di strutture di vendita in zone residenziali e in zone non residenziali. La legge provinciale contiene regole generali per le attività commerciali nonché per la pianificazione territoriale (commerciale/urbanistica) nonché per la formazione del tecnico/tecnica del commercio. La disciplina della presente legge si applica a tutte le forme di attività commerciale quali il commercio all’ingrosso e al dettaglio in sede fissa, al commercio al dettaglio su aree pubbliche, alla vendita della stampa quotidiana e periodica, alle forme speciali di vendita al dettaglio e ai distributori di carburanti. Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio - con l’esclusione del commercio su aree pubbliche - sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti. Altri regole specifiche riguardano il trasferimento della gestione o della proprietà dell’azienda o di un ramo d’azienda per atto tra vivi o in caso di morte.

Legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 13
Modifica alla legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 10, “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (Legge europea provinciale 2019)
La legge prevede modificazioni meramente terminologiche dell’art. 1 della legge provinciale del 17 ottobre 2019 n. 10, per garantire la corrispondenza dei testi in entrambe le lingue (“Südtirol” – “Alto Adige” invece die “Provincia di Bolzano”).

Legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 14
Debito fuori bilancio
Questa legge provinciale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa come lo prevede il D.Leg. n. 118/201.

Legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 15
Legge di stabilità provinciale per l’anno 2020
La legge prevede fra l’altro disposizioni in riferimento all’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, la modifica delle disposizione riguardante le agevolazioni IRAP nonché disposizioni in materia di spesa (correttivi tecnici alle norme di contabilità della Provincia). La legge agevola la rappresentanza dei gruppi linguistici negli organi sociali e precisa, che i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza sono fissati con decreto del Presidente della Provincia. Ulteriore dettaglio contenuto nella legge è che anche i direttori di Ripartizione della Provincia sono autorizzati a prestare fino a 40 ore di straordinario al mese.

Legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 16
Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2020-2022

Legge provinciale 20 dicembre 2019, n. 17
Modifiche alla legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, “Territorio e paesaggio”
Con questa legge viene spostata al 1 luglio 2020 la data di entrata in vigore della legge “territorio e paesaggio”. Modificazioni importanti riguardano agevolazioni per proprietari di seconda casa con vincolo (a costoro viene concessa la possibilità di spostare il vincolo sulla prima casa, qualora decidono di utilizzare la seconda casa come abitazione principale) e distanze relative all’edificazione, nonché comuni caratterizzati da debolezza strutturale. In riferimento a tali comuni, rimane il vincolo di convenzioni per 60 %, anche se sono disponibili più del 10 % di seconde case sul territorio.
La legge provinciale contiene anche regole in riferimento a parcheggi per edifici esistenti, alloggi di servizio e al contributo di intervento per il permesso di costruire (l’importo di tale contributo sarà maggiore quanto maggiore sarà l’impatto urbanistico dell’intervento in questione).

Legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1
Disposizioni collegate alla legge di stabilità 2020
La legge prevede modificazioni puntuali in varie settori, di cui nel settore degli espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale, per la raccolta dei funghi, impianti a fune in aree sciabili, Leasing e noleggio a lungo termine di veicoli elettrici inclusi ibridi „plug-in“, formazione di base, specialistica e continua in ambito sanitario, olimpiadi 2026 e ordinamento del personale della provincia autonoma.

Legge provinciale 27 marzo 2020, n. 2
Modifiche di leggi provinciali in materia di cultura, formazione professionale, enti locali, ordinamento degli uffici e del personale, tutela dei consumatori e degli utenti, rapporti della Provincia con l’Unione europea, beni culturali, istruzione, pubblico spettacolo, utilizzo delle acque pubbliche, tutela del paesaggio e dell’ambiente, caccia e pesca, agricoltura, turismo, artigianato, esercizi pubblici, economia, commercio, igiene e sanità, edilizia scolastica, comunicazione, lavoro e trasporti

Legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3
Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e altre disposizioni

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Sentenza n. 89/2020: Divieto di transito sulla strada provinciale "lago di Braies"
Ricorso n. 184/2019 proposto da un titolare di un agriturismo e gestore di un parcheggio pubblico di Braies contro la Provincia Autonoma di Bolzano e il comune di Braies per l’annullamento dell’ordinanza provinciale che consiste in un divieto di transito relativo alla strada provinciale “lago di Braies” e “Braies Vecchia”. Il ricorrente sosteneva che il provvedimento di chiusura giornaliera dalle ore dieci alle ore quindici per due mesi non compara in modo adeguato gli interessi pubblici e privati.
Il TRGA respinge il ricorso, indicando che il divieto diretto a tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica, si basa su un’approfondita istruttoria condotta nell’elaborazione del piano di viabilità su cui si fonda il divieto. Inoltre, secondo il Tribunale il fatto che possono transitare taxi, biciclette, fornitori e veicoli di ospiti di prenotazione, nonché servizi pubblici, dimostra un adeguato bilanciamento tra la tutela degli interessi degli operatori e l’interesse pubblico perseguito conseguendone la ragionevolezza della scelta amministrativa.

Sentenza n. 47/2020: Ampliamento di una zona sciistica a Castelrotto
Ricorso n. 148/2019 proposto dalla Federazione Protezionisti Sudtirolesi e associazione “Alpenverein Südtirol” contro la Provincia Autonoma di Bolzano e la Marinzen S.r.l, per l’annullamento della delibera che dispone ampliamento della zona sciistica Marinzen con la zona sciistica Alpe di Siusi.
Il TRGA ha accolto il ricorso e non ritiene fondato il motivo del resistente che la Federazione Protezionisti Sudtirolesi e “Alpenverein Südtirol” non disponesse della legittimazione ad agire in giudizio, perché associazioni ambientali possono agire in giudizio per fattori ambientali sia “in senso lato che in senso stretto”, a condizione che la deduzione degli argomenti sia collegato con la tutela dell’ambiente. Secondo il Tribunale, inoltre ci sia una situazione di contrarietà con precedenti provvedimenti amministrativi, siccome le perizie del comitato ambientale hanno dato esito negativo all’intervento, la Giunta Provinciale comunque ha dato 30 giorni alla Maritzen S.r.l. per presentare nuovi argomenti. La Maritzen S.r.l non presentava nessuna nuova osservazione, tuttavia la Giunta Provinciale, a contrario delle perizie, ha stabilito di approvare una variante sotto determinati condizioni.

Sentenza n. 90/2020: Aeroporto Bolzano
Ricorso n. 45/2019 proposto dal Comune di Laives contro la Provincia Autonoma di Bolzano e l’Ente nazionale aviazione civile (ENAC) tra l’altro per l’annullamento della delibera della Giunta Provinciale che dichiara improcedibili le modifiche del Piano Urbanistico comunale (PUC) e il piano paesaggistico comunale da parte del Comune di Laives. La Giunta Provinciale aveva mutato con delibera nel 2013 la destinazione delle aree poste a sud dell’aeroporto da verde agricolo in zona per attrezzature collettive - amministrazione e servizi pubblici. In vista dell’esito del referendum consultativo sull’aeroporto di Bolzano il Comune di Laives criticava questa scelta e ha successivamente avviato la procedura di modifica del PUC per ricondurre la zona riguardante aeroporto alla situazione antecedente.
Il TRGA ritiene il ricorso fondato e dichiara illegittima la delibera provinciale in quanto, la Giunta provinciale intervenendo al posto della Commissione provinciale per paesaggio e sviluppo territoriale, ha violato la procedura prevista per la modifica del PUC
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Sentenza n. 92/2020: Areale ferroviario Bolzano
Ricorso n. 206/2019 proposto da Eni S.p.A. contro la Provincia Autonoma di Bolzano e il Comune di Bolzano tra l’altro per l'annullamento di un Accordo di Programma, relativo al Programma Unitario di Valorizzazione Territoriale dell’Areale ferroviario di Bolzano.
Il TRGA ha respinto il ricorso, dichiarando che, siccome l’intervento si pone al di fuori delle finalità di mero governo del territorio non trova applicazione la legge urbanistica provinciale, ma l’Accordo di programma che è lo strumento specifico per regolare le manovre di valorizzazione economica e sociale del territorio attraverso il miglior utilizzo degli immobili pubblici. Inoltre, il Tribunale stabilisce, trattandosi di un’operazione innovativa e di grandi dimensioni, potevano essere comprese in misura marginale dei beni di proprietà private oltre ai beni pubblici, essendo imprescindibili le aree private per il perseguimento dell’interesse pubblico, cioè la realizzazione della nuova stazione ferroviaria e del bus terminal.


Sentenza n. 69/2020: Biotopo zona di Glorenza
Ricorso n. 140/2019 da sig. Warger, sig. Prieth e l’Associazione Agraria Interessenza di Glorenza contro il Comune di Glorenza, la Provincia Autonoma di Bolzano e il Heimatpflegeverband Südtirol per l’annullamento della deliberazione provinciale che modifica il piano paesaggistico comunale in base all’individuazione del biotopo “Obere Au”.
Il TRGA ha respinto il ricorso, dichiarando che l’iniziativa della Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio per l’individuazione del biotopo è pienamente ammissibile ex lege ed è ampiamente motivata. Inoltre, il Tribunale afferma che la destinazione a biotopo è del tutto compatibile con l’utilizzo come bosco o pascolo permanente e quindi non venendo meno il vincolo di uso civico, non è dovuto nessuna indennità.
Rispetto alle limitazioni delle facoltà dominicali connessi al maso chiuso, il Tribunale stabilisce, che trattandosi di piccole restrizioni dei diritti reali che rientrano nel concetto di espropriazione per pubblica utilità non è necessaria la previa autorizzazione della Commissione locale dei masi chiusi.


Sentenza n. 42/2020: Circonvallazione nord ovest di Merano
Ricorso n. 186/2019 dall’Impresa Pizzarotti & C. s.p.a., Collini Lavori s.p.a contro la Provincia autonoma di Bolzano e l’Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per l’annullamento dell’aggiudicazione della gara avente ad oggetto la circonvallazione nord ovest di Merano.
Il TRGA di Bolzano accoglie il ricorso, dichiarando che con la presentazione di concordato preventivo in bianco da parte del controinteressato è venuto meno il requisito di partecipazione che deve sussistere ed essere mantenuto dalla presentazione della domanda di richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento fino alla completa esecuzione del contratto. Oltre a ciò, accerta che l’avvenuta modifica soggettiva in corso di procedura in capo al raggruppamento temporaneo d’impresa (RTI) essendo diretta ad eludere l’esclusione del RTI dalla gara per difetto di requisiti in capo ad un componente è inammissibile per violazione della par condicio dei concorrenti, essendo la modifica esclusivamente ammessa per esigenze organizzative del raggruppamento.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Legislazione provinciale
https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/ricerca-codice-provinciale.aspx


Decreto del presidente della provincia 2 marzo 2020, n. 2-15/Leg
Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 21 agosto 2008, n. 34-141/Leg (Regolamento concernente l'organizzazione, il funzionamento e i compiti dell'Agenzia provinciale delle foreste demaniali (articolo 68 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11))

Decreto del presidente della provincia 19 febbraio 2020, n. 1-14/Leg
Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 18 dicembre 2015, n. 20-34/Leg (Regolamento sull'assetto organizzativo e didattico dell'educazione degli adulti in provincia di Trento)

Legge provinciale 12 febbraio 2020, n. 1
Interventi a sostegno dei coniugi separati o divorziati in difficoltà

Decreto del presidente della provincia 30 dicembre 2019, n. 12-13/Leg
Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 12 giugno 2006, n. 11-64/Leg "Regolamento per l'accesso all'impiego del personale amministrativo, tecnico, ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche e degli istituti di formazione professionale provinciali (articolo 37 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7)"

Legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 12
Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2020

Decreto del presidente della provincia 13 dicembre 2019, n. 10-11/Leg
Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg (Regolamento di esecuzione dell'articolo 21 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013), in materia di autorizzazione unica territoriale, e modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 20 luglio 2015, n. 9-23/Leg., che dà esecuzione alla medesima legge e modifica disposizioni regolamentari connesse)

Giurisprudenza amministrativa
Banca dati con i provvedimenti del TAR Trento:
https://www.giustizia-amministrativa.it/provvedimenti-trga-trento

Provvedimenti ed atti Trga Trento per EMERGENZA COVID 19
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/covid19-trga-trento

T.A.R. Trento, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 12/02/2020, n. 23
L'Allegato 3 del d.lgs. 18 aprile 2011 n. 59, con cui sono state attuate le Direttive n. 2006/16/Ce e 2009/113 CE concernenti la patente di guida e in particolare il d.m. 26 gennaio 2018 che ha recepito la Direttiva n. 2016/16 impongono un'attenta valutazione delle malattie cardiovascolari, le quali costituiscono "motivo per restrizioni alla guida". Inoltre, l'età anagrafica avanzata, se di per sé, non giustifica restrizioni alla guida, incide in ogni caso sulla prontezza di riflessi e sull'attenzione, inesorabilmente escludendo possibilità di miglioramento delle patologie e conseguentemente costituendo, in ogni caso, un fattore non irrilevante dell'ambito della valutazione affidata alla Commissione medica. Deve, quindi, ritenersi non irragionevole la limitazione alla guida entro un raggio di 15 Km dal Comune di residenza prudentemente imposta dalla Commissione Medica ad un cittadino affetto da malattie cardiovascolari. Del resto, la delega alla Provincia autonoma di Trento dell'esercizio delle funzioni della Motorizzazione Civile non comprende l'emissione (così come la conferma) della patente di guida che, ex artt. 116 e 126 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, permane in capo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La Commissione Medica Locale di Trento è un organo tecnico provinciale in considerazione sia dell'eterogenea provenienza dei componenti, sia del fatto che è costituita presso i servizi dell'Azienda Sanitaria Locale - e cioè se ne avvale, ma non ne fa parte - sia infine, della competenza provinciale alla nomina.

T.A.R. Trento, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 05/02/2020, n. 15
L'art. 105, l. prov. Trento n. 15/2015 nell'ammettere la sopraelevazione entro il limite massimo di un metro si riferisce, in ogni caso, non all'altezza dell'edificio, ma alla misura sufficiente per il raggiungimento dell'altezza minima utile per il recupero dei sottotetti a fini abitativi, per cui trovano applicazione le modalità di misurazione relative, in particolare, a "sottotetto" e "altezza utile" indicate dall'art. 3, comma 6, lett. e) e j) d.P.P. 19 maggio 2017 n. 8 - 61/Leg, recante il Regolamento urbanistico - edilizio provinciale. Vale a dire che il riferimento è una misura interna (fino all'intradosso) e non esterna (fino all'estradosso) comprensiva del pacchetto termico del tetto.
Il mero criterio della vicinitas di un fondo o di una abitazione all'area oggetto dell'intervento urbanistico - edilizio non può ex re radicare la legittimazione al ricorso, dovendo sempre il ricorrente fornire la prova concreta del vulnus specifico inferto dagli atti impugnati alla propria sfera giuridica, quali il deprezzamento del valore del bene o la concreta compromissione del diritto alla salute e all'ambiente. In effetti, il criterio della vicinitas, se è idoneo a definire la sussistenza di una posizione giuridica qualificata e differenziata in astratto configurabile come interesse legittimo, tuttavia, non esaurisce le condizioni necessarie cui è subordinata la legittimazione al ricorso, dovendosi da parte di chi ricorre fornire invece la prova del concreto pregiudizio patito e patiendo (sia esso di carattere patrimoniale o di deterioramento delle condizioni di vita o di peggioramento di caratteri urbanistici che connotano l'area) a cagione dell'intervento edificatorio.

T.A.R. Trento, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 04/02/2020, n. 9
Il decreto di condanna pronunciato ai sensi dell'art. 3, l. n. 89/2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è perciò idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato ai fini dell'ammissibilità del ricorso per ottemperanza.
Il rimedio a carattere sanzionatorio della penalità di mora è riferibile anche ai casi di mancata esecuzione dei decreti di condanna al pagamento di somme di denaro ex legge Pinto, per il caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione anche dopo il giudizio di ottemperanza, che matura dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di ottemperanza. Relativamente al termine finale, ossia la data in cui la penalità di mora non deve essere più pagata, esso coincide con il momento in cui l'Amministrazione esegue il pagamento delle somme dovute, ovvero non dispone più del potere, perché effettivamente trasferito al Commissario ad acta.

T.A.R. Trento, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 21/01/2020, n. 8
Il verbale di sequestro preventivo/probatorio redatto dal Comando Carabinieri per la tutela ambientale - nucleo operativo ecologico, recante un sequestro a fini probatori ex art. 354 c.p.p. e a fini preventivi ex art. 321 c.p.p. - non è annoverabile tra i provvedimenti amministrativi, dovendosi ad esso attribuire, invece, natura di tipico atto di polizia giudiziaria, rispetto al quale il G.A. difetta di giurisdizione. Il suddetto verbale non può, quindi, essere impugnato davanti al G.A., restando ogni questione devoluta alla giurisdizione del G.O. penale, presso il quale deve essere fatta valere ogni doglianza.

T.A.R. Trento, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 19/12/2019, n. 175
L'art. 62 della l. reg. Trentino-Alto Adige, n. 2/2018 postula che il Sindaco, quando intende esercitare il potere di ordinanza ivi previsto, indichi in motivazione sia il potere esercitato, sia i presupposti richiesti dalla legge per il ricorso a tale potere extra ordinem, specificando che occorre fronteggiare una situazione di urgente necessità che non può essere affrontata con gli strumenti ordinari. Dunque, in mancanza di puntuali indicazioni in tal senso, deve ritenersi che il Sindaco abbia esercitato uno dei poteri ordinari allo stesso attribuiti dalla legge.
Non è sufficiente per ritenere sussistenti i requisiti della concretezza ed attualità dell'interesse ad agire la mera esigenza di assicurare la legalità dell'azione amministrativa, mentre l'individuazione di coordinate giuridiche atte a orientare la futura attività dell'Amministrazione è preclusa dall'art. 30, comma 2, c.p.a., ai sensi del quale in nessun caso il Giudice Amministrativo può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati.

T.A.R. Trento, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 19/12/2019, n. 174
L'avvalimento operativo, alla luce del portato dell'art. 89 del Codice dei contratti, deve riposare su clausole contrattuali che non possono essere afflitte da eccessiva genericità ma devono rendere puntualmente apprezzabili quali siano le risorse messe a disposizione dell'impresa ausiliaria, al fine di evitare che il requisito sia attribuito in via meramente cartolare e non effettiva; in caso contrario, si versa in situazione di nullità del contrato di avvalimento.
Quando il bando di gara richiede quale requisito il pregresso svolgimento di servizi analoghi, tale nozione non può se non con grave forzatura interpretativa essere assimilata a quella dei servizi identici, dovendo dunque giudicarsi soddisfatta la prescrizione ove il concorrente abbia dimostrato lo svolgimento di servizi comunque rientranti nel medesimo settore imprenditoriale o professionale al quale afferisce l'appalto e anche per questo aspetto è irrilevante che, nella fattispecie, il requisito sia stato o meno soddisfatto mediante avvalimento.
Il requisito relativo alla capacità economica e finanziaria, concernente il fatturato specifico medio annuo, nel settore delle attività oggetto dell'appalto (art. 83, comma 1, lett. b del d.lgs. n. 50/2016), non postula affatto la necessità di comprovare il conseguimento del fatturato (sia esso in avvalimento che conseguito direttamente dal concorrente) in contratti identici a quello oggetto di gara, e in tal senso la disposizione della lex specialis che riporta la precisazione relativa al settore di attività "servizio di controllo e manutenzione dei dispositivi di protezione collettiva (cappe da chimica, cabine biologiche, armadi aspirati, aspirazioni localizzate) e interventi di riparazione con posa di eventuali complementi impiantistici" deve intendersi quale rinvio all'oggetto del servizio posto in gara. Diversamente opinando si farebbe coincidere il predetto requisito con la richiesta di esperienza in servizi identici, in palese fraintendimento della finalità che presiede la previsione normativa e della volontà dell'Amministrazione appaltante, espressa a garanzia dell'apertura del mercato soprattutto in un settore in cui la partecipazione non è particolarmente numerosa.
A seguito dell'abrogazione del rito super-accelerato di cui all'art. 120, comma 2 bis, c.p.a., il dies a quo di decorrenza del termine di impugnativa dei provvedimenti di esclusione o ammissione alla pubblica gara coincide con la comunicazione dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 76 comma 5, Codice dei contratti, da applicarsi in combinato disposto con l'art. 120 c.p.a..

T.A.R. Trento, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 17/12/2019, n. 165
La commissione di reati (nei quali si annovera quello di maltrattamenti in famiglia) incompatibili con i principi costituzionali che impongono alla Repubblica di garantire i diritti inviolabili di ogni persona sia come singolo che nelle formazioni sociali, come il nucleo familiare in esame, in cui si svolge la propria personalità con particolare riguardo nella fattispecie considerata a precetti costituzionali che impongono la tutela della vita, dell'integrità fisica della parità e della libertà della donna, esclude la valorizzazione di circostanze e dei vincoli familiari evidenziati dal ricorrente e ne esclude la portata di elisione del giudizio negativo ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per lungo periodo.
Nel caso di rinnovo o aggiornamento del permesso di soggiorno per lungo periodo, è esclusa ogni forma di automatismo tra le sopravvenute sentenze di condanna e il provvedimento negativo di diniego, postulando invece un giudizio articolato che si sostanzi nell'apprezzamento in concreto dell'eventuale pericolosità sociale dello straniero e tenga conto della durata del soggiorno sul territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato. Tuttavia, ciò non esclude che l'istruttoria possa palesare in maniera sintetica e non controversa gli elementi di fatto e di diritto idonei a fondare, secondo canoni di ragionevolezza, il giudizio svolto dalla pubblica autorità sulla prevalenza della pericolosità sociale rispetto ai rimanenti elementi oggetto di bilanciamento (durata del periodo di permanenza nel territorio nazionale, inserimento familiare, sociale e lavorativo).

T.A.R. Trento, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 17/12/2019, n. 164
La presenza dei rappresentati della società ricorrente alla seduta di gara in cui sono state aperte e rese note le offerte economiche, i quali non hanno richiesto per la valutazione delle predette offerte lo svolgimento di una seduta riservata, pur consentita dal disciplinare di gara, impedisce di dare reale consistenza alla censura di violazione, tramite pubblicazione telematica, della segretezza dell'offerta, dato che le offerte, in quanto aperte e rese note in seduta pubblica, non erano già più segrete.
In una procedura diretta all'affidamento del servizio sostitutivo di mensa, la specifica previsione del capitolato di gara della decadenza dell'aggiudicazione in caso di mancata produzione degli accordi di convenzione con la rete degli esercizi commerciali aderenti, si pone in linea con quanto dispone l'art. 144 comma 7, d.lgs. n. 50/2016, ed è riconducibile alla necessità di disincentivare la presentazione di offerte con un alto rischio di inattuabilità. Altrimenti detto, la richiesta di produzione entro il termine stabilito degli accordi di convenzione configura un adempimento a carico dell'aggiudicatario, prodromico e necessario per la sottoscrizione del contratto, adempimento che mira a tutelare l'Amministrazione dal rischio di presentazione di offerte non adeguatamente ponderate e distorsive della concorrenza. La fissazione del termine per soddisfare tale adempimento non può incorrere nella sospensione prescritta dall'art. 32, comma 11, d.lgs. n. 50/2016 per sottoscrivere il contratto, poiché la ratio di quest'ultima disposizione è funzionale all'esigenza di consentire ai concorrenti di far valere i propri interessi in giudizio senza essere pregiudicati dalla stipula del contratto, ma la sua applicazione non può essere sviata ad un fine del tutto estraneo e strumentale ad un diverso vantaggio, quale quello di differire i termini prescritti per un preciso adempimento procedimentale. L'invocata sospensione del termine di convenzionamento in conseguenza della sospensione del termine per sottoscrivere il contratto non trova, pertanto, alcuna giustificazione e determinerebbe una palese e illegittima modifica di una precisa condizione contrattuale.

T.A.R. Trento, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 03/12/2019, n. 162
L'ordine di demolizione di un manufatto abusivo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede alcuna motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso, e tale principio non ammette deroghe neppure nell'ipotesi in cui l'ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso.

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Siete interessati a un periodo di ricerca come Federal Scholar in Residence presso l’Istituto di studi federali comparati oppure conoscete un candidato o una candidata qualificata? Il bando Federal Scholar edizione 2021 è aperto! Un periodo di ricerca di tre settimane presso l’Istituto di studi federali comparati offre l’occasione di portare avanti un proprio progetto di ricerca, di tenere vari seminari e di sviluppare, insieme ai collaboratori e alle collaboratrici dell’istituto, nuove idee per progetti comuni. La scadenza per la presentazione della domanda è il 1° luglio 2020. Per ulteriori informazioni si prega di consultare il sito www.eurac.edu/federalscholar.

Winter School on Federalism and Governance 2021 "Federalism and Local Self-Government":
La prossima edizione della Winter School transfrontaliera organizzata dall’Università di Innsbruck e da Eurac Research sarà dedicata al ruolo degli enti locali nei sistemi multilivello. L’evento si terrà dal 1° al 12 febbraio 2021, una settimana a Innsbruck e una settimana a Bolzano. La Winter School è dedicata a studenti, ricercatori e professionisti di tutto il mondo. Per ulteriori informazioni si prega di consultare il sito https://winterschool.eurac.edu/. Sarà possibile iscriversi a partire da agosto fino all’11 ottobre 2020.

COVID-19

Misure collegate al contenimento del Coronavirus

TIROLO
Portale Coronavirus del Land Tirol con informazioni, attualità e raccolta norme e linee guida in materia di Covid-19:
https://www.tirol.gv.at/gesundheit-vorsorge/infekt/coronavirus-covid-19-informationen/

Legge del Tirolo di adeguamento riguardo a COVID-19 (Tiroler COVID-19-Anpassungsgesetz), LGBl. Nr. 51/2020:
Con questo intervento legislativo è stata emanata una legge del Tirolo su COVID-19 e si è proceduto a modifiche di (circa 40) leggi. Punti essenziali sono l’adeguamento della decorrenza di termini, le disposizioni per gli annunci pubblici, la proroga dei termini relativi ai bilanci nonché le disposizioni organizzative relative alla durata dei mandati, alle date delle sedute, delibere a distanza, videoconferenze ecc. Oltre a ciò, sono previste discipline speciali relative ai nosocomi, eccezioni ai criteri minimi richiesti per la cura dei minori e per l’assistenza sociale ai minori, nonché disposizioni speciali in tema di legislazione scolastica e lavorativa.
In merito si veda anche il Regolamento del Tirolo sui termini relativo a COVID-19 (Tiroler COVID-19-Fristenverordnung), LGBl 52/2020 e il Regolamento del Tirolo sulle pubblicazioni relativo a COVID-19 (Tiroler COVID-19-Auflegungsverordnung), LGBl 53/2020.

Legge del Tirolo sull’adeguamento dei tributi relativo a COVID-19 (Tiroler COVID-19-Anpassungsgesetz Abgaben), LGBl. Nr. 59/2020:
Norme tributarie di accompagnamento.
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Portale Coronavirus con informazioni, attualità e raccolta norme e linee guida in materia di Covid-19.
http://www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/protezione-civile/coronavirus.asp

Legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4
Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività
La legge disciplina la graduale ripresa della libertà di movimento dei cittadini e la ripresa delle attività economiche e delle relazioni sociali. Fondamentalmente adulti e bambini in età scolare hanno l’obbligo di indossare mascherine in tutti i casi in cui c'è la possibilità di incontrare altre persone con cui non si convive. Le attività sportive, la caccia e la pesca sono consentite, a condizione che siano rispettate le opportune misure di sicurezza. Per tutta la durata dello stato di emergenza non possono avere luogo eventi pubblici o eventi a cui partecipano più persone (ad eccezione degli eventi specificati con ordinanza del Presidente della Provincia). In tutte le attività economiche deve essere assicurato un adeguato rapporto tra la superfice e le persone, in modo da garantire la distanza di sicurezza interpersonale. Per alcuni settori (alberghi e ristoranti, alloggi turistici, commercio al dettaglio) si applicano le norme specifiche del settore. La legge consente la riapertura delle attività di vendita al dettaglio (con data dell’entrata in vigore), delle attività relative ai servizi alla persona, alla ristorazione, alle biblioteche, ai musei e ai centri giovanili (11 maggio) e ai servizi di alloggio (25 maggio). Fino al termine delle attività formative secondo il calendario scolastico è possibile offrire un servizio di emergenza per i bambini nelle scuole dell’infanzia e per le alunne e gli alunni che frequentano la scuola elementare. I sindaci possono adottare misure ulteriori e più restrittive, a tal fine individuando quei luoghi del loro territorio comunale in cui potrebbero potenzialmente verificarsi assembramenti di persone e possono adottare misure adeguate per evitarli. Qualora a livello nazionale siano previste mitigazioni delle misure di contrasto alla diffusione del virus, queste possono essere recepite con ordinanza del Presidente della Provincia. La legge prevede anche l'istituzione di una commissione di esperti come organo consultivo incaricata di un monitoraggio costante dell'andamento della curva di infezione che propone al Presidente della Provincia misure adeguate, tra cui la sospensione delle attività consentite, anche limitatamente ad alcune aree circoscritte all’interno del territorio della Provincia. La Commissione è composta da almeno cinque membri con esperienza riconosciuta nei rispettivi settori di competenza, tra cui epidemiologia, virologia, statistica, igiene e sanità pubblica.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Portale Coronavirus della Provincia autonoma di Trento con informazioni, attualità e raccolta norme e linee guida in materia di Covid-19
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/Rubrica-Coronavirus/Ordinanze-documenti-e-comunicazioni/Normativa-e-Linee-guida

Legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3
Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022

NOVITÀ EDITORIALI
Elisabeth Alber / Alice Engl / Günther Pallaver (a cura di), Politika 2020. Südtiroler Jahrbuch für Politik, Raetia, Bozen/Bolzano, 2020

Peter Bußjäger / Martin P. Schennach (a cura di), 1919 – Länderkonferenzen und Landesverfassungen (2020)

Mathias Eller, Mehr-Ebenen-Föderalismus in Österreich. Die Funktionen der Gemeinde im Lichte vertikaler Gewaltenteilung und der Bundesstaatlichkeit (2019)

Anna Gamper, The Methods and Parameters of Comparative Constitutional Reasoning, ZaöRV 2/2019, 415 ss.

Anna Gamper, Entstehung und Constitutional Engineering des Bundesstaats, in: Peter Bußjäger (a cura di), 3. November 1918 - Die Länder und der neue Staat, Wien (new academic press) 2019, 17 ss.

Anna Gamper, Second Chambers in Federal States, in: Soeren Keil/Paul Anderson (a cura di), 50 Shades of Federalism, Canterbury (Canterbury Christ Church University) 2020, http://50shadesoffederalism.com/theory/1045/

Anna Gamper, Constitutional Borrowing from Austria? Einflüsse des B-VG auf ausländische Verfassungen, ZÖR 2020, 99 ss.

Anna Gamper, Länder ohne Gesetzgebung: Was bliebe von der Bundesverfassung?, in: Georg Lienbacher/Erich Pürgy (a cura di), Ist die Gesetzgebungskompetenz der Länder noch sinnvoll?, Wien (Jan Sramek) 2020, 51 ss.

Matthias Haller, Sprachenrechte in Südtirol am Prüfstand des Ärztemangels, in: Simon Burger et al (a cura di), Recht und Sprache. Tagung der Öster­reichischen Assistentinnen und Assistenten Öffentliches Recht, Wien (Jan Sramek) 2019, 135–169 (https://www.jan-sramek-verlag.at/fileadmin/user_upload/Burger_et_al_Hrsg_Recht_und_Sprache_AssOER_Bd_09_Salzburg_2018_978-3-7097-0190-4.pdf).

Esther Happacher, Der „differenzierte Regionalismus“: Neue Entwicklungen im italienischen Mehrebenensystem, ZöR 2/2020, Wien/Vienna, 447–469.

Esther Happacher, L'attuazione regionale del diritto dell'Unione europea: spunti dall'Alto Adige/Südtirol, federalismi.it n. 7/2020, 173-186. https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=41397

Karl Kössler, Zentralisierung Italiens auf Zeit oder autonome Regionen als Opfer von Covid-19?, in: Foederalismus.at, 07/04/2020, https://www.foederalismus.at/blog/zentralisierung-italiens-auf-zeit-oder-autonome-regionen-als-opfer-von-covid-19_231.php

Karl Kössler, Territorial Referendums from a Constitutionalist Perspective: Functions, Justifications and Legal Design. in: López Basaguren, Alberto / Escajedo San-Epifanio, Leire (eds.), Claims for Secession and Federalism: A Comparative Study with a Special Focus on Spain, Springer, Heidelberg, 2019, 278-310.

Francesco Palermo / Patrizia Lattarulo / Andrea Omizzolo / Vincenzo Provenzano / Thomas Streifeneder (a cura di), Le Regioni d’Europa tra identità locali, nuove comunità e disparità territoriali, Franco Angeli, Milano, 2019, https://iris.unipa.it/retrieve/handle/10447/399234/839583/prefazione_provenzano%26altri2019.pdf

Francesco Palermo, The Lund Recommendations from the Perspective of the Framework Convention (with P. Roter), in: W. Romans, I. Ulasiuk, A. Petrenko Thomsen (eds.), Effective Participation of National Minorities and Conflict Prevention, Brill-Nijhoff, Leiden-Boston, 2020, 81-104.

Francesco Palermo, Is there a space for federalism in times of emergency?, in Verfassungsblog.de, 13/05/2020, https://verfassungsblog.de/is-there-a-space-for-federalism-in-times-of-emergency/

Francesco Palermo, Italy: did the virus infect the regional system?, in forumfed.org, 12/05/2020, http://www.forumfed.org/wp-content/uploads/2020/05/ItalyCOVID.pdf

Francesco Palermo, Südtirol als eine autonome Region Italiens, in: Parlament der deutschsprachigen Gemeinschaft, 100 Jahre nach der Pariser Friedenskonferenz – Vier Regionen im Vergleich, Parlament der deutschsprachigen Gemeinschaft, Eupen, 2020, 29-36.

Francesco Palermo, Il ruolo dello Stato nel federalismo asimmetrico, in: federalismi.it 15/2019, 2019, 1-20, https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=40081

Francesco Palermo, Federalism and the European Union: asymmetry, policies and some recurring federal dilemmas, in: J. Kincaid (ed.), A Research Agenda for Federalism Studies, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton, 2019, 198-208.

Gabriel Toggenburg, All EU-r Rights series, in: EUreka! blog, Institute for Comparative Federalism, Eurac Research, 2020, https://blogs.eurac.edu/eureka/category/all-eur-rights/

Alice Valdesalici, The peregrinations of fiscal federalism: past, present and future of a research agenda, in: J. Kincaid (ed.), A Research Agenda for Federalism Studies, Elgar Publishing, Cheltenham-Northampton, 2019, 93-105.

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1/2020
June 1, 2020

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
VfGH 03.12.2019, V 83/2019; illegittimità di un regolamento:
Contrarietà alla legge di un regolamento riguardante la dichiarazione di una via quale strada comunale per grave vizio nell’emanazione; violazione del principio di pubblicità a causa della mancata previsione di un punto dell’ordine del giorno per la discussione del regolamento da emanare nel consiglio comunale.

VfGH 12.12.2019, G 164, 171/2019; Legge quadro sul sussidio minimo (Sozialhilfe-Grundsatzgesetz):
Non siamo in presenza di un’invasione illecita nella competenza dei Länder: la concessione di prestazioni in caso di stato di bisogno – cosiddetta “assistenza in caso di povertà” – è di per sé competenza dei Länder. Il Bund è tuttavia competente a stabilire i principi della legislazione dei Länder in questo settore. Tale competenza consente al Bund di emettere anche norme dettagliate, sempreché esse abbiano ad oggetto questioni di rilevanza fondamentale per tutto il territorio federale. Le disposizioni della Legge sui principi in relazione al sussidio minimo soddisfano tale presupposto; inoltre, ai Länder rimangono ambiti di intervento in merito.

VfGH 13.12.2019, G 78-81/2019-56; 13.12.2019, G 67-71/2019-53; 13.12.2019, G 211-213/2019-21; 13.12.2019, G 119/2019 eccetera; riforma dell’organizzazione della previdenza sociale:
L’accorpamento delle casse mutue territoriali rientra nell’ambito della discrezionalità politica del legislatore e non è in contrasto con il criterio di ragionevolezza, in particolare nella forma del principio di efficienza; l’art. 120a segg. B-VG (Legge costituzionale federale) non garantisce l’esistenza delle singole casse e non proibisce l’accorpamento o lo scioglimento di una di esse.

DIRITTO DEL LAND TIROLO
Avvertenza: per le Gazzette ufficiali autentiche del Land e le versioni consolidate consultare http://www.ris.bka.gv.at/Lr-Tirol/. Le bozze delle consulenze e i pareri, nonché le proposte presentate dal Governo comprensive di Annotazioni Esplicative, sono consultabili sulla homepage del Parlamento (Landtag) del Tirolo (http://www.tirol.gv.at/landtag/) sotto “Parlamentarische Materialien” (Materiali parlamentari).

Costituzione del Tirolo (Tiroler Landesordnung) (riforma), LGBl. Nr. 133/2019:
Previsione della tutela del clima come finalità dello Stato.

Legge del Tirolo sul turismo (Tiroler Tourismusgesetz) 2006 (riforma), LGBl. Nr. 134/2019:
Associazioni turistiche; nuove disposizioni per l’elezione dell’organo di vigilanza nonché ulteriori modifiche sulla base di esperienze derivanti dalla pratica attuativa della legge.

Legge sugli adeguamenti dell’Ordinamento giuridico del Tirolo in seguito alla riorganizzazione della previdenza sociale, alle nuove norme sulla tutela di soggetti adulti portatori di disabilità (“Erwachsenenschutzercht”), all’introduzione nei Comuni di albi elettroniche per gli annunci pubblici (“Amtstafel”) e all’aggiornamento di norme giuridiche, LGBl. Nr. 138/2019:
Modifica di oltre 80 leggi a causa degli elementi di cui sopra.

Legge sui provvedimenti di accompagnamento all’attuazione di determinati regolamenti dell’Unione Europea nell’ambito dell’Ordinamento giuridico del Tirolo (riforma), LGBl. Nr. 141/2019:
Provvedimenti di accompagnamento al Regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali (Regolamento sui controlli).

Legge sulla partecipazione ai sensi della Convenzione di Aarhus 2019, LGBl. Nr. 163/2019:
Attuazione dell’art. 9 comma 3 come anche degli artt.6 e 9 comma 2 della Convenzione di Aarhus, nelle materie tutela della natura, caccia e pesca.

Legge del Tirolo sull’apicoltura (Tiroler Bienenwirtschaftsgesetz) 2019, LGBl. Nr. 1/2020:
Nuova emanazione; facilitazioni per l’apicoltura sul territorio urbano.

Legge del Tirolo sulla pubblica sicurezza (Landes-Polizeigesetz) (riforma), LGBl. Nr. 5/2020:
Disposizioni di legge sull’obbligo di guinzaglio e museruola nonché sui corsi per proprietari di cani senza esperienze precedenti oltre a ulteriori provvedimenti; inoltre, adeguamento alla giurisdizione della Corte europea di giustizia (Rs C-230/18) di disposizioni riguardanti la chiusura di una casa di appuntamenti.

Legge del Tirolo sul sostegno finanziario ai Comuni (Tiroler Finanzzuweisungsgesetz) 2020, LGBl. Nr. 7/2020:
Ulteriori sostegni finanziari ai Comuni in forma di emolumenti annuali al fine di tener conto dell’aumento delle spese nei settori dell’assistenza minima, dei sussidi, degli aiuti per disabili e minori.

Legge sui provvedimenti di accompagnamento per l’attuazione di determinati regolamenti dell’Unione Europea e dela Legge del Tirolo sull’energia elettrica (Tiroler Elektrizitätsgesetz) del 2012, LGBl. Nr. 20/2020:
Attuazione di disposizioni comunitarie relative all’efficienza energetica per le reti di teleriscaldamento e telerefrigerazione.

Regolamento del Parlamento (Landtag) del Tirolo 2015 (riforma), LGBl. Nr. 39/2020:
Previsione per legge di un parlamento per gli alunni delle scuole.

Legge del Tirolo sulla salute delle piante (Tiroler Pflanzengesundheitsgesetz), LGBl. Nr. 45/2020:
Norme di accompagnamento e di attuazione del nuovo quadro normativo eurounitario in seguito al Regolamento (UE) 2016/2031.

Legge del Tirolo sulla gestione del territorio (Tiroler Raumordnungsgesetz) 2016, Ordinamento edilizio del Tirolo (Tiroler Bauordnung) 2018, Legge tributaria del Tirolo (Tiroler Abgabengesetz), Legge del Tirolo sui tributi di residenza (Tiroler Aufenthaltsabgabegesetz) 2003 e Legge del Tirolo sui tributi per domicili per il tempo libero (Tiroler Freizeitwohnsitzabgabegesetz) (riforma), LGBl. Nr. 46/2020:
Garanzia di un controllo effettivo delle disposizioni di legge relativamente ai domicili per il tempo libero e informazioni reciproche tra uffici pubblici, nell’ambito normativo, sulla gestione del territorio e sui tributi in relazione alle seconde case.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
Corte Amministrativa Suprema
VwGH 22.10.2019, Ra 2018/10/0133; Legge del Tirolo sull’assistenza minima (Tiroler Mindestsicherungsgesetz):
Un “caso di particolare onerosità” nel senso indicato dalla TMSG (Legge del Tirolo sulle tutele minime) si presenta quando la persona richiedente si trovi, senza la sua responsabilità – senza dunque che ricorrano circostanze ad essa imputabili –, in una situazione di straordinaria gravità. L’allontanamento dalla dimora familiare con divieto di accesso a causa di notevoli violenze commesse a danno della sorella non può essere trascurato al momento della decisione di merito.

VwGH 11.12.2019, Ro 2018/05/0018; Legge del Tirolo sulla tutela della salute (TNSchG):
Per poter parlare di “attività rumorosa” nel senso indicato dalla Legge del Tirolo sulla tutela della salute (TNSchG) e dal Regolamento sulle zone di quiete, non è sufficiente che l’emissione acustica sia percepibile nelle immediate vicinanze senza che sia dimostrabile una molestia del bisogno di ristoro ai danni di chi sia in cerca di quiete all’interno di un apposito territorio. La strada che deve servire al trasporto di scarti edilizi fino alla discarica si trova al di fuori della zona di quiete, e non può essere dunque considerato al momento di giudicare se la discarica costituisca o meno attività rumorosa.

VwGH 23.01.2020, Ra 2018/07/0443; ripartizione catastale; comunità agricola (“Agrargemeinschaft”) transfrontaliera:
La competenza per territorio delle autorità amministrative agrarie per le questioni riguardanti la formazione della volontà degli organi di una comunità agricola è determinata, in applicazione del § 1 AgrVG (Legge sui procedimenti in materia agraria) nel combinato disposto con il § 3 n. 2 AVG (Legge generale sul procedimento giudiziario), dalla sede della comunità agricola, senza limitazione a quella porzione di territorio della medesima che si trovi nella circoscrizione dell’autorità in questione. Si deve presumere la competenza delle autorità austriache nelle decisioni in materia nel caso in cui la comunità abbia una sede nel territorio nazionale.

VwGH 28.01.2020, Ra 2019/03/0121; Legge del Tirolo sulle attività venatorie 2004:
La necessaria comunanza di tutte le parti del territorio assegnato a una cooperativa di caccia permane anche se è accertata la titolarità di un territorio di caccia individuale come richiesto dalla ricorrente.

VwGH 25.02.2020, Ra 2020/06/0060; Legge del Tirolo sulla gestione del territorio (TROG):
Rigetto del ricorso promosso dall’autorità amministrativa; giudizio relativo a un caso singolo di proiezione territoriale da parte del Tribunale amministrativo (LVwG) ai sensi del § 61 comma 5 lit. a della Legge del Tirolo sulla gestione del territorio (TROG); non risulta alcun errore di giudizio.

VwGH 20.03.2020, Ra 2019/10/0197; autorizzazione di tutela della natura:
Rigetto del ricorso relativo all’assegnazione di una autorizzazione di tutela della natura per la creazione di una pista da sci e il trasferimento dell’impianto di innevamento compresi i cavi di erogazione energetica e di comando, successiva all’accoglimento del ricorso promosso dall’Ufficio ambientale del Land da parte del Tribunale amministrativo (LVwG) del Tirolo.

Tribunale amministrativo del Land Tirolo
20.01.2020, LVwG-2019/20/1563-3; sfruttamento del turismo; organi; qualità dell’impresa; fatturati interni; compensazione delle spese; obbligo contributivo; favorito il commercio all’ingrosso; Regolamento sui gruppi di contribuenti:
Ai sensi del § 30 della Legge del Tirolo sul turismo, l’obbligo al pagamento dei contributi sussiste se i fatturati maturati da società consociate siano soggetti a imposta ed entrambe godano, dal punto di vista del fatturato, di una intensificazione del flusso turistico.
Un ammorbidimento dell’eventuale “effetto cascata” dell’obbligo tributario va ravvisato nell’agevolazione ai sensi del § 1 comma 2 del Regolamento sui gruppi di contribuenti, ai sensi del quale, in caso di allineamento di diversi esercizi commerciali, anche gli esercizi all’ingrosso della stessa tipologia devono essere inclusi nel gruppo di contribuenti con l’aliquota percentuale immediatamente più bassa.
L’esenzione prevista dal § 31 comma 1 lit. a – j della Legge del Tirolo sul turismo può essere presa in considerazione solo se la fattispecie astratta ivi contemplata ricorra anche nel caso di specie.

03.02.2020, LVwG-2019/48/1756-7; rapporto tra volume e superficie; cumuli di terra:
Dalla concessione edilizia deriva il diritto e anzi la delega ad asportare i mucchi di terra e gli accumuli relativi, ma non un obbligo in tal senso. Il costruttore ha facoltà di non eseguire i lavori edilizi che siano stati autorizzati in via definitiva, a meno che essi non siano inseparabili dall’opera edilizia complessiva e non siano rilevanti e necessari dal punto di vista costruttivo e urbanistico. Gli accumuli di terra che non siano adiacenti alla superficie esterna ma siano ammonticchiati a distanza di ca. 40 cm dalla superficie medesima non riducono il rapporto tra volume e superficie ai sensi del § 61 comma 3 della Legge del Tirolo sulla gestione del territorio (TROG) del 2016.

07.02.2020, LVwG-2019/37/2038-7; comunità agricola; quota; “Absonderung”; azienda agricola:
Per “Absonderung”, concetto generale del diritto pubblico, si intendono tutte le soluzioni di diritto privato, a qualsiasi titolo, dei diritti spettanti alle singole quote a favore del terreno principale. Qualsiasi decisione di merito su una richiesta di autorizzazione al trasferimento di un diritto spettante a una singola quota verso la comunità agricola presuppone che si sia verificato un negozio giuridico efficace, il quale abbia disposto tale trasferimento.

17.02.2020, LVwG-2020/31/0098-2; domicilio per il tempo libero (“Freizeitwohnsitz”):
L’affermazione, non meglio specificata, secondo cui la figlia del costruttore probabilmente si iscriverà a un’università distante circa 80 km dal luogo di edificazione e avrà il suo domicilio principale nell’edificio progettato, in modo tale da occuparsi delle abitazioni per vacanza, non costituisce prova credibile del fatto che l’edificio non verrà utilizzato quale domicilio per il tempo libero ai sensi del § 29 comma 4 TBO (Ordinamento edilizio del Tirolo) del 2018.

30.03.2020, LVwG-2019/22/0732-1; permesso di soggiorno per “motivi di studio”; prova del risultato conseguito nello studio:
Il risultato conseguito nello studio ai fini della proroga del titolo “permesso di soggiorno per motivi di studio” (§ 64 comma 2 NAG – Legge sui titoli di soggiorno – 2005) non deve essere sottoposto a verifica per l’intera durata del corso di studio fino al momento della richiesta, ma solo per l’anno precedente la fine della validità del titolo sussistente. Nel caso in cui, a causa della durata del procedimento di proroga, sia già trascorso un ulteriore anno di studio, si potrà tener conto, al fine di valutare con valore di attualità il risultato conseguito, dell’ultimo anno di studio trascorso.

30.03.2020, LVwG-2019/41/1827-4; obbligo di indicazione di provenienza della carne di cinghiale:
L’indicazione di provenienza della carne di cinghiale non è possibile ai fini del Regolamento di attuazione (UE) n. 1337/2013 poiché nel caso specifico non esiste né un Paese di allevamento, né un Paese di macellazione. La formulazione “Abbattuto in…” non può essere dedotta dal Regolamento citato e non soddisferebbe pertanto i requisiti di legge previsti. L’indicazione di provenienza richiesta non può essere motivata nemmeno riferendosi all’art. 26 comma 2 lit. a del Regolamento EU 1169/2011.

ITALIAGIURISPRUDENZA COSTITUZIONALEhttp://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do

Sentenza n. 78/2020: Norme statali sul rispetto dei tempi di pagamento dei fornitori nella sanità
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale in riferimento di varie disposizioni della legge n. 145 del 2018, promosso tra altri dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. La legge statale prevede in particolare al suo articolo 1, comma 865, che gli enti del Servizio sanitario nazionale che pagano in ritardo i fornitori hanno l’obbligo di prevedere, nei contratti dei direttori generali e amministrativi, uno specifico obiettivo che condiziona almeno il 30 per cento dell’indennità di risultato al rispetto dei tempi di pagamento previsti per legge. La legge ha la concreta finalità di contrastare il fenomeno dei ritardi nei pagamenti.
La Corte rigetta le censure delle ricorrenti e dichiara la legge conforme alla Costituzione. Il trattamento economico dei dipendenti pubblici, compresa la disciplina delle varie componenti della retribuzione va ricondotto alla materia dell’“ordinamento civile”, prevalendo quest’ultimo ambito di competenza su ogni tipo di potestà legislativa delle Regioni e anche delle autonomie speciali. Inoltre, la sentenza evidenzia che la norma impugnata non si applica qualora l’ente rispetti i tempi di pagamento (per cui nulla è innovato per gli enti virtuosi) e gradua le misure in relazione alla gravità dell’inadempimento.

DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO
Sentenza n. 367/2020*: Casse Raiffeisen
Ricorso n. 5383/2017 proposto dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust contro la Cassa Raiffeisen Silandro Soc Coop per la riforma della sentenza n. 4748/2017 del TRGA per il Lazio (Sezione Prima) che dichiara legittima l’accordo preso tra le Casse Raiffeisen avente ad oggetto il coordinamento delle politiche commerciali attraverso lo scambio di informazioni in riguardo al mercato degli impieghi alla famiglie consumatrici nella Provincia in quanto non idoneo ad essere qualificato come anticoncorrenziale.
L’appellante contesta che l’intesa stipulata tra le Casse Raiffeisen presenta un’intesa che abbia per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante fissando direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita. Il C.d.S. dichiara che tra le singole Casse manca il rapporto concorrenziale, siccome il sistema delle Casse Raiffeisen, basato sui principi del “mutualismo” e del “localismo”, esclude in modo sufficientemente chiaro anche solo un rapporto concorrenziale potenziale. Inoltre, l’intesa in questione essendo qualificabile come “intesa per oggetto” non ha l’attitudine a produrre effetti restrittivi della concorrenza in quanto un cartello formato da imprese che complessivamente rappresentano solo il 25/30 % del mercato non è idoneo a produrre un apprezzabile effetto anticoncorrenziale.

*Questa sentenza è esemplare per le altre sentenze che hanno come parte resistente una Cassa Raiffeisen con sede nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano. In specifico si vedano le sentenze 489, 488, 371, 370, 369, 368, 367, 365, 363, 362, 361, 296 e 364 del 2020.

Sentenza n. 776/2020: Perfezionamento dell'espropriazione senza intavolazione nel libro fondiario
Ricorso n. 5307/2016 proposto dal sig. Höllwarth contro la Provincia autonoma di Bolzano per la riforma della sentenza del TRGA di Bolzano, n. 102/2016, che dichiara la regolarità della espropriazione avvenuta.
In riguardo all’espropriazione da parte della pubblica amministrazione il ricorrente pretende che essa non si sia mai perfezionata a causa della mancata intavolazione dell’acquisizione nel libro fondiario. Il C.d.S. dichiara che l’iscrizione del decreto di espropriazione per pubblica utilità nel libro fondiario assolve una mera funzione di pubblicità-notizia, avendo sul piano sostanziale un’efficacia erga omnes ed in quanto tale è sempre opponibile agli eventuali successivi acquirenti dell’immobile espropriato. Inoltre, il C.d.S. conferma la facoltà, prevista in via interpretativa da una legge provinciale (art. 32 l.p. n. 10/1991) di regolarizzare tavolarmente acquisti extratavolari già perfezionati sul piano del diritto sostanziale e risalenti nel tempo, ferma restando la riserva di giurisdizione sull’accertamento dei relativi diritti da parte della competente autorità giudiziaria.
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
Legislazione provinciale
Legge provinciale 12 novembre 2019, n. 11
Partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano all’organizzazione delle XXV Olimpiadi invernali e delle XV Paralimpiadi invernali del 2026.
La legge provinciale prevede la costituzione di due organismi (Comitato Organizzatore, Agenzia di Progettazione Olimpica) previsti dal dossier di Candidatura per le Olimpiadi del 2026.

Legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12
Codice del commercio
La legge provinciale contiene nuove norme di disciplina dell’attività commerciale in provincia di Bolzano. Fra l’altro vengono regolamentati le autorizzazioni per le aperture di strutture di vendita in zone residenziali e in zone non residenziali. La legge provinciale contiene regole generali per le attività commerciali nonché per la pianificazione territoriale (commerciale/urbanistica) nonché per la formazione del tecnico/tecnica del commercio. La disciplina della presente legge si applica a tutte le forme di attività commerciale quali il commercio all’ingrosso e al dettaglio in sede fissa, al commercio al dettaglio su aree pubbliche, alla vendita della stampa quotidiana e periodica, alle forme speciali di vendita al dettaglio e ai distributori di carburanti. Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio - con l’esclusione del commercio su aree pubbliche - sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti. Altri regole specifiche riguardano il trasferimento della gestione o della proprietà dell’azienda o di un ramo d’azienda per atto tra vivi o in caso di morte.

Legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 13
Modifica alla legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 10, “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (Legge europea provinciale 2019)
La legge prevede modificazioni meramente terminologiche dell’art. 1 della legge provinciale del 17 ottobre 2019 n. 10, per garantire la corrispondenza dei testi in entrambe le lingue (“Südtirol” – “Alto Adige” invece die “Provincia di Bolzano”).

Legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 14
Debito fuori bilancio
Questa legge provinciale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa come lo prevede il D.Leg. n. 118/201.

Legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 15
Legge di stabilità provinciale per l’anno 2020
La legge prevede fra l’altro disposizioni in riferimento all’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, la modifica delle disposizione riguardante le agevolazioni IRAP nonché disposizioni in materia di spesa (correttivi tecnici alle norme di contabilità della Provincia). La legge agevola la rappresentanza dei gruppi linguistici negli organi sociali e precisa, che i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza sono fissati con decreto del Presidente della Provincia. Ulteriore dettaglio contenuto nella legge è che anche i direttori di Ripartizione della Provincia sono autorizzati a prestare fino a 40 ore di straordinario al mese.

Legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 16
Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2020-2022

Legge provinciale 20 dicembre 2019, n. 17
Modifiche alla legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, “Territorio e paesaggio”
Con questa legge viene spostata al 1 luglio 2020 la data di entrata in vigore della legge “territorio e paesaggio”. Modificazioni importanti riguardano agevolazioni per proprietari di seconda casa con vincolo (a costoro viene concessa la possibilità di spostare il vincolo sulla prima casa, qualora decidono di utilizzare la seconda casa come abitazione principale) e distanze relative all’edificazione, nonché comuni caratterizzati da debolezza strutturale. In riferimento a tali comuni, rimane il vincolo di convenzioni per 60 %, anche se sono disponibili più del 10 % di seconde case sul territorio.
La legge provinciale contiene anche regole in riferimento a parcheggi per edifici esistenti, alloggi di servizio e al contributo di intervento per il permesso di costruire (l’importo di tale contributo sarà maggiore quanto maggiore sarà l’impatto urbanistico dell’intervento in questione).

Legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1
Disposizioni collegate alla legge di stabilità 2020
La legge prevede modificazioni puntuali in varie settori, di cui nel settore degli espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale, per la raccolta dei funghi, impianti a fune in aree sciabili, Leasing e noleggio a lungo termine di veicoli elettrici inclusi ibridi „plug-in“, formazione di base, specialistica e continua in ambito sanitario, olimpiadi 2026 e ordinamento del personale della provincia autonoma.

Legge provinciale 27 marzo 2020, n. 2
Modifiche di leggi provinciali in materia di cultura, formazione professionale, enti locali, ordinamento degli uffici e del personale, tutela dei consumatori e degli utenti, rapporti della Provincia con l’Unione europea, beni culturali, istruzione, pubblico spettacolo, utilizzo delle acque pubbliche, tutela del paesaggio e dell’ambiente, caccia e pesca, agricoltura, turismo, artigianato, esercizi pubblici, economia, commercio, igiene e sanità, edilizia scolastica, comunicazione, lavoro e trasporti

Legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3
Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e altre disposizioni

Giurisprudenza amministrativaLe sentenze possono essere consultate al sito https://www.giustizia-amministrativa.it/.

Sentenza n. 89/2020: Divieto di transito sulla strada provinciale "lago di Braies"
Ricorso n. 184/2019 proposto da un titolare di un agriturismo e gestore di un parcheggio pubblico di Braies contro la Provincia Autonoma di Bolzano e il comune di Braies per l’annullamento dell’ordinanza provinciale che consiste in un divieto di transito relativo alla strada provinciale “lago di Braies” e “Braies Vecchia”. Il ricorrente sosteneva che il provvedimento di chiusura giornaliera dalle ore dieci alle ore quindici per due mesi non compara in modo adeguato gli interessi pubblici e privati.
Il TRGA respinge il ricorso, indicando che il divieto diretto a tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica, si basa su un’approfondita istruttoria condotta nell’elaborazione del piano di viabilità su cui si fonda il divieto. Inoltre, secondo il Tribunale il fatto che possono transitare taxi, biciclette, fornitori e veicoli di ospiti di prenotazione, nonché servizi pubblici, dimostra un adeguato bilanciamento tra la tutela degli interessi degli operatori e l’interesse pubblico perseguito conseguendone la ragionevolezza della scelta amministrativa.

Sentenza n. 47/2020: Ampliamento di una zona sciistica a Castelrotto
Ricorso n. 148/2019 proposto dalla Federazione Protezionisti Sudtirolesi e associazione “Alpenverein Südtirol” contro la Provincia Autonoma di Bolzano e la Marinzen S.r.l, per l’annullamento della delibera che dispone ampliamento della zona sciistica Marinzen con la zona sciistica Alpe di Siusi.
Il TRGA ha accolto il ricorso e non ritiene fondato il motivo del resistente che la Federazione Protezionisti Sudtirolesi e “Alpenverein Südtirol” non disponesse della legittimazione ad agire in giudizio, perché associazioni ambientali possono agire in giudizio per fattori ambientali sia “in senso lato che in senso stretto”, a condizione che la deduzione degli argomenti sia collegato con la tutela dell’ambiente. Secondo il Tribunale, inoltre ci sia una situazione di contrarietà con precedenti provvedimenti amministrativi, siccome le perizie del comitato ambientale hanno dato esito negativo all’intervento, la Giunta Provinciale comunque ha dato 30 giorni alla Maritzen S.r.l. per presentare nuovi argomenti. La Maritzen S.r.l non presentava nessuna nuova osservazione, tuttavia la Giunta Provinciale, a contrario delle perizie, ha stabilito di approvare una variante sotto determinati condizioni.

Sentenza n. 90/2020: Aeroporto Bolzano
Ricorso n. 45/2019 proposto dal Comune di Laives contro la Provincia Autonoma di Bolzano e l’Ente nazionale aviazione civile (ENAC) tra l’altro per l’annullamento della delibera della Giunta Provinciale che dichiara improcedibili le modifiche del Piano Urbanistico comunale (PUC) e il piano paesaggistico comunale da parte del Comune di Laives. La Giunta Provinciale aveva mutato con delibera nel 2013 la destinazione delle aree poste a sud dell’aeroporto da verde agricolo in zona per attrezzature collettive - amministrazione e servizi pubblici. In vista dell’esito del referendum consultativo sull’aeroporto di Bolzano il Comune di Laives criticava questa scelta e ha successivamente avviato la procedura di modifica del PUC per ricondurre la zona riguardante aeroporto alla situazione antecedente.
Il TRGA ritiene il ricorso fondato e dichiara illegittima la delibera provinciale in quanto, la Giunta provinciale intervenendo al posto della Commissione provinciale per paesaggio e sviluppo territoriale, ha violato la procedura prevista per la modifica del PUC
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Sentenza n. 92/2020: Areale ferroviario Bolzano
Ricorso n. 206/2019 proposto da Eni S.p.A. contro la Provincia Autonoma di Bolzano e il Comune di Bolzano tra l’altro per l'annullamento di un Accordo di Programma, relativo al Programma Unitario di Valorizzazione Territoriale dell’Areale ferroviario di Bolzano.
Il TRGA ha respinto il ricorso, dichiarando che, siccome l’intervento si pone al di fuori delle finalità di mero governo del territorio non trova applicazione la legge urbanistica provinciale, ma l’Accordo di programma che è lo strumento specifico per regolare le manovre di valorizzazione economica e sociale del territorio attraverso il miglior utilizzo degli immobili pubblici. Inoltre, il Tribunale stabilisce, trattandosi di un’operazione innovativa e di grandi dimensioni, potevano essere comprese in misura marginale dei beni di proprietà private oltre ai beni pubblici, essendo imprescindibili le aree private per il perseguimento dell’interesse pubblico, cioè la realizzazione della nuova stazione ferroviaria e del bus terminal.


Sentenza n. 69/2020: Biotopo zona di Glorenza
Ricorso n. 140/2019 da sig. Warger, sig. Prieth e l’Associazione Agraria Interessenza di Glorenza contro il Comune di Glorenza, la Provincia Autonoma di Bolzano e il Heimatpflegeverband Südtirol per l’annullamento della deliberazione provinciale che modifica il piano paesaggistico comunale in base all’individuazione del biotopo “Obere Au”.
Il TRGA ha respinto il ricorso, dichiarando che l’iniziativa della Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio per l’individuazione del biotopo è pienamente ammissibile ex lege ed è ampiamente motivata. Inoltre, il Tribunale afferma che la destinazione a biotopo è del tutto compatibile con l’utilizzo come bosco o pascolo permanente e quindi non venendo meno il vincolo di uso civico, non è dovuto nessuna indennità.
Rispetto alle limitazioni delle facoltà dominicali connessi al maso chiuso, il Tribunale stabilisce, che trattandosi di piccole restrizioni dei diritti reali che rientrano nel concetto di espropriazione per pubblica utilità non è necessaria la previa autorizzazione della Commissione locale dei masi chiusi.


Sentenza n. 42/2020: Circonvallazione nord ovest di Merano
Ricorso n. 186/2019 dall’Impresa Pizzarotti & C. s.p.a., Collini Lavori s.p.a contro la Provincia autonoma di Bolzano e l’Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per l’annullamento dell’aggiudicazione della gara avente ad oggetto la circonvallazione nord ovest di Merano.
Il TRGA di Bolzano accoglie il ricorso, dichiarando che con la presentazione di concordato preventivo in bianco da parte del controinteressato è venuto meno il requisito di partecipazione che deve sussistere ed essere mantenuto dalla presentazione della domanda di richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento fino alla completa esecuzione del contratto. Oltre a ciò, accerta che l’avvenuta modifica soggettiva in corso di procedura in capo al raggruppamento temporaneo d’impresa (RTI) essendo diretta ad eludere l’esclusione del RTI dalla gara per difetto di requisiti in capo ad un componente è inammissibile per violazione della par condicio dei concorrenti, essendo la modifica esclusivamente ammessa per esigenze organizzative del raggruppamento.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Legislazione provinciale
https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/ricerca-codice-provinciale.aspx


Decreto del presidente della provincia 2 marzo 2020, n. 2-15/Leg
Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 21 agosto 2008, n. 34-141/Leg (Regolamento concernente l'organizzazione, il funzionamento e i compiti dell'Agenzia provinciale delle foreste demaniali (articolo 68 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11))

Decreto del presidente della provincia 19 febbraio 2020, n. 1-14/Leg
Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 18 dicembre 2015, n. 20-34/Leg (Regolamento sull'assetto organizzativo e didattico dell'educazione degli adulti in provincia di Trento)

Legge provinciale 12 febbraio 2020, n. 1
Interventi a sostegno dei coniugi separati o divorziati in difficoltà

Decreto del presidente della provincia 30 dicembre 2019, n. 12-13/Leg
Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 12 giugno 2006, n. 11-64/Leg "Regolamento per l'accesso all'impiego del personale amministrativo, tecnico, ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche e degli istituti di formazione professionale provinciali (articolo 37 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7)"

Legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 12
Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2020

Decreto del presidente della provincia 13 dicembre 2019, n. 10-11/Leg
Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg (Regolamento di esecuzione dell'articolo 21 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013), in materia di autorizzazione unica territoriale, e modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 20 luglio 2015, n. 9-23/Leg., che dà esecuzione alla medesima legge e modifica disposizioni regolamentari connesse)

Giurisprudenza amministrativa
Banca dati con i provvedimenti del TAR Trento:
https://www.giustizia-amministrativa.it/provvedimenti-trga-trento

Provvedimenti ed atti Trga Trento per EMERGENZA COVID 19
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/covid19-trga-trento

T.A.R. Trento, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 12/02/2020, n. 23
L'Allegato 3 del d.lgs. 18 aprile 2011 n. 59, con cui sono state attuate le Direttive n. 2006/16/Ce e 2009/113 CE concernenti la patente di guida e in particolare il d.m. 26 gennaio 2018 che ha recepito la Direttiva n. 2016/16 impongono un'attenta valutazione delle malattie cardiovascolari, le quali costituiscono "motivo per restrizioni alla guida". Inoltre, l'età anagrafica avanzata, se di per sé, non giustifica restrizioni alla guida, incide in ogni caso sulla prontezza di riflessi e sull'attenzione, inesorabilmente escludendo possibilità di miglioramento delle patologie e conseguentemente costituendo, in ogni caso, un fattore non irrilevante dell'ambito della valutazione affidata alla Commissione medica. Deve, quindi, ritenersi non irragionevole la limitazione alla guida entro un raggio di 15 Km dal Comune di residenza prudentemente imposta dalla Commissione Medica ad un cittadino affetto da malattie cardiovascolari. Del resto, la delega alla Provincia autonoma di Trento dell'esercizio delle funzioni della Motorizzazione Civile non comprende l'emissione (così come la conferma) della patente di guida che, ex artt. 116 e 126 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, permane in capo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La Commissione Medica Locale di Trento è un organo tecnico provinciale in considerazione sia dell'eterogenea provenienza dei componenti, sia del fatto che è costituita presso i servizi dell'Azienda Sanitaria Locale - e cioè se ne avvale, ma non ne fa parte - sia infine, della competenza provinciale alla nomina.

T.A.R. Trento, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 05/02/2020, n. 15
L'art. 105, l. prov. Trento n. 15/2015 nell'ammettere la sopraelevazione entro il limite massimo di un metro si riferisce, in ogni caso, non all'altezza dell'edificio, ma alla misura sufficiente per il raggiungimento dell'altezza minima utile per il recupero dei sottotetti a fini abitativi, per cui trovano applicazione le modalità di misurazione relative, in particolare, a "sottotetto" e "altezza utile" indicate dall'art. 3, comma 6, lett. e) e j) d.P.P. 19 maggio 2017 n. 8 - 61/Leg, recante il Regolamento urbanistico - edilizio provinciale. Vale a dire che il riferimento è una misura interna (fino all'intradosso) e non esterna (fino all'estradosso) comprensiva del pacchetto termico del tetto.
Il mero criterio della vicinitas di un fondo o di una abitazione all'area oggetto dell'intervento urbanistico - edilizio non può ex re radicare la legittimazione al ricorso, dovendo sempre il ricorrente fornire la prova concreta del vulnus specifico inferto dagli atti impugnati alla propria sfera giuridica, quali il deprezzamento del valore del bene o la concreta compromissione del diritto alla salute e all'ambiente. In effetti, il criterio della vicinitas, se è idoneo a definire la sussistenza di una posizione giuridica qualificata e differenziata in astratto configurabile come interesse legittimo, tuttavia, non esaurisce le condizioni necessarie cui è subordinata la legittimazione al ricorso, dovendosi da parte di chi ricorre fornire invece la prova del concreto pregiudizio patito e patiendo (sia esso di carattere patrimoniale o di deterioramento delle condizioni di vita o di peggioramento di caratteri urbanistici che connotano l'area) a cagione dell'intervento edificatorio.

T.A.R. Trento, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 04/02/2020, n. 9
Il decreto di condanna pronunciato ai sensi dell'art. 3, l. n. 89/2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è perciò idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato ai fini dell'ammissibilità del ricorso per ottemperanza.
Il rimedio a carattere sanzionatorio della penalità di mora è riferibile anche ai casi di mancata esecuzione dei decreti di condanna al pagamento di somme di denaro ex legge Pinto, per il caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione anche dopo il giudizio di ottemperanza, che matura dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di ottemperanza. Relativamente al termine finale, ossia la data in cui la penalità di mora non deve essere più pagata, esso coincide con il momento in cui l'Amministrazione esegue il pagamento delle somme dovute, ovvero non dispone più del potere, perché effettivamente trasferito al Commissario ad acta.

T.A.R. Trento, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 21/01/2020, n. 8
Il verbale di sequestro preventivo/probatorio redatto dal Comando Carabinieri per la tutela ambientale - nucleo operativo ecologico, recante un sequestro a fini probatori ex art. 354 c.p.p. e a fini preventivi ex art. 321 c.p.p. - non è annoverabile tra i provvedimenti amministrativi, dovendosi ad esso attribuire, invece, natura di tipico atto di polizia giudiziaria, rispetto al quale il G.A. difetta di giurisdizione. Il suddetto verbale non può, quindi, essere impugnato davanti al G.A., restando ogni questione devoluta alla giurisdizione del G.O. penale, presso il quale deve essere fatta valere ogni doglianza.

T.A.R. Trento, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 19/12/2019, n. 175
L'art. 62 della l. reg. Trentino-Alto Adige, n. 2/2018 postula che il Sindaco, quando intende esercitare il potere di ordinanza ivi previsto, indichi in motivazione sia il potere esercitato, sia i presupposti richiesti dalla legge per il ricorso a tale potere extra ordinem, specificando che occorre fronteggiare una situazione di urgente necessità che non può essere affrontata con gli strumenti ordinari. Dunque, in mancanza di puntuali indicazioni in tal senso, deve ritenersi che il Sindaco abbia esercitato uno dei poteri ordinari allo stesso attribuiti dalla legge.
Non è sufficiente per ritenere sussistenti i requisiti della concretezza ed attualità dell'interesse ad agire la mera esigenza di assicurare la legalità dell'azione amministrativa, mentre l'individuazione di coordinate giuridiche atte a orientare la futura attività dell'Amministrazione è preclusa dall'art. 30, comma 2, c.p.a., ai sensi del quale in nessun caso il Giudice Amministrativo può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati.

T.A.R. Trento, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 19/12/2019, n. 174
L'avvalimento operativo, alla luce del portato dell'art. 89 del Codice dei contratti, deve riposare su clausole contrattuali che non possono essere afflitte da eccessiva genericità ma devono rendere puntualmente apprezzabili quali siano le risorse messe a disposizione dell'impresa ausiliaria, al fine di evitare che il requisito sia attribuito in via meramente cartolare e non effettiva; in caso contrario, si versa in situazione di nullità del contrato di avvalimento.
Quando il bando di gara richiede quale requisito il pregresso svolgimento di servizi analoghi, tale nozione non può se non con grave forzatura interpretativa essere assimilata a quella dei servizi identici, dovendo dunque giudicarsi soddisfatta la prescrizione ove il concorrente abbia dimostrato lo svolgimento di servizi comunque rientranti nel medesimo settore imprenditoriale o professionale al quale afferisce l'appalto e anche per questo aspetto è irrilevante che, nella fattispecie, il requisito sia stato o meno soddisfatto mediante avvalimento.
Il requisito relativo alla capacità economica e finanziaria, concernente il fatturato specifico medio annuo, nel settore delle attività oggetto dell'appalto (art. 83, comma 1, lett. b del d.lgs. n. 50/2016), non postula affatto la necessità di comprovare il conseguimento del fatturato (sia esso in avvalimento che conseguito direttamente dal concorrente) in contratti identici a quello oggetto di gara, e in tal senso la disposizione della lex specialis che riporta la precisazione relativa al settore di attività "servizio di controllo e manutenzione dei dispositivi di protezione collettiva (cappe da chimica, cabine biologiche, armadi aspirati, aspirazioni localizzate) e interventi di riparazione con posa di eventuali complementi impiantistici" deve intendersi quale rinvio all'oggetto del servizio posto in gara. Diversamente opinando si farebbe coincidere il predetto requisito con la richiesta di esperienza in servizi identici, in palese fraintendimento della finalità che presiede la previsione normativa e della volontà dell'Amministrazione appaltante, espressa a garanzia dell'apertura del mercato soprattutto in un settore in cui la partecipazione non è particolarmente numerosa.
A seguito dell'abrogazione del rito super-accelerato di cui all'art. 120, comma 2 bis, c.p.a., il dies a quo di decorrenza del termine di impugnativa dei provvedimenti di esclusione o ammissione alla pubblica gara coincide con la comunicazione dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 76 comma 5, Codice dei contratti, da applicarsi in combinato disposto con l'art. 120 c.p.a..

T.A.R. Trento, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 17/12/2019, n. 165
La commissione di reati (nei quali si annovera quello di maltrattamenti in famiglia) incompatibili con i principi costituzionali che impongono alla Repubblica di garantire i diritti inviolabili di ogni persona sia come singolo che nelle formazioni sociali, come il nucleo familiare in esame, in cui si svolge la propria personalità con particolare riguardo nella fattispecie considerata a precetti costituzionali che impongono la tutela della vita, dell'integrità fisica della parità e della libertà della donna, esclude la valorizzazione di circostanze e dei vincoli familiari evidenziati dal ricorrente e ne esclude la portata di elisione del giudizio negativo ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per lungo periodo.
Nel caso di rinnovo o aggiornamento del permesso di soggiorno per lungo periodo, è esclusa ogni forma di automatismo tra le sopravvenute sentenze di condanna e il provvedimento negativo di diniego, postulando invece un giudizio articolato che si sostanzi nell'apprezzamento in concreto dell'eventuale pericolosità sociale dello straniero e tenga conto della durata del soggiorno sul territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato. Tuttavia, ciò non esclude che l'istruttoria possa palesare in maniera sintetica e non controversa gli elementi di fatto e di diritto idonei a fondare, secondo canoni di ragionevolezza, il giudizio svolto dalla pubblica autorità sulla prevalenza della pericolosità sociale rispetto ai rimanenti elementi oggetto di bilanciamento (durata del periodo di permanenza nel territorio nazionale, inserimento familiare, sociale e lavorativo).

T.A.R. Trento, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 17/12/2019, n. 164
La presenza dei rappresentati della società ricorrente alla seduta di gara in cui sono state aperte e rese note le offerte economiche, i quali non hanno richiesto per la valutazione delle predette offerte lo svolgimento di una seduta riservata, pur consentita dal disciplinare di gara, impedisce di dare reale consistenza alla censura di violazione, tramite pubblicazione telematica, della segretezza dell'offerta, dato che le offerte, in quanto aperte e rese note in seduta pubblica, non erano già più segrete.
In una procedura diretta all'affidamento del servizio sostitutivo di mensa, la specifica previsione del capitolato di gara della decadenza dell'aggiudicazione in caso di mancata produzione degli accordi di convenzione con la rete degli esercizi commerciali aderenti, si pone in linea con quanto dispone l'art. 144 comma 7, d.lgs. n. 50/2016, ed è riconducibile alla necessità di disincentivare la presentazione di offerte con un alto rischio di inattuabilità. Altrimenti detto, la richiesta di produzione entro il termine stabilito degli accordi di convenzione configura un adempimento a carico dell'aggiudicatario, prodromico e necessario per la sottoscrizione del contratto, adempimento che mira a tutelare l'Amministrazione dal rischio di presentazione di offerte non adeguatamente ponderate e distorsive della concorrenza. La fissazione del termine per soddisfare tale adempimento non può incorrere nella sospensione prescritta dall'art. 32, comma 11, d.lgs. n. 50/2016 per sottoscrivere il contratto, poiché la ratio di quest'ultima disposizione è funzionale all'esigenza di consentire ai concorrenti di far valere i propri interessi in giudizio senza essere pregiudicati dalla stipula del contratto, ma la sua applicazione non può essere sviata ad un fine del tutto estraneo e strumentale ad un diverso vantaggio, quale quello di differire i termini prescritti per un preciso adempimento procedimentale. L'invocata sospensione del termine di convenzionamento in conseguenza della sospensione del termine per sottoscrivere il contratto non trova, pertanto, alcuna giustificazione e determinerebbe una palese e illegittima modifica di una precisa condizione contrattuale.

T.A.R. Trento, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 03/12/2019, n. 162
L'ordine di demolizione di un manufatto abusivo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede alcuna motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso, e tale principio non ammette deroghe neppure nell'ipotesi in cui l'ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso.

NEWS
Siete interessati a un periodo di ricerca come Federal Scholar in Residence presso l’Istituto di studi federali comparati oppure conoscete un candidato o una candidata qualificata? Il bando Federal Scholar edizione 2021 è aperto! Un periodo di ricerca di tre settimane presso l’Istituto di studi federali comparati offre l’occasione di portare avanti un proprio progetto di ricerca, di tenere vari seminari e di sviluppare, insieme ai collaboratori e alle collaboratrici dell’istituto, nuove idee per progetti comuni. La scadenza per la presentazione della domanda è il 1° luglio 2020. Per ulteriori informazioni si prega di consultare il sito www.eurac.edu/federalscholar.

Winter School on Federalism and Governance 2021 "Federalism and Local Self-Government":
La prossima edizione della Winter School transfrontaliera organizzata dall’Università di Innsbruck e da Eurac Research sarà dedicata al ruolo degli enti locali nei sistemi multilivello. L’evento si terrà dal 1° al 12 febbraio 2021, una settimana a Innsbruck e una settimana a Bolzano. La Winter School è dedicata a studenti, ricercatori e professionisti di tutto il mondo. Per ulteriori informazioni si prega di consultare il sito https://winterschool.eurac.edu/. Sarà possibile iscriversi a partire da agosto fino all’11 ottobre 2020.

COVID-19

Misure collegate al contenimento del Coronavirus

TIROLO
Portale Coronavirus del Land Tirol con informazioni, attualità e raccolta norme e linee guida in materia di Covid-19:
https://www.tirol.gv.at/gesundheit-vorsorge/infekt/coronavirus-covid-19-informationen/

Legge del Tirolo di adeguamento riguardo a COVID-19 (Tiroler COVID-19-Anpassungsgesetz), LGBl. Nr. 51/2020:
Con questo intervento legislativo è stata emanata una legge del Tirolo su COVID-19 e si è proceduto a modifiche di (circa 40) leggi. Punti essenziali sono l’adeguamento della decorrenza di termini, le disposizioni per gli annunci pubblici, la proroga dei termini relativi ai bilanci nonché le disposizioni organizzative relative alla durata dei mandati, alle date delle sedute, delibere a distanza, videoconferenze ecc. Oltre a ciò, sono previste discipline speciali relative ai nosocomi, eccezioni ai criteri minimi richiesti per la cura dei minori e per l’assistenza sociale ai minori, nonché disposizioni speciali in tema di legislazione scolastica e lavorativa.
In merito si veda anche il Regolamento del Tirolo sui termini relativo a COVID-19 (Tiroler COVID-19-Fristenverordnung), LGBl 52/2020 e il Regolamento del Tirolo sulle pubblicazioni relativo a COVID-19 (Tiroler COVID-19-Auflegungsverordnung), LGBl 53/2020.

Legge del Tirolo sull’adeguamento dei tributi relativo a COVID-19 (Tiroler COVID-19-Anpassungsgesetz Abgaben), LGBl. Nr. 59/2020:
Norme tributarie di accompagnamento.
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Portale Coronavirus con informazioni, attualità e raccolta norme e linee guida in materia di Covid-19.
http://www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/protezione-civile/coronavirus.asp

Legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4
Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività
La legge disciplina la graduale ripresa della libertà di movimento dei cittadini e la ripresa delle attività economiche e delle relazioni sociali. Fondamentalmente adulti e bambini in età scolare hanno l’obbligo di indossare mascherine in tutti i casi in cui c'è la possibilità di incontrare altre persone con cui non si convive. Le attività sportive, la caccia e la pesca sono consentite, a condizione che siano rispettate le opportune misure di sicurezza. Per tutta la durata dello stato di emergenza non possono avere luogo eventi pubblici o eventi a cui partecipano più persone (ad eccezione degli eventi specificati con ordinanza del Presidente della Provincia). In tutte le attività economiche deve essere assicurato un adeguato rapporto tra la superfice e le persone, in modo da garantire la distanza di sicurezza interpersonale. Per alcuni settori (alberghi e ristoranti, alloggi turistici, commercio al dettaglio) si applicano le norme specifiche del settore. La legge consente la riapertura delle attività di vendita al dettaglio (con data dell’entrata in vigore), delle attività relative ai servizi alla persona, alla ristorazione, alle biblioteche, ai musei e ai centri giovanili (11 maggio) e ai servizi di alloggio (25 maggio). Fino al termine delle attività formative secondo il calendario scolastico è possibile offrire un servizio di emergenza per i bambini nelle scuole dell’infanzia e per le alunne e gli alunni che frequentano la scuola elementare. I sindaci possono adottare misure ulteriori e più restrittive, a tal fine individuando quei luoghi del loro territorio comunale in cui potrebbero potenzialmente verificarsi assembramenti di persone e possono adottare misure adeguate per evitarli. Qualora a livello nazionale siano previste mitigazioni delle misure di contrasto alla diffusione del virus, queste possono essere recepite con ordinanza del Presidente della Provincia. La legge prevede anche l'istituzione di una commissione di esperti come organo consultivo incaricata di un monitoraggio costante dell'andamento della curva di infezione che propone al Presidente della Provincia misure adeguate, tra cui la sospensione delle attività consentite, anche limitatamente ad alcune aree circoscritte all’interno del territorio della Provincia. La Commissione è composta da almeno cinque membri con esperienza riconosciuta nei rispettivi settori di competenza, tra cui epidemiologia, virologia, statistica, igiene e sanità pubblica.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Portale Coronavirus della Provincia autonoma di Trento con informazioni, attualità e raccolta norme e linee guida in materia di Covid-19
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/Rubrica-Coronavirus/Ordinanze-documenti-e-comunicazioni/Normativa-e-Linee-guida

Legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3
Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022

NOVITÀ EDITORIALI
Elisabeth Alber / Alice Engl / Günther Pallaver (a cura di), Politika 2020. Südtiroler Jahrbuch für Politik, Raetia, Bozen/Bolzano, 2020

Peter Bußjäger / Martin P. Schennach (a cura di), 1919 – Länderkonferenzen und Landesverfassungen (2020)

Mathias Eller, Mehr-Ebenen-Föderalismus in Österreich. Die Funktionen der Gemeinde im Lichte vertikaler Gewaltenteilung und der Bundesstaatlichkeit (2019)

Anna Gamper, The Methods and Parameters of Comparative Constitutional Reasoning, ZaöRV 2/2019, 415 ss.

Anna Gamper, Entstehung und Constitutional Engineering des Bundesstaats, in: Peter Bußjäger (a cura di), 3. November 1918 - Die Länder und der neue Staat, Wien (new academic press) 2019, 17 ss.

Anna Gamper, Second Chambers in Federal States, in: Soeren Keil/Paul Anderson (a cura di), 50 Shades of Federalism, Canterbury (Canterbury Christ Church University) 2020, http://50shadesoffederalism.com/theory/1045/

Anna Gamper, Constitutional Borrowing from Austria? Einflüsse des B-VG auf ausländische Verfassungen, ZÖR 2020, 99 ss.

Anna Gamper, Länder ohne Gesetzgebung: Was bliebe von der Bundesverfassung?, in: Georg Lienbacher/Erich Pürgy (a cura di), Ist die Gesetzgebungskompetenz der Länder noch sinnvoll?, Wien (Jan Sramek) 2020, 51 ss.

Matthias Haller, Sprachenrechte in Südtirol am Prüfstand des Ärztemangels, in: Simon Burger et al (a cura di), Recht und Sprache. Tagung der Öster­reichischen Assistentinnen und Assistenten Öffentliches Recht, Wien (Jan Sramek) 2019, 135–169 (https://www.jan-sramek-verlag.at/fileadmin/user_upload/Burger_et_al_Hrsg_Recht_und_Sprache_AssOER_Bd_09_Salzburg_2018_978-3-7097-0190-4.pdf).

Esther Happacher, Der „differenzierte Regionalismus“: Neue Entwicklungen im italienischen Mehrebenensystem, ZöR 2/2020, Wien/Vienna, 447–469.

Esther Happacher, L'attuazione regionale del diritto dell'Unione europea: spunti dall'Alto Adige/Südtirol, federalismi.it n. 7/2020, 173-186. https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=41397

Karl Kössler, Zentralisierung Italiens auf Zeit oder autonome Regionen als Opfer von Covid-19?, in: Foederalismus.at, 07/04/2020, https://www.foederalismus.at/blog/zentralisierung-italiens-auf-zeit-oder-autonome-regionen-als-opfer-von-covid-19_231.php

Karl Kössler, Territorial Referendums from a Constitutionalist Perspective: Functions, Justifications and Legal Design. in: López Basaguren, Alberto / Escajedo San-Epifanio, Leire (eds.), Claims for Secession and Federalism: A Comparative Study with a Special Focus on Spain, Springer, Heidelberg, 2019, 278-310.

Francesco Palermo / Patrizia Lattarulo / Andrea Omizzolo / Vincenzo Provenzano / Thomas Streifeneder (a cura di), Le Regioni d’Europa tra identità locali, nuove comunità e disparità territoriali, Franco Angeli, Milano, 2019, https://iris.unipa.it/retrieve/handle/10447/399234/839583/prefazione_provenzano%26altri2019.pdf

Francesco Palermo, The Lund Recommendations from the Perspective of the Framework Convention (with P. Roter), in: W. Romans, I. Ulasiuk, A. Petrenko Thomsen (eds.), Effective Participation of National Minorities and Conflict Prevention, Brill-Nijhoff, Leiden-Boston, 2020, 81-104.

Francesco Palermo, Is there a space for federalism in times of emergency?, in Verfassungsblog.de, 13/05/2020, https://verfassungsblog.de/is-there-a-space-for-federalism-in-times-of-emergency/

Francesco Palermo, Italy: did the virus infect the regional system?, in forumfed.org, 12/05/2020, http://www.forumfed.org/wp-content/uploads/2020/05/ItalyCOVID.pdf

Francesco Palermo, Südtirol als eine autonome Region Italiens, in: Parlament der deutschsprachigen Gemeinschaft, 100 Jahre nach der Pariser Friedenskonferenz – Vier Regionen im Vergleich, Parlament der deutschsprachigen Gemeinschaft, Eupen, 2020, 29-36.

Francesco Palermo, Il ruolo dello Stato nel federalismo asimmetrico, in: federalismi.it 15/2019, 2019, 1-20, https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=40081

Francesco Palermo, Federalism and the European Union: asymmetry, policies and some recurring federal dilemmas, in: J. Kincaid (ed.), A Research Agenda for Federalism Studies, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton, 2019, 198-208.

Gabriel Toggenburg, All EU-r Rights series, in: EUreka! blog, Institute for Comparative Federalism, Eurac Research, 2020, https://blogs.eurac.edu/eureka/category/all-eur-rights/

Alice Valdesalici, The peregrinations of fiscal federalism: past, present and future of a research agenda, in: J. Kincaid (ed.), A Research Agenda for Federalism Studies, Elgar Publishing, Cheltenham-Northampton, 2019, 93-105.

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1/2020
June 2020

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
VfGH 11.06.2019, E4632/2018 e altri; la fissazione di un contributo alle spese per l’assistenza domestica per persone disabili è inammissibile a causa del divieto costituzionale di azione di regresso verso persone non autosufficienti:
A torto il Tribunale amministrativo (LVwG) di Salisburgo ha presunto che la fissazione di un contributo alle spese per l’assistenza domestica prevista dal § 17 comma 2 Z 3 della Legge del Land Salisburgo sull’assistenza ai disabili (Sbg BehindertenG) non rientrasse nel “Divieto di azione di regresso verso persone non autosufficienti” (§ 330a del Testo unico sulla previdenza sociale – ASVG), e che tale disposizione non sarebbe stata applicata dal 01/01/2018, in quanto tale divieto farebbe riferimento solo al settore “assistenza a persone in stato di bisogno” e non anche al settore dell’assistenza ai disabili.

VfGH 13.06.2019, V35/2018; l’Ordinanza di blocco edilizio del Comune di Götzens non viene annullata:
La concretizzazione della finalità di soddisfare il costante fabbisogno di abitazioni da parte della popolazione “a condizioni sostenibili” tramite il riferimento a “Direttive e valori-soglia del programma di sostegno all’edilizia abitativa del Tirolo” è ammissibile. Non sussistono perplessità nei confronti della dichiarazione di una perizia urbanistica quale “parte essenziale integrante” dell’Ordinanza di blocco edilizio.

VfGH 14.06.2019, V81/2018 e altri; esattezza delle planimetrie nella normativa sui piani regolatori:
Non è necessario sottoporre a verifica finale il collegamento di un fondo alle vie di circolazione già al momento dell’elaborazione del piano regolatore. Contrariamente alla giurisprudenza costante, per il rispetto dell’esattezza delle planimetrie è ormai sufficiente, in mancanza di altri profili interpretativi, applicarle al “centro assiale” dei confini previsti nel piano, poiché infatti, almeno per planimetrie in scala 1:5.000, esiste una tolleranza che, date le irregolarità del territorio naturale, rende accettabili le imprecisioni che non superino i pochi decimetri.

VfGH 17.06.2019, G75/2019 (G75/2019-9); mancanza di competenza di una disposizione della Legge della Stiria sugli appalti pubblici (Stmk VergaberechtsschutzG) del 2012:
L’accertamento di sentenze impugnabili separatamente rappresenta una parte della “normativa sostanziale degli appalti pubblici” ai sensi dell’Art 14b comma 1 B-VG (Legge costituzionale federale), dunque rientra nella competenza del Bund e non, in quanto parte del controllo, in quella dei Länder ai sensi dell’Art 14b comma 3 B-VG.

VfGH 18.06.2019, G216/2018 e G299/2018; l’applicazione della “teoria del controllo” per la determinazione della nazionalità delle persone giuridiche non rappresenta una inammissibile discriminazione a rovescio delle persone giuridiche austriache.
Al fine di perseguire l’interesse pubblico di disciplinare in modo specifico la proprietà immobiliare da parte di soggetti stranieri (“Ausländergrundverkehr”) è competenza del legislatore regionale fissare criteri dettagliati per la determinazione della nazionalità austriaca o straniera di una persona giuridica. La teoria del controllo espressa (in alternativa alla teoria della sede legale) dal § 2 comma 7 lit. e della TVGV, Legge del Tirolo sulla proprietà immobiliare da parte di soggetti stranieri (secondo la quale sono da considerarsi straniere le associazioni con sede legale in Austria quando però almeno la metà dei soci non abbiano la cittadinanza austriaca), teoria che considera anche le persone fisiche riunitesi nell’associazione, non è uno strumento irragionevole per la soluzione di tale compito.

VfGH 26.06.2019, E89/2019; rifiuto di trattare un ricorso riguardante la negazione del conferimento della cittadinanza austriaca per mancanza della capacità di provvedere al proprio mantenimento:
Non rappresenta una discriminazione per motivi di età il fatto di considerare, al fine di stabilire la capacità di un soggetto di provvedere al proprio mantenimento nella terza età, la possibilità di un accumulo pensionistico adeguato nel periodo in cui un’attività lavorativa non rappresenti un gravame eccessivo in considerazione dell’età del soggetto stesso; si deve tuttavia anche verificare se per il soggetto straniero tale forma di previdenza fosse davvero possibile per i motivi indicati dalla legge.

VfGH 23.09.2019, E3480/2018-20; rifiuto di trattare un ricorso relativo all’ordinanza che vieta di pernottare all’aperto a Innsbruck:
L’Ordinanza di divieto di pernottamento all’aperto emanata dal Consiglio comunale del capoluogo tirolese Innsbruck rappresenta un provvedimento proporzionato all’esigenza di impedire o contenere un fenomeno che costituisce una turbativa nella vita della società locale. Il concetto di “pernottamento all’aperto” contenuto nel § 1 dell’ordinanza in questione può essere sottoposto a interpretazione.

VfGH 03.10.2019, G189/2019; rifiuto di trattare un’istanza individuale per l’abrogazione di disposizioni della Legge sul commercio dei tabacchi e la tutela dei non fumatori (Tabak- und Nichtraucherinnen- bzw. NichtraucherschutzG):
Il potere di indirizzo politico di cui dispone, consente al legislatore di prevedere un divieto di fumo senza eccezioni nei locali di ristorazione (notturna).


DIRITTO DEL LAND TIROLO
Avvertenza: Per le Gazzette ufficiali del Land e le versioni consolidate delle varie leggi consultare http://www.ris.bka.gv.at/Lr-Tirol/. Le relative bozze delle consulenze e i pareri, nonché le proposte presentate dal Governo comprensive di Annotazioni Esplicative sono consultabili sulla homepage del Parlamento (Landtag) del Tirolo (http://www.tirol.gv.at/landtag/) sotto “Parlamentarische Materialien” (Materiali parlamentari).

Legge del Tirolo sull’allevamento di animali del 2019 – TTZG 2019, LGBl. Nr. 60/2019:
Adeguamento al Regolamento UE sull’allevamento di animali.

Legge del Tirolo sull’istruzione e l’assistenza all’infanzia (riforma), LGBl. Nr. 66/2019:
Attuazione dell’accordo stipulato, ai sensi dell’Art. 15a B-VG (Legge costituzionale federale), tra Bund e Länder circa la pedagogia elementare per gli anni di asilo infantile 2018/19 – 2021/22, LGBl. (Gazzetta ufficiale del Land) n. 6/2019; promozione dell’assistenza mirata dei minori in età scolare durante le vacanze scolastiche.

Costituzione del Tirolo 1989 (riforma), LGBl. Nr. 71/2019:
Nuova versione dell’Art. 58 della Costituzione del Tirolo (Tiroler Landesordnung) del 1989 per adeguamento al diritto costituzionale federale e parziale riformulazione dei fondamenti giuridici dell’organizzazione dell’ufficio del Governo regionale.

Legge sull’organizzazione delle Bezirkshauptmannschaften  (riforma), LGBl. Nr. 77/2019:
Adeguamento alla luce dell’Art. 15 comma 11 B-VG (Legge costituzionale federale), nonché introduzione della possibilità di una cooperazione, da parte delle Bezirkshauptmannschaften del Tirolo.

Legge del Tirolo sulle case vacanza – TFWAG, LGBl. Nr. 79/2019:
Con l’emanazione di questa legge si rende possibile l’esazione di un tributo sulle case vacanza da parte dei comuni.

Legge del Tirolo sulle attività di gioco d’azzardo, LGBl. Nr. 98/2019:
Normativa interamente nuova sul gioco d’azzardo nell’ambito dell’adeguamento a criteri espressi dal diritto dell’UE, attuazione di detti criteri.

Ordinamento sull’edilizia del Tirolo 2018 – TBO 2018 (riforma), LGBl. Nr. 109/2019:
Attuazione di chiarimenti, semplificazioni procedurali e deregolamentazioni tecnicamente giustificabili, nonché primi passi per la necessaria attuazione di criteri di efficienza energetica espressi dal diritto dell’UE.

Legge del Tirolo sulla gestione del territorio 2016 – TROG 2016 (riforma), LGBl. Nr. 110/2019:
Con la presente riforma si intende tener conto soprattutto del pacchetto di provvedimenti approvato dal Governo regionale e mirante alla riduzione del costo delle unità abitative in Tirolo, nell’ambito della disciplina sulla gestione del territorio. Un altro fulcro della riforma è rappresentato dalla finalità di uno sviluppo sostenibile del turismo nel Land, che garantisca al tempo stesso l’alta qualità dell’offerta turistica in ambito alberghiero. Inoltre, per singole disposizioni di legge, si dà luogo a chiarimenti resi necessari dalla giurisprudenza della Corte suprema amministrativa e del Tribunale amministrativo del Land.

Legge del Tirolo sulle tasse di soggiorno 2003, LGBl. Nr. 114/2019:
Introduzione di un obbligo di comunicazione e registrazione per la messa a disposizione di alloggi nell’ambito dell’attività alberghiera, con un particolare riguardo alla registrazione in caso di alloggi offerti o prenotati tramite piattaforme online.

Legge del Tirolo sulla gestione del territorio 2016 – TROG 2016 (riforma), LGBl. Nr. 122/2019:
Adeguamenti resisi necessari in seguito alla pronuncia della Corte suprema amministrativa del 12/03/2019, G 386/2018, V 78-80/2018, in tema di piano regolatore elettronico.

Legge del Tirolo per gli incentivi alle biomasse – TBFG, LGBl. Nr. 123/2019:
Legge di attuazione della Legge federale sugli incentivi alle biomasse, BGBl. I Nr. 43/2019, emanata dopo che la riforma della Legge sulle energie rinnovabili del 2012 è stata bocciata dal Bundesrat (Camera di rappresentanza dei Länder), al fine di garantire la prosecuzione degli incentivi agli impianti a biomassa già esistenti quando essi siano scaduti o siano in scadenza entro la fine del 2019.

Costituzione del Tirolo (riforma) LGBl. Nr. 133/2019:
Previsione della tutela del clima come finalità dello Stato.


GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
Corte Amministrativa Suprema
VwGH 30.04.2019, Ra 2017/06/0220; “Edificio secondario” e “complesso secondario” nella Legge del Tirolo sulla gestione del territorio (TROG):
In mancanza di una definizione dei concetti di “edificio secondario” e “complesso secondario” nella Legge del Tirolo sulla gestione del territorio (TROG) del 2011, è applicabile, in considerazione del fatto che l’Ordinamento dell’edilizia del Tirolo (TBO) del 2011 e la TROG del 2011 si integrano a vicenda e in ogni caso sono strettamente collegati, la definizione corrispondente contenuta nel TBO del 2011. Ai sensi della definizione contenuta nel § 2 comma 10 del TBO 2011, l’ammissibilità di edifici secondari e complessi secondari presuppone, ai sensi del § 38 comma 4 della TROG 2011, l’esistenza di un edificio principale sullo stesso fondo.

VwGH 26.06.2019, Ra 2017/04/0130 fino a 0132; diritto a prendere visione degli atti relativi ai sistemi di sicurezza di un’azienda quando ciò configuri un’informazione rilevante ai fini ambientali:
Nel procedimento di specie la richiesta di presa visione degli atti relativi ai sistemi di sicurezza è stata respinta dall’amministrazione e il relativo ricorso innanzi il Tribunale amministrativo (LVwG) del Tirolo è stato rigettato. Secondo la Corte amministrativa suprema (VwGH) invece tali atti, relativi a un’azienda rientrante nella Direttiva Seveso, rappresenta un’informazione rilevante ai sensi della Legge sulle informazioni rilevanti ai fini ambientali (UIG), motivo per cui, ai sensi delle disposizioni di detta legge, e indipendentemente da eventuali ricorsi, sussiste il diritto all’accesso ai dati in oggetto. Il concetto di “informazione rilevante ai fini ambientali” utilizzato in questo ambito deve essere inteso in senso ampio.

VwGH 19.08.2019, Ra 2019/03/0079; sospensione della licenza taxi a causa di gravi infrazioni stradali:
Oggetto del procedimento era la sospensione di una licenza per l’esercizio del servizio taxi per la durata di quattro anni, poiché l’autore del ricorso per cassazione non aveva fermato il mezzo malgrado la polizia glielo avesse ordinato, attraversando inoltre un incrocio con semaforo rosso ad alta velocità, e tutto ciò sotto l’effetto di alcol. La Corte amministrativa suprema (VwGH) ha ritenuto che la sospensione della licenza per la durata indicata fosse congrua proprio a causa delle gravi infrazioni alle norme della sicurezza stradale.

VwGH 02.09.2019, Ra 2019/03/0094; criterio della diligenza nella custodia di armi:
L’obbligo della diligenza nella custodia di armi incombe anche a chi viva da solo in un’abitazione o in un appartamento; se l’unità abitativa è condivisa con coinquilini oppure vi facciano accesso, non solo occasionalmente, terzi soggetti, tale criterio diventa più stringente. Tale obbligo di diligenza ai sensi della legge esige dunque in linea di massima, anche nei confronti di una persona che conviva nella stessa unità abitativa, che l’arma sia custodita sotto chiave.

15.10.2019, Ra 2019/11/0033 (ancora non contenuto nel RIS – Sistema di informazioni giuridiche del Bund); non proporzionalità del cumulo di pene pecuniarie:
Vedi in proposito più sotto Tribunale amministrativo del Land Tirolo (LVwG) 17/09/2019, LVwG-2019/27/0451-3.


Tribunale amministrativo del Land Tirolo
27.05.2019, LVwG-2017/36/2597-30; utilizzo temporaneo di fondi vicini:
Nel contemperare gli interessi di cui al § 43 comma 2 lit b dell’Ordinamento dell’edilizia del Tirolo (TBO) del 2018, al vantaggio di chi richieda la concessione edilizia per apportare migliorie al proprio edificio deve essere contrapposto lo svantaggio subito dal vicino per il temporaneo utilizzo del suo fondo derivante dalla realizzazione del progetto. Il Tribunale amministrativo (LVwG) del Tirolo ha ritenuto che, nell’operare tale contemperamento di interessi previsto dalla legge, si dovesse considerare in particolare se il necessario utilizzo del fondo vicino derivi già dalla peculiarità del cantiere e se non vi siano alternative.

03.07.2019, LVwG-2018/44/2664-5; il divieto di circolazione per le biciclette non accorda una priorità agli autoveicoli:
Non è possibile che l’intenzione del legislatore fosse quella di concedere una priorità all’utilizzo di autoveicoli al posto delle biciclette nel parco nazionale, contro gli interessi del parco stesso e dell’interesse per la tutela della natura. Per tale motivo non è legittima l’interpretazione del § 6 lit d della Legge sui parchi nazionali (Nationalparkgesetz) secondo la quale un agricoltore possa essere costretto a raggiungere la sua malga utilizzando un autoveicolo anziché una bicicletta.

07.08.2019, LVwG-2019/13/1053-1; sostituto nella notifica:
Una s.r.l. non è abilitata a ricevere una notifica ai sensi del § 16 della Legge sulle notifiche giudiziali (ZustG).

22.08.2019, LVwG-2019/22/0775-6; la richiesta di rimozione di immondizie e di altri oggetti che turbino il paesaggio non può essere fatta sulla base di disposizioni edilizie:
La possibilità di rimozione ai sensi del § 46 dell’Ordinamento dell’edilizia del Tirolo (TBO) del 2018 sussiste solo quando si sia in presenza di cantieri edili. L’autorità di sorveglianza dell’edilizia non può dunque far rimuovere qualsiasi oggetto che a suo avviso rappresenti una turbativa o sia dannoso per l’ambiente servendosi degli strumenti del diritto dell’edilizia. Essa dovrà invece rispettare in ogni caso l’esatto limite giuridico delle sue competenze fissato dalle diverse leggi. Fuori da questi casi (salvo dunque che si possa applicare il § 59 TBO) la competenza dell’autorità di sorveglianza dell’edilizia è esclusa.

22.08.2019, LVwG-2019/26/1589-1; informazioni relative al conducente; tutela dei dati:
In caso di “informazioni relative al conducente” ai sensi del § 103 comma 2 della Legge sulla circolazione degli autoveicoli (KFG), l’amministrazione chiede all’intestatario dell’autoveicolo utilizzato nel commettere un’infrazione il nome e il recapito del conducente, vale a dire i suoi dati personali, allo scopo di sanzionare una violazione penale-amministrativa. Tali informazioni relative al conducente previste dal § 103 comma 2 KFG rientrano dunque tra le eccezioni contemplate dall’Art 2 comma 2 lit d RGPD. L’RGPD, dunque, non è applicabile ai casi di informazioni relative al conducente rilevate ai sensi del § 103 comma 2 KFG.

17.09.2019, LVwG-2019/27/0451-3; priorità nell’applicazione del diritto dell’UE:
La CGUE, con la sentenza del 12/09/2019, Rs C-64/18 e altre, Maksimovic, ha deciso, in merito alle disposizioni del § 7d commi 1 e 2, nonché del § 7i comma 4 della Legge di riforma dei contratti di lavoro (AVRAG), che l’Art 56a del TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea) debba essere interpretato nel senso di una opposizione di esso all’ipotesi di una disciplina nazionale come quella di cui nel procedimento in questione; quest’ultima prevede la commina di pene pecuniarie nel caso di inadempienza agli obblighi derivanti dal diritto del lavoro in riferimento alla richiesta di autorizzazioni amministrative e alla presentazione di documenti relativi al reddito dei lavoratori, pene pecuniarie che non possono essere inferiori a un importo fissato in anticipo e che vengono irrogate per ogni singolo dipendente, in misura cumulativa e senza limitazioni; ad esse si aggiunge inoltre, in caso di rigetto del ricorso intentato avverso il provvedimento penale, un importo del 20% della somma della pena per spese processuali; infine, in caso di inesigibilità di detta pena, essa può essere convertita in una pena detentiva. Nel caso di specie, dunque, le disposizioni nazionali di cui al § 7d comma 1 e 2 e al § 7i comma 4 AVRAG sono in aperto conflitto con disposizioni UE immediatamente applicabili, motivo per cui dette disposizioni non possono essere applicate, nel procedimento in questione, nella misura in cui esse sono in contrasto con il diritto dell’UE. La sentenza della CGUE impone il rispetto della priorità di applicazione delle norme UE; la pena dunque andava ridotta e ai fini di essa doveva essere considerata solo una delle violazioni.

23.09.2019, LVwG-2019/20/1505-7; perplessità relative all’idoneità psicofisica alla guida di autoveicoli a causa del coinvolgimento in vari incidenti stradali e dell’età della persona interessata:
Il fatto di aver commesso diverse violazioni del codice della strada può, a determinate condizioni, motivare perplessità circa l’idoneità psicofisica del soggetto alla guida di autoveicoli. Tali perplessità possono derivare ad esempio dal fatto che simili infrazioni facciano legittimamente ritenere che l’integrità psicofisica della persona sia compromessa e che ciò sia stato determinante al momento di commettere l’infrazione o le infrazioni. Dal momento in cui sia stata accertata tutta una serie di violazioni del codice della strada, le quali siano state eventualmente commesse anche a causa di tali carenze psicofisiche, per rispondere alla questione dell’idoneità alla guida del soggetto è lecito attribuire importanza anche alla sua età avanzata, tanto più che è un dato esperienziale il fatto che a una certa età le limitazioni psicofisiche aumentino e che esse possano compromettere l’idoneità di una persona alla guida di autoveicoli.

27.09.2019, LVwG-2019/37/1572-4; notifica in caso di deposito di una disposizione penale, presentazione non tempestiva di opposizione:
I documenti lasciati in deposito a terzi si intendono generalmente notificati, in caso di avviso correttamente comunicato, nel giorno in cui essi possono essere effettivamente ritirati. Il rischio di danneggiamento o sottrazione dal luogo di deposito indicato nell’ordinanza di notifica correttamente indicato nell’avviso è a carico del destinatario, mentre la notifica mantiene la sua validità ai sensi del § 17 comma 4 della Legge sulle notifiche giudiziali (ZustG).

21.10.2019, LVwG-2019/34/1763-9; violazione di disposizioni relative al piano di abbattimento:
Nel caso in cui il cacciatore principiante, malgrado abbia superato il relativo esame e negli ultimi anni abbia maturato una certa esperienza, non sia in grado di riconoscere l’età di una preda libera, dovrà astenersi dall’abbatterla.

25.10.2019, LVwG-2019/37/1105-14, LVwG-2019/37/1106-13; riassegnazione di un diritto di sfruttamento delle acque:
Nel concetto di “richiesta di concessione per lo sfruttamento delle acque” ai sensi del § 103 comma 1 WRG (Legge sullo sfruttamento delle acque) del 1959 sono da considerarsi ricomprese anche le richieste di riassegnazione di diritti di sfruttamento delle acque già esercitati in passato ai sensi del § 21 comma 3 WRG 1959. La mancata presentazione di documenti per la richiesta di riassegnazione non fa sì che detta richiesta debba essere interpretata nel senso di una richiesta di nuova assegnazione di tali diritti. In caso di mancanza di tali documenti si procederà come previsto dal § 13 comma 3 della Legge generale sul procedimento giudiziario (AVG).
La riassegnazione di un diritto di sfruttamento delle acque ai sensi del § 21 comma 3 WRG 1959 non configura un caso di proroga o continuazione del diritto precedentemente esercitato, ma si presenta come assegnazione di un nuovo diritto che sostituisce il precedente, decaduto per effetto del passaggio del tempo.

ITALIA
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALEhttp://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do


Sentenza n. 215/2019: Leggi provinciali in materia prevenzione e intervento concernenti i grandi carnivori in attuazione della direttiva 92/43/CEE.
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale in riferimento a due leggi provinciali delle provincie autonome di Trento e di Bolzano che - in attuazione della “direttiva habitat” (direttiva 92/43/CEE) - attribuiscono ai Presidenti delle due Province autonome la competenza ad autorizzare il prelievo, la cattura e l’uccisione dell’orso e del lupo, purché ciò avvenga a specifiche condizioni ovvero al dichiarato fine di dare attuazione alla normativa comunitaria in materia di conservazione degli habitat naturali e di prevenire danni gravi. È però, in ogni caso, richiesto il parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Nel caso di specie, la Corte doveva verificare se il potere delle Province autonome di dare applicazione all’art. 16 della direttiva in questione.
La Corte ha ritenuto che le competenze statutarie delle Province autonome nel loro insieme assicurino la complessiva tutela del particolare ecosistema provinciale e, in considerazione delle particolari caratteristiche dell’habitat alpino, giustifichino l’attribuzione della competenza all’esercizio della deroga all’autonomia provinciale, prevedendo un sostanziale bilanciamento, legittimamente rimesso dalle leggi provinciali impugnate ai Presidenti delle Province autonome, quali organi idonei alla valutazione della dimensione anche localistica degli interessi coinvolti. La Corte ha stabilito che le finalità di proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali, di prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all’allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque attengono in misura rilevante alle materie di competenza provinciale primaria di alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna (art. 8, numero 16, StA) e di agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico dello statuto speciale (art.8, numero 21, StA). Inoltre il coordinamento con lo Stato è assicurato dal parere ISPRA.


Sentenza n. 149/2019: Questione di leggitimità costituzionale.Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento ha sollevato questioni di legittimità costituzionale censurando delle disposizioni nella parte in cui non prevedono che il permesso di soggiorno per attesa cittadinanza - rilasciato ai discendenti di persone nate e residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920, e prima di tale data emigrate all'estero - consenta lo svolgimento di attività di lavoro. La Corte dichiara inammissibile la questione, rilevando la peculiarità di questa domanda di cittadinanza, cui non né applicabile la disciplina limitativa dell’accesso al mercato del lavoro. Il Giudice dovrà quindi pervenire ad una interpretazione costituzionale orientata volta a garantire a questi soggetti il diritto al lavoro, diritto costituzionale essenziale.

Sentenza n. 138/2019: Legge provinciale e regionale che prevedevano la trasformazione delle indennità dei dirigenti in assegni personali pensionabili dopo la cessazione dell’incarico.
La Corte dei conti, sezioni riunite per la Regione Trentino-Alto Adige, nel corso di due giudizi di parificazione per l’esercizio finanziario 2017 dei rendiconti generali della Provincia autonoma di Bolzano e della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, ha sollevato questione di legittimità costituzionale in riferimento ad alcune disposizioni di leggi provinciali e regionali che, a partire dal 1992, hanno consentito ai dirigenti dei predetti enti territoriali di conservare, come assegno personale, l’indennità di direzione e coordinamento a vario titolo percepita dopo la cessazione dei relativi incarichi. La Corte Costituzionale ha dichiarato fondato la questione in quanto la Provincia autonoma e la Regione autonoma incidevano in due materie di competenza esclusiva statale, quali l’ordinamento civile e la previdenza sociale. Inoltre la Corte ha confermato in generale la legittimazione della Corte dei Conti a sollevare questione di legittimità costituzionale in sede di parificazione. Per aversi un giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, è sufficiente che ricorra il requisito oggettivo dell’esercizio di funzioni giudicanti per l’obiettiva applicazione della legge, da parte di organi pur estranei alla organizzazione della giurisdizione ed istituzionalmente adibiti a compiti di diversa natura, che di quelle siano investiti anche in via eccezionale, e siano all’uopo posti in posizione super partes. Infatti, la parificazione dei consuntivi regionali da parte della Corte dei conti consente di perseguire violazioni altrimenti confinate in zone d’ombra e per ciò stesso più insidiose per la sana gestione finanziaria della spesa pubblica. Nel caso concreto è stato sottolineato che a) gli interessi erariali alla corretta spendita delle risorse pubbliche non hanno, di regola, uno specifico portatore in grado di farli valere processualmente in modo diretto; b) le disposizioni contestate non sono state impugnate nei termini dal Governo, unico soggetto abilitato a far valere direttamente lo sforamento dei vincoli di spesa del personale, divenendo così intangibili per effetto della decorrenza dei predetti termini e della decadenza conseguentemente maturata. La normativa censurata pone in essere una lesione diretta dei principi posti a tutela dell’equilibrio del bilancio e della copertura della spesa.


DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO



Sentenza n. 5053/2019: Elezioni proviniciali del 2018
Riforma T.R.G.A. Trento, sez. I, 24/04/2019, n. 22 e T.R.G.A. Trento, sez. I, 04/04/2019, n. 57, confermando così la proclamazione degli eletti del Consiglio provinciale di Trento in occasione delle elezioni provinciali del 2018.

Sentenza n. 5692/2019: Principo di legalità
L’intesa sancita in data 14 dicembre 2006 tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in materia di compensazione degli aiuti comunitari con i debiti delle aziende per prelievi supplementari, previsti nel complesso sistema delle "quote latte",  non viola il principio di legalità, potendo per sua natura indicare regole per omogeneizzare le scelte operative degli Enti territoriali, senza che le stesse debbano poi essere riversate in una fonte primaria.

Sentenza n. 5778/2019: SAD – Trasporto Locale S.p.A.
Ricorso n. 8431/2018 proposto dall’impresa SAD – Trasporto Locale S.p.A. e ricorso n. 8445/2018 e 8447/2018 dal Consorzio LiBUS contro la Provincia Autonoma di Bolzano per la riforma delle sentenze n. 248 e 247/2018 del TRGA – Sezione autonoma di Bolzano, con le quali ha dichiarato ammissibile la limitazione dei chilometri di trasferimento dei servizi pubblici di linea e la riduzione del contributo ordinario di esercizio integrativo (delibera GP n. 903/2017).
Il Consiglio di Stato respinge il ricorso e ritiene ammissibile l’introduzione di un limite massimo di conteggio dei chilometri di trasferimento (o a vuoto) ai fini del calcolo dei contributi integrativi erogabili alle imprese. La finalità del contributo è diretta alla compensazione degli obblighi che l’impresa di trasporto, ove avesse considerato il proprio interesse commerciale, non avrebbe assunto affatto, oppure non avrebbe assunto nella stessa misura né alle stesse condizioni.
Inoltre, il Consiglio di Stato afferma che la delibera impugnata come atto regolatorio a contenuto generale è potenzialmente diretta ad una platea indeterminata di destinatari e come tale soggiace all’obbligo di motivazione. È irrilevante che a causa della circostanza, di natura contingente e fattuale, nel ristretto contesto geografico e socio-economico i gestori siano di fatto individuabili.
Oltre a ciò il Consiglio di Stato dichiara che il contraddittorio procedimentale nei confronti delle imprese attuali concessionarie non comporta, di per sé, la qualificazione della delibera conclusiva come atto a contenuto individuale, costituendo la stessa espressione tipica della funzione di regolazione di un settore a concorrenza regolamentata, necessaria per acquisire gli elementi conoscitivi utili ad una decisione ponderata ed indispensabile per l’obbligo d’istruttoria.

Sentenza n. 6652/2019: centro commerciale Tewety
Ricorso n. 5017/2016 proposto dalle imprese Podini Holding S.p.A. e Twentyone S.r.l. e ricorso n. 5142/2016 proposto dalla Provincia Autonoma di Bolzano contro l’impresa Aspiag Service S.r.l. per la riforma della sentenza n. 84/2016 del TRGA – Sezione autonoma di Bolzano, con la quale ha annullato il diniego dell’autorizzazione alla variazione di settore merceologico.
Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso e dichiara ammissibile l’introduzione di limiti territoriali all’esercizio del commercio al dettaglio nelle zone produttive, in quanto con essi vengono perseguiti finalità volte alla tutela dell’equilibrato sviluppo dell’ambiente urbano e sono necessari per un organico e controllato sviluppo ambientale e del traffico.
Inoltre, il Consiglio di Stato chiarisce che, per quanto riguarda l’impugnazione degli atti aventi ad oggetto l’esercizio di attività commerciali, sono legittimati soggetti titolari di un’impresa nel cui bacino d’utenza l’attività commerciale dell’altra impresa ha un’influenza economica ed è quindi idonea a incidere sulle posizioni di mercato del controinteressato. Di conseguenza gli operatori del settore di mercato delle grandi strutture di vendita al dettaglio, che esercitano la loro attività d’impresa nell’ambito del medesimo bacino d’utenza sono titolari non già di un mero interesse di fatto, bensì di una situazione giuridica qualificata, e sono perciò legittimati al ricorso contro l’autorizzazione che abilita l’impresa concorrente all’esercizio di commercio a dettaglio nel medesimo bacino d’utenza.

Sentenza n. 5465/2019: Trasferimento della residenza – alloggio di Edilizia Abitativa Agevolata
Ricorso n. 5638/2018 proposto dalla Provincia Autonoma di Bolzano contro Strappelli Ladina Luana per la riforma della sentenza n. 160/2016 del TRGA – Sezione autonoma di Bolzano, con la quale ha annullato la decadenza dall’assegnazione di un alloggio di edilizia abitativa agevolata.
Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso e afferma che il vincolo sociale richiesto dall’edilizia agevolata non viene violato, se l’alloggio viene occupato in via effettiva e continuativa da parte del coniuge dell’assegnataria, nonché nei periodi delle ferie scolastiche dell’assegnataria e delle due figlie. Il Consiglio di Stato dichiara che secondo i principi informatori del diritto di famiglia, può ugualmente parlarsi di residenza della famiglia, anche nei casi in cui, per motivi lavorativi, le residenze anagrafiche dei coniugi siano tra di loro diverse. Perciò anche se i coniugi trasferiscono la residenza in luoghi tra di loro diversi e distanti dalla residenza familiare, i coniugi comunque mantengano ferma la residenza familiare nell’alloggio in Alto Adige, il quale pertanto continua ad assolvere ad un’esigenza abitativa primaria della famiglia dell’assegnataria. Una siffatta situazione non può certamente essere qualificata come mancata occupazione dell’alloggio da parte della beneficiaria e del suo nucleo familiare in violazione degli obblighi inerenti al vincolo sociale.


PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE
Legislazione provinciale
Legge provinciale del 9 giugno 2019 n.3
Semplificazioni negli appalti pubblici
Si semplificano ulteriormente i procedimenti previsti dalla legge provinciale in materia degli appalti (legge provinciale n. 16/2015), per garantire più chiarezza ed efficienza basata sulla prassi amministrativa e giurisprudenza. Inoltre si inseriscono varie disposizioni della legge sul procedimento amministrativo nella legge degli appalti, per dare agli operatori del diritto un’unica ed omogenea norma.

Legge provinciale 30 luglio 2019 n. 4
Rendiconto generale della Provincia Autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 2018

Legge provinciale 30 luglio 2019 n. 5
Rendiconto generale consolidato della Provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 2018.

Legge provinciale 30 luglio 2019 n. 6
Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021. Fra l’altro è previsto che la Giunta provinciale emana provvedimenti per limitare gli accessi inappropriati ai servizi di pronto soccorso negli ospedali. Ad inizio ottobre questa norma è stata impugnata davanti alla Corte Costituzionale.

Legge provinciale 30 luglio 2019 n. 7
Debito fuori bilancio

Legge provinciale 24 settembre 2019 n. 8
Le modifiche più importanti concernono la formazione del maestro artigiano, l’anagrafe degli animali di affezione, la struttura dirigenziale della Provincia autonoma nonché le disposizioni in materia di pubblici spettacoli e degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche.

Legge provinciale 17 ottobre 2019 n. 9
Variazioni del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2019, 2020 e 2021.

Legge provinciale 17 ottobre 2019 n. 10
Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (Legge europea provinciale 2019).
Tramite questa legge è stata fra l’altro attuata la direttiva 2005/36/EG in riferimento all’iscrizione agli ordini professionali. La nuova disposizione precisa che gli ordini o collegi professionali, competenti per l’iscrizione, devono iscrivere anche professionisti che conoscono solo la lingua tedesca, limitando gli effetti dell’iscrizione all’esercizio della professione al solo territorio della Provincia autonoma di Bolzano.


Giurisprudenza amministrativaLe sentenze possono essere consultate al sito https://www.giustizia-amministrativa.it/.


Sentenza n. 237/2019: limitazione del traffico veicolare Passo Sella
Ricorso n. 237/2019 proposto da una pluralità di aziende alberghiere contro la Provincia Autonoma di Bolzano per l’annullamento dell’ordinanza che prevede la limitazione del traffico veicolare sul Passo Sella e in parte sulla strada statale di Val Gardena.
Il Tribunale respinge il ricorso e dichiara la motivazione del comune infondata, secondo la quale il Passo di Sella in quanto non attiene al patrimonio Unesco non possa essere oggetto di una limitazione del traffico veicolare. Secondo il tribunale la limitazione del traffico veicolare è ammissibile in quanto i beni tutelati hanno una particolare valenza dal punto di vista paesaggistico o naturalistico.
Inoltre, il Tribunale dichiara infondato il motivo d’impugnazione da parte del comune con cui lamenta la mancata convocazione di una conferenza di servizi, in quanto le Province Autonome si sono concordati già nella fase preparatoria e nella fase istruttoria tramite l’istituito “Tavolo interprovinciale Passi Dolomitici”. Invece nell’adozione del proprio provvedimento della chiusura della strada le Province agiscono separatamente, ciascuna per la propria competenza territoriale (art. 19 DPR n. 381/1974).

Sentenza n. 236/2019: Divieto d’utilizzo prodotti fitosanitari
Ricorso n. 77/2018 proposta da un litisconsorzio contro il Comune di Malles tra l’altro per l’annullamento del regolamento comunale, il quale prevede il divieto d’utilizzo di taluni prodotti fitosanitari e prevede distanze minime vincolanti per lo spargimento di prodotti fitosanitari per i campi.
Il Tribunale accoglie il ricorso e dichiara l’incompetenza del comune a normare in materia di salute e ambiente in quanto materie già disciplinate da normative superiori. Il Tribunale rigetta l’argomento del comune che indica come base della potestà normativa comunale la legge costituzionale n. 3/2001 e il principio comunitario di prevenzione; dichiara che il Comune si deve attenere ai limiti imposti dalla legge e che il principio di prevenzione si riferisce soltanto al legislatore comunitario in attuazione della politica ambientale.

Sentenza n. 157/2019: centro commerciale Twenty
Ricorso n. 117/2013 proposta da Aspiag Service s.r.l. contro la Provincia Autonoma di Bolzano e il Comune di Bolzano tra l’altro per l’annullamento della deliberazione che prevede la modifica della destinazione di una parte della zona produttiva di Bolzano per la realizzazione di un centro commerciale di rilievo provinciale.
Il Tribunale accoglie il ricorso censurando la delibera della Provincia per mancato rispetto del principio di trasparenza e imparzialità, nonché del principio di parità di trattamento e la valutazione equa di potenziali candidati, a causa dell’omessa definizione e pubblicazione dei criteri di valutazione e delle modalità (art. 12 l. n. 241/1990) per la procedura selettiva e l’individuazione del sito. La mancata predeterminazione dei criteri e delle modalità di scelta determina l’arbitrarietà della argomentazione della Provincia concernente l’individuazione della idoneità del sito.
Inoltre, il Tribunale dichiara la procedura di scelta viziato d’eccesso di potere per illogicità riferita alla valutazione di determinati criteri per l’individuazione del sito nonché per erroneità di presupposti e difetto istruttorio come pure per vizi motivazionali.

Sentenza n. 139/2019: SAD – Trasporto Locale S.p.A.
Ricorso n. 45/2018 proposto da SAD – Trasporto Locale S.p.A. contro la Provincia Autonomo di Bolzano tra l’altro per l’annullamento dell’approvazione del “Piano provinciale delle mobilità”.
Il Tribunale respinge il ricorso e dichiara infondato il mezzo di gravame del ricorrente secondo il quale la suddivisione dei servizi di linea in cinque bacini di mobilità violerebbe la legislazione statale e comunitaria. Il Tribunale invece dichiara la suddivisione in cinque bacini, ognuno dei quali corrisponde ad un lotto di gara, ammissibile in quanto garantisce maggiore contendibilità e una procedura di gara equa, aperta a tutti gli operatori nonché favorisce la partecipazione delle piccole e medie imprese in quanto sono in grado di effettuare il servizio. Inoltre, secondo il Tribunale la suddivisione in bacini viene giustificato dalla loro definizione in ragione della conformazione territoriale e insediativa oltre che dell’analisi della struttura della domanda di trasporto; in questo senso è funzionale di prevedere un bacino di mobilità urbano e quattro extraurbani.

Sentenza n. 131/2019: contributo finanziario per i concessionari del trasporto pubblico locale
Ricorso n. 86/2017 proposto da Libus – Consorzio contro la Provincia Autonoma di Bolzano per l’annullamento del rigetto della domanda di Libus per l’erogazione di un contributo finalizzato al rinnovo del parco rotabile.
Il Tribunale accoglie il ricorso censurando il mancato rispetto del principio di trasparenza da parte della Provincia Autonoma in quanto ha omesso la predeterminazione dei criteri e modalità per l’assegnazione del contributo (art. 12 l. n. 241/1990). Inoltre, il Tribunale afferma la violazione del principio di parità di trattamento per applicazione arbitraria dell’unico criterio predeterminato – “la vetustà degli autobus”. Oltre a ciò secondo il Tribunale devono essere rispettati i principi generali di predisposizione dei criteri di riparto nonché il divieto di discriminazione in quanto un unico criterio non è sufficiente nel determinare la scelta del beneficiario del vantaggio economico.

Sentenza n. 199/2019: Complesso edilizio in zona produttiva
Ricorso n. 125/2017 proposto dall’impresa Gatterer Holding S.r.l. contro il Comune di Brunico e la Provincia Autonoma di Bolzano per l’annullamento del diniego della domanda per la riqualificazione urbanistica (ex art. 55 quinquies LP n. 13/1997).
Il Tribunale respinge il ricorso dichiarando che le scelte urbanistiche sono assoggettabili al solo sindacato estrinseco di legittimità e quindi sindacabili solo in riferimento ad errori di fatto, illogicità e violazioni delle regole procedimentali; invece il merito tecnico-amministrativo resta escluso al giudizio del Tribunale. Secondo il Tribunale il provvedimento non è inficiato da detti vizi e la motivazione del comune di mantenere la vocazione residenziale dei centri urbani contrastando la tendenza allo “spopolamento” degli stessi presenta l’interesse pubblico ed è pienamente ammissibile. Inoltre, il Tribunale afferma che la politica comunale è conforme alla giurisprudenza comunitaria, che ritiene legittima la restrizione della libertà di stabilimento diretta a contrastare l’abbandono dei centri urbani da parte delle imprese di commercio.


PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Legislazione provinciale
https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/ricerca-codice-provinciale.aspx


Legge provinciale 30 ottobre 2019 n. 11,
Modificazioni della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, per il rafforzamento della tutela del lavoro negli appalti pubblici, e partecipazione della Provincia autonoma di Trento al comitato organizzatore dei giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 (OCOG) e all'agenzia di progettazione olimpica.
L’articolo 2 reca modificazioni della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici (l.p. 2/2016), disponendo una tutela rafforzata, una clausola sociale “forte” nei confronti dei lavoratori nel caso di subentro di un nuovo appaltatore, nell’ambito degli appalti e delle concessioni di servizi ad alta intensità di manodopera. Vengono approntate una serie di tutele verso possibili peggioramenti per i lavoratori con riferimento alla retribuzione, al calcolo dell’anzianità o del monte ore, che potrebbero derivare dall’affidamento ad appaltatori diversi dai precedenti a seguito di nuove procedure di aggiudicazione.

Legge provinciale 18 ottobre 2019 n. 9,
Modificazione dell'articolo 4 della legge sui referendum provinciali 2003
La legge determina una riduzione del quorum costitutivo al 40% degli aventi diritto.

Legge provinciale 18 ottobre 2019 n. 8,
Modificazioni della legge sui referendum provinciali 2003

Legge provinciale 25 settembre 2019 n. 7,
Integrazione dell'articolo 1 della legge provinciale 12 febbraio 2019, n. 1, relativo alla protezione civile

Legge provinciale 19 settembre 2019 n. 6,
Modificazioni della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, concernenti il procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico provinciale, di disposizioni connesse e della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

Legge provinciale 6 agosto 2019 n. 5,
Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019 - 2021

Legge provinciale 25 giugno 2019 n. 3,
Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4 (Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale infermieristico)



Giurisprudenza amministrativaLe sentenze sono reperibili al link https://www.giustizia-amministrativa.it/provvedimenti-trga-trento inserendo anno e numero.

Sentenza n. 110/2019
Le norme recanti agevolazioni - come quella relativa al prolungamento della durata della concessione per l'estrazione e la lavorazione del porfido - sono di stretta interpretazione perché vanno a derogare a prescrizioni di carattere generale e, quindi, non sono suscettibili di interpretazioni estensive e tantomeno di applicazioni analogiche. Non è possibile dedurre una disparità di trattamento in presenza di eventuali condotte illegittime che siano state tenute dall'amministrazione in casi analoghi a quello preso in esame.
Sentenza n. 108/2019
La presentazione di una domanda di sanatoria di un abuso edilizio dopo l'impugnazione dell'ordine demolitorio non determina l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnativa proposta.

Sentenza n.106/2019
Ex art. 83, c. 9, d. lgs. n. 50/2016, il soccorso istruttorio non trova applicazione con riferimento all'offerta tecnica e a quella economica; inoltre, il principio di tassatività delle cause di esclusione dalle pubbliche gare non presuppone una espressa comminatoria dell'esclusione ad opera del codice, delle leggi o del regolamento, essendo legittimo che siano imposti adempimenti doverosi nella logica del numerus clausus.

Sentenza n. 96/2019
È possibile dichiarare l’inefficacia del contratto di appalto appena stipulato con una società, il cui oggetto sociale risulti inadeguato rispetto all’intero servizio oggetto di appalto.

Sentenza n. 91/2019
E’ legittimo l’Accordo tra la Provincia autonoma di Trento e l'Automobile club italiano per la gestione delle tasse automobilistiche atteso che, pur non essendo l’ACI titolare per legge (ma solo per statuto) di funzioni pubbliche o di obblighi di servizio pubblico relativi alla gestione della tassa automobilistica provinciale (gestione che spetta solo alla Provincia di Trento), ricorre tuttavia la condizione prevista dall’art. 5, comma 6, lett. a), d.lgs. n. 50 del 2016, secondo cui l’accordo deve realizzare “una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune”.

Sentenza n. 90/2019
Nella legislazione della Provincia di Trento risulta recepito il principio in base al quale il procedimento espropriativo si articola nelle diverse fasi indicate dall'art. 8 del D.P.R. n. 327/2001 consistenti nell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, nella dichiarazione di pubblica utilità, con i relativi termini per il compimento dei lavori e delle espropriazioni, e nella determinazione dell'indennità provvisoria di esproprio.

Sentenza n. 88/2019
L'adozione dell'ordine demolitorio non necessita della comunicazione di avvio del relativo procedimento; inoltre, va escluso un legittimo affidamento in capo al responsabile dell'abuso e al suo avente causa, anche in caso di decorso di un lungo arco di tempo dal commesso abuso.

Sentenza n. 86/2019
E' devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia riguardante la contestazione della legittimità degli esiti della procedura di gara, volta ad individuare l'aggiudicatario della gestione del servizio di ristoro ed attività commerciali connesse (c.d. non oil) di un'area di servizio del tratto autostradale. Pertanto, va dichiarato inammissibile il ricorso avente ad oggetto detta richiesta ed incardinato nelle forme del processo amministrativo.

NEWS
La giuria internazionale dell’ottava edizione del programma Federal Scholar in Residence di Eurac Research ha assegnato il premio a Rebecca Nelson, senior lecturer presso la Melbourne Law School, che si occupa principalmente di diritto e politiche ambientali e delle risorse naturali. Il suo manoscritto intitolato “The Regulating Cumulative Environmental Change in Multi-layered Legal Contexts” si è aggiudicato il primo posto tra le candidature pervenute, e verrà presentato nel corso del suo periodo di ricerca presso Eurac Research.
Le domande per il programma Federal Scholar in Residence 2020 devono essere inviate entro il 1° luglio 2020. Per informazioni si prega di consultare il sito www.eurac.edu/federalscholar.

L’Istituto di studi federali comparati di Eurac Research ha lanciato un blog su varie tematiche dell’Unione europea. Sia studenti che professori sono invitati a contribuire al blog EUreka! scrivendo un articolo su tematiche e attualità europee: https://blogs.eurac.edu/eureka/

EVENTI

Seminario dal titolo “La tutela multilivello dell’ambiente in Italia e Germania: l’esempio del cambiamento climatico” nel contesto della cooperazione tra la Fondazione Friedrich Ebert e l’Istituto di studi federali comparati il giorno 2 dicembre 2019, dalle 14:15 alle 17:15 presso Eurac Research a Bolzano. È prevista una traduzione simultanea (ita-ted).

Seminario dal titolo ”Die Außenbeziehungen von Regionen“ con Alexander Homann (Direttore della Rappresentanza della Comunità germanofona del Belgio a Berlino) il giorno 13 dicembre 2019 presso Eurac Research a Bolzano.

Convegno dal titolo “Il dibattito pubblico in prospettiva multilivello: tra mito partecipativo e prassi istituzionale” i giorni 30 e 31 gennaio 2020 presso il Dipartimento di scienze giuridiche, Università di Verona.

Winter School on Federalism and Governance: Dal 17 al 28 febbraio 2020 si terrà la decima Winter School Federalism and Governance. L’edizione del 2020 ha come tema “Federalism and Language“. La prima settimana si svolgerà all’Università di Innsbruck, la seconda presso Eurac Research a Bolzano. Per ulteriori informazioni: http://winterschool.eurac.edu/

Mercoledì 18 dicembre 2019 (9:30-17:00), Palazzo di Giurisprudenza, Sala Conferenze, via Verdi 53, Trento: Incontro di studio "Comitato delle Regioni, Regioni e Regioni alpine: riflessioni ed esperienze sul futuro dell'Unione Europea".

Convegno "100 Jahre B-VG. Verfassung und Verfassungswandel im nationalen und internationalen Kontext"
, 23 aprile 2020, Universität Innsbruck, Aula.

NOVITÀ EDITORIALI
Elisabeth Alber/Alice Engl/Greta Klotz/Ingrid Kofler, Governance transfrontaliera e vicinanza ai cittadini: Il ruolo dei comuni di confine nell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino, 2019.

Elisabeth Alber/Alice Engl/Greta Klotz/Ingrid Kofler, Grenzüberschreitende Governance und Bürgernähe: Die Rolle von “Grenz”-Gemeinden in der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino, 2019.

Hermann Atz/Günther Pallaver, Der Reiz des Neuen. Unzufriedenheit bestraft die Regierungsparteien gleich wie die etablierte Opposition, in: Alice Engl/Günther Pallaver/Elisabeth Alber (cur): Politika 2019. Südtiroler Jahrbuch für Politik/Annuario di politica dell’Alto Adige/Anuar de politica dl Südtirol, 2019, 115 ss.

Peter Bußjäger/Esther Happacher/Walter Obwexer (cur), Verwaltungskooperation in der Europaregion. Potenziale ohne Grenzen?, 2019.

Peter Bußjäger/Georg Keuschnigg/Christoph Schramek (cur), Raum neu denken. Von der Digitalisierung zur Dezentralisierung, Schriftenreihe des Instituts für Föderalismus, Bd. 127, 2019.

Peter Bußjäger/Georg Keuschnigg/Christoph Schramek (cur), Kleines Föderalismus ABC, Institut für Föderalismus (Innsbruck) 2019, 16 s und 43.

Federica Cittadino, Incorporating Indigenous Rights in the International Regime on Biodiversity Protection: Access, Benefit-Sharing and Conservation in Indigenous Lands, 2019.

Anna Gamper, Direct Democracy, in: Rainer Grote/Frauke Lachenmann/Rüdiger Wolfrum (cur), Max Planck Encyclopedia of Comparative Constitutional Law (MPECCol), 2019, 1 ss.

Anna Gamper, Entstehung und Constitutional Engineering des Bundesstaats, in: Peter Bußjäger (cur), 3. November 1918 - Die Länder und der neue Staat, 2019, 17 ss.

Anna Gamper, Austria, in: Richard Albert et al (cur), 2018 Global Review of Constitutional Law, Boston (I•CONnect and the Clough Center for the Study of Constitutional Democracy) 2019, 13 ss.

Institut für Föderalismus (cur), 43. Bericht über den Föderalismus in Österreich (2018), 2019.

Roberto Louvin (cur), Autonomie(s) en Mouvement. L’evoluzione delle autonomie regionali speciali, Edizioni Scientifiche Italiane, Collana Ius publicum europaeum di Eurac, Napoli, 2019 con saggi, fra gli altri, di Esther Happacher, Francesco Palermo, Gianfranco Postal, Roberto Toniatti.

Walter Obwexer/Esther Happacher/Carolin Zwilling (cur), EU-Mitgliedschaft und Südtirols Autonomie II: die Auswirkungen der EU-Mitgliedschaft auf die Autonomie des Landes Südtirol am Beispiel ausgewählter Gesetzgebungs- und Verwaltungskompetenzen II, 2019.

Francesco Palermo, Le sfide del diritto delle minoranze in ambito internazionale e il ruolo dell’UE, con particolare riferimento all’iniziativa Minority Safe Pack, in: R. Toniatti (cur), Le minoranze linguistiche nell’Unione europea. Le prospettive di nuovi strumenti di tutela e promozione, e-book, Università degli Studi di Trento, Trento 2019, 33 ss.

Francesco Palermo, Autonomia in movimento. Verso dove?, in: R. Louvin (Hg), Autonomie(s) en movement. L’evoluzione delle autonomie regionali speciali, 2019, 15 ss.

Francesco Palermo, Towards a Comparative Constitutional Law of Secession?, in: G. Delledonne, G. Martinico (cur), The Canadian Contribution to a Comparative Law of Secession. Legacies of the Quebec Secession Reference, 2019, 265 ss.

Francesco Palermo/Alice Valdesalici, Irreversibly Different. A Country Study of Constitutional Asymmetry in Italy, in Patricia Popelier, Maja Sahadžić (cur), Constitutional Asymmetry in Multinational Federalism, 2019, 287 ss.

Günther Pallaver, Austria: Vince Kurz, popolari in cerca di un alleato, in: Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, 30.9.2019, https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/austria-vince-kurz-popolari-cerca-di-un-alleato-24052.

Günther Pallaver, Signori, si cambia! Die Parlamentswahlen in Italien und die neue Regierung Lega - Movimento 5 Stelle, in: Beatrix Karl et al. (cur): Steirisches Jahrbuch für Politik 2018, 2019, 221 ss.

Günther Pallaver/Christian Traweger, Verwaltungskooperation im Bewusstsein der Bevölkerung, in: Peter Bußjäger/Esther Happacher/Walter Obwexer (cur): Verwaltungskooperation in der Europaregion. Potenziale ohne Grenzen?, 2019, 157 ss.

Günther Pallaver, Kontinuität und Wandel. Die Auswirkungen der Landtagswahlen auf die Beziehungen unter den Parteien, auf das Parteien- und politische System, in: Alice Engl/Günther Pallaver/Elisabeth Alber (cur): Politika 2019. Südtiroler Jahrbuch für Politik/Annuario di politica dell’Alto Adige/Anuar de politica dl Südtirol, 2019, 155 ss.

Christian Warzilek, Das Dienstrecht der Tiroler Landesbediensteten. Entstehungsprozess und Entwicklungstendenzen, Schriftenreihe Verwaltungsrecht, Bd. 14, 2019.

Carolin Zwilling/Elisabeth Alber, Italiens Spagat zwischen Einheit und Differenzierung: Reformen und differenzierter Regionalismus unter der „Regierung der Veränderung, in: Europäisches Zentrum für Föderalismus-Forschung (cur), Jahrbuch des Föderalismus, 2019, 303 ss.

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2/2019
December 1, 2019

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
VfGH 11.06.2019, E4632/2018 e altri; la fissazione di un contributo alle spese per l’assistenza domestica per persone disabili è inammissibile a causa del divieto costituzionale di azione di regresso verso persone non autosufficienti:
A torto il Tribunale amministrativo (LVwG) di Salisburgo ha presunto che la fissazione di un contributo alle spese per l’assistenza domestica prevista dal § 17 comma 2 Z 3 della Legge del Land Salisburgo sull’assistenza ai disabili (Sbg BehindertenG) non rientrasse nel “Divieto di azione di regresso verso persone non autosufficienti” (§ 330a del Testo unico sulla previdenza sociale – ASVG), e che tale disposizione non sarebbe stata applicata dal 01/01/2018, in quanto tale divieto farebbe riferimento solo al settore “assistenza a persone in stato di bisogno” e non anche al settore dell’assistenza ai disabili.

VfGH 13.06.2019, V35/2018; l’Ordinanza di blocco edilizio del Comune di Götzens non viene annullata:
La concretizzazione della finalità di soddisfare il costante fabbisogno di abitazioni da parte della popolazione “a condizioni sostenibili” tramite il riferimento a “Direttive e valori-soglia del programma di sostegno all’edilizia abitativa del Tirolo” è ammissibile. Non sussistono perplessità nei confronti della dichiarazione di una perizia urbanistica quale “parte essenziale integrante” dell’Ordinanza di blocco edilizio.

VfGH 14.06.2019, V81/2018 e altri; esattezza delle planimetrie nella normativa sui piani regolatori:
Non è necessario sottoporre a verifica finale il collegamento di un fondo alle vie di circolazione già al momento dell’elaborazione del piano regolatore. Contrariamente alla giurisprudenza costante, per il rispetto dell’esattezza delle planimetrie è ormai sufficiente, in mancanza di altri profili interpretativi, applicarle al “centro assiale” dei confini previsti nel piano, poiché infatti, almeno per planimetrie in scala 1:5.000, esiste una tolleranza che, date le irregolarità del territorio naturale, rende accettabili le imprecisioni che non superino i pochi decimetri.

VfGH 17.06.2019, G75/2019 (G75/2019-9); mancanza di competenza di una disposizione della Legge della Stiria sugli appalti pubblici (Stmk VergaberechtsschutzG) del 2012:
L’accertamento di sentenze impugnabili separatamente rappresenta una parte della “normativa sostanziale degli appalti pubblici” ai sensi dell’Art 14b comma 1 B-VG (Legge costituzionale federale), dunque rientra nella competenza del Bund e non, in quanto parte del controllo, in quella dei Länder ai sensi dell’Art 14b comma 3 B-VG.

VfGH 18.06.2019, G216/2018 e G299/2018; l’applicazione della “teoria del controllo” per la determinazione della nazionalità delle persone giuridiche non rappresenta una inammissibile discriminazione a rovescio delle persone giuridiche austriache.
Al fine di perseguire l’interesse pubblico di disciplinare in modo specifico la proprietà immobiliare da parte di soggetti stranieri (“Ausländergrundverkehr”) è competenza del legislatore regionale fissare criteri dettagliati per la determinazione della nazionalità austriaca o straniera di una persona giuridica. La teoria del controllo espressa (in alternativa alla teoria della sede legale) dal § 2 comma 7 lit. e della TVGV, Legge del Tirolo sulla proprietà immobiliare da parte di soggetti stranieri (secondo la quale sono da considerarsi straniere le associazioni con sede legale in Austria quando però almeno la metà dei soci non abbiano la cittadinanza austriaca), teoria che considera anche le persone fisiche riunitesi nell’associazione, non è uno strumento irragionevole per la soluzione di tale compito.

VfGH 26.06.2019, E89/2019; rifiuto di trattare un ricorso riguardante la negazione del conferimento della cittadinanza austriaca per mancanza della capacità di provvedere al proprio mantenimento:
Non rappresenta una discriminazione per motivi di età il fatto di considerare, al fine di stabilire la capacità di un soggetto di provvedere al proprio mantenimento nella terza età, la possibilità di un accumulo pensionistico adeguato nel periodo in cui un’attività lavorativa non rappresenti un gravame eccessivo in considerazione dell’età del soggetto stesso; si deve tuttavia anche verificare se per il soggetto straniero tale forma di previdenza fosse davvero possibile per i motivi indicati dalla legge.

VfGH 23.09.2019, E3480/2018-20; rifiuto di trattare un ricorso relativo all’ordinanza che vieta di pernottare all’aperto a Innsbruck:
L’Ordinanza di divieto di pernottamento all’aperto emanata dal Consiglio comunale del capoluogo tirolese Innsbruck rappresenta un provvedimento proporzionato all’esigenza di impedire o contenere un fenomeno che costituisce una turbativa nella vita della società locale. Il concetto di “pernottamento all’aperto” contenuto nel § 1 dell’ordinanza in questione può essere sottoposto a interpretazione.

VfGH 03.10.2019, G189/2019; rifiuto di trattare un’istanza individuale per l’abrogazione di disposizioni della Legge sul commercio dei tabacchi e la tutela dei non fumatori (Tabak- und Nichtraucherinnen- bzw. NichtraucherschutzG):
Il potere di indirizzo politico di cui dispone, consente al legislatore di prevedere un divieto di fumo senza eccezioni nei locali di ristorazione (notturna).


DIRITTO DEL LAND TIROLO
Avvertenza: Per le Gazzette ufficiali del Land e le versioni consolidate delle varie leggi consultare http://www.ris.bka.gv.at/Lr-Tirol/. Le relative bozze delle consulenze e i pareri, nonché le proposte presentate dal Governo comprensive di Annotazioni Esplicative sono consultabili sulla homepage del Parlamento (Landtag) del Tirolo (http://www.tirol.gv.at/landtag/) sotto “Parlamentarische Materialien” (Materiali parlamentari).

Legge del Tirolo sull’allevamento di animali del 2019 – TTZG 2019, LGBl. Nr. 60/2019:
Adeguamento al Regolamento UE sull’allevamento di animali.

Legge del Tirolo sull’istruzione e l’assistenza all’infanzia (riforma), LGBl. Nr. 66/2019:
Attuazione dell’accordo stipulato, ai sensi dell’Art. 15a B-VG (Legge costituzionale federale), tra Bund e Länder circa la pedagogia elementare per gli anni di asilo infantile 2018/19 – 2021/22, LGBl. (Gazzetta ufficiale del Land) n. 6/2019; promozione dell’assistenza mirata dei minori in età scolare durante le vacanze scolastiche.

Costituzione del Tirolo 1989 (riforma), LGBl. Nr. 71/2019:
Nuova versione dell’Art. 58 della Costituzione del Tirolo (Tiroler Landesordnung) del 1989 per adeguamento al diritto costituzionale federale e parziale riformulazione dei fondamenti giuridici dell’organizzazione dell’ufficio del Governo regionale.

Legge sull’organizzazione delle Bezirkshauptmannschaften  (riforma), LGBl. Nr. 77/2019:
Adeguamento alla luce dell’Art. 15 comma 11 B-VG (Legge costituzionale federale), nonché introduzione della possibilità di una cooperazione, da parte delle Bezirkshauptmannschaften del Tirolo.

Legge del Tirolo sulle case vacanza – TFWAG, LGBl. Nr. 79/2019:
Con l’emanazione di questa legge si rende possibile l’esazione di un tributo sulle case vacanza da parte dei comuni.

Legge del Tirolo sulle attività di gioco d’azzardo, LGBl. Nr. 98/2019:
Normativa interamente nuova sul gioco d’azzardo nell’ambito dell’adeguamento a criteri espressi dal diritto dell’UE, attuazione di detti criteri.

Ordinamento sull’edilizia del Tirolo 2018 – TBO 2018 (riforma), LGBl. Nr. 109/2019:
Attuazione di chiarimenti, semplificazioni procedurali e deregolamentazioni tecnicamente giustificabili, nonché primi passi per la necessaria attuazione di criteri di efficienza energetica espressi dal diritto dell’UE.

Legge del Tirolo sulla gestione del territorio 2016 – TROG 2016 (riforma), LGBl. Nr. 110/2019:
Con la presente riforma si intende tener conto soprattutto del pacchetto di provvedimenti approvato dal Governo regionale e mirante alla riduzione del costo delle unità abitative in Tirolo, nell’ambito della disciplina sulla gestione del territorio. Un altro fulcro della riforma è rappresentato dalla finalità di uno sviluppo sostenibile del turismo nel Land, che garantisca al tempo stesso l’alta qualità dell’offerta turistica in ambito alberghiero. Inoltre, per singole disposizioni di legge, si dà luogo a chiarimenti resi necessari dalla giurisprudenza della Corte suprema amministrativa e del Tribunale amministrativo del Land.

Legge del Tirolo sulle tasse di soggiorno 2003, LGBl. Nr. 114/2019:
Introduzione di un obbligo di comunicazione e registrazione per la messa a disposizione di alloggi nell’ambito dell’attività alberghiera, con un particolare riguardo alla registrazione in caso di alloggi offerti o prenotati tramite piattaforme online.

Legge del Tirolo sulla gestione del territorio 2016 – TROG 2016 (riforma), LGBl. Nr. 122/2019:
Adeguamenti resisi necessari in seguito alla pronuncia della Corte suprema amministrativa del 12/03/2019, G 386/2018, V 78-80/2018, in tema di piano regolatore elettronico.

Legge del Tirolo per gli incentivi alle biomasse – TBFG, LGBl. Nr. 123/2019:
Legge di attuazione della Legge federale sugli incentivi alle biomasse, BGBl. I Nr. 43/2019, emanata dopo che la riforma della Legge sulle energie rinnovabili del 2012 è stata bocciata dal Bundesrat (Camera di rappresentanza dei Länder), al fine di garantire la prosecuzione degli incentivi agli impianti a biomassa già esistenti quando essi siano scaduti o siano in scadenza entro la fine del 2019.

Costituzione del Tirolo (riforma) LGBl. Nr. 133/2019:
Previsione della tutela del clima come finalità dello Stato.


GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
Corte Amministrativa Suprema
VwGH 30.04.2019, Ra 2017/06/0220; “Edificio secondario” e “complesso secondario” nella Legge del Tirolo sulla gestione del territorio (TROG):
In mancanza di una definizione dei concetti di “edificio secondario” e “complesso secondario” nella Legge del Tirolo sulla gestione del territorio (TROG) del 2011, è applicabile, in considerazione del fatto che l’Ordinamento dell’edilizia del Tirolo (TBO) del 2011 e la TROG del 2011 si integrano a vicenda e in ogni caso sono strettamente collegati, la definizione corrispondente contenuta nel TBO del 2011. Ai sensi della definizione contenuta nel § 2 comma 10 del TBO 2011, l’ammissibilità di edifici secondari e complessi secondari presuppone, ai sensi del § 38 comma 4 della TROG 2011, l’esistenza di un edificio principale sullo stesso fondo.

VwGH 26.06.2019, Ra 2017/04/0130 fino a 0132; diritto a prendere visione degli atti relativi ai sistemi di sicurezza di un’azienda quando ciò configuri un’informazione rilevante ai fini ambientali:
Nel procedimento di specie la richiesta di presa visione degli atti relativi ai sistemi di sicurezza è stata respinta dall’amministrazione e il relativo ricorso innanzi il Tribunale amministrativo (LVwG) del Tirolo è stato rigettato. Secondo la Corte amministrativa suprema (VwGH) invece tali atti, relativi a un’azienda rientrante nella Direttiva Seveso, rappresenta un’informazione rilevante ai sensi della Legge sulle informazioni rilevanti ai fini ambientali (UIG), motivo per cui, ai sensi delle disposizioni di detta legge, e indipendentemente da eventuali ricorsi, sussiste il diritto all’accesso ai dati in oggetto. Il concetto di “informazione rilevante ai fini ambientali” utilizzato in questo ambito deve essere inteso in senso ampio.

VwGH 19.08.2019, Ra 2019/03/0079; sospensione della licenza taxi a causa di gravi infrazioni stradali:
Oggetto del procedimento era la sospensione di una licenza per l’esercizio del servizio taxi per la durata di quattro anni, poiché l’autore del ricorso per cassazione non aveva fermato il mezzo malgrado la polizia glielo avesse ordinato, attraversando inoltre un incrocio con semaforo rosso ad alta velocità, e tutto ciò sotto l’effetto di alcol. La Corte amministrativa suprema (VwGH) ha ritenuto che la sospensione della licenza per la durata indicata fosse congrua proprio a causa delle gravi infrazioni alle norme della sicurezza stradale.

VwGH 02.09.2019, Ra 2019/03/0094; criterio della diligenza nella custodia di armi:
L’obbligo della diligenza nella custodia di armi incombe anche a chi viva da solo in un’abitazione o in un appartamento; se l’unità abitativa è condivisa con coinquilini oppure vi facciano accesso, non solo occasionalmente, terzi soggetti, tale criterio diventa più stringente. Tale obbligo di diligenza ai sensi della legge esige dunque in linea di massima, anche nei confronti di una persona che conviva nella stessa unità abitativa, che l’arma sia custodita sotto chiave.

15.10.2019, Ra 2019/11/0033 (ancora non contenuto nel RIS – Sistema di informazioni giuridiche del Bund); non proporzionalità del cumulo di pene pecuniarie:
Vedi in proposito più sotto Tribunale amministrativo del Land Tirolo (LVwG) 17/09/2019, LVwG-2019/27/0451-3.


Tribunale amministrativo del Land Tirolo
27.05.2019, LVwG-2017/36/2597-30; utilizzo temporaneo di fondi vicini:
Nel contemperare gli interessi di cui al § 43 comma 2 lit b dell’Ordinamento dell’edilizia del Tirolo (TBO) del 2018, al vantaggio di chi richieda la concessione edilizia per apportare migliorie al proprio edificio deve essere contrapposto lo svantaggio subito dal vicino per il temporaneo utilizzo del suo fondo derivante dalla realizzazione del progetto. Il Tribunale amministrativo (LVwG) del Tirolo ha ritenuto che, nell’operare tale contemperamento di interessi previsto dalla legge, si dovesse considerare in particolare se il necessario utilizzo del fondo vicino derivi già dalla peculiarità del cantiere e se non vi siano alternative.

03.07.2019, LVwG-2018/44/2664-5; il divieto di circolazione per le biciclette non accorda una priorità agli autoveicoli:
Non è possibile che l’intenzione del legislatore fosse quella di concedere una priorità all’utilizzo di autoveicoli al posto delle biciclette nel parco nazionale, contro gli interessi del parco stesso e dell’interesse per la tutela della natura. Per tale motivo non è legittima l’interpretazione del § 6 lit d della Legge sui parchi nazionali (Nationalparkgesetz) secondo la quale un agricoltore possa essere costretto a raggiungere la sua malga utilizzando un autoveicolo anziché una bicicletta.

07.08.2019, LVwG-2019/13/1053-1; sostituto nella notifica:
Una s.r.l. non è abilitata a ricevere una notifica ai sensi del § 16 della Legge sulle notifiche giudiziali (ZustG).

22.08.2019, LVwG-2019/22/0775-6; la richiesta di rimozione di immondizie e di altri oggetti che turbino il paesaggio non può essere fatta sulla base di disposizioni edilizie:
La possibilità di rimozione ai sensi del § 46 dell’Ordinamento dell’edilizia del Tirolo (TBO) del 2018 sussiste solo quando si sia in presenza di cantieri edili. L’autorità di sorveglianza dell’edilizia non può dunque far rimuovere qualsiasi oggetto che a suo avviso rappresenti una turbativa o sia dannoso per l’ambiente servendosi degli strumenti del diritto dell’edilizia. Essa dovrà invece rispettare in ogni caso l’esatto limite giuridico delle sue competenze fissato dalle diverse leggi. Fuori da questi casi (salvo dunque che si possa applicare il § 59 TBO) la competenza dell’autorità di sorveglianza dell’edilizia è esclusa.

22.08.2019, LVwG-2019/26/1589-1; informazioni relative al conducente; tutela dei dati:
In caso di “informazioni relative al conducente” ai sensi del § 103 comma 2 della Legge sulla circolazione degli autoveicoli (KFG), l’amministrazione chiede all’intestatario dell’autoveicolo utilizzato nel commettere un’infrazione il nome e il recapito del conducente, vale a dire i suoi dati personali, allo scopo di sanzionare una violazione penale-amministrativa. Tali informazioni relative al conducente previste dal § 103 comma 2 KFG rientrano dunque tra le eccezioni contemplate dall’Art 2 comma 2 lit d RGPD. L’RGPD, dunque, non è applicabile ai casi di informazioni relative al conducente rilevate ai sensi del § 103 comma 2 KFG.

17.09.2019, LVwG-2019/27/0451-3; priorità nell’applicazione del diritto dell’UE:
La CGUE, con la sentenza del 12/09/2019, Rs C-64/18 e altre, Maksimovic, ha deciso, in merito alle disposizioni del § 7d commi 1 e 2, nonché del § 7i comma 4 della Legge di riforma dei contratti di lavoro (AVRAG), che l’Art 56a del TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea) debba essere interpretato nel senso di una opposizione di esso all’ipotesi di una disciplina nazionale come quella di cui nel procedimento in questione; quest’ultima prevede la commina di pene pecuniarie nel caso di inadempienza agli obblighi derivanti dal diritto del lavoro in riferimento alla richiesta di autorizzazioni amministrative e alla presentazione di documenti relativi al reddito dei lavoratori, pene pecuniarie che non possono essere inferiori a un importo fissato in anticipo e che vengono irrogate per ogni singolo dipendente, in misura cumulativa e senza limitazioni; ad esse si aggiunge inoltre, in caso di rigetto del ricorso intentato avverso il provvedimento penale, un importo del 20% della somma della pena per spese processuali; infine, in caso di inesigibilità di detta pena, essa può essere convertita in una pena detentiva. Nel caso di specie, dunque, le disposizioni nazionali di cui al § 7d comma 1 e 2 e al § 7i comma 4 AVRAG sono in aperto conflitto con disposizioni UE immediatamente applicabili, motivo per cui dette disposizioni non possono essere applicate, nel procedimento in questione, nella misura in cui esse sono in contrasto con il diritto dell’UE. La sentenza della CGUE impone il rispetto della priorità di applicazione delle norme UE; la pena dunque andava ridotta e ai fini di essa doveva essere considerata solo una delle violazioni.

23.09.2019, LVwG-2019/20/1505-7; perplessità relative all’idoneità psicofisica alla guida di autoveicoli a causa del coinvolgimento in vari incidenti stradali e dell’età della persona interessata:
Il fatto di aver commesso diverse violazioni del codice della strada può, a determinate condizioni, motivare perplessità circa l’idoneità psicofisica del soggetto alla guida di autoveicoli. Tali perplessità possono derivare ad esempio dal fatto che simili infrazioni facciano legittimamente ritenere che l’integrità psicofisica della persona sia compromessa e che ciò sia stato determinante al momento di commettere l’infrazione o le infrazioni. Dal momento in cui sia stata accertata tutta una serie di violazioni del codice della strada, le quali siano state eventualmente commesse anche a causa di tali carenze psicofisiche, per rispondere alla questione dell’idoneità alla guida del soggetto è lecito attribuire importanza anche alla sua età avanzata, tanto più che è un dato esperienziale il fatto che a una certa età le limitazioni psicofisiche aumentino e che esse possano compromettere l’idoneità di una persona alla guida di autoveicoli.

27.09.2019, LVwG-2019/37/1572-4; notifica in caso di deposito di una disposizione penale, presentazione non tempestiva di opposizione:
I documenti lasciati in deposito a terzi si intendono generalmente notificati, in caso di avviso correttamente comunicato, nel giorno in cui essi possono essere effettivamente ritirati. Il rischio di danneggiamento o sottrazione dal luogo di deposito indicato nell’ordinanza di notifica correttamente indicato nell’avviso è a carico del destinatario, mentre la notifica mantiene la sua validità ai sensi del § 17 comma 4 della Legge sulle notifiche giudiziali (ZustG).

21.10.2019, LVwG-2019/34/1763-9; violazione di disposizioni relative al piano di abbattimento:
Nel caso in cui il cacciatore principiante, malgrado abbia superato il relativo esame e negli ultimi anni abbia maturato una certa esperienza, non sia in grado di riconoscere l’età di una preda libera, dovrà astenersi dall’abbatterla.

25.10.2019, LVwG-2019/37/1105-14, LVwG-2019/37/1106-13; riassegnazione di un diritto di sfruttamento delle acque:
Nel concetto di “richiesta di concessione per lo sfruttamento delle acque” ai sensi del § 103 comma 1 WRG (Legge sullo sfruttamento delle acque) del 1959 sono da considerarsi ricomprese anche le richieste di riassegnazione di diritti di sfruttamento delle acque già esercitati in passato ai sensi del § 21 comma 3 WRG 1959. La mancata presentazione di documenti per la richiesta di riassegnazione non fa sì che detta richiesta debba essere interpretata nel senso di una richiesta di nuova assegnazione di tali diritti. In caso di mancanza di tali documenti si procederà come previsto dal § 13 comma 3 della Legge generale sul procedimento giudiziario (AVG).
La riassegnazione di un diritto di sfruttamento delle acque ai sensi del § 21 comma 3 WRG 1959 non configura un caso di proroga o continuazione del diritto precedentemente esercitato, ma si presenta come assegnazione di un nuovo diritto che sostituisce il precedente, decaduto per effetto del passaggio del tempo.

ITALIA
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALEhttp://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do


Sentenza n. 215/2019: Leggi provinciali in materia prevenzione e intervento concernenti i grandi carnivori in attuazione della direttiva 92/43/CEE.
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale in riferimento a due leggi provinciali delle provincie autonome di Trento e di Bolzano che - in attuazione della “direttiva habitat” (direttiva 92/43/CEE) - attribuiscono ai Presidenti delle due Province autonome la competenza ad autorizzare il prelievo, la cattura e l’uccisione dell’orso e del lupo, purché ciò avvenga a specifiche condizioni ovvero al dichiarato fine di dare attuazione alla normativa comunitaria in materia di conservazione degli habitat naturali e di prevenire danni gravi. È però, in ogni caso, richiesto il parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Nel caso di specie, la Corte doveva verificare se il potere delle Province autonome di dare applicazione all’art. 16 della direttiva in questione.
La Corte ha ritenuto che le competenze statutarie delle Province autonome nel loro insieme assicurino la complessiva tutela del particolare ecosistema provinciale e, in considerazione delle particolari caratteristiche dell’habitat alpino, giustifichino l’attribuzione della competenza all’esercizio della deroga all’autonomia provinciale, prevedendo un sostanziale bilanciamento, legittimamente rimesso dalle leggi provinciali impugnate ai Presidenti delle Province autonome, quali organi idonei alla valutazione della dimensione anche localistica degli interessi coinvolti. La Corte ha stabilito che le finalità di proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali, di prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all’allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque attengono in misura rilevante alle materie di competenza provinciale primaria di alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna (art. 8, numero 16, StA) e di agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico dello statuto speciale (art.8, numero 21, StA). Inoltre il coordinamento con lo Stato è assicurato dal parere ISPRA.


Sentenza n. 149/2019: Questione di leggitimità costituzionale.Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento ha sollevato questioni di legittimità costituzionale censurando delle disposizioni nella parte in cui non prevedono che il permesso di soggiorno per attesa cittadinanza - rilasciato ai discendenti di persone nate e residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920, e prima di tale data emigrate all'estero - consenta lo svolgimento di attività di lavoro. La Corte dichiara inammissibile la questione, rilevando la peculiarità di questa domanda di cittadinanza, cui non né applicabile la disciplina limitativa dell’accesso al mercato del lavoro. Il Giudice dovrà quindi pervenire ad una interpretazione costituzionale orientata volta a garantire a questi soggetti il diritto al lavoro, diritto costituzionale essenziale.

Sentenza n. 138/2019: Legge provinciale e regionale che prevedevano la trasformazione delle indennità dei dirigenti in assegni personali pensionabili dopo la cessazione dell’incarico.
La Corte dei conti, sezioni riunite per la Regione Trentino-Alto Adige, nel corso di due giudizi di parificazione per l’esercizio finanziario 2017 dei rendiconti generali della Provincia autonoma di Bolzano e della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, ha sollevato questione di legittimità costituzionale in riferimento ad alcune disposizioni di leggi provinciali e regionali che, a partire dal 1992, hanno consentito ai dirigenti dei predetti enti territoriali di conservare, come assegno personale, l’indennità di direzione e coordinamento a vario titolo percepita dopo la cessazione dei relativi incarichi. La Corte Costituzionale ha dichiarato fondato la questione in quanto la Provincia autonoma e la Regione autonoma incidevano in due materie di competenza esclusiva statale, quali l’ordinamento civile e la previdenza sociale. Inoltre la Corte ha confermato in generale la legittimazione della Corte dei Conti a sollevare questione di legittimità costituzionale in sede di parificazione. Per aversi un giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, è sufficiente che ricorra il requisito oggettivo dell’esercizio di funzioni giudicanti per l’obiettiva applicazione della legge, da parte di organi pur estranei alla organizzazione della giurisdizione ed istituzionalmente adibiti a compiti di diversa natura, che di quelle siano investiti anche in via eccezionale, e siano all’uopo posti in posizione super partes. Infatti, la parificazione dei consuntivi regionali da parte della Corte dei conti consente di perseguire violazioni altrimenti confinate in zone d’ombra e per ciò stesso più insidiose per la sana gestione finanziaria della spesa pubblica. Nel caso concreto è stato sottolineato che a) gli interessi erariali alla corretta spendita delle risorse pubbliche non hanno, di regola, uno specifico portatore in grado di farli valere processualmente in modo diretto; b) le disposizioni contestate non sono state impugnate nei termini dal Governo, unico soggetto abilitato a far valere direttamente lo sforamento dei vincoli di spesa del personale, divenendo così intangibili per effetto della decorrenza dei predetti termini e della decadenza conseguentemente maturata. La normativa censurata pone in essere una lesione diretta dei principi posti a tutela dell’equilibrio del bilancio e della copertura della spesa.


DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO



Sentenza n. 5053/2019: Elezioni proviniciali del 2018
Riforma T.R.G.A. Trento, sez. I, 24/04/2019, n. 22 e T.R.G.A. Trento, sez. I, 04/04/2019, n. 57, confermando così la proclamazione degli eletti del Consiglio provinciale di Trento in occasione delle elezioni provinciali del 2018.

Sentenza n. 5692/2019: Principo di legalità
L’intesa sancita in data 14 dicembre 2006 tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in materia di compensazione degli aiuti comunitari con i debiti delle aziende per prelievi supplementari, previsti nel complesso sistema delle "quote latte",  non viola il principio di legalità, potendo per sua natura indicare regole per omogeneizzare le scelte operative degli Enti territoriali, senza che le stesse debbano poi essere riversate in una fonte primaria.

Sentenza n. 5778/2019: SAD – Trasporto Locale S.p.A.
Ricorso n. 8431/2018 proposto dall’impresa SAD – Trasporto Locale S.p.A. e ricorso n. 8445/2018 e 8447/2018 dal Consorzio LiBUS contro la Provincia Autonoma di Bolzano per la riforma delle sentenze n. 248 e 247/2018 del TRGA – Sezione autonoma di Bolzano, con le quali ha dichiarato ammissibile la limitazione dei chilometri di trasferimento dei servizi pubblici di linea e la riduzione del contributo ordinario di esercizio integrativo (delibera GP n. 903/2017).
Il Consiglio di Stato respinge il ricorso e ritiene ammissibile l’introduzione di un limite massimo di conteggio dei chilometri di trasferimento (o a vuoto) ai fini del calcolo dei contributi integrativi erogabili alle imprese. La finalità del contributo è diretta alla compensazione degli obblighi che l’impresa di trasporto, ove avesse considerato il proprio interesse commerciale, non avrebbe assunto affatto, oppure non avrebbe assunto nella stessa misura né alle stesse condizioni.
Inoltre, il Consiglio di Stato afferma che la delibera impugnata come atto regolatorio a contenuto generale è potenzialmente diretta ad una platea indeterminata di destinatari e come tale soggiace all’obbligo di motivazione. È irrilevante che a causa della circostanza, di natura contingente e fattuale, nel ristretto contesto geografico e socio-economico i gestori siano di fatto individuabili.
Oltre a ciò il Consiglio di Stato dichiara che il contraddittorio procedimentale nei confronti delle imprese attuali concessionarie non comporta, di per sé, la qualificazione della delibera conclusiva come atto a contenuto individuale, costituendo la stessa espressione tipica della funzione di regolazione di un settore a concorrenza regolamentata, necessaria per acquisire gli elementi conoscitivi utili ad una decisione ponderata ed indispensabile per l’obbligo d’istruttoria.

Sentenza n. 6652/2019: centro commerciale Tewety
Ricorso n. 5017/2016 proposto dalle imprese Podini Holding S.p.A. e Twentyone S.r.l. e ricorso n. 5142/2016 proposto dalla Provincia Autonoma di Bolzano contro l’impresa Aspiag Service S.r.l. per la riforma della sentenza n. 84/2016 del TRGA – Sezione autonoma di Bolzano, con la quale ha annullato il diniego dell’autorizzazione alla variazione di settore merceologico.
Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso e dichiara ammissibile l’introduzione di limiti territoriali all’esercizio del commercio al dettaglio nelle zone produttive, in quanto con essi vengono perseguiti finalità volte alla tutela dell’equilibrato sviluppo dell’ambiente urbano e sono necessari per un organico e controllato sviluppo ambientale e del traffico.
Inoltre, il Consiglio di Stato chiarisce che, per quanto riguarda l’impugnazione degli atti aventi ad oggetto l’esercizio di attività commerciali, sono legittimati soggetti titolari di un’impresa nel cui bacino d’utenza l’attività commerciale dell’altra impresa ha un’influenza economica ed è quindi idonea a incidere sulle posizioni di mercato del controinteressato. Di conseguenza gli operatori del settore di mercato delle grandi strutture di vendita al dettaglio, che esercitano la loro attività d’impresa nell’ambito del medesimo bacino d’utenza sono titolari non già di un mero interesse di fatto, bensì di una situazione giuridica qualificata, e sono perciò legittimati al ricorso contro l’autorizzazione che abilita l’impresa concorrente all’esercizio di commercio a dettaglio nel medesimo bacino d’utenza.

Sentenza n. 5465/2019: Trasferimento della residenza – alloggio di Edilizia Abitativa Agevolata
Ricorso n. 5638/2018 proposto dalla Provincia Autonoma di Bolzano contro Strappelli Ladina Luana per la riforma della sentenza n. 160/2016 del TRGA – Sezione autonoma di Bolzano, con la quale ha annullato la decadenza dall’assegnazione di un alloggio di edilizia abitativa agevolata.
Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso e afferma che il vincolo sociale richiesto dall’edilizia agevolata non viene violato, se l’alloggio viene occupato in via effettiva e continuativa da parte del coniuge dell’assegnataria, nonché nei periodi delle ferie scolastiche dell’assegnataria e delle due figlie. Il Consiglio di Stato dichiara che secondo i principi informatori del diritto di famiglia, può ugualmente parlarsi di residenza della famiglia, anche nei casi in cui, per motivi lavorativi, le residenze anagrafiche dei coniugi siano tra di loro diverse. Perciò anche se i coniugi trasferiscono la residenza in luoghi tra di loro diversi e distanti dalla residenza familiare, i coniugi comunque mantengano ferma la residenza familiare nell’alloggio in Alto Adige, il quale pertanto continua ad assolvere ad un’esigenza abitativa primaria della famiglia dell’assegnataria. Una siffatta situazione non può certamente essere qualificata come mancata occupazione dell’alloggio da parte della beneficiaria e del suo nucleo familiare in violazione degli obblighi inerenti al vincolo sociale.


PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE
Legislazione provinciale
Legge provinciale del 9 giugno 2019 n.3
Semplificazioni negli appalti pubblici
Si semplificano ulteriormente i procedimenti previsti dalla legge provinciale in materia degli appalti (legge provinciale n. 16/2015), per garantire più chiarezza ed efficienza basata sulla prassi amministrativa e giurisprudenza. Inoltre si inseriscono varie disposizioni della legge sul procedimento amministrativo nella legge degli appalti, per dare agli operatori del diritto un’unica ed omogenea norma.

Legge provinciale 30 luglio 2019 n. 4
Rendiconto generale della Provincia Autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 2018

Legge provinciale 30 luglio 2019 n. 5
Rendiconto generale consolidato della Provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 2018.

Legge provinciale 30 luglio 2019 n. 6
Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021. Fra l’altro è previsto che la Giunta provinciale emana provvedimenti per limitare gli accessi inappropriati ai servizi di pronto soccorso negli ospedali. Ad inizio ottobre questa norma è stata impugnata davanti alla Corte Costituzionale.

Legge provinciale 30 luglio 2019 n. 7
Debito fuori bilancio

Legge provinciale 24 settembre 2019 n. 8
Le modifiche più importanti concernono la formazione del maestro artigiano, l’anagrafe degli animali di affezione, la struttura dirigenziale della Provincia autonoma nonché le disposizioni in materia di pubblici spettacoli e degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche.

Legge provinciale 17 ottobre 2019 n. 9
Variazioni del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2019, 2020 e 2021.

Legge provinciale 17 ottobre 2019 n. 10
Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (Legge europea provinciale 2019).
Tramite questa legge è stata fra l’altro attuata la direttiva 2005/36/EG in riferimento all’iscrizione agli ordini professionali. La nuova disposizione precisa che gli ordini o collegi professionali, competenti per l’iscrizione, devono iscrivere anche professionisti che conoscono solo la lingua tedesca, limitando gli effetti dell’iscrizione all’esercizio della professione al solo territorio della Provincia autonoma di Bolzano.


Giurisprudenza amministrativaLe sentenze possono essere consultate al sito https://www.giustizia-amministrativa.it/.


Sentenza n. 237/2019: limitazione del traffico veicolare Passo Sella
Ricorso n. 237/2019 proposto da una pluralità di aziende alberghiere contro la Provincia Autonoma di Bolzano per l’annullamento dell’ordinanza che prevede la limitazione del traffico veicolare sul Passo Sella e in parte sulla strada statale di Val Gardena.
Il Tribunale respinge il ricorso e dichiara la motivazione del comune infondata, secondo la quale il Passo di Sella in quanto non attiene al patrimonio Unesco non possa essere oggetto di una limitazione del traffico veicolare. Secondo il tribunale la limitazione del traffico veicolare è ammissibile in quanto i beni tutelati hanno una particolare valenza dal punto di vista paesaggistico o naturalistico.
Inoltre, il Tribunale dichiara infondato il motivo d’impugnazione da parte del comune con cui lamenta la mancata convocazione di una conferenza di servizi, in quanto le Province Autonome si sono concordati già nella fase preparatoria e nella fase istruttoria tramite l’istituito “Tavolo interprovinciale Passi Dolomitici”. Invece nell’adozione del proprio provvedimento della chiusura della strada le Province agiscono separatamente, ciascuna per la propria competenza territoriale (art. 19 DPR n. 381/1974).

Sentenza n. 236/2019: Divieto d’utilizzo prodotti fitosanitari
Ricorso n. 77/2018 proposta da un litisconsorzio contro il Comune di Malles tra l’altro per l’annullamento del regolamento comunale, il quale prevede il divieto d’utilizzo di taluni prodotti fitosanitari e prevede distanze minime vincolanti per lo spargimento di prodotti fitosanitari per i campi.
Il Tribunale accoglie il ricorso e dichiara l’incompetenza del comune a normare in materia di salute e ambiente in quanto materie già disciplinate da normative superiori. Il Tribunale rigetta l’argomento del comune che indica come base della potestà normativa comunale la legge costituzionale n. 3/2001 e il principio comunitario di prevenzione; dichiara che il Comune si deve attenere ai limiti imposti dalla legge e che il principio di prevenzione si riferisce soltanto al legislatore comunitario in attuazione della politica ambientale.

Sentenza n. 157/2019: centro commerciale Twenty
Ricorso n. 117/2013 proposta da Aspiag Service s.r.l. contro la Provincia Autonoma di Bolzano e il Comune di Bolzano tra l’altro per l’annullamento della deliberazione che prevede la modifica della destinazione di una parte della zona produttiva di Bolzano per la realizzazione di un centro commerciale di rilievo provinciale.
Il Tribunale accoglie il ricorso censurando la delibera della Provincia per mancato rispetto del principio di trasparenza e imparzialità, nonché del principio di parità di trattamento e la valutazione equa di potenziali candidati, a causa dell’omessa definizione e pubblicazione dei criteri di valutazione e delle modalità (art. 12 l. n. 241/1990) per la procedura selettiva e l’individuazione del sito. La mancata predeterminazione dei criteri e delle modalità di scelta determina l’arbitrarietà della argomentazione della Provincia concernente l’individuazione della idoneità del sito.
Inoltre, il Tribunale dichiara la procedura di scelta viziato d’eccesso di potere per illogicità riferita alla valutazione di determinati criteri per l’individuazione del sito nonché per erroneità di presupposti e difetto istruttorio come pure per vizi motivazionali.

Sentenza n. 139/2019: SAD – Trasporto Locale S.p.A.
Ricorso n. 45/2018 proposto da SAD – Trasporto Locale S.p.A. contro la Provincia Autonomo di Bolzano tra l’altro per l’annullamento dell’approvazione del “Piano provinciale delle mobilità”.
Il Tribunale respinge il ricorso e dichiara infondato il mezzo di gravame del ricorrente secondo il quale la suddivisione dei servizi di linea in cinque bacini di mobilità violerebbe la legislazione statale e comunitaria. Il Tribunale invece dichiara la suddivisione in cinque bacini, ognuno dei quali corrisponde ad un lotto di gara, ammissibile in quanto garantisce maggiore contendibilità e una procedura di gara equa, aperta a tutti gli operatori nonché favorisce la partecipazione delle piccole e medie imprese in quanto sono in grado di effettuare il servizio. Inoltre, secondo il Tribunale la suddivisione in bacini viene giustificato dalla loro definizione in ragione della conformazione territoriale e insediativa oltre che dell’analisi della struttura della domanda di trasporto; in questo senso è funzionale di prevedere un bacino di mobilità urbano e quattro extraurbani.

Sentenza n. 131/2019: contributo finanziario per i concessionari del trasporto pubblico locale
Ricorso n. 86/2017 proposto da Libus – Consorzio contro la Provincia Autonoma di Bolzano per l’annullamento del rigetto della domanda di Libus per l’erogazione di un contributo finalizzato al rinnovo del parco rotabile.
Il Tribunale accoglie il ricorso censurando il mancato rispetto del principio di trasparenza da parte della Provincia Autonoma in quanto ha omesso la predeterminazione dei criteri e modalità per l’assegnazione del contributo (art. 12 l. n. 241/1990). Inoltre, il Tribunale afferma la violazione del principio di parità di trattamento per applicazione arbitraria dell’unico criterio predeterminato – “la vetustà degli autobus”. Oltre a ciò secondo il Tribunale devono essere rispettati i principi generali di predisposizione dei criteri di riparto nonché il divieto di discriminazione in quanto un unico criterio non è sufficiente nel determinare la scelta del beneficiario del vantaggio economico.

Sentenza n. 199/2019: Complesso edilizio in zona produttiva
Ricorso n. 125/2017 proposto dall’impresa Gatterer Holding S.r.l. contro il Comune di Brunico e la Provincia Autonoma di Bolzano per l’annullamento del diniego della domanda per la riqualificazione urbanistica (ex art. 55 quinquies LP n. 13/1997).
Il Tribunale respinge il ricorso dichiarando che le scelte urbanistiche sono assoggettabili al solo sindacato estrinseco di legittimità e quindi sindacabili solo in riferimento ad errori di fatto, illogicità e violazioni delle regole procedimentali; invece il merito tecnico-amministrativo resta escluso al giudizio del Tribunale. Secondo il Tribunale il provvedimento non è inficiato da detti vizi e la motivazione del comune di mantenere la vocazione residenziale dei centri urbani contrastando la tendenza allo “spopolamento” degli stessi presenta l’interesse pubblico ed è pienamente ammissibile. Inoltre, il Tribunale afferma che la politica comunale è conforme alla giurisprudenza comunitaria, che ritiene legittima la restrizione della libertà di stabilimento diretta a contrastare l’abbandono dei centri urbani da parte delle imprese di commercio.


PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Legislazione provinciale
https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/ricerca-codice-provinciale.aspx


Legge provinciale 30 ottobre 2019 n. 11,
Modificazioni della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, per il rafforzamento della tutela del lavoro negli appalti pubblici, e partecipazione della Provincia autonoma di Trento al comitato organizzatore dei giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 (OCOG) e all'agenzia di progettazione olimpica.
L’articolo 2 reca modificazioni della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici (l.p. 2/2016), disponendo una tutela rafforzata, una clausola sociale “forte” nei confronti dei lavoratori nel caso di subentro di un nuovo appaltatore, nell’ambito degli appalti e delle concessioni di servizi ad alta intensità di manodopera. Vengono approntate una serie di tutele verso possibili peggioramenti per i lavoratori con riferimento alla retribuzione, al calcolo dell’anzianità o del monte ore, che potrebbero derivare dall’affidamento ad appaltatori diversi dai precedenti a seguito di nuove procedure di aggiudicazione.

Legge provinciale 18 ottobre 2019 n. 9,
Modificazione dell'articolo 4 della legge sui referendum provinciali 2003
La legge determina una riduzione del quorum costitutivo al 40% degli aventi diritto.

Legge provinciale 18 ottobre 2019 n. 8,
Modificazioni della legge sui referendum provinciali 2003

Legge provinciale 25 settembre 2019 n. 7,
Integrazione dell'articolo 1 della legge provinciale 12 febbraio 2019, n. 1, relativo alla protezione civile

Legge provinciale 19 settembre 2019 n. 6,
Modificazioni della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, concernenti il procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico provinciale, di disposizioni connesse e della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

Legge provinciale 6 agosto 2019 n. 5,
Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019 - 2021

Legge provinciale 25 giugno 2019 n. 3,
Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4 (Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale infermieristico)



Giurisprudenza amministrativaLe sentenze sono reperibili al link https://www.giustizia-amministrativa.it/provvedimenti-trga-trento inserendo anno e numero.

Sentenza n. 110/2019
Le norme recanti agevolazioni - come quella relativa al prolungamento della durata della concessione per l'estrazione e la lavorazione del porfido - sono di stretta interpretazione perché vanno a derogare a prescrizioni di carattere generale e, quindi, non sono suscettibili di interpretazioni estensive e tantomeno di applicazioni analogiche. Non è possibile dedurre una disparità di trattamento in presenza di eventuali condotte illegittime che siano state tenute dall'amministrazione in casi analoghi a quello preso in esame.
Sentenza n. 108/2019
La presentazione di una domanda di sanatoria di un abuso edilizio dopo l'impugnazione dell'ordine demolitorio non determina l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnativa proposta.

Sentenza n.106/2019
Ex art. 83, c. 9, d. lgs. n. 50/2016, il soccorso istruttorio non trova applicazione con riferimento all'offerta tecnica e a quella economica; inoltre, il principio di tassatività delle cause di esclusione dalle pubbliche gare non presuppone una espressa comminatoria dell'esclusione ad opera del codice, delle leggi o del regolamento, essendo legittimo che siano imposti adempimenti doverosi nella logica del numerus clausus.

Sentenza n. 96/2019
È possibile dichiarare l’inefficacia del contratto di appalto appena stipulato con una società, il cui oggetto sociale risulti inadeguato rispetto all’intero servizio oggetto di appalto.

Sentenza n. 91/2019
E’ legittimo l’Accordo tra la Provincia autonoma di Trento e l'Automobile club italiano per la gestione delle tasse automobilistiche atteso che, pur non essendo l’ACI titolare per legge (ma solo per statuto) di funzioni pubbliche o di obblighi di servizio pubblico relativi alla gestione della tassa automobilistica provinciale (gestione che spetta solo alla Provincia di Trento), ricorre tuttavia la condizione prevista dall’art. 5, comma 6, lett. a), d.lgs. n. 50 del 2016, secondo cui l’accordo deve realizzare “una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune”.

Sentenza n. 90/2019
Nella legislazione della Provincia di Trento risulta recepito il principio in base al quale il procedimento espropriativo si articola nelle diverse fasi indicate dall'art. 8 del D.P.R. n. 327/2001 consistenti nell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, nella dichiarazione di pubblica utilità, con i relativi termini per il compimento dei lavori e delle espropriazioni, e nella determinazione dell'indennità provvisoria di esproprio.

Sentenza n. 88/2019
L'adozione dell'ordine demolitorio non necessita della comunicazione di avvio del relativo procedimento; inoltre, va escluso un legittimo affidamento in capo al responsabile dell'abuso e al suo avente causa, anche in caso di decorso di un lungo arco di tempo dal commesso abuso.

Sentenza n. 86/2019
E' devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia riguardante la contestazione della legittimità degli esiti della procedura di gara, volta ad individuare l'aggiudicatario della gestione del servizio di ristoro ed attività commerciali connesse (c.d. non oil) di un'area di servizio del tratto autostradale. Pertanto, va dichiarato inammissibile il ricorso avente ad oggetto detta richiesta ed incardinato nelle forme del processo amministrativo.

NEWS
La giuria internazionale dell’ottava edizione del programma Federal Scholar in Residence di Eurac Research ha assegnato il premio a Rebecca Nelson, senior lecturer presso la Melbourne Law School, che si occupa principalmente di diritto e politiche ambientali e delle risorse naturali. Il suo manoscritto intitolato “The Regulating Cumulative Environmental Change in Multi-layered Legal Contexts” si è aggiudicato il primo posto tra le candidature pervenute, e verrà presentato nel corso del suo periodo di ricerca presso Eurac Research.
Le domande per il programma Federal Scholar in Residence 2020 devono essere inviate entro il 1° luglio 2020. Per informazioni si prega di consultare il sito www.eurac.edu/federalscholar.

L’Istituto di studi federali comparati di Eurac Research ha lanciato un blog su varie tematiche dell’Unione europea. Sia studenti che professori sono invitati a contribuire al blog EUreka! scrivendo un articolo su tematiche e attualità europee: https://blogs.eurac.edu/eureka/

EVENTI

Seminario dal titolo “La tutela multilivello dell’ambiente in Italia e Germania: l’esempio del cambiamento climatico” nel contesto della cooperazione tra la Fondazione Friedrich Ebert e l’Istituto di studi federali comparati il giorno 2 dicembre 2019, dalle 14:15 alle 17:15 presso Eurac Research a Bolzano. È prevista una traduzione simultanea (ita-ted).

Seminario dal titolo ”Die Außenbeziehungen von Regionen“ con Alexander Homann (Direttore della Rappresentanza della Comunità germanofona del Belgio a Berlino) il giorno 13 dicembre 2019 presso Eurac Research a Bolzano.

Convegno dal titolo “Il dibattito pubblico in prospettiva multilivello: tra mito partecipativo e prassi istituzionale” i giorni 30 e 31 gennaio 2020 presso il Dipartimento di scienze giuridiche, Università di Verona.

Winter School on Federalism and Governance: Dal 17 al 28 febbraio 2020 si terrà la decima Winter School Federalism and Governance. L’edizione del 2020 ha come tema “Federalism and Language“. La prima settimana si svolgerà all’Università di Innsbruck, la seconda presso Eurac Research a Bolzano. Per ulteriori informazioni: http://winterschool.eurac.edu/

Mercoledì 18 dicembre 2019 (9:30-17:00), Palazzo di Giurisprudenza, Sala Conferenze, via Verdi 53, Trento: Incontro di studio "Comitato delle Regioni, Regioni e Regioni alpine: riflessioni ed esperienze sul futuro dell'Unione Europea".

Convegno "100 Jahre B-VG. Verfassung und Verfassungswandel im nationalen und internationalen Kontext"
, 23 aprile 2020, Universität Innsbruck, Aula.

NOVITÀ EDITORIALI
Elisabeth Alber/Alice Engl/Greta Klotz/Ingrid Kofler, Governance transfrontaliera e vicinanza ai cittadini: Il ruolo dei comuni di confine nell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino, 2019.

Elisabeth Alber/Alice Engl/Greta Klotz/Ingrid Kofler, Grenzüberschreitende Governance und Bürgernähe: Die Rolle von “Grenz”-Gemeinden in der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino, 2019.

Hermann Atz/Günther Pallaver, Der Reiz des Neuen. Unzufriedenheit bestraft die Regierungsparteien gleich wie die etablierte Opposition, in: Alice Engl/Günther Pallaver/Elisabeth Alber (cur): Politika 2019. Südtiroler Jahrbuch für Politik/Annuario di politica dell’Alto Adige/Anuar de politica dl Südtirol, 2019, 115 ss.

Peter Bußjäger/Esther Happacher/Walter Obwexer (cur), Verwaltungskooperation in der Europaregion. Potenziale ohne Grenzen?, 2019.

Peter Bußjäger/Georg Keuschnigg/Christoph Schramek (cur), Raum neu denken. Von der Digitalisierung zur Dezentralisierung, Schriftenreihe des Instituts für Föderalismus, Bd. 127, 2019.

Peter Bußjäger/Georg Keuschnigg/Christoph Schramek (cur), Kleines Föderalismus ABC, Institut für Föderalismus (Innsbruck) 2019, 16 s und 43.

Federica Cittadino, Incorporating Indigenous Rights in the International Regime on Biodiversity Protection: Access, Benefit-Sharing and Conservation in Indigenous Lands, 2019.

Anna Gamper, Direct Democracy, in: Rainer Grote/Frauke Lachenmann/Rüdiger Wolfrum (cur), Max Planck Encyclopedia of Comparative Constitutional Law (MPECCol), 2019, 1 ss.

Anna Gamper, Entstehung und Constitutional Engineering des Bundesstaats, in: Peter Bußjäger (cur), 3. November 1918 - Die Länder und der neue Staat, 2019, 17 ss.

Anna Gamper, Austria, in: Richard Albert et al (cur), 2018 Global Review of Constitutional Law, Boston (I•CONnect and the Clough Center for the Study of Constitutional Democracy) 2019, 13 ss.

Institut für Föderalismus (cur), 43. Bericht über den Föderalismus in Österreich (2018), 2019.

Roberto Louvin (cur), Autonomie(s) en Mouvement. L’evoluzione delle autonomie regionali speciali, Edizioni Scientifiche Italiane, Collana Ius publicum europaeum di Eurac, Napoli, 2019 con saggi, fra gli altri, di Esther Happacher, Francesco Palermo, Gianfranco Postal, Roberto Toniatti.

Walter Obwexer/Esther Happacher/Carolin Zwilling (cur), EU-Mitgliedschaft und Südtirols Autonomie II: die Auswirkungen der EU-Mitgliedschaft auf die Autonomie des Landes Südtirol am Beispiel ausgewählter Gesetzgebungs- und Verwaltungskompetenzen II, 2019.

Francesco Palermo, Le sfide del diritto delle minoranze in ambito internazionale e il ruolo dell’UE, con particolare riferimento all’iniziativa Minority Safe Pack, in: R. Toniatti (cur), Le minoranze linguistiche nell’Unione europea. Le prospettive di nuovi strumenti di tutela e promozione, e-book, Università degli Studi di Trento, Trento 2019, 33 ss.

Francesco Palermo, Autonomia in movimento. Verso dove?, in: R. Louvin (Hg), Autonomie(s) en movement. L’evoluzione delle autonomie regionali speciali, 2019, 15 ss.

Francesco Palermo, Towards a Comparative Constitutional Law of Secession?, in: G. Delledonne, G. Martinico (cur), The Canadian Contribution to a Comparative Law of Secession. Legacies of the Quebec Secession Reference, 2019, 265 ss.

Francesco Palermo/Alice Valdesalici, Irreversibly Different. A Country Study of Constitutional Asymmetry in Italy, in Patricia Popelier, Maja Sahadžić (cur), Constitutional Asymmetry in Multinational Federalism, 2019, 287 ss.

Günther Pallaver, Austria: Vince Kurz, popolari in cerca di un alleato, in: Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, 30.9.2019, https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/austria-vince-kurz-popolari-cerca-di-un-alleato-24052.

Günther Pallaver, Signori, si cambia! Die Parlamentswahlen in Italien und die neue Regierung Lega - Movimento 5 Stelle, in: Beatrix Karl et al. (cur): Steirisches Jahrbuch für Politik 2018, 2019, 221 ss.

Günther Pallaver/Christian Traweger, Verwaltungskooperation im Bewusstsein der Bevölkerung, in: Peter Bußjäger/Esther Happacher/Walter Obwexer (cur): Verwaltungskooperation in der Europaregion. Potenziale ohne Grenzen?, 2019, 157 ss.

Günther Pallaver, Kontinuität und Wandel. Die Auswirkungen der Landtagswahlen auf die Beziehungen unter den Parteien, auf das Parteien- und politische System, in: Alice Engl/Günther Pallaver/Elisabeth Alber (cur): Politika 2019. Südtiroler Jahrbuch für Politik/Annuario di politica dell’Alto Adige/Anuar de politica dl Südtirol, 2019, 155 ss.

Christian Warzilek, Das Dienstrecht der Tiroler Landesbediensteten. Entstehungsprozess und Entwicklungstendenzen, Schriftenreihe Verwaltungsrecht, Bd. 14, 2019.

Carolin Zwilling/Elisabeth Alber, Italiens Spagat zwischen Einheit und Differenzierung: Reformen und differenzierter Regionalismus unter der „Regierung der Veränderung, in: Europäisches Zentrum für Föderalismus-Forschung (cur), Jahrbuch des Föderalismus, 2019, 303 ss.

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2/2019
December 2019

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
VfGH 11.12.2018, E 3717/2018; E 3728/2018; E 3753/2018; violazione del principio di uguaglianza per mezzo di una pronuncia di decadenza dalla cittadinanza austriaca:
La Corte Costituzionale (VfGH) ha stabilito che una “lista degli aventi diritto al voto” non autentica non costituisce un mezzo idoneo a provare l’avvenuto riacquisto della cittadinanza turca. L’obbligo di cooperazione della parte non esime l’amministrazione dall’obbligo di accertamento d’ufficio dei fatti rilevanti. In nessun caso l’onere della prova del (non) riacquisto della cittadinanza turca può essere attribuito al soggetto interessato senza ulteriore specificazione.

VfGH 11.12.2018, V 19/2018 e altri; il regolamento che vieta di mendicare nella città di Feldkirch non è illegittimo:
In merito alla portata del regolamento in oggetto, la Corte Costituzionale (VfGH) non ha condiviso le perplessità del Tribunale amministrativo (LVwG) del Vorarlberg. Sussiste dunque anche per il futuro la possibilità di mendicare in silenzio, anche nel centro cittadino, in zone ampie e molto frequentate.

VfGH 26.02.2019, V 44/2018; regolamento del sindaco del Comune di Gries am Brenner circa il divieto di accesso per il rischio di caduta massi:
La pena detentiva prevista in alternativa alla pena pecuniaria dall’Art III del regolamento non trova giustificazione né nel § 18 comma 2 TGO – Legge tirolese sui comuni – né in un’altra disposizione di legge cui il sindaco potrebbe richiamarsi nel caso presente. Esso è dunque destituito di fondamento legale. Per il resto, il regolamento in oggetto va tuttavia considerato alla stregua di un regolamento di polizia locale, ammissibile e conforme a costituzione.

VfGH 12.03.2019, G 386/2018 ua; annullamento di disposizioni, contenute tra l’altro nella TROG 2016 (Legge del Tirolo sulla gestione del territorio del 2016) in merito alla pubblicazione per via elettronica di piani regolatori:
La pubblicazione per via elettronica, prevista nella TROG 2016 in merito ai piani regolatori comunali da parte del governo del Land, viola la l’autonomia comunale (Art. 118 comma 2 e 3 B-VG – Legge costituzionale federale). In merito a un’eventuale nuova regolamentazione della pubblicazione dei piani regolatori, la Corte Costituzionale rileva che il legislatore ha facoltà di prevedere la partecipazione di organi del Land o di altre istituzioni all’attuazione di fatto di tale pubblicazione, quando l’organo comunale competente alla pubblicazione stessa se ne assuma la responsabilità giuridica.

VfGH 12.03.2019, G 276/2018; effetti dell’abolizione dell’azione di regresso in tema di assistenza a persone non autosufficienti, tramite riforma costituzionale, anche nell’ambito dell’assistenza a persone disabili:
Dal 1° gennaio 2018 è fatto divieto ai Länder di rivalersi sul patrimonio di persone accolte in istituti per non autosufficienti e in stato di bisogno a copertura delle relative spese (§ 330a Testo unico sulla previdenza sociale – ASVG); eventuali disposizioni emanate dai Länder che non tengano conto di tale divieto perdono efficacia a partire da quel momento. La normativa riguarda tutte le prestazioni di cura, indipendentemente dal fatto che esse siano necessarie a causa dell’età o a causa di una disabilità

VfGH 12.03.2019, G 315/2018; violazione del principio di uguaglianza in merito ai requisiti per l’acquisto della licenza di caccia in Tirolo:
La Corte Costituzionale (VfGH) ha ritenuto incostituzionale, con la sentenza in oggetto, il § 28 comma 2 lett. f della Legge del Tirolo sulle attività venatorie del 2004. Il collegamento, in esso contenuto, alla residenza principale del soggetto, non costituisce requisito oggettivo atto a determinare l’idoneità di esso all’attività venatoria.

VfGH 12.03.2019, G 156/2018; abrogazione parziale di disposizioni della Legge dell’Alta Austria sulle tutele minime (Oö BMSG)
La Corte Costituzionale (VfGH) ha rigettato in gran parte le istanze, ritenute ammissibili, del Tribunale amministrativo (LVwG) dell’Alta Austria, aventi ad oggetto l’abrogazione di disposizioni della  Legge del Land sulle tutele minime. Si è rivelata incostituzionale, tuttavia, la disposizione contenuta nel § 13a comma 1 della Legge sulle tutele minime ai sensi della quale, ai fini del calcolo della somma dello standard vitale minimo in una comunità familiare, dovrebbero considerarsi fittiziamente anche quelle persone che non abbiano presentato alcuna domanda o che non abbiano, né al momento né in futuro, alcun diritto a prestazioni.


DIRITTO DEL LAND TIROLO
Avvertenza: Per le Gazzette ufficiali del Land e le versioni consolidate delle varie leggi consultare http://www.ris.bka.gv.at/Lr-Tirol/. Le relative bozze delle consulenze e i pareri, nonché le proposte presentate dal Governo comprensive di Annotazioni Esplicative sono consultabili sulla homepage del Parlamento (Landtag) del Tirolo (http://www.tirol.gv.at/landtag/) sotto “Parlamentarische Materialien” (Materiali parlamentari).

Legge del Tirolo sull’elaborazione dei dati – TDVG, LGBl. Nr. 143/2018:
Attuazione dei nuovi standard del diritto dell’UE previsti dal Regolamento generale sulla protezione dei dati, soprattutto dal punto di vista organizzativo.

Legge del Tirolo di adeguamento sull’elaborazione dei dati, LGBl. Nr. 144/2018:
Adattamenti specifici nelle materie regolate dal Regolamento generale sulla protezione dei dati.

Legge con cui la “Landes-Hypothekenbank Tirol Anteilsverwaltung” viene sciolta e si regolamentano i rapporti giuridici tra la Hypo Tirol Bank AG e il Land Tirolo,  LGBl. Nr. 152/2018:
Scioglimento della “Landes-Hypothekenbank Tirol Anteilsverwaltung” a decorrere dal 31 dicembre 2018, allo scopo di assicurare al Land Tirolo il ruolo di proprietario esclusivo della Hypo Tirol Bank AG.

Legge del Tirolo per la promozione e la tutela della gioventù (modifica), LGBl. Nr. 7/2019:
Il punto centrale della modifica è l’innalzamento dell’età minima per i divieti di acquisto, consumo in pubblico e cessione di tabacco e altre merci rischiose per la gioventù fino al compimento del 18° anno di età, nonché l’estensione dell’orario di uscita per i minori fino alle ore 23.

Legge del Tirolo sulle tutele minime (modifica), LGBl. Nr. 15/2019:
Adattamento della medesima alla luce del § 330a del Testo unico sulla previdenza sociale (ASVG), che ha rango costituzionale e disciplina il divieto costituzionale dell’azione di regresso in tema di persone non autosufficienti.

Legge del Tirolo sulla “Zukunftsstiftung” (Fondazione futuro) (riforma),  LGBl. Nr. 16/2019:
Con la riforma di detta legge si consente la trasformazione della “Zukunftsstiftung” tirolese, in quanto fondazione pubblica, in una società a responsabilità limitata.

Legge del Tirolo per la realizzazione di un procedimento di informazione in ambito tecnico (“Notifikationsgesetz”) (riforma), LGBl. Nr. 21/2019:
Con la presente bozza si dà attuazione, nell’ambito della “Notifikationsgesetz” del Tirolo, alle disposizioni previste nella direttiva 2015/1535 e relative ai servizi della società di informazioni.

Legge del Tirolo sulla responsabilità ambientale (riforma), LGBl. Nr. 23/2019:
Adeguamento della Legge del Tirolo sulla responsabilità ambientale alla sentenza della CGUE contenuta in Rs C-529/15, Folk. La cerchia delle persone legittimate a richiedere l’emanazione di provvedimenti in caso di danni ambientali è stata ampliata, dunque, in conformità dei dettami comunitari.

Legge del Tirolo sulle misure collegate alla Brexit, LGBl. Nr. 35/2019:
Con il presente disegno di legge vengono presi, a livello di legislazione del Land, i provvedimenti necessari nel caso in cui il Regno Unito esca dell’UE senza convenzioni di uscita vincolanti, ai sensi dell’Art. 50 comma 2 del Trattato UE. Le disposizioni proposte mirano in particolare a garantire, nelle materie regolate tramite leggi del Land, che non si verifichino casi di particolare onerosità per quei cittadini britannici e relativi parenti e congiunti (cittadini di stati terzi) che abbiano esercitato il proprio diritto alla libera circolazione al momento dell’uscita.

Legge del Tirolo di promozione della cultura del 2010 (riforma), LGBl. Nr. 41/2019:
Introduzione di discipline sul prestito internazionale di beni culturali (“garanzia di immunità”).

Legge contenente provvedimenti collegati all’esecuzione di determinati regolamenti dell’Unione Europea nell’ambito della legislazione del Tirolo (riforma),  LGBl. Nr. 54/2019
Norme di armonizzazione sul “Regolamento UE per la presentazione di documenti pubblici” n. 2016/1191.


GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
Corte Amministrativa Suprema
VwGH 05.10.2018, Ra 2018/03/0027; sanzioni penali per turbamento della quiete notturna tramite lavori di insilamento:
Ai sensi della Legge del Tirolo sulla pubblica sicurezza (Tiroler Landes-Polizeigesetz) è vietato produrre rumori molesti in quantità eccessiva. Da tale divieto non sono investite, in via eccezionale, le attività svolte nell’ambito dei normali lavori agricoli e forestali. Il pesante turbamento della quiete notturna derivante da attività di tale natura non rientra più, tuttavia, nell’eccezione prevista dalla legge.

VwGH 22.11.2018, Ro 2017/07/0033, Ro 2017/07/0034 fino a 0036; Legge sulla valutazione di impatto ambientale (UVP-G): i vincoli per il ripristino dell’habitat naturale nelle brughiere sono troppo vaghi:
Oggetto del procedimento era la costruzione di una centrale con un ulteriore impianto di accumulazione, comprensiva di bacino di raccolti nella zona di quiete naturale delle Alpi dello Stubai. Secondo l’avviso della VwGH – Corte amministrativa suprema – il provvedimento di sostituzione imposto dalla Corte amministrativa federale per assicurare il ripristino dell’habitat naturale nelle brughiere non era sufficientemente determinato.

VwGH 14.12.2018, Ra 2018/02/0294; non svolgimento di udienza di discussione orale:
Nel caso di specie il Tribunale amministrativo aveva celebrato un’udienza di discussione orale in un procedimento per ritiro della patente di guida. Le risultanze in essa accertate sono state poi da esso utilizzate ai fini della decisione nel procedimento penale-amministrativo per guida di un autoveicolo sotto il forte influsso di bevande alcoliche, senza celebrazione, in quella sede, di una nuova udienza di discussione orale. Il non svolgimento di essa deve essere valutato e motivato ai sensi del § 44 VwGVG (Codice di procedura amministrativa). Dato che in questo caso specifico il Tribunale amministrativo di primo grado non lo ha fatto, la successiva sentenza è stata annullata dalla VwGH – Corte amministrativa suprema – per violazione delle norme procedimentali.

VwGH 19.12.2018, Ra 2018/03/0098; non si procede ad archiviazione del procedimento penale-amministrativo ai sensi del § 45 comma 1 n. 4 VStG (Legge sugli illeciti amministrativi) in caso di omessa sosta a un segnale di luce rossa presso un incrocio ferroviario:
I presupposti dell’archiviazione del procedimento penale non ricorrevano, secondo l’avviso della VwGH – Corte amministrativa suprema – poiché già il significato del bene giuridico tutelato penalmente – nel caso specifico la sicurezza della circolazione e la protezione della vita a dell’incolumità degli utenti – non può essere considerato di scarso rilievo.

VwGH 03.04.2019, Ro 2019/08/0003; l’apripista in occasione dei campionati mondiali di volo con gli sci è da considerarsi un dipendente soggetto a piena copertura previdenziale:
La VwGH – Corte amministrativa suprema – ha accertato che il ricorrente per cassazione era un lavoratore dipendente presso l’organizzatrice dei campionati mondiali di volo con gli sci e che pertanto egli era soggetto a obbligo di copertura previdenziale per malattia ed infortunio, nonché ai fini pensionistici, ai sensi del Testo unico sulla previdenza sociale (ASVG), e a obbligo di assicurazione per disoccupazione ai sensi della Legge sulle assicurazioni per disoccupazione (AlVG).



Tribunale amministrativo del Land Tirolo
21.12.2018, LVwG-2017/43/1551-5; capanno non può essere costruito in campo aperto:
Il “capanno per gli attrezzi” di cui nel caso in oggetto non va qualificato, ai sensi del TBO (Ordinamento sull’edilizia del Tirolo) 2018, quale immobile assoggettato a obbligo di denuncia e richiesta di autorizzazione, ma a causa di disposizioni contenute nei piani regolatori non può essere ugualmente edificato in campo aperto, motivo per cui l’ufficio competente ha emanato, a ragione, un ordine di rimozione.

14.01.2019, LVwG-2018/15/2306-5; ghiacciaio; divieto di utilizzo quale pista da sci; impianto unitario:
Il Tribunale amministrativo (LVwG) del Tirolo non ha espresso perplessità giuridiche, nel caso di specie, nei confronti del divieto di utilizzo di una pista da sci presso la località sciistica vicino al ghiacciaio Pitztaler Gletscher, poiché i lavori di edificazione in cresta, aventi lo scopo di ampliare artificialmente la pista, avrebbero dovuto essere sottoposti ad autorizzazione naturalistica.

17.01.2019, LVwG-2019/25/0087-2; denominazione di attività professionale “training per l’alimentazione”; attività professionali libere (“Gewerbe”); presupposti di legge per l’esercizio di tale attività:
Nel procedimento di registrazione delle attività professionali libere  il diritto di esercitare una tale  attività  si acquista con la registrazione (“Anmeldung”); tali attivitàinfatti possono essere esercitate, qualora ne sussistano i requisiti generali e speciali previsti dalle norme, sulla base di detta registrazione (§ 5 comma 1 GewO – Ordinamento sulle attività professionali). La registrazione di una professione ai sensi di detto § 5 GewO ha dunque carattere costitutivo (VwGH – Corte amministrativa suprema - 29.04.2014, 2013/04/0155). Al momento della registrazione di una attività quale “Gewerbe”, la sua denominazione deve consentire, in particolare, una netta differenziazione rispetto alle professioni non libere e a quelle attività che non sottostanno all’Ordinamento di cui sopra (VwGH 17.11.2004, 2002/04/0139). La mera denominazione di “training per l’alimentazione” è troppo imprecisa poiché non soddisfa il necessario criterio di differenziazione rispetto alle professioni non libere e alle attività che non sottostanno all’Ordinamento di cui sopra. Per tale motivo la denominazione di “training per l’alimentazione” non può essere validamente registrata ai fini dell’esercizio di un “Gewerbe”.

28.01.2019, LVwG-2018/35/2702-3; segnale pubblicitario; autorizzazione ai sensi delle legge sulla tutela della natura; effetto pubblicitario:
Un segnale con la scritta “Attenzione, marmotte” delle dimensioni di 0,5 x 0,6 è idoneo a esercitare un’influenza negativa sul paesaggio circostante. Nonostante il cartello in questione non miri a produrre alcun effetto pubblicitario, esso è da considerarsi “segnale pubblicitario” ai sensi del TNSchG (Legge del Tirolo sulla tutela della natura) del 2005 e avrebbe quindi dovuto essere subordinato ad autorizzazione.

29.01.2019, LVwG-2018/37/2603-3; condanna di ripristino ai sensi della Legge sullo sfruttamento delle acque:
Con decisione passata in giudicato il ricorrente è stato condannato a riversare senza indugio le acque reflue dal locale di raccolta del latte dell’azienda agricola “B” nel canale di scarico comunale. Al fine di riversare le acque reflue prodotte nel locale di raccolta del latte dell’azienda agricola “B” nel canale di scarico comunale si rendeva tuttavia necessaria la realizzazione di un canale il cui tracciato doveva passare per un fondo che non è di proprietà del ricorrente. Il proprietario di detto fondo ha negato finora il suo consenso alla realizzazione del canale. Il ricorrente si è visto dunque impossibilitato, dal punto di vista giuridico, a dare esecuzione immediata ai provvedimenti cui era stato condannato. Qualora l’esecuzione di una condanna di ripristino ai sensi della WRG (Legge sullo sfruttamento delle acque) del 1959 sia giuridicamente impossibile, la persona ritenuta responsabile non commetterà in tal modo alcun illecito amministrativo ai sensi del § 137 comma 3 n. 8 WRG data la non ricorrenza dell’elemento soggettivo.

25.02.2019, LVwG-2018/15/1757-4; l’offerta di un alloggio su piattaforme di intermediazione costituisce esercizio di libera professione alberghiera (“Gastgewerbe”):
Il fatto di offrire un alloggio su piattaforme di intermediazione è soggetto alle disposizioni dell’Ordinamento sulle attività professionali, tanto più che non è possibile parlare di una mera attività di locazione di unità abitativa che, in quanto tale, non rientrerebbe tra i casi previsti da detta legge: il grande lavoro amministrativo determinato dal continuo avvicendarsi degli ospiti, l’offerta di alloggi su internet a una cerchia di persone indeterminata, la locazione non solo dell’alloggio ma anche del relativo arredamento, la fatturazione di compensi forfettari non suddivisi in costi locativi, accessori ed energetici, sono tipici dell’esercizio di una libera professione alberghiera.

12.03.2019, LVwG-2019/40/0279; denuncia di opera edilizia; condanna all’eliminazione del vizio; vizio materiale non eliminabile:
La presa di posizione dell’ufficio per la tutela dell’edilizia e antincendio dell’autorità contro cui si ricorreva suggerisce una attività di edificazione oltre i confini del fondo, cosa che compromette la possibilità di autorizzare il progetto in questione e che non rappresenta un vizio sanabile ai sensi del § 13 comma 3 AVG (Legge generale sul procedimento giudiziario). Il progetto si rivela essere, secondo tale presa di posizione, inammissibile dal punto di vista delle disposizioni di legge in materia di edilizia, fatto che andrebbe stabilito entro il termine previsto dal § 30 comma 3 del TBO (Ordinamento sull’edilizia del Tirolo) del 2018.

12.03.2019, LVwG-2018/27/0270-1; LVwG-2018/27/0270-1; prestazione di garanzia:
Il § 34 della Legge per il contrasto al dumping retributivo e contributivo (“Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz”), il quale prevede la possibilità di una interruzione dei pagamenti o di una prestazione di garanzia in caso di fondato sospetto di (meglio specificate) violazioni amministrative, viola le norme del diritto dell’UE. Se una disposizione di legge nazionale è apertamente in contrasto con norme dell’UE immediatamente applicabili, essa deve essere disapplicata (principio di prevalenza nell’applicazione).

23.04.2019, LVwG-2019/22/0732-1; responsabilità penale-amministrativa; amministratore di immobile abitativo:
L’amministratore di un immobile ad uso abitativo ha il potere esclusivo di rappresentare i condomini nell’amministrazione del fondo (§ 20 WEG – Legge sulla proprietà immobiliare – del 2002) e non anche nelle questioni che siano di esclusivo interesse di un singolo proprietario. Da tale considerazione deriva una generale responsabilità penale-amministrativa dell’amministratore, la quale non richiede alcune espressa previsione nella Normativa antincendio del Tirolo del 1998, dato che il § 35 comma 1 lett. b di tale normativa parla in modo alquanto generale della punibilità di chi non assolva a un obbligo derivante dal § 19 della normativa medesima (cit.: “chi… non assolva”). Il dovere di assolvere a detti obblighi, i quali riguardano l’amministrazione del fondo in generale, spetta all’amministratore dell’immobile e di conseguenza la violazione di essi è punibile.

ITALIA
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALEhttp://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do


Sentenza n. 210/2018: Istituzione del nuovo Comune di Sèn Jan di Fassa – Sèn Jan
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell’art. 1 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 31 ottobre 2017, n. 8 (Istituzione del nuovo Comune di Sèn Jan di Fassa - Sèn Jan mediante la fusione dei comuni di Pozza di Fassa-Poza e Vigo di Fassa-Vich), in riferimento agli artt. 5 e 6 Cost. e all’art. 99 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso n. 3/2018.
La legge impugnata istituisce il comune Sèn Jan di Fassa – Sèn Jan, fusionando i comuni di Pozza di Fassa-Poza e Vigo di Fassa-Vich. Il ricorrente ritiene violato l’articolo 99 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol nel punto in cui “la tutela delle minoranze linguistiche non può avvenire facendo a meno dell’utilizzo della lingua ufficiale nazionale “, in quanto la legge utilizza solamente il toponimo ladino e non anche quello italiano, cioè “San Giovanni”. La regione resistente a sua volta sottolinea in particolare che i Comuni di Pozza di Fassa-Poza e di Vigo di Fassa-Viech mantengono in entrambe le versioni “il nome “Sèn Jan” «in ragione del profondo significato storico-identitario dell’intera comunità legato alla “Pief de Sèn Jan”, il luogo in cui si riuniva fin dalle origini l’assemblea di tutti i vicini della Comunità di Fassa».” Ritiene che l’art. 8, primo comma, numero 2 dello Statuto speciale prevede l’obbligo del bilinguismo in materia di toponomastica soltanto nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano. La regione sottolinea che “l’interpretazione propugnata dal ricorrente dovrebbe indurre a ritenere illegittime tutte le vigenti denominazioni espresse in lingua diversa dall’italiano e senza l’indicazione del corrispondente toponimo italiano, come accade per varie località della Valle d’Aosta e del Piemonte.” A quest’ultimo argomento l’Avvocatura generale dello Stato replica che “la denominazione monolingue francese sarebbe stata resa possibile, in via eccezionale, da legge dello Stato, mentre non esisterebbe alcuna norma statale che consenta l’utilizzo esclusivo del solo toponimo ladino.” Come ultimo argomento la regione adduce il rispetto dell’obbligo della denominazione in lingua italiana dalla prima parte del toponimo (Sèn Jan di Fassa).
La Corte ritiene fondata la questione di legittimità in riferimento all’art. 99 dello Statuto speciale e dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1, 2 e 4, della norma impugnata, “nella parte in cui utilizza la denominazione «Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan» anziché quella di «San Giovanni di Fassa-Sèn Jan»” ed “in via consequenziale, l’illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, 3, comma 1, 6, comma 1, 9, commi 2 e 3, 10, comma 1, 12, 13 e 14” della norma impugnata, “nella parte in cui utilizzano la denominazione «Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan» anziché quella di «San Giovanni di Fassa-Sèn Jan»”.


Sentenza n. 62/2019: Legge di stabilità provinciale 2018 di Trento
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell’art. 17 della legge della Provincia autonoma di Trento 29 dicembre 2017, n. 18 (Legge di stabilità provinciale 2018), in riferimento degli artt. 3, 81, 117, secondo comma, lettera l), in relazione al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche),  117, secondo comma, lettera o), e 117, terzo comma, per il coordinamento della finanza pubblica, della Costituzione, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso n. 20/2018.
L’art. 17 della legge provinciale è rubricato «Interventi per la riduzione dell’età media del personale provinciale e per l’assunzione di giovani». Secondo il ricorrente lo stesso articolo “promuove un incentivo all’esodo dal lavoro del personale a tempo indeterminato, che si dimette dal servizio in via anticipata rispetto al termine per il conseguimento del diritto alla pensione” con la conseguenza che “è suscettibile di determinare maggiori oneri previdenziali per anticipo di trattamento di fine servizio, non quantificati né aventi copertura”, violando in tal modo l’art. 81 Cost., in tema di equilibrio di bilancio e di mancata previsione di entrate idonee a far fronte ai maggiori oneri provocati.
La Corte ritiene fondata la questione di legittimità costituzionale in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in relazione al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). L’argomento della difesa, secondo la quale «l’ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto» appartiene alla propria competenza, non è fondata, perché bisogna distinguere tra “i profili normativi relativi al rapporto di lavoro da quelli organizzativi.” Inoltre, la Corte dichiara che “la previsione normativa oggetto d’impugnazione che stabilisce, […] la possibilità d’incentivi all’esodo, andava rimessa alla contrattazione collettiva propria del pubblico impiego privatizzato.”


Sentenza n. 77/2019: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell’art. 1, comma 828, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), “in riferimento agli articoli 8, 16, 79, 80, 81, 103, 104 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige) e agli articoli 17, 18 e 19 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), dell’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra gli atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), al principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 della Costituzione, nonché al principio dell’accordo in materia di rapporti finanziari tra Provincia autonoma e Stato di cui agli artt. 104 e 107 dello statuto speciale e all’art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione), al principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., all’art. 81 Cost., anche in relazione alla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), e alla legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione)”, promosso dalla Provincia autonoma di Trento, con ricorso n. 22/2018.
L’art. I, comma 828, della legge n. 205 del 2017 abroga il comma 483 dell’art. I della legge 11 dicembre 2016, n. 232 il quale recava una specifica clausola di salvaguardia delle competenze della Provincia autonoma e impediva al sistema sanzionatorio previsto dall’art. 9, comma 4, della legge n. 243 del 2012, in caso di mancato raggiungimento del saldo in equilibrio di produrre direttamente i suoi effetti in ambito provinciale. La Corte dichiara infondata la questione in quanto l’art. 79 dello Statuto speciale stabilisce che a decorrere dal 2018 si applica anche alle Province autonome il pareggio di bilancio e dunque tali autonomie sono passate alla nuova disciplina dell’equilibro di bilancio. Inoltre spetta al legislatore statale creare un omogeneo sistema di sanzioni e premi sul territorio nazionale e quindi anche per gli enti locali appartenenti alle autonomie speciali.


Sentenza n. 93/2019: Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2018
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell’art. 28, comma 5 della legge della Provincia autonoma di Trento 29 dicembre 2017, n. 17 (Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2018), in contrasto con gli artt. 5 e 117, secondo comma, lettere m) ed s), Cost., in riferimento agli artt. 7-bis, comma 8, e 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale (codice ambientale), con il principio di leale collaborazione e con l’art. 97 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto per il Trentino-Alto Adige), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso n. 19/2018.
Il ricorrente ritiene che detto articolo violerebbe le competenze statali dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione in ambito di tutela dell’ambiente e che la Provincia autonoma potrebbe solamente “esercitare la loro competenza legislativa entro gli ambiti precisi e limitati delineati dall’art. 7-bis, comma 8, [cosiddetto] cod. ambiente.”
“Lo Stato vanterebbe anche un ulteriore titolo di intervento esclusivo, rappresentato dalla competenza, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., a dettare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.”
La corte sottolinea questo argomento dichiarando che “la materia […] deve essere ricondotta, in via prevalente, alla competenza esclusiva dello Stato in tema di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, poiché la normativa in tema di VIA [valutazione di impatto ambientale] rappresenta, «anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di protezione uniforme che si impone sull’intero territorio nazionale.”
Per detto motivo la Corte ritiene fondata la questione di illegittimità in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera. s), Cost., e dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 28, comma 5, della legge della Provincia autonoma di Trento 29 dicembre 2017, n. 17.


Sentenza 108/2019: Interpretazione autentica dell’articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 11 luglio 2014, n. 4, recante «Interpretazione autentica dell’articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e provvedimenti conseguenti», nei cui «applicano con efficacia retroattiva la nozione di “valore attuale medio”, prevedendo l’obbligo di restituzione di somme e/o quote del Fondo Family già percepite legittimamente da ex consiglieri regionali sulla base della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6», in riferimento all’art. 3 Cost., promosso dal Tribunale ordinario di Trento, con ordinanza n. 72 del 2017 – Non fondatezza; inammissibilità.
Le disposizioni legislative regionali sottoposte a scrutinio pretendono “di offrire un’interpretazione autentica” che in realtà non è un’interpretazione autentica, ma “introduce nuovi criteri per l’attualizzazione” avente natura retroattiva.  Nonostante il divieto di retroattività contenuto nell’art. 11 delle Disposizioni preliminari al codice civile, da considerare principio fondamentale di civiltà giuridica, non è escluso che il legislatore possa approvare disposizioni con efficacia retroattiva, se “la retroattività trovi adeguata giustificazione nell’esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo”, giustificazione che la Corte individua nel fatto che “l’intervento legislativo mira a correggere gli effetti di una normativa che aveva complessivamente determinato un ampliamento della spesa pubblica regionale, in controtendenza rispetto alle generali necessità di contenimento e risparmio in quegli stessi anni. […] Tutti gli enti facenti parte della cosiddetta finanza pubblica allargata sono stati chiamati, proprio in quel periodo di tempo, a concorrere – secondo quanto stabilito dagli artt. 81 e 97, primo comma, Cost. – all’equilibrio complessivo del sistema e alla sostenibilità del debito nazionale, a prescindere dalla condizione di maggiore o minore equilibrio del proprio bilancio.”
Da ciò risulta la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 5; 2; 3, commi 1, 2, 3 e 4; 4, commi 1, 2, 3 e 5 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2014.” Inoltre, la Corte dichiara l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 4; 3, commi 5 e 6; 4, comma 4, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 11 luglio 2014, n. 4, perché “tali disposizioni disciplinano distintamente situazioni diverse e non assimilabili [al caso a quo].”


Ordinanza 111/2019: Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale degli artt. 2 e 3 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 11 luglio 2014, n. 5, recante «Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 (Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), come modificata dalle leggi regionali 28 ottobre 2004, n. 4, 30 giugno 2008, n. 4, 16 novembre 2009, n. 8, 14 dicembre 2011, n. 8 e 21 settembre 2012, n. 6, nonché alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta regionale), e successive modificazioni, volte al contenimento della spesa pubblica», in riferimento agli artt. 2, 3, 97 e 117, primo comma Cost, promossi dal Tribunale ordinario di Trento, con quattro distinte ordinanze n. 133, 134, 135, 176 del 2018 – Manifesta inammissibilità.
Gli artt. 2 e 3 della legge impugnata «applicano, peraltro con effetto retroattivo, permanente ed irreversibile, il divieto di cumulo con il limite massimo di € 9.000,00 lordi mensili e/o la riduzione del 20% dell’assegno vitalizio erogato dalla Regione a tutti i titolari di assegno vitalizio regionale e parlamentare, diretto o indiretto, senza gradualità di sorta». La Corte ritiene “che la mancata presa di posizione sulle modalità di interpretazione e applicazione delle disposizioni censurate, che si traduce in un’inadeguata descrizione del quadro normativo, nonché il conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate su quelle disposizioni, rendono le questioni stesse manifestamente inammissibili.”.



DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO

Sentenza n. 955/2019: Covelano marmi
Ricorso n. 8524/2015 del ricorrente Covelano Marmi S.r.l. contro il Sig. Gurschler, nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, del Comune di Silandro e del Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio; ricorso n. 9181/2015 del Comune di Silandro contro il Sig. Gurschler e nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, della Covelano Marmi S.r.l., del Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio e dell’Amministrazione Separata dei Beni in Uso Civico di Covelano; ricorso n. 10585/2015 della Provincia autonoma di Bolzano contro il Sig. Gurschler e nei confronti della Covelano Marmi S.r.l., del Comune di Silandro, del Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio e dell’Amministrazione Separata dei Beni in Uso Civico di Covelano per la riforma della sentenza n. 307/2015 del TAR di Bolzano, concernente l’ottemperanza alla sentenza n. 61/2015 dello stesso tribunale. La sentenza n. 61/2015 a sua volta aveva annullato il provvedimento autorizzatorio del 23 maggio 2014, rilasciato nella stagione estiva del 2014 a favore del Comune di Silandro per il transito con mezzi pesanti sulla strada per l’accesso alla cava marmifera di Covelano e per il trasporto del materiale estrattivo. Nel ricorso per ottemperanza della sentenza n. 307/2015 il Sig. Gurschler aveva invece chiesto “la declaratoria di nullità, per violazione e/o elusione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 61/2015, del nuovo provvedimento dell’assessore provinciale per l’agricoltura e le foreste prot. n. 32.0/84.07.4/326187 del 29 maggio 2015, con cui il Comune di Silandro era stato autorizzato al transito sulla strada forestale per il trasporto di marmo nell’imminente stagione estiva 2015, nuovamente senza chiedere il consenso del ricorrente […]”.
Il Consiglio di Stato accoglie alcuni motivi di ricorso del Comune di Silandro (ricorso n. 9181/2015), sottolineando che l’oggetto del giudicato formatosi sulla sentenza n. 61/2015, oggetto a sua volta dell’impugnata sentenza n. 307/2015, era limitato al provvedimento autorizzativo impugnato del 2014 e non poteva invece “proiettarsi nel futuro, su eventuali nuovi procedimenti autorizzatori non ancora richiesti e adottati”. Il provvedimento autorizzatorio del 29 maggio 2015 per la stagione del 2015 invece era stato adottato all’esito di un nuovo procedimento e su istanza non solo del Comune di Silandro ma anche dell’Amministrazione Separata dei Beni in Uso Civico di Covelano e inoltre in presenza di un nulla-osta da parte dell’ente Parco Nazionale dello Stelvio. “Il precedente provvedimento autorizzatorio del 23 maggio 2014, relativo alla stagione estiva/autunnale 2014, annullato con la sentenza ottemperanda n. 61/2015, era, invece, stato adottato su istanza del solo Comune di Silandro e senza previa acquisizione del nulla-osta dell’ente Parco.” “Risulta dunque evidente la diversità, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, delle due concrete fattispecie autorizzatorie dedotte in giudizio rispettivamente nel giudizio cognitorio e nel giudizio di ottemperanza, con conseguente inconfigurabilità, anche sotto tale profilo, di una violazione o elusione di giudicato.” Il Consiglio di Stato dispone di seguito che “il ricorso per ottemperanza volto a dichiarare la nullità e/o inefficacia, per violazione e/o elusione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 61/2015” deve essere respinto. Anche il motivo di ricorso per il quale dovrebbe essere dichiarata la nullità e/o l’inefficacia “per contrasto con la sentenza esecutiva n. 72/2015” dello stesso TAR, appellata dal Comune di Silandro, non viene accolto dal Consiglio di Stato.


Sentenza n. 1618/2019: SALE GIOCHI
Dieci ricorsi riuniti per la riforma delle rispettive dieci sentenze del TAR di Bolzano, le quali avevano respinto “i ricorsi proposti dalle imprese odierne appellanti, che gestiscono sale giochi” in diversi luoghi dell’Alto Adige, “avverso i provvedimenti di decadenza, per intervenuta scadenza legale, delle rispettive autorizzazioni alla gestione delle sale giochi e di contestuale diniego di rinnovo negli stessi siti, adottati nei mesi di aprile e maggio 2016 dall’amministrazione provinciale sul rilievo che le sale giochi erano ubicate entro un raggio di 300 m da luoghi c.d. sensibili, quali definiti dall’art. 5-bis, comma 1, l. prov. 13 maggio 1992, n. 13 – articolo, inserito dall’art. 1, comma 1, l. prov. 22 novembre 2010, n. 13”.
Il Consiglio di Stato respinge gli appelli confermando le impugnate sentenze perché ritiene infondati gli appelli anche in riferimento alle “censure dedotte avverso le statuizioni dichiarative della manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5-bis l. prov. n. 13/1992, per asserito contrasto con gli artt. 3, 41, 117, comma 2, lettere e), h) e m), e 118 della Costituzione.” Per quanto riguarda un eventuale contrasto con gli articoli 117 comma 2, lett. e), h) e m) e 118 Costituzione il Consiglio rinvia alla sentenza n. 300/2011 della Corte costituzionale che aveva già dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale, riconducendo le disposizioni in questione alla materia della tutela dei minori e a quella della tutela del territorio, dove la Provincia autonoma di Bolzano esercita la potestà legislativa esclusiva ex art. 8 numeri 25) e 5) dello Statuo speciale. Il Consiglio di Stato si riferisce anche all’ormai consolidata giurisprudenza amministrativa in materia, la quale “ha ripetutamente affermato la legittimità delle discipline, regionali e delle Province autonome, che pongono limiti alla collocazione nel territorio delle sale da gioco e di attrazione e delle apparecchiature per giochi leciti, dichiaratamente finalizzate a tutelare soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale”. Anche in riferimento alla questione di legittimità costituzionale delle disposizioni in riguardo all’art. 41 Cost., il Consiglio di Stato esclude “che la censurata disciplina legislativa determini un’interdizione assoluta del diritto all’esercizio dell’attività economica del gioco lecito in ambito comunale e/o provinciale e una soppressione di tale settore di mercato” e deduce da ciò anche la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale per la mancata “violazione della libertà di iniziativa economica sancita dall’art. 41, primo comma, della Costituzione”.


Sentenza n. 544/2019: Casa circondariale di Bolzano
Ricorso n. 8263/2015 proposto dalla Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani S.p.a., in proprio e in qualità di capogruppo mandataria di costituenda associazione temporanea di imprese - a.t.i. con Guerrato S.p.a. contro la Provincia autonoma di Bolzano, Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori servizi e forniture, contro l’ANAC e nei confronti della Società Italiana per Condotte d’Acqua S.p.a. e Inso Sistemi per Infrastrutture Sociali S.p.a., per la riforma della sentenza del TAR di Bolzano n. 270/2015 concernente l’”esclusione dalla procedura per l’affidamento della concessione di finanziamento della progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione della nuova Casa Circondariale di Bolzano” e il risarcimento dei danni. La Mantovani S.p.a. “è stata esclusa dalla procedura di evidenza pubblica per aver comunicato tardivamente e in modo incompleto gli elementi che dimostrassero che si fosse dissociata dalla condotta del suo amministratore”, che a sua volta il 5 dicembre 2013 era stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile il 29 marzo 2014 “per i reati di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di associazione a delinquere e di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, reato continuato e in concorso”. Tale sentenza non è stata menzionata nelle dichiarazioni in sede di gara, momento antecedente del passaggio in giudicato della sentenza penale, ma solo con le memorie del 10 giugno 2014 e del 17 ottobre 2014, dopo che l’autorità di gara aveva chiesto dei chiarimenti. Ai fini della decisione dell’appello veniva investita la Corte di giustizia UE della questione pregiudiziale sulla compatibilità con il diritto dell’Unione Europea dell’art. 38, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 163 del 2006, concernente l’estensione della disciplina dell’obbligo dichiarativo sull’assenza di sentenze definitive di condanna “ai soggetti titolari di cariche nell’ambito delle imprese concorrenti, cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando”.
Il Consiglio di Stato ritiene infondato l’appello, ad eccezione del motivo con cui viene specificamente impugnata la statuizione sulle spese. Considerando che anche la Corte di giustizia Ue aveva concluso, che una normativa nazionale non si pone in contrasto con il diritto dell’Ue, ove prevede di tener conto di una condanna penale ancorché non ancora definitiva, per un reato che incide negativamente sulla “moralità professionale di tale impresa” “qualora il suddetto amministratore abbia cessato di esercitare le sue funzioni nell’anno precedente la pubblicazione del bando di gara d’appalto pubblico, e di escludere tale impresa dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione di appalto in questione con la motivazione che, omettendo di dichiarare detta condanna non ancora definitiva, l’impresa non si è effettivamente e completamente dissociata dalla condotta del suddetto amministratore”. Si ritiene quindi legittima l’esclusione della Mantovani S.p.a., basata sulla “mancata dissociazione dell’impresa dalla condotta dell’amministratore delegato, “dell’omessa tempestiva dichiarazione della condanna non ancora definitiva pronunciata nei confronti dell’amministratore, cessato dalla carica nell’anno precedente la pubblicazione del bando di gara”.


Sentenza n. 2485/2019: tutela delle minoranze linguistiche
Ricorsi n. 8974/2018 e n. 8976/2018 proposti dal Ministero dell’Interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza contro più appellati, tutti assistenti e agenti della Polizia di Stato, e contro la Provincia autonoma di Bolzano per la riforma della sentenza del TAR di Bolzano n. 100/2018 concernente la domanda di annullamento nonché di diversi altri atti e per la riforma della sentenza del TAR di Bolzano n. 101/2018, anch’essa concernente domanda di annullamento e di altri atti. Con le sentenze summenzionate il TAR di Bolzano aveva accolto i ricorsi proposti dagli odierni appellati, assistenti e agenti della Polizia di Stato con quattro anni di servizio e in possesso dell’attestato di bilinguismo di livello C, avverso determinati atti, tra i quali vari decreti del Direttore Centrale per le Risorse Umane, i quali avevano assegnato ai concorrenti per i posti ordinari, “dei posti rientranti nella riserva per la Provincia di Bolzano rimasti scoperti per insufficienza o per rinuncia dei concorrenti muniti del necessario titolo linguistico, nelle annualità 2008 e 2010 (oggetto della sentenza n. 100/2018) rispettivamente 2011 e 2012 (oggetto della sentenza n. 101/2018)”. Così si vedevano vanificate “le disposizioni in materia di uso della lingua nei rapporti con la pubblica amministrazione, sancite dagli artt. 99 e 100 dello Statuto speciale di autonomia approvato con d.P.R. n. 670/1972 e ulteriormente specificate nelle norme di attuazione dello Statuto speciale di cui agli artt. 33 d.P.R. n. 574/1988 e 4 d.P.R. n. 752/1976”.
Il Consiglio di Stato respinge i ricorsi e conferma le impugnate sentenze. Sottolinea tra l’altro la necessità di interpretare la disciplina di riferimento costituzionalmente orientato “tenendo conto sia del principio della tutela delle minoranze linguistiche sancito dall’art. 6 della Costituzione, sia degli artt. 99 e 100 dello Statuto speciale di autonomia – secondo cui nella Regione Trentino - Alto Adige la lingua tedesca è parificata a quella italiana e i cittadini di lingua tedesca della Provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la loro lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi della pubblica amministrazione […]”. Il Consiglio di Stato si riferisce espressamente all’art. 33 d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, il quale mirerebbe “a garantire il rispetto del bilinguismo da parte delle Forze di polizia” e dispone di seguito che “deve essere riservata, in base al fabbisogno di personale occorrente […] una aliquota di posti per i candidati che abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca”. Il fondamento per la riserva nel reclutamento del personale delle Forze di polizia ai possessori dell’attestato di adeguata conoscenza delle lingue può quindi essere trovato nella “disciplina di rango costituzionale e para-costituzionale”.


PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE
Legislazione provinciale
Legge provinciale n. 22 del 3 dicembre 2018
“Democrazia diretta, partecipazione e formazione politica”
La legge provinciale contiene la novazione degli strumenti della democrazia diretta e partecipativa ed abroga la legge n. 18 del 18 novembre 2005 e le regole comprese.
Le più importanti regolarizzazioni sono: Il referendum può essere richiesto da almeno 8.000 elettrici/elettori. È da distinguere tra: il referendum abrogativo, il quale dà la possibilità di abrogare una legge vigente; il referendum propositivo, il che dà la possibilità di votare una legge che le cittadine/i cittadini hanno elaborato; il referendum confermativo, con il quale viene deciso se una legge varata dal Consiglio provinciale deve entrare in vigore o meno, il cui deve essere chiesto da almeno 300 promotrici/promotori entro 20 giorni dall’approvazione della legge in consiglio, ed escluse sono le leggi approvate a maggioranza di due terzi; il referendum consultivo su proposte legislative di competenza del Consiglio o della Giunta provinciale: è l’unico che è valido anche se al voto non hanno partecipato almeno il 25 per cento degli aventi diritto, i quali sono tutti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età entro il giorno dell’elezione. Inoltre, sono regolati l’iniziativa popolare, la possibilità di creare Consigli delle cittadine e dei cittadini, quale processo partecipativo ha come obiettivo di coinvolgere nel processo politico la popolazione e le sue competenze e conoscenze su questioni che riguardano la collettività, il che fanno esprimendo suggerimenti e raccomandazioni. Installato viene anche l’ufficio per la formazione politica e la partecipazione, che fra l’altro mira al rafforzamento della formazione politica della popolazione, l’organizzazione dei Consigli delle cittadine e dei cittadini e dare informazioni sull’oggetto dei referendum.


Legge provinciale n. 1 del 23 aprile 2019
“Abrogazione della legge provinciale 20 settembre 2012, n. 15, (Istituzione del repertorio toponomastico provinciale e della consulta cartografica provinciale) e altre disposizioni”
La legge provinciale contiene al primo articolo l’abrogazione della legge provinciale n. 15 del 20 settembre 2012, con la quale si mira di revocare il procedimento di controllo di legittimità costituzionale davanti alla Corte Costituzionale, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso n. 182/2012. Così manca ancora una regolarizzazione come previsto nell’art. 8, cifra 2, D.P.R. nr. 670/1972 (statuto speciale).
Secondo l’art. 2 viene inserito l’art. 4-bis nella legge provinciale n. 26 del 12 giugno 1975, il quale stabilisce che un luogo pubblico non può essere intitolato al nome di persone decedute da meno di dieci anni. Eccezioni possono essere consentiti, dopo aver sentito il Direttore/la Direttrice della Ripartizione provinciale Beni culturali, per persone particolarmente benemerite per la collettività.


Legge provinciale n. 2 del 29 aprile 2019
“Variazioni del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 e altre disposizioni”



Giurisprudenza amministrativaLe sentenze possono essere consultate al sito https://www.giustizia-amministrativa.it/.


SENTENZA N. 82/2019: ZONA SCIISTICA CAREZZA
Ricorso n. 124/2018 del Dachverband für Natur- und Umweltschutz Südtirol (Federazione Protezionisti Sudtirolesi), dell’Alpenverein (AVS) Südtirol e dell’Alpenverein Sezione di Bolzano contro la Provincia Autonoma di Bolzano, contro i Comuni di Tires e Nova Levante e nei confronti della Tierser Seilbahn AG per l’annullamento di più deliberazioni, studi di fattibilità, protocolli e pareri, nonché della Deliberazione della Provincia Autonoma di Bolzano n. 159/2018 e degli allegati, concernente l’“Intervento integrativo alla zona sciistica ‘Carezza’ nei Comuni di Tires e Nova Levante per la realizzazione del collegamento funiviario Tires/San Cipriano-Malga Frommer. Approvazione”.
Il TAR rigetta i motivi di ricorso in confronto a tutti gli atti, i quali non hanno carattere di un provvedimento e che non sono dunque atti amministrativi impugnabili, come per esempio lo studio di fattibilità in questione. Ciò vale anche per pareri puramente interni, i quali non producono nessun effetto all’esterno o non sono configurabili come provvedimenti conclusivi-finali. Il ricorso da parte dell’Alpenverein Südtirol e della Sezione bolzanina viene dichiarato inammissibile, ritenuto mancante un relativo legame al progetto e considerando che la Sezione AVS di Nova Levante non si è espressa in nessun modo in riguardo al progetto e che la Sezione AVS di Tires per iscritto ha preso le distanze dal ricorso proposto.
Il TAR accoglie invece il motivo di ricorso del Dachverband für Natur- und Umweltschutz Südtirol in riferimento al difetto di motivazione, annullando di seguito il parere n. 1/2018 del Comitato ambientale, nonché la Deliberazione della Provincia Autonoma di Bolzano n. 159/2018. Ritiene manifestamente violato sia l’obbligo generale di motivazione, nonché le disposizioni che stabiliscono, che la decisione del Comitato ambientale deve essere espressa in modo analitico. In addizione a ciò mancherebbe anche la motivazione in riferimento alla cooptazione di altri membri con diritto di voto al Comitato ambientale per particolari progetti. Nel protocollo suddetto non può essere trovata la relativa motivazione, né in relazione al progetto, né in riferimento alle competenze specifiche degli esperti esterni.


SENTENZA N. 62/2019: DIRITTO SOGGETTIVO E INTERESSE LEGITTIMO IN MATERIA DI CONTRIBUTI
Ricorso n. 141/2018 dell’associazione “Die Kinderwelt Onlus” contro la Provincia Autonoma di Bolzano per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia di più decreti della Direttrice dell’Agenzia per la famiglia della Provincia Autonoma di Bolzano, con i quali sono stati revocati vari contributi a favore di enti privati e pubblici per iniziative di accompagnamento e assistenza extrascolastica integrativa per bambini e ragazzi.
Il TAR ritiene inammissibile il ricorso, visto che la materia del contendere non rientra tra le materie di competenza del Giudice amministrativo ma tra quelle della giurisdizione ordinaria. Con riferimento alla giurisprudenza consolidata del Tribunale, il TAR sottolinea la necessità di distinguere tra la fase dell’assegnazione dei contributi e quella del mantenimento delle agevolazioni. Nella prima fase, il soggetto beneficiario è sempre titolare di un interesse legittimo, nella seconda fase invece, il soggetto privato spesso è titolare di un diritto soggettivo, come in particolare in quei casi, dove i contributi vengono revocati da parte della Pubblica amministrazione a causa del mancato rispetto degli obblighi connessi alla loro concessione. Nel caso attuale, la revoca è dovuta alla mancata osservanza delle disposizioni in materia di rendiconto ai sensi dell’art. 12 delle direttive della delibera e riguarda dunque un diritto soggettivo del beneficiario, motivo per il quale sussiste la competenza del giudice ordinario.


SENTENZA N. 15/2019: MARINZEN SRL
Ricorso n. 183/2018 della società Marinzen Srl contro la Provincia Autonoma di Bolzano e contro il Comune di Castelrotto per l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112 ss cpa della sentenza n. 365 del 22.12.2017 del TAR di Bolzano, nonché per la nomina di un commissario ad acta, il quale delibera in luogo dell’amministrazione inerte ai sensi dell’art. 9-bis comma 3 del Decreto del Presidente della Provincia sullo studio di fattibilità della Marinzen Srl. Inoltre il ricorrente chiede l’annullamento della Delibera provinciale n. 1079 del 16.10.2018, con la quale è stata nuovamente rigettata la domanda della Marinzen Srl riguardante il collegamento della zona sciistica Marinzen alla zona sciistica Alpe di Siusi, e di atti connessi.
Il TAR accoglie il ricorso e dichiara di seguito la nullità della Delibera n. 1079 del 16.10.2018 e degli atti consecutivi. Viene rilevato tra l’altro, che nella nuova trattazione della questione, la Pubblica amministrazione ha applicato delle disposizioni entrati in vigore solo dopo la notifica della sentenza. Gli avvenimenti verificatosi solo dopo la notifica della sentenza, a parere della giurisprudenza, sono però irrilevanti per il riesame della questione. Per l’attuazione e la conclusione del procedimento in questione vige quindi il termine ordinario di 30 giorni e non quello di 150 giorni, come introdotto dalla Delibera provinciale n. 169 del 27.02.2018. Inoltre a ciò, il TAR stabilisce che le due alternative di progetto proposte dalla Marinzen Srl, non possono essere qualificate come modifica al progetto, la quale avrebbe portato a una riproposizione dello stesso, ma come collaborazione leale e trasparente, per procurare all’Amministrazione tutte le informazioni rilevanti e necessari per il dovuto bilanciamento degli interessi. Il TAR di Bolzano conferma quindi l’obbligo per l’Amministrazione provinciale, di proseguire con il procedimento per la valutazione dello studio di fattibilità del 2015, nonché delle sue varianti in base alle disposizioni in vigore al 26.02.2018. Il Tribunale ordina all’Amministrazione di emanare entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza il parere del Comitato ambientale sul progetto e sulle varianti e di rilasciare entro i 30 giorni successivi il provvedimento finale di chiusura.


SENTENZA N. 23/2019: SAD
Ricorso n. 279 del 2017 proposto da Consorzio dei Concessionari di Linea della Provincia Autonoma di Bolzano – LIBUS in proprio e quale mandante del costituendo RTI con SAD Trasporto Locale S.p.A. contro la Provincia Autonoma di Bolzano e contro l’Acp Agenzia per i Procedimenti e La Vigilanza in materia di Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture per l’annullamento della Deliberazione della Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano n. 1147 del 24.10.2017 “avente ad oggetto ‚Proposta di project financing di servizi avente a oggetto l'affidamento in concessione di un bacino omogeneo nella Provincia di Bolzano del servizio di trasporto su gomma e su sede fissa’, con la quale è stata dichiarata ‘non ammissibile’ la proposta di project financing” e di diversi altri atti e provvedimenti. Inoltre trattato in modo congiunto il ricorso n. 280 del 2017 proposto da SAD Trasporto Locale S.p.A. e LIBUS contro la Provincia Autonoma di Bolzano e l’Acp per l’annullamento della stessa Deliberazione n. 1147 del 24.10.2017 ed altri atti e provvedimenti.
Il TAR di Bolzano rigetta i ricorsi siccome in parte inammissibili e per il resto infondati.
Per quanto riguarda la prima serie di motivi di gravame, basata sull’assunto dell’incompatibilità dell’istituto del project financing con l’affidamento in concessione di servizi di trasporto pubblico locale, il Tribunale enuncia che “[…] appare giustificato il rifiuto dell’amministrazione provinciale di sottoporre a verifica di fattibilità o di rispondenza al pubblico interesse la proposta di finanza di progetto per cui è lite, con conseguente infondatezza del mezzo di gravame in esame.” Alla stregua della delibera n. 566 del 31.05.2017 “dell’Autorità nazionale anticorruzione, come richiamata nella parte motiva della delibera n. 1147/2017” si deve escludere “la possibilità di ricorrere alla finanza di progetto quando – come normalmente avviene nei servizi di trasporto pubblico su gomma – si discuta di concessioni di servizi ‘pure’ in cui non sia contemplata la realizzazione di opere infrastrutturali.” Da queste valutazioni dell’ANAC si potrebbe inoltre ricavare “una seconda controindicazione all’ammissibilità della finanza di progetto, ogniqualvolta la stessa sia indirizzata ad agevolare iniziative che si connotano per un elevato tasso di ‘contribuzione pubblica’.” “Contraddice, infatti, la ratio che connota gli strumenti di partenariato pubblico privato - finalizzati all’attrazione di risorse finanziarie private nell’esecuzione e gestione di opere e servizi pubblici - l’uso degli stessi in relazione alla prestazione di servizi caratterizzati da significativa copertura finanziaria pubblica. Viene meno, in siffatta ipotesi, anche la giustificazione dell’attribuzione a favore del promotore di vantaggi concorrenziali che fungono da contropartita dell’esposizione finanziaria richiesta.”
Un’altra serie di doglianze riguarda invece “la configurabilità di un vincolo normativo che imponga la necessaria ripartizione del territorio provinciale in più bacini territoriali omogenei, ovvero escluda la possibilità di mettere a gara la gestione del servizio dei TPL sulla base di un unico bacino territoriale provinciale e, conseguentemente, di un unico lotto”. Non accogliendo detti motivi, il Tribunale sottolinea che il “ruolo di ‘governo’ attribuito all’ente provinciale rispecchia il riparto delle competenze legislative in materia che lo Statuto d’autonomia attribuisce in via primaria alla PAB (art. 8, comma 1, cifra 18 del D.P.R. n. 670/1972). Devono quindi, per ciò soltanto, disattendersi le censure rivolte a denunciare l’obliterazione di norme statali (art. 48 del D.L. n. 50/2017 e art. 3-bis del D.L. n. 138/2011) che dettano criteri dimensionali minimi dei bacini riferiti alle Regioni ordinarie e che, per tale aspetto, non paiono integrare gli estremi di norme fondamentali di riforma economico-sociali della Repubblica, venendo legittimamente derogate dalle richiamate disposizioni di legge provinciali. Queste ultime tengono conto delle peculiarità territoriali dell’ente ad autonomia differenziata e prevalgono sulle norme statali ‘divergenti’, anche in virtù dei meccanismi di adeguamento stabiliti dalle norme di attuazione recate dall’art. 2 del D.Lgs. n. 266/1992.” Inoltre a ciò viene preso in considerazione il principio secondo il quale si deve tenere conto delle piccole e medie imprese nella gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica e ciò si traduce nel criterio della normale suddivisione in lotti o nell’aggravio motivazionale per la mancata suddivisione. Anche la giurisprudenza amministrativa si è pronunciata a favore della divisione in lotti e quindi contro il lotto unico per garantire un “efficace elemento di concorrenzialità degli affidamenti delle concessioni e di apertura del mercato”. E di seguito il Tribunale accerta anche la facoltà della Pubblica Amministrazione “di non entrare nel merito di un progetto di partenariato pubblico-privato ove lo stesso non rispetti requisiti minimi ritenuti essenziali dall’ente pubblico gestore” come tra l’altro l’esclusione del lotto unico o anche il ridotto tasso di contribuzione pubblica.


PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Legislazione provinciale
https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/ricerca-codice-provinciale.aspx


Decreto del presidente della provincia 20 febbraio 2019, n. 3-4/Leg
Regolamento concernente "Terzo regolamento stralcio di attuazione dell'articolo 38, comma 4, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), concernente la disciplina degli organi collegiali"

Legge provinciale 12 febbraio 2019, n. 1
Variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019 - 2021



Giurisprudenza amministrativaLe sentenze sono reperibili al link https://www.giustizia-amministrativa.it/provvedimenti-trga-trento inserendo anno e numero.

T.R.G.A. Trento, sez. I, 04/04/2019, n. 57
Accoglimento di ricorso per l’annullamento dell’atto di proclamazione degli eletti del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia di Trento per vizi di legittimità nell’assegnazione di alcuni voti

T.R.G.A. Trento, sez. I, 11/02/2019, n. 31
La circostanza che il recesso dal contratto di lavoro autonomo professionale, da parte del medico, derivi dalla comprensibile opzione riguardo un'opportunità lavorativa oltremodo favorevole rispetto alla possibilità di lavoro offerta dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari non configura in ogni caso una ragione sufficiente per escludere o di cui tenere conto ai fini dell'imposizione della penale. Inoltre, la finalità della l. prov. Trentino-Alto Adige n. 4/1991 è quella di ottenere la collaborazione quantomeno per due anni di professionalità specialistiche rivelatesi carenti nell'ambito del Servizio Sanitario Provinciale e per le quali è stato speso denaro pubblico, con la conseguenza che il fatto che il medico abbia assunto un impiego presso una struttura sanitaria della Regione Veneto non risulta di alcuna rilevanza. Pertanto, la penale, applicabile al medico, a seguito del recesso anticipato dal contratto di lavoro autonomo con l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, è proporzionalmente ridotta in relazione alla durata dell'incarico assegnato.

T.R.G.A. Trento, sez. I, 29/01/2019, n. 28
La violazione del principio di proporzionalità non è invocabile di fronte ad un diniego di sanatoria, di natura rigorosamente vincolata. In tal caso, non trova spazio la lamentata violazione del principio di proporzionalità né l'asserita ingiustizia manifesta del provvedimento gravato.
Nelle aree agricole è consentita la sola realizzazione di manufatti di limitate dimensioni funzionali alla coltivazione del fondo e non con finalità abitativa, ai sensi dell'art. 3 comma 4, del d.P.P. di Trento n. 84/2010.
Il richiamo preciso al dato testuale dell'art. 61 delle N.T.A. del vigente P.R.G., che vieta nuove edificazioni ed ampliamenti volumetrici dell'esistente nelle aree di protezione dei contesti paesaggistici, ove risulta situato l'edificio di cui trattasi, costituisce già sufficiente ragione del diniego di sanatoria per le opere irregolarmente realizzate.

T.R.G.A. Trento, sez. I, 17/01/2019, n. 17
La l.p. n. 5/2006 (come successivamente modificata) esplicitamente demanda alla Giunta provinciale la fissazione dei titoli valutabili (o meno) ai fini della formazione delle graduatorie d'istituto. Tale normativa, vigente, incontestata e di perdurante applicazione nel territorio provinciale, non ha posto vincoli di sorta a riguardo dei titoli valutabili. Il D.M. 1 giugno 2017, n. 374, di cui si pretende l'applicazione per quanto riguarda la valutabilità dei titoli relativi a servizi di insegnamento resi senza il possesso del prescritto titolo di studio, afferma, all'art. 6, comma 5, la vigenza nella Provincia di Trento di specifiche disposizioni e autonomi provvedimenti, escludendo che trovi applicazione la procedura prevista del decreto stesso. La vigenza nella Provincia di Trento di disposizioni di legge diverse da quelle valide per il restante territorio nazionale, giustificata dal particolare statuto di autonomia, impedisce di apprezzare la disparità di trattamento e la manifesta ingiustizia lamentate dalla ricorrente.

T.R.G.A. Trento, sez. I, 17/01/2019, n. 12
La l. prov. Trento n. 15 del 2015 (art. 49 comma 2) affida solo al piano attuativo un eventuale incremento dei volumi, salva l'esplicita eccezione della realizzazione di opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche (e per garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e pubblici) rispetto alle quali è permesso il superamento del volume edilizio.
Secondo le N.T.A. del P.R.G. di Trento, il volume urbanistico è pari alla somma dei prodotti delle superfici utili nette dei singoli piani per le rispettive altezze interne nette, e dei piani seminterrati, qualora abbiano un'altezza netta interna non superiore a 3 metri, ove si considera solo l'altezza fuori terra, calcolata dal piano di spiccato. Il volume edilizio è, invece, quello complessivo esistente o di progetto di un edificio entro e fuori terra.
Il miglioramento delle condizioni di funzionalità, pur previsto dalla lett. d) comma 1, dell'art. 77 della l. prov. n. 15/2015, riguarda in ogni caso interventi di adeguamento dell'unità edilizia compatibili con il risanamento conservativo, che solo in tal caso sono ammissibili. La trasformazione dell'edificio preesistente, in particolare la modifica dell'altezza utile interna (nonché del volume) conseguente all'abbassamento del piano di calpestio, impedisce, anche alla stregua del prevalente indirizzo giurisprudenziale, di attribuire natura di risanamento conservativo agli interventi in questione.

T.R.G.A. Trento, sez. I, 03/01/2019, n. 1
La localizzazione di impianti di telefonia ai sensi dell’art. 78 l.p. Trento n. 15/2015 e del regolamento edilizio non è assoggettata ad autorizzazione paesaggistica.

T.R.G.A. Trento, sez. I, 06/12/2018, n. 272
La contraffazione o alterazione di un permesso di soggiorno o del visto di ingresso o di una carta di soggiorno determina la reiezione della domanda di permesso, senza alcun margine di discrezionalità per l’Amministrazione. il permesso è revocato se è stato acquisito fraudolentemente (art. 9, c. 7, lett. a) del d. lgs. n. 286/1998. Pertanto, in difetto di un valido passaporto non è consentito all'Amministrazione rilasciare il titolo di soggiorno richiesto e l'uso di un passaporto falso impone la reiezione della domanda di permesso senza lasciare margini di discrezionalità all'Amministrazione, essendo venuto meno un requisito imprescindibile per il rilascio, essendo l'allegazione di un documento falso indice presuntivo di pericolosità sociale e giustificato motivo di annullamento o di diniego del titolo di soggiorno.

T.R.G.A. Trento, sez. I, 04/12/2018, n. 271
L’art. 5 comma 5, parte seconda, d. lgs. n. 286/1998 richiede che i vincoli familiari dello straniero esistenti devono essere effettivi, escludendo, da un lato, che questi assumano di per sé carattere preminente e, dall'altro, che possano costituire scudo o garanzia assoluta di immunità dal rischio di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno. Le condanne riportate per i reati previsti dall'art. 4, T.U. sull'immigrazione (e fra questi quelli elencati nell'art. 380, cc. 1-2, c.p.p.) sono considerate automaticamente causa impeditiva al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, senza che occorra una specifica valutazione di pericolosità del condannato da parte dell'Amministrazione, atteso che detto giudizio è espresso preventivamente e direttamente dal legislatore in considerazione del grave disvalore attribuito e del particolare allarme sociale dagli stessi ingenerato. La condanna di cui sopra costituisce per lo straniero elemento ostativo al rilascio e al rinnovo del permesso, prescindendo dalla circostanza che - per detti reati - sia anche previsto obbligatoriamente, nel caso di flagranza, l'arresto e che tale misura non sia stata applicata (rectius, non si sia potuta applicare). Le norme del T.U. sull'immigrazione ricollegano, infatti, l'ostatività alla pronuncia di una sentenza penale di condanna per i reati previsti nei commi 1 e 2 dell’art. 380 c.p.p., senza operare alcun discrimine fra soggetti condannati che, al momento della commissione dei fatti delittuosi, sono stati colti o meno in flagranza, e dunque nei cui confronti sia stata applicata o non applicata la misura dell'arresto.



NEWS
La giuria internazionale della settima edizione del programma Federal Scholar in Residence di Eurac Research ha assegnato il premio ad Andrew J. Harding, professore di diritto presso la National University of Singapore, e si occupa principalmente di diritto costituzionale comparato e diritto dei paesi asiatici. Il suo manoscritto intitolato “The Constitutional Dimensions of Decentralisation and Local Self-Government in Asia” si è aggiudicato il primo posto tra le candidature pervenute, e verrà presentato nel corso del suo periodo di ricerca presso Eurac Research.
Le domande per il programma Federal Scholar in Residence 2020 devono essere inviate entro il 1° luglio 2019. Per informazioni si prega di consultare il sito www.eurac.edu/federalscholar.

Nell’ambito del progetto GaYA – Governance and Youth in the Alps, al quale l’Istituto di studi federali comparati ha partecipato assieme ad altri partner della regione alpina, sono stati elaborati strumenti e spunti per decisori pubblici e funzionari locali e regionali per promuovere la partecipazione giovanile. Come aiuto iniziale, è stata sviluppato una “toolbox online”, una cassetta degli attrezzi che presenta metodi ed esempi e mostra come aggirare gli ostacoli che si verificano più frequentemente. La toolbox è disponibile online all‘indirizzo: http://www.alpine-space.eu/projects/gaya/en/project-results/participation-toolbox. Esemplari fisici della scatola possono essere richiesti presso l’Istituto di studi federali comparati di Eurac Research.

EVENTI

Convegno "1919 - Länderkonferenzen und Landesverfassungen", il 27 giugnio 2019, dalle 14:00 alle 18:00  nella Università Innsbruck, Innrain 52, HS F.

14 giugno 2019: Modelli di gestione delle risorse naturali. Il caso dell’acqua nelle aree montane. profili economici e giuridici, convegno presso il Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Trento, con la partecipazione anche di Anac e Agcom

NOVITÀ EDITORIALI
Peter Bußjäger/Esther Happacher/Walter Obwexer (cur), Verwaltungskooperation in der Europaregion. Potenziale ohne Grenzen?, 2019.

Anna Gamper, Koordination vs. Durchgriff: Aktuelle Herausforderungen des österreichischen Bundesstaats, in: Eppler/Maurer (cur), Europapolitische Koordination in Österreich. Inter- und intrainstitutionelle Regelwerke, Funktionen und Dynamiken, 2019, 77 ss.

Esther Happacher/Roberto Toniatti (cur), Gli ordinamenti dell’Euregio. Una comparazione, 2018.

Günther Pallaver/Theo Hug, Right to vote for robots? Considerations on legal and political consequences of granting citizenship to social humanoid robots. Paper presented at the International Conference: Media in Transition 10: Democracy and Digital Media, May 17-18, 2019. Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA.
http://media-in-transition-10.mit.edu/

Günther Pallaver/Giorgio Mezzalira (cur), Der identitäre Rausch. Rechtsextremismus in Südtirol/Ubriacatura identitaria. L’estrema destra in Alto Adige,  2019.

Alice Engl/Günther Pallaver/Elisabeth Alber (cur), Politika 2019. Südtiroler Jahrbuch für Politik/Annuario di politica dell’Alto Adige/Anuar de politica dl Südtirol, 2019.

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1/2019
June 1, 2019

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
VfGH 11.12.2018, E 3717/2018; E 3728/2018; E 3753/2018; violazione del principio di uguaglianza per mezzo di una pronuncia di decadenza dalla cittadinanza austriaca:
La Corte Costituzionale (VfGH) ha stabilito che una “lista degli aventi diritto al voto” non autentica non costituisce un mezzo idoneo a provare l’avvenuto riacquisto della cittadinanza turca. L’obbligo di cooperazione della parte non esime l’amministrazione dall’obbligo di accertamento d’ufficio dei fatti rilevanti. In nessun caso l’onere della prova del (non) riacquisto della cittadinanza turca può essere attribuito al soggetto interessato senza ulteriore specificazione.

VfGH 11.12.2018, V 19/2018 e altri; il regolamento che vieta di mendicare nella città di Feldkirch non è illegittimo:
In merito alla portata del regolamento in oggetto, la Corte Costituzionale (VfGH) non ha condiviso le perplessità del Tribunale amministrativo (LVwG) del Vorarlberg. Sussiste dunque anche per il futuro la possibilità di mendicare in silenzio, anche nel centro cittadino, in zone ampie e molto frequentate.

VfGH 26.02.2019, V 44/2018; regolamento del sindaco del Comune di Gries am Brenner circa il divieto di accesso per il rischio di caduta massi:
La pena detentiva prevista in alternativa alla pena pecuniaria dall’Art III del regolamento non trova giustificazione né nel § 18 comma 2 TGO – Legge tirolese sui comuni – né in un’altra disposizione di legge cui il sindaco potrebbe richiamarsi nel caso presente. Esso è dunque destituito di fondamento legale. Per il resto, il regolamento in oggetto va tuttavia considerato alla stregua di un regolamento di polizia locale, ammissibile e conforme a costituzione.

VfGH 12.03.2019, G 386/2018 ua; annullamento di disposizioni, contenute tra l’altro nella TROG 2016 (Legge del Tirolo sulla gestione del territorio del 2016) in merito alla pubblicazione per via elettronica di piani regolatori:
La pubblicazione per via elettronica, prevista nella TROG 2016 in merito ai piani regolatori comunali da parte del governo del Land, viola la l’autonomia comunale (Art. 118 comma 2 e 3 B-VG – Legge costituzionale federale). In merito a un’eventuale nuova regolamentazione della pubblicazione dei piani regolatori, la Corte Costituzionale rileva che il legislatore ha facoltà di prevedere la partecipazione di organi del Land o di altre istituzioni all’attuazione di fatto di tale pubblicazione, quando l’organo comunale competente alla pubblicazione stessa se ne assuma la responsabilità giuridica.

VfGH 12.03.2019, G 276/2018; effetti dell’abolizione dell’azione di regresso in tema di assistenza a persone non autosufficienti, tramite riforma costituzionale, anche nell’ambito dell’assistenza a persone disabili:
Dal 1° gennaio 2018 è fatto divieto ai Länder di rivalersi sul patrimonio di persone accolte in istituti per non autosufficienti e in stato di bisogno a copertura delle relative spese (§ 330a Testo unico sulla previdenza sociale – ASVG); eventuali disposizioni emanate dai Länder che non tengano conto di tale divieto perdono efficacia a partire da quel momento. La normativa riguarda tutte le prestazioni di cura, indipendentemente dal fatto che esse siano necessarie a causa dell’età o a causa di una disabilità

VfGH 12.03.2019, G 315/2018; violazione del principio di uguaglianza in merito ai requisiti per l’acquisto della licenza di caccia in Tirolo:
La Corte Costituzionale (VfGH) ha ritenuto incostituzionale, con la sentenza in oggetto, il § 28 comma 2 lett. f della Legge del Tirolo sulle attività venatorie del 2004. Il collegamento, in esso contenuto, alla residenza principale del soggetto, non costituisce requisito oggettivo atto a determinare l’idoneità di esso all’attività venatoria.

VfGH 12.03.2019, G 156/2018; abrogazione parziale di disposizioni della Legge dell’Alta Austria sulle tutele minime (Oö BMSG)
La Corte Costituzionale (VfGH) ha rigettato in gran parte le istanze, ritenute ammissibili, del Tribunale amministrativo (LVwG) dell’Alta Austria, aventi ad oggetto l’abrogazione di disposizioni della  Legge del Land sulle tutele minime. Si è rivelata incostituzionale, tuttavia, la disposizione contenuta nel § 13a comma 1 della Legge sulle tutele minime ai sensi della quale, ai fini del calcolo della somma dello standard vitale minimo in una comunità familiare, dovrebbero considerarsi fittiziamente anche quelle persone che non abbiano presentato alcuna domanda o che non abbiano, né al momento né in futuro, alcun diritto a prestazioni.


DIRITTO DEL LAND TIROLO
Avvertenza: Per le Gazzette ufficiali del Land e le versioni consolidate delle varie leggi consultare http://www.ris.bka.gv.at/Lr-Tirol/. Le relative bozze delle consulenze e i pareri, nonché le proposte presentate dal Governo comprensive di Annotazioni Esplicative sono consultabili sulla homepage del Parlamento (Landtag) del Tirolo (http://www.tirol.gv.at/landtag/) sotto “Parlamentarische Materialien” (Materiali parlamentari).

Legge del Tirolo sull’elaborazione dei dati – TDVG, LGBl. Nr. 143/2018:
Attuazione dei nuovi standard del diritto dell’UE previsti dal Regolamento generale sulla protezione dei dati, soprattutto dal punto di vista organizzativo.

Legge del Tirolo di adeguamento sull’elaborazione dei dati, LGBl. Nr. 144/2018:
Adattamenti specifici nelle materie regolate dal Regolamento generale sulla protezione dei dati.

Legge con cui la “Landes-Hypothekenbank Tirol Anteilsverwaltung” viene sciolta e si regolamentano i rapporti giuridici tra la Hypo Tirol Bank AG e il Land Tirolo,  LGBl. Nr. 152/2018:
Scioglimento della “Landes-Hypothekenbank Tirol Anteilsverwaltung” a decorrere dal 31 dicembre 2018, allo scopo di assicurare al Land Tirolo il ruolo di proprietario esclusivo della Hypo Tirol Bank AG.

Legge del Tirolo per la promozione e la tutela della gioventù (modifica), LGBl. Nr. 7/2019:
Il punto centrale della modifica è l’innalzamento dell’età minima per i divieti di acquisto, consumo in pubblico e cessione di tabacco e altre merci rischiose per la gioventù fino al compimento del 18° anno di età, nonché l’estensione dell’orario di uscita per i minori fino alle ore 23.

Legge del Tirolo sulle tutele minime (modifica), LGBl. Nr. 15/2019:
Adattamento della medesima alla luce del § 330a del Testo unico sulla previdenza sociale (ASVG), che ha rango costituzionale e disciplina il divieto costituzionale dell’azione di regresso in tema di persone non autosufficienti.

Legge del Tirolo sulla “Zukunftsstiftung” (Fondazione futuro) (riforma),  LGBl. Nr. 16/2019:
Con la riforma di detta legge si consente la trasformazione della “Zukunftsstiftung” tirolese, in quanto fondazione pubblica, in una società a responsabilità limitata.

Legge del Tirolo per la realizzazione di un procedimento di informazione in ambito tecnico (“Notifikationsgesetz”) (riforma), LGBl. Nr. 21/2019:
Con la presente bozza si dà attuazione, nell’ambito della “Notifikationsgesetz” del Tirolo, alle disposizioni previste nella direttiva 2015/1535 e relative ai servizi della società di informazioni.

Legge del Tirolo sulla responsabilità ambientale (riforma), LGBl. Nr. 23/2019:
Adeguamento della Legge del Tirolo sulla responsabilità ambientale alla sentenza della CGUE contenuta in Rs C-529/15, Folk. La cerchia delle persone legittimate a richiedere l’emanazione di provvedimenti in caso di danni ambientali è stata ampliata, dunque, in conformità dei dettami comunitari.

Legge del Tirolo sulle misure collegate alla Brexit, LGBl. Nr. 35/2019:
Con il presente disegno di legge vengono presi, a livello di legislazione del Land, i provvedimenti necessari nel caso in cui il Regno Unito esca dell’UE senza convenzioni di uscita vincolanti, ai sensi dell’Art. 50 comma 2 del Trattato UE. Le disposizioni proposte mirano in particolare a garantire, nelle materie regolate tramite leggi del Land, che non si verifichino casi di particolare onerosità per quei cittadini britannici e relativi parenti e congiunti (cittadini di stati terzi) che abbiano esercitato il proprio diritto alla libera circolazione al momento dell’uscita.

Legge del Tirolo di promozione della cultura del 2010 (riforma), LGBl. Nr. 41/2019:
Introduzione di discipline sul prestito internazionale di beni culturali (“garanzia di immunità”).

Legge contenente provvedimenti collegati all’esecuzione di determinati regolamenti dell’Unione Europea nell’ambito della legislazione del Tirolo (riforma),  LGBl. Nr. 54/2019
Norme di armonizzazione sul “Regolamento UE per la presentazione di documenti pubblici” n. 2016/1191.


GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
Corte Amministrativa Suprema
VwGH 05.10.2018, Ra 2018/03/0027; sanzioni penali per turbamento della quiete notturna tramite lavori di insilamento:
Ai sensi della Legge del Tirolo sulla pubblica sicurezza (Tiroler Landes-Polizeigesetz) è vietato produrre rumori molesti in quantità eccessiva. Da tale divieto non sono investite, in via eccezionale, le attività svolte nell’ambito dei normali lavori agricoli e forestali. Il pesante turbamento della quiete notturna derivante da attività di tale natura non rientra più, tuttavia, nell’eccezione prevista dalla legge.

VwGH 22.11.2018, Ro 2017/07/0033, Ro 2017/07/0034 fino a 0036; Legge sulla valutazione di impatto ambientale (UVP-G): i vincoli per il ripristino dell’habitat naturale nelle brughiere sono troppo vaghi:
Oggetto del procedimento era la costruzione di una centrale con un ulteriore impianto di accumulazione, comprensiva di bacino di raccolti nella zona di quiete naturale delle Alpi dello Stubai. Secondo l’avviso della VwGH – Corte amministrativa suprema – il provvedimento di sostituzione imposto dalla Corte amministrativa federale per assicurare il ripristino dell’habitat naturale nelle brughiere non era sufficientemente determinato.

VwGH 14.12.2018, Ra 2018/02/0294; non svolgimento di udienza di discussione orale:
Nel caso di specie il Tribunale amministrativo aveva celebrato un’udienza di discussione orale in un procedimento per ritiro della patente di guida. Le risultanze in essa accertate sono state poi da esso utilizzate ai fini della decisione nel procedimento penale-amministrativo per guida di un autoveicolo sotto il forte influsso di bevande alcoliche, senza celebrazione, in quella sede, di una nuova udienza di discussione orale. Il non svolgimento di essa deve essere valutato e motivato ai sensi del § 44 VwGVG (Codice di procedura amministrativa). Dato che in questo caso specifico il Tribunale amministrativo di primo grado non lo ha fatto, la successiva sentenza è stata annullata dalla VwGH – Corte amministrativa suprema – per violazione delle norme procedimentali.

VwGH 19.12.2018, Ra 2018/03/0098; non si procede ad archiviazione del procedimento penale-amministrativo ai sensi del § 45 comma 1 n. 4 VStG (Legge sugli illeciti amministrativi) in caso di omessa sosta a un segnale di luce rossa presso un incrocio ferroviario:
I presupposti dell’archiviazione del procedimento penale non ricorrevano, secondo l’avviso della VwGH – Corte amministrativa suprema – poiché già il significato del bene giuridico tutelato penalmente – nel caso specifico la sicurezza della circolazione e la protezione della vita a dell’incolumità degli utenti – non può essere considerato di scarso rilievo.

VwGH 03.04.2019, Ro 2019/08/0003; l’apripista in occasione dei campionati mondiali di volo con gli sci è da considerarsi un dipendente soggetto a piena copertura previdenziale:
La VwGH – Corte amministrativa suprema – ha accertato che il ricorrente per cassazione era un lavoratore dipendente presso l’organizzatrice dei campionati mondiali di volo con gli sci e che pertanto egli era soggetto a obbligo di copertura previdenziale per malattia ed infortunio, nonché ai fini pensionistici, ai sensi del Testo unico sulla previdenza sociale (ASVG), e a obbligo di assicurazione per disoccupazione ai sensi della Legge sulle assicurazioni per disoccupazione (AlVG).



Tribunale amministrativo del Land Tirolo
21.12.2018, LVwG-2017/43/1551-5; capanno non può essere costruito in campo aperto:
Il “capanno per gli attrezzi” di cui nel caso in oggetto non va qualificato, ai sensi del TBO (Ordinamento sull’edilizia del Tirolo) 2018, quale immobile assoggettato a obbligo di denuncia e richiesta di autorizzazione, ma a causa di disposizioni contenute nei piani regolatori non può essere ugualmente edificato in campo aperto, motivo per cui l’ufficio competente ha emanato, a ragione, un ordine di rimozione.

14.01.2019, LVwG-2018/15/2306-5; ghiacciaio; divieto di utilizzo quale pista da sci; impianto unitario:
Il Tribunale amministrativo (LVwG) del Tirolo non ha espresso perplessità giuridiche, nel caso di specie, nei confronti del divieto di utilizzo di una pista da sci presso la località sciistica vicino al ghiacciaio Pitztaler Gletscher, poiché i lavori di edificazione in cresta, aventi lo scopo di ampliare artificialmente la pista, avrebbero dovuto essere sottoposti ad autorizzazione naturalistica.

17.01.2019, LVwG-2019/25/0087-2; denominazione di attività professionale “training per l’alimentazione”; attività professionali libere (“Gewerbe”); presupposti di legge per l’esercizio di tale attività:
Nel procedimento di registrazione delle attività professionali libere  il diritto di esercitare una tale  attività  si acquista con la registrazione (“Anmeldung”); tali attivitàinfatti possono essere esercitate, qualora ne sussistano i requisiti generali e speciali previsti dalle norme, sulla base di detta registrazione (§ 5 comma 1 GewO – Ordinamento sulle attività professionali). La registrazione di una professione ai sensi di detto § 5 GewO ha dunque carattere costitutivo (VwGH – Corte amministrativa suprema - 29.04.2014, 2013/04/0155). Al momento della registrazione di una attività quale “Gewerbe”, la sua denominazione deve consentire, in particolare, una netta differenziazione rispetto alle professioni non libere e a quelle attività che non sottostanno all’Ordinamento di cui sopra (VwGH 17.11.2004, 2002/04/0139). La mera denominazione di “training per l’alimentazione” è troppo imprecisa poiché non soddisfa il necessario criterio di differenziazione rispetto alle professioni non libere e alle attività che non sottostanno all’Ordinamento di cui sopra. Per tale motivo la denominazione di “training per l’alimentazione” non può essere validamente registrata ai fini dell’esercizio di un “Gewerbe”.

28.01.2019, LVwG-2018/35/2702-3; segnale pubblicitario; autorizzazione ai sensi delle legge sulla tutela della natura; effetto pubblicitario:
Un segnale con la scritta “Attenzione, marmotte” delle dimensioni di 0,5 x 0,6 è idoneo a esercitare un’influenza negativa sul paesaggio circostante. Nonostante il cartello in questione non miri a produrre alcun effetto pubblicitario, esso è da considerarsi “segnale pubblicitario” ai sensi del TNSchG (Legge del Tirolo sulla tutela della natura) del 2005 e avrebbe quindi dovuto essere subordinato ad autorizzazione.

29.01.2019, LVwG-2018/37/2603-3; condanna di ripristino ai sensi della Legge sullo sfruttamento delle acque:
Con decisione passata in giudicato il ricorrente è stato condannato a riversare senza indugio le acque reflue dal locale di raccolta del latte dell’azienda agricola “B” nel canale di scarico comunale. Al fine di riversare le acque reflue prodotte nel locale di raccolta del latte dell’azienda agricola “B” nel canale di scarico comunale si rendeva tuttavia necessaria la realizzazione di un canale il cui tracciato doveva passare per un fondo che non è di proprietà del ricorrente. Il proprietario di detto fondo ha negato finora il suo consenso alla realizzazione del canale. Il ricorrente si è visto dunque impossibilitato, dal punto di vista giuridico, a dare esecuzione immediata ai provvedimenti cui era stato condannato. Qualora l’esecuzione di una condanna di ripristino ai sensi della WRG (Legge sullo sfruttamento delle acque) del 1959 sia giuridicamente impossibile, la persona ritenuta responsabile non commetterà in tal modo alcun illecito amministrativo ai sensi del § 137 comma 3 n. 8 WRG data la non ricorrenza dell’elemento soggettivo.

25.02.2019, LVwG-2018/15/1757-4; l’offerta di un alloggio su piattaforme di intermediazione costituisce esercizio di libera professione alberghiera (“Gastgewerbe”):
Il fatto di offrire un alloggio su piattaforme di intermediazione è soggetto alle disposizioni dell’Ordinamento sulle attività professionali, tanto più che non è possibile parlare di una mera attività di locazione di unità abitativa che, in quanto tale, non rientrerebbe tra i casi previsti da detta legge: il grande lavoro amministrativo determinato dal continuo avvicendarsi degli ospiti, l’offerta di alloggi su internet a una cerchia di persone indeterminata, la locazione non solo dell’alloggio ma anche del relativo arredamento, la fatturazione di compensi forfettari non suddivisi in costi locativi, accessori ed energetici, sono tipici dell’esercizio di una libera professione alberghiera.

12.03.2019, LVwG-2019/40/0279; denuncia di opera edilizia; condanna all’eliminazione del vizio; vizio materiale non eliminabile:
La presa di posizione dell’ufficio per la tutela dell’edilizia e antincendio dell’autorità contro cui si ricorreva suggerisce una attività di edificazione oltre i confini del fondo, cosa che compromette la possibilità di autorizzare il progetto in questione e che non rappresenta un vizio sanabile ai sensi del § 13 comma 3 AVG (Legge generale sul procedimento giudiziario). Il progetto si rivela essere, secondo tale presa di posizione, inammissibile dal punto di vista delle disposizioni di legge in materia di edilizia, fatto che andrebbe stabilito entro il termine previsto dal § 30 comma 3 del TBO (Ordinamento sull’edilizia del Tirolo) del 2018.

12.03.2019, LVwG-2018/27/0270-1; LVwG-2018/27/0270-1; prestazione di garanzia:
Il § 34 della Legge per il contrasto al dumping retributivo e contributivo (“Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz”), il quale prevede la possibilità di una interruzione dei pagamenti o di una prestazione di garanzia in caso di fondato sospetto di (meglio specificate) violazioni amministrative, viola le norme del diritto dell’UE. Se una disposizione di legge nazionale è apertamente in contrasto con norme dell’UE immediatamente applicabili, essa deve essere disapplicata (principio di prevalenza nell’applicazione).

23.04.2019, LVwG-2019/22/0732-1; responsabilità penale-amministrativa; amministratore di immobile abitativo:
L’amministratore di un immobile ad uso abitativo ha il potere esclusivo di rappresentare i condomini nell’amministrazione del fondo (§ 20 WEG – Legge sulla proprietà immobiliare – del 2002) e non anche nelle questioni che siano di esclusivo interesse di un singolo proprietario. Da tale considerazione deriva una generale responsabilità penale-amministrativa dell’amministratore, la quale non richiede alcune espressa previsione nella Normativa antincendio del Tirolo del 1998, dato che il § 35 comma 1 lett. b di tale normativa parla in modo alquanto generale della punibilità di chi non assolva a un obbligo derivante dal § 19 della normativa medesima (cit.: “chi… non assolva”). Il dovere di assolvere a detti obblighi, i quali riguardano l’amministrazione del fondo in generale, spetta all’amministratore dell’immobile e di conseguenza la violazione di essi è punibile.

ITALIA
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Sentenza n. 210/2018: Istituzione del nuovo Comune di Sèn Jan di Fassa – Sèn Jan
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell’art. 1 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 31 ottobre 2017, n. 8 (Istituzione del nuovo Comune di Sèn Jan di Fassa - Sèn Jan mediante la fusione dei comuni di Pozza di Fassa-Poza e Vigo di Fassa-Vich), in riferimento agli artt. 5 e 6 Cost. e all’art. 99 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso n. 3/2018.
La legge impugnata istituisce il comune Sèn Jan di Fassa – Sèn Jan, fusionando i comuni di Pozza di Fassa-Poza e Vigo di Fassa-Vich. Il ricorrente ritiene violato l’articolo 99 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol nel punto in cui “la tutela delle minoranze linguistiche non può avvenire facendo a meno dell’utilizzo della lingua ufficiale nazionale “, in quanto la legge utilizza solamente il toponimo ladino e non anche quello italiano, cioè “San Giovanni”. La regione resistente a sua volta sottolinea in particolare che i Comuni di Pozza di Fassa-Poza e di Vigo di Fassa-Viech mantengono in entrambe le versioni “il nome “Sèn Jan” «in ragione del profondo significato storico-identitario dell’intera comunità legato alla “Pief de Sèn Jan”, il luogo in cui si riuniva fin dalle origini l’assemblea di tutti i vicini della Comunità di Fassa».” Ritiene che l’art. 8, primo comma, numero 2 dello Statuto speciale prevede l’obbligo del bilinguismo in materia di toponomastica soltanto nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano. La regione sottolinea che “l’interpretazione propugnata dal ricorrente dovrebbe indurre a ritenere illegittime tutte le vigenti denominazioni espresse in lingua diversa dall’italiano e senza l’indicazione del corrispondente toponimo italiano, come accade per varie località della Valle d’Aosta e del Piemonte.” A quest’ultimo argomento l’Avvocatura generale dello Stato replica che “la denominazione monolingue francese sarebbe stata resa possibile, in via eccezionale, da legge dello Stato, mentre non esisterebbe alcuna norma statale che consenta l’utilizzo esclusivo del solo toponimo ladino.” Come ultimo argomento la regione adduce il rispetto dell’obbligo della denominazione in lingua italiana dalla prima parte del toponimo (Sèn Jan di Fassa).
La Corte ritiene fondata la questione di legittimità in riferimento all’art. 99 dello Statuto speciale e dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1, 2 e 4, della norma impugnata, “nella parte in cui utilizza la denominazione «Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan» anziché quella di «San Giovanni di Fassa-Sèn Jan»” ed “in via consequenziale, l’illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, 3, comma 1, 6, comma 1, 9, commi 2 e 3, 10, comma 1, 12, 13 e 14” della norma impugnata, “nella parte in cui utilizzano la denominazione «Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan» anziché quella di «San Giovanni di Fassa-Sèn Jan»”.


Sentenza n. 62/2019: Legge di stabilità provinciale 2018 di Trento
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell’art. 17 della legge della Provincia autonoma di Trento 29 dicembre 2017, n. 18 (Legge di stabilità provinciale 2018), in riferimento degli artt. 3, 81, 117, secondo comma, lettera l), in relazione al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche),  117, secondo comma, lettera o), e 117, terzo comma, per il coordinamento della finanza pubblica, della Costituzione, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso n. 20/2018.
L’art. 17 della legge provinciale è rubricato «Interventi per la riduzione dell’età media del personale provinciale e per l’assunzione di giovani». Secondo il ricorrente lo stesso articolo “promuove un incentivo all’esodo dal lavoro del personale a tempo indeterminato, che si dimette dal servizio in via anticipata rispetto al termine per il conseguimento del diritto alla pensione” con la conseguenza che “è suscettibile di determinare maggiori oneri previdenziali per anticipo di trattamento di fine servizio, non quantificati né aventi copertura”, violando in tal modo l’art. 81 Cost., in tema di equilibrio di bilancio e di mancata previsione di entrate idonee a far fronte ai maggiori oneri provocati.
La Corte ritiene fondata la questione di legittimità costituzionale in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in relazione al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). L’argomento della difesa, secondo la quale «l’ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto» appartiene alla propria competenza, non è fondata, perché bisogna distinguere tra “i profili normativi relativi al rapporto di lavoro da quelli organizzativi.” Inoltre, la Corte dichiara che “la previsione normativa oggetto d’impugnazione che stabilisce, […] la possibilità d’incentivi all’esodo, andava rimessa alla contrattazione collettiva propria del pubblico impiego privatizzato.”


Sentenza n. 77/2019: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell’art. 1, comma 828, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), “in riferimento agli articoli 8, 16, 79, 80, 81, 103, 104 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige) e agli articoli 17, 18 e 19 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), dell’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra gli atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), al principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 della Costituzione, nonché al principio dell’accordo in materia di rapporti finanziari tra Provincia autonoma e Stato di cui agli artt. 104 e 107 dello statuto speciale e all’art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione), al principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., all’art. 81 Cost., anche in relazione alla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), e alla legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione)”, promosso dalla Provincia autonoma di Trento, con ricorso n. 22/2018.
L’art. I, comma 828, della legge n. 205 del 2017 abroga il comma 483 dell’art. I della legge 11 dicembre 2016, n. 232 il quale recava una specifica clausola di salvaguardia delle competenze della Provincia autonoma e impediva al sistema sanzionatorio previsto dall’art. 9, comma 4, della legge n. 243 del 2012, in caso di mancato raggiungimento del saldo in equilibrio di produrre direttamente i suoi effetti in ambito provinciale. La Corte dichiara infondata la questione in quanto l’art. 79 dello Statuto speciale stabilisce che a decorrere dal 2018 si applica anche alle Province autonome il pareggio di bilancio e dunque tali autonomie sono passate alla nuova disciplina dell’equilibro di bilancio. Inoltre spetta al legislatore statale creare un omogeneo sistema di sanzioni e premi sul territorio nazionale e quindi anche per gli enti locali appartenenti alle autonomie speciali.


Sentenza n. 93/2019: Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2018
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell’art. 28, comma 5 della legge della Provincia autonoma di Trento 29 dicembre 2017, n. 17 (Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2018), in contrasto con gli artt. 5 e 117, secondo comma, lettere m) ed s), Cost., in riferimento agli artt. 7-bis, comma 8, e 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale (codice ambientale), con il principio di leale collaborazione e con l’art. 97 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto per il Trentino-Alto Adige), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso n. 19/2018.
Il ricorrente ritiene che detto articolo violerebbe le competenze statali dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione in ambito di tutela dell’ambiente e che la Provincia autonoma potrebbe solamente “esercitare la loro competenza legislativa entro gli ambiti precisi e limitati delineati dall’art. 7-bis, comma 8, [cosiddetto] cod. ambiente.”
“Lo Stato vanterebbe anche un ulteriore titolo di intervento esclusivo, rappresentato dalla competenza, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., a dettare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.”
La corte sottolinea questo argomento dichiarando che “la materia […] deve essere ricondotta, in via prevalente, alla competenza esclusiva dello Stato in tema di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, poiché la normativa in tema di VIA [valutazione di impatto ambientale] rappresenta, «anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di protezione uniforme che si impone sull’intero territorio nazionale.”
Per detto motivo la Corte ritiene fondata la questione di illegittimità in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera. s), Cost., e dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 28, comma 5, della legge della Provincia autonoma di Trento 29 dicembre 2017, n. 17.


Sentenza 108/2019: Interpretazione autentica dell’articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 11 luglio 2014, n. 4, recante «Interpretazione autentica dell’articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e provvedimenti conseguenti», nei cui «applicano con efficacia retroattiva la nozione di “valore attuale medio”, prevedendo l’obbligo di restituzione di somme e/o quote del Fondo Family già percepite legittimamente da ex consiglieri regionali sulla base della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6», in riferimento all’art. 3 Cost., promosso dal Tribunale ordinario di Trento, con ordinanza n. 72 del 2017 – Non fondatezza; inammissibilità.
Le disposizioni legislative regionali sottoposte a scrutinio pretendono “di offrire un’interpretazione autentica” che in realtà non è un’interpretazione autentica, ma “introduce nuovi criteri per l’attualizzazione” avente natura retroattiva.  Nonostante il divieto di retroattività contenuto nell’art. 11 delle Disposizioni preliminari al codice civile, da considerare principio fondamentale di civiltà giuridica, non è escluso che il legislatore possa approvare disposizioni con efficacia retroattiva, se “la retroattività trovi adeguata giustificazione nell’esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo”, giustificazione che la Corte individua nel fatto che “l’intervento legislativo mira a correggere gli effetti di una normativa che aveva complessivamente determinato un ampliamento della spesa pubblica regionale, in controtendenza rispetto alle generali necessità di contenimento e risparmio in quegli stessi anni. […] Tutti gli enti facenti parte della cosiddetta finanza pubblica allargata sono stati chiamati, proprio in quel periodo di tempo, a concorrere – secondo quanto stabilito dagli artt. 81 e 97, primo comma, Cost. – all’equilibrio complessivo del sistema e alla sostenibilità del debito nazionale, a prescindere dalla condizione di maggiore o minore equilibrio del proprio bilancio.”
Da ciò risulta la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 5; 2; 3, commi 1, 2, 3 e 4; 4, commi 1, 2, 3 e 5 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2014.” Inoltre, la Corte dichiara l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 4; 3, commi 5 e 6; 4, comma 4, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 11 luglio 2014, n. 4, perché “tali disposizioni disciplinano distintamente situazioni diverse e non assimilabili [al caso a quo].”


Ordinanza 111/2019: Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale degli artt. 2 e 3 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 11 luglio 2014, n. 5, recante «Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 (Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), come modificata dalle leggi regionali 28 ottobre 2004, n. 4, 30 giugno 2008, n. 4, 16 novembre 2009, n. 8, 14 dicembre 2011, n. 8 e 21 settembre 2012, n. 6, nonché alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta regionale), e successive modificazioni, volte al contenimento della spesa pubblica», in riferimento agli artt. 2, 3, 97 e 117, primo comma Cost, promossi dal Tribunale ordinario di Trento, con quattro distinte ordinanze n. 133, 134, 135, 176 del 2018 – Manifesta inammissibilità.
Gli artt. 2 e 3 della legge impugnata «applicano, peraltro con effetto retroattivo, permanente ed irreversibile, il divieto di cumulo con il limite massimo di € 9.000,00 lordi mensili e/o la riduzione del 20% dell’assegno vitalizio erogato dalla Regione a tutti i titolari di assegno vitalizio regionale e parlamentare, diretto o indiretto, senza gradualità di sorta». La Corte ritiene “che la mancata presa di posizione sulle modalità di interpretazione e applicazione delle disposizioni censurate, che si traduce in un’inadeguata descrizione del quadro normativo, nonché il conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate su quelle disposizioni, rendono le questioni stesse manifestamente inammissibili.”.



DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO

Sentenza n. 955/2019: Covelano marmi
Ricorso n. 8524/2015 del ricorrente Covelano Marmi S.r.l. contro il Sig. Gurschler, nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, del Comune di Silandro e del Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio; ricorso n. 9181/2015 del Comune di Silandro contro il Sig. Gurschler e nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, della Covelano Marmi S.r.l., del Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio e dell’Amministrazione Separata dei Beni in Uso Civico di Covelano; ricorso n. 10585/2015 della Provincia autonoma di Bolzano contro il Sig. Gurschler e nei confronti della Covelano Marmi S.r.l., del Comune di Silandro, del Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio e dell’Amministrazione Separata dei Beni in Uso Civico di Covelano per la riforma della sentenza n. 307/2015 del TAR di Bolzano, concernente l’ottemperanza alla sentenza n. 61/2015 dello stesso tribunale. La sentenza n. 61/2015 a sua volta aveva annullato il provvedimento autorizzatorio del 23 maggio 2014, rilasciato nella stagione estiva del 2014 a favore del Comune di Silandro per il transito con mezzi pesanti sulla strada per l’accesso alla cava marmifera di Covelano e per il trasporto del materiale estrattivo. Nel ricorso per ottemperanza della sentenza n. 307/2015 il Sig. Gurschler aveva invece chiesto “la declaratoria di nullità, per violazione e/o elusione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 61/2015, del nuovo provvedimento dell’assessore provinciale per l’agricoltura e le foreste prot. n. 32.0/84.07.4/326187 del 29 maggio 2015, con cui il Comune di Silandro era stato autorizzato al transito sulla strada forestale per il trasporto di marmo nell’imminente stagione estiva 2015, nuovamente senza chiedere il consenso del ricorrente […]”.
Il Consiglio di Stato accoglie alcuni motivi di ricorso del Comune di Silandro (ricorso n. 9181/2015), sottolineando che l’oggetto del giudicato formatosi sulla sentenza n. 61/2015, oggetto a sua volta dell’impugnata sentenza n. 307/2015, era limitato al provvedimento autorizzativo impugnato del 2014 e non poteva invece “proiettarsi nel futuro, su eventuali nuovi procedimenti autorizzatori non ancora richiesti e adottati”. Il provvedimento autorizzatorio del 29 maggio 2015 per la stagione del 2015 invece era stato adottato all’esito di un nuovo procedimento e su istanza non solo del Comune di Silandro ma anche dell’Amministrazione Separata dei Beni in Uso Civico di Covelano e inoltre in presenza di un nulla-osta da parte dell’ente Parco Nazionale dello Stelvio. “Il precedente provvedimento autorizzatorio del 23 maggio 2014, relativo alla stagione estiva/autunnale 2014, annullato con la sentenza ottemperanda n. 61/2015, era, invece, stato adottato su istanza del solo Comune di Silandro e senza previa acquisizione del nulla-osta dell’ente Parco.” “Risulta dunque evidente la diversità, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, delle due concrete fattispecie autorizzatorie dedotte in giudizio rispettivamente nel giudizio cognitorio e nel giudizio di ottemperanza, con conseguente inconfigurabilità, anche sotto tale profilo, di una violazione o elusione di giudicato.” Il Consiglio di Stato dispone di seguito che “il ricorso per ottemperanza volto a dichiarare la nullità e/o inefficacia, per violazione e/o elusione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 61/2015” deve essere respinto. Anche il motivo di ricorso per il quale dovrebbe essere dichiarata la nullità e/o l’inefficacia “per contrasto con la sentenza esecutiva n. 72/2015” dello stesso TAR, appellata dal Comune di Silandro, non viene accolto dal Consiglio di Stato.


Sentenza n. 1618/2019: SALE GIOCHI
Dieci ricorsi riuniti per la riforma delle rispettive dieci sentenze del TAR di Bolzano, le quali avevano respinto “i ricorsi proposti dalle imprese odierne appellanti, che gestiscono sale giochi” in diversi luoghi dell’Alto Adige, “avverso i provvedimenti di decadenza, per intervenuta scadenza legale, delle rispettive autorizzazioni alla gestione delle sale giochi e di contestuale diniego di rinnovo negli stessi siti, adottati nei mesi di aprile e maggio 2016 dall’amministrazione provinciale sul rilievo che le sale giochi erano ubicate entro un raggio di 300 m da luoghi c.d. sensibili, quali definiti dall’art. 5-bis, comma 1, l. prov. 13 maggio 1992, n. 13 – articolo, inserito dall’art. 1, comma 1, l. prov. 22 novembre 2010, n. 13”.
Il Consiglio di Stato respinge gli appelli confermando le impugnate sentenze perché ritiene infondati gli appelli anche in riferimento alle “censure dedotte avverso le statuizioni dichiarative della manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5-bis l. prov. n. 13/1992, per asserito contrasto con gli artt. 3, 41, 117, comma 2, lettere e), h) e m), e 118 della Costituzione.” Per quanto riguarda un eventuale contrasto con gli articoli 117 comma 2, lett. e), h) e m) e 118 Costituzione il Consiglio rinvia alla sentenza n. 300/2011 della Corte costituzionale che aveva già dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale, riconducendo le disposizioni in questione alla materia della tutela dei minori e a quella della tutela del territorio, dove la Provincia autonoma di Bolzano esercita la potestà legislativa esclusiva ex art. 8 numeri 25) e 5) dello Statuo speciale. Il Consiglio di Stato si riferisce anche all’ormai consolidata giurisprudenza amministrativa in materia, la quale “ha ripetutamente affermato la legittimità delle discipline, regionali e delle Province autonome, che pongono limiti alla collocazione nel territorio delle sale da gioco e di attrazione e delle apparecchiature per giochi leciti, dichiaratamente finalizzate a tutelare soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale”. Anche in riferimento alla questione di legittimità costituzionale delle disposizioni in riguardo all’art. 41 Cost., il Consiglio di Stato esclude “che la censurata disciplina legislativa determini un’interdizione assoluta del diritto all’esercizio dell’attività economica del gioco lecito in ambito comunale e/o provinciale e una soppressione di tale settore di mercato” e deduce da ciò anche la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale per la mancata “violazione della libertà di iniziativa economica sancita dall’art. 41, primo comma, della Costituzione”.


Sentenza n. 544/2019: Casa circondariale di Bolzano
Ricorso n. 8263/2015 proposto dalla Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani S.p.a., in proprio e in qualità di capogruppo mandataria di costituenda associazione temporanea di imprese - a.t.i. con Guerrato S.p.a. contro la Provincia autonoma di Bolzano, Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori servizi e forniture, contro l’ANAC e nei confronti della Società Italiana per Condotte d’Acqua S.p.a. e Inso Sistemi per Infrastrutture Sociali S.p.a., per la riforma della sentenza del TAR di Bolzano n. 270/2015 concernente l’”esclusione dalla procedura per l’affidamento della concessione di finanziamento della progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione della nuova Casa Circondariale di Bolzano” e il risarcimento dei danni. La Mantovani S.p.a. “è stata esclusa dalla procedura di evidenza pubblica per aver comunicato tardivamente e in modo incompleto gli elementi che dimostrassero che si fosse dissociata dalla condotta del suo amministratore”, che a sua volta il 5 dicembre 2013 era stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile il 29 marzo 2014 “per i reati di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di associazione a delinquere e di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, reato continuato e in concorso”. Tale sentenza non è stata menzionata nelle dichiarazioni in sede di gara, momento antecedente del passaggio in giudicato della sentenza penale, ma solo con le memorie del 10 giugno 2014 e del 17 ottobre 2014, dopo che l’autorità di gara aveva chiesto dei chiarimenti. Ai fini della decisione dell’appello veniva investita la Corte di giustizia UE della questione pregiudiziale sulla compatibilità con il diritto dell’Unione Europea dell’art. 38, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 163 del 2006, concernente l’estensione della disciplina dell’obbligo dichiarativo sull’assenza di sentenze definitive di condanna “ai soggetti titolari di cariche nell’ambito delle imprese concorrenti, cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando”.
Il Consiglio di Stato ritiene infondato l’appello, ad eccezione del motivo con cui viene specificamente impugnata la statuizione sulle spese. Considerando che anche la Corte di giustizia Ue aveva concluso, che una normativa nazionale non si pone in contrasto con il diritto dell’Ue, ove prevede di tener conto di una condanna penale ancorché non ancora definitiva, per un reato che incide negativamente sulla “moralità professionale di tale impresa” “qualora il suddetto amministratore abbia cessato di esercitare le sue funzioni nell’anno precedente la pubblicazione del bando di gara d’appalto pubblico, e di escludere tale impresa dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione di appalto in questione con la motivazione che, omettendo di dichiarare detta condanna non ancora definitiva, l’impresa non si è effettivamente e completamente dissociata dalla condotta del suddetto amministratore”. Si ritiene quindi legittima l’esclusione della Mantovani S.p.a., basata sulla “mancata dissociazione dell’impresa dalla condotta dell’amministratore delegato, “dell’omessa tempestiva dichiarazione della condanna non ancora definitiva pronunciata nei confronti dell’amministratore, cessato dalla carica nell’anno precedente la pubblicazione del bando di gara”.


Sentenza n. 2485/2019: tutela delle minoranze linguistiche
Ricorsi n. 8974/2018 e n. 8976/2018 proposti dal Ministero dell’Interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza contro più appellati, tutti assistenti e agenti della Polizia di Stato, e contro la Provincia autonoma di Bolzano per la riforma della sentenza del TAR di Bolzano n. 100/2018 concernente la domanda di annullamento nonché di diversi altri atti e per la riforma della sentenza del TAR di Bolzano n. 101/2018, anch’essa concernente domanda di annullamento e di altri atti. Con le sentenze summenzionate il TAR di Bolzano aveva accolto i ricorsi proposti dagli odierni appellati, assistenti e agenti della Polizia di Stato con quattro anni di servizio e in possesso dell’attestato di bilinguismo di livello C, avverso determinati atti, tra i quali vari decreti del Direttore Centrale per le Risorse Umane, i quali avevano assegnato ai concorrenti per i posti ordinari, “dei posti rientranti nella riserva per la Provincia di Bolzano rimasti scoperti per insufficienza o per rinuncia dei concorrenti muniti del necessario titolo linguistico, nelle annualità 2008 e 2010 (oggetto della sentenza n. 100/2018) rispettivamente 2011 e 2012 (oggetto della sentenza n. 101/2018)”. Così si vedevano vanificate “le disposizioni in materia di uso della lingua nei rapporti con la pubblica amministrazione, sancite dagli artt. 99 e 100 dello Statuto speciale di autonomia approvato con d.P.R. n. 670/1972 e ulteriormente specificate nelle norme di attuazione dello Statuto speciale di cui agli artt. 33 d.P.R. n. 574/1988 e 4 d.P.R. n. 752/1976”.
Il Consiglio di Stato respinge i ricorsi e conferma le impugnate sentenze. Sottolinea tra l’altro la necessità di interpretare la disciplina di riferimento costituzionalmente orientato “tenendo conto sia del principio della tutela delle minoranze linguistiche sancito dall’art. 6 della Costituzione, sia degli artt. 99 e 100 dello Statuto speciale di autonomia – secondo cui nella Regione Trentino - Alto Adige la lingua tedesca è parificata a quella italiana e i cittadini di lingua tedesca della Provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la loro lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi della pubblica amministrazione […]”. Il Consiglio di Stato si riferisce espressamente all’art. 33 d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, il quale mirerebbe “a garantire il rispetto del bilinguismo da parte delle Forze di polizia” e dispone di seguito che “deve essere riservata, in base al fabbisogno di personale occorrente […] una aliquota di posti per i candidati che abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca”. Il fondamento per la riserva nel reclutamento del personale delle Forze di polizia ai possessori dell’attestato di adeguata conoscenza delle lingue può quindi essere trovato nella “disciplina di rango costituzionale e para-costituzionale”.


PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE
Legislazione provinciale
Legge provinciale n. 22 del 3 dicembre 2018
“Democrazia diretta, partecipazione e formazione politica”
La legge provinciale contiene la novazione degli strumenti della democrazia diretta e partecipativa ed abroga la legge n. 18 del 18 novembre 2005 e le regole comprese.
Le più importanti regolarizzazioni sono: Il referendum può essere richiesto da almeno 8.000 elettrici/elettori. È da distinguere tra: il referendum abrogativo, il quale dà la possibilità di abrogare una legge vigente; il referendum propositivo, il che dà la possibilità di votare una legge che le cittadine/i cittadini hanno elaborato; il referendum confermativo, con il quale viene deciso se una legge varata dal Consiglio provinciale deve entrare in vigore o meno, il cui deve essere chiesto da almeno 300 promotrici/promotori entro 20 giorni dall’approvazione della legge in consiglio, ed escluse sono le leggi approvate a maggioranza di due terzi; il referendum consultivo su proposte legislative di competenza del Consiglio o della Giunta provinciale: è l’unico che è valido anche se al voto non hanno partecipato almeno il 25 per cento degli aventi diritto, i quali sono tutti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età entro il giorno dell’elezione. Inoltre, sono regolati l’iniziativa popolare, la possibilità di creare Consigli delle cittadine e dei cittadini, quale processo partecipativo ha come obiettivo di coinvolgere nel processo politico la popolazione e le sue competenze e conoscenze su questioni che riguardano la collettività, il che fanno esprimendo suggerimenti e raccomandazioni. Installato viene anche l’ufficio per la formazione politica e la partecipazione, che fra l’altro mira al rafforzamento della formazione politica della popolazione, l’organizzazione dei Consigli delle cittadine e dei cittadini e dare informazioni sull’oggetto dei referendum.


Legge provinciale n. 1 del 23 aprile 2019
“Abrogazione della legge provinciale 20 settembre 2012, n. 15, (Istituzione del repertorio toponomastico provinciale e della consulta cartografica provinciale) e altre disposizioni”
La legge provinciale contiene al primo articolo l’abrogazione della legge provinciale n. 15 del 20 settembre 2012, con la quale si mira di revocare il procedimento di controllo di legittimità costituzionale davanti alla Corte Costituzionale, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso n. 182/2012. Così manca ancora una regolarizzazione come previsto nell’art. 8, cifra 2, D.P.R. nr. 670/1972 (statuto speciale).
Secondo l’art. 2 viene inserito l’art. 4-bis nella legge provinciale n. 26 del 12 giugno 1975, il quale stabilisce che un luogo pubblico non può essere intitolato al nome di persone decedute da meno di dieci anni. Eccezioni possono essere consentiti, dopo aver sentito il Direttore/la Direttrice della Ripartizione provinciale Beni culturali, per persone particolarmente benemerite per la collettività.


Legge provinciale n. 2 del 29 aprile 2019
“Variazioni del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 e altre disposizioni”



Giurisprudenza amministrativaLe sentenze possono essere consultate al sito https://www.giustizia-amministrativa.it/.


SENTENZA N. 82/2019: ZONA SCIISTICA CAREZZA
Ricorso n. 124/2018 del Dachverband für Natur- und Umweltschutz Südtirol (Federazione Protezionisti Sudtirolesi), dell’Alpenverein (AVS) Südtirol e dell’Alpenverein Sezione di Bolzano contro la Provincia Autonoma di Bolzano, contro i Comuni di Tires e Nova Levante e nei confronti della Tierser Seilbahn AG per l’annullamento di più deliberazioni, studi di fattibilità, protocolli e pareri, nonché della Deliberazione della Provincia Autonoma di Bolzano n. 159/2018 e degli allegati, concernente l’“Intervento integrativo alla zona sciistica ‘Carezza’ nei Comuni di Tires e Nova Levante per la realizzazione del collegamento funiviario Tires/San Cipriano-Malga Frommer. Approvazione”.
Il TAR rigetta i motivi di ricorso in confronto a tutti gli atti, i quali non hanno carattere di un provvedimento e che non sono dunque atti amministrativi impugnabili, come per esempio lo studio di fattibilità in questione. Ciò vale anche per pareri puramente interni, i quali non producono nessun effetto all’esterno o non sono configurabili come provvedimenti conclusivi-finali. Il ricorso da parte dell’Alpenverein Südtirol e della Sezione bolzanina viene dichiarato inammissibile, ritenuto mancante un relativo legame al progetto e considerando che la Sezione AVS di Nova Levante non si è espressa in nessun modo in riguardo al progetto e che la Sezione AVS di Tires per iscritto ha preso le distanze dal ricorso proposto.
Il TAR accoglie invece il motivo di ricorso del Dachverband für Natur- und Umweltschutz Südtirol in riferimento al difetto di motivazione, annullando di seguito il parere n. 1/2018 del Comitato ambientale, nonché la Deliberazione della Provincia Autonoma di Bolzano n. 159/2018. Ritiene manifestamente violato sia l’obbligo generale di motivazione, nonché le disposizioni che stabiliscono, che la decisione del Comitato ambientale deve essere espressa in modo analitico. In addizione a ciò mancherebbe anche la motivazione in riferimento alla cooptazione di altri membri con diritto di voto al Comitato ambientale per particolari progetti. Nel protocollo suddetto non può essere trovata la relativa motivazione, né in relazione al progetto, né in riferimento alle competenze specifiche degli esperti esterni.


SENTENZA N. 62/2019: DIRITTO SOGGETTIVO E INTERESSE LEGITTIMO IN MATERIA DI CONTRIBUTI
Ricorso n. 141/2018 dell’associazione “Die Kinderwelt Onlus” contro la Provincia Autonoma di Bolzano per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia di più decreti della Direttrice dell’Agenzia per la famiglia della Provincia Autonoma di Bolzano, con i quali sono stati revocati vari contributi a favore di enti privati e pubblici per iniziative di accompagnamento e assistenza extrascolastica integrativa per bambini e ragazzi.
Il TAR ritiene inammissibile il ricorso, visto che la materia del contendere non rientra tra le materie di competenza del Giudice amministrativo ma tra quelle della giurisdizione ordinaria. Con riferimento alla giurisprudenza consolidata del Tribunale, il TAR sottolinea la necessità di distinguere tra la fase dell’assegnazione dei contributi e quella del mantenimento delle agevolazioni. Nella prima fase, il soggetto beneficiario è sempre titolare di un interesse legittimo, nella seconda fase invece, il soggetto privato spesso è titolare di un diritto soggettivo, come in particolare in quei casi, dove i contributi vengono revocati da parte della Pubblica amministrazione a causa del mancato rispetto degli obblighi connessi alla loro concessione. Nel caso attuale, la revoca è dovuta alla mancata osservanza delle disposizioni in materia di rendiconto ai sensi dell’art. 12 delle direttive della delibera e riguarda dunque un diritto soggettivo del beneficiario, motivo per il quale sussiste la competenza del giudice ordinario.


SENTENZA N. 15/2019: MARINZEN SRL
Ricorso n. 183/2018 della società Marinzen Srl contro la Provincia Autonoma di Bolzano e contro il Comune di Castelrotto per l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112 ss cpa della sentenza n. 365 del 22.12.2017 del TAR di Bolzano, nonché per la nomina di un commissario ad acta, il quale delibera in luogo dell’amministrazione inerte ai sensi dell’art. 9-bis comma 3 del Decreto del Presidente della Provincia sullo studio di fattibilità della Marinzen Srl. Inoltre il ricorrente chiede l’annullamento della Delibera provinciale n. 1079 del 16.10.2018, con la quale è stata nuovamente rigettata la domanda della Marinzen Srl riguardante il collegamento della zona sciistica Marinzen alla zona sciistica Alpe di Siusi, e di atti connessi.
Il TAR accoglie il ricorso e dichiara di seguito la nullità della Delibera n. 1079 del 16.10.2018 e degli atti consecutivi. Viene rilevato tra l’altro, che nella nuova trattazione della questione, la Pubblica amministrazione ha applicato delle disposizioni entrati in vigore solo dopo la notifica della sentenza. Gli avvenimenti verificatosi solo dopo la notifica della sentenza, a parere della giurisprudenza, sono però irrilevanti per il riesame della questione. Per l’attuazione e la conclusione del procedimento in questione vige quindi il termine ordinario di 30 giorni e non quello di 150 giorni, come introdotto dalla Delibera provinciale n. 169 del 27.02.2018. Inoltre a ciò, il TAR stabilisce che le due alternative di progetto proposte dalla Marinzen Srl, non possono essere qualificate come modifica al progetto, la quale avrebbe portato a una riproposizione dello stesso, ma come collaborazione leale e trasparente, per procurare all’Amministrazione tutte le informazioni rilevanti e necessari per il dovuto bilanciamento degli interessi. Il TAR di Bolzano conferma quindi l’obbligo per l’Amministrazione provinciale, di proseguire con il procedimento per la valutazione dello studio di fattibilità del 2015, nonché delle sue varianti in base alle disposizioni in vigore al 26.02.2018. Il Tribunale ordina all’Amministrazione di emanare entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza il parere del Comitato ambientale sul progetto e sulle varianti e di rilasciare entro i 30 giorni successivi il provvedimento finale di chiusura.


SENTENZA N. 23/2019: SAD
Ricorso n. 279 del 2017 proposto da Consorzio dei Concessionari di Linea della Provincia Autonoma di Bolzano – LIBUS in proprio e quale mandante del costituendo RTI con SAD Trasporto Locale S.p.A. contro la Provincia Autonoma di Bolzano e contro l’Acp Agenzia per i Procedimenti e La Vigilanza in materia di Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture per l’annullamento della Deliberazione della Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano n. 1147 del 24.10.2017 “avente ad oggetto ‚Proposta di project financing di servizi avente a oggetto l'affidamento in concessione di un bacino omogeneo nella Provincia di Bolzano del servizio di trasporto su gomma e su sede fissa’, con la quale è stata dichiarata ‘non ammissibile’ la proposta di project financing” e di diversi altri atti e provvedimenti. Inoltre trattato in modo congiunto il ricorso n. 280 del 2017 proposto da SAD Trasporto Locale S.p.A. e LIBUS contro la Provincia Autonoma di Bolzano e l’Acp per l’annullamento della stessa Deliberazione n. 1147 del 24.10.2017 ed altri atti e provvedimenti.
Il TAR di Bolzano rigetta i ricorsi siccome in parte inammissibili e per il resto infondati.
Per quanto riguarda la prima serie di motivi di gravame, basata sull’assunto dell’incompatibilità dell’istituto del project financing con l’affidamento in concessione di servizi di trasporto pubblico locale, il Tribunale enuncia che “[…] appare giustificato il rifiuto dell’amministrazione provinciale di sottoporre a verifica di fattibilità o di rispondenza al pubblico interesse la proposta di finanza di progetto per cui è lite, con conseguente infondatezza del mezzo di gravame in esame.” Alla stregua della delibera n. 566 del 31.05.2017 “dell’Autorità nazionale anticorruzione, come richiamata nella parte motiva della delibera n. 1147/2017” si deve escludere “la possibilità di ricorrere alla finanza di progetto quando – come normalmente avviene nei servizi di trasporto pubblico su gomma – si discuta di concessioni di servizi ‘pure’ in cui non sia contemplata la realizzazione di opere infrastrutturali.” Da queste valutazioni dell’ANAC si potrebbe inoltre ricavare “una seconda controindicazione all’ammissibilità della finanza di progetto, ogniqualvolta la stessa sia indirizzata ad agevolare iniziative che si connotano per un elevato tasso di ‘contribuzione pubblica’.” “Contraddice, infatti, la ratio che connota gli strumenti di partenariato pubblico privato - finalizzati all’attrazione di risorse finanziarie private nell’esecuzione e gestione di opere e servizi pubblici - l’uso degli stessi in relazione alla prestazione di servizi caratterizzati da significativa copertura finanziaria pubblica. Viene meno, in siffatta ipotesi, anche la giustificazione dell’attribuzione a favore del promotore di vantaggi concorrenziali che fungono da contropartita dell’esposizione finanziaria richiesta.”
Un’altra serie di doglianze riguarda invece “la configurabilità di un vincolo normativo che imponga la necessaria ripartizione del territorio provinciale in più bacini territoriali omogenei, ovvero escluda la possibilità di mettere a gara la gestione del servizio dei TPL sulla base di un unico bacino territoriale provinciale e, conseguentemente, di un unico lotto”. Non accogliendo detti motivi, il Tribunale sottolinea che il “ruolo di ‘governo’ attribuito all’ente provinciale rispecchia il riparto delle competenze legislative in materia che lo Statuto d’autonomia attribuisce in via primaria alla PAB (art. 8, comma 1, cifra 18 del D.P.R. n. 670/1972). Devono quindi, per ciò soltanto, disattendersi le censure rivolte a denunciare l’obliterazione di norme statali (art. 48 del D.L. n. 50/2017 e art. 3-bis del D.L. n. 138/2011) che dettano criteri dimensionali minimi dei bacini riferiti alle Regioni ordinarie e che, per tale aspetto, non paiono integrare gli estremi di norme fondamentali di riforma economico-sociali della Repubblica, venendo legittimamente derogate dalle richiamate disposizioni di legge provinciali. Queste ultime tengono conto delle peculiarità territoriali dell’ente ad autonomia differenziata e prevalgono sulle norme statali ‘divergenti’, anche in virtù dei meccanismi di adeguamento stabiliti dalle norme di attuazione recate dall’art. 2 del D.Lgs. n. 266/1992.” Inoltre a ciò viene preso in considerazione il principio secondo il quale si deve tenere conto delle piccole e medie imprese nella gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica e ciò si traduce nel criterio della normale suddivisione in lotti o nell’aggravio motivazionale per la mancata suddivisione. Anche la giurisprudenza amministrativa si è pronunciata a favore della divisione in lotti e quindi contro il lotto unico per garantire un “efficace elemento di concorrenzialità degli affidamenti delle concessioni e di apertura del mercato”. E di seguito il Tribunale accerta anche la facoltà della Pubblica Amministrazione “di non entrare nel merito di un progetto di partenariato pubblico-privato ove lo stesso non rispetti requisiti minimi ritenuti essenziali dall’ente pubblico gestore” come tra l’altro l’esclusione del lotto unico o anche il ridotto tasso di contribuzione pubblica.


PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Legislazione provinciale
https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/ricerca-codice-provinciale.aspx


Decreto del presidente della provincia 20 febbraio 2019, n. 3-4/Leg
Regolamento concernente "Terzo regolamento stralcio di attuazione dell'articolo 38, comma 4, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), concernente la disciplina degli organi collegiali"

Legge provinciale 12 febbraio 2019, n. 1
Variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019 - 2021



Giurisprudenza amministrativaLe sentenze sono reperibili al link https://www.giustizia-amministrativa.it/provvedimenti-trga-trento inserendo anno e numero.

T.R.G.A. Trento, sez. I, 04/04/2019, n. 57
Accoglimento di ricorso per l’annullamento dell’atto di proclamazione degli eletti del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia di Trento per vizi di legittimità nell’assegnazione di alcuni voti

T.R.G.A. Trento, sez. I, 11/02/2019, n. 31
La circostanza che il recesso dal contratto di lavoro autonomo professionale, da parte del medico, derivi dalla comprensibile opzione riguardo un'opportunità lavorativa oltremodo favorevole rispetto alla possibilità di lavoro offerta dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari non configura in ogni caso una ragione sufficiente per escludere o di cui tenere conto ai fini dell'imposizione della penale. Inoltre, la finalità della l. prov. Trentino-Alto Adige n. 4/1991 è quella di ottenere la collaborazione quantomeno per due anni di professionalità specialistiche rivelatesi carenti nell'ambito del Servizio Sanitario Provinciale e per le quali è stato speso denaro pubblico, con la conseguenza che il fatto che il medico abbia assunto un impiego presso una struttura sanitaria della Regione Veneto non risulta di alcuna rilevanza. Pertanto, la penale, applicabile al medico, a seguito del recesso anticipato dal contratto di lavoro autonomo con l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, è proporzionalmente ridotta in relazione alla durata dell'incarico assegnato.

T.R.G.A. Trento, sez. I, 29/01/2019, n. 28
La violazione del principio di proporzionalità non è invocabile di fronte ad un diniego di sanatoria, di natura rigorosamente vincolata. In tal caso, non trova spazio la lamentata violazione del principio di proporzionalità né l'asserita ingiustizia manifesta del provvedimento gravato.
Nelle aree agricole è consentita la sola realizzazione di manufatti di limitate dimensioni funzionali alla coltivazione del fondo e non con finalità abitativa, ai sensi dell'art. 3 comma 4, del d.P.P. di Trento n. 84/2010.
Il richiamo preciso al dato testuale dell'art. 61 delle N.T.A. del vigente P.R.G., che vieta nuove edificazioni ed ampliamenti volumetrici dell'esistente nelle aree di protezione dei contesti paesaggistici, ove risulta situato l'edificio di cui trattasi, costituisce già sufficiente ragione del diniego di sanatoria per le opere irregolarmente realizzate.

T.R.G.A. Trento, sez. I, 17/01/2019, n. 17
La l.p. n. 5/2006 (come successivamente modificata) esplicitamente demanda alla Giunta provinciale la fissazione dei titoli valutabili (o meno) ai fini della formazione delle graduatorie d'istituto. Tale normativa, vigente, incontestata e di perdurante applicazione nel territorio provinciale, non ha posto vincoli di sorta a riguardo dei titoli valutabili. Il D.M. 1 giugno 2017, n. 374, di cui si pretende l'applicazione per quanto riguarda la valutabilità dei titoli relativi a servizi di insegnamento resi senza il possesso del prescritto titolo di studio, afferma, all'art. 6, comma 5, la vigenza nella Provincia di Trento di specifiche disposizioni e autonomi provvedimenti, escludendo che trovi applicazione la procedura prevista del decreto stesso. La vigenza nella Provincia di Trento di disposizioni di legge diverse da quelle valide per il restante territorio nazionale, giustificata dal particolare statuto di autonomia, impedisce di apprezzare la disparità di trattamento e la manifesta ingiustizia lamentate dalla ricorrente.

T.R.G.A. Trento, sez. I, 17/01/2019, n. 12
La l. prov. Trento n. 15 del 2015 (art. 49 comma 2) affida solo al piano attuativo un eventuale incremento dei volumi, salva l'esplicita eccezione della realizzazione di opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche (e per garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e pubblici) rispetto alle quali è permesso il superamento del volume edilizio.
Secondo le N.T.A. del P.R.G. di Trento, il volume urbanistico è pari alla somma dei prodotti delle superfici utili nette dei singoli piani per le rispettive altezze interne nette, e dei piani seminterrati, qualora abbiano un'altezza netta interna non superiore a 3 metri, ove si considera solo l'altezza fuori terra, calcolata dal piano di spiccato. Il volume edilizio è, invece, quello complessivo esistente o di progetto di un edificio entro e fuori terra.
Il miglioramento delle condizioni di funzionalità, pur previsto dalla lett. d) comma 1, dell'art. 77 della l. prov. n. 15/2015, riguarda in ogni caso interventi di adeguamento dell'unità edilizia compatibili con il risanamento conservativo, che solo in tal caso sono ammissibili. La trasformazione dell'edificio preesistente, in particolare la modifica dell'altezza utile interna (nonché del volume) conseguente all'abbassamento del piano di calpestio, impedisce, anche alla stregua del prevalente indirizzo giurisprudenziale, di attribuire natura di risanamento conservativo agli interventi in questione.

T.R.G.A. Trento, sez. I, 03/01/2019, n. 1
La localizzazione di impianti di telefonia ai sensi dell’art. 78 l.p. Trento n. 15/2015 e del regolamento edilizio non è assoggettata ad autorizzazione paesaggistica.

T.R.G.A. Trento, sez. I, 06/12/2018, n. 272
La contraffazione o alterazione di un permesso di soggiorno o del visto di ingresso o di una carta di soggiorno determina la reiezione della domanda di permesso, senza alcun margine di discrezionalità per l’Amministrazione. il permesso è revocato se è stato acquisito fraudolentemente (art. 9, c. 7, lett. a) del d. lgs. n. 286/1998. Pertanto, in difetto di un valido passaporto non è consentito all'Amministrazione rilasciare il titolo di soggiorno richiesto e l'uso di un passaporto falso impone la reiezione della domanda di permesso senza lasciare margini di discrezionalità all'Amministrazione, essendo venuto meno un requisito imprescindibile per il rilascio, essendo l'allegazione di un documento falso indice presuntivo di pericolosità sociale e giustificato motivo di annullamento o di diniego del titolo di soggiorno.

T.R.G.A. Trento, sez. I, 04/12/2018, n. 271
L’art. 5 comma 5, parte seconda, d. lgs. n. 286/1998 richiede che i vincoli familiari dello straniero esistenti devono essere effettivi, escludendo, da un lato, che questi assumano di per sé carattere preminente e, dall'altro, che possano costituire scudo o garanzia assoluta di immunità dal rischio di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno. Le condanne riportate per i reati previsti dall'art. 4, T.U. sull'immigrazione (e fra questi quelli elencati nell'art. 380, cc. 1-2, c.p.p.) sono considerate automaticamente causa impeditiva al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, senza che occorra una specifica valutazione di pericolosità del condannato da parte dell'Amministrazione, atteso che detto giudizio è espresso preventivamente e direttamente dal legislatore in considerazione del grave disvalore attribuito e del particolare allarme sociale dagli stessi ingenerato. La condanna di cui sopra costituisce per lo straniero elemento ostativo al rilascio e al rinnovo del permesso, prescindendo dalla circostanza che - per detti reati - sia anche previsto obbligatoriamente, nel caso di flagranza, l'arresto e che tale misura non sia stata applicata (rectius, non si sia potuta applicare). Le norme del T.U. sull'immigrazione ricollegano, infatti, l'ostatività alla pronuncia di una sentenza penale di condanna per i reati previsti nei commi 1 e 2 dell’art. 380 c.p.p., senza operare alcun discrimine fra soggetti condannati che, al momento della commissione dei fatti delittuosi, sono stati colti o meno in flagranza, e dunque nei cui confronti sia stata applicata o non applicata la misura dell'arresto.



NEWS
La giuria internazionale della settima edizione del programma Federal Scholar in Residence di Eurac Research ha assegnato il premio ad Andrew J. Harding, professore di diritto presso la National University of Singapore, e si occupa principalmente di diritto costituzionale comparato e diritto dei paesi asiatici. Il suo manoscritto intitolato “The Constitutional Dimensions of Decentralisation and Local Self-Government in Asia” si è aggiudicato il primo posto tra le candidature pervenute, e verrà presentato nel corso del suo periodo di ricerca presso Eurac Research.
Le domande per il programma Federal Scholar in Residence 2020 devono essere inviate entro il 1° luglio 2019. Per informazioni si prega di consultare il sito www.eurac.edu/federalscholar.

Nell’ambito del progetto GaYA – Governance and Youth in the Alps, al quale l’Istituto di studi federali comparati ha partecipato assieme ad altri partner della regione alpina, sono stati elaborati strumenti e spunti per decisori pubblici e funzionari locali e regionali per promuovere la partecipazione giovanile. Come aiuto iniziale, è stata sviluppato una “toolbox online”, una cassetta degli attrezzi che presenta metodi ed esempi e mostra come aggirare gli ostacoli che si verificano più frequentemente. La toolbox è disponibile online all‘indirizzo: http://www.alpine-space.eu/projects/gaya/en/project-results/participation-toolbox. Esemplari fisici della scatola possono essere richiesti presso l’Istituto di studi federali comparati di Eurac Research.

EVENTI

Convegno "1919 - Länderkonferenzen und Landesverfassungen", il 27 giugnio 2019, dalle 14:00 alle 18:00  nella Università Innsbruck, Innrain 52, HS F.

14 giugno 2019: Modelli di gestione delle risorse naturali. Il caso dell’acqua nelle aree montane. profili economici e giuridici, convegno presso il Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Trento, con la partecipazione anche di Anac e Agcom

NOVITÀ EDITORIALI
Peter Bußjäger/Esther Happacher/Walter Obwexer (cur), Verwaltungskooperation in der Europaregion. Potenziale ohne Grenzen?, 2019.

Anna Gamper, Koordination vs. Durchgriff: Aktuelle Herausforderungen des österreichischen Bundesstaats, in: Eppler/Maurer (cur), Europapolitische Koordination in Österreich. Inter- und intrainstitutionelle Regelwerke, Funktionen und Dynamiken, 2019, 77 ss.

Esther Happacher/Roberto Toniatti (cur), Gli ordinamenti dell’Euregio. Una comparazione, 2018.

Günther Pallaver/Theo Hug, Right to vote for robots? Considerations on legal and political consequences of granting citizenship to social humanoid robots. Paper presented at the International Conference: Media in Transition 10: Democracy and Digital Media, May 17-18, 2019. Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA.
http://media-in-transition-10.mit.edu/

Günther Pallaver/Giorgio Mezzalira (cur), Der identitäre Rausch. Rechtsextremismus in Südtirol/Ubriacatura identitaria. L’estrema destra in Alto Adige,  2019.

Alice Engl/Günther Pallaver/Elisabeth Alber (cur), Politika 2019. Südtiroler Jahrbuch für Politik/Annuario di politica dell’Alto Adige/Anuar de politica dl Südtirol, 2019.

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1/2019
June 2019

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
VfGH 15.06.2018, G 77/2018; diritto delle persone intersessuali ad essere designate in modo adeguato nel registro delle nascite – “terzo genere”:
La Corte Costituzionale (VfGH) ha accertato, tramite un’interpretazione conforme a costituzione della Legge sullo stato civile del 2013, che le persone caratterizzate da intersessualità, il cui genere cioè non sia decisamente “maschile” o “femminile”, hanno il diritto ad essere registrate in modo conforme alla loro appartenenza di genere nel registro delle nascite e sui certificati.

VfGH 14.09.2018, UA 1/2018; obbligo per il Ministro Federale dell’Interno di presentare ulteriori documenti tratti dal cosiddetto “Verbale governativo (Kabinettsakt)”:
Nell’ambito dei lavori della Commissione di inchiesta sulla possibile influenza politica esercitata sul BVT, Ufficio federale per la difesa della costituzione e la lotta al terrorismo, la Corte Costituzionale, su ricorso presentato da oltre un quarto dei membri della Commissione di inchiesta di cui sopra, era chiamata a dirimere la questione se il rifiuto totale o parziale della presentazione di determinati atti e documenti alla Commissione di inchiesta fosse giustificato. Secondo la Corte Costituzionale la soluzione dipende in modo determinante dalla rilevanza astratta delle parti del Verbale riguardanti l’inchiesta.

VfGH 27.09.2018, G 149/2018; smaltimento dei rifiuti; risanamento di siti contaminati:
La Legge di riforma della giurisdizione amministrativa (Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle) del 2012 ha eliminato in gran parte i vari gradi del giudizio amministrativo. La previsione tramite legge ordinaria della possibilità di proporre un ricorso amministrativo nei confronti di provvedimenti della P.A. prima di ricorrere al Tribunale amministrativo competente sarebbe dunque incostituzionale, salvo per l’eccezione prevista nell’Art. 118 comma 4 (Art. 132 comma 6) B-VG (Legge Costituzionale Federale). Il § 10 della Legge sul risanamento dei siti contaminati (AISAG) non prevede tuttavia un’articolazione in gradi della giurisdizione amministrativa in tal senso, ma solo un potere di sorveglianza da esercitarsi d’ufficio. Tali poteri di sorveglianza sono tuttora ammissibili anche dopo l’entrata in vigore della Legge di riforma sulla giurisdizione amministrativa del 2012.

VfGH 27.09.2018, W I 2/2018; impugnazione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Innsbruck:
La Corte Costituzionale ha deciso, nel procedimento in oggetto, che le elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Innsbruck del 22/04/2018 non dovranno essere ripetute. La decisione viene motivata con il fatto che le affissioni erronee nelle cabine elettorali, rilevate nel ricorso presentato da alcuni comitati di cittadini, riguardavano tutt’al più le contemporanee votazioni per l’elezione del Sindaco, non invece quelle per il rinnovo del Consiglio comunale. Inoltre, secondo la Corte, le copie delle liste elettorali da affissare o depositare nelle cabine elettorali e riguardanti l’elezione del Sindaco non hanno un’importanza tale da indurre i votanti in errore nelle operazioni di voto per il rinnovo del Consiglio comunale.

VfGH 09.10.2018, G 9/2018 ua, abrogazione parziale di disposizioni riguardanti le tasse sulle operazioni agli sportelli bancomat:
Su richiesta di circa 500 istituti di credito austriaci la Corte Costituzionale era chiamata a pronunciarsi circa alcune disposizioni della Legge di tutela dei consumatori nelle operazioni di conto corrente (VZKG). La Corte ha considerato non contrario a costituzione il fatto che le banche concordino “singolarmente” con i clienti eventuali tasse. Tuttavia il § 4a comma 2 VZKG viola il diritto fondamentale degli istituti di credito all’inviolabilità della proprietà poiché tale disposizione concede a soggetti terzi indipendenti offerenti servizi di pagamento la possibilità di fissare a piacimento tasse sui prelievi di contanti, rappresentando un fattore di incertezza ingiustificabile sulle spese affrontate da chi offre servizi di pagamento.

VfGH 10.10.2018, E 229/2018; diritto di regresso per cure a persone non autosufficienti: inammissibile rivalersi su patrimoni oltre il 01/01/2018:
Nel procedimento in oggetto la Corte Costituzionale ha chiarito in generale la propria posizione riguardo al divieto del diritto di regresso nell’ambito delle cure a persone non autosufficienti, disciplinato al § 330a del Testo unico sulla previdenza sociale (ASVG) in caso di ricovero degli interessati in casa di riposo: rivalersi sul patrimonio degli interessati, di loro familiari, eredi o donatari, è “in ogni caso inammissibile”, anche quando tale diritto di rivalsa sia stato pronunciato con efficacia di giudicato già prima del 01/01/2018.


DIRITTO DEL LAND TIROLO
Avvertenza: Per le Gazzette ufficiali del Land e le versioni consolidate delle varie leggi consultare http://www.ris.bka.gv.at/Lr-Tirol/. Le relative bozze delle consulenze e i pareri, nonché le proposte presentate dal Governo comprensive di Annotazioni Esplicative sono consultabili sulla homepage del Parlamento (Landtag) del Tirolo (http://www.tirol.gv.at/landtag/) sotto “Parlamentarische Materialien” (Materiali parlamentari).

Adeguamento dell’ordinamento giuridico del Tirolo alla Dir. 2016/801/UE, LGBl. Nr. 58/2018:
Con la presente legge si è recepita la Direttiva 2016/801 dell’UE e si è proceduto all’adeguamento di diverse leggi del Land Tirolo nell’ambito delle attività professionali e della previdenza sociale (ad es. la Legge del Tirolo per il riconoscimento delle qualifiche professionali nell’UE, Tiroler EU-Berufsqualifikationen-Anerkennungsgesetz, – Art. 1; la Legge del Tirolo per l’istruzione e la cura dei figli minori, Tiroler Kinderbildungs- und Kinderbetreuungsgesetz, – Art. 2 ecc.). La direttiva prevede obblighi di equiparazione per le condizioni di ingresso sul territorio nazionale e di soggiorno per i cittadini di stati terzi a fini di ricerca e studio.

Legge del Tirolo sulla circolazione stradale (modifica), LGBl. Nr. 59/2018:
Con la modifica in oggetto si dà in primo luogo esecuzione dalla Direttiva 2015/996 dell’UE riguardante la valutazione e la riduzione del rumore provocato dal traffico. Partendo dalle cosiddette “Carte strategiche sulle emissioni acustiche dal traffico” si persegue l’elaborazione di piani d’azione per la diminuzione di tale rumore.

Legge del Tirolo sulla protezione dei dati 2018, LGBl. Nr. 87/2018:
Il motivo di questa legge è costituito dai necessari adattamenti all’ordinamento del Land in base al Reg. (UE) 2016/679 (cosiddetto “Regolamento generale sulla protezione dei dati”), ora in vigore e immediatamente applicabile. In tal modo si intende garantire in modo più ampio la protezione delle persone fisiche nell’elaborazione dei dati personali, non da ultimo anche tramite la possibilità di comminare sanzioni amministrative sensibilmente più severe in caso di violazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati.

Legge sul Presidente della Direzione istruzione e formazione (Bildungsdirektion) del Tirolo, LGBl. Nr. 91/2018:
A partire dal 1° gennaio 2019 le intendenze scolastiche (Landesschulrat) nonché le “sezioni scuola” (Schulabteilung) verranno sostituite da nuovi autorità, chiamate “Bildungsdirektion”. Si tratta di autorità alle dipendenze sia della Federazione che del Land (“autorità mista”). Ai sensi dell’Art. 113 comma 8 B-VG (Legge Costituzionale Federale) una legge del Land può prevedere che il Capo del Governo del Land (Landeshauptmann) presieda la Direzione istruzione e formazione. Ora il Tirolo fa uso di questa possibilità.

Legge del Tirolo di assegnazione di personale alla Direzione istruzione e formazione, LGBl. Nr. 92/2018:
Con questa legge si dà esecuzione al compito, previsto dalla Legge Costituzionale Federale, di assegnare alla Direzione istruzione e formazione, ai sensi dell’Art. 113 comma 9 B-VG, un numero sufficiente di addetti per assolvere ai suoi compiti.

Legge del Tirolo di verifica degli appalti pubblici 2018, LGBl. Nr. 94/2018:
Attuazione delle nuove direttive in materia di appalto con nuove discipline per le concessioni di opere pubbliche  e di servizi.

Legge del Tirolo di riforma del sistema scolastico, LGBl. Nr. 96/2018:
Adattamenti alla Legge del Tirolo di organizzazione delle scuole (Tiroler Schulorganisationsgesetz) del 1991, alla Legge del Tirolo di organizzazione delle scuole di formazione professionale (Tiroler Berufsschul­organisationsgesetz) del 1994 e alla Legge del Tirolo sulla competenza d’ufficio alle carriere dei docenti (Tiroler Lehrer-Diensthoheitsgesetz) del 2014, resi necessari dall’istituzione della Direzione istruzione e formazione.

Legge del Tirolo sull’energia elettrica 2012 (riforma), LGBl. Nr. 117/2018:
Nell’ambito di tale riforma si è data attuazione, nella legislazione del Land, a diverse disposizioni di leggi quadro ordinarie emanate dal legislatore federale. Inoltre si è dato corso a un adattamento a obblighi dettati dall’Unione Europea in tema di efficienza energetica. In settori specifici – ad esempio sull’esonero dai permessi per le erogazioni ad edifici temporanei – si è perseguito infine l’obiettivo di una deregulation.



GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
Corte Amministrativa Suprema
VwGH 22.03.2018, Ra 2018/01/0045; decadenza della cittadinanza austriaca a causa dell’acquisizione volontaria della cittadinanza turca:
Nel caso di specie la ricorrente ha perso la cittadinanza austriaca a causa dell’acquisizione volontaria della cittadinanza turca. La Corte amministrativa suprema (VwGH) ha rilevato tra l’altro che l’eventuale erronea convinzione circa gli effetti dell’acquisizione volontaria della cittadinanza di altro paese – anche se scusabile – non elimina l’effetto giuridico della domanda rivolta all’acquisizione della cittadinanza di un paese straniero. L’attribuzione formale della cittadinanza di altro paese non svolge in ciò alcun ruolo.

VwGH 10.07.2018, Ra 2018/01/0094; idoneità del registro delle nascite turco di fornire prova dei dati in esso contenuti:
La Corte amministrativa suprema ha accertato in questo procedimento che le iscrizioni nel registro delle nascite turco hanno carattere di atto pubblico. Sono suscettibili di controprova ma sono ampiamente idonee a fornire prova dei dati in esso contenuti. In fin dei conti gli interessati, nell’ambito dell’obbligo di cooperazione loro incombente, devono perciò presentare attivamente controprove se è messo in dubbio la correttezza di un estratto del registro delle nascite turco.

VwGH 24.04.2018, Ra 2018/05/0056; incompatibilità tra un pollaio e la destinazione abitativa del suolo:
Nel procedimento di specie la Corte amministrativa suprema era chiamata a decidere se determinati animali possano essere allevati su un fondo ad uso abitativo e se su di esso possano essere erette opere edilizie atte allo scopo di detto allevamento. La risposta a tale questione era strettamente legata alla questione della tipicità del fatto di allevare pollame nel proprio domicilio in immobili ad uso abitativo. La Corte si è pronunciata nel senso del Tribunale amministrativo competente, secondo il quale il pollame non viene allevato tipicamente nel proprio domicilio e di solito la popolazione di zone residenziali non è autorizzata ad erigere opere edilizie a tale scopo.

VwGH 19.06.2018, Ra 2017/02/0102; non si dà luogo ad archiviazione del procedimento penale-amministrativo per la presunta scarsa gravità del mancato rispetto di un cartello di “stop”:
In tale procedimento la Corte amministrativa suprema è giunta alla conclusione che il mancato rispetto di un cartello di “stop” non consentiva l’archiviazione del procedimento ai sensi del § 45 comma 1 riga 4 VStG (Legge sugli illeciti amministrativi). Al contrario, il rispetto dello stop costituisce una delle regole fondamentali della circolazione stradale e ad esso tutti i soggetti della circolazione devono prestare, in qualsiasi circostanza, particolare diligenza.

VwGH 08.08.2018, Ra 2017/10/0103; in merito all’apertura di una farmacia, nel caso in cui in tal modo un’altra farmacia già esistente scenda al di sotto del bacino di utenza minimo previsto per legge:
La Corte amministrativa suprema era chiamata a rispondere, in questo procedimento, su quali siano i presupposti per la concessione di apertura di una nuova farmacia in presenza di una “particolare situazione locale” ai sensi del § 10 comma 6a della Legge sull’attività delle farmacie, nonostante in tal modo si scenda al di sotto del minimo di 5.500 persone servite da una farmacia già esistente, stabilito per legge. La presenza di una “particolare situazione locale” deve essere valutata, secondo la Corte, nell’ambito di una considerazione globale. La concessione dev’essere attribuita in tale ambito solo se, a parte questioni demografiche particolari (ad es. in caso di zona difficilmente raggiungibile), senza l’apertura della nuova farmacia si creerebbe una carenza nell’accessibilità di prodotti farmaceutici da parte della popolazione, e l’apertura della nuova farmacia sia pertanto necessaria al fine di garantire tale distribuzione tra la popolazione interessata. Nel caso di specie tali presupposti non ricorrono interamente, motivo per cui la Corte amministrativa suprema ha rigettato il ricorso.



Tribunale amministrativo del Land Tirolo
26.06.2018, LVwG-2018/40/0929-3; parte integrante di via pubblica:
Ai sensi del § 1 comma 3 lett. d dell’Ordinamento edilizio del Tirolo (Tiroler Bauordnung) del 2018, le vie pubbliche, ivi comprese le loro parti integranti, non rientrano nell’ambito di applicazione di esso. Sono parti integranti delle vie pubbliche, ai sensi del § 3 comma 1 lett. b della Legge del Tirolo sulle strade, tra le altre cose, gli argini, i declivi, i ponti, i muri di sostegno e simili. Il muro di sostegno di cui si tratta nel caso presente, a forma di declivio, è dunque da considerarsi anch’esso parte integrante della via pubblica.

09.07.2018, LVwG-2017/12/1997-6; affidabilità del soggetto; movimento sovranista; Legge sul possesso delle armi:
Dato che il ricorrente mette in discussione la legittimazione dello Stato e delle sue istituzioni professando tale ideologia (movimento sovranista) manifestatasi in azioni pubbliche, e dato che lo stesso dichiara di non sentirsi interamente vincolato dalla legislazione federale o del Land, si è indotti a temere che non rispetterà rigorosamente nemmeno le disposizioni della Legge sul possesso delle armi e il regolamento di attuazione di essa. Per tale motivo non è nemmeno garantito che il ricorrente non farà un uso illecito o irresponsabile di armi. L’affidabilità del ricorrente, richiesta dalla Legge sul possesso delle armi ai sensi del § 8 della medesima (WaffG), non è dunque assicurata.

17.07.2018, LVwG-2018/32/1382-2; proprietà di abitazione; necessità del consenso:
Dalla previsione esplicita del § 29 comma 2 lett. a dell’Ordinamento edilizio del Tirolo del 2018 deriva senza alcun dubbio che dopo la richiesta della concessione edilizia, in caso di edificazione nuova o supplementare su un fondo di cui si sia proprietari, la prova della comproprietà del fondo stesso o la dichiarazione di consenso da parte del comproprietario interessato è necessaria solo se il richiedente la concessione non sia egli stesso comproprietario. In caso di opere edilizie non qualificabili quali edificazioni nuove o supplementari nel senso indicato dal § 2 commi 7 e 8 del TBO (Ordinamento edilizio del Tirolo) del 2018, tale prova non è invece necessaria.

20.07.2018, LVwG-2017/20/1858-1; imposizione forfettaria per domicilio a fini non lavorativi:
Il § 6 comma 6 della Legge del Tirolo sui tributi di residenza (Tiroler Aufenthaltsabgabegesetz) regolamenta, in applicazione di determinati criteri, la forfettizzazione dei tributi di residenza per i domicili a fini non lavorativi, escludendo il riferimento al numero effettivo di pernottamenti e anche la presenza di eventuali esoneri ai sensi del § 4 della legge citata, e quindi il riferimento a singoli pernottamenti o singole persone.


30.07.2018, LVwG-2018/25/1640-1; revoca di concessione:
Il § 27 riga 3 SeilbG (Legge sulla gestione di funivie) prevede, per la revoca della concessione, esclusivamente considerazioni sulla sicurezza della gestione previo ammonimento al gestore, mentre non prevede a tal fine considerazioni relative all’economicità della gestione stessa.

02.08.2018, LVwG-2016/44/0948-15; utilizzo delle acque; innevamento artificiale:
Una concessione relativa all’utilizzo delle acque non può essere negata solo perché creerebbe un eventuale danno di immagine o perché l’opinione pubblica ha un atteggiamento critico rispetto alla concessione.

08.08.2018, LVwG-2017/12/2824-2; violazione della morale pubblica; Facebook; pubblica sicurezza locale:
In considerazione della competenza del legislatore del Land, la quale è limitata all’ambito della pubblica sicurezza locale, una condotta può essere disciplinata nella Legge del Tirolo sulla pubblica sicurezza (Tiroler Landes-Polizeigesetz) solo se essa si verifica di fronte a un “pubblico” situato in una “comunità locale”. Dato che il ricorrente è accusato di aver “postato” contenuti su una pagina Facebook in lingua tedesca, tali contenuti, secondo l’avviso del Tribunale amministrativo del Land, raggiungono sì un “pubblico”, tuttavia un gruppo Facebook formato da 12.176 persone la cui appartenenza al gruppo stesso è stata ottenuta premendo un semplice tasto non è più limitato a una comunità locale e il contenuto dei post non è più destinato, esclusivamente o prevalentemente, all’interesse di una comunità da considerarsi locale. Pertanto il compito di porre un freno a tali violazioni della morale pubblica non può essere in ultima analisi perseguito all’interno dei limiti di una comunità locale.

27.08.2018, LVwG-2018/37/1355-3; servitù prediali; servitù di passaggio:
Ai sensi dei §§ 1, 14 e 15 della Legge del Tirolo sul passaggio di beni e il trasporto a fune del 1970, a favore di determinati fondi sussistono diritti di servitù prediale. L’appartenenza a una comunità di beneficiari della servitù (Bringungsgemeinschaft) è collegata alla proprietà di fondi esattamente definiti. Il numero di particella catastale dei fondi dominanti e/o serventi non è giuridicamente rilevante ai fini della concessione di una servitù prediale e nemmeno ai fini dell’appartenenza a una comunità di beneficiari della servitù.

07.09.2018, LVwG-2018/37/1917-1; concetto soggettivo e oggettivo di “rifiuto solido urbano”; possessore di rifiuti solidi urbani; deposito:
Ai sensi della Legge sui rifiuti solidi urbani (Abfallwirtschaftsgesetz) del 2002, ogni deposito di rifiuti, anche se di breve durata, soggiace alle disposizioni contenute nel § 15 comma 3 della legge medesima (AWG 2002). Non è possibile evincere dalla AWG 2002 un’eccezione applicabile a depositi di “durata particolarmente breve”. Un luogo è in ogni caso idoneo al deposito ai sensi del § 15 comma 3 riga 2 AWG 2002 quando tramite la raccolta, il deposito o la trattazione dei rifiuti non vengano pregiudicati beni meritevoli di tutela che rientrino tra quelli indicati dal § 1 comma 3 AWG 2002, e quando non vengano violate disposizioni federali, del Land o comunitarie. Sono considerati luoghi adatti alla raccolta o alla trattazione dei rifiuti, ad esempio, i contenitori per rifiuti di uso domestico o le isole ecologiche situate sulle vie pubbliche.

19.09.2018, LVwG-2018/26/058-17; sorveglianza sul cane:
Non è compatibile con gli obblighi di cura e sorveglianza imposti ai titolari di cani dal § 6a comma 1 della Legge del Tirolo sulla pubblica sicurezza il fatto che un titolare non abbia la possibilità di influenzare la condotta del proprio cane, per avervi rinunciato, tanto da non essere più in grado di controllare il comportamento del cane nell’incontro con persone o altri animali. Il fatto di lasciar “girovagare liberamente” il cane “Fidel” senza alcuna sorveglianza sul cane medesimo, addebitato alla ricorrente, contraddice senza alcun dubbio agli obblighi di cura e sorveglianza imposti dal § 6a comma 1 della Legge del Tirolo sulla pubblica sicurezza.


08.10.2018, LVwG-2014/44/0738-17; contemperamento di interessi; tutela delle specie; pendio; via di accesso alla malga; paesaggio:
I divieti di cui al § 23 TNSchG (Legge del Tirolo sulla tutela della natura) del 2005, nel combinato disposto con i §§ 2 e 3 del TNSchVO (Regolamento del Tirolo sulla tutela della natura) del 2006, a difesa del territorio di piante o fitocenosi sottoposte a tutela, si intendono violati già nel momento in cui le condotte riguardino il territorio di singoli individui delle specie protette. I divieti vigono dunque indipendentemente dal fatto che nelle vicinanze del luogo in cui si concreta la condotta crescano ulteriori individui della specie tutelata.

11.10.2018, LVwG-2018/20/0967-3; impugnazione delle elezioni per l’Associazione del Turismo del Tirolo Orientale (TVB Osttirol):
Il fatto di non osservare gli orari previsti per le elezioni e dal luogo stabilito per la votazione è da considerarsi quale vizio qualificato, cosicché già quest’unica violazione di legge doveva necessariamente condurre all’annullamento delle operazioni di voto.

ITALIA
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALEhttp://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do


Sentenza n. 122/2018: Leggi provinciali in materia di istruzione
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale degli artt. 1, comma 2; 3, comma 2; e 4, comma 4, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 giugno 2016, n. 14 (Modifiche di leggi provinciali in materia di istruzione), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 50/2016. L’art. 1 comma 2 aveva inserito nella legge della Provincia autonoma di Bolzano 29 giugno 2000, n. 12 concernente l’autonomia delle scuole, l’art. 13-bis, dedicato alla “valutazione del lavoro dei dirigenti scolastici”. Gli artt. 3 e 4 invece riguardavano la “valutazione delle competenze degli studenti fino al primo biennio della scuola secondaria di secondo grado”, e le “particolari modalità di reclutamento ed assunzione del personale insegnante”. Mentre il processo si estingueva per questi ultimi a causa dell’abrogazione di suddetti articoli da parte della legge provinciale 6 luglio 2017, n. 80 entrata in vigore nel frattempo, per quanto riguarda l’art. 1, comma 2, la Corte valutava la legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 4, 5 e 9 comma primo, numero 2) dello Statuto e alle norme di attuazione statutaria, nonché agli artt. 3 e 117, terzo comma, della Costituzione. A parere del ricorrente, „la Provincia autonoma avrebbe introdotto un sistema di valutazione del lavoro dei dirigenti scolastici differente da quello previsto dalla legislazione statale ed in contrasto con i principi fondamentali posti da quest’ultima, i quali prevedono una diversa composizione del nucleo di valutazione, nonché diversi criteri e modalità operative dello stesso. Inoltre, nello stabilire modalità di valutazione dei dirigenti scolastici diverse da quelle previste nel rimanente territorio nazionale, avrebbe violato il principio di uguaglianza e di parità di trattamento“.
La Corte esclude l’illegittimità delle norme provinciali in riferimento ad una violazione delle norme secondarie invocate dalla parte ricorrente, „essendo le prime inidonee a stabilire principi della legislazione statale e a fungere da parametro interposto.“ Viene però ritenuta fondata la questione di legittimità costituzionale della norma impugnata “nella parte in cui introduce il comma 3 dell’art. 13-bis della legge prov. Bolzano n. 12 del 2000 – limitatamente all’esclusione del carattere sempre collegiale dell’organo chiamato a svolgere le verifiche e ad esprimere la proposta”. Visto che tale procedimento di valutazione “è volto all’acquisizione di elementi informativi utili per misurare l’efficienza delle istituzioni scolastiche presenti sul territorio e, quindi, per orientare le future scelte”, ciò “comporta la necessaria omogeneità del metodo e del procedimento attraverso i quali vengono acquisiti gli elementi informativi.”


Sentenza n. 124/2018: Legge di stabilità provinciale 2017 di Trento
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell’art. 10, comma 2, lettera d), della legge della Provincia autonoma di Trento 29 dicembre 2016, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2017), in riferimento all’art. 117, terzo comma, per la materia di coordinamento della finanza pubblica, della Costituzione, in relazione all’art. 1, commi 475 e 476, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), e all’art. 79, commi 3 e 4, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 30/2017. A parere del ricorrente, la norma impugnata detterebbe un “articolato e diverso sistema di sanzioni in caso di mancato rispetto del saldo di equilibrio previsto dal comma 466 dell’art. 1 della medesima legge.”
La Corte ritiene fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 2, lettera d), della legge prov. di Trento n. 20 del 2016 in riferimento all’art. 79, comma 3, dello statuto
speciale per il Trentino Alto-Adige e all’art. 117, terzo comma, Cost., in materia di coordinamento della finanza pubblica, in relazione all’art. 1, comma 475, della legge n. 232 del 2016. Si riferisce tra l’altro alla sentenza n. 101 del 2018, sottolineando che “la materia della finanza provinciale di Trento e di Bolzano è ispirata al principio dell’accordo”. Inoltre, “il carattere generale e indefettibile dei vincoli di finanza pubblica esige che, indipendentemente dallo speciale regime di cui godono gli enti locali delle autonomie speciali nel perseguimento degli obiettivi macroeconomici, i colpevoli scostamenti registrati nelle singole gestioni di bilancio debbano trovare riscontro in un omogeneo sistema sanzionatorio, proporzionato all’entità delle infrazioni – nel caso in esame riferite ad un ordito normativo di matrice regionale o provinciale – commesse dagli enti locali.” Per quanto riguarda il sistema sanzionatorio, “[l]a finanza delle Regioni a statuto speciale è […] parte della ‘finanza pubblica allargata’ nei cui riguardi lo Stato aveva e conserva poteri di disciplina generale e di coordinamento, nell’esercizio dei quali poteva e può chiamare pure le autonomie speciali a concorrere al conseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica” (sentenza n. 425 del 2004).”


Sentenza n. 198/2018: Valutazione impatto ambientale
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale di varie disposizioni del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati), promosso tra l’altro dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. “Il decreto legislativo impugnato è stato adottato sulla base della delega legislativa conferita dagli artt. 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2014), al fine di dare attuazione alla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.” “Sulla base delle norme di delega, il decreto legislativo impugnato ha realizzato un’ampia riforma della disciplina delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA contenuta nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» (da ora in poi, anche: cod. ambiente). Le doglianze delle ricorrenti traggono origine dal rilievo che le modifiche operate hanno comportato un riassetto – nel segno di una marcata e, in assunto, illegittima centralizzazione – delle competenze, tanto normative quanto amministrative, dello Stato e delle Regioni nella materia considerata.”
La Corte, dichiarando inammissibili o infondate la gran parte delle questioni di legittimità, accoglie invece il ricorso proposto dalle Province autonome di Trento e di Bolzano riguardando la questione di legittimità dell’art. 23 del decreto legislativo n. 104/2017.
Le Province autonome avevano denunciato “il contrasto della norma impugnata con il già ricordato meccanismo di adeguamento della legislazione provinciale di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992.” Si censurava soprattutto “che il termine previsto dalla norma impugnata, pari a 120 giorni, sia più breve di quello stabilito dalla citata norma di attuazione statutaria, pari invece a sei mesi.” La Corte ritiene fondato questo motivo sottolineando che si tratta di un onere di adeguamento della propria legislazione “che, per quel che riguarda le Province autonome di Trento e di Bolzano, può essere assolto secondo i termini dettati dall’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992. La disposizione impugnata – lì dove invece prevede, anche in riferimento a tali enti territoriali, che l’adeguamento deve avvenire entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 104 del 2017 – si pone dunque in contrasto con la richiamata norma di attuazione statutaria, che prevede il diverso e più ampio termine di sei mesi, e va conseguentemente dichiarata illegittima limitatamente a tale parte.”


Sentenza n. 201/2018: Ordinamento forestale
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale degli artt. 8, comma 4, e 12, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 ottobre 2014, n. 10 (Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, acque pubbliche, energia, aria, protezione civile e agricoltura), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 1/2015.
La Corte dichiara l’estinzione del processo limitatamente all’impugnazione dell’art. 8 comma 4 della legge provinciale n. 10/2014 a causa della intervenuta rinuncia da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritiene invece infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 comma 2 della legge n. 10/2014 in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione agli artt. 142, comma 1, lettera g), e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) per erroneità del presupposto interpretativo. Una corretta interpretazione sistematica della disposizione censurata avrebbe consentito di escludere ogni contrasto tra la legislazione provinciale in essere e le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio richiamate come parametro interposto.
Oggetto della normativa impugnata è l’attività ordinaria di taglio del legname, avente anche un effetto di manutenzione del manto boschivo, essendo assoggettata a pianificazione, indirizzo e controllo dell’autorità forestale. Il taglio del legname, riconducibile all’ordinaria attività silvicola, è permesso sulla base della sola autorizzazione forestale; viceversa, tutto ciò che esula dal taglio colturale e comporta una trasformazione del bosco necessita, invece, del titolo paesaggistico. Questa distinzione è rinvenibile anche nella legislazione statale, considerato che l’art. 149 del d.lgs. n. 42 del 2004 ha escluso l’autorizzazione paesaggistica, tra l’altro “per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste […] purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia (comma 1, lettera c).”
“Il legislatore statale ha dunque esonerato dall’autorizzazione paesaggistica quegli interventi che, pur incidendo su beni vincolati, quali sono i boschi e le foreste (art. 142, comma 1, lettera g), non ne comportano un’alterazione permanente mediante trasformazioni dell’assetto idrogeologico (art. 149, comma 1, lettera b) e si configurano invece come attività di gestione e manutenzione ordinaria, prevista e autorizzata dalla normativa vigente in materia (art. 149, comma 1, lettera c), che, nel caso in esame, è quella forestale.”
“Così delineato il contenuto della norma censurata e quello della disposizione statale assunta a parametro interposto, non si configura il contrasto denunciato nel ricorso, in quanto la disposizione provinciale, nel consentire il taglio ordinario del legname previo assenso dell’autorità forestale e senza necessità di autorizzazione paesaggistica, rispecchia sostanzialmente il contenuto della disciplina statale.”


DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO
Sentenza n. 2994/2018: Covelano Marmi
Ricorso n. 4788/2016 proposto dalla Covelano Marmi Srl contro Gurschler J.S., la Provincia autonoma di Bolzano e il Comune di Silandro per la riforma della sentenza del TRGA – Sezione Autonoma della Provincia di Bolzano, n. 111/2016, con la quale il tribunale aveva dichiarato inammissibile il ricorso in opposizione ex art. 108 comma 1 cod. proc. amm. dell’odierna appellante, avverso la sentenza del TRGA n. 61 del 26 febbraio 2015. Con quest’ultima il Tribunale aveva accolto il ricorso n. 258 del 2014 proposto da Gurschler J.S. “nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano e del Comune di Silandro ad impugnazione del provvedimento prot. n. 314081 del 23 maggio 2014 dell’assessore provinciale per le foreste, con cui il Comune di Silandro era stato autorizzato a circolare con camion sulla strada forestale tra Covelano e Silandro per trasportare a valle i blocchi di marmo estratti dalla cava in questione, per il periodo dal 26 maggio 2014 al 31 dicembre 2014, per la mancata acquisizione del consenso del ricorrente Gurschler”.
Il Consiglio di Stato respinge il ricorso e di seguito conferma l’impugnata sentenza. Considerando che “l’odierna appellante, non qualificabile come litisconsorte necessario o controinteressato pretermesso, per un verso, non era titolare di una posizione autonoma pregiudicata in via immediata e diretta dalla sentenza di annullamento del provvedimento autorizzatorio rilasciato al Comune […]“ e visto che con la concessione della cava il Comune di Silandro „si era assunto l’obbligo di garantire alla concessionaria il trasporto a valle dei blocchi di marmo a spese dell’Amministrazione comunale […] senza specificazione alcuna in ordine alle modalità del trasporto, il quale avrebbe potuto essere effettuato anche attraverso un sistema alternativo a quello sulla strada forestale in questione“, l’odierna appellante “era titolare di una posizione derivata e dipendente, e non già autonoma, con conseguente carenza di interesse e di legittimazione all’opposizione di terzo ordinaria ex art. 108, comma 1, cod. proc. amm.”.


Sentenza n. 4066/2018: Schloss Maretsch
Ricorso n. 2909/2012 proposto dal Comune di Bolzano contro il signor A.P. per la riforma della sentenza del TRGA Sezione Autonoma della Provincia di Bolzano n. 14 del 2012.
Quest’ultima aveva annullato gli atti di diniego comunale che riguardavano la domanda di sanatoria proposta dalla società Schloss Maretsch KG di A.P., avendo a sua volta come oggetto gli “interventi di stabilizzazione del terreno e di successiva sistemazione mediante posa di ‘rete a nido d’api’”. Il tribunale riteneva gli atti comunali di diniego “non sufficientemente motivati e giudicando gli interventi di tipo non sostanziale ‘Bagatelleingriffe’, che in base alla legge provinciale sulla tutela del paesaggio potrebbero essere autorizzati direttamente dal Sindaco.”
Il Collegio ritiene invece fondato l’appello, dispone la riforma della sentenza impugnata e rigetta il ricorso di primo grado. A parere del Collegio, “l’intervento in questione rappresenta una trasformazione del territorio rilevante, e non un semplice ‘spianamento del terreno agricolo’ […] per cui deve ritenersi soggetto non solo al regime del permesso di costruire (e alla conseguente valutazione sulla compatibilità urbanistica), ma anche all'autorizzazione paesaggistica dell'ufficio provinciale”, visto che le zone sono destinate a “verde agricolo” con “uno speciale regime di tutela, che prevede il divieto assoluto di edificazione fuori terra, nonché, essendo queste aree inserite quale zona di rispetto della ‘Gerstburg’, il divieto di sostituzione di vigneti con altre culture”.


Sentenza n. 4012/2018: Diniego di collocamento in aspettativa
Ricorso n. 5704/2017 proposto dal ricorrente contro il Ministero della Difesa, Ministero dell’Economia e delle Finanze per la riforma del TRGA – sezione autonoma di Bolzano n. 171/2017 e concernente il diniego di collocamento in aspettativa. Con detta sentenza il TRGA aveva respinto il ricorso proposto dal ricorrente, maresciallo capo dell’Arma dei Carabinieri e vincitore della procedura per la selezione pubblica di un incarico dirigenziale a tempo determinato per la funzione di comandante della polizia municipale di Bressanone avverso un provvedimento del Ministero della Difesa, con il quale era stata respinta a sua volta la sua istanza di collocamento in aspettativa per l’intera durata del menzionato incarico dirigenziale conferitogli dal Comune di Bressanone dal 22 agosto 2016 al 31 maggio 2020.
Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso in parziale riforma dell’impugnata sentenza disponendo che i provvedimenti impugnati devono “ritenersi viziati dal non corretto esercizio del potere discrezionale nel bilanciamento del complesso degli interessi sottesi alla disciplina di cui agli artt. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001 e 26 l. n. 183/2010, con conseguente annullamento degli atti impugnati in primo grado”. Ciò facendo riferimento anche alla motivazione del diniego che tra l’altro si basa su una “situazione di carenza di personale con adeguate conoscenze della lingua tedesca nell’organico dell’Amministrazione di provenienza”, la quale non permetterebbe di sostituire il ricorrente nell’attuale incarico di maresciallo capo dell’Arma dei Carabinieri, attualmente assegnato alla stazione CC di Campo Tures, in tempi brevi, precludendo però così al ricorrente ogni possibilità di “crescita professionale e possibilità di carriera”.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE
Legislazione provinciale
Legge provinciale del 11 maggio 2018, n. 6
Modifica della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 14 “Disposizioni sull'elezione del Consiglio provinciale, del presidente della Provincia e sulla composizione ed elezione della Giunta provinciale”
La legge contiene tra l’altro vari disposizioni rispetto alle liste dei candidati, la loro presentazione, il numero e l’elenco dei nomi dei candidati, nonché regole in riferimento alla rappresentanza dei due generi.

Legge provinciale del 15 maggio 2018, n. 7
“Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 e altre disposizioni”

Legge provinciale del 22 giugno 2018, n. 8
“Agricoltura Sociale”
La legge mira a promuovere l’agricoltura sociale e la permanenza degli agricoltori nelle zone rurali, nonché di favorire la diversificazione dell’agricoltura in conformità con i programmi di sviluppo rurale dell’Unione europea.
E’ istituito un Elenco provinciale degli operatori dell’agricoltura sociale, che esercitano varie attività nell’ambito dell’agricoltura sociale come per esempio l’inserimento socio-lavorativo di persone, interventi di promozione della salute delle persone mediante l’impiego di animali, piante o della natura allo scopo di sostenerne o migliorarne il benessere sociale, fisico, psichico e/o pedagogico.

Legge provinciale del 10 luglio 2018, n. 9 – ripubblicazione con note
“Territorio e paesaggio”
La legge disciplina la tutela e la valorizzazione del paesaggio, il governo del territorio e il contenimento del consumo del suolo.

Legge provinciale del 11 luglio 2018, n. 10
“Modifiche di leggi provinciali in materia di ordinamento degli uffici e personale, istruzione, formazione professionale, sport, cultura, enti locali, servizi pubblici, tutela del paesaggio e dell’ambiente, energia, utilizzazione di acque pubbliche, caccia e pesca, protezione antincendi e civile, urbanistica, igiene e sanità, politiche sociali, famiglia, edilizia scolastica, trasporti, edilizia abitativa agevolata, lavoro, economia, cave e torbiere, entrate, commercio, turismo e industria alberghiera, rifugi alpini, artigianato, finanze e ricerca”

Legge provinciale del 16 luglio 2018, n. 11
“Misure di prevenzione e di intervento concernenti i grandi carnivori. Attuazione dell’articolo 16 della direttiva 92/43/CEE”
Attuazione dell’articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche - Misure di prevenzione e di intervento concernenti i grandi carnivori ai fini della tutela dell’alpicoltura
Il Presidente della Provincia può, acquisito il parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e limitatamente alle specie Ursus arctos e Canis lupus, autorizzare il prelievo, la cattura o l’uccisione di esemplari di dette specie, a condizione che non esista un’altra soluzione valida e che tali azioni non pregiudichino il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, della popolazione della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale.

Legge provinciale del 16 luglio 2018, n. 12
“Promozione dell'amministrazione di sostegno”
La legge disciplina la promozione e la valorizzazione dell'istituto giuridico dell’amministrazione di sostegno, riconoscendo il suo valore quale strumento di aiuto e tutela delle persone prive in tutto o in parte di autonomia o incapaci di provvedere ai propri interessi. Questi obiettivi vengono perseguiti attraverso diverse misure, tra l’altro attraverso il rafforzamento e il coordinamento di una rete provinciale e locale tra i soggetti pubblici e privati coinvolti nella promozione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, nonché più in generale tramite l’informazione, la consulenza e il sostegno.

Legge provinciale del 1 agosto 2018, n. 13
“Debito fuori bilancio”
È riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall’acquisizione di beni e servizi, in assenza del preventivo impegno di spesa.

Legge provinciale del 7 agosto 2018, n. 14
” Rendiconto generale della Provincia Autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 2017”

Legge provinciale del 7 agosto 2018, n. 15
“Rendiconto generale consolidato della Provincia Autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 2017”

Legge provinciale del 7 agosto 2018, n. 16
“Disposizioni collegate all’assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020”

Legge provinciale del 7 agosto 2018, n. 17
“Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020”

Legge provinciale del 7 agosto 2018, n. 18
“Modifiche della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, ‘Disciplina del volontariato e della promozione sociale’”
Nel rispetto delle disposizioni generali in materia di trasparenza, la Provincia autonoma di Bolzano può incaricare il Centro di servizio per il volontariato di prestare attività e servizi per la promozione del Terzo settore, come per esempio della programmazione e attuazione di iniziative di formazione, della diffusione di informazioni sull’attività di volontariato, della programmazione e attuazione di misure per la promozione del volontariato o della programmazione e attuazione di misure per la promozione dei servizi volontari.

Legge provinciale del 18 settembre 2018, n. 19
“Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2018, 2019 e 2020”

Legge provinciale del 21 settembre 2018, n. 20
“Legge di stabilità provinciale per l’anno 2019”

Legge provinciale del 21 settembre 2018, n. 21
“Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2019-2021


Giurisprudenza amministrativaLe sentenze possono essere consultate al sito https://www.giustizia-amministrativa.it/.


Sentenza n. 222/2018: Finanziamenti Ue
Ricorso n. 304/2015 del ricorrente contro la Provincia autonoma di Bolzano per l’annullamento di vari atti e provvedimenti amministrativi, con i quali sono stati revocati le indennità compensative e i premi ambientali erogati a favore del ricorrente tra il 2008 e il 2011 nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) pari a Euro 37.067,00, maggiorato degli interessi e con i quali sono stati annunciati ulteriori tagli. Come motivo della revoca è stata indicata la mancanza di un titolo giuridico valido per la coltivazione di certe superfici di verde agricolo elencati nella domanda per concessione del contributo.
Il Tribunale accoglie il ricorso e annulla i provvedimenti impugnati, motivando ciò con la normativa comunitaria la quale non subordina l’erogazione dei contributi alla sussistenza di un titolo giuridico valido. Inoltre, sottolinea che anche i provvedimenti contengono solo un rinvio molto generico alle disposizioni nazionali in vigore che prevederebbero siffatta disciplina. Ciò però non è stato ulteriormente specificato, così che il Tribunale ritiene fondato il motivo d’impugnazione della mancata motivazione. In addizione si rinvia a un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (n. 1922 del 20.03.2015) il quale stabilisce che “nelle annualità 2006 - 2013, l’assenza di opposizioni da parte dei proprietari o, nel caso di soggetti privati, dei loro eredi consente all’agricoltore che li dichiara nelle domande di aiuto di ottenere gli aiuti erogati dagli Organismi pagatori riconosciuti, senza che ciò valga a costituire legittima conduzione di tali terreni.” A tal fine si comunicano ai proprietari gli identificativi dei terreni invitandoli a esprimere un’eventuale opposizione entro trenta giorni, in assenza della quale gli aiuti sono considerati legittimamente richiesti e/o erogati. Visto che da parte dell’Esercito in veste di proprietario e amministrazione competente per le superfici oggetto della controversia non risulta emanata una siffatta opposizione, gli aiuti erogati nel periodo dal 2008 al 2011 devono essere considerati legittimamente erogati.


Sentenza n. 221/2018: Ammissione alla prova orale per l’esame d’idoneità per la nomina a guardiacaccia
Ricorso n. 277/2017 proposto dal ricorrente contro la Provincia autonoma di Bolzano per l’annullamento del “Verbale sull’esame di guardiacaccia dal 4 all’8 settembre 2017” dell’ufficio Caccia e pesca del 11.09.2017, nonché della mancata ammissione alla prova orale e del verbale sulla valutazione negativa dell’esame scritto.
Il Tribunale accoglie il ricorso e annulla i provvedimenti impugnati. Il ricorrente aveva ottenuto nell’esame scritto il punteggio richiesto dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, art 34, e cioè un punteggio non inferiore a sei decimi in ogni singola materia d’esame e di seguito avrebbe dovuto ottenere un voto positivo. La motivazione della commissione secondo la quale il ricorrente non avrebbe raggiunto il punteggio minimo di diciannove punti, dalla stessa commissione fissato, non è giustificato visto che una siffatta valutazione si pone in contrasto con i principi di trasparenza e pubblicità, nonché con il principio che i criteri e le modalità d’esame devono essere prestabiliti prima della valutazione. Anche un punteggio diviso per singoli settori o ambiti specifici all’interno dell’esame non è da considerare legittimo, vistoche manca una precedente ripartizione trasparente e oggettiva delle singole domande alle singole materie.


Sentenza n. 268/2018: Telecom Italia Spa contro il Comune di Appiano
Ricorso n. 140/2017 proposto da Telecom Italia Spa contro il Comune di Appiano per l’annullamento tra l’altro del diniego assunto dalla Giunta comunale di Appiano in relazione a quattro istanze presentate da Telecom al fine di ottenere il rilascio delle autorizzazioni “per opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico in aree urbane”, finalizzati alla realizzazione di collegamenti con cavi in fibra ottica.
Il Tribunale accoglie il ricorso censurando il diniego del Comune per “difetto assoluto di motivazione e per incongruenza rispetto agli obiettivi di diffusione, liberalizzazione e condivisione delle reti di telecomunicazioni perseguiti dalle citate fonti normative.” Accerta in primo luogo una violazione del principio di partecipazione al procedimento amministrativo, causata soprattutto dall’omessa comunicazione dei motivi ostativi dell’accoglimento dell’istanza ex art. 10bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ad avviso del Tribunale, il preavviso di rigetto deve inoltre richiamare tutte le circostanze su cui si fonderà il provvedimento conclusivo. In addizione a ciò, la constatazione del Comune, che esso stesso “ha già scavato o scaverà in queste strade” non è motivazione idonea a legittimare il diniego di autorizzazione.


Sentenza n. 213/2018: “Rientro dei cervelli”
Ricorso n. 171/2017 del ricorrente professore contro la Libera Università di Bolzano per l’azione di accertamento e il risarcimento di danni, riguardando il “pagamento del danno patrimoniale subìto in conseguenza della mancata attribuzione dell’indennità per attività scientifica e delle agevolazioni fiscali previste dalla cosiddetta legislazione ‘rientro dei cervelli’, nonché risarcimento danni non patrimoniali per offesa al decoro ed alla dignità professionale.”
Il tribunale dichiara il ricorso infondato nel merito e lo rigetta. Il tribunale sottolinea che il giudizio tecnico-discrezionale riservato alla PA in ordine alla “[…] valutazione dei singoli titoli e delle pubblicazioni, […] va esteso anche alla fattispecie in esame, relativa alla valutazione dei titoli utili ai fini del riconoscimento dell’indennità scientifica integrativa revista dalla LUB […]”. Non spetta quindi al giudice amministrativo di esercitare “[…]in questa materia giurisdizione con cognizione estesa al merito”, ma il “sindacato giudiziale è circoscritto alla verifica sulla (in)sussistenza di evidenti profili di difetto di istruttoria o di motivazione o di eccesso di potere in particolare sotto le figure sintomatiche della palese irragionevolezza, della sproporzione valutativa e del travisamento dei fatti”. Il “sindacato del giudice amministrativo è limitato in questi casi ai vizi logici, agli errori di fatto e ai profili di contraddizione ictu oculi rilevabili, che non si ravvisano sussistere nel caso di specie.”



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Legislazione provinciale
https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/ricerca-codice-provinciale.aspx

Legge provinciale 11 luglio 2018, n. 9
Attuazione dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche: tutela del sistema alpicolturale

Legge provinciale 11 luglio 2018, n. 12
Modificazioni della legge provinciale sulla pesca 1978

Legge provinciale 11 luglio 2018, n. 10
Integrazione dell'articolo 2 della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 19 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica), sull'obbligatorietà di certificazioni sanitarie in ambito scolastico

Legge provinciale 13 giugno 2018, n. 8
Modificazioni della legge provinciale sull'handicap 2003, della legge provinciale sulle politiche sociali 2007, della legge provinciale 24 luglio 2012, n. 15 (Tutela delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie e modificazioni delle leggi provinciali 3 agosto 2010, n. 19, e 29 agosto 1983, n. 29, in materia sanitaria), della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 e della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016

Legge provinciale 28 maggio 2018, n. 7
Integrazione dell'articolo 48 della legge sul personale della Provincia 1997 relativa all’istituzione delle ferie solidali, e modificazioni di altre disposizioni provinciali in materia di graduatorie e di spesa per il personale

Legge provinciale 28 maggio 2018, n. 6.
Modificazioni della legge provinciale sui giovani 2007, della legge provinciale sul benessere familiare 2011, della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 7 (Istituzione del consiglio provinciale dei giovani) e della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6 (Norme per la promozione e la regolazione dei soggiorni socio-educativi e modificazione dell'articolo 41 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, relativo al commercio)

Decreto del presidente della provincia 21 settembre 2018, n. 13-88/Leg.
Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici)



Giurisprudenza amministrativaTrga Trento 31 maggio 2018, n. 120: Limiti all’apertura di grandi strutture di vendita nella Provincia di Trento.

Trga Trento, ord., 9 ottobre 2018, n. 211: Alla Corte costituzionale la cittadinanza allo straniero discendente di persone nate e già residenti nei territori che sono appartenuti all’Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920, emigrate all’estero.

Trga Trento 19 ottobre 2018, n. 228: Acquisizione patrimoniale dei beni immobili necessari alla realizzazione degli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico
È legittimo il provvedimento teso all'espropriazione ex art. 90, d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 per l'acquisizione in proprietà di un'area già in possesso della società di telefonia mobile, anche nel caso in cui l'impianto sia già stato realizzato e il contratto di locazione sia in corso, dato che l'interesse presidiato dalla norma consiste nella garanzia di stabilità dell'impianto stesso e nella certezza e produttività dell'investimento necessario alla sua realizzazione.

Trga Trento 21 novembre 2018, n. 259: Appalto di fornitura di dispositivi medici  
E'  illegittima l'esclusione da una procedura d'appalto di fornitura di dispositivi medici disposta  per mancata dichiarazione di requisiti che si devono presumere certificati dalla marchiatura CE.

Trga Trento 21 novembre 2018, n. 256: Ricorso proposto da genitori per sottrarsi all'obbligo di vaccinare i figli minorenni
E' inammissibile il ricorso proposto da alcuni genitori e volto a  sottrarsi liberamente all'obbligo di sottoporre in figli minorenni all'obbligo vaccinale imposto dal d.l. 7 giugno 2013, n. 73, convertito nella l. 31 luglio 2017, n. 119.

NEWS
La giuria internazionale della settima edizione del programma Federal Scholar in Residence di Eurac Research ha assegnato il premio ad Andrew J. Harding, professore di diritto presso la National University of Singapore, e si occupa principalmente di diritto costituzionale comparato e diritto dei paesi asiatici. Il suo manoscritto intitolato “The Constitutional Dimensions of Decentralisation and Local Self-Government in Asia” si è aggiudicato il primo posto tra le candidature pervenute, e verrà presentato nel corso del suo periodo di ricerca presso Eurac Research.
Le domande per il programma Federal Scholar in Residence 2020 devono essere inviate entro il 1° luglio 2019. Per informazioni si prega di consultare il sito www.eurac.edu/federalscholar.

Nell’ambito del progetto GaYA – Governance and Youth in the Alps, al quale l’Istituto di studi federali comparati ha partecipato assieme ad altri partner della regione alpina, sono stati elaborati strumenti e spunti per decisori pubblici e funzionari locali e regionali per promuovere la partecipazione giovanile. Come aiuto iniziale, è stata sviluppato una “toolbox online”, una cassetta degli attrezzi che presenta metodi ed esempi e mostra come aggirare gli ostacoli che si verificano più frequentemente. La toolbox è disponibile online all‘indirizzo: http://www.alpine-space.eu/projects/gaya/en/project-results/participation-toolbox. Esemplari fisici della scatola possono essere richiesti presso l’Istituto di studi federali comparati di Eurac Research.

EVENTI

Seminario dal titolo “La partecipazione dei cittadini ai processi di decision-making: possibile soluzione alla crisi della democrazia o incentivo alle derive populiste?” nel contesto della cooperazione tra la Fondazione Friedrich Ebert e l’Istituto di studi federali comparati il giorno 10 dicembre 2018, dalle 14:00 alle 18:30 presso Eurac Research a Bolzano. È prevista una traduzione simultanea (ita-ted).

Winter School on Federalism and Governance: Dal 4 al 15 febbraio 2019 si terrà la decima Winter School Federalism and Governance. L’edizione del 2019 ha come tema “Federalism and the Rule of Law“. La prima settimana si svolgerà all’Università di Innsbruck, la seconda presso Eurac Research a Bolzano. Per ulteriori informazioni: http://winterschool.eurac.edu/

Evento di chiusura del progetto “Governance alpina transnazionale e vicinanza ai cittadini: Il ruolo dei comuni nell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino” di Eurac Research Governance Group in collaborazione con l’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino, il 27 febbraio 2019 dalle 15:00 alle 18:00 nella Conference Hall, Eurac Research.

Convegno: "Incontri pubblici di diritto costituzionale. La qualità della democrazia: rappresentativa, diretta, partecipativa?", il 7 dicembre 2018.

NOVITÀ EDITORIALI


Peter Bußjäger/Matthias Germann/Christian Ranacher/Christoph Schramek/Wolfgang Steiner (cur), Kontinuität und Wandel. Von "guter Polizey" zum Bürgerservice, Festschrift 150 Jahre Bezirkshauptmannschaften, 2018.

Peter Bußjäger/Christoph Schramek (cur), Die Neuorganisation der Bildungsverwaltung in Österreich, 2018.

Peter Bußjäger/Christoph Schramek, "… an ihren Taten messen". Subsidiarität und Föderalismus im Regierungsprogramm der ÖVP/FPÖ-Koalition in Österreich, in: Vorstand des Europäischen Zentrums für Föderalismus-Forschung (cur), Jahrbuch des Föderalismus 2018, 273 ff.

Federica Cittadino, Shaping the Convention on Biological Diversity: The Rising Importance of Indigenous Peoples within the Nagoya Protocol on Access and Benefit-Sharing, in: Summers/Gough (cur), Non-State Actors and International Obligations: Creation, Evolution and Enforcement, 2018, 126 ff.

Anna Gamper (cur), Representing Regions, Challenging Bicameralism, Perspectives on Federalism 10/2, 2018.

Anna Gamper, 100 Years of Austrian Republicanism – 100 Years of Austrian Federalism?, International Journal of Constitutional Law Blog, 30.10.2018, http://www.iconnectblog.com/2018/10/100-years-of-austrian-republicanism-100-years-of-austrian-federalism.

Anna Gamper, Legalitätsfragen des katalanischen Gesetzes über das Selbstbestimmungsreferendum, EJM 2018, 267 ff.

Karl Kössler, Hegemonic or Shared Autonomy? Two Approaches and Their Implications for Constitutional Design, in: Gagnon/Burgess (cur), Revisiting Unity and Diversity in Federal Countries, www.constitutionnet.org/news/streamlining-austrias-federation-comprehensive-reform-after-nearly-century, 2018, 399 ff.

Francesco Palermo/Stéphanie Marsal, Commentary of Article 3 of the Framework Convention for the Protection of National Minorities, in: Hofmann/Malloy/Rein (cur), The Framework Convention for the Protection of National Minorities. A Commentary, 2018, 92 ff.

Günther Pallaver: Südtirols Parteien. Analysen, Trends und Perspektiven, 2018.

Christian Traweger/Günther Pallaver: Die Europaregion Tirol - Südtirol - Trentino. Erwartungen und Potentiale. Ergebnisse einer Bevölkerungsbefragung/L’Euregio Tirolo – Alto Adige – Trentino. Aspettative e potenzialità. Risultati di un sondaggio, 2018.

Günther Pallaver: South Tyrol II. From the Second Autonomy Statute (1972) to 2014/Südtirol I. Vom Zweiten Autonomiestatut (1972) bis 2014/Le Tyrol du Sud II. Du Deuxième statut d'autonomie (1972) à 2014, in: Steinweg (cur): Succesful Prevention of War and Civil War/Gelungene Kriegs- und Bürgerkriegsprävention/Prévention réussie de guerres internationales et de guerres civiles, 2018, 46 s, 104 s, 156 s, 178.

Günther Pallaver/Saskia Thorbecke: South Tyrol I. From the First World War to the Second Statute of Autonomy 1972/Südtirol I. Vom Ersten Weltkrieg bis zum Zweiten Autonomiestatut 1972/Le Tyrol du Sud I. De la Première Guerre mondiale jusqu'au Deuxieme statut d'autonomie (1972), in: Steinweg (cur): Succesful Prevention of War and Civil War/Gelungene Kriegs- und Bürgerkriegsprävention/Prévention réussie de guerres internationales et de guerres civiles, 2018, 45, 102 s, 156 s, 177 s.

Günther Pallaver: Die Illusion der selbstbestimmten Räume, in: skolast. Zeitschrift der Südtiroler HochschülerInnenschaft 1/2018, 47 ss.

Sara Parolari/Carolin Zwilling, Die Südtiroler Autonomie: eine ausgewählte Bibliografie – Bibliografia ragionata sull’Autonomia dell’Alto Adige – A Bibliography on the Autonomy of South Tyrol, http://webfolder.eurac.edu/EURAC/Publications/Institutes/autonomies/sfereg/Bibliografie_Autonomie.pdf, 2018.

Martina Trettel, El sistema federal alemán: marco institucional y estructura de las relaciones intergubernamentales, in: Bernal/Pizzolo (cur), Modelos para armar: Procesos federales actuales, descentralización del poder y desafíos del gobierno multinivel, 2018, 39 ff.

Alice Valdesalici, Federalismo fiscale e responsabilizzazione politico-finanziaria. Comparazione giuridica ed esercizi di misurazione del diritto, 2018.

Alice Valdesalici/Cristina Fraenkel-Haeberle, La terza riforma del federalismo tedesco: il Finanzausgleich tra vecchie e nuove previsioni normative, Le Regioni, 3, 2018.

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2/2018
December 1, 2018

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
VfGH 15.06.2018, G 77/2018; diritto delle persone intersessuali ad essere designate in modo adeguato nel registro delle nascite – “terzo genere”:
La Corte Costituzionale (VfGH) ha accertato, tramite un’interpretazione conforme a costituzione della Legge sullo stato civile del 2013, che le persone caratterizzate da intersessualità, il cui genere cioè non sia decisamente “maschile” o “femminile”, hanno il diritto ad essere registrate in modo conforme alla loro appartenenza di genere nel registro delle nascite e sui certificati.

VfGH 14.09.2018, UA 1/2018; obbligo per il Ministro Federale dell’Interno di presentare ulteriori documenti tratti dal cosiddetto “Verbale governativo (Kabinettsakt)”:
Nell’ambito dei lavori della Commissione di inchiesta sulla possibile influenza politica esercitata sul BVT, Ufficio federale per la difesa della costituzione e la lotta al terrorismo, la Corte Costituzionale, su ricorso presentato da oltre un quarto dei membri della Commissione di inchiesta di cui sopra, era chiamata a dirimere la questione se il rifiuto totale o parziale della presentazione di determinati atti e documenti alla Commissione di inchiesta fosse giustificato. Secondo la Corte Costituzionale la soluzione dipende in modo determinante dalla rilevanza astratta delle parti del Verbale riguardanti l’inchiesta.

VfGH 27.09.2018, G 149/2018; smaltimento dei rifiuti; risanamento di siti contaminati:
La Legge di riforma della giurisdizione amministrativa (Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle) del 2012 ha eliminato in gran parte i vari gradi del giudizio amministrativo. La previsione tramite legge ordinaria della possibilità di proporre un ricorso amministrativo nei confronti di provvedimenti della P.A. prima di ricorrere al Tribunale amministrativo competente sarebbe dunque incostituzionale, salvo per l’eccezione prevista nell’Art. 118 comma 4 (Art. 132 comma 6) B-VG (Legge Costituzionale Federale). Il § 10 della Legge sul risanamento dei siti contaminati (AISAG) non prevede tuttavia un’articolazione in gradi della giurisdizione amministrativa in tal senso, ma solo un potere di sorveglianza da esercitarsi d’ufficio. Tali poteri di sorveglianza sono tuttora ammissibili anche dopo l’entrata in vigore della Legge di riforma sulla giurisdizione amministrativa del 2012.

VfGH 27.09.2018, W I 2/2018; impugnazione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Innsbruck:
La Corte Costituzionale ha deciso, nel procedimento in oggetto, che le elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Innsbruck del 22/04/2018 non dovranno essere ripetute. La decisione viene motivata con il fatto che le affissioni erronee nelle cabine elettorali, rilevate nel ricorso presentato da alcuni comitati di cittadini, riguardavano tutt’al più le contemporanee votazioni per l’elezione del Sindaco, non invece quelle per il rinnovo del Consiglio comunale. Inoltre, secondo la Corte, le copie delle liste elettorali da affissare o depositare nelle cabine elettorali e riguardanti l’elezione del Sindaco non hanno un’importanza tale da indurre i votanti in errore nelle operazioni di voto per il rinnovo del Consiglio comunale.

VfGH 09.10.2018, G 9/2018 ua, abrogazione parziale di disposizioni riguardanti le tasse sulle operazioni agli sportelli bancomat:
Su richiesta di circa 500 istituti di credito austriaci la Corte Costituzionale era chiamata a pronunciarsi circa alcune disposizioni della Legge di tutela dei consumatori nelle operazioni di conto corrente (VZKG). La Corte ha considerato non contrario a costituzione il fatto che le banche concordino “singolarmente” con i clienti eventuali tasse. Tuttavia il § 4a comma 2 VZKG viola il diritto fondamentale degli istituti di credito all’inviolabilità della proprietà poiché tale disposizione concede a soggetti terzi indipendenti offerenti servizi di pagamento la possibilità di fissare a piacimento tasse sui prelievi di contanti, rappresentando un fattore di incertezza ingiustificabile sulle spese affrontate da chi offre servizi di pagamento.

VfGH 10.10.2018, E 229/2018; diritto di regresso per cure a persone non autosufficienti: inammissibile rivalersi su patrimoni oltre il 01/01/2018:
Nel procedimento in oggetto la Corte Costituzionale ha chiarito in generale la propria posizione riguardo al divieto del diritto di regresso nell’ambito delle cure a persone non autosufficienti, disciplinato al § 330a del Testo unico sulla previdenza sociale (ASVG) in caso di ricovero degli interessati in casa di riposo: rivalersi sul patrimonio degli interessati, di loro familiari, eredi o donatari, è “in ogni caso inammissibile”, anche quando tale diritto di rivalsa sia stato pronunciato con efficacia di giudicato già prima del 01/01/2018.


DIRITTO DEL LAND TIROLO
Avvertenza: Per le Gazzette ufficiali del Land e le versioni consolidate delle varie leggi consultare http://www.ris.bka.gv.at/Lr-Tirol/. Le relative bozze delle consulenze e i pareri, nonché le proposte presentate dal Governo comprensive di Annotazioni Esplicative sono consultabili sulla homepage del Parlamento (Landtag) del Tirolo (http://www.tirol.gv.at/landtag/) sotto “Parlamentarische Materialien” (Materiali parlamentari).

Adeguamento dell’ordinamento giuridico del Tirolo alla Dir. 2016/801/UE, LGBl. Nr. 58/2018:
Con la presente legge si è recepita la Direttiva 2016/801 dell’UE e si è proceduto all’adeguamento di diverse leggi del Land Tirolo nell’ambito delle attività professionali e della previdenza sociale (ad es. la Legge del Tirolo per il riconoscimento delle qualifiche professionali nell’UE, Tiroler EU-Berufsqualifikationen-Anerkennungsgesetz, – Art. 1; la Legge del Tirolo per l’istruzione e la cura dei figli minori, Tiroler Kinderbildungs- und Kinderbetreuungsgesetz, – Art. 2 ecc.). La direttiva prevede obblighi di equiparazione per le condizioni di ingresso sul territorio nazionale e di soggiorno per i cittadini di stati terzi a fini di ricerca e studio.

Legge del Tirolo sulla circolazione stradale (modifica), LGBl. Nr. 59/2018:
Con la modifica in oggetto si dà in primo luogo esecuzione dalla Direttiva 2015/996 dell’UE riguardante la valutazione e la riduzione del rumore provocato dal traffico. Partendo dalle cosiddette “Carte strategiche sulle emissioni acustiche dal traffico” si persegue l’elaborazione di piani d’azione per la diminuzione di tale rumore.

Legge del Tirolo sulla protezione dei dati 2018, LGBl. Nr. 87/2018:
Il motivo di questa legge è costituito dai necessari adattamenti all’ordinamento del Land in base al Reg. (UE) 2016/679 (cosiddetto “Regolamento generale sulla protezione dei dati”), ora in vigore e immediatamente applicabile. In tal modo si intende garantire in modo più ampio la protezione delle persone fisiche nell’elaborazione dei dati personali, non da ultimo anche tramite la possibilità di comminare sanzioni amministrative sensibilmente più severe in caso di violazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati.

Legge sul Presidente della Direzione istruzione e formazione (Bildungsdirektion) del Tirolo, LGBl. Nr. 91/2018:
A partire dal 1° gennaio 2019 le intendenze scolastiche (Landesschulrat) nonché le “sezioni scuola” (Schulabteilung) verranno sostituite da nuovi autorità, chiamate “Bildungsdirektion”. Si tratta di autorità alle dipendenze sia della Federazione che del Land (“autorità mista”). Ai sensi dell’Art. 113 comma 8 B-VG (Legge Costituzionale Federale) una legge del Land può prevedere che il Capo del Governo del Land (Landeshauptmann) presieda la Direzione istruzione e formazione. Ora il Tirolo fa uso di questa possibilità.

Legge del Tirolo di assegnazione di personale alla Direzione istruzione e formazione, LGBl. Nr. 92/2018:
Con questa legge si dà esecuzione al compito, previsto dalla Legge Costituzionale Federale, di assegnare alla Direzione istruzione e formazione, ai sensi dell’Art. 113 comma 9 B-VG, un numero sufficiente di addetti per assolvere ai suoi compiti.

Legge del Tirolo di verifica degli appalti pubblici 2018, LGBl. Nr. 94/2018:
Attuazione delle nuove direttive in materia di appalto con nuove discipline per le concessioni di opere pubbliche  e di servizi.

Legge del Tirolo di riforma del sistema scolastico, LGBl. Nr. 96/2018:
Adattamenti alla Legge del Tirolo di organizzazione delle scuole (Tiroler Schulorganisationsgesetz) del 1991, alla Legge del Tirolo di organizzazione delle scuole di formazione professionale (Tiroler Berufsschul­organisationsgesetz) del 1994 e alla Legge del Tirolo sulla competenza d’ufficio alle carriere dei docenti (Tiroler Lehrer-Diensthoheitsgesetz) del 2014, resi necessari dall’istituzione della Direzione istruzione e formazione.

Legge del Tirolo sull’energia elettrica 2012 (riforma), LGBl. Nr. 117/2018:
Nell’ambito di tale riforma si è data attuazione, nella legislazione del Land, a diverse disposizioni di leggi quadro ordinarie emanate dal legislatore federale. Inoltre si è dato corso a un adattamento a obblighi dettati dall’Unione Europea in tema di efficienza energetica. In settori specifici – ad esempio sull’esonero dai permessi per le erogazioni ad edifici temporanei – si è perseguito infine l’obiettivo di una deregulation.



GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
Corte Amministrativa Suprema
VwGH 22.03.2018, Ra 2018/01/0045; decadenza della cittadinanza austriaca a causa dell’acquisizione volontaria della cittadinanza turca:
Nel caso di specie la ricorrente ha perso la cittadinanza austriaca a causa dell’acquisizione volontaria della cittadinanza turca. La Corte amministrativa suprema (VwGH) ha rilevato tra l’altro che l’eventuale erronea convinzione circa gli effetti dell’acquisizione volontaria della cittadinanza di altro paese – anche se scusabile – non elimina l’effetto giuridico della domanda rivolta all’acquisizione della cittadinanza di un paese straniero. L’attribuzione formale della cittadinanza di altro paese non svolge in ciò alcun ruolo.

VwGH 10.07.2018, Ra 2018/01/0094; idoneità del registro delle nascite turco di fornire prova dei dati in esso contenuti:
La Corte amministrativa suprema ha accertato in questo procedimento che le iscrizioni nel registro delle nascite turco hanno carattere di atto pubblico. Sono suscettibili di controprova ma sono ampiamente idonee a fornire prova dei dati in esso contenuti. In fin dei conti gli interessati, nell’ambito dell’obbligo di cooperazione loro incombente, devono perciò presentare attivamente controprove se è messo in dubbio la correttezza di un estratto del registro delle nascite turco.

VwGH 24.04.2018, Ra 2018/05/0056; incompatibilità tra un pollaio e la destinazione abitativa del suolo:
Nel procedimento di specie la Corte amministrativa suprema era chiamata a decidere se determinati animali possano essere allevati su un fondo ad uso abitativo e se su di esso possano essere erette opere edilizie atte allo scopo di detto allevamento. La risposta a tale questione era strettamente legata alla questione della tipicità del fatto di allevare pollame nel proprio domicilio in immobili ad uso abitativo. La Corte si è pronunciata nel senso del Tribunale amministrativo competente, secondo il quale il pollame non viene allevato tipicamente nel proprio domicilio e di solito la popolazione di zone residenziali non è autorizzata ad erigere opere edilizie a tale scopo.

VwGH 19.06.2018, Ra 2017/02/0102; non si dà luogo ad archiviazione del procedimento penale-amministrativo per la presunta scarsa gravità del mancato rispetto di un cartello di “stop”:
In tale procedimento la Corte amministrativa suprema è giunta alla conclusione che il mancato rispetto di un cartello di “stop” non consentiva l’archiviazione del procedimento ai sensi del § 45 comma 1 riga 4 VStG (Legge sugli illeciti amministrativi). Al contrario, il rispetto dello stop costituisce una delle regole fondamentali della circolazione stradale e ad esso tutti i soggetti della circolazione devono prestare, in qualsiasi circostanza, particolare diligenza.

VwGH 08.08.2018, Ra 2017/10/0103; in merito all’apertura di una farmacia, nel caso in cui in tal modo un’altra farmacia già esistente scenda al di sotto del bacino di utenza minimo previsto per legge:
La Corte amministrativa suprema era chiamata a rispondere, in questo procedimento, su quali siano i presupposti per la concessione di apertura di una nuova farmacia in presenza di una “particolare situazione locale” ai sensi del § 10 comma 6a della Legge sull’attività delle farmacie, nonostante in tal modo si scenda al di sotto del minimo di 5.500 persone servite da una farmacia già esistente, stabilito per legge. La presenza di una “particolare situazione locale” deve essere valutata, secondo la Corte, nell’ambito di una considerazione globale. La concessione dev’essere attribuita in tale ambito solo se, a parte questioni demografiche particolari (ad es. in caso di zona difficilmente raggiungibile), senza l’apertura della nuova farmacia si creerebbe una carenza nell’accessibilità di prodotti farmaceutici da parte della popolazione, e l’apertura della nuova farmacia sia pertanto necessaria al fine di garantire tale distribuzione tra la popolazione interessata. Nel caso di specie tali presupposti non ricorrono interamente, motivo per cui la Corte amministrativa suprema ha rigettato il ricorso.



Tribunale amministrativo del Land Tirolo
26.06.2018, LVwG-2018/40/0929-3; parte integrante di via pubblica:
Ai sensi del § 1 comma 3 lett. d dell’Ordinamento edilizio del Tirolo (Tiroler Bauordnung) del 2018, le vie pubbliche, ivi comprese le loro parti integranti, non rientrano nell’ambito di applicazione di esso. Sono parti integranti delle vie pubbliche, ai sensi del § 3 comma 1 lett. b della Legge del Tirolo sulle strade, tra le altre cose, gli argini, i declivi, i ponti, i muri di sostegno e simili. Il muro di sostegno di cui si tratta nel caso presente, a forma di declivio, è dunque da considerarsi anch’esso parte integrante della via pubblica.

09.07.2018, LVwG-2017/12/1997-6; affidabilità del soggetto; movimento sovranista; Legge sul possesso delle armi:
Dato che il ricorrente mette in discussione la legittimazione dello Stato e delle sue istituzioni professando tale ideologia (movimento sovranista) manifestatasi in azioni pubbliche, e dato che lo stesso dichiara di non sentirsi interamente vincolato dalla legislazione federale o del Land, si è indotti a temere che non rispetterà rigorosamente nemmeno le disposizioni della Legge sul possesso delle armi e il regolamento di attuazione di essa. Per tale motivo non è nemmeno garantito che il ricorrente non farà un uso illecito o irresponsabile di armi. L’affidabilità del ricorrente, richiesta dalla Legge sul possesso delle armi ai sensi del § 8 della medesima (WaffG), non è dunque assicurata.

17.07.2018, LVwG-2018/32/1382-2; proprietà di abitazione; necessità del consenso:
Dalla previsione esplicita del § 29 comma 2 lett. a dell’Ordinamento edilizio del Tirolo del 2018 deriva senza alcun dubbio che dopo la richiesta della concessione edilizia, in caso di edificazione nuova o supplementare su un fondo di cui si sia proprietari, la prova della comproprietà del fondo stesso o la dichiarazione di consenso da parte del comproprietario interessato è necessaria solo se il richiedente la concessione non sia egli stesso comproprietario. In caso di opere edilizie non qualificabili quali edificazioni nuove o supplementari nel senso indicato dal § 2 commi 7 e 8 del TBO (Ordinamento edilizio del Tirolo) del 2018, tale prova non è invece necessaria.

20.07.2018, LVwG-2017/20/1858-1; imposizione forfettaria per domicilio a fini non lavorativi:
Il § 6 comma 6 della Legge del Tirolo sui tributi di residenza (Tiroler Aufenthaltsabgabegesetz) regolamenta, in applicazione di determinati criteri, la forfettizzazione dei tributi di residenza per i domicili a fini non lavorativi, escludendo il riferimento al numero effettivo di pernottamenti e anche la presenza di eventuali esoneri ai sensi del § 4 della legge citata, e quindi il riferimento a singoli pernottamenti o singole persone.


30.07.2018, LVwG-2018/25/1640-1; revoca di concessione:
Il § 27 riga 3 SeilbG (Legge sulla gestione di funivie) prevede, per la revoca della concessione, esclusivamente considerazioni sulla sicurezza della gestione previo ammonimento al gestore, mentre non prevede a tal fine considerazioni relative all’economicità della gestione stessa.

02.08.2018, LVwG-2016/44/0948-15; utilizzo delle acque; innevamento artificiale:
Una concessione relativa all’utilizzo delle acque non può essere negata solo perché creerebbe un eventuale danno di immagine o perché l’opinione pubblica ha un atteggiamento critico rispetto alla concessione.

08.08.2018, LVwG-2017/12/2824-2; violazione della morale pubblica; Facebook; pubblica sicurezza locale:
In considerazione della competenza del legislatore del Land, la quale è limitata all’ambito della pubblica sicurezza locale, una condotta può essere disciplinata nella Legge del Tirolo sulla pubblica sicurezza (Tiroler Landes-Polizeigesetz) solo se essa si verifica di fronte a un “pubblico” situato in una “comunità locale”. Dato che il ricorrente è accusato di aver “postato” contenuti su una pagina Facebook in lingua tedesca, tali contenuti, secondo l’avviso del Tribunale amministrativo del Land, raggiungono sì un “pubblico”, tuttavia un gruppo Facebook formato da 12.176 persone la cui appartenenza al gruppo stesso è stata ottenuta premendo un semplice tasto non è più limitato a una comunità locale e il contenuto dei post non è più destinato, esclusivamente o prevalentemente, all’interesse di una comunità da considerarsi locale. Pertanto il compito di porre un freno a tali violazioni della morale pubblica non può essere in ultima analisi perseguito all’interno dei limiti di una comunità locale.

27.08.2018, LVwG-2018/37/1355-3; servitù prediali; servitù di passaggio:
Ai sensi dei §§ 1, 14 e 15 della Legge del Tirolo sul passaggio di beni e il trasporto a fune del 1970, a favore di determinati fondi sussistono diritti di servitù prediale. L’appartenenza a una comunità di beneficiari della servitù (Bringungsgemeinschaft) è collegata alla proprietà di fondi esattamente definiti. Il numero di particella catastale dei fondi dominanti e/o serventi non è giuridicamente rilevante ai fini della concessione di una servitù prediale e nemmeno ai fini dell’appartenenza a una comunità di beneficiari della servitù.

07.09.2018, LVwG-2018/37/1917-1; concetto soggettivo e oggettivo di “rifiuto solido urbano”; possessore di rifiuti solidi urbani; deposito:
Ai sensi della Legge sui rifiuti solidi urbani (Abfallwirtschaftsgesetz) del 2002, ogni deposito di rifiuti, anche se di breve durata, soggiace alle disposizioni contenute nel § 15 comma 3 della legge medesima (AWG 2002). Non è possibile evincere dalla AWG 2002 un’eccezione applicabile a depositi di “durata particolarmente breve”. Un luogo è in ogni caso idoneo al deposito ai sensi del § 15 comma 3 riga 2 AWG 2002 quando tramite la raccolta, il deposito o la trattazione dei rifiuti non vengano pregiudicati beni meritevoli di tutela che rientrino tra quelli indicati dal § 1 comma 3 AWG 2002, e quando non vengano violate disposizioni federali, del Land o comunitarie. Sono considerati luoghi adatti alla raccolta o alla trattazione dei rifiuti, ad esempio, i contenitori per rifiuti di uso domestico o le isole ecologiche situate sulle vie pubbliche.

19.09.2018, LVwG-2018/26/058-17; sorveglianza sul cane:
Non è compatibile con gli obblighi di cura e sorveglianza imposti ai titolari di cani dal § 6a comma 1 della Legge del Tirolo sulla pubblica sicurezza il fatto che un titolare non abbia la possibilità di influenzare la condotta del proprio cane, per avervi rinunciato, tanto da non essere più in grado di controllare il comportamento del cane nell’incontro con persone o altri animali. Il fatto di lasciar “girovagare liberamente” il cane “Fidel” senza alcuna sorveglianza sul cane medesimo, addebitato alla ricorrente, contraddice senza alcun dubbio agli obblighi di cura e sorveglianza imposti dal § 6a comma 1 della Legge del Tirolo sulla pubblica sicurezza.


08.10.2018, LVwG-2014/44/0738-17; contemperamento di interessi; tutela delle specie; pendio; via di accesso alla malga; paesaggio:
I divieti di cui al § 23 TNSchG (Legge del Tirolo sulla tutela della natura) del 2005, nel combinato disposto con i §§ 2 e 3 del TNSchVO (Regolamento del Tirolo sulla tutela della natura) del 2006, a difesa del territorio di piante o fitocenosi sottoposte a tutela, si intendono violati già nel momento in cui le condotte riguardino il territorio di singoli individui delle specie protette. I divieti vigono dunque indipendentemente dal fatto che nelle vicinanze del luogo in cui si concreta la condotta crescano ulteriori individui della specie tutelata.

11.10.2018, LVwG-2018/20/0967-3; impugnazione delle elezioni per l’Associazione del Turismo del Tirolo Orientale (TVB Osttirol):
Il fatto di non osservare gli orari previsti per le elezioni e dal luogo stabilito per la votazione è da considerarsi quale vizio qualificato, cosicché già quest’unica violazione di legge doveva necessariamente condurre all’annullamento delle operazioni di voto.

ITALIA
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALEhttp://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do


Sentenza n. 122/2018: Leggi provinciali in materia di istruzione
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale degli artt. 1, comma 2; 3, comma 2; e 4, comma 4, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 giugno 2016, n. 14 (Modifiche di leggi provinciali in materia di istruzione), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 50/2016. L’art. 1 comma 2 aveva inserito nella legge della Provincia autonoma di Bolzano 29 giugno 2000, n. 12 concernente l’autonomia delle scuole, l’art. 13-bis, dedicato alla “valutazione del lavoro dei dirigenti scolastici”. Gli artt. 3 e 4 invece riguardavano la “valutazione delle competenze degli studenti fino al primo biennio della scuola secondaria di secondo grado”, e le “particolari modalità di reclutamento ed assunzione del personale insegnante”. Mentre il processo si estingueva per questi ultimi a causa dell’abrogazione di suddetti articoli da parte della legge provinciale 6 luglio 2017, n. 80 entrata in vigore nel frattempo, per quanto riguarda l’art. 1, comma 2, la Corte valutava la legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 4, 5 e 9 comma primo, numero 2) dello Statuto e alle norme di attuazione statutaria, nonché agli artt. 3 e 117, terzo comma, della Costituzione. A parere del ricorrente, „la Provincia autonoma avrebbe introdotto un sistema di valutazione del lavoro dei dirigenti scolastici differente da quello previsto dalla legislazione statale ed in contrasto con i principi fondamentali posti da quest’ultima, i quali prevedono una diversa composizione del nucleo di valutazione, nonché diversi criteri e modalità operative dello stesso. Inoltre, nello stabilire modalità di valutazione dei dirigenti scolastici diverse da quelle previste nel rimanente territorio nazionale, avrebbe violato il principio di uguaglianza e di parità di trattamento“.
La Corte esclude l’illegittimità delle norme provinciali in riferimento ad una violazione delle norme secondarie invocate dalla parte ricorrente, „essendo le prime inidonee a stabilire principi della legislazione statale e a fungere da parametro interposto.“ Viene però ritenuta fondata la questione di legittimità costituzionale della norma impugnata “nella parte in cui introduce il comma 3 dell’art. 13-bis della legge prov. Bolzano n. 12 del 2000 – limitatamente all’esclusione del carattere sempre collegiale dell’organo chiamato a svolgere le verifiche e ad esprimere la proposta”. Visto che tale procedimento di valutazione “è volto all’acquisizione di elementi informativi utili per misurare l’efficienza delle istituzioni scolastiche presenti sul territorio e, quindi, per orientare le future scelte”, ciò “comporta la necessaria omogeneità del metodo e del procedimento attraverso i quali vengono acquisiti gli elementi informativi.”


Sentenza n. 124/2018: Legge di stabilità provinciale 2017 di Trento
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell’art. 10, comma 2, lettera d), della legge della Provincia autonoma di Trento 29 dicembre 2016, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2017), in riferimento all’art. 117, terzo comma, per la materia di coordinamento della finanza pubblica, della Costituzione, in relazione all’art. 1, commi 475 e 476, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), e all’art. 79, commi 3 e 4, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 30/2017. A parere del ricorrente, la norma impugnata detterebbe un “articolato e diverso sistema di sanzioni in caso di mancato rispetto del saldo di equilibrio previsto dal comma 466 dell’art. 1 della medesima legge.”
La Corte ritiene fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 2, lettera d), della legge prov. di Trento n. 20 del 2016 in riferimento all’art. 79, comma 3, dello statuto
speciale per il Trentino Alto-Adige e all’art. 117, terzo comma, Cost., in materia di coordinamento della finanza pubblica, in relazione all’art. 1, comma 475, della legge n. 232 del 2016. Si riferisce tra l’altro alla sentenza n. 101 del 2018, sottolineando che “la materia della finanza provinciale di Trento e di Bolzano è ispirata al principio dell’accordo”. Inoltre, “il carattere generale e indefettibile dei vincoli di finanza pubblica esige che, indipendentemente dallo speciale regime di cui godono gli enti locali delle autonomie speciali nel perseguimento degli obiettivi macroeconomici, i colpevoli scostamenti registrati nelle singole gestioni di bilancio debbano trovare riscontro in un omogeneo sistema sanzionatorio, proporzionato all’entità delle infrazioni – nel caso in esame riferite ad un ordito normativo di matrice regionale o provinciale – commesse dagli enti locali.” Per quanto riguarda il sistema sanzionatorio, “[l]a finanza delle Regioni a statuto speciale è […] parte della ‘finanza pubblica allargata’ nei cui riguardi lo Stato aveva e conserva poteri di disciplina generale e di coordinamento, nell’esercizio dei quali poteva e può chiamare pure le autonomie speciali a concorrere al conseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica” (sentenza n. 425 del 2004).”


Sentenza n. 198/2018: Valutazione impatto ambientale
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale di varie disposizioni del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati), promosso tra l’altro dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. “Il decreto legislativo impugnato è stato adottato sulla base della delega legislativa conferita dagli artt. 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2014), al fine di dare attuazione alla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.” “Sulla base delle norme di delega, il decreto legislativo impugnato ha realizzato un’ampia riforma della disciplina delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA contenuta nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» (da ora in poi, anche: cod. ambiente). Le doglianze delle ricorrenti traggono origine dal rilievo che le modifiche operate hanno comportato un riassetto – nel segno di una marcata e, in assunto, illegittima centralizzazione – delle competenze, tanto normative quanto amministrative, dello Stato e delle Regioni nella materia considerata.”
La Corte, dichiarando inammissibili o infondate la gran parte delle questioni di legittimità, accoglie invece il ricorso proposto dalle Province autonome di Trento e di Bolzano riguardando la questione di legittimità dell’art. 23 del decreto legislativo n. 104/2017.
Le Province autonome avevano denunciato “il contrasto della norma impugnata con il già ricordato meccanismo di adeguamento della legislazione provinciale di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992.” Si censurava soprattutto “che il termine previsto dalla norma impugnata, pari a 120 giorni, sia più breve di quello stabilito dalla citata norma di attuazione statutaria, pari invece a sei mesi.” La Corte ritiene fondato questo motivo sottolineando che si tratta di un onere di adeguamento della propria legislazione “che, per quel che riguarda le Province autonome di Trento e di Bolzano, può essere assolto secondo i termini dettati dall’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992. La disposizione impugnata – lì dove invece prevede, anche in riferimento a tali enti territoriali, che l’adeguamento deve avvenire entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 104 del 2017 – si pone dunque in contrasto con la richiamata norma di attuazione statutaria, che prevede il diverso e più ampio termine di sei mesi, e va conseguentemente dichiarata illegittima limitatamente a tale parte.”


Sentenza n. 201/2018: Ordinamento forestale
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale degli artt. 8, comma 4, e 12, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 ottobre 2014, n. 10 (Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, acque pubbliche, energia, aria, protezione civile e agricoltura), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 1/2015.
La Corte dichiara l’estinzione del processo limitatamente all’impugnazione dell’art. 8 comma 4 della legge provinciale n. 10/2014 a causa della intervenuta rinuncia da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritiene invece infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 comma 2 della legge n. 10/2014 in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione agli artt. 142, comma 1, lettera g), e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) per erroneità del presupposto interpretativo. Una corretta interpretazione sistematica della disposizione censurata avrebbe consentito di escludere ogni contrasto tra la legislazione provinciale in essere e le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio richiamate come parametro interposto.
Oggetto della normativa impugnata è l’attività ordinaria di taglio del legname, avente anche un effetto di manutenzione del manto boschivo, essendo assoggettata a pianificazione, indirizzo e controllo dell’autorità forestale. Il taglio del legname, riconducibile all’ordinaria attività silvicola, è permesso sulla base della sola autorizzazione forestale; viceversa, tutto ciò che esula dal taglio colturale e comporta una trasformazione del bosco necessita, invece, del titolo paesaggistico. Questa distinzione è rinvenibile anche nella legislazione statale, considerato che l’art. 149 del d.lgs. n. 42 del 2004 ha escluso l’autorizzazione paesaggistica, tra l’altro “per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste […] purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia (comma 1, lettera c).”
“Il legislatore statale ha dunque esonerato dall’autorizzazione paesaggistica quegli interventi che, pur incidendo su beni vincolati, quali sono i boschi e le foreste (art. 142, comma 1, lettera g), non ne comportano un’alterazione permanente mediante trasformazioni dell’assetto idrogeologico (art. 149, comma 1, lettera b) e si configurano invece come attività di gestione e manutenzione ordinaria, prevista e autorizzata dalla normativa vigente in materia (art. 149, comma 1, lettera c), che, nel caso in esame, è quella forestale.”
“Così delineato il contenuto della norma censurata e quello della disposizione statale assunta a parametro interposto, non si configura il contrasto denunciato nel ricorso, in quanto la disposizione provinciale, nel consentire il taglio ordinario del legname previo assenso dell’autorità forestale e senza necessità di autorizzazione paesaggistica, rispecchia sostanzialmente il contenuto della disciplina statale.”


DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO
Sentenza n. 2994/2018: Covelano Marmi
Ricorso n. 4788/2016 proposto dalla Covelano Marmi Srl contro Gurschler J.S., la Provincia autonoma di Bolzano e il Comune di Silandro per la riforma della sentenza del TRGA – Sezione Autonoma della Provincia di Bolzano, n. 111/2016, con la quale il tribunale aveva dichiarato inammissibile il ricorso in opposizione ex art. 108 comma 1 cod. proc. amm. dell’odierna appellante, avverso la sentenza del TRGA n. 61 del 26 febbraio 2015. Con quest’ultima il Tribunale aveva accolto il ricorso n. 258 del 2014 proposto da Gurschler J.S. “nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano e del Comune di Silandro ad impugnazione del provvedimento prot. n. 314081 del 23 maggio 2014 dell’assessore provinciale per le foreste, con cui il Comune di Silandro era stato autorizzato a circolare con camion sulla strada forestale tra Covelano e Silandro per trasportare a valle i blocchi di marmo estratti dalla cava in questione, per il periodo dal 26 maggio 2014 al 31 dicembre 2014, per la mancata acquisizione del consenso del ricorrente Gurschler”.
Il Consiglio di Stato respinge il ricorso e di seguito conferma l’impugnata sentenza. Considerando che “l’odierna appellante, non qualificabile come litisconsorte necessario o controinteressato pretermesso, per un verso, non era titolare di una posizione autonoma pregiudicata in via immediata e diretta dalla sentenza di annullamento del provvedimento autorizzatorio rilasciato al Comune […]“ e visto che con la concessione della cava il Comune di Silandro „si era assunto l’obbligo di garantire alla concessionaria il trasporto a valle dei blocchi di marmo a spese dell’Amministrazione comunale […] senza specificazione alcuna in ordine alle modalità del trasporto, il quale avrebbe potuto essere effettuato anche attraverso un sistema alternativo a quello sulla strada forestale in questione“, l’odierna appellante “era titolare di una posizione derivata e dipendente, e non già autonoma, con conseguente carenza di interesse e di legittimazione all’opposizione di terzo ordinaria ex art. 108, comma 1, cod. proc. amm.”.


Sentenza n. 4066/2018: Schloss Maretsch
Ricorso n. 2909/2012 proposto dal Comune di Bolzano contro il signor A.P. per la riforma della sentenza del TRGA Sezione Autonoma della Provincia di Bolzano n. 14 del 2012.
Quest’ultima aveva annullato gli atti di diniego comunale che riguardavano la domanda di sanatoria proposta dalla società Schloss Maretsch KG di A.P., avendo a sua volta come oggetto gli “interventi di stabilizzazione del terreno e di successiva sistemazione mediante posa di ‘rete a nido d’api’”. Il tribunale riteneva gli atti comunali di diniego “non sufficientemente motivati e giudicando gli interventi di tipo non sostanziale ‘Bagatelleingriffe’, che in base alla legge provinciale sulla tutela del paesaggio potrebbero essere autorizzati direttamente dal Sindaco.”
Il Collegio ritiene invece fondato l’appello, dispone la riforma della sentenza impugnata e rigetta il ricorso di primo grado. A parere del Collegio, “l’intervento in questione rappresenta una trasformazione del territorio rilevante, e non un semplice ‘spianamento del terreno agricolo’ […] per cui deve ritenersi soggetto non solo al regime del permesso di costruire (e alla conseguente valutazione sulla compatibilità urbanistica), ma anche all'autorizzazione paesaggistica dell'ufficio provinciale”, visto che le zone sono destinate a “verde agricolo” con “uno speciale regime di tutela, che prevede il divieto assoluto di edificazione fuori terra, nonché, essendo queste aree inserite quale zona di rispetto della ‘Gerstburg’, il divieto di sostituzione di vigneti con altre culture”.


Sentenza n. 4012/2018: Diniego di collocamento in aspettativa
Ricorso n. 5704/2017 proposto dal ricorrente contro il Ministero della Difesa, Ministero dell’Economia e delle Finanze per la riforma del TRGA – sezione autonoma di Bolzano n. 171/2017 e concernente il diniego di collocamento in aspettativa. Con detta sentenza il TRGA aveva respinto il ricorso proposto dal ricorrente, maresciallo capo dell’Arma dei Carabinieri e vincitore della procedura per la selezione pubblica di un incarico dirigenziale a tempo determinato per la funzione di comandante della polizia municipale di Bressanone avverso un provvedimento del Ministero della Difesa, con il quale era stata respinta a sua volta la sua istanza di collocamento in aspettativa per l’intera durata del menzionato incarico dirigenziale conferitogli dal Comune di Bressanone dal 22 agosto 2016 al 31 maggio 2020.
Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso in parziale riforma dell’impugnata sentenza disponendo che i provvedimenti impugnati devono “ritenersi viziati dal non corretto esercizio del potere discrezionale nel bilanciamento del complesso degli interessi sottesi alla disciplina di cui agli artt. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001 e 26 l. n. 183/2010, con conseguente annullamento degli atti impugnati in primo grado”. Ciò facendo riferimento anche alla motivazione del diniego che tra l’altro si basa su una “situazione di carenza di personale con adeguate conoscenze della lingua tedesca nell’organico dell’Amministrazione di provenienza”, la quale non permetterebbe di sostituire il ricorrente nell’attuale incarico di maresciallo capo dell’Arma dei Carabinieri, attualmente assegnato alla stazione CC di Campo Tures, in tempi brevi, precludendo però così al ricorrente ogni possibilità di “crescita professionale e possibilità di carriera”.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE
Legislazione provinciale
Legge provinciale del 11 maggio 2018, n. 6
Modifica della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 14 “Disposizioni sull'elezione del Consiglio provinciale, del presidente della Provincia e sulla composizione ed elezione della Giunta provinciale”
La legge contiene tra l’altro vari disposizioni rispetto alle liste dei candidati, la loro presentazione, il numero e l’elenco dei nomi dei candidati, nonché regole in riferimento alla rappresentanza dei due generi.

Legge provinciale del 15 maggio 2018, n. 7
“Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 e altre disposizioni”

Legge provinciale del 22 giugno 2018, n. 8
“Agricoltura Sociale”
La legge mira a promuovere l’agricoltura sociale e la permanenza degli agricoltori nelle zone rurali, nonché di favorire la diversificazione dell’agricoltura in conformità con i programmi di sviluppo rurale dell’Unione europea.
E’ istituito un Elenco provinciale degli operatori dell’agricoltura sociale, che esercitano varie attività nell’ambito dell’agricoltura sociale come per esempio l’inserimento socio-lavorativo di persone, interventi di promozione della salute delle persone mediante l’impiego di animali, piante o della natura allo scopo di sostenerne o migliorarne il benessere sociale, fisico, psichico e/o pedagogico.

Legge provinciale del 10 luglio 2018, n. 9 – ripubblicazione con note
“Territorio e paesaggio”
La legge disciplina la tutela e la valorizzazione del paesaggio, il governo del territorio e il contenimento del consumo del suolo.

Legge provinciale del 11 luglio 2018, n. 10
“Modifiche di leggi provinciali in materia di ordinamento degli uffici e personale, istruzione, formazione professionale, sport, cultura, enti locali, servizi pubblici, tutela del paesaggio e dell’ambiente, energia, utilizzazione di acque pubbliche, caccia e pesca, protezione antincendi e civile, urbanistica, igiene e sanità, politiche sociali, famiglia, edilizia scolastica, trasporti, edilizia abitativa agevolata, lavoro, economia, cave e torbiere, entrate, commercio, turismo e industria alberghiera, rifugi alpini, artigianato, finanze e ricerca”

Legge provinciale del 16 luglio 2018, n. 11
“Misure di prevenzione e di intervento concernenti i grandi carnivori. Attuazione dell’articolo 16 della direttiva 92/43/CEE”
Attuazione dell’articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche - Misure di prevenzione e di intervento concernenti i grandi carnivori ai fini della tutela dell’alpicoltura
Il Presidente della Provincia può, acquisito il parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e limitatamente alle specie Ursus arctos e Canis lupus, autorizzare il prelievo, la cattura o l’uccisione di esemplari di dette specie, a condizione che non esista un’altra soluzione valida e che tali azioni non pregiudichino il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, della popolazione della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale.

Legge provinciale del 16 luglio 2018, n. 12
“Promozione dell'amministrazione di sostegno”
La legge disciplina la promozione e la valorizzazione dell'istituto giuridico dell’amministrazione di sostegno, riconoscendo il suo valore quale strumento di aiuto e tutela delle persone prive in tutto o in parte di autonomia o incapaci di provvedere ai propri interessi. Questi obiettivi vengono perseguiti attraverso diverse misure, tra l’altro attraverso il rafforzamento e il coordinamento di una rete provinciale e locale tra i soggetti pubblici e privati coinvolti nella promozione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, nonché più in generale tramite l’informazione, la consulenza e il sostegno.

Legge provinciale del 1 agosto 2018, n. 13
“Debito fuori bilancio”
È riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall’acquisizione di beni e servizi, in assenza del preventivo impegno di spesa.

Legge provinciale del 7 agosto 2018, n. 14
” Rendiconto generale della Provincia Autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 2017”

Legge provinciale del 7 agosto 2018, n. 15
“Rendiconto generale consolidato della Provincia Autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 2017”

Legge provinciale del 7 agosto 2018, n. 16
“Disposizioni collegate all’assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020”

Legge provinciale del 7 agosto 2018, n. 17
“Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020”

Legge provinciale del 7 agosto 2018, n. 18
“Modifiche della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, ‘Disciplina del volontariato e della promozione sociale’”
Nel rispetto delle disposizioni generali in materia di trasparenza, la Provincia autonoma di Bolzano può incaricare il Centro di servizio per il volontariato di prestare attività e servizi per la promozione del Terzo settore, come per esempio della programmazione e attuazione di iniziative di formazione, della diffusione di informazioni sull’attività di volontariato, della programmazione e attuazione di misure per la promozione del volontariato o della programmazione e attuazione di misure per la promozione dei servizi volontari.

Legge provinciale del 18 settembre 2018, n. 19
“Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2018, 2019 e 2020”

Legge provinciale del 21 settembre 2018, n. 20
“Legge di stabilità provinciale per l’anno 2019”

Legge provinciale del 21 settembre 2018, n. 21
“Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2019-2021


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Sentenza n. 222/2018: Finanziamenti Ue
Ricorso n. 304/2015 del ricorrente contro la Provincia autonoma di Bolzano per l’annullamento di vari atti e provvedimenti amministrativi, con i quali sono stati revocati le indennità compensative e i premi ambientali erogati a favore del ricorrente tra il 2008 e il 2011 nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) pari a Euro 37.067,00, maggiorato degli interessi e con i quali sono stati annunciati ulteriori tagli. Come motivo della revoca è stata indicata la mancanza di un titolo giuridico valido per la coltivazione di certe superfici di verde agricolo elencati nella domanda per concessione del contributo.
Il Tribunale accoglie il ricorso e annulla i provvedimenti impugnati, motivando ciò con la normativa comunitaria la quale non subordina l’erogazione dei contributi alla sussistenza di un titolo giuridico valido. Inoltre, sottolinea che anche i provvedimenti contengono solo un rinvio molto generico alle disposizioni nazionali in vigore che prevederebbero siffatta disciplina. Ciò però non è stato ulteriormente specificato, così che il Tribunale ritiene fondato il motivo d’impugnazione della mancata motivazione. In addizione si rinvia a un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (n. 1922 del 20.03.2015) il quale stabilisce che “nelle annualità 2006 - 2013, l’assenza di opposizioni da parte dei proprietari o, nel caso di soggetti privati, dei loro eredi consente all’agricoltore che li dichiara nelle domande di aiuto di ottenere gli aiuti erogati dagli Organismi pagatori riconosciuti, senza che ciò valga a costituire legittima conduzione di tali terreni.” A tal fine si comunicano ai proprietari gli identificativi dei terreni invitandoli a esprimere un’eventuale opposizione entro trenta giorni, in assenza della quale gli aiuti sono considerati legittimamente richiesti e/o erogati. Visto che da parte dell’Esercito in veste di proprietario e amministrazione competente per le superfici oggetto della controversia non risulta emanata una siffatta opposizione, gli aiuti erogati nel periodo dal 2008 al 2011 devono essere considerati legittimamente erogati.


Sentenza n. 221/2018: Ammissione alla prova orale per l’esame d’idoneità per la nomina a guardiacaccia
Ricorso n. 277/2017 proposto dal ricorrente contro la Provincia autonoma di Bolzano per l’annullamento del “Verbale sull’esame di guardiacaccia dal 4 all’8 settembre 2017” dell’ufficio Caccia e pesca del 11.09.2017, nonché della mancata ammissione alla prova orale e del verbale sulla valutazione negativa dell’esame scritto.
Il Tribunale accoglie il ricorso e annulla i provvedimenti impugnati. Il ricorrente aveva ottenuto nell’esame scritto il punteggio richiesto dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, art 34, e cioè un punteggio non inferiore a sei decimi in ogni singola materia d’esame e di seguito avrebbe dovuto ottenere un voto positivo. La motivazione della commissione secondo la quale il ricorrente non avrebbe raggiunto il punteggio minimo di diciannove punti, dalla stessa commissione fissato, non è giustificato visto che una siffatta valutazione si pone in contrasto con i principi di trasparenza e pubblicità, nonché con il principio che i criteri e le modalità d’esame devono essere prestabiliti prima della valutazione. Anche un punteggio diviso per singoli settori o ambiti specifici all’interno dell’esame non è da considerare legittimo, vistoche manca una precedente ripartizione trasparente e oggettiva delle singole domande alle singole materie.


Sentenza n. 268/2018: Telecom Italia Spa contro il Comune di Appiano
Ricorso n. 140/2017 proposto da Telecom Italia Spa contro il Comune di Appiano per l’annullamento tra l’altro del diniego assunto dalla Giunta comunale di Appiano in relazione a quattro istanze presentate da Telecom al fine di ottenere il rilascio delle autorizzazioni “per opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico in aree urbane”, finalizzati alla realizzazione di collegamenti con cavi in fibra ottica.
Il Tribunale accoglie il ricorso censurando il diniego del Comune per “difetto assoluto di motivazione e per incongruenza rispetto agli obiettivi di diffusione, liberalizzazione e condivisione delle reti di telecomunicazioni perseguiti dalle citate fonti normative.” Accerta in primo luogo una violazione del principio di partecipazione al procedimento amministrativo, causata soprattutto dall’omessa comunicazione dei motivi ostativi dell’accoglimento dell’istanza ex art. 10bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ad avviso del Tribunale, il preavviso di rigetto deve inoltre richiamare tutte le circostanze su cui si fonderà il provvedimento conclusivo. In addizione a ciò, la constatazione del Comune, che esso stesso “ha già scavato o scaverà in queste strade” non è motivazione idonea a legittimare il diniego di autorizzazione.


Sentenza n. 213/2018: “Rientro dei cervelli”
Ricorso n. 171/2017 del ricorrente professore contro la Libera Università di Bolzano per l’azione di accertamento e il risarcimento di danni, riguardando il “pagamento del danno patrimoniale subìto in conseguenza della mancata attribuzione dell’indennità per attività scientifica e delle agevolazioni fiscali previste dalla cosiddetta legislazione ‘rientro dei cervelli’, nonché risarcimento danni non patrimoniali per offesa al decoro ed alla dignità professionale.”
Il tribunale dichiara il ricorso infondato nel merito e lo rigetta. Il tribunale sottolinea che il giudizio tecnico-discrezionale riservato alla PA in ordine alla “[…] valutazione dei singoli titoli e delle pubblicazioni, […] va esteso anche alla fattispecie in esame, relativa alla valutazione dei titoli utili ai fini del riconoscimento dell’indennità scientifica integrativa revista dalla LUB […]”. Non spetta quindi al giudice amministrativo di esercitare “[…]in questa materia giurisdizione con cognizione estesa al merito”, ma il “sindacato giudiziale è circoscritto alla verifica sulla (in)sussistenza di evidenti profili di difetto di istruttoria o di motivazione o di eccesso di potere in particolare sotto le figure sintomatiche della palese irragionevolezza, della sproporzione valutativa e del travisamento dei fatti”. Il “sindacato del giudice amministrativo è limitato in questi casi ai vizi logici, agli errori di fatto e ai profili di contraddizione ictu oculi rilevabili, che non si ravvisano sussistere nel caso di specie.”



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Legislazione provinciale
https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/ricerca-codice-provinciale.aspx

Legge provinciale 11 luglio 2018, n. 9
Attuazione dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche: tutela del sistema alpicolturale

Legge provinciale 11 luglio 2018, n. 12
Modificazioni della legge provinciale sulla pesca 1978

Legge provinciale 11 luglio 2018, n. 10
Integrazione dell'articolo 2 della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 19 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica), sull'obbligatorietà di certificazioni sanitarie in ambito scolastico

Legge provinciale 13 giugno 2018, n. 8
Modificazioni della legge provinciale sull'handicap 2003, della legge provinciale sulle politiche sociali 2007, della legge provinciale 24 luglio 2012, n. 15 (Tutela delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie e modificazioni delle leggi provinciali 3 agosto 2010, n. 19, e 29 agosto 1983, n. 29, in materia sanitaria), della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 e della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016

Legge provinciale 28 maggio 2018, n. 7
Integrazione dell'articolo 48 della legge sul personale della Provincia 1997 relativa all’istituzione delle ferie solidali, e modificazioni di altre disposizioni provinciali in materia di graduatorie e di spesa per il personale

Legge provinciale 28 maggio 2018, n. 6.
Modificazioni della legge provinciale sui giovani 2007, della legge provinciale sul benessere familiare 2011, della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 7 (Istituzione del consiglio provinciale dei giovani) e della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6 (Norme per la promozione e la regolazione dei soggiorni socio-educativi e modificazione dell'articolo 41 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, relativo al commercio)

Decreto del presidente della provincia 21 settembre 2018, n. 13-88/Leg.
Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici)



Giurisprudenza amministrativaTrga Trento 31 maggio 2018, n. 120: Limiti all’apertura di grandi strutture di vendita nella Provincia di Trento.

Trga Trento, ord., 9 ottobre 2018, n. 211: Alla Corte costituzionale la cittadinanza allo straniero discendente di persone nate e già residenti nei territori che sono appartenuti all’Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920, emigrate all’estero.

Trga Trento 19 ottobre 2018, n. 228: Acquisizione patrimoniale dei beni immobili necessari alla realizzazione degli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico
È legittimo il provvedimento teso all'espropriazione ex art. 90, d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 per l'acquisizione in proprietà di un'area già in possesso della società di telefonia mobile, anche nel caso in cui l'impianto sia già stato realizzato e il contratto di locazione sia in corso, dato che l'interesse presidiato dalla norma consiste nella garanzia di stabilità dell'impianto stesso e nella certezza e produttività dell'investimento necessario alla sua realizzazione.

Trga Trento 21 novembre 2018, n. 259: Appalto di fornitura di dispositivi medici  
E'  illegittima l'esclusione da una procedura d'appalto di fornitura di dispositivi medici disposta  per mancata dichiarazione di requisiti che si devono presumere certificati dalla marchiatura CE.

Trga Trento 21 novembre 2018, n. 256: Ricorso proposto da genitori per sottrarsi all'obbligo di vaccinare i figli minorenni
E' inammissibile il ricorso proposto da alcuni genitori e volto a  sottrarsi liberamente all'obbligo di sottoporre in figli minorenni all'obbligo vaccinale imposto dal d.l. 7 giugno 2013, n. 73, convertito nella l. 31 luglio 2017, n. 119.

NEWS
La giuria internazionale della settima edizione del programma Federal Scholar in Residence di Eurac Research ha assegnato il premio ad Andrew J. Harding, professore di diritto presso la National University of Singapore, e si occupa principalmente di diritto costituzionale comparato e diritto dei paesi asiatici. Il suo manoscritto intitolato “The Constitutional Dimensions of Decentralisation and Local Self-Government in Asia” si è aggiudicato il primo posto tra le candidature pervenute, e verrà presentato nel corso del suo periodo di ricerca presso Eurac Research.
Le domande per il programma Federal Scholar in Residence 2020 devono essere inviate entro il 1° luglio 2019. Per informazioni si prega di consultare il sito www.eurac.edu/federalscholar.

Nell’ambito del progetto GaYA – Governance and Youth in the Alps, al quale l’Istituto di studi federali comparati ha partecipato assieme ad altri partner della regione alpina, sono stati elaborati strumenti e spunti per decisori pubblici e funzionari locali e regionali per promuovere la partecipazione giovanile. Come aiuto iniziale, è stata sviluppato una “toolbox online”, una cassetta degli attrezzi che presenta metodi ed esempi e mostra come aggirare gli ostacoli che si verificano più frequentemente. La toolbox è disponibile online all‘indirizzo: http://www.alpine-space.eu/projects/gaya/en/project-results/participation-toolbox. Esemplari fisici della scatola possono essere richiesti presso l’Istituto di studi federali comparati di Eurac Research.

EVENTI

Seminario dal titolo “La partecipazione dei cittadini ai processi di decision-making: possibile soluzione alla crisi della democrazia o incentivo alle derive populiste?” nel contesto della cooperazione tra la Fondazione Friedrich Ebert e l’Istituto di studi federali comparati il giorno 10 dicembre 2018, dalle 14:00 alle 18:30 presso Eurac Research a Bolzano. È prevista una traduzione simultanea (ita-ted).

Winter School on Federalism and Governance: Dal 4 al 15 febbraio 2019 si terrà la decima Winter School Federalism and Governance. L’edizione del 2019 ha come tema “Federalism and the Rule of Law“. La prima settimana si svolgerà all’Università di Innsbruck, la seconda presso Eurac Research a Bolzano. Per ulteriori informazioni: http://winterschool.eurac.edu/

Evento di chiusura del progetto “Governance alpina transnazionale e vicinanza ai cittadini: Il ruolo dei comuni nell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino” di Eurac Research Governance Group in collaborazione con l’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino, il 27 febbraio 2019 dalle 15:00 alle 18:00 nella Conference Hall, Eurac Research.

Convegno: "Incontri pubblici di diritto costituzionale. La qualità della democrazia: rappresentativa, diretta, partecipativa?", il 7 dicembre 2018.

NOVITÀ EDITORIALI


Peter Bußjäger/Matthias Germann/Christian Ranacher/Christoph Schramek/Wolfgang Steiner (cur), Kontinuität und Wandel. Von "guter Polizey" zum Bürgerservice, Festschrift 150 Jahre Bezirkshauptmannschaften, 2018.

Peter Bußjäger/Christoph Schramek (cur), Die Neuorganisation der Bildungsverwaltung in Österreich, 2018.

Peter Bußjäger/Christoph Schramek, "… an ihren Taten messen". Subsidiarität und Föderalismus im Regierungsprogramm der ÖVP/FPÖ-Koalition in Österreich, in: Vorstand des Europäischen Zentrums für Föderalismus-Forschung (cur), Jahrbuch des Föderalismus 2018, 273 ff.

Federica Cittadino, Shaping the Convention on Biological Diversity: The Rising Importance of Indigenous Peoples within the Nagoya Protocol on Access and Benefit-Sharing, in: Summers/Gough (cur), Non-State Actors and International Obligations: Creation, Evolution and Enforcement, 2018, 126 ff.

Anna Gamper (cur), Representing Regions, Challenging Bicameralism, Perspectives on Federalism 10/2, 2018.

Anna Gamper, 100 Years of Austrian Republicanism – 100 Years of Austrian Federalism?, International Journal of Constitutional Law Blog, 30.10.2018, http://www.iconnectblog.com/2018/10/100-years-of-austrian-republicanism-100-years-of-austrian-federalism.

Anna Gamper, Legalitätsfragen des katalanischen Gesetzes über das Selbstbestimmungsreferendum, EJM 2018, 267 ff.

Karl Kössler, Hegemonic or Shared Autonomy? Two Approaches and Their Implications for Constitutional Design, in: Gagnon/Burgess (cur), Revisiting Unity and Diversity in Federal Countries, www.constitutionnet.org/news/streamlining-austrias-federation-comprehensive-reform-after-nearly-century, 2018, 399 ff.

Francesco Palermo/Stéphanie Marsal, Commentary of Article 3 of the Framework Convention for the Protection of National Minorities, in: Hofmann/Malloy/Rein (cur), The Framework Convention for the Protection of National Minorities. A Commentary, 2018, 92 ff.

Günther Pallaver: Südtirols Parteien. Analysen, Trends und Perspektiven, 2018.

Christian Traweger/Günther Pallaver: Die Europaregion Tirol - Südtirol - Trentino. Erwartungen und Potentiale. Ergebnisse einer Bevölkerungsbefragung/L’Euregio Tirolo – Alto Adige – Trentino. Aspettative e potenzialità. Risultati di un sondaggio, 2018.

Günther Pallaver: South Tyrol II. From the Second Autonomy Statute (1972) to 2014/Südtirol I. Vom Zweiten Autonomiestatut (1972) bis 2014/Le Tyrol du Sud II. Du Deuxième statut d'autonomie (1972) à 2014, in: Steinweg (cur): Succesful Prevention of War and Civil War/Gelungene Kriegs- und Bürgerkriegsprävention/Prévention réussie de guerres internationales et de guerres civiles, 2018, 46 s, 104 s, 156 s, 178.

Günther Pallaver/Saskia Thorbecke: South Tyrol I. From the First World War to the Second Statute of Autonomy 1972/Südtirol I. Vom Ersten Weltkrieg bis zum Zweiten Autonomiestatut 1972/Le Tyrol du Sud I. De la Première Guerre mondiale jusqu'au Deuxieme statut d'autonomie (1972), in: Steinweg (cur): Succesful Prevention of War and Civil War/Gelungene Kriegs- und Bürgerkriegsprävention/Prévention réussie de guerres internationales et de guerres civiles, 2018, 45, 102 s, 156 s, 177 s.

Günther Pallaver: Die Illusion der selbstbestimmten Räume, in: skolast. Zeitschrift der Südtiroler HochschülerInnenschaft 1/2018, 47 ss.

Sara Parolari/Carolin Zwilling, Die Südtiroler Autonomie: eine ausgewählte Bibliografie – Bibliografia ragionata sull’Autonomia dell’Alto Adige – A Bibliography on the Autonomy of South Tyrol, http://webfolder.eurac.edu/EURAC/Publications/Institutes/autonomies/sfereg/Bibliografie_Autonomie.pdf, 2018.

Martina Trettel, El sistema federal alemán: marco institucional y estructura de las relaciones intergubernamentales, in: Bernal/Pizzolo (cur), Modelos para armar: Procesos federales actuales, descentralización del poder y desafíos del gobierno multinivel, 2018, 39 ff.

Alice Valdesalici, Federalismo fiscale e responsabilizzazione politico-finanziaria. Comparazione giuridica ed esercizi di misurazione del diritto, 2018.

Alice Valdesalici/Cristina Fraenkel-Haeberle, La terza riforma del federalismo tedesco: il Finanzausgleich tra vecchie e nuove previsioni normative, Le Regioni, 3, 2018.

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2/2018
December 2018

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
VfGH 10.10.2017, G 419/2016; la competenza del Ministro federale in questioni riguardanti il culto religioso non viola il sistema dell’amministrazione federale indiretta:
La Corte Costituzionale (VfGH) ha sottoposto al suo sindacato, nel procedimento in oggetto, la competenza del Ministro federale, disciplinata nella Legge sul riconoscimento della personalità giuridica delle comunità religiose, nel primo e nell’ultimo grado di giudizio di quei procedimenti per il riconoscimento nei quali venivano trattate questioni che, ai sensi dell’Art. 102 B-VG (Legge federale costituzionale), vanno eseguite in via amministrativa federale diretta. In ciò la Corte ha accertato che già nel 1920, al momento dell’entrata in vigore della B-VG, la competenza era di spettanza del Ministro, ragion per cui la VfGH ha presunto che i Padri della Costituzione, all’emanazione dell’Art. 102 B-VG, abbiano voluto presumere che le decisioni relative al riconoscimento delle chiese e delle comunità religiose rimanessero per il futuro di spettanza del Ministro medesimo. Inoltre, ha ritenuto la Corte, non è da escludere che nell’ambito dell’amministrazione federale indiretta possano essere attribuite al Ministro, in una certa misura e nel rispetto delle altre norme costituzionali, competenze proprie di primo e di ultimo grado.

VfGH 24.11.2017, G 278/2017 ua.; rigetto della domanda di annullamento del referendum relativo alle Olimpiadi del 2026:
Una domanda di annullamento deve contenere tra le altre cose una determinata istanza (richiesta motivata di annullamento del procedimento elettorale o di una determinata parte di esso). In caso di mancanza di tale istanza l’impugnazione è viziata alla radice nel suo contenuto e non può più essere sanata. Nel procedimento in oggetto la domanda di annullamento conteneva un’istanza di accertamento circa l’illiceità del quesito referendario, ma non la richiesta di annullamento o di sospensione delle operazioni di voto (o di parte di esse).

VfGH 13.12.2017, G 408/2016 ua.; distinzione tra diritto penale giudiziario e amministrativo – modifica dell’orientamento giurisprudenziale:
La Corte Costituzionale (VfGH) ha rigettato le istanze della Corte Amministrativa Federale (BVwG) per l’annullamento di disposizioni della Legge di disciplina del settore bancario a causa delle elevate sanzioni pecuniarie comminate dall’Autorità di sorveglianza dei mercati finanziari (FMA). L’entità delle pene previste dalla Legge di disciplina del settore bancario, che giungono fino a importi di diversi milioni, tocca, secondo la Corte Amministrativa Federale, il nucleo centrale della giurisdizione penale ed è dunque da ritenersi anticostituzionale. La Corte Costituzionale non ha seguito tale avviso e ha modificato espressamente la propria precedente giurisprudenza. La distinzione operata finora tra diritto penale giudiziario e amministrativo, che utilizzava come discrimine l’entità della pena, non è (più) idonea a tener conto delle potenziali situazioni. L’entità della pena comminata non si rivela, nel suo effetto, idonea ai fini di tale distinzione. Si deve inoltre tener conto del fatto che dall’introduzione della giurisdizione amministrativa a due fasi le decisioni penali amministrative sono sottoposte a un ampio controllo da parte della Corte Costituzionale.

VfGH 06.03.2018, G 129/2017; costituzionalità di una norma dell’Ordinamento edilizio di Vienna riguardante disposizioni speciali per alloggi provvisori destinati ai rifugiati:
Il § 71c dell’Ordinamento edilizio di Vienna prevede sgravi per la creazione e l’utilizzo di alloggi per rifugiati. La Corte Costituzionale (VfGH) ha stabilito che la norma impugnata è sufficientemente determinata e che, di fronte al suo limitato ambito di applicazione, ai limiti temporali della concessione speciale e ai suoi criteri flessibili in base alla durata dell’utilizzo, essa è giustificata dal punto di vista materiale.

VfGH 07.03.2018, G 136/2017 ua.; dichiarazione di incostituzionalità della Legge della Bassa Austria sulle tutele minime:
Nel procedimento in oggetto la Corte Costituzionale ha deciso che un periodo di attesa dipendente dalla durata del soggiorno in Austria per la concessione piena delle tutele minime e un regime rigido di quote minime per nuclei familiari formati da più persone sono contrari alla Costituzione. Il sistema non fa una considerazione media ma impedisce piuttosto la considerazione delle situazioni di bisogno individuale di persone che condividono una comunità abitativa. Lo scopo reale della normativa (impedire e combattere situazioni di emergenza sociale allo scopo di aiutare persone bisognose) non verrebbe in tal modo assolto.



DIRITTO DEL LAND TIROLO
Avvertenza: Per le Gazzette ufficiali del Land e le versioni consolidate delle varie leggi consultare http://www.ris.bka.gv.at/Lr-Tirol/. Le relative bozze delle consulenze e i pareri, nonché le proposte presentate dal Governo comprensive di Annotazioni Esplicative sono consultabili sulla homepage del Parlamento (Landtag) del Tirolo (http://www.tirol.gv.at/landtag/) sotto “Parlamentarische Materialien” (Materiali parlamentari).

Legge del Tirolo sugli archivi 2017, LGBl. Nr. 128/2017:
La nuova Legge del Tirolo sugli archivi intende garantire che il patrimonio archivistico pubblico venga mantenuto e preservato per il futuro, e che rimanga utilizzabile nel rispetto della tutela della privacy. Per sostenere i Comuni in tale compito è stata creata, nel caso in cui ricorrano circostanze degne di considerazione, la possibilità di trasferire il loro contenuto nell’Archivio del Land Tirolo.

Ordinamento edilizio del Tirolo (modifica), LGBl. Nr. 129/2017:
Tramite la presente modifica l’obbligo di creazione di parchi giochi per bambini viene esteso ad altre tipologie di progetti per complessi edilizi ad uso abitativo. Nei casi eccezionali in cui non sussista alcun obbligo in tal senso sono previsti singoli provvedimenti di esonero.

Ordinamento forestale del Tirolo (modifica), LGBl. Nr. 133/2017:
Tramite la presente modifica, la tassa che può essere prelevata dai Comuni dai proprietari di territori forestali in regime di concessione è disciplinata in modo completamente nuovo.

Legge tirolese sui tributi sociali sugli edifici del 2011 (modifica), LGBl. Nr. 134/2017:
Tramite la modifica citata si forniscono chiarimenti in relazione ai tributi dovuti ai sensi della Legge tirolese sui tributi sociali sugli edifici del 2011 (TVAG 2011). Inoltre si introduce un tributo di compensazione per i parchi giochi.

Legge ospedaliera del Tirolo (modifica), LGBl. Nr. 7/2018:
La presente modifica consente l’esecuzione di obblighi derivanti dalla Legge di attuazione dell’accordo sulla sanità (Vereinbarungsumsetzungsgesetz), BGBl. (Gazzetta ufficiale federale) I n. 26/2017, dalla Legge di attuazione della modifica del sistema sanitario (Gesundheitsreformumsetzungsgesetz) del 2017, BGBl. I n. 131/2017 e della 2a Legge di tutela dei pazienti adulti (Erwachsenenschutz-Gesetz), BGBl. I Nr. 59/2017.

Legge del Tirolo sull’uso del gas, degli impianti di riscaldamento e di condizionamento del 2013 (modifica), LGBl. Nr. 8/2018:
Tramite detta modifica si dà esecuzione alla direttiva 2015/2193/EU nell’ambito degli impianti di riscaldamento.

Legge sul servizio sanitario ad opera dei Comuni (modifica), LGBl. Nr. 13/2018:
Con la presente modifica alla Legge sul servizio sanitario ad opera dei Comuni si dà risposta all’urgente necessità di un miglioramento del servizio operato dai medici legali (“Sprengelärzte”). Secondo le norme finora vigenti potevano essere nominati quali medici legali a contratto solo i medici autorizzati all’esercizio autonomo della professione di medico di medicina generale. Al fine di consentire, in futuro, l’esercizio dell’attività di medico legale anche a medici specializzati, si modifica il sistema vigente in modo da eliminare la limitazione ai medici di medicina generale.

Legge sul Difensore civico tirolese (“Landesvolksanwalt”) (modifica), LGBl. Nr. 17/2018:
In considerazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità si rileva ormai che il “Landesvolksanwalt” deve tenere in considerazione, nell’espletamento delle sue funzioni, anche le questioni riguardanti le persone portatrici di disabilità. A supporto di ciò è prevista ora anche dalla Legge su Difensore civico tirolese la figura di un interlocutore istituzionale per i disabili, figura che esiste fin dal 2000 e che si chiamerà d’ora innanzi “Behindertenanwalt beim Landesvolksanwalt” (Difensore civico delle persone con disabilità presso il Difensore civico).

Legge del Tirolo sulle tutele minime (modifica), LGBl. Nr. 18/2018:
Tra le tutele minime, prima dell’attuale modifica, il “Pflegegeld” (sussidio per persone non autosufficienti) non veniva considerato rientrante nel reddito del beneficiario (§ 15 comma 2 lit. f TMSG – Legge del Tirolo sulle tutele minime). A fronte di ciò si dava luogo a un conguaglio sul reddito quando la persona interessata riceveva prestazioni in denaro con l’utilizzo del sussidio spettante alla persona verso la quale eseguiva funzioni di cura. Per mezzo dell’attuale modifica il sussidio non viene più conteggiato come reddito della persona non autosufficiente quando si tratta di stabilire l’entità della tutela minima se a svolgere la funzione di cura è un parente.

Ordinamento sull’edilizia del Tirolo 2018 – TBO 2018 (ripubblicazione, LGBl. Nr. 28/2018:
Il testo ripubblicato è applicabile a partire dal 1° marzo 2018.

Legge del Tirolo sul Fondo per la salute (modifica), LGBl. Nr. 31/2018:
Con l’accordo raggiunto tra Bund e Länder ai sensi dell’Art. 15a B-VG (Legge Costituzionale Federale) per gli obiettivi di politica sanitaria (Zielsteuerung-Gesundheit) LGBl. (Gazzetta Ufficiale del Land) n. 68/2017, si dà seguito all’esistente sistema di partnership per la definizione della struttura, dell’organizzazione e del finanziamento del sistema sanitario austriaco. Con la presente modifica la Legge del Tirolo sul Fondo per la salute viene adattata agli accordi presi ai sensi dell’Art. 15a B-VG.

Legge del Tirolo sulla partecipazione (Tiroler Teilhabegesetz – THG), LGBl. Nr. 32/2018:
Con la legge in questione il settore del sostegno a persone con disabilità, disciplinato finora dalla Legge del Tirolo sulla riabilitazione che dà attuazione alle norme della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, è sottoposto a un orientamento completamente nuovo. La legge contiene innovazioni essenziali in ampi settori del sostegno di persone con disabilità, ad esempio un elenco contenente la descrizione di prestazioni e standard qualitativi, la previsione della possibilità di concedere un budget personale per il raggiungimento di una vita autodeterminata e la valorizzazione dell’estensione di prestazioni a domicilio a favore delle persone con disabilità. Oltre a ciò vengono posti in essere i presupposti per una migliore integrazione sul posto di lavoro per persone con disabilità. La legge istituisce infine una rappresentanza interna di utenti che agirà per la realizzazione del principio di partecipazione e vedrà, in diversi gruppi di lavoro e organismi, la diretta cooperazione di persone con disabilità nell’ulteriore sviluppo, nella modifica o nell’adeguamento di prestazioni e sussidi. La legge entrerà in vigore il 1° luglio 2018.

Legge del Tirolo sulle fondazioni e i fondi 2008 (modifica), LGBl. Nr. 33/2018:
Motivo della modifica in oggetto è la necessaria attuazione della Direttiva 2015/849/EU (cd. “direttiva antiriciclaggio”).



GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
Corte Amministrativa Suprema
VwGH 22.11.2017, Ro 2017/03/0012; quello alla pesca è un diritto soggettivo:
L’esercizio della pesca può essere disciplinato e quindi anche limitato tramite leggi regionali nell’interesse generale di questo settore economico e per ragioni specifiche di pubblica sicurezza.

VwGH 22.11.2017, Ra 2017/03/0059; responsabilità per il rispetto di disposizioni amministrative:
La ripartizione delle competenze all’interno del Governo regionale del Tirolo prevede, per determinate questioni legate all’amministrazione dell’economia privata, la competenza di un singolo membro del Governo stesso. Nel procedimento di specie si è attribuito all’organo che agiva in rappresentanza del Governo una violazione ai sensi della Legge sulla trasparenza nella cooperazione e nel sostegno ai media, in seguito alla quale si è dato corso a un ammonimento sanzionatorio (“Ermahnung”). La Corte amministrativa suprema (VwGH) ha deciso in tale contesto che tale ripartizione di competenze non rappresenta solo una norma interna vigente tra membri (pur sempre) dotati di poteri collettivi, ma di un potere attribuito al singolo membro, motivo per cui questi era responsabile dal punto di vista del diritto penale-amministrativo nel suo ambito di competenza.

VwGH 28.03.2017, Ra 2015/07/0055 e Ra 2015/07/0152; qualità di parte processuale e legittimazione a ricorrere per organizzazioni ambientaliste riconosciute in procedimenti inerenti allo sfruttamento delle acque:
I due procedimenti in questione si riferiscono alla sentenza della Corte di giustizia europea del 20/12/2017, Rs C-664/15, Protect. Ai sensi di essa spetta ad un’organizzazione regolarmente costituita e che agisca ai sensi di un ordinamento nazionale la possibilità di impugnare dinanzi al Tribunale amministrativo del Land (LVwG) un provvedimento amministrativo che violi possibilmente un obbligo derivante dalla Direttiva quadro sulle acque. La Corte amministrativa suprema ha annullato, nel primo dei due procedimenti, la decisione del Tribunale amministrativo (LVwG) del Land Bassa Austria poiché al ricorso da parte dell’organizzazione ambientalista riconosciuta era stata obiettata la carenza di qualità di parte processuale ai sensi del § 42 AVG (Legge generale sul procedimento giudiziario). L’organizzazione ambientalista non poteva infatti presumere che nel presente procedimento sarebbe stata trattata alla stregua di parte processuale. Nel secondo dei due procedimenti la Corte amministrativa suprema ha annullato la decisione del Tribunale amministrativo (LVwG) del Land Stiria, dato che sarebbe stato necessario riconoscere ad un’organizzazione ambientalista, in ottemperanza alla sentenza della Corte di giustizia europea, la qualità di parte processuale.



Tribunale amministrativo del Land Tirolo
04.04.2018, LVwG-2018/37/0537-2; definizione soggettiva di rifiuto, conservazione, deposito, provvedimento, determinatezza:
Nel caso in cui un provvedimento che ordina lo smaltimento ai sensi del § 73 comma 1 della Legge sui rifiuti solidi urbani del 2002 si riferisca a “rifiuti” e a “oggetti da qualificare quali rifiuti ingombranti” senza però specificare a quali oggetti / beni mobili ci si riferisca, tale provvedimento non assolve al presupposto di determinatezza previsto al § 59 comma 1 AVG (Legge generale sul procedimento giudiziario).

03.04.2018, LVwG-2017/17/2738-4; accordo assistenziale; diritto di soggiorno permanente in forza di legge:
Ai sensi del § 81 della Legge sui titoli di soggiorno (Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz), per i cittadini dello Spazio economico europeo e della Svizzera che risiedessero legalmente in Austria già prima dell’entrata in vigore di questa legge federale e che siano registrati ai sensi della Legge anagrafica (Meldegesetz) del 1991, il titolo legittimo rilasciato ai sensi di tale legge è valido in quanto titolo di soggiorno. Secondo le note in merito al § 81 comma 4 della Legge sui titoli di soggiorno (NAG) allegate alla versione originaria di detta legge, tale disposizione si rivolge a cittadini dello Spazio economico europeo che siano già residenti e regolarmente registrati. In tale ambito è da rilevarsi altresì che ai sensi delle delucidazioni in merito all’accordo sull’Art. 15a tra Bund e Länder, relativo a un regime di tutele minime a livello federale orientato ai bisogni reali delle persone (BGBl. – Gazzetta ufficiale federale – I n. 96/2010), anche i soggetti dotati di legittimo titolo di soggiorno ai sensi del § 81 della Legge sui titoli di soggiorno e i soggetti equiparati rientrano nella cerchia degli aventi diritto ai sensi dell’Art. 4 comma 3 dell’accordo medesimo.

22.03.2018, LVwG-2016/27/0631-4; equiparazione SEE; amministratori di immobili: limitazione alle abitazioni di proprietà; esame di idoneità:
La conoscenza della Legge sui contratti di locazione è necessaria per chi amministri immobili e pertanto non è possibile dispensare tali soggetti dall’esame relativo.

05.03.2018, LVwG-2017/20/2039-2; tassa di allaccio idrico; allaccio obbligatorio; approvvigionamento di acqua potabile con mezzi propri:
Con l’allaccio del fondo del ricorrente all’impianto di approvvigionamento idrico del Comune è sorto nell’amministrazione il diritto a pretendere il pagamento della relativa tassa. Ai fini del sorgere di tale diritto alla corresponsione del tributo non conta che l’allaccio all’impianto di approvvigionamento idrico sia avvenuto per volontà del soggetto o per via di provvedimento obbligatorio. Allo stesso modo, in tale contesto non è decisivo che il ricorrente disponga o meno di una propria fonte di acqua potabile, che egli abbia operato investimenti in tal senso e che in conseguenza dell’approvvigionamento con mezzi propri egli non utilizzi più, dopo l’allaccio, l’impianto idrico del Comune.

05.03.2018, LVwG-2018/26/0316-1; modifica del fondo; destinazione unitaria: motivazioni del rifiuto:
Ai sensi del § 2 comma 1 della Legge sulla divisione dei fondi (Liegenschaftsteilungsgesetz), una mappa catastale ai sensi della legge medesima può essere iscritta nel libro fondiario solo per intero e in una visura catastale si può richiedere dunque solo l’intera mappa. Questo obbligo previsto dalla Legge sulla divisione dei fondi rende chiaro senza dubbio alcuno che la mappa catastale di cui al procedimento in oggetto deve essere considerata quale un’unità indivisibile; la conseguenza di ciò è che, nell’ambito di un procedimento di concessione ai sensi del § 16 TBO (Ordinamento sull’edilizia del Tirolo) 2018, le autorità preposte all’edilizia possono decidere circa la modifica di un fondo per cui sia necessaria l’autorizzazione ai sensi del § 14 comma 1 TBO, concedendo tale autorizzazione per l’intera mappa (unitaria) o negandola del tutto.

20.02.2018, LVwG-2018/38/0172-2; muro di sostegno; comproprietà; ordine dell’autorità di polizia edilizia:
In caso di muro di sostegno in comproprietà (opera edile) il compito dell’eliminazione deve essere rivolto a tutti i comproprietari. Essenziale nel caso in questione era la questione se abbia la qualità di comproprietario di un’opera edile anche chi non ne sia il costruttore né abbia acconsentito, in quanto proprietario del fondo, alla costruzione del muro. La norma di cui al § 418 ABGB (Codice civile austriaco) è da applicarsi solo a opere edili a carattere autonomo. Nel caso di un muro di sostegno, dunque, il § 418 deve essere applicato. Il costruttore di mala fede acquista, con l’edificazione sul fondo altrui, la qualità di “amministratore senza committente”, e questo fa sì che l’acquisto della comproprietà sul muro di contenimento in pietra si verifichi. L’ordine dunque è da intendersi correttamente emesso riferendosi all’intero muro e a entrambi i ricorrenti.

19.02.2018, LVwG-2017/20/2739-4; strada a circolazione pubblica; sentiero per malga; sbarramento:
Dato che le strade forestali e i sentieri boschivi possono essere utilizzati da qualsiasi pedone alle stesse condizioni, essi rivestono la qualità di “strade a circolazione pubblica”. Strade forestali e sentieri boschivi non rivestono più la qualità di strade a circolazione pubblica solo se, ai sensi del diritto forestale o di altre disposizioni di legge, siano sbarrate in modo efficace contro l’accesso da parte della collettività e non siano dunque aperte all’utilizzo pedonale.

ITALIA
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALEhttp://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do

SENTENZA N. 247/2017
Giudizio di legittimità costituzionale in via diretta dell’art. 1, comma 1, lettere b), ed e), della legge 164/2016 (Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali), promossi dalle Province autonome di Bolzano e di Trento, dalle Regioni autonome Trentino-Alto Adige/Südtirol e Friuli-Venezia Giulia e dalla Regione Veneto – rigetto
La Provincia autonoma di Bolzano afferma che diverse disposizioni della legge 164/2016 presentino profili di contrasto con la disciplina statutaria in materia di equilibrio dei bilanci e di concorso alla sostenibilità del debito pubblico da parte della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, oltre a ledere specifiche competenze della Provincia ricorrente, e comprimano fortemente l’autonomia, anche finanziaria, concessa alla stessa in forza dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione; anche con riguardo al cosiddetto “Accordo di Milano” e al “patto di garanzia”; esse colliderebbero inoltre con le leggi costituzionali 3/2001 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) e 1/2012, oltre a contrastare con i principi di cui agli artt. 3, 81, 97, secondo comma, 117, commi terzo, quinto e sesto, 119 e 120 Cost., nonché con il «principio pattizio/consensualistico» e quello della leale collaborazione. Afferma che l’introduzione di restrizioni all’utilizzo del fondo pluriennale vincolato (uno strumento per reimputare su esercizi successivi spese già impegnate ma non ancora giunte a scadenza) si concretizzi in una violazione dei principi di autonomia finanziaria e di bilancio contenuti nel Titolo VI dello statuto speciale e, in particolare, del principio di autonomia finanziaria dal lato della spesa.
La Corte afferma che tali disposizioni siano da intendere nel senso di una mera specificazione di aggregati economico-finanziari senza alcun effetto precettivo sul quadro normativo di riferimento, e che non si verifica alcuno dei lamentati pregiudizi per gli enti territoriali. Questi ultimi mantengono, infatti, la piena facoltà di gestire, secondo l’art. 42 del d.lgs. 118/2011, il fondo pluriennale vincolato, indipendentemente dalla sua collocazione nei contestati titoli di bilancio. Secondo la Corte «l'avanzo di amministrazione, una volta accertato nelle forme di legge, è nella disponibilità dell'ente che lo realizza». Viene chiarito che le risorse delle regioni non possono essere vincolate a priori per contribuire agli obiettivi di finanza pubblica.

SENTENZA N. 252/2017
Giudizio di legittimità costituzionale in via diretta dell’art. 2, comma 1, lettere a) e c), della legge 164/2016 (Modifiche alla legge 243/ 2012, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali), promossi dalle Province autonome di Bolzano e di Trento, dalle Regioni autonome Trentino-Alto Adige/Südtirol e Friuli-Venezia Giulia, dalle Regioni Veneto, Lombardia e Liguria. Le varie doglianze della Provincia autonoma di Bolzano sono state decise come segue:
La Provincia autonoma di Bolzano reclama l’introduzione anche delle modalità attuative del potere sostitutivo e la soppressione della precisazione del carattere tecnico della normativa attuativa. Sussisterebbe la violazione dell’art. 5, comma 2, lettera b), della legge costituzionale 1/2012 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) con lesione anche del giudicato costituzionale (art. 136 Cost.), in quanto nella sostanza viene ripristinata una legge già dichiarata illegittima. La Corte dichiara infondata la questione proposta in relazione alla violazione del giudicato costituzionale – rigetto
Ai sensi degli artt. 2 e 4 del decreto legislative 266/1992 non sono vincolanti le fonti secondarie per le Province Autonome, ed è escluso l’esercizio di funzioni amministrative statali in materie di competenza provinciale. Nell’insieme viene prospettato la violazione degli artt. 120, secondo comma, in particolare l’ultimo periodo, e 117, terzo, quinto e sesto comma, Cost. non facendo la norma riferimento ad alcuno dei presupposti costituzionali che giustificano il potere sostitutivo. La Corte afferma che le ipotesi in cui può essere esercitato il potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle Regioni o delle Province autonome e le modalità di esercizio dello stesso debbono essere previste da un atto fornito di valore di legge –accoglimento
Un’ulteriore questione pone il problema della riconducibilità della disciplina in esame alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, quale presupposto della potestà regolamentare ex art. 117, sesto comma, Cost., e della necessità di un carattere meramente tecnico. Il comma 5 dell’art. 10 della legge 243/2012, è dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede la parola «tecnica», dopo le parole «criteri e modalità di attuazione» e prima delle parole «del presente articolo»  – accoglimento.

SENTENZA N. 270/2017
Giudizio di legittimità costituzionale in via diretta dell’art. 7 del d. l. 193/2016 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla l. 225/2016 e degli artt. 1, commi da 633 a 636, e 2 della l. 232/2016 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), promossi dalla Provincia autonoma di Trento, e dalla Provincia autonoma di Bolzano, ritenendoli in contrasto con gli artt. 75, 75-bis, e 79, nonché con gli artt. 103, 104 e 107 dello statuto speciale, inoltre per lesione degli artt. 5 e 6 della norma di attuazione 268/1992 e del principio di leale collaborazione (art. 120 Cost.).
Le province affermano che in forza delle disposizioni impugnate venga sottratto alle Province il gettito ottenuto attraverso la nuova procedura di collaborazione volontaria e che le norme quindi si pongono in contrasto con le disposizioni dell’ordinamento finanziario previsto dallo statuto di autonomia, che prevedono una devoluzione pro quota. La Corte argomenta però nel senso che l’allocazione nell’apposito capitolo di bilancio, contemplato dalla legge di bilancio per il 2017,  della somma “emersa” in attuazione della nuova fase della collaborazione volontaria non incida sul successivo, necessario, riparto secondo le normative statutarie e di attuazione statutaria. Le norme impugnate non configurano “alcuna riserva erariale in senso tecnico” – inammissibilità rispettivamente rigetto.

SENTENZA N. 9/2018
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale degli artt. 44, 44-bis e 44-ter, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 13/1997 (Legge urbanistica provinciale), il primo come novellato dall’art. 8, comma 4, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10/2014 (Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, acque pubbliche, energia, aria, protezione civile e agricoltura) e l’ultimo come novellato dall’art. 3 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 3/2013 (Modifica della legge provinciale 5/2001, n “Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci” e di altre leggi provinciali), promosso dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa, sezione autonoma di Bolzano, nel procedimento promosso da Aspiag Service srl contro la Provincia autonoma di Bolzano e altri.
Aspiag srl, Methab srl e Podini Holding spa intendevano aprire un centro commerciale a Bolzano, ma siccome l’art. 44-bis della legge provinciale 13/1997 consente l’apertura di solo un unico centro commerciale di rilevanza provinciale in una delle zone produttive del territorio comunale di Bolzano (previa trasformazione della zona stessa in zona produttiva con destinazione particolare), la Giunta provinciale ha selezionato l’areale di proprietà della Podini Holding spa, in esito a un procedimento che includeva una fase di comparazione tra i siti. Dinanzi al tribunale amministrativo venivano impugnati la concessione edilizia e i provvedimenti corrispondenti per contrasto con i principi di liberalizzazione sanciti in ambito europeo (cfr. direttiva 2006/123/CE). In via subordinata, la ricorrente aveva chiesto l’annullamento degli atti a causa del metodo seguito per la scelta del sito, in quanto sarebbero mancate un’adeguata pubblicità preventiva, la predeterminazione dei criteri di scelta e una partecipazione dei concorrenti in condizioni di parità.
Il tribunale solleva questione di legittimità costituzionale affermando che le disposizioni degli artt. 44 e 44-bis, che hanno l’intento di limitare l’apertura di nuovi esercizi commerciali, violino anzitutto l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost: anziché limitarsi a identificare aree interdette agli esercizi commerciali per i motivi tassativamente previsti dall’art. 31, comma 2, del d.l. 201/2011, conv., con mod., dalla l. 214/2011, la Provincia autonoma avrebbe disciplinato in maniera esaustiva il commercio al dettaglio in zone produttive, introducendo limitazioni con giustificazioni diverse da quelle consentite. Le norme violerebbero altresì l’art. 41 Cost. perché restringono la libertà economica. Il solo art. 44-bis della legge provinciale 13/ 1997 violerebbe l’art. 3 Cost., perché la previsione di un singolo centro commerciale di rilevanza provinciale nelle zone produttive contrasterebbe con il divieto di disparità di trattamento riconducibile al principio costituzionale di eguaglianza. Infine, una terza questione è sollevata sull’art. 44-ter, comma 3, della legge provinciale 13/1997, come sostituito dall’art. 3 della legge provinciale 3/2013, il quale – sino alla emanazione da parte della Giunta degli indirizzi e criteri vincolanti in merito all’idoneità delle aree ricomprese in zone produttive per l’esercizio del commercio al dettaglio – conferma il previgente divieto del commercio al dettaglio in zone produttive, eccettuati il centro commerciale di rilevanza provinciale e le attività relative a merci ingombranti.
La prima e la terza questione, considerate congiuntamente, sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, nonché un’impostazione dubitativa. La seconda questione di legittimità costituzionale è inammissibile per carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza.

ORDINANZA N. 26/2018
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell’art. 7 della legge della Provincia autonoma di Trento 14/2016 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2016 - 2018), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione agli artt. 81, 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, nonché in riferimento all’art. 79 dello statuto speciale. Ad avviso del ricorrente, la disposizione censurata deve ritenersi in contrasto con l’art. 9 della legge 243/2012 (Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione), nel testo anteriore alle modifiche introdotte con la legge 164/2016 (Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali).
Il Presidente del Consiglio dei ministri, su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, però ha dichiarato di rinunciare al ricorso in ragione delle modifiche alla disposizione censurata, apportate dalla resistente con l’art. 5 della legge provinciale 20/ 2016 (Legge di stabilità provinciale 2017); Con deliberazione della Giunta della Provincia autonoma di Trento la resistente ha dichiarato di accettare la rinuncia al ricorso. Nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale la rinuncia al ricorso, accettata dalla resistente costituita, determina l’estinzione dei processi.

ORDINANZA N. 76/2018
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale dell’art. 17, co 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 9/2014 (Riordino dell’attività statistica e disciplina del sistema statistico provinciale. Modificazioni della legge provinciale n. 13/2009, in materia di promozione di prodotti agricoli a basso impatto ambientale, e della legge provinciale sui lavori pubblici 1993), promosso dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento nel procedimento vertente tra l’Impresa Mazzotti Romualdo spa e la Provincia autonoma di Trento e altra. La Provincia autonoma di Trento aveva invitato sette imprese a un confronto concorrenziale per l’affidamento di lavori di sistemazione stradale. Dopo l’avvenuta aggiudicazione, l’Amministrazione provinciale aveva accertato che il legale rappresentante della società aggiudicataria risultava gravato da una condanna penale, relativa a reato in materia ambientale. Di seguito ha annullato l’aggiudicazione, affidando la commessa all’impresa collocata al secondo posto della graduatoria di gara. Il rimettente dubita della legittimità costituzionale del citato art. 17 comma 2, che regola il caso della incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, che devono essere prodotte dai concorrenti al bando.
La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale per erroneità del presupposto interpretativo cui è collegata la loro rilevanza.

SENTENZA N. 94/2018
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell’art. 1, commi 709, 711, 723, lettera a), terzo periodo, e 730, della legge n. 208/2015 («Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016»), promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano, dalla Regione autonoma Sardegna e dalla Provincia autonoma di Trento. La Provincia autonoma di Bolzano afferma che ci sia un contrasto con gli artt. 117, co. 3, e 119 Cost., con il principio di leale collaborazione, nonché con gli artt. 79, 80, 81 e 107 dello statuto speciale e con gli artt. 17, 18, 19 del d.lgs. n. 268/1992 . La ricorrente ricorda che in forza del Titolo VI dello statuto speciale, la Provincia autonoma di Bolzano gode di una particolare autonomia in materia finanziaria, sistema rafforzato dalla previsione di un meccanismo peculiare per la modificazione delle disposizioni recate dal medesimo Titolo (intervento del legislatore statale con legge ordinaria solo previa intesa con la Regione e le Province autonome, art. 104 st.).
La Provincia autonoma richiama il cosiddetto “Accordo di Milano” (2009), con il quale la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno concordato un nuovo sistema di relazioni finanziarie con lo Stato e il cosiddetto “Patto di garanzia” (2014), sempre tra lo Stato, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano (successive modifiche del Titolo VI dello statuto di autonomia, secondo la procedura rinforzata prevista dall’art. 104 dello statuto medesimo). È previsto espressamente che nei confronti della Regione, delle Province non sono applicabili disposizioni statali che prevedono obblighi o riserve all’erario o concorsi comunque denominati diversi da quelli previsti dal Titolo VI dello statuto speciale di autonomia e che sono la Regione e le Province autonome a provvedere alle finalità di coordinamento della finanza pubblica, adeguando, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 266/1992, la propria legislazione ai principi costituenti limiti nelle materie individuate dallo statuto, adottando, conseguentemente, autonome misure di razionalizzazione della spesa. La Provincia lamenta poi che tutte le disposizioni contenute nei commi da 707 a 734 siano definite dal co. 709 come «principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica», ai sensi dell’art. 117, co. 3, Cost. obiettando che la qualificazione nominalistica di determinate norme come “principi fondamentali” da parte del legislatore statale non sia vincolante qualora il contenuto concreto delle medesime non sia corrispondente. La Provincia di Trento afferma violazioni simili e sottolinea inoltre come il vincolo posto dalla legge di stabilità si porrebbe in contrasto con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione previsto dall’art. 97, co. 2, Cost.
La difesa dello Stato invece rileva la non applicabilità agli enti ad autonomia differenziata delle disposizioni impugnate, come espressamente stabilito nella seguente clausola di salvaguardia: «le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 3/2005», ragione che viene accolta dalla Corte. La Corte riafferma che l’autoqualificazione operata dal legislatore non determina alcun effetto vincolante, ma solo l’esame analitico del «contenuto normativo» e dello «scopo» della singola disposizione. In conclusione la Corte afferma che non sono fondate le questioni promosse poiché detta disposizione, se correttamente interpretata secundum Constitutionem, non lede le prerogative delle ricorrenti, e ricorda il principio generale più volte affermato, secondo cui la tutela degli equilibri della finanza pubblica allargata «riguarda pure le Regioni e le Province ad autonomia differenziata, non potendo dubitarsi che anche la loro finanza sia parte della “finanza pubblica allargata”.

SENTENZA N. 101/2018
Disposizioni statali che comportano, per le province autonome, l'indisponibilità dell'avanzo di amministrazione e limitazioni alla computabilità del fondo pluriennale vincolato, sottraendo loro risorse - contrastano coi principi costituzionali perché non prevedono che l'impiego di queste risorse abbia effetti neutrali rispetto alla determinazione dell'equilibrio di bilancio e perché costringono a non onorare le obbligazioni o a cercare nuove coperture per impegni già perfezionati. Sanzioni agli enti locali in caso di saldo negativo fra entrate e spese finali - il relativo importo non può confluire legittimamente nelle casse statali anziché in quelle delle province autonome

NORMATIVA STATALE D'INTERESSE PROVINICALE

LEGGE COSTITUZIONALE 4 DICEMBRE 2017, N. 1

Modifiche allo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina

LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205 – ARTICOLO 1, COMMI 831 - 834
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 - 2020

DECRETO LEGISLATIVO 29 DICEMBRE 2017, N. 236
Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, concernenti i requisiti di nomina e le categorie di appartenenza dei componenti del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano

DECRETO LEGISLATIVO 11 GENNAIO 2018, N. 9
Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, in materia di pianificazione urbanistica

DECRETO LEGISLATIVO 6 FEBBRAIO 2018, N. 18
Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, in materia di formazione del personale docente in provincia di Bolzano

DECRETO LEGISLATIVO 1 MARZO 2018, N. 24
Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol recanti modifiche al decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, concernenti le scuole situate in località della provincia di Trento nelle quali è parlato il ladino, il mocheno e il cimbro

DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO

Sentenza n. 907/2018: Progetto di elettrificazione della tratta ferroviaria della Val Venosta

Ricorso n. 3363 del 2017 proposto da Bureau Veritas Italia S.p.A. contro la Provincia autonoma di Bolzano, Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - ACP, Strutture Trasporto Alto Adige S.p.A. – STA e nei confronti di Tüv Süd Rail GmbH per la riforma della sentenza del TRGA – Sezione Autonoma di Bolzano n. 99/2017 concerncente la „gara per l’affidamento dei servizi di verifica tecnica nell’ambito del progetto di elettrificazione della tratta ferroviaria della Val Venosta“. La sentenza del TRGA aveva respinto il ricorso della seconda classificata Bureau Veritas Italia S.p.A. “avverso gli atti di gara e l’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata” Tüv Süd Rail GmbH.
Il Consiglio di Stato invece accoglie il ricorso in appello ritenendo fondati diversi motivi di impugnazione e in riforma dell’appellata sentenza, annulla l’impugnata aggiudicazione a favore di Tüv Süd Rail GmbH e dispone che l’appellante Bureau Veritas Italia S.p.A. subentri nell’aggiudicazione e nello stipulando contratto. Ciò riferendosi al fatto che l’originaria aggiudicataria aveva prodotto unicamente una dichiarazione unilaterale di avvalersi di un’impresa ausiliaria, visto che non possedeva la qualificazione tecnica per l’esecuzione di un servizio richiesto. Questo avvalimento è stato realizzato però senza produrre un contratto o una dichiarazione unilaterale provenienti dall’impresa ausiliaria, con i quali quest’ultima “si fosse assunta l’obbligo di fornire alla prima il requisito in oggetto e di mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto”. Visto che l’impresa concorrente e quella ausiliaria sono da ritenere responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante, l’impresa ausiliaria deve documentare l’assunzione dell’obbligazione nei confronti dell’impresa concorrente, dato che una “dichiarazione unilaterale della sola impresa concorrente non è ex se idonea a far sorgere obbligazioni in capo ad un soggetto terzo”.


Sentenza n. 1271/2018: Revoca di misure di accoglienza
Ricorsi n. 8996/2017, n. 8997/2017 e n. 8999/2017 del Ministero dell’Interno - Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano, in persona del Ministro in carica, contro i ricorrenti delle sentenze di primo grado per la riforma delle sentenze del TRGA – Sezione Autonoma di Bolzano n. 164/2017, n. 165/2017 e n. 164/2017, tutti concernenti le revoche di misure di accoglienza, “avendo gli stessi partecipato a una violenta rissa, riconducibile ad un ‘regolamento di conti’ tra gruppi di cittadini appartenenti a differenti etnie, svoltasi il 1° ottobre 2016 in un parco pubblico molto frequentato della città di Bolzano”. Le sentenze di primo grado del TRGA avevano accolto i ricorsi degli odierni appellati, accogliendo il motivo di ricorso riguardante il vizio di eccesso di potere per insufficienza e superficialità dell’istruttoria, motivazione illogica e carente e violazione del principio di proporzionalità.
Il Collegio accoglie invece il ricorso in appello e in riforma delle impugnate sentenze e respinge i ricorsi di primo grado. Ciò ritenendo che gli originari ricorrenti avevano partecipato ad una rissa utilizzando bastoni, mazze, coltelli e altri oggetti, e partecipando così ad un vero e proprio “regolamento di conti” in un ambiente pubblico e frequentato, esponendo “la cittadinanza ivi presente al grave rischio di un coinvolgimento involontario, con evidente pregiudizio per l’incolumità pubblica”. Questo risulterebbe anche dai provvedimenti di revoca, impugnati in primo grado, i quali a parere del Collegio sono “suffragati da ampia e articolata motivazione non solo in punto di ricostruzione dei fatti, ma anche in punto di bilanciamento degli interessi in conflitto”. Le risultanze istruttorie a base dei provvedimenti sarebbero così fondamento probatorio idoneo per la qualifica delle condotte come “comportamenti gravemente violenti”, i quali erano considerati la causa di revoca delle misure di accoglienza.

Sentenza n. 1589/2018: Risarcimento danni da mobbing
Ricorso n. 3007 del 2016 del ricorrente ex-appartenente alla Polizia di Stato (“dispensato dal servizio in maniera permanente per ragioni psico-fisiche”) contro il Ministero dell’Interno per la riforma della sentenza del TRGA – Sezione Autonoma di Bolzano n. 279/2015 concernente il risarcimento dei danni da mobbing. Il ricorrente voleva aver accertato di essere rimasto vittima di mobbing da parte di funzionari dell’Amministrazione nel periodo tra il 2003 e il 2009, nonché aver risarcito i danni patrimoniali e non patrimoniali causati dal mobbing. Detta sentenza del TRGA aveva respinto il ricorso originario del ricorrente, motivando che ancorché si possa verificare una situazione conflittuale, non sarebbero comunque presenti gli estremi della fattispecie dell’illecito di mobbing.
Il Consiglio di Stato dichiara infondato l’appello, confermando l’impugnata sentenza e facendo riferimento al consolidato orientamento giurisprudenziale dello stesso Collegio in materia “di individuazione degli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria da mobbing nell’ambito dei rapporti di pubblico impiego e della conseguente responsabilità datoriale ex art. 2087 cod. civ.”. A parere del Collegio, “il mobbing si sostanzia in una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, complessa, continuata e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del dipendente nell’ambiente di lavoro, che si manifesta con comportamenti intenzionalmente ostili, reiterati e sistematici, esorbitanti od incongrui rispetto all’ordinaria gestione del rapporto, espressivi di un disegno in realtà finalizzato alla persecuzione o alla vessazione del medesimo dipendente, tale da provocare un effetto lesivo della sua salute psicofisica.” Spetta al lavoratore di dare la prova degli elementi essenziali della condotta di mobbing, non bastando di “dolersi di esser vittima di un illecito (ovvero ad allegare l’esistenza di specifici atti illegittimi), ma deve quanto meno evidenziare qualche concreto elemento in base al quale il giudice amministrativo possa verificare la sussistenza nei suoi confronti di un più complessivo disegno preordinato alla vessazione o alla prevaricazione”. Dai fatti allegati dal ricorrente nel caso concreto, il Collegio non può pervenire a una conclusione diversa da quella del TRGA non ritenendo presenti gli estremi dell’illecito di mobbing.

Sentenza n. 2253/2018: SAD
Ricorso n. 5815 del 2017 della ricorrente SAD Trasporto Locale S.p.A. contro il Comune di Campo di Trens e nei confronti di Auto Rainer s.r.l. Silbernagl Markus & Co. S.a.s. per la riforma della sentenza del TRGA – Sezione Autonoma di Bolzano n. 227/2017, concernente la gara d’appalto per l’affidamento del servizio di citybus nel Comune di Campo di Trens.
Il Consiglio di Stato ritiene infondato l’appello, accogliendo in gran parte i motivi di primo grado e confermando così la sentenza del TRGA, il quale aveva a sua volta annullato l’aggiudicazione a favore dell’a.t.i. aggiudicataria SAD-Kofler. Il Consiglio di Stato conferma fra l’altro il motivo d’impugnazione di primo grado che riguarda la non comparabilità degli autobus sostitutivi dell’a.t.i. aggiudicataria SAD-Kofler con il requisito minimo fissato nella lex specialis, requisito che dovrebbe essere soddisfatto anche dai mezzi sostitutivi, i quali però erano solo muniti di un numero di 9 o 10 posti a sedere per passeggeri, invece che almeno 15 posti a sedere richiesti nella lettera d’invito del 21 novembre 2016 per gli autobus da impiegare come mezzi principali, e trattandosi di seguito di “una divergenza macroscopica di un terzo dal requisito minimo fissato nella lex specialis”. L’a.t.i. aggiudicataria non aveva la disponibilità di un autobus idoneo allo svolgimento del servizio richiesto “né al momento della presentazione dell’offerta, né al momento dell’aggiudicazione (avvenuta il 20 dicembre 2016), né, infine, al momento fissato come data d’inizio della prestazione (il 9 gennaio 2017)”, ancorché la lettere d’invito prevedeva espressamente l’ammissione alla gara delle sole imprese “’le quali dispongono di mezzi per il trasporto pubblico di persone’, e richiedeva, che all’offerta fosse allegata la documentazione attestante i requisiti minimi del mezzo stabiliti nella stessa lex specialis”.


PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE
Legislazione provinciale
Legge provinciale 16 novembre 2017, n. 18
“Riordino degli enti locali”
La legge stabilisce principi e regole sul riordino delle funzioni e dei servizi svolti dagli enti locali e dalla Provincia stessa. Gli obiettivi sono di garantire a tutta la popolazione le medesime opportunità di sviluppo e livelli minimi uniformi delle prestazioni pubbliche, e di valorizzare l’autonomia dei Comuni, (attuazione dei principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza). Inoltre riordina le funzioni amministrative e i servizi pubblici provinciali (la Provincia mantiene le funzioni di programmazione, di coordinamento e di vigilanza). Valorizza le forme collaborative intercomunali e ad intensificare la collaborazione tra Provincia e Comuni nello svolgimento delle funzioni e dei servizi di interesse comune rispettando il principio della leale collaborazione. Favorisce il coinvolgimento dei Comuni nello svolgimento delle funzioni provinciali tramite il Consiglio dei Comuni. Disciplina l’autonomia finanziaria dei comuni e prevede l’attribuzione ai Comuni delle risorse finanziarie necessarie secondo l’effettivo fabbisogno dei Comuni e in considerazione delle risorse proprie dei Comuni e con il fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia della amministrazione. In caso di mancata adozione di atti obbligatori da parte dei comuni, individua il procedimento da osservare dalla Giunta provinciale per l’esercizio del potere sostitutivo.

Legge provinciale 16 novembre 2017, n. 19
“Debito fuori bilancio”

Legge provinciale 16 novembre 2017, n. 20
“Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2017, 2018 e 2019”

Legge provinciale 17 novembre 2017, n. 21
“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (Legge europea provinciale 2017)”
La cd. legge europea provinciale per l’anno 2017 prevede disposizioni per la programmazione  e la gestione delle azioni finanziate nell'ambito delle politiche dell'Unione europea e per l'attuazione di programmi d'interesse europeo e introduce la possibilità di attivare ulteriori interventi aventi le caratteristiche di ammissibilità ai finanziamenti europei (cd. “overbooking”). Inoltre regola l’utilizzazione del Fondo  sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale.
La legge dispone la sostituzione del termine “ordinamento giuridico comunitario” dalle parole: “ordinamento dell’UE”, ossia che la denominazione “comunitaria” è sostituita dalle parole “dell’UE” nella legislazione provinciale.

Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 22
“Disposizioni collegate alla legge di stabilità 2018”

Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 23
“Legge di stabilità provinciale per l’anno 2018”

Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 24
“Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2018, 2019 e 2020”

Legge provinciale 9 febbraio 2018, n. 1
“Norme in materia di personale”
La legge contiene l’interpretazione autentica di una serie di leggi provinciali riguardanti la materia di indennità connesse con incarichi dirigenziali e in generale la struttura dirigenziale nell’amministrazione provinciale. In conseguenza, le relative leggi sarebbero da interpretare nel senso che le erogazioni avvenute in forza dei meccanismi di trasformazione graduale dell’indennità di funzione e di coordinamento e di quella per dirigenti sostituti per il personale degli enti facenti parte dell’intercomparto provinciale in assegno personale pensionabile sono da considerare, sin dalla sua istituzione, elemento fisso e continuativo della retribuzione.

Legge provinciale 13 marzo 2018, n. 2
“Promozione di iniziative contro lo spreco di prodotti alimentari e non alimentari"
La legge regola la gestione delle eccedenze alimentari e farmaceutiche, nonché di altri prodotti non alimentari, al fine di contrastare la povertà e il disagio sociale oltre a valorizzare l’attività di solidarietà e di beneficenza ispirata ai principi della responsabilità sociale. Al fine di promuovere una migliore sostenibilità ambientale e un consumo responsabile la legge intende ridurre gli sprechi in ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari e non alimentari (risoluzione del Parlamento europeo 2012 “strategie per migliorare l'efficienza della catena alimentare nell'UE”). La legge prevede il recupero, la donazione e la distribuzione di eccedenze alimentari ancora destinabili al consumo e di prodotti non commestibili, quali farmaci invenduti ma ancora nel loro periodo di validità e articoli di abbigliamento usati, a beneficio di persone in situazioni di disagio sociale. Intende promuovere l’autonoma iniziativa di singoli cittadini e cittadine e di associazioni nonché le attività di volontariato (principio di sussidiarietà) e le azioni volte a ridurre la produzione di rifiuti e al recupero e al trasporto di generi alimentari. In aggiunta, la legge incoraggia la promozione di campagne di informazione e sensibilizzazione di consumatori, imprese e istituzioni.

Legge provinciale 15 marzo 2018, n. 3
“Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 e altre disposizioni”

Legge provinciale 19 aprile 2018, n. 5
“Modifiche della legge provinciale sui masi chiusi e della legge urbanistica provinciale”
La legge contiene nel primo capo delle modifiche della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17,“legge sui masi chiusi”, discilpina in particolare la costituzione di un maso chiuso prevedendo per esempio che i masi neocostituiti su richiesta di giovani agricoltori/agricoltrici, non possono essere alienati per un periodo di 20 anni a partire dalla rispettiva iscrizione nel libro fondiario (eccezione: a favore del o della coniuge, di parenti entro il terzo grado o di giovani agricoltori in possesso di determinati requisiti). Sono previsti inoltre delle modifiche puntuali delle disposizioni recanti le modificazioni della consistenza di un maso chiuso, l‘autorizzazione all’aggregazione di altri immobili e unione di più masi chiusi, l’assunzione del maso dagli eredi, e i diritti del o della coniuge superstite. Dell’altro viene riformata la composizione e la nomina della commissione locale per i masi chiusi. Viene instaurata la Commissione provinciale per i masi chiusi, che viene nominata dalla giunta provinciale e rimane in carica per la durata di cinque anni. Contro le decisioni della commissione locale per i masi chiusi è ammesso ricorso alla Commissione provinciale per i masi chiusi entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di notifica delle stesse. Infine rileva che per tutto quanto non disciplinato, trovano applicazione gli usi locali. Per quanto concerne la modifica della legge provinciale del 11 agosto 1997, n. 13, legge urbanistica provinciale, la legge contiene soltanto un’interpretazione autentica dell’art. 107 co. 7 prima frase, nel senso che il volume non agricolo realizzato in un maso chiuso sia da considerare comunque volume residenziale, a prescindere dalla destinazione d’uso della zona.



Giurisprudenza amministrativaLe sentenze possono essere consultate al sito https://www.giustizia-amministrativa.it/.


Sentenza n. 35/2018: Dieta vegana all’asilo
Ricorso n. 204/2016 dei ricorrenti genitori della figlia minore contro l’Azienda dei Servizi sociali di Bolzano (ASSB) in persona del legale rappresentante per l’annullamento della delibera di diniego alla richiesta di erogazione di pasti vegani a favore della minore per l’anno scolastico 2016/2017 e per l’”impugnazione incidentale” e/o disapplicazione delle delibere del Consiglio comunale di Bolzano nella parte in cui omette di prevedere l’alternativa della dieta vegana. I motivi di gravame si basano soprattutto su una violazione di principi costituzionali nonché di diritti fondamentali come l’art. 2 Cost., il principio di uguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.), i diritti di libera manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), di libera educazione dei figli (art. 30 Cost.) e il diritto alla salute (art. 32 Cost.).
Il TRGA rigetta il ricorso siccome infondato, spiegando che “[…] il riconoscimento del diritto di consumare pasti conformi alle proprie convinzioni etico-filosofiche all’interno di una struttura educativa pubblica non è assoluto e incontra limiti sia esterni, posti dall’esistenza di diritti costituzionali di pari rango, che interni, connaturati all’assetto organizzativo dell’amministrazione e dal sistema di erogazione del servizio in questione. Il TRGA si limita a valutare se questa scelta amministrativa sia viziata di evidente illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà o irragionevolezza – limiti che a parere del TRGA non sono stati superati nel caso di specie. Senza entrare nel merito delle scelte, il TRGA ritiene “appropriata e sufficientemente variegata” la possibilità di personalizzazione dei menu in concreto offerta agli utenti delle scuole dell’infanzia in Bolzano e cioè “la disponibilità di quattro diete alternative a quella ‘ordinaria’, basate su menu elaborati dal Servizio di dietetica e di nutrizione clinica del Comprensorio sanitario di Bolzano e scelte sulla base di un criterio di ‘maggiore richiesta’ delle stesse […] [che] risulta coerente con l’evidenziata necessità di contemperare il ‘pluralismo’ dell’offerta nutrizionale con le esigenze organizzative e di efficiente prestazione del servizio da parte dell’Azienda convenuta.”.

Sentenza n. 11/2018: Mancata promozione alla classe superiore
Ricorso n. 188/2017 dei genitori ricorrenti contro l’Istituto comprensivo della Scuola media X e contro la Provincia autonoma di Bolzano per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia della valutazione finale  del consiglio di classe per l’anno scolastico 2016/2017 concernente la mancata promozione dello studente e la relativa delibera del consiglio di classe.
Il TRGA accoglie il ricorso vedendo nel comportamento della scuola una violazione dell’art. 3 comma 9 dello Statuto dello Studente e della Studentessa, rendendo così illegittima la mancata promozione dell’alunno alla seconda classe della scuola media, che dovrà di seguito essere annullata. A parere del TRGA, la scuola non ha adempiuto al suo obbligo ex art. 3 comma 9 del sopracitato Statuto, che consiste nell’informare i genitori dell’incerto successo formativo dell’alunno. Nella lettera della scuola del 30/03/2017, indirizzata ai genitori, di fatto non è stata menzionata l’incertezza del successo formativo del figlio. Inoltre a ciò, la lettera non è stata portata direttamente a conoscenza dei genitori, ma essa è stata consegnata all’alunno stesso, il quale in precedenza era già stato descritto dalla stessa scuola come “non organizzato bene”. Da ciò non solo si lascerebbe desumere un certo grado di indifferenza da parte della Scuola in confronto all’alunno, ma soprattutto non sarebbe possibile dare una prova dell’effettiva consegna della lettera ai genitori.

Sentenza n. 365/2017: Impianti di risalita Marinzen
Ricorso n. 326/2016 della Marinzen S.r.l. contro la Provincia autonoma di Bolzano e contro il Comune di Castelrotto per l’annullamento di diversi atti fra i quali la delibera della Giunta provinciale del 04/10/2016, n. 1060 concernente il rigetto dell’intervento integrativo alla zona sciistica “Castelrotto” e “Alpe di Siusi” nei sensi dell’articolo 9-bis del decreto del Presidente della Provincia del 12/01/2012, n. 3., con il quale è stato rigettato lo studio di fattibilità della Marinzen S.r.l. per il collegamento del comprensorio sciistico Marinzen (zona sciistica Castelrotto) al comprensorio sciistico Alpe di Siusi (zona sciistica Alpe di Siusi).
Il TRGA accoglie il ricorso siccome fondato e annulla gli atti impugnati.
Nell’impugnata delibera della Giunta è stato fatto riferimento ad un parere del Comitato ambientale, il quale però è stato emanato dal Comitato in composizione illegittima, visto che un esperto esterno e membro effettivo del Comitato al contempo ha sottoscritto come presidente dell’AVS un’osservazione contro l’intervento, la quale è stata valutata poi dal Comitato e quindi anche da lui in qualità di esperto. Ravvisando in tale comportamento un conflitto di interessi, il TRGA sottolinea non solo la necessità di tutelare l’attività della Pubblica Amministrazione, ma anche l’importanza di aver riguardo alla percezione della stessa Amministrazione da parte dell‘opinione pubblica.
Il vizio nella composizione del Comitato incide sulla legittimità del parere emanato e di tutti gli atti successivi, come anche la delibera della Giunta, la quale aveva fatto riferimento al parere viziato nella sua valutazione.

Sentenza n. 6/2018: Bando Polizia di Stato
Ricorso n. 226/2015 e ricorso n. 31/2017 di più ricorrenti contro il Ministero dell'Interno, Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e Direttore Centrale per le Risorse umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno,  in persona del Ministro p.t. e nei confronti della Provincia Autonoma di Bolzano per l’annullamento di più atti fra i quali il decreto del Direttore Centrale per le Risorse Umane n. 333 - B/12.0.5.13/6066 di data 17 luglio 2015, il quale “ha approvato le graduatorie di merito e nominato i vincitori del concorso interno, per titoli di servizio, a 7563 posti per l'accesso a concorso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di Vice Sovrintendente del ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato per la parte relativa all'aliquota di posti riservati alla Provincia Autonoma di Bolzano e destinati ai possessori dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del D.P.R. 752/76.”
Il TRGA accoglie il ricorso nel merito, riferendosi fra l’altro al DPR 15 luglio 1988, n. 574 (”Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari”) e alla riserva di “una aliquota di posti per i candidati che abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca” come prevista dall’art 1. Oltre a ciò, il Tribunale sottolinea, che “in caso di passaggio, a qualunque titolo, a una funzione superiore, vi deve essere sempre una corrispondenza tra il titolo di studio richiesto per accedere a quella funzione e il livello di conoscenza delle due lingue richiesto per esercitare la relativa funzione”. Considerando che per le qualifiche di agente o assistente di Polizia all’epoca era richiesto il possesso del “titolo di studio della scuola dell’obbligo”, cui corrispondeva il livello “C” dell’attestato di bilinguismo, e che nelle impugnate graduatorie di merito erano presenti nei posti riservati anche candidati in possesso di attestato di bilinguismo di livello inferiore a “C”, il TRGA dichiara l’illegittimità di dette graduatorie e dispone che “vanno annullate nella parte in cui includono anche candidati in possesso del solo attestato di bilinguismo di livello ‘D’, corrispondente al diploma di scuola primaria.”


PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Legislazione provinciale
http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/Pages/default.aspx?zid=03ffba89-5675-495a-aae6-48c12b38c128

LEGGE PROVINCIALE 29 DICEMBRE 2017, N. 17
Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2018

LEGGE PROVINCIALE 29 DICEMBRE 2017, N. 18
Legge di stabilità provinciale 2018

LEGGE PROVINCIALE 12 MARZO 2018, N. 4
Modificazioni della legge elettorale provinciale 2003 in tema di parità di genere e promozione di condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali fra uomo e donna

LEGGE PROVINCIALE 15 MARZO 2018, N. 5
Modificazioni della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992, della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e disposizione in materia di autorizzazione integrata ambientale

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 28 MARZO 2018, N. 2-77/LEG
Regolamento di esecuzione dell'articolo 21 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013), in materia di autorizzazione unica territoriale, e modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 20 luglio 2015, n. 9-23/Leg, che dà esecuzione alla medesima legge e modifica disposizioni regolamentari connesse

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 9 APRILE 2018, N. 3-78/LEG
Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale


Giurisprudenza amministrativa
Sentenza 08/01/2018, n. 4
Gara telematica ed utilizzo, per l'invio dell'offerta, del file.pdf caricato a sistema delle liste di lavorazioni e forniture
Contratti della Pubblica amministrazione – Gara telematica - Liste di lavorazioni e forniture - Scansione del relativo modulo in luogo del file.pdf caricato a sistema delle liste di lavorazioni e forniture – Esclusione dalla gara – Legittimità – Soccorso istruttorio – Impossibilità.
Deve essere escluso dalla gara telematica, ex art. dall’art. 57, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il concorrente che, invece di utilizzare, per l'invio dell'offerta, il file.pdf caricato a sistema delle liste di lavorazioni e forniture, come specificato dalla lettera di invito, ha proceduto alla scansione del modulo contenente le predette liste, compilandolo e inviandolo alla stazione appaltante, senza che sia possibile fare ricorso al soccorso istruttorio in quanto l’irregolarità rilevata concerne le modalità di formulazione dell’offerta economica e va ad incidere sul contenuto dell’offerta stessa, sì da dover essere qualificata come non sanabile (1).

Sentenza 19.01.2018, n. 13
Contratti della Pubblica amministrazione – Offerte – Principio dell’anonimato – Violazione – Presupposti – Individuazione.
Nella procedura ad evidenza pubblica, per determinare la violazione del principio dell'anonimato nella presentazione dell'offerta e la conseguente esclusione, non è sufficiente una imperfezione nella confezione della documentazione di gara, ma occorre anche la concreta portata decettiva, da verificare anche alla luce dell'inesistenza di modalità più facilmente esperibili.

Sentenza 27.02.2018, n. 44
Soccorso istruttorio in caso di pagamento del contributo ANAC per un lotto diverso da quello per il quale è stata presentata offerta.
Contratti della Pubblica amministrazione – Soccorso istruttorio – Contributo Anac – Pagamento per lotto diverso da quello per il quale è stata presentata offerta – Obbligo di soccorso istruttorio - Sussiste.
Il pagamento del contributo Anac per un lotto diverso da quello per il quale è stata presentata offerta, dovuto ad evidente errore materiale nell'inserimento nel sistema on line del codice identificativo della gara (C.I.G.), deve essere oggetto di soccorso istruttorio al fine della regolarizzazione mediante il versamento dell'esatto ammontare.

Sentenza 02.03. 2018, n. 50

Interesse ad impugnare la revoca della procedura espropriativa
Espropriazione per pubblica utilità – Revoca – Impugnazione – Interesse all’annullamento – Individuazione.  
L’effettivo interesse azionato dal soggetto che impugna la revoca della procedura di esproprio, chiedendo che il procedimento si svolga fino all’esito dell’espropriazione delle aree di proprietà, è relativo agli effetti patrimoniale della procedura, e cioè alla riscossione dell’intera indennità di esproprio e al risarcimento dei danni che l’interessato pretende gli siano fin qui derivati.    

Sentenza 06.03.2018, n. 54
Regolamentazione della mobilità in zone di competenza delle province autonome di Trento e di Bolzano
Circolazione stradale – Mobilità – Trento e Bolzano – Disciplina – Art. 19, d.P.R. n. 381 del 1974 – Conferenza di servizi decisoria – Esclusione.
Il modello generale della conferenza di servizi decisoria, di cui all’art. 14, comma 2, l. 7 agosto 1990, n. 241, non si applica alla peculiare fattispecie di cui all’art. 19, d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, secondo il quale le Province di Trento e Bolzano sono tenute ad agire d’intesa tra loro e a richiedere il parere del Ministero competente in materia di infrastrutture e mobilità (1).

Sentenza, 28.03.2018, Nr. 75
Istanza di rinvio della trattazione della causa
Processo amministrativo – Rinvio della trattazione della causa – Per presentare motivi aggiunti - Profili incidenti solo sulla quantificazione dei danni dei quali è chiesto il risarcimento – Esclusione.
Non deve essere accolta la richiesta di parte di rinvio dell'udienza per consentire la presentazione di motivi aggiunti riguardanti profili incidenti solo sull'esatta quantificazione dei danni dei quali si chiede il risarcimento, e non, quindi, domande o ragioni nuove connesse con quella principale (caducatoria) veicolata con il ricorso (1).

Sentenza 13.04.2018, n. 86
Comunicazioni relative alla modificazione delle sostanze immesse nell'ambiente che il titolare dell’AIA è tenuto ad effettuare
Ambiente - Autorizzazione integrata ambientale – Modifica sostanze immesse nell’ambiente – Comunicazione – Al solo Ente titolare del potere autorizzatorio.
Ai fini dell'autorizzazione integrata ambientale è sufficiente segnalare all'Ente titolare del potere autorizzatorio – e non anche al Comune – la modificazione delle sostanze immesse nell'ambiente,  senza distinzione tra "materia prima" e "sostanza", rilevando soltanto gli effetti dell'immissione(1).

Sentenza 30.04.2018, n. 93
Giurisdizione Ago nella controversia risarcitoria proposta per i danni subiti dai lavori eseguiti in dipendenza del provvedimento di espropriazione
Giurisdizione – Risarcimento danni – Espropriazione per pubblica utilità – Danni conseguenti a lavori eseguiti in dipendenza del provvedimento di espropriazione – Giurisdizione del giudice ordinario.
Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno asseritamente causato da lavori di messa in sicurezza di una strada statale, eseguiti in dipendenza di un provvedimento di espropriazione, ove si tratti di conseguenze dannose di meri comportamenti (1).

Sentenza 15.05.2018, n. 112
Giurisdizione del giudice amministrativo sulla selezione per l'assunzione a tempo determinato di un medico addetto ad una casa di riposo in Trentino Alto Adige
Giurisdizione - Pubblico impiego privatizzato - Sanitario – Assunzione a tempo determinato in casa di riposo pubblica – Art. 37, l. reg. Trentino Alto Adige n. 7 del 2005 – Controversia - Giurisdizione del giudice amministrativo.
Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto una procedura di selezione bandita, nella Provincia di Trento, da una casa di riposo pubblica (Azienda pubblica di servizi alla persona “Anaunia”) ex art. 37, l. reg. Trentino Alto Adige 21 settembre 2005, n. 7 per l'assunzione a tempo determinato di un medico addetto ad una casa di riposo la quale, sulla base del relativo avviso, assume i caratteri non di una mera procedura idoneativa, ma di un vero e proprio concorso (1).


NEWS
Oltre al suo account Twitter, l’Istituto di studi federali comparati di Eurac Research ha da poco anche una pagina Facebook, con cui tenersi informati sugli eventi e i progetti dell’istituto, le attività e le pubblicazioni dei suoi ricercatori.

Facebook: www.facebook.com/EuracFederalismTwitter: @EuracFederalism

Trentino – autonomia:
Approvato all’unanimità dalla Consulta e consegnato il Documento conclusivo con proposte per la riforma dello statuto di autonomia
Il 26 marzo 2018 la Consulta per la riforma dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol ha approvato all’unanimità il Documento conclusivo con proposte per la riforma dello Statuto di autonomia. Dopo 25 sedute di confronto e riflessione, una fase di partecipazione della durata di 6 mesi, con 17 incontri territoriali e molte iniziative di presentazione e dibattito con la cittadinanza, la Consulta ha terminato il proprio lavoro.
Chiusa la fase di partecipazione, la Consulta aveva analizzato tutti i contributi pervenuti e ha elaborato il Documento conclusivo contenente le proposte per la riforma dello Statuto di autonomia. Le linee guida per la riforma dello Statuto contenute nel Documento conclusivo sono raccolte in 10 ambiti tematici.
Tutti i contributi pervenuti nella fase di partecipazione sono disponibili su iopartecipo  . Sono inoltre a disposizione le sintesi degli incontri sui territori e brevi resoconti, integrati da contributi video, di tutte le iniziative che la Consulta ha promosso per favorire la partecipazione dei cittadini su ioracconto  con i principali elementi emersi nel dibattito. Una playlist di interviste video che raccoglie diversi punti di vista sulla riforma dello Statuto è disponibile nella sezione news, insieme a 13 puntate radiofoniche sull'autonomia e la riforma dello Statuto, realizzate e trasmesse da Rai Radio Uno.
Il Documento conclusivo è stato presentato ai presidenti della Giunta e del Consiglio provinciale di Trento il 4 maggio 2018, in Sala Depero, Palazzo della Provincia autonoma.
(Sito web: www.riformastatuto.tn.it)

EVENTI

Seminario „Federalism in Argentina and Latin America: Laws and Politics of Redistribution”, Giovedì 14 giugno 2018, ore 15:30-17:00. Il professore Lucas González (Facoltà di Scienza Politica, Universidad Nacional de San Martín e CONICET, Argentina), vincitore della sesta edizione del programma Eurac Research Federal Scholar in Residence, parlerà di sistemi federali e politiche di ridistribuzione in America Latina. Per registrarsi al seminario si prega di inviare una mail a federalscholar@eurac.edu

Eurac Research Federal Scholar in Residence: Si accettano domande entro il primo luglio. Per ulteriori informazioni: www.eurac.edu/federalscholar

Winter School on Federalism and Governance 2019 “Federalism and the Rule of Law”
La decima edizione della Winter School si terrà dal 4 al 15 febbraio 2019, come ogni anno una settimana a Innsbruck e una settimana a Bolzano e viene organizzata dall’Università di Innsbruck insieme a Eurac Research di Bolzano. Si possono trovare maggiori informazioni e dettagli circa l´iscrizione sul sito winterschool.eurac.edu. Sarà possibile iscriversi a partire da inizio settembre fino al 21 ottobre 2018.

XXXIX Conferenza Scientifica Annuale dell’AISRe sul tema “Le regioni d’Europa tra identità locali, nuove comunità e disparità territoriali”, che si terrà a Bolzano dal 17 al 19 settembre 2018. Sessione organizzata numero 08: Le variabili della specialità: evidenze e riscontri tra soluzioni istituzionali e politiche settoriali) Coordinatori: Sara Parolari, Francesco Palermo; relatori: Roberta Medda/Andrea Carlà, Anna Simonati, Martina Trettel, Alice Valdesalici

United Nations International Workshop: “Global Mountain Safeguard - Emerging Risks and Future Challenges for Mountain regions worldwide”, convegno che si terrà dal 17 al 19 ottobre 2018 presso Eurac Research in cooperazione con l’United Nations University Institute for Environment and Human Security. Per ulteriori informazioni: http://glomos.eurac.edu

Convegno conclusivo del progetto Alpine Space “GaYA – Governance and Youth in the Alps” di Eurac Research il 30 novembre 2018 a Chambéry http://www.alpine-space.eu/projects/gaya/en/home

NOVITÀ EDITORIALI



Alber Elisabeth/Engl Alice/Pallaver Günther (cur), Politika 2018. Südtiroler Jahrbuch für Politik, 2018.

Alber Elisabeth/Trettel Martina, The Italian Education System: Constitutional Design, Organization and Policy-Making, in: Wong Kenneth K./Knüpling Felix/Kölling Mario/Chebenova Diana (cur), Federalism and Education, 2018, 131 ff.

Cozzio Michele, Rivista Trimestrale degli Appalti, 2018/1 e 2, passim.

Evrard Estelle/Engl Alice, Taking Stock of the European Grouping of Territorial Cooperation/EGTC): From Policy Formulation to Policy Implementation, in: Medeiros/Eduardo (cur), European Territorial Cooperation, 2018, 209 ff.  

Gamper Anna (cur), Staat und Verfassung. Einführung in die Allgemeine Staatslehre, 2018. (Weblink)

Gamper Anna, Menschenwürde und Föderalismus, in: Europäisches Journal für Minderheitenfragen 1-2, 2018, 33 ff. (Weblink)

Obwexer Walter/Happacher Esther/Zwilling Carolin (cur), EU-Mitgliedschaft und Südtirols Autonomie: Die Auswirkungen der EU-Mitgliedschaft auf die Autonomie des Landes Südtirol am Beispiel ausgewählter Gesetzgebungs- und Verwaltungskompetenzen, Band II (Handbuch), 2018.

Obwexer Walter/Bußjäger Peter/Gamper Anna/Happacher Esther (cur), Integration oder Desintegration? Herausforderungen für die Regionen in Europa, 2018.

Palermo Francesco/Parolari Sara (cur), Le variabili della specialità: evidenze e riscontri tra soluzioni istituzionali e politiche settoriali, 2018

Valdesalici Alice/Palermo Francesco (cur), Comparing Fiscal Federalism, 2018

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1/2018
June 1, 2018

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
VfGH 10.10.2017, G 419/2016; la competenza del Ministro federale in questioni riguardanti il culto religioso non viola il sistema dell’amministrazione federale indiretta:
La Corte Costituzionale (VfGH) ha sottoposto al suo sindacato, nel procedimento in oggetto, la competenza del Ministro federale, disciplinata nella Legge sul riconoscimento della personalità giuridica delle comunità religiose, nel primo e nell’ultimo grado di giudizio di quei procedimenti per il riconoscimento nei quali venivano trattate questioni che, ai sensi dell’Art. 102 B-VG (Legge federale costituzionale), vanno eseguite in via amministrativa federale diretta. In ciò la Corte ha accertato che già nel 1920, al momento dell’entrata in vigore della B-VG, la competenza era di spettanza del Ministro, ragion per cui la VfGH ha presunto che i Padri della Costituzione, all’emanazione dell’Art. 102 B-VG, abbiano voluto presumere che le decisioni relative al riconoscimento delle chiese e delle comunità religiose rimanessero per il futuro di spettanza del Ministro medesimo. Inoltre, ha ritenuto la Corte, non è da escludere che nell’ambito dell’amministrazione federale indiretta possano essere attribuite al Ministro, in una certa misura e nel rispetto delle altre norme costituzionali, competenze proprie di primo e di ultimo grado.

VfGH 24.11.2017, G 278/2017 ua.; rigetto della domanda di annullamento del referendum relativo alle Olimpiadi del 2026:
Una domanda di annullamento deve contenere tra le altre cose una determinata istanza (richiesta motivata di annullamento del procedimento elettorale o di una determinata parte di esso). In caso di mancanza di tale istanza l’impugnazione è viziata alla radice nel suo contenuto e non può più essere sanata. Nel procedimento in oggetto la domanda di annullamento conteneva un’istanza di accertamento circa l’illiceità del quesito referendario, ma non la richiesta di annullamento o di sospensione delle operazioni di voto (o di parte di esse).

VfGH 13.12.2017, G 408/2016 ua.; distinzione tra diritto penale giudiziario e amministrativo – modifica dell’orientamento giurisprudenziale:
La Corte Costituzionale (VfGH) ha rigettato le istanze della Corte Amministrativa Federale (BVwG) per l’annullamento di disposizioni della Legge di disciplina del settore bancario a causa delle elevate sanzioni pecuniarie comminate dall’Autorità di sorveglianza dei mercati finanziari (FMA). L’entità delle pene previste dalla Legge di disciplina del settore bancario, che giungono fino a importi di diversi milioni, tocca, secondo la Corte Amministrativa Federale, il nucleo centrale della giurisdizione penale ed è dunque da ritenersi anticostituzionale. La Corte Costituzionale non ha seguito tale avviso e ha modificato espressamente la propria precedente giurisprudenza. La distinzione operata finora tra diritto penale giudiziario e amministrativo, che utilizzava come discrimine l’entità della pena, non è (più) idonea a tener conto delle potenziali situazioni. L’entità della pena comminata non si rivela, nel suo effetto, idonea ai fini di tale distinzione. Si deve inoltre tener conto del fatto che dall’introduzione della giurisdizione amministrativa a due fasi le decisioni penali amministrative sono sottoposte a un ampio controllo da parte della Corte Costituzionale.

VfGH 06.03.2018, G 129/2017; costituzionalità di una norma dell’Ordinamento edilizio di Vienna riguardante disposizioni speciali per alloggi provvisori destinati ai rifugiati:
Il § 71c dell’Ordinamento edilizio di Vienna prevede sgravi per la creazione e l’utilizzo di alloggi per rifugiati. La Corte Costituzionale (VfGH) ha stabilito che la norma impugnata è sufficientemente determinata e che, di fronte al suo limitato ambito di applicazione, ai limiti temporali della concessione speciale e ai suoi criteri flessibili in base alla durata dell’utilizzo, essa è giustificata dal punto di vista materiale.

VfGH 07.03.2018, G 136/2017 ua.; dichiarazione di incostituzionalità della Legge della Bassa Austria sulle tutele minime:
Nel procedimento in oggetto la Corte Costituzionale ha deciso che un periodo di attesa dipendente dalla durata del soggiorno in Austria per la concessione piena delle tutele minime e un regime rigido di quote minime per nuclei familiari formati da più persone sono contrari alla Costituzione. Il sistema non fa una considerazione media ma impedisce piuttosto la considerazione delle situazioni di bisogno individuale di persone che condividono una comunità abitativa. Lo scopo reale della normativa (impedire e combattere situazioni di emergenza sociale allo scopo di aiutare persone bisognose) non verrebbe in tal modo assolto.



DIRITTO DEL LAND TIROLO
Avvertenza: Per le Gazzette ufficiali del Land e le versioni consolidate delle varie leggi consultare http://www.ris.bka.gv.at/Lr-Tirol/. Le relative bozze delle consulenze e i pareri, nonché le proposte presentate dal Governo comprensive di Annotazioni Esplicative sono consultabili sulla homepage del Parlamento (Landtag) del Tirolo (http://www.tirol.gv.at/landtag/) sotto “Parlamentarische Materialien” (Materiali parlamentari).

Legge del Tirolo sugli archivi 2017, LGBl. Nr. 128/2017:
La nuova Legge del Tirolo sugli archivi intende garantire che il patrimonio archivistico pubblico venga mantenuto e preservato per il futuro, e che rimanga utilizzabile nel rispetto della tutela della privacy. Per sostenere i Comuni in tale compito è stata creata, nel caso in cui ricorrano circostanze degne di considerazione, la possibilità di trasferire il loro contenuto nell’Archivio del Land Tirolo.

Ordinamento edilizio del Tirolo (modifica), LGBl. Nr. 129/2017:
Tramite la presente modifica l’obbligo di creazione di parchi giochi per bambini viene esteso ad altre tipologie di progetti per complessi edilizi ad uso abitativo. Nei casi eccezionali in cui non sussista alcun obbligo in tal senso sono previsti singoli provvedimenti di esonero.

Ordinamento forestale del Tirolo (modifica), LGBl. Nr. 133/2017:
Tramite la presente modifica, la tassa che può essere prelevata dai Comuni dai proprietari di territori forestali in regime di concessione è disciplinata in modo completamente nuovo.

Legge tirolese sui tributi sociali sugli edifici del 2011 (modifica), LGBl. Nr. 134/2017:
Tramite la modifica citata si forniscono chiarimenti in relazione ai tributi dovuti ai sensi della Legge tirolese sui tributi sociali sugli edifici del 2011 (TVAG 2011). Inoltre si introduce un tributo di compensazione per i parchi giochi.

Legge ospedaliera del Tirolo (modifica), LGBl. Nr. 7/2018:
La presente modifica consente l’esecuzione di obblighi derivanti dalla Legge di attuazione dell’accordo sulla sanità (Vereinbarungsumsetzungsgesetz), BGBl. (Gazzetta ufficiale federale) I n. 26/2017, dalla Legge di attuazione della modifica del sistema sanitario (Gesundheitsreformumsetzungsgesetz) del 2017, BGBl. I n. 131/2017 e della 2a Legge di tutela dei pazienti adulti (Erwachsenenschutz-Gesetz), BGBl. I Nr. 59/2017.

Legge del Tirolo sull’uso del gas, degli impianti di riscaldamento e di condizionamento del 2013 (modifica), LGBl. Nr. 8/2018:
Tramite detta modifica si dà esecuzione alla direttiva 2015/2193/EU nell’ambito degli impianti di riscaldamento.

Legge sul servizio sanitario ad opera dei Comuni (modifica), LGBl. Nr. 13/2018:
Con la presente modifica alla Legge sul servizio sanitario ad opera dei Comuni si dà risposta all’urgente necessità di un miglioramento del servizio operato dai medici legali (“Sprengelärzte”). Secondo le norme finora vigenti potevano essere nominati quali medici legali a contratto solo i medici autorizzati all’esercizio autonomo della professione di medico di medicina generale. Al fine di consentire, in futuro, l’esercizio dell’attività di medico legale anche a medici specializzati, si modifica il sistema vigente in modo da eliminare la limitazione ai medici di medicina generale.

Legge sul Difensore civico tirolese (“Landesvolksanwalt”) (modifica), LGBl. Nr. 17/2018:
In considerazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità si rileva ormai che il “Landesvolksanwalt” deve tenere in considerazione, nell’espletamento delle sue funzioni, anche le questioni riguardanti le persone portatrici di disabilità. A supporto di ciò è prevista ora anche dalla Legge su Difensore civico tirolese la figura di un interlocutore istituzionale per i disabili, figura che esiste fin dal 2000 e che si chiamerà d’ora innanzi “Behindertenanwalt beim Landesvolksanwalt” (Difensore civico delle persone con disabilità presso il Difensore civico).

Legge del Tirolo sulle tutele minime (modifica), LGBl. Nr. 18/2018:
Tra le tutele minime, prima dell’attuale modifica, il “Pflegegeld” (sussidio per persone non autosufficienti) non veniva considerato rientrante nel reddito del beneficiario (§ 15 comma 2 lit. f TMSG – Legge del Tirolo sulle tutele minime). A fronte di ciò si dava luogo a un conguaglio sul reddito quando la persona interessata riceveva prestazioni in denaro con l’utilizzo del sussidio spettante alla persona verso la quale eseguiva funzioni di cura. Per mezzo dell’attuale modifica il sussidio non viene più conteggiato come reddito della persona non autosufficiente quando si tratta di stabilire l’entità della tutela minima se a svolgere la funzione di cura è un parente.

Ordinamento sull’edilizia del Tirolo 2018 – TBO 2018 (ripubblicazione, LGBl. Nr. 28/2018:
Il testo ripubblicato è applicabile a partire dal 1° marzo 2018.

Legge del Tirolo sul Fondo per la salute (modifica), LGBl. Nr. 31/2018:
Con l’accordo raggiunto tra Bund e Länder ai sensi dell’Art. 15a B-VG (Legge Costituzionale Federale) per gli obiettivi di politica sanitaria (Zielsteuerung-Gesundheit) LGBl. (Gazzetta Ufficiale del Land) n. 68/2017, si dà seguito all’esistente sistema di partnership per la definizione della struttura, dell’organizzazione e del finanziamento del sistema sanitario austriaco. Con la presente modifica la Legge del Tirolo sul Fondo per la salute viene adattata agli accordi presi ai sensi dell’Art. 15a B-VG.

Legge del Tirolo sulla partecipazione (Tiroler Teilhabegesetz – THG), LGBl. Nr. 32/2018:
Con la legge in questione il settore del sostegno a persone con disabilità, disciplinato finora dalla Legge del Tirolo sulla riabilitazione che dà attuazione alle norme della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, è sottoposto a un orientamento completamente nuovo. La legge contiene innovazioni essenziali in ampi settori del sostegno di persone con disabilità, ad esempio un elenco contenente la descrizione di prestazioni e standard qualitativi, la previsione della possibilità di concedere un budget personale per il raggiungimento di una vita autodeterminata e la valorizzazione dell’estensione di prestazioni a domicilio a favore delle persone con disabilità. Oltre a ciò vengono posti in essere i presupposti per una migliore integrazione sul posto di lavoro per persone con disabilità. La legge istituisce infine una rappresentanza interna di utenti che agirà per la realizzazione del principio di partecipazione e vedrà, in diversi gruppi di lavoro e organismi, la diretta cooperazione di persone con disabilità nell’ulteriore sviluppo, nella modifica o nell’adeguamento di prestazioni e sussidi. La legge entrerà in vigore il 1° luglio 2018.

Legge del Tirolo sulle fondazioni e i fondi 2008 (modifica), LGBl. Nr. 33/2018:
Motivo della modifica in oggetto è la necessaria attuazione della Direttiva 2015/849/EU (cd. “direttiva antiriciclaggio”).



GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
Corte Amministrativa Suprema
VwGH 22.11.2017, Ro 2017/03/0012; quello alla pesca è un diritto soggettivo:
L’esercizio della pesca può essere disciplinato e quindi anche limitato tramite leggi regionali nell’interesse generale di questo settore economico e per ragioni specifiche di pubblica sicurezza.

VwGH 22.11.2017, Ra 2017/03/0059; responsabilità per il rispetto di disposizioni amministrative:
La ripartizione delle competenze all’interno del Governo regionale del Tirolo prevede, per determinate questioni legate all’amministrazione dell’economia privata, la competenza di un singolo membro del Governo stesso. Nel procedimento di specie si è attribuito all’organo che agiva in rappresentanza del Governo una violazione ai sensi della Legge sulla trasparenza nella cooperazione e nel sostegno ai media, in seguito alla quale si è dato corso a un ammonimento sanzionatorio (“Ermahnung”). La Corte amministrativa suprema (VwGH) ha deciso in tale contesto che tale ripartizione di competenze non rappresenta solo una norma interna vigente tra membri (pur sempre) dotati di poteri collettivi, ma di un potere attribuito al singolo membro, motivo per cui questi era responsabile dal punto di vista del diritto penale-amministrativo nel suo ambito di competenza.

VwGH 28.03.2017, Ra 2015/07/0055 e Ra 2015/07/0152; qualità di parte processuale e legittimazione a ricorrere per organizzazioni ambientaliste riconosciute in procedimenti inerenti allo sfruttamento delle acque:
I due procedimenti in questione si riferiscono alla sentenza della Corte di giustizia europea del 20/12/2017, Rs C-664/15, Protect. Ai sensi di essa spetta ad un’organizzazione regolarmente costituita e che agisca ai sensi di un ordinamento nazionale la possibilità di impugnare dinanzi al Tribunale amministrativo del Land (LVwG) un provvedimento amministrativo che violi possibilmente un obbligo derivante dalla Direttiva quadro sulle acque. La Corte amministrativa suprema ha annullato, nel primo dei due procedimenti, la decisione del Tribunale amministrativo (LVwG) del Land Bassa Austria poiché al ricorso da parte dell’organizzazione ambientalista riconosciuta era stata obiettata la carenza di qualità di parte processuale ai sensi del § 42 AVG (Legge generale sul procedimento giudiziario). L’organizzazione ambientalista non poteva infatti presumere che nel presente procedimento sarebbe stata trattata alla stregua di parte processuale. Nel secondo dei due procedimenti la Corte amministrativa suprema ha annullato la decisione del Tribunale amministrativo (LVwG) del Land Stiria, dato che sarebbe stato necessario riconoscere ad un’organizzazione ambientalista, in ottemperanza alla sentenza della Corte di giustizia europea, la qualità di parte processuale.



Tribunale amministrativo del Land Tirolo
04.04.2018, LVwG-2018/37/0537-2; definizione soggettiva di rifiuto, conservazione, deposito, provvedimento, determinatezza:
Nel caso in cui un provvedimento che ordina lo smaltimento ai sensi del § 73 comma 1 della Legge sui rifiuti solidi urbani del 2002 si riferisca a “rifiuti” e a “oggetti da qualificare quali rifiuti ingombranti” senza però specificare a quali oggetti / beni mobili ci si riferisca, tale provvedimento non assolve al presupposto di determinatezza previsto al § 59 comma 1 AVG (Legge generale sul procedimento giudiziario).

03.04.2018, LVwG-2017/17/2738-4; accordo assistenziale; diritto di soggiorno permanente in forza di legge:
Ai sensi del § 81 della Legge sui titoli di soggiorno (Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz), per i cittadini dello Spazio economico europeo e della Svizzera che risiedessero legalmente in Austria già prima dell’entrata in vigore di questa legge federale e che siano registrati ai sensi della Legge anagrafica (Meldegesetz) del 1991, il titolo legittimo rilasciato ai sensi di tale legge è valido in quanto titolo di soggiorno. Secondo le note in merito al § 81 comma 4 della Legge sui titoli di soggiorno (NAG) allegate alla versione originaria di detta legge, tale disposizione si rivolge a cittadini dello Spazio economico europeo che siano già residenti e regolarmente registrati. In tale ambito è da rilevarsi altresì che ai sensi delle delucidazioni in merito all’accordo sull’Art. 15a tra Bund e Länder, relativo a un regime di tutele minime a livello federale orientato ai bisogni reali delle persone (BGBl. – Gazzetta ufficiale federale – I n. 96/2010), anche i soggetti dotati di legittimo titolo di soggiorno ai sensi del § 81 della Legge sui titoli di soggiorno e i soggetti equiparati rientrano nella cerchia degli aventi diritto ai sensi dell’Art. 4 comma 3 dell’accordo medesimo.

22.03.2018, LVwG-2016/27/0631-4; equiparazione SEE; amministratori di immobili: limitazione alle abitazioni di proprietà; esame di idoneità:
La conoscenza della Legge sui contratti di locazione è necessaria per chi amministri immobili e pertanto non è possibile dispensare tali soggetti dall’esame relativo.

05.03.2018, LVwG-2017/20/2039-2; tassa di allaccio idrico; allaccio obbligatorio; approvvigionamento di acqua potabile con mezzi propri:
Con l’allaccio del fondo del ricorrente all’impianto di approvvigionamento idrico del Comune è sorto nell’amministrazione il diritto a pretendere il pagamento della relativa tassa. Ai fini del sorgere di tale diritto alla corresponsione del tributo non conta che l’allaccio all’impianto di approvvigionamento idrico sia avvenuto per volontà del soggetto o per via di provvedimento obbligatorio. Allo stesso modo, in tale contesto non è decisivo che il ricorrente disponga o meno di una propria fonte di acqua potabile, che egli abbia operato investimenti in tal senso e che in conseguenza dell’approvvigionamento con mezzi propri egli non utilizzi più, dopo l’allaccio, l’impianto idrico del Comune.

05.03.2018, LVwG-2018/26/0316-1; modifica del fondo; destinazione unitaria: motivazioni del rifiuto:
Ai sensi del § 2 comma 1 della Legge sulla divisione dei fondi (Liegenschaftsteilungsgesetz), una mappa catastale ai sensi della legge medesima può essere iscritta nel libro fondiario solo per intero e in una visura catastale si può richiedere dunque solo l’intera mappa. Questo obbligo previsto dalla Legge sulla divisione dei fondi rende chiaro senza dubbio alcuno che la mappa catastale di cui al procedimento in oggetto deve essere considerata quale un’unità indivisibile; la conseguenza di ciò è che, nell’ambito di un procedimento di concessione ai sensi del § 16 TBO (Ordinamento sull’edilizia del Tirolo) 2018, le autorità preposte all’edilizia possono decidere circa la modifica di un fondo per cui sia necessaria l’autorizzazione ai sensi del § 14 comma 1 TBO, concedendo tale autorizzazione per l’intera mappa (unitaria) o negandola del tutto.

20.02.2018, LVwG-2018/38/0172-2; muro di sostegno; comproprietà; ordine dell’autorità di polizia edilizia:
In caso di muro di sostegno in comproprietà (opera edile) il compito dell’eliminazione deve essere rivolto a tutti i comproprietari. Essenziale nel caso in questione era la questione se abbia la qualità di comproprietario di un’opera edile anche chi non ne sia il costruttore né abbia acconsentito, in quanto proprietario del fondo, alla costruzione del muro. La norma di cui al § 418 ABGB (Codice civile austriaco) è da applicarsi solo a opere edili a carattere autonomo. Nel caso di un muro di sostegno, dunque, il § 418 deve essere applicato. Il costruttore di mala fede acquista, con l’edificazione sul fondo altrui, la qualità di “amministratore senza committente”, e questo fa sì che l’acquisto della comproprietà sul muro di contenimento in pietra si verifichi. L’ordine dunque è da intendersi correttamente emesso riferendosi all’intero muro e a entrambi i ricorrenti.

19.02.2018, LVwG-2017/20/2739-4; strada a circolazione pubblica; sentiero per malga; sbarramento:
Dato che le strade forestali e i sentieri boschivi possono essere utilizzati da qualsiasi pedone alle stesse condizioni, essi rivestono la qualità di “strade a circolazione pubblica”. Strade forestali e sentieri boschivi non rivestono più la qualità di strade a circolazione pubblica solo se, ai sensi del diritto forestale o di altre disposizioni di legge, siano sbarrate in modo efficace contro l’accesso da parte della collettività e non siano dunque aperte all’utilizzo pedonale.

ITALIA
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALEhttp://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do

SENTENZA N. 247/2017
Giudizio di legittimità costituzionale in via diretta dell’art. 1, comma 1, lettere b), ed e), della legge 164/2016 (Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali), promossi dalle Province autonome di Bolzano e di Trento, dalle Regioni autonome Trentino-Alto Adige/Südtirol e Friuli-Venezia Giulia e dalla Regione Veneto – rigetto
La Provincia autonoma di Bolzano afferma che diverse disposizioni della legge 164/2016 presentino profili di contrasto con la disciplina statutaria in materia di equilibrio dei bilanci e di concorso alla sostenibilità del debito pubblico da parte della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, oltre a ledere specifiche competenze della Provincia ricorrente, e comprimano fortemente l’autonomia, anche finanziaria, concessa alla stessa in forza dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione; anche con riguardo al cosiddetto “Accordo di Milano” e al “patto di garanzia”; esse colliderebbero inoltre con le leggi costituzionali 3/2001 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) e 1/2012, oltre a contrastare con i principi di cui agli artt. 3, 81, 97, secondo comma, 117, commi terzo, quinto e sesto, 119 e 120 Cost., nonché con il «principio pattizio/consensualistico» e quello della leale collaborazione. Afferma che l’introduzione di restrizioni all’utilizzo del fondo pluriennale vincolato (uno strumento per reimputare su esercizi successivi spese già impegnate ma non ancora giunte a scadenza) si concretizzi in una violazione dei principi di autonomia finanziaria e di bilancio contenuti nel Titolo VI dello statuto speciale e, in particolare, del principio di autonomia finanziaria dal lato della spesa.
La Corte afferma che tali disposizioni siano da intendere nel senso di una mera specificazione di aggregati economico-finanziari senza alcun effetto precettivo sul quadro normativo di riferimento, e che non si verifica alcuno dei lamentati pregiudizi per gli enti territoriali. Questi ultimi mantengono, infatti, la piena facoltà di gestire, secondo l’art. 42 del d.lgs. 118/2011, il fondo pluriennale vincolato, indipendentemente dalla sua collocazione nei contestati titoli di bilancio. Secondo la Corte «l'avanzo di amministrazione, una volta accertato nelle forme di legge, è nella disponibilità dell'ente che lo realizza». Viene chiarito che le risorse delle regioni non possono essere vincolate a priori per contribuire agli obiettivi di finanza pubblica.

SENTENZA N. 252/2017
Giudizio di legittimità costituzionale in via diretta dell’art. 2, comma 1, lettere a) e c), della legge 164/2016 (Modifiche alla legge 243/ 2012, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali), promossi dalle Province autonome di Bolzano e di Trento, dalle Regioni autonome Trentino-Alto Adige/Südtirol e Friuli-Venezia Giulia, dalle Regioni Veneto, Lombardia e Liguria. Le varie doglianze della Provincia autonoma di Bolzano sono state decise come segue:
La Provincia autonoma di Bolzano reclama l’introduzione anche delle modalità attuative del potere sostitutivo e la soppressione della precisazione del carattere tecnico della normativa attuativa. Sussisterebbe la violazione dell’art. 5, comma 2, lettera b), della legge costituzionale 1/2012 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) con lesione anche del giudicato costituzionale (art. 136 Cost.), in quanto nella sostanza viene ripristinata una legge già dichiarata illegittima. La Corte dichiara infondata la questione proposta in relazione alla violazione del giudicato costituzionale – rigetto
Ai sensi degli artt. 2 e 4 del decreto legislative 266/1992 non sono vincolanti le fonti secondarie per le Province Autonome, ed è escluso l’esercizio di funzioni amministrative statali in materie di competenza provinciale. Nell’insieme viene prospettato la violazione degli artt. 120, secondo comma, in particolare l’ultimo periodo, e 117, terzo, quinto e sesto comma, Cost. non facendo la norma riferimento ad alcuno dei presupposti costituzionali che giustificano il potere sostitutivo. La Corte afferma che le ipotesi in cui può essere esercitato il potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle Regioni o delle Province autonome e le modalità di esercizio dello stesso debbono essere previste da un atto fornito di valore di legge –accoglimento
Un’ulteriore questione pone il problema della riconducibilità della disciplina in esame alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, quale presupposto della potestà regolamentare ex art. 117, sesto comma, Cost., e della necessità di un carattere meramente tecnico. Il comma 5 dell’art. 10 della legge 243/2012, è dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede la parola «tecnica», dopo le parole «criteri e modalità di attuazione» e prima delle parole «del presente articolo»  – accoglimento.

SENTENZA N. 270/2017
Giudizio di legittimità costituzionale in via diretta dell’art. 7 del d. l. 193/2016 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla l. 225/2016 e degli artt. 1, commi da 633 a 636, e 2 della l. 232/2016 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), promossi dalla Provincia autonoma di Trento, e dalla Provincia autonoma di Bolzano, ritenendoli in contrasto con gli artt. 75, 75-bis, e 79, nonché con gli artt. 103, 104 e 107 dello statuto speciale, inoltre per lesione degli artt. 5 e 6 della norma di attuazione 268/1992 e del principio di leale collaborazione (art. 120 Cost.).
Le province affermano che in forza delle disposizioni impugnate venga sottratto alle Province il gettito ottenuto attraverso la nuova procedura di collaborazione volontaria e che le norme quindi si pongono in contrasto con le disposizioni dell’ordinamento finanziario previsto dallo statuto di autonomia, che prevedono una devoluzione pro quota. La Corte argomenta però nel senso che l’allocazione nell’apposito capitolo di bilancio, contemplato dalla legge di bilancio per il 2017,  della somma “emersa” in attuazione della nuova fase della collaborazione volontaria non incida sul successivo, necessario, riparto secondo le normative statutarie e di attuazione statutaria. Le norme impugnate non configurano “alcuna riserva erariale in senso tecnico” – inammissibilità rispettivamente rigetto.

SENTENZA N. 9/2018
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale degli artt. 44, 44-bis e 44-ter, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 13/1997 (Legge urbanistica provinciale), il primo come novellato dall’art. 8, comma 4, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10/2014 (Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, acque pubbliche, energia, aria, protezione civile e agricoltura) e l’ultimo come novellato dall’art. 3 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 3/2013 (Modifica della legge provinciale 5/2001, n “Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci” e di altre leggi provinciali), promosso dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa, sezione autonoma di Bolzano, nel procedimento promosso da Aspiag Service srl contro la Provincia autonoma di Bolzano e altri.
Aspiag srl, Methab srl e Podini Holding spa intendevano aprire un centro commerciale a Bolzano, ma siccome l’art. 44-bis della legge provinciale 13/1997 consente l’apertura di solo un unico centro commerciale di rilevanza provinciale in una delle zone produttive del territorio comunale di Bolzano (previa trasformazione della zona stessa in zona produttiva con destinazione particolare), la Giunta provinciale ha selezionato l’areale di proprietà della Podini Holding spa, in esito a un procedimento che includeva una fase di comparazione tra i siti. Dinanzi al tribunale amministrativo venivano impugnati la concessione edilizia e i provvedimenti corrispondenti per contrasto con i principi di liberalizzazione sanciti in ambito europeo (cfr. direttiva 2006/123/CE). In via subordinata, la ricorrente aveva chiesto l’annullamento degli atti a causa del metodo seguito per la scelta del sito, in quanto sarebbero mancate un’adeguata pubblicità preventiva, la predeterminazione dei criteri di scelta e una partecipazione dei concorrenti in condizioni di parità.
Il tribunale solleva questione di legittimità costituzionale affermando che le disposizioni degli artt. 44 e 44-bis, che hanno l’intento di limitare l’apertura di nuovi esercizi commerciali, violino anzitutto l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost: anziché limitarsi a identificare aree interdette agli esercizi commerciali per i motivi tassativamente previsti dall’art. 31, comma 2, del d.l. 201/2011, conv., con mod., dalla l. 214/2011, la Provincia autonoma avrebbe disciplinato in maniera esaustiva il commercio al dettaglio in zone produttive, introducendo limitazioni con giustificazioni diverse da quelle consentite. Le norme violerebbero altresì l’art. 41 Cost. perché restringono la libertà economica. Il solo art. 44-bis della legge provinciale 13/ 1997 violerebbe l’art. 3 Cost., perché la previsione di un singolo centro commerciale di rilevanza provinciale nelle zone produttive contrasterebbe con il divieto di disparità di trattamento riconducibile al principio costituzionale di eguaglianza. Infine, una terza questione è sollevata sull’art. 44-ter, comma 3, della legge provinciale 13/1997, come sostituito dall’art. 3 della legge provinciale 3/2013, il quale – sino alla emanazione da parte della Giunta degli indirizzi e criteri vincolanti in merito all’idoneità delle aree ricomprese in zone produttive per l’esercizio del commercio al dettaglio – conferma il previgente divieto del commercio al dettaglio in zone produttive, eccettuati il centro commerciale di rilevanza provinciale e le attività relative a merci ingombranti.
La prima e la terza questione, considerate congiuntamente, sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, nonché un’impostazione dubitativa. La seconda questione di legittimità costituzionale è inammissibile per carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza.

ORDINANZA N. 26/2018
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell’art. 7 della legge della Provincia autonoma di Trento 14/2016 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2016 - 2018), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione agli artt. 81, 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, nonché in riferimento all’art. 79 dello statuto speciale. Ad avviso del ricorrente, la disposizione censurata deve ritenersi in contrasto con l’art. 9 della legge 243/2012 (Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione), nel testo anteriore alle modifiche introdotte con la legge 164/2016 (Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali).
Il Presidente del Consiglio dei ministri, su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, però ha dichiarato di rinunciare al ricorso in ragione delle modifiche alla disposizione censurata, apportate dalla resistente con l’art. 5 della legge provinciale 20/ 2016 (Legge di stabilità provinciale 2017); Con deliberazione della Giunta della Provincia autonoma di Trento la resistente ha dichiarato di accettare la rinuncia al ricorso. Nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale la rinuncia al ricorso, accettata dalla resistente costituita, determina l’estinzione dei processi.

ORDINANZA N. 76/2018
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale dell’art. 17, co 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 9/2014 (Riordino dell’attività statistica e disciplina del sistema statistico provinciale. Modificazioni della legge provinciale n. 13/2009, in materia di promozione di prodotti agricoli a basso impatto ambientale, e della legge provinciale sui lavori pubblici 1993), promosso dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento nel procedimento vertente tra l’Impresa Mazzotti Romualdo spa e la Provincia autonoma di Trento e altra. La Provincia autonoma di Trento aveva invitato sette imprese a un confronto concorrenziale per l’affidamento di lavori di sistemazione stradale. Dopo l’avvenuta aggiudicazione, l’Amministrazione provinciale aveva accertato che il legale rappresentante della società aggiudicataria risultava gravato da una condanna penale, relativa a reato in materia ambientale. Di seguito ha annullato l’aggiudicazione, affidando la commessa all’impresa collocata al secondo posto della graduatoria di gara. Il rimettente dubita della legittimità costituzionale del citato art. 17 comma 2, che regola il caso della incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, che devono essere prodotte dai concorrenti al bando.
La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale per erroneità del presupposto interpretativo cui è collegata la loro rilevanza.

SENTENZA N. 94/2018
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell’art. 1, commi 709, 711, 723, lettera a), terzo periodo, e 730, della legge n. 208/2015 («Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016»), promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano, dalla Regione autonoma Sardegna e dalla Provincia autonoma di Trento. La Provincia autonoma di Bolzano afferma che ci sia un contrasto con gli artt. 117, co. 3, e 119 Cost., con il principio di leale collaborazione, nonché con gli artt. 79, 80, 81 e 107 dello statuto speciale e con gli artt. 17, 18, 19 del d.lgs. n. 268/1992 . La ricorrente ricorda che in forza del Titolo VI dello statuto speciale, la Provincia autonoma di Bolzano gode di una particolare autonomia in materia finanziaria, sistema rafforzato dalla previsione di un meccanismo peculiare per la modificazione delle disposizioni recate dal medesimo Titolo (intervento del legislatore statale con legge ordinaria solo previa intesa con la Regione e le Province autonome, art. 104 st.).
La Provincia autonoma richiama il cosiddetto “Accordo di Milano” (2009), con il quale la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno concordato un nuovo sistema di relazioni finanziarie con lo Stato e il cosiddetto “Patto di garanzia” (2014), sempre tra lo Stato, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano (successive modifiche del Titolo VI dello statuto di autonomia, secondo la procedura rinforzata prevista dall’art. 104 dello statuto medesimo). È previsto espressamente che nei confronti della Regione, delle Province non sono applicabili disposizioni statali che prevedono obblighi o riserve all’erario o concorsi comunque denominati diversi da quelli previsti dal Titolo VI dello statuto speciale di autonomia e che sono la Regione e le Province autonome a provvedere alle finalità di coordinamento della finanza pubblica, adeguando, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 266/1992, la propria legislazione ai principi costituenti limiti nelle materie individuate dallo statuto, adottando, conseguentemente, autonome misure di razionalizzazione della spesa. La Provincia lamenta poi che tutte le disposizioni contenute nei commi da 707 a 734 siano definite dal co. 709 come «principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica», ai sensi dell’art. 117, co. 3, Cost. obiettando che la qualificazione nominalistica di determinate norme come “principi fondamentali” da parte del legislatore statale non sia vincolante qualora il contenuto concreto delle medesime non sia corrispondente. La Provincia di Trento afferma violazioni simili e sottolinea inoltre come il vincolo posto dalla legge di stabilità si porrebbe in contrasto con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione previsto dall’art. 97, co. 2, Cost.
La difesa dello Stato invece rileva la non applicabilità agli enti ad autonomia differenziata delle disposizioni impugnate, come espressamente stabilito nella seguente clausola di salvaguardia: «le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 3/2005», ragione che viene accolta dalla Corte. La Corte riafferma che l’autoqualificazione operata dal legislatore non determina alcun effetto vincolante, ma solo l’esame analitico del «contenuto normativo» e dello «scopo» della singola disposizione. In conclusione la Corte afferma che non sono fondate le questioni promosse poiché detta disposizione, se correttamente interpretata secundum Constitutionem, non lede le prerogative delle ricorrenti, e ricorda il principio generale più volte affermato, secondo cui la tutela degli equilibri della finanza pubblica allargata «riguarda pure le Regioni e le Province ad autonomia differenziata, non potendo dubitarsi che anche la loro finanza sia parte della “finanza pubblica allargata”.

SENTENZA N. 101/2018
Disposizioni statali che comportano, per le province autonome, l'indisponibilità dell'avanzo di amministrazione e limitazioni alla computabilità del fondo pluriennale vincolato, sottraendo loro risorse - contrastano coi principi costituzionali perché non prevedono che l'impiego di queste risorse abbia effetti neutrali rispetto alla determinazione dell'equilibrio di bilancio e perché costringono a non onorare le obbligazioni o a cercare nuove coperture per impegni già perfezionati. Sanzioni agli enti locali in caso di saldo negativo fra entrate e spese finali - il relativo importo non può confluire legittimamente nelle casse statali anziché in quelle delle province autonome

NORMATIVA STATALE D'INTERESSE PROVINICALE

LEGGE COSTITUZIONALE 4 DICEMBRE 2017, N. 1

Modifiche allo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina

LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205 – ARTICOLO 1, COMMI 831 - 834
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 - 2020

DECRETO LEGISLATIVO 29 DICEMBRE 2017, N. 236
Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, concernenti i requisiti di nomina e le categorie di appartenenza dei componenti del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano

DECRETO LEGISLATIVO 11 GENNAIO 2018, N. 9
Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, in materia di pianificazione urbanistica

DECRETO LEGISLATIVO 6 FEBBRAIO 2018, N. 18
Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, in materia di formazione del personale docente in provincia di Bolzano

DECRETO LEGISLATIVO 1 MARZO 2018, N. 24
Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol recanti modifiche al decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, concernenti le scuole situate in località della provincia di Trento nelle quali è parlato il ladino, il mocheno e il cimbro

DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO

Sentenza n. 907/2018: Progetto di elettrificazione della tratta ferroviaria della Val Venosta

Ricorso n. 3363 del 2017 proposto da Bureau Veritas Italia S.p.A. contro la Provincia autonoma di Bolzano, Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - ACP, Strutture Trasporto Alto Adige S.p.A. – STA e nei confronti di Tüv Süd Rail GmbH per la riforma della sentenza del TRGA – Sezione Autonoma di Bolzano n. 99/2017 concerncente la „gara per l’affidamento dei servizi di verifica tecnica nell’ambito del progetto di elettrificazione della tratta ferroviaria della Val Venosta“. La sentenza del TRGA aveva respinto il ricorso della seconda classificata Bureau Veritas Italia S.p.A. “avverso gli atti di gara e l’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata” Tüv Süd Rail GmbH.
Il Consiglio di Stato invece accoglie il ricorso in appello ritenendo fondati diversi motivi di impugnazione e in riforma dell’appellata sentenza, annulla l’impugnata aggiudicazione a favore di Tüv Süd Rail GmbH e dispone che l’appellante Bureau Veritas Italia S.p.A. subentri nell’aggiudicazione e nello stipulando contratto. Ciò riferendosi al fatto che l’originaria aggiudicataria aveva prodotto unicamente una dichiarazione unilaterale di avvalersi di un’impresa ausiliaria, visto che non possedeva la qualificazione tecnica per l’esecuzione di un servizio richiesto. Questo avvalimento è stato realizzato però senza produrre un contratto o una dichiarazione unilaterale provenienti dall’impresa ausiliaria, con i quali quest’ultima “si fosse assunta l’obbligo di fornire alla prima il requisito in oggetto e di mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto”. Visto che l’impresa concorrente e quella ausiliaria sono da ritenere responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante, l’impresa ausiliaria deve documentare l’assunzione dell’obbligazione nei confronti dell’impresa concorrente, dato che una “dichiarazione unilaterale della sola impresa concorrente non è ex se idonea a far sorgere obbligazioni in capo ad un soggetto terzo”.


Sentenza n. 1271/2018: Revoca di misure di accoglienza
Ricorsi n. 8996/2017, n. 8997/2017 e n. 8999/2017 del Ministero dell’Interno - Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano, in persona del Ministro in carica, contro i ricorrenti delle sentenze di primo grado per la riforma delle sentenze del TRGA – Sezione Autonoma di Bolzano n. 164/2017, n. 165/2017 e n. 164/2017, tutti concernenti le revoche di misure di accoglienza, “avendo gli stessi partecipato a una violenta rissa, riconducibile ad un ‘regolamento di conti’ tra gruppi di cittadini appartenenti a differenti etnie, svoltasi il 1° ottobre 2016 in un parco pubblico molto frequentato della città di Bolzano”. Le sentenze di primo grado del TRGA avevano accolto i ricorsi degli odierni appellati, accogliendo il motivo di ricorso riguardante il vizio di eccesso di potere per insufficienza e superficialità dell’istruttoria, motivazione illogica e carente e violazione del principio di proporzionalità.
Il Collegio accoglie invece il ricorso in appello e in riforma delle impugnate sentenze e respinge i ricorsi di primo grado. Ciò ritenendo che gli originari ricorrenti avevano partecipato ad una rissa utilizzando bastoni, mazze, coltelli e altri oggetti, e partecipando così ad un vero e proprio “regolamento di conti” in un ambiente pubblico e frequentato, esponendo “la cittadinanza ivi presente al grave rischio di un coinvolgimento involontario, con evidente pregiudizio per l’incolumità pubblica”. Questo risulterebbe anche dai provvedimenti di revoca, impugnati in primo grado, i quali a parere del Collegio sono “suffragati da ampia e articolata motivazione non solo in punto di ricostruzione dei fatti, ma anche in punto di bilanciamento degli interessi in conflitto”. Le risultanze istruttorie a base dei provvedimenti sarebbero così fondamento probatorio idoneo per la qualifica delle condotte come “comportamenti gravemente violenti”, i quali erano considerati la causa di revoca delle misure di accoglienza.

Sentenza n. 1589/2018: Risarcimento danni da mobbing
Ricorso n. 3007 del 2016 del ricorrente ex-appartenente alla Polizia di Stato (“dispensato dal servizio in maniera permanente per ragioni psico-fisiche”) contro il Ministero dell’Interno per la riforma della sentenza del TRGA – Sezione Autonoma di Bolzano n. 279/2015 concernente il risarcimento dei danni da mobbing. Il ricorrente voleva aver accertato di essere rimasto vittima di mobbing da parte di funzionari dell’Amministrazione nel periodo tra il 2003 e il 2009, nonché aver risarcito i danni patrimoniali e non patrimoniali causati dal mobbing. Detta sentenza del TRGA aveva respinto il ricorso originario del ricorrente, motivando che ancorché si possa verificare una situazione conflittuale, non sarebbero comunque presenti gli estremi della fattispecie dell’illecito di mobbing.
Il Consiglio di Stato dichiara infondato l’appello, confermando l’impugnata sentenza e facendo riferimento al consolidato orientamento giurisprudenziale dello stesso Collegio in materia “di individuazione degli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria da mobbing nell’ambito dei rapporti di pubblico impiego e della conseguente responsabilità datoriale ex art. 2087 cod. civ.”. A parere del Collegio, “il mobbing si sostanzia in una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, complessa, continuata e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del dipendente nell’ambiente di lavoro, che si manifesta con comportamenti intenzionalmente ostili, reiterati e sistematici, esorbitanti od incongrui rispetto all’ordinaria gestione del rapporto, espressivi di un disegno in realtà finalizzato alla persecuzione o alla vessazione del medesimo dipendente, tale da provocare un effetto lesivo della sua salute psicofisica.” Spetta al lavoratore di dare la prova degli elementi essenziali della condotta di mobbing, non bastando di “dolersi di esser vittima di un illecito (ovvero ad allegare l’esistenza di specifici atti illegittimi), ma deve quanto meno evidenziare qualche concreto elemento in base al quale il giudice amministrativo possa verificare la sussistenza nei suoi confronti di un più complessivo disegno preordinato alla vessazione o alla prevaricazione”. Dai fatti allegati dal ricorrente nel caso concreto, il Collegio non può pervenire a una conclusione diversa da quella del TRGA non ritenendo presenti gli estremi dell’illecito di mobbing.

Sentenza n. 2253/2018: SAD
Ricorso n. 5815 del 2017 della ricorrente SAD Trasporto Locale S.p.A. contro il Comune di Campo di Trens e nei confronti di Auto Rainer s.r.l. Silbernagl Markus & Co. S.a.s. per la riforma della sentenza del TRGA – Sezione Autonoma di Bolzano n. 227/2017, concernente la gara d’appalto per l’affidamento del servizio di citybus nel Comune di Campo di Trens.
Il Consiglio di Stato ritiene infondato l’appello, accogliendo in gran parte i motivi di primo grado e confermando così la sentenza del TRGA, il quale aveva a sua volta annullato l’aggiudicazione a favore dell’a.t.i. aggiudicataria SAD-Kofler. Il Consiglio di Stato conferma fra l’altro il motivo d’impugnazione di primo grado che riguarda la non comparabilità degli autobus sostitutivi dell’a.t.i. aggiudicataria SAD-Kofler con il requisito minimo fissato nella lex specialis, requisito che dovrebbe essere soddisfatto anche dai mezzi sostitutivi, i quali però erano solo muniti di un numero di 9 o 10 posti a sedere per passeggeri, invece che almeno 15 posti a sedere richiesti nella lettera d’invito del 21 novembre 2016 per gli autobus da impiegare come mezzi principali, e trattandosi di seguito di “una divergenza macroscopica di un terzo dal requisito minimo fissato nella lex specialis”. L’a.t.i. aggiudicataria non aveva la disponibilità di un autobus idoneo allo svolgimento del servizio richiesto “né al momento della presentazione dell’offerta, né al momento dell’aggiudicazione (avvenuta il 20 dicembre 2016), né, infine, al momento fissato come data d’inizio della prestazione (il 9 gennaio 2017)”, ancorché la lettere d’invito prevedeva espressamente l’ammissione alla gara delle sole imprese “’le quali dispongono di mezzi per il trasporto pubblico di persone’, e richiedeva, che all’offerta fosse allegata la documentazione attestante i requisiti minimi del mezzo stabiliti nella stessa lex specialis”.


PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE
Legislazione provinciale
Legge provinciale 16 novembre 2017, n. 18
“Riordino degli enti locali”
La legge stabilisce principi e regole sul riordino delle funzioni e dei servizi svolti dagli enti locali e dalla Provincia stessa. Gli obiettivi sono di garantire a tutta la popolazione le medesime opportunità di sviluppo e livelli minimi uniformi delle prestazioni pubbliche, e di valorizzare l’autonomia dei Comuni, (attuazione dei principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza). Inoltre riordina le funzioni amministrative e i servizi pubblici provinciali (la Provincia mantiene le funzioni di programmazione, di coordinamento e di vigilanza). Valorizza le forme collaborative intercomunali e ad intensificare la collaborazione tra Provincia e Comuni nello svolgimento delle funzioni e dei servizi di interesse comune rispettando il principio della leale collaborazione. Favorisce il coinvolgimento dei Comuni nello svolgimento delle funzioni provinciali tramite il Consiglio dei Comuni. Disciplina l’autonomia finanziaria dei comuni e prevede l’attribuzione ai Comuni delle risorse finanziarie necessarie secondo l’effettivo fabbisogno dei Comuni e in considerazione delle risorse proprie dei Comuni e con il fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia della amministrazione. In caso di mancata adozione di atti obbligatori da parte dei comuni, individua il procedimento da osservare dalla Giunta provinciale per l’esercizio del potere sostitutivo.

Legge provinciale 16 novembre 2017, n. 19
“Debito fuori bilancio”

Legge provinciale 16 novembre 2017, n. 20
“Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2017, 2018 e 2019”

Legge provinciale 17 novembre 2017, n. 21
“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (Legge europea provinciale 2017)”
La cd. legge europea provinciale per l’anno 2017 prevede disposizioni per la programmazione  e la gestione delle azioni finanziate nell'ambito delle politiche dell'Unione europea e per l'attuazione di programmi d'interesse europeo e introduce la possibilità di attivare ulteriori interventi aventi le caratteristiche di ammissibilità ai finanziamenti europei (cd. “overbooking”). Inoltre regola l’utilizzazione del Fondo  sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale.
La legge dispone la sostituzione del termine “ordinamento giuridico comunitario” dalle parole: “ordinamento dell’UE”, ossia che la denominazione “comunitaria” è sostituita dalle parole “dell’UE” nella legislazione provinciale.

Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 22
“Disposizioni collegate alla legge di stabilità 2018”

Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 23
“Legge di stabilità provinciale per l’anno 2018”

Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 24
“Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2018, 2019 e 2020”

Legge provinciale 9 febbraio 2018, n. 1
“Norme in materia di personale”
La legge contiene l’interpretazione autentica di una serie di leggi provinciali riguardanti la materia di indennità connesse con incarichi dirigenziali e in generale la struttura dirigenziale nell’amministrazione provinciale. In conseguenza, le relative leggi sarebbero da interpretare nel senso che le erogazioni avvenute in forza dei meccanismi di trasformazione graduale dell’indennità di funzione e di coordinamento e di quella per dirigenti sostituti per il personale degli enti facenti parte dell’intercomparto provinciale in assegno personale pensionabile sono da considerare, sin dalla sua istituzione, elemento fisso e continuativo della retribuzione.

Legge provinciale 13 marzo 2018, n. 2
“Promozione di iniziative contro lo spreco di prodotti alimentari e non alimentari"
La legge regola la gestione delle eccedenze alimentari e farmaceutiche, nonché di altri prodotti non alimentari, al fine di contrastare la povertà e il disagio sociale oltre a valorizzare l’attività di solidarietà e di beneficenza ispirata ai principi della responsabilità sociale. Al fine di promuovere una migliore sostenibilità ambientale e un consumo responsabile la legge intende ridurre gli sprechi in ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari e non alimentari (risoluzione del Parlamento europeo 2012 “strategie per migliorare l'efficienza della catena alimentare nell'UE”). La legge prevede il recupero, la donazione e la distribuzione di eccedenze alimentari ancora destinabili al consumo e di prodotti non commestibili, quali farmaci invenduti ma ancora nel loro periodo di validità e articoli di abbigliamento usati, a beneficio di persone in situazioni di disagio sociale. Intende promuovere l’autonoma iniziativa di singoli cittadini e cittadine e di associazioni nonché le attività di volontariato (principio di sussidiarietà) e le azioni volte a ridurre la produzione di rifiuti e al recupero e al trasporto di generi alimentari. In aggiunta, la legge incoraggia la promozione di campagne di informazione e sensibilizzazione di consumatori, imprese e istituzioni.

Legge provinciale 15 marzo 2018, n. 3
“Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 e altre disposizioni”

Legge provinciale 19 aprile 2018, n. 5
“Modifiche della legge provinciale sui masi chiusi e della legge urbanistica provinciale”
La legge contiene nel primo capo delle modifiche della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17,“legge sui masi chiusi”, discilpina in particolare la costituzione di un maso chiuso prevedendo per esempio che i masi neocostituiti su richiesta di giovani agricoltori/agricoltrici, non possono essere alienati per un periodo di 20 anni a partire dalla rispettiva iscrizione nel libro fondiario (eccezione: a favore del o della coniuge, di parenti entro il terzo grado o di giovani agricoltori in possesso di determinati requisiti). Sono previsti inoltre delle modifiche puntuali delle disposizioni recanti le modificazioni della consistenza di un maso chiuso, l‘autorizzazione all’aggregazione di altri immobili e unione di più masi chiusi, l’assunzione del maso dagli eredi, e i diritti del o della coniuge superstite. Dell’altro viene riformata la composizione e la nomina della commissione locale per i masi chiusi. Viene instaurata la Commissione provinciale per i masi chiusi, che viene nominata dalla giunta provinciale e rimane in carica per la durata di cinque anni. Contro le decisioni della commissione locale per i masi chiusi è ammesso ricorso alla Commissione provinciale per i masi chiusi entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di notifica delle stesse. Infine rileva che per tutto quanto non disciplinato, trovano applicazione gli usi locali. Per quanto concerne la modifica della legge provinciale del 11 agosto 1997, n. 13, legge urbanistica provinciale, la legge contiene soltanto un’interpretazione autentica dell’art. 107 co. 7 prima frase, nel senso che il volume non agricolo realizzato in un maso chiuso sia da considerare comunque volume residenziale, a prescindere dalla destinazione d’uso della zona.



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Sentenza n. 35/2018: Dieta vegana all’asilo
Ricorso n. 204/2016 dei ricorrenti genitori della figlia minore contro l’Azienda dei Servizi sociali di Bolzano (ASSB) in persona del legale rappresentante per l’annullamento della delibera di diniego alla richiesta di erogazione di pasti vegani a favore della minore per l’anno scolastico 2016/2017 e per l’”impugnazione incidentale” e/o disapplicazione delle delibere del Consiglio comunale di Bolzano nella parte in cui omette di prevedere l’alternativa della dieta vegana. I motivi di gravame si basano soprattutto su una violazione di principi costituzionali nonché di diritti fondamentali come l’art. 2 Cost., il principio di uguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.), i diritti di libera manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), di libera educazione dei figli (art. 30 Cost.) e il diritto alla salute (art. 32 Cost.).
Il TRGA rigetta il ricorso siccome infondato, spiegando che “[…] il riconoscimento del diritto di consumare pasti conformi alle proprie convinzioni etico-filosofiche all’interno di una struttura educativa pubblica non è assoluto e incontra limiti sia esterni, posti dall’esistenza di diritti costituzionali di pari rango, che interni, connaturati all’assetto organizzativo dell’amministrazione e dal sistema di erogazione del servizio in questione. Il TRGA si limita a valutare se questa scelta amministrativa sia viziata di evidente illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà o irragionevolezza – limiti che a parere del TRGA non sono stati superati nel caso di specie. Senza entrare nel merito delle scelte, il TRGA ritiene “appropriata e sufficientemente variegata” la possibilità di personalizzazione dei menu in concreto offerta agli utenti delle scuole dell’infanzia in Bolzano e cioè “la disponibilità di quattro diete alternative a quella ‘ordinaria’, basate su menu elaborati dal Servizio di dietetica e di nutrizione clinica del Comprensorio sanitario di Bolzano e scelte sulla base di un criterio di ‘maggiore richiesta’ delle stesse […] [che] risulta coerente con l’evidenziata necessità di contemperare il ‘pluralismo’ dell’offerta nutrizionale con le esigenze organizzative e di efficiente prestazione del servizio da parte dell’Azienda convenuta.”.

Sentenza n. 11/2018: Mancata promozione alla classe superiore
Ricorso n. 188/2017 dei genitori ricorrenti contro l’Istituto comprensivo della Scuola media X e contro la Provincia autonoma di Bolzano per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia della valutazione finale  del consiglio di classe per l’anno scolastico 2016/2017 concernente la mancata promozione dello studente e la relativa delibera del consiglio di classe.
Il TRGA accoglie il ricorso vedendo nel comportamento della scuola una violazione dell’art. 3 comma 9 dello Statuto dello Studente e della Studentessa, rendendo così illegittima la mancata promozione dell’alunno alla seconda classe della scuola media, che dovrà di seguito essere annullata. A parere del TRGA, la scuola non ha adempiuto al suo obbligo ex art. 3 comma 9 del sopracitato Statuto, che consiste nell’informare i genitori dell’incerto successo formativo dell’alunno. Nella lettera della scuola del 30/03/2017, indirizzata ai genitori, di fatto non è stata menzionata l’incertezza del successo formativo del figlio. Inoltre a ciò, la lettera non è stata portata direttamente a conoscenza dei genitori, ma essa è stata consegnata all’alunno stesso, il quale in precedenza era già stato descritto dalla stessa scuola come “non organizzato bene”. Da ciò non solo si lascerebbe desumere un certo grado di indifferenza da parte della Scuola in confronto all’alunno, ma soprattutto non sarebbe possibile dare una prova dell’effettiva consegna della lettera ai genitori.

Sentenza n. 365/2017: Impianti di risalita Marinzen
Ricorso n. 326/2016 della Marinzen S.r.l. contro la Provincia autonoma di Bolzano e contro il Comune di Castelrotto per l’annullamento di diversi atti fra i quali la delibera della Giunta provinciale del 04/10/2016, n. 1060 concernente il rigetto dell’intervento integrativo alla zona sciistica “Castelrotto” e “Alpe di Siusi” nei sensi dell’articolo 9-bis del decreto del Presidente della Provincia del 12/01/2012, n. 3., con il quale è stato rigettato lo studio di fattibilità della Marinzen S.r.l. per il collegamento del comprensorio sciistico Marinzen (zona sciistica Castelrotto) al comprensorio sciistico Alpe di Siusi (zona sciistica Alpe di Siusi).
Il TRGA accoglie il ricorso siccome fondato e annulla gli atti impugnati.
Nell’impugnata delibera della Giunta è stato fatto riferimento ad un parere del Comitato ambientale, il quale però è stato emanato dal Comitato in composizione illegittima, visto che un esperto esterno e membro effettivo del Comitato al contempo ha sottoscritto come presidente dell’AVS un’osservazione contro l’intervento, la quale è stata valutata poi dal Comitato e quindi anche da lui in qualità di esperto. Ravvisando in tale comportamento un conflitto di interessi, il TRGA sottolinea non solo la necessità di tutelare l’attività della Pubblica Amministrazione, ma anche l’importanza di aver riguardo alla percezione della stessa Amministrazione da parte dell‘opinione pubblica.
Il vizio nella composizione del Comitato incide sulla legittimità del parere emanato e di tutti gli atti successivi, come anche la delibera della Giunta, la quale aveva fatto riferimento al parere viziato nella sua valutazione.

Sentenza n. 6/2018: Bando Polizia di Stato
Ricorso n. 226/2015 e ricorso n. 31/2017 di più ricorrenti contro il Ministero dell'Interno, Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e Direttore Centrale per le Risorse umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno,  in persona del Ministro p.t. e nei confronti della Provincia Autonoma di Bolzano per l’annullamento di più atti fra i quali il decreto del Direttore Centrale per le Risorse Umane n. 333 - B/12.0.5.13/6066 di data 17 luglio 2015, il quale “ha approvato le graduatorie di merito e nominato i vincitori del concorso interno, per titoli di servizio, a 7563 posti per l'accesso a concorso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di Vice Sovrintendente del ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato per la parte relativa all'aliquota di posti riservati alla Provincia Autonoma di Bolzano e destinati ai possessori dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del D.P.R. 752/76.”
Il TRGA accoglie il ricorso nel merito, riferendosi fra l’altro al DPR 15 luglio 1988, n. 574 (”Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari”) e alla riserva di “una aliquota di posti per i candidati che abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca” come prevista dall’art 1. Oltre a ciò, il Tribunale sottolinea, che “in caso di passaggio, a qualunque titolo, a una funzione superiore, vi deve essere sempre una corrispondenza tra il titolo di studio richiesto per accedere a quella funzione e il livello di conoscenza delle due lingue richiesto per esercitare la relativa funzione”. Considerando che per le qualifiche di agente o assistente di Polizia all’epoca era richiesto il possesso del “titolo di studio della scuola dell’obbligo”, cui corrispondeva il livello “C” dell’attestato di bilinguismo, e che nelle impugnate graduatorie di merito erano presenti nei posti riservati anche candidati in possesso di attestato di bilinguismo di livello inferiore a “C”, il TRGA dichiara l’illegittimità di dette graduatorie e dispone che “vanno annullate nella parte in cui includono anche candidati in possesso del solo attestato di bilinguismo di livello ‘D’, corrispondente al diploma di scuola primaria.”


PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Legislazione provinciale
http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/Pages/default.aspx?zid=03ffba89-5675-495a-aae6-48c12b38c128

LEGGE PROVINCIALE 29 DICEMBRE 2017, N. 17
Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2018

LEGGE PROVINCIALE 29 DICEMBRE 2017, N. 18
Legge di stabilità provinciale 2018

LEGGE PROVINCIALE 12 MARZO 2018, N. 4
Modificazioni della legge elettorale provinciale 2003 in tema di parità di genere e promozione di condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali fra uomo e donna

LEGGE PROVINCIALE 15 MARZO 2018, N. 5
Modificazioni della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992, della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e disposizione in materia di autorizzazione integrata ambientale

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 28 MARZO 2018, N. 2-77/LEG
Regolamento di esecuzione dell'articolo 21 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013), in materia di autorizzazione unica territoriale, e modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 20 luglio 2015, n. 9-23/Leg, che dà esecuzione alla medesima legge e modifica disposizioni regolamentari connesse

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 9 APRILE 2018, N. 3-78/LEG
Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale


Giurisprudenza amministrativa
Sentenza 08/01/2018, n. 4
Gara telematica ed utilizzo, per l'invio dell'offerta, del file.pdf caricato a sistema delle liste di lavorazioni e forniture
Contratti della Pubblica amministrazione – Gara telematica - Liste di lavorazioni e forniture - Scansione del relativo modulo in luogo del file.pdf caricato a sistema delle liste di lavorazioni e forniture – Esclusione dalla gara – Legittimità – Soccorso istruttorio – Impossibilità.
Deve essere escluso dalla gara telematica, ex art. dall’art. 57, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il concorrente che, invece di utilizzare, per l'invio dell'offerta, il file.pdf caricato a sistema delle liste di lavorazioni e forniture, come specificato dalla lettera di invito, ha proceduto alla scansione del modulo contenente le predette liste, compilandolo e inviandolo alla stazione appaltante, senza che sia possibile fare ricorso al soccorso istruttorio in quanto l’irregolarità rilevata concerne le modalità di formulazione dell’offerta economica e va ad incidere sul contenuto dell’offerta stessa, sì da dover essere qualificata come non sanabile (1).

Sentenza 19.01.2018, n. 13
Contratti della Pubblica amministrazione – Offerte – Principio dell’anonimato – Violazione – Presupposti – Individuazione.
Nella procedura ad evidenza pubblica, per determinare la violazione del principio dell'anonimato nella presentazione dell'offerta e la conseguente esclusione, non è sufficiente una imperfezione nella confezione della documentazione di gara, ma occorre anche la concreta portata decettiva, da verificare anche alla luce dell'inesistenza di modalità più facilmente esperibili.

Sentenza 27.02.2018, n. 44
Soccorso istruttorio in caso di pagamento del contributo ANAC per un lotto diverso da quello per il quale è stata presentata offerta.
Contratti della Pubblica amministrazione – Soccorso istruttorio – Contributo Anac – Pagamento per lotto diverso da quello per il quale è stata presentata offerta – Obbligo di soccorso istruttorio - Sussiste.
Il pagamento del contributo Anac per un lotto diverso da quello per il quale è stata presentata offerta, dovuto ad evidente errore materiale nell'inserimento nel sistema on line del codice identificativo della gara (C.I.G.), deve essere oggetto di soccorso istruttorio al fine della regolarizzazione mediante il versamento dell'esatto ammontare.

Sentenza 02.03. 2018, n. 50

Interesse ad impugnare la revoca della procedura espropriativa
Espropriazione per pubblica utilità – Revoca – Impugnazione – Interesse all’annullamento – Individuazione.  
L’effettivo interesse azionato dal soggetto che impugna la revoca della procedura di esproprio, chiedendo che il procedimento si svolga fino all’esito dell’espropriazione delle aree di proprietà, è relativo agli effetti patrimoniale della procedura, e cioè alla riscossione dell’intera indennità di esproprio e al risarcimento dei danni che l’interessato pretende gli siano fin qui derivati.    

Sentenza 06.03.2018, n. 54
Regolamentazione della mobilità in zone di competenza delle province autonome di Trento e di Bolzano
Circolazione stradale – Mobilità – Trento e Bolzano – Disciplina – Art. 19, d.P.R. n. 381 del 1974 – Conferenza di servizi decisoria – Esclusione.
Il modello generale della conferenza di servizi decisoria, di cui all’art. 14, comma 2, l. 7 agosto 1990, n. 241, non si applica alla peculiare fattispecie di cui all’art. 19, d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, secondo il quale le Province di Trento e Bolzano sono tenute ad agire d’intesa tra loro e a richiedere il parere del Ministero competente in materia di infrastrutture e mobilità (1).

Sentenza, 28.03.2018, Nr. 75
Istanza di rinvio della trattazione della causa
Processo amministrativo – Rinvio della trattazione della causa – Per presentare motivi aggiunti - Profili incidenti solo sulla quantificazione dei danni dei quali è chiesto il risarcimento – Esclusione.
Non deve essere accolta la richiesta di parte di rinvio dell'udienza per consentire la presentazione di motivi aggiunti riguardanti profili incidenti solo sull'esatta quantificazione dei danni dei quali si chiede il risarcimento, e non, quindi, domande o ragioni nuove connesse con quella principale (caducatoria) veicolata con il ricorso (1).

Sentenza 13.04.2018, n. 86
Comunicazioni relative alla modificazione delle sostanze immesse nell'ambiente che il titolare dell’AIA è tenuto ad effettuare
Ambiente - Autorizzazione integrata ambientale – Modifica sostanze immesse nell’ambiente – Comunicazione – Al solo Ente titolare del potere autorizzatorio.
Ai fini dell'autorizzazione integrata ambientale è sufficiente segnalare all'Ente titolare del potere autorizzatorio – e non anche al Comune – la modificazione delle sostanze immesse nell'ambiente,  senza distinzione tra "materia prima" e "sostanza", rilevando soltanto gli effetti dell'immissione(1).

Sentenza 30.04.2018, n. 93
Giurisdizione Ago nella controversia risarcitoria proposta per i danni subiti dai lavori eseguiti in dipendenza del provvedimento di espropriazione
Giurisdizione – Risarcimento danni – Espropriazione per pubblica utilità – Danni conseguenti a lavori eseguiti in dipendenza del provvedimento di espropriazione – Giurisdizione del giudice ordinario.
Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno asseritamente causato da lavori di messa in sicurezza di una strada statale, eseguiti in dipendenza di un provvedimento di espropriazione, ove si tratti di conseguenze dannose di meri comportamenti (1).

Sentenza 15.05.2018, n. 112
Giurisdizione del giudice amministrativo sulla selezione per l'assunzione a tempo determinato di un medico addetto ad una casa di riposo in Trentino Alto Adige
Giurisdizione - Pubblico impiego privatizzato - Sanitario – Assunzione a tempo determinato in casa di riposo pubblica – Art. 37, l. reg. Trentino Alto Adige n. 7 del 2005 – Controversia - Giurisdizione del giudice amministrativo.
Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto una procedura di selezione bandita, nella Provincia di Trento, da una casa di riposo pubblica (Azienda pubblica di servizi alla persona “Anaunia”) ex art. 37, l. reg. Trentino Alto Adige 21 settembre 2005, n. 7 per l'assunzione a tempo determinato di un medico addetto ad una casa di riposo la quale, sulla base del relativo avviso, assume i caratteri non di una mera procedura idoneativa, ma di un vero e proprio concorso (1).


NEWS
Oltre al suo account Twitter, l’Istituto di studi federali comparati di Eurac Research ha da poco anche una pagina Facebook, con cui tenersi informati sugli eventi e i progetti dell’istituto, le attività e le pubblicazioni dei suoi ricercatori.

Facebook: www.facebook.com/EuracFederalismTwitter: @EuracFederalism

Trentino – autonomia:
Approvato all’unanimità dalla Consulta e consegnato il Documento conclusivo con proposte per la riforma dello statuto di autonomia
Il 26 marzo 2018 la Consulta per la riforma dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol ha approvato all’unanimità il Documento conclusivo con proposte per la riforma dello Statuto di autonomia. Dopo 25 sedute di confronto e riflessione, una fase di partecipazione della durata di 6 mesi, con 17 incontri territoriali e molte iniziative di presentazione e dibattito con la cittadinanza, la Consulta ha terminato il proprio lavoro.
Chiusa la fase di partecipazione, la Consulta aveva analizzato tutti i contributi pervenuti e ha elaborato il Documento conclusivo contenente le proposte per la riforma dello Statuto di autonomia. Le linee guida per la riforma dello Statuto contenute nel Documento conclusivo sono raccolte in 10 ambiti tematici.
Tutti i contributi pervenuti nella fase di partecipazione sono disponibili su iopartecipo  . Sono inoltre a disposizione le sintesi degli incontri sui territori e brevi resoconti, integrati da contributi video, di tutte le iniziative che la Consulta ha promosso per favorire la partecipazione dei cittadini su ioracconto  con i principali elementi emersi nel dibattito. Una playlist di interviste video che raccoglie diversi punti di vista sulla riforma dello Statuto è disponibile nella sezione news, insieme a 13 puntate radiofoniche sull'autonomia e la riforma dello Statuto, realizzate e trasmesse da Rai Radio Uno.
Il Documento conclusivo è stato presentato ai presidenti della Giunta e del Consiglio provinciale di Trento il 4 maggio 2018, in Sala Depero, Palazzo della Provincia autonoma.
(Sito web: www.riformastatuto.tn.it)

EVENTI

Seminario „Federalism in Argentina and Latin America: Laws and Politics of Redistribution”, Giovedì 14 giugno 2018, ore 15:30-17:00. Il professore Lucas González (Facoltà di Scienza Politica, Universidad Nacional de San Martín e CONICET, Argentina), vincitore della sesta edizione del programma Eurac Research Federal Scholar in Residence, parlerà di sistemi federali e politiche di ridistribuzione in America Latina. Per registrarsi al seminario si prega di inviare una mail a federalscholar@eurac.edu

Eurac Research Federal Scholar in Residence: Si accettano domande entro il primo luglio. Per ulteriori informazioni: www.eurac.edu/federalscholar

Winter School on Federalism and Governance 2019 “Federalism and the Rule of Law”
La decima edizione della Winter School si terrà dal 4 al 15 febbraio 2019, come ogni anno una settimana a Innsbruck e una settimana a Bolzano e viene organizzata dall’Università di Innsbruck insieme a Eurac Research di Bolzano. Si possono trovare maggiori informazioni e dettagli circa l´iscrizione sul sito winterschool.eurac.edu. Sarà possibile iscriversi a partire da inizio settembre fino al 21 ottobre 2018.

XXXIX Conferenza Scientifica Annuale dell’AISRe sul tema “Le regioni d’Europa tra identità locali, nuove comunità e disparità territoriali”, che si terrà a Bolzano dal 17 al 19 settembre 2018. Sessione organizzata numero 08: Le variabili della specialità: evidenze e riscontri tra soluzioni istituzionali e politiche settoriali) Coordinatori: Sara Parolari, Francesco Palermo; relatori: Roberta Medda/Andrea Carlà, Anna Simonati, Martina Trettel, Alice Valdesalici

United Nations International Workshop: “Global Mountain Safeguard - Emerging Risks and Future Challenges for Mountain regions worldwide”, convegno che si terrà dal 17 al 19 ottobre 2018 presso Eurac Research in cooperazione con l’United Nations University Institute for Environment and Human Security. Per ulteriori informazioni: http://glomos.eurac.edu

Convegno conclusivo del progetto Alpine Space “GaYA – Governance and Youth in the Alps” di Eurac Research il 30 novembre 2018 a Chambéry http://www.alpine-space.eu/projects/gaya/en/home

NOVITÀ EDITORIALI



Alber Elisabeth/Engl Alice/Pallaver Günther (cur), Politika 2018. Südtiroler Jahrbuch für Politik, 2018.

Alber Elisabeth/Trettel Martina, The Italian Education System: Constitutional Design, Organization and Policy-Making, in: Wong Kenneth K./Knüpling Felix/Kölling Mario/Chebenova Diana (cur), Federalism and Education, 2018, 131 ff.

Cozzio Michele, Rivista Trimestrale degli Appalti, 2018/1 e 2, passim.

Evrard Estelle/Engl Alice, Taking Stock of the European Grouping of Territorial Cooperation/EGTC): From Policy Formulation to Policy Implementation, in: Medeiros/Eduardo (cur), European Territorial Cooperation, 2018, 209 ff.  

Gamper Anna (cur), Staat und Verfassung. Einführung in die Allgemeine Staatslehre, 2018. (Weblink)

Gamper Anna, Menschenwürde und Föderalismus, in: Europäisches Journal für Minderheitenfragen 1-2, 2018, 33 ff. (Weblink)

Obwexer Walter/Happacher Esther/Zwilling Carolin (cur), EU-Mitgliedschaft und Südtirols Autonomie: Die Auswirkungen der EU-Mitgliedschaft auf die Autonomie des Landes Südtirol am Beispiel ausgewählter Gesetzgebungs- und Verwaltungskompetenzen, Band II (Handbuch), 2018.

Obwexer Walter/Bußjäger Peter/Gamper Anna/Happacher Esther (cur), Integration oder Desintegration? Herausforderungen für die Regionen in Europa, 2018.

Palermo Francesco/Parolari Sara (cur), Le variabili della specialità: evidenze e riscontri tra soluzioni istituzionali e politiche settoriali, 2018

Valdesalici Alice/Palermo Francesco (cur), Comparing Fiscal Federalism, 2018

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1/2018
June 2018

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
VfGH 14.03.2017, G 405/2016 ua; conferma delle norme sul rimborso delle spese di difesa tecnica:
Il § 393a del Codice di procedura penale austriaco prevede, in caso di assoluzione o di archiviazione di un procedimento, un rimborso delle spese di difesa tecnica. In linea generale l’imputato deve provvedere a sue spese ai costi relativi alla sua difesa tecnica. Dal punto di vista costituzionale il rimborso delle spese di difesa tecnica, secondo quanto ritenuto dalla Corte Costituzionale (VfGH), non è assolutamente dovuto e la sua concessione rientra nel potere discrezionale del legislatore. Anche lo scaglionamento degli importi rimborsabili può essere ricondotto a criteri ragionevoli e non è pertanto contrario al principio di uguaglianza.

VfGH 28.06.2017, V 27/2017 ua; VfGH 22.09.2017, V 58/2017; illegittimità dei divieti di mendicare (Salisburgo, Bludenz):
Illegittimità del Regolamento del Comune di Salisburgo sul divieto di mendicare (V 27/2017) poiché non è stata dimostrata la sussistenza dei presupposti per l’emanazione di un regolamento in tal senso, previsti nella Legge regionale sulla pubblica sicurezza di Salisburgo. Il presente divieto di mendicare, secondo la Corte Costituzionale (VfGH), si presenta quale divieto assoluto e come tale è contrario alle norme costituzionali. In tal modo alcune persone verrebbero escluse dall’utilizzo delle vie cittadine enumerate nel provvedimento.
Il Regolamento del Comune di Bludenz sul divieto di mendicare (V 58/2017) proibiva la richiesta di elemosine in determinate zone del territorio comunale, attività non interdetta ai sensi del § 7 comma 1 della Legge regionale sulla pubblica sicurezza del Vorarlberg. Poiché esso, in effetti, proibiva senza limitazioni di sorta l’attività di “richiesta silente di elemosine” non solo in determinati luoghi o in determinati orari, ma capillarmente, senza alcuna differenziazione e senza limiti di orario, esso è stato ritenuto contrario alla legge.

VfGH 29.06.2017, E 875/2017 ua; violazione del principio di uguaglianza causata da un errore manifesto di valutazione della normativa – “Terza pista”:
La Corte Costituzionale (VfGH) era chiamata a giudicare, nel procedimento in oggetto, circa la pronuncia della Corte amministrativa suprema nella quale la creazione e la messa in esercizio di una pista parallela e lo spostamento di una strada regionale (Landestraße) della Flughafen Wien AG (Società di gestione dell’aeroporto di Vienna) veniva rigettata in quanto inammissibile. La Corte ha ritenuto che a causa di un manifesto e ripetuto errore di valutazione della normativa si è verificata una violazione del principio di uguaglianza. L’interpretazione delle norme relativa alle finalità dell’azione statale, nel caso specifico quelle che prevedono un’ampia tutela ambientale, è dovuta dal punto di vista costituzionale, tuttavia gli “ulteriori interessi pubblici” citati nella legge devono essere dedotti solo dalla Legge austriaca sul trasporto aereo. Le norme relative alla finalità dell’azione statale, secondo la Corte, non giustificano un ampliamento di tali interessi pubblici. Argomentazioni come la tutela ambientale e il presunto ampio consumo del suolo non dovevano quindi essere addotte a sostegno della pronuncia.

VfGH 30.06.2017, G 53/2017; esproprio della casa natale di Hitler:
La Corte Costituzionale (VfGH) ha sottoposto al proprio vaglio la Legge federale sull’esproprio del fondo Salzburger Vorstadt Nr 15, Braunau am Inn, BGBl (Gazzetta ufficiale federale) I 4/2017, ritenendo legittima l’espropriazione quale conseguenza diretta della legge. Secondo l’avviso della Corte l’immobile in questione è dotato di “particolare potenziale identitario”, ragion per cui ogni tentativo di paragonare il caso presente ad altre espropriazioni è destinato a fallire. In considerazione del contesto storico, gli organi dello stato sono portatori della particolare responsabilità di impedire la propagazione di ideologie (neo)naziste e in questo senso la questione riveste interesse pubblico. L’esproprio dell’intero fondo sarebbe dunque necessario al fine di attuare qualsiasi provvedimento in tal senso. Dato che detto esproprio prevede un indennizzo, le norme impugnate dalla parte ricorrente non contravvengono al suo diritto all’inviolabilità della proprietà.

VfGH 26.10.2017, G 39/2017; non è incostituzionale il sostegno alle attività anche economiche nell’ambito di manifestazioni organizzate da partiti politici:
Ai sensi di disposizioni eccezionali, in caso di somministrazione di cibo e bevande da parte di partiti politici nell’ambito di manifestazioni, non è applicabile, a determinate condizioni, la Legge austriaca sulle attività economiche. Nel corso del procedimento si è addotto che tale disciplina privilegerebbe le attività economiche compiute dai partiti politici nei confronti di quelle dei normali soggetti della vita economica. La Corte Costituzionale (VfGH) ha ritenuto, nel caso di specie, che le attività dei partiti politici costituiscono finalità degne di tutela costituzionale. Il sostegno ai partiti politici è garantito nell’interesse della collettività a ragione dell’importanza che essi rivestono per la formazione della volontà democratica.




DIRITTO DEL LAND TIROLO
Avvertenza: Per le Gazzette ufficiali del Land e le versioni consolidate delle varie leggi consultare http://www.ris.bka.gv.at/Lr-Tirol/. Le relative bozze delle consulenze e i pareri, nonché le proposte presentate dal Governo comprensive di Annotazioni Esplicative sono consultabili sulla homepage del Parlamento (Landtag) del Tirolo (http://www.tirol.gv.at/landtag/) sotto “Parlamentarische Materialien” (Materiali parlamentari).

Legge sulle garanzie minime (riforma), LGBl 52/2017:
Tra le altre cose, creazione di presupposti di legge al fine di aiutare in modo rapido ed efficace persone che sono già senza dimora o che sono a rischio acuto di perdere la propria dimora, nuova disciplina dei tassi indicativi di sussidio per l’infanzia e precisazione dei tassi minimi per comunità abitative o di reciproca assistenza; scaglionamento a livello regionale delle prestazioni in denaro di assistenza all’abitazione tramite un regolamento del governo del Land; assistenza all’abitazione in forma di prestazioni in natura; nuova disciplina della cerchia delle persone non aventi diritto, miglioramento del sistema di incentivi per l’inizio o la ripresa di un’attività lavorativa che comprenda un inquadramento pensionistico e assicurativo.

Legge regionale sulla pubblica sicurezza (riforma), LGBl 56/2017:
Rielaborazione delle disposizioni relative alla prostituzione allo scopo di realizzare una più efficace lotta alla prostituzione illegale.

Legge tirolese sugli allibratori e il gioco d’azzardo (riforma), LGBl 57/2017:
Attuazione della direttiva 2015/849/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo per impedire che il sistema finanziario sia utilizzato a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento di attività terroristiche, per la modifica del Regolamento (EU) 648/2012, per l’estensione delle disposizioni riguardanti le qualifiche professionali e l’affidabilità dei proprietari di beni economici, per l’introduzione di un obbligo di accertamento dell’identità degli scommettitori.

Ordinamento elettorale per il Parlamento del Tirolo 2017 – TLWO 2017, LGBl 74/2017:
Emanazione di una nuova normativa elettorale per il Parlamento del Tirolo con numerosi chiarimenti e adattamenti, in particolare assegnazione del conteggio di tutte le schede elettorali inviate per corrispondenza ai comuni nella giornata elettorale, con l’effetto di consentire la comunicazione del risultato definitivo preliminare della consultazione nella stessa giornata delle votazioni.

Ordinamento elettorale di Innsbruck 2011 (riforma), LGBl 75/2017; Ordinamento elettorale comunale del Tirolo 1994 (riforma), LGBl 76/2017:
Armonizzazione con l’Ordinamento elettorale per il Parlamento regionale.

Ordinamento comunale del Tirolo 2001 (riforma), LGBl 77/2017:
Vari piccoli adattamenti.

Legge del Tirolo per gli incentivi all’edilizia abitativa 1991 (riforma), LGBl 78/2017:
Adattamento alla Legge per l’istituzione della “Wohnbauinvestitionsbank” (Banca per gli investimenti nell’edilizia abitativa), alla Legge sulle imposte sul reddito del 1988 e alla Legge di modifica della normativa fallimentare del 2010, nonché attuazione dell’accordo ai sensi dell’Art. 15a B-VG (Legge costituzionale federale) circa i provvedimenti da avviare nel settore edilizio allo scopo di ridurre le emissioni di gas serra.

Legge del Tirolo sugli accatastamenti 1996 (riforma), LGBl 86/2017:
Nuova disciplina delle disposizioni disapplicate dalla Corte costituzionale (VfGH) tramite la sua sentenza del 13/10/2016, G 219/2015 (cosiddetta “disciplina delle date-soglia”).

Legge del Tirolo sull’imposta sulle attività ricreative del 2017, LGBl 87/2017:
Abolizione dell’imposta sulle attività ricreative per manifestazioni; nuova disciplina e adattamento alle riforme finora avvenute nel settore del gioco d’azzardo.



GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
Corte Amministrativa Suprema
VwGH 11.05.2017, Ro 2017/04/0004; l’acquisto di alcool nell’ambito di un test non costituisce un’istigazione illegittima a delinquere
La Corte amministrativa suprema (VwGH) ha ritenuto che un’istigazione a delinquere è a sua volta illegittima solo nel caso in cui la persona interessata sia spinta a commettere un reato che altrimenti non sarebbe stato commesso. Secondo la Corte è decisivo il fatto che la condotta dell’acquirente che partecipava al test sia andata oltre quella di un comune cliente o meno. Da questo punto di vista la condotta dell’acquirente che partecipava al test, un giovane, non sarebbe stata idonea a mettere sotto pressione la cassiera. Per tale motivo non ricorrono gli estremi di un’istigazione a delinquere sanzionabile in quanto tale.

VwGH 20.06.2017, Ra 2016/01/0288; motivazioni dei ricorsi in lingua tedesca:
Nel procedimento in oggetto la Corte amministrativa suprema (VwGH) ha affrontato la questione se un ricorso alla Corte amministrativa federale (BVwG) sia viziato o meno quando non tutte le motivazioni siano presentate in lingua tedesca. Il ricorrente per cassazione aveva accluso al ricorso formulato (in lingua tedesca) da un consulente giuridico un allegato scritto a mano che motivava ulteriormente il ricorso in lingua araba, con ragioni da lui stesso formulate. La Corte amministrativa suprema ha ritenuto che quanto viene addotto nel ricorso in forma scritta od orale deve essere formulato in lingua tedesca, a pena delle conseguenze di cui al § 13 comma 3 AVG (Legge generale sul procedimento giudiziario). Nel procedimento di specie quanto dedotto in lingua tedesca era sufficiente a comprendere le motivazioni del ricorso. Per tale motivo non sussiste il vizio di cui al § 13 comma 3 AVG, ragion per cui la Corte amministrativa federale non aveva facoltà di respingere il ricorso in quanto inammissibile.

VwGH 29.06.2017, Ra 2017/04/0055; intervento  di subappaltatori nel procedimento di assegnazione di appalti pubblici:
Nel procedimento in oggetto la Corte amministrativa suprema (VwGH) si è espressa circa l’intervento di subappaltatori nel procedimento di assegnazione di appalti pubblici. Nella Legge federale sugli appalti pubblici i partecipanti alla gara possono, a determinate condizioni, impiegare subappaltatori per la presentazione di una richiesta. La Corte amministrativa suprema ha operato in questo caso una differenziazione tra subappaltatori necessari e non necessari, ritenendo che i subappaltatori siano necessari quando chi partecipa alla gara ne abbia bisogno per dimostrare la propria idoneità. La mancata idoneità dei subappaltatori provoca l’esclusione dalla gara. I subappaltatori non necessari possono invece essere rifiutati dall’appaltante, nel qual caso il partecipante alla gara sarà tenuto in seguito ad eseguire egli stesso la prestazione, senza però essere escluso dalla gara.

VwGH 18.08.2017, Ra 2015/04/0010; diritto alle informazioni e obblighi di legge alla riservatezza:
Nel procedimento in oggetto il ricorrente richiedeva informazioni circa l’entità complessiva degli onorari corrisposti da un comune a uno studio legale avente la forma giuridica di società a responsabilità limitata. La Corte amministrativa suprema (VwGH) ha deciso che le informazioni sull’entità complessiva dell’importo (ma non quelle sulle singole voci) non rappresentano una violazione del segreto aziendale o professionale della SRL in questione. Per tale motivo non sussiste alcun obbligo di legge alla riservatezza ai sensi del § 5 comma 1 Z 1 nella Legge sulle informazioni nell’amministrazione (“Auskunftsgesetz”) della Bassa Austria.


Tribunale amministrativo del Land Tirolo
04.10.2017, LVwG-2017/25/0609-5; utilizzo comune di una fermata autorizzata:
Il § 33 comma 2 della Legge sul trasporto di persone a mezzo di autoveicoli non stabilisce quali criteri debbano essere presi in esame per la concessione di utilizzo comune di una fermata già autorizzata. La consulenza tecnica prevede espressamente che tutte le fermate indicate nel documento in questione, e quindi anche la fermata “Z/Bahnhof” in direzione T e in direzione X assolvono ai criteri tecnici richiesti. Per tale motivo non sussiste alcun fondamento giuridico, sulla base del § 33 comma 2 della Legge sul trasporto di persone a mezzo di autoveicoli (KflG), che consenta di negare la concessione, tanto più che anche questa fermata è stata già concessa dal Capo del governo del Tirolo (“Landeshauptmann”) alla società per azioni CC Verkehrsbetriebe AG.

09.10.2017, LVwG-2017/26/1290-20; procedimento di allestimento di terreni edificabili; non sono stati violati diritti soggettivi pubblici spettanti alle parti:
Nel ricorso si adduce che manca un piano di circolazione stradale per il territorio edificabile che forma oggetto del procedimento e che non esistono sufficienti vie d’accesso, dato che vi è solamente una via molto stretta ad una sola corsia. In caso di auto procedenti in senso contrario è dunque necessario deviare su terreni privati o viaggiare in retromarcia fino al primo slargo. La portata del diritto soggettivo pubblico, spettante alle parti in causa, a godere di un collegamento alla rete stradale pubblica, non è tuttavia tale da attribuire ad esse un diritto acciocché la rete stradale pubblica prospiciente il terreno edificabile debba essere sistemata o costruita in modo da consentire in ogni punto, in caso di incontro tra due autoveicoli, la possibilità di passare senza problemi e senza che uno dei due sia costretto ad abbandonare la sede stradale.

27.09.2017, LVwG-2017/34/2067-2; prestazione sostitutiva; sanzione; provvedimento per la prevenzione di danni provocati dalla selvaggina; abbattimento; prestazione non fungibile:
Il conferimento di un permesso di caccia (cfr. § 12 Legge del Tirolo sulle attività venatorie TJG 2004) e l’emissione di un permesso speciale per cacciatori ospiti (cfr. § 27a TJG 2004) spettano  unicamente al titolare della licenza di caccia e non possono quindi essere surrogati da una prestazione sostitutiva. La prestazione in oggetto, a causa della sua peculiare natura, non è quindi tale da poter essere eseguita da un terzo soggetto. A maggior ragione perché la funzione di cui al § 52 comma 1 TJG 2004, nella versione contenuta nella Legge regionale 103/2014, contiene in tal senso l’obbligo di compiere un atto ai sensi del § 5 comma 1 VVG (Legge sui contratti assicurativi), l’amministrazione contro cui si ricorreva non avrebbe avuto facoltà di ordinare il compimento di una prestazione sostitutiva ai sensi del § 4 comma 1 VVG, ma sarebbe stata piuttosto obbligata a sanzionare la condotta.

13.09.2017, LVwG-2017/S2/2045-7; legittimazione a presentare istanze; verifica dell’assegnazione dell’appalto:
Dato che la parte ricorrente si rivolgeva solo contro la sua esclusione dalla gara senza opporsi contemporaneamente alla decisione di assegnazione dell’appalto, essa ha perduto in seguito a ciò la legittimazione a presentare istanza di verifica.

05.09.2017, LVwG-2017/37/0121-33; consolidamento; piano di consolidamento; potere di verifica:
Se un ricorso è rivolto a contestare diversi provvedimenti distinguibili tra loro nell’ambito di un piano di consolidamento, la domanda “integrativa”, presentata nell’ambito dell’udienza di discussione e rivolta contro la disposizione di un’amministrazione agraria, se non ha punti di contatto con i provvedimenti oggetti del ricorso non rientra nemmeno nel potere di verifica del Tribunale amministrativo del Land ai sensi del § 27 del Codice di procedura amministrativa (VwGVG).

23.08.2017, LVwG-2017/20/1259-6; tassa per allaccio alla rete idrica; allaccio obbligatorio; libero potere di delibera dei comuni:
È da ritenersi che, con il primo allaccio alla rete idrica del comune di mercato Z, sia sorto, a favore di esso, l’obbligo di pagamento della relativa tassa. Il fatto che prima di tale allaccio l’approvvigionamento idrico fosse garantito da un altro ente erogatore non cambia la situazione e, in mancanza di relativa disciplina, non è nemmeno idoneo a provocare la riduzione dell’entità dell’obbligo contributivo.

21.08.2017, LVwG-2016/20/2169-7; prescrizione; evasione; atto d’ufficio con effetto di estensione dei termini; imposta comunale:
Omettere di richiedere informazioni può sì configurare una condotta colposa, ma non la fattispecie di evasione, la quale ultima può essere unicamente dolosa. Nel caso in oggetto, e in particolare nell’amministratore del fondo finanziario ricorrente, non è riscontrabile alcuna condotta che abbia rilevanza esterna o alcuna dichiarazione equivalente che giustifichino la deduzione che egli, in relazione ai periodi rilevanti nel caso in oggetto, si aspettasse il sorgere di un obbligo alla corresponsione di un’imposta comunale o fosse addirittura a conoscenza di tale obbligo, e che non si sia preoccupato di dar corso al regolare pagamento di tale imposta. Anche l’esternalizzazione, il conteggio e il pagamento dei contributi per i redditi dei dipendenti al competente ufficio del governo regionale, nonché l’attività del fondo, prossimo al raggio d’azione della pubblica amministrazione, fanno ritenere che l’amministratore non fosse a conoscenza dell’obbligo di corresponsione dell’imposta comunale e che egli non abbia inteso evaderla.

ITALIA
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALEhttp://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do

Sentenza n. 126/2017
Giudizio di legittimità costituzionale in via diretta degli artt. 1 comma 2, 2 comma. 2 e 17 comma 3 della L.P. n. 10/2016 (Modifiche di leggi provinciali in materia di salute, edilizia abitativa agevolata, politiche sociali, lavoro e pari opportunità), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri – rigetto.
Preliminarmente il Presidente del Consiglio ha rinunciato all’impugnazione degli artt. 2 c. 2 e 17 c. 3 in seguito ad un intervento legislativo della Provincia autonoma di Bolzano, il giudizio riguarda pertanto il solo art. 1 c. 2 della L.P. n. 10/2016.
La suddetta disposizione disciplina il c.d. “tutorato” nell’ambito dei corsi di formazione specifica in medicina generale. Ai medici tutori è richiesto un periodo di convenzione con il servizio sanitario nazionale di almeno sei anni. Ad avviso del ricorrente, tale norma contrasterebbe con l’art. 27 c. 3 del d.lgs. n. 368/1999, il quale prevede un’anzianità di almeno dieci anni di attività convenzionale. La norma provinciale eccederebbe la competenza legislativa concorrente in materia di “igiene e sanità” (art. 9 n. 10 Statuto speciale), poiché violerebbe un principio stabilito dalla legge statale. Sarebbe comunque violato anche l’art. 117, c. 3 della Costituzione – che il ricorrente ritiene applicabile in forza dell’art. 10 della l. cost. n. 3/2001 –  in quanto la norma impugnata contrasterebbe con i principi fondamentali di “tutela della salute”.
La Provincia di Bolzano non ravvisa tale violazione di principi, in quanto la disciplina rientrerebbe tra le materie di competenza esclusiva del legislatore provinciale ex art. 8 n. 29 (“addestramento e formazione professionale”). Inoltre, la Provincia ritiene di aver dato attuazione alla disciplina comunitaria, contenuta in più direttive a partire dal 1987, prevedendo un approccio formativo più pratico che teorico.
La Corte non ravvisa i motivi di incostituzionalità individuati dal Presidente del Consiglio e dichiara non fondata la questione.

Sentenza n. 154/2017
Giudizio di legittimità costituzionale in via diretta dell’art. 1, commi 680, 681 e 682 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge di stabilità 2016), promosso dalle Province autonome di Bolzano e di Trento, dalle Regioni autonome Friuli – Venezia Giulia e Sardegna, dalla Regione siciliana e dalla Regione Veneto – rigetti e dichiarazioni di inammissibilità.

Sentenza n. 191/2017
Giudizio di legittimità costituzionale in via diretta dell’art. 1, commi 219, 228, 236, 469, secondo periodo, 470, 505, 510, 512, 515, 516, 517, 548, 549, 672, 675 e 676 della legge n. 208/2015 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge di stabilità 2016), promosso dalle Province autonome di Bolzano e di Trento e dalla Regione Veneto – accoglimenti e rigetti.
Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni varie per il contenimento della spesa in materia di impiego pubblico (dirigenza; trattamento accessorio; assunzioni a tempo indeterminato; oneri per i rinnovi contrattuali) - Obbligo per le amministrazioni pubbliche di approvvigionamento esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori - Limite ai compensi massimi di amministratori, dirigenti e dipendenti delle societa' a controllo pubblico - Obbligo di pubblicazione di informazioni concernenti il conferimento degli incarichi e dei compensi - Obbligo, per le amministrazioni pubbliche, di approvazione, comunicazione e pubblicazione del programma biennale degli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro - Responsabilita' amministrativa e disciplinare dei dirigenti in caso di inosservanza.

Sentenza n. 193/2017
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale dell’art. 5 della L.P. n. 33/1978 (Modifiche al testo unico delle leggi provinciali sull’ordinamento dei masi chiusi, approvato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale 7 febbraio 1962, n. 8, e alla legge provinciale 9 novembre 1974, n. 22), promosso dal Tribunale di Bolzano – accoglimento.
Il Tribunale dubita della legittimità costituzionale della suddetta disposizione, la quale prevede che, nei masi chiusi, tra i chiamati alla successione nello stesso grado ai maschi spetti la preferenza nei confronti delle donne. Tale norma si porrebbe in contraddizione con l’art. 3 della Costituzione. Il rimettente ritiene di dover applicare la norma, successivamente modificata dal legislatore provinciale, poiché, al momento dell’apertura della successione in data 12 agosto 2001, essa costituiva il diritto sostanziale in materia.
La Corte, confermando il principio di irretroattività della modifica normativa in seguito intervenuta, ritiene la preferenza di genere contenuta nella disposizione in questione incompatibile con il principio di uguaglianza di genere sancito dall’art. 3 Cost. Pur riconoscendo il valore storico-culturale dell’istituto del maso chiuso, essa ritiene che le regole in questione, abrogate dalla Provincia di Bolzano con la L.P. n. 17/2001, presuppongano una ormai superata concezione patriarcale della famiglia. Per tali motivi, la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 della L.P. n. 33/1978, nella parte in cui prevede che, tra i chiamati alla successione nello stesso grado, ai maschi spetti la preferenza nei confronti delle femmine.

Sentenza n. 212/2017
Giudizio di legittimità costituzionale in via diretta degli artt. 1, 4, comma 4, 7, commi 1, 5 e 7, 8, 14, commi 1, 3 e 5, 15, commi 2, 3 e 4, e 16, commi 2 e 4, secondo periodo della legge n. 132/2016 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), promossi dalle Province autonome di Bolzano e di Trento – accoglimenti, rigetti e dichiarazioni di inammissibilità.
Ambiente - Disposizioni varie relative all'Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (conferimento di personalita' giuridica alle agenzie regionali e provinciali; requisiti di nomina e anagrafe dei direttori generali; modalita' di individuazione del personale ispettivo e di svolgimento delle attivita' ispettive; attribuzioni dell'ISPRA; assetto tariffario) - Applicabilita' agli enti ad autonomia differenziata.

Sentenza n. 228/2017
Giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 32, comma 3 della L.P. n. 25/2016 (Ordinamento contabile e finanziario dei comuni e delle comunità comprensoriali della Provincia di Bolzano), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri – accoglimento.
Le disposizioni impugnate riguardano il riequilibrio dei bilanci degli enti locali. La Corte ha dichiarato inammissibile parte del ricorso, ovvero il riferimento, da parte dell’Avvocatura generale dello Stato, all’art. 81 Cost., non menzionato nella delibera del Consiglio dei ministri. Ha invece ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 della L.P. n. 25/2016, in quanto la Provincia non ha recepito “mediante rinvio formale recettizio” la disciplina statale volta a garantire il riequilibrio dei bilanci. In particolare, la legislazione provinciale non ha tenuto conto delle indicazioni contenute nell’art. 193 del d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico degli enti locali), il quale assume il valore di norma interposta in relazione ai parametri costituzionali richiamati. La Corte ha altresì dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 32, c. 3 della L.P. 25/2016, affermando che i controlli che la norma impugnata vorrebbe intestare alla Provincia consistono in controlli di legittimità-regolarità se non addirittura di attribuzioni di natura giurisdizionale.

Sentenza n. 231/2017
Giudizio di legittimità costituzionale in via diretta dell’art. 1, commi 541, 542, 543, 544 e 574 della legge n. 208/2015 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge di stabilità 2016), promosso dalle Province autonome di Bolzano e Trento e dalla Regione Veneto – accoglimenti, dichiarazioni di inammissibilità e di manifesta infondatezza.
Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni varie in materia di organizzazione e di spesa sanitaria (riduzione dei posti letto ospedalieri a carico del S.S.R.; predisposizione e comunicazione di piani per il fabbisogno di personale; possibilita' di ricorso a forme di lavoro flessibile in deroga alle disposizioni in materia, nonche' di indizione di concorsi straordinari per l'assunzione di personale sanitario; acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialita' da istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS - a favore di cittadini residenti in Regioni diverse da quelle di appartenenza ricomprese negli accordi per la compensazione della mobilita' interregionale).

Sentenza n. 235/2017
Giudizio di legittimità costituzionale in via diretta dell’art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 164/2016 (Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali), promosso dalle Province autonome di Bolzano e Trento, dalle Regioni autonome Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia e dalle Regioni Veneto, Lombardia e Liguria – accoglimento.
Bilancio e contabilita' pubblica - Equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli enti locali - Concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali - Modalita' da definirsi con legge ordinaria.

Sentenza n. 237/2017
Giudizio di legittimità costituzionale in via diretta dell’art. 4, comma 1, lettere a), b) e c), della legge n. 164/2016 (Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali), promosso dalle Province autonome di Bolzano e Trento, dalle Regioni autonome Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia e dalle Regioni Veneto, Lombardia e Liguria – dichiarazioni in inammissibilità e di infondatezza.
Bilancio e contabilita' pubblica - Equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli enti locali - Concorso delle Regioni e degli enti locali alla sostenibilita' del debito pubblico ed alla sua riduzione mediante versamenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato - Modalita' da definirsi con legge ordinaria.


GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
Decisioni del Consiglio di Stato
Sentenza n. 3587/2017
Ricorso presentato dal legale rappresentante dell’impresa Gissbach S.r.l. contro la Provincia autonoma di Bolzano ed il Comune di Brunico, nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la riforma della sentenza del Tribunale regionale di giustiza amministrativa – Sezione autonoma di Bolzano n. 20/2017, concernente la decadenza dall’autorizzazione alla gestione di una sala giochi e il diniego di rinnovo dell’autorizzazione, in quanto la suddetta sala giochi sarebbe ubicata entro un raggio di 300 m da luoghi c.d. sensibili quali una chiesa ed una “casa delle associazioni” e, di conseguenza, non conforme alla normativa.
Il ricorso viene accolto in secondo grado, poiché l’art. 5-bis c. 1 della legge n. 13/1992 non cita espressamente le chiese né le “case delle associazioni” nell’elenco dei luoghi suscettibili della vigenza del raggio di 300 m, bensì soltanto istituti scolastici, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani o strutture operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale. Ponendosi tali c.d. luoghi sensibili come requisiti negativi per l’esercizio dell’attività, l’onere di allegazione e di prova di eventuali fatti ostativi al libero esercizio incombeva alla Pubblica Amministrazione, la quale non lo ha minimamente assolto.

Sentenza n. 4313/2017
Ricorso dei ricorrenti contro la Provincia autonoma di Bolzano e contro il Comune di Sesto per la riforma della sentenza n. 184/2010 del T.R.G.A. – sezione autonoma di Bolzano concernente la “cancellazione anticipata di vincolo di convenzionamento edilizio” come prevista dall’art. 79-bis della legge urbanistica provinciale dell’11 agosto 1997, n. 13. Tale sentenza respingeva tra l’altro il ricorso originale avverso la deliberazione consiliare n. 5 del 18 marzo 2009, la quale a sua volta aveva respinto la formale richiesta di svincolo degli interessati, proposta nel 2007, motivando che in seguito alle modifiche giuridiche riguardanti i vincoli di convenzionamento, per quanto concernente la cancellazione del vincolo stesso, si applicherebbe la nuova disciplina introdotta dall’art. 18 comm. 2 della legge provinciale del 2 luglio 2007, n. 3. Detta disposizione rimetterebbe ad un atto di natura regolamentare, deliberato dal consiglio comunale e approvato dalla giunta provinciale, la decisione riguardante la cancellazione del vincolo, configurando la situazione giuridica dell’interessato in un interesse legittimo.
Il Consiglio si pronuncia sull’appello, riformando l’impugnata sentenza e accogliendo il ricorso di primo grado, riferendosi al comma 5 dell’art. 79-bis della l. urb. prov., come novellato dalla l. n. 3/2007, il quale prevede la non-applicazione del nuovo regime alla cancellazione del vincolo finché non sia stato emanato il regolamento da parte del consiglio comunale. La disciplina transitoria inserita poi nel 2008 avrebbe disposto l’ultrattività della disciplina vigente prima dell’introduzione del nuovo regime nel 2007 anche per quanto concernente l’istituto dello svincolo e soprattutto per la richiesta in questione, tenendo presente che la pratica di cancellazione del vincolo è stata avviata già in data anteriore all’entrata in vigore del nuovo regime. La deliberazione consiliare del 2009 verrà di seguito annullata e il consiglio comunale dovrà provvedere nel merito sull’istanza di svincolo in esame.

Sentenza n. 4830/2017
Ricorso della ricorrente Crazzolara Ingrid, in proprio e come legale rappresentante dell’impresa Ciasa Milandura S.a.s. di Ingrid Crazzolara contro il Comune di Badia, nei confronti di Pizzinini Hugo, Pizzinini Paolo e la Società Rosa Alpina S.r.l. per la riforma della sentenza n. 265/2017 del TRGA – Sezione Autonoma di Bolzano, concernente l’impugnazione di concessione edilizia n. 42/2016 “per l’esecuzione dei lavori di realizzazione di una nuova sede di maso chiuso (stalla/fienile e casa d’abitazione) sulle pp.ff. 4516/1 e 4517 C.C. Badia a San Cassiano”, e ricorso di Crazzolara Ylenia ed altri intervenienti ad adiuvandum contro e nei confronti degli stessi soggetti per la riforma della sentenza n. 264/2017 del TRGA – Sezione Autonoma di Bolzano.
Il Consiglio si pronuncia definitivamente sugli appelli, tra di loro riuniti, respingendoli e confermando di seguito le impugnate sentenze di primo grado. Per quanto riguarda il primo ricorso, conferma la tardività del ricorso introduttivo di primo grado, ritenendo in base a diversi elementi probatori, che nonostante la ricorrente era già a piena conoscenza dell’intervento progettato sin da maggio 2016, il ricorso originario è stato poi notificato solo il 3 aprile 2017. Per quanto riguarda il secondo motivo d’appello concernente la decisione di inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione e d’interesse in capo alla seconda ricorrente, conferma anche qui la sentenza di primo grado motivando che oltre all’elemento della vicinitas, manca anche la prova dell’avvenuta compromissione della propria situazione giuridica soggettiva sofferta dagli atti impugnati.


PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE
Legislazione provinciale
Legge provinciale 19 maggio 2017, n. 5
“Riforma delle indennità per gli organi del Consiglio e della Giunta provinciali”

Legge provinciale 16 giugno 2017, n. 6
“Legge provinciale sui musei e sulle collezioni”

Legge provinciale 16 giugno 2017, n. 7
“Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2017, 2018 e 2019 e altre disposizioni”

Legge provinciale 6 luglio 2017, n. 8
“Modifiche di leggi provinciali in materia di cultura, procedimento amministrativo, ordinamento degli uffici e personale, istruzione, enti locali, agricoltura, tutela del paesaggio e dell'ambiente, foreste e caccia, sanità, politiche sociali, edilizia abitativa agevolata, apprendistato, trasporti, artigianato, turismo e industria alberghiera, rifugi alpini, commercio, appalti pubblici e altre disposizioni”

Legge provinciale 6 luglio 2017, n. 9
“Disciplina dell’indennità di dirigenza e modifiche alla struttura dirigenziale dell’Amministrazione provinciale”

Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 10
“Rendiconto generale della Provincia autonoma di Bolzano per l’esercizio finanziario 2016”

Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 11
“Rendiconto generale consolidato della Provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 2016”

Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 12
“Disposizioni collegate all’assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019”

Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 13
“Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019”

Legge provinciale 19 settembre 2017, n. 14
“Disposizioni sull’elezione del Consiglio provinciale, del presidente della Provincia e sulla composizione ed elezione della Giunta provinciale”

Legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 16
“Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2017, 2018 e 2019”

Legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17
“Valutazione ambientale per piani, programmi e progetti”

Legge provinciale 16 novembre 2017, n. 18
“Riordino degli enti locali”

Legge provinciale 17 novembre 2017, n. 21
“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (Legge europea provinciale 2017)”


Giurisprudenza amministrativaLe sentenze possono essere consultate al sito https://www.giustizia-amministrativa.it/.


Sentenza n. 150/2017
Ricorso n. 13/150 presentato dal ricorrente L.C. contro il Comune di Badia e la Provincia autonoma di Bolzano nei confronti di M.C. per l’annullamento del provvedimento del Comune di Badia avente carattere di diniego e/o rigetto, con il quale il Comune di Badia si rifiuta di dare esecuzione e di attuare d’ufficio, sia il piano di recupero per la zona residenziale A2 San Cassiano 3, che la sua integrazione ed il suo ampliamento, nonché per l’annullamento del silenzio rigetto e/o diniego della Provincia autonoma di Bolzano, la quale non ha esercitato il proprio potere sostitutivo per l’attuazione del piano di recupero.
Il ricorso viene accolto in riferimento alla questione se il Comune sia tenuto a dare attuazione ad un piano di recupero. Tra i motivi della risposta figurano alcuni riferimenti alla normativa vigente e alla giurisprudenza, le quali considerano i piani di recupero atti normativi e, di conseguenza, intravedono un obbligo di attuazione. Si ritiene inoltre che le contromisure atte ad evitare il degrado del patrimonio edilizio, da realizzarsi tramite l’attuazione del piano di recupero, seguano un interesse pubblico che supera l’interesse individuale del privato.

Sentenza n. 153/2017
Ricorso n. 133/2016 contro il Ministero dell’Interno – Commissariato del Governo della Provincia di Bolzano per l’annullamento dopo la sospensione dell’esecutorietà dell’ordinanza, la quale prevede il ritiro della patente del ricorrente in seguito ad una sentenza di condanna penale passata in giudicato emessa dal Tribunale di Bolzano.
Il ricorso viene ritenuto inammissibile per difetto di giurisdizione, poiché la giurisprudenza più recente ha ritenuto che l’impugnazione di ordinanze emesse in seguito ad una condanna penale debba rientrare nella giurisdizione del giudice ordinario e non in quella del giudice amministrativo.

Sentenza n. 208/2017
Ricorso n. 164/2016 presentato da vari ricorrenti contro il Comune di Malles Venosta e contro il rappresentante del comitato promotore “per una Malles libera dai pesticidi” per l’annullamento di tre delibere del consiglio comunale riguardanti il “Referendum popolare comunale 22.08. - 05.09.2014 – interpretazione autentica dell'art. 40, c. 6 dello Statuto comunale e presa d'atto della conferma dell'Avviso di data 01.07.2014”, l’“Approvazione di modifiche allo Statuto comunale”, nonché in riferimento al “Regolamento di attuazione in materia di utilizzo di prodotti fitosanitari nel territorio comunale”.
In riferimento alla giurisdizione del Tribunale di giustizia amministrativa si stabilisce innanzitutto che le misure adottate in relazione ad un referendum rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, mentre i provvedimenti amministrativi emanati dopo la pubblicazione dei risultati come gli atti in questione rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo. Il ricorso viene tuttavia ritenuto inammissibile per mancanza di interesse ad agire, poiché il ricorrente deve, secondo la giurisprudenza, dimostrare di aver sofferto “una menomazione diretta ed immediata della propria posizione giuridica”, e ciò non è avvenuto.

Sentenza n. 301/2017
Ricorso n. 206/2017 presentato da Fercam s.p.a. contro IDM Südtirol/Alto Adige nei confronti di Gruber Logistics s.p.a. per l’annullamento della determina comunicata alla ricorrente via PEC in data 21 agosto 2017, con la quale è stata comunicata a Gruber Logistics s.p.a. l’affidamento di un servizio di spedizione, aggiudicato tramite procedura aperta, dei verbali di gara del 24 luglio 2017, del 4 agosto 2017 e del 17 agosto 2017, del provvedimento di ammissione alla gara di Gruber Logistics e di di ogni altro atto ad essi preordinato, presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso, nonché  per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e la condanna di IDM al risarcimento in forma specifica o, in subordine, per equivalente.
Il ricorrente ha ravvisato una violazione dell’art. 83 c. 9 del d.lgs. n. 50/2016, essendo stata richiesta due volte la firma digitale inizialmente omessa da parte di Gruber Logistics.
Il tribunale accoglie in parte il ricorso asserendo che il difetto di firma digitale nell’offerta economica di Gruber Logistics pregiudica le possibilità di corretta imputazione soggettiva dell’offerta. Pertanto si tratta di irregolarità essenziale e non sanabile. Di conseguenza, il tribunale annulla il provvedimento di affidamento a Gruber Logistics ed i restanti provvedimenti impugnati e dispone l’aggiudicazione della procedura aperta in favore della ricorrente Fercam s.p.a.

Sentenza n. 309/2017
Ricorso presentato da M.S. contro la Provincia autonoma di Bolzano e contro l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige nei confronti di C.Z. per l’annullamento di più provvedimenti amministrativi concernenti il procedimento di nomina del direttore del comprensorio sanitario di Bressanone e relativa richiesta di risarcimento del danno. Il ricorso viene dichiarato definitivamente inammissibile, poiché l’oggetto del contenzioso e la richiesta di risarcimento del danno non rientrano nella giurisdizione del Tribunale di giustizia amministrativa, bensì in quella del giudice ordinario. Il tribunale fa riferimento alle disposizioni contenute nella L.P. n. 7/2011 nonché ad alcune sentenze della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, in quanto il relativo procedimento di selezione per il conferimento di incarichi dirigenziali da parte del Direttore generale dell’Azienda sanitaria consiste in un giudizio discrezionale fondato su un esclusivo rapporto di fiducia. La decisione spetta al Direttore generale, il quale sceglie il/la candidato/-a ritenuto/-a più idoneo/-a sulla base dei nominativi contenuti in una lista redatta dalla commissione esaminatrice. Non si tratta quindi di un procedimento di selezione di carattere concorsuale.


PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Legislazione provinciale
http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/Pages/default.aspx?zid=03ffba89-5675-495a-aae6-48c12b38c128

Decreto del presidente della provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg
Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015) Prot. n. 103/17cdz

Legge provinciale 16 giugno 2017, n. 3
Modificazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e di altre disposizioni provinciali in materia di ambiente, energia, lavori pubblici, turismo e caccia

Legge provinciale 20 giugno 2017, n. 5
Modificazioni della legge provinciale sul difensore civico 1982: istituzione del garante dei diritti dei detenuti e del garante dei diritti dei minori

Legge provinciale 30 giugno 2017, n. 6
Pianificazione e gestione degli interventi in materia di mobilità sostenibile

Legge provinciale 11 luglio 2017, n. 7
Rete di sorveglianza epidemiologica e veterinario aziendale

Legge provinciale 22 settembre 2017, n. 10
Riduzione degli sprechi, recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari e dei prodotti farmaceutici e modifiche di leggi provinciali connesse

Legge provinciale 22 settembre 2017, n. 11
Interventi per valorizzare la memoria del popolo trentino durante la Prima Guerra mondiale

Legge provinciale 22 settembre 2017, n. 12
Promozione e tutela dell'attività di panificazione

Legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 13
Modificazioni della legge provinciale sulle attività culturali 2007, della legge provinciale sui beni culturali 2003 e di disposizioni connesse

Decreto del presidente della provincia 20 ottobre 2017, n. 18-71/Leg
Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 10 luglio 2009, n. 10-12/Leg (Regolamento per il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (articolo 100 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)

Decreto del presidente della provincia 20 ottobre 2017, n. 19-72/Leg
Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 "Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica")

Decreto del presidente della provincia 27 ottobre 2017, n. 20-73/Leg
Modificazioni dell'allegato A del decreto del Presidente della Provincia 10 luglio 2009, n. 10-12/Leg (Regolamento per il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (articolo 100 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5), come modificato dal decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2017, n. 18-71/Leg


Giurisprudenza amministrativa
Sentenza 21/04/2017, n. 138  - A. di Serso ed altro C. Comune di Sant'Orsola Terme ed altro
Esigenze da valutare per realizzare un rifugio forestale.
Edilizia e urbanistica - Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) - Criteri ai quali deve attenersi la P.A. - Realizzazione di un rifugio forestale - Possibilità - Presuppone la dimostrazione, da parte dell'interessato, della necessità dell'intervento per soddisfare le esigenze di preservazione e potenziamento dell'attività di forestazione.

Sentenza 24/05/2017, n. 180 - Comune di Romeno e altri c. Comune di Fondo e altri
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA Competenza e giurisdizione - Giudice competente
Nelle controversie aventi ad oggetto l’impugnativa dei provvedimenti costitutivi della procedura referendaria comunale consultiva, siano essi positivi o negativi (per i promotori o per coloro che ad essi si oppongono), si configura sempre la giurisdizione del Giudice Ordinario.

Sentenza 12/06/2017,  n. 196 - L.S. ed altro
Trentino-Alto Adige - Uffici provinciali e regionali (personale) - Trento - Art. 37, l. prov. Trento n. 7 del 1997, come novellato dalla l. prov. n. 22 del 2010 - Che prevede la riserva al personale in servizio a tempo indeterminato del 50% dei nuovi posti e prescrive il possesso del titolo di studio previsto per l'accesso alla categoria - È norma di rango primario sovraordinata rispetto all'art. 5 dell'ordinamento professionale del 2004 - Equiparazione del corso - Concorso al concorso.

NEWS
Appalti:
Si segnala la prossima attivazione di una sezione dell’Osservatorio di Diritto Comunitario e Nazionale sugli Appalti Pubblici della Facoltà di Giurisprudenza di Trento dedicata al progetto “QUALITÀ E DIRITTI - POLITICHE STRATEGICHE E LIVELLI DI TUTELE NEI CONTRATTI PUBBLICI” promosso insieme con la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università Bocconi e dell’Università degli Studi di Pavia, ed in collaborazione con l’Alleanza delle Cooperative Italiane. L’obiettivo è quello di monitorare se e come le stazioni appaltanti riescono a perseguire in occasione dei contratti pubblici, oltre l’interesse base all’economicità della prestazione richiesta in una dimensione di legalità e di trasparenza, anche obiettivi ulteriori quali l’inclusione sociale, le politiche attive del lavoro, la tutela rafforzata dei diritti dei lavoratori e dei luoghi di lavoro. Gli ambiti di ricerca sono i bandi di gara indetti dalle stazioni appaltanti italiane e la giurisprudenza comunitaria e nazionale. Il progetto di ricerca prevede un dialogo ulteriore tramite una periodica newsletter informativa e momenti di confronto tematici tramite workshop organizzati sul territorio. Nell’ambito del progetto è prevista l’attivazione di collaborazioni con varie Università (anche con Bolzano, ref. prof.ssa Laura Valle), amministrazioni e professionisti operanti nel settore della contrattualistica pubblica.
D.lgs. 162/2017: nuova norma di attuazione in materia di contratti pubblici
Link al comunicato stampa della Provincia autonoma di Bolzano:
www.provincia.bz.it/acp/news.asp?aktuelles_action=300&aktuelles_image_id=965199
Link per l'estratto della Gazzetta Ufficiale:        
www.osservatorioappalti.unitn.it/content.jsp?id=21

La Consulta trentina per la riforma statutaria è entrata nella fase finale
Dopo la presentazione, nella scorsa primavera, del documento preliminare con delle indicazioni per una riforma dello statuto e dopo la fine della fase di partecipazione della cittadinanza nel mese di settembre, è stata prorogata la Consulta per un altro anno (al massimo) al fine di portare a termine i suoi lavori con la stesura di un documento finale. Tale documento finale conterrà le proposte concrete per una riforma dello statuto considerando i suggerimenti, contributi e commenti raccolti nella fase partecipativa dai cittadini e dalla società civile nonché nelle varie audizioni. (Sito web: www.riformastatuto.tn.it)

Convenzione sull’Alto Adige:
i due organi della Convenzione sull’Autonomia per la revisione
dello Statuto d’autonomia Trentino-Alto Adige, il Forum dei 100 e la Convenzione dei 33, hanno concluso i loro lavori a fine giugno 2017 e presentato i risultati il 22 settembre 2017 presso il Consiglio provinciale. Per visionare i risultati sia della Convenzione dei 33, sia del Forum dei 100 (in lingua italiana, tedesca e ladina) si prega di visionare il sito www.convenzione.bz.it

EVENTI

Convegno „L’amministrazione trasparente in Austria e in Italia. L’accesso dei privati fra principi e applicazione.”
Mercoledì 28 febbraio 2018, dalle ore 14 alle ore 18 presso l’Università degli studi Trento – Facoltà di Giurisprudenza.
Non è richiesta l’iscrizione. Per informazioni: Anna.Simonati@unitn.it

Convegno "Representing Regions, Challenging Bicameralism", 22 e 23 marzo 2018, Universität Innsbruck, Aula.

Winter School on Federalism and Governance: Dal 05 al 10 febbraio 2018 si terrà la nona Winter School Federalism and Governance. L’edizione del 2018 ha come tema “Federalism in the Making“. La prima settimana si svolgerà all’Università di Innsbruck, la seconda all’EURAC a Bolzano. Per ulteriori informazioni vedasi http://winterschool.eurac.edu/

Lucas I. González, ricercatore presso il “National Council for Scientific and Technical Research (CONICET)”, la “Argentine Catholic University” e professore associato presso la „National University of San Martin“, Buenos Aires, Argentinien, è stato insignito del premio della giuria internazionale della sesta edizione del programma Federal Scholar in Residence. Il suo paper si intitola “Federalism, Inequality, and Redistribution in Latin America”, e verrà presentato nel corso del suo periodo di ricerca presso l’EURAC Research in giugno 2018. Si possono fare domande per l’edizione 2019 del programma Federal Scholar in Residence. Il programma è rivolto a ricercatori, studenti post graduate e operatori del diritto con esperienze in ambito professionale e universitario nello studio comparato del federalismo e del regionalismo. Gli interessati possono inviare un paper in una lingua a scelta fra inglese, tedesco, italiano, francese o spagnolo entro il 1 luglio 2018. Per informazioni si prega di consultare il sito www.eurac.edu/federalscholar

NOVITÀ EDITORIALI



Alber Elisabeth, South Tyrol's Negotiated Autnonomy, in: Treatises and Documents - Journal for Ethnic Studies, 78, 2017, 41 ss.

Atz Hermann/Haller Max/Pallaver Günther (cur.), Differenziazione etnica e stratificazione sociale in Alto Adige. Una ricerca empirica, 2017.

Bernardini Giovanni/Pallaver Günther (cur.), Dialogue against Violence. The Question of Trentino-South Tyrol in the International Context (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento/Jahrbuch des italienisch-deutschen historischen Instituts in Trient; Contributi/Beiträge 32), 2017.

Bußjäger Peter/Gsodam Christian (cur.), Tourismus und Multi-Level-Governance im Alpenraum, 2017, 113 ss.

Gamper Anna, Untersuchungsausschüsse der Landtage - Rechtslage, Problemstellungen und Perspektiven, in: Österreichischer Juristentag (cur.), Parlamentarische Untersuchungsausschüsse: Erfahrungen und Perspektiven, 2017, 20 ss.

Gamper Anna, Grundverkehrsrecht, in: Rath-Kathrein Irmgard/Weber Karl (cur.), Besonderes Verwaltungsrecht10(überarbeitet), 2017, 81 ss.

Gamper Anna, Tausch und Reform: Die Änderung des Grundgesetzes 2017, in: Europäisches Zentrum für Föderalismus-Forschung Tübingen (cur.), Jahrbuch des Föderalismus 2017, 2017, 114 ss.

Karlhofer Ferdinand/Pallaver Günther (cur.), Federal Power-Sharing in Europe, 2017.

Palermo Francesco/Kössler Karl, Comparative Federalism, 2017

Pallaver Günther, The Südtiroler Volkspartei. Success through conflict, failure through Consensus, in: Mazzoleni Oscar/Mueller Sean (cur.), Regionalist Parties in Western Europe. Dimensions of Success, 2017, 107-134.

Schwamberger Helmut/Ranacher Christian, La Costituzione del Tirolo (Tiroler Landesordnung) del 1989, breve commentario, 6^ edizione 2017.

Trettel Martina/Valdesalici Alice/Alber Elisabeth/Kress Annika/Meier Alice/Ohnewein Vera/Klotz Greta, Innovazione e partecipazione democratica nella regione alpina - report comparativo, Testo online: http://webfolder.eurac.edu/EURAC/Publications/Institutes/autonomies/sfereg/GaYa_Report_IT_online.pdf

Institut für Föderalismus, 41. Bericht über den Föderalismus in Österreich, 2016.

Zwilling Carolin/Klotz Greta, Grenzüberschreitende Kooperation im Mehrebenensystem des Alpenraums: Implikationen für den Tourismus, in: Bußjäger Peter/Gsodam Christian (cur.), Schriftenreihe des Instituts für Föderalismus, 2017, 69 ss.

Zwilling Carolin, Italiens Regionen zwischen Reform und Stillstand, in Europäisches Zentrum für Föderalismus- Forschung (cur.), Jahrbuch des Föderalismus 2017, 369 ss.

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2/2017
December 1, 2017

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
VfGH 14.03.2017, G 405/2016 ua; conferma delle norme sul rimborso delle spese di difesa tecnica:
Il § 393a del Codice di procedura penale austriaco prevede, in caso di assoluzione o di archiviazione di un procedimento, un rimborso delle spese di difesa tecnica. In linea generale l’imputato deve provvedere a sue spese ai costi relativi alla sua difesa tecnica. Dal punto di vista costituzionale il rimborso delle spese di difesa tecnica, secondo quanto ritenuto dalla Corte Costituzionale (VfGH), non è assolutamente dovuto e la sua concessione rientra nel potere discrezionale del legislatore. Anche lo scaglionamento degli importi rimborsabili può essere ricondotto a criteri ragionevoli e non è pertanto contrario al principio di uguaglianza.

VfGH 28.06.2017, V 27/2017 ua; VfGH 22.09.2017, V 58/2017; illegittimità dei divieti di mendicare (Salisburgo, Bludenz):
Illegittimità del Regolamento del Comune di Salisburgo sul divieto di mendicare (V 27/2017) poiché non è stata dimostrata la sussistenza dei presupposti per l’emanazione di un regolamento in tal senso, previsti nella Legge regionale sulla pubblica sicurezza di Salisburgo. Il presente divieto di mendicare, secondo la Corte Costituzionale (VfGH), si presenta quale divieto assoluto e come tale è contrario alle norme costituzionali. In tal modo alcune persone verrebbero escluse dall’utilizzo delle vie cittadine enumerate nel provvedimento.
Il Regolamento del Comune di Bludenz sul divieto di mendicare (V 58/2017) proibiva la richiesta di elemosine in determinate zone del territorio comunale, attività non interdetta ai sensi del § 7 comma 1 della Legge regionale sulla pubblica sicurezza del Vorarlberg. Poiché esso, in effetti, proibiva senza limitazioni di sorta l’attività di “richiesta silente di elemosine” non solo in determinati luoghi o in determinati orari, ma capillarmente, senza alcuna differenziazione e senza limiti di orario, esso è stato ritenuto contrario alla legge.

VfGH 29.06.2017, E 875/2017 ua; violazione del principio di uguaglianza causata da un errore manifesto di valutazione della normativa – “Terza pista”:
La Corte Costituzionale (VfGH) era chiamata a giudicare, nel procedimento in oggetto, circa la pronuncia della Corte amministrativa suprema nella quale la creazione e la messa in esercizio di una pista parallela e lo spostamento di una strada regionale (Landestraße) della Flughafen Wien AG (Società di gestione dell’aeroporto di Vienna) veniva rigettata in quanto inammissibile. La Corte ha ritenuto che a causa di un manifesto e ripetuto errore di valutazione della normativa si è verificata una violazione del principio di uguaglianza. L’interpretazione delle norme relativa alle finalità dell’azione statale, nel caso specifico quelle che prevedono un’ampia tutela ambientale, è dovuta dal punto di vista costituzionale, tuttavia gli “ulteriori interessi pubblici” citati nella legge devono essere dedotti solo dalla Legge austriaca sul trasporto aereo. Le norme relative alla finalità dell’azione statale, secondo la Corte, non giustificano un ampliamento di tali interessi pubblici. Argomentazioni come la tutela ambientale e il presunto ampio consumo del suolo non dovevano quindi essere addotte a sostegno della pronuncia.

VfGH 30.06.2017, G 53/2017; esproprio della casa natale di Hitler:
La Corte Costituzionale (VfGH) ha sottoposto al proprio vaglio la Legge federale sull’esproprio del fondo Salzburger Vorstadt Nr 15, Braunau am Inn, BGBl (Gazzetta ufficiale federale) I 4/2017, ritenendo legittima l’espropriazione quale conseguenza diretta della legge. Secondo l’avviso della Corte l’immobile in questione è dotato di “particolare potenziale identitario”, ragion per cui ogni tentativo di paragonare il caso presente ad altre espropriazioni è destinato a fallire. In considerazione del contesto storico, gli organi dello stato sono portatori della particolare responsabilità di impedire la propagazione di ideologie (neo)naziste e in questo senso la questione riveste interesse pubblico. L’esproprio dell’intero fondo sarebbe dunque necessario al fine di attuare qualsiasi provvedimento in tal senso. Dato che detto esproprio prevede un indennizzo, le norme impugnate dalla parte ricorrente non contravvengono al suo diritto all’inviolabilità della proprietà.

VfGH 26.10.2017, G 39/2017; non è incostituzionale il sostegno alle attività anche economiche nell’ambito di manifestazioni organizzate da partiti politici:
Ai sensi di disposizioni eccezionali, in caso di somministrazione di cibo e bevande da parte di partiti politici nell’ambito di manifestazioni, non è applicabile, a determinate condizioni, la Legge austriaca sulle attività economiche. Nel corso del procedimento si è addotto che tale disciplina privilegerebbe le attività economiche compiute dai partiti politici nei confronti di quelle dei normali soggetti della vita economica. La Corte Costituzionale (VfGH) ha ritenuto, nel caso di specie, che le attività dei partiti politici costituiscono finalità degne di tutela costituzionale. Il sostegno ai partiti politici è garantito nell’interesse della collettività a ragione dell’importanza che essi rivestono per la formazione della volontà democratica.




DIRITTO DEL LAND TIROLO
Avvertenza: Per le Gazzette ufficiali del Land e le versioni consolidate delle varie leggi consultare http://www.ris.bka.gv.at/Lr-Tirol/. Le relative bozze delle consulenze e i pareri, nonché le proposte presentate dal Governo comprensive di Annotazioni Esplicative sono consultabili sulla homepage del Parlamento (Landtag) del Tirolo (http://www.tirol.gv.at/landtag/) sotto “Parlamentarische Materialien” (Materiali parlamentari).

Legge sulle garanzie minime (riforma), LGBl 52/2017:
Tra le altre cose, creazione di presupposti di legge al fine di aiutare in modo rapido ed efficace persone che sono già senza dimora o che sono a rischio acuto di perdere la propria dimora, nuova disciplina dei tassi indicativi di sussidio per l’infanzia e precisazione dei tassi minimi per comunità abitative o di reciproca assistenza; scaglionamento a livello regionale delle prestazioni in denaro di assistenza all’abitazione tramite un regolamento del governo del Land; assistenza all’abitazione in forma di prestazioni in natura; nuova disciplina della cerchia delle persone non aventi diritto, miglioramento del sistema di incentivi per l’inizio o la ripresa di un’attività lavorativa che comprenda un inquadramento pensionistico e assicurativo.

Legge regionale sulla pubblica sicurezza (riforma), LGBl 56/2017:
Rielaborazione delle disposizioni relative alla prostituzione allo scopo di realizzare una più efficace lotta alla prostituzione illegale.

Legge tirolese sugli allibratori e il gioco d’azzardo (riforma), LGBl 57/2017:
Attuazione della direttiva 2015/849/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo per impedire che il sistema finanziario sia utilizzato a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento di attività terroristiche, per la modifica del Regolamento (EU) 648/2012, per l’estensione delle disposizioni riguardanti le qualifiche professionali e l’affidabilità dei proprietari di beni economici, per l’introduzione di un obbligo di accertamento dell’identità degli scommettitori.

Ordinamento elettorale per il Parlamento del Tirolo 2017 – TLWO 2017, LGBl 74/2017:
Emanazione di una nuova normativa elettorale per il Parlamento del Tirolo con numerosi chiarimenti e adattamenti, in particolare assegnazione del conteggio di tutte le schede elettorali inviate per corrispondenza ai comuni nella giornata elettorale, con l’effetto di consentire la comunicazione del risultato definitivo preliminare della consultazione nella stessa giornata delle votazioni.

Ordinamento elettorale di Innsbruck 2011 (riforma), LGBl 75/2017; Ordinamento elettorale comunale del Tirolo 1994 (riforma), LGBl 76/2017:
Armonizzazione con l’Ordinamento elettorale per il Parlamento regionale.

Ordinamento comunale del Tirolo 2001 (riforma), LGBl 77/2017:
Vari piccoli adattamenti.

Legge del Tirolo per gli incentivi all’edilizia abitativa 1991 (riforma), LGBl 78/2017:
Adattamento alla Legge per l’istituzione della “Wohnbauinvestitionsbank” (Banca per gli investimenti nell’edilizia abitativa), alla Legge sulle imposte sul reddito del 1988 e alla Legge di modifica della normativa fallimentare del 2010, nonché attuazione dell’accordo ai sensi dell’Art. 15a B-VG (Legge costituzionale federale) circa i provvedimenti da avviare nel settore edilizio allo scopo di ridurre le emissioni di gas serra.

Legge del Tirolo sugli accatastamenti 1996 (riforma), LGBl 86/2017:
Nuova disciplina delle disposizioni disapplicate dalla Corte costituzionale (VfGH) tramite la sua sentenza del 13/10/2016, G 219/2015 (cosiddetta “disciplina delle date-soglia”).

Legge del Tirolo sull’imposta sulle attività ricreative del 2017, LGBl 87/2017:
Abolizione dell’imposta sulle attività ricreative per manifestazioni; nuova disciplina e adattamento alle riforme finora avvenute nel settore del gioco d’azzardo.



GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
Corte Amministrativa Suprema
VwGH 11.05.2017, Ro 2017/04/0004; l’acquisto di alcool nell’ambito di un test non costituisce un’istigazione illegittima a delinquere
La Corte amministrativa suprema (VwGH) ha ritenuto che un’istigazione a delinquere è a sua volta illegittima solo nel caso in cui la persona interessata sia spinta a commettere un reato che altrimenti non sarebbe stato commesso. Secondo la Corte è decisivo il fatto che la condotta dell’acquirente che partecipava al test sia andata oltre quella di un comune cliente o meno. Da questo punto di vista la condotta dell’acquirente che partecipava al test, un giovane, non sarebbe stata idonea a mettere sotto pressione la cassiera. Per tale motivo non ricorrono gli estremi di un’istigazione a delinquere sanzionabile in quanto tale.

VwGH 20.06.2017, Ra 2016/01/0288; motivazioni dei ricorsi in lingua tedesca:
Nel procedimento in oggetto la Corte amministrativa suprema (VwGH) ha affrontato la questione se un ricorso alla Corte amministrativa federale (BVwG) sia viziato o meno quando non tutte le motivazioni siano presentate in lingua tedesca. Il ricorrente per cassazione aveva accluso al ricorso formulato (in lingua tedesca) da un consulente giuridico un allegato scritto a mano che motivava ulteriormente il ricorso in lingua araba, con ragioni da lui stesso formulate. La Corte amministrativa suprema ha ritenuto che quanto viene addotto nel ricorso in forma scritta od orale deve essere formulato in lingua tedesca, a pena delle conseguenze di cui al § 13 comma 3 AVG (Legge generale sul procedimento giudiziario). Nel procedimento di specie quanto dedotto in lingua tedesca era sufficiente a comprendere le motivazioni del ricorso. Per tale motivo non sussiste il vizio di cui al § 13 comma 3 AVG, ragion per cui la Corte amministrativa federale non aveva facoltà di respingere il ricorso in quanto inammissibile.

VwGH 29.06.2017, Ra 2017/04/0055; intervento  di subappaltatori nel procedimento di assegnazione di appalti pubblici:
Nel procedimento in oggetto la Corte amministrativa suprema (VwGH) si è espressa circa l’intervento di subappaltatori nel procedimento di assegnazione di appalti pubblici. Nella Legge federale sugli appalti pubblici i partecipanti alla gara possono, a determinate condizioni, impiegare subappaltatori per la presentazione di una richiesta. La Corte amministrativa suprema ha operato in questo caso una differenziazione tra subappaltatori necessari e non necessari, ritenendo che i subappaltatori siano necessari quando chi partecipa alla gara ne abbia bisogno per dimostrare la propria idoneità. La mancata idoneità dei subappaltatori provoca l’esclusione dalla gara. I subappaltatori non necessari possono invece essere rifiutati dall’appaltante, nel qual caso il partecipante alla gara sarà tenuto in seguito ad eseguire egli stesso la prestazione, senza però essere escluso dalla gara.

VwGH 18.08.2017, Ra 2015/04/0010; diritto alle informazioni e obblighi di legge alla riservatezza:
Nel procedimento in oggetto il ricorrente richiedeva informazioni circa l’entità complessiva degli onorari corrisposti da un comune a uno studio legale avente la forma giuridica di società a responsabilità limitata. La Corte amministrativa suprema (VwGH) ha deciso che le informazioni sull’entità complessiva dell’importo (ma non quelle sulle singole voci) non rappresentano una violazione del segreto aziendale o professionale della SRL in questione. Per tale motivo non sussiste alcun obbligo di legge alla riservatezza ai sensi del § 5 comma 1 Z 1 nella Legge sulle informazioni nell’amministrazione (“Auskunftsgesetz”) della Bassa Austria.


Tribunale amministrativo del Land Tirolo
04.10.2017, LVwG-2017/25/0609-5; utilizzo comune di una fermata autorizzata:
Il § 33 comma 2 della Legge sul trasporto di persone a mezzo di autoveicoli non stabilisce quali criteri debbano essere presi in esame per la concessione di utilizzo comune di una fermata già autorizzata. La consulenza tecnica prevede espressamente che tutte le fermate indicate nel documento in questione, e quindi anche la fermata “Z/Bahnhof” in direzione T e in direzione X assolvono ai criteri tecnici richiesti. Per tale motivo non sussiste alcun fondamento giuridico, sulla base del § 33 comma 2 della Legge sul trasporto di persone a mezzo di autoveicoli (KflG), che consenta di negare la concessione, tanto più che anche questa fermata è stata già concessa dal Capo del governo del Tirolo (“Landeshauptmann”) alla società per azioni CC Verkehrsbetriebe AG.

09.10.2017, LVwG-2017/26/1290-20; procedimento di allestimento di terreni edificabili; non sono stati violati diritti soggettivi pubblici spettanti alle parti:
Nel ricorso si adduce che manca un piano di circolazione stradale per il territorio edificabile che forma oggetto del procedimento e che non esistono sufficienti vie d’accesso, dato che vi è solamente una via molto stretta ad una sola corsia. In caso di auto procedenti in senso contrario è dunque necessario deviare su terreni privati o viaggiare in retromarcia fino al primo slargo. La portata del diritto soggettivo pubblico, spettante alle parti in causa, a godere di un collegamento alla rete stradale pubblica, non è tuttavia tale da attribuire ad esse un diritto acciocché la rete stradale pubblica prospiciente il terreno edificabile debba essere sistemata o costruita in modo da consentire in ogni punto, in caso di incontro tra due autoveicoli, la possibilità di passare senza problemi e senza che uno dei due sia costretto ad abbandonare la sede stradale.

27.09.2017, LVwG-2017/34/2067-2; prestazione sostitutiva; sanzione; provvedimento per la prevenzione di danni provocati dalla selvaggina; abbattimento; prestazione non fungibile:
Il conferimento di un permesso di caccia (cfr. § 12 Legge del Tirolo sulle attività venatorie TJG 2004) e l’emissione di un permesso speciale per cacciatori ospiti (cfr. § 27a TJG 2004) spettano  unicamente al titolare della licenza di caccia e non possono quindi essere surrogati da una prestazione sostitutiva. La prestazione in oggetto, a causa della sua peculiare natura, non è quindi tale da poter essere eseguita da un terzo soggetto. A maggior ragione perché la funzione di cui al § 52 comma 1 TJG 2004, nella versione contenuta nella Legge regionale 103/2014, contiene in tal senso l’obbligo di compiere un atto ai sensi del § 5 comma 1 VVG (Legge sui contratti assicurativi), l’amministrazione contro cui si ricorreva non avrebbe avuto facoltà di ordinare il compimento di una prestazione sostitutiva ai sensi del § 4 comma 1 VVG, ma sarebbe stata piuttosto obbligata a sanzionare la condotta.

13.09.2017, LVwG-2017/S2/2045-7; legittimazione a presentare istanze; verifica dell’assegnazione dell’appalto:
Dato che la parte ricorrente si rivolgeva solo contro la sua esclusione dalla gara senza opporsi contemporaneamente alla decisione di assegnazione dell’appalto, essa ha perduto in seguito a ciò la legittimazione a presentare istanza di verifica.

05.09.2017, LVwG-2017/37/0121-33; consolidamento; piano di consolidamento; potere di verifica:
Se un ricorso è rivolto a contestare diversi provvedimenti distinguibili tra loro nell’ambito di un piano di consolidamento, la domanda “integrativa”, presentata nell’ambito dell’udienza di discussione e rivolta contro la disposizione di un’amministrazione agraria, se non ha punti di contatto con i provvedimenti oggetti del ricorso non rientra nemmeno nel potere di verifica del Tribunale amministrativo del Land ai sensi del § 27 del Codice di procedura amministrativa (VwGVG).

23.08.2017, LVwG-2017/20/1259-6; tassa per allaccio alla rete idrica; allaccio obbligatorio; libero potere di delibera dei comuni:
È da ritenersi che, con il primo allaccio alla rete idrica del comune di mercato Z, sia sorto, a favore di esso, l’obbligo di pagamento della relativa tassa. Il fatto che prima di tale allaccio l’approvvigionamento idrico fosse garantito da un altro ente erogatore non cambia la situazione e, in mancanza di relativa disciplina, non è nemmeno idoneo a provocare la riduzione dell’entità dell’obbligo contributivo.

21.08.2017, LVwG-2016/20/2169-7; prescrizione; evasione; atto d’ufficio con effetto di estensione dei termini; imposta comunale:
Omettere di richiedere informazioni può sì configurare una condotta colposa, ma non la fattispecie di evasione, la quale ultima può essere unicamente dolosa. Nel caso in oggetto, e in particolare nell’amministratore del fondo finanziario ricorrente, non è riscontrabile alcuna condotta che abbia rilevanza esterna o alcuna dichiarazione equivalente che giustifichino la deduzione che egli, in relazione ai periodi rilevanti nel caso in oggetto, si aspettasse il sorgere di un obbligo alla corresponsione di un’imposta comunale o fosse addirittura a conoscenza di tale obbligo, e che non si sia preoccupato di dar corso al regolare pagamento di tale imposta. Anche l’esternalizzazione, il conteggio e il pagamento dei contributi per i redditi dei dipendenti al competente ufficio del governo regionale, nonché l’attività del fondo, prossimo al raggio d’azione della pubblica amministrazione, fanno ritenere che l’amministratore non fosse a conoscenza dell’obbligo di corresponsione dell’imposta comunale e che egli non abbia inteso evaderla.

ITALIA
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALEhttp://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do

Sentenza n. 126/2017
Giudizio di legittimità costituzionale in via diretta degli artt. 1 comma 2, 2 comma. 2 e 17 comma 3 della L.P. n. 10/2016 (Modifiche di leggi provinciali in materia di salute, edilizia abitativa agevolata, politiche sociali, lavoro e pari opportunità), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri – rigetto.
Preliminarmente il Presidente del Consiglio ha rinunciato all’impugnazione degli artt. 2 c. 2 e 17 c. 3 in seguito ad un intervento legislativo della Provincia autonoma di Bolzano, il giudizio riguarda pertanto il solo art. 1 c. 2 della L.P. n. 10/2016.
La suddetta disposizione disciplina il c.d. “tutorato” nell’ambito dei corsi di formazione specifica in medicina generale. Ai medici tutori è richiesto un periodo di convenzione con il servizio sanitario nazionale di almeno sei anni. Ad avviso del ricorrente, tale norma contrasterebbe con l’art. 27 c. 3 del d.lgs. n. 368/1999, il quale prevede un’anzianità di almeno dieci anni di attività convenzionale. La norma provinciale eccederebbe la competenza legislativa concorrente in materia di “igiene e sanità” (art. 9 n. 10 Statuto speciale), poiché violerebbe un principio stabilito dalla legge statale. Sarebbe comunque violato anche l’art. 117, c. 3 della Costituzione – che il ricorrente ritiene applicabile in forza dell’art. 10 della l. cost. n. 3/2001 –  in quanto la norma impugnata contrasterebbe con i principi fondamentali di “tutela della salute”.
La Provincia di Bolzano non ravvisa tale violazione di principi, in quanto la disciplina rientrerebbe tra le materie di competenza esclusiva del legislatore provinciale ex art. 8 n. 29 (“addestramento e formazione professionale”). Inoltre, la Provincia ritiene di aver dato attuazione alla disciplina comunitaria, contenuta in più direttive a partire dal 1987, prevedendo un approccio formativo più pratico che teorico.
La Corte non ravvisa i motivi di incostituzionalità individuati dal Presidente del Consiglio e dichiara non fondata la questione.

Sentenza n. 154/2017
Giudizio di legittimità costituzionale in via diretta dell’art. 1, commi 680, 681 e 682 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge di stabilità 2016), promosso dalle Province autonome di Bolzano e di Trento, dalle Regioni autonome Friuli – Venezia Giulia e Sardegna, dalla Regione siciliana e dalla Regione Veneto – rigetti e dichiarazioni di inammissibilità.

Sentenza n. 191/2017
Giudizio di legittimità costituzionale in via diretta dell’art. 1, commi 219, 228, 236, 469, secondo periodo, 470, 505, 510, 512, 515, 516, 517, 548, 549, 672, 675 e 676 della legge n. 208/2015 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge di stabilità 2016), promosso dalle Province autonome di Bolzano e di Trento e dalla Regione Veneto – accoglimenti e rigetti.
Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni varie per il contenimento della spesa in materia di impiego pubblico (dirigenza; trattamento accessorio; assunzioni a tempo indeterminato; oneri per i rinnovi contrattuali) - Obbligo per le amministrazioni pubbliche di approvvigionamento esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori - Limite ai compensi massimi di amministratori, dirigenti e dipendenti delle societa' a controllo pubblico - Obbligo di pubblicazione di informazioni concernenti il conferimento degli incarichi e dei compensi - Obbligo, per le amministrazioni pubbliche, di approvazione, comunicazione e pubblicazione del programma biennale degli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro - Responsabilita' amministrativa e disciplinare dei dirigenti in caso di inosservanza.

Sentenza n. 193/2017
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale dell’art. 5 della L.P. n. 33/1978 (Modifiche al testo unico delle leggi provinciali sull’ordinamento dei masi chiusi, approvato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale 7 febbraio 1962, n. 8, e alla legge provinciale 9 novembre 1974, n. 22), promosso dal Tribunale di Bolzano – accoglimento.
Il Tribunale dubita della legittimità costituzionale della suddetta disposizione, la quale prevede che, nei masi chiusi, tra i chiamati alla successione nello stesso grado ai maschi spetti la preferenza nei confronti delle donne. Tale norma si porrebbe in contraddizione con l’art. 3 della Costituzione. Il rimettente ritiene di dover applicare la norma, successivamente modificata dal legislatore provinciale, poiché, al momento dell’apertura della successione in data 12 agosto 2001, essa costituiva il diritto sostanziale in materia.
La Corte, confermando il principio di irretroattività della modifica normativa in seguito intervenuta, ritiene la preferenza di genere contenuta nella disposizione in questione incompatibile con il principio di uguaglianza di genere sancito dall’art. 3 Cost. Pur riconoscendo il valore storico-culturale dell’istituto del maso chiuso, essa ritiene che le regole in questione, abrogate dalla Provincia di Bolzano con la L.P. n. 17/2001, presuppongano una ormai superata concezione patriarcale della famiglia. Per tali motivi, la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 della L.P. n. 33/1978, nella parte in cui prevede che, tra i chiamati alla successione nello stesso grado, ai maschi spetti la preferenza nei confronti delle femmine.

Sentenza n. 212/2017
Giudizio di legittimità costituzionale in via diretta degli artt. 1, 4, comma 4, 7, commi 1, 5 e 7, 8, 14, commi 1, 3 e 5, 15, commi 2, 3 e 4, e 16, commi 2 e 4, secondo periodo della legge n. 132/2016 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), promossi dalle Province autonome di Bolzano e di Trento – accoglimenti, rigetti e dichiarazioni di inammissibilità.
Ambiente - Disposizioni varie relative all'Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (conferimento di personalita' giuridica alle agenzie regionali e provinciali; requisiti di nomina e anagrafe dei direttori generali; modalita' di individuazione del personale ispettivo e di svolgimento delle attivita' ispettive; attribuzioni dell'ISPRA; assetto tariffario) - Applicabilita' agli enti ad autonomia differenziata.

Sentenza n. 228/2017
Giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 32, comma 3 della L.P. n. 25/2016 (Ordinamento contabile e finanziario dei comuni e delle comunità comprensoriali della Provincia di Bolzano), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri – accoglimento.
Le disposizioni impugnate riguardano il riequilibrio dei bilanci degli enti locali. La Corte ha dichiarato inammissibile parte del ricorso, ovvero il riferimento, da parte dell’Avvocatura generale dello Stato, all’art. 81 Cost., non menzionato nella delibera del Consiglio dei ministri. Ha invece ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 della L.P. n. 25/2016, in quanto la Provincia non ha recepito “mediante rinvio formale recettizio” la disciplina statale volta a garantire il riequilibrio dei bilanci. In particolare, la legislazione provinciale non ha tenuto conto delle indicazioni contenute nell’art. 193 del d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico degli enti locali), il quale assume il valore di norma interposta in relazione ai parametri costituzionali richiamati. La Corte ha altresì dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 32, c. 3 della L.P. 25/2016, affermando che i controlli che la norma impugnata vorrebbe intestare alla Provincia consistono in controlli di legittimità-regolarità se non addirittura di attribuzioni di natura giurisdizionale.

Sentenza n. 231/2017
Giudizio di legittimità costituzionale in via diretta dell’art. 1, commi 541, 542, 543, 544 e 574 della legge n. 208/2015 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge di stabilità 2016), promosso dalle Province autonome di Bolzano e Trento e dalla Regione Veneto – accoglimenti, dichiarazioni di inammissibilità e di manifesta infondatezza.
Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni varie in materia di organizzazione e di spesa sanitaria (riduzione dei posti letto ospedalieri a carico del S.S.R.; predisposizione e comunicazione di piani per il fabbisogno di personale; possibilita' di ricorso a forme di lavoro flessibile in deroga alle disposizioni in materia, nonche' di indizione di concorsi straordinari per l'assunzione di personale sanitario; acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialita' da istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS - a favore di cittadini residenti in Regioni diverse da quelle di appartenenza ricomprese negli accordi per la compensazione della mobilita' interregionale).

Sentenza n. 235/2017
Giudizio di legittimità costituzionale in via diretta dell’art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 164/2016 (Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali), promosso dalle Province autonome di Bolzano e Trento, dalle Regioni autonome Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia e dalle Regioni Veneto, Lombardia e Liguria – accoglimento.
Bilancio e contabilita' pubblica - Equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli enti locali - Concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali - Modalita' da definirsi con legge ordinaria.

Sentenza n. 237/2017
Giudizio di legittimità costituzionale in via diretta dell’art. 4, comma 1, lettere a), b) e c), della legge n. 164/2016 (Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali), promosso dalle Province autonome di Bolzano e Trento, dalle Regioni autonome Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia e dalle Regioni Veneto, Lombardia e Liguria – dichiarazioni in inammissibilità e di infondatezza.
Bilancio e contabilita' pubblica - Equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli enti locali - Concorso delle Regioni e degli enti locali alla sostenibilita' del debito pubblico ed alla sua riduzione mediante versamenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato - Modalita' da definirsi con legge ordinaria.


GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
Decisioni del Consiglio di Stato
Sentenza n. 3587/2017
Ricorso presentato dal legale rappresentante dell’impresa Gissbach S.r.l. contro la Provincia autonoma di Bolzano ed il Comune di Brunico, nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la riforma della sentenza del Tribunale regionale di giustiza amministrativa – Sezione autonoma di Bolzano n. 20/2017, concernente la decadenza dall’autorizzazione alla gestione di una sala giochi e il diniego di rinnovo dell’autorizzazione, in quanto la suddetta sala giochi sarebbe ubicata entro un raggio di 300 m da luoghi c.d. sensibili quali una chiesa ed una “casa delle associazioni” e, di conseguenza, non conforme alla normativa.
Il ricorso viene accolto in secondo grado, poiché l’art. 5-bis c. 1 della legge n. 13/1992 non cita espressamente le chiese né le “case delle associazioni” nell’elenco dei luoghi suscettibili della vigenza del raggio di 300 m, bensì soltanto istituti scolastici, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani o strutture operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale. Ponendosi tali c.d. luoghi sensibili come requisiti negativi per l’esercizio dell’attività, l’onere di allegazione e di prova di eventuali fatti ostativi al libero esercizio incombeva alla Pubblica Amministrazione, la quale non lo ha minimamente assolto.

Sentenza n. 4313/2017
Ricorso dei ricorrenti contro la Provincia autonoma di Bolzano e contro il Comune di Sesto per la riforma della sentenza n. 184/2010 del T.R.G.A. – sezione autonoma di Bolzano concernente la “cancellazione anticipata di vincolo di convenzionamento edilizio” come prevista dall’art. 79-bis della legge urbanistica provinciale dell’11 agosto 1997, n. 13. Tale sentenza respingeva tra l’altro il ricorso originale avverso la deliberazione consiliare n. 5 del 18 marzo 2009, la quale a sua volta aveva respinto la formale richiesta di svincolo degli interessati, proposta nel 2007, motivando che in seguito alle modifiche giuridiche riguardanti i vincoli di convenzionamento, per quanto concernente la cancellazione del vincolo stesso, si applicherebbe la nuova disciplina introdotta dall’art. 18 comm. 2 della legge provinciale del 2 luglio 2007, n. 3. Detta disposizione rimetterebbe ad un atto di natura regolamentare, deliberato dal consiglio comunale e approvato dalla giunta provinciale, la decisione riguardante la cancellazione del vincolo, configurando la situazione giuridica dell’interessato in un interesse legittimo.
Il Consiglio si pronuncia sull’appello, riformando l’impugnata sentenza e accogliendo il ricorso di primo grado, riferendosi al comma 5 dell’art. 79-bis della l. urb. prov., come novellato dalla l. n. 3/2007, il quale prevede la non-applicazione del nuovo regime alla cancellazione del vincolo finché non sia stato emanato il regolamento da parte del consiglio comunale. La disciplina transitoria inserita poi nel 2008 avrebbe disposto l’ultrattività della disciplina vigente prima dell’introduzione del nuovo regime nel 2007 anche per quanto concernente l’istituto dello svincolo e soprattutto per la richiesta in questione, tenendo presente che la pratica di cancellazione del vincolo è stata avviata già in data anteriore all’entrata in vigore del nuovo regime. La deliberazione consiliare del 2009 verrà di seguito annullata e il consiglio comunale dovrà provvedere nel merito sull’istanza di svincolo in esame.

Sentenza n. 4830/2017
Ricorso della ricorrente Crazzolara Ingrid, in proprio e come legale rappresentante dell’impresa Ciasa Milandura S.a.s. di Ingrid Crazzolara contro il Comune di Badia, nei confronti di Pizzinini Hugo, Pizzinini Paolo e la Società Rosa Alpina S.r.l. per la riforma della sentenza n. 265/2017 del TRGA – Sezione Autonoma di Bolzano, concernente l’impugnazione di concessione edilizia n. 42/2016 “per l’esecuzione dei lavori di realizzazione di una nuova sede di maso chiuso (stalla/fienile e casa d’abitazione) sulle pp.ff. 4516/1 e 4517 C.C. Badia a San Cassiano”, e ricorso di Crazzolara Ylenia ed altri intervenienti ad adiuvandum contro e nei confronti degli stessi soggetti per la riforma della sentenza n. 264/2017 del TRGA – Sezione Autonoma di Bolzano.
Il Consiglio si pronuncia definitivamente sugli appelli, tra di loro riuniti, respingendoli e confermando di seguito le impugnate sentenze di primo grado. Per quanto riguarda il primo ricorso, conferma la tardività del ricorso introduttivo di primo grado, ritenendo in base a diversi elementi probatori, che nonostante la ricorrente era già a piena conoscenza dell’intervento progettato sin da maggio 2016, il ricorso originario è stato poi notificato solo il 3 aprile 2017. Per quanto riguarda il secondo motivo d’appello concernente la decisione di inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione e d’interesse in capo alla seconda ricorrente, conferma anche qui la sentenza di primo grado motivando che oltre all’elemento della vicinitas, manca anche la prova dell’avvenuta compromissione della propria situazione giuridica soggettiva sofferta dagli atti impugnati.


PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE
Legislazione provinciale
Legge provinciale 19 maggio 2017, n. 5
“Riforma delle indennità per gli organi del Consiglio e della Giunta provinciali”

Legge provinciale 16 giugno 2017, n. 6
“Legge provinciale sui musei e sulle collezioni”

Legge provinciale 16 giugno 2017, n. 7
“Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2017, 2018 e 2019 e altre disposizioni”

Legge provinciale 6 luglio 2017, n. 8
“Modifiche di leggi provinciali in materia di cultura, procedimento amministrativo, ordinamento degli uffici e personale, istruzione, enti locali, agricoltura, tutela del paesaggio e dell'ambiente, foreste e caccia, sanità, politiche sociali, edilizia abitativa agevolata, apprendistato, trasporti, artigianato, turismo e industria alberghiera, rifugi alpini, commercio, appalti pubblici e altre disposizioni”

Legge provinciale 6 luglio 2017, n. 9
“Disciplina dell’indennità di dirigenza e modifiche alla struttura dirigenziale dell’Amministrazione provinciale”

Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 10
“Rendiconto generale della Provincia autonoma di Bolzano per l’esercizio finanziario 2016”

Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 11
“Rendiconto generale consolidato della Provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 2016”

Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 12
“Disposizioni collegate all’assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019”

Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 13
“Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019”

Legge provinciale 19 settembre 2017, n. 14
“Disposizioni sull’elezione del Consiglio provinciale, del presidente della Provincia e sulla composizione ed elezione della Giunta provinciale”

Legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 16
“Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2017, 2018 e 2019”

Legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17
“Valutazione ambientale per piani, programmi e progetti”

Legge provinciale 16 novembre 2017, n. 18
“Riordino degli enti locali”

Legge provinciale 17 novembre 2017, n. 21
“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (Legge europea provinciale 2017)”


Giurisprudenza amministrativaLe sentenze possono essere consultate al sito https://www.giustizia-amministrativa.it/.


Sentenza n. 150/2017
Ricorso n. 13/150 presentato dal ricorrente L.C. contro il Comune di Badia e la Provincia autonoma di Bolzano nei confronti di M.C. per l’annullamento del provvedimento del Comune di Badia avente carattere di diniego e/o rigetto, con il quale il Comune di Badia si rifiuta di dare esecuzione e di attuare d’ufficio, sia il piano di recupero per la zona residenziale A2 San Cassiano 3, che la sua integrazione ed il suo ampliamento, nonché per l’annullamento del silenzio rigetto e/o diniego della Provincia autonoma di Bolzano, la quale non ha esercitato il proprio potere sostitutivo per l’attuazione del piano di recupero.
Il ricorso viene accolto in riferimento alla questione se il Comune sia tenuto a dare attuazione ad un piano di recupero. Tra i motivi della risposta figurano alcuni riferimenti alla normativa vigente e alla giurisprudenza, le quali considerano i piani di recupero atti normativi e, di conseguenza, intravedono un obbligo di attuazione. Si ritiene inoltre che le contromisure atte ad evitare il degrado del patrimonio edilizio, da realizzarsi tramite l’attuazione del piano di recupero, seguano un interesse pubblico che supera l’interesse individuale del privato.

Sentenza n. 153/2017
Ricorso n. 133/2016 contro il Ministero dell’Interno – Commissariato del Governo della Provincia di Bolzano per l’annullamento dopo la sospensione dell’esecutorietà dell’ordinanza, la quale prevede il ritiro della patente del ricorrente in seguito ad una sentenza di condanna penale passata in giudicato emessa dal Tribunale di Bolzano.
Il ricorso viene ritenuto inammissibile per difetto di giurisdizione, poiché la giurisprudenza più recente ha ritenuto che l’impugnazione di ordinanze emesse in seguito ad una condanna penale debba rientrare nella giurisdizione del giudice ordinario e non in quella del giudice amministrativo.

Sentenza n. 208/2017
Ricorso n. 164/2016 presentato da vari ricorrenti contro il Comune di Malles Venosta e contro il rappresentante del comitato promotore “per una Malles libera dai pesticidi” per l’annullamento di tre delibere del consiglio comunale riguardanti il “Referendum popolare comunale 22.08. - 05.09.2014 – interpretazione autentica dell'art. 40, c. 6 dello Statuto comunale e presa d'atto della conferma dell'Avviso di data 01.07.2014”, l’“Approvazione di modifiche allo Statuto comunale”, nonché in riferimento al “Regolamento di attuazione in materia di utilizzo di prodotti fitosanitari nel territorio comunale”.
In riferimento alla giurisdizione del Tribunale di giustizia amministrativa si stabilisce innanzitutto che le misure adottate in relazione ad un referendum rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, mentre i provvedimenti amministrativi emanati dopo la pubblicazione dei risultati come gli atti in questione rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo. Il ricorso viene tuttavia ritenuto inammissibile per mancanza di interesse ad agire, poiché il ricorrente deve, secondo la giurisprudenza, dimostrare di aver sofferto “una menomazione diretta ed immediata della propria posizione giuridica”, e ciò non è avvenuto.

Sentenza n. 301/2017
Ricorso n. 206/2017 presentato da Fercam s.p.a. contro IDM Südtirol/Alto Adige nei confronti di Gruber Logistics s.p.a. per l’annullamento della determina comunicata alla ricorrente via PEC in data 21 agosto 2017, con la quale è stata comunicata a Gruber Logistics s.p.a. l’affidamento di un servizio di spedizione, aggiudicato tramite procedura aperta, dei verbali di gara del 24 luglio 2017, del 4 agosto 2017 e del 17 agosto 2017, del provvedimento di ammissione alla gara di Gruber Logistics e di di ogni altro atto ad essi preordinato, presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso, nonché  per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e la condanna di IDM al risarcimento in forma specifica o, in subordine, per equivalente.
Il ricorrente ha ravvisato una violazione dell’art. 83 c. 9 del d.lgs. n. 50/2016, essendo stata richiesta due volte la firma digitale inizialmente omessa da parte di Gruber Logistics.
Il tribunale accoglie in parte il ricorso asserendo che il difetto di firma digitale nell’offerta economica di Gruber Logistics pregiudica le possibilità di corretta imputazione soggettiva dell’offerta. Pertanto si tratta di irregolarità essenziale e non sanabile. Di conseguenza, il tribunale annulla il provvedimento di affidamento a Gruber Logistics ed i restanti provvedimenti impugnati e dispone l’aggiudicazione della procedura aperta in favore della ricorrente Fercam s.p.a.

Sentenza n. 309/2017
Ricorso presentato da M.S. contro la Provincia autonoma di Bolzano e contro l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige nei confronti di C.Z. per l’annullamento di più provvedimenti amministrativi concernenti il procedimento di nomina del direttore del comprensorio sanitario di Bressanone e relativa richiesta di risarcimento del danno. Il ricorso viene dichiarato definitivamente inammissibile, poiché l’oggetto del contenzioso e la richiesta di risarcimento del danno non rientrano nella giurisdizione del Tribunale di giustizia amministrativa, bensì in quella del giudice ordinario. Il tribunale fa riferimento alle disposizioni contenute nella L.P. n. 7/2011 nonché ad alcune sentenze della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, in quanto il relativo procedimento di selezione per il conferimento di incarichi dirigenziali da parte del Direttore generale dell’Azienda sanitaria consiste in un giudizio discrezionale fondato su un esclusivo rapporto di fiducia. La decisione spetta al Direttore generale, il quale sceglie il/la candidato/-a ritenuto/-a più idoneo/-a sulla base dei nominativi contenuti in una lista redatta dalla commissione esaminatrice. Non si tratta quindi di un procedimento di selezione di carattere concorsuale.


PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Legislazione provinciale
http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/Pages/default.aspx?zid=03ffba89-5675-495a-aae6-48c12b38c128

Decreto del presidente della provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg
Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015) Prot. n. 103/17cdz

Legge provinciale 16 giugno 2017, n. 3
Modificazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e di altre disposizioni provinciali in materia di ambiente, energia, lavori pubblici, turismo e caccia

Legge provinciale 20 giugno 2017, n. 5
Modificazioni della legge provinciale sul difensore civico 1982: istituzione del garante dei diritti dei detenuti e del garante dei diritti dei minori

Legge provinciale 30 giugno 2017, n. 6
Pianificazione e gestione degli interventi in materia di mobilità sostenibile

Legge provinciale 11 luglio 2017, n. 7
Rete di sorveglianza epidemiologica e veterinario aziendale

Legge provinciale 22 settembre 2017, n. 10
Riduzione degli sprechi, recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari e dei prodotti farmaceutici e modifiche di leggi provinciali connesse

Legge provinciale 22 settembre 2017, n. 11
Interventi per valorizzare la memoria del popolo trentino durante la Prima Guerra mondiale

Legge provinciale 22 settembre 2017, n. 12
Promozione e tutela dell'attività di panificazione

Legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 13
Modificazioni della legge provinciale sulle attività culturali 2007, della legge provinciale sui beni culturali 2003 e di disposizioni connesse

Decreto del presidente della provincia 20 ottobre 2017, n. 18-71/Leg
Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 10 luglio 2009, n. 10-12/Leg (Regolamento per il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (articolo 100 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)

Decreto del presidente della provincia 20 ottobre 2017, n. 19-72/Leg
Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 "Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica")

Decreto del presidente della provincia 27 ottobre 2017, n. 20-73/Leg
Modificazioni dell'allegato A del decreto del Presidente della Provincia 10 luglio 2009, n. 10-12/Leg (Regolamento per il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (articolo 100 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5), come modificato dal decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2017, n. 18-71/Leg


Giurisprudenza amministrativa
Sentenza 21/04/2017, n. 138  - A. di Serso ed altro C. Comune di Sant'Orsola Terme ed altro
Esigenze da valutare per realizzare un rifugio forestale.
Edilizia e urbanistica - Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) - Criteri ai quali deve attenersi la P.A. - Realizzazione di un rifugio forestale - Possibilità - Presuppone la dimostrazione, da parte dell'interessato, della necessità dell'intervento per soddisfare le esigenze di preservazione e potenziamento dell'attività di forestazione.

Sentenza 24/05/2017, n. 180 - Comune di Romeno e altri c. Comune di Fondo e altri
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA Competenza e giurisdizione - Giudice competente
Nelle controversie aventi ad oggetto l’impugnativa dei provvedimenti costitutivi della procedura referendaria comunale consultiva, siano essi positivi o negativi (per i promotori o per coloro che ad essi si oppongono), si configura sempre la giurisdizione del Giudice Ordinario.

Sentenza 12/06/2017,  n. 196 - L.S. ed altro
Trentino-Alto Adige - Uffici provinciali e regionali (personale) - Trento - Art. 37, l. prov. Trento n. 7 del 1997, come novellato dalla l. prov. n. 22 del 2010 - Che prevede la riserva al personale in servizio a tempo indeterminato del 50% dei nuovi posti e prescrive il possesso del titolo di studio previsto per l'accesso alla categoria - È norma di rango primario sovraordinata rispetto all'art. 5 dell'ordinamento professionale del 2004 - Equiparazione del corso - Concorso al concorso.

NEWS
Appalti:
Si segnala la prossima attivazione di una sezione dell’Osservatorio di Diritto Comunitario e Nazionale sugli Appalti Pubblici della Facoltà di Giurisprudenza di Trento dedicata al progetto “QUALITÀ E DIRITTI - POLITICHE STRATEGICHE E LIVELLI DI TUTELE NEI CONTRATTI PUBBLICI” promosso insieme con la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università Bocconi e dell’Università degli Studi di Pavia, ed in collaborazione con l’Alleanza delle Cooperative Italiane. L’obiettivo è quello di monitorare se e come le stazioni appaltanti riescono a perseguire in occasione dei contratti pubblici, oltre l’interesse base all’economicità della prestazione richiesta in una dimensione di legalità e di trasparenza, anche obiettivi ulteriori quali l’inclusione sociale, le politiche attive del lavoro, la tutela rafforzata dei diritti dei lavoratori e dei luoghi di lavoro. Gli ambiti di ricerca sono i bandi di gara indetti dalle stazioni appaltanti italiane e la giurisprudenza comunitaria e nazionale. Il progetto di ricerca prevede un dialogo ulteriore tramite una periodica newsletter informativa e momenti di confronto tematici tramite workshop organizzati sul territorio. Nell’ambito del progetto è prevista l’attivazione di collaborazioni con varie Università (anche con Bolzano, ref. prof.ssa Laura Valle), amministrazioni e professionisti operanti nel settore della contrattualistica pubblica.
D.lgs. 162/2017: nuova norma di attuazione in materia di contratti pubblici
Link al comunicato stampa della Provincia autonoma di Bolzano:
www.provincia.bz.it/acp/news.asp?aktuelles_action=300&aktuelles_image_id=965199
Link per l'estratto della Gazzetta Ufficiale:        
www.osservatorioappalti.unitn.it/content.jsp?id=21

La Consulta trentina per la riforma statutaria è entrata nella fase finale
Dopo la presentazione, nella scorsa primavera, del documento preliminare con delle indicazioni per una riforma dello statuto e dopo la fine della fase di partecipazione della cittadinanza nel mese di settembre, è stata prorogata la Consulta per un altro anno (al massimo) al fine di portare a termine i suoi lavori con la stesura di un documento finale. Tale documento finale conterrà le proposte concrete per una riforma dello statuto considerando i suggerimenti, contributi e commenti raccolti nella fase partecipativa dai cittadini e dalla società civile nonché nelle varie audizioni. (Sito web: www.riformastatuto.tn.it)

Convenzione sull’Alto Adige:
i due organi della Convenzione sull’Autonomia per la revisione
dello Statuto d’autonomia Trentino-Alto Adige, il Forum dei 100 e la Convenzione dei 33, hanno concluso i loro lavori a fine giugno 2017 e presentato i risultati il 22 settembre 2017 presso il Consiglio provinciale. Per visionare i risultati sia della Convenzione dei 33, sia del Forum dei 100 (in lingua italiana, tedesca e ladina) si prega di visionare il sito www.convenzione.bz.it

EVENTI

Convegno „L’amministrazione trasparente in Austria e in Italia. L’accesso dei privati fra principi e applicazione.”
Mercoledì 28 febbraio 2018, dalle ore 14 alle ore 18 presso l’Università degli studi Trento – Facoltà di Giurisprudenza.
Non è richiesta l’iscrizione. Per informazioni: Anna.Simonati@unitn.it

Convegno "Representing Regions, Challenging Bicameralism", 22 e 23 marzo 2018, Universität Innsbruck, Aula.

Winter School on Federalism and Governance: Dal 05 al 10 febbraio 2018 si terrà la nona Winter School Federalism and Governance. L’edizione del 2018 ha come tema “Federalism in the Making“. La prima settimana si svolgerà all’Università di Innsbruck, la seconda all’EURAC a Bolzano. Per ulteriori informazioni vedasi http://winterschool.eurac.edu/

Lucas I. González, ricercatore presso il “National Council for Scientific and Technical Research (CONICET)”, la “Argentine Catholic University” e professore associato presso la „National University of San Martin“, Buenos Aires, Argentinien, è stato insignito del premio della giuria internazionale della sesta edizione del programma Federal Scholar in Residence. Il suo paper si intitola “Federalism, Inequality, and Redistribution in Latin America”, e verrà presentato nel corso del suo periodo di ricerca presso l’EURAC Research in giugno 2018. Si possono fare domande per l’edizione 2019 del programma Federal Scholar in Residence. Il programma è rivolto a ricercatori, studenti post graduate e operatori del diritto con esperienze in ambito professionale e universitario nello studio comparato del federalismo e del regionalismo. Gli interessati possono inviare un paper in una lingua a scelta fra inglese, tedesco, italiano, francese o spagnolo entro il 1 luglio 2018. Per informazioni si prega di consultare il sito www.eurac.edu/federalscholar

NOVITÀ EDITORIALI



Alber Elisabeth, South Tyrol's Negotiated Autnonomy, in: Treatises and Documents - Journal for Ethnic Studies, 78, 2017, 41 ss.

Atz Hermann/Haller Max/Pallaver Günther (cur.), Differenziazione etnica e stratificazione sociale in Alto Adige. Una ricerca empirica, 2017.

Bernardini Giovanni/Pallaver Günther (cur.), Dialogue against Violence. The Question of Trentino-South Tyrol in the International Context (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento/Jahrbuch des italienisch-deutschen historischen Instituts in Trient; Contributi/Beiträge 32), 2017.

Bußjäger Peter/Gsodam Christian (cur.), Tourismus und Multi-Level-Governance im Alpenraum, 2017, 113 ss.

Gamper Anna, Untersuchungsausschüsse der Landtage - Rechtslage, Problemstellungen und Perspektiven, in: Österreichischer Juristentag (cur.), Parlamentarische Untersuchungsausschüsse: Erfahrungen und Perspektiven, 2017, 20 ss.

Gamper Anna, Grundverkehrsrecht, in: Rath-Kathrein Irmgard/Weber Karl (cur.), Besonderes Verwaltungsrecht10(überarbeitet), 2017, 81 ss.

Gamper Anna, Tausch und Reform: Die Änderung des Grundgesetzes 2017, in: Europäisches Zentrum für Föderalismus-Forschung Tübingen (cur.), Jahrbuch des Föderalismus 2017, 2017, 114 ss.

Karlhofer Ferdinand/Pallaver Günther (cur.), Federal Power-Sharing in Europe, 2017.

Palermo Francesco/Kössler Karl, Comparative Federalism, 2017

Pallaver Günther, The Südtiroler Volkspartei. Success through conflict, failure through Consensus, in: Mazzoleni Oscar/Mueller Sean (cur.), Regionalist Parties in Western Europe. Dimensions of Success, 2017, 107-134.

Schwamberger Helmut/Ranacher Christian, La Costituzione del Tirolo (Tiroler Landesordnung) del 1989, breve commentario, 6^ edizione 2017.

Trettel Martina/Valdesalici Alice/Alber Elisabeth/Kress Annika/Meier Alice/Ohnewein Vera/Klotz Greta, Innovazione e partecipazione democratica nella regione alpina - report comparativo, Testo online: http://webfolder.eurac.edu/EURAC/Publications/Institutes/autonomies/sfereg/GaYa_Report_IT_online.pdf

Institut für Föderalismus, 41. Bericht über den Föderalismus in Österreich, 2016.

Zwilling Carolin/Klotz Greta, Grenzüberschreitende Kooperation im Mehrebenensystem des Alpenraums: Implikationen für den Tourismus, in: Bußjäger Peter/Gsodam Christian (cur.), Schriftenreihe des Instituts für Föderalismus, 2017, 69 ss.

Zwilling Carolin, Italiens Regionen zwischen Reform und Stillstand, in Europäisches Zentrum für Föderalismus- Forschung (cur.), Jahrbuch des Föderalismus 2017, 369 ss.

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2/2017
December 2017

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
VfGH 01.12.2016, E 1110/2015 ua; la limitazione legislativa dell’utilizzo e dell’imitazione del simbolo della Croce Rossa non presenta profili di incostituzionalità:
Il § 8 della Legge sulla Croce Rossa vieta tra le altre cose l’utilizzo del simbolo della Croce Rossa e di altri simboli che ne rappresentino un’imitazione. In occasione di un ricorso di un’organizzazione di soccorso e di una clinica veterinaria, la Corte Costituzionale (VfGH) ha ritenuto che la chiara possibilità di distinguere la Croce Rossa da altre organizzazioni sia indispensabile per l’adempimento dei suoi compiti umanitari in ottemperanza ai trattati internazionali, e che essa non sia sproporzionata allo scopo a fronte del fatto che le altre organizzazioni, per caratterizzare tramite l’uso di simboli la propria attività, dispongono di ampie alternative. La norma impugnata, secondo la Corte, non è dunque incostituzionale, né relativamente al diritto involabile della proprietà, né relativamente al principio di uguaglianza.

VfGH 02.12.2016, G 105/2015; non è incostituzionale il divieto di custodire le salme al di fuori degli impianti destinati alla sepoltura:
Il § 10 della Legge regionale viennese sulla custodia delle salme e le sepolture prevede che le salme dei defunti, immediatamente dopo la constatazione della morte da parte del medico a ciò preposto, vengano condotte nella camera mortuaria di un impianto destinato alla sepoltura e che l’esposizione delle medesime per la durata della cerimonia funebre debba avvenire in una sala a ciò preposta all’interno di tale impianto.
La Corte Costituzionale (VfGH) ha ritenuto, nel caso presente, che il fondamentale divieto di esposizione delle salme al di fuori di un impianto destinato alla sepoltura non violi il principio di uguaglianza e nemmeno la libertà di esercizio dell’attività economica di un’impresa privata di pompe funebri. A giudizio della Corte tale disciplina non è inopportuna dato che la limitazione da essa prevista è assolutamente nell’interesse della collettività (ad es. per evitare il rischio di infezioni) e dato che, tramite la disposizione in oggetto, si evita tra l’altro che le salme siano oggetto di ulteriori trasporti.

VfGH 23.02.2017, E 70/2017; non è incostituzionale l’applicazione dei limiti di velocità per motivi di tutela ambientale alle auto elettriche:
Non è irrazionale che, basandosi sulle disposizioni della Legge sulla tutela dalle emissioni nell’aria, un regolamento disponga un limite di velocità dovuto alla quantità delle emissioni, che sia uguale per tutti senza distinguere tra le varie tipologie di autoveicoli e l’emissione di sostanze nocive prodotta da ciascuna di esse. Il motivo di ciò, come la Corte Costituzionale (VfGH) ha già accertato in VfSlg. – Decisioni della Corte Costituzionale – 19.498/2011, è che stabilire diversi limiti di velocità per le autovetture comprometterebbe il flusso della circolazione costituendo un fattore di rischio per la sicurezza nel traffico. Inoltre si verificherebbe un “sistema a velocità differenziate” a causa del quale il limite di velocità perderebbe almeno in parte il suo effetto di riduzione delle emissioni. La nuova sentenza della Corte Costituzionale era stata originata dal ricorso promosso dal proprietario di un’auto elettrica, il quale sosteneva che il limite di velocità fissato sull’autostrada Linz ovest non lo riguardasse per il fatto che la sua vettura non produce sostanze nocive per l’atmosfera.

VfGH 24.02.2017, E 257/2017; rigetto del ricorso circa il riconoscimento dei sudtirolesi quali cittadini austriaci:
Con la pronuncia in questione la Corte Costituzionale (VfGH) ha respinto cinque ricorsi contro decisioni del Tribunale amministrativo di Vienna, i quali miravano al riconoscimento dei sudtirolesi quali cittadini austriaci. La Corte Costituzionale ha rigettato da un lato la trattazione del ricorso poiché le violazioni di diritti in esso contestate derivavano in gran parte da un’erronea applicazione di una legge ordinaria, senza dare dunque origine ad alcuna questione di diritto costituzionale. Dall’altro la Corte, in riferimento ad eventuali questioni di costituzionalità, ha rimandato alla sua giurisprudenza costante circa l’interpretazione delle disposizioni riguardanti la cittadinanza contenute nel Trattato di Saint-Germain e ha rigettato la trattazione del ricorso in quanto “ricorso temerario”. Nel prossimo futuro anche la Corte Amministrativa Suprema (VwGH) dovrà decidere su tale materia.

VfGH 14.03.2017, V 23/2016; parziale illegittimità costituzionale del Regolamento del Comune di Bregenz sul divieto di mendicare:
Il § 1 del Regolamento del Comune di Bregenz sul divieto di mendicare proibisce in generale la richiesta di elemosine in determinati mercati e in occasione di determinate manifestazioni pubbliche. La Corte Costituzionale (VfGH) ha ritenuto che il Consiglio comunale di Bregenz, capitale del Vorarlberg, non è stato in grado di fornire la prova del fatto che lo specifico danno, che deve ricorrere affinché sia vietata la richiesta di elemosine (anche se) silente in luoghi pubblici, ricorra veramente per le manifestazioni pubbliche comprese nel regolamento in questione. Inoltre il divieto di mendicare previsto dal Regolamento del Comune di Bregenz non prevedeva sufficienti differenziazioni in merito all’orario.

VfGH 14.03.2017, E 3282/2016; il monopolio del gioco d’azzardo vigente in Austria non integra una violazione del diritto dell’Unione Europea e nemmeno una discriminazione al rovescio; il caso Karelin contro la Russia non è applicabile all’Austria:
La Corte Costituzionale (VfGH) rimanda, nel caso presente, alle sue precedenti esposizioni (E 945/2016 ua del 15/10/2016; vedi anche newsletter 2/16), secondo le quali le disposizioni della Legge sul gioco d’azzardo non violano il diritto dell’Unione Europea e quindi non si può nemmeno parlare di una discriminazione al rovescio.
Inoltre il cosiddetto “principio della decisione d’ufficio” vigente nel cosiddetto “procedimento penale-amministrativo” austriaco e riguardante sia le pubbliche amministrazioni che i Tribunali amministrativi – anche in assenza, nell’udienza dinanzi al Tribunale amministrativo, dell’autorità che commina la sanzione penale-amministrativa – non viola, secondo la Corte, l’art. 6 CEDU. La decisione della Corte EDU nella causa Karelin contro la Russia (EGMR 20.09.2016, App Nr 926/08) è, non da ultimo a causa della piena tutela giuridica assicurata dai Tribunali amministrativi dotati di piena competenza, inapplicabile all’ordinamento austriaco.

VfGH 14.03.2017, G 164/2016; il divieto di vendita per corrispondenza di sigarette elettroniche previsto dalla legge non è incostituzionale:
La Corte Costituzionale (VfGH) ha decisoche il divieto di vendita per corrispondenza di sigarette elettroniche previsto dalla Legge sui prodotti del tabacco, il divieto di fumo e la tutela dei non fumatori non rappresenta una violazione della libertà di esercizio delle attività economiche (Art 6 StGG, Costituzione Statale del 1867) o della libertà di impresa (Art 16 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea). Rientra nel potere politico del legislatore vietare la vendita per corrispondenza di determinati prodotti quando essi possano avere ripercussioni negative sulla salute; ciò è nell’interesse pubblico alla tutela della salute, dei consumatori e dei minori; il divieto, oltre a ciò, è da considerarsi non sproporzionato alla causa.


DIRITTO DEL LAND TIROLO
Avvertenza: Per le Gazzette ufficiali del Land e le versioni consolidate delle varie leggi consultare http://www.ris.bka.gv.at/Lr-Tirol/. Le relative bozze delle consulenze e i pareri, nonché le proposte presentate dal Governo comprensive di Annotazioni Esplicative sono consultabili sulla homepage del Parlamento (Landtag) del Tirolo (http://www.tirol.gv.at/landtag/) sotto “Parlamentarische Materialien” (Materiali parlamentari).

Legge ospedaliera del Tirolo (riforma), LGBl 152/2016:
La presente riforma dà esecuzione ai principi stabiliti da diverse leggi federali.

“Riforme del pubblico impiego” (Gemeindebeamtengesetz – Legge sui pubblici funzionari presso i Comuni 1970, LGBl 153/2016; Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetz – Legge sugli impiegati a contratto presso i Comuni 2012, LGBl 154/2016; Innsbrucker Gemeindebeamtengesetz – Legge sui pubblici funzionari del Comune di Innsbruck 1970, LGBl 155/2016, Innsbrucker Vertragsbedienstetengesetz – Legge sugli impiegati a contratto presso il Comune di Inssbruck, LGBl 156/2016):
Creazione della possibilità di distaccamento in servizio presso altri Comuni, Consorzi di Comuni o altri enti.

Legge del Tirolo di informazione ambientale 2005 (riforma), LGBl 12/2017:
Adeguamento alla normativa federale della Legge di informazione ambientale e nuova disciplina della tutela giuridica.

Legge del Tirolo per la riforma amministrativa 2017, LGBl 26/2017:
Prosecuzione e integrazione delle misure prese negli ultimi anni al fine di snellire le strutture amministrative esistenti, di ridurre la burocrazia nonché di deregolamentare e consolidare l’ordinamento giuridico del Land, anche tramite l’accorpamento di numerosi fondi nel bilancio del Land, l’abrogazione di una serie di leggi regionali e di provvedimenti per l’accelerazione dei tempi nello svolgimento di procedimenti e progetti.

Legge del Tirolo di adeguamento dell’ordinamento giuridico 2017, LGBl 32/2017:
Integrazione delle misure di riforma amministrativa e di deregolamentazione; abrogazione di tutte le norme vigenti nella forma di leggi regionali ordinarie entrate in vigore, nella loro forma originaria, prima del 1° gennaio 1980 (salvo eccezioni tassativamente indicate).



GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA Corte Amministrativa Suprema
16.12.2016, Ra 2016/02/0228; è legittimo, nonostante la sopravvenuta autorizzazione ai sensi della Legge regionale viennese sulle scommesse, il sequestro di dispositivi automatici per scommesse:
Nel caso in oggetto quattro dispositivi automatici per scommesse appartenenti alla s.r.l. in causa erano stati sequestrati per ordine dell’amministrazione del Comune di Vienna quale sanzione per impedire la prosecuzione dell’attività. La Corte amministrativa suprema (VwGH) ha deciso, nel caso presente, che la s.r.l., nel momento in cui si è verificato il provvedimento, non disponeva dell’autorizzazione prevista dalla Legge sulle tasse per i totalizzatori e gli allibratori (GTBW-G); tale circostanza non era modificata dall’autorizzazione, ottenuta comunque in un momento successivo, ai sensi della Legge regionale viennese sulle scommesse. Come già la GTBW-G, anche la Legge regionale viennese sulle scommesse prevede l’illecito amministrativo dell’intermediazione di scommesse senza la necessaria autorizzazione e, quale sanzione, il sequestro degli oggetti. Di conseguenza anche ai sensi della Legge regionale viennese sulle scommesse, una volta emanata, era rilevabile il sospetto di illecito amministrativo, cosicché il sequestro dei dispositivi per impedire l’attività era da considerarsi legittimo.

21.12.2016, Ra 2016/04/0117; qualità di parte in causa di organizzazioni per la tutela ambientale riconosciute nel procedimento di accertamento della necessità della verifica di impatto ambientale (UVP-Feststellungsverfahren):
Ai sensi della Legge sulle certificazioni di impatto ambientale del 2000, le organizzazioni per la tutela ambientale riconosciute hanno il diritto di presentare ricorso alla Corte suprema amministrativa nei confronti di un provvedimento che stabilisca la non necessità della verifica di impatto ambientale. Nel caso presente la Corte (VwGH) era chiamata a giudicare circa l’estensione della qualità di parte e argomentava che le organizzazioni di tutela ambientale devono avere la possibilità, nel corso del procedimento di accertamento della necessità della verifica di impatto ambientale, di esercitare gli stessi diritti esercitati dai singoli soggetti. A tali organizzazioni riconosciute spetta dunque il diritto di richiedere il rispetto di quelle norme ambientali che tutelino gli interessi della collettività, ma anche al rispetto di beni giuridici spettanti a singoli soggetti.

07.03.2017, Ra 2016/02/0145-0146-5; rilevamento dell’identità della persona alla guida di un veicolo: anche le persone giuridiche possono essere obbligate a fornire informazioni:
Il § 103 comma 2 della Legge sulla circolazione dei veicoli  (Kraftfahrgesetz) del 1967 prevede che l’amministrazione possa chiedere al soggetto cui sia intestato un veicolo di dichiarare chi fosse alla guida di esso in un determinato momento e in un determinato luogo. Nel caso in cui il soggetto cui il veicolo è intestato non sia in grado di fornire di persona tale informazione, questi avrà l’obbligo di nominare la persona che sia in grado di farlo. Nel caso in oggetto la Corte suprema amministrativa (VwGH) ha chiarito che anche le persone giuridiche ai sensi di questa disposizione possono essere obbligate a fornire tale informazione, poiché la lettera della legge non prevede alcuna limitazione nel senso che il soggetto intestatario debba essere necessariamente una persona fisica.

29.03.2017, Ra 2016/10/0141; verifica del fabbisogno di farmacie – la nuova situazione giuridica è conforme alla giurisprudenza della CGUE; non si ha alcuna discriminazione incostituzionale dei cittadini austriaci all’interno di un periodo transitorio giustificato:
Ai sensi della Legge sull’esercizio delle farmacie (Apothekengesetz) la concessione per una farmacia pubblica ancora non esistente può essere conferita solo a condizione che sia riscontrabile un bisogno in tal senso. La Corte amministrativa suprema (VwGH) ha deciso nel caso in oggetto che dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (C-367/12, C-634/15) si evince che non è la verifica della necessità di una farmacia non ancora esistente a dover essere considerata contraria al diritto dell’UE, ma solo il fatto che si stabilisca “in generale” come base di calcolo un numero di potenziali clienti fissato una volta per tutte. Secondo la Corte inoltre non ricorre alcuna discriminazione al rovescio, poiché tramite la riforma di cui in BGBl I Nr 103/2016 la flessibilità richiesta della CGUE nell’accertare l’effettivo bisogno di una farmacia non ancora esistente è rispettata.

Tribunale amministrativo del Land Tirolo
03.01.2017, LVwG-2016/22/2811-1; concessione edilizia; organo competente; vicesindaco; nullità assoluta:
Se, dalla dovuta disamina complessiva di un atto, e in particolare da quella del dispositivo della delibera (in questo caso: “Il vicesindaco del Comune di XY, in quanto ufficio competente in materia edile ai sensi del § 53 TBO – Ordinamento sull’edilizia del Tirolo – del 2011 delibera circa l’istanza in oggetto”), risulti che una concessione edilizia non è attribuibile al sindaco in quanto organo competente ai sensi del § 53 comma 1 TBO 2011, ma al vicesindaco, e dunque a organo sfornito di competenza, detta delibera sarà affetta da nullità assoluta. Il ricorso contro l’atto è dunque da considerarsi inammissibile.

13.01.2017, LVwG-2016/23/2127-6; piano di abbattimento; provvedimenti per il contenimento di danni provocati dalla selvaggina; limitazione:
Il piano di abbattimento è da considerarsi obbligatorio e il caso dell’inadempimento è sottoposto alla sanzione prevista dal § 70 TJG (Legge tirolese sulle attività venatorie). Solo nel caso in cui l’abbattimento si verifichi diversamente da come previsto dal piano l’autorità competente dovrà prescrivere che esso si svolga ai sensi del § 52 TJG. Per tale motivo, in caso di esercizio regolare dell’attività venatoria e di sufficiente adempimento dei piani di abbattimento, non dovrebbe essere necessario emanare provvedimenti per il contenimento dei danni provocati dalla selvaggina.

02.02.2017, LVwG-2016/20/2573-3; violazioni al codice della strada (StVO) e alla Legge sulla circolazione dei veicoli (KFG); superamento della velocità massima consentita; impennate in motocicletta:
Il sollevamento della ruota anteriore e l’esecuzione della cosiddetta “impennata” integra una condotta del conducente che non corrisponde alla specificità del veicolo. Il ricorrente ha violato in tal modo il § 102 comma 3 quarta frase KFG. Allo stesso modo, finendo sul lato sinistro della carreggiata, ha compiuto altresì una condotta contraria alla norma che impone la guida a destra, contenuta nel § 7 comma 1 StVO. L’interesse alla sicurezza nella circolazione stradale perseguito dalla norma violata è stato compromesso in misura rilevante. Le statistiche degli incidenti stradali mostrano che i motociclisti sono utenti particolarmente a rischio. L’elevata velocità comportava senza dubbio un notevole fattore di rischio.

23.02.2017, LVwG-2016/37/2313-1; comunità agricola su fondo comunale, controversia derivante dalla qualità di socio, competenza dell’autorità amministrativa agraria:
Una controversia derivante dalla qualità di socio è caratterizzato dal fatto di avere ad oggetto diritti (o obblighi) della comunità agricola (Agrargemeinschaft) nei confronti del socio, diritti (o obblighi) del socio nei confronti della comunità agricola e diritti (o obblighi) del socio nei confronti degli altri soci della comunità agricola. Oggetto della decisione dell’autorità amministrativa agraria può essere dunque solo quanto stabilito dalla TFLG (Legge catastale del Land Tirolo) del 1996, dai piani regolatori e dagli statuti amministrativi circa la qualità di socio in dette comunità. Sulle controversie che esulino da tale ambito e che non hanno più nulla a che fare con la qualità di socio deve pronunciarsi fondamentalmente, ai sensi del § 1 JN (Ordinamento giudiziario austriaco), il giudice ordinario.

27.02.2017, LVwG-2017/35/0384-2; divieto di guida notturna, ignoranza del divieto, obbligo di informarsi:
L’ignoranza del divieto è imputabile al soggetto quando questi non si sia informato su di esso malgrado ciò sia imposto dalla norma in questione. Sussiste dunque, quanto a ciò, un obbligo di informarsi. Domandare informazioni al datore di lavoro non soddisfa, in tale ambito, il criterio di una richiesta di informazioni compiuta secondo diligenza. L’informazione ricevuta da un “agente di polizia” di cui il ricorrente non conosceva il nome e che egli non ha saputo individuare in nessun modo non scusava in alcun modo l’errore del ricorrente circa la sussistenza del divieto.

17.03.2017, LVwG-2017/22/0451-1: registrazione di domicilio presso la seconda casa; mancato rispetto del termine; termine “di diritto sostanziale”; non remissione in termini:
Il termine stabilito dal § 17 comma 3 TROG 2016 (Legge del Tirolo sulla gestione del territorio del 2016), ai sensi del quale i domicili i quali a) fossero utilizzati legittimamente quali secondi domicili, ai sensi delle disposizioni sulla gestione del territorio, alla data del 31 dicembre 1993 e b) siano stati utilizzati in quanto secondi domicili anche in seguito, potevano essere registrati successivamente dal loro proprietario o da altri aventi diritto entro e non oltre il 30 giugno 2014 presso il sindaco, è un “termine di diritto sostanziale”. Una remissione in termini ai sensi del § 71 AVG (Legge generale sul procedimento giudiziario) in seguito alla scadenza di tale termine è dunque esclusa.

ITALIA
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALEhttp://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do

Sentenza n. 270 del 15.12.2016
Giudizio per conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti dello Stato, in relazione all’ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015, recante “Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica” – rigetto.
La Provincia autonoma articolava il ricorso per conflitto di attribuzione in tre censure.
Innanzitutto, lamentava la violazione delle competenze provinciali di cui agli artt. 8, 9 e 16 dello statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione di cui al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, e al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, nonché all’art. 117 co. 3 Cost. L’ordinanza violerebbe dunque a suo avviso le competenze in materia di agricoltura, patrimonio zootecnico e di tutela della salute pubblica, nonché le competenze provinciali in materia di igiene e sanità.
Inoltre la Provincia autonoma riteneva violata la competenza riconosciuta in materia di trasposizione delle norme europee di cui all’art. 117 co. 5 Cost., visto che l’ordinanza in questione abbia introdotta la diretta identificazione elettronica dei bovini senza il rispetto del limite temporale previsto in capo alla Provincia autonoma per dare attuazione sul proprio territorio alle norme dell’Unione europea.
Con l’ultima censura la Provincia autonoma prospettava l’invasione delle competenze provinciali di cui agli artt. 8, 9 e 16 dello statuto speciale di autonomia, in relazione agli artt. 99, 100, 101 e 102 dello statuto medesimo, ossia in relazione alle disposizioni statutarie che tutelano il diritto all’utilizzo della propria madrelingua e che parificano la lingua tedesca a quella italiana.
La Corte costituzionale in seguito riteneva le censure come infondate. A suo avviso, infatti, l’ordinanza ministeriale attenga alla materia di competenza esclusiva dello Stato la “profilassi internazionale” di cui all’art. 117 co. 1, lit. q) Cost.. Accolta questa impostazione, anche la seconda censura relativa alla violazione dell’art. 117 co. 5 era da respingere, poiché la norma in questione riconoscerebbe alle Regioni il potere di attuare gli atti dell’UE soltanto nelle materie di loro competenza. Anche la terza censura non convinceva la Corte, e pertanto il conflitto di attribuzione è stato dichiarato inammissibile.

Sentenza n. 283 del 21.12.2016
Giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 20-ter co. 1 lit. b) e d) e co. 4 della legge provinciale n. 2/1987 (Norme per l’amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano) promosso dal Tribunale ordinario di Bolzano con riferimento agli artt. 3 e 177 co. 2 lit. l) Cost. - accoglimento
La questione di legittimità costituzionale del predetto articolo è stata sollevata in seguito ad un procedimento civile tra una persona privata e la Provincia autonoma. L’articolo in questione, infatti, introduceva nuove categorie di beneficiari di un diritto di prelazione agraria sui fondi agricoli “ex beni dello Sato”, sconosciute alla disciplina statale. Inoltre fissava un ordine di priorità diverso ai fini della vendita da quello previsto dalla normativa statale, dando luogo così ad un’invasione nella materia dell’ordinamento civile. Anche il mezzo di comunicazione dell’intenzione di vendere i fondi agricoli era difforme dalla disciplina statale, in quanto prevedeva l’affissione all’albo della Comune e non la comunicazione individuale ai titolari di diritti di prelazione.
Il giudizio dunque ruotava dintorna alla questione se le competenze regionali abbiano o no trasgredite in modo eccessivo il limite del diritto privato, materia di competenza esclusiva dello Stato.  Condizioni imprescindibili, per giustificare l’intervento regionale ai sensi della Corte sarebbero: 1) la sua marginalità, 2) la connessione con una materia di competenza regionale e 3) il rispetto di ragionevolezza. La Corte costituzionale riteneva nel caso in esame che difettasse proprio la marginalità dell’intervento, poiché le norme scrutinate non prevedevano adattamenti, integrazioni o specificazione della disciplina statale, ma derogavano proprio al principio fondamentale dell’ordinamento civile della libertà negoziale. È stata dunque dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 20-ter della L.P.  n. 2/1987.

Sentenza n. 80 del 13.04.2017
Giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 7 co. 4, 8, 14, 15, 16, 17, 18 e 66 della L.P. n. 17/2015 (Ordinamento finanziario e contabile dei comuni e delle comunità comprensoriali), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri – accoglimento.
Il ricorrente ravvisava un contrasto dei predetti articoli col D.Lgs. n. 118/2011, il quale disciplina l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni ai fini di garantire l’unitarietà e l’omogeneità della disciplina contabile dei bilanci pubblici. La materia in questione a suo avviso, infatti, entrerebbe nella potestà legislativa esclusiva dello Stato di cui all’art. 117 co. 2 lit. e). Pertanto anche la Provincia autonoma di Bolzano avrebbe dovuto rispettare l’ambito di competenza esclusiva dello Stato e la normativa statale interposta.
Nel corso del giudizio è stata anche promulgata la L.P. n. 25/2016 che ha abrogato, a far data dal 1° gennaio 2017, le disposizioni originarmene impugnate. In caso di ius superveniens ai sensi della Corte, la questione di legittimità può però essere trasferita sul nuovo testo, a condizione che quest’ultimo non appaia dotato di un contenuto radicalmente innovativo. Il ricorrente dunque chiedeva alla Corte che questo trasferimento avvenga, visto che sussistevano i presupposti.
Infine, la Corte costituzionale, accogliendo il ricorso, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme impugnate.

Sentenza n. 118 del 22.05.2017
Tasse automobilistiche: valide le esenzioni stabilite dalla provincia autonoma di Trento
Con la sentenza n. 118 del 2017 il Giudice delle leggi ha affermato che nell’attuale sistema statutario la tassa automobilistica provinciale è un tributo proprio in senso stretto della Provincia autonoma di Trento, la cui disciplina è attribuita alla sua competenza, con la conseguenza che il legislatore provinciale può disporre le esenzioni che reputa opportune, ivi compresa la possibilità di reinserire un’esenzione inizialmente prevista dalla legge statale e poi abrogata, il che non contrasta con i principi generali del sistema tributario statale, alla cui osservanza restano vincolati anche i tributi propri in senso stretto.


PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGELegislazione provinciale
Legge provinciale n. 22 del 16 novembre 2016:
“Debito fuori bilancio”


Legge provinciale n. 23 del 2 dicembre 2016:
“Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 e altre disposizioni”


Legge provinciale n. 25 del 12 dicembre 2016:
“Ordinamento contabile e finanziario dei comuni e delle comunità comprensoriali della Provincia di Bolzano”


Legge provinciale n. 26 del 12 dicembre 2016:
“Disposizioni in materia di personale dei gruppi consiliari del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano”


Legge provinciale n. 27 del 22 dicembre 2016:
“Disposizioni collegate alla legge di stabilità 2017“


Legge provinciale n. 28 del 22 dicembre 2016:
“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per gli esercizi 2017, 2018 e 2019 (Legge di stabilità 2017)”


Legge provinciale n. 29 del 22 dicembre 2016:
“Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2017-2019”


Legge provinciale n. 1 del 27 gennaio 2017:
“Modifiche della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, "Disposizioni sugli appalti pubblici"


Legge provinciale n. 2 del 7 aprile 2017:
Debito fuori bilancio e altre disposizioni”


Giurisprudenza amministrativaLe sentenze possono essere consultate al sito https://www.giustizia-amministrativa.it/.


Sentenza n. 311/2016 – Rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno
Ricorso n. 367/2014 del ricorrente albanese per l’annullamento del rigetto di rinnovo del permesso di soggiorno effettuato dal Questore di Bolzano. Il TAR, in seguito, riteneva legittimo il provvedimento del Questore e motivava la sua decisione con il mancato inserimento nel contesto sociale, nonostante il soggiorno quasi decennale e la mancanza di legami familiari, tali da giustificare un rinnovo del permesso. Il ricorso dunque è stato respinto.

Sentenza n. 319/2016 – Adozione di un provvedimento di divieto di accedere alle manifestazioni sportive (DASPO)
Ricorso n. 239/2015 del ricorrente contro il Ministero dell’Interno – Questura di Bolzano per l’annullamento di un provvedimento contenente un divieto di accedere alle manifestazioni sportive per un periodo di cinque anni. Il ricorrente lamentava nel caso in questione un eccesso di potere perché riteneva che l’Amministrazione sia proceduta nei suoi confronti travisando i fatti. A suo avviso, infatti, l’Amministrazione emanante del provvedimento non avrebbe tenuto conto della sua non attiva partecipazione alla rissa durante un incontro di calcio. Dalle indagini risultava però che è stato proprio il ricorrente ad istigare lo scontro tra i due gruppi di tifosi avversari, anche se in seguito abbia assunto una posizione passiva. Il Tar pertanto, ritenendo infondato il ricorso, lo ha respinto.

Sentenza n. 333/2016 – Violazione delle disposizioni sull’igiene
Ricorso n. 133/2015 del ricorrente contro il Comune di Ponte Gardena e contro l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige – Distretto di Bressanone per l’annullamento di un protocollo d’ispezione e l’ordinanza, mediante la quale è stata disposta l’immediata cessazione dell’attività di alloggio effettuata dall’albergo “Weißes Lamm”. Il ricorrente usava il fabbricato predetto ai fini di alloggiare persone in stato di bisogno. Poiché gli inquilini erano autoresponsabili per la pulitura delle camere, l’ispezione sanitaria accertava una situazione d’igiene precaria e pertanto ne ordinava l’effettuazione di corrispondenti misure di risanamento. Il ricorso in seguito è stato accolto siccome il provvedimento si basava sulla L.P. n. 1/1992, la quale prevede come presupposto per l’adozione espressamente un “immediato pericolo per la salute pubblica”. Nel caso in questione il TAR adito però non ravvisava questo pericolo imminente.

Sentenza n. 10/2017 – Pronuncia di decadenza dell’autorizzazione alla gestione di una sala giochi
Ricorso n. 131/2016 del ricorrente contro la Provincia Autonoma di Bolzano per l’annullamento di un provvedimento avente ad oggetto la decadenza dell’autorizzazione alla gestione della sala giochi di proprietà dello stesso ricorrente e la deliberazione della Giunta provinciale n. 341/2012, la quale individuava i cosiddetti “luoghi sensibili” ai sensi della L.P. n. 13/1992. Nel caso in questione il locale gestito dal ricorrente è ubicato in un raggio di 300 metri da luoghi sensibili (in concreto il Jugendwohnheim “Kolping” e la biblioteca comunale) e pertanto l’autorizzazione in origine concessa non veniva rinnovata. A questo proposito il ricorrente lamentava tra l’altro carenza di istruttoria e di motivazione. In particolare, affermava, che gli atti predetti avrebbero omesso di individuare le “categorie di persone” che il legislatore provinciale intendeva tutelare. Il TAR riteneva la censura però come palesemente infondata, poiché la categoria dei “giovani” è individuata direttamente e in modo inequivoco dall’art. 5bis della L.P. n. 13/1992. Lo stesso articolo, infatti, prevede che le sale gioco non possono essere ubicate in un raggio di 300 metri da istituti frequentati principalmente da giovani. Il ricorso dunque è stato respinto, visto che il focolare per i giovani (“Jugendwohnheim”) rientra sicuramente in tale definizione.

Sentenza n. 47/2017 – Annullamento di una valutazione complessiva per l’ammissione all’esame finale
Ricorso n. 197/2017 del ricorrente contro la Provincia autonoma di Bolzano per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della valutazione complessiva per l’anno scolastico 2015/2016 emessa dal consiglio di classe della scuola alberghiera di Brunico, mediante la quale è stata disposta la non ammissione all’esame finale di un alunno. Il ricorrente lamentava tra l’altro la violazione del principio di buona collaborazione tra scuola e genitori, previsto dall’art 1 L. n. 53/2003. I genitori eccepivano che per la mancata conoscenza della situazione scolastica in cui si trovava il figlio, non avrebbero potuto prendere provvedimenti idonei a evitare la non promozione. Tuttavia le censure si mostravano come infondate. Considerando il sistema d’informazione del registro digitale, la pagella del primo quadrimestre e la partecipazione al giorno per il colloquio con i genitori non si possa venire alla conclusione che i genitori nel caso in questione non abbiano infatti avuto sufficiente conoscenze del imminente pericolo di non promozione di loro figlio. Anche l’eccezione che la scuola non abbia offerta adeguate misure di assistenza al di fuori delle lezioni è da respingere, visto che l’alunno non approfittava delle ore di ripetizione effettivamente offerte da parte della scuola. Per questi motivi il ricorso è stato respinto per infondatezza.

Sentenza n. 68/2017 – Accertamento dell’obbligo di provvedere
Ricorso n. 306/2016 della Gatterer Holding S.r.l. contro il Comune di Brunico per l’accertamento dell’obbligo di provvedere e conseguentemente dell’illegittimità del silenzio da parte dell’Amministrazione comunale. La società ricorrente ha presentato all’amministrazione resistente una proposta di accordo di programma ai sensi della L.P. n. 13/1997 per la riqualificazione urbanistica di un’area situata nella zona industriale di Brunico. La Comune affermava che non sussistesse una pretesa giuridicamente rilevante in capo alla società proponente a vedere trattata la proposta dall’Amministrazione comunale. Il TAR riteneva però esistente un tale obbligo, visto che l’art. 55quinquies della predetta legge attribuisce il potere d’iniziativa di un’attività di pianificazione anche al privato. Il Comune di Brunico dunque è stato condannato a completare il procedimento urbanistico.

Sentenza n. 104/2017 – Criteri per la subconcessione e il subaffidamento di servizi di trasporto pubblico di persone
Ricorso n. 213/2016 del CAA – Consorzio Alto Adige Autonoleggiatori contro la Provincia Autonoma di Bolzano, con l’intervento del Consorzio LIBUS a sostegno dell’amministrazione resistente, per l’annullamento della deliberazione della Giunta Provinciale di Bolzano n. 562/2016 avente ad oggetto i criteri per la subconcessione e il subaffidamento di servizi di trasporto pubblico di persone e modalità di utilizzo dei veicoli”. La deliberazione contestata dava attuazione all’art. 5 L.P. n. 16/1985, introducendo criteri qualitativi e standard comuni per la subconcessione o il subaffidamento di servizi di trasporto di linea. La parte ricorrente riteneva violata la predetta norma per falsa applicazione di legge. La Giunta provinciale, infatti, ha deciso di riservare l’assegnazione delle subconcessioni solo a quegli imprenditori che già fossero concessionari diretti della Provincia Autonoma di Bolzano. Il ricorrente sosteneva che l’art. 5 L.P. n. 16/1985 invece non prevedeva la necessità del possesso di questo determinato requisito soggettivo ai fini della subconcessione. Il TAR ha respinto il ricorso esponendo che la norma in questione debba essere interpretata nel senso che la Giunta era autorizzata a disciplinare l’intero istituto della subconcessione, anche i presupposti soggettivi e non solamente lo svolgimento del procedimento di subselezione, come invece affermava il ricorrente.

Sentenza n. 107/2017 – Pasto vegano nella scuola dell’infanzia
Ricorso n. 241/2016 della ricorrente contro il Comune di Merano per l’annullamento di una determinazione dirigenziale, con la quale è stata rifiutata l’istanza di erogazione di pasto vegano presso la scuola dell’infanzia “Texelpark” di Merano. La ricorrente lamentava tra l’altro la carenza di motivazione del provvedimento impugnato, in quanto l’Amministrazione non ha posto a fondamento del diniego alcuna previsione normativa o regolamentare. Il Tribunale riteneva, infatti, fondata la censura di difetto di motivazione, visto che l’Amministrazione non è mai libera di agire secondo arbitrio, ma ha sempre il dovere di operare secondo legge e il corrispondente obbligo di esporre le ragioni giuridiche del diniego.

Sentenza n. 112/2017 – Mancato recepimento della Legge c.d. “Buona Scuola”
Ricorso n. 272/2016 dei ricorrenti, tutti docenti abilitati all’insegnamento nelle scuole secondarie di lingua italiana, contro la Provincia Autonoma di Bolzano per l’annullamento degli atti provinciali di mancato recepimento della L. 107/2015 (c.d. “Buona Scuola”), destinata all’assunzione dei docenti “precari”. I ricorrenti imputavano all’amministrazione resistente di non aver adatto l’ordinamento provinciale ai principi generali della riforma di sistema ai sensi dalla citata normativa statale. In particolare lamentavano l’omessa predisposizione di un piano straordinario d’immissione in ruolo dei docenti non stabilizzati, ai fini di promuovere uno svuotamento delle graduatorie. I docenti dunque ravvisavano un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai docenti delle altre province. Il TAR adito però rigettava il ricorso considerando vari ostacoli che si frapponevano all’accoglimento del ricorso. Tra l’altro, la c.d. “clausola di salvaguardia” contemplata dal comma 77 dell’art. 1 L. n. 107/2015 deroga al generico obbligo di adeguamento alle disposizioni di principio previste dalla stessa legge. Pertanto le diverse determinazioni adottati dalla Provincia autonoma in materia di assunzione del personale docente sono da ritenere legittime in vista delle specifiche esigenze degli organici provinciali.

Sentenza n. 123/2017 – Chiusura di un immobile delle Forze armate in quanto adibito a gestione alberghiera
Ricorso n. 194/2016 del Ministero della Difesa – Comando Truppe Alpine contro il Comune di Castelrotto per l’annullamento di un’ordinanza del Sindaco avente ad oggetto l’immediata chiusura dell’esercizio “Villa Ausserer” e il pagamento di una sanzione amministrativa. Il bene in questione costituiva base logistica delle Forze Armate ed è stata gestita direttamente dal Comando delle truppe alpine. Il Comune invece ravvisava un esercizio ricettivo a carattere extralberghiero che richiederebbe una licenza per l’esercizio dell’attività di somministrazione di pasti e bevande nonché ricettiva. Il TAR adito rilevava che la “Villa Ausserer” sia indubbiamente un’opera destinata alla difesa nazionale e in quanto tale costituisca un bene demaniale. Di conseguenza il bene debba soccombere alla potestà legislativa ed amministrativa dello Stato. Considerando che il provvedimento impugnato ha fatto applicazione di una norma provinciale ad un caso che non rientrava nel relativo ambito di applicazione, lo stesso è stato ritenuto illegittimo. Il ricorso dunque è stato accolto.

Sentenza n. 138/2017 – Chiusura del punto di nascita di Vipiteno
Ricorso n. 238/2016 della Comune di Vipiteno contro la Provincia Autonoma di Bolzano e l’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano per l’annullamento della deliberazione della Giunta Provinciale avente a oggetto “l’applicazione delle disposizioni in materia dei punti di nascita”. In base all’atto in questione è stata decisa la chiusura del punto di nascita presso l’Ospedale di Vipiteno, a partire dal giorno 1 novembre 2016. Il ricorrente lamentava a questo proposito vari eccessi di potere e violazioni di legge, soprattutto sotto il profilo della mancanza d’istruttoria. Infatti, la PA di Bolzano a suo avviso avrebbe deliberato di chiudere il punto nascita presso l’ospedale di Vipiteno senza verificare se questo fosse riuscito a organizzarsi in modo da soddisfare i requisiti previsti dalla normativa. Il ricorso però è stato respinto dal TAR adito perché ha ravvisato la mancanza dei requisiti minimi per evitare la soppressione del punto nascita di Vipiteno. Mancano, infatti, un numero di parti superiore a 500/anno, la qualificazione come struttura sanitaria di area disagiata e la disponibilità all’interno della struttura della guardia attiva h24 di tutte le quattro figure professionali richieste (ostetrica, ginecologo, pediatra ed anestesista).


PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Legislazione provinciale
http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/Pages/default.aspx?zid=03ffba89-5675-495a-aae6-48c12b38c128

Legge provinciale n. 17 del 1 dicembre 2016
Variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2016 - 2018

Legge provinciale n. 18 del 7 dicembre 2016
Interventi di promozione dell'informazione locale

Decreto del presidente della provincia n. 18-52/Leg del 12 dicembre 2016
Regolamento recante "Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 16 aprile 2015, n. 3-17/Leg "Regolamento di esecuzione dell'articolo 16 bis della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica) in materia di imposta provinciale di soggiorno""

Legge provinciale n. 19 del 29 dicembre 2016
Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2017

Legge provinciale n. 20 del 29 dicembre 2016
Legge di stabilità provinciale 2017

Legge provinciale n. 21 del 29 dicembre 2016
Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2017-2019

Decreto del presidente della provincia n. 1-54/Leg del 25 gennaio 2017
Regolamento concernente modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg "Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz (articolo 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e articolo 5 ter della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9)"

Decreto del presidente della provincia n. 2-55/Leg del 31 gennaio 2017
Regolamento concernente "Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg (Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'articolo 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1)"

Legge provinciale n. 1 del 10 febbraio 2017
Modificazioni della legge provinciale sulle cave 2006 e di disposizioni provinciali connesse

Decreto del presidente della provincia n. 5-58/Leg del 21 febbraio 2017
Regolamento concernente modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 13 marzo 2003, n. 5-126/Leg (Regolamento di esecuzione del capo II della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina delle strade del vino e delle strade dei sapori) relativo all'esercizio dell'attività agrituristica")

Decreto del presidente della provincia n. 6-59/Leg del 23 febbraio 2017
Regolamento d'esecuzione dell'articolo 24, comma 1, della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 (legge di stabilità provinciale 2016) in materia di misure relative all'utilizzo dei prodotti fitosanitari sul territorio provinciale

Decreto del presidente della provincia n. 7-60/Leg del 28 febbraio 2017
Regolamento di attuazione degli articoli 10, comma 3, 21, comma 6, 26, comma 13, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, in materia di corrispettivo per l'affidamento della progettazione di lavori pubblici, di compensi dei commissari esterni all'amministrazione nei concorsi di idee e nei concorsi di progettazione e di sospensione dei pagamenti dell'appaltatore o del concessionario

Giurisprudenza amministrativa
Sentenza 419/2016 - C.S. ed altro C. Comune di Baselga di Pinè ed altro
Trentino - Alto Adige - Urbanistica e edilizia - Definizione di bed and breakfast - Di cui all'art. 33 comma 1, l. prov. Trento n. 7 del 2002 - Evidenzia la connotazione residenziale che contraddistingue tale forma di attività extra-alberghiera e che ne preclude l'insediamento nell'ambito delle "zone alberghiere".

Sentenza 14/2017 - I. s.r.l. ed altro C. Provincia autonoma di Trento ed altro
Atto amministrativo - Discrezionalità tecnica - Sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo sugli atti che costituiscono espressione di discrezionalità tecnica dell'Amministrazione - Profili e limiti.

Sentenza 19/2017 - .S. s.r.l. ed altro C. Provincia autonoma di Trento ed altro
Pubblica amministrazione (P.A.) - Contratti della P.A. - In genere - Appalto - Gara - Concorrenti - Commissione di gara - Composizione - Ai sensi dell'art. 84 comma 2, d.lg. n. 163 del 2006.
La Commissione di gara deve essere composta da esperti nell'area di attività in cui ricade l'oggetto del contratto, ma non necessariamente in tutte e ciascuna delle materie tecniche e scientifiche. La composizione plurale dell'organo è finalizzata a garantire proprio la presenza al suo interno di uno spettro ampio di competenze e ciò senza esigere necessariamente che l'esperienza professionale copra tutti gli aspetti oggetto della gara.

Sentenza 71/2017 - T.P. s.r.l. in proprio e quale mandataria della costituenda A.T.I. con R.G. s.r.l., A.I. s.r.l., P.T. s.r.l. e M.S. & C. s.a.s. ed altro C. Consorzio irriguo rotaliano d.N. ed altro
Pubblica amministrazione (P.A.) - Contratti della P.A. - Procedura di gara - Fissazione dei criteri selettivi di valutazione delle offerte - Deve sempre precedere l'apertura delle buste contenenti le offerte medesime. Aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - Determinazione dei criteri di aggiudicazione da applicarsi nelle valutazioni delle offerte e comunicazione ai partecipanti al momento della presentazione delle offerte - Necessità - Al fine di garantire la par condicio e la trasparenza dell'azione amministrativa.

NEWS
Federal Scholar in Residence 2018 – SCADENZA ISCRIZIONI: 1 luglio 2017
L’Istituto di studi federali comparati ha bandito l’assegno di ricerca Federal Scholar in Residence 2018. Il programma è rivolto a ricercatori, studenti post graduate e operatori del diritto con esperienze in ambito professionale e universitario nello studio comparato del federalismo e del regionalismo. Sono aperte le iscrizioni per l’edizione del 2018. Gli interessati possono inviare un paper in una lingua a scelta fra inglese, tedesco, italiano, francese o spagnolo entro il 1 luglio 2017. Per si prega di consultare il sito ww.eurac.edu/federalscholar

Convenzione sull’Alto Adige: Il Forum dei 100 ha presentato i suoi risultati il 12 maggio 2017 ai membri della Convenzione dei 33. La Convenzione dei 33 li analizza e terrà conto delle proposte per l’elaborazione del suo documento finale. La Convenzione dei 33 il 30 giugno si riunisce per la sua ultima seduta di lavoro. Durante l’estate sia i documenti del Forum dei 100 sia quelli della Convenzione dei 33 verranno tradotti in italiano, tedesco e ladino. A fine settembre tutti i documenti saranno presentati al Consiglio provinciale in una seduta straordinaria. Per ulteriori informazioni: www.konvent.bz.it

Consulta: In Trentino la Consulta ha concluso i suoi lavori e presentato il suo documento preliminare che contiene proposte per la revisione dello Statuto della Regiona Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol. Il processo partecipativo è iniziato e tutti i cittadini sono invitati a commentare ed intergrare il documento elaborato dalla Consulta in una serie di incontri pubblici in tutto il territorio trentino. Per ulteriori informazioni si prega di visionare il sito www.riformastatuto.tn.it

EVENTI

Workshop „Beteiligung von jungen BürgerInnen an politischen Entscheidungen im Alpenraum“, 29 giugno 2017, 9.30-17.00, EURAC Research, Bolzano/Bozen (parte integrante del progetto Interreg Alpine Space „Governance and Youth in the Alps“, GaYA). Per iscriversi e per ulteriori informazioni si prega di scrivere all’Istituto di studi federali comparati, Eurac Research, gaya@eurac.edu

Professor André Lecours (Facoltà di Scienze Politiche, università di Ottawa, Canada), vincitore della quinta edizione del programma Federal Scholar in Residence di EURAC Research presenta la sua ricerca „Federalism and State Responses to Nationalist Movements in Spain, Belgium, Canada, and the United Kingdom: Approaches and Outcomes“ il 3 luglio 2017 dalle ore 11-12.30. Per iscriversi e per ulteriori informazioni si prega di scrivere a federalscholar@eurac.edu

Workshop „Partizipation und Governance – Herausforderungen und neue Ansätze in Politik, Recht und Praxis“ in collaborazione con il Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik ed il Lehrstuhl Diversitätssoziologie della Technische Universität München dal 25-27 settembre 2017 in Eurac Research. Per ulteriori informazioni si prega di scrivere a federalism@eurac.edu

Tavola rotonda „Überarbeitung des Statuts der Autonomen Region Trentino-Südtirol - Autonomiekonvent (Südtirol) und Consulta (Trentino)“ con Arno Kompatscher, presidente della provincia autonoma di Bolzano; Esther Happacher, membro della Convenzione dei 33; Edith Ploner, membro del Forum dei 100 e della Convenzione dei 33; Christian Tschurtschenthaler, presidente della Convenzione dei 33; Jens Woelk, vice-presidente della Consulta; 26.10.2017 in EURAC Research dalle ore 16.30 fino alle ore 18.00.

NOVITÀ EDITORIALI


Bußjäger Peter/Gamper Anna/Ranacher Christian (cur.), Landesverwaltungsgerichtsbarkeit. Funktionsbedingungen und internationaler Vergleich, 2017.

Gamper Anna, Art 34, 35, 36, 37 B-VG, in: Karl Korinek/Michael Holoubek/Christoph Bezemek/Claudia Fuchs/Andrea Martin/Ulrich E. Zellenberg (cur.), Österreichisches Bundesverfassungsrecht, 2017.

Happacher Esther, Südtirols Autonomie im Spiegel der italienischen Verfassungsreformen, Europäisches Journal für Minderheitenfragen 3-4 (2016), 537 ss.

Medda-Windischer Roberta/Kössler Karl (cur.), Regional Citizenship: A Tool for Inclusion of New Minorities in Subnational Entities? Special Focus of the European Yearbook of Minority Issues, Bd. 13, 2017.

Pallaver Günther/Alber Elisabeth/Engl Alice (cur.), Politika 17 – Annuario di politica dell’Alto Adige, 2017.

Schramek Christoph, Gerichtsbarkeit im Bundesstaat, 2017.

Toniatti Roberto/Woelk Jens (cur.), Regional Autonomy, Cultural Diversity and Differentiated Territorial Government: The Case of Tibet – Chinese and Comparative Perspectives, 2017.

Trettel Martina/Klotz Greta, Die Alpen als Laboratorium für grenzüberschreitende Zusammenarbeit: Der EVTZ „Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino“ und die makroregionale Strategie für den Alpenraum, in: Bos Ellen/Griessler Christina/Walsch Christopher (cur.), Die EU-Donauraumstrategie auf dem Prüfstand. Erfahrungen und perspektiven, Andrassy Studien zur Europaforschung, 2017, 199 ss.

Warner Johannes, Betteln in Tirol. Vom absoluten Verbot bis zum Versuch einer Regulierung, 2017.

Woelk Jens, From compromise to compact? Working autonomy in South Tyrol, in Roberto Toniatti, Jens Woelk (cur.), Regional Autonomy, Cultural Diversity and Differentiated Territorial Government: The Case of Tibet – Chinese and Comparative Perspectives, 2017, 133 ss.

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1/2017
June 1, 2017

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
VfGH 01.12.2016, E 1110/2015 ua; la limitazione legislativa dell’utilizzo e dell’imitazione del simbolo della Croce Rossa non presenta profili di incostituzionalità:
Il § 8 della Legge sulla Croce Rossa vieta tra le altre cose l’utilizzo del simbolo della Croce Rossa e di altri simboli che ne rappresentino un’imitazione. In occasione di un ricorso di un’organizzazione di soccorso e di una clinica veterinaria, la Corte Costituzionale (VfGH) ha ritenuto che la chiara possibilità di distinguere la Croce Rossa da altre organizzazioni sia indispensabile per l’adempimento dei suoi compiti umanitari in ottemperanza ai trattati internazionali, e che essa non sia sproporzionata allo scopo a fronte del fatto che le altre organizzazioni, per caratterizzare tramite l’uso di simboli la propria attività, dispongono di ampie alternative. La norma impugnata, secondo la Corte, non è dunque incostituzionale, né relativamente al diritto involabile della proprietà, né relativamente al principio di uguaglianza.

VfGH 02.12.2016, G 105/2015; non è incostituzionale il divieto di custodire le salme al di fuori degli impianti destinati alla sepoltura:
Il § 10 della Legge regionale viennese sulla custodia delle salme e le sepolture prevede che le salme dei defunti, immediatamente dopo la constatazione della morte da parte del medico a ciò preposto, vengano condotte nella camera mortuaria di un impianto destinato alla sepoltura e che l’esposizione delle medesime per la durata della cerimonia funebre debba avvenire in una sala a ciò preposta all’interno di tale impianto.
La Corte Costituzionale (VfGH) ha ritenuto, nel caso presente, che il fondamentale divieto di esposizione delle salme al di fuori di un impianto destinato alla sepoltura non violi il principio di uguaglianza e nemmeno la libertà di esercizio dell’attività economica di un’impresa privata di pompe funebri. A giudizio della Corte tale disciplina non è inopportuna dato che la limitazione da essa prevista è assolutamente nell’interesse della collettività (ad es. per evitare il rischio di infezioni) e dato che, tramite la disposizione in oggetto, si evita tra l’altro che le salme siano oggetto di ulteriori trasporti.

VfGH 23.02.2017, E 70/2017; non è incostituzionale l’applicazione dei limiti di velocità per motivi di tutela ambientale alle auto elettriche:
Non è irrazionale che, basandosi sulle disposizioni della Legge sulla tutela dalle emissioni nell’aria, un regolamento disponga un limite di velocità dovuto alla quantità delle emissioni, che sia uguale per tutti senza distinguere tra le varie tipologie di autoveicoli e l’emissione di sostanze nocive prodotta da ciascuna di esse. Il motivo di ciò, come la Corte Costituzionale (VfGH) ha già accertato in VfSlg. – Decisioni della Corte Costituzionale – 19.498/2011, è che stabilire diversi limiti di velocità per le autovetture comprometterebbe il flusso della circolazione costituendo un fattore di rischio per la sicurezza nel traffico. Inoltre si verificherebbe un “sistema a velocità differenziate” a causa del quale il limite di velocità perderebbe almeno in parte il suo effetto di riduzione delle emissioni. La nuova sentenza della Corte Costituzionale era stata originata dal ricorso promosso dal proprietario di un’auto elettrica, il quale sosteneva che il limite di velocità fissato sull’autostrada Linz ovest non lo riguardasse per il fatto che la sua vettura non produce sostanze nocive per l’atmosfera.

VfGH 24.02.2017, E 257/2017; rigetto del ricorso circa il riconoscimento dei sudtirolesi quali cittadini austriaci:
Con la pronuncia in questione la Corte Costituzionale (VfGH) ha respinto cinque ricorsi contro decisioni del Tribunale amministrativo di Vienna, i quali miravano al riconoscimento dei sudtirolesi quali cittadini austriaci. La Corte Costituzionale ha rigettato da un lato la trattazione del ricorso poiché le violazioni di diritti in esso contestate derivavano in gran parte da un’erronea applicazione di una legge ordinaria, senza dare dunque origine ad alcuna questione di diritto costituzionale. Dall’altro la Corte, in riferimento ad eventuali questioni di costituzionalità, ha rimandato alla sua giurisprudenza costante circa l’interpretazione delle disposizioni riguardanti la cittadinanza contenute nel Trattato di Saint-Germain e ha rigettato la trattazione del ricorso in quanto “ricorso temerario”. Nel prossimo futuro anche la Corte Amministrativa Suprema (VwGH) dovrà decidere su tale materia.

VfGH 14.03.2017, V 23/2016; parziale illegittimità costituzionale del Regolamento del Comune di Bregenz sul divieto di mendicare:
Il § 1 del Regolamento del Comune di Bregenz sul divieto di mendicare proibisce in generale la richiesta di elemosine in determinati mercati e in occasione di determinate manifestazioni pubbliche. La Corte Costituzionale (VfGH) ha ritenuto che il Consiglio comunale di Bregenz, capitale del Vorarlberg, non è stato in grado di fornire la prova del fatto che lo specifico danno, che deve ricorrere affinché sia vietata la richiesta di elemosine (anche se) silente in luoghi pubblici, ricorra veramente per le manifestazioni pubbliche comprese nel regolamento in questione. Inoltre il divieto di mendicare previsto dal Regolamento del Comune di Bregenz non prevedeva sufficienti differenziazioni in merito all’orario.

VfGH 14.03.2017, E 3282/2016; il monopolio del gioco d’azzardo vigente in Austria non integra una violazione del diritto dell’Unione Europea e nemmeno una discriminazione al rovescio; il caso Karelin contro la Russia non è applicabile all’Austria:
La Corte Costituzionale (VfGH) rimanda, nel caso presente, alle sue precedenti esposizioni (E 945/2016 ua del 15/10/2016; vedi anche newsletter 2/16), secondo le quali le disposizioni della Legge sul gioco d’azzardo non violano il diritto dell’Unione Europea e quindi non si può nemmeno parlare di una discriminazione al rovescio.
Inoltre il cosiddetto “principio della decisione d’ufficio” vigente nel cosiddetto “procedimento penale-amministrativo” austriaco e riguardante sia le pubbliche amministrazioni che i Tribunali amministrativi – anche in assenza, nell’udienza dinanzi al Tribunale amministrativo, dell’autorità che commina la sanzione penale-amministrativa – non viola, secondo la Corte, l’art. 6 CEDU. La decisione della Corte EDU nella causa Karelin contro la Russia (EGMR 20.09.2016, App Nr 926/08) è, non da ultimo a causa della piena tutela giuridica assicurata dai Tribunali amministrativi dotati di piena competenza, inapplicabile all’ordinamento austriaco.

VfGH 14.03.2017, G 164/2016; il divieto di vendita per corrispondenza di sigarette elettroniche previsto dalla legge non è incostituzionale:
La Corte Costituzionale (VfGH) ha decisoche il divieto di vendita per corrispondenza di sigarette elettroniche previsto dalla Legge sui prodotti del tabacco, il divieto di fumo e la tutela dei non fumatori non rappresenta una violazione della libertà di esercizio delle attività economiche (Art 6 StGG, Costituzione Statale del 1867) o della libertà di impresa (Art 16 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea). Rientra nel potere politico del legislatore vietare la vendita per corrispondenza di determinati prodotti quando essi possano avere ripercussioni negative sulla salute; ciò è nell’interesse pubblico alla tutela della salute, dei consumatori e dei minori; il divieto, oltre a ciò, è da considerarsi non sproporzionato alla causa.


DIRITTO DEL LAND TIROLO
Avvertenza: Per le Gazzette ufficiali del Land e le versioni consolidate delle varie leggi consultare http://www.ris.bka.gv.at/Lr-Tirol/. Le relative bozze delle consulenze e i pareri, nonché le proposte presentate dal Governo comprensive di Annotazioni Esplicative sono consultabili sulla homepage del Parlamento (Landtag) del Tirolo (http://www.tirol.gv.at/landtag/) sotto “Parlamentarische Materialien” (Materiali parlamentari).

Legge ospedaliera del Tirolo (riforma), LGBl 152/2016:
La presente riforma dà esecuzione ai principi stabiliti da diverse leggi federali.

“Riforme del pubblico impiego” (Gemeindebeamtengesetz – Legge sui pubblici funzionari presso i Comuni 1970, LGBl 153/2016; Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetz – Legge sugli impiegati a contratto presso i Comuni 2012, LGBl 154/2016; Innsbrucker Gemeindebeamtengesetz – Legge sui pubblici funzionari del Comune di Innsbruck 1970, LGBl 155/2016, Innsbrucker Vertragsbedienstetengesetz – Legge sugli impiegati a contratto presso il Comune di Inssbruck, LGBl 156/2016):
Creazione della possibilità di distaccamento in servizio presso altri Comuni, Consorzi di Comuni o altri enti.

Legge del Tirolo di informazione ambientale 2005 (riforma), LGBl 12/2017:
Adeguamento alla normativa federale della Legge di informazione ambientale e nuova disciplina della tutela giuridica.

Legge del Tirolo per la riforma amministrativa 2017, LGBl 26/2017:
Prosecuzione e integrazione delle misure prese negli ultimi anni al fine di snellire le strutture amministrative esistenti, di ridurre la burocrazia nonché di deregolamentare e consolidare l’ordinamento giuridico del Land, anche tramite l’accorpamento di numerosi fondi nel bilancio del Land, l’abrogazione di una serie di leggi regionali e di provvedimenti per l’accelerazione dei tempi nello svolgimento di procedimenti e progetti.

Legge del Tirolo di adeguamento dell’ordinamento giuridico 2017, LGBl 32/2017:
Integrazione delle misure di riforma amministrativa e di deregolamentazione; abrogazione di tutte le norme vigenti nella forma di leggi regionali ordinarie entrate in vigore, nella loro forma originaria, prima del 1° gennaio 1980 (salvo eccezioni tassativamente indicate).



GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA Corte Amministrativa Suprema
16.12.2016, Ra 2016/02/0228; è legittimo, nonostante la sopravvenuta autorizzazione ai sensi della Legge regionale viennese sulle scommesse, il sequestro di dispositivi automatici per scommesse:
Nel caso in oggetto quattro dispositivi automatici per scommesse appartenenti alla s.r.l. in causa erano stati sequestrati per ordine dell’amministrazione del Comune di Vienna quale sanzione per impedire la prosecuzione dell’attività. La Corte amministrativa suprema (VwGH) ha deciso, nel caso presente, che la s.r.l., nel momento in cui si è verificato il provvedimento, non disponeva dell’autorizzazione prevista dalla Legge sulle tasse per i totalizzatori e gli allibratori (GTBW-G); tale circostanza non era modificata dall’autorizzazione, ottenuta comunque in un momento successivo, ai sensi della Legge regionale viennese sulle scommesse. Come già la GTBW-G, anche la Legge regionale viennese sulle scommesse prevede l’illecito amministrativo dell’intermediazione di scommesse senza la necessaria autorizzazione e, quale sanzione, il sequestro degli oggetti. Di conseguenza anche ai sensi della Legge regionale viennese sulle scommesse, una volta emanata, era rilevabile il sospetto di illecito amministrativo, cosicché il sequestro dei dispositivi per impedire l’attività era da considerarsi legittimo.

21.12.2016, Ra 2016/04/0117; qualità di parte in causa di organizzazioni per la tutela ambientale riconosciute nel procedimento di accertamento della necessità della verifica di impatto ambientale (UVP-Feststellungsverfahren):
Ai sensi della Legge sulle certificazioni di impatto ambientale del 2000, le organizzazioni per la tutela ambientale riconosciute hanno il diritto di presentare ricorso alla Corte suprema amministrativa nei confronti di un provvedimento che stabilisca la non necessità della verifica di impatto ambientale. Nel caso presente la Corte (VwGH) era chiamata a giudicare circa l’estensione della qualità di parte e argomentava che le organizzazioni di tutela ambientale devono avere la possibilità, nel corso del procedimento di accertamento della necessità della verifica di impatto ambientale, di esercitare gli stessi diritti esercitati dai singoli soggetti. A tali organizzazioni riconosciute spetta dunque il diritto di richiedere il rispetto di quelle norme ambientali che tutelino gli interessi della collettività, ma anche al rispetto di beni giuridici spettanti a singoli soggetti.

07.03.2017, Ra 2016/02/0145-0146-5; rilevamento dell’identità della persona alla guida di un veicolo: anche le persone giuridiche possono essere obbligate a fornire informazioni:
Il § 103 comma 2 della Legge sulla circolazione dei veicoli  (Kraftfahrgesetz) del 1967 prevede che l’amministrazione possa chiedere al soggetto cui sia intestato un veicolo di dichiarare chi fosse alla guida di esso in un determinato momento e in un determinato luogo. Nel caso in cui il soggetto cui il veicolo è intestato non sia in grado di fornire di persona tale informazione, questi avrà l’obbligo di nominare la persona che sia in grado di farlo. Nel caso in oggetto la Corte suprema amministrativa (VwGH) ha chiarito che anche le persone giuridiche ai sensi di questa disposizione possono essere obbligate a fornire tale informazione, poiché la lettera della legge non prevede alcuna limitazione nel senso che il soggetto intestatario debba essere necessariamente una persona fisica.

29.03.2017, Ra 2016/10/0141; verifica del fabbisogno di farmacie – la nuova situazione giuridica è conforme alla giurisprudenza della CGUE; non si ha alcuna discriminazione incostituzionale dei cittadini austriaci all’interno di un periodo transitorio giustificato:
Ai sensi della Legge sull’esercizio delle farmacie (Apothekengesetz) la concessione per una farmacia pubblica ancora non esistente può essere conferita solo a condizione che sia riscontrabile un bisogno in tal senso. La Corte amministrativa suprema (VwGH) ha deciso nel caso in oggetto che dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (C-367/12, C-634/15) si evince che non è la verifica della necessità di una farmacia non ancora esistente a dover essere considerata contraria al diritto dell’UE, ma solo il fatto che si stabilisca “in generale” come base di calcolo un numero di potenziali clienti fissato una volta per tutte. Secondo la Corte inoltre non ricorre alcuna discriminazione al rovescio, poiché tramite la riforma di cui in BGBl I Nr 103/2016 la flessibilità richiesta della CGUE nell’accertare l’effettivo bisogno di una farmacia non ancora esistente è rispettata.

Tribunale amministrativo del Land Tirolo
03.01.2017, LVwG-2016/22/2811-1; concessione edilizia; organo competente; vicesindaco; nullità assoluta:
Se, dalla dovuta disamina complessiva di un atto, e in particolare da quella del dispositivo della delibera (in questo caso: “Il vicesindaco del Comune di XY, in quanto ufficio competente in materia edile ai sensi del § 53 TBO – Ordinamento sull’edilizia del Tirolo – del 2011 delibera circa l’istanza in oggetto”), risulti che una concessione edilizia non è attribuibile al sindaco in quanto organo competente ai sensi del § 53 comma 1 TBO 2011, ma al vicesindaco, e dunque a organo sfornito di competenza, detta delibera sarà affetta da nullità assoluta. Il ricorso contro l’atto è dunque da considerarsi inammissibile.

13.01.2017, LVwG-2016/23/2127-6; piano di abbattimento; provvedimenti per il contenimento di danni provocati dalla selvaggina; limitazione:
Il piano di abbattimento è da considerarsi obbligatorio e il caso dell’inadempimento è sottoposto alla sanzione prevista dal § 70 TJG (Legge tirolese sulle attività venatorie). Solo nel caso in cui l’abbattimento si verifichi diversamente da come previsto dal piano l’autorità competente dovrà prescrivere che esso si svolga ai sensi del § 52 TJG. Per tale motivo, in caso di esercizio regolare dell’attività venatoria e di sufficiente adempimento dei piani di abbattimento, non dovrebbe essere necessario emanare provvedimenti per il contenimento dei danni provocati dalla selvaggina.

02.02.2017, LVwG-2016/20/2573-3; violazioni al codice della strada (StVO) e alla Legge sulla circolazione dei veicoli (KFG); superamento della velocità massima consentita; impennate in motocicletta:
Il sollevamento della ruota anteriore e l’esecuzione della cosiddetta “impennata” integra una condotta del conducente che non corrisponde alla specificità del veicolo. Il ricorrente ha violato in tal modo il § 102 comma 3 quarta frase KFG. Allo stesso modo, finendo sul lato sinistro della carreggiata, ha compiuto altresì una condotta contraria alla norma che impone la guida a destra, contenuta nel § 7 comma 1 StVO. L’interesse alla sicurezza nella circolazione stradale perseguito dalla norma violata è stato compromesso in misura rilevante. Le statistiche degli incidenti stradali mostrano che i motociclisti sono utenti particolarmente a rischio. L’elevata velocità comportava senza dubbio un notevole fattore di rischio.

23.02.2017, LVwG-2016/37/2313-1; comunità agricola su fondo comunale, controversia derivante dalla qualità di socio, competenza dell’autorità amministrativa agraria:
Una controversia derivante dalla qualità di socio è caratterizzato dal fatto di avere ad oggetto diritti (o obblighi) della comunità agricola (Agrargemeinschaft) nei confronti del socio, diritti (o obblighi) del socio nei confronti della comunità agricola e diritti (o obblighi) del socio nei confronti degli altri soci della comunità agricola. Oggetto della decisione dell’autorità amministrativa agraria può essere dunque solo quanto stabilito dalla TFLG (Legge catastale del Land Tirolo) del 1996, dai piani regolatori e dagli statuti amministrativi circa la qualità di socio in dette comunità. Sulle controversie che esulino da tale ambito e che non hanno più nulla a che fare con la qualità di socio deve pronunciarsi fondamentalmente, ai sensi del § 1 JN (Ordinamento giudiziario austriaco), il giudice ordinario.

27.02.2017, LVwG-2017/35/0384-2; divieto di guida notturna, ignoranza del divieto, obbligo di informarsi:
L’ignoranza del divieto è imputabile al soggetto quando questi non si sia informato su di esso malgrado ciò sia imposto dalla norma in questione. Sussiste dunque, quanto a ciò, un obbligo di informarsi. Domandare informazioni al datore di lavoro non soddisfa, in tale ambito, il criterio di una richiesta di informazioni compiuta secondo diligenza. L’informazione ricevuta da un “agente di polizia” di cui il ricorrente non conosceva il nome e che egli non ha saputo individuare in nessun modo non scusava in alcun modo l’errore del ricorrente circa la sussistenza del divieto.

17.03.2017, LVwG-2017/22/0451-1: registrazione di domicilio presso la seconda casa; mancato rispetto del termine; termine “di diritto sostanziale”; non remissione in termini:
Il termine stabilito dal § 17 comma 3 TROG 2016 (Legge del Tirolo sulla gestione del territorio del 2016), ai sensi del quale i domicili i quali a) fossero utilizzati legittimamente quali secondi domicili, ai sensi delle disposizioni sulla gestione del territorio, alla data del 31 dicembre 1993 e b) siano stati utilizzati in quanto secondi domicili anche in seguito, potevano essere registrati successivamente dal loro proprietario o da altri aventi diritto entro e non oltre il 30 giugno 2014 presso il sindaco, è un “termine di diritto sostanziale”. Una remissione in termini ai sensi del § 71 AVG (Legge generale sul procedimento giudiziario) in seguito alla scadenza di tale termine è dunque esclusa.

ITALIA
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALEhttp://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do

Sentenza n. 270 del 15.12.2016
Giudizio per conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti dello Stato, in relazione all’ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015, recante “Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica” – rigetto.
La Provincia autonoma articolava il ricorso per conflitto di attribuzione in tre censure.
Innanzitutto, lamentava la violazione delle competenze provinciali di cui agli artt. 8, 9 e 16 dello statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione di cui al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, e al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, nonché all’art. 117 co. 3 Cost. L’ordinanza violerebbe dunque a suo avviso le competenze in materia di agricoltura, patrimonio zootecnico e di tutela della salute pubblica, nonché le competenze provinciali in materia di igiene e sanità.
Inoltre la Provincia autonoma riteneva violata la competenza riconosciuta in materia di trasposizione delle norme europee di cui all’art. 117 co. 5 Cost., visto che l’ordinanza in questione abbia introdotta la diretta identificazione elettronica dei bovini senza il rispetto del limite temporale previsto in capo alla Provincia autonoma per dare attuazione sul proprio territorio alle norme dell’Unione europea.
Con l’ultima censura la Provincia autonoma prospettava l’invasione delle competenze provinciali di cui agli artt. 8, 9 e 16 dello statuto speciale di autonomia, in relazione agli artt. 99, 100, 101 e 102 dello statuto medesimo, ossia in relazione alle disposizioni statutarie che tutelano il diritto all’utilizzo della propria madrelingua e che parificano la lingua tedesca a quella italiana.
La Corte costituzionale in seguito riteneva le censure come infondate. A suo avviso, infatti, l’ordinanza ministeriale attenga alla materia di competenza esclusiva dello Stato la “profilassi internazionale” di cui all’art. 117 co. 1, lit. q) Cost.. Accolta questa impostazione, anche la seconda censura relativa alla violazione dell’art. 117 co. 5 era da respingere, poiché la norma in questione riconoscerebbe alle Regioni il potere di attuare gli atti dell’UE soltanto nelle materie di loro competenza. Anche la terza censura non convinceva la Corte, e pertanto il conflitto di attribuzione è stato dichiarato inammissibile.

Sentenza n. 283 del 21.12.2016
Giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 20-ter co. 1 lit. b) e d) e co. 4 della legge provinciale n. 2/1987 (Norme per l’amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano) promosso dal Tribunale ordinario di Bolzano con riferimento agli artt. 3 e 177 co. 2 lit. l) Cost. - accoglimento
La questione di legittimità costituzionale del predetto articolo è stata sollevata in seguito ad un procedimento civile tra una persona privata e la Provincia autonoma. L’articolo in questione, infatti, introduceva nuove categorie di beneficiari di un diritto di prelazione agraria sui fondi agricoli “ex beni dello Sato”, sconosciute alla disciplina statale. Inoltre fissava un ordine di priorità diverso ai fini della vendita da quello previsto dalla normativa statale, dando luogo così ad un’invasione nella materia dell’ordinamento civile. Anche il mezzo di comunicazione dell’intenzione di vendere i fondi agricoli era difforme dalla disciplina statale, in quanto prevedeva l’affissione all’albo della Comune e non la comunicazione individuale ai titolari di diritti di prelazione.
Il giudizio dunque ruotava dintorna alla questione se le competenze regionali abbiano o no trasgredite in modo eccessivo il limite del diritto privato, materia di competenza esclusiva dello Stato.  Condizioni imprescindibili, per giustificare l’intervento regionale ai sensi della Corte sarebbero: 1) la sua marginalità, 2) la connessione con una materia di competenza regionale e 3) il rispetto di ragionevolezza. La Corte costituzionale riteneva nel caso in esame che difettasse proprio la marginalità dell’intervento, poiché le norme scrutinate non prevedevano adattamenti, integrazioni o specificazione della disciplina statale, ma derogavano proprio al principio fondamentale dell’ordinamento civile della libertà negoziale. È stata dunque dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 20-ter della L.P.  n. 2/1987.

Sentenza n. 80 del 13.04.2017
Giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 7 co. 4, 8, 14, 15, 16, 17, 18 e 66 della L.P. n. 17/2015 (Ordinamento finanziario e contabile dei comuni e delle comunità comprensoriali), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri – accoglimento.
Il ricorrente ravvisava un contrasto dei predetti articoli col D.Lgs. n. 118/2011, il quale disciplina l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni ai fini di garantire l’unitarietà e l’omogeneità della disciplina contabile dei bilanci pubblici. La materia in questione a suo avviso, infatti, entrerebbe nella potestà legislativa esclusiva dello Stato di cui all’art. 117 co. 2 lit. e). Pertanto anche la Provincia autonoma di Bolzano avrebbe dovuto rispettare l’ambito di competenza esclusiva dello Stato e la normativa statale interposta.
Nel corso del giudizio è stata anche promulgata la L.P. n. 25/2016 che ha abrogato, a far data dal 1° gennaio 2017, le disposizioni originarmene impugnate. In caso di ius superveniens ai sensi della Corte, la questione di legittimità può però essere trasferita sul nuovo testo, a condizione che quest’ultimo non appaia dotato di un contenuto radicalmente innovativo. Il ricorrente dunque chiedeva alla Corte che questo trasferimento avvenga, visto che sussistevano i presupposti.
Infine, la Corte costituzionale, accogliendo il ricorso, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme impugnate.

Sentenza n. 118 del 22.05.2017
Tasse automobilistiche: valide le esenzioni stabilite dalla provincia autonoma di Trento
Con la sentenza n. 118 del 2017 il Giudice delle leggi ha affermato che nell’attuale sistema statutario la tassa automobilistica provinciale è un tributo proprio in senso stretto della Provincia autonoma di Trento, la cui disciplina è attribuita alla sua competenza, con la conseguenza che il legislatore provinciale può disporre le esenzioni che reputa opportune, ivi compresa la possibilità di reinserire un’esenzione inizialmente prevista dalla legge statale e poi abrogata, il che non contrasta con i principi generali del sistema tributario statale, alla cui osservanza restano vincolati anche i tributi propri in senso stretto.


PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGELegislazione provinciale
Legge provinciale n. 22 del 16 novembre 2016:
“Debito fuori bilancio”


Legge provinciale n. 23 del 2 dicembre 2016:
“Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 e altre disposizioni”


Legge provinciale n. 25 del 12 dicembre 2016:
“Ordinamento contabile e finanziario dei comuni e delle comunità comprensoriali della Provincia di Bolzano”


Legge provinciale n. 26 del 12 dicembre 2016:
“Disposizioni in materia di personale dei gruppi consiliari del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano”


Legge provinciale n. 27 del 22 dicembre 2016:
“Disposizioni collegate alla legge di stabilità 2017“


Legge provinciale n. 28 del 22 dicembre 2016:
“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per gli esercizi 2017, 2018 e 2019 (Legge di stabilità 2017)”


Legge provinciale n. 29 del 22 dicembre 2016:
“Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2017-2019”


Legge provinciale n. 1 del 27 gennaio 2017:
“Modifiche della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, "Disposizioni sugli appalti pubblici"


Legge provinciale n. 2 del 7 aprile 2017:
Debito fuori bilancio e altre disposizioni”


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Sentenza n. 311/2016 – Rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno
Ricorso n. 367/2014 del ricorrente albanese per l’annullamento del rigetto di rinnovo del permesso di soggiorno effettuato dal Questore di Bolzano. Il TAR, in seguito, riteneva legittimo il provvedimento del Questore e motivava la sua decisione con il mancato inserimento nel contesto sociale, nonostante il soggiorno quasi decennale e la mancanza di legami familiari, tali da giustificare un rinnovo del permesso. Il ricorso dunque è stato respinto.

Sentenza n. 319/2016 – Adozione di un provvedimento di divieto di accedere alle manifestazioni sportive (DASPO)
Ricorso n. 239/2015 del ricorrente contro il Ministero dell’Interno – Questura di Bolzano per l’annullamento di un provvedimento contenente un divieto di accedere alle manifestazioni sportive per un periodo di cinque anni. Il ricorrente lamentava nel caso in questione un eccesso di potere perché riteneva che l’Amministrazione sia proceduta nei suoi confronti travisando i fatti. A suo avviso, infatti, l’Amministrazione emanante del provvedimento non avrebbe tenuto conto della sua non attiva partecipazione alla rissa durante un incontro di calcio. Dalle indagini risultava però che è stato proprio il ricorrente ad istigare lo scontro tra i due gruppi di tifosi avversari, anche se in seguito abbia assunto una posizione passiva. Il Tar pertanto, ritenendo infondato il ricorso, lo ha respinto.

Sentenza n. 333/2016 – Violazione delle disposizioni sull’igiene
Ricorso n. 133/2015 del ricorrente contro il Comune di Ponte Gardena e contro l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige – Distretto di Bressanone per l’annullamento di un protocollo d’ispezione e l’ordinanza, mediante la quale è stata disposta l’immediata cessazione dell’attività di alloggio effettuata dall’albergo “Weißes Lamm”. Il ricorrente usava il fabbricato predetto ai fini di alloggiare persone in stato di bisogno. Poiché gli inquilini erano autoresponsabili per la pulitura delle camere, l’ispezione sanitaria accertava una situazione d’igiene precaria e pertanto ne ordinava l’effettuazione di corrispondenti misure di risanamento. Il ricorso in seguito è stato accolto siccome il provvedimento si basava sulla L.P. n. 1/1992, la quale prevede come presupposto per l’adozione espressamente un “immediato pericolo per la salute pubblica”. Nel caso in questione il TAR adito però non ravvisava questo pericolo imminente.

Sentenza n. 10/2017 – Pronuncia di decadenza dell’autorizzazione alla gestione di una sala giochi
Ricorso n. 131/2016 del ricorrente contro la Provincia Autonoma di Bolzano per l’annullamento di un provvedimento avente ad oggetto la decadenza dell’autorizzazione alla gestione della sala giochi di proprietà dello stesso ricorrente e la deliberazione della Giunta provinciale n. 341/2012, la quale individuava i cosiddetti “luoghi sensibili” ai sensi della L.P. n. 13/1992. Nel caso in questione il locale gestito dal ricorrente è ubicato in un raggio di 300 metri da luoghi sensibili (in concreto il Jugendwohnheim “Kolping” e la biblioteca comunale) e pertanto l’autorizzazione in origine concessa non veniva rinnovata. A questo proposito il ricorrente lamentava tra l’altro carenza di istruttoria e di motivazione. In particolare, affermava, che gli atti predetti avrebbero omesso di individuare le “categorie di persone” che il legislatore provinciale intendeva tutelare. Il TAR riteneva la censura però come palesemente infondata, poiché la categoria dei “giovani” è individuata direttamente e in modo inequivoco dall’art. 5bis della L.P. n. 13/1992. Lo stesso articolo, infatti, prevede che le sale gioco non possono essere ubicate in un raggio di 300 metri da istituti frequentati principalmente da giovani. Il ricorso dunque è stato respinto, visto che il focolare per i giovani (“Jugendwohnheim”) rientra sicuramente in tale definizione.

Sentenza n. 47/2017 – Annullamento di una valutazione complessiva per l’ammissione all’esame finale
Ricorso n. 197/2017 del ricorrente contro la Provincia autonoma di Bolzano per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della valutazione complessiva per l’anno scolastico 2015/2016 emessa dal consiglio di classe della scuola alberghiera di Brunico, mediante la quale è stata disposta la non ammissione all’esame finale di un alunno. Il ricorrente lamentava tra l’altro la violazione del principio di buona collaborazione tra scuola e genitori, previsto dall’art 1 L. n. 53/2003. I genitori eccepivano che per la mancata conoscenza della situazione scolastica in cui si trovava il figlio, non avrebbero potuto prendere provvedimenti idonei a evitare la non promozione. Tuttavia le censure si mostravano come infondate. Considerando il sistema d’informazione del registro digitale, la pagella del primo quadrimestre e la partecipazione al giorno per il colloquio con i genitori non si possa venire alla conclusione che i genitori nel caso in questione non abbiano infatti avuto sufficiente conoscenze del imminente pericolo di non promozione di loro figlio. Anche l’eccezione che la scuola non abbia offerta adeguate misure di assistenza al di fuori delle lezioni è da respingere, visto che l’alunno non approfittava delle ore di ripetizione effettivamente offerte da parte della scuola. Per questi motivi il ricorso è stato respinto per infondatezza.

Sentenza n. 68/2017 – Accertamento dell’obbligo di provvedere
Ricorso n. 306/2016 della Gatterer Holding S.r.l. contro il Comune di Brunico per l’accertamento dell’obbligo di provvedere e conseguentemente dell’illegittimità del silenzio da parte dell’Amministrazione comunale. La società ricorrente ha presentato all’amministrazione resistente una proposta di accordo di programma ai sensi della L.P. n. 13/1997 per la riqualificazione urbanistica di un’area situata nella zona industriale di Brunico. La Comune affermava che non sussistesse una pretesa giuridicamente rilevante in capo alla società proponente a vedere trattata la proposta dall’Amministrazione comunale. Il TAR riteneva però esistente un tale obbligo, visto che l’art. 55quinquies della predetta legge attribuisce il potere d’iniziativa di un’attività di pianificazione anche al privato. Il Comune di Brunico dunque è stato condannato a completare il procedimento urbanistico.

Sentenza n. 104/2017 – Criteri per la subconcessione e il subaffidamento di servizi di trasporto pubblico di persone
Ricorso n. 213/2016 del CAA – Consorzio Alto Adige Autonoleggiatori contro la Provincia Autonoma di Bolzano, con l’intervento del Consorzio LIBUS a sostegno dell’amministrazione resistente, per l’annullamento della deliberazione della Giunta Provinciale di Bolzano n. 562/2016 avente ad oggetto i criteri per la subconcessione e il subaffidamento di servizi di trasporto pubblico di persone e modalità di utilizzo dei veicoli”. La deliberazione contestata dava attuazione all’art. 5 L.P. n. 16/1985, introducendo criteri qualitativi e standard comuni per la subconcessione o il subaffidamento di servizi di trasporto di linea. La parte ricorrente riteneva violata la predetta norma per falsa applicazione di legge. La Giunta provinciale, infatti, ha deciso di riservare l’assegnazione delle subconcessioni solo a quegli imprenditori che già fossero concessionari diretti della Provincia Autonoma di Bolzano. Il ricorrente sosteneva che l’art. 5 L.P. n. 16/1985 invece non prevedeva la necessità del possesso di questo determinato requisito soggettivo ai fini della subconcessione. Il TAR ha respinto il ricorso esponendo che la norma in questione debba essere interpretata nel senso che la Giunta era autorizzata a disciplinare l’intero istituto della subconcessione, anche i presupposti soggettivi e non solamente lo svolgimento del procedimento di subselezione, come invece affermava il ricorrente.

Sentenza n. 107/2017 – Pasto vegano nella scuola dell’infanzia
Ricorso n. 241/2016 della ricorrente contro il Comune di Merano per l’annullamento di una determinazione dirigenziale, con la quale è stata rifiutata l’istanza di erogazione di pasto vegano presso la scuola dell’infanzia “Texelpark” di Merano. La ricorrente lamentava tra l’altro la carenza di motivazione del provvedimento impugnato, in quanto l’Amministrazione non ha posto a fondamento del diniego alcuna previsione normativa o regolamentare. Il Tribunale riteneva, infatti, fondata la censura di difetto di motivazione, visto che l’Amministrazione non è mai libera di agire secondo arbitrio, ma ha sempre il dovere di operare secondo legge e il corrispondente obbligo di esporre le ragioni giuridiche del diniego.

Sentenza n. 112/2017 – Mancato recepimento della Legge c.d. “Buona Scuola”
Ricorso n. 272/2016 dei ricorrenti, tutti docenti abilitati all’insegnamento nelle scuole secondarie di lingua italiana, contro la Provincia Autonoma di Bolzano per l’annullamento degli atti provinciali di mancato recepimento della L. 107/2015 (c.d. “Buona Scuola”), destinata all’assunzione dei docenti “precari”. I ricorrenti imputavano all’amministrazione resistente di non aver adatto l’ordinamento provinciale ai principi generali della riforma di sistema ai sensi dalla citata normativa statale. In particolare lamentavano l’omessa predisposizione di un piano straordinario d’immissione in ruolo dei docenti non stabilizzati, ai fini di promuovere uno svuotamento delle graduatorie. I docenti dunque ravvisavano un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai docenti delle altre province. Il TAR adito però rigettava il ricorso considerando vari ostacoli che si frapponevano all’accoglimento del ricorso. Tra l’altro, la c.d. “clausola di salvaguardia” contemplata dal comma 77 dell’art. 1 L. n. 107/2015 deroga al generico obbligo di adeguamento alle disposizioni di principio previste dalla stessa legge. Pertanto le diverse determinazioni adottati dalla Provincia autonoma in materia di assunzione del personale docente sono da ritenere legittime in vista delle specifiche esigenze degli organici provinciali.

Sentenza n. 123/2017 – Chiusura di un immobile delle Forze armate in quanto adibito a gestione alberghiera
Ricorso n. 194/2016 del Ministero della Difesa – Comando Truppe Alpine contro il Comune di Castelrotto per l’annullamento di un’ordinanza del Sindaco avente ad oggetto l’immediata chiusura dell’esercizio “Villa Ausserer” e il pagamento di una sanzione amministrativa. Il bene in questione costituiva base logistica delle Forze Armate ed è stata gestita direttamente dal Comando delle truppe alpine. Il Comune invece ravvisava un esercizio ricettivo a carattere extralberghiero che richiederebbe una licenza per l’esercizio dell’attività di somministrazione di pasti e bevande nonché ricettiva. Il TAR adito rilevava che la “Villa Ausserer” sia indubbiamente un’opera destinata alla difesa nazionale e in quanto tale costituisca un bene demaniale. Di conseguenza il bene debba soccombere alla potestà legislativa ed amministrativa dello Stato. Considerando che il provvedimento impugnato ha fatto applicazione di una norma provinciale ad un caso che non rientrava nel relativo ambito di applicazione, lo stesso è stato ritenuto illegittimo. Il ricorso dunque è stato accolto.

Sentenza n. 138/2017 – Chiusura del punto di nascita di Vipiteno
Ricorso n. 238/2016 della Comune di Vipiteno contro la Provincia Autonoma di Bolzano e l’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano per l’annullamento della deliberazione della Giunta Provinciale avente a oggetto “l’applicazione delle disposizioni in materia dei punti di nascita”. In base all’atto in questione è stata decisa la chiusura del punto di nascita presso l’Ospedale di Vipiteno, a partire dal giorno 1 novembre 2016. Il ricorrente lamentava a questo proposito vari eccessi di potere e violazioni di legge, soprattutto sotto il profilo della mancanza d’istruttoria. Infatti, la PA di Bolzano a suo avviso avrebbe deliberato di chiudere il punto nascita presso l’ospedale di Vipiteno senza verificare se questo fosse riuscito a organizzarsi in modo da soddisfare i requisiti previsti dalla normativa. Il ricorso però è stato respinto dal TAR adito perché ha ravvisato la mancanza dei requisiti minimi per evitare la soppressione del punto nascita di Vipiteno. Mancano, infatti, un numero di parti superiore a 500/anno, la qualificazione come struttura sanitaria di area disagiata e la disponibilità all’interno della struttura della guardia attiva h24 di tutte le quattro figure professionali richieste (ostetrica, ginecologo, pediatra ed anestesista).


PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Legislazione provinciale
http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/Pages/default.aspx?zid=03ffba89-5675-495a-aae6-48c12b38c128

Legge provinciale n. 17 del 1 dicembre 2016
Variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2016 - 2018

Legge provinciale n. 18 del 7 dicembre 2016
Interventi di promozione dell'informazione locale

Decreto del presidente della provincia n. 18-52/Leg del 12 dicembre 2016
Regolamento recante "Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 16 aprile 2015, n. 3-17/Leg "Regolamento di esecuzione dell'articolo 16 bis della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica) in materia di imposta provinciale di soggiorno""

Legge provinciale n. 19 del 29 dicembre 2016
Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2017

Legge provinciale n. 20 del 29 dicembre 2016
Legge di stabilità provinciale 2017

Legge provinciale n. 21 del 29 dicembre 2016
Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2017-2019

Decreto del presidente della provincia n. 1-54/Leg del 25 gennaio 2017
Regolamento concernente modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg "Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz (articolo 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e articolo 5 ter della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9)"

Decreto del presidente della provincia n. 2-55/Leg del 31 gennaio 2017
Regolamento concernente "Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg (Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'articolo 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1)"

Legge provinciale n. 1 del 10 febbraio 2017
Modificazioni della legge provinciale sulle cave 2006 e di disposizioni provinciali connesse

Decreto del presidente della provincia n. 5-58/Leg del 21 febbraio 2017
Regolamento concernente modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 13 marzo 2003, n. 5-126/Leg (Regolamento di esecuzione del capo II della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina delle strade del vino e delle strade dei sapori) relativo all'esercizio dell'attività agrituristica")

Decreto del presidente della provincia n. 6-59/Leg del 23 febbraio 2017
Regolamento d'esecuzione dell'articolo 24, comma 1, della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 (legge di stabilità provinciale 2016) in materia di misure relative all'utilizzo dei prodotti fitosanitari sul territorio provinciale

Decreto del presidente della provincia n. 7-60/Leg del 28 febbraio 2017
Regolamento di attuazione degli articoli 10, comma 3, 21, comma 6, 26, comma 13, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, in materia di corrispettivo per l'affidamento della progettazione di lavori pubblici, di compensi dei commissari esterni all'amministrazione nei concorsi di idee e nei concorsi di progettazione e di sospensione dei pagamenti dell'appaltatore o del concessionario

Giurisprudenza amministrativa
Sentenza 419/2016 - C.S. ed altro C. Comune di Baselga di Pinè ed altro
Trentino - Alto Adige - Urbanistica e edilizia - Definizione di bed and breakfast - Di cui all'art. 33 comma 1, l. prov. Trento n. 7 del 2002 - Evidenzia la connotazione residenziale che contraddistingue tale forma di attività extra-alberghiera e che ne preclude l'insediamento nell'ambito delle "zone alberghiere".

Sentenza 14/2017 - I. s.r.l. ed altro C. Provincia autonoma di Trento ed altro
Atto amministrativo - Discrezionalità tecnica - Sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo sugli atti che costituiscono espressione di discrezionalità tecnica dell'Amministrazione - Profili e limiti.

Sentenza 19/2017 - .S. s.r.l. ed altro C. Provincia autonoma di Trento ed altro
Pubblica amministrazione (P.A.) - Contratti della P.A. - In genere - Appalto - Gara - Concorrenti - Commissione di gara - Composizione - Ai sensi dell'art. 84 comma 2, d.lg. n. 163 del 2006.
La Commissione di gara deve essere composta da esperti nell'area di attività in cui ricade l'oggetto del contratto, ma non necessariamente in tutte e ciascuna delle materie tecniche e scientifiche. La composizione plurale dell'organo è finalizzata a garantire proprio la presenza al suo interno di uno spettro ampio di competenze e ciò senza esigere necessariamente che l'esperienza professionale copra tutti gli aspetti oggetto della gara.

Sentenza 71/2017 - T.P. s.r.l. in proprio e quale mandataria della costituenda A.T.I. con R.G. s.r.l., A.I. s.r.l., P.T. s.r.l. e M.S. & C. s.a.s. ed altro C. Consorzio irriguo rotaliano d.N. ed altro
Pubblica amministrazione (P.A.) - Contratti della P.A. - Procedura di gara - Fissazione dei criteri selettivi di valutazione delle offerte - Deve sempre precedere l'apertura delle buste contenenti le offerte medesime. Aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - Determinazione dei criteri di aggiudicazione da applicarsi nelle valutazioni delle offerte e comunicazione ai partecipanti al momento della presentazione delle offerte - Necessità - Al fine di garantire la par condicio e la trasparenza dell'azione amministrativa.

NEWS
Federal Scholar in Residence 2018 – SCADENZA ISCRIZIONI: 1 luglio 2017
L’Istituto di studi federali comparati ha bandito l’assegno di ricerca Federal Scholar in Residence 2018. Il programma è rivolto a ricercatori, studenti post graduate e operatori del diritto con esperienze in ambito professionale e universitario nello studio comparato del federalismo e del regionalismo. Sono aperte le iscrizioni per l’edizione del 2018. Gli interessati possono inviare un paper in una lingua a scelta fra inglese, tedesco, italiano, francese o spagnolo entro il 1 luglio 2017. Per si prega di consultare il sito ww.eurac.edu/federalscholar

Convenzione sull’Alto Adige: Il Forum dei 100 ha presentato i suoi risultati il 12 maggio 2017 ai membri della Convenzione dei 33. La Convenzione dei 33 li analizza e terrà conto delle proposte per l’elaborazione del suo documento finale. La Convenzione dei 33 il 30 giugno si riunisce per la sua ultima seduta di lavoro. Durante l’estate sia i documenti del Forum dei 100 sia quelli della Convenzione dei 33 verranno tradotti in italiano, tedesco e ladino. A fine settembre tutti i documenti saranno presentati al Consiglio provinciale in una seduta straordinaria. Per ulteriori informazioni: www.konvent.bz.it

Consulta: In Trentino la Consulta ha concluso i suoi lavori e presentato il suo documento preliminare che contiene proposte per la revisione dello Statuto della Regiona Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol. Il processo partecipativo è iniziato e tutti i cittadini sono invitati a commentare ed intergrare il documento elaborato dalla Consulta in una serie di incontri pubblici in tutto il territorio trentino. Per ulteriori informazioni si prega di visionare il sito www.riformastatuto.tn.it

EVENTI

Workshop „Beteiligung von jungen BürgerInnen an politischen Entscheidungen im Alpenraum“, 29 giugno 2017, 9.30-17.00, EURAC Research, Bolzano/Bozen (parte integrante del progetto Interreg Alpine Space „Governance and Youth in the Alps“, GaYA). Per iscriversi e per ulteriori informazioni si prega di scrivere all’Istituto di studi federali comparati, Eurac Research, gaya@eurac.edu

Professor André Lecours (Facoltà di Scienze Politiche, università di Ottawa, Canada), vincitore della quinta edizione del programma Federal Scholar in Residence di EURAC Research presenta la sua ricerca „Federalism and State Responses to Nationalist Movements in Spain, Belgium, Canada, and the United Kingdom: Approaches and Outcomes“ il 3 luglio 2017 dalle ore 11-12.30. Per iscriversi e per ulteriori informazioni si prega di scrivere a federalscholar@eurac.edu

Workshop „Partizipation und Governance – Herausforderungen und neue Ansätze in Politik, Recht und Praxis“ in collaborazione con il Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik ed il Lehrstuhl Diversitätssoziologie della Technische Universität München dal 25-27 settembre 2017 in Eurac Research. Per ulteriori informazioni si prega di scrivere a federalism@eurac.edu

Tavola rotonda „Überarbeitung des Statuts der Autonomen Region Trentino-Südtirol - Autonomiekonvent (Südtirol) und Consulta (Trentino)“ con Arno Kompatscher, presidente della provincia autonoma di Bolzano; Esther Happacher, membro della Convenzione dei 33; Edith Ploner, membro del Forum dei 100 e della Convenzione dei 33; Christian Tschurtschenthaler, presidente della Convenzione dei 33; Jens Woelk, vice-presidente della Consulta; 26.10.2017 in EURAC Research dalle ore 16.30 fino alle ore 18.00.

NOVITÀ EDITORIALI


Bußjäger Peter/Gamper Anna/Ranacher Christian (cur.), Landesverwaltungsgerichtsbarkeit. Funktionsbedingungen und internationaler Vergleich, 2017.

Gamper Anna, Art 34, 35, 36, 37 B-VG, in: Karl Korinek/Michael Holoubek/Christoph Bezemek/Claudia Fuchs/Andrea Martin/Ulrich E. Zellenberg (cur.), Österreichisches Bundesverfassungsrecht, 2017.

Happacher Esther, Südtirols Autonomie im Spiegel der italienischen Verfassungsreformen, Europäisches Journal für Minderheitenfragen 3-4 (2016), 537 ss.

Medda-Windischer Roberta/Kössler Karl (cur.), Regional Citizenship: A Tool for Inclusion of New Minorities in Subnational Entities? Special Focus of the European Yearbook of Minority Issues, Bd. 13, 2017.

Pallaver Günther/Alber Elisabeth/Engl Alice (cur.), Politika 17 – Annuario di politica dell’Alto Adige, 2017.

Schramek Christoph, Gerichtsbarkeit im Bundesstaat, 2017.

Toniatti Roberto/Woelk Jens (cur.), Regional Autonomy, Cultural Diversity and Differentiated Territorial Government: The Case of Tibet – Chinese and Comparative Perspectives, 2017.

Trettel Martina/Klotz Greta, Die Alpen als Laboratorium für grenzüberschreitende Zusammenarbeit: Der EVTZ „Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino“ und die makroregionale Strategie für den Alpenraum, in: Bos Ellen/Griessler Christina/Walsch Christopher (cur.), Die EU-Donauraumstrategie auf dem Prüfstand. Erfahrungen und perspektiven, Andrassy Studien zur Europaforschung, 2017, 199 ss.

Warner Johannes, Betteln in Tirol. Vom absoluten Verbot bis zum Versuch einer Regulierung, 2017.

Woelk Jens, From compromise to compact? Working autonomy in South Tyrol, in Roberto Toniatti, Jens Woelk (cur.), Regional Autonomy, Cultural Diversity and Differentiated Territorial Government: The Case of Tibet – Chinese and Comparative Perspectives, 2017, 133 ss.

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1/2017
June 2017

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
VfGH 13.06.2016, W I 22/2015; annullamento di elezioni per un’assemblea circoscrizionale:
La Corte Costituzionale (VfGH) ha accertato l’illegittimità del procedimento elettorale con riferimento ai voti espressi per corrispondenza a Leopoldstadt (2^ circoscrizione del Comune di Vienna) a fronte della differenza riscontrata tra le schede elettorali per corrispondenza incluse nel risultato elettorale e le persone effettivamente votanti. L’accertamento di tale illegittimità può aver influito, possibilmente, sul risultato finale delle elezioni (il partito dei Verdi – Grüne – ha ottenuto 10.031 voti, la FPÖ 10.010 voti).

VfGH 01.07.2016, W I 6/2016; annullamento del secondo turno elettorale in occasione delle elezioni per il Presidente Federale:
La Corte Costituzionale (VfGH) ha accertato in primo luogo diversi profili di illegittimità nel procedimento elettorale con riferimento ai voti espressi per corrispondenza in numerose circoscrizioni elettorali. Anche se non è stata confermata alcuna diretta manipolazione del risultato delle elezioni, non si è potuto escludere, in ragione del risultato elettorale estremamente esiguo, un possibile influsso dei profili di illegittimità riscontrati sul risultato finale della consultazione. La VfGH ha applicato in questo caso un criterio estremamente severo nel valutare il rispetto delle disposizioni che in riferimento alle condizioni del voto per corrispondenza, sono volte ad assicurare l’effettiva attuazione dei principi che regolano l’esercizio del diritto di voto. In secondo luogo la trasmissione di informazioni anticipate ai mass media e agli istituti di statistica da parte del Ministero federale dell’interno in quanto suprema autorità elettorale ancor prima della chiusura degli ultimi seggi elettorali viola il principio della libertà di voto.
Limitare l’annullamento della consultazione a determinati elettori per corrispondenza o a determinate circoscrizioni non era possibile; i confini delle singole circoscrizioni non erano infatti accertabili data la possibilità di “circolazione” dei voti espressi per corrispondenza. Non si può accertare con sicurezza quali elettori abbiano espresso il loro voto per corrispondenza. La relativa scheda elettorale infatti può essere inviata per posta o essere consegnata a un qualsiasi seggio elettorale.

VfGH 02.07.2016, G 95/2016: incostituzionalità della limitazione alla parte proponente un mezzo di impugnazione del diritto di una parte processuale di sollevare una “Gesetzesbeschwerde” (controllo di costituzionalità di una legge):
Dai materiali preparatori della legge consegue, secondo la Corte Costituzionale (VfGH), che anche alla parte processuale vincente in primo grado il legislatore debba concedere la possibilità di presentare una richiesta di controllo di costituzionalità (“Gesetzesbeschwerde”).

VfGH 12.10.2016, E 1316/2015; 13.10.2016, G 219/2015 (comunità agrarie con beni condivisi):
In G 219/2015 si è dichiarata incostituzionale la disciplina delle date determinanti per le divisioni patrimoniali relative al passato, in comunità agrarie, per i beni comunitari, contenuta nel § 86d della Legge tirolese sull’accorpamento dei fondi (“Flurverfassungslandesgesetz”) del 1996, in quanto contraria al principio di uguaglianza. La premessa alla base di tale disciplina, secondo la quale esiste una correlazione continuativa tra le prestazioni eseguite e i ricavati, applicata all’indennizzo reciproco dei diritti patrimoniali regolarmente corrisposto tra i soggetti legittimati allo sfruttamento e il Comune titolare del diritto principale, è stata considerata applicabile, dalla Corte Costituzionale (VfGH), alla gestione delle attività agricole e forestali, non invece a determinati ricavati provenienti dal diritto principale. La domanda è stata rigettata in riferimento alle disposizioni relative ai contributi di malga e pascolo da corrispondere, e respinta in riferimento alle ulteriori domande circa il procedimento di divisione patrimoniale.
Con l’ordinanza di rifiuto E 1316/2015 si è inoltre data conferma della costituzionalità delle discipline relative all’amministrazione del diritto principale nelle comunità agrarie con beni condivisi.

VfGH 15.10.2016, E 945/2016 ua; il monopolio del gioco d’azzardo non è contrario al diritto dell’Unione Europea e non è nemmeno incostituzionale:
Le disposizioni della Legge sul gioco d’azzardo oggetto di ricorso di fronte alla Corte Costituzionale (VfGH) assolvono tutti i criteri prescritti dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea. In particolare, le disposizioni garantiscono in modo sufficiente il fatto che le campagne pubblicitarie messe in atto dai titolari di concessioni per il gioco d’azzardo non entrino in conflitto con le finalità della legge (ad esempio prevenzione della dipendenza dal gioco). Il sistema austriaco di concessioni per il gioco d’azzardo non viola pertanto il diritto dell’Unione Europea, e di conseguenza non sussiste nemmeno un profilo di “discriminazione a rovescio”.

VfGH 15.10.2016, G 7/2016-29; la Legge venatoria della Carinzia del 2000 non è incostituzionale quanto all’obbligo, imposto al proprietario, di tolleranza dell’attività di caccia su un fondo:
L’obbligo di tollerare l’esercizio della caccia non integra un’interferenza eccessiva sull’esercizio del diritto di proprietà spettante al proprietario di un fondo, il quale rifiuti la caccia per motivi etici. Poiché infatti la sovrappopolazione di animali costituisce un fattore di rischio rilevante per i boschi, sussiste un interesse specifico a che l’attività venatoria sia esercitata capillarmente; la finalità di tutelare il patrimonio boschivo può essere raggiunta adeguatamente solo esercitando un’attività venatoria capillare.


DIRITTO DEL LAND TIROLO
Avvertenza: Per le Gazzette ufficiali del Land e le versioni consolidate delle varie leggi consultare http://www.ris.bka.gv.at/Lr-Tirol/. Le relative bozze delle consulenze e i pareri, nonché le proposte presentate dal Governo comprensive di Annotazioni Esplicative sono consultabili sulla homepage del Parlamento (Landtag) del Tirolo (http://www.tirol.gv.at/landtag/) sotto “Parlamentarische Materialien” (Materiali parlamentari).

Divieto di circolazione settoriale, LGBl 44/2016 e sua riforma LGBl 115/2016:
Riduzione delle immissioni provocate dalla circolazione stradale su un tratto dell’Autostrada A12 Inntal realizzata tramite un divieto per autotreni che trasportino determinati beni; in vigore dall’1/11/2016.

Legge tirolese sulle tecnologie genetiche (riforma), LGBl 60/2016:
Delega al governo del Tirolo ad emettere regolamenti aventi ad oggetto il divieto di determinate coltivazioni.

“Riforma del pubblico impiego” (Landesbeamtengesetz – Legge sui pubblici funzionari del Land 1998, LGBl 78/2016; Landesbedienstetengesetz – Legge sugli impiegati del Land, LGBl 79/2016; Gemeindebeamtengesetz – Legge sui pubblici funzionari presso i Comuni 1970, LGBl 82/2016; Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetz – Legge sugli impiegati a contratto presso i Comuni 2012, LGBl 83/2016; Innsbrucker Gemeindebeamtengesetz – Legge sui pubblici funzionari del Comune di Innsbruck 1970, LGBl 84/2016, Innsbrucker Vertragsbedienstetengesetz – Legge sugli impiegati a contratto presso il Comune di Inssbruck, LGBl 85/2016):
Riconoscimento retroattivo di determinati periodi di servizio trascorsi e con riferimento alla decisione della Corte di Giustizia dell’11.11.2014, Causa C-530/13, Schmitzer, adeguamenti necessari all’accertamento dei periodi rilevanti ai fini degli avanzamenti di carriera; introduzione della possibilità di periodi “sabbatici”.

Legge del Land sul Tribunale amministrativo del Land (riforma), LGBl 80/2016:
Introduzione della possibilità di periodi “sabbatici”, adeguamenti delle date rilevanti ai fini degli avanzamenti di carriera.

Legge sulla parità di trattamento a livello di Land del 2005 e Legge sulla parità di trattamento a livello comunale (riforma), LGBl 81/2016:
Attuazione della Direttiva 2014/54/UE circa i provvedimenti per facilitare l’esercizio dei diritti spettanti ai lavoratori nell’ambito della libertà di circolazione.

Legge sull’impiego di personale addetto all’insegnamento della musica, LGBl 86/2016:
Nuova disciplina del pubblico impiego per personale addetto all’insegnamento delle Scuole pubbliche di musica del Land Tirolo e presso il Conservatorio del Tirolo.

Legge del Tirolo sulla tutela della maternità del 2005 e Legge del Tirolo sui congedi parentali del 2005 (riforma), LGBl 87/2016:
Modifiche in concomitanza con l’emanazione della Legge sull’impiego di personale addetto all’insegnamento della musica.

Legge del Tirolo sull’istruzione scolastica per l’infanzia e sugli asili infantili (riforma), LGBl 88/2016:
Maggior flessibilità negli orari di apertura di strutture per asili infantili, custodia dei bambini in orario post-mattutino, estensione della custodia dei bambini a tempo pieno, attuazione dell’accordo contenuto nell’Art. 15a relativo all’istruzione prescolastica a mezza giornata, gratuita ed obbligatoria, in strutture istituzionali di istruzione e custodia per l’infanzia.

Legge del Tirolo sul governo del territorio 2011 (riforma), LGBl 93/2016 e  nuova pubblicazione, LGBl 101/2016:
Precisazione del concetto di domicilio per il tempo libero e adeguamento delle disposizioni relative al domicilio per il tempo libero, modifiche nell’ambito delle attività edilizie contrattuali, in parte nuove normative relative all’utilizzo di aree abitabili e miste, nonché alle costruzioni consentite su superfici di carattere speciale.

Ordinamento edilizio del Tirolo 2011 (riforma), LGBl 94/2016:
Semplificazioni procedurali e deregolamentazione.

Legge del Tirolo sulle operazioni immobiliari 1996 (riforma), LGBl 95/2016:
Semplificazione amministrativa e deregolamentazione: abrogazione delle disposizioni circa i domicili per il tempo libero; abrogazione delle disposizioni sulle aree edificabili in relazione ai fondi già edificati, proroga a 10 anni dei termini di edificazione per fondi non ancora edificati; semplificazioni per l’acquisto di fondi non edificati tramite consorzi edilizi riconosciuti senza scopo di lucro al fine di accedere alle sovvenzioni edilizie.

Legge del Tirolo sulle scuole di sci 1995 (riforma), LGBl 126/2016:
Adeguamento delle disposizioni concernenti la cosiddetta “circolazione” delle scuole di sci provocato da una procedura d’infrazione contro l’Austria: abrogazione del divieto di ricezione di ospiti anche in Tirolo e rinuncia alla verifica della competenza tecnica. In futuro sarà sufficiente la semplice comunicazione dello svolgimento di tale attività.


GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA Corte Amministrativa Suprema
24.05.2016, Ro 2016/01/0001-0004; a causa del grande numero di richieste di asilo, all’Ufficio federale per l’immigrazione e il riconoscimento delle domande di asilo (BFA) non è fondamentalmente imputabile la violazione dei termini previsti per le delibere:
La Corte amministrativa suprema (VwGH) ha accertato che il BFA si trova ad affrontare una situazione estremamente gravosa molto diversa dalle normali situazioni di sovraccarico di lavoro. Il rispetto dei termini di legge per il disbrigo delle pratiche può rivelarsi dunque, in certi casi, molto difficile: una famiglia aveva fatto richiesta, nel gennaio 2015, di tutela internazionale e aveva presentato, in seguito, un ricorso per mancato rispetto dei termini al Tribunale amministrativo federale poiché il BFA non aveva deliberato in merito alle richieste entro i termini previsti. La Corte amministrativa suprema ha ritenuto che la condotta del BFA non è illegittima in considerazione della situazione estremamente gravosa in cui si trova ad operare.

30.06.2016, Ra 2016/11/0024; nessun rinvio dal Tribunale amministrativo all’ufficio competente nelle cause di diritto penale amministrativo:
La Corte amministrativa suprema (VwGH) ha giudicato che la sentenza con la quale il Tribunale amministrativo annulla l’atto impugnato rinviando la questione all’ufficio competente non è ammissibile nelle cause di diritto penale amministrativo ai sensi del § 50 VwGVG (Codice di procedura amministrativa). Tali fattispecie infatti prevedono un obbligo categorico di decisione da parte del Tribunale amministrativo; il concetto di “causa di diritto penale amministrativo” deve essere inoltre inteso in senso ampio.

13.09.2016, Ro 2016/03/0013; reintroduzione in natura e mantenimento delle popolazioni di animali selvatici ai sensi della Legge della Stiria sulle attività venatorie:
Ai sensi del § 59 comma 1 della legge della Stiria sulle attività venatorie del 1986, gli animali selvatici, tranne quando si tratta di sostenere le popolazioni, possono essere reintrodotti in natura solo sulla base di un’autorizzazione (un cacciatore aveva immesso nella sua riserva 1500 fagiani senza autorizzazione del Governo del Land). Secondo la Corte amministrativa suprema (VwGH) la reintroduzione in natura non è lecita se si immette nell’ambiente un numero di animali tale da non trovare poi un habitat idoneo a causa delle circostanze e se esso deve poi essere ridotto tramite l’attività venatoria in modo da essere riportato a una misura idonea.


Tribunale amministrativo del Land Tirolo
21.07.2016, LVwG-2016/35/0415-5; Pagamento rateale:
Il VwGVG (Codice di procedura amministrativa) non contempla alcuna disciplina che attribuisca al Tribunale amministrativo la competenza a giudicare circa una richiesta di pagamento rateale. Ai sensi del § 38 VwGVG tuttavia al procedimento circa i ricorsi di cui all’Art. 130 comma 1 B-VG (Legge costituzionale federale), in caso di causa di diritto penale amministrativo, vanno applicate le disposizioni della VStG (Legge sugli illeciti amministrativi), ad eccezione della 5^ sezione della II parte. Il § 54 comma 3 VStG, applicabile in tale contesto, si rivolge decisamente alla pubblica amministrazione. Se tuttavia finora l’amministrazione contro la quale si ricorre non si è pronunciata circa la concessione del pagamento rateale in mancanza di un’istanza che lo richieda, nemmeno il Tribunale amministrativo del Land potrà pronunciarsi in tal senso nell’ambito del procedimento provocato dal ricorso stesso.

27.07.2016, LVwG-2016/11/1465-2; legittimazione all’istanza ai sensi del § 5 della Legge del Tirolo sui masi chiusi:
Nel procedimento per la revoca della qualità di “maso chiuso” ai sensi del § 7 della Legge del Tirolo sui masi chiusi, solo il proprietario del maso può presentare l’istanza relativa al cambio di qualifica.
Nel § 5 della Legge del Tirolo sui masi chiusi invece la legittimazione a presentare l’istanza non è espressamente disciplinata. Tra la perdita permanente dell’idoneità del maso chiuso al mantenimento della famiglia (vedi § 7 delle Legge del Tirolo sui masi chiusi) e la separazione, richiesta in oggetto ai sensi del § 5, di singole componenti di un maso chiuso che continui però a essere tale, sussiste una differenza essenziale, la quale esige anche risposte differenziate alla questione di chi possa partecipare, o anche presentare istanze, nell’ambito dei relativi procedimenti ai sensi del § 8 AVG (Legge generale sul procedimento giudiziario) in forza di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo. Secondo la giurisprudenza della Corte suprema amministrativa, per la domanda di cui al § 5 della Legge del Tirolo sui masi chiusi si deve presumere che l’autorizzazione (concessione) possa essere richiesta da chiunque sia in grado di dimostrare un interesse legittimo a ciò (cfr. VwSlg – Rassegna di giurisprudenza amministrativa – 5103/A). Di tale interesse può essere titolare ad esempio una legataria che sia beneficiaria di una parte del fondo che debba ancora essere separata dal resto (VwGH 20.11.1990, 90/18/0157).

28.07.2016, LVwG-2015/15/3208-24, LVwG-2015/15/3209-6, LVwG-2016/15/1184-3; impianto idroelettrico; qualità di parte; organizzazioni ambientaliste; ONG:
Nella questione se chi proponga un ricorso (in questo caso si tratta di organizzazioni ambientaliste) possa acquisire la qualità di parte in un procedimento per la tutela della natura, tali organizzazioni non possono richiamarsi al fatto che è il diritto dell’unione Europea ad essere attuato in concomitanza con i permessi di modifica della tutela della natura, e la questione va invece giudicata esclusivamente in base al diritto nazionale.

28.07.2016, LVwG-2016/23/1371-4; ricorso contro costruzione; sospensione dell’esecuzione dell’opera edilizia; stato di pericolo immediato:
La sospensione dell’esecuzione dell’opera edilizia tramite l’esercizio del potere di ordinanza e coercizione diretta è possibile, ai sensi del § 35 comma ultima proposizione dell’Ordinamento sull’edilizia del Tirolo, solo in caso di pericolo immediato. L’accertamento del fatto che il pericolo sia immediato, in considerazione degli interessi degni di tutela e delle esigenze di sicurezza, è un accertamento tecnico e deve essere affidato a un perito. L’organo che ha eseguito gli atti coercitivi oggetti di esame in questa sede ha dichiarato, quale teste, di aver considerato soprattutto questioni di statica. Secondo l’opinione di detto organo la costruzione di un tetto in cemento al posto di un tetto in legno avrebbe creato uno stato critico proprio dal punto di vista della statica. Secondo l’organo in questione, il quale non dispone di particolari nozioni di tecnica edilizia, una perizia relativa alla situazione effettiva venutasi a creare non c’è stata. Inoltre l’agente di polizia municipale autore diretto dell’atto coercitivo nel giorno del medesimo non ha fatto accesso nemmeno una volta al cantiere, traendo le proprie nozioni esclusivamente dalle dichiarazioni del ricorrente. Una “valutazione dello stato di pericolo” di tal fatta non costituisce né una perizia da parte di un esperto, né un parere tecnico da parte di persona esperta in materia edilizia.

03.08.2016, LVwG-2016/44/1013-2; comunità agricola con beni spettanti alla comunità; richiesta di esecuzione di separazione; procedimento di divisione:
Per la divisione patrimoniale di comunità agricola atipica con beni spettanti alla comunità, la Legge catastale del Tirolo del 1996 non prevede alcuna separazione (“Hauptteilung”) tra comunità agricola e comune, ma solo un procedimento di divisione.

03.08.2016, LVwG-2015/43/3092-1; ripristino della situazione prevista dalla legge; costruzione in malga in una posizione che deroga dalla concessione; esecuzione senza autorizzazione; modifica non irrilevante di un’opera edilizia:
L’avvio o la prosecuzione di un procedimento di polizia edilizia per il ripristino della situazione prevista dalla legge non costituisce, anche quando in seguito sia stata presentata la registrazione del bene o la domanda di concessione edilizia, una violazione dei diritti dell’interessato, dato che nemmeno l’ordine esecutivo di ripristino della situazione prevista dalla legge è eseguibile finché sia in corso un procedimento di sanatoria edilizia.

04.08.2016, LVwG-2015/46/0909-10; se un odontoiatra sia fededegno:
Il rapporto di fiducia o il fatto che un odontoiatra sia o meno fededegno non riguarda solo il rapporto diretto tra odontoiatra e paziente, vale a dire il nocciolo dell’attività odontoiatrica, ma anche, in linea di massima, la fiducia che il pubblico nutre nei confronti della professione medica. Paragonabile a tale concetto è sicuramente il concetto di “indegnità” (“Unwürdigkeit”) che sarebbe applicato nel diritto tedesco.

16.08.2016, LVwG-2016/23/1277-16, LVwG-2016/23/1278-16, LVwG-2016/23/1279-16; negazione dell’autorizzazione da parte dell’autorità di sorveglianza; riserva di autorizzazione; accensione di un mutuo; garanzia per il finanziamento
Il § 123 dell’Ordinamento comunale del Tirolo stabilisce una riserva di autorizzazione ai sensi della quale le delibere degli organi comunali – ad esempio anche le delibere relative all’accensione di mutui – necessitano dell’autorizzazione da parte dell’autorità di sorveglianza. Costituisce parte in causa nel procedimento dinanzi l’autorità di sorveglianza esclusivamente il comune la cui delibera è oggetto del procedimento medesimo. Se non è possibile assicurare la garanzia di un finanziamento pianificato nella forma di un mutuo si deve presumere che il credito non sia garantito e che esso abbia quindi carattere speculativo; è corretto dunque in questo caso il rifiuto dell’autorizzazione da parte dell’autorità di sorveglianza. Nell’accendere un mutuo non si deve partire infatti dal presupposto fittizio che “tutto vada bene”, ma si deve considerare piuttosto che qualsiasi mutuo – anche quand’esso costituisca una forma di finanziamento intermedio – costituisce un gravame reale sul bilancio del comune.

ITALIA
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALEhttp://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do

Sentenza n. 115 del 20.05.2016
Giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della legge della Provincia autonoma di Trento n. 3/2006 sul Governo dell’autonomia, promosso con ordinanza dal Consiglio di Stato – remissione degli atti al giudice a quo.
Il Consiglio di Stato ha promosso il giudizio di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 114, 118 e 128 della costituzione e dell’art. 5 Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in un procedimento che aveva per oggetto l’annullamento della deliberazione della Giunta Provinciale della Provincia autonoma di Trento n. 1449/2012. Questa deliberazione applicava l’art. 8-bis della legge Provinciale n. 27/2010, in base al quale le Comuni e le unioni di Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti sono obbligate ad esercitare mediante le comunità di appartenenza i compiti e le attività connessi ai servizi e alle funzioni amministrative in materia di entrate, informatica, contratti e appalti di lavori, servizi e forniture e, con progressiva estensione, i compiti e le attività relativi al commercio.
Inoltre la legge provinciale n. 3/2006 prevedeva la possibilità di istituire enti con autonomia politica i cui organi venivano eletti parzialmente eletti dal popolo e perciò godevano di l’autonomia politica. La legge Provinciale n. 12/2014 ha modificato la legge impugnata nel senso che gli organi non vengono più eletti dal popolo e l’art. 8-bis della legge Provinciale n. 27/2010 nel senso che non è più previsto l’obbligo di istituire unioni per lo svolgimento dei citati compiti, ma solo una mera possibilità. In base alla normativa sopravvenuta che ha inciso sia sulle disposizioni censurate, sia sulla disposizione sulla base della quale era stato adottato l'atto impugnato nel giudizio principale la Cte costituzionale ha deciso di restituire gli atti al Consiglio di Stato.


Sentenza n. 137 del 10.06.2016
Giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 29 della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 6/2015 promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri – estinzione del processo.
L’art. 29 della legge Provinciale n. 6/2015 prevede la possibilità di collocamento a riposo d'ufficio del personale della Provincia e degli enti pubblici da essa dipendenti con la conseguente estinzione del rapporto di lavoro al fine di accelerare il ricambio generazionale. Il ricorrente, però, rileva nel ricorso, che non compete alla Provincia autonoma di Bolzano di legiferare nell’ambito della previdenza sociale, perché la competenza legislativa esclusiva in questa materia appartiene in base alla lettera o) del comma 2 dell’art. 117 della Costituzione allo stato. La Provincia non si è costituita in giudizio, ma ha abrogato l’impugnato art. 29 della legge Provinciale n. 6/2015 con l’art. 23, comma 1, lettera f) della legge Provinciale n. 11/2015. In base a questa circostanza il ricorrente ha rinunciato al ricorso e il processo si è estinto.


Sentenza n. 190 del 20.07.2016
Conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano contro la Presidenza del Consiglio dei ministri – accoglimento.
Il comando Carabinieri per la tutela della salute – Nucleo antisofisticazioni e sanità (NAS) ha effettuato un controllo  presso gli uffici dell’Assessorato alla sanità della Provincia autonoma di Bolzano e per verificare le esenzioni dalle spese sanitarie e con il conseguente verbale ha richiesto di fornire i dati per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 . La ricorrente ha basato il suo ricorso sulla sua competenza concorrente nel ambito igiene e sanità (art. 9, primo comma, n. 10) e l’art. 2 DPR n. 474/1975 che attribuiscono alla Provincia le potestà legislative e amministrative nell’ambito della gestione e del funzionamento delle istituzioni ed enti sanitari, tenendo conto degli standard previsti dalla normativa statale e comunitaria senza che venga attribuito alcun potere di controllo allo Stato. La Corte costituzionale ha accolto il ricorso  e affermato la competenza della Provincia.


PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGELegislazione provinciale
Legge Provinciale n. 10 del 24 maggio 2016:
“Modifiche di leggi Provinciali in materia di salute, edilizia abitativa agevolata, politiche sociali, lavoro e pari opportunità”

Legge Provinciale n. 13 del 20 giugno 2016:
“Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2016, 2017 e 2018”

Legge Provinciale n. 14 del 20 giugno 2016:
“Modifiche di leggi Provinciali in materia di istruzione”

Legge Provinciale n. 15 del 12 luglio 2016:
“Modifiche di leggi Provinciali in materia di diritto allo studio, cultura, personale, procedimento amministrativo, utilizzazione delle acque pubbliche, urbanistica, agricoltura, sanità, bilancio e contabilità e appalti pubblici”

Legge Provinciale n. 16 del 21 luglio 2016:
“Approvazione del rendiconto generale della Provincia per l'esercizio finanziario 2015”

Legge Provinciale n. 17 del 21 luglio 2016:
“Disposizioni collegate all'assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018”

Legge Provinciale n. 18 del 21 luglio 2016:
“Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli anni finanziari 2016-2018”

Legge Provinciale n. 20 del 13 ottobre 2016:
“Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2016, 2017 e 2018”

Legge Provinciale n. 21 del 18 ottobre 2016:
“Modifiche di leggi Provinciali in materia di procedimento amministrativo, enti locali, cultura, beni archeologici, ordinamento degli uffici, personale, ambiente, utilizzazione delle acque pubbliche, agricoltura, foreste, protezione civile, usi civici, mobilità, edilizia abitativa, dipendenze, sanità, sociale, lavoro, patrimonio, finanze, fisco, economia e turismo”


Giurisprudenza amministrativaLe sentenze possono essere consultate al sito https://www.giustizia-amministrativa.it/.

Sentenza n. 181/2016 – Subentro nella concessione
Ricorso n. 261/2015 dell’impresa individuale Farcas Mariana contro il Comune di Bolzano, per l’annullamento del rigetto dell’istanza di subentro nella concessione per l’occupazione del suolo pubblico con un chiosco.
Dopo l’acquisto del chiosco, la ricorrente aveva presentato in comune la SCIA per l’avvio dell’attività di commercio, ma non aveva presentato l’istanza di subentro nella concessione entro i 15 giorni seguenti. La ricorrente fa valere che si tratta di un termine ordinatorio e non perentorio, e che perciò non sarebbe decaduta dal suo diritto – Accoglimento. L’osservazione del comune, che la norma vuole evitare che l’area pubblica rimanga inutilizzabile, non è valida, poiché la normativa prevede la decadenza automatica qualora l’area non venga utilizzata per più di due mesi all’anno.

Sentenza n. 186/2016 – Revoca del permesso di soggiorno
Ricorso n. 130/2014 da parte di un cittadino marocchino contro la revoca del permesso di soggiorno per lavoro, a causa di diversi reati. Il ricorso è respinto, perché, oltre alla verifica della sussistenza di diversi reati, è stata anche accertata, come previsto dalla normativa, la pericolosità del ricorrente per l’ordine pubblico e la pubblica sicurezza.

Sentenza n. 188/2016 – Applicazione di una sanzione per plagio e copiatura durante un esame universitario
Ricorso n. 24/2016 della ricorrente contro la Libera Università di Bolzano per l’annullamento della sanzione ex art. 5 del regolamento universitario, applicata a causa di truffa durante un esame (risposte identiche nella forma e nel contenuto e con gli stessi errori). La spiegazione che le studentesse non avrebbero copiato l’una dell’altra, ma avrebbero studiato a memoria lo stesso materiale didattico di provenienza anonima, per ovviare a problemi linguistici, viene respinto in quanto si ritiene sussistere l’ipotesi di plagio ogni qual volta un lavoro altrui, anche se di provenienza ignota, viene presentato come elaborato proprio. Il tribunale dubita, che le studentesse abbiano studiato a memoria diverse pagine di un testo molto difficile, fino ai minimi particolari (riproducendo anche errori ortografici e imprecisioni linguistiche) e tende a ritenere che, nonostante il numero ridotto di partecipanti, siano riuscite in qualche modo a copiare le parti in questione dell’esame.

Sentenza n. 208/2016 – Revoca del porto d’armi per la custodia non regolamentare di armi denunciati e detenuti regolarmente
Ricorso n. 192/2015 del ricorrente per la revoca del provvedimento del Commissario del governo, riguardante la revoca del porto d’armi e il divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi – rigetto.
La detenzione privata di armi non è un diritto soggettivo, ma un’eccezione e viene solo concessa a persone che rispettino le misure precauzionali. La pericolosità del comportamento del ricorrente e il pericolo per la pubblica sicurezza possono anche sussistere indipendentemente dalla classificazione del comportamento come reato. L’obiezione che il provvedimento sarebbe esagerato, perché fino ad adesso il ricorrente è rimasto incensurato, è infondata, poiché l’inosservanza delle norme sulla detenzione delle armi giustifica in ogni caso la revoca del porto d’armi.

Sentenza n. 234/2016 – astensione anticipata dal lavoro della lavoratrice per lavoro pericoloso, faticoso o insalubre
Ricorso n. 146/2014 dell’Aspiag Service Srl contro la Provincia Autonoma di Bolzano, per la revoca del diniego dell’interdizione anticipata dal lavoro della lavoratrice incinta. Una lavoratrice incinta può sollevare solo occasionalmente pesi superiori a tre chili e se le sue mansioni prevedono un sollevamento regolare, deve essere temporaneamente adibita o spostata ad altre mansioni o in casi straordinari l’Ispettorato del lavoro può disporre l’interdizione anticipata. Il ricorso viene respinto perché si ritiene che non ci sia l’impossibilità di svolgere mansioni diverse. Ci sono numerosi esercizi di vendita e potrebbero essere modificate le condizioni di lavoro.

Sentenza n. 278/2016 – diniego di concessione edilizia per la ricostruzione di una baita
Ricorso n. 217/2014 di Renzo Pedevilla contro il comune di Marebbe, per l’annullamento del diniego di concessione edilizia per la ricostruzione di una baita. La baita in questione era stata costruita e poi ampliata dal dante causa del ricorrente ed infine era stata demolita d’ufficio a causa della mancanza di concessione edilizia. Il diritto alla ricostruzione non è sanzionato con decadenza, ma il ricorso va ugualmente respinto, perché le particelle fondiarie non sono di proprietà del ricorrente ma del comune. Non è possibile l’acquisto per usucapione, perché si tratta di beni soggetti ad uso civico, i quali sono simili ai beni soggetti a  regime demaniale.

Ordinanza n. 94/2016 – sospensione dell’efficacia
Ricorso n. 149/2016 del ricorrente per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento, con il quale è stata revocata la licenza alla gestione di una sala giochi, perché detta sala si trova in un raggio di 300 metri da cosiddetti luoghi sensibili, dove è vietata l’attività in questione. Il provvedimento viene sospeso, perché non si può escludere la fondatezza del ricorso  e la sussistenza del pregiudizio lamentato.

Ordinanza n. 116/2016 e 117/2016 – diniego della sospensione dell’efficacia
Ricorsi n. 169/2016 della Podini Holding Spa e Twentyone Srl e n. 178/2016 della Generalmarket Srl e Consortium Centrum Srl contro il comune di Bolzano e contro la Aspiag Service Srl, per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia della concessione edilizia rilasciata ad Aspiag Srl, per lavori di adeguamento edificio e cambio di destinazione ad uso produttivo. I ricorsi sono respinti: Il ricorso n. 169/2016 a causa della distanza notevole tra i centri commerciali che fa mancare il requisito della vicinitas, e fa difettare di interesse il ricorrente perché non fa sorgere una pretesa anticoncorrenziale, il ricorso n. 178/2016 perché in seguito alla liberalizzazione del commercio non si può più constatare l’ingiustificato sviamento di clientela.

Ordinanza n. 152/2016 – sospensione dell’efficacia
Ricorso n. 87/2016 della Federazione Protezionisti Sudtirolesi e del Club alpino sudtirolese, contro la Provincia Autonoma di Bolzano e la Schnalstaler Gletscherbahnen spa per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento col quale era stata autorizzata la costruzione di una nuova pista da sci nel centro sciistico Ghiacciai Val Senales. La continuazione del progetto di costruzione porta a una modifica irreversibile della zona e l’interesse pubblico di impedire un danno irreparabile viene valutato come più importante degli interessi economici dei controinteressati, e quindi il provvedimento è sospeso fino alla sentenza definitiva.


PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Legislazione provinciale
Legge provinciale 6 maggio 2016, n. 5
Disciplina del servizio di assistenza e consulenza psicologica in provincia di Trento. Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006 e della legge provinciale sul lavoro 1983

Legge provinciale 6 maggio 2016, n.6
"Modificazioni della legge provinciale sull'agricoltura 2003 e della legge provinciale sull'agriturismo 2001 in materia di floricoltura"

Legge provinciale 6 maggio 2016, n. 7
Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, relativa all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio. Modificazione dell'articolo 12 quater della legge sulla programmazione provinciale 1996

Legge provinciale 17 maggio 2016, n. 8
Modificazioni della legge provinciale sulla caccia 1991 relative ai cacciatori delle riserve

Legge provinciale 23 maggio 2016, n. 9
Modificazioni della legge provinciale sull'agriturismo 2001 e della legge provinciale sull'agricoltura 2003: disciplina e promozione del pescaturismo e dell'ittiturismo. Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 20, in materia di proroga di graduatorie

Legge provinciale 20 giugno 2016, n. 10
Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006

Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 11
Modificazioni della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, della legge provinciale per il governo del territorio 2015, del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 e della legge provinciale sul commercio 2010

Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 12
Modificazioni della legge provinciale sull'agriturismo 2001 e della legge provinciale sugli asili nido 2002 in materia di agricoltura sociale

Legge provinciale 28 luglio 2016, n. 13
Approvazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2015

Legge provinciale 5 agosto 2016, n. 14
Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2016 - 2018

Legge provinciale 26 settembre 2016, n. 15
Modificazioni della legge provinciale sulle attività culturali 2007 in materia di piccola editoria libraria indipendente

Legge provinciale 26 settembre 2016, n. 16
Integrazioni della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 in materia di carta dei servizi sociali e di tutela dei minori

Giurisprudenza amministrativa
Sentenza 327/2016 - Società Mobilità Alternativa S-M-C. Spa
Finanza di progetto - 1. Dichiarazione di pubblico interesse - Discrezionalità PA - Altissimo grado di discrezionalità - Obbligo di adeguata motivazione - Atto plurimotivato - 2. Domanda risarcitoria - Costi progettuali - Responsabilità PA - Presupposti - Non sussistono


NEWS
Francesco Palermo è stato eletto presidente della International Association of Centers for Federal Studies (IACFS). IACFS è stata fondata nel 1977 e riunisce i centri di ricerca che si occupano di studi federali dalla prospettiva disciplinare dei studi giuridici, politologici ed economici. Eurac Research con il suo Istituto per lo Studio del Federalismo e del Regionalismo ne fa parte dal 2006 e ha organizzato la conferenza annuale della IACFS nell’anno 2013. Per ulteriori informazioni vedasi http://iacfs.org/

Christoph Schramek e Alice Valdesalici sono stati insigniti del premio „Föderalismus-Preises 2016” dell’ Institut für Föderalismus (IFÖ). Per ulteriori informazioni vedasi http://www.foederalismus.at/foederalismuspreis/preistraeger_2016.php

Alice Valdesalici è stata insignita del premio IACFS Ronald Watts Award 2016. Il lavoro premiato si intitola “Measuring fiscal responsibility: from 'law in books' to 'law in action'“, ed è stato presentato in sede della conferenza annuale della IACFS a Nuova Delhi il 17 novembre 2016.

Il professore André Lecours (Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Ottawa, Canada) è stato insignito del premio della giuria internazionale della quinta edizione dell' ”EURAC Federal Scholar in Residence Program”. Il suo paper si intitola „Federalism and State Responses to Nationalist Movements in Spain, Belgium, Canada, and the United Kingdom: Approaches and Outcomes“, e verrà presentato nel corso del suo periodo di ricerca presso l’EURAC nel 2017 (tbd).

EURAC Federal Scholar in Residence 2018 – SCADENZA ISCRIZIONI: 1 luglio 2017
L’Istituto per lo Studio del Federalismo e del Regionalismo dell’EURAC ha bandito l’assegno di ricerca EURAC Federal Scholar in Residence 2018. Il programma è rivolto a ricercatori, studenti post graduate e operatori del diritto con esperienze in ambito professionale e universitario nello studio comparato del federalismo e del regionalismo. Sono aperte le iscrizioni all’EURAC Federal Scholar in Residence Program 2018. Gli interessati possono inviare un paper in una lingua a scelta fra inglese, tedesco, italiano, francese o spagnolo entro il 1 luglio 2017. Per informazioni sull’EURAC Federal Scholar in Residence Program si prega di consultare il sito ww.eurac.edu/federalscholar

Markus Frischhut è diventato professore "Jean Monnet" ("integrazione europea ed etica") presso il Management Center Innsbruck (http://jeanmonnet.mci.edu).

EVENTI


Presentazione del volume "Föderale Kompetenzverteilung in Europa" il 12 gennaio 2017 a Innsbruck (Landhaus).

Winter School on Federalism and Governance            
Dal 30 gennaio al 10 febbraio 2017 si terrà l’ottava Winter School Federalism and Governance. L’edizione del 2017 ha come tema “Federalism and Power-Sharing“. La prima settimana si svolgerà all’Università di Innsbruck, la seconda all’EURAC a Bolzano. Per ulteriori informazioni vedasi http://winterschool.eurac.edu/

Convenzione sull’Alto Adige: i due organi della Convenzione sull’Autonomia per la revisione dello Statuto d’autonomia Trentino-Alto Adige, il Forum dei 100 e la Convenzione dei 33, hanno iniziato i loro lavori in primavera 2016. Le prossime sedute sono: Convenzione dei 33 il 02.12.2016 (ore 18-21, EURAC), Forum dei 100 il 10.12.2016 (ore 9.30-17, EURAC), Convenzione dei 33 il 13.01.2017 (ore 18-21, Consiglio provinciale), Convenzione dei 33 il 27.01.2017 (ore 18-21, EURAC), Convenzione dei 33 il 17.02.2017 (ore 18-21, EURAC), Convenzione dei 33 il 24.02.2017 (ore 18-21, EURAC), Forum dei 100 il 11.03.2017 (9.30-17, EURAC), Convenzione dei 33 il 17.03.2017 (ore 18-21, Consiglio provinciale), Convenzione dei 33 il 24.03.2017 (ore 18-21, Consiglio provinciale), Convenzione dei 33 il 07.04.2017 (ore 18-21, EURAC), Convenzione dei 33 il 21.04.2017 (ore 18-21, Consiglio provinciale), Forum dei 100 il 29.04.2017 (ore 9.30-17, EURAC), Convenzione dei 33 il 05.05.2017 (ore 18-21, EURAC), Convenzione dei 33 il 12.05.2017 (ore 18-21, EURAC), Convenzione dei 33 il 16.06.2017 (ore 18-21, EURAC) e Convenzione dei 33 il 30.06.2017 (ore 18-21, EURAC). Per ulteriori informazioni vedasi www.convenzione.bz.it

Consulta: In Trentino, la Consulta ha iniziato i suoi lavori agli inizi di settembre 2016. Le prossime sedute sono i seguenti lunedì: 12.12.2016 e 09.01.2017. A partire da gennaio 2017 tutti i cittadini possono esprimersi sui risultati intermedi della Consulta in un processo partecipativo che durerà sei mesi. Durante quel periodo i cittadini possono altrettanto avanzare delle proposte sulla revisione dello Statuto d’autonomia della Regione autonoma Trentino-Alto Adige. Per ulteriori vedasi www.riformastatuto.tn.it

NOVITÀ EDITORIALI


Alber Elisabeth/Engl Alice/Pallaver Günther (cur.), Politika 16 - Südtiroler Jahrbuch für Politik, 2016, 339 ss.

Alberton Mariachiara/Cittadino Federica, La tutela dell’ambiente tra stato e regioni alla luce della riforma costituzionale, 2016.

Benacchio Gian Antonio/Cozzio Michele/Titomanlio Federico (cur.), I contratti pubblici nella giurisprudenza dell'Unione Europea, 2016.

Gamper Anna/Bußjäger Peter/Karlhofer Ferdinand/Pallaver Günther/Obwexer Walter (cur.), Föderale Kompetenzverteilung in Europa, 2016.

Palermo Francesco/Parolari Sara (cur.), Il futuro della specialità regionale alla luce della riforma costituzionale, 2016.Weber Karl/Rath-Kathrein Irmgard (cur.), Besonderes Verwaltungsrecht9 – Diritto amministrativo speciale, 2016.Woelk Jens, Südtirols Zukunft: Freistaat oder Vollautonomie?, in: Rudolf Hrbek/Martin Goße Hüttmann (cur.), Föderalismus – das Problem oder die Lösung? Sammelband zur Ringvorlesung anlässlich des 20-jährigen Bestehens des EZFF, 2016, 84 ss.

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2/2016
December 1, 2016

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
VfGH 13.06.2016, W I 22/2015; annullamento di elezioni per un’assemblea circoscrizionale:
La Corte Costituzionale (VfGH) ha accertato l’illegittimità del procedimento elettorale con riferimento ai voti espressi per corrispondenza a Leopoldstadt (2^ circoscrizione del Comune di Vienna) a fronte della differenza riscontrata tra le schede elettorali per corrispondenza incluse nel risultato elettorale e le persone effettivamente votanti. L’accertamento di tale illegittimità può aver influito, possibilmente, sul risultato finale delle elezioni (il partito dei Verdi – Grüne – ha ottenuto 10.031 voti, la FPÖ 10.010 voti).

VfGH 01.07.2016, W I 6/2016; annullamento del secondo turno elettorale in occasione delle elezioni per il Presidente Federale:
La Corte Costituzionale (VfGH) ha accertato in primo luogo diversi profili di illegittimità nel procedimento elettorale con riferimento ai voti espressi per corrispondenza in numerose circoscrizioni elettorali. Anche se non è stata confermata alcuna diretta manipolazione del risultato delle elezioni, non si è potuto escludere, in ragione del risultato elettorale estremamente esiguo, un possibile influsso dei profili di illegittimità riscontrati sul risultato finale della consultazione. La VfGH ha applicato in questo caso un criterio estremamente severo nel valutare il rispetto delle disposizioni che in riferimento alle condizioni del voto per corrispondenza, sono volte ad assicurare l’effettiva attuazione dei principi che regolano l’esercizio del diritto di voto. In secondo luogo la trasmissione di informazioni anticipate ai mass media e agli istituti di statistica da parte del Ministero federale dell’interno in quanto suprema autorità elettorale ancor prima della chiusura degli ultimi seggi elettorali viola il principio della libertà di voto.
Limitare l’annullamento della consultazione a determinati elettori per corrispondenza o a determinate circoscrizioni non era possibile; i confini delle singole circoscrizioni non erano infatti accertabili data la possibilità di “circolazione” dei voti espressi per corrispondenza. Non si può accertare con sicurezza quali elettori abbiano espresso il loro voto per corrispondenza. La relativa scheda elettorale infatti può essere inviata per posta o essere consegnata a un qualsiasi seggio elettorale.

VfGH 02.07.2016, G 95/2016: incostituzionalità della limitazione alla parte proponente un mezzo di impugnazione del diritto di una parte processuale di sollevare una “Gesetzesbeschwerde” (controllo di costituzionalità di una legge):
Dai materiali preparatori della legge consegue, secondo la Corte Costituzionale (VfGH), che anche alla parte processuale vincente in primo grado il legislatore debba concedere la possibilità di presentare una richiesta di controllo di costituzionalità (“Gesetzesbeschwerde”).

VfGH 12.10.2016, E 1316/2015; 13.10.2016, G 219/2015 (comunità agrarie con beni condivisi):
In G 219/2015 si è dichiarata incostituzionale la disciplina delle date determinanti per le divisioni patrimoniali relative al passato, in comunità agrarie, per i beni comunitari, contenuta nel § 86d della Legge tirolese sull’accorpamento dei fondi (“Flurverfassungslandesgesetz”) del 1996, in quanto contraria al principio di uguaglianza. La premessa alla base di tale disciplina, secondo la quale esiste una correlazione continuativa tra le prestazioni eseguite e i ricavati, applicata all’indennizzo reciproco dei diritti patrimoniali regolarmente corrisposto tra i soggetti legittimati allo sfruttamento e il Comune titolare del diritto principale, è stata considerata applicabile, dalla Corte Costituzionale (VfGH), alla gestione delle attività agricole e forestali, non invece a determinati ricavati provenienti dal diritto principale. La domanda è stata rigettata in riferimento alle disposizioni relative ai contributi di malga e pascolo da corrispondere, e respinta in riferimento alle ulteriori domande circa il procedimento di divisione patrimoniale.
Con l’ordinanza di rifiuto E 1316/2015 si è inoltre data conferma della costituzionalità delle discipline relative all’amministrazione del diritto principale nelle comunità agrarie con beni condivisi.

VfGH 15.10.2016, E 945/2016 ua; il monopolio del gioco d’azzardo non è contrario al diritto dell’Unione Europea e non è nemmeno incostituzionale:
Le disposizioni della Legge sul gioco d’azzardo oggetto di ricorso di fronte alla Corte Costituzionale (VfGH) assolvono tutti i criteri prescritti dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea. In particolare, le disposizioni garantiscono in modo sufficiente il fatto che le campagne pubblicitarie messe in atto dai titolari di concessioni per il gioco d’azzardo non entrino in conflitto con le finalità della legge (ad esempio prevenzione della dipendenza dal gioco). Il sistema austriaco di concessioni per il gioco d’azzardo non viola pertanto il diritto dell’Unione Europea, e di conseguenza non sussiste nemmeno un profilo di “discriminazione a rovescio”.

VfGH 15.10.2016, G 7/2016-29; la Legge venatoria della Carinzia del 2000 non è incostituzionale quanto all’obbligo, imposto al proprietario, di tolleranza dell’attività di caccia su un fondo:
L’obbligo di tollerare l’esercizio della caccia non integra un’interferenza eccessiva sull’esercizio del diritto di proprietà spettante al proprietario di un fondo, il quale rifiuti la caccia per motivi etici. Poiché infatti la sovrappopolazione di animali costituisce un fattore di rischio rilevante per i boschi, sussiste un interesse specifico a che l’attività venatoria sia esercitata capillarmente; la finalità di tutelare il patrimonio boschivo può essere raggiunta adeguatamente solo esercitando un’attività venatoria capillare.


DIRITTO DEL LAND TIROLO
Avvertenza: Per le Gazzette ufficiali del Land e le versioni consolidate delle varie leggi consultare http://www.ris.bka.gv.at/Lr-Tirol/. Le relative bozze delle consulenze e i pareri, nonché le proposte presentate dal Governo comprensive di Annotazioni Esplicative sono consultabili sulla homepage del Parlamento (Landtag) del Tirolo (http://www.tirol.gv.at/landtag/) sotto “Parlamentarische Materialien” (Materiali parlamentari).

Divieto di circolazione settoriale, LGBl 44/2016 e sua riforma LGBl 115/2016:
Riduzione delle immissioni provocate dalla circolazione stradale su un tratto dell’Autostrada A12 Inntal realizzata tramite un divieto per autotreni che trasportino determinati beni; in vigore dall’1/11/2016.

Legge tirolese sulle tecnologie genetiche (riforma), LGBl 60/2016:
Delega al governo del Tirolo ad emettere regolamenti aventi ad oggetto il divieto di determinate coltivazioni.

“Riforma del pubblico impiego” (Landesbeamtengesetz – Legge sui pubblici funzionari del Land 1998, LGBl 78/2016; Landesbedienstetengesetz – Legge sugli impiegati del Land, LGBl 79/2016; Gemeindebeamtengesetz – Legge sui pubblici funzionari presso i Comuni 1970, LGBl 82/2016; Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetz – Legge sugli impiegati a contratto presso i Comuni 2012, LGBl 83/2016; Innsbrucker Gemeindebeamtengesetz – Legge sui pubblici funzionari del Comune di Innsbruck 1970, LGBl 84/2016, Innsbrucker Vertragsbedienstetengesetz – Legge sugli impiegati a contratto presso il Comune di Inssbruck, LGBl 85/2016):
Riconoscimento retroattivo di determinati periodi di servizio trascorsi e con riferimento alla decisione della Corte di Giustizia dell’11.11.2014, Causa C-530/13, Schmitzer, adeguamenti necessari all’accertamento dei periodi rilevanti ai fini degli avanzamenti di carriera; introduzione della possibilità di periodi “sabbatici”.

Legge del Land sul Tribunale amministrativo del Land (riforma), LGBl 80/2016:
Introduzione della possibilità di periodi “sabbatici”, adeguamenti delle date rilevanti ai fini degli avanzamenti di carriera.

Legge sulla parità di trattamento a livello di Land del 2005 e Legge sulla parità di trattamento a livello comunale (riforma), LGBl 81/2016:
Attuazione della Direttiva 2014/54/UE circa i provvedimenti per facilitare l’esercizio dei diritti spettanti ai lavoratori nell’ambito della libertà di circolazione.

Legge sull’impiego di personale addetto all’insegnamento della musica, LGBl 86/2016:
Nuova disciplina del pubblico impiego per personale addetto all’insegnamento delle Scuole pubbliche di musica del Land Tirolo e presso il Conservatorio del Tirolo.

Legge del Tirolo sulla tutela della maternità del 2005 e Legge del Tirolo sui congedi parentali del 2005 (riforma), LGBl 87/2016:
Modifiche in concomitanza con l’emanazione della Legge sull’impiego di personale addetto all’insegnamento della musica.

Legge del Tirolo sull’istruzione scolastica per l’infanzia e sugli asili infantili (riforma), LGBl 88/2016:
Maggior flessibilità negli orari di apertura di strutture per asili infantili, custodia dei bambini in orario post-mattutino, estensione della custodia dei bambini a tempo pieno, attuazione dell’accordo contenuto nell’Art. 15a relativo all’istruzione prescolastica a mezza giornata, gratuita ed obbligatoria, in strutture istituzionali di istruzione e custodia per l’infanzia.

Legge del Tirolo sul governo del territorio 2011 (riforma), LGBl 93/2016 e  nuova pubblicazione, LGBl 101/2016:
Precisazione del concetto di domicilio per il tempo libero e adeguamento delle disposizioni relative al domicilio per il tempo libero, modifiche nell’ambito delle attività edilizie contrattuali, in parte nuove normative relative all’utilizzo di aree abitabili e miste, nonché alle costruzioni consentite su superfici di carattere speciale.

Ordinamento edilizio del Tirolo 2011 (riforma), LGBl 94/2016:
Semplificazioni procedurali e deregolamentazione.

Legge del Tirolo sulle operazioni immobiliari 1996 (riforma), LGBl 95/2016:
Semplificazione amministrativa e deregolamentazione: abrogazione delle disposizioni circa i domicili per il tempo libero; abrogazione delle disposizioni sulle aree edificabili in relazione ai fondi già edificati, proroga a 10 anni dei termini di edificazione per fondi non ancora edificati; semplificazioni per l’acquisto di fondi non edificati tramite consorzi edilizi riconosciuti senza scopo di lucro al fine di accedere alle sovvenzioni edilizie.

Legge del Tirolo sulle scuole di sci 1995 (riforma), LGBl 126/2016:
Adeguamento delle disposizioni concernenti la cosiddetta “circolazione” delle scuole di sci provocato da una procedura d’infrazione contro l’Austria: abrogazione del divieto di ricezione di ospiti anche in Tirolo e rinuncia alla verifica della competenza tecnica. In futuro sarà sufficiente la semplice comunicazione dello svolgimento di tale attività.


GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA Corte Amministrativa Suprema
24.05.2016, Ro 2016/01/0001-0004; a causa del grande numero di richieste di asilo, all’Ufficio federale per l’immigrazione e il riconoscimento delle domande di asilo (BFA) non è fondamentalmente imputabile la violazione dei termini previsti per le delibere:
La Corte amministrativa suprema (VwGH) ha accertato che il BFA si trova ad affrontare una situazione estremamente gravosa molto diversa dalle normali situazioni di sovraccarico di lavoro. Il rispetto dei termini di legge per il disbrigo delle pratiche può rivelarsi dunque, in certi casi, molto difficile: una famiglia aveva fatto richiesta, nel gennaio 2015, di tutela internazionale e aveva presentato, in seguito, un ricorso per mancato rispetto dei termini al Tribunale amministrativo federale poiché il BFA non aveva deliberato in merito alle richieste entro i termini previsti. La Corte amministrativa suprema ha ritenuto che la condotta del BFA non è illegittima in considerazione della situazione estremamente gravosa in cui si trova ad operare.

30.06.2016, Ra 2016/11/0024; nessun rinvio dal Tribunale amministrativo all’ufficio competente nelle cause di diritto penale amministrativo:
La Corte amministrativa suprema (VwGH) ha giudicato che la sentenza con la quale il Tribunale amministrativo annulla l’atto impugnato rinviando la questione all’ufficio competente non è ammissibile nelle cause di diritto penale amministrativo ai sensi del § 50 VwGVG (Codice di procedura amministrativa). Tali fattispecie infatti prevedono un obbligo categorico di decisione da parte del Tribunale amministrativo; il concetto di “causa di diritto penale amministrativo” deve essere inoltre inteso in senso ampio.

13.09.2016, Ro 2016/03/0013; reintroduzione in natura e mantenimento delle popolazioni di animali selvatici ai sensi della Legge della Stiria sulle attività venatorie:
Ai sensi del § 59 comma 1 della legge della Stiria sulle attività venatorie del 1986, gli animali selvatici, tranne quando si tratta di sostenere le popolazioni, possono essere reintrodotti in natura solo sulla base di un’autorizzazione (un cacciatore aveva immesso nella sua riserva 1500 fagiani senza autorizzazione del Governo del Land). Secondo la Corte amministrativa suprema (VwGH) la reintroduzione in natura non è lecita se si immette nell’ambiente un numero di animali tale da non trovare poi un habitat idoneo a causa delle circostanze e se esso deve poi essere ridotto tramite l’attività venatoria in modo da essere riportato a una misura idonea.


Tribunale amministrativo del Land Tirolo
21.07.2016, LVwG-2016/35/0415-5; Pagamento rateale:
Il VwGVG (Codice di procedura amministrativa) non contempla alcuna disciplina che attribuisca al Tribunale amministrativo la competenza a giudicare circa una richiesta di pagamento rateale. Ai sensi del § 38 VwGVG tuttavia al procedimento circa i ricorsi di cui all’Art. 130 comma 1 B-VG (Legge costituzionale federale), in caso di causa di diritto penale amministrativo, vanno applicate le disposizioni della VStG (Legge sugli illeciti amministrativi), ad eccezione della 5^ sezione della II parte. Il § 54 comma 3 VStG, applicabile in tale contesto, si rivolge decisamente alla pubblica amministrazione. Se tuttavia finora l’amministrazione contro la quale si ricorre non si è pronunciata circa la concessione del pagamento rateale in mancanza di un’istanza che lo richieda, nemmeno il Tribunale amministrativo del Land potrà pronunciarsi in tal senso nell’ambito del procedimento provocato dal ricorso stesso.

27.07.2016, LVwG-2016/11/1465-2; legittimazione all’istanza ai sensi del § 5 della Legge del Tirolo sui masi chiusi:
Nel procedimento per la revoca della qualità di “maso chiuso” ai sensi del § 7 della Legge del Tirolo sui masi chiusi, solo il proprietario del maso può presentare l’istanza relativa al cambio di qualifica.
Nel § 5 della Legge del Tirolo sui masi chiusi invece la legittimazione a presentare l’istanza non è espressamente disciplinata. Tra la perdita permanente dell’idoneità del maso chiuso al mantenimento della famiglia (vedi § 7 delle Legge del Tirolo sui masi chiusi) e la separazione, richiesta in oggetto ai sensi del § 5, di singole componenti di un maso chiuso che continui però a essere tale, sussiste una differenza essenziale, la quale esige anche risposte differenziate alla questione di chi possa partecipare, o anche presentare istanze, nell’ambito dei relativi procedimenti ai sensi del § 8 AVG (Legge generale sul procedimento giudiziario) in forza di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo. Secondo la giurisprudenza della Corte suprema amministrativa, per la domanda di cui al § 5 della Legge del Tirolo sui masi chiusi si deve presumere che l’autorizzazione (concessione) possa essere richiesta da chiunque sia in grado di dimostrare un interesse legittimo a ciò (cfr. VwSlg – Rassegna di giurisprudenza amministrativa – 5103/A). Di tale interesse può essere titolare ad esempio una legataria che sia beneficiaria di una parte del fondo che debba ancora essere separata dal resto (VwGH 20.11.1990, 90/18/0157).

28.07.2016, LVwG-2015/15/3208-24, LVwG-2015/15/3209-6, LVwG-2016/15/1184-3; impianto idroelettrico; qualità di parte; organizzazioni ambientaliste; ONG:
Nella questione se chi proponga un ricorso (in questo caso si tratta di organizzazioni ambientaliste) possa acquisire la qualità di parte in un procedimento per la tutela della natura, tali organizzazioni non possono richiamarsi al fatto che è il diritto dell’unione Europea ad essere attuato in concomitanza con i permessi di modifica della tutela della natura, e la questione va invece giudicata esclusivamente in base al diritto nazionale.

28.07.2016, LVwG-2016/23/1371-4; ricorso contro costruzione; sospensione dell’esecuzione dell’opera edilizia; stato di pericolo immediato:
La sospensione dell’esecuzione dell’opera edilizia tramite l’esercizio del potere di ordinanza e coercizione diretta è possibile, ai sensi del § 35 comma ultima proposizione dell’Ordinamento sull’edilizia del Tirolo, solo in caso di pericolo immediato. L’accertamento del fatto che il pericolo sia immediato, in considerazione degli interessi degni di tutela e delle esigenze di sicurezza, è un accertamento tecnico e deve essere affidato a un perito. L’organo che ha eseguito gli atti coercitivi oggetti di esame in questa sede ha dichiarato, quale teste, di aver considerato soprattutto questioni di statica. Secondo l’opinione di detto organo la costruzione di un tetto in cemento al posto di un tetto in legno avrebbe creato uno stato critico proprio dal punto di vista della statica. Secondo l’organo in questione, il quale non dispone di particolari nozioni di tecnica edilizia, una perizia relativa alla situazione effettiva venutasi a creare non c’è stata. Inoltre l’agente di polizia municipale autore diretto dell’atto coercitivo nel giorno del medesimo non ha fatto accesso nemmeno una volta al cantiere, traendo le proprie nozioni esclusivamente dalle dichiarazioni del ricorrente. Una “valutazione dello stato di pericolo” di tal fatta non costituisce né una perizia da parte di un esperto, né un parere tecnico da parte di persona esperta in materia edilizia.

03.08.2016, LVwG-2016/44/1013-2; comunità agricola con beni spettanti alla comunità; richiesta di esecuzione di separazione; procedimento di divisione:
Per la divisione patrimoniale di comunità agricola atipica con beni spettanti alla comunità, la Legge catastale del Tirolo del 1996 non prevede alcuna separazione (“Hauptteilung”) tra comunità agricola e comune, ma solo un procedimento di divisione.

03.08.2016, LVwG-2015/43/3092-1; ripristino della situazione prevista dalla legge; costruzione in malga in una posizione che deroga dalla concessione; esecuzione senza autorizzazione; modifica non irrilevante di un’opera edilizia:
L’avvio o la prosecuzione di un procedimento di polizia edilizia per il ripristino della situazione prevista dalla legge non costituisce, anche quando in seguito sia stata presentata la registrazione del bene o la domanda di concessione edilizia, una violazione dei diritti dell’interessato, dato che nemmeno l’ordine esecutivo di ripristino della situazione prevista dalla legge è eseguibile finché sia in corso un procedimento di sanatoria edilizia.

04.08.2016, LVwG-2015/46/0909-10; se un odontoiatra sia fededegno:
Il rapporto di fiducia o il fatto che un odontoiatra sia o meno fededegno non riguarda solo il rapporto diretto tra odontoiatra e paziente, vale a dire il nocciolo dell’attività odontoiatrica, ma anche, in linea di massima, la fiducia che il pubblico nutre nei confronti della professione medica. Paragonabile a tale concetto è sicuramente il concetto di “indegnità” (“Unwürdigkeit”) che sarebbe applicato nel diritto tedesco.

16.08.2016, LVwG-2016/23/1277-16, LVwG-2016/23/1278-16, LVwG-2016/23/1279-16; negazione dell’autorizzazione da parte dell’autorità di sorveglianza; riserva di autorizzazione; accensione di un mutuo; garanzia per il finanziamento
Il § 123 dell’Ordinamento comunale del Tirolo stabilisce una riserva di autorizzazione ai sensi della quale le delibere degli organi comunali – ad esempio anche le delibere relative all’accensione di mutui – necessitano dell’autorizzazione da parte dell’autorità di sorveglianza. Costituisce parte in causa nel procedimento dinanzi l’autorità di sorveglianza esclusivamente il comune la cui delibera è oggetto del procedimento medesimo. Se non è possibile assicurare la garanzia di un finanziamento pianificato nella forma di un mutuo si deve presumere che il credito non sia garantito e che esso abbia quindi carattere speculativo; è corretto dunque in questo caso il rifiuto dell’autorizzazione da parte dell’autorità di sorveglianza. Nell’accendere un mutuo non si deve partire infatti dal presupposto fittizio che “tutto vada bene”, ma si deve considerare piuttosto che qualsiasi mutuo – anche quand’esso costituisca una forma di finanziamento intermedio – costituisce un gravame reale sul bilancio del comune.

ITALIA
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALEhttp://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do

Sentenza n. 115 del 20.05.2016
Giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della legge della Provincia autonoma di Trento n. 3/2006 sul Governo dell’autonomia, promosso con ordinanza dal Consiglio di Stato – remissione degli atti al giudice a quo.
Il Consiglio di Stato ha promosso il giudizio di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 114, 118 e 128 della costituzione e dell’art. 5 Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in un procedimento che aveva per oggetto l’annullamento della deliberazione della Giunta Provinciale della Provincia autonoma di Trento n. 1449/2012. Questa deliberazione applicava l’art. 8-bis della legge Provinciale n. 27/2010, in base al quale le Comuni e le unioni di Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti sono obbligate ad esercitare mediante le comunità di appartenenza i compiti e le attività connessi ai servizi e alle funzioni amministrative in materia di entrate, informatica, contratti e appalti di lavori, servizi e forniture e, con progressiva estensione, i compiti e le attività relativi al commercio.
Inoltre la legge provinciale n. 3/2006 prevedeva la possibilità di istituire enti con autonomia politica i cui organi venivano eletti parzialmente eletti dal popolo e perciò godevano di l’autonomia politica. La legge Provinciale n. 12/2014 ha modificato la legge impugnata nel senso che gli organi non vengono più eletti dal popolo e l’art. 8-bis della legge Provinciale n. 27/2010 nel senso che non è più previsto l’obbligo di istituire unioni per lo svolgimento dei citati compiti, ma solo una mera possibilità. In base alla normativa sopravvenuta che ha inciso sia sulle disposizioni censurate, sia sulla disposizione sulla base della quale era stato adottato l'atto impugnato nel giudizio principale la Cte costituzionale ha deciso di restituire gli atti al Consiglio di Stato.


Sentenza n. 137 del 10.06.2016
Giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 29 della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 6/2015 promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri – estinzione del processo.
L’art. 29 della legge Provinciale n. 6/2015 prevede la possibilità di collocamento a riposo d'ufficio del personale della Provincia e degli enti pubblici da essa dipendenti con la conseguente estinzione del rapporto di lavoro al fine di accelerare il ricambio generazionale. Il ricorrente, però, rileva nel ricorso, che non compete alla Provincia autonoma di Bolzano di legiferare nell’ambito della previdenza sociale, perché la competenza legislativa esclusiva in questa materia appartiene in base alla lettera o) del comma 2 dell’art. 117 della Costituzione allo stato. La Provincia non si è costituita in giudizio, ma ha abrogato l’impugnato art. 29 della legge Provinciale n. 6/2015 con l’art. 23, comma 1, lettera f) della legge Provinciale n. 11/2015. In base a questa circostanza il ricorrente ha rinunciato al ricorso e il processo si è estinto.


Sentenza n. 190 del 20.07.2016
Conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano contro la Presidenza del Consiglio dei ministri – accoglimento.
Il comando Carabinieri per la tutela della salute – Nucleo antisofisticazioni e sanità (NAS) ha effettuato un controllo  presso gli uffici dell’Assessorato alla sanità della Provincia autonoma di Bolzano e per verificare le esenzioni dalle spese sanitarie e con il conseguente verbale ha richiesto di fornire i dati per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 . La ricorrente ha basato il suo ricorso sulla sua competenza concorrente nel ambito igiene e sanità (art. 9, primo comma, n. 10) e l’art. 2 DPR n. 474/1975 che attribuiscono alla Provincia le potestà legislative e amministrative nell’ambito della gestione e del funzionamento delle istituzioni ed enti sanitari, tenendo conto degli standard previsti dalla normativa statale e comunitaria senza che venga attribuito alcun potere di controllo allo Stato. La Corte costituzionale ha accolto il ricorso  e affermato la competenza della Provincia.


PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGELegislazione provinciale
Legge Provinciale n. 10 del 24 maggio 2016:
“Modifiche di leggi Provinciali in materia di salute, edilizia abitativa agevolata, politiche sociali, lavoro e pari opportunità”

Legge Provinciale n. 13 del 20 giugno 2016:
“Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2016, 2017 e 2018”

Legge Provinciale n. 14 del 20 giugno 2016:
“Modifiche di leggi Provinciali in materia di istruzione”

Legge Provinciale n. 15 del 12 luglio 2016:
“Modifiche di leggi Provinciali in materia di diritto allo studio, cultura, personale, procedimento amministrativo, utilizzazione delle acque pubbliche, urbanistica, agricoltura, sanità, bilancio e contabilità e appalti pubblici”

Legge Provinciale n. 16 del 21 luglio 2016:
“Approvazione del rendiconto generale della Provincia per l'esercizio finanziario 2015”

Legge Provinciale n. 17 del 21 luglio 2016:
“Disposizioni collegate all'assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018”

Legge Provinciale n. 18 del 21 luglio 2016:
“Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli anni finanziari 2016-2018”

Legge Provinciale n. 20 del 13 ottobre 2016:
“Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2016, 2017 e 2018”

Legge Provinciale n. 21 del 18 ottobre 2016:
“Modifiche di leggi Provinciali in materia di procedimento amministrativo, enti locali, cultura, beni archeologici, ordinamento degli uffici, personale, ambiente, utilizzazione delle acque pubbliche, agricoltura, foreste, protezione civile, usi civici, mobilità, edilizia abitativa, dipendenze, sanità, sociale, lavoro, patrimonio, finanze, fisco, economia e turismo”


Giurisprudenza amministrativaLe sentenze possono essere consultate al sito https://www.giustizia-amministrativa.it/.

Sentenza n. 181/2016 – Subentro nella concessione
Ricorso n. 261/2015 dell’impresa individuale Farcas Mariana contro il Comune di Bolzano, per l’annullamento del rigetto dell’istanza di subentro nella concessione per l’occupazione del suolo pubblico con un chiosco.
Dopo l’acquisto del chiosco, la ricorrente aveva presentato in comune la SCIA per l’avvio dell’attività di commercio, ma non aveva presentato l’istanza di subentro nella concessione entro i 15 giorni seguenti. La ricorrente fa valere che si tratta di un termine ordinatorio e non perentorio, e che perciò non sarebbe decaduta dal suo diritto – Accoglimento. L’osservazione del comune, che la norma vuole evitare che l’area pubblica rimanga inutilizzabile, non è valida, poiché la normativa prevede la decadenza automatica qualora l’area non venga utilizzata per più di due mesi all’anno.

Sentenza n. 186/2016 – Revoca del permesso di soggiorno
Ricorso n. 130/2014 da parte di un cittadino marocchino contro la revoca del permesso di soggiorno per lavoro, a causa di diversi reati. Il ricorso è respinto, perché, oltre alla verifica della sussistenza di diversi reati, è stata anche accertata, come previsto dalla normativa, la pericolosità del ricorrente per l’ordine pubblico e la pubblica sicurezza.

Sentenza n. 188/2016 – Applicazione di una sanzione per plagio e copiatura durante un esame universitario
Ricorso n. 24/2016 della ricorrente contro la Libera Università di Bolzano per l’annullamento della sanzione ex art. 5 del regolamento universitario, applicata a causa di truffa durante un esame (risposte identiche nella forma e nel contenuto e con gli stessi errori). La spiegazione che le studentesse non avrebbero copiato l’una dell’altra, ma avrebbero studiato a memoria lo stesso materiale didattico di provenienza anonima, per ovviare a problemi linguistici, viene respinto in quanto si ritiene sussistere l’ipotesi di plagio ogni qual volta un lavoro altrui, anche se di provenienza ignota, viene presentato come elaborato proprio. Il tribunale dubita, che le studentesse abbiano studiato a memoria diverse pagine di un testo molto difficile, fino ai minimi particolari (riproducendo anche errori ortografici e imprecisioni linguistiche) e tende a ritenere che, nonostante il numero ridotto di partecipanti, siano riuscite in qualche modo a copiare le parti in questione dell’esame.

Sentenza n. 208/2016 – Revoca del porto d’armi per la custodia non regolamentare di armi denunciati e detenuti regolarmente
Ricorso n. 192/2015 del ricorrente per la revoca del provvedimento del Commissario del governo, riguardante la revoca del porto d’armi e il divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi – rigetto.
La detenzione privata di armi non è un diritto soggettivo, ma un’eccezione e viene solo concessa a persone che rispettino le misure precauzionali. La pericolosità del comportamento del ricorrente e il pericolo per la pubblica sicurezza possono anche sussistere indipendentemente dalla classificazione del comportamento come reato. L’obiezione che il provvedimento sarebbe esagerato, perché fino ad adesso il ricorrente è rimasto incensurato, è infondata, poiché l’inosservanza delle norme sulla detenzione delle armi giustifica in ogni caso la revoca del porto d’armi.

Sentenza n. 234/2016 – astensione anticipata dal lavoro della lavoratrice per lavoro pericoloso, faticoso o insalubre
Ricorso n. 146/2014 dell’Aspiag Service Srl contro la Provincia Autonoma di Bolzano, per la revoca del diniego dell’interdizione anticipata dal lavoro della lavoratrice incinta. Una lavoratrice incinta può sollevare solo occasionalmente pesi superiori a tre chili e se le sue mansioni prevedono un sollevamento regolare, deve essere temporaneamente adibita o spostata ad altre mansioni o in casi straordinari l’Ispettorato del lavoro può disporre l’interdizione anticipata. Il ricorso viene respinto perché si ritiene che non ci sia l’impossibilità di svolgere mansioni diverse. Ci sono numerosi esercizi di vendita e potrebbero essere modificate le condizioni di lavoro.

Sentenza n. 278/2016 – diniego di concessione edilizia per la ricostruzione di una baita
Ricorso n. 217/2014 di Renzo Pedevilla contro il comune di Marebbe, per l’annullamento del diniego di concessione edilizia per la ricostruzione di una baita. La baita in questione era stata costruita e poi ampliata dal dante causa del ricorrente ed infine era stata demolita d’ufficio a causa della mancanza di concessione edilizia. Il diritto alla ricostruzione non è sanzionato con decadenza, ma il ricorso va ugualmente respinto, perché le particelle fondiarie non sono di proprietà del ricorrente ma del comune. Non è possibile l’acquisto per usucapione, perché si tratta di beni soggetti ad uso civico, i quali sono simili ai beni soggetti a  regime demaniale.

Ordinanza n. 94/2016 – sospensione dell’efficacia
Ricorso n. 149/2016 del ricorrente per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento, con il quale è stata revocata la licenza alla gestione di una sala giochi, perché detta sala si trova in un raggio di 300 metri da cosiddetti luoghi sensibili, dove è vietata l’attività in questione. Il provvedimento viene sospeso, perché non si può escludere la fondatezza del ricorso  e la sussistenza del pregiudizio lamentato.

Ordinanza n. 116/2016 e 117/2016 – diniego della sospensione dell’efficacia
Ricorsi n. 169/2016 della Podini Holding Spa e Twentyone Srl e n. 178/2016 della Generalmarket Srl e Consortium Centrum Srl contro il comune di Bolzano e contro la Aspiag Service Srl, per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia della concessione edilizia rilasciata ad Aspiag Srl, per lavori di adeguamento edificio e cambio di destinazione ad uso produttivo. I ricorsi sono respinti: Il ricorso n. 169/2016 a causa della distanza notevole tra i centri commerciali che fa mancare il requisito della vicinitas, e fa difettare di interesse il ricorrente perché non fa sorgere una pretesa anticoncorrenziale, il ricorso n. 178/2016 perché in seguito alla liberalizzazione del commercio non si può più constatare l’ingiustificato sviamento di clientela.

Ordinanza n. 152/2016 – sospensione dell’efficacia
Ricorso n. 87/2016 della Federazione Protezionisti Sudtirolesi e del Club alpino sudtirolese, contro la Provincia Autonoma di Bolzano e la Schnalstaler Gletscherbahnen spa per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento col quale era stata autorizzata la costruzione di una nuova pista da sci nel centro sciistico Ghiacciai Val Senales. La continuazione del progetto di costruzione porta a una modifica irreversibile della zona e l’interesse pubblico di impedire un danno irreparabile viene valutato come più importante degli interessi economici dei controinteressati, e quindi il provvedimento è sospeso fino alla sentenza definitiva.


PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Legislazione provinciale
Legge provinciale 6 maggio 2016, n. 5
Disciplina del servizio di assistenza e consulenza psicologica in provincia di Trento. Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006 e della legge provinciale sul lavoro 1983

Legge provinciale 6 maggio 2016, n.6
"Modificazioni della legge provinciale sull'agricoltura 2003 e della legge provinciale sull'agriturismo 2001 in materia di floricoltura"

Legge provinciale 6 maggio 2016, n. 7
Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, relativa all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio. Modificazione dell'articolo 12 quater della legge sulla programmazione provinciale 1996

Legge provinciale 17 maggio 2016, n. 8
Modificazioni della legge provinciale sulla caccia 1991 relative ai cacciatori delle riserve

Legge provinciale 23 maggio 2016, n. 9
Modificazioni della legge provinciale sull'agriturismo 2001 e della legge provinciale sull'agricoltura 2003: disciplina e promozione del pescaturismo e dell'ittiturismo. Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 20, in materia di proroga di graduatorie

Legge provinciale 20 giugno 2016, n. 10
Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006

Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 11
Modificazioni della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, della legge provinciale per il governo del territorio 2015, del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 e della legge provinciale sul commercio 2010

Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 12
Modificazioni della legge provinciale sull'agriturismo 2001 e della legge provinciale sugli asili nido 2002 in materia di agricoltura sociale

Legge provinciale 28 luglio 2016, n. 13
Approvazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2015

Legge provinciale 5 agosto 2016, n. 14
Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2016 - 2018

Legge provinciale 26 settembre 2016, n. 15
Modificazioni della legge provinciale sulle attività culturali 2007 in materia di piccola editoria libraria indipendente

Legge provinciale 26 settembre 2016, n. 16
Integrazioni della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 in materia di carta dei servizi sociali e di tutela dei minori

Giurisprudenza amministrativa
Sentenza 327/2016 - Società Mobilità Alternativa S-M-C. Spa
Finanza di progetto - 1. Dichiarazione di pubblico interesse - Discrezionalità PA - Altissimo grado di discrezionalità - Obbligo di adeguata motivazione - Atto plurimotivato - 2. Domanda risarcitoria - Costi progettuali - Responsabilità PA - Presupposti - Non sussistono


NEWS
Francesco Palermo è stato eletto presidente della International Association of Centers for Federal Studies (IACFS). IACFS è stata fondata nel 1977 e riunisce i centri di ricerca che si occupano di studi federali dalla prospettiva disciplinare dei studi giuridici, politologici ed economici. Eurac Research con il suo Istituto per lo Studio del Federalismo e del Regionalismo ne fa parte dal 2006 e ha organizzato la conferenza annuale della IACFS nell’anno 2013. Per ulteriori informazioni vedasi http://iacfs.org/

Christoph Schramek e Alice Valdesalici sono stati insigniti del premio „Föderalismus-Preises 2016” dell’ Institut für Föderalismus (IFÖ). Per ulteriori informazioni vedasi http://www.foederalismus.at/foederalismuspreis/preistraeger_2016.php

Alice Valdesalici è stata insignita del premio IACFS Ronald Watts Award 2016. Il lavoro premiato si intitola “Measuring fiscal responsibility: from 'law in books' to 'law in action'“, ed è stato presentato in sede della conferenza annuale della IACFS a Nuova Delhi il 17 novembre 2016.

Il professore André Lecours (Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Ottawa, Canada) è stato insignito del premio della giuria internazionale della quinta edizione dell' ”EURAC Federal Scholar in Residence Program”. Il suo paper si intitola „Federalism and State Responses to Nationalist Movements in Spain, Belgium, Canada, and the United Kingdom: Approaches and Outcomes“, e verrà presentato nel corso del suo periodo di ricerca presso l’EURAC nel 2017 (tbd).

EURAC Federal Scholar in Residence 2018 – SCADENZA ISCRIZIONI: 1 luglio 2017
L’Istituto per lo Studio del Federalismo e del Regionalismo dell’EURAC ha bandito l’assegno di ricerca EURAC Federal Scholar in Residence 2018. Il programma è rivolto a ricercatori, studenti post graduate e operatori del diritto con esperienze in ambito professionale e universitario nello studio comparato del federalismo e del regionalismo. Sono aperte le iscrizioni all’EURAC Federal Scholar in Residence Program 2018. Gli interessati possono inviare un paper in una lingua a scelta fra inglese, tedesco, italiano, francese o spagnolo entro il 1 luglio 2017. Per informazioni sull’EURAC Federal Scholar in Residence Program si prega di consultare il sito ww.eurac.edu/federalscholar

Markus Frischhut è diventato professore "Jean Monnet" ("integrazione europea ed etica") presso il Management Center Innsbruck (http://jeanmonnet.mci.edu).

EVENTI


Presentazione del volume "Föderale Kompetenzverteilung in Europa" il 12 gennaio 2017 a Innsbruck (Landhaus).

Winter School on Federalism and Governance            
Dal 30 gennaio al 10 febbraio 2017 si terrà l’ottava Winter School Federalism and Governance. L’edizione del 2017 ha come tema “Federalism and Power-Sharing“. La prima settimana si svolgerà all’Università di Innsbruck, la seconda all’EURAC a Bolzano. Per ulteriori informazioni vedasi http://winterschool.eurac.edu/

Convenzione sull’Alto Adige: i due organi della Convenzione sull’Autonomia per la revisione dello Statuto d’autonomia Trentino-Alto Adige, il Forum dei 100 e la Convenzione dei 33, hanno iniziato i loro lavori in primavera 2016. Le prossime sedute sono: Convenzione dei 33 il 02.12.2016 (ore 18-21, EURAC), Forum dei 100 il 10.12.2016 (ore 9.30-17, EURAC), Convenzione dei 33 il 13.01.2017 (ore 18-21, Consiglio provinciale), Convenzione dei 33 il 27.01.2017 (ore 18-21, EURAC), Convenzione dei 33 il 17.02.2017 (ore 18-21, EURAC), Convenzione dei 33 il 24.02.2017 (ore 18-21, EURAC), Forum dei 100 il 11.03.2017 (9.30-17, EURAC), Convenzione dei 33 il 17.03.2017 (ore 18-21, Consiglio provinciale), Convenzione dei 33 il 24.03.2017 (ore 18-21, Consiglio provinciale), Convenzione dei 33 il 07.04.2017 (ore 18-21, EURAC), Convenzione dei 33 il 21.04.2017 (ore 18-21, Consiglio provinciale), Forum dei 100 il 29.04.2017 (ore 9.30-17, EURAC), Convenzione dei 33 il 05.05.2017 (ore 18-21, EURAC), Convenzione dei 33 il 12.05.2017 (ore 18-21, EURAC), Convenzione dei 33 il 16.06.2017 (ore 18-21, EURAC) e Convenzione dei 33 il 30.06.2017 (ore 18-21, EURAC). Per ulteriori informazioni vedasi www.convenzione.bz.it

Consulta: In Trentino, la Consulta ha iniziato i suoi lavori agli inizi di settembre 2016. Le prossime sedute sono i seguenti lunedì: 12.12.2016 e 09.01.2017. A partire da gennaio 2017 tutti i cittadini possono esprimersi sui risultati intermedi della Consulta in un processo partecipativo che durerà sei mesi. Durante quel periodo i cittadini possono altrettanto avanzare delle proposte sulla revisione dello Statuto d’autonomia della Regione autonoma Trentino-Alto Adige. Per ulteriori vedasi www.riformastatuto.tn.it

NOVITÀ EDITORIALI


Alber Elisabeth/Engl Alice/Pallaver Günther (cur.), Politika 16 - Südtiroler Jahrbuch für Politik, 2016, 339 ss.

Alberton Mariachiara/Cittadino Federica, La tutela dell’ambiente tra stato e regioni alla luce della riforma costituzionale, 2016.

Benacchio Gian Antonio/Cozzio Michele/Titomanlio Federico (cur.), I contratti pubblici nella giurisprudenza dell'Unione Europea, 2016.

Gamper Anna/Bußjäger Peter/Karlhofer Ferdinand/Pallaver Günther/Obwexer Walter (cur.), Föderale Kompetenzverteilung in Europa, 2016.

Palermo Francesco/Parolari Sara (cur.), Il futuro della specialità regionale alla luce della riforma costituzionale, 2016.Weber Karl/Rath-Kathrein Irmgard (cur.), Besonderes Verwaltungsrecht9 – Diritto amministrativo speciale, 2016.Woelk Jens, Südtirols Zukunft: Freistaat oder Vollautonomie?, in: Rudolf Hrbek/Martin Goße Hüttmann (cur.), Föderalismus – das Problem oder die Lösung? Sammelband zur Ringvorlesung anlässlich des 20-jährigen Bestehens des EZFF, 2016, 84 ss.

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2/2016
December 2016

Associazione Euroregionale di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo

Contenuti

AUSTRIA

GIURISPRUDENZACOSTITUZIONALELEGISLAZIONE DEL LANDTIROLOGIURISPRUDENZAAMMINISTRATIVA

Corte Amministrativa SupremaTribunale amministrativo del LandTirolo

ITALIA

GIURISPRUDENZACOSTITUZIONALEPROVINCIA AUTONOMA DIBOLZANO ALTO ADIGELegislazione provincialeGiurisprudenza amministrativaPROVINCIA AUTONOMA DITRENTO

Legislazione provincialeGiurisprudenza amministrativa

NEWS
EVENTI
NOVITÀ EDITORIALI

AUSTRIA
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

VfGH (Corte Costituzionale) 11.6.2015, E591/2015; rigetto di unricorso contro una decisione di una “Rechtspflegerin” delTribunale Amministrativo di Vienna per carenza di legittimazione:Le norme della B-VG (Legge Costituzionale Federale) circa lagiurisdizione amministrativa non offrono appigli alla possibilità cheuna decisione presa da un funzionario non dotato di poteregiurisdizionale all’interno di un Tribunale amministrativo ai sensidell’Art. 135a B-VG, ovvero da un “Rechtspfleger” ai sensi delVwGVG (Codice di procedura amministrativa), possa essereimpugnata dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’Art. 144B-VG. Nei confronti della decisione da parte di una“Rechtspflegerin” può essere esperita l’impugnazione all’internodello stesso grado di giudizio presso il membro competente delTribunale amministrativo. È garantita la decisione da parte di un“Tribunale” ai sensi dell’Art. 6 CEDU (cfr. VfSlg – Decisioni dellaCorte Costituzionale – 19.825/2013).

VfGH (Corte Costituzionale) 18.6.2015, A15/2013; rigetto diun’azione da parte di tre comuni nei confronti di un altro comuneper il risarcimento pro quota delle spese per l’ampliamento di uncimitero esteso al territorio di più Comuni, per carenza di

Contatto

Euroregionale Vereinigung fürvergleichendes öffentliches Rechtund Europarecht / AssociazioneEuroregionale di Diritto PubblicoComparato ed Europeo, 2015

Redazione e traduzione

Elisabeth Alber, Maria Bertel,Cristina Fraenkel-Haeberle, AnnaGamper, Flavio Guella, EstherHappacher, Anna Masoner,Christian Ranacher, SigmundRosenkranz, Jens Woelk. Non siassume responsabilità per leinformazioni.

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competenza da parte della Corte Costituzionale – controversia didiritto civile per la quale sono competenti gli organi dellagiurisdizione ordinaria:
L’azione riguardante un diritto patrimoniale nei confronti di unente territoriale deve essere proposta in ogni caso al tribunaleordinario e con l’esclusione della competenza della CorteCostituzionale ai sensi dell’Art. 137 B-VG (Legge CostituzionaleFederale) quando la competenza della giurisdizione ordinaria perl’azione esercitata derivi dal § 1 JN (Ordinamento giudiziarioaustriaco) (VfSlg – Decisioni della Corte Costituzionale –3076/1956). Ai fini dell’attribuzione di una determinata azione allacompetenza della giurisdizione civile ai sensi del § 1 JN èdeterminante il fatto che l’ordinamento giuridico sottoponga irapporti giuridici in questione a un regime di diritto privato e non didiritto pubblico, e inoltre di quali specifici atti giuridici un enteterritoriale si sia servito per rifiutare una prestazione di caratterepatrimoniale.

VfGH (Corte Costituzionale) 18.6.2015, G55/2015 e altri; rigettodell’istanza presentata dal Tribunale amministrativo dell’AltaAustria relativamente al ricorso riguardante la presuntaincostituzionalità della prevalenza del diritto penaleamministrativo sul diritto penale, nonché la competenza deiTribunali amministrativi in riguardo all’applicazione della Leggesul gioco d’azzardo:

La prevalenza del diritto penale sul diritto penale amministrativocontenuta nel § 22 comma 1 VStG (Legge sugli illecitiamministrativi) (prevalenza) è applicabile solo nel caso in cui unanorma di diritto amministrativo non contenga altra disposizioneche ne preveda l’applicazione sussidiaria o che disciplini laconcorrenza tra una disciplina penale e una disciplina di dirittopenale amministrativo. Nel § 52 comma 3 GSpG (Legge sul giocod’azzardo) nella versione di cui al BGBl (Gazzetta ufficialefederale) I 13/2014, il legislatore in materia fa uso di talepossibilità al § 22 comma 1 VStG prevedendo, per un fatto cheintegri sia la fattispecie di un illecito amministrativo ai sensi del §52 GSpG, sia la fattispecie del reato di cui al § 168 StGB (Codicepenale), che esso sia perseguibile dai sensi del § 52 GSpG.

Il § 52 comma 3 GSpG nella versione di cui al BGBl 13/2014 nonè una norma che faccia eccezione rispetto a quanto stabilito dal §22 comma 1 VStG, e che quindi sarebbe da valutare alla streguadell’Art. 11 comma 2 B-VG (Legge Costituzionale Federale) pervalutare una deroga, in quanto il § 22 comma 1 VStG si distanziaespressamente dall’eventualità di una disciplina unitaria,lasciando al legislatore in materia la possibilità di stabilire dellederoghe.

VfGH (Corte Costituzionale) 15.6.2015, UA2/2015-14, UA4/2015-4; trasmissione di fascicoli alle commissioni d’inchiesta:
Per adempiere ai suoi compiti, una commissione d’inchiestacostituita ai sensi dell’Art. 53 B-VG (Legge CostituzionaleFederale) ha bisogno di prendere conoscenza di tutti i fascicoli edocumenti rilevanti. L’entità dell’obbligo di messa a disposizionedei fascicoli è commisurata ai compiti della commissioned’inchiesta. Non si oppongono alla trasmissione di informazioninon barrate né il § 1 DSG 2000 (Legge sulla tutela dei dati del2000) né l’Art. 8 CEDU, e le informazioni che necessitanoparticolare tutela possono essere tutt’al più classificate ai sensidell’InfoG (Legge europea sulle informazioni). Ciò tuttavia noncomporta un’autorizzazione alla pubblicazione (nemmeno nelrapporto finale [scritto] della Commissione d’inchiesta).

VfGH (Corte Costituzionale) 25.6.2015, G7/2015; patrociniogratuito; disapplicazione del § 40 VwGVG (Codice di proceduraamministrativa):
L’Art. 6 comma 3 lit c CEDU prevede il patrocinio gratuitounicamente in caso di accuse penali ai sensi dell’Art. 6 comma 1della citata Convenzione. Tuttavia la Corte Europea dei dirittiumani estende tale diritto al patrocinio gratuito, in particolaricircostanze, anche a procedimenti riguardanti azioni di dirittocivile derivanti dall’Art. 6 comma 1 CEDU.

Nell’attuale sistema della giurisdizione amministrativa tuttavia –tranne che nei procedimenti per cause penali-amministrative (cfr.§ 40 VwGVG) – il patrocinio gratuito è semplicementeimpossibile. Ciò è rafforzato dal fatto che i Tribunali amministrativihanno una funzione di filtro nello stato di diritto e che l’interventodella Corte Amministrativa Suprema si verifica unicamente suquestioni giuridiche di importanza fondamentale. L’esclusioneassoluta del patrocinio gratuito in procedimenti riguardanti diritti eobblighi civilistici che rientrino nella previsione dell’Art. 6 CEDU èdunque incostituzionale.

VfGH (Corte Costituzionale) 30.6.2015, G233/2014 e altri; § 106StPO, parziale disapplicazione per insufficiente esattezza delladisciplina relativa alle attribuzioni delle autorità amministrative:La disposizione del § 106 StPO (Codice di procedura penale) giàabrogata una volta (VfSlg 19.281/2010 – Decisioni della CorteCostituzionale) era stata reintrodotta nel suo spirito con l’entratain funzione della giurisdizione amministrativa.

Ai sensi del diritto vigente in seguito alla riforma del Codice diprocedura penale, la tutela giuridica del soggetto nei confronti diprovvedimenti di pubblica sicurezza non ha più a che vedere colfatto che ci sia o meno un ordine da parte di un organo giudiziarioo del pubblico ministero, quanto con la base giuridica sulla qualesi fonda l’intervento delle autorità e degli organi chiamati agarantire la sicurezza e l’ordine pubblico. In mancanza di unachiara disciplina legislativa in tal senso, il ricorrere di tale basegiuridica a volte non è riconoscibile da parte del soggetto colpitodall’azione dell’amministrazione.

A cagione di ciò, di regola, chi cerchi tutela dovrebbe presentareopposizione ai sensi del § 106 StPO e al contempo ricorrere alTribunale amministrativo, in modo da non perdere la tutela cui hadiritto. In tal modo il soggetto in cerca di tutela deve sostenereunilateralmente le conseguenze della decisione che lo riguarda(ivi comprese le spese).

Poiché la competenza giudiziaria (amministrativa) non èdisciplinata o non è sufficientemente disciplinata fin dall’inizio, ladisposizione impugnata è incostituzionale per violazione del dirittoal giudice naturale stabilito per legge (Art. 83 comma 2 B.VG –Legge Costituzionale Federale).

VfGH (Corte Costituzionale) 25.6.2015; E473/2015; nullità di unadecisione di un Tribunale amministrativo di Land per violazionedel diritto costituzionalmente garantito all’uguaglianza di tutti icittadini di fronte alla legge a causa della condanna penale di unorgano amministrativo supremo per atti compiuti nell’ambitodell’esecuzione della legge:

L’Esercito Federale è un’istituzione dotata di poteri sovrani el’alimentazione dei militari costituisce un compito essenziale perl’assolvimento dei suoi compiti; ciò rappresenta un presuppostofondamentale per la capacità di intervento dei medesimi ai sensidella Legge sulla difesa del 2001. La responsabilità penaleamministrativa del Ministro Federale responsabile per il relativodicastero, chiamato a rispondere ai sensi del § 9 comma 1 VStG

(Legge sugli illeciti amministrativi) in quanto organoamministrativo supremo per gli atti compiuti nell’ambitodell’esecuzione sovrana della legge, non è perciò ammissibile.Per tale motivo si è ritenuto che il § 9 comma 1 VStG contengaun profilo di incostituzionalità.

VfGH (Corte Costituzionale) 3.7.2015, G239/2014 e altri;V14/2015 e altri; annullamento della Legge Federale per lemisure di risanamento della HYPO ALPE ADRIA BANKINTERNATIONAL AG (HaaSanG):

L’annullamento dell’intera legge è giustificata dal fatto che tutte lesue disposizioni presentano un legame indissolubile con quellenei confronti delle quali i ricorrenti hanno sollevato perplessità. Ilmotivo di incostituzionalità è rappresentato dal fatto chel’estinguersi di determinate obbligazioni e responsabilitàsecondarie operato dalla legge viola i diritti di proprietà deicreditori interessati; è in particolare la prevista “soluzione senzascalini” (“Stichtaglösung”) a rappresentare uno svantaggioirragionevole, che rappresenta una limitazione sproporzionata deldiritto di proprietà di tali soggetti. Anche la svalutazione totaledella responsabilità ex post da parte del Land, stabilita dallalegge, è considerata inammissibile.

LEGISLAZIONE DEL LAND TIROLO

Avvertenza: la pubblicazione delle leggi regionali dei Länder siverifica dal 1° gennaio 2014 in forma elettronica, con valoreautentico, nel RIS (Sistema di informazione giuridica dell’Austria),le versioni consolidate delle leggi sono anch’esse consultabili sulRIS (http://www.ris.bka.gv.at/Lr-Tirol/). Le relative bozze diconsulenza, i pareri nonché le proposte presentate dal Governo,ivi comprese le note esplicative, sono consultabili sul sito delParlamento Tirolese (Tiroler Landtag - http://www.tirol.gv.at/landtag/) alla voce “Parlamentarische Materialien” (“Materialiparlamentari”).

Costituzione del Tirolo 1989 (modifica), LGBl 61/2015:
Tramite la presente modifica si è data attuazione alle modificherese necessarie dall’emanazione del nuovo Regolamento delParlamento (Landtag) del Tirolo.

Regolamento del Landtag del Tirolo 2015, LGBl 63/2015:Nuova versione e nuova emanazione.

Legge tirolese per l’utilizzo delle informazioni 2015, LGBl79/2015:
Emanata in attuazione della Direttiva 2013/37/UE.

Legge del Tirolo di riconoscimento delle qualifiche professionaliUE, LGBl 86/2015:
Riassume in una legge regionale, integrandovi le norme circa ilCertificato professionale europeo, le discipline di attuazione per ilriconoscimento di qualifiche professionali.

Codice dell’edilizia del Tirolo 2011 (modifica), LGBl 103/2015:Emana disposizioni speciali per strutture di accoglienza alloscopo di assolvere alle necessità basilari dei profughi; esseprevedono semplificazioni dal punto di vista del diritto sostanzialema anche procedimentale. Oltre a ciò, attuazione della Direttiva

2014/16/UE circa le misure per la riduzione delle spese diampliamento delle reti di comunicazione elettronica ad altavelocità riguardo a quei settori che ricadono nella materiadell’edilizia di competenza dei Länder.

Legge del Tirolo sugli istituti di riabilitazione medica (modifica),LGBl 116/2015:
Con questa modifica la cerchia degli aventi diritto ai trattamenti èstata ampliata come previsto dal diritto UE, si è realizzatapertanto una riformulazione degli elenchi delle cure per le quali ilLand Tirolo, in quanto titolare di diritti di carattere privatistico,garantisce sostegni economici. Inoltre sono state ampliate ledisposizioni circa i casi di sospensione delle riabilitazioni medichee sono stati concretizzati gli obblighi di cooperazione da partedegli istituti di riabilitazione.

Legge del Tirolo sulla tutela della salute nel pubblico impiego2003 (modifica), LGBl 105/2015:
La presente modifica realizza l’attuazione della Direttiva2014/27/UE. Inoltre con essa si verifica un adeguamentodell’obbligo di nomina di addetti al primo soccorso e incaricatiantincendio indipendentemente dalle dimensioni dell’ufficio,adeguamento resosi necessario in seguito alla causa C-428/04 difronte alla CGUE del 6 aprile 2006.

Legge di modifica della Normativa antincendio del Tirolo del 1998,LGBl 104/2015:
Adeguamento alla modifica di cui in BGBl I Nr 48/2015, Testounico sulle professioni del 1994.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVACorte Amministrativa Suprema

28.05.2015, Ro 2014/07/0096; programma sulla qualità dell’aria;interpretazione conforme alla direttiva; diritto soggettivo:
A fronte della Rs C-237/07 Janecek e della Rs C-404/13ClientEarth, alle persone fisiche spetta, nel caso in cui sianodirettamente colpite dal superamento dei valori limite relativi allaqualità dell’aria (e sempreché ne ricorrano i relativi presupposti),un diritto soggettivo all’integrazione di un piano sulla qualitàdell’aria ai sensi dell’Art. 23 della Direttiva sulla qualità dell’ariaambiente considerato insufficiente (nel caso: emanazione di unprogramma ai sensi del § 9 IG-L – Legge per la tutela dalleimmissioni – Aria), oppure all’emanazione di un regolamentocontenente un piano per la qualità dell’aria che si basi su dettaDirettiva.

22.6.2015, 2015/04/0002; 4.8.2015, Ra 2014/06/0044; ilprocedimento sulla valutazione dell’impatto ambientale nondispiega effetti vincolanti nei confronti dei vicini:
Dalla sentenza della CGUE Rs C-570/13, Gruber, deriva che laCGUE valuta la decisione di non effettuare alcuna verifica diimpatto ambientale alla stregua di una decisione, azione odomissione ai sensi dell’Art. 11 della Direttiva 2011/92/EU.Secondo la sentenza della CGUE, le disposizioni dell’Art. 11 dellaDirettiva 2011/92 circa la possibilità di impugnazione da parte delpubblico colpito dalle decisioni, azioni od omissioni che rientrinonella presente Direttiva, non devono essere interpretaterestrittivamente. Si deve piuttosto perseguire l’obiettivo di

garantire al pubblico un ampio diritto di accesso alla tutelagiudiziale. In tal senso la figura del vicino in quanto facente partedel pubblico, nel procedimento di autorizzazione di un impiantoindustriale, presenta caratteristiche che lo rendono portatore di uninteresse legittimo ai sensi del diritto nazionale, e dunquesoggetto legittimato a ricorrere in giudizio quando non sia stataeffettuata la verifica di impatto ambientale.
Dato che i vicini ai sensi del GewO (Ordinamento sulle attivitàprofessionali) non hanno la possibilità, secondo l’ordinamentonazionale – § 3 comma 7 UVP-G (Legge sulla valutazionedell’impatto ambientale) – di figurare come parti in causa nelprocedimento di valutazione dell’impatto ambientale, la presentedecisione dell’amministrazione di non effettuare alcuna verifica diimpatto ambientale non ha effetti diretti nei confronti di detti vicini(2015/04/0002). Lo stesso vale per i “vicini” ai sensidell’Ordinamento edilizio del Tirolo del 2011 (Ra 2014/06/0044).

3.9.2015, Ro 2015/21/0032; diritto al gratuito patrocinio nelprocedimento amministrativo fondato direttamente sul diritto UE:Nei casi in cui una decisione sia emanata “in esecuzione deldiritto UE” ai sensi dell’Art. 51 comma 1 della Carta dei dirittifondamentali dell’UE, l’Art. 47 della Carta medesima garantisceun diritto al gratuito patrocinio (desumibile direttamente da taledisposizione) che deve essere rispettato dal Tribunaleamministrativo nel momento in cui ricorrano determinatipresupposti (vedi CGEU Rs C-279/09 DEB, secondo la quale laquestione della concessione del gratuito patrocinio garantito daldiritto UE deve essere valutata di caso in caso alla luce deiseguenti criteri: fondata possibilità di vittoria dell’attore,importanza della causa per il medesimo, complessità dellanormativa vigente e delle norme processuali applicabili, nonché lacapacità dell’attore di difendere efficacemente – egli stesso – lapropria causa.) Se all’interno dell’ordinamento statale tale dirittonon trova ancora alcuna base giuridica (ciò accade attualmente inAustria, vedi sopra VfGH – Corte Costituzionale – 25.6.2015,G7/2015), esso deve essere concesso direttamente sulla basedell’Art. 47 comma 3 della Carta dei diritti fondamentali.

8.9.2015, Ra 2015/18/0113; obbligo di verifica dettagliata inUngheria relativamente al procedimento ex Dublino III:Relativamente all’Ungheria la Corte Amministrativa Suprema(VwGH) ritiene non più valida la “presunzione di sicurezza” ex § 5comma 3 AsylG (Legge sulla concessione dell’asilo politico) acausa della nuova situazione che notoriamente si è venuta acreare in seguito alle fondate critiche espresse dai partiti chechiedono una revisione della normativa in materia. Sarebbedunque stato legittimo aspettarsi che la Corte AmministrativaFederale (BVwG) affrontasse l’attuale situazione in Ungheria sullabase di studi effettuati in tempi brevi e che tenessero conto deinuovi sviluppi, per poi decidere circa la questione se ci si trovi difronte a carenze sistemiche o se non sia necessario un interventodiretto dell’Austria al fine di impedire violazioni di diritti umani aisensi dell’Art. 3 della CEDU (o dell’Art. 4 della Carta dei dirittifondamentali).

Tribunale amministrativo del Land Tirolo

18.09.2015, LVwG-2015/39/1683-6; atto nullo; provvedimento;forma scritta; emanazione:
Negli uffici amministrativi organizzati in modo monocratico, è

responsabile dell’atto ai sensi del § 18 comma 4 AVG (Leggegenerale sul procedimento giudiziario) in ogni caso chi, essendotitolare dell’organo in questione, abbia preso la decisione tramiteautorizzazione (interna) al compimento dell’atto (ex § 18 comma3 AVG). Nel caso in questione l’autorizzazione interna è statadata dal Sindaco in qualità di titolare dell’organo; questi tuttavianon compariva chiaramente nell’atto quale responsabile di esso.Il fatto che il nome del Sindaco quale organo pubblico agentecompaia nel dispositivo non rende superfluo riportare il suo nomeseparatamente in qualità di responsabile dell’atto. Quandotuttavia venga a mancare così uno degli elementi fondamentalidell’atto scritto ai sensi del § 18 comma 4 AVG, l’atto èassolutamente nullo, non ha valore di provvedimento e non ènemmeno impugnabile in quanto tale.

15.09.2015, LVwG-2015/35/2023-1; prestazione provvisoria digaranzia, decadenza, impossibilità della persecuzione penale:Nel caso di specie non era stata ancora comminata una penapassata in giudicato. La dichiarazione di decadenza di unaprestazione provvisoria di garanzia per l’impossibilità di eseguirela pena presuppone tuttavia che la pena sia stata già inflitta.Poiché, oltre a ciò, nel caso di specie l’esecuzione di unprocedimento penale è senza dubbio possibile, dato chel’indagato, il quale non ha la cittadinanza austriaca e la cuiresidenza usuale è all’estero, è rappresentato in giudizio da unavvocato austriaco, la pronuncia della decadenza non potevaancora essere effettuata in quel momento.

09.09.2015, LVwG-2015/26/1244-3; informazioni ambientali:
Un ufficio cui incomba l’obbligo di fornire informazioni – com’è unUfficio Distrettuale (“Bezirkshauptmannschaft”) – non è (più)obbligato a fornire informazioni ambientali quando la relativarichiesta riguardi informazioni ambientali che siano già note alrichiedente; in tal caso la richiesta di informazioni ha carattere diabuso.

04.09.2015, LVwG-2015/35/1819-2; StVO (Codice della strada),divieto di guida in orario notturno, veicoli pesanti, classe diemissione, certificato di riduzione delle emissioni acustiche(“Lärmarmzertifikat”), doppia persecuzione penale:

Secondo quanto asserito dal ricorrente nel caso di specie, ildivieto di guida ai sensi dell’IG-L (Legge per la tutela dalleimmissioni – Aria) deve essere considerato norma specialeprevalente su quelle del StVO (Codice della strada); pertanto lapena comminata per violazione del § 42 comma 6 StVO deveessere considerata illegittima; tale asserzione è però infondata.Le fattispecie penali amministrative qui contemplate nonsanzionano lo stesso illecito. Mentre le norme dell’IG-L sonoispirate in primo luogo alla tutela ambientale e tendono quindi arealizzare una determinata qualità dell’aria ambiente, l’obiettivodel § 42 comma 6 StVO è soprattutto quello di tutelare lapopolazione dall’inquinamento acustico notturno. Non si puòritenere che un illecito ricomprenda in ogni riguardo il profilo diillegittimità dell’altro illecito, escludendo la necessità diun’ulteriore sanzione penale.

03.09.2015, LVwG-2015/26/1947-2, LVwG-2015/26/1948-2; pianoregolatore, progetto urbanistico, idoneità ad essere parte delprocedimento:
Nel procedimento di autorizzazione da parte delle autorità disorveglianza riguardo alla proroga di un progetto urbanistico, ilComune ha l’idoneità a rivestire la qualifica di parte. Nessun’altra

soluzione è possibile, a giudizio del collegio giudicante, per ilprocedimento di modifica del progetto locale urbanistico. Allostesso modo, anche in relazione al procedimento di sorveglianzariguardante la modifica del piano regolatore, si deve constatareche l’idoneità a rivestire la qualifica di parte in tale procedimentospetta unicamente al Comune: ne va infatti di un provvedimentoamministrativo generale di quest’ultimo, dato che il procedimentodi autorizzazione da parte dell’autorità di sorveglianza riguardaesclusivamente il rapporto tra Comune e autorità di sorveglianza.

27.08.2015, LVwG-2015/43/1505-2; Diritti spettanti ai vicini nelprocedimento di concessione edilizia, incompletezza dellarichiesta di concessione, rispetto del Regolamento su garage eposti macchina:

Dato che il procedimento di concessione edilizia è unprocedimento avente ad oggetto l’approvazione di un progetto, ilvicino non ha diritto alla “completezza” dei documenti delprogetto, se non nell’ambito del progetto del richiedente laconcessione. Il rispetto del Regolamento comunale su garage eposti macchina non può essere fatto valere giudizialmente dalvicino ai sensi del § 26 comma 3 TBO (Ordinamento sull’ediliziadel Tirolo) del 2011; allo stesso modo, nemmeno la situazione deltraffico sulla strada pubblica è a disposizione del pubblico.

11.08.2015, LVwG-2015/23/1900-1; notifica all’estero dellasentenza di condanna penale:
La finalità dell’Art. 5 della Convenzione di assistenza giudiziaria inmateria penale all’interno dell’Unione Europea, riguardo allaspedizione e notifica di atti giudiziari all’estero, è che ildestinatario del documento riceva notizia del contenuto delmedesimo. Se quindi una mera presa in consegna del documentoconducesse a una sanatoria della violazione dell’obbligo ditraduzione dell’atto, la finalità della Convenzione di assistenzagiudiziaria non verrebbe realizzata. La mancata traduzione deldocumento da notificare quando essa – come si dà nel caso dispecie – sia prevista da una convenzione internazionale,comporta l’incompletezza del documento, e una sanatoria di dettodifetto di notifica ai sensi del § 7 ZustG (Legge sulle notifichegiudiziali) non è possibile. Tale risultato è auspicabile anche inconsiderazione del diritto al giusto processo tutelato dall’Art. 47della Carta dei diritti fondamentali e dall’Art. 6 comma 3 lett. aCEDU.

21.07.2015, LVwG-2015/31/1260-1; idoneità fisica e psichica allaguida, perplessità fondate:
Alcune tipiche violazioni amministrative e le divergenze diopinione che ne derivano con gli organi di sorveglianza non sonoancora sufficienti a fondare serie perplessità riguardo allaprevisione di un’idoneità fisica e psichica alla guida di autovetture.

04.05.2015, LVwG-2014/40/3370-4; registrazione successiva didomicilio per fini non lavorativi:
Nel caso di alloggi di servizio si presume che essi siano atti asoddisfare un’esigenza abitativa duratura. Il loro utilizzo neltempo libero o a fini di ristoro è in ogni caso escluso dallagenerale esperienza. Ai sensi del § 17 comma 1 ROG Tir (Leggeurbanistica del Tirolo) il domicilio a fini non lavorativi deve essereutilizzato “anche in seguito come tale”. In ragione dellaformulazione univoca di tale disposizione (cfr. “anche in seguito”)il domicilio deve essere utilizzato per scopi non lavorativi per lomeno nel giorno della registrazione dell’inquilino. La legge attualenon contempla un ipotetico ed eventuale utilizzo futuro quale

domicilio per fini non lavorativi.

ITALIA
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do

Ordinanza n. 116/2015:
Giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 13, commi 11 e 17, e14, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201(Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamentodei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1,comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, dell’ art. 1,comma 380, lettere b), f), h) ed i), della legge 24 dicembre 2012,n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale epluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), e degli artt. 2-bis, comma 2, e 3, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto2013, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altrafiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e difinanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e ditrattamenti pensionistici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1,comma 1, della legge 28 ottobre 2013, n. 124, promossi dalleProvincie autonome di Trento e di Bolzano.

Sentenza n. 120/2015:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionaledell’art. 1 della legge della Regione Veneto 23 novembre 2006, n.26 (Ratifica dell’accordo tra la Regione del Veneto e la ProvinciaAutonoma di Trento per l’esercizio delle funzioni amministrativerelative alle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopoidroelettrico interessanti i rispettivi territori), e degli artt. 1 e 2 dellalegge della Provincia autonoma di Trento 5 febbraio 2007, n. 1(Ratifica ed esecuzione dell’accordo tra la Provincia autonoma diTrento e la Regione del Veneto per l’esercizio delle funzioniamministrative relative alle concessioni di grandi derivazionid’acqua a scopo idroelettrico interessanti il territorio dellaprovincia di Trento e della regione Veneto), in relazione, per tuttele norme indicate, all’art. 10 dell’«Accordo tra Provincia autonomadi Trento e Regione del Veneto per l’esercizio delle funzioniamministrative relative alle concessioni di grandi derivazioni diacqua a scopo idroelettrico attualmente in essere interessanti ilterritorio della Provincia autonoma di Trento e della Regione delVeneto», sottoscritto disgiuntamente il 25 ed il 29 novembre2005, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 104 e 117, primocomma, della Costituzione (in relazione all’art. 6 dellaConvenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e dellelibertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950,ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848), dallaCorte di cassazione, sezioni unite civili, con l’ordinanza indicata inepigrafe.

Ordinanza n. 121/2015:
Giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 448, da 454 a466 e 472, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni perla formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato –Legge di stabilità 2013), promossi dalla Provincia autonoma diBolzano, dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol,dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione autonoma

Sardegna.

Sentenza n. 125/2015:
Giudizi di legittimità costituzionale: nella parte in cui si applica alleProvince autonome di Bolzano e di Trento è incostituzionale l’art.15, comma 13, lettera c), del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, cheridefinisce, diminuendolo, il numero dei posti letto per abitante alfine del contenimento della spesa sanitaria. Secondo lagiurisprudenza della Corte costituzionale, infatti, la ridefinizionedel numero dei posti letto fruibili va ricondotta alle materie della«tutela della salute» e del «coordinamento della finanzapubblica». Tali interventi non costituiscono enunciati generaliriconducibili alla categoria dei principi fondamentali della materia,ma pongono in essere una disciplina di dettaglio, che non rientranell’ambito competenziale dello Stato.

Ordinanza n. 172/2015:
Giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 15, commi 15, 16, 17 e22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti perla revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi aicittadini), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, dellalegge 7 agosto 2012, n. 135, promossi dalle Province autonomedi Bolzano e di Trento.

Ordinanza n. 203/2015:
Giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 8, deldecreto-legge 30 novembre 2013, n. 133 (Disposizioni urgenticoncernenti l’IMU, l’alienazione di immobili pubblici e la Bancad’Italia), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, dellalegge 29 gennaio 2014, n. 5, promossi dalla Provincia autonomadi Bolzano e dalla Provincia autonoma di Trento.

Ordinanza n. 208/2015:
Giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 128 e 129,della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per laformazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Leggedi stabilità 2013), promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano.

Ordinanza n. 213/2015:
Giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 3, ultimoperiodo, e 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriorimisure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo),convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14settembre 2011, n. 148, promossi dalla Provincia autonoma diTrento, dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol edalla Provincia autonoma di Bolzano.

Sentenza n. 214/2015:
Giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 53, comma 1, deldecreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per lasemplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienzadegli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dall’art. 1,comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, promossi dallaProvincia autonoma di Bolzano e dalla Provincia autonoma diTrento.

Ordinanza n. 224/2015:
Giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, lettere d)ed e), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioniurgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale el’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria,il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi

gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizioneimmediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea),convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 11agosto 2014, n. 116, promossi dalla Provincia autonoma diBolzano e dalla Provincia autonoma di Trento.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTOADIGE

Legislazione provinciale

Legge provinciale n. 7 del 14/07/2015:

Partecipazione e inclusione delle persone con disabilitàB.U. del 21/7/2015 n. 29

Legge provinciale n. 8 del 14/07/2015:

Modifiche di leggi provinciali nei settori artigianato, industria,commercio, servizi, urbanistica ed altre disposizioni
B.U. del 21/7/2015 n. 29

Legge provinciale n. 13 del 29/09/2015:

Modifiche della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, recante“Norme sulle telecomunicazioni e provvidenze in materia diradiodiffusione”
B.U. del 6/10/2015 n. 40

Legge provinciale n. 14 del 12/10/2015:

Disposizioni sulla partecipazione della Provincia autonoma diBolzano alla formazione e all’attuazione della normativadell’Unione europea
B.U. del 20/10/2015 n. 42

Giurisprudenza amministrativa

Le sentenze possono essere consultate al sitohttps://www.giustizia-amministrativa.it/.

Sentenza n. 291/2015:
Ricorso n. 413/2014 di J. G. Fleischmann e “Gasthof zum Seedes Fleischmann Marcel & Co. KG“ contro la Provincia Autonomadi Bolzano e contro l’albergo „Enzianhütte“ di Hanny Günther &Co. KG per l’annullamento della deliberazione n. 1175/2014 dellaGiunta Provinciale riguardo all'annullamento in autotutela dellaconcessione del contributo per la costruzione della centraleidroelettrica nel Comune di Martello.
Il ricorso è infondato e viene rigettato, visto che tramite ladeliberazione n. 1175/2014 la Pubblica Amministrazione eracompetente a revocare il contributo concesso ingiustificatamenteal ricorrente dieci anni fa, siccome quest'ultimo non presentava irequisiti richiesti per il ricevimento del contributo, dunque èfondato l'interesse pubblico a chiedere la restituzione delcontributo di € 179.943,00 ingiustificatamente concesso alricorrente, anche se nel frattempo sono passati 10 anni.

Sentenza n. 279/2015:
Ricorso n. 399/2014 del ricorrente (ex appartenente alla Polizia diStato dal 1985 al 2012) contro il Ministero dell'Interno perl'accertamento dell'esistenza di atti dannosi in forma di "mobbing"da parte di funzionari dell'Amministrazione e in seguito per ilrisarcimento del danno non patrimoniale pari a € 1.537.203,32 e

del danno patrimoniale di € 249.577,71.
Il ricorso va respinto, perché dall'esame delle condotte descritteemerge che non si tratta del c.d. "mobbing", quindi di"comportamenti intenzionalmente ostili, reiterati e sistematici",durevoli nel tempo e finalizzati alla "persecuzione o allavessazione del lavoratore" che producono degli effetti lesivi allasalute psicofisica di quest'ultimo, ma che si tratta di una semplicesituazione conflittuale, la quale conferma l'insussistenzadell'illecito "mobbing" rendendo quindi infondata la domandarisarcitoria del ricorrente.

Lodo arbitrate n. 177/2015:
Ricorso n. 33/2011 proposto da Unione Sindacale SGB CISLdella Provincia Autonoma di Bolzano, contro la ProvinciaAutonoma di Bolzano e l'Unione dei Sindacati AutonomiSudtirolesi ASGB USAS avverso il silenzio del Consiglio dellaProvincia Autonoma in ordine all'istanza di revoca e di revisionedell'accertamento ex. Art. 9, comma 3 del d.P.R n. 58/1978 dellamaggiore rappresentatività del sindacato provinciale ASGBUSAS.
L'istituto del sindacato etnico maggiormente rappresentativo èstato introdotto come strumento di tutela nel 1978, quandoavvenne anche l'unico accertamento avutosi finora con laconseguente attribuzione di questo status in favore dell'ASGBUSAS. Condizione per la nomina è la verifica che l'associazionesia costituita esclusivamente tra lavoratori dipendentiappartenenti ai gruppi linguistici tedesco e ladino e che vi ci sia lamaggiore rappresentatività tra le organizzazioni così costituite,due presupposti che secondo questo stesso Tribunale devonoessere riaccertati al fine del mantenimento di questo status.L'istanza presentata dal ricorrente il 18.06.2010 davanti alConsiglio provinciale mirava ad attivare l'esercizio ex novo delpotere di accertamento di cui all'art. 9 comma 3 del d.P.R. n.58/1978 per riaccertare la maggiore rappresentatività etnica delsindacato in modo che non possa essere ricoperto questo statussine die dallo stesso sindacato. Inoltre il ricorrente ha rilevato imotivi e gli elementi essenziali dai quali sorgerebbe il suointeresse qualificato alla proposizione dell'istanza in questione.
Il ricorso del sindacato ricorrente è stato accolto e il silenzio delConsiglio della Provincia Autonoma è stato dichiarato illegittimoobbligando quest'ultimo a provvedere sull'istanza presentata dalricorrente entro il termine di 180 giorni, visto che l'interesselegittimo del ricorrente a proporre detta istanza davanti alConsiglio provinciale di Bolzano è attuale e che è necessariodunque un nuovo accertamento dei requisiti del sindacato etnicomaggiormente rappresentativo da parte del Consiglio provincialedi Bolzano.

Sentenza n. 297/2015:
Ricorso n. 131/2014, proposto da Hotel Tirol des UnterthurnerStefan & Co. KG contro il Comune di Scena nei confronti diSocietà Südtiroler Baugesellschaft Srl e M. Mair ed E.R. Mair perl'annullamento di vari atti tra cui la concessione edilizia n. 30/2014e la delibera comunale 2/14 (approvazione del piano diattuazione), i quali due provvedimenti sono stati gli unici adessere impugnati tempestivamente.
Il ricorso viene accolto parzialmente ed in seguito viene annullatola concessione edilizia n. 30/2014 in quanto è stataillegittimamente aumentata del 15% la cubatura della costruzioneedilizia da parte dei controinteressati a titolo di bonus cubatura, ilquale però spetta solo alle costruzioni esistenti in funzione di unincentivo al risanamento e alla riqualificazione energetica e non

alle nuove costruzioni come a quella progettata daicontrointeressati (art. 127 l.p. n. 13/1997).
Per quanto riguarda invece la delibera 2/2014, il ricorso vienerigettato in ragione che è stato redatto uno "studio dipianificazione concreto riguardante l'architettura ed il paesaggio",contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente.

Sentenza n. 307/2015:
Ricorso n. 139/2015 proposto da J.S. Gurschler contro laProvincia Autonoma di Bolzano e il Comune di Silandro neiconfronti dell’Amministrazione Separata dei Beni in Uso Civico diCovelano, con l'intervento di Covelano Marmi srl perl'ottemperanza della sentenza passata in giudicato di questoTribunale Regionale di Giustizia Amministrativa- Sezioneautonoma di Bolzano n. 61/2015 ed in seguito per ladichiarazione di nullità del provvedimento dell'Assessoreprovinciale per le foreste prot. n. 32.0/84.07.4/326187 dd.29/05/2015, il quale autorizzava il trasporto del marmo dalla cavadi Covelano a valle sulla strada del ricorrente per il biennio 2015-2016 senza aver chiesto il consenso del ricorrente Gurschler, equindi violando il giudicato sopra citato.
Il ricorso viene accolto e di seguito è dichiarata la nullità delprovvedimento impugnato, visto che la Pubblica Amministrazioneha violato ed eluso il giudicato alla sentenza n. 61/2015, il qualeannullava l’autorizzazione per la stagione 2014 della P.A. per iltrasporto di blocchi di marmo dalla cava della soc. CovelanoMarmi srl sulla strada del ricorrente al fondovalle. Non valel’obiezione che il giudicato n. 61/2015 riguarderebbe soltanto unprovvedimento già scaduto, non avendo dunque nessun effettosul futuro, ma l’esatto contrario: l’effetto conformativo di unasentenza passata in giudicato vincola la futura attività dellaPubblica Amministrazione. Di seguito, l’autorizzazione per ilbiennio 2015-2016 non è un atto autonomo ma è soggettaall’esito della precedente sentenza passata in giudicato,trattandosi del medesimo vizio.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTOLegislazione provinciale

Legge provinciale 17 giugno 2015, n. 11:

Modificazioni della legge provinciale sulla valutazione d'impattoambientale 2013, del testo unico provinciale sulla tuteladell'ambiente dagli inquinamenti 1987 e di altre disposizioniprovinciali in materia di ambiente

Legge provinciale 17 giugno 2015, n. 12:

Disposizioni in materia di scuole musicali: sostituzione dell'articolo19 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 eintegrazione della legge provinciale sulla scuola 2006

Legge provinciale 22 luglio 2015, n. 13:

Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco

Legge provinciale 22 luglio 2015, n. 14:

Modificazione dell'articolo 44 della legge provinciale 27 dicembre2012, n. 25, relativamente ad assunzioni di personale delcomparto scuola

Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15:

Legge provinciale per il governo del territorio

Legge provinciale 16 ottobre 2015, n. 16:

Modificazioni della legge provinciale sulle foreste e sullaprotezione della natura 2007

Giurisprudenza amministrativa

Ordinanza n. 129/2015:

Ricorso di Impresa Mazzotti Romualdo S.p.a. contro Provinciaautonoma di Trento e nei confronti di Gruppo Adige Bitumi S.p.a.,per l'annullamento della determinazione del Dirigente il Serviziogestione strade della Provincia autonoma di Trento n. 109, del4.11.2014, ad oggetto: “Confronto concorrenziale perl'affidamento a cottimo della fornitura, franco impianto diproduzione, di conglomerato bituminoso [...]. Annullamentodell'affidamento disposto a favore dell'impresa prima ingraduatoria e conseguente affidamento alla seconda ingraduatoria”. In particolare, il TRGA ha dichiarato rilevante e nonmanifestamente infondata, in relazione all’art. 8, primo comma, n.1) e n. 17), dello Statuto speciale d’autonomia, e all’art. 117,secondo comma, lett. e), della Costituzione, la questione dilegittimità costituzionale del comma 2 dell’art. 17 della legge dellaProvincia autonoma di Trento 23 ottobre 2014, n. 9. Ladisposizione sottoposta al giudizio della Corte costituzionale haintrodotto l’art. 35 ter nella l.p. n. 26 del 1993, il quale recita: “neicasi di mancanza, di incompletezza e di ogni irregolaritàessenziale degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggettiterzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base aquesta legge o ad altre disposizioni di legge applicabili, alregolamento di attuazione, al bando o al disciplinare di gara, siapplica la normativa statale. Se il concorrente procede allapresentazione, all'integrazione o alla regolarizzazione nel terminedi tre giorni dal ricevimento della richiesta, non è tenuto alpagamento della sanzione”; il comma 2 dell’art. 17 ha nondimenostabilito che il nuovo art. 35 ter “si applica solo alle procedure i cuibandi sono pubblicati o le cui lettere di invito sono inviatesuccessivamente alla data di entrata in vigore di questa legge”(ossia dopo il 29 ottobre 2014).

Sentenza n. 149/2015:

Ricorso di Giorgio Bertotti contro la Provincia di Trento e ilMinistero della salute, per l'annullamento del provvedimentoimplicito pronunciato on line attraverso la piattaforma tecnologicadel Ministero della Salute, con cui non è stata ammessa lapartecipazione del Dr. Bertotti al concorso straordinario perl'assegnazione delle farmacie disponibili nella ProvinciaAutonoma di Trento. Si afferma che è illegittimo il provvedimentopronunciato on line attraverso la piattaforma tecnologicapredisposta su base nazionale in quanto al sistema informaticonazionale risultava l'aspirante già avesse chiesto di parteciparead analoghe selezioni in altre due regioni, ma con domandeinammissibili, e tale circostanza avrebbe dovuto essere in ognicaso apprezzata dal responsabile del procedimento pressol'amministrazione provinciale. – Annullamento parziale.

Sentenza n. 240/2015:

Ricorso di Giordana Droghei contro Provincia Autonoma diTrento, Università degli Studi di Trento, Ministero dell'Istruzionedell'Università e della Ricerca e Istituto comprensivo “Trento 1”,per l'annullamento della graduatoria d’istituto e del relativoprovvedimento. Il TRGA Trento dichiara il proprio difetto digiurisdizione in quanto la materia della giusta posizione ocollocazione nelle graduatorie provinciali d’insegnamento per ilconferimento di incarichi o supplenze rientra nella giurisdizionedel Giudice Ordinario.

Sentenza n. 389/2015:

Ricorso del Comune di Vezzano contro la Provincia autonoma diTrento e nei confronti di Hydro Dolomiti Enel S.r.l., Enel S.p.A. eDolomiti Energia S.p.A., per l'annullamento delle rendite catastaliprovvisorie e del presupposto "Accordo fra il Servizio Catastodella Provincia Autonoma di Trento e le Società Concessionarie diimpianti per la produzione di energia idroelettrica", sottoscritto il18.05.2011, dove sono indicati gli elementi estimali per centraliidroelettriche e altri indicatori per la determinazione della renditacatastale per ciascun immobile, a favore del Comuneamministrativo posto sul percorso degli impianti per la produzionedi energia idroelettrica. Il medesimo ricorso è inoltre proposto perla condanna alla correzione/rideterminazione delle renditecatastali delle società proprietarie/concessionarie degli impiantiper la produzione di energia idroelettrica e/o già firmatariedell'Accordo. Il TRGA Trento dichiara la carenza di giurisdizionedel giudice amministrativo, indicando il giudice tributario comeadeguata sede giurisdizionale per le controversie aventi adoggetto gli atti di attribuzione delle rendite catastali definitive.

NEWS

Il professore associato Karlo Basta (Dipartimento di ScienzePolitiche, Memorial University of Newfoundland St. John's,Canada) è stato insignito del premio della giuria internazionaledella quarta edizione dell' ”EURAC Federal Scholar in ResidenceProgram”. L’11 febbraio 2016 dalle ore 17 il professore KarloBasta (Dipartimento di Scienze Politiche, Memorial University ofNewfoundland St. John's, Canada) terrà la relazione “Toward aPositive Theory of Multinational Federalism: Identifying Gaps inthe Scholarship and Pointing to Future Lines of Inquiry”all’EURAC nella Conference Hall.

EURAC Federal Scholar in Residence 2017 – SCADENZAISCRIZIONI: 1 luglio 2016!
L’Istituto per lo Studio del Federalismo e del Regionalismodell’EURAC ha bandito l’assegno di ricerca EURAC FederalScholar in Residence 2017. Il programma è rivolto a ricercatori,studenti post graduate e operatori del diritto con esperienze inambito professionale e universitario nello studio comparato delfederalismo e del regionalismo. Sono aperte le iscrizioniall’EURAC Federal Scholar in Residence Program 2017. Gliinteressati possono inviare un paper in una lingua a scelta frainglese, tedesco, italiano, francese o spagnolo entro il 1 luglio2016. Per informazioni sull’EURAC Federal Scholar in ResidenceProgram si prega di consultare il sitowww.eurac.edu/federalscholar.

EVENTI

Winter School on Federalism and Governance

Dal 1 al 12 febbraio 2016 si terrà la settima Winter SchoolFederalism and Governance. L’edizione del 2016 ha come tema“Conflict and Cooperation in Federal Systems“. La primasettimana si svolgerà all’Università di Innsbruck, la secondaall’EURAC a Bolzano. Per ulteriori informazioni vedasi:www.eurac.edu/winterschool

Rassegna “L’autonomia dell’Alto Adige: oggi – domani?” inbiblioteca EURAC il 04.12.2015, ore 18.00-19.00: L’esempio delParco dello Stelvio: Governance multilivello nel territorio alpino –utopia o realtà?

Discute con il pubblico: Marco Onida, Commissione Europea –Direzione Generale della Politica Regionale e Urbana; giàsegretario generale della Convenzione delle Alpi. Modera:Mariachiara Alberton, Istituto per lo Studio del Federalismo e delRegionalismo dell’EURAC.

Rassegna “L’autonomia dell’Alto Adige: oggi – domani?” inbiblioteca EURAC il 15.01.2015, ore 18.00-19.00:
Il nuovo Senato una seconda camera federale – finzione o realtà?Discute con il pubblico: Claudio Tucciarelli, consigliereparlamentare della Camera dei deputati
Modera: Francesco Palermo, direttore dell’Istituto per lo Studiodel Federalismo e del Regionalismo dell’EURAC.

Convegno Internazionale di Studi “Il formante dottrinale nellacostruzione del formante giurisprudenziale: una riflessionesul ruolo della dottrina nel diritto pretorio”, Verona, 4-5dicembre 2015, Dipartimento di Scienze Giuridiche Universitàdegli Studi di Verona.

Convegno “ACCOGLIENZA NELL'EMERGENZA. Il ruolo deglienti territoriali nella gestione del fenomeno migratorio”Trento, 30 novembre 2015 (Università, Facoltà di Sociologia, ViaVerdi, aula Kessler)

Sulla base del binomio accoglienza-emergenza, il convegno miraa delineare forme e sviluppi del fenomeno migratoriocontemporaneo all’interno dei territori dell’Euregio, dedicandoparticolare attenzione ai profili giuridici. A questo scopo, gliinterventi della giornata di studio si svilupperanno lungo tredirettive: (a) la ricostruzione del quadro generale internazionale,europeo e nazionale all’interno del quale si collocano le politichelocali; (b) l’indagine dei principali settori di intervento degli entiterritoriali nella gestione emergenziale del fenomeno, analizzati inottica trasversale; (c) l’analisi, alla luce dell’inquadramentogenerale, delle prassi e delle politiche messe in atto nei territoridell’Euregio.

Il convegno è organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenzadell’Università di Trento in collaborazione con l’AssociazioneEuroregionale per il Diritto Pubblico Comparato ed Europeo e conil sostegno finanziario di quest’ultima e del GECT Tirolo-AltoAdige/Südtirol-Trentino (https://webmagazine.unitn.it/evento/giurisprudenza/7091/accoglienza-nellemergenza).

NOVITÀ EDITORIALI

Alber Elisabeth/Trettel Martina (cur), Partecipazione edemocrazia partecipativa nell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino:riflessioni ed esempi, Bolzano (EURAC Book) 2015.

Bertel Maria, Surgimiento de identidades regionales en lanormatividad regional del Perú. Un análisis legal, BIRA - Boletíndel Instituto Riva-Agüero 37 (2014), 207 ff(http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/boletinira/article/view/13018).

Busatta Lucia, La cittadinanza della salute nell’Unione Europea:il fenomeno della mobilità transfrontaliera dei pazienti, dalla liberacircolazione alla dimensione relazionale dei diritti, DPCE online2015-3 (

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2/2015
December 1, 2015

Associazione Euroregionale di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo

Contenuti

AUSTRIA

GIURISPRUDENZACOSTITUZIONALELEGISLAZIONE DEL LANDTIROLOGIURISPRUDENZAAMMINISTRATIVA

Corte Amministrativa SupremaTribunale amministrativo del LandTirolo

ITALIA

GIURISPRUDENZACOSTITUZIONALEPROVINCIA AUTONOMA DIBOLZANO ALTO ADIGELegislazione provincialeGiurisprudenza amministrativaPROVINCIA AUTONOMA DITRENTO

Legislazione provincialeGiurisprudenza amministrativa

NEWS
EVENTI
NOVITÀ EDITORIALI

AUSTRIA
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

VfGH (Corte Costituzionale) 11.6.2015, E591/2015; rigetto di unricorso contro una decisione di una “Rechtspflegerin” delTribunale Amministrativo di Vienna per carenza di legittimazione:Le norme della B-VG (Legge Costituzionale Federale) circa lagiurisdizione amministrativa non offrono appigli alla possibilità cheuna decisione presa da un funzionario non dotato di poteregiurisdizionale all’interno di un Tribunale amministrativo ai sensidell’Art. 135a B-VG, ovvero da un “Rechtspfleger” ai sensi delVwGVG (Codice di procedura amministrativa), possa essereimpugnata dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’Art. 144B-VG. Nei confronti della decisione da parte di una“Rechtspflegerin” può essere esperita l’impugnazione all’internodello stesso grado di giudizio presso il membro competente delTribunale amministrativo. È garantita la decisione da parte di un“Tribunale” ai sensi dell’Art. 6 CEDU (cfr. VfSlg – Decisioni dellaCorte Costituzionale – 19.825/2013).

VfGH (Corte Costituzionale) 18.6.2015, A15/2013; rigetto diun’azione da parte di tre comuni nei confronti di un altro comuneper il risarcimento pro quota delle spese per l’ampliamento di uncimitero esteso al territorio di più Comuni, per carenza di

Contatto

Euroregionale Vereinigung fürvergleichendes öffentliches Rechtund Europarecht / AssociazioneEuroregionale di Diritto PubblicoComparato ed Europeo, 2015

Redazione e traduzione

Elisabeth Alber, Maria Bertel,Cristina Fraenkel-Haeberle, AnnaGamper, Flavio Guella, EstherHappacher, Anna Masoner,Christian Ranacher, SigmundRosenkranz, Jens Woelk. Non siassume responsabilità per leinformazioni.

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competenza da parte della Corte Costituzionale – controversia didiritto civile per la quale sono competenti gli organi dellagiurisdizione ordinaria:
L’azione riguardante un diritto patrimoniale nei confronti di unente territoriale deve essere proposta in ogni caso al tribunaleordinario e con l’esclusione della competenza della CorteCostituzionale ai sensi dell’Art. 137 B-VG (Legge CostituzionaleFederale) quando la competenza della giurisdizione ordinaria perl’azione esercitata derivi dal § 1 JN (Ordinamento giudiziarioaustriaco) (VfSlg – Decisioni della Corte Costituzionale –3076/1956). Ai fini dell’attribuzione di una determinata azione allacompetenza della giurisdizione civile ai sensi del § 1 JN èdeterminante il fatto che l’ordinamento giuridico sottoponga irapporti giuridici in questione a un regime di diritto privato e non didiritto pubblico, e inoltre di quali specifici atti giuridici un enteterritoriale si sia servito per rifiutare una prestazione di caratterepatrimoniale.

VfGH (Corte Costituzionale) 18.6.2015, G55/2015 e altri; rigettodell’istanza presentata dal Tribunale amministrativo dell’AltaAustria relativamente al ricorso riguardante la presuntaincostituzionalità della prevalenza del diritto penaleamministrativo sul diritto penale, nonché la competenza deiTribunali amministrativi in riguardo all’applicazione della Leggesul gioco d’azzardo:

La prevalenza del diritto penale sul diritto penale amministrativocontenuta nel § 22 comma 1 VStG (Legge sugli illecitiamministrativi) (prevalenza) è applicabile solo nel caso in cui unanorma di diritto amministrativo non contenga altra disposizioneche ne preveda l’applicazione sussidiaria o che disciplini laconcorrenza tra una disciplina penale e una disciplina di dirittopenale amministrativo. Nel § 52 comma 3 GSpG (Legge sul giocod’azzardo) nella versione di cui al BGBl (Gazzetta ufficialefederale) I 13/2014, il legislatore in materia fa uso di talepossibilità al § 22 comma 1 VStG prevedendo, per un fatto cheintegri sia la fattispecie di un illecito amministrativo ai sensi del §52 GSpG, sia la fattispecie del reato di cui al § 168 StGB (Codicepenale), che esso sia perseguibile dai sensi del § 52 GSpG.

Il § 52 comma 3 GSpG nella versione di cui al BGBl 13/2014 nonè una norma che faccia eccezione rispetto a quanto stabilito dal §22 comma 1 VStG, e che quindi sarebbe da valutare alla streguadell’Art. 11 comma 2 B-VG (Legge Costituzionale Federale) pervalutare una deroga, in quanto il § 22 comma 1 VStG si distanziaespressamente dall’eventualità di una disciplina unitaria,lasciando al legislatore in materia la possibilità di stabilire dellederoghe.

VfGH (Corte Costituzionale) 15.6.2015, UA2/2015-14, UA4/2015-4; trasmissione di fascicoli alle commissioni d’inchiesta:
Per adempiere ai suoi compiti, una commissione d’inchiestacostituita ai sensi dell’Art. 53 B-VG (Legge CostituzionaleFederale) ha bisogno di prendere conoscenza di tutti i fascicoli edocumenti rilevanti. L’entità dell’obbligo di messa a disposizionedei fascicoli è commisurata ai compiti della commissioned’inchiesta. Non si oppongono alla trasmissione di informazioninon barrate né il § 1 DSG 2000 (Legge sulla tutela dei dati del2000) né l’Art. 8 CEDU, e le informazioni che necessitanoparticolare tutela possono essere tutt’al più classificate ai sensidell’InfoG (Legge europea sulle informazioni). Ciò tuttavia noncomporta un’autorizzazione alla pubblicazione (nemmeno nelrapporto finale [scritto] della Commissione d’inchiesta).

VfGH (Corte Costituzionale) 25.6.2015, G7/2015; patrociniogratuito; disapplicazione del § 40 VwGVG (Codice di proceduraamministrativa):
L’Art. 6 comma 3 lit c CEDU prevede il patrocinio gratuitounicamente in caso di accuse penali ai sensi dell’Art. 6 comma 1della citata Convenzione. Tuttavia la Corte Europea dei dirittiumani estende tale diritto al patrocinio gratuito, in particolaricircostanze, anche a procedimenti riguardanti azioni di dirittocivile derivanti dall’Art. 6 comma 1 CEDU.

Nell’attuale sistema della giurisdizione amministrativa tuttavia –tranne che nei procedimenti per cause penali-amministrative (cfr.§ 40 VwGVG) – il patrocinio gratuito è semplicementeimpossibile. Ciò è rafforzato dal fatto che i Tribunali amministrativihanno una funzione di filtro nello stato di diritto e che l’interventodella Corte Amministrativa Suprema si verifica unicamente suquestioni giuridiche di importanza fondamentale. L’esclusioneassoluta del patrocinio gratuito in procedimenti riguardanti diritti eobblighi civilistici che rientrino nella previsione dell’Art. 6 CEDU èdunque incostituzionale.

VfGH (Corte Costituzionale) 30.6.2015, G233/2014 e altri; § 106StPO, parziale disapplicazione per insufficiente esattezza delladisciplina relativa alle attribuzioni delle autorità amministrative:La disposizione del § 106 StPO (Codice di procedura penale) giàabrogata una volta (VfSlg 19.281/2010 – Decisioni della CorteCostituzionale) era stata reintrodotta nel suo spirito con l’entratain funzione della giurisdizione amministrativa.

Ai sensi del diritto vigente in seguito alla riforma del Codice diprocedura penale, la tutela giuridica del soggetto nei confronti diprovvedimenti di pubblica sicurezza non ha più a che vedere colfatto che ci sia o meno un ordine da parte di un organo giudiziarioo del pubblico ministero, quanto con la base giuridica sulla qualesi fonda l’intervento delle autorità e degli organi chiamati agarantire la sicurezza e l’ordine pubblico. In mancanza di unachiara disciplina legislativa in tal senso, il ricorrere di tale basegiuridica a volte non è riconoscibile da parte del soggetto colpitodall’azione dell’amministrazione.

A cagione di ciò, di regola, chi cerchi tutela dovrebbe presentareopposizione ai sensi del § 106 StPO e al contempo ricorrere alTribunale amministrativo, in modo da non perdere la tutela cui hadiritto. In tal modo il soggetto in cerca di tutela deve sostenereunilateralmente le conseguenze della decisione che lo riguarda(ivi comprese le spese).

Poiché la competenza giudiziaria (amministrativa) non èdisciplinata o non è sufficientemente disciplinata fin dall’inizio, ladisposizione impugnata è incostituzionale per violazione del dirittoal giudice naturale stabilito per legge (Art. 83 comma 2 B.VG –Legge Costituzionale Federale).

VfGH (Corte Costituzionale) 25.6.2015; E473/2015; nullità di unadecisione di un Tribunale amministrativo di Land per violazionedel diritto costituzionalmente garantito all’uguaglianza di tutti icittadini di fronte alla legge a causa della condanna penale di unorgano amministrativo supremo per atti compiuti nell’ambitodell’esecuzione della legge:

L’Esercito Federale è un’istituzione dotata di poteri sovrani el’alimentazione dei militari costituisce un compito essenziale perl’assolvimento dei suoi compiti; ciò rappresenta un presuppostofondamentale per la capacità di intervento dei medesimi ai sensidella Legge sulla difesa del 2001. La responsabilità penaleamministrativa del Ministro Federale responsabile per il relativodicastero, chiamato a rispondere ai sensi del § 9 comma 1 VStG

(Legge sugli illeciti amministrativi) in quanto organoamministrativo supremo per gli atti compiuti nell’ambitodell’esecuzione sovrana della legge, non è perciò ammissibile.Per tale motivo si è ritenuto che il § 9 comma 1 VStG contengaun profilo di incostituzionalità.

VfGH (Corte Costituzionale) 3.7.2015, G239/2014 e altri;V14/2015 e altri; annullamento della Legge Federale per lemisure di risanamento della HYPO ALPE ADRIA BANKINTERNATIONAL AG (HaaSanG):

L’annullamento dell’intera legge è giustificata dal fatto che tutte lesue disposizioni presentano un legame indissolubile con quellenei confronti delle quali i ricorrenti hanno sollevato perplessità. Ilmotivo di incostituzionalità è rappresentato dal fatto chel’estinguersi di determinate obbligazioni e responsabilitàsecondarie operato dalla legge viola i diritti di proprietà deicreditori interessati; è in particolare la prevista “soluzione senzascalini” (“Stichtaglösung”) a rappresentare uno svantaggioirragionevole, che rappresenta una limitazione sproporzionata deldiritto di proprietà di tali soggetti. Anche la svalutazione totaledella responsabilità ex post da parte del Land, stabilita dallalegge, è considerata inammissibile.

LEGISLAZIONE DEL LAND TIROLO

Avvertenza: la pubblicazione delle leggi regionali dei Länder siverifica dal 1° gennaio 2014 in forma elettronica, con valoreautentico, nel RIS (Sistema di informazione giuridica dell’Austria),le versioni consolidate delle leggi sono anch’esse consultabili sulRIS (http://www.ris.bka.gv.at/Lr-Tirol/). Le relative bozze diconsulenza, i pareri nonché le proposte presentate dal Governo,ivi comprese le note esplicative, sono consultabili sul sito delParlamento Tirolese (Tiroler Landtag - http://www.tirol.gv.at/landtag/) alla voce “Parlamentarische Materialien” (“Materialiparlamentari”).

Costituzione del Tirolo 1989 (modifica), LGBl 61/2015:
Tramite la presente modifica si è data attuazione alle modificherese necessarie dall’emanazione del nuovo Regolamento delParlamento (Landtag) del Tirolo.

Regolamento del Landtag del Tirolo 2015, LGBl 63/2015:Nuova versione e nuova emanazione.

Legge tirolese per l’utilizzo delle informazioni 2015, LGBl79/2015:
Emanata in attuazione della Direttiva 2013/37/UE.

Legge del Tirolo di riconoscimento delle qualifiche professionaliUE, LGBl 86/2015:
Riassume in una legge regionale, integrandovi le norme circa ilCertificato professionale europeo, le discipline di attuazione per ilriconoscimento di qualifiche professionali.

Codice dell’edilizia del Tirolo 2011 (modifica), LGBl 103/2015:Emana disposizioni speciali per strutture di accoglienza alloscopo di assolvere alle necessità basilari dei profughi; esseprevedono semplificazioni dal punto di vista del diritto sostanzialema anche procedimentale. Oltre a ciò, attuazione della Direttiva

2014/16/UE circa le misure per la riduzione delle spese diampliamento delle reti di comunicazione elettronica ad altavelocità riguardo a quei settori che ricadono nella materiadell’edilizia di competenza dei Länder.

Legge del Tirolo sugli istituti di riabilitazione medica (modifica),LGBl 116/2015:
Con questa modifica la cerchia degli aventi diritto ai trattamenti èstata ampliata come previsto dal diritto UE, si è realizzatapertanto una riformulazione degli elenchi delle cure per le quali ilLand Tirolo, in quanto titolare di diritti di carattere privatistico,garantisce sostegni economici. Inoltre sono state ampliate ledisposizioni circa i casi di sospensione delle riabilitazioni medichee sono stati concretizzati gli obblighi di cooperazione da partedegli istituti di riabilitazione.

Legge del Tirolo sulla tutela della salute nel pubblico impiego2003 (modifica), LGBl 105/2015:
La presente modifica realizza l’attuazione della Direttiva2014/27/UE. Inoltre con essa si verifica un adeguamentodell’obbligo di nomina di addetti al primo soccorso e incaricatiantincendio indipendentemente dalle dimensioni dell’ufficio,adeguamento resosi necessario in seguito alla causa C-428/04 difronte alla CGUE del 6 aprile 2006.

Legge di modifica della Normativa antincendio del Tirolo del 1998,LGBl 104/2015:
Adeguamento alla modifica di cui in BGBl I Nr 48/2015, Testounico sulle professioni del 1994.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVACorte Amministrativa Suprema

28.05.2015, Ro 2014/07/0096; programma sulla qualità dell’aria;interpretazione conforme alla direttiva; diritto soggettivo:
A fronte della Rs C-237/07 Janecek e della Rs C-404/13ClientEarth, alle persone fisiche spetta, nel caso in cui sianodirettamente colpite dal superamento dei valori limite relativi allaqualità dell’aria (e sempreché ne ricorrano i relativi presupposti),un diritto soggettivo all’integrazione di un piano sulla qualitàdell’aria ai sensi dell’Art. 23 della Direttiva sulla qualità dell’ariaambiente considerato insufficiente (nel caso: emanazione di unprogramma ai sensi del § 9 IG-L – Legge per la tutela dalleimmissioni – Aria), oppure all’emanazione di un regolamentocontenente un piano per la qualità dell’aria che si basi su dettaDirettiva.

22.6.2015, 2015/04/0002; 4.8.2015, Ra 2014/06/0044; ilprocedimento sulla valutazione dell’impatto ambientale nondispiega effetti vincolanti nei confronti dei vicini:
Dalla sentenza della CGUE Rs C-570/13, Gruber, deriva che laCGUE valuta la decisione di non effettuare alcuna verifica diimpatto ambientale alla stregua di una decisione, azione odomissione ai sensi dell’Art. 11 della Direttiva 2011/92/EU.Secondo la sentenza della CGUE, le disposizioni dell’Art. 11 dellaDirettiva 2011/92 circa la possibilità di impugnazione da parte delpubblico colpito dalle decisioni, azioni od omissioni che rientrinonella presente Direttiva, non devono essere interpretaterestrittivamente. Si deve piuttosto perseguire l’obiettivo di

garantire al pubblico un ampio diritto di accesso alla tutelagiudiziale. In tal senso la figura del vicino in quanto facente partedel pubblico, nel procedimento di autorizzazione di un impiantoindustriale, presenta caratteristiche che lo rendono portatore di uninteresse legittimo ai sensi del diritto nazionale, e dunquesoggetto legittimato a ricorrere in giudizio quando non sia stataeffettuata la verifica di impatto ambientale.
Dato che i vicini ai sensi del GewO (Ordinamento sulle attivitàprofessionali) non hanno la possibilità, secondo l’ordinamentonazionale – § 3 comma 7 UVP-G (Legge sulla valutazionedell’impatto ambientale) – di figurare come parti in causa nelprocedimento di valutazione dell’impatto ambientale, la presentedecisione dell’amministrazione di non effettuare alcuna verifica diimpatto ambientale non ha effetti diretti nei confronti di detti vicini(2015/04/0002). Lo stesso vale per i “vicini” ai sensidell’Ordinamento edilizio del Tirolo del 2011 (Ra 2014/06/0044).

3.9.2015, Ro 2015/21/0032; diritto al gratuito patrocinio nelprocedimento amministrativo fondato direttamente sul diritto UE:Nei casi in cui una decisione sia emanata “in esecuzione deldiritto UE” ai sensi dell’Art. 51 comma 1 della Carta dei dirittifondamentali dell’UE, l’Art. 47 della Carta medesima garantisceun diritto al gratuito patrocinio (desumibile direttamente da taledisposizione) che deve essere rispettato dal Tribunaleamministrativo nel momento in cui ricorrano determinatipresupposti (vedi CGEU Rs C-279/09 DEB, secondo la quale laquestione della concessione del gratuito patrocinio garantito daldiritto UE deve essere valutata di caso in caso alla luce deiseguenti criteri: fondata possibilità di vittoria dell’attore,importanza della causa per il medesimo, complessità dellanormativa vigente e delle norme processuali applicabili, nonché lacapacità dell’attore di difendere efficacemente – egli stesso – lapropria causa.) Se all’interno dell’ordinamento statale tale dirittonon trova ancora alcuna base giuridica (ciò accade attualmente inAustria, vedi sopra VfGH – Corte Costituzionale – 25.6.2015,G7/2015), esso deve essere concesso direttamente sulla basedell’Art. 47 comma 3 della Carta dei diritti fondamentali.

8.9.2015, Ra 2015/18/0113; obbligo di verifica dettagliata inUngheria relativamente al procedimento ex Dublino III:Relativamente all’Ungheria la Corte Amministrativa Suprema(VwGH) ritiene non più valida la “presunzione di sicurezza” ex § 5comma 3 AsylG (Legge sulla concessione dell’asilo politico) acausa della nuova situazione che notoriamente si è venuta acreare in seguito alle fondate critiche espresse dai partiti chechiedono una revisione della normativa in materia. Sarebbedunque stato legittimo aspettarsi che la Corte AmministrativaFederale (BVwG) affrontasse l’attuale situazione in Ungheria sullabase di studi effettuati in tempi brevi e che tenessero conto deinuovi sviluppi, per poi decidere circa la questione se ci si trovi difronte a carenze sistemiche o se non sia necessario un interventodiretto dell’Austria al fine di impedire violazioni di diritti umani aisensi dell’Art. 3 della CEDU (o dell’Art. 4 della Carta dei dirittifondamentali).

Tribunale amministrativo del Land Tirolo

18.09.2015, LVwG-2015/39/1683-6; atto nullo; provvedimento;forma scritta; emanazione:
Negli uffici amministrativi organizzati in modo monocratico, è

responsabile dell’atto ai sensi del § 18 comma 4 AVG (Leggegenerale sul procedimento giudiziario) in ogni caso chi, essendotitolare dell’organo in questione, abbia preso la decisione tramiteautorizzazione (interna) al compimento dell’atto (ex § 18 comma3 AVG). Nel caso in questione l’autorizzazione interna è statadata dal Sindaco in qualità di titolare dell’organo; questi tuttavianon compariva chiaramente nell’atto quale responsabile di esso.Il fatto che il nome del Sindaco quale organo pubblico agentecompaia nel dispositivo non rende superfluo riportare il suo nomeseparatamente in qualità di responsabile dell’atto. Quandotuttavia venga a mancare così uno degli elementi fondamentalidell’atto scritto ai sensi del § 18 comma 4 AVG, l’atto èassolutamente nullo, non ha valore di provvedimento e non ènemmeno impugnabile in quanto tale.

15.09.2015, LVwG-2015/35/2023-1; prestazione provvisoria digaranzia, decadenza, impossibilità della persecuzione penale:Nel caso di specie non era stata ancora comminata una penapassata in giudicato. La dichiarazione di decadenza di unaprestazione provvisoria di garanzia per l’impossibilità di eseguirela pena presuppone tuttavia che la pena sia stata già inflitta.Poiché, oltre a ciò, nel caso di specie l’esecuzione di unprocedimento penale è senza dubbio possibile, dato chel’indagato, il quale non ha la cittadinanza austriaca e la cuiresidenza usuale è all’estero, è rappresentato in giudizio da unavvocato austriaco, la pronuncia della decadenza non potevaancora essere effettuata in quel momento.

09.09.2015, LVwG-2015/26/1244-3; informazioni ambientali:
Un ufficio cui incomba l’obbligo di fornire informazioni – com’è unUfficio Distrettuale (“Bezirkshauptmannschaft”) – non è (più)obbligato a fornire informazioni ambientali quando la relativarichiesta riguardi informazioni ambientali che siano già note alrichiedente; in tal caso la richiesta di informazioni ha carattere diabuso.

04.09.2015, LVwG-2015/35/1819-2; StVO (Codice della strada),divieto di guida in orario notturno, veicoli pesanti, classe diemissione, certificato di riduzione delle emissioni acustiche(“Lärmarmzertifikat”), doppia persecuzione penale:

Secondo quanto asserito dal ricorrente nel caso di specie, ildivieto di guida ai sensi dell’IG-L (Legge per la tutela dalleimmissioni – Aria) deve essere considerato norma specialeprevalente su quelle del StVO (Codice della strada); pertanto lapena comminata per violazione del § 42 comma 6 StVO deveessere considerata illegittima; tale asserzione è però infondata.Le fattispecie penali amministrative qui contemplate nonsanzionano lo stesso illecito. Mentre le norme dell’IG-L sonoispirate in primo luogo alla tutela ambientale e tendono quindi arealizzare una determinata qualità dell’aria ambiente, l’obiettivodel § 42 comma 6 StVO è soprattutto quello di tutelare lapopolazione dall’inquinamento acustico notturno. Non si puòritenere che un illecito ricomprenda in ogni riguardo il profilo diillegittimità dell’altro illecito, escludendo la necessità diun’ulteriore sanzione penale.

03.09.2015, LVwG-2015/26/1947-2, LVwG-2015/26/1948-2; pianoregolatore, progetto urbanistico, idoneità ad essere parte delprocedimento:
Nel procedimento di autorizzazione da parte delle autorità disorveglianza riguardo alla proroga di un progetto urbanistico, ilComune ha l’idoneità a rivestire la qualifica di parte. Nessun’altra

soluzione è possibile, a giudizio del collegio giudicante, per ilprocedimento di modifica del progetto locale urbanistico. Allostesso modo, anche in relazione al procedimento di sorveglianzariguardante la modifica del piano regolatore, si deve constatareche l’idoneità a rivestire la qualifica di parte in tale procedimentospetta unicamente al Comune: ne va infatti di un provvedimentoamministrativo generale di quest’ultimo, dato che il procedimentodi autorizzazione da parte dell’autorità di sorveglianza riguardaesclusivamente il rapporto tra Comune e autorità di sorveglianza.

27.08.2015, LVwG-2015/43/1505-2; Diritti spettanti ai vicini nelprocedimento di concessione edilizia, incompletezza dellarichiesta di concessione, rispetto del Regolamento su garage eposti macchina:

Dato che il procedimento di concessione edilizia è unprocedimento avente ad oggetto l’approvazione di un progetto, ilvicino non ha diritto alla “completezza” dei documenti delprogetto, se non nell’ambito del progetto del richiedente laconcessione. Il rispetto del Regolamento comunale su garage eposti macchina non può essere fatto valere giudizialmente dalvicino ai sensi del § 26 comma 3 TBO (Ordinamento sull’ediliziadel Tirolo) del 2011; allo stesso modo, nemmeno la situazione deltraffico sulla strada pubblica è a disposizione del pubblico.

11.08.2015, LVwG-2015/23/1900-1; notifica all’estero dellasentenza di condanna penale:
La finalità dell’Art. 5 della Convenzione di assistenza giudiziaria inmateria penale all’interno dell’Unione Europea, riguardo allaspedizione e notifica di atti giudiziari all’estero, è che ildestinatario del documento riceva notizia del contenuto delmedesimo. Se quindi una mera presa in consegna del documentoconducesse a una sanatoria della violazione dell’obbligo ditraduzione dell’atto, la finalità della Convenzione di assistenzagiudiziaria non verrebbe realizzata. La mancata traduzione deldocumento da notificare quando essa – come si dà nel caso dispecie – sia prevista da una convenzione internazionale,comporta l’incompletezza del documento, e una sanatoria di dettodifetto di notifica ai sensi del § 7 ZustG (Legge sulle notifichegiudiziali) non è possibile. Tale risultato è auspicabile anche inconsiderazione del diritto al giusto processo tutelato dall’Art. 47della Carta dei diritti fondamentali e dall’Art. 6 comma 3 lett. aCEDU.

21.07.2015, LVwG-2015/31/1260-1; idoneità fisica e psichica allaguida, perplessità fondate:
Alcune tipiche violazioni amministrative e le divergenze diopinione che ne derivano con gli organi di sorveglianza non sonoancora sufficienti a fondare serie perplessità riguardo allaprevisione di un’idoneità fisica e psichica alla guida di autovetture.

04.05.2015, LVwG-2014/40/3370-4; registrazione successiva didomicilio per fini non lavorativi:
Nel caso di alloggi di servizio si presume che essi siano atti asoddisfare un’esigenza abitativa duratura. Il loro utilizzo neltempo libero o a fini di ristoro è in ogni caso escluso dallagenerale esperienza. Ai sensi del § 17 comma 1 ROG Tir (Leggeurbanistica del Tirolo) il domicilio a fini non lavorativi deve essereutilizzato “anche in seguito come tale”. In ragione dellaformulazione univoca di tale disposizione (cfr. “anche in seguito”)il domicilio deve essere utilizzato per scopi non lavorativi per lomeno nel giorno della registrazione dell’inquilino. La legge attualenon contempla un ipotetico ed eventuale utilizzo futuro quale

domicilio per fini non lavorativi.

ITALIA
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do

Ordinanza n. 116/2015:
Giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 13, commi 11 e 17, e14, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201(Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamentodei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1,comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, dell’ art. 1,comma 380, lettere b), f), h) ed i), della legge 24 dicembre 2012,n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale epluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), e degli artt. 2-bis, comma 2, e 3, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto2013, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altrafiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e difinanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e ditrattamenti pensionistici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1,comma 1, della legge 28 ottobre 2013, n. 124, promossi dalleProvincie autonome di Trento e di Bolzano.

Sentenza n. 120/2015:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionaledell’art. 1 della legge della Regione Veneto 23 novembre 2006, n.26 (Ratifica dell’accordo tra la Regione del Veneto e la ProvinciaAutonoma di Trento per l’esercizio delle funzioni amministrativerelative alle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopoidroelettrico interessanti i rispettivi territori), e degli artt. 1 e 2 dellalegge della Provincia autonoma di Trento 5 febbraio 2007, n. 1(Ratifica ed esecuzione dell’accordo tra la Provincia autonoma diTrento e la Regione del Veneto per l’esercizio delle funzioniamministrative relative alle concessioni di grandi derivazionid’acqua a scopo idroelettrico interessanti il territorio dellaprovincia di Trento e della regione Veneto), in relazione, per tuttele norme indicate, all’art. 10 dell’«Accordo tra Provincia autonomadi Trento e Regione del Veneto per l’esercizio delle funzioniamministrative relative alle concessioni di grandi derivazioni diacqua a scopo idroelettrico attualmente in essere interessanti ilterritorio della Provincia autonoma di Trento e della Regione delVeneto», sottoscritto disgiuntamente il 25 ed il 29 novembre2005, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 104 e 117, primocomma, della Costituzione (in relazione all’art. 6 dellaConvenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e dellelibertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950,ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848), dallaCorte di cassazione, sezioni unite civili, con l’ordinanza indicata inepigrafe.

Ordinanza n. 121/2015:
Giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 448, da 454 a466 e 472, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni perla formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato –Legge di stabilità 2013), promossi dalla Provincia autonoma diBolzano, dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol,dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione autonoma

Sardegna.

Sentenza n. 125/2015:
Giudizi di legittimità costituzionale: nella parte in cui si applica alleProvince autonome di Bolzano e di Trento è incostituzionale l’art.15, comma 13, lettera c), del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, cheridefinisce, diminuendolo, il numero dei posti letto per abitante alfine del contenimento della spesa sanitaria. Secondo lagiurisprudenza della Corte costituzionale, infatti, la ridefinizionedel numero dei posti letto fruibili va ricondotta alle materie della«tutela della salute» e del «coordinamento della finanzapubblica». Tali interventi non costituiscono enunciati generaliriconducibili alla categoria dei principi fondamentali della materia,ma pongono in essere una disciplina di dettaglio, che non rientranell’ambito competenziale dello Stato.

Ordinanza n. 172/2015:
Giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 15, commi 15, 16, 17 e22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti perla revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi aicittadini), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, dellalegge 7 agosto 2012, n. 135, promossi dalle Province autonomedi Bolzano e di Trento.

Ordinanza n. 203/2015:
Giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 8, deldecreto-legge 30 novembre 2013, n. 133 (Disposizioni urgenticoncernenti l’IMU, l’alienazione di immobili pubblici e la Bancad’Italia), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, dellalegge 29 gennaio 2014, n. 5, promossi dalla Provincia autonomadi Bolzano e dalla Provincia autonoma di Trento.

Ordinanza n. 208/2015:
Giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 128 e 129,della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per laformazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Leggedi stabilità 2013), promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano.

Ordinanza n. 213/2015:
Giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 3, ultimoperiodo, e 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriorimisure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo),convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14settembre 2011, n. 148, promossi dalla Provincia autonoma diTrento, dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol edalla Provincia autonoma di Bolzano.

Sentenza n. 214/2015:
Giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 53, comma 1, deldecreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per lasemplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienzadegli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dall’art. 1,comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, promossi dallaProvincia autonoma di Bolzano e dalla Provincia autonoma diTrento.

Ordinanza n. 224/2015:
Giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, lettere d)ed e), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioniurgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale el’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria,il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi

gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizioneimmediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea),convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 11agosto 2014, n. 116, promossi dalla Provincia autonoma diBolzano e dalla Provincia autonoma di Trento.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTOADIGE

Legislazione provinciale

Legge provinciale n. 7 del 14/07/2015:

Partecipazione e inclusione delle persone con disabilitàB.U. del 21/7/2015 n. 29

Legge provinciale n. 8 del 14/07/2015:

Modifiche di leggi provinciali nei settori artigianato, industria,commercio, servizi, urbanistica ed altre disposizioni
B.U. del 21/7/2015 n. 29

Legge provinciale n. 13 del 29/09/2015:

Modifiche della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, recante“Norme sulle telecomunicazioni e provvidenze in materia diradiodiffusione”
B.U. del 6/10/2015 n. 40

Legge provinciale n. 14 del 12/10/2015:

Disposizioni sulla partecipazione della Provincia autonoma diBolzano alla formazione e all’attuazione della normativadell’Unione europea
B.U. del 20/10/2015 n. 42

Giurisprudenza amministrativa

Le sentenze possono essere consultate al sitohttps://www.giustizia-amministrativa.it/.

Sentenza n. 291/2015:
Ricorso n. 413/2014 di J. G. Fleischmann e “Gasthof zum Seedes Fleischmann Marcel & Co. KG“ contro la Provincia Autonomadi Bolzano e contro l’albergo „Enzianhütte“ di Hanny Günther &Co. KG per l’annullamento della deliberazione n. 1175/2014 dellaGiunta Provinciale riguardo all'annullamento in autotutela dellaconcessione del contributo per la costruzione della centraleidroelettrica nel Comune di Martello.
Il ricorso è infondato e viene rigettato, visto che tramite ladeliberazione n. 1175/2014 la Pubblica Amministrazione eracompetente a revocare il contributo concesso ingiustificatamenteal ricorrente dieci anni fa, siccome quest'ultimo non presentava irequisiti richiesti per il ricevimento del contributo, dunque èfondato l'interesse pubblico a chiedere la restituzione delcontributo di € 179.943,00 ingiustificatamente concesso alricorrente, anche se nel frattempo sono passati 10 anni.

Sentenza n. 279/2015:
Ricorso n. 399/2014 del ricorrente (ex appartenente alla Polizia diStato dal 1985 al 2012) contro il Ministero dell'Interno perl'accertamento dell'esistenza di atti dannosi in forma di "mobbing"da parte di funzionari dell'Amministrazione e in seguito per ilrisarcimento del danno non patrimoniale pari a € 1.537.203,32 e

del danno patrimoniale di € 249.577,71.
Il ricorso va respinto, perché dall'esame delle condotte descritteemerge che non si tratta del c.d. "mobbing", quindi di"comportamenti intenzionalmente ostili, reiterati e sistematici",durevoli nel tempo e finalizzati alla "persecuzione o allavessazione del lavoratore" che producono degli effetti lesivi allasalute psicofisica di quest'ultimo, ma che si tratta di una semplicesituazione conflittuale, la quale conferma l'insussistenzadell'illecito "mobbing" rendendo quindi infondata la domandarisarcitoria del ricorrente.

Lodo arbitrate n. 177/2015:
Ricorso n. 33/2011 proposto da Unione Sindacale SGB CISLdella Provincia Autonoma di Bolzano, contro la ProvinciaAutonoma di Bolzano e l'Unione dei Sindacati AutonomiSudtirolesi ASGB USAS avverso il silenzio del Consiglio dellaProvincia Autonoma in ordine all'istanza di revoca e di revisionedell'accertamento ex. Art. 9, comma 3 del d.P.R n. 58/1978 dellamaggiore rappresentatività del sindacato provinciale ASGBUSAS.
L'istituto del sindacato etnico maggiormente rappresentativo èstato introdotto come strumento di tutela nel 1978, quandoavvenne anche l'unico accertamento avutosi finora con laconseguente attribuzione di questo status in favore dell'ASGBUSAS. Condizione per la nomina è la verifica che l'associazionesia costituita esclusivamente tra lavoratori dipendentiappartenenti ai gruppi linguistici tedesco e ladino e che vi ci sia lamaggiore rappresentatività tra le organizzazioni così costituite,due presupposti che secondo questo stesso Tribunale devonoessere riaccertati al fine del mantenimento di questo status.L'istanza presentata dal ricorrente il 18.06.2010 davanti alConsiglio provinciale mirava ad attivare l'esercizio ex novo delpotere di accertamento di cui all'art. 9 comma 3 del d.P.R. n.58/1978 per riaccertare la maggiore rappresentatività etnica delsindacato in modo che non possa essere ricoperto questo statussine die dallo stesso sindacato. Inoltre il ricorrente ha rilevato imotivi e gli elementi essenziali dai quali sorgerebbe il suointeresse qualificato alla proposizione dell'istanza in questione.
Il ricorso del sindacato ricorrente è stato accolto e il silenzio delConsiglio della Provincia Autonoma è stato dichiarato illegittimoobbligando quest'ultimo a provvedere sull'istanza presentata dalricorrente entro il termine di 180 giorni, visto che l'interesselegittimo del ricorrente a proporre detta istanza davanti alConsiglio provinciale di Bolzano è attuale e che è necessariodunque un nuovo accertamento dei requisiti del sindacato etnicomaggiormente rappresentativo da parte del Consiglio provincialedi Bolzano.

Sentenza n. 297/2015:
Ricorso n. 131/2014, proposto da Hotel Tirol des UnterthurnerStefan & Co. KG contro il Comune di Scena nei confronti diSocietà Südtiroler Baugesellschaft Srl e M. Mair ed E.R. Mair perl'annullamento di vari atti tra cui la concessione edilizia n. 30/2014e la delibera comunale 2/14 (approvazione del piano diattuazione), i quali due provvedimenti sono stati gli unici adessere impugnati tempestivamente.
Il ricorso viene accolto parzialmente ed in seguito viene annullatola concessione edilizia n. 30/2014 in quanto è stataillegittimamente aumentata del 15% la cubatura della costruzioneedilizia da parte dei controinteressati a titolo di bonus cubatura, ilquale però spetta solo alle costruzioni esistenti in funzione di unincentivo al risanamento e alla riqualificazione energetica e non

alle nuove costruzioni come a quella progettata daicontrointeressati (art. 127 l.p. n. 13/1997).
Per quanto riguarda invece la delibera 2/2014, il ricorso vienerigettato in ragione che è stato redatto uno "studio dipianificazione concreto riguardante l'architettura ed il paesaggio",contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente.

Sentenza n. 307/2015:
Ricorso n. 139/2015 proposto da J.S. Gurschler contro laProvincia Autonoma di Bolzano e il Comune di Silandro neiconfronti dell’Amministrazione Separata dei Beni in Uso Civico diCovelano, con l'intervento di Covelano Marmi srl perl'ottemperanza della sentenza passata in giudicato di questoTribunale Regionale di Giustizia Amministrativa- Sezioneautonoma di Bolzano n. 61/2015 ed in seguito per ladichiarazione di nullità del provvedimento dell'Assessoreprovinciale per le foreste prot. n. 32.0/84.07.4/326187 dd.29/05/2015, il quale autorizzava il trasporto del marmo dalla cavadi Covelano a valle sulla strada del ricorrente per il biennio 2015-2016 senza aver chiesto il consenso del ricorrente Gurschler, equindi violando il giudicato sopra citato.
Il ricorso viene accolto e di seguito è dichiarata la nullità delprovvedimento impugnato, visto che la Pubblica Amministrazioneha violato ed eluso il giudicato alla sentenza n. 61/2015, il qualeannullava l’autorizzazione per la stagione 2014 della P.A. per iltrasporto di blocchi di marmo dalla cava della soc. CovelanoMarmi srl sulla strada del ricorrente al fondovalle. Non valel’obiezione che il giudicato n. 61/2015 riguarderebbe soltanto unprovvedimento già scaduto, non avendo dunque nessun effettosul futuro, ma l’esatto contrario: l’effetto conformativo di unasentenza passata in giudicato vincola la futura attività dellaPubblica Amministrazione. Di seguito, l’autorizzazione per ilbiennio 2015-2016 non è un atto autonomo ma è soggettaall’esito della precedente sentenza passata in giudicato,trattandosi del medesimo vizio.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTOLegislazione provinciale

Legge provinciale 17 giugno 2015, n. 11:

Modificazioni della legge provinciale sulla valutazione d'impattoambientale 2013, del testo unico provinciale sulla tuteladell'ambiente dagli inquinamenti 1987 e di altre disposizioniprovinciali in materia di ambiente

Legge provinciale 17 giugno 2015, n. 12:

Disposizioni in materia di scuole musicali: sostituzione dell'articolo19 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 eintegrazione della legge provinciale sulla scuola 2006

Legge provinciale 22 luglio 2015, n. 13:

Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco

Legge provinciale 22 luglio 2015, n. 14:

Modificazione dell'articolo 44 della legge provinciale 27 dicembre2012, n. 25, relativamente ad assunzioni di personale delcomparto scuola

Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15:

Legge provinciale per il governo del territorio

Legge provinciale 16 ottobre 2015, n. 16:

Modificazioni della legge provinciale sulle foreste e sullaprotezione della natura 2007

Giurisprudenza amministrativa

Ordinanza n. 129/2015:

Ricorso di Impresa Mazzotti Romualdo S.p.a. contro Provinciaautonoma di Trento e nei confronti di Gruppo Adige Bitumi S.p.a.,per l'annullamento della determinazione del Dirigente il Serviziogestione strade della Provincia autonoma di Trento n. 109, del4.11.2014, ad oggetto: “Confronto concorrenziale perl'affidamento a cottimo della fornitura, franco impianto diproduzione, di conglomerato bituminoso [...]. Annullamentodell'affidamento disposto a favore dell'impresa prima ingraduatoria e conseguente affidamento alla seconda ingraduatoria”. In particolare, il TRGA ha dichiarato rilevante e nonmanifestamente infondata, in relazione all’art. 8, primo comma, n.1) e n. 17), dello Statuto speciale d’autonomia, e all’art. 117,secondo comma, lett. e), della Costituzione, la questione dilegittimità costituzionale del comma 2 dell’art. 17 della legge dellaProvincia autonoma di Trento 23 ottobre 2014, n. 9. Ladisposizione sottoposta al giudizio della Corte costituzionale haintrodotto l’art. 35 ter nella l.p. n. 26 del 1993, il quale recita: “neicasi di mancanza, di incompletezza e di ogni irregolaritàessenziale degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggettiterzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base aquesta legge o ad altre disposizioni di legge applicabili, alregolamento di attuazione, al bando o al disciplinare di gara, siapplica la normativa statale. Se il concorrente procede allapresentazione, all'integrazione o alla regolarizzazione nel terminedi tre giorni dal ricevimento della richiesta, non è tenuto alpagamento della sanzione”; il comma 2 dell’art. 17 ha nondimenostabilito che il nuovo art. 35 ter “si applica solo alle procedure i cuibandi sono pubblicati o le cui lettere di invito sono inviatesuccessivamente alla data di entrata in vigore di questa legge”(ossia dopo il 29 ottobre 2014).

Sentenza n. 149/2015:

Ricorso di Giorgio Bertotti contro la Provincia di Trento e ilMinistero della salute, per l'annullamento del provvedimentoimplicito pronunciato on line attraverso la piattaforma tecnologicadel Ministero della Salute, con cui non è stata ammessa lapartecipazione del Dr. Bertotti al concorso straordinario perl'assegnazione delle farmacie disponibili nella ProvinciaAutonoma di Trento. Si afferma che è illegittimo il provvedimentopronunciato on line attraverso la piattaforma tecnologicapredisposta su base nazionale in quanto al sistema informaticonazionale risultava l'aspirante già avesse chiesto di parteciparead analoghe selezioni in altre due regioni, ma con domandeinammissibili, e tale circostanza avrebbe dovuto essere in ognicaso apprezzata dal responsabile del procedimento pressol'amministrazione provinciale. – Annullamento parziale.

Sentenza n. 240/2015:

Ricorso di Giordana Droghei contro Provincia Autonoma diTrento, Università degli Studi di Trento, Ministero dell'Istruzionedell'Università e della Ricerca e Istituto comprensivo “Trento 1”,per l'annullamento della graduatoria d’istituto e del relativoprovvedimento. Il TRGA Trento dichiara il proprio difetto digiurisdizione in quanto la materia della giusta posizione ocollocazione nelle graduatorie provinciali d’insegnamento per ilconferimento di incarichi o supplenze rientra nella giurisdizionedel Giudice Ordinario.

Sentenza n. 389/2015:

Ricorso del Comune di Vezzano contro la Provincia autonoma diTrento e nei confronti di Hydro Dolomiti Enel S.r.l., Enel S.p.A. eDolomiti Energia S.p.A., per l'annullamento delle rendite catastaliprovvisorie e del presupposto "Accordo fra il Servizio Catastodella Provincia Autonoma di Trento e le Società Concessionarie diimpianti per la produzione di energia idroelettrica", sottoscritto il18.05.2011, dove sono indicati gli elementi estimali per centraliidroelettriche e altri indicatori per la determinazione della renditacatastale per ciascun immobile, a favore del Comuneamministrativo posto sul percorso degli impianti per la produzionedi energia idroelettrica. Il medesimo ricorso è inoltre proposto perla condanna alla correzione/rideterminazione delle renditecatastali delle società proprietarie/concessionarie degli impiantiper la produzione di energia idroelettrica e/o già firmatariedell'Accordo. Il TRGA Trento dichiara la carenza di giurisdizionedel giudice amministrativo, indicando il giudice tributario comeadeguata sede giurisdizionale per le controversie aventi adoggetto gli atti di attribuzione delle rendite catastali definitive.

NEWS

Il professore associato Karlo Basta (Dipartimento di ScienzePolitiche, Memorial University of Newfoundland St. John's,Canada) è stato insignito del premio della giuria internazionaledella quarta edizione dell' ”EURAC Federal Scholar in ResidenceProgram”. L’11 febbraio 2016 dalle ore 17 il professore KarloBasta (Dipartimento di Scienze Politiche, Memorial University ofNewfoundland St. John's, Canada) terrà la relazione “Toward aPositive Theory of Multinational Federalism: Identifying Gaps inthe Scholarship and Pointing to Future Lines of Inquiry”all’EURAC nella Conference Hall.

EURAC Federal Scholar in Residence 2017 – SCADENZAISCRIZIONI: 1 luglio 2016!
L’Istituto per lo Studio del Federalismo e del Regionalismodell’EURAC ha bandito l’assegno di ricerca EURAC FederalScholar in Residence 2017. Il programma è rivolto a ricercatori,studenti post graduate e operatori del diritto con esperienze inambito professionale e universitario nello studio comparato delfederalismo e del regionalismo. Sono aperte le iscrizioniall’EURAC Federal Scholar in Residence Program 2017. Gliinteressati possono inviare un paper in una lingua a scelta frainglese, tedesco, italiano, francese o spagnolo entro il 1 luglio2016. Per informazioni sull’EURAC Federal Scholar in ResidenceProgram si prega di consultare il sitowww.eurac.edu/federalscholar.

EVENTI

Winter School on Federalism and Governance

Dal 1 al 12 febbraio 2016 si terrà la settima Winter SchoolFederalism and Governance. L’edizione del 2016 ha come tema“Conflict and Cooperation in Federal Systems“. La primasettimana si svolgerà all’Università di Innsbruck, la secondaall’EURAC a Bolzano. Per ulteriori informazioni vedasi:www.eurac.edu/winterschool

Rassegna “L’autonomia dell’Alto Adige: oggi – domani?” inbiblioteca EURAC il 04.12.2015, ore 18.00-19.00: L’esempio delParco dello Stelvio: Governance multilivello nel territorio alpino –utopia o realtà?

Discute con il pubblico: Marco Onida, Commissione Europea –Direzione Generale della Politica Regionale e Urbana; giàsegretario generale della Convenzione delle Alpi. Modera:Mariachiara Alberton, Istituto per lo Studio del Federalismo e delRegionalismo dell’EURAC.

Rassegna “L’autonomia dell’Alto Adige: oggi – domani?” inbiblioteca EURAC il 15.01.2015, ore 18.00-19.00:
Il nuovo Senato una seconda camera federale – finzione o realtà?Discute con il pubblico: Claudio Tucciarelli, consigliereparlamentare della Camera dei deputati
Modera: Francesco Palermo, direttore dell’Istituto per lo Studiodel Federalismo e del Regionalismo dell’EURAC.

Convegno Internazionale di Studi “Il formante dottrinale nellacostruzione del formante giurisprudenziale: una riflessionesul ruolo della dottrina nel diritto pretorio”, Verona, 4-5dicembre 2015, Dipartimento di Scienze Giuridiche Universitàdegli Studi di Verona.

Convegno “ACCOGLIENZA NELL'EMERGENZA. Il ruolo deglienti territoriali nella gestione del fenomeno migratorio”Trento, 30 novembre 2015 (Università, Facoltà di Sociologia, ViaVerdi, aula Kessler)

Sulla base del binomio accoglienza-emergenza, il convegno miraa delineare forme e sviluppi del fenomeno migratoriocontemporaneo all’interno dei territori dell’Euregio, dedicandoparticolare attenzione ai profili giuridici. A questo scopo, gliinterventi della giornata di studio si svilupperanno lungo tredirettive: (a) la ricostruzione del quadro generale internazionale,europeo e nazionale all’interno del quale si collocano le politichelocali; (b) l’indagine dei principali settori di intervento degli entiterritoriali nella gestione emergenziale del fenomeno, analizzati inottica trasversale; (c) l’analisi, alla luce dell’inquadramentogenerale, delle prassi e delle politiche messe in atto nei territoridell’Euregio.

Il convegno è organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenzadell’Università di Trento in collaborazione con l’AssociazioneEuroregionale per il Diritto Pubblico Comparato ed Europeo e conil sostegno finanziario di quest’ultima e del GECT Tirolo-AltoAdige/Südtirol-Trentino (https://webmagazine.unitn.it/evento/giurisprudenza/7091/accoglienza-nellemergenza).

NOVITÀ EDITORIALI

Alber Elisabeth/Trettel Martina (cur), Partecipazione edemocrazia partecipativa nell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino:riflessioni ed esempi, Bolzano (EURAC Book) 2015.

Bertel Maria, Surgimiento de identidades regionales en lanormatividad regional del Perú. Un análisis legal, BIRA - Boletíndel Instituto Riva-Agüero 37 (2014), 207 ff(http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/boletinira/article/view/13018).

Busatta Lucia, La cittadinanza della salute nell’Unione Europea:il fenomeno della mobilità transfrontaliera dei pazienti, dalla liberacircolazione alla dimensione relazionale dei diritti, DPCE online2015-3 (

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ÖSTERREICH

VERFASSUNGSGERICHTLICHERECHTSPRECHUNG

Grundlegendes Erkenntnis zum Konsultationsmechanismus -VfGH 12.3.2014, F 1/2013:
Der Verfassungsgerichtshof hat in diesem Erkenntnisentschieden, dass in Zusammenhang mit der von derBundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologieerlassenen Eisenbahnkreuzungsverordnung, die den Gemeindenals Straßenerhalter für Gemeindestraßen bauliche Maßnahmenzur Sicherung von Eisenbahnkreuzungen vorschreibt, gegen dieVereinbarung gemäß Art 15a B-VG über den sogKonsultationsmechanismus der Gebietskörperschaften verstoßenwurde. Die Konsequenz daraus ist, dass vom Bund (als jenerGebietskörperschaft, die die Verordnung erlassen hat) ein Ersatzder durch die Verwirklichung des betreffenden Vorhabenszusätzlich verursachten Kosten zu leisten ist. Das Erkenntnismacht einerseits deutlich, dass Verstöße gegen denKonsultationsmechanismus vor dem Verfassungsgerichtshofjustiziabel sind, andererseits, dass es sich bei der nach demKonsultationsmechanismus verpflichtend vorgeschriebenenDarstellung der finanziellen Auswirkungen vonRechtsetzungsvorhaben in einer bestimmten Form nicht umbloße Ordnungsvorschriften handelt, sodass bei deren

Impressum

Euroregionale Vereinigung fürvergleichendes öffentliches Rechtund Europarecht / AssociazioneEuroregionale di Diritto PubblicoComparato ed Europeo, 2014

Redaktion undÜbersetzung

Elisabeth Alber, Maria Bertel,Paulina Borowska, CristinaFraenkel-Haeberle, AnnaGamper, Elisabeth Gasser,Esther Happacher, CamilloLutteri, Christian Ranacher,Sigmund Rosenkranz, FritzStaudigl, Jens Woelk. AlleAngaben ohne Gewähr.

Gefördert von

Nichteinhaltung die durch das Vorhaben verursachten Kostenallein von der rechtsetzenden Gebietskörperschaft zu tragen sind.

TIROLER LANDESGESETZGEBUNG

Hinweis:
Die Landesgesetzblätter werden seit dem 1. Jänner 2014 im RISauthentisch elektronisch kundgemacht, konsolidierte Fassungender betreffenden Gesetze sind ebenfalls im RIS abrufbar(http://www.ris.bka.gv.at/Lr-Tirol/). Die dazugehörigenBegutachtungsentwürfe samt Stellungnahmen sowieRegierungsvorlagen samt Erläuternden Bemerkungen sind aufder Homepage des Tiroler Landtages (http://www.tirol.gv.at/landtag/) unter Parlamentarische Materialien abrufbar.

Tiroler Kinder- und Jugendhilfegesetz – TKJHG, LGBl 150/2013:Mit dem zur Gänze neu gefassten Tiroler Kinder-undJugendhilfegesetz erhält die Kinder- und Jugendhilfe in Tirol eineneue moderne gesetzliche Grundlage. Das Gesetz enthältnunmehr genauere Regelungen als bisher zur fachlichenAusrichtung der mit der Durchführung der Aufgaben der Kinder-und Jugendhilfe betrauten Personen sowie zurVerschwiegenheitspflicht der im Bereich der Kinder- undJugendhilfe tätigen Personen und zu damit korrespondierendenAuskunftsrechten von betroffenen Minderjährigen und derenFamilie. Weitere wesentliche Neuerungen betreffen dieRegelungen über die privaten Kinder- undJugendhilfeeinrichtungen und sozialpädagogische Einrichtungen.Schließlich wird auch die (in der Praxis schon bisherstandardisierte) Gefährdungsabklärung und Hilfeplanung neugeregelt..

Novellen zum Tiroler Gesundheitsfondsgesetz, LGBl 151/2013,und zum Tiroler Krankenanstaltengesetz, LGBl 152/2013:Diese betreffen im Wesentlichen die landesgesetzlicheUmsetzung der Gesundheitsreform 2013 hinsichtlich der sogZielsteuerung-Gesundheit.

Gesetz über die risikoaverse Finanzgebarung des Landes, derGemeinden und Gemeindeverbände sowie sonstiger öffentlicherRechtsträger in Tirol, LGBl 157/2013:
Enthält restriktive Regelungen für Finanzgeschäfte deröffentlichen Hand, insbesondere ein ausdrückliches Verbot fürSpekulationen mit Steuergeldern. Dadurch soll eine risikoaverseAusrichtung der Finanzgebarung der betreffenden Rechtsträgersichergestellt werden.

Tiroler Datenschutzgesetz 2014 – TDSG 2014, LGBl 158/2013:Betrifft die Neuregelung des landesgesetzlich geregeltenDatenschutzes (Verarbeitung manueller Daten) unterBerücksichtigung unionsrechtlicher Erfordernisse im Bereich derKontrolle des Datenschutzes.

Novelle des Landes-Polizeigesetzes, LGBl 1/2014:
Betrifft die Aufhebung des bisher absoluten Bettelverbots und dieNeufassung des Bettelstraftatbestands unter Berücksichtigungder jüngsten Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes(siehe insbesondere VfGH 30.6.2012, G 155/10 und VfGH6.12.2012, G 64/11) dahingehend, dass nur mehr bestimmtequalifizierte Formen der Bettelei verboten sind und stilles undpassives Betteln grundsätzlich erlaubt wird.

Novelle des Tiroler Veranstaltungsgesetzes 2003, LGBl 4/2014:Betrifft administrative Erleichterungen für sog. historischgewachsene Veranstaltungen (wie zB im Zusammenhang mitFasnachtsbräuchen).

VERWALTUNGSGERICHTLICHERECHTSPRECHUNG

08.01.2014, LVwG-2013/12/2093-5; Befehls- und Zwangsgewalt;Beleihung:
Weder aus den Regelungen betreffend die Verkehrssicherheit(Sicherheit der Luftfahrt) noch aus jenen betreffend den Schutzvor unrechtmäßigen Eingriffen (Sicherheit in der Luftfahrt) ist eineausdrückliche Übertragung von „imperium“ auf dieFlughafenbetriebsgesellschaft ersichtlich, was - gegebenenfalls -im Hinblick auf das in Art 18 Abs 1 B-VG verankerteLegalitätsprinzip geboten wäre.

14.01.2014, LVwG-2013/23/3455-2; Diskriminierung Sprache:Indem der Beschwerdeführer als Geschäftsführer der V GmbHam 02.07.2013 auf der Homepage „www.v-gmbh.com“ ein/eGrafiker/in mit „Muttersprache Deutsch (ansonsten kann ihreBewerbung nicht berücksichtigt werden)“ gesucht hat, hat er alsverantwortliches Organ iSd § 9 VStG einen Arbeitsplatz indiskriminierender Weise ausgeschrieben. Das Kriterium„Muttersprache Deutsch“ stellt keine aufgrund der Art einerbestimmten beruflichen Tätigkeit oder der Bedingungen ihrerAusübung wesentliche oder entscheidende beruflicheAnforderung dar, weshalb auch keine gesetzliche Ausnahmevorliegt.

28.01.2014, LVwG-2014/33/0275-1; Bebauungsfrist nach demTiroler Grundverkehrsgesetz, materielle Frist:
Die Bebauungsfrist des § 11 Abs 3 TGVG ist eine materiell-rechtliche Frist. Ein allfälliger Gestaltungsanspruch aufVerlängerung dieser Frist kann nur innerhalb der Fünfjahresfristgeltend gemacht werden. Eine Wiedereinsetzung nach § 71 Abs1 AVG ist nicht zulässig.

28.01.2014, LVwG-2013/15/3281-1; verkehrssichere Ausrüstungvon KFZ:
Nicht jeder Austausch von Lampen ist typisierungspflichtig. Selbstwenn gegen die Typisierungspflicht verstoßen wird, führt diesnicht automatisch zu einem Verstoß gegen § 4 Abs 2 KFG; derAustausch von Lampen und dergleichen kann gemäß § 22a Abs1 Z 2 lit a KDV bei Einhaltung der Vorgaben auch ohne Anzeigevorgenommen werden.

30.01.2014, LVwG-2013/15/3566-3; Ausnahmegenehmigungnach dem IG-L; öffentliches Interesse an Nahversorgung:
An der Aufrechterhaltung der Versorgung der Bevölkerung mitfrischem Gemüse besteht ein öffentliches Interesse, dass dieErteilung einer Ausnahmegenehmigung nach dem IG-Lrechtfertigt, sofern dafür Alternativen de facto nicht zur Verfügungstehen.

10.02.2014, LVwG-2014/22/0171-1; Baubewilligung,Antragsprinzip:
Eine Behörde, die einen antragsbedürftigen Bescheid erlässt,obwohl kein diesbezüglicher Antrag der Partei vorliegt, verletzt

auf einfachgesetzlicher Ebene das Recht auf Einhaltung derZuständigkeitsordnung (vgl VwGH 16.11.1983, 83/01/0243;9.7.1985, 83/07/022725; 23.2.1996, 93/17/0200), aufVerfassungsebene das Recht auf das Verfahren vor demgesetzlichen Richter (vgl VfGH 20.6.1964, Slg Nr 4730,19.3.1968, Slg Nr 5685).

11.02.2014, LVwG-2013/36/0517-1; Lenkerauskunft, keinAuskunfts- bzw. Zeugnisverweigerungsrecht:
Der Zulassungsbesitzer (Halter) hat nach § 103 Abs 2 vorletzterSatz KFG die Verpflichtung, Aufzeichnungen zu führen, wenn ereine Lenkerauskunft ohne entsprechende Aufzeichnungen nichterteilen kann. Die Unterlassung der Führung entsprechenderAufzeichnungen (über den jeweiligen Lenker) fällt demAuskunftspflichtigen dann zur Last, wenn er mangelsentsprechender geeigneter Aufzeichnungen nicht in der Lage ist,die betreffende Person eindeutig zu nennen. Nach derRechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes besteht auch fürden ausländischen Kraftfahrer die Verpflichtung, sich über dieRechtsvorschriften, die er bei der Teilnahme am Straßenverkehrin Österreich zu beachten hat, ausreichend zu unterrichten hat(vgl etwa VwGH 26.01.2000, 99/03/0294, mwN).

ITALIEN
ZENTRALSTAATLICHE GESETZGEBUNG

Gesetz vom 27.12.2013, Nr. 147:
"Bestimmungen über die Aufstellung des staatlichen Jahres- undMehrjahreshaushaltsplans – Stabilitätsgesetz 2014"
Art. 1: Absatz 518 ersetzt Art. 80 des Autonomiestatuts vonTrentino-Südtirol im Bereich der örtlichen Finanzen und erweitertdie Landeskompetenz in diesem Bereich; Absatz 515 sieht neueÜbertragungen oder Delegationen staatlicher Funktionen an dieautonomen Provinzen in folgenden Bereichen vor:Steuerbehörden, Verwaltungs-, Organisations- undUnterstützungsfunktionen für die Zivil-, Straf- undMinderjährigengerichtsbarkeit, mit Ausnahme der dasRichterpersonal betreffenden Funktionen, und Funktionenbetreffend den Nationalpark Stilfser Joch. Diese neuenFunktionen müssen in Durchführungsbestimmungen geregeltwerden.

VERFASSUNGSGERICHTLICHERECHTSPRECHUNG

http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do

Urteil Nr. 274/2013:
Einvernehmen der Provinz Trento zur Realisierung der ValdasticoNord-Autobahnverbindung – Die staatliche Vorgabe einer Fristvon 60 Tagen verstößt gegen den Grundsatz des loyalenZusammenwirkens, da sie unverhältnismäßig kurz ist und keineVerfahren zur Überwindung von Divergenzen vorgesehen sind. –Unmittelbare Anwendung staatlicher Vorschriften zur Förderungvon Fahrzeugen mit Elektroantrieb auf die autonome Provinzensteht im Widerspruch zu den Durchführungsbestimmungen zum

Autonomiestatut. (g.u. 27 novembre 2013, I serie speciale, n. 48)

Urteil Nr. 301/2013:
Staatliche Regelung der intramuralen freien Berufe – Diese ist inden autonomen Provinzen nicht unmittelbar anwendbar, da dieaus den Durchführungsbestimmungen resultierenden,nachfolgenden Anpassungsverpflichtungen nicht durchordentliches Gesetz des Staates geändert werden können. –Bildung von Ethikkomitees für klinische Experimentiertätigkeit –Kriterium der Einwohnerzahl (ein Komitee für eine MillionEinwohner) unverhältnismäßig, da sie im Widerspruch zurVorschrift steht, dass auch weniger bevölkerungsreiche Regionenüber ein Ethikkomitee verfügen sollen. (g.u. 18 dicembre 2013, Iserie speciale, n. 51)

Urteil Nr. 309/2013:
Normenkontrollverfahren über Art. 3 Abs. 1 Buchst. a); Art. 6 Abs.5, 6 und 9 sowie Art. 15 Abs. 1 Buchst. b) des Landesgesetzesvom 19. November 2012, Nr. 19 (Bestimmungen zur Förderungder Freiwilligendienste in Südtirol und Änderung vonLandesgesetzen in den Bereichen Entwicklungszusammenarbeitund Personal).

Urteil Nr. 311/2013:
Normenkontrollverfahren über Art. 3 Abs. 1 Buchst. b); Art. 7 Abs.1 Buchst. d) und e) sowie Art. 13 Abs. 2 des Landesgesetzes vom5. Dezember 2012, Nr. 21 (Regelung von Tourismusberufen).

Beschluss Nr. 323/2013:
Zuständigkeitskonflikt zwischen Staatsgewalten infolge derbehaupteten Forderung des Staatspräsidenten, über das korrekteVorgehen der Staatsanwaltschaft des Bozner Rechnungshofesauf Ersuchen des Südtiroler Landeshauptmannes urteilen zuwollen.

Urteil Nr. 19/2014:
Normenkontrollverfahren über Art. 5 Abs. 9; Art. 7 Abs. 1; Art. 8;Art. 12, Abs. 1 und 2 und Art. 15 Abs. 1 des Landesgesetzes vom17. Januar 2001 Nr. 1 (Änderung von Landesgesetzen inverschiedenen Bereichen und andere Bestimmungen).

Urteil Nr. 28/2014:
Konzession für große hydroelektrische Ableitungen – DieRegelung von Materien, die nach der Verfassung derausschließlichen staatlichen Kompetenz vorbehalten sind, wie derWettbewerbsschutz, obliegt dem Staat. – Hierzu gehört auch dieRegelung von Vergabeverfahren, welche den Zugang zumEnergiemarkt durch einheitliche Bedingungen auf nationalerEbene erleichtern sollen. (g.u. 5 marzo 2014, I serie speciale, n.11)

Urteil Nr. 39/2014:
Rechnungshof – Der Staat kann gegenüber den imAutonomiestatut und in den Durchführungsbestimmungenvorgesehenen Formen der Rechnungskontrolle durch dieVorgabe von Grundsätzen im Bereich der Finanzkoordinierungweitere Formen vorsehen, soweit diese nicht ersterenwidersprechen. – Diese weiteren Kontrollen können auchBilanzen und Rechenschaftsberichte einschließen: Sie dürfenaber keine unabdingbare Effekte auf damit verbundene regionaleGesetzgebung zeitigen; anders ist dies jedoch im Fall derKörperschaften des Gesundheitsdienstes – Zusätzliche staatlich

angeordnete Kontrollformen können die Landtagsfraktionenbetreffen, auch wenn der Gesetzgeber nicht den Präsidenten derRegion zum Adressaten und Verantwortlichen der Erhebungenbestimmen kann oder Sanktionen für die nicht erfolgte Regelungder Rechenschaftsberichte verhängen kann. – Auf der Grundlagedieser Voraussetzungen können die in Zusammenarbeitvorgesehenen Kontrollen auch die örtlichen Körperschaften derRegionen mit Sonderautonomie betreffen. (g.u. 12 marzo 2014, Iserie speciale, n. 12)

Urteil Nr. 40/2014:
Rechnungshof. – Kontrolle der Haushalte der örtlichenKörperschaften. – Diese ist ein Instrument zur Prüfung derEinhaltung europäischer und nationaler Schranken und durchNeutralität, Unparteilichkeit, Einheitlichkeit gekennzeichnet sowiean Interessen gebunden, die über den Landesbereichhinausgehen. – Das Autonomiestatut überträgt diese Funktionennicht der autonomen Provinz. – Die Landesbefugnisse im Bereichder örtlichen Finanzen gestatten nicht, diese Funktionen an einLandesorgan zur Bewertung dieser Fragen zu übertragen. (g.u.12 marzo 2014, I serie speciale, n. 12)

Urteil Nr. 61/2014:
Normenkontrollverfahren über Art. 9 Abs. 1, 2, 2-bis, 3, 4, 28 und29 des Gesetzesdekrets “Dringende Maßnahmen über dieStabilisierung der Finanzen und die wirtschaftlicheWettbewerbsfähigkeit” vom 31. Mai 2010, Nr. 78 umgewandeltdurch Art. 1 Abs. 1 des Gesetzes vom 30. Juli 2010, Nr. 122(Kostenreduzierung bei der Vergütung desVerwaltungspersonals).

Urteil Nr. 64/2014:
Grosse hydroelektrische Ableitungen. – KonkurrierendeKompetenzen der autonomen Provinzen nach Art. 117 itVerf. –Rekonstruktion. – Konzessionsgrundsätze. – Die staatlichenGrundsatznormen verbieten eine Differenzierung aufgrund vonProgressionskriterien nicht. – Die Vorschrift über periodischeAnpassung auf der Grundlage der ISTAT Indizes ist rechtmäßig. –Bezüglich der Dauer sind vorhersehbare und nicht überraschendeVeränderungen nicht verboten, auch wenn diese für dieBegünstigten nachteilig sind. (g.u. 9 aprile 2014, I serie speciale,n. 16)

Urteil Nr. 70/2014:
Behandlung von Aushubmaterial aus kleinen Baustellen. –Vereinfachte Regelung. – Diese betrifft die Behandlung vonResten aus der Produktion, auch wenn diese nicht direkt unterRegional- oder Landeskompetenzen fällt, sondern aufausschließliche Staatskompetenzen im Umweltbereichzurückzuführen ist, und insbesondere diesbezügliche einheitlicheSchutzstandards. (g.u. 9 aprile 2014, I serie speciale, n. 16)

Urteil Nr. 72/2014:
Grundsätze der Koordinierung der öffentlichen Finanzen. – Diesebinden auch die Regionen mit Sonderstatut sowie die autonomenProvinzen. – Bestätigung, dass dies nicht Art. 79 desAutonomiestatuts berührt, welcher ausschließlich denStabilitätspakt betrifft. – Die staatlichen Vorschriften bindenKörperschaften und Organismen des Landes nicht unmittelbar,sondern gelten als Grundsatzvorschriften. (g.u. 9 aprile 2014, Iserie speciale, n. 16)

Urteil Nr. 76/2014:
Kleine hydroelektische Ableitungen. – Die Bewertung desUmweltinteresses ist notwendig, um die in Ausübung staatlicherKompetenzen staatlich festgelegten Schutzniveaus nicht zuunterschreiten. – Davon ist keine Abweichung möglich, auch nichtzum Zwecke der Vereinfachung. (g.u. 16 aprile 2014, I seriespeciale, n. 17)

Urteil Nr. 88/2014:
Ausgeglichener Haushalt – Detaillierte Regelung derVerschuldung, die strenger ist als die Regelung derAutonomiestatute – Erfordernisse der Einheitlichkeit gelten auchgegenüber den Sonderautonomien. – Es sind keineKonsensmaßnahmen zur Durchführung des Statuts erforderlich. –Es fehlt eine technische Vorschrift zu einigenDurchführungskriterien und zur Notwendigkeit desEinvernehmens im Rahmen der Vereinigten Konferenz [Staat-Regionen; Staat-Städte und Gemeinden] zur Aufteilung derBeiträge zur Amortisierung der Staatlsanleihen. (g.u. 16 aprile2014, I serie speciale, n. 17)

Urteil Nr. 89/2014:
Normenkontrollverfahren über Art. 14 Abs. 24-bis desGesetzesdekrets “Dringende Maßnahmen über die Stabilisierungder Finanzen und die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit” vom31. Mai 2010, Nr. 78 umgewandelt durch Art. 1 Abs. 1 desGesetzes vom 30. Juli 2010, Nr. 122 (Beschränkungen bei derVerlängerung befristeter Arbeitsverhältnisse).

Urteil Nr. 99/2014:
Die verfassungsrechtliche Kompetenzverteilung ist unabdingbar,auch in besonderen Ausnahmefällen. Aufträge an gewählteInhaber öffentlicher Ämter – unbezahlt – Grundsatz derFinanzkoordinierung bindet auch die autonomen Provinzen –unabhängig von dessen Rezeption durchDurchführungsbestimmungen – Art. 79 Autonomiestatut regelt dieBeteiligung der Provinzen an den Zielen der öffentlichenFinanzen; er wirkt sich nicht auf die Schranken aus, denen dieLandesgesetze unterworfen sind (g.u. 23 aprile 2014, I seriespeciale, n. 18)

Urteil Nr. 121/2014:
Normenkontrollverfahren über Art. 49 Abs. 4-ter desGesetzesdekrets “Dringende Maßnahmen über die Stabilisierungder Finanzen und die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit” vom31. Mai 2010, Nr. 78 umgewandelt durch Art. 1 Abs. 1 desGesetzes vom 30. Juli 2010, Nr. 122 (zertifizierte Meldung überden Tätigkeitsbeginn).

AUTONOME PROVINZ BOZEN SÜDTIROL

Landesgesetzgebung

Landesgesetz Nr. 1 vom 7.04.2014:
Bestimmungen über das Erstellen des Haushaltes für dasFinanzjahr 2014 und für den Dreijahreszeitraum 2014-2016B.U. Nr. 14 vom 10.04.2014
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Landesgesetz Nr. 2 vom 7.04.2014:

Haushaltsvoranschlag der Autonomen Provinz Bozen für dasFinanzjahr 2014 und für den Dreijahreszeitraum 2014-2016B.U. Nr. 14 vom 10.04.2014
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Landesgesetz Nr. 3 vom 23.04.2014:
Einführung der Gemeindeimmobiliensteuer (GIS)B.U. Nr. 17 vom 29.04.2014
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Verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung

Urteil Nr. 314/2013:
Rekurs der ZH – General Construction Company AG aufSchadenersatz auf Grundlage der im Urteil Nr. 4533/2010 desStaatsrats für rechtswidrig erklärten Maßnahmen. -Unzulässigkeit.
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Urteil Nr. 324/2013:
Rekurs der CSB Gebr. Straudi AG auf Feststellung der Haftungder Autonomen Provinz Bozen für unbilligen Schaden auf Grundder rechtswidrigen Genehmigung des Einzelhandel –Geschäftsbetriebs in großen Verkaufsstellen (Nr. 180/2005 zuGunsten der Firma Aspiag Service GmbH, Nr. 172/2004 zuGunsten der Firma Eurobrico AG) und Schadenersatz -Abweisung.
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Urteil Nr. 340/2013:
Rekurs der Telekom Italia AG auf Aufhebung des Beschlusses Nr.2882/2013 der Gemeinde Kastelruth (Abweisung des Antragesauf Erteilung der Genehmigung bzgl. der Realisierung einerBasissendeempfängerstation „SRB SIUSI“ für den Mobilfunk),des Gutachtens der Baukommission der Gemeinde Kastelruthvom 05.02.2013 sowie aller damit zusammenhängendenMaßnahmen – Annahme.
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Urteil Nr. 352/2013:
Rekurs Nr. 75/2012 und Nr. 41/2013 des Roberto Carotta u.a. aufAufhebung des Beschlusses der Landesregierung Nr. 75 vom23.01.2012 über den Schulkalender bzw. die Fünf-Tages-Woche.– Unverfolgbarkeit bzw. Unzulässigkeit.
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Urteil Nr. 361/2013:
Rekurs der Iniziative Methab GmbH wegen Aufhebung desAbschlussberichts der „Expertenkommission bzgl. derRealisierung des Einkaufzentrums Bozen vom 23. Februar 2011“;der nicht bekannten Dokumente der Landesregierung über dieErteilung des Auftrags an die Mitglieder der Kommission und dievon einigen Assessoren verfassten Dokumente - Unzulässigkeit.Link

Urteil Nr. 367/2013:
Rekurs der Telekom Italia AG wegen Aufhebung des BeschlussesNr. 23636/2013 der Gemeinde Bozen (Abweisung des Antragesauf Erteilung der Genehmigung bzgl. der Realisierung einerBasissendeempfängerstation, “SRB BZ CLAUDIA AUGUSTA –BD 14”, für den Mobilfunk); des nicht bekannten Gutachtens der

Baukommission der Gemeinde Bozen; des Anhangs B derBauordnung genehmigt durch den Gemeinderat Bozen, in jenenTeilen in dem gesetzeswidrige Grenzen bzgl. der Lokalisierungvon Infrastrukturen für das Fernmeldewesen festgesetzt werden,sowie aller damit zusammenhängenden Maßnahmen. -Abweisung.

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Urteil Nr. 23/2014:
Rekurs der Plose Quelle AG wegen Aufhebung des BeschlussesNr. 7 vom 28.01.2010 des Gemeinderates Brixen zur„Bauleitplanänderung – Umwandlung von alpinem Grünland –Skipiste – Trinkwasserentnahmestellung mit Wasserschutzgebietin Zone für öffentliche Einrichtungen – K.G. Afers (Plose Ski AG)“;des Beschlusses Nr. 47 vom 31.05.2012 zur Durchführung desBeschlusses Nr. 7/2012; des “Gutachten Gewässerschutz –Gemeinde Brixen – Beschluss Nr. 7 vom 28.01.2010” vom Amt fürWasserschutz der Autonomen Provinz Bozen vom 09.07.2010;des Gutachten „Internes Gutachten zum Ratbeschluss Nr.7 vom28.01.2010” des Amts für Geologie und Baustoffprüfung derAutonomen Provinz Bozen vom 06.08.2010 – Annahme.
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Urteil Nr. 53/2014:
Rekurs des Nikolaus Vontavon u.a. auf Aufhebung derEntscheidung (Unzulässigkeit) der Expertenkommission zumGesuch vom 28.03.2013 für eine Volksbefragung in derGemeinde Brixen zur Frage "Sind Sie für die Errichtung einerSeilbahnverbindung zwischen Brixen und St. Andrä mit Überflugdes Brixner Talkessels? JA - NEIN" – Ablehnung.
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Urteil Nr. 56/2014:
Rekurs des Anwalts Dieter Schramm u.a. auf Aufhebung derMaßnahmen des Landesgericht Bozen Nr. 236/I/2013 und Nr.371/I/2013, in jenen Teilen, in denen die Abschaffung derAußenstelle Bruneck ab 13.09.2013 für wirksam erklärt wird unddie Durchführung aller Dienste mit 22.07. nach Bozen verlegt wird– Unverfolgbarkeit.
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Urteil Nr. 57/2014:
Rekurs der Anwälte Claudio Antonucci u.a. auf Aufhebung derMaßnahmen des Landesgericht Bozen Nr. 236/I/2013 und Nr.371/I/2013, in jenen Teilen, in denen die Abschaffung derAußenstellen Meran und Schlanders ab 13.09.2013 für wirksamerklärt wird und die Durchführung aller Dienste mit 22.07. nachBozen verlegt wird – Unverfolgbarkeit.
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Urteil Nr. 97/2014:
Rekurs des Dachverbandes für Natur und Umweltschutz inSüdtirol und des WWF Italia ONG Onlus auf Aufhebung derBeschlüsse der Landesregierung Nr. 963 vom 7. Juni 2010 undNr. 1316 vom 26. Juli 2010 hinsichtlich des Skigebiets Helm-Rotwand – Unverfolgbarkeit.
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AUTONOME PROVINZ TRIENT

Landesgesetzgebung

Landesgesetz TN vom 22.4.2014, Nr. 1:
"Bestimmungen zur Konsolidierung des Jahreshaushalts 2014und des Mehrjahreshaushaltsplans 2014-2016 der autonomenProvinz Trento (Landesgesetz zurHaushaltskonsolidierung2014)".
Die Finanzmaßnahmen sehen insbesondere eine Reduzierungder IRAP (regionale Unternehmenssteuer) zugunsten derUnternehmen um 110 Millionen Euro vor, weiter eine Reihe vonErleichterungen zur Unterstützung der Beschäftigung,wirtschaftliche Eingriffe für Sozialmaßnahmen, zur Realisierungöffentlicher Arbeiten und Beiträge für den Kauf oder dieRenovierung der Erstwohnung. Darüber hinaus enthält dasGesetz Vorschriften zur Beschränkung der öffentlichen Ausgabenund zur Rationalisierung im öffentlichen Dienst, einschließlicheiner Regelung zum vorzeitigen Ruhestand für Landespersonalsowie eine Reihe von Änderungen an Fachgesetzen. (b.u. 24aprile 2014, n. 16, straord. n. 1)
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Landesgesetz TN vom 22.4.2014, Nr. 2:
"Konsolidierung des Jahreshaushalts 2014 und desMehrjahreshaushaltsplans 2014-2016 der autonomen ProvinzTrento".
Der konsolidierte Jahreshaushalt 2014 der autonomen ProvinzTrento beläuft sich auf 4,489 Milliarden Euro. (b.u. 24 aprile 2014,n. 16, straord. n. 1)
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Verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung

Urteil Nr. 326/2013:
Rekurs von K.P. gegen Comun General de Fascia, S.R. und V.I.(Präsident und Mitglied der Prüfungskommission für Feststellungvon Kenntnissen der ladinischen Sprache und Kultur), aufAnnullierung des Protokolls Nr. 14/2012, vom 25.7.2012, derPrüfungskommission für Feststellung von Kenntnissen derladinischen Sprache und Kultur, welche bei der Comun Generalde Fascia eingerichtet worden war, und in welchem sich dieBewertungen der am 18.7.2012 von der rekurrierenden Parteiabgelegten Prüfungen befinden. Diese sind Grundlage für dieZuteilung einer Punktzahl, welche zur Nichtzulassung zurmündlichen Prüfung für das Niveau C 1 führten. – Abweisung

Urteil Nr. 400/2013:
Rekurs von N.C. gegen die autonome Provinz Trento aufAufhebung der Maßnahme des Tourismusdienstes derautonomen Provinz Trento vom 14.12.2012. Diese hatte die„vorbeugende Erklärung zur zeitweiligen Ausübung derSkilehrertätigkeit“ zum Gegenstand. Die Aufhebung wird für denTeil beantragt, in welchem dem Antragsteller – italienischerStaatsbürger im Besitz eines ausländischenBefähigungsnachweises – die Ausübung der Skilehrertätigkeituntersagt wird, da eine Berufung auf dieDienstleistungsfreizügigkeit nicht in Betracht kommt. – Abweisung

Urteil Nr. 30/2014:
Rekurs des Unternehmens Pizzarotti & C. S.p.a. (sowohl ineigener Sache als auch als Beauftragte der r.t.i.) gegen dieautonome Provinz Trento (sowie weitere Klagen) auf Aufhabung

verschiedener Rechtsakte im Zusammenhang mit derZuschlagserteilung für das Vergabeverfahren vom 15.12.2011(veröffentlicht am 21.12.2011 im EU Amtsblatt und am 13.1.2012im Amtsblatt der italienischen Republik). Damit hatte dieautonome Provinz Trento ein offenes Verfahren für die Zuteilungder Verträge zum Bau und zum Betreiben des neuenKrankenhauszentrums des Trentino (NOT) eröffnet. – TeilweiseStattgabe [Aufhebung der Projektfinanzierung für dasKrankenhausprojekt]

Urteil Nr. 60/2014:
Rekurs von A.M. und O.S. CGIL Gewerkschaft des öffentlichenDienstes gegen die autonome Provinz Trento, den Rat derGemeindeautonomien und die Gemeinde Vigolo Vattaro zurAufhebung des Einvernehmensprotokolls im Bereich der lokalenFinanzen für 2013, welches die Provinz und der Rat derGemeindeautonomien am 30.10.2012 unterzeichnet haben. DerRekurs bezieht sich auf den Teil (Absatz 2.3), welcher fürGemeinden unter 2.000 Einwohnern eine Verpflichtung zumgemeinsamen Betrieb der Ämter vorsieht. – Unzulässigkeit

Urteil Nr. 78/2014:
Rekurs des L.F. gegen die Gemeinde Mezzano auf Aufhebungdes Konzessionsaktes über die Nutzung der Folga-Alm (Rep. Nr.2090), der von der Gemeinde Mezzano am 6.5.2013 erlassenwurde, da die Konzession ein Grundstück der öffentlichen Handbetrifft, an dem Gemeinnutzungsrecht besteht, und da dieKonzession eine kürzere Dauer zum Gegenstand hat, als die vomGesetz Nr. 203/1982 zu den Agrarbeziehungen vorgeseheneDauer. – Abweisung

EUROPA

Novelle der EVTZ-Verordnung
Mit der Verordnung (EU) Nr 1302/2013 zur Änderung derVerordnung (EG) Nr 1082/2006 über den Europäischen Verbundfür territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) im Hinblick aufPräzisierungen, Vereinfachungen und Verbesserungen imZusammenhang mit der Gründung und Arbeitsweise solcherVerbünde, ABl 2013 Nr L 347, S 303, werden die Möglichkeitenvon EVTZ bezüglich ihres geographischen und inhaltlichenArbeitsbereichs erweitert und durch Vereinfachungen derVerfahren leichter handhabbar gestaltet. Die Verordnung trat am21. Dezember 2013 in Kraft und gilt ab dem 22. Juni 2014.Bestehende EVTZ sind jedoch nicht verpflichtet, ihre Übereinkunftund Satzung an die Verordnungsnovelle anzupassen. Diewesentlichen Änderungen im Überblick:

Gebietserweiterungen: Künftig können unter bestimmtenVoraussetzungen auch Mitglieder aus Drittstaaten, die aneinen EU-Mitgliedstaat angrenzen, in einen EVTZeinbezogen werden.

Erweiterung der Akteure bzw. des Tätigkeitsumfangs: AlsMitglieder von EVTZ kommen künftig auch eine Vielzahlvon Akteuren des privaten und öffentlichen Rechts,öffentliche Unternehmen und Unternehmen, die mit derErbringung von Dienstleistungen von allgemeinem

wirtschaftlichen Interesse betraut sind, in Betracht. Künftigwerden EVTZ daher insbesondere auch dafür genutztwerden können, um öffentliche Dienstleistungen mitbesonderem Augenmerk auf Dienstleistungen vonallgemeinem wirtschaftlichem Interesse oderInfrastrukturen gemeinsam zu verwalten.Verfahrenserleichterungen bei der Gründung bzw.Erweiterung von EVTZ.

Ausdrücklich vorgesehen ist schließlich, dass EVTZVereinbarungen abschließen können, um die Effizienzmakroregionaler Strategien zu erhöhen, womit die Frage derGründung weiterer EVTZ im Alpenraum auch ein Thema der inAusarbeitung befindlichen Makroregionalen Strategie für denAlpenraum sein wird.

Weitere Informationen:
EVTZ-Plattform des AdR, EVTZ Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino

Ausschuss der Regionen: Charta für Multi-Level-GovernanceDie europäische, die zwischenstaatliche und die interregionaleZusammenarbeit werfen sowohl komplexe inhaltliche alsschwierige kompetenzrechtliche Fragestellungen auf, derenLösung die Kooperation aller maßgeblichen politischen Ebenenerfordert. Ein partnerschaftlicher Zugang zur Beantwortunggemeinsamer Herausforderungen ist daher charakterisierendesMerkmal und Ziel von Multi-Level-Governance.

Im April 2014 beschloss der Ausschuss der Regionen aufbauendauf das im Juni 2009 verabschiedete „Weißbuch zur Multi-Level-Governance“, in dem er die Europäischen Institutionen und dieMitgliedstaaten aufforderte, die lokalen und regionalenGebietskörperschaften in die Ausarbeitung und Durchführung derUnionspolitiken stärker einzubeziehen, eine „Charta für Multi-Level-Governance“, die zwar nicht mit unmittelbarerRechtsverbindlichkeit ausgestattet ist, aber als akkordierterBeurteilungsmaßstab Bedeutung hat.

Der Kongress der Gemeinden und Regionen im Europarat setztesich im Mai 2012 im Rahmen einer internationalen Konferenz mitdem Konzept der Multi-Level-Governance auseinander undfordert in der „Erklärung von Innsbruck“, substaatliche Ebenenmöglichst frühzeitig in die europäischen Meinungsbildungs- undEntscheidungsprozesse einzubeziehen. Aktuell sind dieBemühungen des Kongresses auf die Verabschiedung einerverbindlichen Charta für Multi-Level-Governance gerichtet.

Auch im Rahmen wissenschaftlicher Tagungen und Publikationenhat Multi-Level-Governance seit einiger Zeit Hochkonjunktur.Gerade aus der Sicht der starken Regionen mit eigenenGesetzgebungsbefugnissen ist alles daran zu setzen, dass denWorten nun auch Taten folgen.

EVENTS

25. Juni 2014, 20.30 Uhr, EURAC Science Café „HAT RECHT,WER LAUTER SCHREIT? Neue Formen der Demokratie”, Institutfür Föderalismus- und Regionalismusforschung, EURAC, Bozen.

26. September 2014 (gegen Abend) „Pfade der Demokratie”,

anlässlich der Langen Nacht der Forschung, Institut fürFöderalismus- und Regionalismusforschung, EURAC, Bozen.

EURAC Federal Scholar in Residence 2015 –BEWERBUNGSFRIST: 1. Juli 2014!
Das EURAC-Institut für Föderalismus- undRegionalismusforschung nimmt Bewerbungen für dasForschungsstipendium EURAC Federal Scholar in Residence2015 entgegen. Das Programm richtet sich anNachwuchsforscher, postgraduale Studierende und Praktiker mitberuflichen oder universitären Erfahrungen im Bereich dervergleichenden Föderalismus- und Regionalismusforschung.Interessierte können ein unveröffentlichtes Manuskript bis zum 1.Juli 2014 in deutscher, italienischer, englischer, spanischer oderfranzösischer Sprache einreichen. Informationen zum “EURACFederal Scholar in Residence Programme“ unterwww.eurac.edu/federalscholar.

Am 4. Dezember 2014 findet an der Universität Innsbruck diegemeinsam von der Euroregionalen Vereinigung fürvergleichendes öffentliches Recht und Europarecht sowie derEuroparegion Tirol-Südtirol-Trentino veranstaltete Tagung"Rechtliche Möglichkeiten universitärer Zusammenarbeit inder Europaregion" statt.

LITERATURTIPPS

Alberton Mariachiara (Hg), Public Participation in EnvironmentalDecision-making in the EU and in China – The Case ofEnvironmental Impact Assessment (2014)

Bußjäger Peter/Balthasar Alexander/Sonntag Niklas (Hg),Direkte Demokratie im Diskurs. Beiträge zur Reform derDemokratie in Österreich (2014)

Fraenkel-Haeberle Cristina, Die Universität imMehrebenensystem – Modernisierungsansätze in Deutschland,Italien und Österreich (2014)

Gamper Anna/Koch Bernhard, Federalism and Legal Unificationin Austria, in Halberstam/Reimann (Hg), Federalism and LegalUnification. A Comparative Empirical Investigation of TwentySystems, Ius Gentium Bd 28 (2014) 103 ff

Gamper Anna, Staat und Verfassung3 (2014)

Pallaver Günther (Hg), Politika 14, Südtiroler Jahrbuch fürPolitik/Annuario di politica dell’Alto Adige/Anuar de politica dlSüdtirol (2014)

Gamper Anna/Verschraegen Bea (Hg), Rechtsvergleichung alsjuristische Auslegungsmethode (2013)

Happacher Esther/Obwexer Walter (Hg), 40 Jahre ZweitesAutonomiestatut. Südtirols Sonderautonomie im Kontext dereuropäischen Integration (2013)

Karlhofer Ferdinand/Pallaver Günther (Hg), Gemeindewahlenin Österreich im Bundesländervergleich (2013)

Traweger Christian/Pallaver Günther, Kommunikation,

Copyright © 2014

Kooperation, Integration in der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino. Die Meinung der Bevölkerung (2014)

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1/2014
June 1, 2014

Euroregionale Vereinigung für vergleichendes öffentliches Recht und Europarecht

Inhalt

ÖSTERREICH

VERFASSUNGSGERICHTLICHERECHTSPRECHUNG
TIROLERLANDESGESETZGEBUNGVERWALTUNGSGERICHTLICHERECHTSPRECHUNG

ITALIEN

ZENTRALSTAATLICHEGESETZGEBUNGVERFASSUNGSGERICHTLICHERECHTSPRECHUNGAUTONOME PROVINZ BOZENSÜDTIROL

LandesgesetzgebungVerwaltungsgerichtlicheRechtsprechung
AUTONOME PROVINZ TRIENTLandesgesetzgebungVerwaltungsgerichtlicheRechtsprechung

EUROPA

EVENTSLITERATURTIPPS

ÖSTERREICH

VERFASSUNGSGERICHTLICHERECHTSPRECHUNG

Grundlegendes Erkenntnis zum Konsultationsmechanismus -VfGH 12.3.2014, F 1/2013:
Der Verfassungsgerichtshof hat in diesem Erkenntnisentschieden, dass in Zusammenhang mit der von derBundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologieerlassenen Eisenbahnkreuzungsverordnung, die den Gemeindenals Straßenerhalter für Gemeindestraßen bauliche Maßnahmenzur Sicherung von Eisenbahnkreuzungen vorschreibt, gegen dieVereinbarung gemäß Art 15a B-VG über den sogKonsultationsmechanismus der Gebietskörperschaften verstoßenwurde. Die Konsequenz daraus ist, dass vom Bund (als jenerGebietskörperschaft, die die Verordnung erlassen hat) ein Ersatzder durch die Verwirklichung des betreffenden Vorhabenszusätzlich verursachten Kosten zu leisten ist. Das Erkenntnismacht einerseits deutlich, dass Verstöße gegen denKonsultationsmechanismus vor dem Verfassungsgerichtshofjustiziabel sind, andererseits, dass es sich bei der nach demKonsultationsmechanismus verpflichtend vorgeschriebenenDarstellung der finanziellen Auswirkungen vonRechtsetzungsvorhaben in einer bestimmten Form nicht umbloße Ordnungsvorschriften handelt, sodass bei deren

Impressum

Euroregionale Vereinigung fürvergleichendes öffentliches Rechtund Europarecht / AssociazioneEuroregionale di Diritto PubblicoComparato ed Europeo, 2014

Redaktion undÜbersetzung

Elisabeth Alber, Maria Bertel,Paulina Borowska, CristinaFraenkel-Haeberle, AnnaGamper, Elisabeth Gasser,Esther Happacher, CamilloLutteri, Christian Ranacher,Sigmund Rosenkranz, FritzStaudigl, Jens Woelk. AlleAngaben ohne Gewähr.

Gefördert von

Nichteinhaltung die durch das Vorhaben verursachten Kostenallein von der rechtsetzenden Gebietskörperschaft zu tragen sind.

TIROLER LANDESGESETZGEBUNG

Hinweis:
Die Landesgesetzblätter werden seit dem 1. Jänner 2014 im RISauthentisch elektronisch kundgemacht, konsolidierte Fassungender betreffenden Gesetze sind ebenfalls im RIS abrufbar(http://www.ris.bka.gv.at/Lr-Tirol/). Die dazugehörigenBegutachtungsentwürfe samt Stellungnahmen sowieRegierungsvorlagen samt Erläuternden Bemerkungen sind aufder Homepage des Tiroler Landtages (http://www.tirol.gv.at/landtag/) unter Parlamentarische Materialien abrufbar.

Tiroler Kinder- und Jugendhilfegesetz – TKJHG, LGBl 150/2013:Mit dem zur Gänze neu gefassten Tiroler Kinder-undJugendhilfegesetz erhält die Kinder- und Jugendhilfe in Tirol eineneue moderne gesetzliche Grundlage. Das Gesetz enthältnunmehr genauere Regelungen als bisher zur fachlichenAusrichtung der mit der Durchführung der Aufgaben der Kinder-und Jugendhilfe betrauten Personen sowie zurVerschwiegenheitspflicht der im Bereich der Kinder- undJugendhilfe tätigen Personen und zu damit korrespondierendenAuskunftsrechten von betroffenen Minderjährigen und derenFamilie. Weitere wesentliche Neuerungen betreffen dieRegelungen über die privaten Kinder- undJugendhilfeeinrichtungen und sozialpädagogische Einrichtungen.Schließlich wird auch die (in der Praxis schon bisherstandardisierte) Gefährdungsabklärung und Hilfeplanung neugeregelt..

Novellen zum Tiroler Gesundheitsfondsgesetz, LGBl 151/2013,und zum Tiroler Krankenanstaltengesetz, LGBl 152/2013:Diese betreffen im Wesentlichen die landesgesetzlicheUmsetzung der Gesundheitsreform 2013 hinsichtlich der sogZielsteuerung-Gesundheit.

Gesetz über die risikoaverse Finanzgebarung des Landes, derGemeinden und Gemeindeverbände sowie sonstiger öffentlicherRechtsträger in Tirol, LGBl 157/2013:
Enthält restriktive Regelungen für Finanzgeschäfte deröffentlichen Hand, insbesondere ein ausdrückliches Verbot fürSpekulationen mit Steuergeldern. Dadurch soll eine risikoaverseAusrichtung der Finanzgebarung der betreffenden Rechtsträgersichergestellt werden.

Tiroler Datenschutzgesetz 2014 – TDSG 2014, LGBl 158/2013:Betrifft die Neuregelung des landesgesetzlich geregeltenDatenschutzes (Verarbeitung manueller Daten) unterBerücksichtigung unionsrechtlicher Erfordernisse im Bereich derKontrolle des Datenschutzes.

Novelle des Landes-Polizeigesetzes, LGBl 1/2014:
Betrifft die Aufhebung des bisher absoluten Bettelverbots und dieNeufassung des Bettelstraftatbestands unter Berücksichtigungder jüngsten Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes(siehe insbesondere VfGH 30.6.2012, G 155/10 und VfGH6.12.2012, G 64/11) dahingehend, dass nur mehr bestimmtequalifizierte Formen der Bettelei verboten sind und stilles undpassives Betteln grundsätzlich erlaubt wird.

Novelle des Tiroler Veranstaltungsgesetzes 2003, LGBl 4/2014:Betrifft administrative Erleichterungen für sog. historischgewachsene Veranstaltungen (wie zB im Zusammenhang mitFasnachtsbräuchen).

VERWALTUNGSGERICHTLICHERECHTSPRECHUNG

08.01.2014, LVwG-2013/12/2093-5; Befehls- und Zwangsgewalt;Beleihung:
Weder aus den Regelungen betreffend die Verkehrssicherheit(Sicherheit der Luftfahrt) noch aus jenen betreffend den Schutzvor unrechtmäßigen Eingriffen (Sicherheit in der Luftfahrt) ist eineausdrückliche Übertragung von „imperium“ auf dieFlughafenbetriebsgesellschaft ersichtlich, was - gegebenenfalls -im Hinblick auf das in Art 18 Abs 1 B-VG verankerteLegalitätsprinzip geboten wäre.

14.01.2014, LVwG-2013/23/3455-2; Diskriminierung Sprache:Indem der Beschwerdeführer als Geschäftsführer der V GmbHam 02.07.2013 auf der Homepage „www.v-gmbh.com“ ein/eGrafiker/in mit „Muttersprache Deutsch (ansonsten kann ihreBewerbung nicht berücksichtigt werden)“ gesucht hat, hat er alsverantwortliches Organ iSd § 9 VStG einen Arbeitsplatz indiskriminierender Weise ausgeschrieben. Das Kriterium„Muttersprache Deutsch“ stellt keine aufgrund der Art einerbestimmten beruflichen Tätigkeit oder der Bedingungen ihrerAusübung wesentliche oder entscheidende beruflicheAnforderung dar, weshalb auch keine gesetzliche Ausnahmevorliegt.

28.01.2014, LVwG-2014/33/0275-1; Bebauungsfrist nach demTiroler Grundverkehrsgesetz, materielle Frist:
Die Bebauungsfrist des § 11 Abs 3 TGVG ist eine materiell-rechtliche Frist. Ein allfälliger Gestaltungsanspruch aufVerlängerung dieser Frist kann nur innerhalb der Fünfjahresfristgeltend gemacht werden. Eine Wiedereinsetzung nach § 71 Abs1 AVG ist nicht zulässig.

28.01.2014, LVwG-2013/15/3281-1; verkehrssichere Ausrüstungvon KFZ:
Nicht jeder Austausch von Lampen ist typisierungspflichtig. Selbstwenn gegen die Typisierungspflicht verstoßen wird, führt diesnicht automatisch zu einem Verstoß gegen § 4 Abs 2 KFG; derAustausch von Lampen und dergleichen kann gemäß § 22a Abs1 Z 2 lit a KDV bei Einhaltung der Vorgaben auch ohne Anzeigevorgenommen werden.

30.01.2014, LVwG-2013/15/3566-3; Ausnahmegenehmigungnach dem IG-L; öffentliches Interesse an Nahversorgung:
An der Aufrechterhaltung der Versorgung der Bevölkerung mitfrischem Gemüse besteht ein öffentliches Interesse, dass dieErteilung einer Ausnahmegenehmigung nach dem IG-Lrechtfertigt, sofern dafür Alternativen de facto nicht zur Verfügungstehen.

10.02.2014, LVwG-2014/22/0171-1; Baubewilligung,Antragsprinzip:
Eine Behörde, die einen antragsbedürftigen Bescheid erlässt,obwohl kein diesbezüglicher Antrag der Partei vorliegt, verletzt

auf einfachgesetzlicher Ebene das Recht auf Einhaltung derZuständigkeitsordnung (vgl VwGH 16.11.1983, 83/01/0243;9.7.1985, 83/07/022725; 23.2.1996, 93/17/0200), aufVerfassungsebene das Recht auf das Verfahren vor demgesetzlichen Richter (vgl VfGH 20.6.1964, Slg Nr 4730,19.3.1968, Slg Nr 5685).

11.02.2014, LVwG-2013/36/0517-1; Lenkerauskunft, keinAuskunfts- bzw. Zeugnisverweigerungsrecht:
Der Zulassungsbesitzer (Halter) hat nach § 103 Abs 2 vorletzterSatz KFG die Verpflichtung, Aufzeichnungen zu führen, wenn ereine Lenkerauskunft ohne entsprechende Aufzeichnungen nichterteilen kann. Die Unterlassung der Führung entsprechenderAufzeichnungen (über den jeweiligen Lenker) fällt demAuskunftspflichtigen dann zur Last, wenn er mangelsentsprechender geeigneter Aufzeichnungen nicht in der Lage ist,die betreffende Person eindeutig zu nennen. Nach derRechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes besteht auch fürden ausländischen Kraftfahrer die Verpflichtung, sich über dieRechtsvorschriften, die er bei der Teilnahme am Straßenverkehrin Österreich zu beachten hat, ausreichend zu unterrichten hat(vgl etwa VwGH 26.01.2000, 99/03/0294, mwN).

ITALIEN
ZENTRALSTAATLICHE GESETZGEBUNG

Gesetz vom 27.12.2013, Nr. 147:
"Bestimmungen über die Aufstellung des staatlichen Jahres- undMehrjahreshaushaltsplans – Stabilitätsgesetz 2014"
Art. 1: Absatz 518 ersetzt Art. 80 des Autonomiestatuts vonTrentino-Südtirol im Bereich der örtlichen Finanzen und erweitertdie Landeskompetenz in diesem Bereich; Absatz 515 sieht neueÜbertragungen oder Delegationen staatlicher Funktionen an dieautonomen Provinzen in folgenden Bereichen vor:Steuerbehörden, Verwaltungs-, Organisations- undUnterstützungsfunktionen für die Zivil-, Straf- undMinderjährigengerichtsbarkeit, mit Ausnahme der dasRichterpersonal betreffenden Funktionen, und Funktionenbetreffend den Nationalpark Stilfser Joch. Diese neuenFunktionen müssen in Durchführungsbestimmungen geregeltwerden.

VERFASSUNGSGERICHTLICHERECHTSPRECHUNG

http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do

Urteil Nr. 274/2013:
Einvernehmen der Provinz Trento zur Realisierung der ValdasticoNord-Autobahnverbindung – Die staatliche Vorgabe einer Fristvon 60 Tagen verstößt gegen den Grundsatz des loyalenZusammenwirkens, da sie unverhältnismäßig kurz ist und keineVerfahren zur Überwindung von Divergenzen vorgesehen sind. –Unmittelbare Anwendung staatlicher Vorschriften zur Förderungvon Fahrzeugen mit Elektroantrieb auf die autonome Provinzensteht im Widerspruch zu den Durchführungsbestimmungen zum

Autonomiestatut. (g.u. 27 novembre 2013, I serie speciale, n. 48)

Urteil Nr. 301/2013:
Staatliche Regelung der intramuralen freien Berufe – Diese ist inden autonomen Provinzen nicht unmittelbar anwendbar, da dieaus den Durchführungsbestimmungen resultierenden,nachfolgenden Anpassungsverpflichtungen nicht durchordentliches Gesetz des Staates geändert werden können. –Bildung von Ethikkomitees für klinische Experimentiertätigkeit –Kriterium der Einwohnerzahl (ein Komitee für eine MillionEinwohner) unverhältnismäßig, da sie im Widerspruch zurVorschrift steht, dass auch weniger bevölkerungsreiche Regionenüber ein Ethikkomitee verfügen sollen. (g.u. 18 dicembre 2013, Iserie speciale, n. 51)

Urteil Nr. 309/2013:
Normenkontrollverfahren über Art. 3 Abs. 1 Buchst. a); Art. 6 Abs.5, 6 und 9 sowie Art. 15 Abs. 1 Buchst. b) des Landesgesetzesvom 19. November 2012, Nr. 19 (Bestimmungen zur Förderungder Freiwilligendienste in Südtirol und Änderung vonLandesgesetzen in den Bereichen Entwicklungszusammenarbeitund Personal).

Urteil Nr. 311/2013:
Normenkontrollverfahren über Art. 3 Abs. 1 Buchst. b); Art. 7 Abs.1 Buchst. d) und e) sowie Art. 13 Abs. 2 des Landesgesetzes vom5. Dezember 2012, Nr. 21 (Regelung von Tourismusberufen).

Beschluss Nr. 323/2013:
Zuständigkeitskonflikt zwischen Staatsgewalten infolge derbehaupteten Forderung des Staatspräsidenten, über das korrekteVorgehen der Staatsanwaltschaft des Bozner Rechnungshofesauf Ersuchen des Südtiroler Landeshauptmannes urteilen zuwollen.

Urteil Nr. 19/2014:
Normenkontrollverfahren über Art. 5 Abs. 9; Art. 7 Abs. 1; Art. 8;Art. 12, Abs. 1 und 2 und Art. 15 Abs. 1 des Landesgesetzes vom17. Januar 2001 Nr. 1 (Änderung von Landesgesetzen inverschiedenen Bereichen und andere Bestimmungen).

Urteil Nr. 28/2014:
Konzession für große hydroelektrische Ableitungen – DieRegelung von Materien, die nach der Verfassung derausschließlichen staatlichen Kompetenz vorbehalten sind, wie derWettbewerbsschutz, obliegt dem Staat. – Hierzu gehört auch dieRegelung von Vergabeverfahren, welche den Zugang zumEnergiemarkt durch einheitliche Bedingungen auf nationalerEbene erleichtern sollen. (g.u. 5 marzo 2014, I serie speciale, n.11)

Urteil Nr. 39/2014:
Rechnungshof – Der Staat kann gegenüber den imAutonomiestatut und in den Durchführungsbestimmungenvorgesehenen Formen der Rechnungskontrolle durch dieVorgabe von Grundsätzen im Bereich der Finanzkoordinierungweitere Formen vorsehen, soweit diese nicht ersterenwidersprechen. – Diese weiteren Kontrollen können auchBilanzen und Rechenschaftsberichte einschließen: Sie dürfenaber keine unabdingbare Effekte auf damit verbundene regionaleGesetzgebung zeitigen; anders ist dies jedoch im Fall derKörperschaften des Gesundheitsdienstes – Zusätzliche staatlich

angeordnete Kontrollformen können die Landtagsfraktionenbetreffen, auch wenn der Gesetzgeber nicht den Präsidenten derRegion zum Adressaten und Verantwortlichen der Erhebungenbestimmen kann oder Sanktionen für die nicht erfolgte Regelungder Rechenschaftsberichte verhängen kann. – Auf der Grundlagedieser Voraussetzungen können die in Zusammenarbeitvorgesehenen Kontrollen auch die örtlichen Körperschaften derRegionen mit Sonderautonomie betreffen. (g.u. 12 marzo 2014, Iserie speciale, n. 12)

Urteil Nr. 40/2014:
Rechnungshof. – Kontrolle der Haushalte der örtlichenKörperschaften. – Diese ist ein Instrument zur Prüfung derEinhaltung europäischer und nationaler Schranken und durchNeutralität, Unparteilichkeit, Einheitlichkeit gekennzeichnet sowiean Interessen gebunden, die über den Landesbereichhinausgehen. – Das Autonomiestatut überträgt diese Funktionennicht der autonomen Provinz. – Die Landesbefugnisse im Bereichder örtlichen Finanzen gestatten nicht, diese Funktionen an einLandesorgan zur Bewertung dieser Fragen zu übertragen. (g.u.12 marzo 2014, I serie speciale, n. 12)

Urteil Nr. 61/2014:
Normenkontrollverfahren über Art. 9 Abs. 1, 2, 2-bis, 3, 4, 28 und29 des Gesetzesdekrets “Dringende Maßnahmen über dieStabilisierung der Finanzen und die wirtschaftlicheWettbewerbsfähigkeit” vom 31. Mai 2010, Nr. 78 umgewandeltdurch Art. 1 Abs. 1 des Gesetzes vom 30. Juli 2010, Nr. 122(Kostenreduzierung bei der Vergütung desVerwaltungspersonals).

Urteil Nr. 64/2014:
Grosse hydroelektrische Ableitungen. – KonkurrierendeKompetenzen der autonomen Provinzen nach Art. 117 itVerf. –Rekonstruktion. – Konzessionsgrundsätze. – Die staatlichenGrundsatznormen verbieten eine Differenzierung aufgrund vonProgressionskriterien nicht. – Die Vorschrift über periodischeAnpassung auf der Grundlage der ISTAT Indizes ist rechtmäßig. –Bezüglich der Dauer sind vorhersehbare und nicht überraschendeVeränderungen nicht verboten, auch wenn diese für dieBegünstigten nachteilig sind. (g.u. 9 aprile 2014, I serie speciale,n. 16)

Urteil Nr. 70/2014:
Behandlung von Aushubmaterial aus kleinen Baustellen. –Vereinfachte Regelung. – Diese betrifft die Behandlung vonResten aus der Produktion, auch wenn diese nicht direkt unterRegional- oder Landeskompetenzen fällt, sondern aufausschließliche Staatskompetenzen im Umweltbereichzurückzuführen ist, und insbesondere diesbezügliche einheitlicheSchutzstandards. (g.u. 9 aprile 2014, I serie speciale, n. 16)

Urteil Nr. 72/2014:
Grundsätze der Koordinierung der öffentlichen Finanzen. – Diesebinden auch die Regionen mit Sonderstatut sowie die autonomenProvinzen. – Bestätigung, dass dies nicht Art. 79 desAutonomiestatuts berührt, welcher ausschließlich denStabilitätspakt betrifft. – Die staatlichen Vorschriften bindenKörperschaften und Organismen des Landes nicht unmittelbar,sondern gelten als Grundsatzvorschriften. (g.u. 9 aprile 2014, Iserie speciale, n. 16)

Urteil Nr. 76/2014:
Kleine hydroelektische Ableitungen. – Die Bewertung desUmweltinteresses ist notwendig, um die in Ausübung staatlicherKompetenzen staatlich festgelegten Schutzniveaus nicht zuunterschreiten. – Davon ist keine Abweichung möglich, auch nichtzum Zwecke der Vereinfachung. (g.u. 16 aprile 2014, I seriespeciale, n. 17)

Urteil Nr. 88/2014:
Ausgeglichener Haushalt – Detaillierte Regelung derVerschuldung, die strenger ist als die Regelung derAutonomiestatute – Erfordernisse der Einheitlichkeit gelten auchgegenüber den Sonderautonomien. – Es sind keineKonsensmaßnahmen zur Durchführung des Statuts erforderlich. –Es fehlt eine technische Vorschrift zu einigenDurchführungskriterien und zur Notwendigkeit desEinvernehmens im Rahmen der Vereinigten Konferenz [Staat-Regionen; Staat-Städte und Gemeinden] zur Aufteilung derBeiträge zur Amortisierung der Staatlsanleihen. (g.u. 16 aprile2014, I serie speciale, n. 17)

Urteil Nr. 89/2014:
Normenkontrollverfahren über Art. 14 Abs. 24-bis desGesetzesdekrets “Dringende Maßnahmen über die Stabilisierungder Finanzen und die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit” vom31. Mai 2010, Nr. 78 umgewandelt durch Art. 1 Abs. 1 desGesetzes vom 30. Juli 2010, Nr. 122 (Beschränkungen bei derVerlängerung befristeter Arbeitsverhältnisse).

Urteil Nr. 99/2014:
Die verfassungsrechtliche Kompetenzverteilung ist unabdingbar,auch in besonderen Ausnahmefällen. Aufträge an gewählteInhaber öffentlicher Ämter – unbezahlt – Grundsatz derFinanzkoordinierung bindet auch die autonomen Provinzen –unabhängig von dessen Rezeption durchDurchführungsbestimmungen – Art. 79 Autonomiestatut regelt dieBeteiligung der Provinzen an den Zielen der öffentlichenFinanzen; er wirkt sich nicht auf die Schranken aus, denen dieLandesgesetze unterworfen sind (g.u. 23 aprile 2014, I seriespeciale, n. 18)

Urteil Nr. 121/2014:
Normenkontrollverfahren über Art. 49 Abs. 4-ter desGesetzesdekrets “Dringende Maßnahmen über die Stabilisierungder Finanzen und die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit” vom31. Mai 2010, Nr. 78 umgewandelt durch Art. 1 Abs. 1 desGesetzes vom 30. Juli 2010, Nr. 122 (zertifizierte Meldung überden Tätigkeitsbeginn).

AUTONOME PROVINZ BOZEN SÜDTIROL

Landesgesetzgebung

Landesgesetz Nr. 1 vom 7.04.2014:
Bestimmungen über das Erstellen des Haushaltes für dasFinanzjahr 2014 und für den Dreijahreszeitraum 2014-2016B.U. Nr. 14 vom 10.04.2014
Link

Landesgesetz Nr. 2 vom 7.04.2014:

Haushaltsvoranschlag der Autonomen Provinz Bozen für dasFinanzjahr 2014 und für den Dreijahreszeitraum 2014-2016B.U. Nr. 14 vom 10.04.2014
Link

Landesgesetz Nr. 3 vom 23.04.2014:
Einführung der Gemeindeimmobiliensteuer (GIS)B.U. Nr. 17 vom 29.04.2014
Link

Verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung

Urteil Nr. 314/2013:
Rekurs der ZH – General Construction Company AG aufSchadenersatz auf Grundlage der im Urteil Nr. 4533/2010 desStaatsrats für rechtswidrig erklärten Maßnahmen. -Unzulässigkeit.
Link

Urteil Nr. 324/2013:
Rekurs der CSB Gebr. Straudi AG auf Feststellung der Haftungder Autonomen Provinz Bozen für unbilligen Schaden auf Grundder rechtswidrigen Genehmigung des Einzelhandel –Geschäftsbetriebs in großen Verkaufsstellen (Nr. 180/2005 zuGunsten der Firma Aspiag Service GmbH, Nr. 172/2004 zuGunsten der Firma Eurobrico AG) und Schadenersatz -Abweisung.
Link

Urteil Nr. 340/2013:
Rekurs der Telekom Italia AG auf Aufhebung des Beschlusses Nr.2882/2013 der Gemeinde Kastelruth (Abweisung des Antragesauf Erteilung der Genehmigung bzgl. der Realisierung einerBasissendeempfängerstation „SRB SIUSI“ für den Mobilfunk),des Gutachtens der Baukommission der Gemeinde Kastelruthvom 05.02.2013 sowie aller damit zusammenhängendenMaßnahmen – Annahme.
Link

Urteil Nr. 352/2013:
Rekurs Nr. 75/2012 und Nr. 41/2013 des Roberto Carotta u.a. aufAufhebung des Beschlusses der Landesregierung Nr. 75 vom23.01.2012 über den Schulkalender bzw. die Fünf-Tages-Woche.– Unverfolgbarkeit bzw. Unzulässigkeit.
Link

Urteil Nr. 361/2013:
Rekurs der Iniziative Methab GmbH wegen Aufhebung desAbschlussberichts der „Expertenkommission bzgl. derRealisierung des Einkaufzentrums Bozen vom 23. Februar 2011“;der nicht bekannten Dokumente der Landesregierung über dieErteilung des Auftrags an die Mitglieder der Kommission und dievon einigen Assessoren verfassten Dokumente - Unzulässigkeit.Link

Urteil Nr. 367/2013:
Rekurs der Telekom Italia AG wegen Aufhebung des BeschlussesNr. 23636/2013 der Gemeinde Bozen (Abweisung des Antragesauf Erteilung der Genehmigung bzgl. der Realisierung einerBasissendeempfängerstation, “SRB BZ CLAUDIA AUGUSTA –BD 14”, für den Mobilfunk); des nicht bekannten Gutachtens der

Baukommission der Gemeinde Bozen; des Anhangs B derBauordnung genehmigt durch den Gemeinderat Bozen, in jenenTeilen in dem gesetzeswidrige Grenzen bzgl. der Lokalisierungvon Infrastrukturen für das Fernmeldewesen festgesetzt werden,sowie aller damit zusammenhängenden Maßnahmen. -Abweisung.

Link

Urteil Nr. 23/2014:
Rekurs der Plose Quelle AG wegen Aufhebung des BeschlussesNr. 7 vom 28.01.2010 des Gemeinderates Brixen zur„Bauleitplanänderung – Umwandlung von alpinem Grünland –Skipiste – Trinkwasserentnahmestellung mit Wasserschutzgebietin Zone für öffentliche Einrichtungen – K.G. Afers (Plose Ski AG)“;des Beschlusses Nr. 47 vom 31.05.2012 zur Durchführung desBeschlusses Nr. 7/2012; des “Gutachten Gewässerschutz –Gemeinde Brixen – Beschluss Nr. 7 vom 28.01.2010” vom Amt fürWasserschutz der Autonomen Provinz Bozen vom 09.07.2010;des Gutachten „Internes Gutachten zum Ratbeschluss Nr.7 vom28.01.2010” des Amts für Geologie und Baustoffprüfung derAutonomen Provinz Bozen vom 06.08.2010 – Annahme.
Link

Urteil Nr. 53/2014:
Rekurs des Nikolaus Vontavon u.a. auf Aufhebung derEntscheidung (Unzulässigkeit) der Expertenkommission zumGesuch vom 28.03.2013 für eine Volksbefragung in derGemeinde Brixen zur Frage "Sind Sie für die Errichtung einerSeilbahnverbindung zwischen Brixen und St. Andrä mit Überflugdes Brixner Talkessels? JA - NEIN" – Ablehnung.
Link

Urteil Nr. 56/2014:
Rekurs des Anwalts Dieter Schramm u.a. auf Aufhebung derMaßnahmen des Landesgericht Bozen Nr. 236/I/2013 und Nr.371/I/2013, in jenen Teilen, in denen die Abschaffung derAußenstelle Bruneck ab 13.09.2013 für wirksam erklärt wird unddie Durchführung aller Dienste mit 22.07. nach Bozen verlegt wird– Unverfolgbarkeit.
Link

Urteil Nr. 57/2014:
Rekurs der Anwälte Claudio Antonucci u.a. auf Aufhebung derMaßnahmen des Landesgericht Bozen Nr. 236/I/2013 und Nr.371/I/2013, in jenen Teilen, in denen die Abschaffung derAußenstellen Meran und Schlanders ab 13.09.2013 für wirksamerklärt wird und die Durchführung aller Dienste mit 22.07. nachBozen verlegt wird – Unverfolgbarkeit.
Link

Urteil Nr. 97/2014:
Rekurs des Dachverbandes für Natur und Umweltschutz inSüdtirol und des WWF Italia ONG Onlus auf Aufhebung derBeschlüsse der Landesregierung Nr. 963 vom 7. Juni 2010 undNr. 1316 vom 26. Juli 2010 hinsichtlich des Skigebiets Helm-Rotwand – Unverfolgbarkeit.
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AUTONOME PROVINZ TRIENT

Landesgesetzgebung

Landesgesetz TN vom 22.4.2014, Nr. 1:
"Bestimmungen zur Konsolidierung des Jahreshaushalts 2014und des Mehrjahreshaushaltsplans 2014-2016 der autonomenProvinz Trento (Landesgesetz zurHaushaltskonsolidierung2014)".
Die Finanzmaßnahmen sehen insbesondere eine Reduzierungder IRAP (regionale Unternehmenssteuer) zugunsten derUnternehmen um 110 Millionen Euro vor, weiter eine Reihe vonErleichterungen zur Unterstützung der Beschäftigung,wirtschaftliche Eingriffe für Sozialmaßnahmen, zur Realisierungöffentlicher Arbeiten und Beiträge für den Kauf oder dieRenovierung der Erstwohnung. Darüber hinaus enthält dasGesetz Vorschriften zur Beschränkung der öffentlichen Ausgabenund zur Rationalisierung im öffentlichen Dienst, einschließlicheiner Regelung zum vorzeitigen Ruhestand für Landespersonalsowie eine Reihe von Änderungen an Fachgesetzen. (b.u. 24aprile 2014, n. 16, straord. n. 1)
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Landesgesetz TN vom 22.4.2014, Nr. 2:
"Konsolidierung des Jahreshaushalts 2014 und desMehrjahreshaushaltsplans 2014-2016 der autonomen ProvinzTrento".
Der konsolidierte Jahreshaushalt 2014 der autonomen ProvinzTrento beläuft sich auf 4,489 Milliarden Euro. (b.u. 24 aprile 2014,n. 16, straord. n. 1)
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Verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung

Urteil Nr. 326/2013:
Rekurs von K.P. gegen Comun General de Fascia, S.R. und V.I.(Präsident und Mitglied der Prüfungskommission für Feststellungvon Kenntnissen der ladinischen Sprache und Kultur), aufAnnullierung des Protokolls Nr. 14/2012, vom 25.7.2012, derPrüfungskommission für Feststellung von Kenntnissen derladinischen Sprache und Kultur, welche bei der Comun Generalde Fascia eingerichtet worden war, und in welchem sich dieBewertungen der am 18.7.2012 von der rekurrierenden Parteiabgelegten Prüfungen befinden. Diese sind Grundlage für dieZuteilung einer Punktzahl, welche zur Nichtzulassung zurmündlichen Prüfung für das Niveau C 1 führten. – Abweisung

Urteil Nr. 400/2013:
Rekurs von N.C. gegen die autonome Provinz Trento aufAufhebung der Maßnahme des Tourismusdienstes derautonomen Provinz Trento vom 14.12.2012. Diese hatte die„vorbeugende Erklärung zur zeitweiligen Ausübung derSkilehrertätigkeit“ zum Gegenstand. Die Aufhebung wird für denTeil beantragt, in welchem dem Antragsteller – italienischerStaatsbürger im Besitz eines ausländischenBefähigungsnachweises – die Ausübung der Skilehrertätigkeituntersagt wird, da eine Berufung auf dieDienstleistungsfreizügigkeit nicht in Betracht kommt. – Abweisung

Urteil Nr. 30/2014:
Rekurs des Unternehmens Pizzarotti & C. S.p.a. (sowohl ineigener Sache als auch als Beauftragte der r.t.i.) gegen dieautonome Provinz Trento (sowie weitere Klagen) auf Aufhabung

verschiedener Rechtsakte im Zusammenhang mit derZuschlagserteilung für das Vergabeverfahren vom 15.12.2011(veröffentlicht am 21.12.2011 im EU Amtsblatt und am 13.1.2012im Amtsblatt der italienischen Republik). Damit hatte dieautonome Provinz Trento ein offenes Verfahren für die Zuteilungder Verträge zum Bau und zum Betreiben des neuenKrankenhauszentrums des Trentino (NOT) eröffnet. – TeilweiseStattgabe [Aufhebung der Projektfinanzierung für dasKrankenhausprojekt]

Urteil Nr. 60/2014:
Rekurs von A.M. und O.S. CGIL Gewerkschaft des öffentlichenDienstes gegen die autonome Provinz Trento, den Rat derGemeindeautonomien und die Gemeinde Vigolo Vattaro zurAufhebung des Einvernehmensprotokolls im Bereich der lokalenFinanzen für 2013, welches die Provinz und der Rat derGemeindeautonomien am 30.10.2012 unterzeichnet haben. DerRekurs bezieht sich auf den Teil (Absatz 2.3), welcher fürGemeinden unter 2.000 Einwohnern eine Verpflichtung zumgemeinsamen Betrieb der Ämter vorsieht. – Unzulässigkeit

Urteil Nr. 78/2014:
Rekurs des L.F. gegen die Gemeinde Mezzano auf Aufhebungdes Konzessionsaktes über die Nutzung der Folga-Alm (Rep. Nr.2090), der von der Gemeinde Mezzano am 6.5.2013 erlassenwurde, da die Konzession ein Grundstück der öffentlichen Handbetrifft, an dem Gemeinnutzungsrecht besteht, und da dieKonzession eine kürzere Dauer zum Gegenstand hat, als die vomGesetz Nr. 203/1982 zu den Agrarbeziehungen vorgeseheneDauer. – Abweisung

EUROPA

Novelle der EVTZ-Verordnung
Mit der Verordnung (EU) Nr 1302/2013 zur Änderung derVerordnung (EG) Nr 1082/2006 über den Europäischen Verbundfür territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) im Hinblick aufPräzisierungen, Vereinfachungen und Verbesserungen imZusammenhang mit der Gründung und Arbeitsweise solcherVerbünde, ABl 2013 Nr L 347, S 303, werden die Möglichkeitenvon EVTZ bezüglich ihres geographischen und inhaltlichenArbeitsbereichs erweitert und durch Vereinfachungen derVerfahren leichter handhabbar gestaltet. Die Verordnung trat am21. Dezember 2013 in Kraft und gilt ab dem 22. Juni 2014.Bestehende EVTZ sind jedoch nicht verpflichtet, ihre Übereinkunftund Satzung an die Verordnungsnovelle anzupassen. Diewesentlichen Änderungen im Überblick:

Gebietserweiterungen: Künftig können unter bestimmtenVoraussetzungen auch Mitglieder aus Drittstaaten, die aneinen EU-Mitgliedstaat angrenzen, in einen EVTZeinbezogen werden.

Erweiterung der Akteure bzw. des Tätigkeitsumfangs: AlsMitglieder von EVTZ kommen künftig auch eine Vielzahlvon Akteuren des privaten und öffentlichen Rechts,öffentliche Unternehmen und Unternehmen, die mit derErbringung von Dienstleistungen von allgemeinem

wirtschaftlichen Interesse betraut sind, in Betracht. Künftigwerden EVTZ daher insbesondere auch dafür genutztwerden können, um öffentliche Dienstleistungen mitbesonderem Augenmerk auf Dienstleistungen vonallgemeinem wirtschaftlichem Interesse oderInfrastrukturen gemeinsam zu verwalten.Verfahrenserleichterungen bei der Gründung bzw.Erweiterung von EVTZ.

Ausdrücklich vorgesehen ist schließlich, dass EVTZVereinbarungen abschließen können, um die Effizienzmakroregionaler Strategien zu erhöhen, womit die Frage derGründung weiterer EVTZ im Alpenraum auch ein Thema der inAusarbeitung befindlichen Makroregionalen Strategie für denAlpenraum sein wird.

Weitere Informationen:
EVTZ-Plattform des AdR, EVTZ Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino

Ausschuss der Regionen: Charta für Multi-Level-GovernanceDie europäische, die zwischenstaatliche und die interregionaleZusammenarbeit werfen sowohl komplexe inhaltliche alsschwierige kompetenzrechtliche Fragestellungen auf, derenLösung die Kooperation aller maßgeblichen politischen Ebenenerfordert. Ein partnerschaftlicher Zugang zur Beantwortunggemeinsamer Herausforderungen ist daher charakterisierendesMerkmal und Ziel von Multi-Level-Governance.

Im April 2014 beschloss der Ausschuss der Regionen aufbauendauf das im Juni 2009 verabschiedete „Weißbuch zur Multi-Level-Governance“, in dem er die Europäischen Institutionen und dieMitgliedstaaten aufforderte, die lokalen und regionalenGebietskörperschaften in die Ausarbeitung und Durchführung derUnionspolitiken stärker einzubeziehen, eine „Charta für Multi-Level-Governance“, die zwar nicht mit unmittelbarerRechtsverbindlichkeit ausgestattet ist, aber als akkordierterBeurteilungsmaßstab Bedeutung hat.

Der Kongress der Gemeinden und Regionen im Europarat setztesich im Mai 2012 im Rahmen einer internationalen Konferenz mitdem Konzept der Multi-Level-Governance auseinander undfordert in der „Erklärung von Innsbruck“, substaatliche Ebenenmöglichst frühzeitig in die europäischen Meinungsbildungs- undEntscheidungsprozesse einzubeziehen. Aktuell sind dieBemühungen des Kongresses auf die Verabschiedung einerverbindlichen Charta für Multi-Level-Governance gerichtet.

Auch im Rahmen wissenschaftlicher Tagungen und Publikationenhat Multi-Level-Governance seit einiger Zeit Hochkonjunktur.Gerade aus der Sicht der starken Regionen mit eigenenGesetzgebungsbefugnissen ist alles daran zu setzen, dass denWorten nun auch Taten folgen.

EVENTS

25. Juni 2014, 20.30 Uhr, EURAC Science Café „HAT RECHT,WER LAUTER SCHREIT? Neue Formen der Demokratie”, Institutfür Föderalismus- und Regionalismusforschung, EURAC, Bozen.

26. September 2014 (gegen Abend) „Pfade der Demokratie”,

anlässlich der Langen Nacht der Forschung, Institut fürFöderalismus- und Regionalismusforschung, EURAC, Bozen.

EURAC Federal Scholar in Residence 2015 –BEWERBUNGSFRIST: 1. Juli 2014!
Das EURAC-Institut für Föderalismus- undRegionalismusforschung nimmt Bewerbungen für dasForschungsstipendium EURAC Federal Scholar in Residence2015 entgegen. Das Programm richtet sich anNachwuchsforscher, postgraduale Studierende und Praktiker mitberuflichen oder universitären Erfahrungen im Bereich dervergleichenden Föderalismus- und Regionalismusforschung.Interessierte können ein unveröffentlichtes Manuskript bis zum 1.Juli 2014 in deutscher, italienischer, englischer, spanischer oderfranzösischer Sprache einreichen. Informationen zum “EURACFederal Scholar in Residence Programme“ unterwww.eurac.edu/federalscholar.

Am 4. Dezember 2014 findet an der Universität Innsbruck diegemeinsam von der Euroregionalen Vereinigung fürvergleichendes öffentliches Recht und Europarecht sowie derEuroparegion Tirol-Südtirol-Trentino veranstaltete Tagung"Rechtliche Möglichkeiten universitärer Zusammenarbeit inder Europaregion" statt.

LITERATURTIPPS

Alberton Mariachiara (Hg), Public Participation in EnvironmentalDecision-making in the EU and in China – The Case ofEnvironmental Impact Assessment (2014)

Bußjäger Peter/Balthasar Alexander/Sonntag Niklas (Hg),Direkte Demokratie im Diskurs. Beiträge zur Reform derDemokratie in Österreich (2014)

Fraenkel-Haeberle Cristina, Die Universität imMehrebenensystem – Modernisierungsansätze in Deutschland,Italien und Österreich (2014)

Gamper Anna/Koch Bernhard, Federalism and Legal Unificationin Austria, in Halberstam/Reimann (Hg), Federalism and LegalUnification. A Comparative Empirical Investigation of TwentySystems, Ius Gentium Bd 28 (2014) 103 ff

Gamper Anna, Staat und Verfassung3 (2014)

Pallaver Günther (Hg), Politika 14, Südtiroler Jahrbuch fürPolitik/Annuario di politica dell’Alto Adige/Anuar de politica dlSüdtirol (2014)

Gamper Anna/Verschraegen Bea (Hg), Rechtsvergleichung alsjuristische Auslegungsmethode (2013)

Happacher Esther/Obwexer Walter (Hg), 40 Jahre ZweitesAutonomiestatut. Südtirols Sonderautonomie im Kontext dereuropäischen Integration (2013)

Karlhofer Ferdinand/Pallaver Günther (Hg), Gemeindewahlenin Österreich im Bundesländervergleich (2013)

Traweger Christian/Pallaver Günther, Kommunikation,

Copyright © 2014

Kooperation, Integration in der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino. Die Meinung der Bevölkerung (2014)

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1/2014
June 2014

Euroregionale Vereinigung für vergleichendes öffentliches Recht und Europarecht

Inhalt

ÖSTERREICH

BUNDESGESETZGEBUNGVERFASSUNGSGERICHTLICHERECHTSPRECHUNG
TIROLERLANDESGESETZGEBUNGUVS-RECHTSPRECHUNG

ITALIEN

VERFASSUNGSGERICHTLICHERECHTSPRECHUNGAUTONOME PROVINZ BOZENSÜDTIROL

LandesgesetzgebungVerwaltungsgerichtlicheRechtsprechung
AUTONOME PROVINZ TRIENTLandesgesetzgebungVerwaltungsgerichtlicheRechtsprechung

EVENTSLITERATURTIPPSImpressum

ÖSTERREICHBUNDESGESETZGEBUNG

Schulbehörden-Verwaltungsreformgesetz, BGBl I Nr 164/2013:Diese (kleine) Reform der Schulverwaltung betrifft in erster Liniedie Schulbehörden des Bundes in den Ländern. Aktuell bestehensolche auf Bezirksebene, auf Landesebene und aufBundesebene. Da sich diese auf das Jahr 1962 zurückgehendeBehördenstruktur nach regionalpolitischen Gegebenheiten alsnicht mehr zeitgemäß erwies, wird die Schulverwaltung durch dieAuflösung der bisherigen Bezirksschulräte mit Wirksamkeit vom1. August 2014 auf zwei Instanzen bzw. zwei Verwaltungsebenenreduziert.

B-VG-Novelle, BGBl I Nr 114/2013 (Einführung einer sog.„Gesetzesbeschwerde“):
Diese B-VG-Novelle sieht mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 2015die Einführung einer sog. „Gesetzesbeschwerde“ beimVerfassungsgerichtshof vor. Demnach erkennt derVerfassungsgerichtshof über die Verfassungswidrigkeit vonGesetzen aufgrund eines Antrages einer Person, die als Parteieiner von einem ordentlichen Gericht in erster Instanzentschiedenen Rechtssache wegen Anwendung einesverfassungswidrigen Gesetzes in ihren Rechten verletzt zu seinbehauptet, und zwar aus Anlass eines gegen diese Entscheidungerhobenen Rechtsmittels. Damit besteht künftig auch in Zivil- und

Euroregionale Vereinigung fürvergleichendes öffentliches Rechtund Europarecht / AssociazioneEuroregionale di Diritto PubblicoComparato ed Europeo, 2013

Redaktion undÜbersetzung

Elisabeth Alber, Maria Bertel,Cristina Fraenkel-Haeberle, AnnaGamper, Matthias Haller, EstherHappacher, Camillo Lutteri,Christian Ranacher, SigmundRosenkranz, Fritz Staudigl, JensWoelk. Alle Angaben ohneGewähr.

Gefördert von

Strafverfahren eine Möglichkeit der direkten Anrufung desVerfassungsgerichtshofes. Durch Bundesgesetz sind bis zum 1.Jänner 2015 noch nähere Ausführungsbestimmungen zuerlassen.

VERFASSUNGSGERICHTLICHERECHTSPRECHUNG

Tiroler Grundverkehrsgesetz 1996 nicht verfassungswidrig –VfGH 18. 10. 2013, G 62/2010:
Ein von einem Drittel der Abgeordneten zum Tiroler Landtaggestellter Antrag gemäß Art. 140 B-VG auf Aufhebung bestimmterRegelungen des land- und forstwirtschaftlichen Grundverkehrswurde vom Verfassungsgerichtshof zum Teil zurück-, im Übrigenabgewiesen.

Die Zurückweisung betrifft im Wesentlichen die angefochtenenBestimmungen der sog. Interessentenregelung (die Landwirteneine Art Vorkaufsrecht einräumt). Im Übrigen werden die von denAntragstellern erhobenen Bedenken vom Verfassungsgerichtshofausdrücklich nicht geteilt. Dies betrifft im Wesentlichen

die – jeweils auf ihre Aufgaben bezogenen – Ausnahmenbestimmter öffentlicher Körperschaften (darunter dieGemeinden) von der Genehmigungspflicht, wobei derVerfassungsgerichtshof der Auffassung der Antragsteller,die Verfassung verpflichte den Gesetzgeber, dieRechtserwerbe der genannten Rechtsträger zur Gänzevon der Genehmigungspflicht auszunehmen, ausdrücklichnicht folgt; vielmehr sei die konkrete Ausgestaltung derAusnahmebestimmung sachlich gerechtfertigt;d

ie Genehmigungsvoraussetzung der „Schaffung, Erhaltungoder Stärkung eines wirtschaftlich gesunden land- undfortwirtschaftlichen Grundbesitzes“; diese liege imöffentlichen Interesse; allerdings weist derVerfassungsgerichtshof darauf hin, dass dieGenehmigungsvoraussetzungen in ihrer Gesamtheit einemErwerb durch Pächter nicht entgegenstehen.

die Genehmigungsvoraussetzung der „Gewährleistung dernachhaltigen ordnungsgemäßen Bewirtschaftung dererworbenen Grundstücke“; es sei sachlich gerechtfertigt,im Wege des Grundverkehrs zu verhindern, dass bislangdieser Nutzung dienende Grundstücke der land- undforstwirtschaftlichen Bewirtschaftung entzogen werden;auch gegen die damit einhergehendePrognoseentscheidung bestehen keineverfassungsrechtlichen Bedenken;

die Bagatellschwelle von 300m2 für die (einmalige)Genehmigungsfreiheit des Erwerbs unmittelbarbenachbarter Grundstücke (sog. Restflächenregelung);diese sei auf Basis einer Durchschnittsbetrachtung, vonder der Gesetzgeber zulässiger Weise ausgehen darf,sachlich gerechtfertigt;

die grundverkehrsbehördliche Genehmigungspflicht fürGrundstücksteilungen; diese sei zur Vermeidung vonUmgehungen sachlich gerechtfertigt.

Fiskalpakt nicht verfassungswidrig – VfGH 3. 10. 2013, SV1/2013:
Der VfGH hat den auf Art. 140a iVm Art. 140 Abs. 1 B-VGgestützten Antrag von 70 Abgeordneten auf Feststellung derVerfassungswidrigkeit des Vertrags über Stabilität, Koordinierungund Steuerung in der Wirtschafts- und Währungsunion (VSKS;sog. „Fiskalpakt“) zum Teil als unzulässig zurückgewiesen, zum

Teil als unbegründet abgewiesen. Im Wesentlichen wurde vonAbgeordneten vorgebracht, dass für den Abschluss derartweitreichender Regelungen, wie sie der Fiskalpakt vorsieht, einBeschluss des „einfachen Gesetzgebers“ nicht ausreiche undvielmehr ein mit 2/3-Mehrheit zu beschließendesVerfassungsgesetz notwendig gewesen wäre. Dem folgte derVerfassungsgerichtshof nicht. Vielmehr stellte er grundsätzlichfest, dass auch der „einfache Gesetzgeber“ weitreichendeFestlegungen mit budgetären Konsequenzen treffen kann, diessei im demokratisch-parlamentarischen System des B-VG seinepolitische Gestaltungsaufgabe und nicht allein einer„Verfassungsmehrheit“ vorbehalten. Auch bedurfte der Abschlussdes Fiskalpakts, weil es sich dabei um einen völkerrechtlichenVertrag außerhalb des Unionsrechts handelt, nicht der fürUnionsverträge vorgeschriebenen 2/3 Mehrheit im Nationalrat.Zudem übersteige die im Fiskalpakt vorgesehene Übertragungvon Zuständigkeiten an Organe der Europäischen Union nichtden Rahmen des verfassungsrechtlich Zulässigen. Auch dieverfassungsrechtlichen Regelungen über den Bundeshaushaltwerden dadurch nicht verletzt.

TIROLER LANDESGESETZGEBUNG

Hinweis:
Die Landesgesetzblätter sind auf der Homepage des Landes Tirol(http://www.tirol.gv.at/themen/politik/landesgesetzblatt/),konsolidierte Fassungen der betreffenden Gesetze im RIS(http://www.ris.bka.gv.at/Lr-Tirol/) abrufbar.
Die dazugehörigen Regierungsvorlagen samt ErläuterndenBemerkungen sind auf der Homepage des Tiroler Landtages(http://www.tirol.gv.at/landtag/) unter Parlamentarische Materialien(Gastzugang) abrufbar.

Berufsschulorganisationsgesetz (Novelle), LGBl 72/2013:
Trifft die zur Einbeziehung von Facharbeiter-Intensivausbildungenin das Schema der überbetrieblichen Lehrausbildungerforderlichen gesetzlichen Regelungen.

Geschäftsordnung des Tiroler Landtages (Novelle), LGBl73/2013:
Betrifft die Einrichtung eines ständigen Petitionsausschusses imTiroler Landtag sowie die nähere Regelung der Behandlung vonPetitionen einschließlich der Schaffung der Möglichkeit, an denLandtag gerichtete Petitionen im Internet mit einerentsprechenden Erklärung zu unterstützen (siehehttp://www.tirol.gv.at/landtag/petitionen/).

Tiroler Gas-, Heizungs- und Klimaanlagengesetz 2013, LGBl111/2013:
Führt das Gas-, Heizungs- und Klimaanlagenrecht in einemGesetz zusammen und dient der Umsetzung der Richtlinie2010/31/EU über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäudensowie der Vereinbarung zwischen den Ländern gemäß Art 15a B-VG über das Inverkehrbringen von Kleinfeuerungen und dieÜberprüfung von Feuerungsanlagen und Blockheizkraftwerken,LGBl 120/2012.

Novellen im Dienstrecht der Landes- und Gemeindebediensteten,LGBl 112/2013 bis 118/2013:
Diese betreffen – neben weiteren dienstrechtlichen Anpassungen– insbesondere verschiedene Antikorruptionsmaßnahmen, mitdenen Empfehlungen des Evaluierungsberichts der

Staatengruppe gegen Korruption (GRECO) Rechnung getragenwird, wie zB durch Regelungen zum Schutz von Hinweisgebern(„whistle blower“) oder betreffend den Wechsel von Landes- undGemeindebediensteten in die Privatwirtschaft („post-public-employment“).

Elektronische Kundmachung des Landesgesetzblattes – Landes-Verlautbarungsgesetz 2013, LGBl 125/2013:
Im Zuge der Neufassung des Landes-Verlautbarungsgesetzeswerden auch die gesetzlichen Grundlagen für die elektronischeauthentische Kundmachung des Landesgesetzblattes imRechtsinformationssystem des Bundes (RIS) ab dem 1. Jänner2014 geschaffen. Ab diesem Zeitpunkt wird zudem auch dasAmtsblatt „Bote für Tirol“ auf der Internetseite des Landeselektronisch authentisch kundgemacht werden.

2. Tiroler Verwaltungsgerichtsbarkeits-Anpassungsgesetz, LGBl130/2013:
Diese zweite Etappe gesetzlicher Maßnahmen zur Anpassungder Landesrechtsordnung an die Einführung einerLandesverwaltungsgerichtsbarkeit am 1. Jänner 2014 (siehe dazuauch unten) betrifft vor allem notwendige Adaptierungen inverfahrensrechtlicher Hinsicht unter Berücksichtigung des vomBund im Frühjahr 2013 erlassenen Verfahrensrechts für dieneuen Verwaltungsgerichte. Weiters werden auch die aufgrunddes Ausschlusses des innergemeindlichen Instanzenzuges inlandesgesetzlich geregelten Angelegenheiten des eigenenWirkungsbereiches der Gemeinde erforderlichenÜbergangsregelungen für am 1. Jänner 2014 aufGemeindeebene anhängige Berufungsverfahren getroffen.Geändert werden insgesamt 85 Landesgesetze; dasAgrarbehördengesetz 1948 wird zur Gänze aufgehoben, womiteine Straffung der Verwaltungsstruktur auch in diesen Bereichenverbunden ist.

Erste Flächenwidmungspläne elektronisch kundgemacht:
Seit dem 1. September 2013 sind die Flächenwidmungspläne vonsieben Gemeinden (Inzing, Kartitsch, Kundl, Langkampfen,Pfaffenhofen, Ramsau im Zillertal, Schwaz) elektronisch imInternet kundgemacht (http://www.tirol.gv.at/ ElektronischerFlächenwidmungsplan). Die technischen Grundlagen sind in einerVerordnung der Landesregierung (LGBl 74/2013) geregelt. ImLauf der nächsten Jahre soll die elektronische Kundmachungsukzessive auf die Flächenwidmungspläne alle TirolerGemeinden ausgedehnt werden. Bereits heute ist die Widmungeines Grundstückes zur Information online parzellenscharf überdas System tiris (http://tiris.tirol.gv.at) abrufbar.

UVS-RECHTSPRECHUNG

Hinweis: Die Judikatur der UVS ist abrufbar unterhttp://www.ris.bka.gv.at/Uvs/.

UVS Tirol 10.7.2013, 2013/18/0590-1; Ausnahmen vomNachtfahrverbot auf der A 12:
Dem Antrag auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung gemäßVerordnung des Landeshauptmannes LGBl Nr 64/2010 über dasNachtfahrverbot auf der A 12 Inntal Autobahn nach dem IG-L fürdie Verwendung von fünf Schwerfahrzeugen wurde beiBehandlung der Berufung befristet Folge gegeben. Eine solcheAusnahmegenehmigung ist in jedem Fall und damit unabhängigvon der Durchführung einer Interessenabwägung im Sinne der

Vorgaben des § 14 Abs 3 IG-L erst dann zu erteilen, wenn dieFahrt nicht durch organisatorische Mittel vermieden werden kann.In der mündlichen Verhandlung vor dem UVS wurde von derAntragstellerin nachvollziehbar dargelegt, dass bei derZulieferung zu den Kunden der Antragstellerin, nämlich vonGastronomiebetrieben sowie von Supermärkten einerHandelskette, nicht immer gewährleistet werden kann, dasstatsächlich der überwiegende Anteil an Produkten auf Grund ihrerEigenschaft als „leicht verderblich“ im Sinne der zitiertenVerordnung des Landeshauptmannes schon von Haus aus vomTransportverbot ausgenommen wäre. Zumal die Antragstellerinauch keine Handhabe in Bezug auf die Lagerhaltung dieserKunden hat, sind organisatorische Maßnahmen, mit Hilfe dererdie beantragten Ausnahmegenehmigungen nicht erforderlichwären, nicht ersichtlich.
Durch die Erteilung der entsprechendenAusnahmegenehmigungen für Fahrten im Zusammenhang mitder Nahversorgung können zusätzliche Transportfahrtenvermieden werden. Dies liegt jedenfalls genauso im öffentlichenInteresse wie die Versorgung der Bevölkerung mit den Güterndes täglichen Bedarfs. Außerdem wurde im Rahmen derAntragsmodifikation auch dadurch auf die Interessen derLuftreinhaltung Bedacht genommen, dass vom Antrag keine LKWmehr erfasst werden, die einen Schadstoffausstoß schlechter alsjenem der Euroklasse 4 aufweisen. Nach dem durchgeführtenVerwaltungsverfahren, insbesondere auch nach der erfolgtenEinschränkung des Antrages, ist weiters davon auszugehen, dassdurch die Erteilung der beantragten Ausnahmegenehmigungkeine bedeutende Ausweitung der Transportfahrten in der Nacht,sondern jedenfalls eine Optimierung der Auslastung derFahrzeuge erfolgt. Es mag zwar auch zu Mehrfahrten kommen,diesen steht aber genauso die Reduktion der Fahrten zu denTagesstunden gegenüber.
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UVS Tirol 4.6.2013, 2013/18/0590-1; Beschlagnahme vonGlückspielautomaten:
In diesem Erkenntnis wird die im Rahmen einerfinanzbehördlichen Kontrolle erfolgte beschlagnahme vonGlückspielautomaten bestätigt, weil das Ermittlungsverfahrenzweifelsfrei ergeben hat, dass jedenfalls der Verdacht besteht,dass im gegenständlichen Lokal mit den beiden Geräten, beidiesen verbotenen Ausspielungen fortgesetzt (mindestens seiteinem Jahr) gegen § 52 Abs 1 Z 1 des Glücksspielgesetzesverstoßen worden ist. Nach der Rechtsprechung desVerwaltungsgerichtshofes ist die Zuständigkeit derVerwaltungsbehörde für die Anordnung der Beschlagnahme auchdann gegeben, wenn ein Einsatz von mehr als Euro 10,00 proSpiel möglich ist. Ob schlussendlich tatsächlich eine Bestrafungdes Geschäftsführers der Berufungswerberin zu erfolgen hat, wirderst im Verwaltungsstrafverfahren zu klären sein.

Für das reine Beschlagnahmeverfahren war die weitereAufnahme von Beweisen (beantragt wurde in der Berufunginsbesondere sämtliche bei der Kontrolle anwesende Beamtenals Zeugen zu vernehmen) nicht erforderlich. Insbesondereaufgrund dieser Umstände war auch die Durchführung derbeantragten Berufungsverhandlung nicht notwendig, zumal imSinne des § 51e Abs 4 VStG die Aktenlage erkennen ließ, dassdie mündliche Erörterung eine weitere Klärung der Sache(Beschlagnahme Verdacht eines fortgesetzten Verstoßes gegen §52 Abs 1 Z 1 des GSpG) nicht erwarten lassen hat und dem auchnicht Art 6 Abs 1 EMRK entgegengestanden ist.

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Inkrafttreten der Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 2012mit 1. Jänner 2014

Mit Beginn des Jahres 2014 tritt eine grundlegende Reform desVerwaltungsrechtsschutzes in Österreich in Kraft. An die Stelledes bisherigen administrativen Instanzenzugs tritt nunmehr nachder Entscheidung durch die Behörde eine zweistufigeVerwaltungsgerichtsbarkeit. In Tirol gehen neben dem UVS 15weitere Sonderbehörden im Landesverwaltungsgericht auf. Mitden neuen Landesverwaltungsgerichten erhalten die Länder aucherstmals Anteil an der Staatsfunktion Gerichtsbarkeit.

Die neuen Verwaltungsgerichte werden umfassend Rechtsschutzin fast allen Verwaltungsangelegenheiten gewährleisten. An dieStelle der Berufung an eine Verwaltungsbehörde tritt dieBeschwerde an ein Verwaltungsgericht, der Zugang zumVerwaltungsgerichtshof wird zur Gänze neu geregelt und aufRechtsfragen grundsätzlicher Bedeutung beschränkt, die im Wegeiner Revision gegen Entscheidungen der Verwaltungsgerichteerster Instanz an diesen herangetragen werden können. DasVerfahrensrecht der Verwaltungsgerichte ist für dasBundesverwaltungsgericht und die Landesverwaltungsgerichte imVerwaltungsgerichtsverfahrensgesetz – VwGVG, für dasBundesfinanzgericht in der Bundesabgabenordnung – BAOgeregelt.

Das Landesverwaltungsgericht in Tirol, das sich in den letztenMonaten bereits konstituiert und auch schon seineGeschäftsverteilung beschlossen und kundgemacht hat (sieheBote für Tirol 979/2013; www.tirol.gv.at/bote/), wird seinen Sitz ambisherigen Standort des Unabhängigen Verwaltungssenats inTirol in 6020 Innsbruck, Michael-Gaismair-Straße 1, haben. SeineInternetadresse wird (ab dem 1. Jänner 2014) lauten: www.lvwg-tirol.gv.at.

ITALIEN

VERFASSUNGSGERICHTLICHERECHTSPRECHUNG

http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do

Urteil Nr. 114/2013:
Antrag auf Verfügbarkeit von Grundstücken anstelle der Erklärungöffentlichen Nutzens bezüglich kleiner hydroelektrischerAbleitungen – gehört nicht zur Verfassungsmaterie derEnergieproduktion, sondern zu jener der Enteignungen und derVerwendung im Wasserrecht, die im Autonomiestatut vonTrentino-Südtirol vorgesehen ist – kein Widerspruch zu denstaatlichen Vorschriften in diesem Bereich oder zu denVerfassungsgrundsätzen der Gleichheit und der freienUnternehmerinitiative (g.u. 5 giugno 2013, I serie speciale, n. 23).Link

Urteil Nr. 122/2013:
Aufnahme der Valdastico Nord-Autobahn in das transeuropäischeVerkehrsnetz, auf Vorschlag des Staates, entlässt den Staat nichtaus der Notwendigkeit des Einvernehmens mit der Provinz Trentoin Bezug auf ihre Realisierung, entsprechend der

Durchführungsbestimmungen zum Autonomiestatut: überdies istdie Aufnahme lediglich eine Bedingung für den eventuellenZugang zu europäischen Finanzmitteln (g.u. 12 giugno 2013, Iserie speciale, n. 24)

Link

Urteil Nr. 133/2013:
Normenkontrollverfahren über das Gesetz der Autonomen RegionTrentino/Südtirol v. 14. Dezember 2011, Nr. 8 (Bestimmungen zurErstellung der Haushaltsvorlage für das Geschäftsjahr 2012 undfür den Mehrjahreszeitraum 2012-2014 der Autonomen RegionTrentino-Südtirol – Haushaltsrahmengesetz).

Urteil Nr. 145/2013:
Primäre Gesetzgebungsbefugnis der autonomen Provinzen aufdem Sachgebiet der Steinbrüche – findet eine Grenze in derausschließlichen Gesetzgebungsbefugnis des Staates imUmweltbereich. Verlängerung der Arbeiten zur Rekultivierung vonSteinbrüchen – kann nicht die Umweltverträglichkeitsprüfungumgehen, auch weil die Landesregelung in diesem BereichÜberwachungsmaßnahmen vorsieht, die in Übereinstimmung mitverschiedenen Umweltschutzniveaus vorgenommen werden(einschließlich des unionsrechtlichen). (g.u. 26 giugno 2013, Iserie speciale, n. 26).
Link

Urteil Nr. 172/2013:
Differenzierte Voraussetzungen für den Zugang zuFürsorgemaßnahmen – diese müssen in Bezug auf Bedarf undBeschwernis verhältnismäßig sein, auch für im Verhältnis zu denwesentlichen Mindestleistungen weitergehende Maßnahmen –daraus folgende Unrechtmäßigkeit der Voraussetzungendreijähriger Ansässigkeit und des Besitzes spezifischerAufenthaltstitel für Nicht-EU Bürger (g.u. 10 luglio 2013, I seriespeciale, n. 28).
Link

Urteil Nr. 176/2013:
Normenkontrollverfahren über das Gesetz der AutonomenProvinz Bozen/Südtirol v. 28. November 2001 Nr. 17 (Gesetz überdie geschlossenen Höfe) infolge einer Klage des BoznerLandesgerichts, Nebenstelle Bruneck.

Urteil Nr. 187/2013:
Öffentliche Arbeiten – Vorteilhaftere Regelung, die sich aus demAutonomiestatut ergibt – beinhaltet die Anwendung der jeweiligenSchranken aus dem europarechtlichenKonkurrenzschutzgrundsatz sowie aus den Grundsätzen derRechtsordnung, einschließlich jener des Privatrechts – darausfolgende Verfassungswidrigkeit der Trentiner Landesvorschriftenzu den Modellausschreibungen (die aus Gründen derEinheitlichkeit für die Vertragsüberwachungsbehörde reserviertsind) und den Berufsgebühren (g.u. 17 luglio 2013, I seriespeciale, n. 29).
Link

Beschluss Nr. 206/2013:
Jahresvertretungen zur Besetzung der Lehrerstellen –aufeinanderfolgende zeitlich befristete Arbeitsverträge –Behauptung eines Widerspruchs zu europarechtlichenVorschriften – unvollständige Rekonstruktion der Rechtslage nachder u.a. zeitlich befristete Verträge im öffentlichen Dienst nicht in

unbefristete Verträge umgewandelt werden können – darausfolgender Mangel der Unerheblichkeit der Fragen (g.u. 24 luglio2013, I serie speciale, n. 30).
Link

Urteil Nr. 219/2013:
Gesetzesverordnung zum Fiskalföderalismus – nicht unmittelbarauf die Sonderautonomien anwendbar – Verfassungswidrigkeitder Normen, die anderes bestimmen. Vorschrift überAbschlussbericht am Ende der Gesetzgebungsperiode – gehtverfassungswidrig über die Delegierung hinaus. FinanzielleZerrüttung – Abberufung des Vorsitzenden des Ausschusses(nicht wegen Tätigkeiten eines Kommissars, die ihm nichtvollständig zurechenbar sind) und Auflösung des Rates – inÜbereinstimmung mit der Verfassung – die Zuweisung vonFunktionen an den Rechnungshof und die Bindungswirkung derStellungnahme des Parlamentsausschusses verändern dieverfassungsrechtlichen Gleichgewichte. Regionale Beamte undRechnungsprüfer – Amtsverbot wegen des Vorwurfs finanziellerZerrüttung geht über die Delegierung hinaus – ihr Amtsverlustgreift in verfassungswidriger Weise in die regionale Organisationein (Finanzkoordinierung). Prüfung des gesamtenverwaltungsmäßigen und buchhalterischen Geschäftsgangs derRegion obliegt der Regierung und nicht dem Rechnungshof –überschreitet die Grenzen der Datenerhebung zu Zwecken derFinanzkoordinierung unter Verletzung der regionalenKompetenzen (g.u. 24 luglio 2013, I serie speciale, n. 30)
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Urteil Nr. 221/2013:
Reduzierung einzelner Ausgabenposten aufgrund staatlicherNormen – Bestätigung, welche den Regionen keine detailliertenSparmaßnahmen auferlegt, sondern sie verpflichtet ähnlicheinschneidende Maßnahmen im Haushaltssaldo vorzunehmen –es handelt sich um allgemeine Grundsätze der Koordinierung deröffentlichen Finanzen, die auch für die Regionen mit Sonderstatutverpflichtend gelten und für die nicht Art. 79 desAutonomiestatutes greift, der in besonderer Weise lediglich deninternen Stabilitätspakt regelt (g.u. 24 luglio 2013, I serie speciale,n. 30).
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Urteil Nr. 233/2013:
Integriertes Wasserhaushaltssystem – Bestätigung, dass dieseszu den durch das Autonomiestatut dem Land zugewiesenenKompetenzen gehört, die nicht durch staatliche Kompetenzen inden Bereichen der Umwelt und der Konkurrenz eingeschränktwerden können, die im neuen Verfassungstext vorgesehen sind:dies gilt auch für Tarifmodelle, die im Übrigen in einheitlicherWeise durch die Festlegungen der staatlichen und europäischenGesetzgeber geregelt sind (g.u. 31 luglio 2013, I serie speciale, n.31)
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Urteil Nr. 252/2013:
Zuständigkeitskonflikt mit dem Staat aufgrund der Anordnungenzur Beschlagnahme der Belege zu den Ausgaben in derZuständigkeit des Landeshauptmanns durch die regionaleStaatsanwaltschaft beim rechtsprechenden Senat desRechnungshofs für Trentino-Südtirol.

Urteil Nr. 255/2013:

Normenkontrollverfahren über das Gesetz der AutonomenProvinz Bozen/Südtirol v. 11. Oktober 2012, Nr. 16(Arzneimittelversorgung).

Urteil Nr. 263/2013:
Normenkontrollverfahren über das Gesetzesdekret v. 22. Juni2012, Nr. 83 (Dringende Maßnahmen für dasWirtschaftswachstum Italiens), das mit Änderungen in das Gesetzv. 7. August 2012, Nr. 134 umgewandelt wurde.

AUTONOME PROVINZ BOZEN SÜDTIROL

Landesgesetzgebung

http://www.consiglio.provincia.thttp://www.regione.taa.it/bur/bollettino_1e2.asp?numero_bu=19&descriz=Bollettino&anno_bu=2013

Landesgesetz Nr. 13 v. 17/09/2013:
Änderung des Landesgesetzes vom 20. Juli 2006, Nr. 7,„Bestimmungen in Zusammenhang mit dem Nachtragshaushaltdes Landes Südtirol für das Finanzjahr 2006 und für denDreijahreszeitraum 2006 2008“ (B.U. Nr. 39 v. 24.9.2013)
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Landesgesetz Nr. 14 v. 17/09/2013:
Änderung des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13,„Wohnbauförderungsgesetz“ (B.U. Nr. 39 v. 24.9.2013)
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Landesgesetz Nr. 15 v. 17/09/2013:
Vergabe der öffentlichen Dienstleistung der Erdgasverteilung inder Autonomen Provinz Bozen (B.U. Nr. 39 v. 24.9.2013)
Link

Landesgesetz Nr. 16 v. 17/09/2013:
Änderung des Landesgesetzes vom 20. Dezember 2012, Nr. 22,und des Landesgesetzes vom 8. März 2013, Nr. 3 (B.U. Nr. 39 v.24.9.2013)
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Landesgesetz Nr. 28 v. 17/10/1981:
Wiederveröffentlichung in ladinischer Sprache (Gadertalerisch)Ordnung des Landesbetriebes für Forst- und Domänenverwaltungin der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol (B.U. Nr. 40 v.1.10.2013)
Link

Landesgesetz Nr. 14 v. 17/09/2013:
Wiederveröffentlichung in ladinischer Sprache (Gadertalerisch)Änderung des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13,"Wohnbauförderungsgesetz" (B.U. Nr. 41 v. 10.10.2013)
Link

Landesgesetz Nr. 11 v. 19/07/2013:
Richtigstellung Bestimmungen auf den Sachgebieten Handwerk,Industrie, Verwaltungsverfahren, Wirtschaftsförderung,Transportwesen, Handel, Berufsbildung, Gastgewerbe,Skigebiete, Berg- und Skiführer, Skischulen und Skilehrer,Schutzhütten, Vermögensverwaltung und öffentlicher

Personennahverkehr sowie Forderung für emissionsarmeFahrzeuge und Rundfunkförderung (B.U. Nr. 42 v. 16.10.2013)Link

Verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung

Beschluss Nr. 162/2013:
Antrag der Mifra KG auf Gewährung von einstweiligemRechtsschutz in Bezug auf den Rekurs auf Aufhebung derAnordnung des Vizebürgermeisters der Gemeinde Bozenhinsichtlich der Entfernung von Spielautomaten bei gleichzeitigerAussetzung der Genehmigung zur Führung des öffentlichenBetriebes bis zur erfolgten Entfernung – Abweisung
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Beschluss Nr 164/2013:
Antrag der Wwf Italia Onlus auf Gewährung von einstweiligemRechtsschutz in Bezug auf den Rekurs auf Aufhebung desBeschlusses der Landesregierung betreffend die Genehmigungdes Projektes zur skitechnischen Verbindung der Skigebiete Helmund Rotwand – Annahme
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Urteil Nr. 199/2013:
Rekurs der ZH – General Construction Company AG aufAufhebung der Zuschlagserteilung an die Unionbau GmbH desAuftrages zur Errichtung einer Kletterhalle in Bruneck –Anschlussrekurs der Unionbau GmbH auf Aufhebung derAusführungen des Auftraggebers in jenem Teil, in dem derRekurssteller nicht vom Verfahren ausgeschlossen wurde –Annahme des Anschlussrekurses und damit einhergehendeUnzulässigkeit des Hauptrekurses
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Urteil Nr. 214/2013:
Rekurs von Vincenzo Cudemo auf Aufhebung eines Dekretes derProvinz Bozen, mit welchem die Enteignung ohne jeglicheEntschädigung von Teilen seines Grundstücks verfügt wurde –Annahme
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Urteil Nr. 223/2013:
Rekurs der Gatterer Holding GmbH auf Aufhebung derSchließungsverfügung der Gemeinde Bruneck nach erfolgterAufnahme einer Detailhandelstätigkeit in einer Industriezone –Liberalisierung – Verfassungswidrigkeit des der Schließungzugrundeliegenden Landesgesetzes – Annahme
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Urteil Nr. 226/2013:
Rekurs der Gemeinde Prettau auf Aufhebung des Beschlussesder Landesregierung zur Konzessionserneuerung an dieElektrizitätswerk OHG zur Führung des E-Werks beimBergbaumuseum in Prettau und zur Gebrauchsüberlassung derAnlagen – Unzulässigkeit aufgrund fehlender Gerichtsbarkeit desVerwaltungsgerichts zugunsten des Obersten Gerichts füröffentliche Gewässer
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Urteil Nr. 296/2013:

Rekurs von Giorgio Holzmann et alii auf Aufhebung desProtokolls zur Überprüfung der Kandidatenlisten vonseiten derzentralen Wahlbehörde des Landes, mit welchem die Liste Fratellid’Italia von der Landtagswahl 2013 ausgeschlossen wurde –Abweisung
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Urteil Nr. 298/2013:
Rekurs von Domenica Pacchioni und Alessio Oss Emer aufAufhebung der Anordnung der Gemeinde Bozen, mit welcher derRekurssteller widerrechtlich errichtete Bauten beseitigen und denursprünglichen Zustand wiederherstellen sollte –Vertrauensgrundsatz aufgrund des langen Zeitintervalls seit derErrichtung der Bauten – mangelndes öffentliches Interesse –Annahme
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AUTONOME PROVINZ TRIENT

Landesgesetzgebung (Auswahl)

Landesgesetz TN vom 15.5.2013, Nr. 9:
"Weitere Maßnahmen zugunsten des Wirtschaftssystems und derFamilien" b.u. 15 maggio 2013, n. 20, straord.
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Landesgesetz TN vom 1.7.2013, Nr. 10:
"Maßnahmen zur Förderung des lebenslangen Lernens und derZertifizierung von Kompetenzen" b.u. 2 luglio 2013, n. 27, suppl.n. 2.
Link

Landesgesetz TN vom 1.7.2013, Nr. 11:
"Änderungen am Landesgesetz zu den kulturellen Aktivitäten:Maßnahmen zur Förderung von Aufführungen" b.u. 2 luglio 2013,n. 27, suppl. n. 2.
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Landesgesetz TN vom 1.7.2013, Nr. 12:
"Realisierung von aufgestockten Unterkünften. Ergänzung zumLandesgesetz über Campingplätze 2012" b.u. 2 luglio 2013, n.27, suppl. n. 2.
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Landesgesetz TN vom 1.7.2013, Nr. 13:
"Maßnahmen zur Transparenz der hydroelektrischenGenehmigungen. Ergänzung des Landesgesetzes vom 6.3.1998,Nr. 4 (Vorschriften zur Durchführung des Dekretes desStaatspräsidenten vom 26.3.1977, Nr. 235. Einrichtung einesLandessonderbetriebes für Energie, Regelung über dieVerwendung der dem Land nach Art. 13 des Autonomiestatuteszustehenden elektrischen Energie, Kriterien zur Erstellung einesVerteilungsplanes und Änderungen an den Landesgesetzen15.12.1980, Nr. 38 und 13.7.1995, Nr. 7)" b.u. 2 luglio 2013, n. 27,suppl. n. 2.
Link

Landesgesetz TN vom 1.7.2013, Nr. 14:
"Änderungen am Landesgesetz zur Unternehmensförderung" b.u.2 luglio 2013, n. 27, suppl. n. 2.

Link

Landesgesetz TN vom 22.7.2013, Nr. 15:
"Änderungen am Landesgesetz vom 28.5.2009, Nr. 7 (Einrichtungeines Landesjugendrates)"
b.u. 23 luglio 2013, n. 30
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Landesgesetz TN vom 9.8.2013, Nr. 16:
"Vorschriften zur Erstellung des Jahreshaushalts 2014 und desMehrjahreshaushalts 2014-2016 der Autonomen Provinz Trento(Landesfinanzgesetz 2014)" b.u. 13 agosto 2013, n. 33, suppl. n.3.
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Landesgesetz TN vom 9.8.2013, Nr. 17:
"Haushaltsplan der Autonomen Provinz Trento für dasHaushaltsjahr 2014 und den Mehrjahreshaushalt 2014-2016" b.u.13 agosto 2013, n. 33, suppl. n. 3.
Link

Landesgesetz TN vom 17.9.2013, Nr. 18:
"Verabschiedung des allgemeinen Rechenschaftsberichts derAutonomen Provinz Trento für das Haushaltsjahr 2012" b.u. 24settembre 2013, n. 39, suppl. n. 1.

Landesgesetz TN vom 17.9.2013, Nr. 19:
"Landesregelung über die Umweltverträglichkeitsprüfung.Änderungen an der Gesetzgebung zu Umwelt und Territorium undam Landesgesetz vom 15.5.2013, Nr. 9 (Weitere Maßnahmenzugunsten des Wirtschaftssystems und der Familien)" b.u. 24settembre 2013, n. 39, suppl. n. 1.

Verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung

Urteil Nr. 178/2013:
Rekurs der Industria Italiana Porfido S.r.l. gegen die GemeindeAlbiano und die Autonome Provinz Trento auf Annullierung desGemeindebeschlusses Nr. 67, vom 8.9.2011 (in Ausführung desneuen Landesgesetzes zu den Steinbrüchen vom 24.10.2006, Nr.7), mit dem für das der Klägerin zugewiesene Steinbruch-Los dasHöchstabbauvolumen und die Bedingungen für die Rekultivierungfestgesetzt wurden – teilweise Begründetheit.

Urteil Nr. 221/2013:
Rekurs der Euromatic S.r.l. gegen die Gemeinde Mezzolombardound die Autonome Provinz Trento auf Annullierung desGemeindebeschlusses Nr. 13, vom 27.3.2012, mit dem dieKriterien für die Aufstellung neuer Glücksspielautomatenbeschlossen wurden, in Ausführung der Inhalte des Art. 13 bisdes LG vom 14.7.2000, Nr. 9 – teilweise Begründetheit.

Urteil Nr. 228/2013:
Rekurs der PAM Panorama s.p.a. gegen die Gemeinde Trentound die Autonome Provinz Trento auf Annullierung desGemeindebeschlusses der Gemeinde Trento vom 16.12.2011, mitdem die Ladenschlusszeiten für den Einzelhandel für 2012festgelegt wurden (in Ausführung des Landesgesetzes Nr. 17,vom 30.7.2010) – Abweisung.

Urteil Nr. 227/2013:
Rekurs der Gruppo Coin s.p.a. gegen die Gemeinde Trento unddie Autonome Provinz Trento auf Annullierung desGemeindebeschlusses der Gemeinde Trento vom 18.12.2011, Nr.47/58, mit dem die Ladenschlusszeiten für den Einzelhandel für2013 festgelegt wurden (in Ausführung des Landesgesetzes Nr.17, vom 30.7.2010) – Nichtverhandelbarkeit und teilweiseAbweisung.

EVENTS

Am 29.11.2013 organisierte die Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino in Zusammenarbeit mit der Euroregionalen Vereinigungfür vergleichendes öffentliches Recht und Europarecht und derRechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Trient eineFachtagung über das Recht auf Gesundheit und die Mobilität derPatienten innerhalb der Europaregion. Im Zentrum der Tagungstand die Richtlinie 24/2011/EU der Europäischen Union, die dieMitgliedsstaaten dazu anhält, die nötigen rechtlichenRahmenbedingungen für die Realisierung bis zum 25. Oktober2013 zu schaffen. Bei der ganztägigen Veranstaltung wurdenrechtliche Aspekte dieses für die Europaregion äußerst wichtigenThemas beleuchtet und der Status quo der Umsetzung dereuropäischen Richtlinie in Tirol, Südtirol und dem Trentinodiskutiert.
Am 17. Januar 2014 findet an der EURAC die internationaleTagung “Mehrebenendemokratie und Bürgerbeteiligung” statt.Damit endet das zweijährige Forschungsprojekt mit dem Titel“Föderalismus, alternative Demokratieformen und BetterGovernance”, das in Kooperation zwischen dem EURAC-Institutfür Föderalismus- und Regionalismusforschung und derDeutschen Universität für VerwaltungswissenschaftenSpeyer/dem Deutschen Institut für Öffentliche Verwaltung Speyerdurchgeführt wurde.

“The Practicalities of Economic Federalism: A Critical review ofHow to Apply the Lessons of Fiscal Autonomy in Practice”
Bei der zweiten Ausgabe des „EURAC Federal Scholar inResidence” hat eine international besetzte Fachjury von alleneingereichten wissenschaftlichen Arbeiten jene von Prof. AndrewHughes Hallett als beste auserkoren. Die Arbeit “ThePracticalities of Economic Federalism: A Critical Review of How toApply the Lessons of Fiscal Autonomy in Practice” hat die Juryvor allem durch die innovative Forschungsmethodik überzeugt.Professor Andrew Hughes Hallett war an über 15 Universitäten inEuropa und in den Vereinigten Staaten tätig. Außerdem ist erBerater verschiedenster internationaler Organisationen imBereich Wirtschaft und Steuerwesen. Am 10. Februar 2013 wirder im Rahmen einer öffentlichen Vorlesung seineForschungsarbeit an der EURAC vorstellen, die sich u.a. auf diewirtschaftlich-fiskalische Zukunft Schottlands bezieht. Derzeit istProf. Andrew Hughes Hallett an der Universität George Mason(USA) und der Universität St. Andrews in Schottland tätig. NähereInformationen zur Person, dem Programm und der Vorlesungerhalten sie unter www.eurac.edu/sfere

Winter School Federalism and Governance

Vom 03.-14. Februar 2014 findet die fünfte Winter SchoolFederalism and Governance statt. Die 2014 Ausgabe fokussiertsich auf die Thematik „Federalism and Multilevel

Copyright © 2013

Constitutionalism“. Die erste Woche wird an der UniversitätInnsbruck ausgetragen, die zweite Woche an der EURAC. Fürnähere Informationen: www.eurac.edu/winterschool

EURAC Federal Scholar in Residence 2015 –BEWERBUNGSFRIST: 1. Juli 2014!
Das EURAC-Institut für Föderalismus- undRegionalismusforschung nimmt Bewerbungen entgegen für dasForschungsstipendium EURAC Federal Scholar in Residence2015. Das Programm richtet sich an Nachwuchsforscher,postgraduale Studierende und Praktiker mit beruflichen oderuniversitären Erfahrungen im Bereich der vergleichendenFöderalismus- und Regionalismusforschung. Interessierte könnenein unveröffentlichtes Manuskript bis zum 1. Juli 2014 indeutscher, italienischer, englischer, spanischer oder französischerSprache einreichen. Informationen zum “EURAC Federal Scholarin Residence Programme“ unter www.eurac.edu/federalscholar.

LITERATURTIPPS

Alberton Mariachiara (Hg), Toward the Protection of Biodiversityand Ecological Connectivity in Multi-Layered Systems (2013)

Bußjäger Peter/Gamper Anna/Ranacher Christian/SonntagNiklas (Hg), Die neuen Landesverwaltungsgerichte (2013)

Gamper Anna, Autochthoner versus europäischerKonstitutionalismus? Ein Streifzug durch die liechtensteinischeVerfassung, in Schumacher/Zimmermann (Hg), 90 JahreFürstlicher Oberster Gerichtshof. Festschrift für Gert Delle Karth(2013) 263 ff

Palermo Francesco/Parolari Sara/Valdesalici Alice (Hg),Federalismo fiscale e autonomie territoriali: lo stato dell’artenell’Euregio Tirolo-Alto Adige/Südtirol-Trentino (2013)

Palermo Francesco/Matteo Nicolini, Il Bicameralismo –Pluralismo e limiti della rappresentanza in prospettiva comparata(2013)

Poggeschi Giovanni (Hg), Language Rights and Duties in theEvolution of Public Law, Band 23, Minderheiten und Autonomien(2013)

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2/2013
December 1, 2013

Euroregionale Vereinigung für vergleichendes öffentliches Recht und Europarecht

Inhalt

ÖSTERREICH

BUNDESGESETZGEBUNGVERFASSUNGSGERICHTLICHERECHTSPRECHUNG
TIROLERLANDESGESETZGEBUNGUVS-RECHTSPRECHUNG

ITALIEN

VERFASSUNGSGERICHTLICHERECHTSPRECHUNGAUTONOME PROVINZ BOZENSÜDTIROL

LandesgesetzgebungVerwaltungsgerichtlicheRechtsprechung
AUTONOME PROVINZ TRIENTLandesgesetzgebungVerwaltungsgerichtlicheRechtsprechung

EVENTSLITERATURTIPPSImpressum

ÖSTERREICHBUNDESGESETZGEBUNG

Schulbehörden-Verwaltungsreformgesetz, BGBl I Nr 164/2013:Diese (kleine) Reform der Schulverwaltung betrifft in erster Liniedie Schulbehörden des Bundes in den Ländern. Aktuell bestehensolche auf Bezirksebene, auf Landesebene und aufBundesebene. Da sich diese auf das Jahr 1962 zurückgehendeBehördenstruktur nach regionalpolitischen Gegebenheiten alsnicht mehr zeitgemäß erwies, wird die Schulverwaltung durch dieAuflösung der bisherigen Bezirksschulräte mit Wirksamkeit vom1. August 2014 auf zwei Instanzen bzw. zwei Verwaltungsebenenreduziert.

B-VG-Novelle, BGBl I Nr 114/2013 (Einführung einer sog.„Gesetzesbeschwerde“):
Diese B-VG-Novelle sieht mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 2015die Einführung einer sog. „Gesetzesbeschwerde“ beimVerfassungsgerichtshof vor. Demnach erkennt derVerfassungsgerichtshof über die Verfassungswidrigkeit vonGesetzen aufgrund eines Antrages einer Person, die als Parteieiner von einem ordentlichen Gericht in erster Instanzentschiedenen Rechtssache wegen Anwendung einesverfassungswidrigen Gesetzes in ihren Rechten verletzt zu seinbehauptet, und zwar aus Anlass eines gegen diese Entscheidungerhobenen Rechtsmittels. Damit besteht künftig auch in Zivil- und

Euroregionale Vereinigung fürvergleichendes öffentliches Rechtund Europarecht / AssociazioneEuroregionale di Diritto PubblicoComparato ed Europeo, 2013

Redaktion undÜbersetzung

Elisabeth Alber, Maria Bertel,Cristina Fraenkel-Haeberle, AnnaGamper, Matthias Haller, EstherHappacher, Camillo Lutteri,Christian Ranacher, SigmundRosenkranz, Fritz Staudigl, JensWoelk. Alle Angaben ohneGewähr.

Gefördert von

Strafverfahren eine Möglichkeit der direkten Anrufung desVerfassungsgerichtshofes. Durch Bundesgesetz sind bis zum 1.Jänner 2015 noch nähere Ausführungsbestimmungen zuerlassen.

VERFASSUNGSGERICHTLICHERECHTSPRECHUNG

Tiroler Grundverkehrsgesetz 1996 nicht verfassungswidrig –VfGH 18. 10. 2013, G 62/2010:
Ein von einem Drittel der Abgeordneten zum Tiroler Landtaggestellter Antrag gemäß Art. 140 B-VG auf Aufhebung bestimmterRegelungen des land- und forstwirtschaftlichen Grundverkehrswurde vom Verfassungsgerichtshof zum Teil zurück-, im Übrigenabgewiesen.

Die Zurückweisung betrifft im Wesentlichen die angefochtenenBestimmungen der sog. Interessentenregelung (die Landwirteneine Art Vorkaufsrecht einräumt). Im Übrigen werden die von denAntragstellern erhobenen Bedenken vom Verfassungsgerichtshofausdrücklich nicht geteilt. Dies betrifft im Wesentlichen

die – jeweils auf ihre Aufgaben bezogenen – Ausnahmenbestimmter öffentlicher Körperschaften (darunter dieGemeinden) von der Genehmigungspflicht, wobei derVerfassungsgerichtshof der Auffassung der Antragsteller,die Verfassung verpflichte den Gesetzgeber, dieRechtserwerbe der genannten Rechtsträger zur Gänzevon der Genehmigungspflicht auszunehmen, ausdrücklichnicht folgt; vielmehr sei die konkrete Ausgestaltung derAusnahmebestimmung sachlich gerechtfertigt;d

ie Genehmigungsvoraussetzung der „Schaffung, Erhaltungoder Stärkung eines wirtschaftlich gesunden land- undfortwirtschaftlichen Grundbesitzes“; diese liege imöffentlichen Interesse; allerdings weist derVerfassungsgerichtshof darauf hin, dass dieGenehmigungsvoraussetzungen in ihrer Gesamtheit einemErwerb durch Pächter nicht entgegenstehen.

die Genehmigungsvoraussetzung der „Gewährleistung dernachhaltigen ordnungsgemäßen Bewirtschaftung dererworbenen Grundstücke“; es sei sachlich gerechtfertigt,im Wege des Grundverkehrs zu verhindern, dass bislangdieser Nutzung dienende Grundstücke der land- undforstwirtschaftlichen Bewirtschaftung entzogen werden;auch gegen die damit einhergehendePrognoseentscheidung bestehen keineverfassungsrechtlichen Bedenken;

die Bagatellschwelle von 300m2 für die (einmalige)Genehmigungsfreiheit des Erwerbs unmittelbarbenachbarter Grundstücke (sog. Restflächenregelung);diese sei auf Basis einer Durchschnittsbetrachtung, vonder der Gesetzgeber zulässiger Weise ausgehen darf,sachlich gerechtfertigt;

die grundverkehrsbehördliche Genehmigungspflicht fürGrundstücksteilungen; diese sei zur Vermeidung vonUmgehungen sachlich gerechtfertigt.

Fiskalpakt nicht verfassungswidrig – VfGH 3. 10. 2013, SV1/2013:
Der VfGH hat den auf Art. 140a iVm Art. 140 Abs. 1 B-VGgestützten Antrag von 70 Abgeordneten auf Feststellung derVerfassungswidrigkeit des Vertrags über Stabilität, Koordinierungund Steuerung in der Wirtschafts- und Währungsunion (VSKS;sog. „Fiskalpakt“) zum Teil als unzulässig zurückgewiesen, zum

Teil als unbegründet abgewiesen. Im Wesentlichen wurde vonAbgeordneten vorgebracht, dass für den Abschluss derartweitreichender Regelungen, wie sie der Fiskalpakt vorsieht, einBeschluss des „einfachen Gesetzgebers“ nicht ausreiche undvielmehr ein mit 2/3-Mehrheit zu beschließendesVerfassungsgesetz notwendig gewesen wäre. Dem folgte derVerfassungsgerichtshof nicht. Vielmehr stellte er grundsätzlichfest, dass auch der „einfache Gesetzgeber“ weitreichendeFestlegungen mit budgetären Konsequenzen treffen kann, diessei im demokratisch-parlamentarischen System des B-VG seinepolitische Gestaltungsaufgabe und nicht allein einer„Verfassungsmehrheit“ vorbehalten. Auch bedurfte der Abschlussdes Fiskalpakts, weil es sich dabei um einen völkerrechtlichenVertrag außerhalb des Unionsrechts handelt, nicht der fürUnionsverträge vorgeschriebenen 2/3 Mehrheit im Nationalrat.Zudem übersteige die im Fiskalpakt vorgesehene Übertragungvon Zuständigkeiten an Organe der Europäischen Union nichtden Rahmen des verfassungsrechtlich Zulässigen. Auch dieverfassungsrechtlichen Regelungen über den Bundeshaushaltwerden dadurch nicht verletzt.

TIROLER LANDESGESETZGEBUNG

Hinweis:
Die Landesgesetzblätter sind auf der Homepage des Landes Tirol(http://www.tirol.gv.at/themen/politik/landesgesetzblatt/),konsolidierte Fassungen der betreffenden Gesetze im RIS(http://www.ris.bka.gv.at/Lr-Tirol/) abrufbar.
Die dazugehörigen Regierungsvorlagen samt ErläuterndenBemerkungen sind auf der Homepage des Tiroler Landtages(http://www.tirol.gv.at/landtag/) unter Parlamentarische Materialien(Gastzugang) abrufbar.

Berufsschulorganisationsgesetz (Novelle), LGBl 72/2013:
Trifft die zur Einbeziehung von Facharbeiter-Intensivausbildungenin das Schema der überbetrieblichen Lehrausbildungerforderlichen gesetzlichen Regelungen.

Geschäftsordnung des Tiroler Landtages (Novelle), LGBl73/2013:
Betrifft die Einrichtung eines ständigen Petitionsausschusses imTiroler Landtag sowie die nähere Regelung der Behandlung vonPetitionen einschließlich der Schaffung der Möglichkeit, an denLandtag gerichtete Petitionen im Internet mit einerentsprechenden Erklärung zu unterstützen (siehehttp://www.tirol.gv.at/landtag/petitionen/).

Tiroler Gas-, Heizungs- und Klimaanlagengesetz 2013, LGBl111/2013:
Führt das Gas-, Heizungs- und Klimaanlagenrecht in einemGesetz zusammen und dient der Umsetzung der Richtlinie2010/31/EU über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäudensowie der Vereinbarung zwischen den Ländern gemäß Art 15a B-VG über das Inverkehrbringen von Kleinfeuerungen und dieÜberprüfung von Feuerungsanlagen und Blockheizkraftwerken,LGBl 120/2012.

Novellen im Dienstrecht der Landes- und Gemeindebediensteten,LGBl 112/2013 bis 118/2013:
Diese betreffen – neben weiteren dienstrechtlichen Anpassungen– insbesondere verschiedene Antikorruptionsmaßnahmen, mitdenen Empfehlungen des Evaluierungsberichts der

Staatengruppe gegen Korruption (GRECO) Rechnung getragenwird, wie zB durch Regelungen zum Schutz von Hinweisgebern(„whistle blower“) oder betreffend den Wechsel von Landes- undGemeindebediensteten in die Privatwirtschaft („post-public-employment“).

Elektronische Kundmachung des Landesgesetzblattes – Landes-Verlautbarungsgesetz 2013, LGBl 125/2013:
Im Zuge der Neufassung des Landes-Verlautbarungsgesetzeswerden auch die gesetzlichen Grundlagen für die elektronischeauthentische Kundmachung des Landesgesetzblattes imRechtsinformationssystem des Bundes (RIS) ab dem 1. Jänner2014 geschaffen. Ab diesem Zeitpunkt wird zudem auch dasAmtsblatt „Bote für Tirol“ auf der Internetseite des Landeselektronisch authentisch kundgemacht werden.

2. Tiroler Verwaltungsgerichtsbarkeits-Anpassungsgesetz, LGBl130/2013:
Diese zweite Etappe gesetzlicher Maßnahmen zur Anpassungder Landesrechtsordnung an die Einführung einerLandesverwaltungsgerichtsbarkeit am 1. Jänner 2014 (siehe dazuauch unten) betrifft vor allem notwendige Adaptierungen inverfahrensrechtlicher Hinsicht unter Berücksichtigung des vomBund im Frühjahr 2013 erlassenen Verfahrensrechts für dieneuen Verwaltungsgerichte. Weiters werden auch die aufgrunddes Ausschlusses des innergemeindlichen Instanzenzuges inlandesgesetzlich geregelten Angelegenheiten des eigenenWirkungsbereiches der Gemeinde erforderlichenÜbergangsregelungen für am 1. Jänner 2014 aufGemeindeebene anhängige Berufungsverfahren getroffen.Geändert werden insgesamt 85 Landesgesetze; dasAgrarbehördengesetz 1948 wird zur Gänze aufgehoben, womiteine Straffung der Verwaltungsstruktur auch in diesen Bereichenverbunden ist.

Erste Flächenwidmungspläne elektronisch kundgemacht:
Seit dem 1. September 2013 sind die Flächenwidmungspläne vonsieben Gemeinden (Inzing, Kartitsch, Kundl, Langkampfen,Pfaffenhofen, Ramsau im Zillertal, Schwaz) elektronisch imInternet kundgemacht (http://www.tirol.gv.at/ ElektronischerFlächenwidmungsplan). Die technischen Grundlagen sind in einerVerordnung der Landesregierung (LGBl 74/2013) geregelt. ImLauf der nächsten Jahre soll die elektronische Kundmachungsukzessive auf die Flächenwidmungspläne alle TirolerGemeinden ausgedehnt werden. Bereits heute ist die Widmungeines Grundstückes zur Information online parzellenscharf überdas System tiris (http://tiris.tirol.gv.at) abrufbar.

UVS-RECHTSPRECHUNG

Hinweis: Die Judikatur der UVS ist abrufbar unterhttp://www.ris.bka.gv.at/Uvs/.

UVS Tirol 10.7.2013, 2013/18/0590-1; Ausnahmen vomNachtfahrverbot auf der A 12:
Dem Antrag auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung gemäßVerordnung des Landeshauptmannes LGBl Nr 64/2010 über dasNachtfahrverbot auf der A 12 Inntal Autobahn nach dem IG-L fürdie Verwendung von fünf Schwerfahrzeugen wurde beiBehandlung der Berufung befristet Folge gegeben. Eine solcheAusnahmegenehmigung ist in jedem Fall und damit unabhängigvon der Durchführung einer Interessenabwägung im Sinne der

Vorgaben des § 14 Abs 3 IG-L erst dann zu erteilen, wenn dieFahrt nicht durch organisatorische Mittel vermieden werden kann.In der mündlichen Verhandlung vor dem UVS wurde von derAntragstellerin nachvollziehbar dargelegt, dass bei derZulieferung zu den Kunden der Antragstellerin, nämlich vonGastronomiebetrieben sowie von Supermärkten einerHandelskette, nicht immer gewährleistet werden kann, dasstatsächlich der überwiegende Anteil an Produkten auf Grund ihrerEigenschaft als „leicht verderblich“ im Sinne der zitiertenVerordnung des Landeshauptmannes schon von Haus aus vomTransportverbot ausgenommen wäre. Zumal die Antragstellerinauch keine Handhabe in Bezug auf die Lagerhaltung dieserKunden hat, sind organisatorische Maßnahmen, mit Hilfe dererdie beantragten Ausnahmegenehmigungen nicht erforderlichwären, nicht ersichtlich.
Durch die Erteilung der entsprechendenAusnahmegenehmigungen für Fahrten im Zusammenhang mitder Nahversorgung können zusätzliche Transportfahrtenvermieden werden. Dies liegt jedenfalls genauso im öffentlichenInteresse wie die Versorgung der Bevölkerung mit den Güterndes täglichen Bedarfs. Außerdem wurde im Rahmen derAntragsmodifikation auch dadurch auf die Interessen derLuftreinhaltung Bedacht genommen, dass vom Antrag keine LKWmehr erfasst werden, die einen Schadstoffausstoß schlechter alsjenem der Euroklasse 4 aufweisen. Nach dem durchgeführtenVerwaltungsverfahren, insbesondere auch nach der erfolgtenEinschränkung des Antrages, ist weiters davon auszugehen, dassdurch die Erteilung der beantragten Ausnahmegenehmigungkeine bedeutende Ausweitung der Transportfahrten in der Nacht,sondern jedenfalls eine Optimierung der Auslastung derFahrzeuge erfolgt. Es mag zwar auch zu Mehrfahrten kommen,diesen steht aber genauso die Reduktion der Fahrten zu denTagesstunden gegenüber.
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UVS Tirol 4.6.2013, 2013/18/0590-1; Beschlagnahme vonGlückspielautomaten:
In diesem Erkenntnis wird die im Rahmen einerfinanzbehördlichen Kontrolle erfolgte beschlagnahme vonGlückspielautomaten bestätigt, weil das Ermittlungsverfahrenzweifelsfrei ergeben hat, dass jedenfalls der Verdacht besteht,dass im gegenständlichen Lokal mit den beiden Geräten, beidiesen verbotenen Ausspielungen fortgesetzt (mindestens seiteinem Jahr) gegen § 52 Abs 1 Z 1 des Glücksspielgesetzesverstoßen worden ist. Nach der Rechtsprechung desVerwaltungsgerichtshofes ist die Zuständigkeit derVerwaltungsbehörde für die Anordnung der Beschlagnahme auchdann gegeben, wenn ein Einsatz von mehr als Euro 10,00 proSpiel möglich ist. Ob schlussendlich tatsächlich eine Bestrafungdes Geschäftsführers der Berufungswerberin zu erfolgen hat, wirderst im Verwaltungsstrafverfahren zu klären sein.

Für das reine Beschlagnahmeverfahren war die weitereAufnahme von Beweisen (beantragt wurde in der Berufunginsbesondere sämtliche bei der Kontrolle anwesende Beamtenals Zeugen zu vernehmen) nicht erforderlich. Insbesondereaufgrund dieser Umstände war auch die Durchführung derbeantragten Berufungsverhandlung nicht notwendig, zumal imSinne des § 51e Abs 4 VStG die Aktenlage erkennen ließ, dassdie mündliche Erörterung eine weitere Klärung der Sache(Beschlagnahme Verdacht eines fortgesetzten Verstoßes gegen §52 Abs 1 Z 1 des GSpG) nicht erwarten lassen hat und dem auchnicht Art 6 Abs 1 EMRK entgegengestanden ist.

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Inkrafttreten der Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 2012mit 1. Jänner 2014

Mit Beginn des Jahres 2014 tritt eine grundlegende Reform desVerwaltungsrechtsschutzes in Österreich in Kraft. An die Stelledes bisherigen administrativen Instanzenzugs tritt nunmehr nachder Entscheidung durch die Behörde eine zweistufigeVerwaltungsgerichtsbarkeit. In Tirol gehen neben dem UVS 15weitere Sonderbehörden im Landesverwaltungsgericht auf. Mitden neuen Landesverwaltungsgerichten erhalten die Länder aucherstmals Anteil an der Staatsfunktion Gerichtsbarkeit.

Die neuen Verwaltungsgerichte werden umfassend Rechtsschutzin fast allen Verwaltungsangelegenheiten gewährleisten. An dieStelle der Berufung an eine Verwaltungsbehörde tritt dieBeschwerde an ein Verwaltungsgericht, der Zugang zumVerwaltungsgerichtshof wird zur Gänze neu geregelt und aufRechtsfragen grundsätzlicher Bedeutung beschränkt, die im Wegeiner Revision gegen Entscheidungen der Verwaltungsgerichteerster Instanz an diesen herangetragen werden können. DasVerfahrensrecht der Verwaltungsgerichte ist für dasBundesverwaltungsgericht und die Landesverwaltungsgerichte imVerwaltungsgerichtsverfahrensgesetz – VwGVG, für dasBundesfinanzgericht in der Bundesabgabenordnung – BAOgeregelt.

Das Landesverwaltungsgericht in Tirol, das sich in den letztenMonaten bereits konstituiert und auch schon seineGeschäftsverteilung beschlossen und kundgemacht hat (sieheBote für Tirol 979/2013; www.tirol.gv.at/bote/), wird seinen Sitz ambisherigen Standort des Unabhängigen Verwaltungssenats inTirol in 6020 Innsbruck, Michael-Gaismair-Straße 1, haben. SeineInternetadresse wird (ab dem 1. Jänner 2014) lauten: www.lvwg-tirol.gv.at.

ITALIEN

VERFASSUNGSGERICHTLICHERECHTSPRECHUNG

http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do

Urteil Nr. 114/2013:
Antrag auf Verfügbarkeit von Grundstücken anstelle der Erklärungöffentlichen Nutzens bezüglich kleiner hydroelektrischerAbleitungen – gehört nicht zur Verfassungsmaterie derEnergieproduktion, sondern zu jener der Enteignungen und derVerwendung im Wasserrecht, die im Autonomiestatut vonTrentino-Südtirol vorgesehen ist – kein Widerspruch zu denstaatlichen Vorschriften in diesem Bereich oder zu denVerfassungsgrundsätzen der Gleichheit und der freienUnternehmerinitiative (g.u. 5 giugno 2013, I serie speciale, n. 23).Link

Urteil Nr. 122/2013:
Aufnahme der Valdastico Nord-Autobahn in das transeuropäischeVerkehrsnetz, auf Vorschlag des Staates, entlässt den Staat nichtaus der Notwendigkeit des Einvernehmens mit der Provinz Trentoin Bezug auf ihre Realisierung, entsprechend der

Durchführungsbestimmungen zum Autonomiestatut: überdies istdie Aufnahme lediglich eine Bedingung für den eventuellenZugang zu europäischen Finanzmitteln (g.u. 12 giugno 2013, Iserie speciale, n. 24)

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Urteil Nr. 133/2013:
Normenkontrollverfahren über das Gesetz der Autonomen RegionTrentino/Südtirol v. 14. Dezember 2011, Nr. 8 (Bestimmungen zurErstellung der Haushaltsvorlage für das Geschäftsjahr 2012 undfür den Mehrjahreszeitraum 2012-2014 der Autonomen RegionTrentino-Südtirol – Haushaltsrahmengesetz).

Urteil Nr. 145/2013:
Primäre Gesetzgebungsbefugnis der autonomen Provinzen aufdem Sachgebiet der Steinbrüche – findet eine Grenze in derausschließlichen Gesetzgebungsbefugnis des Staates imUmweltbereich. Verlängerung der Arbeiten zur Rekultivierung vonSteinbrüchen – kann nicht die Umweltverträglichkeitsprüfungumgehen, auch weil die Landesregelung in diesem BereichÜberwachungsmaßnahmen vorsieht, die in Übereinstimmung mitverschiedenen Umweltschutzniveaus vorgenommen werden(einschließlich des unionsrechtlichen). (g.u. 26 giugno 2013, Iserie speciale, n. 26).
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Urteil Nr. 172/2013:
Differenzierte Voraussetzungen für den Zugang zuFürsorgemaßnahmen – diese müssen in Bezug auf Bedarf undBeschwernis verhältnismäßig sein, auch für im Verhältnis zu denwesentlichen Mindestleistungen weitergehende Maßnahmen –daraus folgende Unrechtmäßigkeit der Voraussetzungendreijähriger Ansässigkeit und des Besitzes spezifischerAufenthaltstitel für Nicht-EU Bürger (g.u. 10 luglio 2013, I seriespeciale, n. 28).
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Urteil Nr. 176/2013:
Normenkontrollverfahren über das Gesetz der AutonomenProvinz Bozen/Südtirol v. 28. November 2001 Nr. 17 (Gesetz überdie geschlossenen Höfe) infolge einer Klage des BoznerLandesgerichts, Nebenstelle Bruneck.

Urteil Nr. 187/2013:
Öffentliche Arbeiten – Vorteilhaftere Regelung, die sich aus demAutonomiestatut ergibt – beinhaltet die Anwendung der jeweiligenSchranken aus dem europarechtlichenKonkurrenzschutzgrundsatz sowie aus den Grundsätzen derRechtsordnung, einschließlich jener des Privatrechts – darausfolgende Verfassungswidrigkeit der Trentiner Landesvorschriftenzu den Modellausschreibungen (die aus Gründen derEinheitlichkeit für die Vertragsüberwachungsbehörde reserviertsind) und den Berufsgebühren (g.u. 17 luglio 2013, I seriespeciale, n. 29).
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Beschluss Nr. 206/2013:
Jahresvertretungen zur Besetzung der Lehrerstellen –aufeinanderfolgende zeitlich befristete Arbeitsverträge –Behauptung eines Widerspruchs zu europarechtlichenVorschriften – unvollständige Rekonstruktion der Rechtslage nachder u.a. zeitlich befristete Verträge im öffentlichen Dienst nicht in

unbefristete Verträge umgewandelt werden können – darausfolgender Mangel der Unerheblichkeit der Fragen (g.u. 24 luglio2013, I serie speciale, n. 30).
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Urteil Nr. 219/2013:
Gesetzesverordnung zum Fiskalföderalismus – nicht unmittelbarauf die Sonderautonomien anwendbar – Verfassungswidrigkeitder Normen, die anderes bestimmen. Vorschrift überAbschlussbericht am Ende der Gesetzgebungsperiode – gehtverfassungswidrig über die Delegierung hinaus. FinanzielleZerrüttung – Abberufung des Vorsitzenden des Ausschusses(nicht wegen Tätigkeiten eines Kommissars, die ihm nichtvollständig zurechenbar sind) und Auflösung des Rates – inÜbereinstimmung mit der Verfassung – die Zuweisung vonFunktionen an den Rechnungshof und die Bindungswirkung derStellungnahme des Parlamentsausschusses verändern dieverfassungsrechtlichen Gleichgewichte. Regionale Beamte undRechnungsprüfer – Amtsverbot wegen des Vorwurfs finanziellerZerrüttung geht über die Delegierung hinaus – ihr Amtsverlustgreift in verfassungswidriger Weise in die regionale Organisationein (Finanzkoordinierung). Prüfung des gesamtenverwaltungsmäßigen und buchhalterischen Geschäftsgangs derRegion obliegt der Regierung und nicht dem Rechnungshof –überschreitet die Grenzen der Datenerhebung zu Zwecken derFinanzkoordinierung unter Verletzung der regionalenKompetenzen (g.u. 24 luglio 2013, I serie speciale, n. 30)
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Urteil Nr. 221/2013:
Reduzierung einzelner Ausgabenposten aufgrund staatlicherNormen – Bestätigung, welche den Regionen keine detailliertenSparmaßnahmen auferlegt, sondern sie verpflichtet ähnlicheinschneidende Maßnahmen im Haushaltssaldo vorzunehmen –es handelt sich um allgemeine Grundsätze der Koordinierung deröffentlichen Finanzen, die auch für die Regionen mit Sonderstatutverpflichtend gelten und für die nicht Art. 79 desAutonomiestatutes greift, der in besonderer Weise lediglich deninternen Stabilitätspakt regelt (g.u. 24 luglio 2013, I serie speciale,n. 30).
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Urteil Nr. 233/2013:
Integriertes Wasserhaushaltssystem – Bestätigung, dass dieseszu den durch das Autonomiestatut dem Land zugewiesenenKompetenzen gehört, die nicht durch staatliche Kompetenzen inden Bereichen der Umwelt und der Konkurrenz eingeschränktwerden können, die im neuen Verfassungstext vorgesehen sind:dies gilt auch für Tarifmodelle, die im Übrigen in einheitlicherWeise durch die Festlegungen der staatlichen und europäischenGesetzgeber geregelt sind (g.u. 31 luglio 2013, I serie speciale, n.31)
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Urteil Nr. 252/2013:
Zuständigkeitskonflikt mit dem Staat aufgrund der Anordnungenzur Beschlagnahme der Belege zu den Ausgaben in derZuständigkeit des Landeshauptmanns durch die regionaleStaatsanwaltschaft beim rechtsprechenden Senat desRechnungshofs für Trentino-Südtirol.

Urteil Nr. 255/2013:

Normenkontrollverfahren über das Gesetz der AutonomenProvinz Bozen/Südtirol v. 11. Oktober 2012, Nr. 16(Arzneimittelversorgung).

Urteil Nr. 263/2013:
Normenkontrollverfahren über das Gesetzesdekret v. 22. Juni2012, Nr. 83 (Dringende Maßnahmen für dasWirtschaftswachstum Italiens), das mit Änderungen in das Gesetzv. 7. August 2012, Nr. 134 umgewandelt wurde.

AUTONOME PROVINZ BOZEN SÜDTIROL

Landesgesetzgebung

http://www.consiglio.provincia.thttp://www.regione.taa.it/bur/bollettino_1e2.asp?numero_bu=19&descriz=Bollettino&anno_bu=2013

Landesgesetz Nr. 13 v. 17/09/2013:
Änderung des Landesgesetzes vom 20. Juli 2006, Nr. 7,„Bestimmungen in Zusammenhang mit dem Nachtragshaushaltdes Landes Südtirol für das Finanzjahr 2006 und für denDreijahreszeitraum 2006 2008“ (B.U. Nr. 39 v. 24.9.2013)
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Landesgesetz Nr. 14 v. 17/09/2013:
Änderung des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13,„Wohnbauförderungsgesetz“ (B.U. Nr. 39 v. 24.9.2013)
Link

Landesgesetz Nr. 15 v. 17/09/2013:
Vergabe der öffentlichen Dienstleistung der Erdgasverteilung inder Autonomen Provinz Bozen (B.U. Nr. 39 v. 24.9.2013)
Link

Landesgesetz Nr. 16 v. 17/09/2013:
Änderung des Landesgesetzes vom 20. Dezember 2012, Nr. 22,und des Landesgesetzes vom 8. März 2013, Nr. 3 (B.U. Nr. 39 v.24.9.2013)
Link

Landesgesetz Nr. 28 v. 17/10/1981:
Wiederveröffentlichung in ladinischer Sprache (Gadertalerisch)Ordnung des Landesbetriebes für Forst- und Domänenverwaltungin der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol (B.U. Nr. 40 v.1.10.2013)
Link

Landesgesetz Nr. 14 v. 17/09/2013:
Wiederveröffentlichung in ladinischer Sprache (Gadertalerisch)Änderung des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13,"Wohnbauförderungsgesetz" (B.U. Nr. 41 v. 10.10.2013)
Link

Landesgesetz Nr. 11 v. 19/07/2013:
Richtigstellung Bestimmungen auf den Sachgebieten Handwerk,Industrie, Verwaltungsverfahren, Wirtschaftsförderung,Transportwesen, Handel, Berufsbildung, Gastgewerbe,Skigebiete, Berg- und Skiführer, Skischulen und Skilehrer,Schutzhütten, Vermögensverwaltung und öffentlicher

Personennahverkehr sowie Forderung für emissionsarmeFahrzeuge und Rundfunkförderung (B.U. Nr. 42 v. 16.10.2013)Link

Verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung

Beschluss Nr. 162/2013:
Antrag der Mifra KG auf Gewährung von einstweiligemRechtsschutz in Bezug auf den Rekurs auf Aufhebung derAnordnung des Vizebürgermeisters der Gemeinde Bozenhinsichtlich der Entfernung von Spielautomaten bei gleichzeitigerAussetzung der Genehmigung zur Führung des öffentlichenBetriebes bis zur erfolgten Entfernung – Abweisung
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Beschluss Nr 164/2013:
Antrag der Wwf Italia Onlus auf Gewährung von einstweiligemRechtsschutz in Bezug auf den Rekurs auf Aufhebung desBeschlusses der Landesregierung betreffend die Genehmigungdes Projektes zur skitechnischen Verbindung der Skigebiete Helmund Rotwand – Annahme
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Urteil Nr. 199/2013:
Rekurs der ZH – General Construction Company AG aufAufhebung der Zuschlagserteilung an die Unionbau GmbH desAuftrages zur Errichtung einer Kletterhalle in Bruneck –Anschlussrekurs der Unionbau GmbH auf Aufhebung derAusführungen des Auftraggebers in jenem Teil, in dem derRekurssteller nicht vom Verfahren ausgeschlossen wurde –Annahme des Anschlussrekurses und damit einhergehendeUnzulässigkeit des Hauptrekurses
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Urteil Nr. 214/2013:
Rekurs von Vincenzo Cudemo auf Aufhebung eines Dekretes derProvinz Bozen, mit welchem die Enteignung ohne jeglicheEntschädigung von Teilen seines Grundstücks verfügt wurde –Annahme
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Urteil Nr. 223/2013:
Rekurs der Gatterer Holding GmbH auf Aufhebung derSchließungsverfügung der Gemeinde Bruneck nach erfolgterAufnahme einer Detailhandelstätigkeit in einer Industriezone –Liberalisierung – Verfassungswidrigkeit des der Schließungzugrundeliegenden Landesgesetzes – Annahme
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Urteil Nr. 226/2013:
Rekurs der Gemeinde Prettau auf Aufhebung des Beschlussesder Landesregierung zur Konzessionserneuerung an dieElektrizitätswerk OHG zur Führung des E-Werks beimBergbaumuseum in Prettau und zur Gebrauchsüberlassung derAnlagen – Unzulässigkeit aufgrund fehlender Gerichtsbarkeit desVerwaltungsgerichts zugunsten des Obersten Gerichts füröffentliche Gewässer
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Urteil Nr. 296/2013:

Rekurs von Giorgio Holzmann et alii auf Aufhebung desProtokolls zur Überprüfung der Kandidatenlisten vonseiten derzentralen Wahlbehörde des Landes, mit welchem die Liste Fratellid’Italia von der Landtagswahl 2013 ausgeschlossen wurde –Abweisung
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Urteil Nr. 298/2013:
Rekurs von Domenica Pacchioni und Alessio Oss Emer aufAufhebung der Anordnung der Gemeinde Bozen, mit welcher derRekurssteller widerrechtlich errichtete Bauten beseitigen und denursprünglichen Zustand wiederherstellen sollte –Vertrauensgrundsatz aufgrund des langen Zeitintervalls seit derErrichtung der Bauten – mangelndes öffentliches Interesse –Annahme
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AUTONOME PROVINZ TRIENT

Landesgesetzgebung (Auswahl)

Landesgesetz TN vom 15.5.2013, Nr. 9:
"Weitere Maßnahmen zugunsten des Wirtschaftssystems und derFamilien" b.u. 15 maggio 2013, n. 20, straord.
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Landesgesetz TN vom 1.7.2013, Nr. 10:
"Maßnahmen zur Förderung des lebenslangen Lernens und derZertifizierung von Kompetenzen" b.u. 2 luglio 2013, n. 27, suppl.n. 2.
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Landesgesetz TN vom 1.7.2013, Nr. 11:
"Änderungen am Landesgesetz zu den kulturellen Aktivitäten:Maßnahmen zur Förderung von Aufführungen" b.u. 2 luglio 2013,n. 27, suppl. n. 2.
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Landesgesetz TN vom 1.7.2013, Nr. 12:
"Realisierung von aufgestockten Unterkünften. Ergänzung zumLandesgesetz über Campingplätze 2012" b.u. 2 luglio 2013, n.27, suppl. n. 2.
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Landesgesetz TN vom 1.7.2013, Nr. 13:
"Maßnahmen zur Transparenz der hydroelektrischenGenehmigungen. Ergänzung des Landesgesetzes vom 6.3.1998,Nr. 4 (Vorschriften zur Durchführung des Dekretes desStaatspräsidenten vom 26.3.1977, Nr. 235. Einrichtung einesLandessonderbetriebes für Energie, Regelung über dieVerwendung der dem Land nach Art. 13 des Autonomiestatuteszustehenden elektrischen Energie, Kriterien zur Erstellung einesVerteilungsplanes und Änderungen an den Landesgesetzen15.12.1980, Nr. 38 und 13.7.1995, Nr. 7)" b.u. 2 luglio 2013, n. 27,suppl. n. 2.
Link

Landesgesetz TN vom 1.7.2013, Nr. 14:
"Änderungen am Landesgesetz zur Unternehmensförderung" b.u.2 luglio 2013, n. 27, suppl. n. 2.

Link

Landesgesetz TN vom 22.7.2013, Nr. 15:
"Änderungen am Landesgesetz vom 28.5.2009, Nr. 7 (Einrichtungeines Landesjugendrates)"
b.u. 23 luglio 2013, n. 30
Link

Landesgesetz TN vom 9.8.2013, Nr. 16:
"Vorschriften zur Erstellung des Jahreshaushalts 2014 und desMehrjahreshaushalts 2014-2016 der Autonomen Provinz Trento(Landesfinanzgesetz 2014)" b.u. 13 agosto 2013, n. 33, suppl. n.3.
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Landesgesetz TN vom 9.8.2013, Nr. 17:
"Haushaltsplan der Autonomen Provinz Trento für dasHaushaltsjahr 2014 und den Mehrjahreshaushalt 2014-2016" b.u.13 agosto 2013, n. 33, suppl. n. 3.
Link

Landesgesetz TN vom 17.9.2013, Nr. 18:
"Verabschiedung des allgemeinen Rechenschaftsberichts derAutonomen Provinz Trento für das Haushaltsjahr 2012" b.u. 24settembre 2013, n. 39, suppl. n. 1.

Landesgesetz TN vom 17.9.2013, Nr. 19:
"Landesregelung über die Umweltverträglichkeitsprüfung.Änderungen an der Gesetzgebung zu Umwelt und Territorium undam Landesgesetz vom 15.5.2013, Nr. 9 (Weitere Maßnahmenzugunsten des Wirtschaftssystems und der Familien)" b.u. 24settembre 2013, n. 39, suppl. n. 1.

Verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung

Urteil Nr. 178/2013:
Rekurs der Industria Italiana Porfido S.r.l. gegen die GemeindeAlbiano und die Autonome Provinz Trento auf Annullierung desGemeindebeschlusses Nr. 67, vom 8.9.2011 (in Ausführung desneuen Landesgesetzes zu den Steinbrüchen vom 24.10.2006, Nr.7), mit dem für das der Klägerin zugewiesene Steinbruch-Los dasHöchstabbauvolumen und die Bedingungen für die Rekultivierungfestgesetzt wurden – teilweise Begründetheit.

Urteil Nr. 221/2013:
Rekurs der Euromatic S.r.l. gegen die Gemeinde Mezzolombardound die Autonome Provinz Trento auf Annullierung desGemeindebeschlusses Nr. 13, vom 27.3.2012, mit dem dieKriterien für die Aufstellung neuer Glücksspielautomatenbeschlossen wurden, in Ausführung der Inhalte des Art. 13 bisdes LG vom 14.7.2000, Nr. 9 – teilweise Begründetheit.

Urteil Nr. 228/2013:
Rekurs der PAM Panorama s.p.a. gegen die Gemeinde Trentound die Autonome Provinz Trento auf Annullierung desGemeindebeschlusses der Gemeinde Trento vom 16.12.2011, mitdem die Ladenschlusszeiten für den Einzelhandel für 2012festgelegt wurden (in Ausführung des Landesgesetzes Nr. 17,vom 30.7.2010) – Abweisung.

Urteil Nr. 227/2013:
Rekurs der Gruppo Coin s.p.a. gegen die Gemeinde Trento unddie Autonome Provinz Trento auf Annullierung desGemeindebeschlusses der Gemeinde Trento vom 18.12.2011, Nr.47/58, mit dem die Ladenschlusszeiten für den Einzelhandel für2013 festgelegt wurden (in Ausführung des Landesgesetzes Nr.17, vom 30.7.2010) – Nichtverhandelbarkeit und teilweiseAbweisung.

EVENTS

Am 29.11.2013 organisierte die Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino in Zusammenarbeit mit der Euroregionalen Vereinigungfür vergleichendes öffentliches Recht und Europarecht und derRechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Trient eineFachtagung über das Recht auf Gesundheit und die Mobilität derPatienten innerhalb der Europaregion. Im Zentrum der Tagungstand die Richtlinie 24/2011/EU der Europäischen Union, die dieMitgliedsstaaten dazu anhält, die nötigen rechtlichenRahmenbedingungen für die Realisierung bis zum 25. Oktober2013 zu schaffen. Bei der ganztägigen Veranstaltung wurdenrechtliche Aspekte dieses für die Europaregion äußerst wichtigenThemas beleuchtet und der Status quo der Umsetzung dereuropäischen Richtlinie in Tirol, Südtirol und dem Trentinodiskutiert.
Am 17. Januar 2014 findet an der EURAC die internationaleTagung “Mehrebenendemokratie und Bürgerbeteiligung” statt.Damit endet das zweijährige Forschungsprojekt mit dem Titel“Föderalismus, alternative Demokratieformen und BetterGovernance”, das in Kooperation zwischen dem EURAC-Institutfür Föderalismus- und Regionalismusforschung und derDeutschen Universität für VerwaltungswissenschaftenSpeyer/dem Deutschen Institut für Öffentliche Verwaltung Speyerdurchgeführt wurde.

“The Practicalities of Economic Federalism: A Critical review ofHow to Apply the Lessons of Fiscal Autonomy in Practice”
Bei der zweiten Ausgabe des „EURAC Federal Scholar inResidence” hat eine international besetzte Fachjury von alleneingereichten wissenschaftlichen Arbeiten jene von Prof. AndrewHughes Hallett als beste auserkoren. Die Arbeit “ThePracticalities of Economic Federalism: A Critical Review of How toApply the Lessons of Fiscal Autonomy in Practice” hat die Juryvor allem durch die innovative Forschungsmethodik überzeugt.Professor Andrew Hughes Hallett war an über 15 Universitäten inEuropa und in den Vereinigten Staaten tätig. Außerdem ist erBerater verschiedenster internationaler Organisationen imBereich Wirtschaft und Steuerwesen. Am 10. Februar 2013 wirder im Rahmen einer öffentlichen Vorlesung seineForschungsarbeit an der EURAC vorstellen, die sich u.a. auf diewirtschaftlich-fiskalische Zukunft Schottlands bezieht. Derzeit istProf. Andrew Hughes Hallett an der Universität George Mason(USA) und der Universität St. Andrews in Schottland tätig. NähereInformationen zur Person, dem Programm und der Vorlesungerhalten sie unter www.eurac.edu/sfere

Winter School Federalism and Governance

Vom 03.-14. Februar 2014 findet die fünfte Winter SchoolFederalism and Governance statt. Die 2014 Ausgabe fokussiertsich auf die Thematik „Federalism and Multilevel

Copyright © 2013

Constitutionalism“. Die erste Woche wird an der UniversitätInnsbruck ausgetragen, die zweite Woche an der EURAC. Fürnähere Informationen: www.eurac.edu/winterschool

EURAC Federal Scholar in Residence 2015 –BEWERBUNGSFRIST: 1. Juli 2014!
Das EURAC-Institut für Föderalismus- undRegionalismusforschung nimmt Bewerbungen entgegen für dasForschungsstipendium EURAC Federal Scholar in Residence2015. Das Programm richtet sich an Nachwuchsforscher,postgraduale Studierende und Praktiker mit beruflichen oderuniversitären Erfahrungen im Bereich der vergleichendenFöderalismus- und Regionalismusforschung. Interessierte könnenein unveröffentlichtes Manuskript bis zum 1. Juli 2014 indeutscher, italienischer, englischer, spanischer oder französischerSprache einreichen. Informationen zum “EURAC Federal Scholarin Residence Programme“ unter www.eurac.edu/federalscholar.

LITERATURTIPPS

Alberton Mariachiara (Hg), Toward the Protection of Biodiversityand Ecological Connectivity in Multi-Layered Systems (2013)

Bußjäger Peter/Gamper Anna/Ranacher Christian/SonntagNiklas (Hg), Die neuen Landesverwaltungsgerichte (2013)

Gamper Anna, Autochthoner versus europäischerKonstitutionalismus? Ein Streifzug durch die liechtensteinischeVerfassung, in Schumacher/Zimmermann (Hg), 90 JahreFürstlicher Oberster Gerichtshof. Festschrift für Gert Delle Karth(2013) 263 ff

Palermo Francesco/Parolari Sara/Valdesalici Alice (Hg),Federalismo fiscale e autonomie territoriali: lo stato dell’artenell’Euregio Tirolo-Alto Adige/Südtirol-Trentino (2013)

Palermo Francesco/Matteo Nicolini, Il Bicameralismo –Pluralismo e limiti della rappresentanza in prospettiva comparata(2013)

Poggeschi Giovanni (Hg), Language Rights and Duties in theEvolution of Public Law, Band 23, Minderheiten und Autonomien(2013)

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2/2013
December 2013

Verwaltungsgerichtsbarkeits-Ausführungsgesetz 2013, BGBl. I33/2013:
Als weiteren Reformschritt hat der Bund nunAusführungsregelungen zur Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle2012 erlassen. Das Verwaltungsgerichtsbarkeits-Ausführungsgesetz enthält ein Bundesgesetz über das Verfahrenvor den Verwaltungsgerichten (ausgenommen desBundesverwaltungsgerichts für Finanzen) in Ausführung zu Art.136 Abs. 2 B-VG, ein Verwaltungsgerichtsbarkeits-Übergangsgesetz, das die Überführung anhängiger Verfahren aufdie neuen Verwaltungsgerichte regelt, Ausführungsbestimmungenim Verwaltungsgerichtshofgesetz (insbesondere die nähereAusgestaltung der Revision) und imVerfassungsgerichtshofgesetz sowie die Einführung deselektronischen Rechtsverkehrs beim Verfassungsgerichtshof.Weitere wichtige Änderungen betreffen das Einführungsgesetz zuden Verwaltungsverfahrensgesetzen 2008, das AllgemeineVerwaltungsverfahrensgesetz 1991, das Verwaltungsstrafgesetz1991, das Verwaltungsvollstreckungsgesetz 1991, das EU-Verwaltungsstrafvollstreckungsgesetz, das Zustellgesetz, dasFinanzstrafgesetz, die Exekutionsordnung, dasBundesministeriengesetz 1986, das Amtshaftungsgesetz, das

Euroregionale Vereinigung fürvergleichendes öffentliches Rechtund Europarecht / AssociazioneEuroregionale di Diritto PubblicoComparato ed Europeo, 2013

Redaktion undÜbersetzung

Maria Bertel, Cristina Fraenkel-Haeberle, Anna Gamper, EstherHappacher, Barbara Hofko,Camillo Lutteri, Beatrice Pesce,Christian Ranacher, SigmundRosenkranz, Fritz Staudigl, JensWoelk. Alle Angaben ohneGewähr.

Gefördert von

Organhaftpflichtgesetz und das Bundesgesetzblattgesetz.

VERFASSUNGSGERICHTLICHERECHTSPRECHUNG

Entscheidung des VfGH zum Europäischen Rettungsschirm(ESM) – VfGH vom 16. März 2013 SV 2/12-18:
Der VfGH hat den Antrag der Kärntner Landesregierung gemäßArt. 140a iVm Art. 139 Abs. 1 und Art. 140 Abs. 1 B-VG alsunbegründet abgewiesen und festgestellt, dass der ESM nichtgegen die österreichische Bundesverfassung verstößt. DieKärntner Landesregierung hatte Bedenken gegen dieTransformation der Auslegungserklärung sowie gegen den Inhaltdes Staatsvertrags als solchen, insbesondere gegen die Wahldes Transformationsverfahrens und die Übertragung vonHoheitsrechten, vorgebracht. Der VfGH erachtet die Teilnahmeam ESM und die damit verbundene Übernahme von begrenztenvertraglichen Verpflichtungen zur Vermeidung möglicher, nichtabsehbarer wirtschaftlicher und sozialer Schäden durch dieBundesregierung und den Nationalrat als im Rahmen derVerfassung zulässige Vorgangsweise. Darüber hinaus stellt derVfGH fest, dass eine unzulässige Übertragung vonHoheitsrechten durch den Abschluss des ESM nicht erfolgt istund Österreich nicht zu einer finanziell unbegrenzten„Nachschusspflicht“ verhalten wurde. Da die Auslegungserklärungnicht den ESM verändert, sondern lediglich das Verständnis desESM sicherstellen soll, verletzt auch der Umstand, dass dieseohne die neuerliche Befassung des österreichischen Nationalratszustande gekommen ist, die Verfassung nicht.

TIROLER LANDESGESETZGEBUNG

Hinweis:
Die Landesgesetzblätter sind auf der Homepage des Landes Tirol(http://www.tirol.gv.at/themen/politik/landesgesetzblatt/),konsolidierte Fassungen der betreffenden Gesetze im RIS(http://www.ris.bka.gv.at/Lr-Tirol/) abrufbar.
Die dazugehörigen Regierungsvorlagen samt ErläuterndenBemerkungen sind auf der Homepage des Tiroler Landtages(http://www.tirol.gv.at/landtag/) unter Parlamentarische Materialien(Gastzugang) abrufbar.

Tiroler Fördertransparenzgesetz, LGBl. 149/2012:
Dieses Gesetz sieht die Veröffentlichung aller Landesförderungenund vom Land gewährten Kredite vor, außer, wenn es sich umTransferleistungen und personenbezogene Veröffentlichungenvon Förderungen bis zu einem Betrag von € 2.000 handelt bzw.wenn einer Veröffentlichung Anforderungen des Datenschutzesoder andere gesetzliche Verschwiegenheitspflichtenentgegenstehen.

Tiroler Parteienfinanzierungs- und Klubförderungsgesetz 2012,LGBl. 151/2012:
Mit diesem Gesetz wird für die Parteienfinanzierung undKlubförderung in Tirol eine neue gesetzliche Grundlagegeschaffen. Diese enthält teilweise strengere Regelungen als dasParteiengesetz 2012, u.a. im Hinblick auf Spenden.

Tiroler Land- und forstwirtschaftliche Berufsausbildungsgesetz2000 (Novelle), LGBl. 152/2012:
Betrifft die Anpassung an grundsatzgesetzliche Änderungen wie

beispielsweise die Verbesserung der Regelung über integrativeBerufsausbildung, die Möglichkeit, bei entsprechendengesundheitlichen Problemen die Ausbildungszeit zu reduzierenoder die Einrichtung einer Interessenvertretung für Jugendliche inAusbildungseinrichtungen.

Tiroler Aufzugs- und Hebeanlagengesetz 2012, LGBl. 153/2012:Die Neufassung dieses Gesetzes war zur Umsetzung voneinschlägigem Unionsrecht und wegen neuer technischerErkenntnisse sowie der Weiterentwicklung und Optimierung vonVerwaltungsabläufen erforderlich.

Landarbeitsordnung 2000 (Novelle), LGBl. 12/2013:
Betrifft die Anpassung an grundsatzgesetzliche Änderungen undbeinhaltet insbesondere eine Verbesserung desDienstnehmerschutzes für überlassene Arbeitskräfte durchVerstärkung der Koordination zwischen Überlasser- undBeschäftigerbetrieb.

Tiroler Mindestsicherungsgesetz (Novelle), TirolerGrundversorgungsgesetz (Novelle) und TirolerRehabilitationsgesetz (Novelle), LGBl. 13/2013:
Betrifft die Verlängerung des Paktums zwischen dem Land Tirolund den Gemeinden über die Kostentragung für Leistungen nachdiesen Gesetzen bis zum 31. Dezember 2022.

Tiroler Landesrechnungshofgesetz (Novelle), LGBl. 20/2013:Betrifft Anpassungen aufgrund der durch Art. 127c Z. 2 B-VG iVmArt. 67 Abs. 4 lit. c TLO eingeführten neuen Befugnis desLandesrechnungshofes zur Prüfung der Gebarung vonGemeinden mit weniger als 10.000 Einwohnern.

Geschäftsordnung des Tiroler Landtags (Novelle), LGBl. 21/2013:Betrifft Anpassungen im Hinblick auf die erste Sitzung desLandtags, die Bildung von Klubs, die Fragestunde, die aktuelleStunde, die Wahl von Ausschüssen, die Sitzungen vonAusschüssen und das Ausscheiden von Ausschussmitgliedern.

Tiroler Straßengesetz (Novelle), LGBl. 37/2013:
Betrifft insbesondere Klarstellungen und Vereinfachungen beimSondergebrauch und die Verpflichtung zur Bedachtnahme aufbautechnische Erfordernisse bei Anlagen, die der Erhaltung derStraße dienen.

Tiroler Bauprodukte- und Akkreditierungsgesetz (Novelle), LGBl.38/2013:
Betrifft die Benennung einer notifizierenden Behörde.

Landarbeitsordnung 2000 (Novelle), LGBl. 39/2013:
Betrifft die Anpassung an grundsatzgesetzliche Änderungen,konkret Änderungen des Gleichbehandlungsgesetzes durchBGBl. I Nr. 7/2011. Weiters sollen Personen, die aufgrund ihresNaheverhältnisses zu Personen, die ein geschütztes Merkmalaufweisen, benachteiligt werden, ebenfalls in den Schutzbereichder Diskriminierungsverbote fallen.

Landes-Gleichbehandlungsgesetz 2005 (Novelle), LGBl. 40/2013:Betrifft insbesondere die Verpflichtung zur Angabe desmonatlichen Mindestgehalts bzw. Mindestentgelts inStellenausschreibungen.

Tiroler Bauordnung (Novelle), LGBl. 48/2013:

Betrifft die Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU über dieGesamtenergieeffizienz von Gebäuden, ABl. 2010 Nr. L 153, S.13 (Gebäuderichtlinie) sowie die Schaffung der Möglichkeit, dieZulässigkeit der Bebauung von durch Naturgefahren bedrohtenGrundstücken nicht nur an entsprechende bauliche Auflagen,sondern auch an spezielle organisatorische Vorkehrungen zubinden.

UVS-RECHTSPRECHUNG

Hinweis: Die Judikatur der UVS ist abrufbar unterhttp://www.ris.bka.gv.at/Uvs/.

UVS Tirol 14.03.2013, 2012/K4/2499-12;Vergabekontrollverfahren Rettungsdienst Tirol:
Der Auftraggeber Land Tirol hat die Bietergemeinschaft„Rettungsdienst Tirol“ am 14.7.2010 mit der Organisation undDurchführung des flächendeckenden, bodengebundenenRettungsdienstes in Tirol beauftragt. Die Antragstellerin war vonAnbeginn an rechtskundig vertreten und hätten ihr daher dierechtlichen Konsequenzen der Nichteinleitung einesNachprüfungsverfahrens nach dem TVergNG 2006 bekannt seinmüssen. Da die Antragstellerin die Frist für die Bekämpfung derfalschen Wahl des Vergabeverfahrens im Wege der Einleitungeines Nachprüfungsverfahrens mehrfach versäumt hat, war ihr imSinne des § 15 Abs. 4 TVergNG 2006 die Einbringung einesFeststellungsantrages verwehrt und war daher derverfahrensgegenständliche Feststellungsantrag als unzulässigzurückzuweisen.

UVS Tirol 08.01.2013, 2012/25/3439-2, Befahren vonForststraßen:
Nach § 33 Abs. 3 Forstgesetz ist das Befahren von Forststraßennur mit Zustimmung jener Person zulässig, der die Erhaltung derForststraße obliegt. Wenn vom Forstbetrieb Oberinntal der ÖBFAG angegeben wird, dass die Waldbewirtschaftung durch dieBauern seitens der ÖBF geduldet wird, so stellt diese in einemAktenvermerk festgehaltene Aussage keine Zustimmung der ÖBFAG an den Berufungswerber oder seinen Sohn zum Befahren derForststraße iSd § 33 Abs. 3 Forstgesetz dar. Die Zusicherung desBürgermeisters von H. an den Berufungswerber, dass er mitseinem Sohn die Forststraße befahren dürfe, ist rechtlich nichtrelevant, weil der Gemeinde H. nicht die Erhaltung dieserForststraße obliegt.

UVS Tirol 27.11.2012, 2011/22/1053-13; Rotkreuzzeichen,Verwechslungsgefahr:
Aufgrund einer Berufung des Ö R K gegen die Einstellung einesVerwaltungsstrafverfahrens gegen einen Arzt wurde entschieden,dass dieser Arzt bei seiner Ordination in S. ein Zeichen‚ genauerein oranges Kreuz vor weißem Hintergrund, das mit einemfigürlich weißen „Äskulapstab“ (ist Stab plus Schlange) vorblauem Hintergrund überklebt ist, das am Balkon der Ordinationangebracht war, verwendet hat, obwohl dies eine Nachahmungdes Rotkreuzzeichens darstellt, die Verwechslungen oder Irrtümererzeugen könnte.

ITALIEN

ZENTRALSTAATLICHE GESETZGEBUNG

Gesetzvertretendes Dekret vom 5.3.2013, Nr. 28:Durchführungsbestimmung zum Autonomiestatut der RegionTrentino-Südtirol betreffend Bestimmungen zur Umsetzung derDelegierungen im Bereich der Lohnausgleichskasse,Arbeitslosigkeit und Mobilität aufgrund von Art. 2 Abs. 124 desGesetzes vom 23.12.2009, Nr. 191.

Es handelt sich um eine Durchführungsbestimmung zumMailänder Abkommen vom Oktober 2009 über die Neuregelungder Finanzbeziehungen zwischen Staat und autonomenProvinzen.
(g.u. 3 aprile 2013, n. 78)

VERFASSUNGSGERICHTLICHERECHTSPRECHUNG

http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do

Urteil Nr. 275/2012:
Anlagen zur Herstellung erneuerbarer Energie –Genehmigungsverfahren – staatliche Regelung – Grundsatznormim Energiebereich, achtet die konkurrierendeGesetzgebungskompetenz der autonomen Provinzen imLandschaftsbereich. Dem Staat obliegt die Festlegung derBerufsbilder und –qualifikation der Aufsteller solcher Anlagen,dem Land die Aktivierung von Ausbildungsprogrammen, ohneAnwendung der staatlichen Regelung bei Nichttätigwerden.
(g.u. 12 dicembre 2012, I serie speciale, n. 49)
Link

Urteil Nr. 278/2012:
Jagd – ausschließliche Kompetenz der autonomen Provinzen, inWechselwirkung mit den staatlichen Kompetenzen imUmweltbereich, welche durch transversalen Charakter undVorrang gekennzeichnet sind – die Provinzen können lediglich dieSchutzstandards erhöhen. Kommunikation vonAusgleichsmaßnahmen für Projekte mit negativer Bewertung derAuswirkungen an die EU Kommission – fehlender Verweis auf diestaatlichen Normen – hat nicht deren Unanwendbarkeit zur Folge.(g.u. 18 dicembre 2012, I serie speciale, n. 50)
Link

Urteil Nr. 2/2013:
Normenkontrollverfahren über die Artikel 1 Abs. 3, Buchst. g),zweiter Satz letzter Teil; 6 Abs. 3, Buchst. c) und 6; 10 Abs. 2; 12Abs. 4; 13 Abs. 3; 14 Abs. 3 und 5; 16 Abs. 2, 3 und 4, desGesetzes der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol v. 28 Oktober2011, Nr. 12 (Integration ausländischer Bürgerinnen und Bürger).

Urteil Nr. 38/2013:
Normenkontrollverfahren über Art. 5 Abs. 1, 2, 3, 4 und 7 und Art.6 des Gesetzes der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol v. 16März 2012, Nr. 7 (Liberalisierung der Handelstätigkeit).

Beschluss Nr. 48/2013:
Normenkontrollverfahren über Art. 1 Abs. 5 des Gesetzes derAutonomen Provinz Bozen - Südtirol v. 27. Februar 2012, Nr. 5(Änderung des Landesgesetzes v. 17. Juni 1998, Nr. 6“Bestimmungen für die Vergabe und Ausführung von öffentlichen

Bauaufträgen”).

Urteil Nr. 60/2013:
Zuständigkeitskonflikt zwischen Staatsgewalten infolge desBeschlusses des Rechnungshofes, Kontrollsektion für die RegionTrentino-Südtirol, Dienststelle Bozen, v. 19. Dezember 2011, Nr.4/2011/INPR über die “Genehmigung des Kontroll- undUntersuchungsplans der Kontrollsektion Bozen für das Jahr2012”.

Urteil Nr. 71/2013:
Zuständigkeitskonflikt zwischen Staatsgewalten: Dekret desMinisterratspräsidenten v. 13. Oktober 2011 (Fonds für dieAufwertung und die Förderung strukturschwacher Gebiete, die anRegionen mit Sonderstatut grenzen).

Urteil Nr. 77/2013:
Normenkontrollverfahren über die Artikel 2 Abs. 6, 7 Abs. 4, 9Abs. 1, 17 Abs. 1, 18 Abs. 2, 24 Abs. 1 und 2, 32 Abs. 1 und 34des Gesetzes der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol v. 21.Dezember 2011, Nr. 15 (Bestimmungen zur Erstellung derHaushaltsvorlage für das Geschäftsjahr 2012 und für denDreijahreszeitraum 2012-2014. Haushaltsrahmengesetz 2012).

AUTONOME PROVINZ BOZEN SÜDTIROL

Landesgesetzgebung

http://www.consiglio.provincia.thttp://www.regione.taa.it/bur/bollettino_1e2.asp?numero_bu=19&descriz=Bollettino&anno_bu=2013

Landesgesetz Nr. 3 v. 08/03/2013:
Wiederveröffentlichung mit Anmerkungen Änderung desLandesgesetzes vom 19. Februar 2001, Nr. 5, “Ordnung derSkischulen und des Skilehrberufs” und andere Landesgesetze(B.U. Nr. 17 v. 23/04/2013)
Link

Landesgesetz Nr. 19 v. 19/11/2012:
Wiederveröffentlichung in ladinischer Sprache (Gadertalerisch)Bestimmungen zur Förderung der Freiwilligendienste in Südtirolund Änderung von Landesgesetzen in den BereichenEntwicklungszusammenarbeit und Personal (B.U. Nr. 16 v.16/04/2013)
Link

Landesgesetz Nr. 4 v. 18/03/2013:
Wiederveröffentlichung in ladinischer Sprache (Gadertalerisch)Neuordnung und Aktualisierung der Repräsentationsspesen (B.U.Nr. 14 v. 02/04/2013)
Link

Landesgesetz Nr. 20 v. 05/12/2012:Wiederveröffentlichung des Gesetzes mit Anlagen.Bestimmungen zur Lärmbelästigung in ladinischer Sprache(Gadertaler Idiom) (B.U. Nr. 12 v. 19/03/2013)
Link

Landesgesetz Nr. 21 v. 05/12/2012:

Wiederveröffentlichung in ladinischer Sprache (Gadertalerisch)Regelung von Tourismusberufen (B.U. Nr. 10 v. 05/03/2013)Link

Landesgesetz Nr. 1 v. 13/02/2013:
Eigentum der Kläranlage von Branzoll (B.U. Nr. 8 v. 19/02/2013)Link

Verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung

Urteil Nr. 385/2012:
Rekurs von Fabrizio Cavallar zur Aufhebung des Dekretes desLandeshauptmannes Nr. 104/10 vom 23.11.2012 aufgrundmangelnder Begründung hinsichtlich der Ernennung von dott.ssaNotburga Volgger als Volksanwalt der Autonomen Provinz Bozen;sowie die Bestellung eines Kommissars ad acta für die Prüfungder Kandidaten – teilweise Annahme, Unzulässigkeit hinsichtlichder Bestellung eines Kommissars ad acta
Link

Urteil Nr. 13/2013:
Rekurs von Ercashopping Società Srl zur Aufhebung derMaßnahme des Bozner Bürgermeisters vom 28.4.2010 und derErmächtigung für den Detailverkauf Nr. 10144/13700 undNr.10148/13675, erteilt an die Podini Holding Spa, und mehrerer,zahlreicher damit verbundener Maßnahmen – UnzulässigkeitLink

Kollegialbeschluss Nr. 41/2013:
Antrag der Autonomen Provinz Bozen gegen das Präsidium desMinisterrates und den Rechnungshof zur Aufhebung derBeschlüsse des Rechnungshofs, Kontrollabteilung für die RegionTrentino-Südtirol, Nr.4/2011/INPR hinsichtlich der Annahme desKontroll- und Analyseprogramms der Kontrollabteilung Bozen -Aufschiebung
Link

Urteil Nr.59/2013:
Rekurs von 3T COMMUNICATIONS spa zur Aufhebung derMitteilung Prot. Nr. 208952 vom 11. April 2012 hinsichtlich derAusschreibung betreffend die Arbeiten für die Realisierung einesdigitalen Funknetzes für die Behörden und Organisationen desZivilschutzes – Verzicht
Link

Urteil Nr. 81/2013:
Rekurs von FLC – GBW, Fallai Lidia et alii zur Aufhebung desBeschlusses der Landesregierung Nr.75 vom 23. Januar 2012hinsichtlich der Annahme der Bestimmungen über denSchulkalender in Bezug auf die Fünf-Tage-Woche -Unverfolgbarkeit
Link

Urteil Nr. 101/2013:
Rekurs von Francesca Bortolotti et alii gegen dasJustizministerium und das Wirtschafts- und Finanzministerium zurAnerkennung des Recht auf Vergütung ohne die Kürzungen exArt. 9 Abs. 22 GD Nr. 78 vom 31.3.2010 - Annahme
Link

Urteil Nr. 105/2013:
Rekurs von Cooperativa Sociale Xenia Onlus zur Aufhebung der

Ausschreibung hinsichtlich des Werkvertrag für die Dienstleistungder Interkulturellen Mediation (IKM) und desMuttersprachenunterrichts für Kinder und Jugendliche mitMigrationshintergrund in den Schulen - Abweisung

Link

Beschluss Nr. 54/2013:
Antrag von Geodata Engineering AG zur Gewährung voneinstweiligem Rechtsschutz bezüglich der Note Prot. Nr.ZI.20786A-MZ/FH - AVA 3.3.118l.02.02 hinsichtlich einerAusschreibung für den Bau des Brennerbasistunnels – AnnahmeLink

Urteil Nr. 169/2013:
Rekurs der Autonomen Provinz Bozen gegen das Präsidium desMinisterrates und den Rechnungshof zur Aufhebung desBeschlusses des Rechnungshofs Bozen, Kontrollabteilung für dieRegion Trentino-Südtirol, Nr. 4/2011/INPR, hinsichtlich derAnnahme des Kontroll- und Analyseprogramms derKontrollabteilung Bozen und aller damit verbundenenHandlungen/Maßnahmen - Unverfolgbarkeit
Link

AUTONOME PROVINZ TRIENT

Landesgesetzgebung (Auswahl)

Landesgesetz TN vom 27.12.2012, Nr. 25:
Vorschriften zur Erstellung des Jahreshaushalts 2013 und desMehrjahreshaushaltsplans 2013-2015 der Autonomen ProvinzTrento (Landeshaushaltsgesetz für das Jahr 2013). DieFinanzmaßnahmen zum Jahresende 2012 sind vor allem durchdie – relativ bedeutsame – Reduzierung der finanziellenMöglichkeiten gekennzeichnet. Das Jahreshaushaltsgesetz zieltevor allem auf Einsparungen im Bereich der öffentlichen Hand undauf organisatorische Rationalisierung, wobei teilweise auchnationale Richtungsentscheidungen nachvollzogen wurden. (b.u.27 dicembre 2012, n. 52, suppl. n. 2)
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Landesgesetz TN vom 14.3.2013, Nr. 2:
Prävention und Maßnahmen gegen Mobbing und Förderung desorganisatorischen Wohlbefindens am Arbeitsplatz sowieÄnderungen am Landesgesetz vom 18.6.2012, Nr. 13, zu Fragender Gleichstellung [von Männern und Frauen]
(b.u. 19 marzo 2013, n. 12)
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Landesgesetz TN vom 20.3.2013, Nr. 3:
Änderungen des Art. 8 des Landeswahlgesetzes betreffend dieZusammensetzung der Landesregierung. Die Anzahl derAssessoren wurde reduziert und die Unvereinbarkeit dergleichzeitigen Ausübung von Assessorenamt undLandtagsmandat abgeschafft. Ab der nächsten Legislaturperiodekann der Landeshauptmann [Präsident der Provinz] daher nebeneinem eventuellen externen Assessor höchstens sechsAssessoren berufen, die Landtagsabgeordnete sind. (b.u. 26marzo 2013, n. 13)
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Landesgesetz TN vom 28.3.2013, Nr. 5:
Aufsicht über die Umsetzung der Landesgesetze und Bewertungder Auswirkungen der öffentlichen Politiken. Änderungen undRationalisierung der Landesgesetze, welche Verpflichtungen indiesen Bereichen enthalten. Der erste Abschnitt ist ein Versuch,ein Verfahren zur Kontrolle der Umsetzung von Landesgesetzeneinzuführen sowie deren Auswirkungen zu bewerten. Dies solldurch periodische, zwischen Landesregierung und Landtagabgestimmte Programme erfolgen, wobei die Rolle desLandtages aufgewertet wird. (b.u. 2 aprile 2013, n. 14)
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Landesgesetz TN vom 22.4.2013, Nr. 8:
Vorschriften im Bereich der bionatürlichen Regelungen. DieLandeskompetenzen in diesem Bereich sind sehr beschränkt:daher zielt die Vorschrift vor allem darauf ab, Qualität in derAusbildung und in den Dienstleistungsstandards zu garantieren,zum Vorteil der Verbraucher. (b.u. 23 aprile 2013, n. 17)
Link

Landesgesetz TN vom 22.4.2013, Nr. 8:
Ergänzung des Landesgesetzes über die Verwaltungstätigkeit:Akteneinsicht durch Landtagsabgeordnete. Mit dem Gesetz solldie Pflicht seitens der Landesverwaltung (einschließlich derLandesgesellschaften) zwingend festgeschrieben werden, dieInformationsrechte der Landtagsabgeordneten zu gewährleisten;diese war bisher nur in einer internen Landtagsverordnunggeregelt. (b.u. 23 aprile 2013, n. 17)
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EVENTS

EURAC Federal Scholar in Residence 2014 –BEWERBUNGSFRIST: 1. Juli 2013!

Das EURAC-Institut für Föderalismus- undRegionalismusforschung hat in Gedenken an Sergio Ortino, derentscheidend zum inhaltlichen Auf- und Ausbau desForschungsbereichs beigetragen hat, das Programm „EURACFederal Scholar in Residence” entwickelt. Das jährlicheForschungsstipendium soll den wissenschaftlichen Austauschfördern und gibt Föderalismus-und Regionalismusexperten dieMöglichkeit, einen bis zu drei Wochen langenForschungsaufenthalt an der EURAC zu absolvieren. DasProgramm richtet sich an Nachwuchsforscher, postgradualeStudierende und Praktiker mit beruflichen oder universitärenErfahrungen im Bereich der vergleichenden Föderalismus- undRegionalismusforschung.
Im Rahmen der jährlichen EURAC-International Winter School zuFöderalismus und Governance, die in Zusammenarbeit mit derUniversität Innsbruck ausgetragen wird, stellt die/derPreisträger/in die Forschungsarbeit dem internationalen sowielokalem Publikum vor.
Die Ausschreibung für das EURAC-Forschungsstipendium 2014läuft bereits. Interessierte können ein unveröffentlichtesManuskript bis zum 1. Juli 2013 in deutscher, italienischer,

englischer, spanischer oder französischer Sprache einreichen.Informationen zum EURAC Federal Scholar in ResidenceProgramme erhalten Sie unter www.eurac.edu/federalscholar.

Eröffnung des ForschungszentrumsFöderalismus, Innsbruck, 5. Juni 2013http://www.uibk.ac.at/foederalismus

Buchpräsentation Multi-level governance inSüdamerika. Das Dezentralisationsmodell derperuanischen Verfassung, Innsbruck, 18. Juni2013

http://www.uibk.ac.at/zias/aktuell.html

IACFS-Jahreskonferenz, “Federalism andDecision Making“, EURAC Bozen, 11. – 13.September 2013

3-Länder-Tagung “Politik der Vielfalt”, Innsbruck,19. – 21. September 2013

LITERATURTIPPS

Bertel Maria, Multi-level governance in Südamerika. DasDezentralisationsmodell der peruanischen Verfassung (2013)

Bußjäger Peter/Gsodam Christian (Hg), Multi-Level-Governance im Alpenraum (2013)

Gamper Anna, Austria: Non-cosmopolitan, but Europe-friendly—The Constitutional Court’s Comparative Approach, inGroppi/Ponthoreau (Hg), The Use of Foreign Precedents byConstitutional Judges (2013) 213 ff

Gamper Anna, Regions and Constitutional Courts in aMultilayered Europe, in Popelier et al (Hg), The Role ofConstitutional Courts in Multilevel Governance (2013) 105 ff

Karlhofer Ferdinand/Pallaver Günther, Strength throughWeakness: State Executive Power and Federal Reform in Austria,Swiss Political Science Review 19 (2013), 41 ff

Karlhofer Ferdinand/Pallaver Günther (Hg), Politik in Tirol.Jahrbuch 2013 (2013)

Palermo Francesco/Parolari Sara (Hg), Regional Dynamics inCentral and Eastern Europe: New Approaches to Decentralization(2013)

Pallaver Günther (Hg), Politika13. Jahrbuch für Politik/Annuariodi politica/Anuer de pulitica (2013)

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1/2013
June 1, 2013

Verwaltungsgerichtsbarkeits-Ausführungsgesetz 2013, BGBl. I33/2013:
Als weiteren Reformschritt hat der Bund nunAusführungsregelungen zur Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle2012 erlassen. Das Verwaltungsgerichtsbarkeits-Ausführungsgesetz enthält ein Bundesgesetz über das Verfahrenvor den Verwaltungsgerichten (ausgenommen desBundesverwaltungsgerichts für Finanzen) in Ausführung zu Art.136 Abs. 2 B-VG, ein Verwaltungsgerichtsbarkeits-Übergangsgesetz, das die Überführung anhängiger Verfahren aufdie neuen Verwaltungsgerichte regelt, Ausführungsbestimmungenim Verwaltungsgerichtshofgesetz (insbesondere die nähereAusgestaltung der Revision) und imVerfassungsgerichtshofgesetz sowie die Einführung deselektronischen Rechtsverkehrs beim Verfassungsgerichtshof.Weitere wichtige Änderungen betreffen das Einführungsgesetz zuden Verwaltungsverfahrensgesetzen 2008, das AllgemeineVerwaltungsverfahrensgesetz 1991, das Verwaltungsstrafgesetz1991, das Verwaltungsvollstreckungsgesetz 1991, das EU-Verwaltungsstrafvollstreckungsgesetz, das Zustellgesetz, dasFinanzstrafgesetz, die Exekutionsordnung, dasBundesministeriengesetz 1986, das Amtshaftungsgesetz, das

Euroregionale Vereinigung fürvergleichendes öffentliches Rechtund Europarecht / AssociazioneEuroregionale di Diritto PubblicoComparato ed Europeo, 2013

Redaktion undÜbersetzung

Maria Bertel, Cristina Fraenkel-Haeberle, Anna Gamper, EstherHappacher, Barbara Hofko,Camillo Lutteri, Beatrice Pesce,Christian Ranacher, SigmundRosenkranz, Fritz Staudigl, JensWoelk. Alle Angaben ohneGewähr.

Gefördert von

Organhaftpflichtgesetz und das Bundesgesetzblattgesetz.

VERFASSUNGSGERICHTLICHERECHTSPRECHUNG

Entscheidung des VfGH zum Europäischen Rettungsschirm(ESM) – VfGH vom 16. März 2013 SV 2/12-18:
Der VfGH hat den Antrag der Kärntner Landesregierung gemäßArt. 140a iVm Art. 139 Abs. 1 und Art. 140 Abs. 1 B-VG alsunbegründet abgewiesen und festgestellt, dass der ESM nichtgegen die österreichische Bundesverfassung verstößt. DieKärntner Landesregierung hatte Bedenken gegen dieTransformation der Auslegungserklärung sowie gegen den Inhaltdes Staatsvertrags als solchen, insbesondere gegen die Wahldes Transformationsverfahrens und die Übertragung vonHoheitsrechten, vorgebracht. Der VfGH erachtet die Teilnahmeam ESM und die damit verbundene Übernahme von begrenztenvertraglichen Verpflichtungen zur Vermeidung möglicher, nichtabsehbarer wirtschaftlicher und sozialer Schäden durch dieBundesregierung und den Nationalrat als im Rahmen derVerfassung zulässige Vorgangsweise. Darüber hinaus stellt derVfGH fest, dass eine unzulässige Übertragung vonHoheitsrechten durch den Abschluss des ESM nicht erfolgt istund Österreich nicht zu einer finanziell unbegrenzten„Nachschusspflicht“ verhalten wurde. Da die Auslegungserklärungnicht den ESM verändert, sondern lediglich das Verständnis desESM sicherstellen soll, verletzt auch der Umstand, dass dieseohne die neuerliche Befassung des österreichischen Nationalratszustande gekommen ist, die Verfassung nicht.

TIROLER LANDESGESETZGEBUNG

Hinweis:
Die Landesgesetzblätter sind auf der Homepage des Landes Tirol(http://www.tirol.gv.at/themen/politik/landesgesetzblatt/),konsolidierte Fassungen der betreffenden Gesetze im RIS(http://www.ris.bka.gv.at/Lr-Tirol/) abrufbar.
Die dazugehörigen Regierungsvorlagen samt ErläuterndenBemerkungen sind auf der Homepage des Tiroler Landtages(http://www.tirol.gv.at/landtag/) unter Parlamentarische Materialien(Gastzugang) abrufbar.

Tiroler Fördertransparenzgesetz, LGBl. 149/2012:
Dieses Gesetz sieht die Veröffentlichung aller Landesförderungenund vom Land gewährten Kredite vor, außer, wenn es sich umTransferleistungen und personenbezogene Veröffentlichungenvon Förderungen bis zu einem Betrag von € 2.000 handelt bzw.wenn einer Veröffentlichung Anforderungen des Datenschutzesoder andere gesetzliche Verschwiegenheitspflichtenentgegenstehen.

Tiroler Parteienfinanzierungs- und Klubförderungsgesetz 2012,LGBl. 151/2012:
Mit diesem Gesetz wird für die Parteienfinanzierung undKlubförderung in Tirol eine neue gesetzliche Grundlagegeschaffen. Diese enthält teilweise strengere Regelungen als dasParteiengesetz 2012, u.a. im Hinblick auf Spenden.

Tiroler Land- und forstwirtschaftliche Berufsausbildungsgesetz2000 (Novelle), LGBl. 152/2012:
Betrifft die Anpassung an grundsatzgesetzliche Änderungen wie

beispielsweise die Verbesserung der Regelung über integrativeBerufsausbildung, die Möglichkeit, bei entsprechendengesundheitlichen Problemen die Ausbildungszeit zu reduzierenoder die Einrichtung einer Interessenvertretung für Jugendliche inAusbildungseinrichtungen.

Tiroler Aufzugs- und Hebeanlagengesetz 2012, LGBl. 153/2012:Die Neufassung dieses Gesetzes war zur Umsetzung voneinschlägigem Unionsrecht und wegen neuer technischerErkenntnisse sowie der Weiterentwicklung und Optimierung vonVerwaltungsabläufen erforderlich.

Landarbeitsordnung 2000 (Novelle), LGBl. 12/2013:
Betrifft die Anpassung an grundsatzgesetzliche Änderungen undbeinhaltet insbesondere eine Verbesserung desDienstnehmerschutzes für überlassene Arbeitskräfte durchVerstärkung der Koordination zwischen Überlasser- undBeschäftigerbetrieb.

Tiroler Mindestsicherungsgesetz (Novelle), TirolerGrundversorgungsgesetz (Novelle) und TirolerRehabilitationsgesetz (Novelle), LGBl. 13/2013:
Betrifft die Verlängerung des Paktums zwischen dem Land Tirolund den Gemeinden über die Kostentragung für Leistungen nachdiesen Gesetzen bis zum 31. Dezember 2022.

Tiroler Landesrechnungshofgesetz (Novelle), LGBl. 20/2013:Betrifft Anpassungen aufgrund der durch Art. 127c Z. 2 B-VG iVmArt. 67 Abs. 4 lit. c TLO eingeführten neuen Befugnis desLandesrechnungshofes zur Prüfung der Gebarung vonGemeinden mit weniger als 10.000 Einwohnern.

Geschäftsordnung des Tiroler Landtags (Novelle), LGBl. 21/2013:Betrifft Anpassungen im Hinblick auf die erste Sitzung desLandtags, die Bildung von Klubs, die Fragestunde, die aktuelleStunde, die Wahl von Ausschüssen, die Sitzungen vonAusschüssen und das Ausscheiden von Ausschussmitgliedern.

Tiroler Straßengesetz (Novelle), LGBl. 37/2013:
Betrifft insbesondere Klarstellungen und Vereinfachungen beimSondergebrauch und die Verpflichtung zur Bedachtnahme aufbautechnische Erfordernisse bei Anlagen, die der Erhaltung derStraße dienen.

Tiroler Bauprodukte- und Akkreditierungsgesetz (Novelle), LGBl.38/2013:
Betrifft die Benennung einer notifizierenden Behörde.

Landarbeitsordnung 2000 (Novelle), LGBl. 39/2013:
Betrifft die Anpassung an grundsatzgesetzliche Änderungen,konkret Änderungen des Gleichbehandlungsgesetzes durchBGBl. I Nr. 7/2011. Weiters sollen Personen, die aufgrund ihresNaheverhältnisses zu Personen, die ein geschütztes Merkmalaufweisen, benachteiligt werden, ebenfalls in den Schutzbereichder Diskriminierungsverbote fallen.

Landes-Gleichbehandlungsgesetz 2005 (Novelle), LGBl. 40/2013:Betrifft insbesondere die Verpflichtung zur Angabe desmonatlichen Mindestgehalts bzw. Mindestentgelts inStellenausschreibungen.

Tiroler Bauordnung (Novelle), LGBl. 48/2013:

Betrifft die Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU über dieGesamtenergieeffizienz von Gebäuden, ABl. 2010 Nr. L 153, S.13 (Gebäuderichtlinie) sowie die Schaffung der Möglichkeit, dieZulässigkeit der Bebauung von durch Naturgefahren bedrohtenGrundstücken nicht nur an entsprechende bauliche Auflagen,sondern auch an spezielle organisatorische Vorkehrungen zubinden.

UVS-RECHTSPRECHUNG

Hinweis: Die Judikatur der UVS ist abrufbar unterhttp://www.ris.bka.gv.at/Uvs/.

UVS Tirol 14.03.2013, 2012/K4/2499-12;Vergabekontrollverfahren Rettungsdienst Tirol:
Der Auftraggeber Land Tirol hat die Bietergemeinschaft„Rettungsdienst Tirol“ am 14.7.2010 mit der Organisation undDurchführung des flächendeckenden, bodengebundenenRettungsdienstes in Tirol beauftragt. Die Antragstellerin war vonAnbeginn an rechtskundig vertreten und hätten ihr daher dierechtlichen Konsequenzen der Nichteinleitung einesNachprüfungsverfahrens nach dem TVergNG 2006 bekannt seinmüssen. Da die Antragstellerin die Frist für die Bekämpfung derfalschen Wahl des Vergabeverfahrens im Wege der Einleitungeines Nachprüfungsverfahrens mehrfach versäumt hat, war ihr imSinne des § 15 Abs. 4 TVergNG 2006 die Einbringung einesFeststellungsantrages verwehrt und war daher derverfahrensgegenständliche Feststellungsantrag als unzulässigzurückzuweisen.

UVS Tirol 08.01.2013, 2012/25/3439-2, Befahren vonForststraßen:
Nach § 33 Abs. 3 Forstgesetz ist das Befahren von Forststraßennur mit Zustimmung jener Person zulässig, der die Erhaltung derForststraße obliegt. Wenn vom Forstbetrieb Oberinntal der ÖBFAG angegeben wird, dass die Waldbewirtschaftung durch dieBauern seitens der ÖBF geduldet wird, so stellt diese in einemAktenvermerk festgehaltene Aussage keine Zustimmung der ÖBFAG an den Berufungswerber oder seinen Sohn zum Befahren derForststraße iSd § 33 Abs. 3 Forstgesetz dar. Die Zusicherung desBürgermeisters von H. an den Berufungswerber, dass er mitseinem Sohn die Forststraße befahren dürfe, ist rechtlich nichtrelevant, weil der Gemeinde H. nicht die Erhaltung dieserForststraße obliegt.

UVS Tirol 27.11.2012, 2011/22/1053-13; Rotkreuzzeichen,Verwechslungsgefahr:
Aufgrund einer Berufung des Ö R K gegen die Einstellung einesVerwaltungsstrafverfahrens gegen einen Arzt wurde entschieden,dass dieser Arzt bei seiner Ordination in S. ein Zeichen‚ genauerein oranges Kreuz vor weißem Hintergrund, das mit einemfigürlich weißen „Äskulapstab“ (ist Stab plus Schlange) vorblauem Hintergrund überklebt ist, das am Balkon der Ordinationangebracht war, verwendet hat, obwohl dies eine Nachahmungdes Rotkreuzzeichens darstellt, die Verwechslungen oder Irrtümererzeugen könnte.

ITALIEN

ZENTRALSTAATLICHE GESETZGEBUNG

Gesetzvertretendes Dekret vom 5.3.2013, Nr. 28:Durchführungsbestimmung zum Autonomiestatut der RegionTrentino-Südtirol betreffend Bestimmungen zur Umsetzung derDelegierungen im Bereich der Lohnausgleichskasse,Arbeitslosigkeit und Mobilität aufgrund von Art. 2 Abs. 124 desGesetzes vom 23.12.2009, Nr. 191.

Es handelt sich um eine Durchführungsbestimmung zumMailänder Abkommen vom Oktober 2009 über die Neuregelungder Finanzbeziehungen zwischen Staat und autonomenProvinzen.
(g.u. 3 aprile 2013, n. 78)

VERFASSUNGSGERICHTLICHERECHTSPRECHUNG

http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do

Urteil Nr. 275/2012:
Anlagen zur Herstellung erneuerbarer Energie –Genehmigungsverfahren – staatliche Regelung – Grundsatznormim Energiebereich, achtet die konkurrierendeGesetzgebungskompetenz der autonomen Provinzen imLandschaftsbereich. Dem Staat obliegt die Festlegung derBerufsbilder und –qualifikation der Aufsteller solcher Anlagen,dem Land die Aktivierung von Ausbildungsprogrammen, ohneAnwendung der staatlichen Regelung bei Nichttätigwerden.
(g.u. 12 dicembre 2012, I serie speciale, n. 49)
Link

Urteil Nr. 278/2012:
Jagd – ausschließliche Kompetenz der autonomen Provinzen, inWechselwirkung mit den staatlichen Kompetenzen imUmweltbereich, welche durch transversalen Charakter undVorrang gekennzeichnet sind – die Provinzen können lediglich dieSchutzstandards erhöhen. Kommunikation vonAusgleichsmaßnahmen für Projekte mit negativer Bewertung derAuswirkungen an die EU Kommission – fehlender Verweis auf diestaatlichen Normen – hat nicht deren Unanwendbarkeit zur Folge.(g.u. 18 dicembre 2012, I serie speciale, n. 50)
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Urteil Nr. 2/2013:
Normenkontrollverfahren über die Artikel 1 Abs. 3, Buchst. g),zweiter Satz letzter Teil; 6 Abs. 3, Buchst. c) und 6; 10 Abs. 2; 12Abs. 4; 13 Abs. 3; 14 Abs. 3 und 5; 16 Abs. 2, 3 und 4, desGesetzes der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol v. 28 Oktober2011, Nr. 12 (Integration ausländischer Bürgerinnen und Bürger).

Urteil Nr. 38/2013:
Normenkontrollverfahren über Art. 5 Abs. 1, 2, 3, 4 und 7 und Art.6 des Gesetzes der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol v. 16März 2012, Nr. 7 (Liberalisierung der Handelstätigkeit).

Beschluss Nr. 48/2013:
Normenkontrollverfahren über Art. 1 Abs. 5 des Gesetzes derAutonomen Provinz Bozen - Südtirol v. 27. Februar 2012, Nr. 5(Änderung des Landesgesetzes v. 17. Juni 1998, Nr. 6“Bestimmungen für die Vergabe und Ausführung von öffentlichen

Bauaufträgen”).

Urteil Nr. 60/2013:
Zuständigkeitskonflikt zwischen Staatsgewalten infolge desBeschlusses des Rechnungshofes, Kontrollsektion für die RegionTrentino-Südtirol, Dienststelle Bozen, v. 19. Dezember 2011, Nr.4/2011/INPR über die “Genehmigung des Kontroll- undUntersuchungsplans der Kontrollsektion Bozen für das Jahr2012”.

Urteil Nr. 71/2013:
Zuständigkeitskonflikt zwischen Staatsgewalten: Dekret desMinisterratspräsidenten v. 13. Oktober 2011 (Fonds für dieAufwertung und die Förderung strukturschwacher Gebiete, die anRegionen mit Sonderstatut grenzen).

Urteil Nr. 77/2013:
Normenkontrollverfahren über die Artikel 2 Abs. 6, 7 Abs. 4, 9Abs. 1, 17 Abs. 1, 18 Abs. 2, 24 Abs. 1 und 2, 32 Abs. 1 und 34des Gesetzes der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol v. 21.Dezember 2011, Nr. 15 (Bestimmungen zur Erstellung derHaushaltsvorlage für das Geschäftsjahr 2012 und für denDreijahreszeitraum 2012-2014. Haushaltsrahmengesetz 2012).

AUTONOME PROVINZ BOZEN SÜDTIROL

Landesgesetzgebung

http://www.consiglio.provincia.thttp://www.regione.taa.it/bur/bollettino_1e2.asp?numero_bu=19&descriz=Bollettino&anno_bu=2013

Landesgesetz Nr. 3 v. 08/03/2013:
Wiederveröffentlichung mit Anmerkungen Änderung desLandesgesetzes vom 19. Februar 2001, Nr. 5, “Ordnung derSkischulen und des Skilehrberufs” und andere Landesgesetze(B.U. Nr. 17 v. 23/04/2013)
Link

Landesgesetz Nr. 19 v. 19/11/2012:
Wiederveröffentlichung in ladinischer Sprache (Gadertalerisch)Bestimmungen zur Förderung der Freiwilligendienste in Südtirolund Änderung von Landesgesetzen in den BereichenEntwicklungszusammenarbeit und Personal (B.U. Nr. 16 v.16/04/2013)
Link

Landesgesetz Nr. 4 v. 18/03/2013:
Wiederveröffentlichung in ladinischer Sprache (Gadertalerisch)Neuordnung und Aktualisierung der Repräsentationsspesen (B.U.Nr. 14 v. 02/04/2013)
Link

Landesgesetz Nr. 20 v. 05/12/2012:Wiederveröffentlichung des Gesetzes mit Anlagen.Bestimmungen zur Lärmbelästigung in ladinischer Sprache(Gadertaler Idiom) (B.U. Nr. 12 v. 19/03/2013)
Link

Landesgesetz Nr. 21 v. 05/12/2012:

Wiederveröffentlichung in ladinischer Sprache (Gadertalerisch)Regelung von Tourismusberufen (B.U. Nr. 10 v. 05/03/2013)Link

Landesgesetz Nr. 1 v. 13/02/2013:
Eigentum der Kläranlage von Branzoll (B.U. Nr. 8 v. 19/02/2013)Link

Verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung

Urteil Nr. 385/2012:
Rekurs von Fabrizio Cavallar zur Aufhebung des Dekretes desLandeshauptmannes Nr. 104/10 vom 23.11.2012 aufgrundmangelnder Begründung hinsichtlich der Ernennung von dott.ssaNotburga Volgger als Volksanwalt der Autonomen Provinz Bozen;sowie die Bestellung eines Kommissars ad acta für die Prüfungder Kandidaten – teilweise Annahme, Unzulässigkeit hinsichtlichder Bestellung eines Kommissars ad acta
Link

Urteil Nr. 13/2013:
Rekurs von Ercashopping Società Srl zur Aufhebung derMaßnahme des Bozner Bürgermeisters vom 28.4.2010 und derErmächtigung für den Detailverkauf Nr. 10144/13700 undNr.10148/13675, erteilt an die Podini Holding Spa, und mehrerer,zahlreicher damit verbundener Maßnahmen – UnzulässigkeitLink

Kollegialbeschluss Nr. 41/2013:
Antrag der Autonomen Provinz Bozen gegen das Präsidium desMinisterrates und den Rechnungshof zur Aufhebung derBeschlüsse des Rechnungshofs, Kontrollabteilung für die RegionTrentino-Südtirol, Nr.4/2011/INPR hinsichtlich der Annahme desKontroll- und Analyseprogramms der Kontrollabteilung Bozen -Aufschiebung
Link

Urteil Nr.59/2013:
Rekurs von 3T COMMUNICATIONS spa zur Aufhebung derMitteilung Prot. Nr. 208952 vom 11. April 2012 hinsichtlich derAusschreibung betreffend die Arbeiten für die Realisierung einesdigitalen Funknetzes für die Behörden und Organisationen desZivilschutzes – Verzicht
Link

Urteil Nr. 81/2013:
Rekurs von FLC – GBW, Fallai Lidia et alii zur Aufhebung desBeschlusses der Landesregierung Nr.75 vom 23. Januar 2012hinsichtlich der Annahme der Bestimmungen über denSchulkalender in Bezug auf die Fünf-Tage-Woche -Unverfolgbarkeit
Link

Urteil Nr. 101/2013:
Rekurs von Francesca Bortolotti et alii gegen dasJustizministerium und das Wirtschafts- und Finanzministerium zurAnerkennung des Recht auf Vergütung ohne die Kürzungen exArt. 9 Abs. 22 GD Nr. 78 vom 31.3.2010 - Annahme
Link

Urteil Nr. 105/2013:
Rekurs von Cooperativa Sociale Xenia Onlus zur Aufhebung der

Ausschreibung hinsichtlich des Werkvertrag für die Dienstleistungder Interkulturellen Mediation (IKM) und desMuttersprachenunterrichts für Kinder und Jugendliche mitMigrationshintergrund in den Schulen - Abweisung

Link

Beschluss Nr. 54/2013:
Antrag von Geodata Engineering AG zur Gewährung voneinstweiligem Rechtsschutz bezüglich der Note Prot. Nr.ZI.20786A-MZ/FH - AVA 3.3.118l.02.02 hinsichtlich einerAusschreibung für den Bau des Brennerbasistunnels – AnnahmeLink

Urteil Nr. 169/2013:
Rekurs der Autonomen Provinz Bozen gegen das Präsidium desMinisterrates und den Rechnungshof zur Aufhebung desBeschlusses des Rechnungshofs Bozen, Kontrollabteilung für dieRegion Trentino-Südtirol, Nr. 4/2011/INPR, hinsichtlich derAnnahme des Kontroll- und Analyseprogramms derKontrollabteilung Bozen und aller damit verbundenenHandlungen/Maßnahmen - Unverfolgbarkeit
Link

AUTONOME PROVINZ TRIENT

Landesgesetzgebung (Auswahl)

Landesgesetz TN vom 27.12.2012, Nr. 25:
Vorschriften zur Erstellung des Jahreshaushalts 2013 und desMehrjahreshaushaltsplans 2013-2015 der Autonomen ProvinzTrento (Landeshaushaltsgesetz für das Jahr 2013). DieFinanzmaßnahmen zum Jahresende 2012 sind vor allem durchdie – relativ bedeutsame – Reduzierung der finanziellenMöglichkeiten gekennzeichnet. Das Jahreshaushaltsgesetz zieltevor allem auf Einsparungen im Bereich der öffentlichen Hand undauf organisatorische Rationalisierung, wobei teilweise auchnationale Richtungsentscheidungen nachvollzogen wurden. (b.u.27 dicembre 2012, n. 52, suppl. n. 2)
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Landesgesetz TN vom 14.3.2013, Nr. 2:
Prävention und Maßnahmen gegen Mobbing und Förderung desorganisatorischen Wohlbefindens am Arbeitsplatz sowieÄnderungen am Landesgesetz vom 18.6.2012, Nr. 13, zu Fragender Gleichstellung [von Männern und Frauen]
(b.u. 19 marzo 2013, n. 12)
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Landesgesetz TN vom 20.3.2013, Nr. 3:
Änderungen des Art. 8 des Landeswahlgesetzes betreffend dieZusammensetzung der Landesregierung. Die Anzahl derAssessoren wurde reduziert und die Unvereinbarkeit dergleichzeitigen Ausübung von Assessorenamt undLandtagsmandat abgeschafft. Ab der nächsten Legislaturperiodekann der Landeshauptmann [Präsident der Provinz] daher nebeneinem eventuellen externen Assessor höchstens sechsAssessoren berufen, die Landtagsabgeordnete sind. (b.u. 26marzo 2013, n. 13)
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Landesgesetz TN vom 28.3.2013, Nr. 5:
Aufsicht über die Umsetzung der Landesgesetze und Bewertungder Auswirkungen der öffentlichen Politiken. Änderungen undRationalisierung der Landesgesetze, welche Verpflichtungen indiesen Bereichen enthalten. Der erste Abschnitt ist ein Versuch,ein Verfahren zur Kontrolle der Umsetzung von Landesgesetzeneinzuführen sowie deren Auswirkungen zu bewerten. Dies solldurch periodische, zwischen Landesregierung und Landtagabgestimmte Programme erfolgen, wobei die Rolle desLandtages aufgewertet wird. (b.u. 2 aprile 2013, n. 14)
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Landesgesetz TN vom 22.4.2013, Nr. 8:
Vorschriften im Bereich der bionatürlichen Regelungen. DieLandeskompetenzen in diesem Bereich sind sehr beschränkt:daher zielt die Vorschrift vor allem darauf ab, Qualität in derAusbildung und in den Dienstleistungsstandards zu garantieren,zum Vorteil der Verbraucher. (b.u. 23 aprile 2013, n. 17)
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Landesgesetz TN vom 22.4.2013, Nr. 8:
Ergänzung des Landesgesetzes über die Verwaltungstätigkeit:Akteneinsicht durch Landtagsabgeordnete. Mit dem Gesetz solldie Pflicht seitens der Landesverwaltung (einschließlich derLandesgesellschaften) zwingend festgeschrieben werden, dieInformationsrechte der Landtagsabgeordneten zu gewährleisten;diese war bisher nur in einer internen Landtagsverordnunggeregelt. (b.u. 23 aprile 2013, n. 17)
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EVENTS

EURAC Federal Scholar in Residence 2014 –BEWERBUNGSFRIST: 1. Juli 2013!

Das EURAC-Institut für Föderalismus- undRegionalismusforschung hat in Gedenken an Sergio Ortino, derentscheidend zum inhaltlichen Auf- und Ausbau desForschungsbereichs beigetragen hat, das Programm „EURACFederal Scholar in Residence” entwickelt. Das jährlicheForschungsstipendium soll den wissenschaftlichen Austauschfördern und gibt Föderalismus-und Regionalismusexperten dieMöglichkeit, einen bis zu drei Wochen langenForschungsaufenthalt an der EURAC zu absolvieren. DasProgramm richtet sich an Nachwuchsforscher, postgradualeStudierende und Praktiker mit beruflichen oder universitärenErfahrungen im Bereich der vergleichenden Föderalismus- undRegionalismusforschung.
Im Rahmen der jährlichen EURAC-International Winter School zuFöderalismus und Governance, die in Zusammenarbeit mit derUniversität Innsbruck ausgetragen wird, stellt die/derPreisträger/in die Forschungsarbeit dem internationalen sowielokalem Publikum vor.
Die Ausschreibung für das EURAC-Forschungsstipendium 2014läuft bereits. Interessierte können ein unveröffentlichtesManuskript bis zum 1. Juli 2013 in deutscher, italienischer,

englischer, spanischer oder französischer Sprache einreichen.Informationen zum EURAC Federal Scholar in ResidenceProgramme erhalten Sie unter www.eurac.edu/federalscholar.

Eröffnung des ForschungszentrumsFöderalismus, Innsbruck, 5. Juni 2013http://www.uibk.ac.at/foederalismus

Buchpräsentation Multi-level governance inSüdamerika. Das Dezentralisationsmodell derperuanischen Verfassung, Innsbruck, 18. Juni2013

http://www.uibk.ac.at/zias/aktuell.html

IACFS-Jahreskonferenz, “Federalism andDecision Making“, EURAC Bozen, 11. – 13.September 2013

3-Länder-Tagung “Politik der Vielfalt”, Innsbruck,19. – 21. September 2013

LITERATURTIPPS

Bertel Maria, Multi-level governance in Südamerika. DasDezentralisationsmodell der peruanischen Verfassung (2013)

Bußjäger Peter/Gsodam Christian (Hg), Multi-Level-Governance im Alpenraum (2013)

Gamper Anna, Austria: Non-cosmopolitan, but Europe-friendly—The Constitutional Court’s Comparative Approach, inGroppi/Ponthoreau (Hg), The Use of Foreign Precedents byConstitutional Judges (2013) 213 ff

Gamper Anna, Regions and Constitutional Courts in aMultilayered Europe, in Popelier et al (Hg), The Role ofConstitutional Courts in Multilevel Governance (2013) 105 ff

Karlhofer Ferdinand/Pallaver Günther, Strength throughWeakness: State Executive Power and Federal Reform in Austria,Swiss Political Science Review 19 (2013), 41 ff

Karlhofer Ferdinand/Pallaver Günther (Hg), Politik in Tirol.Jahrbuch 2013 (2013)

Palermo Francesco/Parolari Sara (Hg), Regional Dynamics inCentral and Eastern Europe: New Approaches to Decentralization(2013)

Pallaver Günther (Hg), Politika13. Jahrbuch für Politik/Annuariodi politica/Anuer de pulitica (2013)

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1/2013
June 2013

Associazione Euroregionale di Diritto Pubblico Comparato ed EuropeoContenutiAUSTRIACOSTITUZIONE FEDERALEGIURISPRUDENZACOSTITUZIONALELEGISLAZIONE DEL LANDTIROLOUVSITALIAGIURISPRUDENZACOSTITUZIONALEPROVINCIA AUTONOMA DIBOLZANO ALTO ADIGELegislazione provincialeGiurisprudenza amministrativaPROVINCIA AUTONOMA DITRENTOLegislazione provincialeARTICOLOEVENTINOVITÀ EDITORIALIContattoEuroregionale Vereinigung fürvergleichendes öffentliches RechtAUSTRIACOSTITUZIONE FEDERALEModifiche della Costituzione federale di interesse in unaprospettiva federalista:Legge di riorganizzazione degli uffici in materia di stranieri, BGBl.I Nr. 87/2012:Prevede l’istituzione di un Ufficio federale in materia di stranieri easilo con decorrenza dal 1° gennaio 2014. Determinate pratiche,che finora ricadevano nella competenza indiretta federale deiLänder, passano nell’amministrazione diretta della Federazione.GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALECorte cost. (VfGH) del 30 giugno 2012, G 118/11 (Carinzia), G132/11 (Alta Austria), G 155/10 (Salisburgo), riguardo al divieto diaccattonaggio:La Corte Cost. ha definito, con più decisioni, alcune constatazionifondamentali riguardo alla competenza dei Länder in materia didivieto di accattonaggio e ai limiti costituzionali posti a talidivieti.Compete al legislatore del Land di regolare forme diaccattonaggio non gradite, con rife-rimento alle fattispecie di cuiall’art. 15 c. 2 della Costituzione federale, in quanto questioni disicurezza locale.L’accattonaggio, in quanto non trattasi di attivitàlavorativa, non ricade nell’ambito dell’art. 6 SStG. La Corte Cost.non ritiene altresì che l’accattonaggio, in quanto forma diund Europarecht / AssociazioneEuroregionale di Diritto PubblicoComparato ed Europeo, 2012Redazione e traduzioneElisabeth Alber, Maria Bertel,Cristina Fraenkel-Haeberle, AnnaGamper, Esther Happacher,Camillo Lutteri, ChristianRanacher, DomenicoRosani, Sigmund Rosenkranz,Fritz Staudigl, Jens Woelk. Non siassume responsabilità per leinformazioni.Sponsorizzato damitigazione della propria situazione di bisogno, sia da ritenersiuna forma di manifestazione della personalità, che in quanto talesarebbe protetta dall’art. 8 CEDU.Riguardo alla giustificazione sostanziale del divietod’accattonaggio, la Corte Cost. compie però una differenziazione.Lo ritiene costituzionalmente legittimo e in conformità conl’obbligo di de-terminatezza di cui all’art. 7 della Costituzionefederale, se il Legislatore vieta con esso alcune determinateforme pubbliche d’accattonaggio ritenute particolarmentenegative, come ad esem-pio quello aggressivo od organizzato.Un generale divieto di accattonaggio non è invece giustifi-cabile,in quanto dalla mera presenza in luogo pubblico – in quanto taleaccessibile a tutti – di persone che richiamano l’attenzione sulproprio stato di indigenza, non deriva un disturbo all’ordinepubblico. Un tale divieto sarebbe poi in contrasto con il diritto allalibera espressione della propria opinione, tutelatocostituzionalmente attraverso l’art. 10 CEDU.LEGISLAZIONE DEL LAND TIROLOAvvisoLe Gazzette ufficiali sono disponibili alla pagina web del LandTirol, le versioni consolidate delle leggi si trovano nel sistemainformatico RIS.I relativi disegni di legge, atti preparatori e materiale esplicativo sitrovano nella pagina web del Landtag alla voce ParlamentarischeMaterialien (Gastzugang).Legge sull’edilizia agevolata (modifica), LGBl. 55/2012:Riguarda in particolare la previsione legislativa di determinatirequisiti di tutela ambientale e ri-sparmio energetico, a tutela delclima. In osservanza delle richieste da parte dell’UE, vengono poiridefinite le regole sulla parità di trattamento.Legge sui prodotti fitosanitari 2012 (nuova promulgazione), LGBl.56/2012; legge di protezione delle piante (modifica), LGBl.57/2012:Riguardano l’attuazione dei principi stabiliti a proposito dallalegge federale e della direttiva 2009/128/CE, riguardante il campod’azione comunitaria per l’utilizzo sostenibile di pesticidi econtenente altresì norme d’accompagnamento per l’applicazionedel regolamento (CE) n. 1107/2009 sull’immissione in commerciodi prodotti fitosanitari.Legge sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattiedi funzionari pubblici e inse-gnanti (modifica), LGBl. 60/2012:Riguarda lo scioglimento delle commissioni amministrativesuperiori finora competenti per i ri-corsi e il trasferimento dellecompetenze all’UVS.Legge sul trattamento economico nei comuni (modifica), LGBl.61/2012:Riguarda diversi adeguamenti “tecnici”, quali ad es. l’estensioneanche ai funzionari comunali dell’adeguamento annuale deicompensi in data 1° gennaio di ogni anno.Ordinamento forestale (modifica), LGBl. 62/2012:In una logica di semplificazione amministrativa, prevedel’accorpamento delle sessioni forestali e la possibilità di fissareuna procedura deliberativa per iscritto nel regolamento internodelle commissioni forestali.Legge scolastica per gli istituti agrari 2012 (nuovapromulgazione), LGBl. 88/2012:Con tale legge viene riorganizzato e modernizzato il settore dellescuole per l’avviamento a pro-fessioni agricole. Punti chiave sonola regolamentazione dell’esame di conclusione degli studi e deimodi di partecipazione degli studenti alla gestione delle scuole,nonché la possibilità di definire in futuro i piani di studio in baseagli obiettivi e alle competenze da acquisirsi.Legge sull’organizzazione scolastica (modifica), LGBl. 89/2012:Riguarda adeguamenti a nuovi principi fondamentali della leggefederale, in particolare la possi-bilità di impiegare pedagogisti deltempo libero e di creare gruppi interscolastici all’interno dellescuole a tempo pieno nonché l’introduzione della NeueMittelschule nell’organizzazione scolastica regolare.Legge sull’organizzazione degli istituti professionali (modifica),LGBl. 90/2012:Riguarda diversi adeguamenti quali ad es. la giustificazione delnon-raggiungimento della soglia minima di studenti per lacostituzione di una classe anche sulla base di motivi pedagogici,l’attribuzione al direttore scolastico del potere di stabilire, in casidefiniti, i giorni liberi dall’attività scolastica e la ridefinizione dellenorme sui corsi di ripetizione, sull’insegnamento in gruppi esull’insegnamento in materie ed esercitazioni pratiche apartecipazione volontaria e il passaggio della competenza diesentare dall’obbligo scolastico al direttore.Legge esecutiva sull’ispettorato scolastico, LGBl. 91/2012:Riguarda gli adeguamenti resisi necessari dalla trasformazionedella Hauptschule in Neue Mit-telschule dall’a.s. 2012/2013.Ordinamento del lavoro agricolo 2000 (modifica), LGBl. 92/2012:Riguarda diversi adeguamenti a nuovi principi fondamentali dellalegge federale.Legge sulla prevenzione dall’utilizzo di OGM (modifica), LGBl.92/2012:Riguarda la tutela di prodotti apistici locali dall’utilizzazione dipollini geneticamente modificati.Novella generale in conseguenza della riorganizzazione delleautorità di pubblica sicurezza della Federazione, LGBl. 94/2012:Riguarda l’adeguamento di 10 leggi dei Länder allariorganizzazione delle autorità di P.S. della Federazione, avutasicon legge costituzionale (BGBl. I. Nr. 49/2012) e legge ordinaria(BGBl. I. Nr. 50/2012), con efficacia dal 1° settembre 2012.Legge sulla gestione delle calamità naturali e artificiali (modifica),LGBl. 95/2012:Chiarisce che anche gli enti di smaltimento dei rifiuti di categoriaA (secondo l’allegato III della direttiva 2006/21/CE riguardo allagestione dei rifiuti delle industrie estrattive, ABl. 2006 Nr. L 102, S.15) sono tenuti a predisporre piani di emergenza esterni.Legge di adeguamento dell’ordinamento urbanistico 2012, LGBl.96/2012:Attraverso la modifica alla legge sulla giustizia amministrativaavutasi nel 2012 è stato abrogato l’art. 15 c. 5 della Costituzionefederale il quale, a proposito degli edifici di proprietà della Federazione destinati a scopi di interesse pubblico, prevedeva unacompetenza amministrativa indi-retta dell’Amministrazionefederale. Alla luce di tali nuovi principi, la presente legge regola larelativa competenza modificando l’ordinamento urbanistico 2011e le relative leggi complementari.Legge sugli istituti ospedalieri (modifica), LGBl. 122/2012:La novella contiene diverse importante novità, in particolareriguardanti l’utilizzazione della e-card e della relativainfrastruttura, l’accertamento dell’identità dei pazienti in caso didubbio, disposizioni sulla gestione trasparente delle liste d’attesaper operazioni chirurgiche elettive da attuarsi in istituti pubblici einteressanti determinati ambiti medici specifici, nonché lariorganizzazione delle diverse forme organizzative e aziendaliattuali, allo scopo di ottenere una maggiore flessibilità.Legge sulle onorificenze, Ordine dell’aquila tirolese (modifiche),LGBl. 123/2012 e 124/2012:Introduce la possibilità della revoca di un’onorificenza giàconcessa.Legge sull’amministrazione del personale insegnante (modifica),LGBl. 125/2012:Contiene le modifiche alla distribuzione delle competenzesull’amministrazione degli insegnanti della scuola pubblicadell’obbligo e delle scuole professionali agricole e forestali, resesineces-sarie dall’introduzione della Neue Mittelschule.Legge sul trattamento economico 1998 (modifica), LGBl.126/2012:Prevede per il 2013 un ulteriore mancato adeguamento deltrattamento economico dei politici attivi a livello del Land.Legge sulle manifestazioni 2003 (modifica), LGBl. 129/2012:Concerne il miglioramento della sicurezza in occasione dimanifestazioni in luogo aperto al pub-blico, in particolareaumentando e precisando ulteriormente la documentazionenecessaria per la notifica di una manifestazione (soprattutto se digrandi dimensioni), allungando il termine con-cessoall’Amministrazione sì da permetterle un esame più preciso,aumentando le possibilità d’intervento dell’Autorità amministrativain caso di sgombero, e migliorando la collaborazione tra ifunzionari adibiti all’esame delle manifestazioni e gli organi dipubblica sicurezza.Attuazione della modifica alla legge sulla giustizia amministrativa2012, BGBl 51/2012 e riforma dell’organizzazione amministrativa:La Dieta del Tirolo ha approvato in data 7 novembre 2012 unampio pacchetto legge, contenente le norme necessarie allaprossima introduzione della giurisdizione amministrativa a livellodel Land, prevista con decorrenza dal 1° gennaio 2014. Talefondamentale riforma dei mezzi di tutela giuridica è inoltrecollegata a una riforma dell’organizzazione stessadell’Amministrazione.Attraverso una novella della legge sull’ordinamento del Tirolo1989, il Tribunale amministrativo di primo grado a livello del Landè oggi previsto a livello legislativo quale futura “giurisdizione delLand”.Ulteriori aggiunte riguardano l’inserimento del principio dellasostenibilità quale obiettivo di Stato, la creazione di unfondamento giuridico per la pubblicazione elettronica autenticadel LBGl (pre-vista dal 2014), l’ampliamento delle competenzedella Corte dei conti del Land e il rafforzamento dei diritti deiComuni attraverso la facilitazione della cooperazione tra di essi.La legge sulla giustizia amministrativa regola l’organizzazione delTribunale amministrativo, il rapporto di lavoro dei relatividipendenti e il passaggio delle competenze dall’UVS; la fasecosti-tutiva comincia con il 1° gennaio 2013.La legge che adegua l’ordinamento alla nuova giurisdizioneamministrativa prevede, accanto ai necessari adeguamenti“tecnici” in circa cento leggi, le seguenti misure riorganizzative:- Lo scioglimento di quindici autorità speciali competenti per iricorsi contro determinati atti amministrativi (ad es. in tema dirapporto di lavoro, imposte, permuta di terreni);- Una radicale semplificazione dell’organizzazione degli ufficipubblici e dei gradi di giuri-sdizione in tutti gli ambiti regolati daleggi del Land, comprese le attività dei Comuni; in futuro vi saràsoltanto un’unica possibilità di ricorso in opposizione (autoritàamministrativa circoscrizionale/Governo del Land o Sindaco, se ilcaso interessa l’ambito del Comune). Contro la decisione si potràproporre ricorso al Tribunale amministrativo di primo grado alivello del Land ed eventualmente, a sua volta, alla Corteamministrativa (VwGH);- La completa soppressione delle competenze speciali dell’Ufficiodella Giunta del Land nella sua funzione di autorità amministrativae il loro passaggio alla Giunta;- La soppressione delle diverse competenze giurisdizionaliriguardo a espropri o limitazioni alla proprietà e la loroconcentrazione presso il costituendo Tribunale amministrativo diprimo grado a livello del Land;- Una riforma organizzativa, entrante in vigore già con il 1°gennaio 2013, nell’ambito della proprietà fondiaria e del masochiuso, contemplante l’abolizione delle 279 commissioni fondiariecircoscrizionali e delle 279 commissioni per i masi chiusi (la cuicomposizione varia a seconda del Comune), il trasferimento dellerelative questioni alle autorità ammi-nistrative circoscrizionali el’abolizione della figura del referente circoscrizionale per laproprietà fondiaria.Giurisprudenza del senatoamministrativo indipendente del Tirolo(UVS)La giurisprudenza dell‘UVS è consultabile all’indirizzo:http://www.ris.bka.gv.at/Uvs/.UVS Tirolo 23.07.2012, 2012/15/1939-2; deroga al divieto difermata e parcheggio:Come risulta dalle fotografie allegate alla trattazione del caso inprima istanza, il segnale di divieto di fermata e parcheggiooggetto del presente procedimento era completato conl’indicazione “eccetto hotel Goldener Engel” e “parcheggiarelongitudinalmente”, ai sensi de § 52 n. 13b del Codice dellastrada (StVO). Sulla strada erano poi delimitati i tre parcheggioggetto del segnale, accanto ai quali ve ne erano altri quattro conla medesima indicazione.Tramite il pannello integrativo veniva espressamente fatta derogaper l’hotel “Goldener Engel”, senza che si potesse dedurretrattarsi di una deroga soltanto per attività di carico/scarico, comesi sarebbe potuto ricavare dal richiamo, nel preambolodell’ordinanza, al § 43 Abs 1 lit c Codice della strada (StVO). Lagiurisprudenza della Corte cost. (cfr. VFSlg. 16.904/2003) e dellaCorte amministrativa (decisione 24.09.2010, 2009/02/0014) èperò dell’opinione che non si possa at-tribuire a tale preamboloun’autonoma funzione precettiva, ragion per cui per ladelimitazione della norma è determinante il solo contenuto delladisposizione.In quanto l’ordinanza parla nel § 1 di “autoveicolo/i iviparcheggiato/i”, che devono essere forniti di appositaautorizzazione, è evidente che il divieto di fermata e parcheggioviga in generale ed eventuali deroghe possano valere solo percategorie definite; ciò anche in base all’attribuzione dellecompetenze ex § 94d n. 4 lit a, richiamata dal Comune.In base a quanto detto, e prescindendo dalla eventualeillegittimità costituzionale di una simile deroga (cfr. lagiurisprudenza citata in Pürstl, Straßenverkehrsordnung 13, § 43StVO, E 57), la formulazione “eccetto hotel Goldener Engel” èquindi da interpretarsi a favore dell’estensione della deroga a tuttii veicoli ivi parcheggiati da persone che abbiano una qualsivogliaincombenza in relazione all’hotel “Goldener Engel” – come è ilcaso per gli ospiti dell’albergo.Secondo quanto accertato, nel momento in cui parcheggiò ilveicolo il ricorrente era effettiva-mente ospite dell’hotel; egli puòquindi invocare a suo favore la deroga prevista al divieto difermata e sosta.ITALIAGIURISPRUDENZA COSTITUZIONALEhttp://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.doSentenza n. 142: (addizionale erariale sulla tassa automobilistica- la sua riserva allo stato è illegittima perché non ha limititemporali: quindi viola le norme d'attuazione dello statuto - i novedecimi del suo gettito, dunque, spettano alla provincia, in baseallo statuto)(g.u. 13 giugno 2012, I serie speciale, n. 24)LinkSentenza n. 167: Giudizio di legittimità costituzionale (Nuovocodice della strada)Sentenza n. 178: (regioni a statuto speciale - coordinamento deisistemi contabili - la legge delega prevede che si realizzi conprocedura pattizia, tramite norme d'attuazione degli statuti –incostituzionalità delle disposizioni che prevedono l'applicazioneautomatica dei decreti statali, se le norme d'attuazione non sonoadottate entro sei mesi)(g.u. 18 luglio 2012, I serie speciale, n. 29)LinkSentenza n. 183: (gli indirizzi per la chiusura dei distributori dicarburante attengono in prevalenza alle competenze concorrentiin materia di energia, governo del territorio, tutela dell'ambiente,circolazione stradale e tutela dei beni culturali; prevalgono lecompetenze dello stato sulle competenze residuali provinciali inmateria di commercio)(g.u. 18 luglio 2012, I serie speciale, n. 29)LinkSentenza n. 189: Giudizio di legittimità costituzionale(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione perl’anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 – leggefinanziaria 2011)Sentenza n. 198: (le disposizioni statali sulla riduzione delnumero dei consiglieri e degli assessori regionali sono illegittimeperché richiedono una modifica degli statuti, e non possonoessere condizionati da leggi ordinarie)(g.u. 25 luglio 2012, I serie speciale, n. 30)LinkSentenza n. 203: (la segnalazione certificata di inizio attività -SCIA -attua un principio di semplificazione, di derivazionecomunitaria, che rientra fra i principi fondamentali dell'azioneamministrativa ed è riconducibile alle competenze statali sui livelliessenziali delle prestazioni che devono essere garantiti anchenelle regioni a statuto speciale)(g.u. 25 luglio 2012, I serie speciale, n. 30)LinkSentenza n. 207: (il procedimento semplificato di autorizzazionepaesaggistica non è classificabile come grande riformaeconomico-sociale ma riguarda questioni sostanziali di tutelapaesisitica ed è riconducibile ai livelli essenziali delle prestazioniamministrative)(g.u. 1 agosto 2012, I serie speciale, n. 31)LinkSentenza n. 238: Giudizio per conflitto di attribuzione tra enti(decreto del Capo dell’ufficio per lo sport)Sentenza n. 350: Giudizio di legittimità costituzionale(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione perl’anno finanziario 2010 e per il triennio 2010-2012 – leggefinanziaria 2010)LinkPROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTOADIGELegislazione provincialeLegge Provinciale 16.05.2012, n. 9:Finanziamento in materia di turismo. Legge pubblicata nelnumero straordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione n.22 del 1 giugno 2012 (B.U. 29/05/2012 n. 22)LinkLegge Provinciale 16.05.2012, n. 9:Finanziamento in materia di turismo. Ripubblicazione nella lingualadina (idioma della Val Badia) Legge pubblicata nel BollettinoUfficiale della Regione n. 23 del 5 giugno 2012 (B.U. 05/06/2012n. 23)LinkLegge Provinciale 13.06.2012, n. 10:Modifica della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, "Normeper l’amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma diBolzano”. Legge pubblicata nel numero n. 25 del 19 giugno 2012(B.U. 19/06/2012 n. 25)LinkLegge Provinciale 04.07.2012, n. 12:Ordinamento dell’apprendistato. Legge pubblicata nel numero n.28 del 10 luglio 2012 (B.U. 10/07/2012 n. 28)LinkLegge Provinciale 04.07.2012, n. 12:Ordinamento dell’apprendistato. RIPUBBLICAZIONE CON NOTELegge pubblicata nel numero n. 29 del 17 luglio 2012 (B.U.17/07/2012 n. 29)LinkLegge Provinciale 13.07.2012, n. 13:Modifica di leggi provinciali nel settore scolastico. Leggepubblicata nel numero n. 29 del 17 luglio 2012 (B.U. 17/07/2012n. 29)LinkLegge Provinciale 13.07.2012, n. 14:Modifica della legge provinciale 27 febbraio 2012, n. 5, recantemodifica della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, “Norme perl'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici"Legge pubblicata nel numero n. 29 del 17 luglio 2012 (B.U.17/07/2012 n. 29)LinkLegge Provinciale 23.09.1992, n. 10:Riordinamento della struttura dirigenziale della ProvinciaAutonoma di Bolzano PUBBLICAZIONE NELLA LINGUA LADINA(IDIOMA DELLA VAL BADIA)Legge pubblicata nel numero n. 39 del 25 settembre 2012 (B.U.25/09/2012 n. 39)LinkLegge Provinciale 11.10.2012, n. 18:Approvazione del rendiconto generale della Provincia perl’esercizio finanziario 2011 e altre disposizioni. Legge pubblicatanel numero n. 42 del 16 ottobre 2012 (B.U. 16/10/2012 n. 42)LinkLegge Provinciale 11.10.2012, n. 18:Approvazione del rendiconto generale della Provincia perl’esercizio finanziario 2011 e altre disposizioniRIPUBBLICAZIONE CON NOTE e ALLEGATO, Legge pubblicatanel numero straordinario n. 1 al n. 42 del 16 ottobre 2012 (B.U.16/10/2012 n. 42)LinkGiurisprudenza amministrativaOrdinanza n. 154/2012: Istanza di Bernard Ingenieure ZT s.r.l. perla concessione di provvedimenti cautelari riguardo a un bando digara relativo alla costruzione del tunnel di base del Brennero –accoglimentoLinkOrdinanza n. 166/2012: Istanza da parte del Comune di Gries amBrenner (A) e dell’österreichischer Alpenverein ÖAV per laconcessione di provvedimenti cautelari in riferimento al parcoeolico in località Sattelberg nel Comune di Brennero (I) – rigettoLinkOrdinanza n. 167/2012: Istanza da parte di WWF Italia onlus perla concessione di provvedimenti cautelari in riferimento al parcoeolico in località Sattelberg nel Comune di Brennero (I) – rigettoLinkSentenza n. 172/2012: Ricorso di Radio Südtirol srl, RadioSonnenschein sas e Radio C/104 srl per l’annullamento delledelibere della Giunta Provinciale 1838/2010 e 2091/2010riguardanti i contributi per l’acquisizione di notizie da agenzie distampa di lingua tedesca o ladina e i necessari requisiti di questeultime – accoglimentoLinkOrdinanza n. 174/2012: Istanza da parte di Lega Anti-VivisezioneL.A.V. onlus per la concessione di provvedimenti cautelari inriferimento al decreto dell’assessore provinciale per le foreste n.671/32.4 del 31.08.2012 (caccia alle marmotte) – rinunciaLinkOrdinanza n. 182/2012: Istanza da parte di Lega Anti-VivisezioneL.A.V. onlus per la concessione di provvedimenti cautelari inriferimento a diversi decreti dell’assessore provinciale per leforeste riguardanti la caccia al tasso – improcedibile per unaparte, accoglimento per il restoLinkOrdinanza n. 184/2012: Istanza da parte di Lega Anti-VivisezioneL.A.V. onlus per la concessione di provvedimenti cautelari inriferimento ai decreti dell’assessore provinciale per le foreste n.818/32.4 e 819/32.4 del 05.10.2012 (caccia allo stambecco) –accoglimentoLinkSentenza n. 188/2012: Ricorso dell’Associazione per il softwarelibero a.p.s. per l’annullamento della delibera della Giuntaprovinciale riguardante l’upgrade del software Microsoft estipulazione di contratto con detta azienda – inammissibilità delladomanda di annullamento del contratto; rigetto del restoLinkSentenza n. 210/2012: Ricorso di Ottica Gianni et al. perl’annullamento dell’autorizzazione di commercio al dettaglio297/2010, concessa alla Podini Holding e Mediamarket spa, e dinumerosi, collegati provvedimenti della Giunta provinciale,dell’Assessore provinciale al commercio e del Sindaco di Bolzano– accoglimentoLinkSentenza n. 227/2012: Ricorso per l’annullamento delprovvedimento del Ministero dell’Interno avverso il riconoscimentodella qualifica di “vittima del dovere” a un finanziere decedutodurante un corso di salvataggio alpino – rigettoLinkSentenza n. 248/2012: Ricorso di Metrò Immobiliare s.as. perl’annullamento del decreto del Presidente della Provincia dirigetto della domanda di apertura di una sala giochi – rigettoLinkSentenza n. 256/2012: Ricorso della Commissione provincialepari opportunità per le donne e della Consigliera di parità perl’annullamento, causa violazione dell’art. 4 c. 1 bis della L.R.1/1993 (adeguata presenza di entrambi i sessi negli organicollegiali): 1) del decreto del Sindaco di Bolzano riguardo allanomina dei componenti del Consiglio d’amministrazione diAzienda Energetica spa; 2) della delibera dell’assemblea dei socidi AE spa di nomina dei componenti; 3) dell’art. 13, commi 3 e 4,dello statuto del Comune di Bolzano – inammissibilità del ricorsodella Commissione causa mancanza di legittimazione; 1)accoglimento; 2) inammissibilità; 3) rigettoLinkSentenza n. 257/2012: Ricorso della Commissione provincialepari opportunità per le donne e della Consigliera di parità perl’annullamento, causa violazione dell’art. 4 c. 1 bis della L.R.1/1993 (adeguata presenza di entrambi i sessi negli organicollegiali): 1) della delibera del Consiglio comunale di Meranoriguardo alla nomina dei componenti del Consigliod’amministrazione di Azienda Energetica spa; 2) della deliberadell’assemblea dei soci di AE spa di nomina dei componenti; 3)dell’ultima frase dell’art. 5, punto 5, dello statuto del Comune diMerano – inammissibilità del ricorso della Commissione causamancanza di legittimazione; 1) accoglimento; 2) inammissibilità;3) rigettoLinkSentenza n. 281/2012: Ricorso per la condanna della ProvinciaAutonoma di Bolzano al pagamento dei danni morali conseguentiall’annullamento nel 2005 di un concorso dirigenziale avutosi nel1995, nonostante il rinnovo delle operazioni concorsuali nel 2007– accoglimentoLinkSentenza n. 309/2012: Ricorso di AgustaWestland s.p.a. perl’annullamento del bando di gara di Heli-Elisoccorso Alto Adigeper la concessione dei servizi di salvataggio aereo –accoglimentoLinkSentenza n. 310/2012: Ricorso di Podini Holding spa perl’annullamento del provvedimento del sindaco di Bolzano n.84727/2010 concernente la variazione del settore merceologico(da “alimentare” a “non alimentare”) di tre autorizzazioni percommercio al dettaglio – rigettoLinkSentenza n. 324/2012: Ricorso della Lega Anti-Vivisezione L.A.V.onlus per l’annullamento di diversi decreti della Giunta Provincialeriguardo alla caccia al tasso – improcedibileLinkSentenza n. 330/2012: Ricorso (n. 93) del Comune di Gries amBrenner (A) e dell’österreichischer Alpenverein ÖAV e ricorso (n.94) di WWF Italia onlus per l’annullamento del decreto dellaGiunta provinciale n. 1618/2011 riguardante un progetto di parcoeolico in località Sattelberg nel Comune di Brennero (I) –accoglimentoLinkPROVINCIA AUTONOMA DI TRENTOLegislazione provincialeLegge provinciale 31 maggio 2012, n. 10: Interventi per favorire lacrescita e la competitività del Trentinob.u. 1 giugno 2012, n. 22, straord.LinkLegge provinciale 31 maggio 2012, n. 11: Modificazioni dellalegge provinciale sulla cacciab.u. 5 giugno 2012, n. 23LinkLegge provinciale 31 maggio 2012, n. 12: Modificazionidell'articolo 10 della legge provinciale sulle minoranze linguisticheb.u. 5 giugno 2012, n. 23LinkLegge provinciale 18 giugno 2012, n. 13: Promozione della paritàdi trattamento e della cultura delle pari opportunità tra uomini edonne (nuova legge organica sulle pari opportunità)b.u. 19 giugno 2012, n. 25LinkLegge provinciale 20 luglio 2012, n. 14: Modificazioni della leggeprovinciale sulle cave e della legge provinciale sulla valutazioned'impatto ambientale (semplifica le procedure autorizzative sullagestione delle cave)b.u. 24 luglio 2012, n. 30LinkLegge provinciale 20 luglio 2012, n. 15: Tutela delle persone nonautosufficienti e delle loro famiglie (riordina gli interventi a favoredelle persone non autosufficienti e prevede l’erogazione di unassegno di cura)b.u. 31 luglio 2012, n. 31LinkLegge provinciale 27 luglio 2012, n. 16: Disposizioni per lapromozione della società dell'informazione e dell'amministrazionedigitale e per la diffusione del software libero e dei formati di datiapertib.u. 31 luglio 2012, n. 31LinkLegge provinciale 30 luglio 2012, n. 17: Disposizioni in materia diservizi pubblici e in materia di iniziative per la modernizzazionedel settore pubblico provinciale e per la revisione della spesapubblica (riordina i servizi locali di fornitura dell’acqua e dellaraccoltra dei rifiuti e disciplina il piano di razionalizzazione dellaspesa pubblica della provincia)b.u. 31 luglio 2012, n. 31LinkLegge provinciale 3 agosto 2012, n. 18: Modificazioni della leggeprovinciale sui lavori pubblici e della legge sul personale dellaProvinciab.u. 7 agosto 2012, n. 32, supplemento n. 2LinkLegge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19: Disciplina della ricezioneturistica all'aperto e modificazioni della legge provinciale 28maggio 2009, n. 6, in materia di soggiorni socio-eucativi (nuovadisciplina sui campeggi)b.u. 4 ottobre 2012, n. 40, straord. n. 2LinkLegge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20: Legge provincialesull'energia e attuazione dell'articolo 13 della direttiva 2009/28/CEdel Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sullapromozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabilib.u. 4 ottobre 2012, n. 40, straord. n. 2LinkLegge provinciale 4 ottobre 2012, n. 21: Disposizioni perl'adeguamento dell'ordinamento provinciale in materia di servizipubblici, di revisione della spesa pubblica, di personale e dicommerciob.u. 4 ottobre 2012, n. 40, straord. n. 2LinkLegge provinciale 31 ottobre 2012, n. 22: Modificazioni dellalegge provinciale sulle professioni turistiche, sugli impianti a funee sui rifugi e sentieri alpinib.u. 6 novembre 2012, n. 45LinkLegge provinciale 31 ottobre 2012, n. 23: Modificazionedell'articolo 53 della legge sul personale della Provincia (disciplinal’utilizzo in provincia di dipendenti degli enti strumentali)b.u. 6 novembre 2012, n. 45LinkARTICOLOVerso una Strategia Europea per l’arco alpinoDr. Fritz Staudigl, Direttore del Dipartimento Relazioniesterne, Ufficio del Governo del Tirolo, InnsbruckL’arco alpino, situato al centro dell’Europa, si estende dalle AlpiMarittime a occidente fino alla Selva Viennese a oriente,comprendendo otto paesi alpini (Germania, Francia, Italia,Liechtenstein, Principato di Monaco, Austria, Svizzera eSlovenia). La cooperazione transfrontaliera, interregionale einternazionale vanta ormai una lunga tradizione nell’arco alpino.Nel 1972 la fondazione della Comunità di Lavoro delle RegioniAlpine (ARGE ALP), intrapresa dal Tirolo, ha segnato per lapolitica estera l'avvio di una strada nuova, che grazie allacooperazione transfrontaliera, in particolare in ambito ambientale,culturale, sociale ed economico, ha permesso di dedicarsi aproblemi e priorità comuni in tutto l’arco alpino. Questa forma dicooperazione é stata ripresa da altre iniziative che hannointeressato l’arco alpino occidentale e orientale, come laConvenzione delle Alpi e il programma UE Spazio Alpino,cosicché vi è una grande densità di istituzioni ad ampio raggio.Accanto a questa forma di collaborazione vi sono però anchecooperazioni regolari a livello regionale, quali per esempio leriunioni congiunte dei governi e dei consigli regionali di Alto Adige,Tirolo e Trentino e del risultante Gruppo europeo di cooperazioneterritoriale (GECT).La coesione territoriale, sancita come obiettivo nella legislazioneeuropea per la prima volta con il Trattato di Lisbona, rappresenta,accanto alla coesione sociale ed economica, uno dei punti chiavedella politica di coesione europea. Con l‘ausilio di strategiemacroregionali si intende mettere in pratica tale obiettivo, tenendoin considerazione la multi-level governance. La CommissioneEuropea ha definito la macroregione come “uno spazio costituitoda una serie di regioni amministrative, le quali presentano tuttaviasufficienti problematiche comuni da giustificare l'adozione di unapproccio strategico unico”. Le macroregioni del Danubio e delMar Baltico hanno già rappresentato dei primi tentativi digenerare un plusvalore tramite un orientamento comune e laconcertazione di obiettivi e programmi a livello europeo, regionalee nazionale.Anche l’arco alpino ha fatto proprio questo nuovo approccio.Dopo la Conferenza dei Capi di Governo di ARGE ALP del1.7.2011, che ha identificato come obiettivo l’elaborazione di unaStrategia Macroregionale per l’arco alpino, il documento diiniziativa approvato all’unanimità il giorno 29 giugno 2012 a BadRagaz „Le Alpi – innovazione e motore economico in un ambienteintatto“ ha segnato l’avvio ufficiale di una strategia comune mirataa potenziare la coesione territoriale nell’arco alpino.Le regioni alpine non intendono tuttavia con ciò soltantoperseguire particolari interessi regionali, bensì prestare uncontributo sostanziale alla realizzazione della strategia Europa2020. Strategie comuni sono previste soprattutto negli ambiti dicompetitività, innovazione, agri- e silvicoltura, risorse idriche,energia, ambiente e trasporti. Gli sforzi congiunti mirano a fare inmodo che le risorse disponibili siano impiegate in maniera piùstrategica e rapida. Nello specifico, una cooperazione più intensae quindi più efficiente fra le organizzazioni e le istituzioni giàpresenti nell’arco alpino potrà agevolare una maggioreintegrazione delle aree alpine. Si tratta di un plusvalore che si puòcreare senza nuove regolamentazioni e senza l’impiego di risorseaggiuntive. Inoltre, con gli enti presenti si crea un quadro digestione che permette la collaborazione diretta di tutti i principaliattori. Il fatto che l’impulso per una siffatta strategia alpinamacroregionale sia un impulso bottom-up, quindi originato dallivello regionale, rappresenta il tratto distintivo di questamacroregione.Anche la Convenzione delle Alpi e il programma UE SpazioAlpino, entrambi dedicati alla cooperazione transnazionalenell'arco alpino, contribuiscono in misura essenzialeall'identificazione di contenuti e strategie di cooperazionemacroregionale nelle Alpi. Le differenze si riscontrano per quantoriguarda l'estensione territoriale, che nel caso della Convenzionedelle Alpi è più ristretta. Tuttavia, anch'essa é favorevole ad unampliamento alle aree limitrofe, che non fanno parte dellaConvenzione delle Alpi ma che interessano l'arco alpino con leloro ripercussioni economiche, sociali ed ecologiche. Talemessaggio si ritrova nel documento d'iniziativa di Bad Ragaz, chepunta l'attenzione sul fatto che una strategia europea per l'arcoalpino, nel senso di una „geometria flessibile“, deve affrontare lepriorità delle aree montane così come le interazioni fra tali aree ele aree metropolitane limitrofe. La Convenzione delle Alpi e ilprogramma Spazio Alpino, grazie alla loro esperienza pluriennalee al know-how acquisito, sono in grado di fornire un contributoessenziale al successo di una nuova strategia per le Alpi che nepromuova lo sviluppo sostenibile.In occasione della conferenza dei Capi di Governo delle Regionie dei Paesi alpini tenutasi a Innsbruck il 12 ottobre 2012 sonostate discusse le proposte per una Strategia Europea per l’arcoalpino, ritenuta essenziale per lo sviluppo dell’arco alpino. Taliconclusioni sono state presentate al membro della CommissioneEuropea responsabile per la Politica Regionale. La base per gliincontri concordati fra le regioni e i paesi alpini e la CommissioneEuropea è costituita dai lavori propedeutici effettuati a livelloregionale nonché dai contributi della Convenzione delle Alpi e delProgramma Spazio Alpino. Si tratta di riunire e uniformarne icontenuti.Nell'ottica istituzionale é necessario, nel breve termine, definire glipassi politici necessari a livello di politica interna per poterottenere un mandato del Consiglio Europeo per la Commissione.Una strategia alpina europea senza l'affiancamento e il sostegnodell'UE non è realizzabile. Il fatto che il Consiglio Europeo siaaperto alla creazione di una macroregione si nota dal fatto che,dopo l'approvazione della strategia per l'area del Danubio, ilConsiglio ha invitato gli Stati membri a proseguire le consultazionisu possibili macrostrategie future in cooperazione con laCommissione Europea. Il Parlamento Europeo e il Comitato delleRegioni segnalano la stessa disposizione.EVENTIEURAC Federal Scholar in Residence 2014 –SCADENZA ISCRIZIONI: 1 luglio 2013!L’Istituto per lo Studio del Federalismo e del Regionalismodell’EURAC ha sviluppato in memoria di Sergio Ortino, che hadato un contributo determinante alla nascita e alla crescita diquesto filone di ricerca, il programma “EURAC Federal Scholar inResidence”. L’assegno di ricerca annuale ha lo scopo dipromuovere lo scambio scientifico, offrendo ad esperti in materiadi federalismo e di regionalismo la possibilità di effettuare unsoggiorno di una fino a tre settimane all’EURAC. Il programma èrivolto a giovani ricercatori, studenti post graduate e operatori deldiritto con esperienze in ambito professionale e universitario nellostudio comparato del federalismo e del regionalismo.Nell’ambito dell’annuale EURAC-International Winter School sulfederalismo e la governance, organizzata in cooperazione conl’Università di Innsbruck, il vincitore presenterà il proprio lavoro diricerca ad un pubblico locale e internazionale.Le iscrizione all’EURAC Federal Scholar in Residence Program2014 sono aperte. Gli interessati possono inviare un saggio nonpubblicato in una lingua a scelta fra inglese, tedesco, italiano,francese o spagnolo entro l’1 luglio 2013. Per informazionisull’EURAC Federal Scholar in Residence Programme si prega diconsultare il sito www.eurac.edu/federalscholar.EURAC Federal Scholar 2013La giuria internazionale della prima edizione dell'”EURAC FederalScholar in Residence Program 2013” ha premiato la dott.ssaDonna E. Wood. Il suo paper “Could European Governance IdeasImprove Federal-Provincial Relations in Canada – the case studyof employment policies” è stato giudicato il migliore fra i lavoripervenuti per originalità ed efficacia dell’approccio metodologicocomparativo. Donna Wood lavora attualmente all’Istituto discienze politiche dell’Università di Victoria, dopo avere prestato lapropria opera per 25 anni con mansioni dirigenziali in variMinisteri canadesi nei settori politiche sociali, occupazione eformazione. Il 12 febbraio 2013 terrà all’EURAC una lezionepubblica in cui presenterà i risultati della sua ricerca.Gioco dei ruoli"Federiamoci! Dare vita a una federazione. Quale?!”Nell’estate del 2012 i ricercatori dell’Istituto per lo Studio delFederalismo e del Regionalismo hanno sviluppato un gioco deiruoli “Federiamoci! Dare vita a una federazione. Quale?!” in cui ipartecipanti danno vita alla EURAC Rainbow Federation epropongono possibili modelli e soluzioni per un governo di tipofederale. Obiettivo della simulazione è far capire ai partecipanti ledinamiche del governare oggi. Si vuole offrire in tal modo unorientamento per aiutare a comprendere la suddivisione dellecompetenze, e le modalità secondo cui vengono adottate ledecisioni in diverse materie (scuola, ambiente, trasporti, salute,cultura, giustizia, politica estera, integrazione, lavoro).Dalla collaborazione con EURAC Junior, è nata l’idea ditrasformare il gioco dei ruoli anche in uno "schoollab", chedurante l’anno scolastico 2012/13 potrà essere frequentato dallescuole superiori di Bolzano. La simulazione, che può essereadattata ai diversi cicli scolastici/universitari e alle diverse fasce dietà (dai 13 ai 22 anni), è disponibile in italiano, in tedesco e inversione bilingue. Informazioni sul gioco dei ruoli della durata di 3ore sono consultabili all’indirizzo www.eurac/sfere (progetti eattività) o possono essere richieste all’indirizzo sfere@eurac.edu.NOVITÀ EDITORIALIAlberton Mariachiara/Palermo Francesco (cur.), EnvironmentalProtection in Multi-Layered Systems. Comparative Lessons fromthe Water Sector (2012)Gamper Anna/Ranacher Christian (cur.), Rechtsfragen desgrenzüberschreitenden Verkehrs (2012)Karlhofer Ferdinand/Pallaver Günther (cur.), Politik in Tirol.Jahrbuch 2013 (2013)Palermo Francesco/Poggeschi Giovanni/RautzGünther/Woelk Jens (cur.), Globalization, Technologies andLegal Revolution. The Impact of Global Changes on Territorialand Cultural Diversities, on Supranational Integration andConstitutional Theory. Liber Amicorum in Memory of Sergio Ortino(2012)Palermo Francesco/Alber Elisabeth (cur.), A New Era ofFederalism (guest editor), L'Europe en formation, Spring issuen°363 (2012)Pallaver Günther/Wagemann Claudius (cur.), Challenges forAlpine Parties. Strategies of Political Parties for Identity andTerritory in the Alpine Regions (2012)Wolf Dieter, Tiroler Baurecht mit Erläuterungen nach dem Stande1.1.2012 (2012)Copyright © 2012cancellazione newsletter | cambiare abbonamento--Inviato da Gmail Mobile

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2/2012
December 1, 2012

Associazione Euroregionale di Diritto Pubblico Comparato ed EuropeoContenutiAUSTRIACOSTITUZIONE FEDERALEGIURISPRUDENZACOSTITUZIONALELEGISLAZIONE DEL LANDTIROLOUVSITALIAGIURISPRUDENZACOSTITUZIONALEPROVINCIA AUTONOMA DIBOLZANO ALTO ADIGELegislazione provincialeGiurisprudenza amministrativaPROVINCIA AUTONOMA DITRENTOLegislazione provincialeARTICOLOEVENTINOVITÀ EDITORIALIContattoEuroregionale Vereinigung fürvergleichendes öffentliches RechtAUSTRIACOSTITUZIONE FEDERALEModifiche della Costituzione federale di interesse in unaprospettiva federalista:Legge di riorganizzazione degli uffici in materia di stranieri, BGBl.I Nr. 87/2012:Prevede l’istituzione di un Ufficio federale in materia di stranieri easilo con decorrenza dal 1° gennaio 2014. Determinate pratiche,che finora ricadevano nella competenza indiretta federale deiLänder, passano nell’amministrazione diretta della Federazione.GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALECorte cost. (VfGH) del 30 giugno 2012, G 118/11 (Carinzia), G132/11 (Alta Austria), G 155/10 (Salisburgo), riguardo al divieto diaccattonaggio:La Corte Cost. ha definito, con più decisioni, alcune constatazionifondamentali riguardo alla competenza dei Länder in materia didivieto di accattonaggio e ai limiti costituzionali posti a talidivieti.Compete al legislatore del Land di regolare forme diaccattonaggio non gradite, con rife-rimento alle fattispecie di cuiall’art. 15 c. 2 della Costituzione federale, in quanto questioni disicurezza locale.L’accattonaggio, in quanto non trattasi di attivitàlavorativa, non ricade nell’ambito dell’art. 6 SStG. La Corte Cost.non ritiene altresì che l’accattonaggio, in quanto forma diund Europarecht / AssociazioneEuroregionale di Diritto PubblicoComparato ed Europeo, 2012Redazione e traduzioneElisabeth Alber, Maria Bertel,Cristina Fraenkel-Haeberle, AnnaGamper, Esther Happacher,Camillo Lutteri, ChristianRanacher, DomenicoRosani, Sigmund Rosenkranz,Fritz Staudigl, Jens Woelk. Non siassume responsabilità per leinformazioni.Sponsorizzato damitigazione della propria situazione di bisogno, sia da ritenersiuna forma di manifestazione della personalità, che in quanto talesarebbe protetta dall’art. 8 CEDU.Riguardo alla giustificazione sostanziale del divietod’accattonaggio, la Corte Cost. compie però una differenziazione.Lo ritiene costituzionalmente legittimo e in conformità conl’obbligo di de-terminatezza di cui all’art. 7 della Costituzionefederale, se il Legislatore vieta con esso alcune determinateforme pubbliche d’accattonaggio ritenute particolarmentenegative, come ad esem-pio quello aggressivo od organizzato.Un generale divieto di accattonaggio non è invece giustifi-cabile,in quanto dalla mera presenza in luogo pubblico – in quanto taleaccessibile a tutti – di persone che richiamano l’attenzione sulproprio stato di indigenza, non deriva un disturbo all’ordinepubblico. Un tale divieto sarebbe poi in contrasto con il diritto allalibera espressione della propria opinione, tutelatocostituzionalmente attraverso l’art. 10 CEDU.LEGISLAZIONE DEL LAND TIROLOAvvisoLe Gazzette ufficiali sono disponibili alla pagina web del LandTirol, le versioni consolidate delle leggi si trovano nel sistemainformatico RIS.I relativi disegni di legge, atti preparatori e materiale esplicativo sitrovano nella pagina web del Landtag alla voce ParlamentarischeMaterialien (Gastzugang).Legge sull’edilizia agevolata (modifica), LGBl. 55/2012:Riguarda in particolare la previsione legislativa di determinatirequisiti di tutela ambientale e ri-sparmio energetico, a tutela delclima. In osservanza delle richieste da parte dell’UE, vengono poiridefinite le regole sulla parità di trattamento.Legge sui prodotti fitosanitari 2012 (nuova promulgazione), LGBl.56/2012; legge di protezione delle piante (modifica), LGBl.57/2012:Riguardano l’attuazione dei principi stabiliti a proposito dallalegge federale e della direttiva 2009/128/CE, riguardante il campod’azione comunitaria per l’utilizzo sostenibile di pesticidi econtenente altresì norme d’accompagnamento per l’applicazionedel regolamento (CE) n. 1107/2009 sull’immissione in commerciodi prodotti fitosanitari.Legge sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattiedi funzionari pubblici e inse-gnanti (modifica), LGBl. 60/2012:Riguarda lo scioglimento delle commissioni amministrativesuperiori finora competenti per i ri-corsi e il trasferimento dellecompetenze all’UVS.Legge sul trattamento economico nei comuni (modifica), LGBl.61/2012:Riguarda diversi adeguamenti “tecnici”, quali ad es. l’estensioneanche ai funzionari comunali dell’adeguamento annuale deicompensi in data 1° gennaio di ogni anno.Ordinamento forestale (modifica), LGBl. 62/2012:In una logica di semplificazione amministrativa, prevedel’accorpamento delle sessioni forestali e la possibilità di fissareuna procedura deliberativa per iscritto nel regolamento internodelle commissioni forestali.Legge scolastica per gli istituti agrari 2012 (nuovapromulgazione), LGBl. 88/2012:Con tale legge viene riorganizzato e modernizzato il settore dellescuole per l’avviamento a pro-fessioni agricole. Punti chiave sonola regolamentazione dell’esame di conclusione degli studi e deimodi di partecipazione degli studenti alla gestione delle scuole,nonché la possibilità di definire in futuro i piani di studio in baseagli obiettivi e alle competenze da acquisirsi.Legge sull’organizzazione scolastica (modifica), LGBl. 89/2012:Riguarda adeguamenti a nuovi principi fondamentali della leggefederale, in particolare la possi-bilità di impiegare pedagogisti deltempo libero e di creare gruppi interscolastici all’interno dellescuole a tempo pieno nonché l’introduzione della NeueMittelschule nell’organizzazione scolastica regolare.Legge sull’organizzazione degli istituti professionali (modifica),LGBl. 90/2012:Riguarda diversi adeguamenti quali ad es. la giustificazione delnon-raggiungimento della soglia minima di studenti per lacostituzione di una classe anche sulla base di motivi pedagogici,l’attribuzione al direttore scolastico del potere di stabilire, in casidefiniti, i giorni liberi dall’attività scolastica e la ridefinizione dellenorme sui corsi di ripetizione, sull’insegnamento in gruppi esull’insegnamento in materie ed esercitazioni pratiche apartecipazione volontaria e il passaggio della competenza diesentare dall’obbligo scolastico al direttore.Legge esecutiva sull’ispettorato scolastico, LGBl. 91/2012:Riguarda gli adeguamenti resisi necessari dalla trasformazionedella Hauptschule in Neue Mit-telschule dall’a.s. 2012/2013.Ordinamento del lavoro agricolo 2000 (modifica), LGBl. 92/2012:Riguarda diversi adeguamenti a nuovi principi fondamentali dellalegge federale.Legge sulla prevenzione dall’utilizzo di OGM (modifica), LGBl.92/2012:Riguarda la tutela di prodotti apistici locali dall’utilizzazione dipollini geneticamente modificati.Novella generale in conseguenza della riorganizzazione delleautorità di pubblica sicurezza della Federazione, LGBl. 94/2012:Riguarda l’adeguamento di 10 leggi dei Länder allariorganizzazione delle autorità di P.S. della Federazione, avutasicon legge costituzionale (BGBl. I. Nr. 49/2012) e legge ordinaria(BGBl. I. Nr. 50/2012), con efficacia dal 1° settembre 2012.Legge sulla gestione delle calamità naturali e artificiali (modifica),LGBl. 95/2012:Chiarisce che anche gli enti di smaltimento dei rifiuti di categoriaA (secondo l’allegato III della direttiva 2006/21/CE riguardo allagestione dei rifiuti delle industrie estrattive, ABl. 2006 Nr. L 102, S.15) sono tenuti a predisporre piani di emergenza esterni.Legge di adeguamento dell’ordinamento urbanistico 2012, LGBl.96/2012:Attraverso la modifica alla legge sulla giustizia amministrativaavutasi nel 2012 è stato abrogato l’art. 15 c. 5 della Costituzionefederale il quale, a proposito degli edifici di proprietà della Federazione destinati a scopi di interesse pubblico, prevedeva unacompetenza amministrativa indi-retta dell’Amministrazionefederale. Alla luce di tali nuovi principi, la presente legge regola larelativa competenza modificando l’ordinamento urbanistico 2011e le relative leggi complementari.Legge sugli istituti ospedalieri (modifica), LGBl. 122/2012:La novella contiene diverse importante novità, in particolareriguardanti l’utilizzazione della e-card e della relativainfrastruttura, l’accertamento dell’identità dei pazienti in caso didubbio, disposizioni sulla gestione trasparente delle liste d’attesaper operazioni chirurgiche elettive da attuarsi in istituti pubblici einteressanti determinati ambiti medici specifici, nonché lariorganizzazione delle diverse forme organizzative e aziendaliattuali, allo scopo di ottenere una maggiore flessibilità.Legge sulle onorificenze, Ordine dell’aquila tirolese (modifiche),LGBl. 123/2012 e 124/2012:Introduce la possibilità della revoca di un’onorificenza giàconcessa.Legge sull’amministrazione del personale insegnante (modifica),LGBl. 125/2012:Contiene le modifiche alla distribuzione delle competenzesull’amministrazione degli insegnanti della scuola pubblicadell’obbligo e delle scuole professionali agricole e forestali, resesineces-sarie dall’introduzione della Neue Mittelschule.Legge sul trattamento economico 1998 (modifica), LGBl.126/2012:Prevede per il 2013 un ulteriore mancato adeguamento deltrattamento economico dei politici attivi a livello del Land.Legge sulle manifestazioni 2003 (modifica), LGBl. 129/2012:Concerne il miglioramento della sicurezza in occasione dimanifestazioni in luogo aperto al pub-blico, in particolareaumentando e precisando ulteriormente la documentazionenecessaria per la notifica di una manifestazione (soprattutto se digrandi dimensioni), allungando il termine con-cessoall’Amministrazione sì da permetterle un esame più preciso,aumentando le possibilità d’intervento dell’Autorità amministrativain caso di sgombero, e migliorando la collaborazione tra ifunzionari adibiti all’esame delle manifestazioni e gli organi dipubblica sicurezza.Attuazione della modifica alla legge sulla giustizia amministrativa2012, BGBl 51/2012 e riforma dell’organizzazione amministrativa:La Dieta del Tirolo ha approvato in data 7 novembre 2012 unampio pacchetto legge, contenente le norme necessarie allaprossima introduzione della giurisdizione amministrativa a livellodel Land, prevista con decorrenza dal 1° gennaio 2014. Talefondamentale riforma dei mezzi di tutela giuridica è inoltrecollegata a una riforma dell’organizzazione stessadell’Amministrazione.Attraverso una novella della legge sull’ordinamento del Tirolo1989, il Tribunale amministrativo di primo grado a livello del Landè oggi previsto a livello legislativo quale futura “giurisdizione delLand”.Ulteriori aggiunte riguardano l’inserimento del principio dellasostenibilità quale obiettivo di Stato, la creazione di unfondamento giuridico per la pubblicazione elettronica autenticadel LBGl (pre-vista dal 2014), l’ampliamento delle competenzedella Corte dei conti del Land e il rafforzamento dei diritti deiComuni attraverso la facilitazione della cooperazione tra di essi.La legge sulla giustizia amministrativa regola l’organizzazione delTribunale amministrativo, il rapporto di lavoro dei relatividipendenti e il passaggio delle competenze dall’UVS; la fasecosti-tutiva comincia con il 1° gennaio 2013.La legge che adegua l’ordinamento alla nuova giurisdizioneamministrativa prevede, accanto ai necessari adeguamenti“tecnici” in circa cento leggi, le seguenti misure riorganizzative:- Lo scioglimento di quindici autorità speciali competenti per iricorsi contro determinati atti amministrativi (ad es. in tema dirapporto di lavoro, imposte, permuta di terreni);- Una radicale semplificazione dell’organizzazione degli ufficipubblici e dei gradi di giuri-sdizione in tutti gli ambiti regolati daleggi del Land, comprese le attività dei Comuni; in futuro vi saràsoltanto un’unica possibilità di ricorso in opposizione (autoritàamministrativa circoscrizionale/Governo del Land o Sindaco, se ilcaso interessa l’ambito del Comune). Contro la decisione si potràproporre ricorso al Tribunale amministrativo di primo grado alivello del Land ed eventualmente, a sua volta, alla Corteamministrativa (VwGH);- La completa soppressione delle competenze speciali dell’Ufficiodella Giunta del Land nella sua funzione di autorità amministrativae il loro passaggio alla Giunta;- La soppressione delle diverse competenze giurisdizionaliriguardo a espropri o limitazioni alla proprietà e la loroconcentrazione presso il costituendo Tribunale amministrativo diprimo grado a livello del Land;- Una riforma organizzativa, entrante in vigore già con il 1°gennaio 2013, nell’ambito della proprietà fondiaria e del masochiuso, contemplante l’abolizione delle 279 commissioni fondiariecircoscrizionali e delle 279 commissioni per i masi chiusi (la cuicomposizione varia a seconda del Comune), il trasferimento dellerelative questioni alle autorità ammi-nistrative circoscrizionali el’abolizione della figura del referente circoscrizionale per laproprietà fondiaria.Giurisprudenza del senatoamministrativo indipendente del Tirolo(UVS)La giurisprudenza dell‘UVS è consultabile all’indirizzo:http://www.ris.bka.gv.at/Uvs/.UVS Tirolo 23.07.2012, 2012/15/1939-2; deroga al divieto difermata e parcheggio:Come risulta dalle fotografie allegate alla trattazione del caso inprima istanza, il segnale di divieto di fermata e parcheggiooggetto del presente procedimento era completato conl’indicazione “eccetto hotel Goldener Engel” e “parcheggiarelongitudinalmente”, ai sensi de § 52 n. 13b del Codice dellastrada (StVO). Sulla strada erano poi delimitati i tre parcheggioggetto del segnale, accanto ai quali ve ne erano altri quattro conla medesima indicazione.Tramite il pannello integrativo veniva espressamente fatta derogaper l’hotel “Goldener Engel”, senza che si potesse dedurretrattarsi di una deroga soltanto per attività di carico/scarico, comesi sarebbe potuto ricavare dal richiamo, nel preambolodell’ordinanza, al § 43 Abs 1 lit c Codice della strada (StVO). Lagiurisprudenza della Corte cost. (cfr. VFSlg. 16.904/2003) e dellaCorte amministrativa (decisione 24.09.2010, 2009/02/0014) èperò dell’opinione che non si possa at-tribuire a tale preamboloun’autonoma funzione precettiva, ragion per cui per ladelimitazione della norma è determinante il solo contenuto delladisposizione.In quanto l’ordinanza parla nel § 1 di “autoveicolo/i iviparcheggiato/i”, che devono essere forniti di appositaautorizzazione, è evidente che il divieto di fermata e parcheggioviga in generale ed eventuali deroghe possano valere solo percategorie definite; ciò anche in base all’attribuzione dellecompetenze ex § 94d n. 4 lit a, richiamata dal Comune.In base a quanto detto, e prescindendo dalla eventualeillegittimità costituzionale di una simile deroga (cfr. lagiurisprudenza citata in Pürstl, Straßenverkehrsordnung 13, § 43StVO, E 57), la formulazione “eccetto hotel Goldener Engel” èquindi da interpretarsi a favore dell’estensione della deroga a tuttii veicoli ivi parcheggiati da persone che abbiano una qualsivogliaincombenza in relazione all’hotel “Goldener Engel” – come è ilcaso per gli ospiti dell’albergo.Secondo quanto accertato, nel momento in cui parcheggiò ilveicolo il ricorrente era effettiva-mente ospite dell’hotel; egli puòquindi invocare a suo favore la deroga prevista al divieto difermata e sosta.ITALIAGIURISPRUDENZA COSTITUZIONALEhttp://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.doSentenza n. 142: (addizionale erariale sulla tassa automobilistica- la sua riserva allo stato è illegittima perché non ha limititemporali: quindi viola le norme d'attuazione dello statuto - i novedecimi del suo gettito, dunque, spettano alla provincia, in baseallo statuto)(g.u. 13 giugno 2012, I serie speciale, n. 24)LinkSentenza n. 167: Giudizio di legittimità costituzionale (Nuovocodice della strada)Sentenza n. 178: (regioni a statuto speciale - coordinamento deisistemi contabili - la legge delega prevede che si realizzi conprocedura pattizia, tramite norme d'attuazione degli statuti –incostituzionalità delle disposizioni che prevedono l'applicazioneautomatica dei decreti statali, se le norme d'attuazione non sonoadottate entro sei mesi)(g.u. 18 luglio 2012, I serie speciale, n. 29)LinkSentenza n. 183: (gli indirizzi per la chiusura dei distributori dicarburante attengono in prevalenza alle competenze concorrentiin materia di energia, governo del territorio, tutela dell'ambiente,circolazione stradale e tutela dei beni culturali; prevalgono lecompetenze dello stato sulle competenze residuali provinciali inmateria di commercio)(g.u. 18 luglio 2012, I serie speciale, n. 29)LinkSentenza n. 189: Giudizio di legittimità costituzionale(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione perl’anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 – leggefinanziaria 2011)Sentenza n. 198: (le disposizioni statali sulla riduzione delnumero dei consiglieri e degli assessori regionali sono illegittimeperché richiedono una modifica degli statuti, e non possonoessere condizionati da leggi ordinarie)(g.u. 25 luglio 2012, I serie speciale, n. 30)LinkSentenza n. 203: (la segnalazione certificata di inizio attività -SCIA -attua un principio di semplificazione, di derivazionecomunitaria, che rientra fra i principi fondamentali dell'azioneamministrativa ed è riconducibile alle competenze statali sui livelliessenziali delle prestazioni che devono essere garantiti anchenelle regioni a statuto speciale)(g.u. 25 luglio 2012, I serie speciale, n. 30)LinkSentenza n. 207: (il procedimento semplificato di autorizzazionepaesaggistica non è classificabile come grande riformaeconomico-sociale ma riguarda questioni sostanziali di tutelapaesisitica ed è riconducibile ai livelli essenziali delle prestazioniamministrative)(g.u. 1 agosto 2012, I serie speciale, n. 31)LinkSentenza n. 238: Giudizio per conflitto di attribuzione tra enti(decreto del Capo dell’ufficio per lo sport)Sentenza n. 350: Giudizio di legittimità costituzionale(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione perl’anno finanziario 2010 e per il triennio 2010-2012 – leggefinanziaria 2010)LinkPROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTOADIGELegislazione provincialeLegge Provinciale 16.05.2012, n. 9:Finanziamento in materia di turismo. Legge pubblicata nelnumero straordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione n.22 del 1 giugno 2012 (B.U. 29/05/2012 n. 22)LinkLegge Provinciale 16.05.2012, n. 9:Finanziamento in materia di turismo. Ripubblicazione nella lingualadina (idioma della Val Badia) Legge pubblicata nel BollettinoUfficiale della Regione n. 23 del 5 giugno 2012 (B.U. 05/06/2012n. 23)LinkLegge Provinciale 13.06.2012, n. 10:Modifica della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, "Normeper l’amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma diBolzano”. Legge pubblicata nel numero n. 25 del 19 giugno 2012(B.U. 19/06/2012 n. 25)LinkLegge Provinciale 04.07.2012, n. 12:Ordinamento dell’apprendistato. Legge pubblicata nel numero n.28 del 10 luglio 2012 (B.U. 10/07/2012 n. 28)LinkLegge Provinciale 04.07.2012, n. 12:Ordinamento dell’apprendistato. RIPUBBLICAZIONE CON NOTELegge pubblicata nel numero n. 29 del 17 luglio 2012 (B.U.17/07/2012 n. 29)LinkLegge Provinciale 13.07.2012, n. 13:Modifica di leggi provinciali nel settore scolastico. Leggepubblicata nel numero n. 29 del 17 luglio 2012 (B.U. 17/07/2012n. 29)LinkLegge Provinciale 13.07.2012, n. 14:Modifica della legge provinciale 27 febbraio 2012, n. 5, recantemodifica della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, “Norme perl'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici"Legge pubblicata nel numero n. 29 del 17 luglio 2012 (B.U.17/07/2012 n. 29)LinkLegge Provinciale 23.09.1992, n. 10:Riordinamento della struttura dirigenziale della ProvinciaAutonoma di Bolzano PUBBLICAZIONE NELLA LINGUA LADINA(IDIOMA DELLA VAL BADIA)Legge pubblicata nel numero n. 39 del 25 settembre 2012 (B.U.25/09/2012 n. 39)LinkLegge Provinciale 11.10.2012, n. 18:Approvazione del rendiconto generale della Provincia perl’esercizio finanziario 2011 e altre disposizioni. Legge pubblicatanel numero n. 42 del 16 ottobre 2012 (B.U. 16/10/2012 n. 42)LinkLegge Provinciale 11.10.2012, n. 18:Approvazione del rendiconto generale della Provincia perl’esercizio finanziario 2011 e altre disposizioniRIPUBBLICAZIONE CON NOTE e ALLEGATO, Legge pubblicatanel numero straordinario n. 1 al n. 42 del 16 ottobre 2012 (B.U.16/10/2012 n. 42)LinkGiurisprudenza amministrativaOrdinanza n. 154/2012: Istanza di Bernard Ingenieure ZT s.r.l. perla concessione di provvedimenti cautelari riguardo a un bando digara relativo alla costruzione del tunnel di base del Brennero –accoglimentoLinkOrdinanza n. 166/2012: Istanza da parte del Comune di Gries amBrenner (A) e dell’österreichischer Alpenverein ÖAV per laconcessione di provvedimenti cautelari in riferimento al parcoeolico in località Sattelberg nel Comune di Brennero (I) – rigettoLinkOrdinanza n. 167/2012: Istanza da parte di WWF Italia onlus perla concessione di provvedimenti cautelari in riferimento al parcoeolico in località Sattelberg nel Comune di Brennero (I) – rigettoLinkSentenza n. 172/2012: Ricorso di Radio Südtirol srl, RadioSonnenschein sas e Radio C/104 srl per l’annullamento delledelibere della Giunta Provinciale 1838/2010 e 2091/2010riguardanti i contributi per l’acquisizione di notizie da agenzie distampa di lingua tedesca o ladina e i necessari requisiti di questeultime – accoglimentoLinkOrdinanza n. 174/2012: Istanza da parte di Lega Anti-VivisezioneL.A.V. onlus per la concessione di provvedimenti cautelari inriferimento al decreto dell’assessore provinciale per le foreste n.671/32.4 del 31.08.2012 (caccia alle marmotte) – rinunciaLinkOrdinanza n. 182/2012: Istanza da parte di Lega Anti-VivisezioneL.A.V. onlus per la concessione di provvedimenti cautelari inriferimento a diversi decreti dell’assessore provinciale per leforeste riguardanti la caccia al tasso – improcedibile per unaparte, accoglimento per il restoLinkOrdinanza n. 184/2012: Istanza da parte di Lega Anti-VivisezioneL.A.V. onlus per la concessione di provvedimenti cautelari inriferimento ai decreti dell’assessore provinciale per le foreste n.818/32.4 e 819/32.4 del 05.10.2012 (caccia allo stambecco) –accoglimentoLinkSentenza n. 188/2012: Ricorso dell’Associazione per il softwarelibero a.p.s. per l’annullamento della delibera della Giuntaprovinciale riguardante l’upgrade del software Microsoft estipulazione di contratto con detta azienda – inammissibilità delladomanda di annullamento del contratto; rigetto del restoLinkSentenza n. 210/2012: Ricorso di Ottica Gianni et al. perl’annullamento dell’autorizzazione di commercio al dettaglio297/2010, concessa alla Podini Holding e Mediamarket spa, e dinumerosi, collegati provvedimenti della Giunta provinciale,dell’Assessore provinciale al commercio e del Sindaco di Bolzano– accoglimentoLinkSentenza n. 227/2012: Ricorso per l’annullamento delprovvedimento del Ministero dell’Interno avverso il riconoscimentodella qualifica di “vittima del dovere” a un finanziere decedutodurante un corso di salvataggio alpino – rigettoLinkSentenza n. 248/2012: Ricorso di Metrò Immobiliare s.as. perl’annullamento del decreto del Presidente della Provincia dirigetto della domanda di apertura di una sala giochi – rigettoLinkSentenza n. 256/2012: Ricorso della Commissione provincialepari opportunità per le donne e della Consigliera di parità perl’annullamento, causa violazione dell’art. 4 c. 1 bis della L.R.1/1993 (adeguata presenza di entrambi i sessi negli organicollegiali): 1) del decreto del Sindaco di Bolzano riguardo allanomina dei componenti del Consiglio d’amministrazione diAzienda Energetica spa; 2) della delibera dell’assemblea dei socidi AE spa di nomina dei componenti; 3) dell’art. 13, commi 3 e 4,dello statuto del Comune di Bolzano – inammissibilità del ricorsodella Commissione causa mancanza di legittimazione; 1)accoglimento; 2) inammissibilità; 3) rigettoLinkSentenza n. 257/2012: Ricorso della Commissione provincialepari opportunità per le donne e della Consigliera di parità perl’annullamento, causa violazione dell’art. 4 c. 1 bis della L.R.1/1993 (adeguata presenza di entrambi i sessi negli organicollegiali): 1) della delibera del Consiglio comunale di Meranoriguardo alla nomina dei componenti del Consigliod’amministrazione di Azienda Energetica spa; 2) della deliberadell’assemblea dei soci di AE spa di nomina dei componenti; 3)dell’ultima frase dell’art. 5, punto 5, dello statuto del Comune diMerano – inammissibilità del ricorso della Commissione causamancanza di legittimazione; 1) accoglimento; 2) inammissibilità;3) rigettoLinkSentenza n. 281/2012: Ricorso per la condanna della ProvinciaAutonoma di Bolzano al pagamento dei danni morali conseguentiall’annullamento nel 2005 di un concorso dirigenziale avutosi nel1995, nonostante il rinnovo delle operazioni concorsuali nel 2007– accoglimentoLinkSentenza n. 309/2012: Ricorso di AgustaWestland s.p.a. perl’annullamento del bando di gara di Heli-Elisoccorso Alto Adigeper la concessione dei servizi di salvataggio aereo –accoglimentoLinkSentenza n. 310/2012: Ricorso di Podini Holding spa perl’annullamento del provvedimento del sindaco di Bolzano n.84727/2010 concernente la variazione del settore merceologico(da “alimentare” a “non alimentare”) di tre autorizzazioni percommercio al dettaglio – rigettoLinkSentenza n. 324/2012: Ricorso della Lega Anti-Vivisezione L.A.V.onlus per l’annullamento di diversi decreti della Giunta Provincialeriguardo alla caccia al tasso – improcedibileLinkSentenza n. 330/2012: Ricorso (n. 93) del Comune di Gries amBrenner (A) e dell’österreichischer Alpenverein ÖAV e ricorso (n.94) di WWF Italia onlus per l’annullamento del decreto dellaGiunta provinciale n. 1618/2011 riguardante un progetto di parcoeolico in località Sattelberg nel Comune di Brennero (I) –accoglimentoLinkPROVINCIA AUTONOMA DI TRENTOLegislazione provincialeLegge provinciale 31 maggio 2012, n. 10: Interventi per favorire lacrescita e la competitività del Trentinob.u. 1 giugno 2012, n. 22, straord.LinkLegge provinciale 31 maggio 2012, n. 11: Modificazioni dellalegge provinciale sulla cacciab.u. 5 giugno 2012, n. 23LinkLegge provinciale 31 maggio 2012, n. 12: Modificazionidell'articolo 10 della legge provinciale sulle minoranze linguisticheb.u. 5 giugno 2012, n. 23LinkLegge provinciale 18 giugno 2012, n. 13: Promozione della paritàdi trattamento e della cultura delle pari opportunità tra uomini edonne (nuova legge organica sulle pari opportunità)b.u. 19 giugno 2012, n. 25LinkLegge provinciale 20 luglio 2012, n. 14: Modificazioni della leggeprovinciale sulle cave e della legge provinciale sulla valutazioned'impatto ambientale (semplifica le procedure autorizzative sullagestione delle cave)b.u. 24 luglio 2012, n. 30LinkLegge provinciale 20 luglio 2012, n. 15: Tutela delle persone nonautosufficienti e delle loro famiglie (riordina gli interventi a favoredelle persone non autosufficienti e prevede l’erogazione di unassegno di cura)b.u. 31 luglio 2012, n. 31LinkLegge provinciale 27 luglio 2012, n. 16: Disposizioni per lapromozione della società dell'informazione e dell'amministrazionedigitale e per la diffusione del software libero e dei formati di datiapertib.u. 31 luglio 2012, n. 31LinkLegge provinciale 30 luglio 2012, n. 17: Disposizioni in materia diservizi pubblici e in materia di iniziative per la modernizzazionedel settore pubblico provinciale e per la revisione della spesapubblica (riordina i servizi locali di fornitura dell’acqua e dellaraccoltra dei rifiuti e disciplina il piano di razionalizzazione dellaspesa pubblica della provincia)b.u. 31 luglio 2012, n. 31LinkLegge provinciale 3 agosto 2012, n. 18: Modificazioni della leggeprovinciale sui lavori pubblici e della legge sul personale dellaProvinciab.u. 7 agosto 2012, n. 32, supplemento n. 2LinkLegge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19: Disciplina della ricezioneturistica all'aperto e modificazioni della legge provinciale 28maggio 2009, n. 6, in materia di soggiorni socio-eucativi (nuovadisciplina sui campeggi)b.u. 4 ottobre 2012, n. 40, straord. n. 2LinkLegge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20: Legge provincialesull'energia e attuazione dell'articolo 13 della direttiva 2009/28/CEdel Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sullapromozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabilib.u. 4 ottobre 2012, n. 40, straord. n. 2LinkLegge provinciale 4 ottobre 2012, n. 21: Disposizioni perl'adeguamento dell'ordinamento provinciale in materia di servizipubblici, di revisione della spesa pubblica, di personale e dicommerciob.u. 4 ottobre 2012, n. 40, straord. n. 2LinkLegge provinciale 31 ottobre 2012, n. 22: Modificazioni dellalegge provinciale sulle professioni turistiche, sugli impianti a funee sui rifugi e sentieri alpinib.u. 6 novembre 2012, n. 45LinkLegge provinciale 31 ottobre 2012, n. 23: Modificazionedell'articolo 53 della legge sul personale della Provincia (disciplinal’utilizzo in provincia di dipendenti degli enti strumentali)b.u. 6 novembre 2012, n. 45LinkARTICOLOVerso una Strategia Europea per l’arco alpinoDr. Fritz Staudigl, Direttore del Dipartimento Relazioniesterne, Ufficio del Governo del Tirolo, InnsbruckL’arco alpino, situato al centro dell’Europa, si estende dalle AlpiMarittime a occidente fino alla Selva Viennese a oriente,comprendendo otto paesi alpini (Germania, Francia, Italia,Liechtenstein, Principato di Monaco, Austria, Svizzera eSlovenia). La cooperazione transfrontaliera, interregionale einternazionale vanta ormai una lunga tradizione nell’arco alpino.Nel 1972 la fondazione della Comunità di Lavoro delle RegioniAlpine (ARGE ALP), intrapresa dal Tirolo, ha segnato per lapolitica estera l'avvio di una strada nuova, che grazie allacooperazione transfrontaliera, in particolare in ambito ambientale,culturale, sociale ed economico, ha permesso di dedicarsi aproblemi e priorità comuni in tutto l’arco alpino. Questa forma dicooperazione é stata ripresa da altre iniziative che hannointeressato l’arco alpino occidentale e orientale, come laConvenzione delle Alpi e il programma UE Spazio Alpino,cosicché vi è una grande densità di istituzioni ad ampio raggio.Accanto a questa forma di collaborazione vi sono però anchecooperazioni regolari a livello regionale, quali per esempio leriunioni congiunte dei governi e dei consigli regionali di Alto Adige,Tirolo e Trentino e del risultante Gruppo europeo di cooperazioneterritoriale (GECT).La coesione territoriale, sancita come obiettivo nella legislazioneeuropea per la prima volta con il Trattato di Lisbona, rappresenta,accanto alla coesione sociale ed economica, uno dei punti chiavedella politica di coesione europea. Con l‘ausilio di strategiemacroregionali si intende mettere in pratica tale obiettivo, tenendoin considerazione la multi-level governance. La CommissioneEuropea ha definito la macroregione come “uno spazio costituitoda una serie di regioni amministrative, le quali presentano tuttaviasufficienti problematiche comuni da giustificare l'adozione di unapproccio strategico unico”. Le macroregioni del Danubio e delMar Baltico hanno già rappresentato dei primi tentativi digenerare un plusvalore tramite un orientamento comune e laconcertazione di obiettivi e programmi a livello europeo, regionalee nazionale.Anche l’arco alpino ha fatto proprio questo nuovo approccio.Dopo la Conferenza dei Capi di Governo di ARGE ALP del1.7.2011, che ha identificato come obiettivo l’elaborazione di unaStrategia Macroregionale per l’arco alpino, il documento diiniziativa approvato all’unanimità il giorno 29 giugno 2012 a BadRagaz „Le Alpi – innovazione e motore economico in un ambienteintatto“ ha segnato l’avvio ufficiale di una strategia comune mirataa potenziare la coesione territoriale nell’arco alpino.Le regioni alpine non intendono tuttavia con ciò soltantoperseguire particolari interessi regionali, bensì prestare uncontributo sostanziale alla realizzazione della strategia Europa2020. Strategie comuni sono previste soprattutto negli ambiti dicompetitività, innovazione, agri- e silvicoltura, risorse idriche,energia, ambiente e trasporti. Gli sforzi congiunti mirano a fare inmodo che le risorse disponibili siano impiegate in maniera piùstrategica e rapida. Nello specifico, una cooperazione più intensae quindi più efficiente fra le organizzazioni e le istituzioni giàpresenti nell’arco alpino potrà agevolare una maggioreintegrazione delle aree alpine. Si tratta di un plusvalore che si puòcreare senza nuove regolamentazioni e senza l’impiego di risorseaggiuntive. Inoltre, con gli enti presenti si crea un quadro digestione che permette la collaborazione diretta di tutti i principaliattori. Il fatto che l’impulso per una siffatta strategia alpinamacroregionale sia un impulso bottom-up, quindi originato dallivello regionale, rappresenta il tratto distintivo di questamacroregione.Anche la Convenzione delle Alpi e il programma UE SpazioAlpino, entrambi dedicati alla cooperazione transnazionalenell'arco alpino, contribuiscono in misura essenzialeall'identificazione di contenuti e strategie di cooperazionemacroregionale nelle Alpi. Le differenze si riscontrano per quantoriguarda l'estensione territoriale, che nel caso della Convenzionedelle Alpi è più ristretta. Tuttavia, anch'essa é favorevole ad unampliamento alle aree limitrofe, che non fanno parte dellaConvenzione delle Alpi ma che interessano l'arco alpino con leloro ripercussioni economiche, sociali ed ecologiche. Talemessaggio si ritrova nel documento d'iniziativa di Bad Ragaz, chepunta l'attenzione sul fatto che una strategia europea per l'arcoalpino, nel senso di una „geometria flessibile“, deve affrontare lepriorità delle aree montane così come le interazioni fra tali aree ele aree metropolitane limitrofe. La Convenzione delle Alpi e ilprogramma Spazio Alpino, grazie alla loro esperienza pluriennalee al know-how acquisito, sono in grado di fornire un contributoessenziale al successo di una nuova strategia per le Alpi che nepromuova lo sviluppo sostenibile.In occasione della conferenza dei Capi di Governo delle Regionie dei Paesi alpini tenutasi a Innsbruck il 12 ottobre 2012 sonostate discusse le proposte per una Strategia Europea per l’arcoalpino, ritenuta essenziale per lo sviluppo dell’arco alpino. Taliconclusioni sono state presentate al membro della CommissioneEuropea responsabile per la Politica Regionale. La base per gliincontri concordati fra le regioni e i paesi alpini e la CommissioneEuropea è costituita dai lavori propedeutici effettuati a livelloregionale nonché dai contributi della Convenzione delle Alpi e delProgramma Spazio Alpino. Si tratta di riunire e uniformarne icontenuti.Nell'ottica istituzionale é necessario, nel breve termine, definire glipassi politici necessari a livello di politica interna per poterottenere un mandato del Consiglio Europeo per la Commissione.Una strategia alpina europea senza l'affiancamento e il sostegnodell'UE non è realizzabile. Il fatto che il Consiglio Europeo siaaperto alla creazione di una macroregione si nota dal fatto che,dopo l'approvazione della strategia per l'area del Danubio, ilConsiglio ha invitato gli Stati membri a proseguire le consultazionisu possibili macrostrategie future in cooperazione con laCommissione Europea. Il Parlamento Europeo e il Comitato delleRegioni segnalano la stessa disposizione.EVENTIEURAC Federal Scholar in Residence 2014 –SCADENZA ISCRIZIONI: 1 luglio 2013!L’Istituto per lo Studio del Federalismo e del Regionalismodell’EURAC ha sviluppato in memoria di Sergio Ortino, che hadato un contributo determinante alla nascita e alla crescita diquesto filone di ricerca, il programma “EURAC Federal Scholar inResidence”. L’assegno di ricerca annuale ha lo scopo dipromuovere lo scambio scientifico, offrendo ad esperti in materiadi federalismo e di regionalismo la possibilità di effettuare unsoggiorno di una fino a tre settimane all’EURAC. Il programma èrivolto a giovani ricercatori, studenti post graduate e operatori deldiritto con esperienze in ambito professionale e universitario nellostudio comparato del federalismo e del regionalismo.Nell’ambito dell’annuale EURAC-International Winter School sulfederalismo e la governance, organizzata in cooperazione conl’Università di Innsbruck, il vincitore presenterà il proprio lavoro diricerca ad un pubblico locale e internazionale.Le iscrizione all’EURAC Federal Scholar in Residence Program2014 sono aperte. Gli interessati possono inviare un saggio nonpubblicato in una lingua a scelta fra inglese, tedesco, italiano,francese o spagnolo entro l’1 luglio 2013. Per informazionisull’EURAC Federal Scholar in Residence Programme si prega diconsultare il sito www.eurac.edu/federalscholar.EURAC Federal Scholar 2013La giuria internazionale della prima edizione dell'”EURAC FederalScholar in Residence Program 2013” ha premiato la dott.ssaDonna E. Wood. Il suo paper “Could European Governance IdeasImprove Federal-Provincial Relations in Canada – the case studyof employment policies” è stato giudicato il migliore fra i lavoripervenuti per originalità ed efficacia dell’approccio metodologicocomparativo. Donna Wood lavora attualmente all’Istituto discienze politiche dell’Università di Victoria, dopo avere prestato lapropria opera per 25 anni con mansioni dirigenziali in variMinisteri canadesi nei settori politiche sociali, occupazione eformazione. Il 12 febbraio 2013 terrà all’EURAC una lezionepubblica in cui presenterà i risultati della sua ricerca.Gioco dei ruoli"Federiamoci! Dare vita a una federazione. Quale?!”Nell’estate del 2012 i ricercatori dell’Istituto per lo Studio delFederalismo e del Regionalismo hanno sviluppato un gioco deiruoli “Federiamoci! Dare vita a una federazione. Quale?!” in cui ipartecipanti danno vita alla EURAC Rainbow Federation epropongono possibili modelli e soluzioni per un governo di tipofederale. Obiettivo della simulazione è far capire ai partecipanti ledinamiche del governare oggi. Si vuole offrire in tal modo unorientamento per aiutare a comprendere la suddivisione dellecompetenze, e le modalità secondo cui vengono adottate ledecisioni in diverse materie (scuola, ambiente, trasporti, salute,cultura, giustizia, politica estera, integrazione, lavoro).Dalla collaborazione con EURAC Junior, è nata l’idea ditrasformare il gioco dei ruoli anche in uno "schoollab", chedurante l’anno scolastico 2012/13 potrà essere frequentato dallescuole superiori di Bolzano. La simulazione, che può essereadattata ai diversi cicli scolastici/universitari e alle diverse fasce dietà (dai 13 ai 22 anni), è disponibile in italiano, in tedesco e inversione bilingue. Informazioni sul gioco dei ruoli della durata di 3ore sono consultabili all’indirizzo www.eurac/sfere (progetti eattività) o possono essere richieste all’indirizzo sfere@eurac.edu.NOVITÀ EDITORIALIAlberton Mariachiara/Palermo Francesco (cur.), EnvironmentalProtection in Multi-Layered Systems. Comparative Lessons fromthe Water Sector (2012)Gamper Anna/Ranacher Christian (cur.), Rechtsfragen desgrenzüberschreitenden Verkehrs (2012)Karlhofer Ferdinand/Pallaver Günther (cur.), Politik in Tirol.Jahrbuch 2013 (2013)Palermo Francesco/Poggeschi Giovanni/RautzGünther/Woelk Jens (cur.), Globalization, Technologies andLegal Revolution. The Impact of Global Changes on Territorialand Cultural Diversities, on Supranational Integration andConstitutional Theory. Liber Amicorum in Memory of Sergio Ortino(2012)Palermo Francesco/Alber Elisabeth (cur.), A New Era ofFederalism (guest editor), L'Europe en formation, Spring issuen°363 (2012)Pallaver Günther/Wagemann Claudius (cur.), Challenges forAlpine Parties. Strategies of Political Parties for Identity andTerritory in the Alpine Regions (2012)Wolf Dieter, Tiroler Baurecht mit Erläuterungen nach dem Stande1.1.2012 (2012)Copyright © 2012cancellazione newsletter | cambiare abbonamento--Inviato da Gmail Mobile

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2/2012
December 2012

Im Berichtszeitraum gab es folgende aus föderalistischer Sichtrelevante Änderungen der Bundesverfassung:

OPCAT-Durchführungsgesetz, BGBl. I Nr. 1/2012:
Betrifft die Umsetzung des Fakultativprotokolls zumÜbereinkommen gegen Folter und andere grausame,unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe(OPCAT). Durch entsprechende Anpassungen im B-VG und imVolksanwaltschaftsgesetz wird ein nationaler Mechanismus zurVerhütung von Folter eingerichtet; diese Aufgabe wird derVolksanwaltschaft mit den von ihr eingesetzten Kommissionenübertragen und als Beratungsorgan soll einMenschenrechtsbeirat eingerichtet werden. Die Neuregelungentreten mit 1. Juli 2012 in Kraft. Die Länder können für ihrenWirkungsbereich innerhalb eines Übergangszeitraums bis zum31. Dezember 2012 durch Landesverfassungsgesetz entwederdie Volksanwaltschaft beauftragen oder eine ggf. bestehendeLandesvolksanwaltschaft mit gleichartigen Ressourcen undBefugnissen ausstatten.

EBIG-Einführungsgesetz, BGBl. I Nr. 12/2012:
Mit dem auch eine Novelle des B-VG enthaltenden EBIG-Einführungsgesetz wurden die erforderlichen

Euroregionale Vereinigung fürvergleichendes öffentliches Rechtund Europarecht / AssociazioneEuroregionale di Diritto PubblicoComparato ed Europeo, 2012

Redaktion undÜbersetzung

Maria Bertel, Peter Bußjäger,Cristina Fraenkel-Haeberle, AnnaGamper, Esther Happacher,Camillo Lutteri, ChristianRanacher, Sigmund Rosenkranz,Niklas Sonntag, Benedikt Terzer,Jens Woelk, Carolin Zwilling. AlleAngaben ohne Gewähr.

Gefördert von

Ausführungsbestimmungen zur Verordnung (EU) Nr. 211/2011über die Bürgerinitiative, ABl. L 65 vom 11.3.2011, erlassen.Damit ist das mit dem Vertrag von Lissabon neu eingeführteInstrument der Europäischen Bürgerinitiative (Art 11 Abs. 4 EUV)in Österreich operabel. Die betreffenden Regelungen sind am 1.April 2012 in Kraft getreten.

BVG Sicherheitsbehörden-Neustrukturierung, BGBl. I Nr.49/2012:
Beinhaltet die Schaffung der verfassungsgesetzlichenRahmenbedingungen für die Neustrukturierung derSicherheitsbehörden des Bundes (Zusammenführung der achtSicherheitsdirektionen, vierzehn Bundespolizeidirektionen undneun Landespolizeikommanden in neun monokratischorganisierte Landespolizeidirektionen).

Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 2012 (Gesetzesbeschluss):Die Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 2012 wurde – mitgeringfügigen Änderungen gegenüber der Regierungsvorlage –im Mai 2012 von Nationalrat und Bundesrat beschlossen. DieKundmachung im Bundesgesetzblatt wird in Kürze erfolgen.

Bei der mit 1. Jänner 2014 wirksam werdenden Einführung vonVerwaltungsgerichten 1. Instanz des Bundes undLandesverwaltungsgerichten handelt es sich um die größteReform im Bereich des öffentlich-rechtlichenRechtsschutzsystems seit dem Inkrafttreten der österreichischenBundesverfassung. Dadurch, dass künftig gegen jedenerstinstanzlichen Bescheid (Ausnahmen bestehen lediglich imBereich der Gemeindeselbstverwaltung) die Berufung an einVerwaltungsgericht 1. Instanz erfolgt, bevor – wie bisher – derVerfassungsgerichtshof bzw. der Verwaltungsgerichtshofangerufen werden kann, werden die Instanzenzüge erheblichvereinfacht. Die Unabhängigen Verwaltungssenate in denLändern werden zu Landesverwaltungsgerichten weiterentwickelt.Gleichzeitig werden über 120 Sonderbehörden in dieVerwaltungsgerichte 1. Instanz integriert und können somitaufgelöst werden. In Tirol wird dies 15 derartige Sonderbehördenbetreffen.

Bestandteil der Novelle ist zudem die Abschaffung desallgemeinen Einspruchsverfahrens der Bundesregierung gegenGesetzesbeschlüsse der Landtage nach Art. 98 B-VG (diesesbleibt nur bei Abgabengesetzen nach § 9 F-VG erhalten, ebensowie das Zustimmungsrecht des Bundes nach Art. 97 Abs. 2 B-VGzu landesgesetzlichen Regelungen, die eine Mitwirkung vonBundesorganen vorsehen). Der Gesetzesbeschluss und dieparlamentarischen Materialen sind abrufbar unter folgendem Link.

VERFASSUNGSGERICHTLICHERECHTSPRECHUNG

VfGH 14.3.2012, U 466/11-18, U 1836/11-13 EU-Grundrechtecharta (abrufbar unter folgendem Link):Geltendmachung der von der Grundrechte-Charta derEuropäischen Union garantierten Rechte vor dem VfGH alsverfassungsgesetzlich gewährleistete Rechte zulässig;Grundrechte-Charta als Prüfungsmaßstab in Verfahren dergenerellen Normenkontrolle; Asylverfahren imAnwendungsbereich der Grundrechte-Charta.

TIROLER LANDESGESETZGEBUNG

Hinweis:
Die Landesgesetzblätter sind auf der Homepage des Landes

Tirol, konsolidierte Fassungen der betreffenden Gesetze im RISabrufbar.
Die dazugehörigen Regierungsvorlagen samt ErläuterndenBemerkungen sind auf der Homepage des Tiroler Landtagesunter Parlamentarische Materialien (Gastzugang) abrufbar.

Tiroler Berufs- und Sozialrechtsanpassungsgesetz(Sammelnovelle), LGBl. Nr. 110/2011:
Dient der Anpassung des Tiroler Kinderbildungs- undKinderbetreuungsgesetzes, des Tiroler Naturschutzgesetzes2005, des Tiroler Tierzuchtgesetzes 2008, des TirolerBuchmacher- und Totalisateurgesetzes, des TirolerSchischulgesetzes 1995, des Tiroler Bergsportführergesetzes,des Tiroler Pflegegeldgesetzes, des TirolerRehabilitationsgesetzes und des TirolerMindestsicherungsgesetzes an die Richtlinie 2009/50/EG über dieBedingungen für die Einreise und den Aufenthalt vonDrittstaatsangehörigen zur Ausübung einer hochqualifiziertenBeschäftigung (Einführung der „Blauen Karte EU“) und anÄnderungen im Niederlassungs- und Aufenthaltsrecht desBundes (Einführung der „Rot-Weiß-Rot – Karte“).

Gesetz über die Errichtung einer Landesgedächtnisstiftung zurErinnerung an die Erhebung von 1809 (Novelle), LGBl. Nr.111/2011:
Betrifft die Verlängerung der Laufzeit derLandesgedächtnisstiftung bis zum Jahr 2034, in dem sich dieErhebung von 1809 zum 225. Mal jährt, und sieht Bestimmungenvor, die er ermöglichen, künftig insbesondere ausländischeHochschulausbildungen von in Tirol ansässigen Studenten undGraduierten verstärkt aus Mitteln der Landesgedächtnisstiftung zufördern.

Landes-Vertragsbedienstetengesetz, Landesbeamtengesetz 1998(Novelle), LGBl. Nr. 112/2011:
Dient der Schaffung eines einheitlichen Dienstrechts für alleLandesbediensteten, das auch die Möglichkeit der Übernahme inein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis im seit 1. Jänner 2007für die Vertragsbediensteten geltenden neuen Besoldungssystemvorsieht. Weitere Kernpunkte sind die Einführung desFrühkarenzurlaubes für Väter und die Einführung der Kündigungauch für öffentlich-rechtliche Bedienstete als Disziplinarstrafe.

Landesreisegebührenvorschrift (Novelle), LGBl. Nr. 113/2011:Betrifft die Zusammenführung der Reisegebührenregelungen fürLandes- und Gemeindebedienstete.

Beamten- und Lehrer-Kranken- und Unfallfürsorgegesetz 1998(Novelle), LGBl. Nr. 114/2011:
Betrifft ua Anpassungen aufgrund der Einführung desFrühkarenzurlaubes für Väter.

Änderungen im Gemeindedienstrecht, LGBl. Nr. 115 bis 119/2011:Das regelungstechnisch bisher als reine Verweisungsnormkonzipierte Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetz wirdkonsolidiert und als Gemeindevertragsbedienstetengesetz 2012neu erlassen. Novellen zum Gemeindebeamtengesetz 1970, zumInnsbrucker Vertragsbedienstetengesetz und zum InnsbruckerGemeindebeamtengesetz betreffen etwa die Einführung einesFrühkarenzurlaubs für Väter und div. unionsrechtlicheAnpassungen, insbesondere an die Richtlinie 2009/50/EG überdie Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt von

Drittstaatsan¬gehörigen zur Ausübung einer hochqualifiziertenTätigkeit sowie aufgrund des EuGH-Urteils in der Rs C-88/08,Hütter. Die Novelle des Gemeindebeamten-Kranken- undUnfallfürsorgegesetz 1998 betrifft ua Anpassungen aufgrund derEinführung des Frühkarenzurlaubes für Väter.

Tiroler Dienstleistungsgesetz, LGBl. Nr. 124/2011:
Dient der Umsetzung der organisatorischen Bestimmungen derDienstleistungs-Richtlinie 2006/123/EG (insbesondere:Einrichtung des Amtes der Landesregierung als einheitlicherAnsprechpartner und Regelung der grenzüberschreitendenVerwaltungszusammenarbeit).

Tiroler Elektrizitätsgesetz 2012 (Neuerlassung), LGBl. Nr.132/2011:
Dient der Ausführung der Grundsatzbestimmungen desElektrizitätswirtschafts- und organisationsgesetzes 2010, BGBl.Nr. 110, das aufgrund des 3. Binnenmarktpaketes der EUzahlreiche Neuerungen beinhaltet.

Tiroler Landtagswahlordnung 2011 – TLWO 2011 (Neuerlassung),LGBl. Nr. 5/2012:
Enthält grundlegende Änderungen der Bestimmungen über dieBriefwahl (insbesondere die Streichung der achttägigenRücklauffrist für das Einlangen der Briefwahlkarten, um taktischesWählen zukünftig auszuschließen, und Abschaffung des sog.„Postmonopols“ für die Übermittlung von Wahlkarten). Weiterewesentliche Änderungen betreffen die Einführung vonVorzugsstimmen auf Ebene des Landeswahlvorschlages und denEntfall der Möglichkeit der Koppelung von Wahlvorschlägen.

Gesetz über Volksbegehren, Volksabstimmungen undVolksbefragungen (Novelle), LGBl. Nr. 6/2012:
Mit der Novelle wird den Erfahrungen, die aus den zwei im Jahr2008 durchgeführten Volksbegehren gewonnen wurden,Rechnung getragen.

Tiroler Gemeindewahlordnung 2011 (Novelle), LGBl. Nr. 7/2012:Dient vor allem der Anpassung an die TLWO 2011, teils auch andie jüngsten Novellierungen der Nationalratswahlordnung 1992.

Stadtrecht der Landeshauptstadt Innsbruck (Novelle), TirolerGemeindeordnung 2001 (Novelle), LGBl. Nr. 10,11/2012:Betrifft die Einführung von Bestimmungen überHaftungsobergrenzen entsprechend dem ÖsterreichischenStabilitätspakt 2011 und im Hinblick auf die B-VG-Novellebetreffend Gemeindekooperationen (siehe Newsletter 2/2011)erforderliche Anpassungen.

Anpassungen im Dienstrecht der Landes- undGemeindebediensteten, LGBl. Nr. 12 bis 21/2012:
Betreffen im Wesentlichen bezügerechtliche Anpassungen unddie Einführung eines Mehrdienstzuschlags für Teilzeitbeschäftigte.

Tiroler Feuerpolizeiordnung 1998 (Novelle), LGBl. Nr. 34/2012:Betrifft Verwaltungsvereinfachungen in Bezug auf dieFeuerbeschau.

Tiroler Grundverkehrsgesetz 1996 (Novelle), LGBl. Nr. 50/2012:Betrifft aus unionsrechtlichen Gründen erforderliche Änderungenbei der Ausgestaltung des sog. „Interessentenmodells“ imZusammenhang mit dem Erwerb landwirtschaftlicher

Grundstücke und die Einführung einer Ersatzregelung für die vomVfGH aufgehobene Genehmigungspflicht für originäreEigentumserwerbe (siehe Newsletter 2/2011) in Gestalt einerbesonderen Anzeigepflicht an die Grundverkehrsbehörde.

UVS-RECHTSPRECHUNG

UVS Tirol 11.04.2012, 2011/30/3487-11; Baulandgrundverkehr:Käuflicher Erwerb einer Liegenschaft durch eine russischeStaatsangehörige:
Kein öffentliches Interesse insbesondere in wirtschaftlicher,kultureller oder sozialer Hinsicht am Erwerb desgegenständlichen Objektes in der Gemeinde XY durch Frau E. B.Weder die „Standortgemeinde“ XY noch die Stadtgemeinde XYals Standortgemeinde des Golfplatzes und des Hotels G. T. derKäuferin noch die Wirtschaftskammer Tirol, Bezirksstelle XY nochdie für wirtschaftliche Belange zuständige Wirtschaftsabteilungdes Landes Tirol konnten in ihren Stellungnahmen ein konkretesöffentliches Interesse insbesondere in wirtschaftlicher, kulturelleroder sozialer Hinsicht darlegen, das für die Genehmigung desangezeigten Grundstückkaufes gesprochen hätte. DieBeweggründe für den Kauf des verfahrensgegenständlichenGrundstückes liegen, wie glaubhaft von der Käuferin bzw derenRechtsvertreter dargetan, ausschließlich im privaten Bereich.Dass insgesamt ein wirtschaftliches Interesse der Käuferin imZusammenhang mit den dargelegten Aktivitäten der Golfplatz E.K.-A. GmbH, der I. Beteiligungs-AG und schlussendlich der B.Privatstiftung im Raum XY besteht, wird sehr wohl zutreffendsein, führt allerdings nicht dazu, dass automatisch auch einöffentliches Interesse in wirtschaftlicher Hinsicht am privatenErwerb des mit einem Wohnhaus bebauten Grundstückes durchdie Käuferin selbst besteht und damit die Käuferin einenRechtsanspruch darauf hätte, für die von ihr angegebenenprivaten Zwecke neuerlich ein Wohnhaus in XY zu erwerben. Dasdie Erteilung einer ausländergrundverkehrsbehördlichenZustimmung ermöglichende wirtschaftliche Interesse (desLandes, einer Gemeinde oder einer Region) muss nämlich amRechtserwerb durch den Ausländer bestehen (vgl VwGH21.02.1990, Zl 89/02/0154). Da bereits auf der im Jahr 2009erworbenen Liegenschaft keine Wohnsitzbegründung erfolgte undeine Wohnsitznahme durch die Käuferin oder deren Mutter auchauf dem kaufgegenständlichen Grundstück nicht beabsichtigt ist,sind auch die privaten Auswirkungen auf die Lebenssituation derKäuferin und deren Familie durch die Versagung desgegenständlichen Grundstückserwerbes kaum vorhanden undnicht beachtlich.

UVS Tirol 21.12.2011, 2011/22/2474-2; Schutzhütte,Gewerbeordnung, Strafverfahren:
Dem Beschuldigten wurde im angefochtenen Straferkenntnis zurLast gelegt, in der gegenständlichen Betriebsanlage dasGastgewerbe gemäß § 99 Z 26 GewO 1994 in der BetriebsartGasthof ausgeübt zu haben, ohne die Änderung der Betriebsartvon derzeit Schutzhütte auf Gasthof gemäß § 111 Abs 5 GewO1994 angezeigt zu haben. Die in § 111 Abs 5 GewO 1994normierte Anzeigepflicht der Änderung der Betriebsart beziehtsich denklogisch nur auf Gastgewerbebetriebe. § 111 Abs 2GewO 1994 legt aber ausdrücklich fest, dass Schutzhütten (Z 2)keiner Gewerbeberechtigung für das Gastgewerbe bedürfen. ImGewerberegister ist für die „XY-Hütte“ folgender Gewerbewortlauteingetragen: „Gastgewerbe mit dem Berechtigungsumfang nach§ 111 Abs 2 Z 2 GewO 1994 in der Betriebsart Schutzhütte“. Bei

Gewerbeart ist „Freies Gewerbe“ angegeben.
Diese Eintragungen sind irreführend und zT unrichtig. Tatsächlichhandelt es sich beim gegenständlichen Gewerbe eben um keinGastgewerbe, sondern vielmehr um ein freies Gewerbe (sieheetwa den Gewerbewortlaut in der aktuellen, seitens derGewerbeabteilung des Amtes der Tiroler Landesregierunggeführten „Liste der freien Gewerbe“ mit „Freies Gewerbe gem §111 Abs 2 Z 2 GewO 1994 (Schutzhütte)“). Bei einem freienGewerbe gibt es auch keine Unterscheidung in Betriebsarten.Insofern erweist sich der Tatvorwurf als unrichtig und hätte demBeschuldigten zur Last gelegt werden müssen, er habe dasGastgewerbe ausgeübt (im Übrigen nach Information derRechtsvertreterin des Beschuldigten lediglich in der Wintersaisonvon ca Mitte November bis Mitte April, zuletzt konkret vom15.11.2009 bis 10.4.2010 bzw von 20.11.2010 bis 16.4.2011),ohne über eine Gastgewerbeberechtigung nach § 111 Abs 1GewO 1994 zu verfügen. Diesen Umstand kann dieBerufungsbehörde nicht mehr aufgreifen, ohne die Sache desBerufungsverfahrens zu ändern. Im Übrigen erschiene angesichtsdes Eintrages im Gewerberegister „Gastgewerbe“ eineStrafbarkeit ohnedies fraglich. Die Behörde I. Instanz wird sohineine entsprechende Korrektur des Gewerberegister vorzunehmenhaben.

ITALIEN
ZENTRALSTAATLICHE GESETZGEBUNG

Verfassungsgesetz vom 20.4.2012, Nr. 1: Einführung desGrundsatzes des ausgeglichenen Haushalts im Verfassungstext –führt in Italien die Schuldenbremse ein; einige Grundsätze – zuderen Durchführung ein eigenes Gesetz erlassen werden wird –sind auch für die Regionen und andere öffentlicheVerwaltungsträger bindend. (g.u. 23 aprile 2012, n. 95)
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VERFASSUNGSGERICHTLICHERECHTSPRECHUNG

Urteil Nr. 2/2012: Normenkontrollverfahren (Bestimmungen überdie Erstellung der Haushaltsvorlage für das Geschäftsjahr 2011und für den Dreijahreszeitraum 2011-2013)

Urteil Nr. 7/2012: Normenkontrollverfahren über Art. 263 ZGB

Urteil Nr. 90/2012: Normenkontrollverfahren (Änderung derOrdnung und der Bestimmungen über das Personale der RegionTrentino-Südtirol und der Handelskammern für Handel, Industrie,Handwerk und Landwirtschaft von Trient und Bozen)

Urteil Nr. 72/2012: Zuständigkeitskonflikt zwischenStaatsgewalten infolge der Entscheidung Nr. 36/CONTR/2011 v.30. Juni 2011 des Rechnungshofes, vereinigte Senate, über denJahresabschluss der Autonomen Region Trentino-Südtirol für dasFinanzjahr 2010.

Urteil Nr. 74/2012: Arten der Bestimmung des Preises für eineLeistung – im Ganzen oder nach Maßeinheit – betreffend denInhalt von Verträgen, welche zur Zivilrechtsordnung gehören:deren Grundsätze, welche zu den Grundsätzen der

Rechtsordnung gehören, binden den Landesgesetzgeber in derAusübung seiner Kompetenzen zu den öffentlichen Arbeiten –daher kann diese Materie nicht in einer Verordnung geregeltwerden, ohne dass auf die Schranken verwiesen wird, die sichaus staatlichen Normen ergeben.

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AUTONOME PROVINZ BOZEN

Landesgesetzgebung

Landesgesetz 21.12.2011, Nr. 15: Wiederveröffentlichung mitAnmerkungen
Bestimmungen über das Erstellen des Haushaltes für dasFinanzjahr 2012 und für den Dreijahreszeitraum 2012-2014(Finanzgesetz 2012). (Das Gesetz wurde im Beiblatt Nr. 1 zumAmtsblatt der Region Nr. 52 vom 27. Dezember 2011veröffentlicht.) (B.U. 31/01/2012 Nr. 5)

Landesgesetz 31.8.1974, Nr. 7: Wiederveröffentlichung inladinischer Sprache (Gadertalerisch) Schulfürsorge. Maßnahmenzur Sicherung des Rechts auf Bildung
Lege provinziala di 31 d’agost dl 1974, n. 7 Assistënza scolastica.Previdënzes por garantì le dërt da studié (B.U. 20/03/2012 Nr. 12)

Landesgesetz 15.3.2012, Nr. 6: Änderung des Landesgesetzesvom 21. Dezember 2011, Nr. 15 (Finanzgesetz 2012) im Bereichder Zuschläge auf Stromverbrauch (B.U. 20/03/2012 Nr. 12)

Landesgesetz 16.3.2012, Nr. 7: Liberalisierung derHandelstätigkeit (B.U. 20/03/2012 Nr. 12)

Landesgesetz 30.4.1991, Nr. 13: Wiederveröffentlichung inladinischer Sprache (Gadertalerisch) Neuordnung derSozialdienste in der Provinz Bozen
Lege provinziala di 30 d’aurì 1991, n.13 - Ordinamënt nü disorvisc soziai tla Provinzia de Balsan (B.U. 27/03/2012 n. 13)

Landesgesetz 19.1.2012, Nr. 4: Wiederveröffentlichung inladinischer Sprache (Gadertalerisch) Garantiegenossenschaftenund Zugang zu einem Kredit von Seiten der kleinen und mittlerenUnternehmen
Lege privinziala di 19 de jenà dl 2012, n. 4 Cooperatives degaranzia y azès a n credit da pert dles pices impreses y dlesimpreses mesanes (B.U. 27/03/2012 n. 13)

Landesgesetz 11.8.1997, Nr. 13: Wiederveröffentlichung inladinischer Sprache (Grödnerisch) Landesraumordnungsgesetz(siehe Veröffentlichung in ladinischer Sprache im Amtsblatt Nr. 52,Beibl. 1, vom 30.12.2003) (B.U. 17/04/2012 Nr. 16)

Landesgesetz 12.12.2011, Nr. 14: Wiederveröffentlichung mitAnmerkungen
Bestimmungen auf den Sachgebieten Jagd, Fischerei,Forstwirtschaft, Umwelt, Gemeinnutzungsrechte, Landwirtschaft,Vermögen und Raumordnung (B.U. 17/04/2012 Nr. 16)

Landesgesetz 15.11.2002, Nr. 14: Wiederveröffentlichung inladinischer Sprache (Gadertalerisch)
Bestimmungen über die Grundausbildung, die Fachausbildungund die ständige Weiterbildung sowie andere Bestimmungen imGesundheitsbereich (B.U. 24/04/2012 Nr. 17)

Verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung

Urteil Nr. 375/2011: Rekurs zur Aufhebung ua eines ablehnendenGutachtens der Landesraumordnungskommission hinsichtlich derKubaturverlegung gemäß Art 107 Abs 13bis LAROG für einenunter Ensembleschutz stehenden Hof, der in einem geologischinstabilen Gebiet gelegen ist – Abweisung

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Urteil Nr. 407/2011: Rekurs zur Aufhebung einer Mitteilung, diedas negative Gutachten der Dienststellenkonferenz für dieKommunikationsinfrastrukturen hinsichtlich eines Antrags aufAufstellung eines Handymasts enthält – Annahme

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Urteil Nr. 115/2012: Rekurs zur Aufhebung des Dekrets Nr.86/2011 des Rektors der Freien Universität Bozen hinsichtlich derReihung im Rahmen eines Wettbewerbs um die Vergabe einerStelle als Forscher mit befristetem Vertrag ua wegenBefugnisüberschreitung im Zusammenhang mit dervergleichenden Bewertung der beigebrachten Titel zweierBewerber - Abweisung
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Urteil Nr. 122/2012: Rekurs zur Aufhebung des Beschlusses derLandesregierung Nr. 920 vom 6.6.2011 betreffend den Verkaufeiner Grundparzelle wegen Missachtung des Vorkaufsrechts derGemeinde Natz-Schabs – Unstatthaft wegen Verfristung desKlagetermins

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Urteil Nr. 160/2012: Rekurs zur Aufhebung von Ermächtigungenzum Detailhandel innerhalb von Gewerbegebieten - AnnahmeLink

Beschluss zur Gewährung einstweiligen Rechtsschutzes Nr.76/2012: Rekurse zur Aufhebung, nach vorherigem Antrag aufvorläufigen Rechtsschutz, des Beschlusses der LandesregierungNr. 75 vom 23.1.2012 idF Beschluss Nr. 210 vom 13.2.2012 überdie Einführung der 5-Tage-Woche im Schulbereich: Gewährungdes einstweiligen Rechtsschutzes

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AUTONOME PROVINZ TRIENT

Landesgesetzgebung

Landesgesetz 12.12.2011, Nr. 15: “Förderung der Kultur derRechtmäßigkeit und der verantwortungsbewußten Bürgerschaftzur Prävention des organisierten Verbrechens”
(b.u. 13 dicembre 2011, n. 50)

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Landesgesetz 12.12.2011, Nr. 16: “Änderungen desLandesgesetzes zum Handwerk” (Gesetz zur Vereinfachungdieses Bereichs)
(b.u. 13 dicembre 2011, n. 50)
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Landesgesetz 12.12.2011, Nr. 17: “Änderung von Art. 10 desLandesgesetzes TN vom 17. Juni 2004, Nr. 6 (Vorschriften zurOrganisation, zum Personal und zu öffentlichen

Dienstleistungen): Verbraucherinformation zur Wasserqualität inder Wasserversorgung”
(b.u. 13 dicembre 2011, n. 50)
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Landesgesetz 27.12.2011, Nr. 18: “Vorschriften zur Aufstellungdes Jahreshaushalts 2012 und des Mehrjahreshaushalts 2012-2014 der autonomen Provinz Trient (Landeshaushaltsgesetz2012)” (Maßnahmen zur Eindämmung der öffentlichen Ausgabenund zur Reorganisation der Verwaltung)

(b.u. 28 dicembre 2011, n. 52, straord.)

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Landesgesetz 27.12.2011, Nr. 19: “Haushaltsvoranschlag derautonomen Provinz Trient für das Haushaltsjahr 2012 und denMehrjahreshaushalt 2012-2014”
(b.u. 28 dicembre 2011, n. 52, straord.)

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Landesgesetz 7.2.2012, Nr. 1: “Verabschiedung desGesamtrechenschaftsberichts der autonomen Provinz Trient fürdas Haushaltsjahr 2010”
(b.u. 8 febbraio 2012, straord. n. 6)
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Landesgesetz 7.2.2012, Nr. 2: “Änderungen des Landesgesetzesvom 27. Dezember 2011, nr. 18 (Landeshaushaltsgesetz 2012)und des Landesgesetzes vom 27. Dezember 2010, nr. 27(Landeshaushaltsgesetz 2011)” (erste Vorschriften zurAnwendung der neuen Gemeindesteuer auf Immobilien - IMU)(b.u. 8 febbraio 2012, straord. n. 6)

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Landesgesetz 1.3.2012, Nr. 3: “Normen zur Förderung vonlandwirtschaftlichen Produkten und Lebensmitteln von geringemUmwelteinfluss sowie zur Lebensmittelerziehung und zumnachhaltigen Konsum”

(b.u. 6 marzo 2012, n. 10)

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Landesgesetz 28.3.2012, Nr. 4: “Schutz von Haustieren undVorkehrungen gegen streunende Tiere” (neues organischesGesetz zum Tierschutz)
(b.u. 3 aprile 2012, n. 14)

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Landesgesetz 3.4.2012, Nr. 5: “Änderungen amLandeseinheitstext zum Umweltschutz gegen Verunreinigungen:Schutz gegen Asbestgefahren” (Regelung zur Bonifizierung desTerritoriums von Asbest)
(b.u. 3 aprile 2012, n. 14, straord.)
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Landesgesetz 24.4.2012, Nr. 6: “Änderungen desLandesjagdgesetzes hinsichtlich der Entschädigung für durchWildtiere verursachte Schäden” (Regelung der durch freilebendeBären verursachten Entschädigung Schäden)
(b.u. 2 maggio 2012, n. 18)
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Landesgesetz 26.4.2012, Nr. 7: “Ergänzung des Landesgesetzesüber öffentliche Arbeiten: Anerkennung einer Entschädigung für

Unternehmer für aus der Durchführung der Arbeitenentstandenen Schäden” (Entschädigung für die von Unternehmendurch öffentliche, örtliche Arbeiten erlittene Schäden)
(b.u. 2 maggio 2012, n. 18)
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Landesgesetz 2.5.2012, Nr. 8: “Änderungen des Landesgesetzesüber den Agrartourismus, des Landesgesetzes über dieLandwirtschaft, des Landesgesetzes vom 3. April 2007, Nr. 9(Bestimmungen zur Bodenbonifizierung und –verbesserung, zurWiederherstellung des Bodens und der Bewahrung der Integritätdes landwirtschaftlichen Betriebes und Änderungen derLandeslandwirtschaftsgesetze), und desLandesbauplanungsgestzes” (Vereinfachung und Neuordnungder Landesregelung zum Agrartourismus und zur Landwirtschaft)(b.u. 8 maggio 2012, n. 19)

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Landesgesetz 16.5.2012, Nr. 9: “Maßnahmen zur Unterstützungdes Wirtschaftssystems und der Familien” (Gewährleistungaußerordentlicher finanzieller Unterstützung für von derWirtschaftskrise geschwächte Familien sowie zur Beschleunigungder Verfahren auf wirtschaftlichem Gebiet)

(b.u. 17 maggio 2012, n. 20, straord.)

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CURIA NEWS

EuGH 21.12.2011, Rs C-28/09, Kommission/Österreich(Sektorales Fahrverbot II):
Feststellung eines Verstoßes des sog. Sektoralen Fahrverbotsgegen die Warenverkehrsfreiheit. Dieses ist zwar einegrundsätzlich geeignete und in seiner konkreten Ausgestaltungkohärente Maßnahme zur Senkung der Luftschadstoffbelastung.Als Beschränkung der Warenverkehrsfreiheit kann ein SektoralesFahrverbot grundsätzlich aus Gründen des Umweltschutzesgerechtfertigt werden. Vorliegend ist seine Einführung wegen desNichtausschöpfens gelinderer Alternativmaßnahmen allerdingsals unverhältnismäßig anzusehen.

ARTIKEL

Einigung auf Stabilitätspakt 2012: Einvernünftiger Kompromiss

Der österreichische Stabilitätspakt 2012 wurde am 9. Mai 2012unterzeichnet und dient der Sicherstellung einesgesamtstaatlichen Nulldefizits bis zum Jahre 2016. Konkret wurdevereinbart, dass die Gemeinden dabei wie bisher ausgeglichenbilanzieren, während den Bundesländern jeweils ein Defizit von0,44% des BIP im Jahre 2013, 0,29% im Jahre 2014 und 0,14%im Jahre 2015 zugestanden wird. Für 2016 ist ein Überschussvon 0,01% veranschlagt. Für den Bund wurde die Reduktion desDefizits von 2,47% im Jahre 2012 auf 0,19% im Jahre 2016vereinbart. Mit den veranschlagten Überschüssen der Länder undSozialversicherungsträger wird für 2016 ein gesamtstaatlichesDefizit nahe bei Null erwartet. Nach Erreichen der Sparziele greiftdie auf EU-Ebene vereinbarte und ursprünglich alsVerfassungsbestimmung vorgesehene Schuldenbremsezusammen mit einer ausgabenseitigen Begrenzung. Neben der

Reduktion der Neuverschuldung sollen damit auch die gesamtenStaatsschulden unter die Maastricht–Vorgaben von 60% des BIPgedrückt werden. Neu am Stabilitätspakt ist die unbefristeteDauer, wenngleich die Vereinbarung unter bestimmtenBedingungen beendet wird, wie etwa im Falle nicht-einvernehmlicher Änderungen der Gesundheits- undPflegefinanzierung, womit den Bundesländern eine Einnahmen-Garantie zugestanden werden sollte. Vorgesehen ist ferner einSanktionsmechanismus mit Frühwarnsystem ähnlich dem EU-Modell. Als Strafen sind Zahlungen in Höhe von 15% der größtenVerfehlung vorgesehen. Der Stabilitätspakt 2012 wird nach seinerUnterzeichnung dem Bundesparlament und den Landtagen zurGenehmigung zugeleitet und tritt danach rückwirkend mit 1.Jänner 2012 in Kraft.

Es spricht für die kooperative Verhandlungskultur in Österreich,dass es innerhalb kurzer Zeit gelang, Einigung über diesewichtige Vereinbarung zwischen Bund, Ländern und Gemeindenzu erzielen. Schließlich soll sie entsprechend den Vorgaben desEuropäischen Fiskalpakts das finanzielle Gleichgewicht imBundesstaat wieder herstellen. Dabei mussten beide Seitennachgeben. Der Bund musste akzeptieren, dass dann, wenn diefinanziellen Grundlagen der Länder und Gemeinden, das ist derFinanzausgleich, wegfallen, auch die Grundlage für denStabilitätspakt nicht mehr vorhanden ist. Die Länder sahen ein,dass es keinen Sinn hat, wenn ein Defizitsünder selbst überallfällige Sanktionen mitentscheiden kann. In Zukunft entscheidetein kleines Gremium aus Vertretern des Bundes und der Länderbzw. der Gemeinden, wobei jene Gebietskörperschaften, die denStabilitätspakt nicht eingehalten haben, nicht stimmberechtigtsind. Es ist erfreulich, dass Bund, Länder und Gemeinden nun imWege einer freiwilligen Vereinbarung eine - hoffentlich - tragfähigeLösung gefunden haben dürften.

EVENTS
40 Jahre Zweites Autonomiestatut

Südtirols Sonderautonomie im Kontext der europäischenIntegration
Vorläufiges Tagungsprogramm

Donnerstag, 22. November 2012, 9.30 – 16.00Spiegelsaal, Landhaus I, Bozen
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Buchpräsentation und Podiumsdiskussion

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LITERATURTIPPS

Alberton Mariachiara/Domorenok Ekaterina, La sfida dellasostenibilità. Il governo multilivello delle risorse idriche (2011)

Gamper Anna, Regeln der Verfassungsinterpretation (2012)Happacher Esther, Südtirols Autonomie in Europa. Institutionelle

Aspekte der Europäischen Integration (2012)
Palermo Francesco, Alto Adige: il futuro alla luce del decennio

Euroregionale Vereinigung für vergleichendes öffentliches Rechtund Europarecht - Associazione Euroregionale di Diritto PubblicoComparato ed Europeo

Accademia Europea di Bolzano
Istituto per lo Studio del Federalismo e del RegionalismoViale Druso, 1
Bolzano, Alto Adige 39100
Italy

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passato (2012)

Palermo Francesco/Nicolini M. (Hg), Federalismo fiscale inEuropa (2012)

Pürgy Erich (Hg), Das Recht der Länder – System (Bd I:Landesverfassungsrecht und Organisationsrecht, Bd II/1 und II/2:Landesverwaltungsrecht) (2012)

Tiefenthaler Veronika, Gewohnheit und Verfassung (2012)

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1/2012
June 1, 2012

Im Berichtszeitraum gab es folgende aus föderalistischer Sichtrelevante Änderungen der Bundesverfassung:

OPCAT-Durchführungsgesetz, BGBl. I Nr. 1/2012:
Betrifft die Umsetzung des Fakultativprotokolls zumÜbereinkommen gegen Folter und andere grausame,unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe(OPCAT). Durch entsprechende Anpassungen im B-VG und imVolksanwaltschaftsgesetz wird ein nationaler Mechanismus zurVerhütung von Folter eingerichtet; diese Aufgabe wird derVolksanwaltschaft mit den von ihr eingesetzten Kommissionenübertragen und als Beratungsorgan soll einMenschenrechtsbeirat eingerichtet werden. Die Neuregelungentreten mit 1. Juli 2012 in Kraft. Die Länder können für ihrenWirkungsbereich innerhalb eines Übergangszeitraums bis zum31. Dezember 2012 durch Landesverfassungsgesetz entwederdie Volksanwaltschaft beauftragen oder eine ggf. bestehendeLandesvolksanwaltschaft mit gleichartigen Ressourcen undBefugnissen ausstatten.

EBIG-Einführungsgesetz, BGBl. I Nr. 12/2012:
Mit dem auch eine Novelle des B-VG enthaltenden EBIG-Einführungsgesetz wurden die erforderlichen

Euroregionale Vereinigung fürvergleichendes öffentliches Rechtund Europarecht / AssociazioneEuroregionale di Diritto PubblicoComparato ed Europeo, 2012

Redaktion undÜbersetzung

Maria Bertel, Peter Bußjäger,Cristina Fraenkel-Haeberle, AnnaGamper, Esther Happacher,Camillo Lutteri, ChristianRanacher, Sigmund Rosenkranz,Niklas Sonntag, Benedikt Terzer,Jens Woelk, Carolin Zwilling. AlleAngaben ohne Gewähr.

Gefördert von

Ausführungsbestimmungen zur Verordnung (EU) Nr. 211/2011über die Bürgerinitiative, ABl. L 65 vom 11.3.2011, erlassen.Damit ist das mit dem Vertrag von Lissabon neu eingeführteInstrument der Europäischen Bürgerinitiative (Art 11 Abs. 4 EUV)in Österreich operabel. Die betreffenden Regelungen sind am 1.April 2012 in Kraft getreten.

BVG Sicherheitsbehörden-Neustrukturierung, BGBl. I Nr.49/2012:
Beinhaltet die Schaffung der verfassungsgesetzlichenRahmenbedingungen für die Neustrukturierung derSicherheitsbehörden des Bundes (Zusammenführung der achtSicherheitsdirektionen, vierzehn Bundespolizeidirektionen undneun Landespolizeikommanden in neun monokratischorganisierte Landespolizeidirektionen).

Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 2012 (Gesetzesbeschluss):Die Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 2012 wurde – mitgeringfügigen Änderungen gegenüber der Regierungsvorlage –im Mai 2012 von Nationalrat und Bundesrat beschlossen. DieKundmachung im Bundesgesetzblatt wird in Kürze erfolgen.

Bei der mit 1. Jänner 2014 wirksam werdenden Einführung vonVerwaltungsgerichten 1. Instanz des Bundes undLandesverwaltungsgerichten handelt es sich um die größteReform im Bereich des öffentlich-rechtlichenRechtsschutzsystems seit dem Inkrafttreten der österreichischenBundesverfassung. Dadurch, dass künftig gegen jedenerstinstanzlichen Bescheid (Ausnahmen bestehen lediglich imBereich der Gemeindeselbstverwaltung) die Berufung an einVerwaltungsgericht 1. Instanz erfolgt, bevor – wie bisher – derVerfassungsgerichtshof bzw. der Verwaltungsgerichtshofangerufen werden kann, werden die Instanzenzüge erheblichvereinfacht. Die Unabhängigen Verwaltungssenate in denLändern werden zu Landesverwaltungsgerichten weiterentwickelt.Gleichzeitig werden über 120 Sonderbehörden in dieVerwaltungsgerichte 1. Instanz integriert und können somitaufgelöst werden. In Tirol wird dies 15 derartige Sonderbehördenbetreffen.

Bestandteil der Novelle ist zudem die Abschaffung desallgemeinen Einspruchsverfahrens der Bundesregierung gegenGesetzesbeschlüsse der Landtage nach Art. 98 B-VG (diesesbleibt nur bei Abgabengesetzen nach § 9 F-VG erhalten, ebensowie das Zustimmungsrecht des Bundes nach Art. 97 Abs. 2 B-VGzu landesgesetzlichen Regelungen, die eine Mitwirkung vonBundesorganen vorsehen). Der Gesetzesbeschluss und dieparlamentarischen Materialen sind abrufbar unter folgendem Link.

VERFASSUNGSGERICHTLICHERECHTSPRECHUNG

VfGH 14.3.2012, U 466/11-18, U 1836/11-13 EU-Grundrechtecharta (abrufbar unter folgendem Link):Geltendmachung der von der Grundrechte-Charta derEuropäischen Union garantierten Rechte vor dem VfGH alsverfassungsgesetzlich gewährleistete Rechte zulässig;Grundrechte-Charta als Prüfungsmaßstab in Verfahren dergenerellen Normenkontrolle; Asylverfahren imAnwendungsbereich der Grundrechte-Charta.

TIROLER LANDESGESETZGEBUNG

Hinweis:
Die Landesgesetzblätter sind auf der Homepage des Landes

Tirol, konsolidierte Fassungen der betreffenden Gesetze im RISabrufbar.
Die dazugehörigen Regierungsvorlagen samt ErläuterndenBemerkungen sind auf der Homepage des Tiroler Landtagesunter Parlamentarische Materialien (Gastzugang) abrufbar.

Tiroler Berufs- und Sozialrechtsanpassungsgesetz(Sammelnovelle), LGBl. Nr. 110/2011:
Dient der Anpassung des Tiroler Kinderbildungs- undKinderbetreuungsgesetzes, des Tiroler Naturschutzgesetzes2005, des Tiroler Tierzuchtgesetzes 2008, des TirolerBuchmacher- und Totalisateurgesetzes, des TirolerSchischulgesetzes 1995, des Tiroler Bergsportführergesetzes,des Tiroler Pflegegeldgesetzes, des TirolerRehabilitationsgesetzes und des TirolerMindestsicherungsgesetzes an die Richtlinie 2009/50/EG über dieBedingungen für die Einreise und den Aufenthalt vonDrittstaatsangehörigen zur Ausübung einer hochqualifiziertenBeschäftigung (Einführung der „Blauen Karte EU“) und anÄnderungen im Niederlassungs- und Aufenthaltsrecht desBundes (Einführung der „Rot-Weiß-Rot – Karte“).

Gesetz über die Errichtung einer Landesgedächtnisstiftung zurErinnerung an die Erhebung von 1809 (Novelle), LGBl. Nr.111/2011:
Betrifft die Verlängerung der Laufzeit derLandesgedächtnisstiftung bis zum Jahr 2034, in dem sich dieErhebung von 1809 zum 225. Mal jährt, und sieht Bestimmungenvor, die er ermöglichen, künftig insbesondere ausländischeHochschulausbildungen von in Tirol ansässigen Studenten undGraduierten verstärkt aus Mitteln der Landesgedächtnisstiftung zufördern.

Landes-Vertragsbedienstetengesetz, Landesbeamtengesetz 1998(Novelle), LGBl. Nr. 112/2011:
Dient der Schaffung eines einheitlichen Dienstrechts für alleLandesbediensteten, das auch die Möglichkeit der Übernahme inein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis im seit 1. Jänner 2007für die Vertragsbediensteten geltenden neuen Besoldungssystemvorsieht. Weitere Kernpunkte sind die Einführung desFrühkarenzurlaubes für Väter und die Einführung der Kündigungauch für öffentlich-rechtliche Bedienstete als Disziplinarstrafe.

Landesreisegebührenvorschrift (Novelle), LGBl. Nr. 113/2011:Betrifft die Zusammenführung der Reisegebührenregelungen fürLandes- und Gemeindebedienstete.

Beamten- und Lehrer-Kranken- und Unfallfürsorgegesetz 1998(Novelle), LGBl. Nr. 114/2011:
Betrifft ua Anpassungen aufgrund der Einführung desFrühkarenzurlaubes für Väter.

Änderungen im Gemeindedienstrecht, LGBl. Nr. 115 bis 119/2011:Das regelungstechnisch bisher als reine Verweisungsnormkonzipierte Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetz wirdkonsolidiert und als Gemeindevertragsbedienstetengesetz 2012neu erlassen. Novellen zum Gemeindebeamtengesetz 1970, zumInnsbrucker Vertragsbedienstetengesetz und zum InnsbruckerGemeindebeamtengesetz betreffen etwa die Einführung einesFrühkarenzurlaubs für Väter und div. unionsrechtlicheAnpassungen, insbesondere an die Richtlinie 2009/50/EG überdie Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt von

Drittstaatsan¬gehörigen zur Ausübung einer hochqualifiziertenTätigkeit sowie aufgrund des EuGH-Urteils in der Rs C-88/08,Hütter. Die Novelle des Gemeindebeamten-Kranken- undUnfallfürsorgegesetz 1998 betrifft ua Anpassungen aufgrund derEinführung des Frühkarenzurlaubes für Väter.

Tiroler Dienstleistungsgesetz, LGBl. Nr. 124/2011:
Dient der Umsetzung der organisatorischen Bestimmungen derDienstleistungs-Richtlinie 2006/123/EG (insbesondere:Einrichtung des Amtes der Landesregierung als einheitlicherAnsprechpartner und Regelung der grenzüberschreitendenVerwaltungszusammenarbeit).

Tiroler Elektrizitätsgesetz 2012 (Neuerlassung), LGBl. Nr.132/2011:
Dient der Ausführung der Grundsatzbestimmungen desElektrizitätswirtschafts- und organisationsgesetzes 2010, BGBl.Nr. 110, das aufgrund des 3. Binnenmarktpaketes der EUzahlreiche Neuerungen beinhaltet.

Tiroler Landtagswahlordnung 2011 – TLWO 2011 (Neuerlassung),LGBl. Nr. 5/2012:
Enthält grundlegende Änderungen der Bestimmungen über dieBriefwahl (insbesondere die Streichung der achttägigenRücklauffrist für das Einlangen der Briefwahlkarten, um taktischesWählen zukünftig auszuschließen, und Abschaffung des sog.„Postmonopols“ für die Übermittlung von Wahlkarten). Weiterewesentliche Änderungen betreffen die Einführung vonVorzugsstimmen auf Ebene des Landeswahlvorschlages und denEntfall der Möglichkeit der Koppelung von Wahlvorschlägen.

Gesetz über Volksbegehren, Volksabstimmungen undVolksbefragungen (Novelle), LGBl. Nr. 6/2012:
Mit der Novelle wird den Erfahrungen, die aus den zwei im Jahr2008 durchgeführten Volksbegehren gewonnen wurden,Rechnung getragen.

Tiroler Gemeindewahlordnung 2011 (Novelle), LGBl. Nr. 7/2012:Dient vor allem der Anpassung an die TLWO 2011, teils auch andie jüngsten Novellierungen der Nationalratswahlordnung 1992.

Stadtrecht der Landeshauptstadt Innsbruck (Novelle), TirolerGemeindeordnung 2001 (Novelle), LGBl. Nr. 10,11/2012:Betrifft die Einführung von Bestimmungen überHaftungsobergrenzen entsprechend dem ÖsterreichischenStabilitätspakt 2011 und im Hinblick auf die B-VG-Novellebetreffend Gemeindekooperationen (siehe Newsletter 2/2011)erforderliche Anpassungen.

Anpassungen im Dienstrecht der Landes- undGemeindebediensteten, LGBl. Nr. 12 bis 21/2012:
Betreffen im Wesentlichen bezügerechtliche Anpassungen unddie Einführung eines Mehrdienstzuschlags für Teilzeitbeschäftigte.

Tiroler Feuerpolizeiordnung 1998 (Novelle), LGBl. Nr. 34/2012:Betrifft Verwaltungsvereinfachungen in Bezug auf dieFeuerbeschau.

Tiroler Grundverkehrsgesetz 1996 (Novelle), LGBl. Nr. 50/2012:Betrifft aus unionsrechtlichen Gründen erforderliche Änderungenbei der Ausgestaltung des sog. „Interessentenmodells“ imZusammenhang mit dem Erwerb landwirtschaftlicher

Grundstücke und die Einführung einer Ersatzregelung für die vomVfGH aufgehobene Genehmigungspflicht für originäreEigentumserwerbe (siehe Newsletter 2/2011) in Gestalt einerbesonderen Anzeigepflicht an die Grundverkehrsbehörde.

UVS-RECHTSPRECHUNG

UVS Tirol 11.04.2012, 2011/30/3487-11; Baulandgrundverkehr:Käuflicher Erwerb einer Liegenschaft durch eine russischeStaatsangehörige:
Kein öffentliches Interesse insbesondere in wirtschaftlicher,kultureller oder sozialer Hinsicht am Erwerb desgegenständlichen Objektes in der Gemeinde XY durch Frau E. B.Weder die „Standortgemeinde“ XY noch die Stadtgemeinde XYals Standortgemeinde des Golfplatzes und des Hotels G. T. derKäuferin noch die Wirtschaftskammer Tirol, Bezirksstelle XY nochdie für wirtschaftliche Belange zuständige Wirtschaftsabteilungdes Landes Tirol konnten in ihren Stellungnahmen ein konkretesöffentliches Interesse insbesondere in wirtschaftlicher, kulturelleroder sozialer Hinsicht darlegen, das für die Genehmigung desangezeigten Grundstückkaufes gesprochen hätte. DieBeweggründe für den Kauf des verfahrensgegenständlichenGrundstückes liegen, wie glaubhaft von der Käuferin bzw derenRechtsvertreter dargetan, ausschließlich im privaten Bereich.Dass insgesamt ein wirtschaftliches Interesse der Käuferin imZusammenhang mit den dargelegten Aktivitäten der Golfplatz E.K.-A. GmbH, der I. Beteiligungs-AG und schlussendlich der B.Privatstiftung im Raum XY besteht, wird sehr wohl zutreffendsein, führt allerdings nicht dazu, dass automatisch auch einöffentliches Interesse in wirtschaftlicher Hinsicht am privatenErwerb des mit einem Wohnhaus bebauten Grundstückes durchdie Käuferin selbst besteht und damit die Käuferin einenRechtsanspruch darauf hätte, für die von ihr angegebenenprivaten Zwecke neuerlich ein Wohnhaus in XY zu erwerben. Dasdie Erteilung einer ausländergrundverkehrsbehördlichenZustimmung ermöglichende wirtschaftliche Interesse (desLandes, einer Gemeinde oder einer Region) muss nämlich amRechtserwerb durch den Ausländer bestehen (vgl VwGH21.02.1990, Zl 89/02/0154). Da bereits auf der im Jahr 2009erworbenen Liegenschaft keine Wohnsitzbegründung erfolgte undeine Wohnsitznahme durch die Käuferin oder deren Mutter auchauf dem kaufgegenständlichen Grundstück nicht beabsichtigt ist,sind auch die privaten Auswirkungen auf die Lebenssituation derKäuferin und deren Familie durch die Versagung desgegenständlichen Grundstückserwerbes kaum vorhanden undnicht beachtlich.

UVS Tirol 21.12.2011, 2011/22/2474-2; Schutzhütte,Gewerbeordnung, Strafverfahren:
Dem Beschuldigten wurde im angefochtenen Straferkenntnis zurLast gelegt, in der gegenständlichen Betriebsanlage dasGastgewerbe gemäß § 99 Z 26 GewO 1994 in der BetriebsartGasthof ausgeübt zu haben, ohne die Änderung der Betriebsartvon derzeit Schutzhütte auf Gasthof gemäß § 111 Abs 5 GewO1994 angezeigt zu haben. Die in § 111 Abs 5 GewO 1994normierte Anzeigepflicht der Änderung der Betriebsart beziehtsich denklogisch nur auf Gastgewerbebetriebe. § 111 Abs 2GewO 1994 legt aber ausdrücklich fest, dass Schutzhütten (Z 2)keiner Gewerbeberechtigung für das Gastgewerbe bedürfen. ImGewerberegister ist für die „XY-Hütte“ folgender Gewerbewortlauteingetragen: „Gastgewerbe mit dem Berechtigungsumfang nach§ 111 Abs 2 Z 2 GewO 1994 in der Betriebsart Schutzhütte“. Bei

Gewerbeart ist „Freies Gewerbe“ angegeben.
Diese Eintragungen sind irreführend und zT unrichtig. Tatsächlichhandelt es sich beim gegenständlichen Gewerbe eben um keinGastgewerbe, sondern vielmehr um ein freies Gewerbe (sieheetwa den Gewerbewortlaut in der aktuellen, seitens derGewerbeabteilung des Amtes der Tiroler Landesregierunggeführten „Liste der freien Gewerbe“ mit „Freies Gewerbe gem §111 Abs 2 Z 2 GewO 1994 (Schutzhütte)“). Bei einem freienGewerbe gibt es auch keine Unterscheidung in Betriebsarten.Insofern erweist sich der Tatvorwurf als unrichtig und hätte demBeschuldigten zur Last gelegt werden müssen, er habe dasGastgewerbe ausgeübt (im Übrigen nach Information derRechtsvertreterin des Beschuldigten lediglich in der Wintersaisonvon ca Mitte November bis Mitte April, zuletzt konkret vom15.11.2009 bis 10.4.2010 bzw von 20.11.2010 bis 16.4.2011),ohne über eine Gastgewerbeberechtigung nach § 111 Abs 1GewO 1994 zu verfügen. Diesen Umstand kann dieBerufungsbehörde nicht mehr aufgreifen, ohne die Sache desBerufungsverfahrens zu ändern. Im Übrigen erschiene angesichtsdes Eintrages im Gewerberegister „Gastgewerbe“ eineStrafbarkeit ohnedies fraglich. Die Behörde I. Instanz wird sohineine entsprechende Korrektur des Gewerberegister vorzunehmenhaben.

ITALIEN
ZENTRALSTAATLICHE GESETZGEBUNG

Verfassungsgesetz vom 20.4.2012, Nr. 1: Einführung desGrundsatzes des ausgeglichenen Haushalts im Verfassungstext –führt in Italien die Schuldenbremse ein; einige Grundsätze – zuderen Durchführung ein eigenes Gesetz erlassen werden wird –sind auch für die Regionen und andere öffentlicheVerwaltungsträger bindend. (g.u. 23 aprile 2012, n. 95)
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VERFASSUNGSGERICHTLICHERECHTSPRECHUNG

Urteil Nr. 2/2012: Normenkontrollverfahren (Bestimmungen überdie Erstellung der Haushaltsvorlage für das Geschäftsjahr 2011und für den Dreijahreszeitraum 2011-2013)

Urteil Nr. 7/2012: Normenkontrollverfahren über Art. 263 ZGB

Urteil Nr. 90/2012: Normenkontrollverfahren (Änderung derOrdnung und der Bestimmungen über das Personale der RegionTrentino-Südtirol und der Handelskammern für Handel, Industrie,Handwerk und Landwirtschaft von Trient und Bozen)

Urteil Nr. 72/2012: Zuständigkeitskonflikt zwischenStaatsgewalten infolge der Entscheidung Nr. 36/CONTR/2011 v.30. Juni 2011 des Rechnungshofes, vereinigte Senate, über denJahresabschluss der Autonomen Region Trentino-Südtirol für dasFinanzjahr 2010.

Urteil Nr. 74/2012: Arten der Bestimmung des Preises für eineLeistung – im Ganzen oder nach Maßeinheit – betreffend denInhalt von Verträgen, welche zur Zivilrechtsordnung gehören:deren Grundsätze, welche zu den Grundsätzen der

Rechtsordnung gehören, binden den Landesgesetzgeber in derAusübung seiner Kompetenzen zu den öffentlichen Arbeiten –daher kann diese Materie nicht in einer Verordnung geregeltwerden, ohne dass auf die Schranken verwiesen wird, die sichaus staatlichen Normen ergeben.

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AUTONOME PROVINZ BOZEN

Landesgesetzgebung

Landesgesetz 21.12.2011, Nr. 15: Wiederveröffentlichung mitAnmerkungen
Bestimmungen über das Erstellen des Haushaltes für dasFinanzjahr 2012 und für den Dreijahreszeitraum 2012-2014(Finanzgesetz 2012). (Das Gesetz wurde im Beiblatt Nr. 1 zumAmtsblatt der Region Nr. 52 vom 27. Dezember 2011veröffentlicht.) (B.U. 31/01/2012 Nr. 5)

Landesgesetz 31.8.1974, Nr. 7: Wiederveröffentlichung inladinischer Sprache (Gadertalerisch) Schulfürsorge. Maßnahmenzur Sicherung des Rechts auf Bildung
Lege provinziala di 31 d’agost dl 1974, n. 7 Assistënza scolastica.Previdënzes por garantì le dërt da studié (B.U. 20/03/2012 Nr. 12)

Landesgesetz 15.3.2012, Nr. 6: Änderung des Landesgesetzesvom 21. Dezember 2011, Nr. 15 (Finanzgesetz 2012) im Bereichder Zuschläge auf Stromverbrauch (B.U. 20/03/2012 Nr. 12)

Landesgesetz 16.3.2012, Nr. 7: Liberalisierung derHandelstätigkeit (B.U. 20/03/2012 Nr. 12)

Landesgesetz 30.4.1991, Nr. 13: Wiederveröffentlichung inladinischer Sprache (Gadertalerisch) Neuordnung derSozialdienste in der Provinz Bozen
Lege provinziala di 30 d’aurì 1991, n.13 - Ordinamënt nü disorvisc soziai tla Provinzia de Balsan (B.U. 27/03/2012 n. 13)

Landesgesetz 19.1.2012, Nr. 4: Wiederveröffentlichung inladinischer Sprache (Gadertalerisch) Garantiegenossenschaftenund Zugang zu einem Kredit von Seiten der kleinen und mittlerenUnternehmen
Lege privinziala di 19 de jenà dl 2012, n. 4 Cooperatives degaranzia y azès a n credit da pert dles pices impreses y dlesimpreses mesanes (B.U. 27/03/2012 n. 13)

Landesgesetz 11.8.1997, Nr. 13: Wiederveröffentlichung inladinischer Sprache (Grödnerisch) Landesraumordnungsgesetz(siehe Veröffentlichung in ladinischer Sprache im Amtsblatt Nr. 52,Beibl. 1, vom 30.12.2003) (B.U. 17/04/2012 Nr. 16)

Landesgesetz 12.12.2011, Nr. 14: Wiederveröffentlichung mitAnmerkungen
Bestimmungen auf den Sachgebieten Jagd, Fischerei,Forstwirtschaft, Umwelt, Gemeinnutzungsrechte, Landwirtschaft,Vermögen und Raumordnung (B.U. 17/04/2012 Nr. 16)

Landesgesetz 15.11.2002, Nr. 14: Wiederveröffentlichung inladinischer Sprache (Gadertalerisch)
Bestimmungen über die Grundausbildung, die Fachausbildungund die ständige Weiterbildung sowie andere Bestimmungen imGesundheitsbereich (B.U. 24/04/2012 Nr. 17)

Verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung

Urteil Nr. 375/2011: Rekurs zur Aufhebung ua eines ablehnendenGutachtens der Landesraumordnungskommission hinsichtlich derKubaturverlegung gemäß Art 107 Abs 13bis LAROG für einenunter Ensembleschutz stehenden Hof, der in einem geologischinstabilen Gebiet gelegen ist – Abweisung

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Urteil Nr. 407/2011: Rekurs zur Aufhebung einer Mitteilung, diedas negative Gutachten der Dienststellenkonferenz für dieKommunikationsinfrastrukturen hinsichtlich eines Antrags aufAufstellung eines Handymasts enthält – Annahme

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Urteil Nr. 115/2012: Rekurs zur Aufhebung des Dekrets Nr.86/2011 des Rektors der Freien Universität Bozen hinsichtlich derReihung im Rahmen eines Wettbewerbs um die Vergabe einerStelle als Forscher mit befristetem Vertrag ua wegenBefugnisüberschreitung im Zusammenhang mit dervergleichenden Bewertung der beigebrachten Titel zweierBewerber - Abweisung
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Urteil Nr. 122/2012: Rekurs zur Aufhebung des Beschlusses derLandesregierung Nr. 920 vom 6.6.2011 betreffend den Verkaufeiner Grundparzelle wegen Missachtung des Vorkaufsrechts derGemeinde Natz-Schabs – Unstatthaft wegen Verfristung desKlagetermins

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Urteil Nr. 160/2012: Rekurs zur Aufhebung von Ermächtigungenzum Detailhandel innerhalb von Gewerbegebieten - AnnahmeLink

Beschluss zur Gewährung einstweiligen Rechtsschutzes Nr.76/2012: Rekurse zur Aufhebung, nach vorherigem Antrag aufvorläufigen Rechtsschutz, des Beschlusses der LandesregierungNr. 75 vom 23.1.2012 idF Beschluss Nr. 210 vom 13.2.2012 überdie Einführung der 5-Tage-Woche im Schulbereich: Gewährungdes einstweiligen Rechtsschutzes

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AUTONOME PROVINZ TRIENT

Landesgesetzgebung

Landesgesetz 12.12.2011, Nr. 15: “Förderung der Kultur derRechtmäßigkeit und der verantwortungsbewußten Bürgerschaftzur Prävention des organisierten Verbrechens”
(b.u. 13 dicembre 2011, n. 50)

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Landesgesetz 12.12.2011, Nr. 16: “Änderungen desLandesgesetzes zum Handwerk” (Gesetz zur Vereinfachungdieses Bereichs)
(b.u. 13 dicembre 2011, n. 50)
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Landesgesetz 12.12.2011, Nr. 17: “Änderung von Art. 10 desLandesgesetzes TN vom 17. Juni 2004, Nr. 6 (Vorschriften zurOrganisation, zum Personal und zu öffentlichen

Dienstleistungen): Verbraucherinformation zur Wasserqualität inder Wasserversorgung”
(b.u. 13 dicembre 2011, n. 50)
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Landesgesetz 27.12.2011, Nr. 18: “Vorschriften zur Aufstellungdes Jahreshaushalts 2012 und des Mehrjahreshaushalts 2012-2014 der autonomen Provinz Trient (Landeshaushaltsgesetz2012)” (Maßnahmen zur Eindämmung der öffentlichen Ausgabenund zur Reorganisation der Verwaltung)

(b.u. 28 dicembre 2011, n. 52, straord.)

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Landesgesetz 27.12.2011, Nr. 19: “Haushaltsvoranschlag derautonomen Provinz Trient für das Haushaltsjahr 2012 und denMehrjahreshaushalt 2012-2014”
(b.u. 28 dicembre 2011, n. 52, straord.)

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Landesgesetz 7.2.2012, Nr. 1: “Verabschiedung desGesamtrechenschaftsberichts der autonomen Provinz Trient fürdas Haushaltsjahr 2010”
(b.u. 8 febbraio 2012, straord. n. 6)
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Landesgesetz 7.2.2012, Nr. 2: “Änderungen des Landesgesetzesvom 27. Dezember 2011, nr. 18 (Landeshaushaltsgesetz 2012)und des Landesgesetzes vom 27. Dezember 2010, nr. 27(Landeshaushaltsgesetz 2011)” (erste Vorschriften zurAnwendung der neuen Gemeindesteuer auf Immobilien - IMU)(b.u. 8 febbraio 2012, straord. n. 6)

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Landesgesetz 1.3.2012, Nr. 3: “Normen zur Förderung vonlandwirtschaftlichen Produkten und Lebensmitteln von geringemUmwelteinfluss sowie zur Lebensmittelerziehung und zumnachhaltigen Konsum”

(b.u. 6 marzo 2012, n. 10)

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Landesgesetz 28.3.2012, Nr. 4: “Schutz von Haustieren undVorkehrungen gegen streunende Tiere” (neues organischesGesetz zum Tierschutz)
(b.u. 3 aprile 2012, n. 14)

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Landesgesetz 3.4.2012, Nr. 5: “Änderungen amLandeseinheitstext zum Umweltschutz gegen Verunreinigungen:Schutz gegen Asbestgefahren” (Regelung zur Bonifizierung desTerritoriums von Asbest)
(b.u. 3 aprile 2012, n. 14, straord.)
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Landesgesetz 24.4.2012, Nr. 6: “Änderungen desLandesjagdgesetzes hinsichtlich der Entschädigung für durchWildtiere verursachte Schäden” (Regelung der durch freilebendeBären verursachten Entschädigung Schäden)
(b.u. 2 maggio 2012, n. 18)
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Landesgesetz 26.4.2012, Nr. 7: “Ergänzung des Landesgesetzesüber öffentliche Arbeiten: Anerkennung einer Entschädigung für

Unternehmer für aus der Durchführung der Arbeitenentstandenen Schäden” (Entschädigung für die von Unternehmendurch öffentliche, örtliche Arbeiten erlittene Schäden)
(b.u. 2 maggio 2012, n. 18)
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Landesgesetz 2.5.2012, Nr. 8: “Änderungen des Landesgesetzesüber den Agrartourismus, des Landesgesetzes über dieLandwirtschaft, des Landesgesetzes vom 3. April 2007, Nr. 9(Bestimmungen zur Bodenbonifizierung und –verbesserung, zurWiederherstellung des Bodens und der Bewahrung der Integritätdes landwirtschaftlichen Betriebes und Änderungen derLandeslandwirtschaftsgesetze), und desLandesbauplanungsgestzes” (Vereinfachung und Neuordnungder Landesregelung zum Agrartourismus und zur Landwirtschaft)(b.u. 8 maggio 2012, n. 19)

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Landesgesetz 16.5.2012, Nr. 9: “Maßnahmen zur Unterstützungdes Wirtschaftssystems und der Familien” (Gewährleistungaußerordentlicher finanzieller Unterstützung für von derWirtschaftskrise geschwächte Familien sowie zur Beschleunigungder Verfahren auf wirtschaftlichem Gebiet)

(b.u. 17 maggio 2012, n. 20, straord.)

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CURIA NEWS

EuGH 21.12.2011, Rs C-28/09, Kommission/Österreich(Sektorales Fahrverbot II):
Feststellung eines Verstoßes des sog. Sektoralen Fahrverbotsgegen die Warenverkehrsfreiheit. Dieses ist zwar einegrundsätzlich geeignete und in seiner konkreten Ausgestaltungkohärente Maßnahme zur Senkung der Luftschadstoffbelastung.Als Beschränkung der Warenverkehrsfreiheit kann ein SektoralesFahrverbot grundsätzlich aus Gründen des Umweltschutzesgerechtfertigt werden. Vorliegend ist seine Einführung wegen desNichtausschöpfens gelinderer Alternativmaßnahmen allerdingsals unverhältnismäßig anzusehen.

ARTIKEL

Einigung auf Stabilitätspakt 2012: Einvernünftiger Kompromiss

Der österreichische Stabilitätspakt 2012 wurde am 9. Mai 2012unterzeichnet und dient der Sicherstellung einesgesamtstaatlichen Nulldefizits bis zum Jahre 2016. Konkret wurdevereinbart, dass die Gemeinden dabei wie bisher ausgeglichenbilanzieren, während den Bundesländern jeweils ein Defizit von0,44% des BIP im Jahre 2013, 0,29% im Jahre 2014 und 0,14%im Jahre 2015 zugestanden wird. Für 2016 ist ein Überschussvon 0,01% veranschlagt. Für den Bund wurde die Reduktion desDefizits von 2,47% im Jahre 2012 auf 0,19% im Jahre 2016vereinbart. Mit den veranschlagten Überschüssen der Länder undSozialversicherungsträger wird für 2016 ein gesamtstaatlichesDefizit nahe bei Null erwartet. Nach Erreichen der Sparziele greiftdie auf EU-Ebene vereinbarte und ursprünglich alsVerfassungsbestimmung vorgesehene Schuldenbremsezusammen mit einer ausgabenseitigen Begrenzung. Neben der

Reduktion der Neuverschuldung sollen damit auch die gesamtenStaatsschulden unter die Maastricht–Vorgaben von 60% des BIPgedrückt werden. Neu am Stabilitätspakt ist die unbefristeteDauer, wenngleich die Vereinbarung unter bestimmtenBedingungen beendet wird, wie etwa im Falle nicht-einvernehmlicher Änderungen der Gesundheits- undPflegefinanzierung, womit den Bundesländern eine Einnahmen-Garantie zugestanden werden sollte. Vorgesehen ist ferner einSanktionsmechanismus mit Frühwarnsystem ähnlich dem EU-Modell. Als Strafen sind Zahlungen in Höhe von 15% der größtenVerfehlung vorgesehen. Der Stabilitätspakt 2012 wird nach seinerUnterzeichnung dem Bundesparlament und den Landtagen zurGenehmigung zugeleitet und tritt danach rückwirkend mit 1.Jänner 2012 in Kraft.

Es spricht für die kooperative Verhandlungskultur in Österreich,dass es innerhalb kurzer Zeit gelang, Einigung über diesewichtige Vereinbarung zwischen Bund, Ländern und Gemeindenzu erzielen. Schließlich soll sie entsprechend den Vorgaben desEuropäischen Fiskalpakts das finanzielle Gleichgewicht imBundesstaat wieder herstellen. Dabei mussten beide Seitennachgeben. Der Bund musste akzeptieren, dass dann, wenn diefinanziellen Grundlagen der Länder und Gemeinden, das ist derFinanzausgleich, wegfallen, auch die Grundlage für denStabilitätspakt nicht mehr vorhanden ist. Die Länder sahen ein,dass es keinen Sinn hat, wenn ein Defizitsünder selbst überallfällige Sanktionen mitentscheiden kann. In Zukunft entscheidetein kleines Gremium aus Vertretern des Bundes und der Länderbzw. der Gemeinden, wobei jene Gebietskörperschaften, die denStabilitätspakt nicht eingehalten haben, nicht stimmberechtigtsind. Es ist erfreulich, dass Bund, Länder und Gemeinden nun imWege einer freiwilligen Vereinbarung eine - hoffentlich - tragfähigeLösung gefunden haben dürften.

EVENTS
40 Jahre Zweites Autonomiestatut

Südtirols Sonderautonomie im Kontext der europäischenIntegration
Vorläufiges Tagungsprogramm

Donnerstag, 22. November 2012, 9.30 – 16.00Spiegelsaal, Landhaus I, Bozen
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Buchpräsentation und Podiumsdiskussion

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LITERATURTIPPS

Alberton Mariachiara/Domorenok Ekaterina, La sfida dellasostenibilità. Il governo multilivello delle risorse idriche (2011)

Gamper Anna, Regeln der Verfassungsinterpretation (2012)Happacher Esther, Südtirols Autonomie in Europa. Institutionelle

Aspekte der Europäischen Integration (2012)
Palermo Francesco, Alto Adige: il futuro alla luce del decennio

Euroregionale Vereinigung für vergleichendes öffentliches Rechtund Europarecht - Associazione Euroregionale di Diritto PubblicoComparato ed Europeo

Accademia Europea di Bolzano
Istituto per lo Studio del Federalismo e del RegionalismoViale Druso, 1
Bolzano, Alto Adige 39100
Italy

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passato (2012)

Palermo Francesco/Nicolini M. (Hg), Federalismo fiscale inEuropa (2012)

Pürgy Erich (Hg), Das Recht der Länder – System (Bd I:Landesverfassungsrecht und Organisationsrecht, Bd II/1 und II/2:Landesverwaltungsrecht) (2012)

Tiefenthaler Veronika, Gewohnheit und Verfassung (2012)

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1/2012
June 2012

ÖSTERREICHBUNDESVERFASSUNGVERFASSUNGSGERICHTLICHERECHTSPRECHUNGTIROLER LANDESGESETZGEBUNGITALIENZENTRALSTAATLICHEGESETZGEBUNGVERFASSUNGSGERICHTLICHERECHTSPRECHUNGAUTONOME PROVINZ SÜDTIROLLandesgesetzgebungVerwaltungsgerichtlicheRechtsprechungAUTONOME PROVINZ TRIENTLandesgesetzgebungVerwaltungsgerichtlicheRechtsprechungCURIA NEWSARTIKELEVENTSLITERATURTIPPSImpressumEuroregionale Vereinigung fürvergleichendes öffentliches Recht undEuroparecht/AssociazioneInhaltEuroregionale Vereinigung für vergleichendes öffentliches Recht und EuroparechtBerichtszeitraum: 02.05.2011 - 15.11.2011IN EIGENER SACHEAuf Initiative der Euroregionalen Vereinigung für vergleichendesöffentliches Recht und Europarecht informiert dieser halbjährlicherscheinende, zweisprachige Newsletter über aktuelle rechtlicheEntwicklungen des Landes Tirol sowie der Autonomen Provinzenvon Bozen und Trient. Neben einem Überblick zu neuerGesetzgebung und Rechtsprechung mit weiterführendenHinweisen enthält der Newsletter auch Kommentare,Literaturtipps und Veranstaltungsankündigungen zu für dieRechtsentwicklung der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentinorelevanten Themen.ÖSTERREICHBUNDESVERFASSUNGPflegegeldreformgesetz, BGBl I Nr 58/2011:Dadurch erfolgt aus Zweckmäßigkeitserwägungen eineKompetenzverschiebung von den Ländern zum Bund,sodass mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 2012 der Bund zurGesetzgebung und Vollziehung in Angelegenheiten desPflegegeldwesens (vgl Art 10 Abs 1 Z 11 B-VG neu)zuständig ist.Bundes-Verfassungsgesetz-Novelle, BGBl I Nr 60/2011:Betrifft die Erweiterung der Kooperationsmöglichkeiten vonGemeinden, insbesondere bei der Bildung vonGemeindeverbänden (keine Beschränkung auf „einzelne“Aufgaben, Erweiterung auf den übertragenenWirkungsbereich, Ermöglichung von öffentlich-rechtlichenGemeindevereinbarungen sowie der Bildung vonGemeindeverbänden über Ländergrenzen hinweg) sowieEuroregionale di Diritto PubblicoComparato ed Europeo, 2011.Redaktion und ÜbersetzungElisabeth Alber, Maria Bertel, FrancescaFaustini, Cristina Fraenkel-Haeberle,Anna Gamper, Esther Happacher, KarlKössler, Camillo Lutteri, FrancescoPalermo, Christian Ranacher, FritzStaudigl, Jens Woelk, Carolin ZwillingAlle Angaben ohne Gewähr.Gefördert vondie Schaffung einer verfassungsrechtlichen Grundlage fürdie sprengelübergreifende Zusammenarbeit vonBezirksverwaltungsbehörden.Bundesstaats- und Verwaltungsreform – aktuelleEntwicklungenEinführung einer Verwaltungsgerichtsbarkeit 1. Instanz –politische Einigung zwischen Bund und Ländern:Am 21. Oktober 2011 wurde zwischen dem Bund und denLändern politisch Einvernehmen über die Einführung von neunLandesverwaltungsgerichten und zwei Verwaltungsgerichten1. Instanz des Bundes mit voraussichtlich 1. Jänner 2014 erzielt.Bestandteil der politischen Einigung ist zudem die Abschaffungdes allgemeinen Einspruchsverfahrens der Bundesregierunggegen Gesetzesbeschlüsse der Landtage nach Art 98 B-VG(dieses bleibt nur bei Abgabengesetzen nach § 9 F-VG erhalten,ebenso wie das Zustimmungsrecht des Bundes nach Art 97 Abs2 B-VG zu landesgesetzlichen Regelungen, die eine Mitwirkungvon Bundesorganen vorsehen).Bei der nunmehr paktierten Einführung von Verwaltungsgerichten1. Instanz des Bundes und Landesverwaltungsgerichten handeltes sich um die größte Reform im Bereich des öffentlichrechtlichen Rechtsschutzsystems seit dem Inkrafttreten derösterreichischen Bundesverfassung. Dadurch, dass künftiggegen jeden erstinstanzlichen Bescheid (Ausnahmen bestehenlediglich im Bereich der Gemeindeselbstverwaltung) die Berufungan ein Verwaltungsgericht 1. Instanz erfolgt, bevor – wie bisher –der Verfassungsgerichtshof bzw. der Verwaltungsgerichtshofangerufen werden können, werden die Instanzenzüge erheblichvereinfacht. Gleichzeitig werden über 120 Sonderbehörden in dieVerwaltungsgerichte 1. Instanz integriert und können aufgelöstwerden. In Tirol wird dies 15 derartige Sonderbehörden betreffen.Die auf der Basis des seinerzeitigen Begutachtungsentwurfeseiner Verwaltungsgerichtsbarkeitsnovelle 2010 (abrufbar auf derHomepage des österreichischen Parlaments unterhttp://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/ME/ME_00129/index.shtml) auszuarbeitende Regierungsvorlage soll noch imJahr 2011 von der Bundesregierung beschlossen werden.Einführung eines Bundesamtes für Asyl und Migration:Gemeinsam mit der Einführung einer Verwaltungsgerichtsbarkeit1. Instanz wurde zwischen dem Bund und den Ländern weitersdie Einrichtung eines Bundesamtes für Asyl und Migration (BAM)politisch paktiert. Bei dieser – dezentral eingerichteten – neuenBundesbehörde sollen künftig sämtliche erstinstanzlicheAsylverfahren, ein wesentlicher Teil der nach demFremdenpolizeigesetz zu vollziehenden Angelegenheiten sowiedie Gewährung humanitären Aufenthalts nach demNiederlassungs- und Aufenthaltsgesetz konzentriert werden.Teilbereiche fremdenpolizeilicher Angelegenheiten sowie nahezuder gesamte Bereich der nach dem Niederlassungs- undAufenthaltsgesetz zu vollziehenden Angelegenheiten verbleibenin 1. Instanz bei den Bezirksverwaltungsbehörden. Auchdiesbezüglich hat die Bundesregierung eine Regierungsvorlagenoch im Jahr 2011 in Aussicht gestellt.VERFASSUNGSGERICHTLICHE RECHTSPRECHUNGVfGH 28. Juni 2011, B 254/11, Brenner-Basistunnel (UVP);gerichtlicher Rechtsschutz nach Unionsrecht –beschränkte Kognitionsbefugnis des VwGH istunionsrechtskonform (abrufbar unterwww.ris.bka.gv.at/Vfgh/):Der VwGH ist ein Gericht im Sinn des Art 47 GRC; seineTatsachenkognition ist im Hinblick auf die sich aus demdort verankerten Gebot effektiven gerichtlichenRechtsschutzes ergebenden Anforderungen ausreichend(unter Verweis auf die einzelfallbezogene Rechtsprechungdes EGMR). Zur Erfüllung des Gebots wirksamengerichtlichen Rechtsschutzes ist daher keine Vorschrift desUnionsrechts unmittelbar anzuwenden, welche – kraftAnwendungsvorranges des Unionsrechts – dieZuständigkeit einer unabhängigen Verwaltungsbehörde(hier: des Unabhängigen Umweltsenats) alsBerufungsbehörde herbeiführen würde, sodass und erstdann eine Anrufung des VwGH möglich ist. Die dieZuständigkeit des Unabhängigen Umweltsenats fürBundesstraßen und Hochleistungsstreckenausschließende Regelung im UVP-G 2000 bleibt daherweiterhin anwendbar. Das unionsrechtliche Geboteffektiven gerichtlichen Rechtsschutzes und die UVPRichtlinie erfordern nicht, diese Bestimmung (wie es derVwGH in 2009/03/0067, 2009/03/0072 vom 30. September2010 und 2010/03/0051, 2010/03/0055 vom 30. September2010 ausgesprochen hat) unangewendet zu lassen.Anm.: Beide Höchstgerichte setzen sich jeweils selektiv mitder nicht konsistenten Rechtsprechung des EuGH zurFrage des unionsrechtlich verlangten Umfangs derKognitionsbefugnis eines Gerichts iSd Art 47 GRC und desArt 267 AEUV auseinander (für eine volleKognitionsbefugnis in Rechts- und Tatfragen EuGH Rs C506/04, Wilson, für das Ausreichen einer bloßnachprüfenden gerichtlichen Kontrolle mit beschränkterTatsachenkognition, wenn die Behörde „komplexePrüfungen“ vorzunehmen hat, EuGH Rs C-120/97, Upjohn)und scheinen eine Vorlage an den EuGH bewusstvermieden zu haben. Für eine Darstellung derJudikaturentwicklung einschl ihrer Rezeption im Schrifttumvgl aktuell Madner, Durch die Alpen – HöchstgerichtlicheAnsichten zum effektiven gerichtlichen Rechtsschutz imRecht der Union, in: Lienbacher/Wielinger (Hrsg), JahrbuchÖffentliches Recht 2011 (2011), 335.P.S.: In einem Folgeerkenntnis vom 26. September 2011, KI-1/11, hat der VfGH aufgrund eines negativenKompetenzkonflikts zwischen dem Verwaltungsgerichtshofund dem Unabhängigen Umweltsenat den Beschluss desVerwaltungsgerichtshofes 30. September 2010,2009/03/0072 aufgehoben. Der VwGH wird sich dahernunmehr inhaltlich mit der Beschwerde gegen den UVPBescheid der Landesregierung auseinandersetzenmüssen.VfGH 28. Juni 2011, G 11/11; Aufhebung des § 4 Abs 2 lit bTGVG 1996 betreffend originärer Eigentumserwerb,abrufbar unter http://www.ris.bka.gv.at/Vfgh/):§ 4 Abs 2 lit b des Tiroler Grundverkehrsgesetzes 1996sieht eine Genehmigungspflicht für jeden originärenEigentumserwerb an land- und forstwirtschaftlichenGrundstücken vor. Diese zivilrechtliche Begleitregelung,die Umgehungsgeschäften (insbesondere fingiertenErsitzungsprozessen) vorbeugen soll, wurde vom VfGHmangels Erforderlichkeit iSd Art 15 Abs 9 B-VG mit demAblauf des 30. Juni 2012 als verfassungswidrigaufgehoben. Bis zu diesem Zeitpunkt wird derLandesgesetzgeber ggf eine verfassungskonformeErsatzregelung zu treffen haben.TIROLER LANDESGESETZGEBUNGHinweisDie Landesgesetzblätter sind auf der Homepage des Landes Tirol(www.tirol.gv.at/themen/politik/landesgesetzblatt/), konsolidierteFassungen der betreffenden Gesetze im RIS(www.ris.bka.gv.at/Lr-Tirol/) abrufbar.Die dazugehörigen Regierungsvorlagen samt ErläuterndenBemerkungen sind auf der Homepage des Tiroler Landtages(www.tirol.gv.at/landtag/) unter Parlamentarische Materialien(Gastzugang) abrufbar.Tiroler Raumordnungsgesetz 2011 (Wiederverlautbarung);LGBl Nr 56/2011:Tiroler Bauordnung 2001 (Wiederverlautbarung); LGBl Nr57/2011:Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz(Wiederverlautbarung); LGBl Nr 58/2011:Tiroler Landesordnung 1989 (Novelle), LGBl Nr 59/2011:Enthält im Wesentlichen die Anpassung der Regelungenbetreffend die Änderungen von Bundes- undLandesgrenzen an den mit der B-VG-Novelle BGBl I Nr2/2008 neu gefassten Art 3 B-VG sowie die Verankerungeines ausdrücklichen Bekenntnisses des Landes Tirol zuden Zielen der Kinderrechtskonvention der VereintenNationen und neue Staatszielbestimmungen betreffend dieFörderung der Tätigkeit von Freiwilligen im Dienst derAllgemeinheit und die Schaffung von leistbarenWohnmöglichkeiten.Landes-Verlautbarungsgesetz (Novelle), LGBl Nr 60/2011:Betrifft ua Anpassungen aufgrund der neuenBestimmungen über die Änderung der Landesgrenzen inder Tiroler Landesordnung 1989.Tiroler Schulorganisationsgesetz 1991 (Novelle), LGBl Nr74/2011:Enthält div. Anpassungen an grundsatzgesetzlicheVorgaben, ua die Herabsetzung derKlassenschülerhöchstzahlen, die Möglichkeit vonExpositurklassen sowie die Möglichkeit der Einrichtung vonSprachförderkursen.Tiroler Landeslehrer-Diensthoheitsgesetz 1998 (Novelle),LGBl Nr 75/2011:Enthält div. Anpassungen an Änderungen im Bereich desdurch Bundesgesetz geregelten Dienstrechts derLandeslehrer sowie an die Neufassung des Art 20 Abs 2 BVG betreffend die Weisungsfreistellung von Organen durchdie B-VG-Novelle BGBl I Nr 2/2008.Landarbeitsordnung 2000 (Novelle), LGBl Nr 77/2011:Diese Novelle dient der Anpassung an zahlreichegrundsatzgesetzliche Änderungen, die sich aus diversenNovellen zum Landarbeitsgesetz 1984 ergeben.Tiroler Statistikgesetz 2011, LGBl Nr 78/2011:Ersetzt das seit 1975 unverändert in Geltung gestandeneStatistikgesetz 1975 und trägt den geändertenRahmenbedingungen im Bereich der Landes- und derGemeindestatistik Rechnung.Folgende Gesetzesbeschlüsse des Tiroler Landtageswerden nach Abschluss des Verfahrens nach Art 98 B-VGvoraussichtlich noch im Dezember 2011 imLandesgesetzblatt kundgemacht werden:Innsbrucker Wahlordnung 2011:Betrifft die Einführung der Bürgermeister-Direktwahl in derLandeshauptstadt Innsbruck und div. wahlrechtlicheAnpassungen, wie insbesondere eine Neuregelung derWahlausschließungsgründe sowie Änderungen bei derBriefwahl, die insbesondere durch Abschaffung derRücklauffrist von acht Tagen nach dem WahltagManipulationen und taktisches Wählen ausschließen sollen(vgl. auch Wahlrechtsänderungsgesetz 2011, BGBl I Nr43/2011).Stadtrecht der Landeshauptstadt Innsbruck 1975 (Novelle):Enthält Änderungen, die sich durch die in der InnsbruckerWahlordnung 2011 eingeführte Möglichkeit der Direktwahldes Bürgermeisters ergeben, und regelt das Verhältniszwischen dem künftig direkt gewählten Bürgermeister undden sonstigen Gemeindeorganen neu (insbesondere:Neuregelung des Ressortsystems, Schaffung derMöglichkeit der Abberufung des direkt gewähltenBürgermeisters durch den Gemeinderat im Weg einesMisstrauensvotums und einer dieses bestätigendenVolksabstimmung). Weitere wesentliche Änderungenbetreffen die Größe des Stadtsenates (mögliche Erhöhungder Anzahl der Stadtsenatsmitglieder auf neun), dieSchaffung einer gesetzlichen Grundlage zur Bildung vonStadtteilausschüssen und die gesetzliche Verankerung vonOrganen der öffentlichen Aufsicht, denen die Unterstützungbei der Einleitung von Verwaltungsstrafverfahren obliegt.ITALIENZENTRALSTAATLICHE RECHTSPRECHUNGLegislativdekret vom 19. Mai 2011, Nr. 92(Durchführungsbestimmungen zum Autonomiestatut derRegion Trentino-Südtirol mit Änderungen undErgänzungen am Dekret des Präsidenten der Republikvom 6. April 1984, Nr. 426, über die Übertragung vonVerwaltungsfunktionen des RegionalenVerwaltungsgerichts Trento) – Vorbehaltlich der beim Staatverbleibenden Rechtssprechungsfunktion und derVerwaltung der Richter, überträgt die Norm die Verwaltungund Organisation des Verwaltungsgerichts Trento auf dasLand, einschließlich des Personals und der Finanzierung.(g.u. 25 giugno 2011, n. 146)LinkLegislativdekret vom 18. Juli 2011, Nr. 142(Durchführungsbestimmungen zum Autonomiestatut derRegion Trentino-Südtirol über die Übertragung derstaatlichen Gesetzgebungs- und Verwaltungsbefugnisse imBereich der Universitäten an das Land Trentino) – Eshandelt sich um einen der wesentlichen Inhalte derDurchführung der Mailänder Vereinbarung zumFiskalföderalismus: dem Land obliegt die Regelung undFinanzierung der Universität Trento, unter Beachtung derGrundprinzipien im Bereich der Universitätsautonomie.(g.u. 23 agosto 2011, n. 195)LinkLegislativdekret vom 14. September 2011, Nr. 166(Durchführungsbestimmungen zum Autonomiestatut derRegion Trentino-Südtirol mit Änderungen undErgänzungen des Dekrets des Präsidenten der Republikvom 15. Juli 1988, Nr. 305, im Bereich der Kontrolle durchden Rechnungshof) – Die Kontrolle durch denRechnungshof über Landesakte wird definitiv abgeschafftund dem Land die Kontrolle über das Verwaltungsgebarender örtlichen Körperschaften und der anderenLandeskörperschaften zugewiesen, welche zuvor ebenfallsdurch den Rechnungshof kontrolliert worden waren. (Auchdies gehört zu den Inhalten der Mailänder Vereinbarungzum Fiskalföderalismus.)(g.u. 8 ottobre 2011, n. 235)LinkMinisterialdekret vom 20. Juli 2011, Nr. 166(Durchführung von Art. 2 Abs. 108 des Gesetzes vom 23.Dezember 2009, Nr. 191, über die Direktzahlungen derAnteile an den der Region Trentino-Südtirol und denautonomen Provinzen Trento und Bozen zustehendenfiskalischen Erträgen) – In Durchführung der MailänderVereinbarung werden Verfahren und Fristen festgelegt, indenen der Staat die Überweisung der Anteile an denfiskalischen Erträgen vornimmt, welche der Region undden autonomen Provinzen zustehen.(g.u. 19 agosto 2011, n. 192)VERFASSUNGSGERICHTLICHE RECHTSPRECHUNGBeschluss Nr. 285/2011:Zuständigkeitskonflikt zwischen Staatsgewalten,eingebracht von der Staatsanwaltschaft desRechnungshofes beim rechtsprechenden Senat fürTrentino-Südtirol.LinkUrteil Nr. 300/2011:Normenkontrollverfahren: Bestimmungen über daserlaubte Glücksspiel.LinkBeschluss Nr. 178/2011:Normenkontrollverfahren: Anpassung derGebührenberechnung für öffentliche Wasserleitungen.LinkUrteil Nr. 165/2011:Im Energiebereich sind die aus dem Autonomiestatut undden entsprechenden Durchführungsbestimmungenresultierenden Kompetenzen weniger umfangreich als dieaus der Verfassung resultierenden. DieErsetzungsbefugnisse der Regierung sind nicht konformmit Art. 120 itVerf und dem Grundsatz des loyalenZusammenwirkens.(g.u. 18 maggio 2011, I serie speciale, n. 21)LinkUrteil Nr. 242/2011:Die Eingliederung von Lehrern, die bereits in anderenProvinzen in Ranglisten gereiht sind, am Ende derLandesranglisten ist unverhältnismäßig, da dasBestenprinzip völlig missachtet wird. Die Zuweisung einerzusätzlichen Punktzahl für die Lehrer, welche bereits inden Landesschulen gearbeitet haben, istunverhältnismäßig, da sie von der geltenden Regelungabweicht, die für diese Fälle bereits eine Extrapunktezahlvorsah.(g.u. 27 luglio 2011, I serie speciale, n. 32)LinkUrteil Nr. 275/2011:Die staatlichen Vorschriften zur Genehmigung vonAnlagen, die aus erneuerbaren Energien gespeist werden,erlegen verfahrensrechtliche Bindungen auf, welche ihreRechtfertigung weder in den staatlichenUmweltschutzkompetenzen noch in den Zielen finden, dieauf staatlicher oder europäischer Ebene niedergelegt sind:Sie beschränken daher die Landeskompetenzen imLandschaftsschutz.(g.u. 26 ottobre 2011, I serie speciale, n. 45)LinkAUTONOME PROVINZ SÜDTIROLLandesgesetzgebungLandesgesetz 13.5.2011, Nr. 3:Bestimmungen in den Bereichen Fürsorge und Wohlfahrt,Verwaltungsverfahren, Überwindung oder Beseitigungarchitektonischer Hindernisse, Hygiene undGesundheitswesen sowie Wohnbauförderung(B.U. 24.5.2011 Nr. 21)Link, pag./S 9.Landesgesetz 21.6.2011 , Nr. 4:Maßnahmen zur Einschränkung der Lichtverschmutzungund andere Bestimmungen in den Bereichen Nutzungöffentlicher Gewässer, Verwaltungsverfahren undRaumordnung(B.U. 12.7.2011 Nr. 28)Link, pag./S 9.Landesgesetz 5.7.2011, Nr. 5:Änderung von Landesgesetzen in den BereichenInnovation, Forschung und Förderung der gewerblichenWirtschaft(B.U. 16.8.2011 Nr. 33)Link, pag./S 8.Landesgesetz 19.7.2011, Nr. 6:Maßnahmen zur Koordinierung interregionaler Initiativenterritorialer Kooperation(B.U. 26.8.2011 Nr. 30)Link, pag./S 9.Landesgesetz 19.7.2011, Nr. 7:Änderung des Landesgesetzes vom 8. März 2010, Nr. 5,„Gleichstellungs- und Frauenförderungsgesetz des LandesSüdtirol und Änderungen zu bestehenden Bestimmungen"(B.U. 26.8.2011 Nr. 30)Link, pag./S 11.Landesgesetz 19.7.2011, Nr. 8:Einheitsschalter für gewerbliche Tätigkeiten(B.U. 26.8.2011 Nr. 30)Link, pag./S 13.Landesgesetz 19.7.2011, Nr. 9:Änderung des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr.17, „Regelung des Verwaltungsverfahrens und des Rechtsauf Zugang zu Verwaltungsunterlagen"(B.U. 26.8.2011 Nr. 30)Link, pag./S 14.Landesgesetz 19.9.2011, Nr. 10:Änderung des Landesgesetzes vom 4. Februar 2010, Nr.3, "Volksanwaltschaft des Landes Südtirol"(B.U. 26.8.2011 Nr. 30)Link, pag./S 16.Landesgesetz 10.10.2011, Nr. 11:Einrichtung eines Verzeichnisses der gewählten undernannten Personen(B.U. 2.11.2011 Nr. 44)Link, pag./S 8.Verwaltungsgerichtliche RechtsprechungUrteil Nr. 185/2011:Rekurs der Gewerkschaft SGB-CISL zur Anfechtung derSäumnis des Südtiroler Landtages hinsichtlich des Antragsder SGB-CISL vom 18.6.2010 zur Änderung pro futuro desBeschlusses des Landtags Nr. 4/235/1978 gemäß Art. 9Abs. 3 des DPR Nr. 58/1978 zur Feststellung desrepräsentativsten gewerkschaftlichen Verbandes -UnzulässigkeitLinkUrteil Nr. 237/2011:Rekurs zur Aufhebung der Dekrete des Landesrats fürForstwirtschaft Nr. 610/2010 und Nr. 611/2010 hinsichtlichder Ermächtigung zur Kontrolle der Steinböcke für dasJahr 2010 – Unverfolgbarkeit wegen nachträglichenWegfalls des RechtsschutzbedürfnissesLinkUrteil Nr. 252/2011:Rekurs zur Aufhebung der Dekretes des Landesrats fürForstwirtschaft Nr. 697/2009 hinsichtlich der Ermächtigungzur Kontrolle der Murmeltiere für das Jahr 2010 –Unverfolgbarkeit wegen nachträglichen Wegfalls desRechtsschutzbedürfnissesLinkUrteil Nr. 272/2011:Rekurs zur Erklärung der Nichtigkeit/Aufhebung einesBeschlusses der Landeshöfekommission wegenVerletzung und Umgehung des rechtskräftigen Urteils Nr.258/2010 des Verwaltungsgerichts – Autonome Sektion fürdie Provinz Bozen – NichtigkeitserklärungLinkUrteil Nr. 317/2011:Rekurs zur Aufhebung der endgültigen Zuschlagserteilungund aller damit verbundenen Akte im Vergabeverfahren fürdie Errichtung der Fassade und des Daches der neuenKlinik des Krankenhauses Bozen – AnnahmeLinkUrteil Nr. 324/2011:Rekurs zur Aufhebung der Ernennung einer Kandidatin alsWissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Zeichnen ander Bildungswissenschaftlichen Fakultät der FreienUniversität Bozen – AnnahmeLinkAUTONOME PROVINZ TRIENTLandesgesetzgebungLandesgesetz TN v. 3. Juni 2011, Nr. 8:Maßnahmen zugunsten von Personen, die vonGlutenunverträglichkeit betroffen sind.(b.u. 7 giugno 2011, n. 23)LinkLandesgesetz TN v. 1. Juli 2011, Nr. 9:Regelung der Zivilschutzaktivitäten in der Provinz Trient(systematische Neuordnung der Organisation undTätigkeiten im Bereich der Prävention und desZivilschutzes, des Managements von Notfällen und derRisiken und Dienste im Bereich der Brandbekämpfung)(b.u. 5 luglio 2011, n. 27, suppl. n. 1)LinkLandesgesetz TN v. 19. Juli 2011, Nr. 10:Änderung des Landesgesetzes v. 16. Juni 2006, Nr. 3(Vorschriften zur Verwaltung der Autonomie des Trentino):Gründung des Europäischen Verbundes zur TerritorialenZusammenarbeit "Euregio Tirol - Südtirol - Trentino"”(Ermächtigung der Provinz TN zur Teilnahme an derGründung des EVTZ)(b.u. 26 luglio 2011, n. 30)LinkLandesgesetz TN v. 1. August 2011, Nr. 11:Massnahmen zur Begünstigung der Beschäftigung vonFrauen (Regelung einer Reihe positiver Massnahmen imBereich des Unternehmertums und der Arbeit von Frauen)(b.u. 9 agosto 2011, n. 32)LinkLandesgesetz TN v. 1. August 2011, Nr. 12:Änderungen des Landesgesetzes über Anreize fürUnternehmen und anderer Landesvorschriften im Bereichwirtschaftlicher Aktivitäten (Organische Neudefinition derMassnahmen zur Förderung von Unternehmen undwirtschaftlicher Aktivitäten im Landesbereich)(b.u. 9 agosto 2011, n. 32)LinkLandesgesetz TN v. 6. Oktober 2011, Nr. 13:Solidaritätsfonds für Angehörige der Opfer tödlicher Unfällebei der Arbeit oder Volontariatstätigkeit(b.u. 11 ottobre 2011, n. 41)LinkLandesgesetz TN v. 26. Oktober 2011, Nr. 14:Massnahmen zugunsten von Personen mit besonderenLernschwierigkeiten (Regelung von Gesundheits- undSozialmassnahmen zugunsten von Legasthenikern/vonDyslexie Betroffenen)(b.u. 2 novembre 2011, n. 44)LinkVerwaltungsgerichtliche RechtsprechungCURIA NEWSLink zum pdfARTIKELDie Durchführung der Mailänder Vereinbarung zum neuenSystem der Finanzbeziehungen zwischen Staat, Regionenund autonomen Provinzen – eine Zusammenfassung1. Die Mailänder Vereinbarung.Mit der Mailänder Vereinbarung vom 30. November 2009 habendie italienische Regierung, die Region Trentino-Südtirol und dieautonomen Provinzen Trento und Bozen eine Neuordnung ihrerFinanzbeziehungen vereinbart, vor dem Hintergrund derAuflagen, die im Delegationsgesetz über den Fiskalföderalismusvorgesehen sind (Art. 27 Gesetz Nr. 42/2009). Das staatlicheHaushaltsgesetz 2010 (Gesetz Nr. 191/2009) hat dieVereinbarung gesetzlich bestätigt und den VI. Titel desAutonomiestatuts geändert. Die wichtigsten Punkte der neuenFinanzordnung sind:Den autonomen Provinzen werden feste Quoten an neuenSteueraufkommen zuerkannt (in der Regel in der Höhe von9/10) und die variablen Aufkommen werden abgeschafft(mit Ausnahme der Rückstände); entsprechend wird dasSystem der sektorialen staatlichen Überweisungenaufgegeben;Im Autonomiestatut werden die Regeln definiert, nachwelchen die Region und die autonomen Provinzen an denVerpflichtungen zum Finanzausgleich und zur Solidaritätteilnehmen, welche sich aus dem Gesetz zumFiskalföderalismus ergeben sowie jenen der Beteiligung anden Zielen der öffentlichen Finanzen.Diese Beteiligung erfolgt insbesondere durch:die Abschaffung von Anteilen an staatlichenAbgaben oder Subventionen;die Übernahme neuer Kompetenzen seitens derProvinzen zu deren Lasten (für die Provinz Trento istbspw. die Übertragung staatlicher Kompetenzen zurUniversität Trento vorgesehen; für die Provinz Bozendie Finanzierung der Freien Universität und derPostdienste; für beide Provinzen die Übertragungder Funktionen im Bereich von Sozialmassnahmenund Arbeitsmarktmassnahmen);die Finanzierung von Massnahmen zugunsten derangrenzenden Gemeinden des Veneto und derLombardei (durch einen jährlichen Fonds zu Lastender beiden autonomen Provinzen);den Provinzen werden umfangreichere Befugnisse imBereich von Abgaben und Steuerkontrollen, der örtlichenFinanzen sowie der Aufsicht und Kontrolle des gesamtenöffentlichen Landessystems zuerkannt.Die Mailänder Vereinbarung bedeutet somit eine qualitativeStärkung der Landesautonomie. Das Land erhält eineumfassendere Verantwortung für die Finanzfragen im gesamtenöffentlichen Landesbereich (einschließlich örtlicher und andereröffentlicher Körperschaften). Die Abschaffung der mit demföderalen Modell nicht zu vereinbarenden Fiskalzuweisungenwird teilweise durch die Definition und die Freigabe derzustehenden Rückstände ausgeglichen, teilweise durch dieErweiterung der Finanz- und Steuerautonomie sowie durch einetendentiell sicherere Regelung der Regeln und derVerpflichtungen aus dem Stabilitätspakt.2. Durchführung der Mailänder Vereinbarung.Zu ihrer Durchführung bedarf die Mailänder Vereinbarung (wie imGesetz Nr. 191/2009 rezepiert) einer Vielzahl von Massnahmenund Normen. Im Hinblick auf die autonome Provinz Trento sinddies bis heute vor allem:Die Rezeption der Inhalte der Vereinbarung (und desneuen VI. Titels des Autonomiestatuts) in Landesgesetzen.Seit 2010 dokumentieren die Landesgesetze zurVerabschiedung der Haushaltsvoranschläge und dieentsprechenden Landeshaushaltsgesetze (in Zahlen undFachfinanzvorschriften) die Umsetzung der wesentlichenInhalte der Mailänder vereinbarung: zum Beispielhinsichtlich der steuerlichen Einnahmen, der durch denStabilitätspakt bestimmten Regeln und Verpflichtungen, derbesonderen Regelung für den Übergang von einerstaatlichen Verwaltung der Universität in eine Verwaltunginnerhalb des Landessystems. Die Lektüre derBegleitberichte und der Dokumentation zu denLandeshaushalten für die Jahre 2010, 2011 und 2012geben über die wirtschaftlichen Auswirkungen derfortschreitenden Umsetzung des neuen FinanzsystemsAufschluss.Die Verabschiedung der neuenDurchführungsbestimmungen; zu den 2011 in Kraftgetretenen gehören insbesondere:Die Durchführungsbestimmung zur Übertragung derstaatlichen Gesetzgebungs- undVerwaltungsbefugnisse im Bereich der UniversitätTrento an das Land (Legislativdekret vom 18. Juli2011, Nr. 142). Sie legt die Grundlage für eineumfassende Neuordnung der Universitätsordnung(gegenwärtig arbeitet eine eigens eingesetzteKommission ein neues Statut aus) und enthält einigebedeutsame Inhalte, welche eine Differenzierunggegenüber der gerade reformierten staatlichenUniversitätsgesetzgebung erlauben (insbesondereim Hinblick auf die Organisation).Die Durchführungsbestimmung, welche dieFunktionen im Bereich der Kontrolle durch denRechnungshof ändert (Legislativdekret vom 14.September 2011, Nr. 166). Entscheidend ist hier(entsprechend der Ausrichtung der MailänderVereinbarung), dass zukünftig die Kontrolle desgesamten Verwaltungsgebarens im öffentlichenBereich dem Land – und nicht mehr demRechnungshof – zusteht; mit der Verpflichtungnachträglicher Information an den Rechnungshof.Es fehlen weiter – und es ist unwahrscheinlich, dass sie schnellverabschiedet werden – die Durchführungsbestimmung zumneuen Finanzsystem (zur Ersetzung der Regeln, welche vor dendurch die Mailänder Vereinbarung bedingten Änderungen des VI.Titels in Kraft waren) sowie die Durchführungsbestimmung zuden Landeskompetenzen im Bereich der Sozialmassnahmen.Beide befinden sich derzeit in der Beratung durch die ParitätischeKommisison.Die Verabschiedung einiger staatlicher Rechtsakte,insbesondere:die Regelung (DPR 3. Februar 2011) zurAuschüttung der Rückstände von 2000-2005 ausden “variablen” Anteilen (welche durch die MailänderVereinbarung abgeschafft wurden): es handelt sichum beträchtliche Beträge (insgesamt ca. 1.400Millionen Euro);die Regelung (Ministerialdekret vom 20. Juli 2011,Nr. 166), welche eine schnellere und geordnetereÜberweisung der Anteile am staatlichenSteueraufkommen an die autonome Provinzermöglicht.Die Regelung zu den Grenzgemeinden: die Regelung überdie Aufteilung des Fonds für die Entwicklung derGemeinden in den Regionen Veneto und Lombardei,welche an die autonomen Provinzen Trento und Bozenangrenzen, ermöglicht (ab 2010) die Ausschüttung von 40Millionen Euro pro Provinz zur Finanzierung von Projekten,welche von den jeweiligen Gemeinden selbstausgearbeitet werden (Dekret des Ministerratspräsidentenvom 14. Januar 2011).3. Kritische Punkte und Schwierigkeiten bei derDurchführung der Mailänder Vereinbarung.Abgesehen davon, dass weiter einige wichtige normativeGrundlagen fehlen (wie die beidenDurchführungsbestimmungen), ist auf die negativenAuswirkungen der staatlichen Gesetzgebung im Zusammenhangmit der anhaltenden nationalen und internationalen Wirtschaftsund Finanzkrise hinzuweisen, welche sich wiederholt inverschiedenen belastenden Haushaltsstabilisierungsmassnahmen niederschlug (zunächst in Regierungsdekreten,anschließend im Parlament bestätigt).Diese Massnahmen (z.B. Gesetz 78/2010; Gesetzesdekrete 98und 138/2011; zuletzt das Gesetz 183/2011 zur Stabilität 2012)hatten nicht nur die Beschränkung der Autonomie des Landes(sowie aller Regionen) zur Folge, sowohl hinsichtlich derKomptenzen als auch in finanzieller Hinsicht. Sie haben auchZweifel hinsichtlich der Wirksamkeit einiger Inhalte der MailänderVereinbarung aufkommen lassen, welche seinerzeit als sichererSchutz der Autonomie galten: so sind bspw. die jüngstauferlegten Inhalte des Stabilitätspaktes für das Land inhöchstem Maße beschränkend und nicht gerechtfertigt, sowohlhinsichtlich der Bedingungen als auch der Finanzgegenstände,da die Quantifizierung letzterer unverhältnismäßig ist und nichtvon den Kriterien gedeckt ist, welche Regierung und Land in derMailänder Vereinbarung gemeinsam zugrunde gelegt hatten,So erklärt sich der Widerstand der autonomen Provinz Trento,der wiederholt zu Beschwerden an den Verfassungsgerichtshofführte (die bisher jedoch nicht entschieden wurden). Insgesamtbestehen daher derzeit beträchtliche Risiko- undUnsicherheitsfaktoren im Prozess der Durchführung einerVereinbarung, welche als ein wichtiger Schritt zur Aufwertung undStärkung der Landesautonomie angesehen worden war.Europaregion Tirol–Südtirol–Trentino als EuropäischerVerbund für territoriale Zusammenarbeit institutionalisiertMit der Eintragung im Register des italienischenMinisterratspräsidiums am 13. September 2011 erwarb derEuropäische Verbund für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ)„Europaregion Tirol–Südtirol–Trentino“ gemäß Artikel 5Absatz 1 der EVTZ-Verordnung Rechtspersönlichkeit. Nachnunmehr rund zwanzig Jahren hat damit das politischeProjekt „Europaregion“ dank eines neuen europäischenRechtsinstruments die notwendige juristische Basis. Diesehebt die praktische Kooperation auch inhaltlich auf eineneue Stufe, was die drei Länder der Europaregion jetztnutzen wollen, um ihre grenzübergreifenden Projektequalitativ und quantitativ auszubauen. Darüber hinaus erhältdas Gemeinsame Büro der Europaregion in Bozen alsGeneralsekretariat des EVTZ zusätzliche Aufgaben bei derUmsetzung und Koordination gemeinsamer Initiativen.Europaregion Tirol–Südtirol–Trentino: Der lange Weg vominformellen Austausch zum EVTZDer EVTZ Europaregion Tirol–Südtirol–Trentino ist der vorläufigeHöhepunkt der Zusammenarbeit der drei Länder. Die traditionelleVerbindung von Tirol, Südtirol und dem Trentino bis zum Endedes Ersten Weltkrieges 1918 in der Grafschaft Tirol sowie dieaufgrund ähnlicher naturräumlicher und ökonomischerGegebenheiten in vielfacher Hinsicht gemeinsamen Interessenund Herausforderungen haben zu einer starken kulturellen,wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bindung zueinandergeführt. Aus dem stark ausgeprägten Bestreben der drei Ländernach grenzüberschreitender Zusammenarbeit sind verschiedeneInitiativen der interregionalen Zusammenarbeit, wie etwa dieKooperation im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft Alpenländer(Arge Alp), der Dreierlandtag und der gemeinsamen Sitzungender drei Landesregierungen sowie der drei Landeshauptleute,hervorgegangen.Die Idee der Europaregion hat Anfang der 90er Jahre des letztenJahrhunderts in einem Umfeld des weltpolitischen Umbruchs sorichtig Fahrt aufgenommen. Der Kommunismus istzusammengebrochen, Deutschland wiedervereinigt, dieEuropäische Wirtschaftsgemeinschaft wurde zur politischenUnion. Österreich und Italien begannen mit der Abgabe derStreitbeilegungserklärung zur Südtirolfrage vor der UNO im Jahr1992 und der Aufnahme Österreichs in die Europäische Union imJahr 1995 ein neues Kapitel ihrer Beziehungen. Nun waren alleLandesteile des historischen Tirols im gemeinsameneuropäischen Binnenmarkt vereint. Durch den Wegfall derGrenzkontrollen 1998 und die physische Einführung derGemeinschaftswährung Euro im Jahre 2002 wurde derAustausch zwischen Tirol, Südtirol und dem Trentino weitererleichtert und die drei Länder wuchsen noch näher zusammen.Die Idee der Europaregion wurde 1991 mit der erstengemeinsamen Landtagssitzung offiziell politisch angegangen.1994 fanden die ersten gemeinsamen Konferenzen derLandesregierungen statt. Greifbar wurde die Europaregion 1995mit der Eröffnung der gemeinsamen Vertretung in Brüssel, einerReihe von gemeinsamen Landessausstellungen und nicht zuletztmit dem gemeinsamen Auftritt auf der EXPO2000 in Hannover.In weiterer Folge haben die drei Ländern Initiativen zurEtablierung stabiler Strukturen gesetzt und auf eineVerrechtlichung ihrer Kooperation hingearbeitet. Trotz klarerWillensbekundungen von Seiten der drei Länder war es nichtmöglich, die Zusammenarbeit zwischen Tirol, Südtirol und Trientzu institutionalisieren, da Italien das 2. und 3. Zusatzprotokoll desMadrider Rahmenübereinkommen über die grenzüberschreitendeZusammenarbeit zwischen Gebietskörperschaften – bis heute –nicht ratifiziert hat. Deshalb erfolgte die grenzüberschreitendeZusammenarbeit in der Europaregion ohne ausdrücklichevölkerrechtliche Rechtsgrundlage. Man hat sich auf informellerEbene getroffen und die Politiken im Rahmen der jeweiligenKompetenzen oder im Bereich der Privatwirtschaftsverwaltungabgestimmt. Diese Form der Kooperation funktionierte letztlich,weil sie politisch gewollt war.Mit der von der österreichischen Ratspräsidentschaft im Jahr2006 durchaus gegen Widerstände anderer Mitgliedstaatenforcierten und finalisierten EVTZ-Verordnung wurde dieMöglichkeit geschaffen, die grenzüberschreitendeZusammenarbeit zwischen Gebietskörperschaften und Behördenin Form eines EVTZ zu institutionalisieren. Dadurch können derterritoriale Zusammenhalt verbessert, Hürden abgebaut, dieSchwerfälligkeit bisheriger, auf Umwegen und Hintertürchenbasierender Strukturen überwunden und die rechtlicheUnverbindlichkeit bzw Unsicherheit der Kooperationen beseitigtwerden. Der Reformvertrag von Lissabon stellte schließlich denterritorialen Zusammenhalt auf eine Stufe mit demwirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt und betonte inbesonderem Maße die Berücksichtigung ländlicher undbenachteiligter Gebiete sowie Berggebiete.Da hierin auch für die Zusammenarbeit im Rahmen derEuroparegion ein großes Potenzial gesehen wurde, sprachensich die drei Landesregierungen am 15. Oktober 2009 sowie derDreierlandtag am 29. Oktober 2009 für die Gründung eines EVTZund damit für die Institutionalisierung der Zusammenarbeitzwischen Tirol, Südtirol und Trentino aus. Als erster Schritt wurdedas gemeinsame Büro der Europaregion in Bozen ins Lebengerufen, und bereits im Oktober 2010 konnte der Antrag aufGenehmigung des EVTZ Europaregion Tirol–Südtirol–Trentinomit Sitz in Bozen unterzeichnet und nach Rom übermitteltwerden. Die italienische Regierung prüfte den Antrag und forderteeinige Nachbesserungen. Diese betrafen Detailfragen und nicht,wie medial vermutet wurde, die grundsätzliche Frage derInstitutionalisierung der Europaregion. Entsprechend konntedurch direkte Kontaktaufnahmen mit dem italienischenAußenminister auch die Frage der Bezeichnung „Europaregion“rasch geklärt werden.Zwischenzeitlich genehmigte die nach der österreichischenKompetenzlage dafür zuständige Tiroler Landesregierung auf derGrundlage eines Kollegialbeschlusses mit Bescheid vom 29.März 2011 gemäß § 2 des Tiroler EVTZ-Gesetzes die Teilnahmedes Landes Tirol am EVTZ.Am 28. April 2011 bewilligte sodann das Präsidium desitalienischen Ministerrats die Teilnahme Südtirols und desTrentino am gemeinsamen EVTZ mit dem Bundesland Tirol.Somit konnten die drei Landeshauptleute von Tirol, Südtirol unddem Trentino am 14. Juni 2011 auf Castel Thun im Trentino dieÜbereinkunft über die Errichtung sowie die Satzung des EVTZunterzeichnen. Nach Verabschiedung der notwendigenErmächtigungsgesetze durch den Südtiroler und den TrentinerLandtag am 19. Juli 2011 wurde die Eintragung in das italienischeEVTZ-Register beantragt. Mit der Eintragung am 13. September2011 ist der EVTZ als Rechtsperson entstanden. Bereits einMonat später, am 13. Oktober 2011, haben die konstituierendenSitzungen der EVTZ-Organe Vorstand und Versammlung aufSchloss Tirol in Südtirol stattgefunden.EVTZ: Start mit konkreten ProjektenDie Arbeitsbereiche des EVTZ sind sehr weit gefasst. Auf dergemeinsamen Sitzung der drei Landesregierungen auf SchlossThun wurden Energie, Gesundheit, Forschung, Bildung, Kultur,Wirtschaft, Landwirtschaft, Umwelt sowie der Grüne KorridorBrenner als Schwerpunktthemen des EVTZ empfohlen.Im Vorfeld der konstituierenden Sitzungen haben sich die dreiLänder darauf geeinigt, für 2012 jeweils 100.000 Euro für dieAktivitäten des EVTZ zur Verfügung zu stellen. Von deninsgesamt 300.000 Euro werden mehr als zwei Drittel fürProjektfinanzierungen verwendet. Die Arbeitsplanung für 2012sieht erste konkrete Projekte vor. Im Bereich der Energie wird ander Energieallianz zwischen Tirol, Südtirol und dem Trentinogearbeitet. Gemeinsam mit den Energieunternehmen in Tirol,Südtirol und dem Trentino soll dabei ein gemeinsames Konzeptzum Ausbau der Energieautonomie in der Europaregionentwickelt werden. Im Fokus ist der rasche Zusammenschlussder Stromleitungen zwischen den Regionen. Neben dem Aufbauvon weiteren Kommunikationsschienen produziert der EVTZ eineGesamtdarstellung der Geschichte der drei Länder sowie einenFilm zur Skipistensicherheit für Schüler.Darüber hinaus organisiert der EVTZ im Jahr 2012 mehrereFachtagungen, um in den wichtigsten Themenbereichen dasvorhandene Wissen auszutauschen und Möglichkeiten fürzusätzliche gemeinsame Projekte aufzuzeigen. Dazu gehören einBildungsforum zur Lehrerfortbildung ebenso wie die verstärkteEinbindung der Europaregion in das Europäische Forum Alpbach.Eine weitere wichtige Funktion nimmt der EVTZ in derKoordinierung von Projekten wahr, die von denLandesverwaltungen getragen werden. Dazu zählt auch dieUmsetzung der Beschlüsse des Dreierlandtags, der zuletzt am30. März 2011 in Meran zur 10. Sitzung zusammentrat und sein20jähriges Bestandsjubiläum feiern konnte.EVTZ: Vorteile erwartet – Effizienz gefordertMit dem EVTZ verfügen Tirol, Südtirol und das Trentino erstmalsüber ein dauerhaftes Instrument, um grenzüberschreitendeProjekte aus einem Guss zu machen. Die institutionalisierte Formder interregionalen Zusammenarbeit bietet zahlreiche Vorteile,von akkordierten Entscheidungsfindungsprozessen über dieZuweisung des für die Projektumsetzung nötigen Jahresbudgetsbis hin zu operativen Anreizen. Die Vorteile des EVTZ als neueOrganisationsform der Europaregion Tirol–Südtirol–Trentinolassen sich in drei Kategorien einteilen:Politisch-strategische Vorteile:Fortschritt des politischen Projekts Europaregion,Beständigkeit der Kooperationsstruktur abseits vonpolitischen Veränderungen,Verankerung der Europaregion im Bewusstsein derBevölkerung,Begegnungsraum für Entscheidungsträger in derEuroparegion,Signal- und Vorbildwirkung für öffentlich dominierteEinrichtungen in der Europaregion, ebenfalls dieseRechtsform für gemeinsame Strukturen zu nutzen (z.B.Forschungsverbund von Universitäten,grenzüberschreitende Altenheime von mehrerenGemeinden)Rechtliche Vorteile:Rechtspersönlichkeit,Gemeinsame Handlungsfähigkeit statt dreier einzelnerjuristischer Personen,Gemeinsame Antragstellungen,Programme und AusschreibungenOperative Vorteile:Effiziente Programm- und Projektbetreuung, mehrPlanungssicherheit für Initiativen,eigene grenzüberschreitende Projekte des EVTZ, z.B. imRahmen von Interreg und Forschungs-, Energie-,Umweltförderungen,Wissensgenerierung über grenzübergreifende Initiativenund Ideen, Management-Know-how,Schaffung einer Struktur für die qualitative Erweiterung derAktivitäten in Richtung „greifbarer“ ProgrammeNachteile der Institutionalisierung der Europaregion in der Formeines EVTZ sind noch kaum absehbar. Aus der allgemeinenOrganisationslogik heraus könnten Gefahren allenfalls dannentstehen, wenn durch den EVTZ Doppelgleisigkeiten aufgebautund bestehende Kooperationen vereinnahmt würden. Es giltdaher in der Auswahl der Projekte genau darauf zu achten, obdas Ziel durch die Trägerschaft des EVTZ besser erreicht werdenkann. Dieses Effizienzgebot wurde in der Geschäftsordnungausdrücklich festgeschrieben. Projekte des EVTZ müssendeshalb folgende Kriterien erfüllen: a) EinheitlichesProjektmanagement in Zusammenarbeit mit allen Mitgliedern, b)Steigerung der Effizienz, c) Einsparungspotential durch einezentrale Abwicklung, d) bessere Sichtbarkeit der Kooperation unde) Möglichkeit des Zugangs zu Finanzierungen.Factbox: EVZT Europaregion Tirol–Südtirol–TrentinoMitglieder: Land Tirol, Autonome Provinz Bozen-Südtirol undAutonome Provinz TrientSitz: BozenDauer: 15 Jahre, verlängerbarOrgane:Versammlung: 12 Mitglieder (pro Land derLandeshauptmann, ein Regierungsmitglied, derLandtagspräsident und ein weiterer Landtagsabgeordneter;Budget und Grundsätze;)Vorstand: 3 Landeshauptleute (alle operativenBeschlüsse)Präsident: Südtirols Landeshauptmann Dr. LuisDurnwalder (Außenvertretung, Rotation alle zwei Jahre)Generalsekretärin: Dr. Birgit Oberkolfer, SüdtirolerMitarbeiterin im gemeinsamen Büro der Europaregion(Rotation alle zwei Jahre wie Präsident)Kollegium der Rechnungsprüfer: 3 Experten (je einerpro Land)Budget: EUR 300.000 (2012)Rechtsgrundlagen:Verordnung (EG) Nr 1082/2006 des EuropäischenParlamentes und des Rates vom 5. Juli 2006, ABl Nr L210/2006, 19Vorschlag für eine Verordnung des EuropäischenParlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung(EG) Nr 1082/2006 des Europäischen Parlaments und desRates vom 5. Juli 2006 über den Europäischen Verbund fürterritoriale Zusammenarbeit (EVTZ) im Hinblick aufPräzisierungen, Vereinfachungen und Verbesserungen imZusammenhang mit der Gründung und Verwaltung solcherVerbünde, KOM (2011) 610Italienisches Staatsgesetz Nr 88 vom 7. Juli 2009(Gemeinschaftsgesetz 2008), GU n.161/2009Landesgesetz Nr 6 der Autonomen Provinz Bozen–Südtirolvom 19. Juli 2011, BU n. 30/I-II, 9Landesgesetz Nr 10 der Autonomen Provinz Trient vom 19.Juli 2011, BU n. 30/I-II, 16Tiroler EVTZ-Gesetz, LGBl Nr 55/2010Übereinkunft und Satzung vom 14. Juni 2011Geschäftsordnung vom 13. Oktober 2011Buchführungsordnung vom 13. Oktober 2011Bekanntmachung im Amtsblatt der EU vom 4.10.2011, ABlS Nr 190Bekanntmachung der Veröffentlichung von Übereinkunftund Satzung, GU n.271/2011Informationsquellen im Internet:EVTZ-Portal des Ausschusses der Regionen der EU:http://portal.cor.europa.eu/egtcHomepage der Europaregion:http://www.europaregion.infoEVENTSWINTER SCHOOL ON FEDERALISM AND GOVERNANCE2012:„Federalism and Minority Protection” (6.-17.2.2011).LinkSEMINAR DER STIFTUNG CONVIVENZA (mitorganisiert vomEURAC-Institut für Föderalismus- und Regionalismusforschung):„Repräsentativität und kulturelle Autonomie – AktuelleProbleme der autochthonen Völker und der nationalenMinderheiten“, Chur, Schweiz (9.-10.12.2011).TAGUNG:„Der grenzüberschreitende Verkehr in der Europaregion Tirol– Südtirol – Trentino”, Landhaus, Innsbruck (10.-11.05.2012)Link zum vorläufigen Tagungsprogramm (doc)LITERATURTIPPSArena Gregorio/Cortese Fulvio (Hg), Per governareinsieme: il federalismo come metodo. Verso nuove formedella democrazia (2011)Biwald Peter/Bußjäger Peter/PitlikHans/Schratzenstaller Margit (Hg), Koordinierung derFinanzpolitik im Bundesstaat. Stabilitätspolitik –Finanzausgleich – Verschuldungsgrenze (2011)Bußjäger Peter/Gamper Anna/Happacher Esther/WoelkJens (Hg), Der Europäische Verbund territorialerZusammenarbeit (EVTZ): Neue Chancen für dieEuroparegion Tirol-Südtirol-Trentino (2011).LinkBußjäger Peter (Hg), Verwaltungsmodernisierung in denLändern 2000 – 2010, Prozesse und Resultate (2011)Falcon Giandomenico/de Pretis Daria (Hg), Stabilità econtendibilità del provvedimento amministrativo nellaprospettiva comparata (2011). Mit Beiträgen von AnnaSimonati, Fulvio Cortese und Cristina Fraenkel-HaeberleLinkFracanzani Marcello M./Palermo Francesco (Hg), Potereesecutivo e giurisdizione nell’Europa (2011). Mit Beiträgenvon Anna Gamper und Cristina Fraenkel-HaeberlePalermo Francesco/Alber Elisabeth/Parolari Sara (Hg),Federalismo fiscale: una sfida comparata (2011)LinkPalermo Francesco/Woelk Jens, Diritto costituzionalecomparato dei gruppi e delle minoranze (2011)LinkRath-Kathrein Irmgard/Weber Karl (Hg), BesonderesVerwaltungsrecht7 (2011)Schuster Alexander (Hg), Disorientamenti.Discriminazione ed esclusione sociale delle persone LGBTin Italia (2011)You can unsubscribe by clicking here or contact us and we'll remove you from our mailing list.Wenn sie den Newsletter nicht mehr erhalten wollen, klicken Sie bitte hier oder kontaktieren Sie uns.--Inviato da Gmail Mobile

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2/2011
June 1, 2011

ÖSTERREICHBUNDESVERFASSUNGVERFASSUNGSGERICHTLICHERECHTSPRECHUNGTIROLER LANDESGESETZGEBUNGITALIENZENTRALSTAATLICHEGESETZGEBUNGVERFASSUNGSGERICHTLICHERECHTSPRECHUNGAUTONOME PROVINZ SÜDTIROLLandesgesetzgebungVerwaltungsgerichtlicheRechtsprechungAUTONOME PROVINZ TRIENTLandesgesetzgebungVerwaltungsgerichtlicheRechtsprechungCURIA NEWSARTIKELEVENTSLITERATURTIPPSImpressumEuroregionale Vereinigung fürvergleichendes öffentliches Recht undEuroparecht/AssociazioneInhaltEuroregionale Vereinigung für vergleichendes öffentliches Recht und EuroparechtBerichtszeitraum: 02.05.2011 - 15.11.2011IN EIGENER SACHEAuf Initiative der Euroregionalen Vereinigung für vergleichendesöffentliches Recht und Europarecht informiert dieser halbjährlicherscheinende, zweisprachige Newsletter über aktuelle rechtlicheEntwicklungen des Landes Tirol sowie der Autonomen Provinzenvon Bozen und Trient. Neben einem Überblick zu neuerGesetzgebung und Rechtsprechung mit weiterführendenHinweisen enthält der Newsletter auch Kommentare,Literaturtipps und Veranstaltungsankündigungen zu für dieRechtsentwicklung der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentinorelevanten Themen.ÖSTERREICHBUNDESVERFASSUNGPflegegeldreformgesetz, BGBl I Nr 58/2011:Dadurch erfolgt aus Zweckmäßigkeitserwägungen eineKompetenzverschiebung von den Ländern zum Bund,sodass mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 2012 der Bund zurGesetzgebung und Vollziehung in Angelegenheiten desPflegegeldwesens (vgl Art 10 Abs 1 Z 11 B-VG neu)zuständig ist.Bundes-Verfassungsgesetz-Novelle, BGBl I Nr 60/2011:Betrifft die Erweiterung der Kooperationsmöglichkeiten vonGemeinden, insbesondere bei der Bildung vonGemeindeverbänden (keine Beschränkung auf „einzelne“Aufgaben, Erweiterung auf den übertragenenWirkungsbereich, Ermöglichung von öffentlich-rechtlichenGemeindevereinbarungen sowie der Bildung vonGemeindeverbänden über Ländergrenzen hinweg) sowieEuroregionale di Diritto PubblicoComparato ed Europeo, 2011.Redaktion und ÜbersetzungElisabeth Alber, Maria Bertel, FrancescaFaustini, Cristina Fraenkel-Haeberle,Anna Gamper, Esther Happacher, KarlKössler, Camillo Lutteri, FrancescoPalermo, Christian Ranacher, FritzStaudigl, Jens Woelk, Carolin ZwillingAlle Angaben ohne Gewähr.Gefördert vondie Schaffung einer verfassungsrechtlichen Grundlage fürdie sprengelübergreifende Zusammenarbeit vonBezirksverwaltungsbehörden.Bundesstaats- und Verwaltungsreform – aktuelleEntwicklungenEinführung einer Verwaltungsgerichtsbarkeit 1. Instanz –politische Einigung zwischen Bund und Ländern:Am 21. Oktober 2011 wurde zwischen dem Bund und denLändern politisch Einvernehmen über die Einführung von neunLandesverwaltungsgerichten und zwei Verwaltungsgerichten1. Instanz des Bundes mit voraussichtlich 1. Jänner 2014 erzielt.Bestandteil der politischen Einigung ist zudem die Abschaffungdes allgemeinen Einspruchsverfahrens der Bundesregierunggegen Gesetzesbeschlüsse der Landtage nach Art 98 B-VG(dieses bleibt nur bei Abgabengesetzen nach § 9 F-VG erhalten,ebenso wie das Zustimmungsrecht des Bundes nach Art 97 Abs2 B-VG zu landesgesetzlichen Regelungen, die eine Mitwirkungvon Bundesorganen vorsehen).Bei der nunmehr paktierten Einführung von Verwaltungsgerichten1. Instanz des Bundes und Landesverwaltungsgerichten handeltes sich um die größte Reform im Bereich des öffentlichrechtlichen Rechtsschutzsystems seit dem Inkrafttreten derösterreichischen Bundesverfassung. Dadurch, dass künftiggegen jeden erstinstanzlichen Bescheid (Ausnahmen bestehenlediglich im Bereich der Gemeindeselbstverwaltung) die Berufungan ein Verwaltungsgericht 1. Instanz erfolgt, bevor – wie bisher –der Verfassungsgerichtshof bzw. der Verwaltungsgerichtshofangerufen werden können, werden die Instanzenzüge erheblichvereinfacht. Gleichzeitig werden über 120 Sonderbehörden in dieVerwaltungsgerichte 1. Instanz integriert und können aufgelöstwerden. In Tirol wird dies 15 derartige Sonderbehörden betreffen.Die auf der Basis des seinerzeitigen Begutachtungsentwurfeseiner Verwaltungsgerichtsbarkeitsnovelle 2010 (abrufbar auf derHomepage des österreichischen Parlaments unterhttp://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/ME/ME_00129/index.shtml) auszuarbeitende Regierungsvorlage soll noch imJahr 2011 von der Bundesregierung beschlossen werden.Einführung eines Bundesamtes für Asyl und Migration:Gemeinsam mit der Einführung einer Verwaltungsgerichtsbarkeit1. Instanz wurde zwischen dem Bund und den Ländern weitersdie Einrichtung eines Bundesamtes für Asyl und Migration (BAM)politisch paktiert. Bei dieser – dezentral eingerichteten – neuenBundesbehörde sollen künftig sämtliche erstinstanzlicheAsylverfahren, ein wesentlicher Teil der nach demFremdenpolizeigesetz zu vollziehenden Angelegenheiten sowiedie Gewährung humanitären Aufenthalts nach demNiederlassungs- und Aufenthaltsgesetz konzentriert werden.Teilbereiche fremdenpolizeilicher Angelegenheiten sowie nahezuder gesamte Bereich der nach dem Niederlassungs- undAufenthaltsgesetz zu vollziehenden Angelegenheiten verbleibenin 1. Instanz bei den Bezirksverwaltungsbehörden. Auchdiesbezüglich hat die Bundesregierung eine Regierungsvorlagenoch im Jahr 2011 in Aussicht gestellt.VERFASSUNGSGERICHTLICHE RECHTSPRECHUNGVfGH 28. Juni 2011, B 254/11, Brenner-Basistunnel (UVP);gerichtlicher Rechtsschutz nach Unionsrecht –beschränkte Kognitionsbefugnis des VwGH istunionsrechtskonform (abrufbar unterwww.ris.bka.gv.at/Vfgh/):Der VwGH ist ein Gericht im Sinn des Art 47 GRC; seineTatsachenkognition ist im Hinblick auf die sich aus demdort verankerten Gebot effektiven gerichtlichenRechtsschutzes ergebenden Anforderungen ausreichend(unter Verweis auf die einzelfallbezogene Rechtsprechungdes EGMR). Zur Erfüllung des Gebots wirksamengerichtlichen Rechtsschutzes ist daher keine Vorschrift desUnionsrechts unmittelbar anzuwenden, welche – kraftAnwendungsvorranges des Unionsrechts – dieZuständigkeit einer unabhängigen Verwaltungsbehörde(hier: des Unabhängigen Umweltsenats) alsBerufungsbehörde herbeiführen würde, sodass und erstdann eine Anrufung des VwGH möglich ist. Die dieZuständigkeit des Unabhängigen Umweltsenats fürBundesstraßen und Hochleistungsstreckenausschließende Regelung im UVP-G 2000 bleibt daherweiterhin anwendbar. Das unionsrechtliche Geboteffektiven gerichtlichen Rechtsschutzes und die UVPRichtlinie erfordern nicht, diese Bestimmung (wie es derVwGH in 2009/03/0067, 2009/03/0072 vom 30. September2010 und 2010/03/0051, 2010/03/0055 vom 30. September2010 ausgesprochen hat) unangewendet zu lassen.Anm.: Beide Höchstgerichte setzen sich jeweils selektiv mitder nicht konsistenten Rechtsprechung des EuGH zurFrage des unionsrechtlich verlangten Umfangs derKognitionsbefugnis eines Gerichts iSd Art 47 GRC und desArt 267 AEUV auseinander (für eine volleKognitionsbefugnis in Rechts- und Tatfragen EuGH Rs C506/04, Wilson, für das Ausreichen einer bloßnachprüfenden gerichtlichen Kontrolle mit beschränkterTatsachenkognition, wenn die Behörde „komplexePrüfungen“ vorzunehmen hat, EuGH Rs C-120/97, Upjohn)und scheinen eine Vorlage an den EuGH bewusstvermieden zu haben. Für eine Darstellung derJudikaturentwicklung einschl ihrer Rezeption im Schrifttumvgl aktuell Madner, Durch die Alpen – HöchstgerichtlicheAnsichten zum effektiven gerichtlichen Rechtsschutz imRecht der Union, in: Lienbacher/Wielinger (Hrsg), JahrbuchÖffentliches Recht 2011 (2011), 335.P.S.: In einem Folgeerkenntnis vom 26. September 2011, KI-1/11, hat der VfGH aufgrund eines negativenKompetenzkonflikts zwischen dem Verwaltungsgerichtshofund dem Unabhängigen Umweltsenat den Beschluss desVerwaltungsgerichtshofes 30. September 2010,2009/03/0072 aufgehoben. Der VwGH wird sich dahernunmehr inhaltlich mit der Beschwerde gegen den UVPBescheid der Landesregierung auseinandersetzenmüssen.VfGH 28. Juni 2011, G 11/11; Aufhebung des § 4 Abs 2 lit bTGVG 1996 betreffend originärer Eigentumserwerb,abrufbar unter http://www.ris.bka.gv.at/Vfgh/):§ 4 Abs 2 lit b des Tiroler Grundverkehrsgesetzes 1996sieht eine Genehmigungspflicht für jeden originärenEigentumserwerb an land- und forstwirtschaftlichenGrundstücken vor. Diese zivilrechtliche Begleitregelung,die Umgehungsgeschäften (insbesondere fingiertenErsitzungsprozessen) vorbeugen soll, wurde vom VfGHmangels Erforderlichkeit iSd Art 15 Abs 9 B-VG mit demAblauf des 30. Juni 2012 als verfassungswidrigaufgehoben. Bis zu diesem Zeitpunkt wird derLandesgesetzgeber ggf eine verfassungskonformeErsatzregelung zu treffen haben.TIROLER LANDESGESETZGEBUNGHinweisDie Landesgesetzblätter sind auf der Homepage des Landes Tirol(www.tirol.gv.at/themen/politik/landesgesetzblatt/), konsolidierteFassungen der betreffenden Gesetze im RIS(www.ris.bka.gv.at/Lr-Tirol/) abrufbar.Die dazugehörigen Regierungsvorlagen samt ErläuterndenBemerkungen sind auf der Homepage des Tiroler Landtages(www.tirol.gv.at/landtag/) unter Parlamentarische Materialien(Gastzugang) abrufbar.Tiroler Raumordnungsgesetz 2011 (Wiederverlautbarung);LGBl Nr 56/2011:Tiroler Bauordnung 2001 (Wiederverlautbarung); LGBl Nr57/2011:Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz(Wiederverlautbarung); LGBl Nr 58/2011:Tiroler Landesordnung 1989 (Novelle), LGBl Nr 59/2011:Enthält im Wesentlichen die Anpassung der Regelungenbetreffend die Änderungen von Bundes- undLandesgrenzen an den mit der B-VG-Novelle BGBl I Nr2/2008 neu gefassten Art 3 B-VG sowie die Verankerungeines ausdrücklichen Bekenntnisses des Landes Tirol zuden Zielen der Kinderrechtskonvention der VereintenNationen und neue Staatszielbestimmungen betreffend dieFörderung der Tätigkeit von Freiwilligen im Dienst derAllgemeinheit und die Schaffung von leistbarenWohnmöglichkeiten.Landes-Verlautbarungsgesetz (Novelle), LGBl Nr 60/2011:Betrifft ua Anpassungen aufgrund der neuenBestimmungen über die Änderung der Landesgrenzen inder Tiroler Landesordnung 1989.Tiroler Schulorganisationsgesetz 1991 (Novelle), LGBl Nr74/2011:Enthält div. Anpassungen an grundsatzgesetzlicheVorgaben, ua die Herabsetzung derKlassenschülerhöchstzahlen, die Möglichkeit vonExpositurklassen sowie die Möglichkeit der Einrichtung vonSprachförderkursen.Tiroler Landeslehrer-Diensthoheitsgesetz 1998 (Novelle),LGBl Nr 75/2011:Enthält div. Anpassungen an Änderungen im Bereich desdurch Bundesgesetz geregelten Dienstrechts derLandeslehrer sowie an die Neufassung des Art 20 Abs 2 BVG betreffend die Weisungsfreistellung von Organen durchdie B-VG-Novelle BGBl I Nr 2/2008.Landarbeitsordnung 2000 (Novelle), LGBl Nr 77/2011:Diese Novelle dient der Anpassung an zahlreichegrundsatzgesetzliche Änderungen, die sich aus diversenNovellen zum Landarbeitsgesetz 1984 ergeben.Tiroler Statistikgesetz 2011, LGBl Nr 78/2011:Ersetzt das seit 1975 unverändert in Geltung gestandeneStatistikgesetz 1975 und trägt den geändertenRahmenbedingungen im Bereich der Landes- und derGemeindestatistik Rechnung.Folgende Gesetzesbeschlüsse des Tiroler Landtageswerden nach Abschluss des Verfahrens nach Art 98 B-VGvoraussichtlich noch im Dezember 2011 imLandesgesetzblatt kundgemacht werden:Innsbrucker Wahlordnung 2011:Betrifft die Einführung der Bürgermeister-Direktwahl in derLandeshauptstadt Innsbruck und div. wahlrechtlicheAnpassungen, wie insbesondere eine Neuregelung derWahlausschließungsgründe sowie Änderungen bei derBriefwahl, die insbesondere durch Abschaffung derRücklauffrist von acht Tagen nach dem WahltagManipulationen und taktisches Wählen ausschließen sollen(vgl. auch Wahlrechtsänderungsgesetz 2011, BGBl I Nr43/2011).Stadtrecht der Landeshauptstadt Innsbruck 1975 (Novelle):Enthält Änderungen, die sich durch die in der InnsbruckerWahlordnung 2011 eingeführte Möglichkeit der Direktwahldes Bürgermeisters ergeben, und regelt das Verhältniszwischen dem künftig direkt gewählten Bürgermeister undden sonstigen Gemeindeorganen neu (insbesondere:Neuregelung des Ressortsystems, Schaffung derMöglichkeit der Abberufung des direkt gewähltenBürgermeisters durch den Gemeinderat im Weg einesMisstrauensvotums und einer dieses bestätigendenVolksabstimmung). Weitere wesentliche Änderungenbetreffen die Größe des Stadtsenates (mögliche Erhöhungder Anzahl der Stadtsenatsmitglieder auf neun), dieSchaffung einer gesetzlichen Grundlage zur Bildung vonStadtteilausschüssen und die gesetzliche Verankerung vonOrganen der öffentlichen Aufsicht, denen die Unterstützungbei der Einleitung von Verwaltungsstrafverfahren obliegt.ITALIENZENTRALSTAATLICHE RECHTSPRECHUNGLegislativdekret vom 19. Mai 2011, Nr. 92(Durchführungsbestimmungen zum Autonomiestatut derRegion Trentino-Südtirol mit Änderungen undErgänzungen am Dekret des Präsidenten der Republikvom 6. April 1984, Nr. 426, über die Übertragung vonVerwaltungsfunktionen des RegionalenVerwaltungsgerichts Trento) – Vorbehaltlich der beim Staatverbleibenden Rechtssprechungsfunktion und derVerwaltung der Richter, überträgt die Norm die Verwaltungund Organisation des Verwaltungsgerichts Trento auf dasLand, einschließlich des Personals und der Finanzierung.(g.u. 25 giugno 2011, n. 146)LinkLegislativdekret vom 18. Juli 2011, Nr. 142(Durchführungsbestimmungen zum Autonomiestatut derRegion Trentino-Südtirol über die Übertragung derstaatlichen Gesetzgebungs- und Verwaltungsbefugnisse imBereich der Universitäten an das Land Trentino) – Eshandelt sich um einen der wesentlichen Inhalte derDurchführung der Mailänder Vereinbarung zumFiskalföderalismus: dem Land obliegt die Regelung undFinanzierung der Universität Trento, unter Beachtung derGrundprinzipien im Bereich der Universitätsautonomie.(g.u. 23 agosto 2011, n. 195)LinkLegislativdekret vom 14. September 2011, Nr. 166(Durchführungsbestimmungen zum Autonomiestatut derRegion Trentino-Südtirol mit Änderungen undErgänzungen des Dekrets des Präsidenten der Republikvom 15. Juli 1988, Nr. 305, im Bereich der Kontrolle durchden Rechnungshof) – Die Kontrolle durch denRechnungshof über Landesakte wird definitiv abgeschafftund dem Land die Kontrolle über das Verwaltungsgebarender örtlichen Körperschaften und der anderenLandeskörperschaften zugewiesen, welche zuvor ebenfallsdurch den Rechnungshof kontrolliert worden waren. (Auchdies gehört zu den Inhalten der Mailänder Vereinbarungzum Fiskalföderalismus.)(g.u. 8 ottobre 2011, n. 235)LinkMinisterialdekret vom 20. Juli 2011, Nr. 166(Durchführung von Art. 2 Abs. 108 des Gesetzes vom 23.Dezember 2009, Nr. 191, über die Direktzahlungen derAnteile an den der Region Trentino-Südtirol und denautonomen Provinzen Trento und Bozen zustehendenfiskalischen Erträgen) – In Durchführung der MailänderVereinbarung werden Verfahren und Fristen festgelegt, indenen der Staat die Überweisung der Anteile an denfiskalischen Erträgen vornimmt, welche der Region undden autonomen Provinzen zustehen.(g.u. 19 agosto 2011, n. 192)VERFASSUNGSGERICHTLICHE RECHTSPRECHUNGBeschluss Nr. 285/2011:Zuständigkeitskonflikt zwischen Staatsgewalten,eingebracht von der Staatsanwaltschaft desRechnungshofes beim rechtsprechenden Senat fürTrentino-Südtirol.LinkUrteil Nr. 300/2011:Normenkontrollverfahren: Bestimmungen über daserlaubte Glücksspiel.LinkBeschluss Nr. 178/2011:Normenkontrollverfahren: Anpassung derGebührenberechnung für öffentliche Wasserleitungen.LinkUrteil Nr. 165/2011:Im Energiebereich sind die aus dem Autonomiestatut undden entsprechenden Durchführungsbestimmungenresultierenden Kompetenzen weniger umfangreich als dieaus der Verfassung resultierenden. DieErsetzungsbefugnisse der Regierung sind nicht konformmit Art. 120 itVerf und dem Grundsatz des loyalenZusammenwirkens.(g.u. 18 maggio 2011, I serie speciale, n. 21)LinkUrteil Nr. 242/2011:Die Eingliederung von Lehrern, die bereits in anderenProvinzen in Ranglisten gereiht sind, am Ende derLandesranglisten ist unverhältnismäßig, da dasBestenprinzip völlig missachtet wird. Die Zuweisung einerzusätzlichen Punktzahl für die Lehrer, welche bereits inden Landesschulen gearbeitet haben, istunverhältnismäßig, da sie von der geltenden Regelungabweicht, die für diese Fälle bereits eine Extrapunktezahlvorsah.(g.u. 27 luglio 2011, I serie speciale, n. 32)LinkUrteil Nr. 275/2011:Die staatlichen Vorschriften zur Genehmigung vonAnlagen, die aus erneuerbaren Energien gespeist werden,erlegen verfahrensrechtliche Bindungen auf, welche ihreRechtfertigung weder in den staatlichenUmweltschutzkompetenzen noch in den Zielen finden, dieauf staatlicher oder europäischer Ebene niedergelegt sind:Sie beschränken daher die Landeskompetenzen imLandschaftsschutz.(g.u. 26 ottobre 2011, I serie speciale, n. 45)LinkAUTONOME PROVINZ SÜDTIROLLandesgesetzgebungLandesgesetz 13.5.2011, Nr. 3:Bestimmungen in den Bereichen Fürsorge und Wohlfahrt,Verwaltungsverfahren, Überwindung oder Beseitigungarchitektonischer Hindernisse, Hygiene undGesundheitswesen sowie Wohnbauförderung(B.U. 24.5.2011 Nr. 21)Link, pag./S 9.Landesgesetz 21.6.2011 , Nr. 4:Maßnahmen zur Einschränkung der Lichtverschmutzungund andere Bestimmungen in den Bereichen Nutzungöffentlicher Gewässer, Verwaltungsverfahren undRaumordnung(B.U. 12.7.2011 Nr. 28)Link, pag./S 9.Landesgesetz 5.7.2011, Nr. 5:Änderung von Landesgesetzen in den BereichenInnovation, Forschung und Förderung der gewerblichenWirtschaft(B.U. 16.8.2011 Nr. 33)Link, pag./S 8.Landesgesetz 19.7.2011, Nr. 6:Maßnahmen zur Koordinierung interregionaler Initiativenterritorialer Kooperation(B.U. 26.8.2011 Nr. 30)Link, pag./S 9.Landesgesetz 19.7.2011, Nr. 7:Änderung des Landesgesetzes vom 8. März 2010, Nr. 5,„Gleichstellungs- und Frauenförderungsgesetz des LandesSüdtirol und Änderungen zu bestehenden Bestimmungen"(B.U. 26.8.2011 Nr. 30)Link, pag./S 11.Landesgesetz 19.7.2011, Nr. 8:Einheitsschalter für gewerbliche Tätigkeiten(B.U. 26.8.2011 Nr. 30)Link, pag./S 13.Landesgesetz 19.7.2011, Nr. 9:Änderung des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr.17, „Regelung des Verwaltungsverfahrens und des Rechtsauf Zugang zu Verwaltungsunterlagen"(B.U. 26.8.2011 Nr. 30)Link, pag./S 14.Landesgesetz 19.9.2011, Nr. 10:Änderung des Landesgesetzes vom 4. Februar 2010, Nr.3, "Volksanwaltschaft des Landes Südtirol"(B.U. 26.8.2011 Nr. 30)Link, pag./S 16.Landesgesetz 10.10.2011, Nr. 11:Einrichtung eines Verzeichnisses der gewählten undernannten Personen(B.U. 2.11.2011 Nr. 44)Link, pag./S 8.Verwaltungsgerichtliche RechtsprechungUrteil Nr. 185/2011:Rekurs der Gewerkschaft SGB-CISL zur Anfechtung derSäumnis des Südtiroler Landtages hinsichtlich des Antragsder SGB-CISL vom 18.6.2010 zur Änderung pro futuro desBeschlusses des Landtags Nr. 4/235/1978 gemäß Art. 9Abs. 3 des DPR Nr. 58/1978 zur Feststellung desrepräsentativsten gewerkschaftlichen Verbandes -UnzulässigkeitLinkUrteil Nr. 237/2011:Rekurs zur Aufhebung der Dekrete des Landesrats fürForstwirtschaft Nr. 610/2010 und Nr. 611/2010 hinsichtlichder Ermächtigung zur Kontrolle der Steinböcke für dasJahr 2010 – Unverfolgbarkeit wegen nachträglichenWegfalls des RechtsschutzbedürfnissesLinkUrteil Nr. 252/2011:Rekurs zur Aufhebung der Dekretes des Landesrats fürForstwirtschaft Nr. 697/2009 hinsichtlich der Ermächtigungzur Kontrolle der Murmeltiere für das Jahr 2010 –Unverfolgbarkeit wegen nachträglichen Wegfalls desRechtsschutzbedürfnissesLinkUrteil Nr. 272/2011:Rekurs zur Erklärung der Nichtigkeit/Aufhebung einesBeschlusses der Landeshöfekommission wegenVerletzung und Umgehung des rechtskräftigen Urteils Nr.258/2010 des Verwaltungsgerichts – Autonome Sektion fürdie Provinz Bozen – NichtigkeitserklärungLinkUrteil Nr. 317/2011:Rekurs zur Aufhebung der endgültigen Zuschlagserteilungund aller damit verbundenen Akte im Vergabeverfahren fürdie Errichtung der Fassade und des Daches der neuenKlinik des Krankenhauses Bozen – AnnahmeLinkUrteil Nr. 324/2011:Rekurs zur Aufhebung der Ernennung einer Kandidatin alsWissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Zeichnen ander Bildungswissenschaftlichen Fakultät der FreienUniversität Bozen – AnnahmeLinkAUTONOME PROVINZ TRIENTLandesgesetzgebungLandesgesetz TN v. 3. Juni 2011, Nr. 8:Maßnahmen zugunsten von Personen, die vonGlutenunverträglichkeit betroffen sind.(b.u. 7 giugno 2011, n. 23)LinkLandesgesetz TN v. 1. Juli 2011, Nr. 9:Regelung der Zivilschutzaktivitäten in der Provinz Trient(systematische Neuordnung der Organisation undTätigkeiten im Bereich der Prävention und desZivilschutzes, des Managements von Notfällen und derRisiken und Dienste im Bereich der Brandbekämpfung)(b.u. 5 luglio 2011, n. 27, suppl. n. 1)LinkLandesgesetz TN v. 19. Juli 2011, Nr. 10:Änderung des Landesgesetzes v. 16. Juni 2006, Nr. 3(Vorschriften zur Verwaltung der Autonomie des Trentino):Gründung des Europäischen Verbundes zur TerritorialenZusammenarbeit "Euregio Tirol - Südtirol - Trentino"”(Ermächtigung der Provinz TN zur Teilnahme an derGründung des EVTZ)(b.u. 26 luglio 2011, n. 30)LinkLandesgesetz TN v. 1. August 2011, Nr. 11:Massnahmen zur Begünstigung der Beschäftigung vonFrauen (Regelung einer Reihe positiver Massnahmen imBereich des Unternehmertums und der Arbeit von Frauen)(b.u. 9 agosto 2011, n. 32)LinkLandesgesetz TN v. 1. August 2011, Nr. 12:Änderungen des Landesgesetzes über Anreize fürUnternehmen und anderer Landesvorschriften im Bereichwirtschaftlicher Aktivitäten (Organische Neudefinition derMassnahmen zur Förderung von Unternehmen undwirtschaftlicher Aktivitäten im Landesbereich)(b.u. 9 agosto 2011, n. 32)LinkLandesgesetz TN v. 6. Oktober 2011, Nr. 13:Solidaritätsfonds für Angehörige der Opfer tödlicher Unfällebei der Arbeit oder Volontariatstätigkeit(b.u. 11 ottobre 2011, n. 41)LinkLandesgesetz TN v. 26. Oktober 2011, Nr. 14:Massnahmen zugunsten von Personen mit besonderenLernschwierigkeiten (Regelung von Gesundheits- undSozialmassnahmen zugunsten von Legasthenikern/vonDyslexie Betroffenen)(b.u. 2 novembre 2011, n. 44)LinkVerwaltungsgerichtliche RechtsprechungCURIA NEWSLink zum pdfARTIKELDie Durchführung der Mailänder Vereinbarung zum neuenSystem der Finanzbeziehungen zwischen Staat, Regionenund autonomen Provinzen – eine Zusammenfassung1. Die Mailänder Vereinbarung.Mit der Mailänder Vereinbarung vom 30. November 2009 habendie italienische Regierung, die Region Trentino-Südtirol und dieautonomen Provinzen Trento und Bozen eine Neuordnung ihrerFinanzbeziehungen vereinbart, vor dem Hintergrund derAuflagen, die im Delegationsgesetz über den Fiskalföderalismusvorgesehen sind (Art. 27 Gesetz Nr. 42/2009). Das staatlicheHaushaltsgesetz 2010 (Gesetz Nr. 191/2009) hat dieVereinbarung gesetzlich bestätigt und den VI. Titel desAutonomiestatuts geändert. Die wichtigsten Punkte der neuenFinanzordnung sind:Den autonomen Provinzen werden feste Quoten an neuenSteueraufkommen zuerkannt (in der Regel in der Höhe von9/10) und die variablen Aufkommen werden abgeschafft(mit Ausnahme der Rückstände); entsprechend wird dasSystem der sektorialen staatlichen Überweisungenaufgegeben;Im Autonomiestatut werden die Regeln definiert, nachwelchen die Region und die autonomen Provinzen an denVerpflichtungen zum Finanzausgleich und zur Solidaritätteilnehmen, welche sich aus dem Gesetz zumFiskalföderalismus ergeben sowie jenen der Beteiligung anden Zielen der öffentlichen Finanzen.Diese Beteiligung erfolgt insbesondere durch:die Abschaffung von Anteilen an staatlichenAbgaben oder Subventionen;die Übernahme neuer Kompetenzen seitens derProvinzen zu deren Lasten (für die Provinz Trento istbspw. die Übertragung staatlicher Kompetenzen zurUniversität Trento vorgesehen; für die Provinz Bozendie Finanzierung der Freien Universität und derPostdienste; für beide Provinzen die Übertragungder Funktionen im Bereich von Sozialmassnahmenund Arbeitsmarktmassnahmen);die Finanzierung von Massnahmen zugunsten derangrenzenden Gemeinden des Veneto und derLombardei (durch einen jährlichen Fonds zu Lastender beiden autonomen Provinzen);den Provinzen werden umfangreichere Befugnisse imBereich von Abgaben und Steuerkontrollen, der örtlichenFinanzen sowie der Aufsicht und Kontrolle des gesamtenöffentlichen Landessystems zuerkannt.Die Mailänder Vereinbarung bedeutet somit eine qualitativeStärkung der Landesautonomie. Das Land erhält eineumfassendere Verantwortung für die Finanzfragen im gesamtenöffentlichen Landesbereich (einschließlich örtlicher und andereröffentlicher Körperschaften). Die Abschaffung der mit demföderalen Modell nicht zu vereinbarenden Fiskalzuweisungenwird teilweise durch die Definition und die Freigabe derzustehenden Rückstände ausgeglichen, teilweise durch dieErweiterung der Finanz- und Steuerautonomie sowie durch einetendentiell sicherere Regelung der Regeln und derVerpflichtungen aus dem Stabilitätspakt.2. Durchführung der Mailänder Vereinbarung.Zu ihrer Durchführung bedarf die Mailänder Vereinbarung (wie imGesetz Nr. 191/2009 rezepiert) einer Vielzahl von Massnahmenund Normen. Im Hinblick auf die autonome Provinz Trento sinddies bis heute vor allem:Die Rezeption der Inhalte der Vereinbarung (und desneuen VI. Titels des Autonomiestatuts) in Landesgesetzen.Seit 2010 dokumentieren die Landesgesetze zurVerabschiedung der Haushaltsvoranschläge und dieentsprechenden Landeshaushaltsgesetze (in Zahlen undFachfinanzvorschriften) die Umsetzung der wesentlichenInhalte der Mailänder vereinbarung: zum Beispielhinsichtlich der steuerlichen Einnahmen, der durch denStabilitätspakt bestimmten Regeln und Verpflichtungen, derbesonderen Regelung für den Übergang von einerstaatlichen Verwaltung der Universität in eine Verwaltunginnerhalb des Landessystems. Die Lektüre derBegleitberichte und der Dokumentation zu denLandeshaushalten für die Jahre 2010, 2011 und 2012geben über die wirtschaftlichen Auswirkungen derfortschreitenden Umsetzung des neuen FinanzsystemsAufschluss.Die Verabschiedung der neuenDurchführungsbestimmungen; zu den 2011 in Kraftgetretenen gehören insbesondere:Die Durchführungsbestimmung zur Übertragung derstaatlichen Gesetzgebungs- undVerwaltungsbefugnisse im Bereich der UniversitätTrento an das Land (Legislativdekret vom 18. Juli2011, Nr. 142). Sie legt die Grundlage für eineumfassende Neuordnung der Universitätsordnung(gegenwärtig arbeitet eine eigens eingesetzteKommission ein neues Statut aus) und enthält einigebedeutsame Inhalte, welche eine Differenzierunggegenüber der gerade reformierten staatlichenUniversitätsgesetzgebung erlauben (insbesondereim Hinblick auf die Organisation).Die Durchführungsbestimmung, welche dieFunktionen im Bereich der Kontrolle durch denRechnungshof ändert (Legislativdekret vom 14.September 2011, Nr. 166). Entscheidend ist hier(entsprechend der Ausrichtung der MailänderVereinbarung), dass zukünftig die Kontrolle desgesamten Verwaltungsgebarens im öffentlichenBereich dem Land – und nicht mehr demRechnungshof – zusteht; mit der Verpflichtungnachträglicher Information an den Rechnungshof.Es fehlen weiter – und es ist unwahrscheinlich, dass sie schnellverabschiedet werden – die Durchführungsbestimmung zumneuen Finanzsystem (zur Ersetzung der Regeln, welche vor dendurch die Mailänder Vereinbarung bedingten Änderungen des VI.Titels in Kraft waren) sowie die Durchführungsbestimmung zuden Landeskompetenzen im Bereich der Sozialmassnahmen.Beide befinden sich derzeit in der Beratung durch die ParitätischeKommisison.Die Verabschiedung einiger staatlicher Rechtsakte,insbesondere:die Regelung (DPR 3. Februar 2011) zurAuschüttung der Rückstände von 2000-2005 ausden “variablen” Anteilen (welche durch die MailänderVereinbarung abgeschafft wurden): es handelt sichum beträchtliche Beträge (insgesamt ca. 1.400Millionen Euro);die Regelung (Ministerialdekret vom 20. Juli 2011,Nr. 166), welche eine schnellere und geordnetereÜberweisung der Anteile am staatlichenSteueraufkommen an die autonome Provinzermöglicht.Die Regelung zu den Grenzgemeinden: die Regelung überdie Aufteilung des Fonds für die Entwicklung derGemeinden in den Regionen Veneto und Lombardei,welche an die autonomen Provinzen Trento und Bozenangrenzen, ermöglicht (ab 2010) die Ausschüttung von 40Millionen Euro pro Provinz zur Finanzierung von Projekten,welche von den jeweiligen Gemeinden selbstausgearbeitet werden (Dekret des Ministerratspräsidentenvom 14. Januar 2011).3. Kritische Punkte und Schwierigkeiten bei derDurchführung der Mailänder Vereinbarung.Abgesehen davon, dass weiter einige wichtige normativeGrundlagen fehlen (wie die beidenDurchführungsbestimmungen), ist auf die negativenAuswirkungen der staatlichen Gesetzgebung im Zusammenhangmit der anhaltenden nationalen und internationalen Wirtschaftsund Finanzkrise hinzuweisen, welche sich wiederholt inverschiedenen belastenden Haushaltsstabilisierungsmassnahmen niederschlug (zunächst in Regierungsdekreten,anschließend im Parlament bestätigt).Diese Massnahmen (z.B. Gesetz 78/2010; Gesetzesdekrete 98und 138/2011; zuletzt das Gesetz 183/2011 zur Stabilität 2012)hatten nicht nur die Beschränkung der Autonomie des Landes(sowie aller Regionen) zur Folge, sowohl hinsichtlich derKomptenzen als auch in finanzieller Hinsicht. Sie haben auchZweifel hinsichtlich der Wirksamkeit einiger Inhalte der MailänderVereinbarung aufkommen lassen, welche seinerzeit als sichererSchutz der Autonomie galten: so sind bspw. die jüngstauferlegten Inhalte des Stabilitätspaktes für das Land inhöchstem Maße beschränkend und nicht gerechtfertigt, sowohlhinsichtlich der Bedingungen als auch der Finanzgegenstände,da die Quantifizierung letzterer unverhältnismäßig ist und nichtvon den Kriterien gedeckt ist, welche Regierung und Land in derMailänder Vereinbarung gemeinsam zugrunde gelegt hatten,So erklärt sich der Widerstand der autonomen Provinz Trento,der wiederholt zu Beschwerden an den Verfassungsgerichtshofführte (die bisher jedoch nicht entschieden wurden). Insgesamtbestehen daher derzeit beträchtliche Risiko- undUnsicherheitsfaktoren im Prozess der Durchführung einerVereinbarung, welche als ein wichtiger Schritt zur Aufwertung undStärkung der Landesautonomie angesehen worden war.Europaregion Tirol–Südtirol–Trentino als EuropäischerVerbund für territoriale Zusammenarbeit institutionalisiertMit der Eintragung im Register des italienischenMinisterratspräsidiums am 13. September 2011 erwarb derEuropäische Verbund für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ)„Europaregion Tirol–Südtirol–Trentino“ gemäß Artikel 5Absatz 1 der EVTZ-Verordnung Rechtspersönlichkeit. Nachnunmehr rund zwanzig Jahren hat damit das politischeProjekt „Europaregion“ dank eines neuen europäischenRechtsinstruments die notwendige juristische Basis. Diesehebt die praktische Kooperation auch inhaltlich auf eineneue Stufe, was die drei Länder der Europaregion jetztnutzen wollen, um ihre grenzübergreifenden Projektequalitativ und quantitativ auszubauen. Darüber hinaus erhältdas Gemeinsame Büro der Europaregion in Bozen alsGeneralsekretariat des EVTZ zusätzliche Aufgaben bei derUmsetzung und Koordination gemeinsamer Initiativen.Europaregion Tirol–Südtirol–Trentino: Der lange Weg vominformellen Austausch zum EVTZDer EVTZ Europaregion Tirol–Südtirol–Trentino ist der vorläufigeHöhepunkt der Zusammenarbeit der drei Länder. Die traditionelleVerbindung von Tirol, Südtirol und dem Trentino bis zum Endedes Ersten Weltkrieges 1918 in der Grafschaft Tirol sowie dieaufgrund ähnlicher naturräumlicher und ökonomischerGegebenheiten in vielfacher Hinsicht gemeinsamen Interessenund Herausforderungen haben zu einer starken kulturellen,wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bindung zueinandergeführt. Aus dem stark ausgeprägten Bestreben der drei Ländernach grenzüberschreitender Zusammenarbeit sind verschiedeneInitiativen der interregionalen Zusammenarbeit, wie etwa dieKooperation im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft Alpenländer(Arge Alp), der Dreierlandtag und der gemeinsamen Sitzungender drei Landesregierungen sowie der drei Landeshauptleute,hervorgegangen.Die Idee der Europaregion hat Anfang der 90er Jahre des letztenJahrhunderts in einem Umfeld des weltpolitischen Umbruchs sorichtig Fahrt aufgenommen. Der Kommunismus istzusammengebrochen, Deutschland wiedervereinigt, dieEuropäische Wirtschaftsgemeinschaft wurde zur politischenUnion. Österreich und Italien begannen mit der Abgabe derStreitbeilegungserklärung zur Südtirolfrage vor der UNO im Jahr1992 und der Aufnahme Österreichs in die Europäische Union imJahr 1995 ein neues Kapitel ihrer Beziehungen. Nun waren alleLandesteile des historischen Tirols im gemeinsameneuropäischen Binnenmarkt vereint. Durch den Wegfall derGrenzkontrollen 1998 und die physische Einführung derGemeinschaftswährung Euro im Jahre 2002 wurde derAustausch zwischen Tirol, Südtirol und dem Trentino weitererleichtert und die drei Länder wuchsen noch näher zusammen.Die Idee der Europaregion wurde 1991 mit der erstengemeinsamen Landtagssitzung offiziell politisch angegangen.1994 fanden die ersten gemeinsamen Konferenzen derLandesregierungen statt. Greifbar wurde die Europaregion 1995mit der Eröffnung der gemeinsamen Vertretung in Brüssel, einerReihe von gemeinsamen Landessausstellungen und nicht zuletztmit dem gemeinsamen Auftritt auf der EXPO2000 in Hannover.In weiterer Folge haben die drei Ländern Initiativen zurEtablierung stabiler Strukturen gesetzt und auf eineVerrechtlichung ihrer Kooperation hingearbeitet. Trotz klarerWillensbekundungen von Seiten der drei Länder war es nichtmöglich, die Zusammenarbeit zwischen Tirol, Südtirol und Trientzu institutionalisieren, da Italien das 2. und 3. Zusatzprotokoll desMadrider Rahmenübereinkommen über die grenzüberschreitendeZusammenarbeit zwischen Gebietskörperschaften – bis heute –nicht ratifiziert hat. Deshalb erfolgte die grenzüberschreitendeZusammenarbeit in der Europaregion ohne ausdrücklichevölkerrechtliche Rechtsgrundlage. Man hat sich auf informellerEbene getroffen und die Politiken im Rahmen der jeweiligenKompetenzen oder im Bereich der Privatwirtschaftsverwaltungabgestimmt. Diese Form der Kooperation funktionierte letztlich,weil sie politisch gewollt war.Mit der von der österreichischen Ratspräsidentschaft im Jahr2006 durchaus gegen Widerstände anderer Mitgliedstaatenforcierten und finalisierten EVTZ-Verordnung wurde dieMöglichkeit geschaffen, die grenzüberschreitendeZusammenarbeit zwischen Gebietskörperschaften und Behördenin Form eines EVTZ zu institutionalisieren. Dadurch können derterritoriale Zusammenhalt verbessert, Hürden abgebaut, dieSchwerfälligkeit bisheriger, auf Umwegen und Hintertürchenbasierender Strukturen überwunden und die rechtlicheUnverbindlichkeit bzw Unsicherheit der Kooperationen beseitigtwerden. Der Reformvertrag von Lissabon stellte schließlich denterritorialen Zusammenhalt auf eine Stufe mit demwirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt und betonte inbesonderem Maße die Berücksichtigung ländlicher undbenachteiligter Gebiete sowie Berggebiete.Da hierin auch für die Zusammenarbeit im Rahmen derEuroparegion ein großes Potenzial gesehen wurde, sprachensich die drei Landesregierungen am 15. Oktober 2009 sowie derDreierlandtag am 29. Oktober 2009 für die Gründung eines EVTZund damit für die Institutionalisierung der Zusammenarbeitzwischen Tirol, Südtirol und Trentino aus. Als erster Schritt wurdedas gemeinsame Büro der Europaregion in Bozen ins Lebengerufen, und bereits im Oktober 2010 konnte der Antrag aufGenehmigung des EVTZ Europaregion Tirol–Südtirol–Trentinomit Sitz in Bozen unterzeichnet und nach Rom übermitteltwerden. Die italienische Regierung prüfte den Antrag und forderteeinige Nachbesserungen. Diese betrafen Detailfragen und nicht,wie medial vermutet wurde, die grundsätzliche Frage derInstitutionalisierung der Europaregion. Entsprechend konntedurch direkte Kontaktaufnahmen mit dem italienischenAußenminister auch die Frage der Bezeichnung „Europaregion“rasch geklärt werden.Zwischenzeitlich genehmigte die nach der österreichischenKompetenzlage dafür zuständige Tiroler Landesregierung auf derGrundlage eines Kollegialbeschlusses mit Bescheid vom 29.März 2011 gemäß § 2 des Tiroler EVTZ-Gesetzes die Teilnahmedes Landes Tirol am EVTZ.Am 28. April 2011 bewilligte sodann das Präsidium desitalienischen Ministerrats die Teilnahme Südtirols und desTrentino am gemeinsamen EVTZ mit dem Bundesland Tirol.Somit konnten die drei Landeshauptleute von Tirol, Südtirol unddem Trentino am 14. Juni 2011 auf Castel Thun im Trentino dieÜbereinkunft über die Errichtung sowie die Satzung des EVTZunterzeichnen. Nach Verabschiedung der notwendigenErmächtigungsgesetze durch den Südtiroler und den TrentinerLandtag am 19. Juli 2011 wurde die Eintragung in das italienischeEVTZ-Register beantragt. Mit der Eintragung am 13. September2011 ist der EVTZ als Rechtsperson entstanden. Bereits einMonat später, am 13. Oktober 2011, haben die konstituierendenSitzungen der EVTZ-Organe Vorstand und Versammlung aufSchloss Tirol in Südtirol stattgefunden.EVTZ: Start mit konkreten ProjektenDie Arbeitsbereiche des EVTZ sind sehr weit gefasst. Auf dergemeinsamen Sitzung der drei Landesregierungen auf SchlossThun wurden Energie, Gesundheit, Forschung, Bildung, Kultur,Wirtschaft, Landwirtschaft, Umwelt sowie der Grüne KorridorBrenner als Schwerpunktthemen des EVTZ empfohlen.Im Vorfeld der konstituierenden Sitzungen haben sich die dreiLänder darauf geeinigt, für 2012 jeweils 100.000 Euro für dieAktivitäten des EVTZ zur Verfügung zu stellen. Von deninsgesamt 300.000 Euro werden mehr als zwei Drittel fürProjektfinanzierungen verwendet. Die Arbeitsplanung für 2012sieht erste konkrete Projekte vor. Im Bereich der Energie wird ander Energieallianz zwischen Tirol, Südtirol und dem Trentinogearbeitet. Gemeinsam mit den Energieunternehmen in Tirol,Südtirol und dem Trentino soll dabei ein gemeinsames Konzeptzum Ausbau der Energieautonomie in der Europaregionentwickelt werden. Im Fokus ist der rasche Zusammenschlussder Stromleitungen zwischen den Regionen. Neben dem Aufbauvon weiteren Kommunikationsschienen produziert der EVTZ eineGesamtdarstellung der Geschichte der drei Länder sowie einenFilm zur Skipistensicherheit für Schüler.Darüber hinaus organisiert der EVTZ im Jahr 2012 mehrereFachtagungen, um in den wichtigsten Themenbereichen dasvorhandene Wissen auszutauschen und Möglichkeiten fürzusätzliche gemeinsame Projekte aufzuzeigen. Dazu gehören einBildungsforum zur Lehrerfortbildung ebenso wie die verstärkteEinbindung der Europaregion in das Europäische Forum Alpbach.Eine weitere wichtige Funktion nimmt der EVTZ in derKoordinierung von Projekten wahr, die von denLandesverwaltungen getragen werden. Dazu zählt auch dieUmsetzung der Beschlüsse des Dreierlandtags, der zuletzt am30. März 2011 in Meran zur 10. Sitzung zusammentrat und sein20jähriges Bestandsjubiläum feiern konnte.EVTZ: Vorteile erwartet – Effizienz gefordertMit dem EVTZ verfügen Tirol, Südtirol und das Trentino erstmalsüber ein dauerhaftes Instrument, um grenzüberschreitendeProjekte aus einem Guss zu machen. Die institutionalisierte Formder interregionalen Zusammenarbeit bietet zahlreiche Vorteile,von akkordierten Entscheidungsfindungsprozessen über dieZuweisung des für die Projektumsetzung nötigen Jahresbudgetsbis hin zu operativen Anreizen. Die Vorteile des EVTZ als neueOrganisationsform der Europaregion Tirol–Südtirol–Trentinolassen sich in drei Kategorien einteilen:Politisch-strategische Vorteile:Fortschritt des politischen Projekts Europaregion,Beständigkeit der Kooperationsstruktur abseits vonpolitischen Veränderungen,Verankerung der Europaregion im Bewusstsein derBevölkerung,Begegnungsraum für Entscheidungsträger in derEuroparegion,Signal- und Vorbildwirkung für öffentlich dominierteEinrichtungen in der Europaregion, ebenfalls dieseRechtsform für gemeinsame Strukturen zu nutzen (z.B.Forschungsverbund von Universitäten,grenzüberschreitende Altenheime von mehrerenGemeinden)Rechtliche Vorteile:Rechtspersönlichkeit,Gemeinsame Handlungsfähigkeit statt dreier einzelnerjuristischer Personen,Gemeinsame Antragstellungen,Programme und AusschreibungenOperative Vorteile:Effiziente Programm- und Projektbetreuung, mehrPlanungssicherheit für Initiativen,eigene grenzüberschreitende Projekte des EVTZ, z.B. imRahmen von Interreg und Forschungs-, Energie-,Umweltförderungen,Wissensgenerierung über grenzübergreifende Initiativenund Ideen, Management-Know-how,Schaffung einer Struktur für die qualitative Erweiterung derAktivitäten in Richtung „greifbarer“ ProgrammeNachteile der Institutionalisierung der Europaregion in der Formeines EVTZ sind noch kaum absehbar. Aus der allgemeinenOrganisationslogik heraus könnten Gefahren allenfalls dannentstehen, wenn durch den EVTZ Doppelgleisigkeiten aufgebautund bestehende Kooperationen vereinnahmt würden. Es giltdaher in der Auswahl der Projekte genau darauf zu achten, obdas Ziel durch die Trägerschaft des EVTZ besser erreicht werdenkann. Dieses Effizienzgebot wurde in der Geschäftsordnungausdrücklich festgeschrieben. Projekte des EVTZ müssendeshalb folgende Kriterien erfüllen: a) EinheitlichesProjektmanagement in Zusammenarbeit mit allen Mitgliedern, b)Steigerung der Effizienz, c) Einsparungspotential durch einezentrale Abwicklung, d) bessere Sichtbarkeit der Kooperation unde) Möglichkeit des Zugangs zu Finanzierungen.Factbox: EVZT Europaregion Tirol–Südtirol–TrentinoMitglieder: Land Tirol, Autonome Provinz Bozen-Südtirol undAutonome Provinz TrientSitz: BozenDauer: 15 Jahre, verlängerbarOrgane:Versammlung: 12 Mitglieder (pro Land derLandeshauptmann, ein Regierungsmitglied, derLandtagspräsident und ein weiterer Landtagsabgeordneter;Budget und Grundsätze;)Vorstand: 3 Landeshauptleute (alle operativenBeschlüsse)Präsident: Südtirols Landeshauptmann Dr. LuisDurnwalder (Außenvertretung, Rotation alle zwei Jahre)Generalsekretärin: Dr. Birgit Oberkolfer, SüdtirolerMitarbeiterin im gemeinsamen Büro der Europaregion(Rotation alle zwei Jahre wie Präsident)Kollegium der Rechnungsprüfer: 3 Experten (je einerpro Land)Budget: EUR 300.000 (2012)Rechtsgrundlagen:Verordnung (EG) Nr 1082/2006 des EuropäischenParlamentes und des Rates vom 5. Juli 2006, ABl Nr L210/2006, 19Vorschlag für eine Verordnung des EuropäischenParlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung(EG) Nr 1082/2006 des Europäischen Parlaments und desRates vom 5. Juli 2006 über den Europäischen Verbund fürterritoriale Zusammenarbeit (EVTZ) im Hinblick aufPräzisierungen, Vereinfachungen und Verbesserungen imZusammenhang mit der Gründung und Verwaltung solcherVerbünde, KOM (2011) 610Italienisches Staatsgesetz Nr 88 vom 7. Juli 2009(Gemeinschaftsgesetz 2008), GU n.161/2009Landesgesetz Nr 6 der Autonomen Provinz Bozen–Südtirolvom 19. Juli 2011, BU n. 30/I-II, 9Landesgesetz Nr 10 der Autonomen Provinz Trient vom 19.Juli 2011, BU n. 30/I-II, 16Tiroler EVTZ-Gesetz, LGBl Nr 55/2010Übereinkunft und Satzung vom 14. Juni 2011Geschäftsordnung vom 13. Oktober 2011Buchführungsordnung vom 13. Oktober 2011Bekanntmachung im Amtsblatt der EU vom 4.10.2011, ABlS Nr 190Bekanntmachung der Veröffentlichung von Übereinkunftund Satzung, GU n.271/2011Informationsquellen im Internet:EVTZ-Portal des Ausschusses der Regionen der EU:http://portal.cor.europa.eu/egtcHomepage der Europaregion:http://www.europaregion.infoEVENTSWINTER SCHOOL ON FEDERALISM AND GOVERNANCE2012:„Federalism and Minority Protection” (6.-17.2.2011).LinkSEMINAR DER STIFTUNG CONVIVENZA (mitorganisiert vomEURAC-Institut für Föderalismus- und Regionalismusforschung):„Repräsentativität und kulturelle Autonomie – AktuelleProbleme der autochthonen Völker und der nationalenMinderheiten“, Chur, Schweiz (9.-10.12.2011).TAGUNG:„Der grenzüberschreitende Verkehr in der Europaregion Tirol– Südtirol – Trentino”, Landhaus, Innsbruck (10.-11.05.2012)Link zum vorläufigen Tagungsprogramm (doc)LITERATURTIPPSArena Gregorio/Cortese Fulvio (Hg), Per governareinsieme: il federalismo come metodo. Verso nuove formedella democrazia (2011)Biwald Peter/Bußjäger Peter/PitlikHans/Schratzenstaller Margit (Hg), Koordinierung derFinanzpolitik im Bundesstaat. Stabilitätspolitik –Finanzausgleich – Verschuldungsgrenze (2011)Bußjäger Peter/Gamper Anna/Happacher Esther/WoelkJens (Hg), Der Europäische Verbund territorialerZusammenarbeit (EVTZ): Neue Chancen für dieEuroparegion Tirol-Südtirol-Trentino (2011).LinkBußjäger Peter (Hg), Verwaltungsmodernisierung in denLändern 2000 – 2010, Prozesse und Resultate (2011)Falcon Giandomenico/de Pretis Daria (Hg), Stabilità econtendibilità del provvedimento amministrativo nellaprospettiva comparata (2011). Mit Beiträgen von AnnaSimonati, Fulvio Cortese und Cristina Fraenkel-HaeberleLinkFracanzani Marcello M./Palermo Francesco (Hg), Potereesecutivo e giurisdizione nell’Europa (2011). Mit Beiträgenvon Anna Gamper und Cristina Fraenkel-HaeberlePalermo Francesco/Alber Elisabeth/Parolari Sara (Hg),Federalismo fiscale: una sfida comparata (2011)LinkPalermo Francesco/Woelk Jens, Diritto costituzionalecomparato dei gruppi e delle minoranze (2011)LinkRath-Kathrein Irmgard/Weber Karl (Hg), BesonderesVerwaltungsrecht7 (2011)Schuster Alexander (Hg), Disorientamenti.Discriminazione ed esclusione sociale delle persone LGBTin Italia (2011)You can unsubscribe by clicking here or contact us and we'll remove you from our mailing list.Wenn sie den Newsletter nicht mehr erhalten wollen, klicken Sie bitte hier oder kontaktieren Sie uns.--Inviato da Gmail Mobile

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